Abrogato per 01.01.2016

01.07.2013 - 01.01.2016
11.12.2011 - 30.06.2013
01.01.2010 - 10.12.2011
01.01.2008 - 31.12.2009
14.12.2003 - 31.12.2007
01.03.2000 - 13.12.2003
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1

Ordinanza
sulle quote cantonali di partecipazione
alle indennità e agli aiuti finanziari
destinati al traffico regionale
(OQC)

del 18 dicembre 1995 (Stato 25 aprile 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 53, 61 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle
ferrovie,

ordina:


Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennizzo dei costi
non coperti e per i contributi d'investimento nel traffico regionale.


Art. 2

Quota cantonale

La quota cantonale è la quota versata dal Cantone per le indennità e i contributi d'investimento nel traffico regionale. Si ottiene moltiplicando la partecipazione cantonale per la quota di una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale e si
esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.


Art. 3

Calcolo della partecipazione cantonale 1

Considerate la capacità finanziaria e le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale è calcolata secondo la seguente formula e il risultato è arrotondato all'unità: a.

partecipazione cantonale (ind.) =
f × {CIS (ind.)

4 × 0,33 + 0,375 - e(-0,0036 × ICF) × 0,3839};2 b.

partecipazione cantonale (cinv.) = CIS (cinv.)4 × 0,45 + 0,675 - e(-0.0049*ICF) × 0.37 2

Se dal calcolo di cui al capoverso 1 si ottiene una partecipazione superiore al valore massimo previsto dagli articoli 53 e 61 della legge federale del 20 dicembre
19573 sulle ferrovie, al Cantone considerato si applica il valore massimo.

RU 1996 169

1

RS 742.101

2

Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

3

RS 742.101

742.101.2

Ferrovie

2

742.101.2

3

Se dal calcolo di cui al capoverso 1 si ottiene una quota inferiore al valore minimo, al Cantone interessato si applica il valore minimo. È fatto salvo l'articolo 61 capoverso 2 della legge sulle ferrovie.

4

Di regola, le partecipazioni cantonali sono ricalcolate ogni quattro anni. Figurano in allegato alla presente ordinanza.4

Art. 4

Capacità finanziaria dei Cantoni L'indice della capacità finanziaria (ICF) è quello previsto dall'ordinanza vigente che
stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni5.


Art. 5

Condizioni strutturali Le condizioni strutturali sono determinate dalla densità demografica e dalla lunghezza della rete delle ferrovie private. Sono espresse da un indice strutturale per le
indennità [IS(ind.)] e da un indice strutturale per i contributi agli investimenti
[IS(cinv.)].


Art. 6

Calcolo degli indici strutturali 1

Gli indici strutturali sono calcolati in base alle seguenti formule: a.

IS(ind.) = 0,7 × IDD + 0.3 × ILF b.

IS(cinv.) = 0,3 × IDD + 0.7 × ILF dove:

IDD = indice della densità demografica, espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera; la densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva.

ILF =

indice della lunghezza della rete delle ferrovie private. La lunghezza della rete equivale alla somma delle quote del Cantone (secondo la chiave di ripartizione intercantonale) nelle infrastrutture cofinanziate dalla Confederazione e dai Cantoni (lunghezza esercitata); la somma è espressa in percentuale; il 100 per cento è dato da
0,3 m per abitante.

2

Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti: a.

CIS (ind.) = {600% - IS (ind.)} / 600% b.

CIS (cinv.) = {695% - IS (cinv.)} / 695%

Art. 7

Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale 1

Se la linea passa sul territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione dei costi.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1996 (RU 1996 2416).

5

RS 613.11

Quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari
destinati al traffico regionale 3

742.101.2

2

Se i Cantoni non giungono ad un accordo, l'Ufficio federale dei trasporti fissa la chiave di ripartizione tenendo conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell'entità del servizio delle stazioni.

3

L'entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all'orario nell'ambito dell'offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni
comprendono sia le stazioni vere e proprie sia le fermate. Esse sono attribuite del
tutto o in parte ad un altro Cantone se situate a meno di un chilometro dal confine
cantonale e servono agli abitanti di quel Cantone. La ripartizione dei costi avviene
per quarti.

4

La lunghezza della linea (lunghezza esercitata) si misura dal confine cantonale.

Non sono compresi i tratti privi di stazione che servono al rispettivo Cantone.

5

Se i costi non coperti sono noti solo per un insieme di linee, la loro ripartizione è proporzionale ai chilometri percorsi.


Art. 8

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 3 marzo 19756 concernente l'esecuzione dell'articolo 60 della legge
sulle ferrovie è abrogata.


Art. 9

Disposizioni transitorie 1

La chiave di ripartizione prevista dalla presente ordinanza è applicata la prima volta:

a.

alle convenzioni sull'offerta per l'anno d'orario 1998/99; b.

alle convenzioni in materia di investimenti per le quali la proposta di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi è presentata dopo il 1° gennaio 1996.

2

Alle convenzioni sull'offerta e sulle indennità per il periodo tra il 1° gennaio 1996 e il cambiamento d'orario 1998 si applicano le partecipazioni cantonali che figurano
nell'appendice.


Art. 10

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

6

[RU 1975 615, 1985 670 n. I 8; RS 616.611 n. I 4] 7

RS 616.1

Ferrovie

4

742.101.2

Allegato8

(art. 3 cpv. 4 e 9 cpv. 2) Participazioni cantonali
(in per cento) Cantoni

Participazione dei Cantoni (ind.)
Anno d'orario

Participazione dei Cantoni (cinv.) Anno d'orario

Anno

1999/00

2000/01

2001 - 2003

2000 - 2003

f =

1.000

1.260

1.292

ZH

43

55

56

90

BE

20

25

26

58

LU

27

35

36

75

UR

10

13

13

52

SZ

21

27

28

66

OW

9

11

11

53

NW

22

27

28

63

GL

16

20

21

69

ZG

45

56

58

95

FR

15

19

19

55

SO

29

37

38

75

BS

47

59

61

95

BL

35

45

46

79

SH

32

40

41

84

AR

15

19

20

28

AI

7

8

8

22

SG

28

35

36

73

GR

7

9

10

18

AG

34

42

44

80

TG

27

33

34

68

TI

23

29

30

71

VD

25

32

33

65

VS

9

11

11

45

NE

21

27

27

62

GE

44

56

57

91

JU

5

7

7

41

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000
1035).