01.09.2023 - * / In vigore
01.02.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.01.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.08.2020 - 31.12.2021
01.11.2015 - 31.07.2020
01.03.2014 - 31.10.2015
01.03.2012 - 28.02.2014
01.03.2010 - 29.02.2012
05.12.2008 - 28.02.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
04.09.2006 - 31.12.2007
01.08.2003 - 03.09.2006
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01.01.2003 - 31.07.2003
01.10.2002 - 31.12.2002
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1

Ordinanza
sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri
(Ordinanza sui documenti d'identità, ODI)
del 20 settembre 2002 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 3, 4 capoverso 3, 5 capoverso 2, 9 e 15 della legge
del 22 giugno 20011 sui documenti d'identità (LDI), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Tipi di documenti d'identità Esistono i seguenti tipi di documenti d'identità: a.

passaporto;

b.

carta d'identità.


Art. 2

Tipi di passaporto

Esistono i seguenti tipi di passaporto: a.

passaporto ordinario; b.

passaporto provvisorio; c.

passaporto diplomatico ordinario; d.

passaporto di servizio ordinario; e.

passaporto diplomatico provvisorio; f.

passaporto di servizio provvisorio.


Art. 3

Passaporto provvisorio 1 Un passaporto provvisorio è rilasciato in casi urgenti, se: a.

non vi è sufficiente tempo per rilasciare un passaporto ordinario; b.

non è momentaneamente possibile reperire o presentare un documento
d'identità valido;

c.

un documento d'identità valido non soddisfa le esigenze del paese di destinazione.

RU 2002 3151 1

RS 143.1

143.11

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

143.11

2 Un passaporto provvisorio può essere rilasciato se altrimenti il rientro in Svizzera
non è possibile.


Art. 4

Forma ed edizione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) stabilisce la forma e
l'aspetto dei documenti d'identità e ne cura l'edizione.


Art. 5

Validità

1 Il passaporto ordinario e le carte d'identità sono rilasciati per: a.

dieci anni, alle persone che al momento della domanda hanno compiuto
18 anni;

b.

cinque anni, alle persone che al momento della domanda hanno compiuto
3 anni ma non ancora 18; c.

tre anni, alle persone che al momento della domanda non hanno ancora
compiuto 3 anni.

2 Il passaporto provvisorio è rilasciato per la durata del soggiorno all'estero,
eventualmente per la durata richiesta dal paese di soggiorno, in ogni caso però per
un massimo di 12 mesi.

3 In caso di perdita nell'arco di cinque anni di tre o più documenti d'identità dello
stesso tipo, la validità del nuovo documento d'identità è limitata a 2 anni, sempre
che la persona dia motivo di ritenere che non si tratti di un abuso.

4 La validità di un documento d'identità non è prorogabile.

5 Se per un lungo periodo non è possibile produrre nuovi passaporti, i passaporti
ancora validi possono essere prorogati di 3 anni al massimo e i passaporti provvisori
possono essere rilasciati per 3 anni. Il Dipartimento disciplina i dettagli.

Capitolo 2: Richiesta, rilascio, perdita e restituzione Sezione 1: Autorità richiedente

Art. 6

Documenti d'identità ordinari 1 L'autorità richiedente in Svizzera è il Comune di domicilio e, se del caso, uno o
più altri servizi designati dal Cantone.

2 L'autorità richiedente all'estero è la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente è immatricolata.

3 Le persone che non sono immatricolate presso una rappresentanza diplomatica o
consolare oppure che non hanno un domicilio fisso in Svizzera, chiedono il documento d'identità all'autorità richiedente del loro luogo di dimora attuale.

Documenti d'identità - O 3

143.11


Art. 7

Passaporti provvisori 1 Il passaporto provvisorio va chiesto alla competente autorità richiedente (art. 6). Se
per ragioni di tempo questo non fosse possibile, il passaporto provvisorio può essere
richiesto direttamente all'autorità di rilascio.

2 Le persone che presentano una notifica di perdita di un documento d'identità
oppure il cui documento d'identità scade prima della fine del viaggio possono, in
casi urgenti, chiedere un passaporto provvisorio all'autorità competente del loro
luogo di dimora attuale. Previa intesa con la competente autorità richiedente,
l'autorità del luogo di dimora può accettare anche la domanda di un passaporto
ordinario (art. 6).

3 Non è ammesso chiedere documenti d'identità ordinari in un aeroporto.


Art. 8

Conflitti di competenza In caso di dubbio o controversia sull'autorità competente, decide l'Ufficio federale
di polizia (Ufficio federale).

Sezione 2: Procedura di richiesta

Art. 9

Condizioni per la richiesta Chi intende chiedere un documento d'identità deve presentarsi personalmente
all'autorità richiedente, fornire la prova della propria identità e munirsi di una foto
formato passaporto. Le esigenze concernenti la foto sono stabilite dall'Ufficio federale.


Art. 10

Eccezioni all'obbligo di presentarsi personalmente 1 In casi eccezionali, l'autorità richiedente può esonerare l'interessato dall'obbligo
di presentarsi personalmente se l'identità può essere stabilita inequivocabilmente in
altro modo.

2 Sono casi eccezionali: a.

gravi infermità fisiche o psichiche; b.

all'estero: tragitti inesigibili perché troppo lunghi o disagevoli.


Art. 11

Consenso del rappresentante legale 1 Se entrambi i genitori detengono l'autorità parentale, è sufficiente la firma di uno
dei due.

2 Se le circostanze non permettono di presumerlo con certezza, il consenso dell'altro
genitore va richiesto.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

143.11


Art. 12

Compilazione del modulo di richiesta 1 L'autorità richiedente compila il modulo di richiesta in base alle indicazioni del
registro delle famiglie, o del registro elettronico dello stato civile, e lo firma.

2 In Svizzera queste indicazioni possono essere dedotte anche dall'atto d'origine o
dal registro degli abitanti, tenuto in base agli atti d'origine.

3 All'estero è determinante il registro d'immatricolazione.

4 La persona richiedente deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati.


Art. 13

Trasmissione del modulo di richiesta 1 L'autorità richiedente invia all'autorità di rilascio il modulo di richiesta integralmente compilato.

2 Nei casi urgenti la persona richiedente può essere autorizzata a consegnare direttamente all'autorità di rilascio il modulo di richiesta di un passaporto provvisorio.


Art. 14

Contenuto del documento d'identità 1 Il nome di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a LDI è quello indicato nel registro
delle famiglie o nel registro elettronico dello stato civile. La persona richiedente può
tuttavia domandare l'iscrizione del proprio cognome d'affinità.2 2 Se ha più luoghi d'origine, la persona richiedente può scegliere liberamente quale
iscrivere nel documento d'identità. L'autorità richiedente registra nel sistema
d'informazione per documenti d'identità (ISA) al massimo tre ulteriori luoghi
d'origine.

3 La statura dei bambini di età inferiore a 14 anni non è indicata. Tale indicazione
può pure essere omessa per le persone permanentemente in sedia a rotelle.

4 I bambini di età inferiore a 7 anni nonché le persone che non sanno o non possono
scrivere non firmano il modulo di richiesta.

5 Chi desidera un'iscrizione aggiuntiva giusta l'articolo 2 capoverso 4 LDI deve
renderla verosimile. Chi intende iscrivere un nome d'arte deve dimostrare di essere
generalmente noto nella società con questo nome. La decisione su questa richiesta
spetta all'autorità di rilascio.

6 Sulla carta d'identità non sono possibili iscrizioni aggiuntive particolari secondo
l'articolo 2 capoverso 4 e 5 LDI, fatta salva quella concernente il cognome
d'affinità.3

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2003 (RU 2003 2195).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2003 (RU 2003 2195).

Documenti d'identità - O 5

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Sezione 3: Procedura di rilascio

Art. 15

Autorità di rilascio all'estero L'autorità di rilascio all'estero è una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.


Art. 16

Controllo e registrazione dei dati figuranti nei documenti d'identità 1 L'autorità di rilascio controlla la completezza delle richieste e la qualità della foto.

2 Essa registra i dati in ISA. I dati e in particolare la cittadinanza svizzera sono verificati in base al registro delle famiglie o con il registro elettronico dello stato civile.

3 Se non è possibile effettuare il controllo mediante il registro elettronico dello stato
civile, in caso di dubbio sull'esattezza dei dati personali l'autorità di rilascio procede a un confronto con le informazioni contenute nel registro delle famiglie.


Art. 17

Ulteriori controlli e decisione di rilascio 1 L'autorità di rilascio esamina se: a.

sussiste il consenso del rappresentante legale eventualmente necessario per
la richiesta del documento d'identità; b.

esiste già un altro documento d'identità valido dello stesso tipo; c.

la persona richiedente è segnalata per arresto a causa di un crimine o di un
delitto; se del caso, essa consulta l'autorità che ha emesso la segnalazione; d.

esiste un altro motivo di rifiuto secondo l'articolo 6 LDI.

2 Per l'esame di cui al capoverso 1 lettere b-d essa si basa su ISA e sul sistema
informatizzato di ricerca RIPOL.

3 Essa notifica alla persona richiedente un'eventuale decisione di rifiuto con l'indicazione dei rimedi giuridici. L'autorità richiedente è informata del diniego.


Art. 18

Preparazione dei passaporti provvisori I passaporti provvisori sono preparati dall'autorità di rilascio e consegnati alla
persona richiedente.


Art. 19

Conservazione del modulo di richiesta 1 L'autorità di rilascio conserva il modulo di richiesta per due mesi. In seguito, lo
distrugge.

2 Se la decisione su una richiesta dipende dall'esito di una causa, il modulo corrispondente è conservato fino alla pronuncia.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

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Sezione 4: Passaporti sostitutivi

Art. 20

Presupposto

1 Un passaporto sostitutivo di un passaporto esistente può essere rilasciato se altrimenti un viaggio divenisse difficoltoso o impossibile.

2 La richiesta per un passaporto sostitutivo dev'essere motivata per scritto.


Art. 21

Deposito

1 Se è stato rilasciato un passaporto sostitutivo, uno dei due passaporti va depositato
presso un'autorità di rilascio.

2 L'autorità può eccezionalmente permettere un altro tipo di deposito, sempre che
sia esclusa ogni possibilità di abuso.

Sezione 5: Perdita

Art. 22

Definizione

Per perdita s'intende qualsiasi scomparsa del documento d'identità, in particolare
per furto, smarrimento o distruzione completa.


Art. 23

Denuncia di perdita e notifica 1 La perdita di un documento d'identità dev'essere immediatamente denunciata alla
polizia locale dal suo titolare.

2 Gli Svizzeri all'estero che perdono un documento d'identità all'estero lo notificano
a una rappresentanza diplomatica o consolare. Questa notifica la perdita all'Ufficio
federale per l'iscrizione nella ricerca d'oggetti RIPOL.

3 Gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero e non vi richiedono
alcun documento d'identità sostitutivo, dopo il rientro in Svizzera notificano inoltre
la perdita del documento d'identità a un ufficio di polizia svizzero.

4 Chi richiede un documento d'identità sostitutivo deve presentare la denuncia
di perdita:

a.

di un ufficio di polizia svizzero, se è in Svizzera; b.

dell'ufficio di polizia straniero competente, se è all'estero.


Art. 24

Documenti scomparsi e ritrovati 1 I documenti d'identità di cui è stata notificata la perdita sono dichiarati non validi.
Non possono più essere utilizzati.

2 I documenti d'identità ritrovati vanno consegnati a un'autorità di rilascio. Questa
informa la polizia.

Documenti d'identità - O 7

143.11

Sezione 6: Restituzione e annullamento

Art. 25

Principio

1 Il vecchio documento d'identità è consegnato all'autorità presso cui è inoltrata la
richiesta per il nuovo documento. Questa lo rende inservibile prima di trasmettere la
richiesta.

2 Se al momento della richiesta il vecchio documento d'identità non può essere
consegnato, perché ad esempio serve ancora per un atto giuridico, lo scambio dei
documenti d'identità può essere effettuato da un'altra autorità, come un ufficio di
stato civile o un tribunale.

3 Su richiesta e se non siano da temere abusi, il documento d'identità reso inservibile può essere lasciato al titolare o, se di una persona deceduta, al parente.


Art. 26

Restituzione dei passaporti provvisori 1 I passaporti provvisori vanno restituiti all'autorità di rilascio dopo il rientro in
Svizzera

2 In casi motivati un passaporto provvisorio può continuare ad essere utilizzato fino
alla scadenza della validità.

Sezione 7: Consegna dei documenti d'identità

Art. 27

1 Il servizio preposto alla stesura consegna il documento d'identità direttamente
all'indirizzo di consegna indicato sul modulo della richiesta.

2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare disposizioni derogatorie per la consegna di documenti d'identità all'estero.

3 I documenti d'identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all'autorità di
rilascio. Questa li conserva per 12 mesi dalla data di consegna dopo di che li
distrugge.

4 Il destinatario verifica subito che il documento d'identità consegnatogli non sia
difettoso né danneggiato. Il servizio preposto alla stesura rende espressamente
attento il destinatario sull'obbligo di procedere a tale verifica.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

143.11

Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 28

Scopi

ISA serve in particolare per: a.

verificare l'identità asserita in base al documento presentato; b.

controllare documenti d'identità esistenti validi e non validi; c.

impedire il rilascio e la modifica illeciti di documenti d'identità; d.

decidere il ritiro di documenti d'identità non validi o utilizzati illecitamente; e.

evadere le domande d'assistenza giudiziaria in relazione all'impiego abusivo
di documenti d'identità; f.

impedire il rilascio di documenti d'identità usati per sottrarre una persona al
perseguimento penale;

g.

verificare l'autenticità dei documenti; h.

amministrare i documenti in bianco e i documenti campione.


Art. 29

Contenuto

1 In ISA sono elaborati i dati delle persone a cui è rilasciato un documento d'identità
in base alla LDI, nonché dati amministrativi e altri dati.

2 Per impedire abusi e il rilascio multiplo non autorizzato, i dati delle persone a cui
non è ancora stato rilasciato alcun documento d'identità secondo la LDI possono
essere elaborati in relazione: a.

al blocco del documento d'identità; b.

al deposito di un documento d'identità; c.

al ritiro di un documento d'identità; d.

alle misure di protezione per minorenni o interdetti secondo l'articolo 11
capoverso 1 lettera g LDI; e.

alla perdita della cittadinanza per legge o per decisione dell'autorità.

Sezione 2: Elaborazione dei dati

Art. 30

Diritti d'accesso

1 L'accesso a ISA da parte delle autorità coinvolte e l'estensione dei loro diritti sono
disciplinati nell'allegato 1.

2 La consultazione dei dati ISA per la verifica dell'identità avviene esclusivamente
mediante il numero del documento d'identità da controllare.

Documenti d'identità - O 9

143.11


Art. 31

Comunicazione dei dati per scopi amministrativi I dati di ISA sono periodicamente trasmessi elettronicamente alle autorità di rilascio
per la fatturazione e per scopi amministrativi e statistici.


Art. 32

Comunicazione dei dati per la registrazione delle notifiche di perdita 1 Gli uffici cantonali registrano le perdite dei documenti d'identità nel sistema
informatizzato di ricerca RIPOL.

2 ISA mette a disposizione un'interfaccia affinché gli uffici cantonali possano trasferire da ISA al loro sistema cantonale i dati di cui hanno bisogno per preparare la
registrazione RIPOL.


Art. 33

Comunicazione dei dati all'estero In singoli casi l'Ufficio federale comunica i dati personali alle autorità straniere che
ne fanno debita richiesta, sempre che una convenzione internazionale lo preveda.


Art. 34

Elaborazione dati off line 1 Se non è possibile una trasmissione on line dei dati, l'Ufficio federale decide in
merito ad altre possibilità per la registrazione dei dati in ISA.

2 Se sopraggiungono difficoltà presso le rappresentanze all'estero, in particolare per
l'elaborazione elettronica dei dati, l'Ufficio federale stabilisce una regolamentazione
previa consultazione del DFAE.


Art. 35

Rettifica e riunione dei dati 1 L'autorità di rilascio rettifica i dati supplementari di cui all'articolo 11 capoverso 1
LDI.

2 Se, a causa di un cambiamento del nome, in ISA la medesima persona figura su
record diversi, questi vengono riuniti dall'autorità di rilascio in maniera tale che la
loro connessione sia visibile.

3 Se il cambiamento di nome è dovuto ad adozione o cambiamento di sesso le registrazioni non sono riunite.


Art. 36

Esattezza dei dati

1 Tutte le autorità coinvolte provvedono nel loro settore affinché i dati personali siano elaborati conformemente alle prescrizioni.

2 Ogni persona che elabora dati personali deve accertarsi che i dati che immette nel
sistema o che comunica alle autorità competenti siano completi, esatti e aggiornati.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

143.11


Art. 37

Archiviazione e distruzione dei dati 1 I dati memorizzati in ISA per un documento d'identità sono distrutti dopo 20 anni
dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire nell'Archivio
federale. L'Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali.

2 I dati relativi al blocco e al deposito del documento d'identità sono distrutti il
giorno stesso in cui perviene la decisione di revoca.

Sezione 3: Sicurezza dei dati e controllo

Art. 38

Requisiti dei terminali 1 I terminali previsti per l'uso esterno alla Confederazione corrispondono alle norme
tecniche per le attrezzature informatiche della Confederazione.

2 L'Ufficio federale disciplina i dettagli.


Art. 39

Cifratura

La trasmissione dei dati è effettuata interamente in forma cifrata.


Art. 40

Verbalizzazione

1 Ogni elaborazione dei dati è verbalizzata.

2 I verbali sono conservati per un anno e in forma adeguata alle esigenze della revisione.


Art. 41

Vigilanza della Confederazione 1 L'Ufficio federale vigila sull'elaborazione dei dati personali da parte di uffici terzi.
Coordina la sua attività con le autorità coinvolte in ISA.

2 Emana un regolamento per gli utenti.

3 Sorveglia il rispetto della presente ordinanza e delle istruzioni emanate in base ad
essa.

Sezione 4: Diritti delle persone interessate

Art. 42

Diritto d'informazione e diritto di rettifica 1 Chiunque può domandare per scritto all'Ufficio federale se sono elaborati dati a
suo riguardo.

2 L'informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati memorizzati
nel sistema d'informazione sul richiedente.

Documenti d'identità - O 11

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3 Per rifiutare, limitare o differire l'informazione è applicabile l'articolo 9 della
legge del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati.

4 Chiunque può esigere che i dati inesatti sul suo conto siano rettificati.


Art. 43

Altri diritti delle persone interessate Gli altri diritti delle persone interessate sono retti dall'articolo 25 della legge del
19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.

Sezione 5: Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni

Art. 44

1 La Confederazione finanzia l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati dal computer centrale a un raccordo centrale (distributore principale) del
capoluogo cantonale.

2 I Cantoni assumono i costi d'istallazione e di gestione per la distribuzione capillare
sul loro territorio.

3 I Cantoni e le altre autorità collegate a ISA assumono i costi d'acquisto e di
gestione dei loro apparecchi, sempre che questi non siano parte integrante dei
pacchetti d'equipaggiamento prefinanziati dalla Confederazione.

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 45

Emolumenti per i documenti d'identità Chi richiede una carta d'identità, un passaporto ordinario o provvisorio, versa un
emolumento.


Art. 46

Emolumenti per altre prestazioni 1 Per le seguenti altre prestazioni sono riscossi emolumenti: a.

iscrizioni aggiuntive giusta l'articolo 2 capoverso 4 LDI; b.

rilascio di passaporti provvisori presso le autorità di rilascio, al di fuori delle
fasce orarie normali di lavoro nonché di sabato, di domenica e in un giorno
festivo legale;

c.

rilascio di passaporti provvisori in un aeroporto.

4

RS 235.1

5

RS 235.1

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

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2 Per le seguenti altre prestazioni possono essere riscossi emolumenti: a.

ulteriori chiarimenti particolari in relazione al rilascio di un documento
d'identità ordinario o di un passaporto provvisorio secondo l'articolo 7
capoverso 2;

b.

ritiro di un documento d'identità; c.

restituzione di un documento d'identità ritirato; d.

richiesta di documenti supplementari e trasmissione di documenti.


Art. 47

Tariffe applicabili

Le tariffe figurano nell'allegato 2.


Art. 48

Adeguamento degli emolumenti 1 Il Consiglio federale adegua gli emolumenti se: a.

rispetto all'ultimo adeguamento degli emolumenti l'indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento; b.

rispetto all'ultimo adeguamento degli emolumenti il rincaro degli elementi
di costo variabili del materiale e dei salari, secondo l'indice usuale nel ramo,
è variato di oltre il 5 per cento.

2 Gli emolumenti sono arrotondati ai cinque franchi superiori o inferiori.


Art. 49

Spese

1 Le spese sono calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Esse sono riscosse assieme agli emolumenti.

2 Sono spese tutti i costi supplementari dovuti alle singole prestazioni di servizio: a.

le spese di porto, di telefono e di fax in Svizzera e all'estero; b.

i costi dei lavori che le unità amministrative fanno eseguire da terzi; c.

le spese di materiale e di distribuzione.


Art. 50

Riscossione

1 Gli emolumenti per i documenti d'identità sono versati contemporaneamente alla
presentazione della richiesta all'ufficio competente.

2 In caso di richiesta di un passaporto provvisorio, l'ufficio competente riscuote solo
la quota dei suoi emolumenti; il resto è riscosso dall'autorità di rilascio.

3 Gli emolumenti per altre prestazioni e le spese sono versati all'autorità che fornisce
il servizio.

4 All'estero gli emolumenti e le spese sono pagati nella valuta nazionale locale. Il
DFAE può emanare disposizioni derogatorie. Le rappresentanze stabiliscono il corso
del cambio secondo le istruzioni del DFAE.

Documenti d'identità - O 13

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Art. 51

Rimborso spese nel caso di documenti d'identità rifiutati Se il documento d'identità richiesto non può essere rilasciato, l'autorità richiedente
restituisce la quota per la produzione in base all'allegato 3, sempre che il documento
non sia già stato prodotto.


Art. 52

Assunzione delle spese nel caso di errori e ritardi 1 Se la persona richiedente riceve un documento d'identità errato, incompleto o
rovinato, le viene gratuitamente fornito un documento d'identità sostitutivo se segnala il difetto entro 10 giorni dal ricevimento.

2 In Svizzera il termine di consegna del documento d'identità è di 15 giorni lavorativi dalla richiesta. All'estero il termine di consegna è di 40 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La rappresentanza all'estero può fissare in singoli casi un
termine di consegna più lungo.

3 Se il termine di consegna non è rispettato, la persona richiedente può reclamare
entro 5 giorni. In questo caso ha diritto gratuitamente ad un nuovo documento
d'identità. Se il tempo per ricevere un documento d'identità ordinario non è sufficiente, l'autorità di rilascio, se necessario, rilascia gratuitamente anche un passaporto provvisorio.

4 Se la responsabilità per gli errori del documento d'identità o per il ritardo nella
consegna incombe al servizio preposto alla stesura, l'autorità richiedente o l'autorità
di rilascio gli consegnano i documenti che giustificano la stesura gratuita del documento d'identità.

5 In caso di divergenza fra l'autorità di rilascio e il servizio preposto alla stesura
decide l'Ufficio federale.


Art. 53

Conteggio degli emolumenti e loro ripartizione.

1 La Confederazione effettua il conteggio degli emolumenti con i Cantoni.

2 La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell'allegato 3.

Capitolo 5: Rimedi giuridici

Art. 54

1 Contro le decisioni delle autorità cantonali competenti può essere interposto ricorso conformemente al diritto cantonale. Le decisioni cantonali di ultima istanza sono
impugnabili con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale.

2 L'autorità di decisione per i documenti d'identità richiesti all'estero è l'Ufficio
federale.

3 I rimedi giuridici sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione
della giustizia federale.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

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Capitolo 6: Passaporti diplomatici e di servizio

Art. 55

Persone autorizzate

1 I passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati: a.

alle persone attive presso il DFAE, in carica o in pensione, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro accompagnatori; b.

alle persone che esercitano una funzione ufficiale presso un'autorità federale
o un'organizzazione parastatale, in carica o in pensione, nonché ai membri
delle loro famiglie e ai loro accompagnatori; c.

alle persone in missione ufficiale all'estero, per la durata della missione; d.

a determinati collaboratori di alto livello attivi presso organizzazioni internazionali; e.

ai membri del Consiglio federale, compreso il cancelliere della Confederazione, in carica o in pensione, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro
accompagnatori;

f.

ai presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e alle persone che esercitano una funzione in seno alle Camere federali e che viaggiano
all'estero nell'ambito di una commissione parlamentare.

2 Questi documenti d'identità possono essere consegnati all'avente diritto per una
durata limitata o illimitata.

3 Il DFAE disciplina i dettagli.


Art. 56

Particolarità

Il DFAE disciplina le particolarità per i passaporti diplomatici e di servizio secondo
i capitoli 1-5 della presente ordinanza.


Art. 57

Decisioni

Le decisioni e gli ordini di servizio del DFAE relativi al rilascio e alla consegna
nonché al ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio non sono decisioni soggette
all'ordinaria procedura di ricorso.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 58

Esecuzione

1 Il Dipartimento esegue la presente ordinanza.

2 Esso emana per il passaporto ordinario, per il passaporto provvisorio e per la carta
d'identità le istruzioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

3 Esso emana istruzioni per l'utilizzo di ISA e per la sicurezza dei dati. Stabilisce le
esigenze che le istallazioni tecniche per la trasmissione dei dati devono soddisfare.

Documenti d'identità - O 15

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A tal fine si basa in particolare sulle raccomandazioni dell'organo di strategia informatica della Confederazione.


Art. 59

Abrogazione del diritto previgente Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1.

Ordinanza del 17 luglio 19596 concernente il passaporto svizzero; 2.

Ordinanza del 18 maggio 19947 relativa alla carta d'identità svizzera.


Art. 60

Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 27 ottobre 1999 8

sugli emolumenti in materia di stato civile Allegato 1, n. 2.1 ...

Allegato 4, n. 3.1-3.1.2 Abrogati

2. Ordinanza del 17 novembre 1999 9

3. Ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 10

4. Ordinanza del 30 gennaio 198511 sulle tasse delle rappresentanze

Abrogato

6

[RU 1959 583, 1969 81 n. II lett. C n. 1] 7

[RU 1994 1412] 8

RS 172.042.110. La modificazione qui apresso è stata inserita nel testo menzionato.

9

RS 172.213.1. La modificazione qui apresso è stata inserita nel testo menzionato.

10

RS 172.213.61. La modificazione qui apresso è stata inserita nel testo menzionato.

11

RS 191.11

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 16

143.11


Art. 61

Disposizioni transitorie 1 Le perdite di documenti d'identità rilasciati prima del 1° gennaio 2003 non possono essere registrate in ISA.

2 Per impedire i rilasci multipli non autorizzati, le autorità di rilascio consultano la
banca dati della Confederazione sulla carta d'identità 95 e il loro registro cantonale,
fintantoché vi si trovano registrazioni su documenti d'identità validi. A questo scopo
possono comparare i dati ISA con il loro registro valido.

bis12 Nuovo documento d'identità con cognome d'affinità 1 Chi ha ricevuto o ordinato un documento d'identità sul quale non figuri il cognome d'affinità può chiedere, a un prezzo ridotto della quota della Confederazione
(quota per la produzione e quota della Confederazione in senso stretto; allegato 3),
un documento d'identità nuovo sul quale figuri detto cognome. La presente disposizione non si applica ai passaporti provvisori.

2 La presente regolamentazione vige fino al 31 luglio 2004.


Art. 62

Entrata in vigore

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002.

2 Gli articoli 59 e 60 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

12

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2003 (RU 2003 2195).

Documenti d'identità - O 17

143.11

Allegato 113 (art. 30 cpv.1)

Autorizzazione per l'elaborazione o la consultazione
dei dati registrati in ISA
A = domanda; E = registrazione e domanda; K = correzione tecnica Nome del campo dei dati Confederazione

Cantoni

Terzi

UFP doc.

id.

UFP Pol

DFAE A.

est.

rilascio

DFAE A.

int.

rilascio

DFAE int.

UPP

DFAE est.

UPP

CGCF

Cant.

A.

rilascio

Cant.

UPP

Uff.

pol.

CID chiari-

menti

Uff.

pol perdita

S.

stesura

Record doc. d'id.
+ banca dati

I. Dati del documento
d'identità

Cognome ufficiale,
art. 2 cpv. 1 lett. a LDI, o
cognome d'affinità

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Nome (i), lett. b

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Sesso, lett. c

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Data di nascita, lett. d E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Luogo d'origine, lett. e E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Nazionalità, lett. f E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Statura, lett. g

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Firma, lett. h

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

K

Fotografia, lett. i E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

K

Autorità di rilascio, lett. j E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Data di rilascio, lett. k E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

E

Data di scadenza della validità, lett. l E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

E

13

Aggiornato dal n. II dell'O del 2 lug. 2003 (RU 2003 2195).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

143.11

Nome del campo dei dati Confederazione

Cantoni

Terzi

UFP doc.

id.

UFP Pol

DFAE A.

est.

rilascio

DFAE A.

int.

rilascio

DFAE int.

UPP

DFAE est.

UPP

CGCF

Cant.

A.

rilascio

Cant.

UPP

Uff.

pol.

CID chiari-

menti

Uff.

pol perdita

S.

stesura

Numero del documento,
lett. m

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

E

Tipo di documento, lett. m E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Zona leggibile elettronicamente, art. 2 cpv. 2 LDI E

E

E

E

E

E

A

E

E

A

A

E

Limitazione della validità,
cpv. 3

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Registrazioni su domanda
del/la richiedente, cpv. 4 E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Rappresentanti legali dei
minorenni, cpv. 5

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

II. Dati supplementari nella
banca dati

Autorità richiedente,
art. 11 cpv. 1 lett. a LDI E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Luogo di nascita, lett. b E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Altri luoghi d'origine, lett. c E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Nome dei genitori, lett. d E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Data del primo e del nuovo
rilascio, lett. e

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Modifiche dei dati contenuti
nel documento

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

Iscrizioni inerenti al blocco,
lett. f

E

A

E

E

A

A

A

E

A

A

A

Deposito di un documento E

A

E

E

A

A

A

E

A

A

A

Rifiuto

E

A

E

E

A

A

A

E

A

A

A

Notifica o revoca della
perdita

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

E

Ritiro

E

A

E

E

A

A

A

E

A

A

A

Documenti d'identità - O 19

143.11

Nome del campo dei dati Confederazione

Cantoni

Terzi

UFP doc.

id.

UFP Pol

DFAE A.

est.

rilascio

DFAE A.

int.

rilascio

DFAE int.

UPP

DFAE est.

UPP

CGCF

Cant.

A.

rilascio

Cant.

UPP

Uff.

pol.

CID chiari-

menti

Uff.

pol perdita

S.

stesura

Misure di protezione di minorenni o interdetti, lett. g E

A

E

E

A

A

A

E

A

A

A

Firma/e del rappresentante
legale per documenti intestati
a minorenni, lett. h

E

A

E

E

E

E

A

E

E

A

A

K

Perdita e revoca della cittadinanza, lett. i E

A

E

E

E

E

E

A

Particolarità dei documenti
d'identità diplomatici e
consolari, lett. j (campo particolare) A

E

E

Abbreviazioni UFP doc.id.

Ufficio federale di polizia, Sezione documenti
d'identità (servizio federale competente, art. 12 cpv. 1
lett. a LDI)

UFP Pol

Ufficio federale di polizia come servizio di polizia
competente della Confederazione (art. 12 cpv. 2 lett. e
LDI)

DFAE A. int. di rilascio DFAE autorità di rilascio interne per passaporti
diplomatici e di servizio DFAE int. UPP

DFAE autorità di rilascio interne per passaporti
diplomatici e di servizio provvisori DFAE. A. est di rilascio DFAE autorità di rilascio esterne per passaporti
ordinari all'estero

DFAE est. UPP

DFAE autorità di rilascio esterne per passaporti
provvisori all'estero

CGCF

Corpo delle guardie di confine (art. 12 cpv. 2 lett. c
LDI)

Cant A. di rilascio Autorità cantonale di rilascio per passaporti ordinari
(art. 12 cpv. 1 lett. b LDI)

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 20

143.11

Cant. UPP

Autorità cantonale di rilascio per passaporti provvisori Uff. pol. CID-chiarimenti Uffici di polizia designati dai Cantoni per chiarimenti
sull'identità

Uff. pol perdita

Uffici di polizia designati dai Cantoni per ricevere le
notifiche di perdita

S. stesura

Servizio preposto alla stesura dei documenti d'identità
ordinari (art. 12 cpv. 1 lett. c LDI)

Documenti d'identità - O 21

143.11

Allegato 2

(art. 47)

Emolumenti per i documenti d'identità (art. 45) CID
fr.

Pass.
fr.

Pass + CID
assieme

Pass. provv.
fr.

Bambini

30.00

55.00

63.00

100.00

Adulti

65.00

120.00

128.00

100.00

Emolumenti per altre prestazioni (art. 46) Supplementi obbligatori (giusta il capoverso 1) Fr.

a.

registrazioni successive presso un'autorità di rilascio 20.00

b.

rilascio di un passaporto provvisorio
al di fuori degli ordinari orari d'ufficio

25.00

il sabato, la domenica e nei giorni festivi legali

50.00

c.

rilascio di un passaporto provvisorio in un aeroporto 50.00

Supplementi facoltativi (giusta il capoverso 2) a.

per particolari verifiche in relazione al rilascio di un documento d'identità ordinario o di un passaporto provvisorio
tempo di lavoro tariffa oraria

80.00

b.

ritiro di un documento 40.00

c.

restituzione di un documento 40.00

d.

richiesta di documenti e trasmissione di documenti
emolumento di base

20.00

spese giusta l'articolo 49

secondo i costi
effettivi

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 22

143.11

Allegato 3

(art. 53 cpv. 2)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni Confederazione

Cantoni

Documenti d'identità Quota per la
produzione
fr.

Quota della Confederazione in senso stretto
fr.

Quota del
Cantone
fr.

CID
Bambini 3.80

2.40

23.80

Adulti

8.25

5.15

51.60

Passaporto
Bambini 17.20

3.40

34.40

Adulti

37.50

7.50

75.-

Pass. e CID assieme
Bambini 25.20

3.40

34.40

Adulti

45.50

7.50

75.-

Pass. provv. 30.0.-

70.