01.01.2024 - * / In vigore
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1

Ordinanza

sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) del 21 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 1 lettera a, 4 capoverso 2, 6, 7 capoversi 2 e 3, 9
capoverso 2 e 18 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 19841 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM), ordina: Capitolo 1: Sussidi d'esercizio agli istituti d'educazione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Condizioni per il riconoscimento 1

La Confederazione concede sussidi d'esercizio (art. 5 LPPM) ai Cantoni in favore di istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d'educazione) riconosciuti come sussidiabili.

2

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) riconosce come sussidiabili gli istituti d'educazione alle condizioni seguenti: a. una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'aiuto alla gioventù dimostra che l'istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a LPPM). Alla prova della necessità si applica l'articolo 2; b.2 l'istituto dispone di un gruppo abitativo socio-pedagogico di almeno sette posti;

c. l'istituto comprova almeno 1900 giorni di permanenza all'anno. Sono fatti salvi gli istituti nuovi e con mandato speciale; d. l'istituto è aperto a collocandi di diversi Cantoni; e. l'organo responsabile, l'organizzazione di gestione e l'impostazione pedagogica, nonché l'edificio e i suoi equipaggiamenti garantiscono l'esercizio a lungo termine e conforme allo scopo dell'istituto;

RU 2007 6685 1

RS 341

2 RU

2008 423

341.1

Esecuzione delle pene 2

341.1

f. almeno i tre quarti del personale che esplica un'attività pedagogica devono disporre di una formazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3; la persona responsabile della direzione dell'istituto nonché i collaboratori che seguono una formazione parallela all'impiego sono compresi in questi tre quarti. In via eccezionale e nella misura in cui almeno i due terzi del personale che esplica un'attività pedagogica dispongono di una formazione riconosciuta, questa esigenza può essere provvisoriamente sospesa; g. l'istituto dispone di personale socio-pedagogico il cui effettivo è sufficiente e corrisponde al grado di difficoltà dei collocati; h. la persona responsabile della direzione dell'istituto dispone di una formazione completa riconosciuta ai sensi dell'articolo 3;

i. almeno un terzo dell'insieme dei giorni di permanenza sono giorni riconosciuti. Sono considerati riconosciuti i giorni di permanenza ripartiti su fanciulli, adolescenti e giovani adulti ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b LPPM e dell'articolo 4 della presente ordinanza. I giorni di permanenza delle persone, per le quali l'assicurazione per l'invalidità versa dei sussidi, non sono riconosciuti;

j. l'istituto offre un'assistenza completa, sull'arco di tutto l'anno e delle 24 ore. Sono ammessi al massimo 14 giorni di vacanze aziendali all'anno; k. l'offerta dell'istituto deve essere in sintonia con il diritto federale.

3

Gli istituti con scuole speciali, la cui clientela è principalmente stata collocata per una formazione speciale, non sono riconosciuti.


Art. 2

Prova della necessità 1

La prova della necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a LPPM) contiene le indicazioni su: a. l'evoluzione della necessità di posti nonché il grado di occupazione dei singoli istituti durante gli ultimi cinque anni;

b. l'offerta attuale di posti; c. lo scambio intercantonale di collocamenti; d. l'evoluzione futura della necessità di posti.

2

Per valutare la necessità l'UFG consulta le statistiche dell'Ufficio federale di statistica (UST), segnatamente le statistiche riguardanti la giustizia penale.

3

I Cantoni forniscono all'UST i dati necessari per l'allestimento delle pertinenti statistiche.

Prestazioni della Confederazione - O 3

341.1


Art. 3

Formazioni riconosciute Sono riconosciute le formazioni seguenti: a. una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale; b. una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione.


Art. 4

Fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è gravemente turbato Sono considerati come fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è gravemente turbato (art. 2 cpv. 2 e art. 5 cpv. 1 lett. b n. 2 LPPM) i fanciulli a partire dai sette anni e gli adolescenti: a. che sono stati collocati in un istituto d'educazione da un'autorità attiva nel settore dell'aiuto alla gioventù conformemente all'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 314a o conformemente all'articolo 405a del Codice civile3; b. che sono collocati durevolmente dai genitori in un istituto d'educazione in base a una perizia e con l'accordo di un'autorità attiva nel settore dell'aiuto alla gioventù; o c. il cui disturbo di comportamento necessita dell'osservazione e diagnosi in un istituto d'educazione.


Art. 5

Condizioni supplementari per il riconoscimento di istituti privati Gli istituti d'educazione privati, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2, devono adempiere le condizioni seguenti: a. il responsabile è una persona giuridica riconosciuta di pubblica utilità. Uno dei suoi scopi principali è di gestire un istituto d'educazione per fanciulli e adolescenti penalmente collocati o il cui comportamento sociale è gravemente turbato; b. il Cantone riconosce l'istituto d'educazione e versa, eventualmente con altri Cantoni, un sussidio adeguato per l'esercizio; c. il finanziamento dell'esercizio è assicurato.

3 RS

210

Esecuzione delle pene 4

341.1


Art. 6

Condizioni e oneri inerenti al riconoscimento L'UFG subordina il riconoscimento a condizioni e lo vincola a oneri che assicurano un esercizio conforme allo scopo dell'istituto d'educazione.


Art. 7

Modifiche delle condizioni di riconoscimento; revoca del riconoscimento.

1

L'autorità cantonale competente comunica per scritto e senza indugio all'UFG qualsiasi modifica della situazione di fatto o giuridica che è stata determinante per il riconoscimento.

2

L'UFG adegua la decisione di riconoscimento quando le circostanze si sono modificate sostanzialmente.

3

Revoca il riconoscimento se le condizioni per la concessione di sussidi non sono più adempiute o se, nonostante un avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono osservati.

4

Può revocare il riconoscimento qualora il beneficiario dei sussidi li abbia ottenuti affermando cose false o occultando fatti.

5

Il riconoscimento diventa caduco se, durante un periodo di tre anni consecutivi, il numero minimo di giorni di permanenza determinanti (art. 1 cpv. 2 lett. c o i) non è stato raggiunto.


Art. 8

Inizio e fine del diritto al sussidio 1

Il diritto al sussidio inizia al più presto il 1° gennaio dell'anno civile seguente il riconoscimento.

2

Termina con la soppressione di un'offerta, con la chiusura dell'istituto d'educazione o con la revoca del riconoscimento.

Sezione 2: Calcolo

Art. 9

Sussidi forfetari

1

I sussidi d'esercizio destinati a istituti d'educazione sono calcolati sulla base di importi forfetari.

2

Il sussidio d'esercizio ammonta al 30 per cento dei costi del personale riconosciuti dell'istituto.

3

I costi del personale riconosciuti risultano dall'effettivo del personale riconosciuto moltiplicato per 94 340 franchi per posto al 100 per cento. Tale importo soggiace a un'indicizzazione annuale corrispondente alla compensazione del rincaro per il personale federale.

4

L'effettivo del personale riconosciuto è calcolato in base all'offerta riconosciuta dell'istituto secondo la chiave di ripartizione seguente:

Prestazioni della Confederazione - O 5

341.1

Supplemento per:

Effettivo di personale riconosciuto in percentuale di occupazione:

a. Offerta di base: 1. Gruppo abitativo socio-pedagogico gruppo

460 %

2. Istituto di piccole dimensioni (gruppo abitativo)

istituto 100

%

3. Gruppo più grande dell'istituto di piccole dimensioni

posto, dall'11° posto 10 %

b. Offerte supplementari 1. Gruppo ammissione d'urgenza/ diagnosi

gruppo 200

%

2. Carattere chiuso gruppo

150 %

3. Reparto disciplinare posto

10 %

4. Formazione professionale con scuola interna

posto

50 %

5. Formazione professionale senza scuola interna

posto

40 %

6. Struttura diurna, forfait gruppo

200 %

7. Livello progressivo posto

25 %

5

Per il calcolo dei sussidi d'esercizio fanno stato i giorni di permanenza riconosciuti nel periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno civile precedente. Tali giorni sono definiti all'interno di fasce percentuali e determinano il coefficiente per l'ammontare dei sussidi conformemente ai livelli seguenti: Livello

Fascia in per cento Coefficiente

1

100 %

100 %

2

95-99 %

97 %

3

90-94 %

92 %

4

85-89 %

87 %

5

80-84 %

82 %

ecc.

6

Se la quota di tre quarti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera f non è raggiunta, i costi del personale riconosciuti sono ridotti del 10 per cento per il periodo effettivo durante il quale la quota non è stata raggiunta.

Esecuzione delle pene 6

341.1

Sezione 3: Accordo di prestazione Art. 10 1 L'UFG e l'autorità cantonale competente concludono un accordo di prestazione (art. 7 cpv. 2 LPPM). L'accordo di prestazione contiene le indicazioni seguenti: a. l'elenco degli istituti d'educazione sussidiabili; b. l'offerta riconosciuta di ogni istituto; c. i costi del personale riconosciuti per ogni istituto; d. la fascia dei giorni di permanenza riconosciuti; e. il sussidio d'esercizio forfetario annuale per ogni istituto; f. le conseguenze in caso di inadempienza provvisoria della quota di tre quarti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera f.

2

L'accordo di prestazione ha una durata di quattro anni. È rinnovato se l'UFG, esaminando le condizioni per il riconoscimento, constata che continuano ad essere adempite.

3

Le modifiche dell'offerta comportano un adeguamento dell'accordo di prestazione per il 1° gennaio dell'anno civile seguente.

Capitolo 2: Sussidi di costruzione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11

Prova della necessità I sussidi di costruzione della Confederazione sono concessi soltanto se una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'aiuto alla gioventù dimostra che l'istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a LPPM). Alla prova della necessità si applica l'articolo 2.


Art. 12

Metodo di calcolo

1

La Confederazione calcola di regola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfetari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM).

2

I costi effettivi sono presi in considerazione in casi particolari, segnatamente quando l'applicazione del sussidio forfetario per singolo posto comporta una variazione superiore al 30 per cento rispetto ai costi effettivi.


Art. 13

Costi di costruzione riconosciuti 1

Sono considerati costi di costruzione riconosciuti (art. 4 cpv. 1 LPPM) le spese necessarie per:

Prestazioni della Confederazione - O 7

341.1

a. la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione degli edifici, compresi gli alloggi del personale indispensabili all'esercizio dell'istituto; b. l'acquisto di immobili, senza i costi del terreno, di urbanizzazione e accessori; c. i lavori preparatori e di sistemazione esterna; d. gli impianti sportivi e per il tempo libero; e. l'acquisto delle prime attrezzature d'esercizio e della prima mobilia.

2

I costi di costruzione di un'azienda agricola o industriale sono riconosciuti nella misura in cui sono indispensabili alla formazione o all'occupazione dei collocati.

3

I costi accessori di costruzione e per i lavori di manutenzione non sono riconosciuti.

4

Per il resto il calcolo dei costi di costruzione riconosciuti è retto dalle direttive della Conferenza dei sussidi federali versati per le costruzioni.


Art. 14

Limite inferiore dei sussidi di costruzione Non sono concessi sussidi federali inferiori a 100 000 franchi (art. 4 cpv. 4 LPPM).


Art. 15

Determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all'evoluzione dei costi e al rincaro 1

D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) determina i sussidi forfetari e i supplementi ai sensi delle sezioni 2 e 3. Le cerchie interessate devono essere previamente sentite nell'ambito di un'indagine conoscitiva secondo l'articolo 10 della legge del 18 marzo 20054 sulla consultazione.

2

Il DFGP esamina periodicamente i sussidi forfetari e i supplementi fissati e, d'intesa con il DFF, li adegua. Nel frattempo l'UFG li adatta annualmente in funzione dell'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni.

3

Nel singolo caso, l'UFG al momento del deposito del conteggio finale, al termine dei lavori di costruzione, d'ampliamento o di trasformazione, adatta i costi riconosciuti al rincaro secondo le direttive della Conferenza dei sussidi federali versati per le costruzioni.

Sezione 2: Istituti d'educazione

Art. 16

Condizioni per la concessione di sussidi 1

La Confederazione accorda i sussidi di costruzione agli istituti d'educazione riconosciuti sussidiabili ai sensi dell'articolo 1.

4 RS

172.061

Esecuzione delle pene 8

341.1

2

Se i sussidi di costruzione sono versati a un nuovo istituto d'educazione che al momento del conteggio finale è in esercizio da meno di tre anni, al termine dei tre anni d'esercizio è esaminato se è stata raggiunta la media necessaria di giorni di permanenza (art. 1 cpv. 2 lett. i). In caso contrario, è chiesta la restituzione dell'insieme del sussidio di costruzione versato.


Art. 17

Sussidi forfetari per singolo posto 1

Il DFGP fissa un sussidio forfetario per singolo posto «istituto d'educazione».

2

Per i settori determinanti dell'istituto i sussidi forfetari sono stabiliti in franchi, per superficie computabile massima. Servono da criterio i costi di una nuova costruzione calcolati sulla base dei valori di diversi istituti di riferimento.

3

Un progetto di costruzione beneficia del sussidio forfetario completo per singolo posto se realizza tutti i settori dell'istituto tipo considerato. In mancanza di alcuni settori il sussidio forfetario è proporzionalmente ridotto. Ciò vale anche per i supplementi, esclusi quelli per gli alloggi del personale e per la palestra.

4

In caso di costruzione di un nuovo istituto i sussidi forfetari per singolo posto sono versati soltanto se i limiti di superficie definiti dal DFGP sono raggiunti.


Art. 18

Supplementi e riduzioni 1

Il DFGP fissa i supplementi seguenti: a. per la costruzione degli alloggi del personale indispensabili all'esercizio dell'istituto; il supplemento tiene conto del livello generale dei prezzi nella costruzione di abitazioni; b. per la costruzione di una palestra; il supplemento corrisponde al prezzo unitario per una palestra semplice di piccole dimensioni conformemente alle direttive dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia;

c. per i costi accessori di costruzione di un impianto scolastico; d. per i laboratori, indispensabili all'esercizio dell'istituto secondo l'impostazione e che superano i valori delle superfici già contenute nell'istituto tipo; per i laboratori, utilizzati per la produzione e che a ragione del loro ampliamento necessitano di una superficie maggiore, è versato un ulteriore supplemento;

e. per l'infrastruttura minima necessaria di istituti d'educazione con 15 posti o meno; il supplemento è stabilito percentualmente; f.

per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili delle nuove costruzioni; i supplementi sono calcolati come quote percentuali dei sussidi forfetari per singolo posto;

Prestazioni della Confederazione - O 9

341.1

g. un supplemento relativo alla sicurezza per i costi supplementari, dovuti al carattere chiuso di un istituto ed eccedenti gli abituali limiti di sicurezza previsti per un istituto; il supplemento relativo alla sicurezza è fissato per singolo posto.

2

In caso di trasformazione i sussidi forfetari per singolo posto incluso un eventuale supplemento per la sicurezza sono ridotti secondo un coefficiente di correzione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d'intervento e la quota oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili sono calcolati in base ai costi effettivi riconosciuti.

3

In caso di istituti d'educazione, che adempiono soltanto in parte i compiti previsti dall'articolo 2 LPPM, il sussidio forfetario è ridotto proporzionalmente al numero di giorni di permanenza non riconosciuti (art. 1 cpv. 2 lett. i e art. 4 cpv. 3 LPPM).

Sezione 3: Stabilimenti per adulti

Art. 19

Sussidi forfetari per singolo posto 1

Il DFGP determina i sussidi forfetari per singolo posto per i tre stabilimenti tipo «chiuso», «aperto» e «carcere distrettuale».

2

Per ogni settore determinante degli stabilimenti, l'ammontare dei sussidi forfetari per singolo posto è stabilito in franchi per superficie determinante massima. Servono da criterio i costi di una nuova costruzione calcolati sulla base dei valori di diversi stabilimenti di riferimento.

3

Un progetto di costruzione beneficia del sussidio forfetario completo per singolo posto se realizza tutti i settori dello stabilimento tipo considerato. In mancanza di alcuni settori il sussidio forfetario è proporzionalmente ridotto. Ciò vale anche per il supplemento relativo alla sicurezza.

4

In caso di costruzione di un nuovo stabilimento i sussidi forfetari per singolo posto sono versati soltanto se i limiti di superficie definiti dal DFGP sono raggiunti.


Art. 20

Supplementi, aumenti e riduzioni 1

I costi supplementari dovuti al rafforzamento del carattere chiuso dello stabilimento e quelli eccedenti gli abituali limiti delle misure di sicurezza di uno stabilimento sono compensati con un supplemento relativo alla sicurezza per singolo posto.

2

Per i posti in reparti di alta sicurezza il supplemento per la sicurezza è raddoppiato.

3

In caso di aziende artigianali che servono per due terzi alla produzione industriale il sussidio forfetario per il settore «lavoro» è aumentato.

4

In caso di costruzione di un nuovo stabilimento sono fissati supplementi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili; i supplementi sono calcolati sulla base di una percentuale dei rispettivi sussidi forfetari per singolo posto, incluso un eventuale supplemento per la sicurezza.

Esecuzione delle pene 10

341.1

5

In caso di trasformazione di uno stabilimento l'ammontare dei sussidi forfetari incluso l'eventuale supplemento per la sicurezza sono ridotti secondo un coefficiente di correzione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d'intervento e la parte oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili sono calcolati secondo i costi effettivi riconosciuti.

6

In caso di stabilimenti che adempiono soltanto in parte i compiti previsti dall'articolo 2 LPPM, il sussidio forfetario è ridotto proporzionalmente al numero di giorni di permanenza dei collocati penalmente (art. 4 cpv. 3 LPPM).

Capitolo 3: Progetti sperimentali

Art. 21

Condizione per la concessione di sussidi La Confederazione può concedere sussidi per progetti sperimentali (art. 8 LPPM) in particolare se questi ultimi hanno lo scopo di gettare basi essenziali per l'applicazione generale, indispensabili a innovazioni nell'esecuzione delle pene e misure e nell'aiuto alla gioventù.


Art. 22

Determinazione del sussidio; condizioni e oneri 1

L'UFG definisce in ogni singolo caso le spese riconosciute.

2

Subordina la concessione di sussidi a condizioni e la vincola a oneri che garantiscono una destinazione adeguata dei fondi e una valutazione corretta dei progetti sperimentali.


Art. 23

Valutazione 1 Per la valutazione di un progetto sperimentale è possibile effettuare studi riguardanti la recidiva.

2

L'UST mette a disposizione i dati necessari per tali studi.

3

I costi per i rilevamenti, effettuati dopo lo scadere della durata massima dei sussidi di cinque anni, sono a carico del richiedente.

Capitolo 4:

Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari


Art. 24

1 Su domanda ed entro i limiti dei crediti stanziati, l'UFG versa sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari (art. 10a LPPM).

2

I sussidi servono al finanziamento della formazione e del perfezionamento del personale preposto all'esecuzione delle pene, nella misura in cui i siano conformi agli standard determinati.

Prestazioni della Confederazione - O 11

341.1

Capitolo 5: Organizzazione e procedura

Art. 25

Organo decisionale e per la conclusione di accordi di prestazione 1

L'UFG prende le decisioni per il riconoscimento del diritto ai sussidi nonché per l'assegnazione e il versamento dei sussidi.

2

Gli aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso: a. dall'UFG, fino a 3 milioni di franchi; b. dall'UFG d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, oltre i 3 milioni di franchi.

3

L'UFG firma gli accordi di prestazione con l'autorità cantonale competente.


Art. 26

Autorità cantonale competente Per l'ambito dei sussidi d'esercizio agli istituti d'educazione e dei sussidi di costruzione agli istituti privati ogni Cantone designa un'unica autorità cantonale responsabile del contatto con l'UFG.


Art. 27

Procedura per la presentazione delle domande e per l'annuncio di progetti di costruzione 1

Le domande di sussidi di costruzione e l'annuncio di progetti di costruzione devono essere indirizzati, con i documenti necessari, all'autorità cantonale competente.

2

L'autorità cantonale esamina le domande o i progetti e li trasmette all'UFG unitamente al suo parere. 3

L'UFG permette all'autorità cantonale di assistere alle deliberazioni sulle domande o sui progetti e la porta a conoscenza delle corrispondenze relative.


Art. 28

Termini

1

Le domande di sussidi di costruzione devono essere presentate all'UFG al più tardi sei mesi prima dell'inizio dei lavori. Il richiedente deve annunciare il progetto all'UFG prima di conferire un mandato di progettazione e mettere a punto con esso l'impostazione generale e il programma dei locali.

2

Le altre domande devono pure essere presentate all'UFG e precisamente: a. entro il 1° marzo se concernono il riconoscimento di istituti d'educazione e di nuove offerte di istituti riconosciuti; b. entro il 1° marzo o il 1° settembre se concernono i sussidi per progetti sperimentali;

d. entro il 1° marzo se concernono i sussidi per il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari.

Esecuzione delle pene 12

341.1


Art. 29

Assegnazione di sussidi di costruzione forfetari 1

Quando il programma dei locali è stato messo a punto e approvato, l'UFG comunica il probabile ammontare dei sussidi forfetari.

2

Dopo l'approvazione del progetto e dei relativi crediti da parte delle autorità cantonali competenti, il sussidio è assegnato a titolo definitivo.

3

In caso di progetti di organi responsabili privati l'assegnazione definitiva ha luogo soltanto dopo l'approvazione da parte delle autorità cantonali.


Art. 30

Sussidi differiti e restituzione di sussidi 1

La Confederazione può accordare sussidi di costruzione a cose fatte se: a. un istituto, in seguito a un cambiamento di destinazione, entra totalmente o parzialmente nel campo d'applicazione dell'articolo 2 LPPM e, per questa ragione, l'ente responsabile è tenuto a rimborsare sussidi di costruzione concessi in virtù di altre leggi federali; o b. i motivi di una riduzione dei sussidi (art. 4 cpv. 3 LPPM) o di una restituzione di questi ultimi (art. 12 cpv. 2 LPPM) non esistono più.

2

I sussidi devono essere proporzionalmente restituiti (art. 12 cpv. 2 LPPM), se: a. l'istituto viene parzialmente usato per uno scopo diverso da quello previsto; o

b. un fattore determinante per il calcolo del sussidio, in particolare la quota dei giorni di permanenza riconosciuti, si è profondamente modificato.

3

L'UFG può esigere che il beneficiario di sussidi di costruzione per un istituto privato garantisca le pretese della Confederazione alla restituzione mediante ipoteche di un ammontare equivalente.


Art. 31

Assegnazione parziale di sussidi di costruzione Se i crediti annui relativi sono insufficienti, l'UFG può ripartire su parecchi anni l'assegnazione di sussidi di costruzione.


Art. 32

Versamento dei sussidi d'esercizio; acconti 1

La metà del sussidio d'esercizio forfetario fissato nell'accordo di prestazione è versato al Cantone entro il 31 maggio dell'anno in corso. Il conteggio finale è effettuato entro il 30 novembre dell'anno in corso.

2

L'autorità cantonale competente deve provvedere al versamento dei sussidi sotto forma di acconti e conteggi finali all'istituto d'educazione sussidiabile.


Art. 33

Collaborazione dei beneficiari di sussidi 1

I beneficiari di sussidi della Confederazione fanno figurare questi ultimi distintamente nel bilancio e nel conto d'esercizio annui dell'istituto (art. 11 LPPM).

Prestazioni della Confederazione - O 13

341.1

2

Essi forniscono all'UFG tutte le informazioni determinanti per la concessione di sussidi. Su domanda permettono di consultare i libri, le pezze giustificative e altri documenti e li producono.

3

L'UFG può procedere a ispezioni o incaricarne l'autorità cantonale competente.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 34

Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del 29 ottobre 19865 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è abrogata.


Art. 35

Disposizione transitoria

1

Per gli istituti d'educazione riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza la condizione per il riconoscimento secondo cui almeno i tre quarti del personale che esplica un'attività pedagogica devono disporre di una formazione riconosciuta (art. 1 cpv. 2 lett. f e art. 3) è applicabile al più tardi a partire dal 1° gennaio 2012. Sino a quel momento si applica il diritto vigente6.

2

Per i primi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza gli accordi di prestazione (art. 10 cpv. 2) sono conclusi per una durata da uno a cinque anni.

3

I sussidi di costruzione sono garantiti secondo il diritto previgente se: a. entro la fine dell'anno precedente l'entrata in vigore del nuovo diritto: 1. è stata presentata una domanda di sussidio; 2. i costi di costruzione figurano nel preventivo, e 3. le autorità cantonali competenti hanno autorizzato il finanziamento del progetto di costruzione; e b. i lavori di costruzione iniziano o inizieranno al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore.


Art. 36

Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

5 [RU

1986 1941, 1989 1857, 1995 217, 1996 2243 I 37, 1999 2387 I 1, 2001 2393, 2004 1419].

6 [RU

1986 1941, 1989 1857, 1995 217, 1996 2243 I 37, 1999 2387 I 1, 2001 2393, 2004 1419].

Esecuzione delle pene 14

341.1