Art. 1 Scopo
Scopo della presente legge è la pianificazione, la sistemazione e il mantenimento di reti comunicanti di percorsi pedonali e sentieri.
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del 4 ottobre 1985 (Stato 1° febbraio 1996)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 37quater della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 19832,
decreta:
1 [RU 1979 678]
2 FF 1983 IV l
Scopo della presente legge è la pianificazione, la sistemazione e il mantenimento di reti comunicanti di percorsi pedonali e sentieri.
1 Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all'interno delle località.
2 Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, vie residenziali e simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.
3 I percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d'acquisto.
1 Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all'esterno delle località.
2 Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici.
3 I sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici come pure le installazioni turistiche.
1 I Cantoni:
2 Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d'allestimento e di modificazione.
3 Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura.
I Cantoni coordinano le loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d'incidenza territoriale dei Cantoni e della Confederazione.
1 I Cantoni:
2 Nell'adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.
1 I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.
2 Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se:
3 I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obbligati alla sostituzione.
1 Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specializzate).
2 Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti.
Confederazione e Cantoni tengono conto anche degli interessi dell'agricoltura, dell'economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della difesa nazionale.
1 Nell'adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l'articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:
2 Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sentieri o loro tratti sono addebitate al credito d'opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.
Per la pianificazione, la sistemazione, la preservazione e la sostituzione di reti di percorsi pedonali e sentieri la Confederazione può assistere i Cantoni fornendo loro consulenza tecnica e documentazione.
La Confederazione può sussidiare le attività, giusta l'articolo 8, di organizzazioni private specializzate d'importanza nazionale.
I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti ai percorsi pedonali ed ai sentieri.
1 Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:
2 Contro le decisioni dell'autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.
3 Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese.5
4 Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d'opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.6
5 Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell'ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 19307 sull'espropriazione.8
3 Vedi l'art. 1 dell'O del DATEC del 16 apr. 1993 (RS 704.5).
4 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata dall'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
5 Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
6 Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
7 RS 711
8 Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
1 I Cantoni provvedono affinché i piani, giusta l'articolo 4 capoverso 1, siano allestiti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2 Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.
1 I governi cantonali designano le reti di percorsi pedonali e sentieri alle quali la presente legge è applicabile fino all'entrata in vigore dei piani, giusta l'articolo 4 capoverso 1. La designazione è vincolante per tutte le autorità federali e cantonali.
2 I governi cantonali possono prendere altre disposizioni provvisorie fintantoché il diritto cantonale non designi le autorità competenti.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: il 1° gennaio 19879
9 DCF del 26 nov. 1986 (RU 1986 2510).