01.07.2023 - * / In vigore
01.12.2022 - 30.06.2023
01.07.2022 - 30.11.2022
01.09.2017 - 30.06.2022
01.01.2013 - 31.08.2017
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01.01.2007 - 31.12.2012
04.10.2003 - 31.12.2006
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1

Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM) del 18 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24novies capoversi 1 e 2, 64 e 64bis della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19962, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge disciplina le condizioni d'applicazione all'essere umano dei metodi della procreazione con assistenza medica.

2

Tutela la dignità umana, la personalità, nonché la famiglia, e vieta applicazioni abusive della biotecnologia e dell'ingegneria genetica.

3

Prevede l'istituzione di una Commissione nazionale di etica.


Art. 2

Definizioni Nella presente legge si intende per: a. metodi di procreazione con assistenza medica (metodo di procreazione): metodi mediante i quali una gravidanza non è conseguente a rapporto sessuale, bensì segnatamente ad inseminazione, fecondazione in vitro con trasferimento di embrioni, nonché trasferimento di gameti; b. inseminazione: introduzione artificiale di spermatozoi negli organi genitali femminili;

c. fecondazione in vitro: fusione di un oocita con spermatozoi all'esterno del corpo materno;

d. trasferimento di gameti: introduzione artificiale di spermatozoi e oociti nell'utero o in una delle tube della donna; e. cellule.germinali.(gameti): spermatozoi e oociti; f.

cellule della via germinale: gameti (incluse le cellule primitive), oociti impregnati e cellule embrionali il cui materiale genetico può essere trasmesso alla discendenza; RU 2000 3055

1 [CS

1 3; RU 1992 1979].Queste disposizioni corrispondono agli art. 119, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 FF

1996 III 189 810.11

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810.11

g. impregnazione: introduzione di uno spermatozoo nel plasma dell'oocita, segnatamente mediante inseminazione, trasferimento di gameti o fecondazione in vitro; h. oocita

impregnato:

oocita fecondato prima della fusione dei nuclei; i.

embrione: frutto risultante dopo la fusione dei nuclei e sino alla conclusione dell'organogenesi; j.

feto: frutto risultante dopo la conclusione dell'organogenesi e sino alla nascita; k. madre sostitutiva: nell'ambito di un metodo di procreazione, donna disposta a concepire un bambino e a condurre a termine la gravidanza, nonché dopo il parto a consegnare definitivamente il neonato a terzi; l.

clonazione: riproduzione artificiale di esseri geneticamente identici; m. formazione di chimere: unione di cellule totipotenti provenienti da due o più embrioni, geneticamente divergenti, fino ad ottenere un complesso cellulare.

Per totipotente s'intende una cellula dello stadio embrionale, che possiede la facoltà di trasformarsi in qualsiasi cellula specifica; n. formazione di ibridi: introduzione di uno spermatozoo non umano in un oocita umano o di uno spermatozoo umano in un oocita non umano.

Capitolo 2: Metodi di procreazione con assistenza medica Sezione 1: Principi generali

Art. 3

Benessere del nascituro 1

I metodi di procreazione si possono applicare soltanto se il benessere del nascituro risulti garantito.

2

I metodi di procreazione si possono applicare unicamente alle coppie: a. con le quali insorge un rapporto di filiazione nel senso degli articoli 252-263 del Codice civile (CC)3; e b.4 che a ragione dell'età e della situazione personale sono in grado di provvedere al mantenimento e all'educazione del nascituro, presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.

3

Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto tra coniugi.

4

È vietato l'uso di gameti od oociti impregnati dopo il decesso della persona dalla quale provengono.

3 RS

210

4

La mod. giusta il n. 20 dell'all alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2011 725; FF 2006 7001).

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810.11


Art. 4

Metodi vietati

La donazione di oociti ed embrioni nonché la maternità sostitutiva sono inammissibili.


Art. 5

Indicazioni 1 Un metodo di procreazione può essere applicato soltanto nei casi in cui: a. si intenda rimediare alla sterilità di una coppia, dopo che gli altri metodi di trattamento siano falliti o risultati senza probabilità di riuscita; o b. non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave e inguaribile.

2

Al momento della selezione dei gameti è ammissibile influire su sesso o altre caratteristiche del figlio da procreare soltanto se non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave e inguaribile. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 4.

3

È vietato dividere una o più cellule di un embrione in vitro, nonché esaminarle in seguito.


Art. 6

Informazione e

consulenza

1

Prima dell'applicazione di un metodo di procreazione occorre che il medico informi accuratamente la coppia interessata:

a. sulle diverse cause della sterilità; b. la procedura medica, le probabilità di successo e i pericoli; c. il rischio di un'eventuale gravidanza plurima; d. i carichi fisici e psicologici possibili; e e. sugli aspetti giuridici e finanziari.

2

Durante il colloquio di consulenza vanno indicate in modo appropriato anche altre possibilità di organizzare la vita e di esaudire il desiderio di avere figli.

3

Tra il colloquio di consulenza e il trattamento deve trascorrere un tempo di riflessione congruo, di regola quattro settimane. Va indicata la possibilità di far capo a una consulenza indipendente.

4

Prima, durante o dopo il trattamento si deve offrire un accompagnamento psicologico.


Art. 7

Consenso della coppia 1

Per l'applicazione dei metodi di procreazione occorre il consenso scritto della coppia interessata. Qualora siano trascorsi tre cicli di trattamento infruttuosi, si deve rinnovare il consenso e rispettare nuovamente un tempo di riflessione.

2

Il consenso scritto della coppia è richiesto anche nel caso di riattivazione di oociti impregnati.

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3

Se un metodo di procreazione presenta il rischio elevato di una gravidanza plurima, il trattamento può esser praticato soltanto se la coppia si dichiari disposta ad accettare anche un'eventuale gravidanza plurima.

Sezione 2: Obbligo d'autorizzazione

Art. 8

Principio 1 Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque: a. applichi metodi di procreazione; b. prenda in consegna gameti od oociti impregnati allo scopo di conservarli o procuri spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione.

2

L'inseminazione con spermatozoi del partner non soggiace ad autorizzazione.


Art. 9

Applicazione dei metodi di procreazione 1

L'autorizzazione ad applicare metodi di procreazione è rilasciata soltanto a medici.

2

Essi devono:

a. disporre della necessaria formazione ed esperienza nei metodi della procreazione con assistenza medica;

b. offrire garanzia di un'attività diligente e conforme alla legge; c. assicurare alle persone in cura, unitamente ai collaboratori, una consulenza e cure complete mediche, socio-psicologiche, nonché inerenti alla biologia della procreazione; d. disporre delle attrezzature di laboratorio necessarie; e. provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti e degli oociti impregnati.

3

Devono offrire una consulenza genetica completa alla coppia in cura, se applicano metodi di procreazione nell'intento di evitare la trasmissione di una malattia grave e inguaribile.


Art. 10

Conservazione e mediazione di gameti e oociti impregnati 1

L'autorizzazione per la conservazione di gameti e oociti impregnati o per la mediazione di spermatozoi donati è rilasciata soltanto a medici.

2

Essi devono:

a. offrire garanzia di un'attività diligente e conforme alla legge; b. assicurare, unitamente ai collaboratori, una selezione accurata dei donatori di sperma; e

Medicina della procreazione. LF 5

810.11

c. provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti e degli oociti impregnati.


Art. 11

Rapporto sull'operato

1

I titolari dell'autorizzazione devono presentare ogni anno un rapporto all'autorità competente.

2

Il rapporto deve informare su: a. il numero e il genere dei trattamenti; b. il genere delle indicazioni; c. l'uso degli spermatozoi donati; d. il numero delle gravidanze e l'esito corrispettivo; e. la conservazione e l'uso di gameti e oociti impregnati; f.

il numero degli embrioni in sovrannumero.

3

Il rapporto non deve contenere indicazioni che permettano di risalire a determinate persone.

4

L'autorità preposta all'autorizzazione trasmette i dati all'Ufficio federale di statistica, che li valuta e pubblica.


Art. 12

Vigilanza 1 L'autorità preposta all'autorizzazione vigila sul rispetto delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e l'adempimento di eventuali oneri.

2

Effettua ispezioni senza preavviso.

3

Revoca l'autorizzazione se rileva gravi violazioni della presente legge.


Art. 13


5



Art. 14

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione, nonché il rapporto e la vigilanza.

Sezione 3: Uso del patrimonio germinale

Art. 15

Conservazione di gameti 1

I gameti si possono conservare soltanto previo consenso scritto della persona dalla quale provengono, e per la durata massima di cinque anni.

5

Abrogato dal n. 87 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

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2

Una durata di conservazione più lunga può essere concordata con persone che intendono conservare i propri gameti in vista della procreazione di discendenti, perché si sottopongono a un trattamento medico oppure esercitano attività tali da poter causare la sterilità o danneggiare il patrimonio genetico.

3

La persona dalla quale provengono i gameti può revocare per scritto, in qualsiasi momento, il proprio consenso alla loro conservazione e uso.

4

I gameti vanno distrutti immediatamente nei casi di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione.


Art. 16

Conservazione di oociti impregnati 1

Gli oociti impregnati si possono conservare solo se: a. la coppia in cura dà il proprio consenso scritto; e b. la conservazione serve a causare una futura gravidanza.

2

Il periodo di conservazione è limitato a cinque anni.

3

Ognuno dei due partner può, in qualsiasi momento, revocare per scritto il proprio consenso.

4

Gli oociti impregnati vanno distrutti immediatamente nei casi di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione.

5

Il Consiglio federale vieta la conservazione di oociti impregnati qualora lo stato della scienza e della pratica consenta la conservazione promettente di oociti non impregnati.


Art. 17

Sviluppo degli

embrioni

1

All'esterno del corpo materno possono essere sviluppati fino a divenire embrioni soltanto gli oociti impregnati necessari per causare una gravidanza durante un ciclo, ma al massimo tre.

2

L'embrione deve svilupparsi all'esterno del corpo materno soltanto quanto indispensabile per potersi annidare nell'utero.

3

La conservazione di embrioni è vietata.

Sezione 4: Dono di sperma

Art. 18

Consenso e informazione del donatore 1

Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto nell'ambito dei metodi ammessi di procreazione, nonché per scopi consentiti per scritto dal donatore.

2

Prima del dono di sperma il donatore dev'essere informato per scritto sulla situazione giuridica, segnatamente sul diritto che avrà il nascituro di consultare i documenti relativi al dono (art. 27).

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Art. 19

Scelta dei donatori

1

I donatori debbono essere scelti accuratamente secondo criteri medici; segnatamente si devono eliminare, per quanto possibile, i rischi per la salute della donna che riceve gli spermatozoi donati. Non sono permessi altri criteri di scelta.

2

Il donatore deve sempre mettere gli spermatozoi a disposizione di un solo centro; ne dev'essere avvertito in modo esplicito prima del dono.


Art. 20

Mediazione di spermatozoi donati 1

Si possono procurare spermatozoi donati soltanto alle persone autorizzate ad applicare metodi di procreazione; vanno inoltre acclusi i dati essenziali previsti dall'articolo 24 capoverso 2.

2

Chi prende in consegna spermatozoi donati deve assicurarsi che sia rispettato l'articolo 22 capoverso 2.


Art. 21

Gratuità Il dono di spermatozoi è di per sé gratuito.


Art. 22

Uso degli spermatozoi donati 1

È vietato usare spermatozoi di diversi donatori all'interno di un ciclo.

2

Gli spermatozoi di un donatore si possono usare per la procreazione di otto figli al massimo.

3

Tra le persone che donano cellule germinali in vista dell'applicazione di un metodo di procreazione non possono sussistere impedimenti al matrimonio secondo l'articolo 95 del CC6.

4

Nella scelta degli spermatozoi donati si possono prendere in considerazione soltanto il gruppo sanguigno e la compatibilità delle caratteristiche fisiche dell'uomo con il quale va instaurato un rapporto di filiazione.


Art. 23

Rapporto di filiazione 1

Il figlio concepito mediante dono di spermatozoi secondo la presente legge non può impugnare il rapporto di filiazione rispetto al marito della madre. L'azione di contestazione promossa dal marito è retta dal CC7.

2

L'azione di paternità (art. 261 segg. CC) contro il donatore è esclusa qualora il figlio sia stato concepito mediante dono di spermatozoi; l'azione è tuttavia ammissibile se il dono degli spermatozoi è effettuato scientemente presso una persona che non è titolare dell'autorizzazione per i metodi di procreazione o per la conservazione e la mediazione di spermatozoi donati.

6 RS

210

7 RS

210

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Art. 24

Obbligo di documentazione 1

Chi prende in consegna o usa spermatozoi donati deve documentarne il dono in modo attendibile.

2

In merito al donatore vanno registrati in particolare i dati seguenti: a. cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d'origine o nazionalità, professione e formazione; b. data del dono degli spermatozoi; c. risultati dell'esame

medico;

d. dati riguardanti le caratteristiche fisiche.

3

In merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati, nonché in merito al marito vanno registrati i dati seguenti: a. cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d'origine o nazionalità;

b. data dell'uso degli spermatozoi.


Art. 25

Trasmissione dei dati 1

Immediatamente dopo la nascita del bambino il medico curante deve trasmettere i dati giusta l'articolo 24 all'Ufficio federale dello stato civile (Ufficio).

2

Qualora il medico non fosse a conoscenza della nascita, i dati vanno trasmessi immediatamente dopo il termine calcolato della nascita, sempreché non sia accertato l'esito infruttuoso del trattamento.

3

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito alla protezione dei dati.


Art. 26

Conservazione dei dati L'Ufficio conserva i dati per la durata di 80 anni.


Art. 27

Informazione 1 Il figlio che abbia compiuto il 18° anno d'età può chiedere all'Ufficio informazioni sui dati riguardanti le caratteristiche fisiche e le generalità del donatore (art. 24 cpv. 2 lett. a e d).

2

Per altro, può chiedere in qualsiasi momento informazioni su tutti i dati del donatore (art. 24 cpv. 2), sempreché possa far valere un interesse degno di protezione.

3

Prima che l'Ufficio rilasci informazioni sulle generalità, il donatore deve esserne informato, nella misura possibile. Se il contatto personale con il figlio è rifiutato, questo deve esserne informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia. Se il figlio mantiene la sua domanda conformemente al capoverso 1, le informazioni richieste gli sono rilasciate.

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4

Il Consiglio federale può affidare il disbrigo delle domande d'informazione a una commissione federale specializzata.

5

...8

Capitolo 3: Commissione nazionale di etica

Art. 28

1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione nazionale di etica.

2

La Commissione segue l'evoluzione della medicina umana nel campo della tecnologia della procreazione e della ingegneria genetica, e funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.

3

Spettano alla Commissione segnatamente i compiti seguenti: a. elaborare direttive completive della presente legge; b. rilevare lacune nella legislazione; c. far da consulente, a richiesta, all'Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni;

d. informare il pubblico in merito a scoperte importanti e promuovere la discussione di questioni etiche in seno alla società.

4

Il Consiglio federale definisce gli altri compiti della Commissione nell'ambito della medicina umana ed emana le disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 4: Disposizioni penali9

Art. 29

Produzione abusiva di embrioni 1

Chiunque produce un embrione mediante impregnazione, nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza, è punito con la detenzione.

2

È parimenti punibile chi conserva un oocita impregnato nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza.


Art. 30

Sviluppo di embrioni all'esterno del corpo materno 1

Chiunque lascia sviluppare un embrione all'esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l'annidamento nell'utero è punito con la detenzione.

8

Abrogato dal n. 87 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

9

A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

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2

È parimenti punibile chi trasferisce un embrione umano su un animale.


Art. 31

Maternità sostitutiva

1

Chiunque applica un metodo di procreazione a una madre sostitutiva è punito con la detenzione o con la multa.

2

È parimenti punibile chi fa da mediatore per maternità sostitutive.


Art. 32

Abuso di patrimonio germinale 1

Chiunque provoca un'impregnazione o un susseguente sviluppo fino allo stadio di embrione, usando patrimonio germinale ricavato da un embrione o feto, è punito con la detenzione.

2

Chiunque aliena per compenso o acquista patrimonio germinale umano o prodotti di embrioni o feti è punito con la detenzione o con la multa.

3

La pena è della detenzione e della multa fino a 100 000 franchi se il colpevole ha agito per mestiere.


Art. 33

Selezione vietata del sesso Chiunque, nell'ambito di un metodo di procreazione, seleziona i gameti secondo il sesso o sulla base di un esame genetico, senza che si intenda, con tale procedura, evitare la trasmissione ai discendenti di una malattia grave e inguaribile, è punito con la detenzione o con la multa.


Art. 34

Applicazione senza consenso o autorizzazione 1

Chiunque applica un metodo di procreazione senza il consenso della persona dalla quale provengono i gameti, o della coppia in cura, è punito con la detenzione o con la multa.

2

È parimenti punibile chi, senza autorizzazione o in virtù di un'autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci, applica metodi di procreazione o conserva o procura per mediazione gameti oppure oociti impregnati.


Art. 35

Interventi sulla via germinale 1

Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l'informazione genetica, è punito con la detenzione.

2

È parimenti punibile chi usa per un'impregnazione una cellula germinale il cui patrimonio genetico è stato artificialmente modificato, o un oocita impregnato, modificato nel medesimo modo, per l'ulteriore sviluppo fino a divenire un embrione.

3

Il capoverso 1 non è applicabile se la modificazione di cellule della via germinale è fenomeno concomitante, risultante inevitabilmente da una chemioterapia o da una radioterapia, oppure da un altro provvedimento medico al quale si sottopone una persona.

Medicina della procreazione. LF 11

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Art. 36

Clonazione, creazione di chimere e di ibridi 1

Chiunque produce un clone, una chimera o un ibrido è punito con la detenzione.

2

È parimenti punibile chi trasferisce una chimera o un ibrido in una donna o in un animale.


Art. 37

Contravvenzioni Chiunque intenzionalmente, a. in violazione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera a e 3, applica a una donna un metodo di procreazione; b. usa gameti od oociti impregnati provenienti da una persona defunta; c. usa oociti donati, sviluppa un embrione mediante oociti e spermatozoi donati o trasferisce a una donna un embrione donato; d. applica metodi di procreazione senza indicazione consentita; e. in violazione dell'articolo 5 capoverso 3, divide cellule e le esamina in seguito;

f.

in violazione degli articoli 15, 16 e 42, conserva patrimonio germinale; g. in violazione dell'articolo 17 capoverso 1, sviluppa embrioni; h. in qualità di donatore, mette spermatozoi a disposizione di diversi titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1; i.

in violazione dell'articolo 22 capoversi 1-3, usa spermatozoi donati; j.

non registra in modo corretto o sufficiente i dati prescritti dall'articolo 24, è punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi.


Art. 38

Autorità competente

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Modifica del diritto vigente

Art. 39


Il Codice civile10 è modificato come segue: Art. 256
cpv. 3
...

10 RS

210. La modifica qui appresso è inserita nel Codice menzionato.

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Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 40

Autorizzazione 1 Chiunque abbisogna di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1 deve presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente, la domanda con acclusi i documenti necessari.

2

Chi non presenta la domanda entro i termini fissati deve sospendere l'attività.


Art. 41

Informazione 1 Gli articoli 18 e 24-27 si applicano anche se spermatozoi donati prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati usati soltanto dopo.

2

Negli altri casi, i medici che hanno applicato metodi di procreazione con gameti donati sono tenuti a dare informazioni in applicazione analogica dell'articolo 27.


Art. 42

Conservazione di embrioni 1

Chiunque, all'entrata in vigore della presente legge, conserva embrioni deve comunicarlo entro tre mesi all'autorità preposta all'autorizzazione. È applicabile l'articolo 11.

2

...11


Art. 43

Rapporto di filiazione L'articolo 23 si applica anche ai figli concepiti, nell'ambito di un metodo di procreazione, con spermatozoi donati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 44

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200112 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore fino al 31 dic. 2008 (RU 2003 3681; FF 2003 1045).

12 DCF del 4 dic. 2000 (RU 2000 3067).