1 La Confederazione e i Cantoni (i committenti) indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell'offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori.37
1bis Per il 2020 la Confederazione e i Cantoni indennizzano inoltre le imprese per le perdite rimanenti dopo lo scioglimento della riserva speciale di cui all'articolo 36 capoverso 2, secondo le rispettive quote stabilite all'articolo 30. Le altre riserve delle imprese non sono considerate. L'indennità è versata in base ai conti economici delle singole linee delle imprese. 38
2 Le offerte del traffico locale e quelle senza funzione di collegamento sono escluse dalle prestazioni federali.
2bis In deroga al capoverso 2, per il 2020 la Confederazione versa per il traffico locale indennità pari a un terzo delle perdite finanziarie dovute alla COVID-19. L'indennità è versata in base ai conti economici delle singole linee delle imprese.39
3 La Confederazione assume integralmente l'onere dei costi non coperti, pianificati in quanto tali, delle offerte di trasporto d'importanza nazionale da essa ordinate. Può inoltre assumere i costi di prestazioni legate all'offerta di trasporto quando esse giovano o sono accessibili a tutte le imprese.40
4 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono ordinare ulteriori offerte o il miglioramento di quelle esistenti o agevolazioni tariffali41. Ne assumono i costi non coperti, pianificati in quanto tali.
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