01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2016 - 31.12.2023
01.01.2012 - 31.12.2015
01.01.2008 - 31.12.2011
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
sulle prestazioni della Confederazione nel
campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
del 29 ottobre 1986 (Stato 9 ottobre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 19 della legge federale del 5 ottobre 19841 sulle prestazioni della
Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (detta qui di seguito «legge»), ordina:

Sezione 1: Sussidi di costruzione

Art. 1

Costi di costruzione

1

Sono considerati costi di costruzione riconosciuti (art. 4 cpv. 1 della legge) i costi necessari:

a.

di edificazione, ampliamento o trasformazione degli edifici, compresi gli alloggi del personale indispensabili all'esercizio dello stabilimento; b.2 di acquisto di immobili, senza i costi del terreno, di urbanizzazione e accessori;

c.

di lavori preparatori e di sistemazione esterna; d.

di impianti sportivi e per il tempo libero; e.

di acquisto delle prime attrezzature d'esercizio e della prima mobilia.

2

Le spese di costruzione di un'azienda agricola o industriale sono computabili nella misura in cui sono indispensabili alla formazione e all'occupazione dei collocati in
uno stabilimento.

3

Le spese accessorie di costruzione e per lavori di manutenzione non sono considerate spese di costruzione.

4

Per il resto sono applicabili le direttive della Conferenza dei sussidi per la costruzione concernenti il calcolo della parte imputabile dei costi per le costruzioni sussidiate dalla Confederazione.3

5

Un ammontare di 200000 franchi è preliminarmente dedotto dalle spese di costruzione riconosciute (art. 4 cpv. 3 della legge).

RU 1986 1941 1

RS 341

2

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 21 dic. 1994 sulle misure di risanamento 1994
(RU 1995 217).

3

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 2387).

341.1

Esecuzione delle pene 2

341.1


Art. 2

Sussidi differiti e restituzione di sussidi 1

La Confederazione può accordare sussidi di costruzione a cose fatte se: a.

uno stabilimento, in seguito a un cambiamento di destinazione, entra totalmente o parzialmente nel campo d'applicazione della legge (art. 2) e, per
questa ragione, l'ente responsabile è tenuto a rimborsare sussidi di costruzione concessi in virtù di altre leggi federali; b.

i motivi di una riduzione dei sussidi (art. 4 cpv. 2 della legge) o di una restituzione di questi ultimi (art. 12 cpv. 2 della legge) non esistono più.

2

I sussidi devono essere proporzionalmente restituiti (art. 12 cpv. 2 della legge), se: a.

lo stabilimento viene parzialmente usato per uno scopo diverso da quello
previsto;

b.

un fattore determinante per il calcolo del sussidio, in particolare la quota
delle giornate di soggiorno riconosciute, si è profondamente modificato.

3

L'Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale) può esigere che il beneficiario di sussidi di costruzione per uno stabilimento privato garantisca le pretese della Confederazione alla restituzione mediante ipoteche di un ammontare equivalente.4 Sezione 2: Sussidi d'esercizio

Art. 3

Condizioni

1

La Confederazione accorda sussidi d'esercizio (art. 5 della legge) agli stabilimenti per fanciulli e adolescenti e alle case di educazione al lavoro (case d'educazione) alle
condizioni seguenti:

a.

una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e
delle misure o dell'assistenza alla gioventù dimostra che la casa d'educazione risponde a un bisogno; b.

la casa d'educazione è aperta a collocandi di diversi Cantoni; c.5

l'organo responsabile, l'organizzazione e il modo di gestione, nonché l'edificio e i suoi equipaggiamenti garantiscono l'esercizio a lungo termine e
conforme allo scopo della casa di educazione; d.6 almeno i due terzi del personale che esplica un'attività pedagogica devono disporre di una formazione completa ai sensi dell'articolo 5 lettere a-c; la direzione e i collaboratori che seguono una formazione parallela all'impiego
sono compresi in questi due terzi; in via eccezionale e nella misura in cui al4

Nuovo testo giusta il n. I 37 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996
2243).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857).

6

Introdotta dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

Prestazioni della Confederazione - O 3

341.1

meno la metà del personale che esplica un'attività pedagogica dispone delle
qualifiche richieste, questa esigenza può essere provvisoriamente sospesa; e.7 la casa di educazione dispone di un personale il cui effettivo corrisponde al grado di difficoltà dei corrigendi; f.8 la direzione dispone di una formazione completa ai sensi dell'articolo 5 lettere a o b; in casi eccezionali si può prescindere, su richiesta, dall'adempimento di questa condizione qualora la direzione disponga di conoscenze
specialistiche in materia di aiuto alla gioventù in virtù di altri curricoli formativi.

2

Le case d'educazione private devono inoltre adempiere le condizioni seguenti: a.

il responsabile è una persona giuridica riconosciuta di pubblica utilità; uno
dei suoi scopi principali è di gestire una casa d'educazione per fanciulli e
adolescenti penalmente collocati o il cui comportamento sociale è gravemente turbato; b.

il Cantone riconosce la casa di educazione e versa, eventualmente con altri
Cantoni, un sussidio adeguato per l'esercizio; c.

il finanziamento dell'esercizio è assicurato.


Art. 4


9

Costi che danno diritto al sussidio 1

Si considerano costi che danno diritto al sussidio (art. 7 cpv. 2 della legge) gli stipendi, altre rimunerazioni, prestazioni sociali e contributi che il datore di lavoro ha
versato nel corso dell'anno precedente ai collaboratori che si occupano dell'educazione, della formazione scolastica o professionale oppure di speciali compiti di diagnosi, di cura o di consulenza.

2

La Confederazione accorda sussidi d'esercizio per le persone che esplicano un'attività pedagogica soltanto se il 50 per cento almeno della loro attività è svolta nei settori educativo o della formazione scolastica o professionale.10

3

Le somme di riscatto versate alle istituzioni di previdenza a favore del personale non danno diritto al sussidio.

4 Le indennità per perdita di guadagno devono essere dedotte dai salari corrispondenti.11

Art. 5


12

Ammontare dei sussidi e condizioni Il sussidio ammonta al 30 per cento dei costi sussidiabili (art. 7 cpv. 1 della legge).
Sono concessi sussidi per: 7

Introdotta dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

8

Introdotta dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

Esecuzione delle pene 4

341.1

a.

i collaboratori che esplicano un'attività educativa e hanno iniziato o concluso una formazione nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) o una formazione equivalente in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria
professionale; durante o dopo questa formazione, essi devono aver esercitato
un'attività professionale educativa di almeno sei mesi presso un'istituzione; b.

i collaboratori che esplicano un'attività educativa e hanno un'altra formazione completa, universitaria o equivalente, adeguata alla funzione nella casa
di educazione e, dopo la conclusione degli studi, hanno conseguito almeno
sei mesi di esperienza professionale come educatori presso un'istituzione; c.

i quadri superiori che esplicano un'attività educativa e la cui formazione è
stata, su richiesta, riconosciuta sussidiabile; d.

gli specialisti che formulano diagnosi, offrono una consulenza alla casa di
educazione, assistono i corrigendi o li prendono in cura, se dispongono:
1.

di una formazione completa corrispondente alla loro funzione, o 2.

di una formazione di base completa di educatore specializzato, di docente specializzato, di pedagogo, di psicologo o di assistente sociale e si
sono perfezionati nella misura necessaria all'esercizio della loro funzione nella casa di educazione; e.

le persone che si occupano di formazione scolastica o professionale:
1.

con studi completi di insegnante, di maestro professionale, di educatore
al lavoro o di maestro di lavori manuali, corrispondenti alla loro funzione, 2.

con un'esperienza professionale di almeno tre anni e una formazione
professionale completa corrispondente alla loro funzione, oppure 3.

riconosciute sul piano cantonale come maestri di tirocinio.

Sezione 3: Sussidi per progetti sperimentali

Art. 6

1

La Confederazione può concedere sussidi per progetti sperimentali (art. 8 della legge) in particolare se questi ultimi hanno lo scopo di gettare basi essenziali per
l'applicazione generale, indispensabili a innovazioni nell'esecuzione delle pene e
misure e l'assistenza alla gioventù.

2

L'Ufficio federale definisce in ogni singolo caso le spese riconosciute13.

3

Esso subordina la concessione di sussidi a condizioni e la vincola ad oneri che garantiscono una destinazione adeguata dei fondi e una valutazione corretta dei progetti.

13

Nuovo testo giusta il n. I 37 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996
2243).

Prestazioni della Confederazione - O 5

341.1

Sezione 4:
Calcolo dei sussidi di costruzione per gli stabilimenti per adulti
14

Art. 7

...15

I sussidi di costruzione destinati agli stabilimenti per adulti sono calcolati proporzionalmente al numero di giornate di soggiorno dei collocati penalmente, di persone
condannate con sospensione condizionale della pena o liberate condizionalmente o a
titolo di prova (art. 4 cpv. 2 lett. a della legge).

Sezione 4a:16
Sussidi forfettari ai costi di costruzione degli stabilimenti per adulti Art 7a

Principio

I costi di costruzione, di trasformazione e di ampliamento sussidiabili, relativi a uno
stabilimento o a parti di uno stabilimento corrispondente a una delle categorie di stabilimento tipo (art. 7b cpv. 1), sono calcolati secondo il metodo dei sussidi forfettari
per singolo posto (art. 4 cpv. 4 della legge). Sono eccettuati i casi in cui tale metodo
porti a una copertura chiaramente eccessiva o insufficiente; in tali casi si applica il
metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge).

b Calcolo

1 D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e sentiti i Cantoni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) determina i sussidi forfettari per
singolo posto per i tre stabilimenti tipo «chiuso», «semiaperto» e «carcere distrettuale». Per ogni settore determinante degli stabilimenti, l'ammontare dei sussidi forfettari è stabilito in franchi, per superficie determinante massima. Servono da criterio
i costi di una nuova costruzione calcolati sulla base dei valori di diversi stabilimenti
di riferimento.

2 I costi supplementari eccedenti gli abituali limiti delle misure di sicurezza di uno
stabilimento e dovuti al rafforzamento del carattere chiuso dello stesso sono compensati con un supplemento relativo alla sicurezza per singolo posto.

3 In caso di aziende artigianali che servono per due terzi alla produzione industriale
il prezzo del settore «lavoro» è aumentato.

4 In caso di costruzione di un nuovo stabilimento sono fissati supplementi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili; i supplementi sono calcolati sulla base di
una percentuale dei rispettivi sussidi forfettari per singolo posto, incluso un eventuale supplemento per la sicurezza.

5 In caso di trasformazione di uno stabilimento i sussidi forfettari per singolo posto e
l'eventuale supplemento per la sicurezza sono ridotti secondo un coefficiente di cor14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

15

Tit. soppresso dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

16

Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

Esecuzione delle pene 6

341.1

rezione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d'intervento e
la parte oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili sono calcolati secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge).

6 I sussidi forfettari e i supplementi sono sottoposti a un esame periodico e, se necessario, vengono adattati. Nel frattempo sono adattati almeno una volta all'anno in
funzione dell'evoluzione dell'indice zurighese dei costi di costruzione delle abitazioni.

c Calcolo nel singolo caso 1 In caso di costruzione di un nuovo stabilimento i sussidi forfettari per singolo posto
sono versati soltanto se i limiti di superficie definiti dal Dipartimento sono raggiunti.

2 Un progetto di costruzione fruisce del sussidio forfettario completo per singolo posto se realizza tutti i settori dello stabilimento tipo considerato. In mancanza di alcuni settori il sussidio forfettario è proporzionalmente ridotto. Ciò vale anche per il
supplemento relativo alla sicurezza.

3 Per ogni progetto, dal totale dei costi di costruzione riconosciuti (totale dei costi riconosciuti per singolo posto x numero totale di posti) vanno dedotti 200 000 franchi
a titolo di somma non sussidiabile. Non sono concessi sussidi inferiori a 50 000
franchi (art. 4 cpv. 3 della legge).

4 Per i posti in reparti di alta sicurezza il supplemento per la sicurezza è raddoppiato.

5 Al momento del deposito del conteggio finale, al termine dei lavori di costruzione,
d'ampliamento o di trasformazione, i costi riconosciuti sono adattati al rincaro secondo le direttive sulla determinazione dei sussidi della Conferenza dei sussidi di
costruzione della Confederazione.

Sezione 4b:
Calcolo dei sussidi di costruzione e di esercizio delle case di
rieducazione
17


Art. 8

...18

1

I sussidi di costruzione e d'esercizio destinati a case di educazione sono calcolati proporzionalmente al numero delle giornate di soggiorno dei collocati penalmente o
delle persone il cui comportamento sociale è gravemente turbato (art. 4 cpv. 2 e art.
7 cpv. 2 della legge).

2

Nel caso di case di educazione per fanciulli e adolescenti sono prese in considerazione persone con più di 7 ma meno di 25 anni, o, nel caso di case di educazione al
lavoro, persone con più di 17 ma meno di 30 anni.

17

Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

18

Tit. soppresso dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

Prestazioni della Confederazione - O 7

341.1

3

Non entrano in linea di conto per il calcolo del sussidio le giornate di soggiorno di collocati i cui disturbi di comportamento danno diritto a sussidi di costruzione e
d'esercizio dell'assicurazione per l'invalidità o sono oggetto di convenzioni tariffarie
stipulate con l'assicurazione per l'invalidità.

4

...19

5

Nessun sussidio è versato se le giornate di soggiorno determinanti non raggiungono il 10 per cento delle giornate dell'insieme dei collocati.

6

Le giornate di soggiorno dell'anno civile precedente sono determinanti per il calcolo dei sussidi d'esercizio.

Sezione 5:
Fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale
è gravemente turbato


Art. 9

1

Sono considerati come fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è gravemente turbato o come corrigendi difficili o in grave pericolo (art. 2 cpv. 2 e art. 5
della legge) i fanciulli e adolescenti: a.20 che sono stati collocati da un'autorità attiva nel settore dell'aiuto alla gioventù in virtù dell'articolo 310 in collegamento con l'articolo 314a, o in
virtù dell'articolo 405a del Codice civile21; b.

che sono collocati dai genitori durante un periodo abbastanza lungo in una
casa di educazione in base a una perizia e con l'accordo di un'autorità che si
occupa di assistenza alla gioventù, o c.

il cui disturbo di comportamento necessita dell'osservazione e diagnosi in
una casa di educazione.

2

La stessa cosa vale per fanciulli e adolescenti che in virtù dell'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 195922 sull'assicurazione per l'invalidità devono essere collocati in una casa di educazione in seguito a disturbi di comportamento.

Sezione 6: Organizzazione e procedura
a23 Organo decisionale

L'Ufficio federale prende le necessarie decisioni per il riconoscimento del diritto ai
sussidi nonché per l'assegnazione e il versamento dei sussidi.

19

Abrogato dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

21

RS 210

22

RS 831.20

23

Introdotto dal n. I 37 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze
decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

Esecuzione delle pene 8

341.1


Art. 10

Riconoscimento delle case di educazione 1

I sussidi di costruzione e d'esercizio sono accordati soltanto alle case di educazione riconosciute come sussidiabili (decisione di riconoscimento).24 2

Il diritto ai sussidi d'esercizio inizia, in linea di massima, con il mese del riconoscimento e termina con la chiusura della casa di educazione o la revoca del riconoscimento.

3

L'Ufficio federale subordina il riconoscimento a condizioni e lo vincola a oneri che assicurano un esercizio conforme allo scopo della casa di educazione.25 4

...26

5

La casa di educazione comunica per scritto e senza indugio all'Ufficio federale qualsiasi modificazione della situazione di atto o giuridica che è stata determinante
per il riconoscimento.27 6

L'Ufficio federale adegua la decisione di riconoscimento quando le circostanze si sono modificate sostanzialmente28 . Revoca il riconoscimento se le condizioni per la
concessione di sussidi non sono più adempiute o se, malgrado un avvertimento, le
condizioni e gli oneri non sono osservati. Può ritirare il riconoscimento qualora il
beneficiario dei sussidi li abbia ottenuti affermando cose false o occultando fatti.

7

Il riconoscimento diventa caduco se, durante un periodo di 3 anni consecutivi, il numero minimo di giornate di soggiorno determinanti (art. 8 cpv. 5) non è stato raggiunto.


Art. 11

Presentazione delle domande, annuncio di progetti di costruzione 1

Le domande di sussidi di costruzione devono essere indirizzate all'Ufficio federale al più tardi sei mesi prima dell'inizio dei lavori. Il richiedente deve annunciare il
progetto all'Ufficio federale prima di conferire il mandato di progettazione e mettere
a punto con esso la concezione generale e il programma dei locali.29 2

Le altre domande devono pure essere indirizzate all'Ufficio federale e precisamente:

a.

entro il 1° marzo o il 1° settembre se concernono il riconoscimento di case di
educazione;

24

Nuovo testo giusta il n. I 37 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996
2243).

25

Nuovo testo giusta il n. I 37 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996
2243).

26

Abrogato dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857).

27

Nuovo testo giusta il n. I 37 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996
2243).

28

Nuovo testo giusta il n. I 37 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996
2243).

29

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 2387).

Prestazioni della Confederazione - O 9

341.1

b.30 entro il 1° maggio se concernono sussidi d'esercizio; c.

entro il 1° marzo o il 1° settembre se concernono sussidi per progetti sperimentali.

3

Gli stabilimenti privati devono indirizzare le loro domande e presentare i loro progetti di costruzione con i documenti necessari all'autorità comunale competente, eccettuate le domande di sussidi per lo sviluppo di nuove concezioni puramente teoriche (art. 13 cpv. 2 della legge). L'autorità cantonale esamina le domande o i progetti
e li trasmette all'Ufficio federale con il suo preavviso.31 4

In questi casi, l'Ufficio federale permette alle autorità cantonali di assistere alle deliberazioni sulle domande e le porta a conoscenza delle corrispondenze relative.

5

I Cantoni designano un'autorità cantonale di collegamento. Questa autorità fa da intermediario tra i beneficiari del sussidio e l'Ufficio federale. Su mandato dell'Ufficio federale, le si possono parimenti affidare compiti di sorveglianza e di controllo.32 33
a34 Competenza per la concessione di sussidi Gli aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso: a.

fino a 3 milioni di franchi dall'Ufficio federale; b.

oltre i 3 milioni di franchi, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

b35 Assegnazione di sussidi forfettari 1 Quando il programma dei locali è stato messo a punto e approvato, l'autorità che
accorda i sussidi forfetari comunica il probabile ammontare degli stessi.

2 Dopo l'approvazione del progetto e dei relativi crediti da parte delle autorità cantonali competenti, il sussidio è assegnato a titolo definitivo.


Art. 12


36

Assegnazione parziale di sussidi di costruzione Se i crediti annui relativi sono insufficienti, l'Ufficio federale può ripartire su parecchi anni l'assegnazione di sussidi di costruzione.

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857).

32

Nuovo testo del per. giusta il n. I 37 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle
competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU
1996 2243).

33

Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857).

34

Introdotto dal n. I 37 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze
decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

35

Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

36

Nuovo testo giusta il n. I 37 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996
2243).

Esecuzione delle pene 10

341.1


Art. 13


37

Versamento dei sussidi d'esercizio; acconti 1 I sussidi d'esercizio sono versati di norma entro il 30 novembre dell'anno in corso.

2 Su domanda, l'Ufficio federale può accordare acconti che ammontano, al massimo,
all'80 per cento del sussidio versato l'anno precedente. Le domande devono essere
inoltrate all'Ufficio entro il 1° marzo, il 1° maggio o il 1° luglio. Ogni casa d'educazione ha diritto a due acconti annui al massimo.


Art. 14

Collaborazione del beneficiario di sussidi 1

I beneficiari di sussidi della Confederazione fanno figurare questi ultimi distintamente nel bilancio e nel conto d'esercizio annui dello stabilimento (art. 11 della legge).

2

Essi forniscono all'Ufficio federale tutte le informazioni determinanti per la concessione di sussidi; su domanda dello stesso gli permettono di consultare i libri, le
pezze giustificative e altri documenti e li producono.

3

L'Ufficio federale può procedere a ispezioni o incaricarne l'autorità cantonale competente.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 15

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 14 febbraio 197338 sui sussidi agli stabilimenti penitenziari e
alle case d'educazione; b.

l'ordinanza del DFGP del 24 ottobre 198439 sui sussidi agli stabilimenti penitenziari e alle case d'educazione.


Art. 16

Disposizioni transitorie 1 e 2 ...40

3 a 7 ...41

8 ...42

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

38

[RU 1973 387, 1975 2149, 1984 1235] 39

[RU 1984 1238] 40

Abrogati dal n. I 1 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998
(RU 1999 2387).

41

Introdotti dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857). Abrogati dal n. I 1 dell'O
dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2387).

42

Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857). Abrogato dal n. I dell'O del 21
set. 2001 (RU 2001 2393).

Prestazioni della Confederazione - O 11

341.1

9 Il nuovo diritto si applica a tutte le domande di riconoscimento del diritto ai sussidi
ai sensi della legge inevase al momento dell'entrata in vigore.43 10 Le modifiche nell'ambito dei sussidi d'esercizio (art. 3 cpv. 1 lett. d, e, f, art. 4
cpv. 2 e 4, art. 9 cpv. 1 lett. a, art. 11 cpv. 2 lett. b, art. 13) entrano in vigore a partire
dal 2002.44

11 Il sussidio di costruzione viene ancora calcolato secondo il metodo tradizionale
(art. 4 cpv. 1 e 2 della legge) se, fino all'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza: a.

è stata presentata una domanda di sussidio; b.

i costi di costruzione sono basati su un preventivo, e c.

le autorità cantonali competenti hanno decretato il finanziamento del progetto.45

Art. 17

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

43

Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1857). Nuovo testo giusta il n. I 1
dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen.
2000 (RU 1999 2387).

44

Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

45

Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2393).

Esecuzione delle pene 12

341.1