01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 30.06.2023
01.08.2019 - 30.06.2021
01.01.2016 - 31.07.2019
01.04.2013 - 31.12.2015
01.07.2008 - 30.03.2013
01.01.2007 - 30.06.2008
01.03.2000 - 31.12.2006
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1

Ordinanza
sugli impianti di trasporto in condotta
(OITC)

del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 52 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19631 sugli
impianti di trasporto in condotta (legge), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costruzione e l'esercizio di condotte destinate al
trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio
greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio.


Art. 2

Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica a: a.

impianti di trasporto in condotta nei quali il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicata per il diametro esterno
espresso in metri è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) e, allo stesso
tempo, la pressione di servizio autorizzata è superiore a 500 000 Pa (5 bar); i
valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione; b.

impianti di trasporto in condotta di proprietà della Confederazione o di un
istituto federale che non soddisfano i criteri di cui alla lettera a.

2 Sentito il Cantone interessato, l'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) può
sottoporre l'intero impianto, costituito da condotte che soddisfano le condizioni di
cui al capoverso 1 e da altre che non le soddisfano, alle norme che disciplinano le
sue parti più importanti.

RU 2000 746

1

RS 746.1

746.11

Impianti di trasporto in condotta 2

746.11


Art. 3

Impianti non sottoposti alla legge 1 Non sono sottoposte alla legge: a.

le condotte che sono parti costitutive di impianti di deposito, travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti liquidi o gassosi a condizione che non superino di più di 100 m l'area destinata all'installazione; b.

le condotte che collegano le stazioni di distribuzione di gas dell'impresa ai
consumatori e non superino i 100 m di lunghezza.

2 Inizio e fine dell'impianto di trasporto in condotta sottoposto alla legge sono fissati
dall'Ufficio federale in occasione dell'approvazione dei piani e devono situarsi
presso le serrande o presso altri impianti adeguati della condotta.


Art. 4

Vigilanza tecnica

1 La vigilanza tecnica degli impianti di trasporto in condotta compete all'Ispettorato
federale degli oleo e gasdotti (Ispettorato).

2 In merito a questioni tecniche decide l'Ufficio su richiesta dell'Ispettorato.

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 5

Documenti da allegare alla domanda 1 I documenti da allegare alla domanda di approvazione dei piani devono contenere
tutti i dati necessari alla valutazione, ovvero: a.

un rapporto tecnico; b.

un rapporto di impatto sull'ambiente; c.

i piani del progetto con la nota «Piani da depositare»; d.

un rapporto sulla conformità alla pianificazione del territorio, in particolare
ai piani direttori e d'utilizzazione dei Cantoni.

2 I Comuni e i Cantoni nonché le autorità federali supportano il richiedente quando
elabora i documenti da allegare alla domanda.

3 Se necessario l'Ufficio federale e l'Ispettorato possono chiedere documentazione
supplementare.

4 Il richiedente deve tener pronta la documentazione di base dei documenti inviati e,
su richiesta, esibirla.


Art. 6

Rapporto tecnico

Il rapporto tecnico comprende in particolare: a.

informazioni sull'impresa; b.

informazioni sull'autore del progetto; c.

la motivazione del progetto;

Ordinanza

3

746.11

d.

una descrizione generale del progetto con indicazione dei dati relativi ai
componenti dell'impianto, una descrizione del tracciato nonché
informazioni su costruzioni speciali e impianti accessori; e.

i dati tecnici della condotta; f.

il progetto di protezione catodica; g.

richiesta e motivazione di deroghe ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del
20 aprile 19832 sulle prescrizioni di sicurezza degli impianti di trasporto in
condotta;

h.

il calendario dei lavori.


Art. 7

Rapporto di impatto sull'ambiente Il rapporto di impatto sull'ambiente contiene: a.

un rapporto relativo all'impatto dell'impianto sull'ambiente secondo l'ordinanza del 19 ottobre 19883 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente; b.

una valutazione dell'entità dei danni che un incidente rilevante ai sensi dell'ordinanza del 27 febbraio 19914 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti può provocare alla popolazione o all'ambiente; c.

se necessario in base ai risultati della valutazione di cui all'articolo 6
dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti un'analisi dei rischi ai sensi dell'allegato 4.1 dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti; d.

una perizia idro-geologica circa le zone con presenza di acque sotterranee
utilizzabili, le captazioni di sorgenti e di acque artesiane, i perimetri di protezione delle falde freatiche, la natura del suolo, le caratteristiche del terreno
che possono costituire un pericolo per le condotte (come frane, cedimenti,
cadute di pietre, valanghe o erosioni); e.

cartografie di protezione del suolo conformemente alle direttive sulla protezione del suolo adottate dall'Ufficio federale dell'energia il 1° gennaio
19975.


Art. 8

Piani del progetto

I piani del progetto comprendono: a.

piante d'insieme del tracciato della condotta in scala 1:10 000, 1:25 000 oppure 1:50 000 (carta nazionale originale o riproduzione a colori); b.

piani d'insieme in scala 1:5000 o 1:10 000; c.

piani di situazione secondo l'articolo 10 in scala 1:1000 oppure 1:500; 2

RS 746.2

3

RS 814.011

4

RS 814.012

5

Ottenibile presso l'Ufficio federale dell'energia, Monbijoustrasse 74, 3003 Berna.

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d.

piani d'oggetto e piani-tipo; e.

piani delle opere annesse, ivi compresi i fabbricati e le opere di genio civile,
con piani di facciate e di configurazione dei dintorni e indicanti le zone protette secondo gli articoli 15 e 19 dell'ordinanza del 20 aprile 19836 sulle prescrizioni di sicurezza degli impianti di trasporto in condotta; f.

uno schema dell'impianto meccanico; g.

una descrizione degli impianti di telecomunicazione, telecomando e sorveglianza.


Art. 9

Contenuto dei piani d'insieme 1 Le parti d'impianto visibili sul terreno devono essere contrassegnate come tali.

2 Nei piani d'insieme devono figurare i rinvii ai piani di situazione corrispondenti.

3 I confini cantonali e comunali, le vie di comunicazione, i corsi d'acqua e i confini
delle zone forestali devono essere contrassegnati come tali.

4 Nei piani d'insieme, inoltre, devono essere evidenziati anche le captazioni di sorgenti e di acque artesiane, le zone di costruzione e agricole, le zone protette, i monumenti e i siti sottoposti alla protezione della collettività nonché i progetti di costruzione con incidenza territoriale, quali le vie di comunicazione stradali e ferroviarie.


Art. 10

Contenuto dei piani di situazione I piani di situazione comprendono: a.

la posizione e la copertura in scala esatta della condotta e degli impianti accessori comprese le costruzioni sopraelevate, i terrapieni ecc. in rapporto
agli altri oggetti situati entro un territorio di 100 m d'ambo i lati della condotta; devono parimenti essere indicati gli altri oggetti più lontani aventi
un'importanza particolare per l'approvazione dei piani; b.

i confini e il numero delle parcelle, la loro appartenenza al Cantone o al Comune, il nome e l'indirizzo del proprietario; c.

le zone protette e l'indicazione delle distanze di sicurezza secondo gli articoli 10-19 dell'ordinanza del 20 aprile 19837 sulle prescrizioni di sicurezza
degli impianti di trasporto in condotta; d.

i rinvii ai piani corrispondenti; e.

i dati tecnici dei tubi e degli elementi di montaggio come il materiale da costruzione dei tubi, le dimensioni e le guaine protettive di questi ultimi; f.

la pressione massima di servizio; g.

il nome dei corsi d'acqua, delle strade, delle piazze come pure altre designazioni utili per identificare gli oggetti; 6

RS 746.2

7

RS 746.2

Ordinanza

5

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h.

le strisce di terreno necessarie per la costruzione e i confini di dissodamento; i.

le prese d'acqua con le zone di protezione; j.

le zone caratterizzate dalla presenza di falde freatiche utilizzabili e le zone di
protezione delle acque del sottosuolo; k.

la designazione delle linee aeree con indicazione della tensione d'esercizio; l.

le misure di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta; m.

gli elementi essenziali della protezione catodica; n.

l'ubicazione delle marcature del tracciato.


Art. 11

Documentazione tecnica sulle condotte I seguenti documenti devono essere inviati direttamente all'Ispettorato: a.

documenti sulle dimensioni e l'esecuzione dei tubi, dei pezzi sagomati e
delle armature;

b.

piani, descrizione e schemi degli impianti accessori; c.

piani e documenti concernenti gli impianti di telecomunicazione e di telecomando; d.

schemi e documenti concernenti la protezione catodica; e.

i precedenti piani delle zone; f.

il profilo longitudinale ed i calcoli idraulici in caso di condotte per il trasporto di liquidi.


Art. 12

Picchettamento

1 Per il picchettamento di progetti di trasporto in condotta valgono le seguenti prescrizioni: a.

l'asse della condotta è contrassegnato in modo ben visibile con picchetti color arancione; b.

le piante da rimuovere sono contrassegnate in arancione; dove il tracciato
della condotta interseca cespugli o foreste, i confini entro i quali è necessario
il disboscamento sono marcati in arancione; c.

il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare è contrassegnato con picchetti di colore blu; d.

i lati esterni degli edifici appartenenti alla condotta sono contrassegnati con
profili.

2 Il picchettamento dev'essere mantenuto per tutto il periodo di deposito del progetto.

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Art. 13

Modifiche sostanziali del progetto Se, sulla base delle obiezioni presentate nel corso della procedura di approvazione
dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato
dev'essere sottoposto nuovamente agli interessati perché si pronuncino in merito
oppure, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.


Art. 14

Procedura seguita dall'Ispettorato L'Ispettorato esamina la documentazione tecnica sulle condotte secondo l'articolo 11 e comunica al richiedente il proprio parere.


Art. 15

Approvazione dei piani 1 La decisione di approvazione dei piani comprende: a.

i piani di situazione; b.

i piani d'oggetto e di dettaglio; c.

i piani per gli impianti accessori; d.

le prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori.

2 L'Ufficio federale può rilasciare concessioni parziali per segmenti di una condotta
incontestati a condizione che il tracciato della condotta non venga pregiudicato nel
settore contestato.

3 La decisione di approvazione dei piani statuisce in merito alle richieste presentate
nel corso della procedura di approvazione e alle opposizioni. Se la procedura lo giustifica, dette richieste possono essere trattate con decisione separata.

4 La decisione di approvazione dei piani dev'essere notificata al richiedente, ai
Cantoni e ai Comuni interessati dall'impianto, alle autorità federali interessate e agli
opponenti, sempreché la loro opposizione non sia stata oggetto di una decisione separata.


Art. 16

Termini di trattazione Per la trattazione di una domanda di approvazione dei piani, l'Ufficio federale applica di regola i seguenti termini: a.

dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa all'inoltro ai
Cantoni ed alle autorità federali interessate; b.

30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trattative concernenti le opposizioni ed il ricevimento dei pareri delle autorità.

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Sezione 3: Costruzione

Art. 17

Piani di costruzione

1 Dopo la decisione di approvazione ed in esecuzione della stessa, l'impresa sottopone i piani di costruzione all'Ufficio federale.

2 L'Ufficio federale verifica che i piani di costruzione concordino con la decisione
di approvazione.


Art. 18

Vigilanza sulla costruzione 1 L'Ispettorato vigila sulla corretta esecuzione dei lavori di costruzione. Può
eseguire controlli o delegarli a terzi.

2 Impone le misure richieste da altri Uffici federali o cantonali, in particolare nell'ambito della protezione dei lavoratori e della salute.

3 L'impresa deve informare l'Ispettorato in anticipo e in tempo utile circa l'organizzazione del cantiere, le specifiche tecniche concernenti l'esecuzione dei lavori e il
calendario d'esecuzione del progetto e comunica immediatamente eventuali avvenimenti particolari.

4 Redige verbali sui lavori e i controlli effettuati e li sottopone, su richiesta, all'Ispettorato. Quest'ultimo fissa la durata di conservazione dei singoli documenti.

Sezione 4: Esercizio

Art. 19

Domanda di permesso d'esercizio 1 Terminata la costruzione dell'impianto di trasporto in condotta, l'impresa presenta
all'Ufficio federale una domanda di un nuovo permesso d'esercizio o di complemento del permesso già esistente.

2 Alla domanda devono essere allegati: a.

il regolamento d'esercizio; b.

la conferma che è stata conclusa un'assicurazione di responsabilità civile; c.

la conferma che le piante d'insieme in scala 1:25 000 complete dei segnali di
demarcazione richiesti sono state distribuite ai Comuni ed ai servizi di soccorso interessati.


Art. 20

Collaudo

Prima di rilasciare il permesso d'esercizio l'Ispettorato effettua un collaudo che
comprende in particolare: a.

la verifica che l'impianto corrisponda alla decisione di approvazione dei
piani, incluse le misure predisposte per la protezione dell'ambiente, e ai
piani di costruzione controllati;

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b.

il controllo di pressione e impermeabilità della condotta; c.

il controllo di funzionalità, impermeabilità e solidità degli impianti accessori; d.

il controllo del funzionamento degli impianti di telecomunicazione e telecomando; e.

il controllo del regolamento d'esercizio.


Art. 21

Permesso d'esercizio

1 Il permesso d'esercizio stabilisce in particolare: a.

la pressione d'esercizio autorizzata per l'impianto; b.

i limiti della vigilanza; c.

la periodicità dei rapporti; d.

il destinatario dei piani di esecuzione.

2 Il permesso d'esercizio comprende anche l'autorizzazione del regolamento d'esercizio.

3 Il rilascio del permesso d'esercizio dev'essere comunicato alle autorità interessate.


Art. 22

Tenore del regolamento d'esercizio 1 Il regolamento d'esercizio comprende in particolare le seguenti informazioni sull'impresa: a.

organigramma;

b.

competenze e responsabilità per i singoli componenti dell'impianto; c.

istruzione e formazione continua; d.

rapporti dell'impresa verso terzi per i quali l'impianto di trasporto in condotta viene esercitato o che esercitano l'impianto o parti di esso per l'impresa.

2 Per quanto concerne l'esercizio dell'impianto, il regolamento d'esercizio deve fornire le seguenti informazioni: a.

esercizio, occupazione, competenze e responsabilità dei singoli posti di comando; b.

esercizio e manutenzione delle stazioni e dei diversi segmenti della condotta; c.

elenchi degli obblighi per il controllo e la manutenzione di stazioni e condotte; d.

sistema d'informazione dei proprietari e dei Comuni interessati; e.

organizzazione delle riparazioni in caso di avarie, piani d'allarme e d'intervento, piano di sicurezza e d'intervento; f.

piano per contenere al minimo i danni; g.

esercizi d'intervento;

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9

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h.

procedure in caso di lavori edili eseguiti da terzi; i.

condizioni d'esercizio particolari; j.

prescrizioni particolari per raschiature; k.

depositi di attrezzi e materiale d'impiego.

3 Il regolamento d'esercizio comprende le seguenti informazioni sull'impianto di
trasporto in condotta: a.

piante d'insieme dell'impianto di trasporto in condotta (condotte e impianti
accessori), eventuali limiti della vigilanza; b.

schemi dell'impianto (meccanico ed elettrico); c.

lista dei piani in vigore; d.

prescrizioni relative a controllo e manutenzione di condotte, tracciati e impianti accessori; e.

disposizioni di sicurezza per l'esercizio e la manutenzione degli impianti.


Art. 23

Piani d'esecuzione

1 I piani d'esecuzione sono trasmessi all'Ufficio federale e all'Ispettorato entro sei
mesi dalla messa in esercizio dell'impianto.

2 I piani consistono in: a.

piante d'insieme (1:25 000); b.

piani d'insieme (1:10 000); c.

piani di situazione (1:1000, 1:500); d.

piani d'oggetto;

e.

piani degli edifici.

3 Ai documenti destinati all'Ispettorato devono essere allegati anche i piani e gli
schemi delle tubazioni.


Art. 24

Vigilanza sull'esercizio 1 L'Ispettorato, con o senza preavviso, effettua a scadenze regolari ispezioni che
comprendono in particolare: a.

il controllo di documenti quali regolamento d'esercizio, piani, schemi; b.

controlli dei tracciati (picchetti, cambiamenti del terreno, costruzioni effettuate da terzi, coltivazione); c.

il controllo degli organi di sicurezza; d.

un controllo dei serbatoi; e.

controlli delle stazioni; f.

il controllo dell'anticorrosivo catodico;

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g.

il controllo del funzionamento degli organi di blocco, degli impianti di telecomunicazione, telecomando e sorveglianza; h.

controlli di tenuta.

2 L'Ispettorato ordina la rimozione di eventuali difetti e impartisce un termine per
effettuarla.

3 L'impresa informa immediatamente l'Ispettorato se si verificano avvenimenti
straordinari. In caso di danni o fuoriuscite della merce trasportabile deve informare
anche l'Ufficio federale.

4 Ogni anno l'impresa trasmette all'Ufficio federale rapporto di gestione, conto annuale e bilancio. L'Ufficio federale può esigere ulteriori informazioni necessarie per
l'esercizio della vigilanza o a fini statistici.


Art. 25

Sospensione dell'esercizio 1 L'impresa informa l'Ufficio federale, anticipatamente e in tempo utile, circa una
sospensione temporanea o definitiva dell'esercizio.

2 Impianti, messi temporaneamente fuori esercizio, sono considerati alla stregua di
quelli in esercizio per quanto riguarda manutenzione e controllo.

3 Se un impianto viene messo definitivamente fuori esercizio, l'Ufficio federale dispone i provvedimenti necessari e ne sorveglia l'esecuzione.

Sezione 5: Nuove opere di terzi

Art. 26

Consenso

1 I terzi che intendono eseguire lavori di costruzione secondo l'articolo 28 della
legge devono chiedere il consenso dell'Ufficio federale per tempo prima dell'inizio
dei lavori.

2 Sono considerati lavori di costruzione secondo l'articolo 28 della legge: a.

lavori di scavo (ivi compresi le arature in profondità e la rimozione del terreno), riporti di terreno, scavi sotterranei nonché modifiche importanti della
destinazione del suolo all'interno di una striscia di terreno larga 10 metri misurata orizzontalmente da entrambi i lati della condotta o, all'interno della
zona di protezione, dagli impianti accessori e dal portale delle gallerie; b.

lavori all'esplosivo come anche la sistemazione di impianti che producono
vibrazioni o che sono fonte di influenze elettriche, chimiche o altre e che
possono nuocere alla sicurezza o all'esercizio dell'impianto di trasporto in
condotta.

3 L'obbligo di chiedere il consenso dell'Ufficio federale sorge al momento in cui la
decisione di approvazione dei piani diventa definitiva.

4 Ai proprietari di fondi tenuti a chiedere un consenso secondo il capoverso 1 l'impresa ricorda per scritto l'obbligo di chiedere, almeno una volta ogni 4 anni, il con

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senso dell'Ufficio federale per l'esecuzione dei lavori di costruzione. Le infrazioni a
quest'obbligo si devono annunciare immediatamente all'Ufficio federale.


Art. 27

Procedura e condizioni per ottenere il consenso 1 La richiesta, unitamente agli altri documenti necessari alla sua valutazione come
piani, descrizioni, programmi di costruzione e, per quanto possibile, il preavviso
dell'impresa interessata, dev'essere inoltrata all'Ispettorato.

2 L'Ufficio federale rilascia il suo consenso se si dimostra che un rifiuto arrecherebbe inconvenienti maggiori al terzo oppure all'impresa e se non vi si oppongono
motivi preponderanti di sicurezza.

3 Può far dipendere il consenso da condizioni o oneri imposti a terzi o all'impresa.

Sezione 6: Impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni

Art. 28

1 I Cantoni regolano la procedura per la costruzione, l'esercizio e il controllo degli
impianti di trasporto in condotta sottoposti alla loro vigilanza ed informano l'Ufficio
federale.

2 Se progetti di costruzione di terzi sono situati all'interno della distanza secondo
l'articolo 26 capoverso 2 lettera a da un impianto di trasporto in condotta che ha una
pressione d'esercizio superiore a 500 000 Pa (5 bar), è necessario il consenso dell'ufficio cantonale competente. Le condizioni da soddisfare sono regolate dall'articolo 27.

Sezione 7: Emolumenti e spese

Art. 29

Obbligo fiscale

1 È tenuto a pagare un emolumento chi svolge un'attività ai sensi degli articoli 30
e 31.

2 Spese causate da consultazioni peritali e di laboratori di prova e da perizie sono
calcolate a parte.


Art. 30

Emolumenti riscossi dall'Ufficio federale 1 Gli emolumenti sono calcolati come segue: a.

per l'approvazione di un progetto di costruzione un emolumento di base di
8000 e un supplemento di 800 franchi per chilometro di condotta; b.

per la vigilanza sull'esercizio e i servizi un emolumento di base di 800 e un
supplemento di 80 franchi per chilometro di condotta;

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c.

per disposizioni e decisioni che non possono essere conteggiate secondo le
lettere a o b, 3000 franchi al massimo; sono determinanti i costi effettivi
dell'Ufficio federale sulla base dei costi del personale e dei posti di lavoro
nell'Amministrazione generale della Confederazione.

2 Se, a seguito di procedure di opposizione particolarmente complesse, un gran numero di opposizioni o altre circostanze insolite, una richiesta di approvazione dei
piani causa una spesa supplementare notevole, l'Ufficio può esigere un supplemento
del 100 per cento al massimo sull'emolumento secondo il capoverso 1 lettera a.

3 Per progetti rifiutati, ritirati o sospesi oppure in casi particolarmente semplici,
l'Ufficio può fatturare solo una parte dell'emolumento secondo il capoverso 1 lettera a, a seconda della spesa affrontata.


Art. 31

Emolumenti riscossi dall'Ispettorato 1 Gli emolumenti riscossi dall'Ispettorato per esaminare la documentazione tecnica
relativa alle condotte e la vigilanza tecnica sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

2 Fungono da base di calcolo le tariffe correnti applicate nell'industria privata per
lavori equivalenti.

3 L'Ispettorato rilascia fattura direttamente all'impresa. In caso di controversie, decide l'Ufficio federale.


Art. 32

Scadenza

1 Emolumenti e spese devono essere saldati entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione, salvo disposizione contraria. In caso di ritardo si applica un interesse del 5 per cento.

2 L'emolumento per la vigilanza sull'esercizio secondo l'articolo 30 capoverso 1
lettera b dev'essere versato entro il 30 giugno dell'anno in corso.


Art. 33

Prescrizione

1 Il credito inerente agli emolumenti si prescrive in cinque anni dall'esigibilità.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo mediante il quale è fatto
valere il credito nei confronti del debitore.

Sezione 8: Organizzazione

Art. 34

Ispettorato

1 L'Ispettorato è un servizio speciale dell'Associazione svizzera ispezioni tecniche
(ASIT) e ha una contabilità propria. I dettagli sono regolati in un contratto tra l'Ufficio federale e l'ASIT.

Ordinanza

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2 L'Ispettorato tratta direttamente con imprese, autorità e terzi. In caso di controversie decide l'Ufficio federale.


Art. 35

Commissione di sicurezza 1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) istituisce una commissione federale per la sicurezza degli
impianti di trasporto in condotta (commissione di sicurezza) composta di tre fino a
cinque membri e ne designa il presidente. Per il rimanente, la commissione si costituisce da sola.

2 La commissione di sicurezza: a.

esprime il suo parere sulle questioni che le vengono sottoposte dall'autorità
di vigilanza o dall'istanza di ricorso; b.

segue lo sviluppo della scienza e della tecnica in materia di sicurezza degli
impianti di trasporto in condotta e fa proposte all'Ufficio federale e all'Ispettorato; c.

si esprime sui progetti di prescrizioni in materia di sicurezza.

3 Se necessario, consulta le imprese o i rappresentanti del settore interessati.

4 Il segretariato della commissione di sicurezza è gestito dall'Ispettorato.

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 36

Chiunque:

a.

non adempie l'obbligo di informare conformemente all'articolo 24 capoverso 3; b.

non fornisce le informazioni richieste all'articolo 24 capoverso 4 o le fornisce incomplete o in modo non conforme al vero; c.

senza il consenso dell'autorità di vigilanza avvia lavori di costruzione ai
sensi dell'articolo 26 capoverso 1 o non rispetta le condizioni e gli oneri
vincolati al consenso; d.

non adempie, nonostante le ingiunzioni, l'obbligo di informare ai sensi
dell'articolo 26 capoverso 4 è punibile giusta l'articolo 45 della legge.

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Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 37

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza dell'11 settembre 19688 sugli impianti di trasporto in condotta è abrogata.


Art. 38

Disposizioni transitorie 1 Le imprese che esercitano impianti di trasporto in condotta già esistenti devono
adeguare i regolamenti d'esercizio alle prescrizioni secondo l'articolo 22 e sottometterli per verifica all'Ispettorato entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
ordinanza.

2 Le imprese che esercitano impianti di trasporto in condotta già esistenti devono
informare i proprietari fondiari per la prima volta giusta l'articolo 26 capoverso 4
entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.


Art. 39

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

8

[RU 1968 1079, 1970 969, 1972 532, 1976 789, 1983 600, 1986 1436, 1991 748 art. 24
n. 2, 1993 879 all. 3 n. 15 2609, 1996 2418]