01.01.2016 - * / In vigore
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01.01.2001 - 31.12.2006
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1

Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (Legge sul trasporto viaggiatori, LTV)1 del 18 giugno 1993 (Stato 1° gennaio 2007) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 34ter capoverso 1 lettera g e 36 della Costituzione
federale2;3

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19934, decreta: Sezione 1: Campo di applicazione

Art. 1

1 La presente legge disciplina il trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada e l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada.

2

La seconda, quarta e quinta sezione della presente legge sono applicabili anche: a. alle ferrovie ai sensi della legge del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie; b. agli impianti a fune ai sensi della legge del 23 giugno 20066 sugli impianti a fune;

c. a tutti gli altri mezzi di trasporto, in quanto non sottostiano ad altri atti normativi.7

RU 1993 3128 1

Introdotto dal n. I della LF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2859 2860; FF 1997 I 809).

2 [CS

1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 63 cpv. 1, 92 e 95 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

4

FF 1993 I 609 5 RS

742.101

6 RS

743.01

7

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli impianti a fune, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 743.01).

744.10

Imprese di trasporto per automobili 2

744.10

Sezione 2: Privativa del trasporto di viaggiatori

Art. 2


8

Principio

Fatti salvi gli articoli 3 e 6, la Confederazione detiene l'esclusiva sul trasporto regolare di viaggiatori, in quanto questo diritto non sia limitato da altri atti normativi.

a9 Incarico della Posta svizzera 1

La Posta svizzera assicura il trasporto regolare di viaggiatori conformemente alla legislazione sui trasporti pubblici.

2

La Posta svizzera riceve un indennizzo per le spese non coperte del trasporto dei viaggiatori secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195710 sulle ferrovie e della legge federale del 4 ottobre 198511 sul trasporto pubblico.

b12 Servizi liberi

La Posta svizzera può assicurare il trasporto di viaggiatori a scopi turistici e fornire prestazioni complementari.

c13 Collaborazione con

terzi

Per garantire la fornitura dei suoi servizi la Posta svizzera può costituire società proprie, acquisire partecipazioni in altre società o collaborare in un altro modo con terzi.


Art. 3


14

Deroghe

1

La privativa non si applica al trasporto regolare di persone svolto a titolo non professionale.

2

Il Consiglio federale può autorizzare altre deroghe alla privativa.

8

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.0).

9

Introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.0).

10 RS

742.101

11 RS

742.40

12 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.0).

13 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.0).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2859 2860; FF 1997 I 809).

Trasporto di viaggiatori e professioni di trasportatore su strada 3

744.10


Art. 4


15

Concessioni

1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può, sentiti i Cantoni interessati, accordare concessioni per il trasporto regolare professionale di viaggiatori.

1bis

L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) è competente per il rilascio della concessione per impianti a fune secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge del 23 giugno 200616 sugli impianti a fune.17 2 L'impresa richiedente deve disporre delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie all'utilizzazione delle vie di comunicazione, e dimostrare che:

a. la prestazione di trasporto da fornire sulla base della concessione può essere resa in modo adeguato ed economico; e b. non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose per l'economia nazionale rispetto all'offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico oppure offre un nuovo importante collegamento.

3

L'impresa concessionaria è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione. Per gravi motivi, segnatamente in situazioni d'emergenza, l'autorità che rilascia la concessione può accordare agevolazioni all'impresa, in deroga alle prescrizioni legali e della concessione.

4

Il L'autorità che rilascia la concessione può revocare la concessione qualora:18 a. l'impresa violi gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge e dalla concessione;

b. interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l'impresa deve essere indennizzata adeguatamente.

5

La concessione è accordata per 25 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.

a19 Condizioni per il rilascio di una concessione per le offerte senza funzione di collegamento 1

Per le offerte che non hanno funzione di collegamento, la concessione è rilasciata se sono adempite, oltre a quelle previste dall'articolo 4 capoverso 2, le seguenti condizioni: a. l'ubicazione, il genere e la prestazione di trasporto dell'offerta prevista sono appropriati;

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2859 2860; FF 1997 I 809).

16 RS

743.01

17 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli impianti a fune, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 743.01).

18 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli impianti a fune, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 743.01).

19 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli impianti a fune, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 743.01).

Imprese di trasporto per automobili 4

744.10

b. il punto di partenza delle corse previste è facilmente accessibile mediante i trasporti pubblici;

c. la nuova offerta non pregiudica l'esistenza economica di offerte esistenti conformi ai bisogni;

d. la dotazione turistica esistente o prevista nell'ambito dell'offerta programmata lascia supporre che la domanda sarà sufficiente per coprire i costi d'esercizio;

e. l'utilizzazione dell'offerta di trasporto esistente di una regione è buona e la nuova offerta non la peggiora in misura considerevole; f.

il finanziamento previsto e il risultato economico prevedibile fanno supporre che le costruzioni, gli impianti e i veicoli necessari all'offerta possano essere sottoposti a una manutenzione tale da garantire la sicurezza d'esercizio e sufficientemente ammortizzati.

2

La concessione può essere vincolata a condizioni o rilasciata con oneri.

b20 Norme di circolazione Il Consiglio federale può emanare norme atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle corse della Posta Svizzera e di quelle delle imprese concessionarie sulle strade di montagna.


Art. 5

Responsabilità civile 1

La Posta svizzera, come pure le imprese concessionarie, sottostanno alla legge federale del 28 marzo 190521 sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera.22 2 Le autovetture sottostanno alle disposizioni della legge del 19 dicembre 195823 sulla circolazione stradale relative alla responsabilità civile.


Art. 6

Trasporto internazionale di viaggiatori 1

Nell'ambito dell'esecuzione di accordi internazionali, il Consiglio federale può, per il trasporto internazionale di viaggiatori, emanare disposizioni che derogano alla presente legge.

2

Sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali, il Consiglio federale può subordinare l'emanazione di tali disposizioni, per i titolari di autorizzazioni estere, alla condizione che gli Stati esteri concedano reciprocità ai titolari di un'autorizzazione svizzera.

3

A tal fine, il Consiglio federale può concludere accordi con Stati esteri.

20 Originario

art. 4a. Introdotto dal n. I della LF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen.

1999 (RU 1998 2859 2860; FF 1997 I 809).

21 RS

221.112.742

22 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.0).

23

RS 741.01

Trasporto di viaggiatori e professioni di trasportatore su strada 5

744.10

Sezione 3: Accesso alle professioni di trasportatore su strada

Art. 7

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende: a. per «professione di trasportatore di viaggiatori su strada», l'attività di qualsiasi impresa, i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di nove persone, compreso l'autista. Il trasporto di viaggiatori con autoveicoli esclusivamente per fini non professionali e il trasporto di propri operai ed impiegati da parte di un'impresa non occupata nel settore dei trasporti non rappresentano un'attività ai sensi della presente definizione;

b. per «professione di trasportatore di merci su strada», l'attività di qualsiasi impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri o autoarticolati; c. per «autoveicolo», ogni veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 195824 sulla circolazione stradale .


Art. 8

Autorizzazione

1

L'esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostà ad autorizzazione.

2

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale.


Art. 9

Condizioni

1

Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti: a. onorabilità

(art.

10);

b. capacità finanziaria (art. 11); c. capacità professionale (art. 12).

2

Se il richiedente non è una persona fisica, le condizioni di onorabilità e idoneità professionale devono essere soddisfatte da una persona che esercita una funzione direttiva nell'impresa o è determinante per la fornitura delle prestazioni di trasporto.


Art. 10

Onorabilità 1 Si ritiene onorabile una persona che, negli ultimi dieci anni: a. non è stata condannata per aver commesso un crimine; 24

RS 741.01

Imprese di trasporto per automobili 6

744.10

b. non ha commesso infrazioni gravi e ripetute: 1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di attività e di riposo degli autisti, 2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale, 3. alle disposizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, in particolare circa il loro peso e dimensioni.

2

Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua onorabilità possa essere messa in dubbio.


Art. 11

Capacità finanziaria

1

La capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo è determinante il numero dei veicoli.25 2

Il Consiglio federale determina gli importi di base.


Art. 12

Capacità professionale 1

Per soddisfare al requisito della capacità professionale, il richiedente deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per la pratica della professione. Chi supera l'esame ottiene un attestato di capacità.

2

Il Consiglio federale designa l'autorità incaricata dell'organizzazione dell'esame e ne stabilisce le materie. Esso può affidare l'organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'ufficio federale responsabile della formazione professionale.26 3 Le associazioni incaricate di organizzare l'esame devono elaborare un regolamento e sottoporlo per approvazione all'autorità federale competente. Esso disciplina in particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l'assegnazione delle note e le condizioni per il superamento dell'esame.27 4 L'ufficio federale responsabile della formazione professionale determina i certificati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall'esame per determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dal certificato di capacità o dal diploma.28

25 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

26 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

27 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

28 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

Trasporto di viaggiatori e professioni di trasportatore su strada 7

744.10

5

Le persone che dimostrano di possedere un'esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato.29 6 Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore sono dispensate dall'esame.30

Art. 13


31

Revoca dell'autorizzazione 1

L'Ufficio federale esamina regolarmente, almeno ogni cinque anni, se le imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione. 2 Revoca l'autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita.


Art. 14

Prosecuzione dell'attività in caso di morte o di incapacità 1

Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di onorabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l'impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno. In casi motivati l'Ufficio federale può prolungare questo termine al massimo di sei mesi.32 2 La direzione effettiva e permanente dell'impresa deve essere assicurata da una persona che soddisfi la condizione di onorabilità e che abbia partecipato per almeno diciotto mesi alla gestione dell'impresa.

29 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

30 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

31 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

32 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

Imprese di trasporto per automobili 8

744.10


Art. 15

Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 194334 sull'organizzazione giudiziaria.

Sezione 4: Disposizioni penali

Art. 16

Infrazioni alla privativa del trasporto di viaggiatori 1

Chiunque trasporti persone senza essere al beneficio di una concessione, di un'autorizzazione o in contrasto con le stesse, è punito con la multa.35 2

In caso di infrazione colposa, la pena è della multa fino a 5000 franchi.


Art. 17

Esercizio della professione senza autorizzazione Chiunque eserciti la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada senza disporre dell'autorizzazione necessaria, è punito con la multa.36

Art. 18

Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1

Chiunque non si adegui ad una disposizione della presente legge o della sua ordinanza di esecuzione oppure ad una decisione ufficiale fondata su una tale disposizione, pur essendo stato avvertito con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con una multa disciplinare fino a 1000 franchi.

2

Nei casi di lieve gravità, l'inosservanza di una prescrizione d'ordine è punibile con un ammonimento, le cui spese possono essere addebitate a colui che commette l'infrazione.

33

RS 172.021

34

[CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let.

a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n.

3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n.

6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n.

7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

35 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

36 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Trasporto di viaggiatori e professioni di trasportatore su strada 9

744.10

3

È salvo il rinvio a giudizio in caso di infrazione agli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero37.

a38 Reati contro il personale di servizio Sono perseguiti d'ufficio i reati secondo il Codice penale39 commessi nei confronti delle seguenti persone durante l'esercizio delle loro funzioni: a. impiegati di imprese titolari di una concessione o di un'autorizzazione di cui all'articolo 4;

b. persone incaricate di svolgere una mansione in vece degli impiegati di cui alla lettera a.


Art. 19

Procedura e competenza Il perseguimento e il giudizio spettano al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Esso può, per determinate infrazioni, delegare il perseguimento, il giudizio e l'esecuzione delle pene a servizi subordinati.


Art. 20

Diritto penale amministrativo È applicabile la legge federale del 22 marzo 197440 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge ed emana le relative disposizioni.


Art. 22

Diritto previgente: abrogazione Gli articoli 1 capoverso 1 lettera a, 2 capoverso 1 lettera a, 3 e 61 della legge del 2 ottobre 192441 sul servizio delle poste sono abrogati.


Art. 23

Disposizioni transitorie 1

Le imprese di trasporto su strada esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono richiedere un'autorizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore.

37

RS 311.0

38 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli impianti a fune, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 743.01).

39 RS

311.0

40

RS 313.0

41

[CS 7 698; RU 1949 851, 1967 1527, 1969 1139, 1972 2500, 1974 1857 all. n. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170, 1986 1974, 1995 5489. RU 1997 2452 all. n. 1].

Imprese di trasporto per automobili 10

744.10

2

Dall'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 199942 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, il trasporto transfrontaliero di viaggiatori e merci è subordinato a tale autorizzazione.43

Art. 24

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore ad eccezione della sezione 3 (accesso alle professioni di trasportatore su strada), la cui entrata in vigore potrà essere stabilita dopo aver stipulato un accordo sul traffico stradale con la CE.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199444, Articoli 7 a 15, 17 e 23: 1° gennaio 200145 42 RS

0.740.72

43 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

44

DCF del 30 nov. 1993 (RU 1993 3128).

45 O del 1° nov. 2000 (RU 2000 2889).