01.09.2023 - * / In vigore
01.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.01.2023
01.01.2016 - 31.12.2021
01.05.2011 - 31.12.2015
01.01.2011 - 30.04.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
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01.05.2006 - 31.12.2007
01.05.2004 - 30.04.2006
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
20.12.2003 - 31.12.2003
01.12.2003 - 19.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.09.2002 - 31.03.2003
01.03.2001 - 31.08.2002
01.01.2000 - 28.02.2001
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1

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) del 7 ottobre 2005 (Stato 1° gennaio 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20042, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopi

1

La presente legge disciplina il consuntivo, la gestione globale delle finanze, la gestione finanziaria a livello amministrativo e la presentazione dei conti della Confederazione.

2

La presente legge ha lo scopo di: a. consentire all'Assemblea federale e al Consiglio federale: 1. di esercitare efficacemente le proprie competenze finanziarie costituzionali;

2. di disporre degli strumenti e delle basi decisionali necessari per la gestione finanziaria; b. sostenere la gestione amministrativa secondo i principi dell'economia aziendale e favorire l'impiego economico ed efficace dei fondi pubblici.


Art. 2

Campo di

applicazione

La presente legge si applica: a. all'Assemblea federale, compresi i Servizi del Parlamento; b. ai tribunali della Confederazione e alle commissioni di arbitrato e di ricorso; c. al Consiglio federale; d. ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale; e. ai gruppi e agli uffici; f. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

RU 2006 1275 1 RS

101

2 FF

2005 5

611.0

Getione finanziaria 2

611.0


Art. 3

Definizioni 1 Le uscite sono pagamenti a terzi che: a. riducono il patrimonio (uscite correnti); b. creano valori patrimoniali direttamente destinati a scopi amministrativi (uscite per investimenti).

2

Le entrate sono pagamenti di terzi che: a. aumentano il patrimonio (entrate correnti); b. avvengono a titolo di compenso per l'alienazione di beni amministrativi (entrate per investimenti).

3

Si considera spesa tutta la diminuzione di valore nell'arco di un determinato periodo di tempo.

4

Si considera ricavo tutto l'aumento di valore nell'arco di un determinato periodo di tempo.

5

I beni amministrativi comprendono i valori patrimoniali che servono direttamente all'adempimento dei compiti pubblici.

6

I beni patrimoniali comprendono tutti i valori patrimoniali rimanenti.

Capitolo 2: Consuntivo

Art. 4

Competenza Il Consiglio federale sottopone ogni anno il consuntivo all'Assemblea federale per approvazione.


Art. 5

Contenuto Il consuntivo della Confederazione comprende: a. il conto della Confederazione, composto da: 1. il commento finanziario, 2. il conto annuale della Confederazione, 3. i conti delle istituzioni e delle unità amministrative menzionate nell'articolo 2;

b. i conti annuali di unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata e dei fondi della Confederazione che tengono una contabilità propria, nel caso in cui l'Assemblea federale sia tenuta ad approvarla (conti speciali).

Finanze della Confederazione 3

611.0


Art. 6

Conto annuale della Confederazione Il conto annuale della Confederazione comprende: a. il conto di finanziamento; b. il conto

economico;

c. il

bilancio;

d. l'allegato.


Art. 7

Conto di finanziamento Il conto di finanziamento documenta: a. il risultato dei finanziamenti in funzione delle uscite e delle entrate di operazioni finanziarie ordinarie e straordinarie;

b. il flusso del capitale proveniente da finanziamenti di terzi; c. il rimanente flusso di capitale.


Art. 8

Conto economico

1

Il conto economico contiene l'insieme delle spese e dei ricavi di un periodo contabile; a un primo livello indica il risultato ordinario e ad un secondo quello straordinario (eccedenza di spese o di ricavi).

2

Il conto economico è articolato in tipi di spese e di ricavi.


Art. 9

Bilancio 1 Il bilancio documenta i valori patrimoniali (attivi) nonché gli impegni e il capitale proprio (passivi).

2

I valori patrimoniali sono articolati in beni patrimoniali e beni amministrativi.

3

Gli impegni sono articolati in capitale di terzi a breve e a lunga scadenza e in fondi a destinazione vincolata.


Art. 10

Allegato L'allegato al conto annuale della Confederazione: a. menziona la normativa tecnica da applicare alla presentazione dei conti e motiva le deroghe;

b. riassume i principi della presentazione dei conti, compresi i principi essenziali dell'iscrizione a bilancio e della valutazione;

c. illustra in forma concisa i dettagli essenziali relativi alle altre parti del conto annuale;

d. contiene ulteriori indicazioni importanti per valutare la situazione inerente al patrimonio e ai ricavi, gli impegni e i rischi finanziari; e. illustra il piano contabile generale e i principi contabili;

Getione finanziaria 4

611.0

f.

menziona i metodi e i tassi di ammortamento; g. indica le sottocategorie dei crediti a preventivo e dei crediti d'impegno.


Art. 11

Conto delle istituzioni e delle unità amministrative 1

Il conto delle istituzioni e delle unità amministrative (art. 5 lett. a n. 3) costituisce la base per:

a. lo stanziamento dei crediti e la stima dei ricavi e delle entrate; b. la giustificazione dell'impiego dei fondi.

2

Il conto di un'istituzione o di un'unità amministrativa comprende: a. il

conto

economico;

b. il conto degli investimenti.

3

Il conto economico si compone: a. delle rubriche di spesa; b. delle rubriche di ricavo.

4

Il conto degli investimenti si compone: a. degli investimenti in beni e servizi, mutui, partecipazioni e contributi per investimenti;

b. delle entrate provenienti dall'alienazione di beni e servizi e dai rimborsi delle uscite per investimenti.

Capitolo 3: Gestione globale delle finanze federali Sezione 1: Principi

Art. 12

1 L'Assemblea federale e il Consiglio federale mantengono a lungo termine l'equilibrio tra uscite ed entrate; in tal ambito s'improntano all'articolo 126 della Costituzione federale (freno all'indebitamento).

2

Nel gestire le finanze federali tengono conto sia dell'ottica di finanziamento sia dell'ottica dei risultati.

3

Per quanto possibile, provvedono affinché le decisioni di finanziamento siano in sintonia con quelle di merito.

4

Il Consiglio federale e l'Amministrazione gestiscono le finanze federali secondo i principi della legalità, dell'urgenza e della parsimonia. Provvedono a impiegare i fondi in modo efficace ed economico.

Finanze della Confederazione 5

611.0

Sezione 2: Freno all'indebitamento

Art. 13

Importo massimo delle uscite totali 1

L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo ai sensi dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale equivale al prodotto delle entrate stimate e del fattore congiunturale.

2

Nel determinare le entrate stimate non sono prese in considerazione le entrate straordinarie. Sono considerate tali in particolare le entrate straordinarie da investimenti e le entrate straordinarie da regalie e concessioni.

3

Il fattore congiunturale equivale al quoziente del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato secondo la tendenza a lungo termine epurata da valori esterni e del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato per l'anno di preventivo.


Art. 14

Considerazione dell'importo

massimo

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale prendono in considerazione l'importo massimo per l'esame di tutti i progetti aventi ripercussioni finanziarie.


Art. 15

Aumento dell'importo

massimo

1

L'Assemblea federale può, al momento dell'adozione del preventivo o dei crediti aggiuntivi, aumentare l'importo massimo di cui all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale in caso di: a. eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione; b. adeguamenti del modello contabile; c. concentrazione di pagamenti dovuta al sistema contabile.

2

Un aumento è possibile, tuttavia, soltanto se il fabbisogno finanziario supplementare ammonta almeno allo 0,5 per cento dell'importo massimo.


Art. 16

Conto di compensazione 1

Dopo l'approvazione del consuntivo, l'importo massimo fissato ai sensi degli articoli 13 o 15 per le uscite totali dell'anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.

2

Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono superiori o inferiori all'importo massimo rettificato, la differenza è addebitata o accreditata a un conto di compensazione distinto dal consuntivo.


Art. 17

Disavanzi del conto di compensazione 1

I disavanzi del conto di compensazione devono essere compensati sull'arco di più anni per il tramite della riduzione dell'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

2

Se il disavanzo supera il 6 per cento delle uscite totali dell'esercizio annuale precedente, la compensazione deve essere eseguita entro i tre esercizi annuali successivi.

Getione finanziaria 6

611.0


Art. 18

Misure di risparmio

1

Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui all'articolo 17 come segue: a. decreta risparmi supplementari nel proprio ambito di competenza; b. propone all'Assemblea federale le modifiche di legge necessarie per conseguire risparmi supplementari; in tal ambito tiene conto del diritto di partecipazione dei Cantoni.

2

Nell'elaborazione e nell'esecuzione del preventivo il Consiglio federale fa uso delle possibilità di risparmio esistenti. A tal fine può bloccare i crediti a preventivo e d'impegno già stanziati. Sono fatte salve le pretese legali e le prestazioni assegnate con decisioni passate in giudicato.

3

Se il disavanzo del conto di compensazione supera la percentuale di cui all'articolo 17 capoverso 2, l'Assemblea federale decide in merito alle proposte del Consiglio federale secondo il capoverso 1 lettera b durante la stessa sessione, dichiara urgenti le sue leggi in materia e le mette immediatamente in vigore (art. 165 Cost.); essa è vincolata dall'importo del risparmio fissato dal Consiglio federale.

Sezione 3: Pianificazione finanziaria e limite di spesa

Art. 19

Pianificazione finanziaria

1

Il Consiglio federale allestisce una pianificazione finanziaria pluriennale; essa si riferisce ai tre anni successivi a quello del preventivo. La pianificazione finanziaria documenta: a. il fabbisogno di finanziamento prospettato nel periodo di pianificazione; b. la copertura del fabbisogno di finanziamento prospettato; c. le spese e i ricavi presumibili.

2

Se propone all'Assemblea federale crediti per progetti non previsti nella pianificazione finanziaria, il Consiglio federale espone nel contempo le modalità di finanziamento dell'onere supplementare.

3

Il Consiglio federale coordina quanto possibile la pianificazione finanziaria della Confederazione con quella dei Cantoni.

4

Il contenuto e l'articolazione della pianificazione finanziaria sono retti dagli articoli 143 capoverso 2 e 146 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

3 RS

171.10

Finanze della Confederazione 7

611.0


Art. 20

Limite di

spesa

1

Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale.

2

Un limite di spesa può essere stabilito in particolare se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno, se esiste un margine d'apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine.

3

Il limite di spesa non costituisce uno stanziamento di crediti.

Sezione 4: Crediti d'impegno

Art. 21

Definizione e campo di applicazione 1

Un credito d'impegno dev'essere chiesto di norma qualora debbano essere contratti impegni finanziari la cui durata supera l'anno di preventivo.

2

Il credito d'impegno determina l'ammontare entro cui il Consiglio federale può contrarre impegni finanziari per uno scopo determinato.

3

Il credito d'impegno è limitato nel tempo soltanto se lo prevede il decreto di stanziamento.

4

I crediti d'impegno sono segnatamente necessari per: a. progetti di costruzione e acquisti di immobili; b. locazioni immobiliari a lungo termine di notevole portata finanziaria; c. programmi di sviluppo e di acquisto; d. assegnazione di sussidi pagabili soltanto in esercizi futuri; e. assunzione di fideiussioni e di altre garanzie.

5

Il fabbisogno di mezzi finanziari per gli impegni va iscritto di volta in volta nel preventivo come spesa o uscita per investimenti.


Art. 22

Calcolo 1 I crediti d'impegno sono calcolati sul fondamento di stime condotte diligentemente e secondo le regole tecniche.

2

Il Consiglio federale risponde della valutazione circa il fabbisogno finanziario.

L'unità amministrativa incaricata di approntare la domanda di credito deve indicare nella medesima gli elementi di calcolo e i fattori d'incertezza; occorrendo, deve espressamente prevedere e indicare le opportune riserve.

3

Ove sia necessario per chiarire la portata e le ripercussioni finanziarie di progetti complessi, l'unità amministrativa deve domandare previamente un credito di studio.

Getione finanziaria 8

611.0


Art. 23

Stanziamento 1 L'Assemblea federale determina con ordinanza in quali casi le domande di crediti d'impegno devono esserle sottoposte con messaggio speciale.

2

Il Consiglio federale può sottoporre all'Assemblea federale con messaggio speciale domande di credito politicamente importanti.

3

Per il rimanente, i crediti sono stanziati con decreti sul preventivo e le relative aggiunte.


Art. 24

Ripartizione Se un credito d'impegno è destinato a uno scopo definito genericamente o a parecchi progetti, il Consiglio federale ne stabilisce la ripartizione, in quanto essa non risulti dall'atto di stanziamento.


Art. 25

Controllo L'unità amministrativa tiene un registro di controllo dell'utilizzazione del credito d'impegno da cui si devono poter evincere gli impegni assunti e quelli che dovranno ancora essere contratti affinché il progetto possa essere compiutamente attuato.


Art. 26

Rendiconto 1 Il Consiglio federale rende conto dello stato dei crediti d'impegno assieme al consuntivo.

2

Se il progetto è stato attuato, la parte inutilizzata del credito d'impegno decade.


Art. 27

Crediti aggiuntivi

1

Se, prima o durante l'attuazione di un progetto, risulta che il credito d'impegno già stanziato è insufficiente, il Consiglio federale deve domandare senza indugio un credito aggiuntivo.

2

Per i maggiori costi dovuti al rincaro o alle variazioni monetarie, esso può chiedere il credito aggiuntivo dopo l'esecuzione del progetto.

3

I pagamenti non devono in nessun caso superare il credito d'impegno stanziato.


Art. 28

Urgenza 1 Per i progetti la cui esecuzione non ammette rinvii, il Consiglio federale può autorizzare l'avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d'impegno. Se possibile, domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali (Delegazione delle finanze). 2

Gli impegni urgenti che il Consiglio federale ha assunto di moto proprio o con il consenso della Delegazione delle finanze sono poi sottoposti per approvazione all'Assemblea federale.

Finanze della Confederazione 9

611.0

Sezione 5: Preventivo e aggiunte

Art. 29

Competenza L'Assemblea federale adotta il preventivo annuale secondo il disegno sottopostole dal Consiglio federale entro la fine di agosto.


Art. 30

Contenuto 1 Il preventivo segue, per contenuto e articolazione, il consuntivo della Confederazione, ma non comprende alcun conto dei flussi di capitale (art. 7 lett. b e c) né alcun bilancio.

2

Il preventivo contiene: a. l'autorizzazione delle spese e delle uscite per investimenti (crediti a preventivo);

b. la stima dei ricavi e delle entrate da investimenti; c. le uscite totali autorizzate e le entrate totali stimate.

3

I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b sono articolati secondo: a. unità

amministrative;

b. tipi di spese e di ricavi; c. tipi di uscite e di entrate nel settore degli investimenti.

4

Nel messaggio sul preventivo il Consiglio federale indica le singole voci di bilancio che ha introdotto, soppresso, disgiunto o riunito rispetto all'esercizio precedente.


Art. 31

Principi 1

L'allestimento e l'esecuzione del preventivo avvengono secondo i principi dell'espressione al lordo, dell'integralità, dell'annualità e della specificazione.

2

Per il rimanente si applicano per analogia i principi di cui all'articolo 47.


Art. 32

Calcolo dei

crediti

1

I crediti sono stabiliti sul fondamento di una stima diligente del fabbisogno presumibile.

2

I crediti riguardanti spese presumibili o uscite presumibili per investimenti per le quali manchi ancora il fondamento legale sono comunque iscritti a preventivo; rimangono però bloccati fino all'entrata in vigore del fondamento legale.

3

Per i provvedimenti che durano oltre un anno, nella motivazione della domanda di credito dev'essere menzionato l'ammontare della spesa totale presunta o dell'investimento globale.

Getione finanziaria 10

611.0


Art. 33

Aggiunte ordinarie

1

Se il preventivo non prevede crediti per una spesa o per un'uscita per investimenti oppure non ne contiene in misura sufficiente, occorre chiedere un credito aggiuntivo.

2

Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi.

3

Non sono necessari crediti aggiuntivi per: a. partecipazioni non preventivate di terzi a determinate entrate; b. conferimenti a fondi mediante entrate a destinazione vincolata; c. ammortamenti pianificati non preventivati.


Art. 34

Aggiunte urgenti

1

Il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti non o insufficientemente coperte da crediti ma indifferibili, anche prima che l'Assemblea federale abbia stanziato il credito aggiuntivo. Se possibile, domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze.

2

Il Consiglio federale sottopone tali spese e uscite urgenti all'Assemblea federale con la successiva aggiunta al preventivo oppure, se ciò non sia più possibile, con il consuntivo come sorpassi di credito.


Art. 35

Sorpassi di credito

Sono sottoposte all'Assemblea federale per approvazione a posteriori insieme con il consuntivo: a. le seguenti spese, sempre che non siano già state preventivate: 1. rettificazioni del valore e ammortamenti non pianificati, 2. impiego di riserve da parte di unità amministrative GEMAP (art. 42), 3. delimitazioni contabili passive, 4. oneri dovuti a differenze tra valute estere e a circolazione monetaria ridotta;

b. le aggiunte urgenti che non possono essere presentate con la successiva aggiunta al preventivo (art. 34 cpv. 2).


Art. 36

Riporti di

credito

1

Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, misure a carattere individuale e progetti, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati.

2

Sui riporti di credito il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale nei messaggi concernenti le domande di crediti aggiuntivi o, se ciò non fosse possibile, insieme con il consuntivo.

Finanze della Confederazione 11

611.0


Art. 37

Limitazione delle aggiunte Per quanto possibile, l'importo totale delle aggiunte al preventivo non deve superare l'importo totale delle parti dei crediti a preventivo che non saranno probabilmente utilizzate.

Sezione 6:4 Blocco e liberazione di crediti
a Blocco di

crediti

Nel decreto federale concernente il preventivo, l'Assemblea federale può bloccare parzialmente: a. crediti

d'impegno;

b. limiti di spesa; c. crediti a preventivo, nella misura in cui comportino spese.

b Liberazione di crediti 1

Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall'Assemblea federale, qualora: a. una grave recessione lo esiga; o b. debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante.

2

La liberazione di crediti a causa di una grave recessione sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale. Circa le altre liberazioni di crediti il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale nei messaggi sulle domande di crediti aggiuntivi o nell'ambito del consuntivo.

Capitolo 4: Gestione finanziaria a livello amministrativo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 38

Principi di contabilità La contabilità è retta dai principi dell'integralità, dell'esattezza, della tempestività e della verificabilità.


Art. 39

Controllo interno

1

Il Consiglio federale adotta le misure necessarie per: a. proteggere il patrimonio della Confederazione; 4

Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 321; FF 2007 295).

Getione finanziaria 12

611.0

b. assicurare l'impiego appropriato dei fondi secondo i principi dell'articolo 12 capoverso 4;

c. evitare o scoprire errori e irregolarità nella tenuta dei conti; d. garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti e l'affidabilità del rendiconto.

2

A tal fine il Consiglio federale tiene conto della situazione di rischio e del rapporto costi/utilità.


Art. 40

Trasparenza dei costi 1

Le unità amministrative tengono una contabilità analitica in funzione delle loro esigenze.

2

La contabilità analitica coadiuva le unità amministrative nella gestione aziendale e fornisce le basi per elaborare e valutare il preventivo e la presentazione dei conti.

Essa assicura la trasparenza dei costi nell'interesse di un'attività amministrativa improntata all'economicità.

3

La contabilità analitica è retta dalle norme di riferimento definite nelle disposizioni esecutive.

4

Le rimunerazioni tra le unità amministrative della Confederazione sono ammesse qualora siano indispensabili per calcolare le spese e i ricavi o per adempiere i compiti in modo economico.


Art. 41

Attività commerciali

Le unità amministrative possono fornire a terzi prestazioni commerciali soltanto per quanto siano autorizzate a farlo a norma di legge.

Sezione 2:

Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP)


Art. 42

Competenza 1 L'Assemblea federale approva nel preventivo annuo i preventivi globali delle unità amministrative GEMAP secondo l'articolo 44 della legge del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2

L'Assemblea federale può determinare valori di pianificazione orientativi per i costi e i ricavi di singoli gruppi di prodotti.

5 RS

172.010

Finanze della Confederazione 13

611.0


Art. 43

Preventivo globale

1

Il preventivo globale comprende: a. la totalità delle spese e dei ricavi nel settore amministrativo considerato; b. la totalità delle uscite ed entrate per investimenti nel settore amministrativo considerato.

2

Un'unità amministrativa GEMAP può superare le spese o le uscite per investimenti approvate nel preventivo globale se: a. riesce a coprire il sorpasso entro l'anno contabile mediante ricavi supplementari non preventivati e derivanti da prestazioni fornite; o

b. scioglie le riserve costituite secondo l'articolo 46.


Art. 44

Settore dei

trasferimenti

1

Le spese e i ricavi nel settore dei trasferimenti nonché i contributi per investimenti, i mutui e le partecipazioni sono preventivati fuori del preventivo globale.

2

Le maggiori spese e le maggiori uscite non preventivate devono essere oggetto di una domanda di credito aggiuntivo secondo la procedura ordinaria.


Art. 45

Contabilità aziendale

Le unità amministrative GEMAP tengono una contabilità analitica articolata secondo gruppi di prodotti.


Art. 46

Riserve 1 Le unità amministrative GEMAP possono costituire riserve se: a. non utilizzano un credito o lo utilizzano solo parzialmente in seguito a ritardi dovuti a un progetto (riserve a destinazione vincolata); b. pur rispettando gli obiettivi di prestazione, 1. realizzano un maggiore ricavo netto grazie alla fornitura di prestazioni supplementari non preventivate (riserve generali), o 2. rimangono al di sotto della spesa preventivata (riserve generali).

2

Su proposta del Consiglio federale, in merito alla costituzione di riserve l'Assemblea federale decide insieme con il consuntivo.

Getione finanziaria 14

611.0

Capitolo 5: Presentazione dei conti Sezione 1: Principi e norme di riferimento

Art. 47

Principi 1 La presentazione dei conti ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

2

La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo.


Art. 48

Norme di riferimento

1

La presentazione dei conti è retta da norme generalmente riconosciute.

2

Il Consiglio federale disciplina i particolari. Consulta previamente le Commissioni delle finanze.

3

Qualsiasi deroga alle norme dev'essere motivata nell'allegato del conto annuale della Confederazione.

4

Il Consiglio federale si adopera affinché nella Confederazione, nei Cantoni e nei Comuni siano applicate norme armonizzate di presentazione dei conti.

Sezione 2: Iscrizione a bilancio e valutazione

Art. 49

Principi per l'iscrizione a bilancio 1

Gli elementi patrimoniali sono iscritti a bilancio come attivi se: a. produrranno un'utilità economica o servono all'adempimento immediato di compiti pubblici; e

b. il loro valore può esser determinato in modo affidabile.

2

Gli impegni esistenti sono iscritti a bilancio come passivi se il loro adempimento comporterà verosimilmente un deflusso di fondi.

3

Gli accantonamenti sono costituiti per impegni esistenti a proposito dei quali vige incertezza circa il momento dell'adempimento o l'ammontare del futuro deflusso di fondi.


Art. 50

Principi di valutazione 1

I beni patrimoniali sono iscritti a bilancio al valore di mercato.

2

I beni amministrativi sono iscritti a bilancio: a. al valore di acquisto, dedotti gli ammortamenti pianificati, oppure, se inferiore, al valore di mercato;

b. in caso di partecipazioni rilevanti, proporzionalmente al valore del loro capitale proprio.

Finanze della Confederazione 15

611.0

3

Si applica il principio della valutazione singola.


Art. 51

Ammortamenti e rettificazioni dei valori 1

I valori di bilancio per gli investimenti materiali sono così ammortizzati: a. valori di bilancio pianificati: per tenere conto delle diminuzioni di valore dovute all'utilizzazione ordinaria; b. valori di bilancio non pianificati: per tenere conto di altre diminuzioni di valore.

2

Se diminuisce il valore di averi e partecipazioni, si rettificano i valori di bilancio.

Le rettificazioni dei valori non influiscono sulle pretese della Confederazione nei confronti di terzi.

3

Gli ammortamenti e le rettificazioni di valore non pianificati si effettuano non appena la diminuzione di valore sia prevedibile.

Sezione 3: Generi di finanziamento particolari

Art. 52

Fondi speciali

1

I fondi speciali sono patrimoni devoluti da terzi alla Confederazione con determinati oneri o provenienti da crediti a preventivo in virtù di disposizioni di legge.

2

Il Consiglio federale ne regola l'amministrazione tenendo conto di tali oneri o disposizioni di legge.

3

Le spese e i ricavi sono contabilizzati su conti di bilancio, al di fuori del conto economico.


Art. 53

Finanziamenti speciali 1

Vi è finanziamento speciale quando talune entrate sono vincolate all'adempimento di un compito determinato. La costituzione di un finanziamento speciale richiede una base legale.

2

Le uscite che non servono per l'acquisto di valori patrimoniali possono essere iscritte a bilancio come attivi soltanto se devono essere coperte mediante entrate a destinazione vincolata.


Art. 54

Mezzi di terzi e cofinanziamenti 1

Le prestazioni finanziarie fornite da terzi in virtù di mandati di ricerca e di sviluppo o di accordi di cooperazione possono essere contabilizzate su conti di bilancio, al di fuori del conto economico.

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura e le condizioni per la conclusione di simili mandati e accordi. Tale disciplina richiede il benestare della Delegazione delle finanze; la Delegazione delle finanze consulta in merito il Controllo federale delle finanze.

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611.0

Sezione 4: Consuntivo consolidato

Art. 55

1 Ai fini della deliberazione sul consuntivo si raggruppano sul piano contabile, secondo il principio del consolidamento integrale: a. le istituzioni e le unità amministrative rientranti nel conto della Confederazione (art. 5 lett. a n. 3);

b. le unità amministrative e i fondi della Confederazione che presentano un conto speciale nel quadro del consuntivo (art. 5 lett. b); c. le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che tengono una contabilità propria.

2

Il Consiglio federale può, mediante ordinanza: a. escludere dal consolidamento integrale le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che tengono una contabilità propria oppure prescrivere loro l'applicazione dei principi della presentazione dei conti;

b. includere nel consolidamento integrale ulteriori organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico e sono strettamente interconnesse con le finanze federali.

3

Il consuntivo consolidato fornisce una visione globale della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi, rettificata quanto alle interrelazioni interne.

Capitolo 6: Compiti e attribuzioni dell'Amministrazione federale

Art. 56

Dipartimenti e Cancelleria federale 1

I dipartimenti e la Cancelleria federale perseguono, unitamente al Consiglio federale e all'Assemblea federale, gli obiettivi superiori in materia di politica finanziaria e di bilancio.

2

In particolare, i dipartimenti e la Cancelleria federale: a. pianificano, gestiscono e coordinano il sistema finanziario nel proprio ambito;

b. provvedono a una visione globale delle finanze delle unità amministrative loro attribuite e promuovono la qualità del sistema contabile nell'ambito di loro competenza; c. emanano, se necessario, istruzioni complementari per l'attuazione delle prescrizioni del Consiglio federale, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF);

d. coadiuvano il DFF nella preparazione del preventivo e delle relative aggiunte, del consuntivo e del piano finanziario.

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611.0


Art. 57

Unità amministrative

1

Le unità amministrative sono responsabili dell'impiego accurato, economico e parsimonioso dei crediti e valori patrimoniali loro affidati.

2

Le unità amministrative possono contrarre impegni ed effettuare pagamenti soltanto nel quadro dei crediti stanziati. I crediti possono essere utilizzati unicamente per lo scopo assegnato e per bisogni indispensabili.

3

L'unità amministrativa che gestisce crediti destinati ai bisogni di più unità amministrative accerta la fondatezza delle loro domande di credito. Per il rimanente, le unità amministrative richiedenti sono responsabili della valutazione dei bisogni.

4

Di massima un progetto è finanziato da una sola unità amministrativa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.


Art. 58

Dipartimento federale delle finanze 1

Il DFF gestisce le finanze della Confederazione e provvede ad assicurarne una visione globale.

2

Il DFF prepara, per il Consiglio federale, il preventivo e le relative aggiunte, il consuntivo e il piano finanziario; esso verifica le domande di credito e la stima dei ricavi.

3

Il DFF esamina, per il Consiglio federale, ogni progetto avente implicazioni finanziarie, per determinare se sia conforme ai principi dell'economicità e dell'efficacia e se il suo costo sia sopportabile.

4

Il DFF verifica periodicamente se le spese ricorrenti e le uscite per investimenti sono necessarie e appropriate.


Art. 59

Amministrazione federale delle finanze 1

Fatte salve disposizioni particolari, l'AFF è responsabile dell'organizzazione uniforme della contabilità, del traffico dei pagamenti e della gestione delle disponibilità finanziarie nell'Amministrazione federale.

2

L'AFF è autorizzata a rappresentare in giudizio la Confederazione per l'esazione di pretese pecuniarie contestate o la reiezione di pretese pecuniarie infondate. Essa può rinunciare all'esazione ove appaia che sarà infruttuosa o che il dispendio amministrativo e la spesa risulteranno sproporzionati all'ammontare litigioso.


Art. 60

Tesoreria centrale e raccolta di fondi 1

L'AFF gestisce la tesoreria centrale delle istituzioni e unità amministrative soggette alla presente legge, nonché delle Ferrovie federali svizzere, e provvede alla solvibilità permanente.

2

Per garantire la solvibilità, l'AFF può raccogliere fondi sul mercato monetario e su quello finanziario.

3

Il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo includono un prospetto, rispettivamente un rendiconto annuale concernente la tesoreria e la raccolta di fondi.

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Art. 61

Aggregazione alla tesoreria centrale 1

Fatte salve disposizioni derogatorie contenute in altre leggi federali, l'AFF può aggregare alla tesoreria centrale, per l'amministrazione delle loro liquidità, le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che tengono una contabilità propria.

2

L'AFF e l'unità amministrativa aggregata definiscono di comune intesa i particolari dell'aggregazione.


Art. 62

Investimento di capitali disponibili 1

L'AFF investe i capitali che superano i bisogni di tesoreria in modo tale che ne sia garantita la sicurezza e un ricavo conforme al mercato. Tali capitali devono essere inclusi nei beni patrimoniali.

2

L'acquisto di fondi o di diritti di partecipazione a imprese con fine lucrativo non è permesso a scopo d'investimento.

3

I capitali di fondi speciali, costituiti in virtù di un atto normativo, possono essere investiti conformemente alle disposizioni in materia di previdenza professionale.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 63

Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2

Il Consiglio federale determina in particolare: a. il piano contabile generale; b. i principi contabili; c. i metodi e i tassi d'ammortamento; d. le sottocategorie dei crediti a preventivo e d'impegno.


Art. 64

Diritto previgente:

abrogazione

La legge del 6 ottobre 19896 sulle finanze della Confederazione è abrogata.

6 [RU

1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 535 4265 5191, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143]

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611.0


Art. 65


Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento Art. 25 cpv. 1, primo periodo, e 3Art. 142
cpv. 1 lett. a e 4
Art. 143 cpv. 2 e 3bis2. Legge del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 44Art. 65 Abrogato

Art. 66

Disposizioni transitorie

1. Disposizione transitoria degli art. 13 e 15 (Freno all'indebitamento) 1 L'importo massimo delle uscite totali stabilito secondo gli articoli 13 e 15 è aumentato del disavanzo strutturale effettivo secondo il consuntivo per l'esercizio 2003, di 3 miliardi di franchi per l'esercizio 2004, di 2 miliardi per l'esercizio 2005 e di 1 miliardo per l'esercizio 2006.

2

Il disavanzo strutturale delle finanze federali deve essere eliminato entro la fine del 2007.

3

Se gli importi da accreditare al conto di compensazione secondo l'articolo 16 capoverso 2 per gli anni 2004-2006 superano gli addebiti da operare nello stesso periodo di tempo, alla fine del 2006 il saldo del condo è azzerato.

7 RS

171.10. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

8 RS

172.010. La modifica qui appresso è inserita nella L menzionata.

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611.0

2. Disposizione transitoria dell'art. 64 (Diritto previgente: abrogazione)
La legge del 6 ottobre 19899 sulle finanze della Confederazione continua ad applicarsi: a. all'attuazione dell'ultimo preventivo deciso prima dell'entrata in vigore della presente legge, incluse le relative aggiunte;

b. alla preparazione, presentazione e approvazione del rispettivo consuntivo.


Art. 67

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 200610 L'entrata in vigore degli articoli 41 e 55 sarà fissata ulteriormente 9 [RU

1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 535 4265 5191, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143] 10 DCF del 5 apr. 2006 (RU 2006 1294).