1
Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM) del 18 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24novies capoversi 1 e 2, 64 e 64bis della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19962, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e scopo
1
La presente legge disciplina le condizioni d'applicazione all'essere umano dei metodi della procreazione con assistenza medica.
2
Tutela la dignità umana, la personalità, nonché la famiglia, e vieta applicazioni abusive della biotecnologia e dell'ingegneria genetica.
3
Prevede l'istituzione di una Commissione nazionale di etica.
Art. 2
Definizioni Nella presente legge si intende per: a. metodi di procreazione con assistenza medica (metodo di procreazione): metodi mediante i quali una gravidanza non è conseguente a rapporto sessuale, bensì segnatamente ad inseminazione, fecondazione in vitro con trasferimento di embrioni, nonché trasferimento di gameti; b. inseminazione: introduzione artificiale di spermatozoi negli organi genitali femminili;
c. fecondazione in vitro: fusione di un oocita con spermatozoi all'esterno del corpo materno;
d. trasferimento di gameti: introduzione artificiale di spermatozoi e oociti nell'utero o in una delle tube della donna; e. cellule.germinali.(gameti): spermatozoi e oociti; f.
cellule della via germinale: gameti (incluse le cellule primitive), oociti impregnati e cellule embrionali il cui materiale genetico può essere trasmesso alla discendenza; RU 2000 3055
1 [CS
1 3; RU 1992 1979].Queste disposizioni corrispondono agli art. 119, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 FF
1996 III 189 810.11
Medicina e dignità umana 2
810.11
g. impregnazione: introduzione di uno spermatozoo nel plasma dell'oocita, segnatamente mediante inseminazione, trasferimento di gameti o fecondazione in vitro; h. oocita
impregnato:
oocita fecondato prima della fusione dei nuclei; i.
embrione: frutto risultante dopo la fusione dei nuclei e sino alla conclusione dell'organogenesi; j.
feto: frutto risultante dopo la conclusione dell'organogenesi e sino alla nascita; k. madre sostitutiva: nell'ambito di un metodo di procreazione, donna disposta a concepire un bambino e a condurre a termine la gravidanza, nonché dopo il parto a consegnare definitivamente il neonato a terzi; l.
clonazione: riproduzione artificiale di esseri geneticamente identici; m. formazione di chimere: unione di cellule totipotenti provenienti da due o più embrioni, geneticamente divergenti, fino ad ottenere un complesso cellulare.
Per totipotente s'intende una cellula dello stadio embrionale, che possiede la facoltà di trasformarsi in qualsiasi cellula specifica; n. formazione di ibridi: introduzione di uno spermatozoo non umano in un oocita umano o di uno spermatozoo umano in un oocita non umano.
Capitolo 2: Metodi di procreazione con assistenza medica Sezione 1: Principi generali
Art. 3
Benessere del nascituro 1
I metodi di procreazione si possono applicare soltanto se il benessere del nascituro risulti garantito.
2
I metodi di procreazione si possono applicare unicamente alle coppie: a. con le quali insorge un rapporto di filiazione nel senso degli articoli 252-263 del Codice civile (CC)3; e b.4 che a ragione dell'età e della situazione personale sono in grado di provvedere al mantenimento e all'educazione del nascituro, presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.
3
Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto tra coniugi.
4
È vietato l'uso di gameti od oociti impregnati dopo il decesso della persona dalla quale provengono.
3 RS
210
4
La mod. giusta il n. 20 dell'all alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2011 725; FF 2006 7001).
Medicina della procreazione. LF 3
810.11
Art. 4
Metodi vietati
La donazione di oociti ed embrioni nonché la maternità sostitutiva sono inammissibili.
Art. 5
Indicazioni 1 Un metodo di procreazione può essere applicato soltanto nei casi in cui: a. si intenda rimediare alla sterilità di una coppia, dopo che gli altri metodi di trattamento siano falliti o risultati senza probabilità di riuscita; o b. non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave e inguaribile.
2
Al momento della selezione dei gameti è ammissibile influire su sesso o altre caratteristiche del figlio da procreare soltanto se non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave e inguaribile. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 4.
3
È vietato dividere una o più cellule di un embrione in vitro, nonché esaminarle in seguito.
Art. 6
Informazione e
consulenza
1
Prima dell'applicazione di un metodo di procreazione occorre che il medico informi accuratamente la coppia interessata:
a. sulle diverse cause della sterilità; b. la procedura medica, le probabilità di successo e i pericoli; c. il rischio di un'eventuale gravidanza plurima; d. i carichi fisici e psicologici possibili; e e. sugli aspetti giuridici e finanziari.
2
Durante il colloquio di consulenza vanno indicate in modo appropriato anche altre possibilità di organizzare la vita e di esaudire il desiderio di avere figli.
3
Tra il colloquio di consulenza e il trattamento deve trascorrere un tempo di riflessione congruo, di regola quattro settimane. Va indicata la possibilità di far capo a una consulenza indipendente.
4
Prima, durante o dopo il trattamento si deve offrire un accompagnamento psicologico.
Art. 7
Consenso della coppia 1
Per l'applicazione dei metodi di procreazione occorre il consenso scritto della coppia interessata. Qualora siano trascorsi tre cicli di trattamento infruttuosi, si deve rinnovare il consenso e rispettare nuovamente un tempo di riflessione.
2
Il consenso scritto della coppia è richiesto anche nel caso di riattivazione di oociti impregnati.
Medicina e dignità umana 4
810.11
3
Se un metodo di procreazione presenta il rischio elevato di una gravidanza plurima, il trattamento può esser praticato soltanto se la coppia si dichiari disposta ad accettare anche un'eventuale gravidanza plurima.
Sezione 2: Obbligo d'autorizzazione
Art. 8
Principio 1 Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque: a. applichi metodi di procreazione; b. prenda in consegna gameti od oociti impregnati allo scopo di conservarli o procuri spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione.
2
L'inseminazione con spermatozoi del partner non soggiace ad autorizzazione.
Art. 9
Applicazione dei metodi di procreazione 1
L'autorizzazione ad applicare metodi di procreazione è rilasciata soltanto a medici.
2
Essi devono:
a. disporre della necessaria formazione ed esperienza nei metodi della procreazione con assistenza medica;
b. offrire garanzia di un'attività diligente e conforme alla legge; c. assicurare alle persone in cura, unitamente ai collaboratori, una consulenza e cure complete mediche, socio-psicologiche, nonché inerenti alla biologia della procreazione; d. disporre delle attrezzature di laboratorio necessarie; e. provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti e degli oociti impregnati.
3
Devono offrire una consulenza genetica completa alla coppia in cura, se applicano metodi di procreazione nell'intento di evitare la trasmissione di una malattia grave e inguaribile.
Art. 10
Conservazione e mediazione di gameti e oociti impregnati 1
L'autorizzazione per la conservazione di gameti e oociti impregnati o per la mediazione di spermatozoi donati è rilasciata soltanto a medici.
2
Essi devono:
a. offrire garanzia di un'attività diligente e conforme alla legge; b. assicurare, unitamente ai collaboratori, una selezione accurata dei donatori di sperma; e
Medicina della procreazione. LF 5
810.11
c. provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti e degli oociti impregnati.
Art. 11
Rapporto sull'operato
1
I titolari dell'autorizzazione devono presentare ogni anno un rapporto all'autorità competente.
2
Il rapporto deve informare su: a. il numero e il genere dei trattamenti; b. il genere delle indicazioni; c. l'uso degli spermatozoi donati; d. il numero delle gravidanze e l'esito corrispettivo; e. la conservazione e l'uso di gameti e oociti impregnati; f.
il numero degli embrioni in sovrannumero.
3
Il rapporto non deve contenere indicazioni che permettano di risalire a determinate persone.
4
L'autorità preposta all'autorizzazione trasmette i dati all'Ufficio federale di statistica, che li valuta e pubblica.
Art. 12
Vigilanza 1 L'autorità preposta all'autorizzazione vigila sul rispetto delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e l'adempimento di eventuali oneri.
2
Effettua ispezioni senza preavviso.
3
Revoca l'autorizzazione se rileva gravi violazioni della presente legge.
Art. 13
5
Art. 14
Disposizioni d'esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione, nonché il rapporto e la vigilanza.
Sezione 3: Uso del patrimonio germinale
Art. 15
Conservazione di gameti 1
I gameti si possono conservare soltanto previo consenso scritto della persona dalla quale provengono, e per la durata massima di cinque anni.
5
Abrogato dal n. 87 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
Medicina e dignità umana 6
810.11
2
Una durata di conservazione più lunga può essere concordata con persone che intendono conservare i propri gameti in vista della procreazione di discendenti, perché si sottopongono a un trattamento medico oppure esercitano attività tali da poter causare la sterilità o danneggiare il patrimonio genetico.
3
La persona dalla quale provengono i gameti può revocare per scritto, in qualsiasi momento, il proprio consenso alla loro conservazione e uso.
4
I gameti vanno distrutti immediatamente nei casi di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione.
Art. 16
Conservazione di oociti impregnati 1
Gli oociti impregnati si possono conservare solo se: a. la coppia in cura dà il proprio consenso scritto; e b. la conservazione serve a causare una futura gravidanza.
2
Il periodo di conservazione è limitato a cinque anni.
3
Ognuno dei due partner può, in qualsiasi momento, revocare per scritto il proprio consenso.
4
Gli oociti impregnati vanno distrutti immediatamente nei casi di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione.
5
Il Consiglio federale vieta la conservazione di oociti impregnati qualora lo stato della scienza e della pratica consenta la conservazione promettente di oociti non impregnati.
Art. 17
Sviluppo degli
embrioni
1
All'esterno del corpo materno possono essere sviluppati fino a divenire embrioni soltanto gli oociti impregnati necessari per causare una gravidanza durante un ciclo, ma al massimo tre.
2
L'embrione deve svilupparsi all'esterno del corpo materno soltanto quanto indispensabile per potersi annidare nell'utero.
3
La conservazione di embrioni è vietata.
Sezione 4: Dono di sperma
Art. 18
Consenso e informazione del donatore 1
Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto nell'ambito dei metodi ammessi di procreazione, nonché per scopi consentiti per scritto dal donatore.
2
Prima del dono di sperma il donatore dev'essere informato per scritto sulla situazione giuridica, segnatamente sul diritto che avrà il nascituro di consultare i documenti relativi al dono (art. 27).
Medicina della procreazione. LF 7
810.11
Art. 19
Scelta dei donatori
1
I donatori debbono essere scelti accuratamente secondo criteri medici; segnatamente si devono eliminare, per quanto possibile, i rischi per la salute della donna che riceve gli spermatozoi donati. Non sono permessi altri criteri di scelta.
2
Il donatore deve sempre mettere gli spermatozoi a disposizione di un solo centro; ne dev'essere avvertito in modo esplicito prima del dono.
Art. 20
Mediazione di spermatozoi donati 1
Si possono procurare spermatozoi donati soltanto alle persone autorizzate ad applicare metodi di procreazione; vanno inoltre acclusi i dati essenziali previsti dall'articolo 24 capoverso 2.
2
Chi prende in consegna spermatozoi donati deve assicurarsi che sia rispettato l'articolo 22 capoverso 2.
Art. 21
Gratuità Il dono di spermatozoi è di per sé gratuito.
Art. 22
Uso degli spermatozoi donati 1
È vietato usare spermatozoi di diversi donatori all'interno di un ciclo.
2
Gli spermatozoi di un donatore si possono usare per la procreazione di otto figli al massimo.
3
Tra le persone che donano cellule germinali in vista dell'applicazione di un metodo di procreazione non possono sussistere impedimenti al matrimonio secondo l'articolo 95 del CC6.
4
Nella scelta degli spermatozoi donati si possono prendere in considerazione soltanto il gruppo sanguigno e la compatibilità delle caratteristiche fisiche dell'uomo con il quale va instaurato un rapporto di filiazione.
Art. 23
Rapporto di filiazione 1
Il figlio concepito mediante dono di spermatozoi secondo la presente legge non può impugnare il rapporto di filiazione rispetto al marito della madre. L'azione di contestazione promossa dal marito è retta dal CC7.
2
L'azione di paternità (art. 261 segg. CC) contro il donatore è esclusa qualora il figlio sia stato concepito mediante dono di spermatozoi; l'azione è tuttavia ammissibile se il dono degli spermatozoi è effettuato scientemente presso una persona che non è titolare dell'autorizzazione per i metodi di procreazione o per la conservazione e la mediazione di spermatozoi donati.
6 RS
210
7 RS
210
Medicina e dignità umana 8
810.11
Art. 24
Obbligo di documentazione 1
Chi prende in consegna o usa spermatozoi donati deve documentarne il dono in modo attendibile.
2
In merito al donatore vanno registrati in particolare i dati seguenti: a. cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d'origine o nazionalità, professione e formazione; b. data del dono degli spermatozoi; c. risultati dell'esame
medico;
d. dati riguardanti le caratteristiche fisiche.
3
In merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati, nonché in merito al marito vanno registrati i dati seguenti: a. cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d'origine o nazionalità;
b. data dell'uso degli spermatozoi.
Art. 25
Trasmissione dei dati 1
Immediatamente dopo la nascita del bambino il medico curante deve trasmettere i dati giusta l'articolo 24 all'Ufficio federale dello stato civile (Ufficio).
2
Qualora il medico non fosse a conoscenza della nascita, i dati vanno trasmessi immediatamente dopo il termine calcolato della nascita, sempreché non sia accertato l'esito infruttuoso del trattamento.
3
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito alla protezione dei dati.
Art. 26
Conservazione dei dati L'Ufficio conserva i dati per la durata di 80 anni.
Art. 27
Informazione 1 Il figlio che abbia compiuto il 18° anno d'età può chiedere all'Ufficio informazioni sui dati riguardanti le caratteristiche fisiche e le generalità del donatore (art. 24 cpv. 2 lett. a e d).
2
Per altro, può chiedere in qualsiasi momento informazioni su tutti i dati del donatore (art. 24 cpv. 2), sempreché possa far valere un interesse degno di protezione.
3
Prima che l'Ufficio rilasci informazioni sulle generalità, il donatore deve esserne informato, nella misura possibile. Se il contatto personale con il figlio è rifiutato, questo deve esserne informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia. Se il figlio mantiene la sua domanda conformemente al capoverso 1, le informazioni richieste gli sono rilasciate.
Medicina della procreazione. LF 9
810.11
4
Il Consiglio federale può affidare il disbrigo delle domande d'informazione a una commissione federale specializzata.
5
...8
Capitolo 3: Commissione nazionale di etica
Art. 28
1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione nazionale di etica.
2
La Commissione segue l'evoluzione della medicina umana nel campo della tecnologia della procreazione e della ingegneria genetica, e funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.
3
Spettano alla Commissione segnatamente i compiti seguenti: a. elaborare direttive completive della presente legge; b. rilevare lacune nella legislazione; c. far da consulente, a richiesta, all'Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni;
d. informare il pubblico in merito a scoperte importanti e promuovere la discussione di questioni etiche in seno alla società.
4
Il Consiglio federale definisce gli altri compiti della Commissione nell'ambito della medicina umana ed emana le disposizioni d'esecuzione.
Capitolo 4: Disposizioni penali9
Art. 29
Produzione abusiva di embrioni 1
Chiunque produce un embrione mediante impregnazione, nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza, è punito con la detenzione.
2
È parimenti punibile chi conserva un oocita impregnato nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza.
Art. 30
Sviluppo di embrioni all'esterno del corpo materno 1
Chiunque lascia sviluppare un embrione all'esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l'annidamento nell'utero è punito con la detenzione.
8
Abrogato dal n. 87 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
9
A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
Medicina e dignità umana 10
810.11
2
È parimenti punibile chi trasferisce un embrione umano su un animale.
Art. 31
Maternità sostitutiva
1
Chiunque applica un metodo di procreazione a una madre sostitutiva è punito con la detenzione o con la multa.
2
È parimenti punibile chi fa da mediatore per maternità sostitutive.
Art. 32
Abuso di patrimonio germinale 1
Chiunque provoca un'impregnazione o un susseguente sviluppo fino allo stadio di embrione, usando patrimonio germinale ricavato da un embrione o feto, è punito con la detenzione.
2
Chiunque aliena per compenso o acquista patrimonio germinale umano o prodotti di embrioni o feti è punito con la detenzione o con la multa.
3
La pena è della detenzione e della multa fino a 100 000 franchi se il colpevole ha agito per mestiere.
Art. 33
Selezione vietata del sesso Chiunque, nell'ambito di un metodo di procreazione, seleziona i gameti secondo il sesso o sulla base di un esame genetico, senza che si intenda, con tale procedura, evitare la trasmissione ai discendenti di una malattia grave e inguaribile, è punito con la detenzione o con la multa.
Art. 34
Applicazione senza consenso o autorizzazione 1
Chiunque applica un metodo di procreazione senza il consenso della persona dalla quale provengono i gameti, o della coppia in cura, è punito con la detenzione o con la multa.
2
È parimenti punibile chi, senza autorizzazione o in virtù di un'autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci, applica metodi di procreazione o conserva o procura per mediazione gameti oppure oociti impregnati.
Art. 35
Interventi sulla via germinale 1
Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l'informazione genetica, è punito con la detenzione.
2
È parimenti punibile chi usa per un'impregnazione una cellula germinale il cui patrimonio genetico è stato artificialmente modificato, o un oocita impregnato, modificato nel medesimo modo, per l'ulteriore sviluppo fino a divenire un embrione.
3
Il capoverso 1 non è applicabile se la modificazione di cellule della via germinale è fenomeno concomitante, risultante inevitabilmente da una chemioterapia o da una radioterapia, oppure da un altro provvedimento medico al quale si sottopone una persona.
Medicina della procreazione. LF 11
810.11
Art. 36
Clonazione, creazione di chimere e di ibridi 1
Chiunque produce un clone, una chimera o un ibrido è punito con la detenzione.
2
È parimenti punibile chi trasferisce una chimera o un ibrido in una donna o in un animale.
Art. 37
Contravvenzioni Chiunque intenzionalmente, a. in violazione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera a e 3, applica a una donna un metodo di procreazione; b. usa gameti od oociti impregnati provenienti da una persona defunta; c. usa oociti donati, sviluppa un embrione mediante oociti e spermatozoi donati o trasferisce a una donna un embrione donato; d. applica metodi di procreazione senza indicazione consentita; e. in violazione dell'articolo 5 capoverso 3, divide cellule e le esamina in seguito;
f.
in violazione degli articoli 15, 16 e 42, conserva patrimonio germinale; g. in violazione dell'articolo 17 capoverso 1, sviluppa embrioni; h. in qualità di donatore, mette spermatozoi a disposizione di diversi titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1; i.
in violazione dell'articolo 22 capoversi 1-3, usa spermatozoi donati; j.
non registra in modo corretto o sufficiente i dati prescritti dall'articolo 24, è punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi.
Art. 38
Autorità competente
Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.
Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Modifica del diritto vigente
Art. 39
Il Codice civile10 è modificato come segue: Art. 256
cpv. 3 ...
10 RS
210. La modifica qui appresso è inserita nel Codice menzionato.
Medicina e dignità umana 12
810.11
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 40
Autorizzazione 1 Chiunque abbisogna di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1 deve presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente, la domanda con acclusi i documenti necessari.
2
Chi non presenta la domanda entro i termini fissati deve sospendere l'attività.
Art. 41
Informazione 1 Gli articoli 18 e 24-27 si applicano anche se spermatozoi donati prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati usati soltanto dopo.
2
Negli altri casi, i medici che hanno applicato metodi di procreazione con gameti donati sono tenuti a dare informazioni in applicazione analogica dell'articolo 27.
Art. 42
Conservazione di embrioni 1
Chiunque, all'entrata in vigore della presente legge, conserva embrioni deve comunicarlo entro tre mesi all'autorità preposta all'autorizzazione. È applicabile l'articolo 11.
2
...11
Art. 43
Rapporto di filiazione L'articolo 23 si applica anche ai figli concepiti, nell'ambito di un metodo di procreazione, con spermatozoi donati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore
Art. 44
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200112 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore fino al 31 dic. 2008 (RU 2003 3681; FF 2003 1045).
12 DCF del 4 dic. 2000 (RU 2000 3067).