01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
26.09.2020 - 31.12.2020
01.07.2020 - 25.09.2020
03.03.2020 - 30.06.2020
01.03.2018 - 02.03.2020
01.01.2018 - 28.02.2018
13.09.2016 - 31.12.2017
01.01.2016 - 12.09.2016
01.07.2013 - 31.12.2015
01.12.2012 - 30.06.2013
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01.01.2012 - 30.11.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
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1

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) del 20 marzo 20091 (Stato 1° dicembre 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87, 92, 95 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale2;
visti il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20053 e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 20074, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente legge disciplina il trasporto di viaggiatori sottoposto a privativa.

2

La privativa sul trasporto di viaggiatori comprende il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata.


Art. 2

Definizioni

1

Nella presente legge il trasporto di viaggiatori è considerato: a. regolare, quando le corse fra le stesse località si ripetono più di due volte in un intervallo non superiore a 15 giorni; nel traffico internazionale viaggiatori5 sono considerate regolari le corse effettuate in un ordine temporale riconoscibile; b. professionale, quando una persona trasporta viaggiatori: 1. a pagamento, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia pagato dal viaggiatore oppure da un terzo, 2. gratuitamente, nell'intento di conseguire vantaggi commerciali.

2

Inoltre s'intendono per: a. stazioni: anche le stazioni ferroviarie, le fermate, gli imbarcatoi e le stazioni degli impianti a fune; RU 2009 5631

1

All. 1 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597).

2 RS

101

3 FF

2005 2183

4 FF

2007 2457

5

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

745.1

Trasporto di viaggiatori 2

745.1

b. veicoli: anche i battelli, come pure le cabine, i sedili delle seggiovie e altre navicelle con trazione a fune; c. trasporto di viaggiatori: anche il trasporto di automobili, automobili pesanti, minibus e autobus se questi veicoli sono accompagnati.

3

Il trasporto di viaggiatori comprende il trasporto di bagagli.


Art. 3

Funzione di collegamento 1

Il trasporto regolare e professionale di viaggiatori assume una funzione di collegamento se è esercitato da e verso località abitate tutto l'anno.

2

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni un abitato può essere considerato una località ai sensi del capoverso 1; in particolare definisce il numero minimo di abitanti.

Sezione 2: Privativa del trasporto di viaggiatori

Art. 4

Principio

La Confederazione detiene l'esclusiva sul trasporto regolare e professionale di viaggiatori, in quanto questo diritto non sia limitato da altri atti normativi o da trattati internazionali.


Art. 5

Deroghe

Il Consiglio federale può autorizzare deroghe alla privativa.


Art. 6

Concessione per il trasporto di viaggiatori 1

La Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori (concessione). Sono fatti salvi gli articoli 7 e 8.

2

L'impresa è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione.

3

La concessione è accordata per 25 anni al massimo. Può essere trasferita, modificata e rinnovata.

4

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è l'autorità competente per il rilascio delle concessioni, ad eccezione delle concessioni degli impianti di trasporto a fune. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per il rilascio delle concessioni degli impianti di trasporto a fune, nonché per il trasferimento, la modifica, il ritiro, la revoca e il rinnovo di tutte le concessioni.

Legge

3

745.1


Art. 7

Trasporto di viaggiatori scarsamente rilevante 1

Le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento necessitano di un'autorizzazione del Cantone.

2

Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni possano accordare autorizzazioni per altre offerte di trasporto scarsamente rilevanti.

3

Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per tali offerte di trasporto.

4

L'autorizzazione è accordata per dieci anni al massimo. Può essere trasferita, modificata e rinnovata.


Art. 8

Traffico internazionale viaggiatori6 1

Il DATEC può rilasciare autorizzazioni per il trasporto esclusivamente internazionale di viaggiatori.

2

Per conseguire un'uniformità legislativa nel traffico internazionale viaggiatori7, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla presente legge.

3

Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi che prevedano il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e delle disposizioni che derogano alla presente legge.

4

L'autorizzazione è accordata per cinque anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata, ma non trasferita.

5

L'UFT è competente per la modifica e il rinnovo dell'autorizzazione.


Art. 9

Condizioni per il rilascio, il ritiro e la revoca di concessioni e autorizzazioni 1

L'impresa che chiede una concessione o un'autorizzazione deve disporre delle autorizzazioni necessarie all'utilizzazione delle vie di comunicazione e delle stazioni. Per l'esercizio di una linea filoviaria essa deve in particolare disporre dell'autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l'uso della via pubblica ai fini della posa degli impianti elettrici.

2

L'impresa deve dimostrare che: a. l'offerta di trasporto nel traffico interno oggetto della richiesta di concessione o di autorizzazione è realizzabile in modo adeguato ed economicamente sostenibile;

b. non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose per l'economia pubblica rispetto all'offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico oppure viene offerto un nuovo collegamento importante; c. rispetta le norme del diritto del lavoro e garantisce condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.

6

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

7

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Trasporto di viaggiatori 4

745.1

3

L'autorità che rilascia la concessione o l'autorizzazione può: a. ritirare la concessione o l'autorizzazione qualora l'impresa violi ripetutamente o gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge, dalla concessione o dall'autorizzazione;

b. revocare la concessione o l'autorizzazione qualora interessi pubblici preponderanti lo giustifichino, in particolare per soddisfare in modo adeguato ed economico le esigenze di trasporto; in questo caso l'impresa deve essere indennizzata adeguatamente.


Art. 10

Agevolazioni per motivi gravi Per motivi gravi, segnatamente in situazioni di emergenza, l'autorità competente per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione può accordare agevolazioni all'impresa, in deroga alle prescrizioni di legge, della concessione o dell'autorizzazione.


Art. 11

Altre condizioni per le offerte nel traffico interno senza una funzione di collegamento In caso di offerte senza una funzione di collegamento, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata solo se sono soddisfatte le altre condizioni seguenti: a. la localizzazione, il genere di offerta e le prestazioni di trasporto previste sono appropriate;

b. il punto di partenza del trasporto previsto è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici; c. la nuova offerta non minaccia la sopravvivenza economica di offerte già esistenti e adeguate ai bisogni;

d. l'attrezzatura turistica già esistente o prevista nell'ambito dell'offerta lascia presumere una domanda sufficiente a coprire i costi d'esercizio; e. l'offerta già esistente di trasporti della regione è ben utilizzata e la nuova offerta non peggiora notevolmente la situazione; f. il finanziamento previsto e il risultato economico prevedibile lasciano presumere che gli edifici, gli impianti e i veicoli occorrenti potranno essere oggetto di una manutenzione conforme alle esigenze di sicurezza e di ammortamenti sufficienti.

Sezione 3: Obblighi fondamentali delle imprese

Art. 12

Obbligo di trasporto

1

Le imprese eseguono ogni trasporto, purché: a. il viaggiatore o il mittente si sottoponga alle disposizioni legali e tariffali; b. il trasporto sia possibile con il personale e i mezzi di trasporto sufficienti per il traffico normale;

Legge

5

745.1

c. il trasporto non sia impedito da circostanze che l'impresa non può evitare e alle cui conseguenze non può ovviare.

2

Il Consiglio federale determina quali persone e cose sono, per ragioni d'igiene e di sicurezza, escluse dal trasporto o ammesse soltanto a certe condizioni.

3

Se un'impresa contravviene all'obbligo di trasporto, l'avente diritto può chiedere il risarcimento del danno.


Art. 13

Obblighi relativi all'orario 1

Le imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 sono tenute ad allestire orari.

2

Gli orari delle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 sono messi a disposizione del pubblico in una raccolta comune. La diffusione degli orari contenuti nella raccolta non può essere sottoposta a limiti o soggetta a tassa.

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura di allestimento e pubblicazione degli orari. Nella procedura, prevede una consultazione dei Cantoni.


Art. 14

Obbligo d'esercizio

1

Le imprese sono tenute a eseguire tutti i trasporti previsti dall'orario eccetto che ne siano impedite da circostanze che non possono evitare e alle cui conseguenze non possono ovviare.

2

Se un'impresa contravviene all'obbligo d'esercizio, l'avente diritto può chiedere il risarcimento del danno.


Art. 15

Obblighi relativi alle tariffe 1

Le imprese fissano le tariffe per le loro prestazioni. Le tariffe precisano i presupposti e le condizioni per l'applicazione di un determinato prezzo di trasporto e delle altre prestazioni connesse.

2

Le tariffe sono applicabili a tutti allo stesso modo. Devono essere pubblicate.

3

Le imprese possono concedere, mediante accordi speciali, riduzioni di prezzo o altre agevolazioni. Agli utenti che si trovano in situazioni simili devono essere concesse condizioni simili.


Art. 16

Trasporto diretto

1

Nell'ambito dei trasporti a lunga distanza, regionali e locali le imprese offrono di regola all'utente un unico contratto di trasporto per gli itinerari che passano attraverso le reti di imprese diverse. Se ve ne è il bisogno, nei trasporti a lunga distanza e regionali l'offerta del trasporto diretto è obbligatoria.

2

A tal fine le imprese stabiliscono tariffe e titoli di trasporto comuni.

Trasporto di viaggiatori 6

745.1


Art. 17

Organizzazione 1 Allo scopo di garantire il trasporto diretto, le imprese regolano i loro rapporti reciproci. Convengono in particolare: a. gli ambiti ai quali s'estende la cooperazione; b. i presupposti per partecipare al trasporto diretto; c. la ripartizione delle spese amministrative comuni; d. la ripartizione dei ricavi8 del trasporto; e. la responsabilità collettiva e il regresso reciproco.

2

Se il trasporto diretto assume importanza particolare, l'UFT può stabilire altre esigenze organizzative.

3

Le convenzioni sul trasporto diretto e sulla responsabilità possono tener conto degli interessi particolari di singole imprese soltanto per quanto non pregiudichino gli interessi generali del trasporto pubblico. Tali convenzioni devono essere sottoposte per approvazione all'UFT.

4

Se le imprese non provvedono per tempo ad allestire un trasporto diretto conforme ai bisogni, l'UFT emana le disposizioni che s'impongono.


Art. 18

Altri obblighi

1

Le imprese devono:

a. se necessario, coordinare le loro prestazioni con altre imprese di trasporto pubblico;

b. attenersi agli standard minimi relativi alla qualità, alla sicurezza e allo statuto del personale.

2

Il Consiglio federale stabilisce gli standard minimi.

Sezione 4: Contratto di trasporto di viaggiatori

Art. 19

Contratto 1 Con il contratto di trasporto di viaggiatori l'impresa si impegna a trasportare contro pagamento i viaggiatori da una stazione all'altra.

2

Il contratto conferisce al viaggiatore il diritto di utilizzare le corse pubblicate nell'orario e le corse speciali accessibili al pubblico.

3

Nel traffico internazionale viaggiatori9 ai sensi dell'articolo 8 l'impresa consegna a ogni viaggiatore un titolo di trasporto individuale o collettivo. L'UFT stabilisce gli standard minimi.

8

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

9

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Legge

7

745.1


Art. 20

Viaggiatori senza titolo di trasporto 1

Il viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve dimostrare la propria identità e pagare, oltre al prezzo del trasporto, un supplemento.10 Se non paga subito, deve fornire una garanzia corrispondente. Altrimenti può essere escluso dal proseguimento del viaggio.

2

Nelle tariffe le imprese fissano l'ammontare del supplemento. Vi regolano inoltre le eccezioni e il rimborso.

3

L'ammontare del supplemento dipende: a. dalla perdita di ricavo11 presunta causata dal viaggiatore senza titolo di trasporto valido;

b. dalle spese che il viaggiatore causa all'impresa.

4

Il supplemento può essere ridotto o soppresso se il viaggiatore: a. ha dichiarato spontaneamente di non possedere un titolo di trasporto valido; b. presenta un titolo di trasporto non obliterato che avrebbe dovuto obliterare egli stesso.

5

Il supplemento può essere maggiorato in caso di recidiva.

6

I titoli di trasporto adoperati abusivamente possono essere ritirati.

7

È fatto salvo il perseguimento penale.


Art. 21

Responsabilità dell'impresa in virtù del contratto di trasporto di viaggiatori 1

L'impresa titolare di una concessione secondo l'articolo 6 risponde del danno quando, a causa di un'inosservanza dell'orario, il viaggiatore perde l'ultima coincidenza prevista dall'orario.

2

Il Consiglio federale può stabilire che ai viaggiatori che perdono una coincidenza diversa dall'ultima prevista dall'orario l'impresa deve offrire il viaggio di ritorno gratuito o la continuazione del viaggio lungo un altro percorso senza spese supplementari.

3

L'impresa è liberata da questa responsabilità nella misura in cui provi che il danno è dovuto a una colpa imputabile al viaggiatore o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.


Art. 22

Prescrizioni sull'uso

1

Le tariffe possono contenere prescrizioni sull'uso degli impianti e dei veicoli, come anche sul contegno dei viaggiatori durante la corsa. Nelle tariffe le imprese possono prevedere supplementi in caso di violazioni di tali prescrizioni.

10 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823).

11 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Trasporto di viaggiatori 8

745.1

2

Il viaggiatore risponde del danno causato agli impianti e veicoli dell'impresa nella misura in cui gliene è imputabile la colpa.


Art. 23

Bagaglio a mano

1

Se le circostanze lo permettono, il viaggiatore può prendere gratuitamente con sé nel veicolo oggetti facilmente trasportabili (bagaglio a mano).

2

L'impresa risponde della perdita o del danneggiamento del bagaglio a mano se: a. il danno è dovuto a un incidente che ha causato la morte o il ferimento del viaggiatore che aveva il bagaglio a mano sotto la sua custodia e l'impresa risponde del danno corporale; o b. ha causato il danno in altro modo e non prova che non le è imputabile alcuna colpa.

3

Il viaggiatore è responsabile di tutti i danni causati dal bagaglio a mano se non prova che non gli è imputabile alcuna colpa.

Sezione 5: Trasporto dei bagagli

Art. 24

Contratto 1 Con il contratto di trasporto di bagagli l'impresa s'impegna nei confronti del mittente a trasportare contro pagamento un bagaglio da una stazione a un'altra e a riconsegnarlo dietro prova del diritto di ritirarlo.

2

Il contratto è concluso non appena l'impresa ha accettato il bagaglio per il trasporto.

3

Di regola, i bagagli sono trasportati soltanto dietro presentazione di un titolo di trasporto valido. Le tariffe possono tuttavia prevedere la possibilità di trasportare bagagli anche senza presentazione di un titolo di trasporto valido; in questo caso il prezzo può essere maggiorato.


Art. 25

Obblighi accessori del mittente 1

Il mittente è tenuto a: a. consegnare all'impresa i documenti d'accompagnamento richiesti dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità; b. imballare i bagagli in modo che non costituiscano un pericolo per persone o cose e siano protetti contro la perdita e il danneggiamento.

2

Nelle tariffe le imprese possono prevedere che il mittente provveda egli stesso al carico, al trasbordo e allo scarico dei bagagli o presti aiuto in tali operazioni.

3

Il mittente che contravviene a un obbligo accessorio ne sopporta le conseguenze. È tenuto a risarcire il danno causato all'impresa se non prova che non gli è imputabile alcuna colpa.

Legge

9

745.1


Art. 26

Modalità del trasporto 1

In caso di impedimento al trasporto del bagaglio, l'impresa prende i provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi del mittente. In caso di dubbio gli chiede istruzioni.

2

Se il destinatario non ritira il bagaglio nel termine stabilito, l'impresa chiede istruzioni al mittente. Nei casi urgenti può prendere essa stessa provvedimenti adeguati.

3

Il Consiglio federale regola le modalità e le condizioni dell'adempimento contrattuale, segnatamente i termini di consegna.


Art. 27

Responsabilità dell'impresa in virtù del contratto di trasporto 1

L'impresa risponde del danno risultante dalla perdita o dal danneggiamento del bagaglio o dall'inosservanza del termine di consegna.

2

L'impresa è liberata da questa responsabilità nella misura in cui provi che il danno è dovuto a una colpa imputabile al danneggiato o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

3

Se si è verificato un danno, si presume che sia dovuto al trasporto. Tuttavia, se dimostra l'esistenza di circostanze particolari, definite dal Consiglio federale, indicanti un'altra origine del danno, l'impresa è responsabile soltanto in quanto il danneggiato provi che il danno non è dovuto a tali circostanze.

Sezione 6: Offerta di trasporto oggetto di ordinazione

Art. 28

Indennità dei costi non coperti dell'offerta di trasporto oggetto di ordinazione 1

La Confederazione e i Cantoni indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell'offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori12. 2 Le offerte del traffico locale e quelle senza funzione di collegamento sono escluse dalle prestazioni federali.

3

La Confederazione assume integralmente l'onere dei costi non coperti, pianificati in quanto tali, delle offerte di trasporto d'importanza nazionale da essa ordinate. Può inoltre assumere i costi non coperti e pianificati delle pubblicazioni centralizzate relative all'offerta di trasporto, quando esse giovano o sono accessibili a tutte le imprese.

4

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono ordinare ulteriori offerte o il miglioramento di quelle esistenti o agevolazioni tariffali13. Ne assumono i costi non coperti, pianificati in quanto tali.

12 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

13 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Trasporto di viaggiatori 10

745.1

5

La Confederazione e i Cantoni possono determinare con le imprese, mediante convenzioni14 pluriennali sugli obiettivi, sistemi di bonus-malus sulla qualità e sugli indicatori finanziari.


Art. 29

Condizioni

1

La Confederazione indennizza unicamente le imprese: a. la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze della sezione 7; b. la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore;

c. che gestiscono come settori distinti almeno il traffico internazionale viaggiatori15 e l'eventuale infrastruttura ferroviaria;

d. che hanno una personalità giuridica indipendente dai committenti; e e. nel cui consiglio di amministrazione, o simile organo, non siedono membri partecipi direttamente della procedura di ordinazione o attivi in un'unità amministrativa coinvolta in tale procedura.

2

La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese a traffico ridotto e alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.


Art. 30

Offerta di trasporto e procedura di ordinazione 1

L'offerta di trasporto e l'indennità dei diversi settori sono convenute anticipatamente per scritto e in modo vincolante dalla Confederazione, dai Cantoni partecipanti e dalle imprese interessate, sulla scorta dei conti di previsione delle imprese. Il Consiglio federale disciplina d'intesa con i Cantoni la procedura di ordinazione, nonché i principi dell'offerta di trasporto e dell'indennità. L'autonomia delle imprese nel corso della fase esecutiva rimane intatta.

2

L'offerta di trasporto e l'indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano: a. collegamenti basilari adeguati; b. gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite; c. gli imperativi della politica di assetto del territorio; d. gli imperativi della protezione dell'ambiente; e. le esigenze dei disabili.

14 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

15 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Legge

11

745.1

3

La convenzione disciplina in particolare: a. il piano dell'offerta e l'orario; b. la vendita, compresi i punti di vendita e il servizio di vendita; c. l'offerta nell'ambito del trasporto dei bagagli; d. le tariffe.

4

La conclusione della convenzione conferisce alle imprese un diritto a sé stante all'indennità nei confronti di ogni committente (Confederazione, Cantoni, terzi).

5

Se le autorità federali, i Cantoni e le imprese non riescono ad accordarsi su una convenzione ai sensi del capoverso 1 o sulla sua applicazione, l'UFT determina l'offerta di trasporto e l'indennità tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2.


Art. 31

Periodicità della procedura di ordinazione La procedura di ordinazione è eseguita ogni due anni. L'UFT armonizza la periodicità dell'orario con la procedura di ordinazione.


Art. 32

Determinazione dell'indennità

Se la gestione dell'impresa non è razionale la Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, fissare un'indennità inferiore rispetto a quanto chiesto dall'impresa nella procedura di ordinazione.


Art. 33

Ripartizione finanziaria 1

La quota di partecipazione della Confederazione all'indennità globale delle offerte di trasporto nel traffico regionale viaggiatori16, ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ammonta al 50 per cento.

1bis

Nell'ambito di programmi di sostegno all'economia, la Confederazione può versare unilateralmente un'indennità supplementare. Le convenzioni sull'offerta esistenti possono essere debitamente adeguate.17 2 Il Consiglio federale stabilisce almeno ogni quattro anni le quote di indennità dovute dalla Confederazione e dai singoli Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali.

3

Il Consiglio federale stabilisce lo scarto temporaneo massimo dalla quota federale di cui al capoverso 1.

16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

17 Introdotto dal n. I 2 della LF del 30 set. 2011 sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività, in vigore dal 1° ott. 2011 al 30 set. 2012 (RU 2011 4497; FF 2011 6005).

Trasporto di viaggiatori 12

745.1

4

Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano al finanziamento di una linea le loro quote sono calcolate in funzione di come le stazioni sono servite e della lunghezza della tratta sul loro territorio.

5

I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altre collettività partecipano all'indennità.


Art. 34

Aiuti finanziari

1

Se un'impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può fornire una garanzia nei confronti del creditore quando lo esiga l'interesse dei committenti.

L'UFT disciplina nei particolari la forma e le condizioni della garanzia.

2

In casi particolari, soprattutto per promuovere soluzioni innovative, la Confederazione può accordare contributi e mutui senza interessi per l'acquisto di veicoli e la costruzione di impianti e installazioni.

3

Per il finanziamento di investimenti sostitutivi e di investimenti di rinnovo nel settore dei trasporti, la Confederazione può convertire i mutui rimborsabili in mutui condizionalmente rimborsabili o sospenderne il rimborso.

Sezione 7: Contabilità

Art. 35

Principi

1

Consultati il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni, il DATEC disciplina mediante ordinanza la presentazione dei conti delle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 della presente legge o secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195718 sulle ferrovie.

2

Il DATEC può in particolare emanare ulteriori prescrizioni sull'allibramento, l'iscrizione a bilancio e gli ammortamenti, nonché disposizioni sugli accantonamenti, il conto di costruzione, la suddivisione in settori, il conto economico per ogni linea e l'obbligo d'informare la Confederazione e i Cantoni.

3

Del rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni19 sulla contabilità commerciale.


Art. 36

Presentazione dei risultati conseguiti nei singoli settori 1

L'impresa che non può coprire i costi globali di un settore di trasporto per mezzo dei suoi ricavi20 e delle prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni risponde essa stessa del suo disavanzo. Essa lo riporta nel nuovo esercizio.

18 RS

742.101

19

RS 220

20 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Legge

13

745.1

2

Se i ricavi21 e le prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni superano i costi globali di un settore di trasporto che dà diritto all'indennità, l'impresa attribuisce almeno due terzi di tale eccedenza alla riserva speciale per la copertura di disavanzi futuri dei settori di trasporto che danno diritto all'indennità. Se la riserva speciale dei settori di trasporto raggiunge il 25 per cento della cifra d'affari annuale dei settori che danno diritto all'indennità o 12 milioni di franchi, l'impresa può disporre liberamente dell'utile.

3

Se l'impresa cessa la sua attività nel settore di trasporto che dà diritto all'indennità, la riserva speciale deve essere sciolta.

4

Se i ricavi22 di un settore del traffico concessionario che non dà diritto all'indennità superano i costi globali di tale settore, l'impresa può disporre liberamente dell'eccedenza dei ricavi. Essa può accantonarla integralmente o in parte per la copertura di disavanzi futuri dello stesso settore. Se cessa la sua attività nel settore concessionario, l'impresa deve sciogliere l'accantonamento.


Art. 37

Verifica nell'ottica del diritto dei sussidi da parte dell'autorità di vigilanza 1

I conti e i bilanci devono essere chiusi alla fine dell'anno di esercizio. Le imprese che ricevono contributi o mutui dall'ente pubblico presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all'UFT per esame e approvazione. L'UFT può chiedere alle imprese ulteriori documenti.

2

L'UFT verifica se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e mutui dell'ente pubblico. Determina l'entità della verifica. La verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi da parte dell'autorità di vigilanza completa il controllo dell'ufficio di revisione dell'impresa.

3

L'impresa pubblica nel suo rapporto di gestione il risultato della verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi. 4 Oltre alla verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi, l'UFT può effettuare verifiche più approfondite presso le imprese di trasporto. Se necessario, l'UFT può prendere visione di tutta la gestione dell'impresa.


Art. 38

Controversie

1

Se i conti e i documenti giustificativi non corrispondono alle prescrizioni degli articoli 35-37, l'UFT, sentita l'impresa, prende i provvedimenti necessari.

2

Se l'approvazione è rifiutata a causa di una contestazione circa la destinazione dell'utile netto, la somma litigiosa è disponibile solo dopo che la controversia sia stata risolta con decisione passata in giudicato.

21 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

22 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Trasporto di viaggiatori 14

745.1


Art. 39

Ufficio di revisione

Indipendentemente dalla sua forma giuridica, l'impresa designa un ufficio di revisione secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni23 sull'ufficio di revisione della società anonima.

Sezione 8:

Prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche

Art. 40

Principio Salvo disposizioni contrarie della presente legge o convenzioni speciali fra le parti, le prestazioni particolari delle imprese a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti pubblici, come pure dei loro stabilimenti e delle loro aziende devono essere rimunerate secondo i principi generalmente ammessi nel commercio.


Art. 41

Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza In situazioni particolari e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni. A tal fine il Consiglio federale può abrogare l'obbligo di esercizio, di trasporto, di fissare tariffe e di allestire orari.

Sezione 9: Responsabilità contrattuale

Art. 42

Responsabilità dell'impresa per le incombenze di servizio L'impresa risponde del danno causato nell'esercizio delle loro incombenze di servizio dalle persone ch'essa occupa per il trasporto. Sono considerati tali anche i mandatari responsabili del trasporto e i loro impiegati.


Art. 43

Risarcimento del danno 1

Il Consiglio federale stabilisce gli importi massimi del risarcimento del danno.

2

Se il danno è stato causato intenzionalmente o per negligenza grave, l'impresa deve risarcirlo integralmente.


Art. 44

Limitazioni contrattuali della responsabilità Sono nulle le disposizioni tariffali e le convenzioni tra l'impresa e gli utenti che escludono anticipatamente, del tutto o in parte, la responsabilità dell'impresa o che attribuiscono l'onere della prova all'utente. Per il rimanente, il contratto di trasporto rimane valido.

23

RS 220

Legge

15

745.1


Art. 45

Legittimazione attiva

Possono far valere nei confronti dell'impresa pretese fondate sul contratto di trasporto: a. il

viaggiatore;

b. nell'ambito del trasporto di bagagli, chi prova di avere il diritto di ritirare il bagaglio secondo l'articolo 24.


Art. 46

Rivendicazioni 1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto possono essere fatte valere, a scelta, contro:

a. l'impresa di partenza; b. l'impresa di arrivo; c. l'impresa sulla cui linea si è verificato l'evento che ha dato origine alla pretesa.

2

La promozione dell'azione contro una di queste imprese esclude la possibilità di convenire in giudizio le altre.

3

Tuttavia, se una delle altre imprese promuove azione contro l'avente diritto, questi può, con una domanda riconvenzionale o un'eccezione, far valere le sue pretese anche contro quest'altra impresa.


Art. 47

Estinzione delle

pretese

1

Le pretese contro l'impresa si estinguono 30 giorni dopo l'evento che ha dato loro origine.

2

Il viaggiatore che perde una coincidenza prevista dall'orario deve annunciarlo immediatamente alla stazione se intende far valere una pretesa di risarcimento.

3

Le pretese non si estinguono: a. se l'avente diritto prova che il danno è stato causato intenzionalmente o per negligenza grave;

b. in caso di inosservanza del termine di consegna, se è fatto reclamo entro 30 giorni;

c. in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati prima che l'avente diritto abbia preso in consegna i bagagli o se il danno non è stato accertato per colpa dell'impresa; d. in caso di danno non apparente al bagaglio, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l'avente diritto prova che il danno si è verificato nell'intervallo tra l'accettazione del trasporto e la riconsegna; e. quando l'annuncio immediato di cui al capoverso 2 non è possibile perché la stazione è incustodita e l'impresa non mette a disposizione installazioni per comunicare con una stazione custodita.

Trasporto di viaggiatori 16

745.1


Art. 48

Prescrizione 1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono in un anno.

2

La prescrizione è sospesa se l'avente diritto fa valere una pretesa nei confronti dell'impresa. Riprende non appena l'impresa respinge il reclamo. I successivi reclami sullo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.


Art. 49

Responsabilità collettiva delle imprese 1

L'impresa che ha concluso il contratto di trasporto risponde della sua esecuzione per tutto il percorso.

2

Se il trasporto è assunto da un'altra impresa, questa subentra nel contratto di trasporto con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.


Art. 50

Diritto di

pegno

L'impresa ha sul bagaglio i diritti di un creditore pignoratizio per tutti i crediti risultanti dal contratto di trasporto. Questi diritti sussistono fintanto che il bagaglio si trova in possesso dell'impresa o di un terzo al quale può chiederne la restituzione.

Sezione 10: Responsabilità extracontrattuale

Art. 51

1 La responsabilità extracontrattuale delle imprese titolari di una concessione è retta dagli articoli 40b-40f della legge federale del 20 dicembre 195724 sulle ferrovie.

2

Ai veicoli a motore si applicano le disposizioni sulla responsabilità della legge federale del 19 dicembre 195825 sulla circolazione stradale.

Sezione 11: Vigilanza

Art. 52

Autorità di vigilanza Il trasporto pubblico di viaggiatori26 sottostà alla vigilanza dell'UFT. Esso può abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione se infrangono la presente legge, la concessione, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledono importanti interessi nazionali.

24 RS

742.101

25 RS

741.01

26 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Legge

17

745.1


Art. 53

Trattamento di dati da parte dell'UFT 1

Nell'ambito della sua attività di vigilanza, l'UFT è autorizzato a rilevare i dati necessari presso le imprese e a elaborarli.

2

L'UFT può rilevare dati che servono per allestire una licenza presso le persone interessate e elaborarli.

3

Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'UFT può chiedere alle imprese di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante.

4

Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l'UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione se essi consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'impresa. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti: a. il ritiro o la revoca di concessioni e autorizzazioni; b. violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condizioni di lavoro.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione.


Art. 54

Trattamento di dati da parte delle imprese 1

Per le loro attività che rientrano nella concessione o nell'autorizzazione, le imprese sottostanno agli articoli 16-25bis della legge federale del 19 giugno 199227 sulla protezione dei dati (LPD). Se agiscono secondo il diritto privato, sottostanno invece agli articoli 12-15 LPD.

2

Le imprese possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità se è necessario per il trasporto dei viaggiatori e per l'esercizio o per la sicurezza dei viaggiatori, dell'esercizio o dell'infrastruttura. Questo vale anche per terzi che svolgono compiti di un'impresa titolare di una concessione o di un'autorizzazione secondo gli articoli 6-8. L'impresa rimane responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

3

La vigilanza è retta dall'articolo 27 LPD.


Art. 55

Videosorveglianza 1 A tutela dei viaggiatori, dell'esercizio e dell'infrastruttura, le imprese possono installare una videosorveglianza.

2

Le imprese possono affidare la videosorveglianza a terzi ai quali hanno affidato il servizio di sicurezza. Le imprese sono responsabili del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

3

I segnali video possono essere registrati. Di principio devono essere analizzati al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione.

27 RS

235.1

Trasporto di viaggiatori 18

745.1

4

Dopo l'analisi, i segnali video devono essere conservati in un luogo a prova di furto. I segnali video conservati devono essere protetti dagli abusi e distrutti al più tardi entro 100 giorni.

5

Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali le imprese presentano una denuncia o fanno valere pretese legali.

6

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente il modo in cui i segnali video devono essere conservati e protetti dagli abusi.

Sezione 12:

Rimedi giuridici, disposizioni penali e misure amministrative

Art. 56

Rimedi giuridici

1

Le controversie patrimoniali tra l'utente e l'impresa sottostanno alla giurisdizione civile.

2

Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.


Art. 57

28 Contravvenzioni 1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a. contravviene a una decisione fondata sulla presente legge o su una disposizione d'esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo;

b. contravviene a una concessione o a un'autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge;

c. trasporta viaggiatori senza la relativa concessione o autorizzazione.

2

A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a. contravviene a una disposizione d'esecuzione la cui infrazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale; b. utilizza un veicolo senza un titolo di trasporto valido o un'altra autorizzazione;

c. sale su un veicolo in movimento, ne scende o ne apre le porte oppure getta oggetti all'esterno da un veicolo in movimento; d. adopera la sala d'aspetto senza esservi autorizzato; 28 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823).

Legge

19

745.1

e. abusa dei dispositivi di sicurezza del veicolo, segnatamente del freno d'emergenza;

f.

insudicia gli impianti o i veicoli.


Art. 58

29 Delitti 1 Chiunque, intenzionalmente, registra, conserva, utilizza o comunica segnali video violando le prescrizioni di cui all'articolo 55 è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Se l'autore ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.


Art. 59

Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale30 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a. gli impiegati delle imprese titolari di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6-8; b. le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.


Art. 60

31 Competenze 1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui all'articolo 57 capoverso 1 competono all'UFT.

2

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui agli articoli 57 capoverso 2 e 58 competono ai Cantoni.

3

La procedura dinanzi all'UFT è retta dalla legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo.


Art. 61

Misure amministrative 1

L'UFT e l'autorità di rilascio possono ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e licenze o limitarne il campo di applicazione se: a. si contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni esecutive; b. non ci si attiene alle limitazioni o agli oneri connessi al rilascio.

2

L'UFT e l'autorità di rilascio ritirano autorizzazioni, permessi e attestati qualora le condizioni legali per il rilascio non siano più adempite.

29 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823).

30 RS

311.0

31 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823).

32 RS

313.0

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745.1

3

Su richiesta dell'UFT, gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di un'impresa titolare di una concessione o di un'autorizzazione secondo gli articoli 6-8 che nell'esercizio delle loro funzioni hanno ripetutamente dato adito a reclami fondati devono essere destituiti da tali funzioni.

4

Le misure di cui ai capoversi 1-3 possono essere prese indipendentemente dall'avvio e dall'esito di un procedimento penale.


Art. 62

Obbligo di notifica

Le autorità di polizia e penali nonché gli uffici doganali notificano all'autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l'articolo 61.

Sezione 13: Disposizioni finali

Art. 63

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente i particolari concernenti i contratti di trasporto.

2

Il Consiglio federale stabilisce le tasse da riscuotere per l'esecuzione della presente legge.

3

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul termine di custodia e sulla vendita all'incanto degli oggetti trovati sui fondi appartenenti alla ferrovia.

4

Il DATEC può autorizzare le imprese che si trovano in particolari difficoltà d'esercizio a derogare temporaneamente alle disposizioni sul trasporto.


Art. 64

Diritto previgente: abrogazione La legge del 18 giugno 199333 sul trasporto viaggiatori è abrogata.


Art. 65

Disposizione transitoria I consigli di amministrazione o i membri di organi analoghi che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera e possono rimanere in carica fino a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza che l'impresa perda il diritto alle indennità.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2010 L'art. 29 cpv. 1 lett. d entra in vigore il 1° gennaio 201234 33 [RU

1993 3128, 1997 2452 all. n. 6, 1998 2859, 2000 2877 n. I 2, 2006 5753 all. n. 2] 34 DCF del 4 nov. 2009 (RU 2009 5629).