01.09.2023 - * / In vigore
01.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.01.2023
01.01.2016 - 31.12.2021
01.05.2011 - 31.12.2015
01.01.2011 - 30.04.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.05.2006 - 31.12.2007
01.05.2004 - 30.04.2006
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
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20.12.2003 - 31.12.2003
01.12.2003 - 19.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.09.2002 - 31.03.2003
01.03.2001 - 31.08.2002
01.01.2000 - 28.02.2001
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1

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) del 6 ottobre 1989 (Stato 27 aprile 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 19883, decreta: Capitolo 1: Campo di applicazione e principi

Art. 1

Campo di

applicazione

1

La presente legge disciplina la compilazione e l'esecuzione del preventivo della Confederazione Svizzera e delle sue aziende e dei suoi istituti non autonomi, l'approvazione del conto di Stato e la gestione finanziaria.

2

...4

3

...5


Art. 2

Principi della gestione 1

L'Assemblea federale, il Consiglio federale e l'Amministrazione gestiscono le finanze della Confederazione secondo i principi della legalità, urgenza, economicità e parsimonia.

2

Si adoperano ad ammortizzare il disavanzo e a mantenere l'equilibrio del bilancio a lungo termine.

3

Dev'essere tenuto conto degli imperativi di una politica finanziaria congiunturale.

RU 1990 985

1 [CS

1 3]. Queste disposizioni corrispondono all'art. 167 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 535 536; FF 2000 1641).

3

FF 1988 III 721 4

Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF sulle ferrovie federali svizzere del 20 mar. 1998 (RS 742.31).

5

Abrogato dall'art. 40 cpv. 2 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sui PF (RS 414.110), nel testo della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125).

611.0

Gestione finanziaria 2

611.0


Art. 3

Principi della tenuta dei conti I conti sono tenuti secondo i principi dell'universalità, dell'unità, dell'espressione al lordo, della specificazione e dell'annualità.

Capitolo 2: Conto di Stato Sezione 1: Struttura e contenuto

Art. 4

Articolazione Il conto di Stato della Confederazione Svizzera (consuntivo) comprende: a. il conto amministrativo, articolato in conto finanziario e conto economico; b. il conto capitale con il bilancio; c. i conti delle aziende e degli istituti non autonomi.


Art. 5

Contenuto del conto finanziario 1

Il conto finanziario espone le uscite e le entrate, la maggior uscita o la maggior entrata dell'esercizio.

2

Le uscite sono i pagamenti a terzi che: a. riducono il patrimonio; b. creano valori patrimoniali direttamente destinati a scopi amministrativi (patrimonio amministrativo).

3

Le entrate sono i pagamenti di terzi che: a. aumentano il patrimonio; b. avvengono a titolo di risarcimento per l'alienazione di patrimonio amministrativo.

4

...6


Art. 6

Contenuto del conto economico 1

Il conto economico determina l'eccedenza dei ricavi o delle spese dell'esercizio.

Procedendo dal saldo del conto finanziario, include tutte le spese e i ricavi contabili.

2

Le spese e i ricavi totali dell'esercizio devono inoltre essere articolati per categoria.


Art. 7

Contenuto del conto capitale 1

Il conto capitale comprende l'insieme dei valori patrimoniali e degli impegni, il capitale proprio o il disavanzo del bilancio.

6

Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1996 (RU 1996 3042; FF 1995 IV 341).

Legge federale

3

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2

La chiusura annuale del conto capitale (bilancio) informa sullo stato degli attivi e dei passivi alla fine dell'esercizio.


Art. 8

Conti delle aziende e degli istituti federali non autonomi I conti delle aziende e degli istituti federali non autonomi sono presentati con il conto amministrativo e il conto capitale della Confederazione.7 Sezione 2: Competenza e disposizioni speciali

Art. 9

Competenza 1 Il Consiglio federale presenta ogni anno il consuntivo all'Assemblea federale per approvazione.

2

Al consuntivo sono applicabili per analogia le disposizioni sul preventivo.


Art. 10

Uscite ed entrate

1

Il Consiglio federale stabilisce fino a quale momento le uscite e le entrate concernenti l'anno trascorso vanno ancora iscritte nel vecchio conto.

2

I rimborsi delle uscite dell'anno in corso vanno accreditati ai crediti di pagamento; quelli delle uscite di un anno precedente vanno registrati separatamente. I rimborsi delle entrate sono iscritti nella rubrica delle entrate.


Art. 11

Ammortamenti, versamenti nelle riserve e finanziamenti speciali Gli ammortamenti, come anche i versamenti nelle riserve e i finanziamenti speciali, in quanto non erano stabiliti nel preventivo, sono menzionati separatamente, con i sorpassi di credito.


Art. 12

Fondi speciali

1

I fondi speciali sono beni devoluti da terzi alla Confederazione con oneri determinati.

2

Il Consiglio federale ne regola l'amministrazione tenendo conto di questi oneri.

3

Le uscite e le entrate non sono contabilizzate nel conto finanziario.

7

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

Gestione finanziaria 4

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Capitolo 3: Preventivo Sezione 1: Struttura e contenuto

Art. 13

Gli articoli 4-6 e 8 si applicano, per analogia, al preventivo.

Sezione 2: Competenza e disposizioni speciali

Art. 14

Competenza 1 L'Assemblea federale adotta il preventivo annuo secondo un disegno sottopostole dal Consiglio federale.

2

Nel disegno, il Consiglio federale riprende senza modifiche il progetto della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale per il preventivo della stessa e il progetto del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni per il loro preventivo.8


Art. 15

Uscite ed entrate

1

Il preventivo comprende le uscite autorizzate (crediti di pagamento) e le entrate presunte per l'esercizio relativo, classificate secondo gli uffici e il genere.

2

Le uscite e le entrate sono iscritte per l'ammontare totale, senza compensazione, nel preventivo concernente l'anno cui si riferiscono.

3

Nell'interesse di un'attività amministrativa economica possono essere ammesse le rimunerazioni fra unità amministrative della Confederazione. Le prescrizioni valide per le uscite e le entrate giusta l'articolo 5 sono applicabili per analogia.9

Art. 16

Valutazione dei crediti di pagamento 1

I crediti di pagamento sono stabiliti sul fondamento di una stima diligente del fabbisogno finanziario presumibile.

2

I crediti di pagamento riguardanti uscite presumibili, per le quali, allorché si compila il preventivo, manchi ancora il fondamento legale, sono stanziati sotto riserva dell'entrata in vigore di quest'ultimo e rimangono bloccati nel frattempo.

3

Per i provvedimenti che durano oltre un anno, la domanda di credito deve menzionare, nei motivi, l'ammontare totale della spesa presunta.

8

Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 535 536; FF 2000 1641).

Legge federale

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Art. 17

Aggiunte ordinarie

1

Per le uscite, riguardo alle quali il credito di pagamento non sia stato preventivato o non basti, dev'essere chiesto un credito aggiuntivo. Il Consiglio federale presenta periodicamente all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi.

2

L'Assemblea federale può riportare all'anno in corso la parte non utilizzata di un credito di pagamento stanziato nell'anno precedente, se trattasi della continuazione o del compimento di opere, lavori o provvedimenti.

3

Non devono essere chiesti crediti aggiuntivi per le parti di terzi al ricavo di determinate entrate.



Art. 18

Aggiunte urgenti

1

Il Consiglio federale può ordinare una spesa non o insufficientemente coperta da credito di pagamento ma indifferibile, anche prima che l'Assemblea federale abbia stanziato il credito aggiuntivo. Se possibile, domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

2

Il Consiglio federale sottopone tali spese urgenti all'approvazione dell'Assemblea federale con la successiva aggiunta al bilancio oppure, se ciò non fosse più possibile, con il consuntivo.

a10 Crediti non utilizzati Per quanto possibile, i crediti aggiuntivi al preventivo non devono superare l'importo totale dei crediti di pagamento che non saranno probabilmente utilizzati integralmente.


Art. 19

Riserve Per sopperire a perdite imminenti o a rischi particolari, sono costituite e mantenute delle riserve, in quanto lo richieda la veridicità dei conti.


Art. 20

Finanziamenti speciali

1

Vi è finanziamento speciale quando, per l'adempimento di un compito, sono adoperati fondi a destinazione vincolata. Per operare un tale finanziamento è necessaria una base legale.

2

Le uscite che non servono per l'acquisto di valori patrimoniali possono essere capitalizzate soltanto se devono essere coperte da entrate a destinazione vincolata.


Art. 21

Aumento e diminuzione del patrimonio amministrativo L'aumento di valori patrimoniali direttamente assegnati a scopi amministrativi (patrimonio amministrativo) è iscritto al valore d'acquisto; la diminuzione, al valore contabile.

10 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2001, in vigore dal 1 set. 2002 (RU 2002 2471 2473; FF 2000 4047).

Gestione finanziaria 6

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Art. 22

Ammortamenti 1 I valori di bilancio dei beni reali sono ammortizzati tenendo conto del loro genere, della loro durata d'impiego e della possibilità di realizzazione.

2

I prestiti e le partecipazioni sono di regola valutati secondo principi commerciali.

3

...11

4

Gli ammortamenti non influiscono sull'esistenza e sull'ammontare delle pretese dello Stato verso terzi.

Capitolo 4: Pianificazione finanziaria

Art. 23

Nozione e contenuto

1

Il Consiglio federale provvede a una pianificazione finanziaria pluriennale.

2

a 4 ...12


Art. 24

Coordinamento con Cantoni e Comuni 1

Il Consiglio federale si adopera per coordinare la pianificazione finanziaria della Confederazione con quella dei Cantoni e Comuni.

2

Esso può far dipendere l'assegnazione di contributi federali per potenziamenti infrastrutturali dalla presentazione di un programma pluriennale da parte dei Cantoni interessati. Ciò facendo, stabilisce la priorità tenendo conto degli imperativi della politica congiunturale.

Capitolo 4a13: Limitazione delle spese
a Importo massimo delle spese totali 1

L'importo massimo delle spese totali ai sensi dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale equivale al prodotto delle entrate stimate e di un fattore congiunturale.

2

Per la determinazione delle entrate stimate non sono tenuti in considerazione introiti straordinari, come in particolare quelli da investimenti e quelli provenienti da regalie e concessioni.

11 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste (RS 783.1).

12 Abrogati dal n. II 7 dell'all. alla L sul Parlamento del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

13 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2001, in vigore dal 1 set. 2002 (RU 2002 2471 2473; FF 2000 4047).

Legge federale

7

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3

Il fattore congiunturale equivale al quoziente del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato secondo la tendenza a lungo termine epurata da valori estremi e del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato per l'anno di preventivo.

b Progetti con ripercussioni finanziarie Il Consiglio federale e l'Assemblea federale prendono in considerazione l'importo massimo di cui all'articolo 24a capoverso 1 per l'esame di tutti i progetti aventi ripercussioni finanziarie.

c Aumento

In caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, di adeguamenti del modello contabile e di concentrazioni di pagamenti dovute al sistema contabile, l'Assemblea federale può, al momento dell'adozione del preventivo o dei crediti aggiuntivi, aumentare l'importo massimo di cui all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, se il fabbisogno finanziario supplementare ammonta almeno allo 0,5 per cento di detto importo.

d14 Conto di compensazione 1

Dopo l'approvazione del conto di Stato, l'importo massimo per le spese totali dell'anno precedente fissato ai sensi degli articoli 24a o 24c è rettificato sulla base delle entrate effettivamente conseguite.

2

Se le uscite totali iscritte nel conto di Stato sono superiori o inferiori all'importo massimo rettificato, la differenza è addebitata o accreditata a un conto di compensazione distinto dal conto di Stato.

e Disavanzi

1

I disavanzi del conto di compensazione devono essere equilibrati sull'arco di più anni per il tramite della diminuzione dell'importo massimo di cui agli articoli 24a e 24c.

2

Se il disavanzo supera il 6 per cento delle uscite totali dell'esercizio annuale precedente, tale compensazione deve essere eseguita entro i tre esercizi annuali successivi.

f Misure di risparmio

1

Per realizzare le riduzioni di cui all'articolo 24e il Consiglio federale: a. decreta risparmi supplementari nel proprio ambito di competenza; b. chiede all'Assemblea federale, tenendo conto dei diritti di partecipazione dei Cantoni secondo l'articolo 45 della Costituzione federale, le modifiche di leggi necessarie.

14 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

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2

Nell'elaborazione e nell'esecuzione del preventivo il Consiglio federale fa uso delle possibilità di risparmio esistenti. Esso può a questo effetto bloccare i crediti di pagamento e d'impegno già stanziati. Sono fatte salve le pretese legali e le prestazioni garantite con decisioni passate in giudicato.

3

Nel caso dell'articolo 24e capoverso 2, l'Assemblea federale decide in merito alle proposte del Consiglio federale in virtù del capoverso 1 lettera b durante la stessa sessione e pone in vigore la sua decisione conformemente all'articolo 165 della Costituzione federale; essa è vincolata dall'importo del risparmio fissato dal Consiglio federale.

Capitolo 5: Crediti d'impegno e limite di spesa

Art. 25

Credito d'impegno

1

Un credito d'impegno dev'essere chiesto qualora debbano essere contratti impegni finanziari la cui durata supera l'anno di preventivo.

2

Il credito d'impegno determina l'ammontare entro cui il Consiglio federale può contrarre impegni finanziari.

3

Esso è limitato nel tempo soltanto se lo prevede il decreto di stanziamento.

4

I crediti d'impegno sono segnatamente necessari per: a. i provvedimenti per i quali sono determinati soltanto lo scopo e il fabbisogno finanziario;

b. i progetti di costruzione e gli acquisti di immobili; c. i programmi di sviluppo e di acquisizione; d. l'assegnazione di sussidi pagabili soltanto in esercizi futuri; e. l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie.

5

Il fabbisogno finanziario annuo per gli impegni va iscritto di volta in volta nel preventivo.


Art. 26

Valutazione dei crediti d'impegno 1

I crediti d'impegno sono calcolati sul fondamento di stime dei costi condotte diligentemente e secondo le regole tecniche.

2

Il servizio incaricato d'approntare la domanda di credito risponde della sua valutazione. Ove non sia possibile un computo esatto, deve menzionarlo nella domanda, indicando gli elementi di calcolo e i fattori d'incertezza; occorrendo, vanno espressamente previste e indicate le opportune riserve.

3

Ove sia necessario per chiarire l'ampiezza e il costo d'un progetto complesso, dev'essere previamente domandato un credito di studio.

Legge federale

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Art. 27

15 1 L'Assemblea federale determina con ordinanza in quali casi le domande di crediti d'impegno devono essere sottoposte con messaggio speciale.

2

Il Consiglio federale può sottoporre all'Assemblea federale con messaggio speciale domande di credito politicamente importanti.

3

Per il resto, i crediti sono autorizzati con decreti sul preventivo le sue aggiunte.


Art. 28

Ripartizione dei crediti d'impegno Se un credito d'impegno è destinato a uno scopo definito genericamente o a parecchi progetti, il Consiglio federale ne disciplina la ripartizione, in quanto essa non risulti dall'atto di stanziamento.


Art. 29

Controllo degli impegni Il servizio interessato tiene un registro di controllo indicante gli impegni assunti e quelli che dovranno ancora essere contratti affinché il progetto possa essere compiutamente attuato.


Art. 30

Rendiconto dei crediti d'impegno 1

Il Consiglio federale, con il consuntivo, rende conto dello stato dei crediti d'impegno.

2

I crediti d'impegno inutilizzati decadono se il progetto è stato attuato.

3

L'Assemblea federale revoca i crediti d'impegno inutilizzati se l'attuazione del progetto non è più opportuna o possibile.


Art. 31

Crediti aggiuntivi

1

Se, prima o durante l'attuazione d'un progetto, risulta che il credito d'impegno non basta, dev'essere domandato senza indugio un credito aggiuntivo.

2

Per i costi dovuti al rincaro, il credito aggiuntivo può essere chiesto dopo l'esecuzione del progetto.

3

Per i progetti la cui esecuzione non ammette indugi, il Consiglio federale può autorizzare l'avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d'impegno. Se possibile, domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali.


Art. 32

Limite di

spesa

1

Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti di pagamento stabilito dall'Assemblea federale per determinati compiti e per un periodo pluriennale.

15 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L sul Parlamento del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

Gestione finanziaria 10

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2

I limiti di spesa possono essere stabiliti se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno, se esiste un margine d'apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine.

3

Il limite di spesa non costituisce un'autorizzazione di pagamento.

Capitolo 6: Gestione finanziaria

Art. 33

Servizi 1 Ogni servizio è responsabile dell'impiego accurato, economico e parsimonioso dei valori patrimoniali e dei crediti che gli sono affidati.

2

I servizi possono contrarre impegni e fare pagamenti soltanto nell'ambito dei crediti stanziati. I crediti possono essere utilizzati unicamente per lo scopo assegnato e per bisogni indispensabili.

3

Il servizio che amministra crediti per i bisogni di più servizi accerta la fondatezza delle loro domande. Del rimanente, ciascun servizio richiedente è responsabile della valutazione oggettiva dei bisogni.


Art. 34

Dipartimento federale delle finanze 1

Il Dipartimento federale delle finanze gestisce le finanze della Confederazione e cura di assicurarne una visione globale.

2

Prepara, per il Consiglio federale, il preventivo e le sue aggiunte, il consuntivo e il piano finanziario, verifica le domande di credito e la stima delle entrate.

3

Esamina, per il Consiglio federale, ogni progetto avente implicazioni finanziarie, per determinare se sia conforme ai principi dell'economicità, se il suo costo sia sopportabile e se risponda agli imperativi della politica congiunturale.

4

Verifica periodicamente la necessità e l'opportunità delle spese ricorrenti.


Art. 35

Amministrazione federale delle finanze 1

Salve disposizioni particolari, l'Amministrazione federale delle finanze provvede al servizio di cassa, di pagamento e di contabilità e amministra gli attivi e i passivi della Confederazione e dei fondi speciali.

2

Essa gestisce la tesoreria centrale della Confederazione, delle Ferrovie federali e del settore dei PF.16 Provvede per la continua solvibilità della Confederazione e delle aziende e istituti federali. I prestiti e gli anticipi concessi dalla tesoreria centrale della Confederazione alle aziende e agli istituti federali devono essere inclusi nel patrimonio finanziario.

16 Nuovo testo giusta l'art. 40 cpv. 2 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sui PF (RS 414.110), nel testo della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276, 2004 2143; FF 2002 3125).

Legge federale

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3

I fondi trasmessi dalle aziende e dagli istituti federali all'Amministrazione federale delle finanze ed i prestiti loro concessi dalla Confederazione sono rimunerati alle condizioni di mercato.

4

Gli ordini emessi dalle unità amministrative della Confederazione ed eseguiti per il tramite dell'Amministrazione federale delle finanze costituiscono il fondamento delle scritture contabili riguardanti le spese.17 5 L'Amministrazione federale delle finanze è autorizzata a rappresentare in giudizio la Confederazione per l'esazione dei crediti contestati o per respingere le pretese pecuniarie infondate. Essa può rinunciare all'esazione ove appaia che sarà infruttuosa o che la spesa risulterà sproporzionata all'ammontare litigioso.


Art. 36

Investimento di capitali disponibili 1

I capitali che superano i bisogni di tesoreria sono investiti in modo che siano sicuri e fruttino un interesse alle condizioni di mercato. Il Consiglio federale emana istruzioni per gli investimenti all'estero.

2

L'acquisto di fondi o di diritti di partecipazione a imprese con fine lucrativo non è permesso a scopo d'investimento.

3

La Banca nazionale svizzera custodisce e gestisce gratuitamente i titoli della Confederazione. Essa consiglia l'Amministrazione federale delle finanze nelle questioni d'investimento.

4

Il denaro di fondi speciali, costituiti in virtù di un atto legislativo, può essere investito conformemente alle disposizioni in materia di previdenza professionale.18

a19 Raccolta di fondi

1

Per garantire la solvibilità della Confederazione, nonché dei suoi istituti e delle sue aziende, il Consiglio federale può raccogliere fondi sul mercato monetario e su quello finanziario.

2

Il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo includono un rendiconto annuale concernente la tesoreria e la raccolta di fondi.

17

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

18 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999 (RU 1999 3131; FF 1999 698).Nuovo testo giusta l'art. 31 n. 2 della LF del 23 giu. 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 172.222.0).

19 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3131 3132; FF 1999 698).

Gestione finanziaria 12

611.0

Capitolo 7: Compilazione dei conti in casi speciali20

Art. 37

...21

Le finanze e la contabilità delle aziende e degli istituti federali non autonomi devono essere conformi, salvi restando i principi generali (art. 2 e 3), alle esigenze dell'esercizio. I conti devono essere compilati in modo che sia possibile verificarne con sicurezza e compiutezza lo stato patrimoniale, i debiti, i crediti e il risultato d'esercizio.


Art. 38


22


a23 Unità amministrative che eseguono mandati di prestazioni 1

Riguardo alle unità amministrative incaricate di un mandato di prestazioni in virtù dell'articolo 44 della legge del 21 marzo 199724 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e disponenti di una contabilità d'esercizio adattata, il Consiglio federale può sottoporre la compilazione dei conti prevista dalla presente legge a norme speciali che assicurino l'efficienza dell'attività dell'Amministrazione. In tal caso, le norme speciali possono derogare ai principi contabili enumerati nell'articolo 3 e all'obbligo di presentare le richieste di crediti supplementari secondo l'articolo 17.

2

La compilazione dei conti secondo le norme speciali è parte integrante del consuntivo e del preventivo della Confederazione.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 39

Esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Emana le disposizioni esecutive.

2

Determina in particolare il piano contabile generale e i principi contabili, i metodi e le aliquote d'ammortamento e definisce le sottocategorie di crediti di pagamento e d'impegno.

20

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, in vigore dal 1° ott. 1997 (RS 172.010).

21

Abrogato dall'art. 7 n. 3 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese d'armamento della Confederazione (RS 934.21).

22 Abrogato dall'art. 7 n. 3 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese d'armamento della Confederazione (RS 934.21).

23

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, in vigore dal 1° ott. 1997 (RS 172.010).

24

RS 172.010

Legge federale

13

611.0


Art. 40

Diritto previgente:

abrogazione

La legge federale del 18 dicembre 196825 concernente la gestione finanziaria della Confederazione è abrogata.

a26 Disposizione transitoria

1

L'importo massimo delle spese totali stabilito secondo gli articoli 24a o 24c è aumentato del disavanzo strutturale effettivo secondo il conto di Stato per l'esercizio 2003, di 3 miliardi per l'esercizio 2004, di 2 miliardi per l'esercizio 2005 e di 1 miliardo per l'esercizio 2006.

2

Il disavanzo strutturale delle finanze federali deve essere eliminato entro la fine del 2007.


Art. 41

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 199027 25

[RU 1969 299, 1979 1318 n. II] 26 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2003, con effetto sino al 31 dic. 2007 (RU 2003 5191; FF 2003 4857).

27

DCF dell'11 giu. 1990 (RU 1990 994).

Gestione finanziaria 14

611.0