1
Ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1 del 31 ottobre 1947 (Stato 4 novembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),4 ordina: Capo primo: Persone assicurate A.5 Assoggettamento
Art. 1
6
a Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione privata di assistenza 1
Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE.7 CS 8 493
1
Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
2 RS
830.1
3 RS
831.10
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
831.101
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 2
831.101
2
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.
B. Esenzioni dall'assicurazione8
b9 Stranieri con privilegi diplomatici Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettera a LAVS:10 a. i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, delle missioni speciali e degli uffici d'osservatori, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa; b. i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa; c. i funzionari internazionali di organizzazioni internazionali con i quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
d.11 il personale di IATA e SITA, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa.
Art. 2
12
Adempiono le condizioni di cui all'articolo 1a capoverso 1 LAVS per un periodo di tempo relativamente breve le persone che:13 a. soggiornano in Svizzera a scopo di visita, cura, vacanza o studi, sempreché non vi esercitino un'attività lucrativa e non vi stabiliscano il domicilio; b. esercitano un'attività lucrativa in Svizzera durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile e sono retribuiti da un datore di lavoro all'estero;
c. esercitano un'attività lucrativa indipendente in Svizzera durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile.
8
Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).
9
Originario art. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 giu. 2000 (RU 2000 1765).
12
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
13
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
OAVS
3
831.101
2
I richiedenti l'asilo senza attività lucrativa non sono assicurati per i primi sei mesi successivi alla presentazione della domanda d'asilo. I richiedenti l'asilo riconosciuti in quanto rifugiati sono assicurati a titolo retroattivo alla data di presentazione della domanda.
Art. 3
Persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti 1
Le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l'assoggettamento all'assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.
2
...14
Art. 4
15
C. Adesione all'assicurazione16 I.17 Persone occupate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera
Art. 5
Diritto di continuare l'assicurazione Le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l'assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima: a. dell'inizio dell'attività all'estero; o b. del termine del periodo di attività all'estero ammesso da una convenzione internazionale.
a Richiesta
Per continuare l'assicurazione, il lavoratore e il datore di lavoro devono presentare per scritto alla cassa di compensazione competente una richiesta congiunta.
14
Abrogato dal n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
16 Originario tit. B. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
17
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 4
831.101
b Inizio dell'assicurazione 1
L'assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le condizioni dell'articolo 5 sono soddisfatte.
2
Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l'assicurazione.
c Fine dell'assicurazione 1
Lavoratori e datori di lavoro possono, con reciproca intesa e rispettando un termine di 30 giorni, recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.
2
Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l'assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l'assicurazione continua, se il lavoratore e il suo datore di lavoro depositano congiuntamente una richiesta scritta, entro un termine di sei mesi a contare dall'inizio del lavoro.
II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale18
d Condizioni d'adesione Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire all'assicurazione.19 L'adesione deve essere dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.
e Inizio dell'assicurazione 1
Se la dichiarazione di adesione è depositata entro un termine di sei mesi, l'assicurazione comincia il giorno in cui la convenzione internazionale ha effetto.
2
Se la dichiarazione d'adesione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno del mese che segue quello del deposito della dichiarazione.
f Fine dell'assicurazione 1
Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.
2
Se, nonostante diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Alla scadenza del termine inutilizzato, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.20
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).
19 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
OAVS
5
831.101
III.21 Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero
g Diritto alla continuazione dell'assicurazione Gli studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero possono continuare l'assicurazione se sono stati assicurati durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell'inizio della loro formazione all'estero.
h Inizio dell'assicurazione 1
L'assicurazione è continuata senza interruzione se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall'inizio della formazione all'estero.
2
Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l'assicurazione.
i Fine dell'assicurazione 1
Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.
2
L'assicurato che non versa interamente il suo contributo annuo entro il 31 dicembre dell'anno civile è escluso con effetto retroattivo dall'assicurazione. Lo stesso vale per l'assicurato che non inoltra alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione.
IV.22 Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato
j Inizio dell'assicurazione
1
L'assicurazione è continuata senza interruzione se la dichiarazione di adesione è depositata entro sei mesi dalla partenza all'estero.
2
Se la dichiarazione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno che segue quello del deposito della dichiarazione.
k Fine dell'assicurazione L'articolo 5i si applica per analogia alle persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato.
21 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).
22 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 6
831.101
Capo secondo: Contributi23 A. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa
Art. 6
Nozioni del reddito da un'attività lucrativa 1
Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che seguono, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.
2
Non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa: a.24 il soldo militare, l'indennità di funzione nella protezione civile e le indennità analoghe al soldo nei servizi pubblici antincendio, nei corsi per monitori di giovani tiratori e nei corsi di monitore di «Gioventù e Sport»; b.25 le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'articolo 25 della legge federale del 19 giugno 195926 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e l'articolo 29 della legge federale del 19 giugno 199227 sull'assicurazione militare;
c. le prestazioni d'istituzioni assistenziali e di soccorso; d.28 ...
e.29 ...
f.30 gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l'economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell'ambito degli usi locali o professionali;
g. le borse e prestazioni analoghe per frequentare scuole e corsi, per favorire la formazione e il perfezionamento professionali, per promuovere o premiare le attività artistiche, le indagini scientifiche o altri lavori importanti, sempre che non implichino un rapporto di servizio del beneficiario e il donatore non possa disporre del risultato del lavoro; 23
Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» (n. II cpv. 1 della LF del 19 giu. 1959 che modifica la LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1 gen. 1960 - RU 1959 872 875).
24
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).
25
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3683).
26 RS
831.20
27 RS
833.1
28
Abrogata dal n. I dell'O del 31 ago. 1992 (RU 1992 1830).
29
Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903).
30
Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).
OAVS
7
831.101
h.31 le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all'insorgenza dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza; i. e k.32 33...
bis34
ter 35 Reddito lucrativo realizzato all'estero Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d'attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata nella Svizzera: a.36 come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale; b.37 come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, o c.38 che paga l'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 della legge federale del 14 dicembre 199039 sull'imposta federale diretta (LIFD).
quater 40 Contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo il 63° o il 65° anno di età
1
I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 63 anni, se di sesso femminile, o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi mensili o 16 800 franchi l'anno.
2
I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 63 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l'anno.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
32 Abrogate dal n. I dell'O del 18 set. 2000 (RU 2000 2629).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).
34 Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Abrogato dal n. I dell'O del 18 set. 2000 (RU 2000 2629).
35
Originario art. 6bis. Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1974
(RU 1972 2338).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).
38
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
39
RS 642.11
40
Originario art. 6ter. Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 8
831.101
I. Contributi previsti sul reddito proveniente da un'attività dipendente
Art. 7
Salario determinante.
Elementi
Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, per quanto non costituiscano rimborsi di spese: a. il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze;
b.41 le indennità di residenza e di rincaro; c.42 le gratificazioni, i premi di fedeltà e di produzione, come pure il valore di azioni dei salariati, nella misura in cui esso superi il prezzo d'acquisto ed il lavoratore ne possa disporre; per quanto riguarda le azioni vincolate dei salariati, il valore e il momento della realizzazione del reddito sono stabiliti secondo le disposizioni dell'imposta federale diretta.
d.43 i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in accomandita; le partecipazioni dei salariati44 agli utili, nella misura in cui tali proventi eccedono l'interesse di un capitale eventualmente investito; e. le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del lavoro;
f.
le prestazioni in natura regolari; g. le provvigioni e le commissioni; h.45 i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell'amministrazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche;
i.
il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali; k. le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie;
l.
le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo analogo; m.46 le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d'infortunio o di malattia; 41
Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
42
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).
43
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1974 1594).
44
Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
45
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).
46
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).
OAVS
9
831.101
n. le prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di salario subìta a causa di servizio militare;
o. le indennità di vacanza o per i giorni festivi; p.47 le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall'assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e all'assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle imposte. Sono eccettuati i contributi dovuti dal salariato sulle prestazioni speciali uniche che non superano un salario mensile lordo per anno civile, nonché quelli dovuti sui redditi in natura e sui salari globali; q.48 le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano escluse dal salario determinante conformemente all'articolo 8ter. Le rendite sono convertite in capitale. L'Ufficio federale allestisce a tal fine tavole vincolanti.
Art. 8
49 Salario determinante.
Eccezioni
Non sono compresi nel salario determinante: a. i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza che adempiono le condizioni per l'esenzione fiscale conformemente alla LIFD50; b. i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei loro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento; c. le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell'azienda, fidanzamento, matrimonio e superamento di esami professionali; d. le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospedale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25-31 della LF del 18 mar.
199451 sull'assicurazione malattie, LAMal) e tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento.
47
Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).
48
Introdotta dal n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
49
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
50
RS 642.11
51
RS 832.10
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 10
831.101
bis 52 Rimunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie Le rimunerazioni versate dal datore di lavoro rappresentanti il reddito di attività accessorie che non superano53 2000 franchi per anno civile possono essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione.
ter 54 Prestazioni sociali al termine del rapporto di lavoro 1
Per quanto non superino otto salari mensili, non sono compresi nel salario determinante:
a. le indennità di partenza per rapporti di lavoro di lunga durata conformemente all'articolo 339b del Codice delle obbligazioni (CO)55, previa deduzione delle prestazioni sostitutive conformemente all'articolo 339d CO; b. i versamenti del datore di lavoro ai lavoratori che non erano assicurati nella previdenza professionale obbligatoria; c. le prestazioni nell'ambito di un piano di pensionamento anticipato previsto del datore di lavoro; d. le indennità versate in caso di scioglimento del rapporto di servizio in seguito alla chiusura o alla fusione dell'azienda.
2
Si considera salario il salario conseguito durante l'ultimo anno civile intero.
3
Le rendite sono convertite in capitale conformemente alle tavole dell'Ufficio federale.
Art. 9
56
1
Sono spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte nell'ambito della propria attività.
2
Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.
3
Le spese generali possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10 per cento del salario versato. Le spese generali indennizzate separatamente dal salario possono essere dedotte in ogni caso.
Art. 10
57
Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
53
Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913 2233).
54 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
55 RS
220
56
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
57
Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2162).
OAVS
11
831.101
Art. 11
58 Vitto e
alloggio
1
Il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati 30 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14.
2
Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue:
fr.
colazione
4.pranzo
9.cena
7.alloggio 10.-
Art. 12
59
Art. 13
60
Reddito in natura di altra specie Le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.
Art. 14
Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui 1
Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l'articolo 5 capoverso 3 LAVS.
2
Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13.61 3 Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l'esercente non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente: a. 1890 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati; b. 2790 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano integralmente nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.62
4
...63
58
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
59
Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2162).
60
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517).
61
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
63
Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2162).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 12
831.101
Art. 15
64
1 e 2
...65
3
Le mance versate ai salariati d'imprese di trasporto vanno calcolate nel salario determinante soltanto nella misura in cui sono assoggettate ai contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Art. 16
66
Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 50 700 franchi all'anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all'articolo 21. Gli articoli 22-27 si applicano per analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.67 2 Se il datore di lavoro consente alla riscossione dei contributi conformemente all'articolo 14 capoverso 1 LAVS, la tavola scalare dell'articolo 21 non è applicabile.68
II. Contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività indipendente 1. In generale
Art. 17
69
64
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
65
Abrogati dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).
66
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337).
68
Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
69
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
70 RS
642.11
OAVS
13
831.101
Art. 18
71
Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell'articolo 9 capoverso 2 lettere a-e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta.
2
L'interesse del capitale proprio investito nell'azienda, che può essere dedotto dal reddito conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS, equivale al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera. Il tasso d'interesse è arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.
Art. 19
72
Art. 20
Persone tenute a pagare i contributi 1
I contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente conseguito in un'azienda devono essere pagati dal proprietario e, in caso di affitto o di usufrutto, dall'affittuario o dall'usufruttuario. In caso di dubbio, deve versare i contributi chi è tenuto a pagare le imposte sul reddito entrante in linea di conto o, se quest'ultimo non è soggetto all'imposta, chi conduce l'azienda per conto proprio.
2
...74
3
I membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.75
Art. 21
76
Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 8500 franchi annui, ma è inferiore a 50 700 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue: 71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
72
Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
73
Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913 2233).
74
Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).
75
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).
76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 14
831.101
Reddito annuo dell'attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno fr.
ma inferiore a fr.
8 500
15 000
4,2
15 000
19 200
4,3
19 200
21 300
4,4
21 300
23 400
4,5
23 400
25 500
4,6
25 500
27 600
4,7
27 600
29 700
4,9
29 700
31 800
5,1
31 800
33 900
5,3
33 900
36 000
5,5
36 000
38 100
5,7
38 100
40 200
5,9
40 200
42 300
6,2
42 300
44 400
6,5
44 400
46 500
6,8
46 500
48 600
7,1
48 600
50 700
7,4
2
Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6quater è inferiore a 8500 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.
2. Fissazione e determinazione dei contributi77
Art. 22
78
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.
2
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre.79 3 Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno.
4
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata.
77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3683).
OAVS
15
831.101
5
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale.
Art. 23
80
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.81 2 In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta.82 3 Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.
4
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione.
5
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi.83
...84
Art. 24
85 Contributi d'acconto
1
Nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche.
2
Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.
80
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
81
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
83 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
84 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000 (RU 2000 1441).
85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 16
831.101
3
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.
4
Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
5
Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.
Art. 25
86
Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.
2
I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
3
Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti.
Art. 26
87
Art. 27
89
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica.
2
Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
3
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi
86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
87
Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000 (RU 2000 1441).
88 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000 (RU 2000 1441).
89 Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
OAVS
17
831.101
di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente.
4
Per ogni comunicazione fatta secondo i capoversi 2 e 3, le autorità fiscali ricevono una adeguata indennità. Questa è fissata dall'Ufficio federale.
B. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa90
Art. 28
91 Calcolo dei
contributi
1
Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 353 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente: Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
fr.
Contributo
annuo
fr.
Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
fr.
meno di 300 000
353
300 000
420
84
1 750 000
2856
126
4 000 000 e oltre
8400
-92
2
Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.93 3 Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai 50 000 franchi inferiori.94 4 Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il
90
Tit. che precedeva l'art. 27 e posposto giusta il n. II cpv. 2 del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
91
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).
92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337).
93 RU
2000 701
94 RU
2000 701
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 18
831.101
capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.95 4bis Alle condizioni dell'articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.96 5 I coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.97
bis 98 Persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a tempo pieno 1
Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a titolo di un'attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l'articolo 28. I loro contributi pagati sul reddito di99 una attività lucrativa devono in tutti i casi raggiungere il contributo minimo secondo l'articolo 28.
2
Se l'assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile l'articolo 30.
Art. 29
100
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.
2
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre.101 3 Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato.
Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
4
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali.
95
Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668, 2000 701). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337).
96 Introdotto dal n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337).
97
Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
98
Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).
99
RU 1985 1449 100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3683).
OAVS
19
831.101
5
L'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD102 deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
6
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi.
bis 103 Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici 1 L'istituto scolastico notifica alla cassa di compensazione competente, secondo l'articolo 118 capoverso 3, il nome, la data di nascita, l'indirizzo, lo stato civile, il numero di assicurato e la cittadinanza degli studenti che hanno compiuto 20 anni nel corso dell'anno civile precedente.
2
L'istituto scolastico ricerca i dati menzionati nel capoverso 1 presso gli studenti e li trasmette alla cassa di compensazione allegando eventualmente documenti attestanti che lo studente ha esercitato un'attività lucrativa. L'istituto informa gli studenti della trasmissione delle informazioni ottenute.
3
Se la formazione dura meno di un anno, la notifica deve essere effettuata al più tardi due mesi dopo l'inizio della formazione. Quando la formazione si estende su parecchi anni, la notifica è effettuata una volta all'anno, ma al più tardi al termine dell'anno civile corrispondente.
4
Se per frequentare l'istituto è necessario che lo studente debba esercitare un'attività lucrativa, l'obbligo di notifica decade.
ter 104 Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici 1 La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s'impegna: a. ad agire in nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali;
b. a rispettare la divisione del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e l'istituto scolastico; c. ad autorizzare la cassa di compensazione a consultare i documenti determinanti in caso di disaccordo.
2
Se l'istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione scioglie l'accordo.
102 RS
642.11
103 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
104 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 20
831.101
Art. 30
105
Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l'anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.
2
Gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l'imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un'attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.
3
...106
C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa107
Art. 31
Riduzione dei contributi108 1
Chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intiero.109 2 La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie.110
Art. 32
Condono dei contributi 1
Le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
2
La cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo.
105 Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
106 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 1996 (RU 1996 2758).
107 Tit. che precedeva l'art. 30 e posposto giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
108 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
109 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
110 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517). Un per. 2 è stato abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338).
OAVS
21
831.101
3
Una copia della decisione di condono dev'essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA.111 4
...112
D. Contributi dei datori di lavoro
Art. 33
113
c. le amministrazioni pubbliche e le imprese di trasporto degli Stati esteri.
E. Riscossione dei contributi114 I. In generale115
Art. 34
116 Periodi di
pagamento
1
Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione: a. i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre; b. le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre.
2
In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi il cui contributo annuo versato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.
3
I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento.
111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
112 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).
113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
115 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 22
831.101
a117 Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti 1
Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.
2
Con la diffida è addossata all'interessato una tassa da 20 a 200 franchi.
b118 Dilazione di pagamento 1
Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente.
2
La cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento, segnatamente l'importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore.
3
La dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell'articolo 34a, se quest'ultima non è stata ancora emessa.
c119 Contributi irrecuperabili
1
Se l'esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore diventa solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecuperabili.
2
Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l'importo riscosso è imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale agli altri crediti collocati nella seconda classe secondo l'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889120 sull'esecuzione e sul fallimento.121
117 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
118 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
119 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
120 RS
281.1
121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).
OAVS
23
831.101
II. Contributi paritari122
Art. 35
123 Contributi d'acconto
1
Nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile.
2
I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente.
3
Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento.
Art. 36
124
I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
2
I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.
3
Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.
4
La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.
Art. 37
125
Le persone salariate che fungono da intermediarie tra datore di lavoro e lavoratore, quali i vignaioli o altri lavoratori a cottimo, i lavoratori a domicilio oppure gli imprenditori privati di automobili postali devono pagare direttamente alla cassa di compensazione competente i contributi dei salariati e quelli del datore di lavoro.
2
I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai salariati che fungono da intermediari il contributo a carico del datore di lavoro sul totale dei salari pagati loro.
122 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 24
831.101
Art. 38
126 Tassazione d'ufficio
1
Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d'ufficio.127 2
La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno.128 3 Le spese causate dalla tassazione d'ufficio possono essere messe a carico dell'inadempiente.
III. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributi129
Art. 39
130
Se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.
2
I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Art. 40
Condono del debito
1
Alle persone che potevano ritenere in buona fede di non dovere i contributi loro reclamati può essere condonato tutto il debito o parte di esso, quando il pagamento dei contributi costituisca per esse un onere troppo grave avuto riguardo alle loro condizioni economiche.
2
Il condono è accordato dalla cassa di compensazione a domanda scritta della persona tenuta a pagare i contributi arretrati. La domanda dev'essere motivata e presentata alla cassa di compensazione entro 20 giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento. È riservato il capoverso 3.
126 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951 in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
129 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
OAVS
25
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3
Se le condizioni indicate nel capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di compensazione può accordare il condono anche di moto proprio.
4
Le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.131
Art. 41
132
bis 134 Interessi di mora 1 Devono pagare gli interessi di mora: a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti; c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine 131 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
132 Nuovo testo giusta il n. I 1 del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).
133 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
134 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 26
831.101
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
2
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato.
ter 135 Interessi compensativi 1
Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione.
2
Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti.
3
Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro trenta giorni.
4
Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.
Art. 42
136 Varie 1 I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.
2
Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno.
3
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.
F. Garanzia degli eredi137
Art. 43
...138
Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero139.
135 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
137 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
138 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000 (RU 2000 1441).
139 RS 210
OAVS
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831.101
Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi140 A. Diritto alla rendita
Art. 44
-45141
Art. 46
142
La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LAVS, sempreché il figlio nasca vivo. Se il figlio nasce entro 300 giorni dalla morte del marito, si presume che quest'ultimo sia il padre del figlio.
2
Sono considerati affiliati secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS i figli ai quali, alla morte della madre affiliante o del padre affiliante, spetterebbe una rendita per orfani secondo l'articolo 49.
3
Il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro 10 anni dalla sua conclusione.
Art. 47
143
Art. 48
144
Art. 49
145 Rendite per
affiliati
1
Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti in virtù dell'articolo 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione.
2
Tale diritto sorge però solo se l'affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all'articolo 25 LAVS.
3
Il diritto si estingue se l'affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento.
140 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
141 Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).
142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668
144 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).
145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 28
831.101
B. Rendite ordinarie
Art. 50
146
a147 Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948-1968 1
La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all'estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d'attività non possono essere ricostituiti esattamente.
2
L'Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948-1968.
b148 Ripartizione dei redditi a. Disposizioni generali 1
I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno durante il quale i due coniugi erano assicurati presso l'AVS. Le lacune di contribuzione che possono essere colmate conformemente agli articoli 52b-52d sono considerate periodi di assicurazione.
Il conteggio degli anni di contribuzione mancanti secondo l'articolo 52d si effettua in base al numero di anni di contribuzione al momento del divorzio o dell'insorgere del secondo caso d'assicurazione.
2
Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell'anno civile intero. I periodi di contributo non sono tuttavia trasferiti.
3
I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio nonché durante l'anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.
146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
147 Originario art. 50bis. Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
148 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
OAVS
29
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c149 b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio 1
In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi.
È fatto salvo l'articolo 50g.
2
La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi.
d150 c. Compiti delle casse di compensazione committenti 1
La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei redditi (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla ripartizione.
2
Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna ad ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali, nonché un nuovo certificato d'assicurazione.
e151 d. Compiti delle casse di compensazione interessate Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di compensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti: a. aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella misura in cui non sia già disponibile; b. procedere alla divisione a metà dei redditi dell'assicurato durante gli anni civili del matrimonio; c. iscrivere la metà del reddito dell'assicurato nel conto individuale del suo coniuge;
d. trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.
f152 e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione dei redditi da parte di uno dei coniugi 1
Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l'altro coniuge del deposito della domanda. Essa invita quest'ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto.
149 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
150 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
151 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
152 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 30
831.101
2
Se l'altro coniuge rifiuta di partecipare alla procedura, se la comunicazione non gli può essere trasmessa o se il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un nuovo certificato d'assicurazione nonché un compendio dei suoi conti individuali.
g153 f. Procedura in caso di riscossione di una rendita Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei redditi deve essere effettuata d'ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita.
h154 g. Effetto della ripartizione dei redditi Il reddito proveniente da un'attività lucrativa iscritto nel conto individuale in ragione della ripartizione dei redditi è considerato come reddito proprio all'atto del calcolo delle rendite che sorgono successivamente.
Art. 51
155
...156
2
Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimente tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all'articolo 52bis, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell'articolo 52ter.157 3 Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d'invalidità, degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d'invalidità, né del pertinente reddito dell'attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all'avente diritto.158 4
All'atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote o ha riscosso una rendita d'invalidità viene preso in considerazione, per gli anni durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da un'attività lucrativa secondo l'articolo 29quinquies LAVS.159 5 Se il coniuge ha diritto soltanto a una mezza rendita o a un quarto di rendita, la metà del reddito annuo determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido.160 6 I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso di scioglimento del matrimonio.161 153 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
154 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
155 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
156 Abrogato dal n. I dell'O del 17 set. 1997 (RU 1997 2219).
157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
159 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
160 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
OAVS
31
831.101
bis 162 Fattori di rivalutazione 1 L'Ufficio federale stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell'ammontare dei redditi dell'attività lucrativa secondo l'articolo 30 capoverso 1 LAVS.163 2 Per determinare i fattori di rivalutazione si divide l'indice delle rendite, secondo l'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, per la media, ponderata con il fattore 1,1, degli indici dei salari di tutti gli anni civili registrati dalla prima iscrizione nel conto individuale dell'assicurato fino all'anno precedente l'evento assicurativo.164
ter 165 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei salari e dei prezzi 1
L'Ufficio federale informa la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dell'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica nonché dell'indice dei salari dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell'indice delle rendite al 1° gennaio seguente se:
a. l'indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di giugno è aumentato di più del 4 per cento negli ultimi dodici mesi; o b. le rendite non sono state aumentate il 1° gennaio precedente.166 1bis
La base (valore 100 punti) dell'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 2 LAVS è costituita:
a. dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice svizzero dei prezzi al consumo;
b. dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.167
2
L'Ufficio federale esamina periodicamente la situazione finanziaria dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i due indici menzionati all'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell'articolo 212 OAVS.
161 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
162 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).
165 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1288).
167 Introdotto dall'art. 11 dell'O 82 del 24 giu. 1981 su gli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI, in vigore dal 1° gen. 1982 [RU 1981 1014].
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 32
831.101
quater 168 Comunicazione dell'importo della rendita adeguata L'importo della rendita adeguata all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 1 LAVS è notificato all'avente diritto sotto forma di decisione soltanto su domanda scritta.
Art. 52
169
Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa: Rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, in per cento Rendita
parziale
in per cento
della rendita completa Numero
della scala
delle rendite
di almeno
ma inferiore a
2,28
2,27
1
2,28
4,55
4,55
2
4,55
6,82
6,82
3
6,82
9,10
9,09
4
9,10
11,37
11,36
5
11,37
13,64
13,64
6
13,64
15,91
15,91
7
15,91
18,19
18,18
8
18,19
20,46
20,45
9
20,46 22,73
22,73
10
22,73 25,01
25,00
11
25,01 27,28
27,27
12
27,28 29,55
29,55
13
29,55 31,82
31,82
14
31,82 34,10
34,09
15
34,10 36,37
36,36
16
36,37 38,64
38,64
17
38,64 40,91
40,91
18
40,91 43,19
43,18
19
43,19 45,46
45,45
20
45,46 47,73
47,73
21
47,73 50,01
50,00
22
50,01 52,28
52,27
23
52,28 54,55
54,55
24
54,55 56,82
56,82
25
56,82 59,10
59,09
26
59,10 61,37
61,36
27
61,37 63,64
63,64
28
63,64 65,91
65,91
29
65,91 68,19
68,18
30
168 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
169 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
OAVS
33
831.101
Rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, in per cento Rendita
parziale
in per cento
della rendita completa Numero
della scala
delle rendite
di almeno
ma inferiore a
68,19
70,46
70,45
31
70,46
72,73
72,73
32
72,73
75,01
75,00
33
75,01
77,28
77,27
34
77,28
79,55
79,55
35
79,55
81,82
81,82
36
81,82
84,10
84,09
37
84,10
86,37
86,36
38
86,37
88,64
88,64
39
88,64
90,91
90,91
40
90,91
93,19
93,18
41
93,19
95,46
95,45
42
95,46
97,73
97,73
43
97,73 100,00
100,00 44
1bis
L'Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione del diritto alla rendita.170 2 Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti almeno il 97,73 per cento.
3
e 4 ...171.
a172 Insorgere dell'evento assicurato prima di compiere 21 anni Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1°gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall'età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi.
b173 Conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.
170 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).
171 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2002 1351).
172 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
173 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 34
831.101
c174 Periodi di contribuzione nell'anno in cui sorge il diritto alla rendita I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
d175 Conteggio degli anni di contribuzione mancanti Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l'interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella seguente:176 Anni interi di contribuzione dell'assicurato
Anni interi di contribuzione computati completivamente fino a da a
20 26
1
27 33
2
da 34
3
e177 Diritto all'attribuzione di accrediti per compiti educativi Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti anche per gli anni durante i quali i genitori avevano la custodia dei figli senza avere l'autorità parentale.
f178 Computo di accrediti per compiti educativi 1
Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile.
Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5.
2
L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scioglimento del matrimonio o all'anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale o al genitore superstite.
2bis
I genitori divorziati o non coniugati che esercitano congiuntamente l'autorità parentale possono, fatto salvo il capoverso 4, designare per scritto il genitore al quale devono essere attribuiti tutti gli accrediti per compiti educativi. In mancanza di 174 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
175 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
177 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
178 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
OAVS
35
831.101
tale designazione, gli accrediti sono attribuiti per metà a ciascuno di essi. L'articolo 29sexies capoverso 3 secondo periodo LAVS è applicabile per analogia.179 3 Se il figlio muore durante l'anno civile della sua nascita, vengono computati accrediti per compiti educativi durante un anno. Questi accrediti sono ripartiti tra i coniugi, anche quando cadono nell'anno civile del matrimonio. È fatto salvo il capoverso 5.
4
Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l'accredito intero per compiti educativi.
5
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi.
g180 Accrediti per compiti assistenziali a. Condizione dell'economia domestica comune La condizione dell'economia domestica comune con la persona alla quale sono prodigate cure è adempiuta quando quest'ultima vive: a. nel medesimo appartamento; b. in un altro appartamento ma nello stesso edificio; c. in un appartamento situato in un altro edificio sullo stesso terreno o su un terreno vicino.
h181
i182 c. Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone Quando parecchie persone soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, l'accredito è suddiviso in parti uguali fra tutte le persone che ne hanno diritto.
k183 d. Computo di accrediti per compiti assistenziali Per la determinazione dell'importo degli accrediti per compiti assistenziali, l'articolo 52f è applicabile per analogia.
179 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2681).
180 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
181 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3835).
182 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
183 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 36
831.101
l184 e. Domanda
1
Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale.
2
Se parecchie persone fanno valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente.
Art. 53
185 Tavole delle
rendite
1
L'Ufficio federale stabilisce tavole delle rendite d'uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell'importo minimo della stessa.186 2
Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l'importo considerato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco inferiore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi.
bis 187 Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata di contribuzione incompleta Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre.
Art. 54
188
cento
meno di 23
100
23 90
24 80
25 70
184 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).
187 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
188 Abrogato dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
OAVS
37
831.101
per
cento
26 60
27 50
28-29 40
30-31 30
32-34 20
35-38 10
39-45 5
più di 45
0
bis 189 Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani 1 Le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte conformemente all'articolo 41 capoverso 1 LAVS nella misura in cui, aggiunte alla rendita del padre o a quella della madre, il loro importo supererebbe quello del reddito annuo medio determinante per il calcolo di questa rendita, aumentato dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
2
Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
3
La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.
4
Nei casi di rendita parziale, l'importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l'articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.
C. Rendite straordinarie190 191
Art. 55
192
189 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
190 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1960 242).
191 Originario tit. avanti l'art. 56.
192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 38
831.101
D. Età flessibile per il godimento della rendita193 I. Rinvio della rendita194
bis 195 Esclusione del rinvio delle rendite196 Sono escluse dal rinvio previsto all'articolo 39 LAVS197: a. ...198 b.199 le rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d'invalidità; c. le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grande invalido; d. a f. ...200 g. le rendite di vecchiaia degli assicurati facoltativamente i quali, fino all'età prevista all'articolo 21 capoversi 1 e 2 LAVS, abbiano beneficiato di un assegno assistenziale secondo l'articolo 92 LAVS, o l'articolo 76 LAI201.
ter 202 Supplemento per il rinvio della rendita 1 In caso di rinvio, il supplemento percentuale della rendita è il seguente: Anni
e 0-2 mesi
e 3-5 mesi
e 6-8 mesi
e 9-11 mesi
1
5,2
6,6
8,0
9,4
2 10,8 12,3 13,9 15,5 3 17,1 18,8 20,5 22,2 4 24,0 25,8 27,7 29,6 5 31,5 2
Il supplemento è determinato dividendo la somma delle quote mensili rinviate per il numero di mesi corrispondenti. Questa somma è moltiplicata per il tasso d'aumento corrispondente in virtù del capoverso 1.
3
Quando rendite di superstite succedono a una rendita di vecchiaia rinviata, l'importo del supplemento ammonta:
193 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
194 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
195 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
198 Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903).
199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
200 Abrogate dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).
201 RS
831.20. Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
202 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
OAVS
39
831.101
a. per le rendite di vedove e di vedovi, all'80 per cento del supplemento versato sino ad allora;
b. per le rendite di orfani, al 40 per cento del supplemento versato sino ad allora.
4
La somma di tutti i supplementi non deve superare l'importo del supplemento della rendita di vecchiaia. 5 L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.
quater 203 Dichiarazione di rinvio e revoca 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.204 La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.
2
La revoca va fatta per iscritto.
3
Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.
4
Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.205 5
...206
II. Anticipazione della rendita207
Art. 56
208
La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata.
2
Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata.209 3 Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.
4
L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.
203 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 199).
205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
206 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).
207 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
209 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 nov. 1995 alla fine del presente testo (n. II RU 1996 668).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 40
831.101
Art. 57
210
Quando una rendita per superstiti succede a una rendita di vecchiaia anticipata, la rendita è ridotta soltanto di una percentuale dell'importo della riduzione determinata in virtù dell'articolo 56. Questa percentuale ammonta: a. all'80 per cento per le rendite per vedove e per vedovi; b. al 40 per cento per le rendite per orfani.
2
La somma delle riduzioni delle rendite per vedove, per vedovi o per orfani non deve superare l'importo della riduzione secondo l'articolo 56. Quando il numero d'aventi diritto cambia, l'importo della riduzione deve essere adeguato.
E. Calcolo anticipato della rendita211
Art. 58
212
1
Le persone assicurate o che lo sono state, e i loro coniugi, possono chiedere un calcolo anticipato della rendita di vecchiaia o delle rendite per i superstiti.
2
I calcoli anticipati sono gratuiti.
3
Per il calcolo anticipato di una rendita di vecchiaia può eccezionalmente essere riscosso un emolumento di 300 franchi al massimo se: a. una persona ha meno di 40 anni o ha già chiesto un calcolo negli ultimi cinque anni; e
b. la domanda non è inoltrata per un motivo specifico, quale il cambiamento di stato civile, la nascita di un figlio, la perdita del lavoro o l'inizio di un'attività indipendente.
Art. 59
213 Competenza Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti della presente ordinanza si applicano per analogia.
210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
211 Introdotto dal il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
212 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
213 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
OAVS
41
831.101
Art. 60
214 Basi di
calcolo
1
Di massima, il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50-57.
Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante l'età ordinaria di pensionamento o la data di anticipazione della rendita.
2
La cassa di compensazione può effettuare il calcolo sulla base dei dati forniti nella domanda.
3
La cassa di compensazione si procura d'ufficio gli estratti di conti.
Art. 61
-66215 F. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari216
Art. 66
bis 217 Assegno per grandi invalidi218 1 L'articolo 36 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961219 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)220 è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.
2
Gli articoli 87-88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.221
ter 222 Mezzi ausiliari
Il Dipartimento stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da consegnare e regola la procedura di consegna.
214 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
215 Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).
216 Originario tit. D divenuto in seguito E. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
217 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).
218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
219 RS 831.201 220 RS 831.201. Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
222 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 42
831.101
G. Rapporto con l'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni223
quater 224 1 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS e può pretendere in seguito un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AVS all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.
2
Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AVS avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato.
H. Disposizioni varie225 I. Esercizio del diritto
Art. 67
1 Il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.226 227 1bis
Soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.228 1ter L'articolo 66 OAI229) è applicabile all'esercizio del diritto ad assegni per grandi invalidi e a mezzi ausiliari.230 231 223 Originario tit. E divenuto in seguito F. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).
224 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).
225 Originario tit. F divenuto in seguito G.
226 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
227 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).
228 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
229 RS 831.201 230 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).
231 Originario cpv. 1bis.
OAVS
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2
Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.232 II. Determinazione delle rendite
Art. 68
Rendite ordinarie
1
Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita. Al modulo vanno allegati i certificati di assicurazione dell'avente diritto, del coniuge e dei familiari in possesso di un certificato di assicurazione e che possono pretendere prestazioni in ragione del medesimo evento assicurato.233 2 Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l'avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall'Ufficio centrale di compensazione i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.234 3 La decisione di assegnazione della rendita dev'essere notificata alle parti, segnatamente:235
a. all'avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale; b.236 alla terza persona o all'autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita; c.237 all'assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire prestazioni.
d. ...238
Art. 69
239
233 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
237 Abrogata dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
238 Abrogata dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
239 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 44
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III. Determinazione dell'assegno per grandi invalidi
bis 240 Richiesta 1 Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all'assegno per grande invalido.
2
...241
3
La cassa di compensazione deve apporre la data di ricezione del modulo e trasmetterlo all'ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (detto qui di seguito: «ufficio AI»).242
ter 243 Accertamento della grande invalidità Gli articoli 69-72bis OAI244 sono applicabili per analogia.
quater 245 Deliberazione 1 Ultimata l'istruttoria, di regola solo l'ufficio AI delibera sul diritto. Esso redige immediatamente la deliberazione e la trasmette alla cassa di compensazione competente ai sensi dell'articolo 125bis.
2
Gli articoli 74ter capoverso 1 lettera f e 74quater OAI246 sono applicabili per analogia.
quinquies 247 Decisione La decisione concernente l'assegno per grandi invalidi è notificata ai destinatari di cui all'articolo 68 capoverso 3 e all'ufficio AI competente.
IV. Disposizioni procedurali comuni
Art. 70
248
241 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
242 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
243 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
244 RS 831.201 245 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
246 RS 831.201 247 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
248 Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1),
OAVS
45
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tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.
bis 249 Avviso obbligatorio 1 L'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità.250 2 Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio AI.251 V. Pagamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi
Art. 71
252
1
...253
2
Se un avente diritto deve regolare contemporaneamente, in qualità di persona tenuta a pagare i contributi, i conti con la cassa di compensazione, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere compensati con i contributi dovuti.
Art. 71bis 254
ter 255 Versamento delle rendite per i figli se i genitori vivono separati 1 Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria. 2 Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli.
Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
249 Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
251 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
252 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
253 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).
254 Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1279). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
255 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 199).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 46
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Art. 72
256
Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese.
Art. 73
257
La prova del pagamento delle rendite o dell'assegno per grandi invalidi è fornita dalle liste di pagamenti interni delle casse e dagli avvisi di addebitamento della Posta Svizzera o delle banche.
Art. 74
Misure di garanzia
1
...258
2
Le casse di compensazione procedono a verificare se l'avente diritto è ancora vivente, in modo corrente o fondandosi sui documenti che sono a loro disposizione, sugli avvisi che pervengono loro e sugli annunci dei casi di morte spediti periodicamente dall'Ufficio centrale di compensazione. Se è necessario, le casse di compensazione si procurano un certificato di vita.259 3 In caso di rendite e di assegni per grandi invalidi pagati a persone residenti all'estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certificato di vita.260
Art. 75
261
Art. 76
262
Art. 76bis
263 256 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
257 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
258 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).
259 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
260 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
261 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
262 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
263 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
OAVS
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VI. Ricupero e impossibilità di restituzione264
Art. 77
Ricupero delle rendite non ricevute Chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell'importo dovutogli. Se una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l'importo non pagato. È riservata la prescrizione conformemente all'articolo 46 LAVS.
Art. 78 -79265
Art. 79
bis 266 Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili 1 Se l'esecuzione promossa contro una persona tenuta a restituire delle rendite è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili le rendite di cui ha chiesto la restituzione. Se più tardi il debitore diventa solvente, dev'essere richiesto il pagamento degli importi dichiarati irrecuperabili.
2
...267
ter 268 Ricupero e impossibilità di restituzione di assegni per grandi invalidi Gli articoli 77 e 79bis sono applicabili per analogia agli assegni per grandi invalidi.
VII...
quater 269 Capo quarto: Organizzazione A. ...
Art. 80
270
265 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
266 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
267 Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338).
268 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
269 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
270 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 48
831.101
Art. 81-82271 B. Casse di compensazione professionali I. In generale
Art. 83
Associazioni autorizzate a costituire casse di compensazione 1
Sono considerate come associazioni di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, nel senso dell'articolo 53 LAVS, quelle costituite nella forma giuridica di associazioni conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero272 o in quella di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni273.
2
Sono considerate come associazioni professionali svizzere le associazioni che, secondo i loro statuti, comprendono datori di lavoro o persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente nell'intero territorio della Svizzera o almeno di una regione linguistica della Svizzera, che hanno i medesimi interessi d'ordine professionale o le stesse funzioni economiche.
3
Sono considerate come associazioni interprofessionali le associazioni che, secondo i loro statuti, e in realtà, comprendono datori di lavoro e persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente di più professioni e che si estendono almeno su tutto il territorio di un Cantone, o su un'intera regione linguistica di un Cantone.
Art. 84
Costituzione di casse di compensazione in comune Conformemente all'articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può essere costituita soltanto da più associazioni professionali svizzere o da più associazioni interprofessionali svizzere.
Art. 85
274
271 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
272 RS 210
273 RS 220
274 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
275 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).
OAVS
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Art. 86
Applicazione regolare dell'assicurazione Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono provare che hanno preso in tempo utile tutte le misure necessarie per garantire sin dall'inizio l'applicazione regolare dell'assicurazione.
Art. 87
Costituzione provvisoria delle casse Un'associazione la cui decisione di costituire una cassa è contestata mediante azione giudiziaria; può essere autorizzata a costituire provvisoriamente una cassa di compensazione. L'autorizzazione è revocata se la decisione di costituzione è stata revocata per sentenza giudiziaria e se entro i 6 mesi dalla sentenza passata in giudicato non è stata presa una nuova decisione di costituzione.
II. Casse di compensazione professionali paritetiche
Art. 88
Nozione delle associazioni di salariati 1
Sono considerate come associazioni di salariati nel senso dell'articolo 54 LAVS le associazioni che hanno la forma giuridica di un'associazione conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero276 o di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni277.
2
Le organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti di salariati non possono domandare la partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa.
Art. 89
Partecipazione delle organizzazioni della minoranza Se è costituita una cassa di compensazione paritetica, alle associazioni di salariati cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione deve esser reso possibile di partecipare, a loro richiesta scritta, all'amministrazione della cassa, sempreché esse approvino il regolamento della cassa e assumano la parte degli obblighi che ne derivano loro.
Art. 90
Condizioni della partecipazione paritetica 1
Le associazioni di salariati interessate devono provare all'Ufficio federale che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 54 capoverso 1 LAVS e nell'articolo 89 della presente ordinanza. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell'Ufficio federale i documenti necessari per la prova.
2
Si può rinunciare, con il consenso delle associazioni di datori di lavoro, alla prova che le condizioni sono adempite, se le associazioni interessate di datori di lavoro e di salariati si accordano sulla costituzione di una cassa di compensazione paritetica.
276 RS
210
277 RS 220
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 50
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3
Se le associazioni di datori di lavoro interessate contestano l'esattezza delle prove addotte dalle associazioni di salariati, il Dipartimento decide se le condizioni della partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa sono o no adempite.
Art. 91
Spese di amministrazione 1
Se le associazioni interessate dei datori di lavoro e dei salariati non possono accordarsi sulla copertura delle spese di amministrazione di una cassa di compensazione paritetica, le associazioni dei salariati devono assumere la metà di tali spese.
2
La cassa di compensazione non può prelevare dai singoli salariati l'aliquota delle spese di amministrazione dovuta dalle associazioni dei salariati.
III. Prestazione della garanzia
Art. 92
278 Disposizioni applicabili
In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 4 gennaio 1938279 relativa alla costituzione di garanzie a favore della Confederazione.
Art. 93
Pegno di cartevalori
1
Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale svizzera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se queste sono soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934280 sulle banche e casse di risparmio.
2
...281
Art. 94
Liberazione282 1 Le cauzioni reali sono liberate nelle mani di chi le ha prestate. Esse sono liberate nelle mani di una terza persona soltanto se questa prova di avere il diritto di riceverle.
278 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).
279 [CS 6 31. RU 1957 527 art. 22 cpv. 2]. Ora: l'art. 43 dell'O dell'11 giu. 1990 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).
280 RS 952.0 281 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).
282 Nuovo testo giusta il n. II del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).
OAVS
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2
Se cessano di esistere le condizioni per cui era richiesta la prestazione di garanzia, le cauzioni reali devono essere liberate decorsi 5 anni dal momento in cui più non si avverano le condizioni. Lo stesso vale quando le cauzioni reali sono sostituite da fideiussioni e il fideiussore non assume garanzia per danni anteriori alla prestazione della fideiussione.
3
...283
Art. 95
Fideiussioni 1 Il fideiussore deve obbligarsi a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA e dell'articolo 70 LAVS.284 2 Sono accettate come fideiussori le banche soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934285 su le banche e casse di risparmio, nonché le società di assicurazione concessionarie nella Svizzera, che esercitano l'assicurazione sulle cauzioni.
3
Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni286 relative alla fideiussione e in particolare alle fideiussioni verso la Confederazione.
Art. 96
Forma e durata delle fideiussioni 1
La fideiussione dev'essere stipulata su modulo ufficiale.
2
La fideiussione dev'essere stipulata per un tempo indeterminato e deve prevedere la disdetta scritta, in ogni tempo, con termine di 6 mesi.
Art. 97
287
IV. Costituzione della cassa
Art. 98
288 Domanda La domanda di costituire una cassa di compensazione professionale deve essere presentata dalle associazioni fondatrici all'Ufficio federale; alla stessa vanno allegate due copie della decisione di costituzione documentata con atto pubblico e degli statuti dell'associazione.
283 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422).
284 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
285 RS 952.0 286 RS 220
287 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).
288 Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968 (RU 1969 81).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 52
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Art. 99
289
Le associazioni che non hanno costituito una cassa di compensazione al 1° gennaio 1948 possono, per la prima volta, tre anni dopo l'entrata in vigore della LAVS e, in seguito, soltanto ogni cinque anni, costituire una nuova cassa di compensazione oppure partecipare, come nuova associazione fondatrice, all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente.
2
La fusione di casse di compensazione è attuabile in qualsiasi momento, nella misura in cui i membri affiliati alla nuova cassa di compensazione nata dalla fusione sono approssimativamente gli stessi di quelli delle casse che fusionano.
3
Le associazioni fondatrici la cui cassa di compensazione è sciolta, possono, con il consenso dell'Ufficio federale, partecipare in qualsiasi momento all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente, sempre che ciò appaia indicato dalle circostanze particolari.
4
Lo stato delle associazioni fondatrici di una cassa di compensazione può essere modificato in ogni tempo, con il consenso dell'Ufficio federale, a patto che i mutamenti non tocchino per nulla i membri finora affiliati alla cassa di compensazione.
5
La trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una cassa di compensazione paritetica o viceversa, nonché la partecipazione di altre associazioni di salariati all'amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall'amministrazione di una cassa di compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.
6
L'Ufficio federale assegna il termine entro il quale devono essere prese le misure necessarie per la costituzione di nuove casse di compensazione o per la trasformazione di casse di compensazione esistenti.
V. Regolamento della cassa
Art. 100
290
Il regolamento della cassa deve essere presentato all'Ufficio federale il quale ha la competenza di approvarlo.
Art. 101
Contenuto
1
Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e delle decisioni.
289 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
290 Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968 (RU 1969 81).
OAVS
53
831.101
2
Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a quelle citate nell'articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su: a. la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all'obbligo di fare versamenti supplementari conformemente all'articolo 97 ...291; b. la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della cassa, e la durata della loro carica; c. la ripartizione dell'eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione.
VI. Comitato direttivo della cassa
Art. 102
In generale
1
Il comitato direttivo della cassa stabilisce il proprio regolamento interno.
2
Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall'associazione che lo ha nominato.
3
Il gerente della cassa non può essere membro del comitato direttivo della cassa.
Art. 103
Sedute
1
Il comitato direttivo della cassa deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Altre sedute possono essere ordinate in ogni tempo dal presidente del comitato direttivo della cassa. Il presidente deve convocare una seduta se almeno un terzo dei membri del comitato lo domanda.
2
La convocazione del comitato direttivo della cassa dev'essere fatta per iscritto, con indicazione delle trattande all'ordine del giorno e, di regola, almeno 10 giorni prima della seduta, altrimenti le decisioni non possono essere prese che all'unanimità di tutti i membri del comitato.
Art. 104
Compiti e competenze
1
Il comitato direttivo della cassa vigila sulla gestione della cassa. Esso designa l'organo incaricato delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro; conferisce, a questo scopo, i mandati necessari.292 2
I membri del comitato direttivo possono, con il consenso dell'intero comitato direttivo, esigere dal gerente della cassa informazioni sugli affari concernenti la cassa di compensazione e sul trattamento dei singoli casi, nonché esaminare determinati atti.
291 Parole cancellate dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903).
292 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 54
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Art. 105
Rappresentanza delle associazioni di salariati 1
Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 88.
2
Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi.
3
Per la prova relativa alla determinazione del numero dei salariati e dell'appartenenza degli stessi all'associazione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 90 capoverso 1.
4
Il Tribunale arbitrale decide delle controversie relative al diritto di rappresentanza delle associazioni di salariati giusta l'articolo 54 capoverso 3 LAVS. Sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa293.294 VII. Gerente della cassa
Art. 106
1 Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività principale; ove le circostanze lo giustificano, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.
2
I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione.
3
Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.
VIII. Scioglimento della cassa di compensazione
Art. 107
295 1 L'Ufficio federale determina il momento dello scioglimento della cassa di compensazione. Ne ordina i provvedimenti necessari e stabilisce, con il consenso delle associazioni fondatrici, l'assegnazione dell'eventuale sostanza restante.
293 RS 172.021 294 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).
295 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
OAVS
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2
La cassa di compensazione che non adempie più durante tre anni consecutivi le condizioni indicate nell'articolo 53 capoverso 1 lettera a o nell'articolo 60 capoverso 2 secondo e terzo periodo LAVS è sciolta. L'Ufficio federale può autorizzare la continuazione della gestione della cassa per tre anni al massimo, se è reso verosimile che entro questo tempo le condizioni saranno nuovamente adempiute.296 C. Casse di compensazione cantonali
Art. 108
297
Art. 109
Rappresentanza esterna La cassa di compensazione cantonale è rappresentata, di fronte ai terzi, dal gerente della cassa. Questi cura i rapporti diretti con gli uffici federali, nonché con i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa.
D. Casse di compensazione della Confederazione I. Cassa di compensazione federale
Art. 110
Costituzione e organizzazione 1
Per il personale della Confederazione e delle aziende federali è istituita, nell'ambito dell'Amministrazione federale, una cassa di compensazione speciale chiamata Cassa di compensazione federale.
2
La Cassa di compensazione federale dipende dal Dipartimento federale delle finanze298. Questo è autorizzato a emanare, d'accordo con il Dipartimento dell'interno le prescrizioni necessarie concernenti l'organizzazione, l'affiliazione alla Cassa, la revisione della Cassa, nonché il controllo dei datori di lavoro.
Art. 111
Affiliazione alla Cassa Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale l'Amministrazione federale, i tribunali e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa. L'articolo 118 capoverso 2 è applicabile per analogia.299 296 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
297 Abrogato dal n. II dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
298 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
299 Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2920).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 56
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Art. 112
300
Art. 113
301 1 Nell'ambito dell'Ufficio centrale di compensazione è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l'applicazione dell'assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali. Essa affilia inoltre gli studenti senza attività lucrativa assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS.302 303 2 Il Dipartimento federale delle finanze emana, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento dell'interno, il regolamento della cassa.
E. Agenzie delle casse di compensazione
Art. 114
Agenzie delle casse di compensazione professionali 1
Se nonostante la richiesta di un numero importante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, una cassa di compensazione non istituisce agenzie in singole regioni linguistiche oppure in determinati Cantoni, l'Ufficio federale, ordina, a richiesta degli interessati, l'istituzione di agenzie.
2
L'istituzione di un'agenzia comune da parte di più casse di compensazione professionali può essere autorizzata dall'Ufficio federale, per quanto sia garantita la separazione delle contabilità e degli atti.
3
L'istituzione di agenzie per singole professioni rappresentate in una cassa di compensazione non è permessa.
Art. 115
Agenzie delle casse di compensazione cantonali 1
I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA nonché dell'articolo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.304 2 L'istituzione di agenzie per singole professioni non è permessa.
300 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
301 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
302 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
303 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).
304 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
OAVS
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Art. 116
Compiti delle agenzie 1
Alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti: a. dare
informazioni;
b. ricevere e trasmettere la corrispondenza; c. distribuire i moduli e i testi legali; d. collaborare al regolamento dei conti; e. collaborare all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle rendite straordinarie305; f. collaborare all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa; g. collaborare all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi.
Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti.
2
Alle agenzie delle casse di compensazione professionali incombono in ogni caso i compiti enumerati nel capoverso 1 lettere a a d. Il regolamento della cassa può prevedere altri compiti.
3
Se a un'agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all'occorrenza, rettificarle.
F. Affiliazione alle casse I. Cassa competente a riscuotere i contributi
Art. 117
Datori di lavoro e persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente 1
Se un datore di lavoro o una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente fa parte di più associazioni fondatrici, egli deve designare la cassa di compensazione professionale competente a riscuotere i contributi. Egli non può più cambiare la cassa da lui designata che alla fine del periodo di 3 o di 5 anni indicato nell'articolo 99, a meno che non si avverino più le condizioni per l'affiliazione alla cassa designata.
2
I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non sono membri di un'associazione fondatrice, sono affiliati alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l'azienda. Se il domicilio o la sede non corrisponde al luogo dell'amministrazione o dell'azienda, con il consenso delle casse di compensazione può essere considerato come determi305 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960
(RU 1960 242).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 58
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nante il luogo dove si trova l'amministrazione, l'azienda o una parte principale di questa.
3
Le succursali sono affiliate alla cassa di compensazione di cui fa parte la sede principale dell'azienda. Ove circostanze speciali lo giustifichino, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.
4
I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente possono essere affiliati a una sola cassa di compensazione. Sono riservati gli articoli 119 capoverso 2 e 120 capoverso 1.
Art. 118
Persone che non esercitano un'attività lucrativa 1
Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell'articolo 1a capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.306 2 Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall'anno civile durante il quale hanno compiuto il 60 anno di età continuano a versare i contributi alla cassa di compensazione professionale alla quale dovevano precedentemente i contributi percepiti sul reddito di un'attività lucrativa, sempre che l'Ufficio federale abbia autorizzato la cassa di compensazione professionale ad affiliare persone senza attività lucrativa.307 3
Gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l'istituto degli studi. Gli studenti domiciliati all'estero assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensazione.308 309 4 Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, ricoverate in uno stabilimento o membri di comunità religiose, l'Ufficio federale può prescrivere che i contributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo stabilimento o ha sede la comunità.310
Art. 119
Salariati, in casi particolari 1
Competente a riscuotere i contributi del personale di un'associazione fondatrice, delle sue sezioni e della sua cassa di compensazione, è la cassa di compensazione professionale corrispondente. Il personale delle organizzazioni generali svizzere di 306 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
307 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1105).
308 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
309 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).
310 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
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associazioni indipendenti può, a richiesta di esse, essere affiliato alla cassa di una associazione subalterna.
2
La cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi del personale domestico è, di regola, quella del Cantone di domicilio del datore di lavoro. Se quest'ultimo regola già i conti con un'altra cassa di compensazione, esso può versare a essa anche i contributi per il personale domestico.
Art. 120
Disposizioni particolari 1
Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un'associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in conformità della legge federale del 20 giugno 1952311 sugli assegni familiari nell'agricoltura.312 313 2 Se un'azienda cantonale o comunale, membro di un'associazione fondatrice, forma una parte dell'amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l'azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.
3
È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.
Art. 121
Passaggio da una cassa all'altra 1
Il passaggio da una cassa all'altra è ammesso soltanto quando più non si avverano le condizioni dell'affiliazione alla cassa di compensazione fino allora competente.
2
L'ammissione a un'associazione fondatrice non può giustificare l'affiliazione alla cassa di compensazione professionale di essa, se l'ammissione è avvenuta esclusivamente a tale fine e non può essere provato che esiste altro interesse particolare che giustifichi l'appartenenza all'associazione.
3
Se l'acquisto della qualità di membro di un'associazione professionale implica il passaggio da una cassa all'altra, la nuova cassa di compensazione è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione cui il membro era affiliato.
4
Se cessa, a causa della perdita della qualità di membro di una associazione fondatrice, la competenza di una cassa di compensazione professionale, questa è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'exmembro dell'associazione.
311 RS 836.1 312 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538).
313 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420) .
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5
Il passaggio da una cassa di compensazione all'altra può avvenire soltanto alla fine di ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all'altra, a causa di cambiamento di domicilio, può avere luogo in ogni tempo. L'Ufficio federale può consentire eccezioni in casi motivati.
II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite
Art. 122
314
Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita.
2
Se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.
3
I beneficiari di rendite, che ricevono da un datore di lavoro prestazioni periodiche d'assicurazione o di previdenza, possono tuttavia optare per la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, se costui versa la rendita congiuntamente alle prestazioni assicurative o previdenziali.
Art. 123
315
Gli aventi diritto che abitano all'estero ricevono le loro rendite dalla Cassa svizzera di compensazione. L'Ufficio federale può consentire eccezioni per i membri di comunità religiose che abitano all'estero.
2
L'Ufficio federale regola la questione della competenza a pagare le rendite agli aventi diritto che rientrano in Svizzera dopo il verificarsi dell'evento assicurato.
Art. 124
316
314 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
315 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
316 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 125
317
b. quando il beneficiario trasferisce il domicilio dalla Svizzera all'estero o dall'estero in Svizzera;
c. quando il beneficiario d'una rendita straordinaria318, versata da una cassa cantonale di compensazione, trasferisce il domicilio in un altro Cantone; d.319 quando un avente diritto alla rendita beneficia di prestazioni complementari e se l'Ufficio federale ha autorizzato le competenti casse di compensazione a procedere al cambiamento.
bis 320 Assegno per grandi invalidi L'assegno per grandi invalidi è stabilito e pagato dalla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia all'avente diritto.
ter 321 Accrediti per compiti assistenziali La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio della persona assistita è competente per determinare gli accrediti per compiti assistenziali e iscriverli nel conto individuale della persona che prodiga le cure.
III. Disposizioni comuni
Art. 126
Disposizioni particolari Se dall'affiliazione di tutto un gruppo professionale dell'industria a domicilio a una cassa di compensazione deriva una sensibile semplificazione amministrativa e una migliore applicazione dell'assicurazione, il Dipartimento può obbligare una cassa di compensazione a riscuotere i contributi e a pagare le rendite per tutti i membri di questo gruppo professionale.
Art. 127
322
318 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1960 242).
319 Introdotta dal n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).
320 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
321 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
322 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 62
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G. Compiti delle casse di compensazione
Art. 128
323
Art. 129
Controllo dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi 1
Le casse di compensazione professionali hanno l'obbligo di notificare l'affiliazione delle persone tenute al pagamento dei contributi alla cassa di compensazione del Cantone dove la persona assoggettata al pagamento dei contributi ha eletto domicilio. L'Ufficio federale regola la procedura di notifica.324 2 L'Ufficio federale può prescrivere alle casse di compensazione cantonali controlli particolari dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LAVS.
Art. 130
325
I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono affidare alle casse di compensazione nel senso dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS, soltanto altri compiti che sono inerenti all'assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale, come pure alla formazione ed al perfezionamento professionale.
2
L'assegnazione di questi compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 131
326
I Cantoni e le associazioni fondatrici, che intendono affidare altri compiti alle loro casse di compensazione, devono presentare domanda scritta all'Ufficio federale, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.
2
L'Ufficio federale decide le domande. Esso può sottoporre a determinate condizioni l'autorizzazione d'affidare altri compiti alle casse di compensazione.
3
L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se, più tardi, risulta che il conferimento di questi nuovi compiti pregiudica la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 132
Disposizioni particolari 1
Se l'adempimento di altri compiti cagiona alla cassa di compensazione un aumento delle spese di amministrazione, alla cassa dev'essere pagata una indennità adeguata.
I sussidi alle spese di amministrazione nel senso dell'articolo 69 capoverso 2 LAVS 323 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
324 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).
325 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
326 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
OAVS
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non devono essere impiegati per coprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento di altri compiti.
2
Le revisioni delle casse conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS devono essere estese anche agli altri compiti affidati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Se parte di questi compiti è stata affidata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro conformemente all'articolo 68 capoverso 2 LAVS si estende pure all'adempimento di tali compiti.
bis 327 Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse di compensazione
1
L'autorizzazione per l'esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, previste all'articolo 63 capoverso 5 LAVS, è rilasciata dall'Ufficio federale.
2
La domanda deve essere presentata dal Cantone o dall'associazione fondatrice e deve descrivere con esattezza i compiti da eseguire, i provvedimenti da prendere in vista del mantenimento dell'obbligo del segreto e della custodia degli atti e enunciare i principi determinanti la rimunerazione per l'adempimento dei compiti.
3
L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se l'esecuzione dei compiti tramite terzi ostacola o compromette l'applicazione regolare dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
ter 328 Emolumenti 1 Le informazioni fornite dall'Ufficio centrale di compensazione, dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie agli assicurati o alle persone soggette all'obbligo contributivo sono per principio gratuite.
2
Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano delle spese, si può percepire un emolumento, applicando per analogia l'articolo 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969329 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
327 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
328 Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279).
329 RS 172.041.0
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 64
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H. Certificato di assicurazione e conto individuale330
Art. 133
331
Il numero d'assicurato conta undici cifre e si compone nel modo seguente: a. un primo gruppo di tre cifre formato sulla base del cognome; b. le ultime due cifre dell'anno di nascita; c. un gruppo di tre cifre, del quale una cifra designa il trimestre dell'anno di nascita e il sesso e le altre due il giorno di nascita nel trimestre; d. un numero d'ordine di due cifre che distingue gli Svizzeri dagli stranieri e una cifra di controllo.
2
I gruppi di cifre descritti nel capoverso 1 non possono essere utilizzati per formare un numero personale per scopi estranei all'AVS.
Art. 134
332
Ogni assicurato riceve, all'inizio dell'obbligo contributivo o alla richiesta di una prestazione, un certificato di assicurazione nel quale sono iscritti il numero d'assicurato, le indicazioni nominative, la data di nascita e il numero, chiave dello Stato d'origine.
2
Per la sostituzione di certificati di assicurazione smarriti la cassa di compensazione può riscuotere dall'assicurato una tassa fino a 4 franchi.
bis 333 Composizione e attribuzione del numero di assicurato 1 La composizione e l'attribuzione del numero di assicurato, come anche l'approntamento del certificato di assicurazione sono fatti ad opera dell'Ufficio centrale di compensazione.
2
e 3...334
Art. 135
335
1
Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero di assicurato, i conti individuali dei redditi di attività lucrative sui quali i contributi le sono stati versati fino al sorgere del diritto a una rendita di vecchiaia.336 330 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
331 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
332 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
333 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
334 Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668).
335 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
336 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
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2
L'apertura di un conto individuale da parte di una cassa di compensazione è iscritta nel certificato di assicurazione.
3
...337
Art. 136
338
Art. 137
339
Art. 138
340
Redditi da registrare 1
Vanno registrati i redditi provenienti da un'attività lucrativa conformemente all'articolo 30ter capoverso 2 LAVS.341 2
I redditi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come pure quelli delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, sono registrati solo nella misura in cui su essi sono stati pagati contributi.
3
Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA o degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell'attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati.342
Art. 139
343
Art. 140
344
La registrazione comprende: a. il numero dell'assicurato; b.345 il numero del conteggio della persona tenuta a pagare i contributi che ha regolato il conto dei contributi con la cassa di compensazione o il numero d'assicurato del coniuge il cui reddito è stato ripartito; 337 Abrogato dal n. I dell'O del 13 set. 1995 (RU 1995 4376).
338 Abrogato dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1) e dal n. I dell'O del 13 set. 1995 (RU 1995 4376).
339 Abrogato dal n. I del DCF del 19 nov. 1965 (RU 1965 1019).
340 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
341 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
342 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
343 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
344 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
345 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 66
831.101
c.346 un numero chiave indicante il genere di registrazione sul conto individuale; d.347 l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi; e. il reddito annuo in franchi.
f.348 le indicazioni necessarie alla determinazione dell'importo dell'accredito per compiti assistenziali.
2
Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all'Ufficio centrale di compensazione.349
Art. 141
Estratti di conti
1
L'assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L'estratto di conto è rilasciato gratuitamente.350 1bis L'assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un'altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all'estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione.351 2 L'assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell'estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.352 3
Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.353 346 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
347 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172).
348 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
349 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
350 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).
351 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).
352 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
353 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
OAVS
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J. Regolamento dei conti e dei pagamenti I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione
Art. 142
Estensione
1
L'obbligo del regolamento dei pagamenti e dei conti si estende a tutti i contributi dovuti da chi è tenuto a pagarli sia come assicurato, sia come datore di lavoro; esso si estende anche ai contributi alle spese di amministrazione. I contributi devono, di regola, essere compensati con le rendite alle quali la persona tenuta a pagare i contributi aveva diritto durante il periodo di conteggio o con quelle che essa ha pagato ai suoi salariati nel corso di tale periodo.
...354 2
Se alla cassa di compensazione sono stati affidati altri compiti, nel senso dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte possono, con il consenso dell'Ufficio federale, essere comprese nel conteggio, a condizione che ciò non complichi il regolamento dei conti.
3
...355
Art. 143
356
Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l'articolo 36, i datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori di lavoro i moduli necessari e, ove occorra, li aiutano a riempirli. È fatto salvo l'articolo 210.358 2 I datori di lavoro devono iscrivere, in modo continuo, i salari e le altre indicazioni richieste per la tenuta dei conti individuali, nella misura in cui tali iscrizioni sono necessarie per i conteggi e per eseguire le verificazioni dei datori di lavoro.359
Art. 144
360
354 Periodo abrogato dal n. I del DCF del 19 nov. 1965 (RU 1965 1019).
355 Abrogato dal n. I dell'O del 17 giu. 1985 (RU 1985 913).
356 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
357 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
358 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
359 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
360 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 68
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II. ...361
Art. 145
-146 III. Movimento di fondi delle casse di compensazione
Art. 147
Regola
1
Il traffico dei pagamenti delle casse di compensazione deve essere fatto, per quanto possibile, mediante girata su un conto postale o bancario.362 2 Le casse di compensazione possono disporre di denaro liquido soltanto nella misura necessaria per coprire le spese minute.
Art. 148
363
bis 364 Avviso sulle disponibilità Le casse di compensazione hanno l'obbligo di far pervenire all'Ufficio centrale di compensazione, il 15 di ogni mese, un avviso sullo stato delle loro disponibilità.
Art. 149
365
1
L'Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione delle casse di compensazione, in tempo utile, mediante un importo arrotondato, le somme necessarie al pagamento principale delle rendite.
2
Le casse di compensazione che necessitano di somme supplementari per il pagamento di altre prestazioni fondate sul diritto federale, devono inoltrare richiesta all'Ufficio centrale di compensazione.
361 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 1998 (RU 1998 2579).
362 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
363 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).
364 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).
365 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).
OAVS
69
831.101
bis 366 Mutui Se si avverano circostanze particolari, alle casse di compensazione possono essere concessi per la momentanea copertura delle spese di amministrazione mutui prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le relative domande devono essere indirizzate all'Ufficio federale. Detto Ufficio può subordinare il suo consenso a determinate condizioni ed esigere garanzie.
IV. Contabilità delle casse di compensazione
Art. 150
Norma
La contabilità delle casse di compensazione deve indicare tutto il movimento dei conti e dei pagamenti, nonché quello del conto delle spese generali e, in ogni tempo, lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione.
Art. 151
367
Art. 152
368
Conti correnti
1
Le casse di compensazione tengono un conto contributi per ogni persona obbligata a pagare i contributi e che regola i conti con esse.
2
Il conto contributi deve indicare se la persona tenuta a pagare i contributi ha adempito l'obbligo di regolare i conti e i pagamenti nonché quali sono i suoi crediti o debiti verso la cassa.
Art. 153
369
Art. 154
370
Piano contabile e prescrizioni sulla tenuta dei conti L'Ufficio federale fissa, d'intesa con l'Ufficio centrale di compensazione, il piano dei conti per la contabilità delle casse di compensazione ed emana le necessarie istruzioni sulla tenuta dei conti.
366 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
367 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976 (RU 1976 1720).
368 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).
369 Abrogato dal n. I dell'O del 13 set. 1995 (RU 1995 4376).
370 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 70
831.101
Art. 155
371
V. Conservazione degli atti
Art. 156
1 Gli atti delle casse di compensazione devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.
2
L'Ufficio federale può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli atti, nonché sulla consegna o distruzione di atti vecchi.
K. Copertura delle spese di amministrazione
Art. 157
372
Art. 158
373
I sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per le spese d'amministrazione sono accordati esclusivamente alle casse di compensazione che, malgrado un'amministrazione razionale, non possono coprire le loro spese di amministrazione con i contributi a dette spese versati dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.
2
Su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, il Dipartimento stabilisce: a. le condizioni del diritto ai sussidi, in particolare le aliquote minime dei contributi alle spese di amministrazione;
371 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).
372 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
373 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
OAVS
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b. la specie e l'importo dei sussidi come pure il modo della loro determinazione;
c. le norme concernenti la riduzione ed il rimborso dei sussidi.
3
I sussidi devono essere fissati in modo che ogni cassa di compensazione riceva un importo sufficiente da potere, con i contributi alle spese d'amministrazione dei datori di lavoro, delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, coprire le spese di un'amministrazione razionale e adeguata alla sua struttura.
L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro I. Revisione delle casse
Art. 159
Regola
Conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione devono essere controllate due volte l'anno mediante revisioni. La prima revisione dev'essere fatta senza preavviso nel corso dell'anno di esercizio, la seconda dopo la chiusura dell'anno di esercizio.
Art. 160
Estensione
1
L'estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione.
2
Le revisioni devono estendersi in particolare alla contabilità, al regolamento dei conti, all'applicazione materiale delle disposizioni legali, nonché all'organizzazione interna della cassa di compensazione. L'Ufficio federale può impartire agli uffici di revisione istruzioni in merito.
Art. 161
Revisione delle agenzie 1
Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione.
2
Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che non adempiono soltanto i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1, devono essere controllate sul posto almeno una volta l'anno. L'estensione della revisione va adeguata ai compiti affidati alle singole agenzie.
3
Le agenzie che adempiono unicamente i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1 devono essere controllate almeno una volta ogni tre anni.374 4
Previa approvazione dell'Ufficio federale, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 a 3 sono applicabili alle singole agenzie.
374 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2110).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 72
831.101
II. Controllo dei datori di lavoro
Art. 162
375 Norma 1 I datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell'articolo 68 capoversi 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando passano a un'altra cassa di compensazione o liquidano la loro azienda.376 La cassa di compensazione può rinunciare a ordinare un controllo sul posto, se è in grado di controllare efficacemente l'applicazione delle disposizioni legali da parte del datore di lavoro mediante altri provvedimenti.
2
Se un datore di lavoro passa da una cassa a un'altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa.
3
Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli sul posto è d'osservare i periodi di controllo. Egli deve fissare i controlli in modo da evitare che diritti a pagamenti di contributi arretrati o a restituzioni cadano in prescrizione. Di regola, il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.
Art. 163
377
1
L'Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione.
2
Di regola il controllo deve estendersi a tutto il periodo di tempo che risale fino all'ultimo controllo eseguito. Esso sarà operato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l'accertamento di eventuali lacune.
3
I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni né impartire ordini.
III. Uffici di revisione e di controllo
Art. 164
Regola
1
Le casse di compensazione, nonché le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoverso 1, devono essere controllate da uffici di revisione che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 68 capoverso 3 LAVS (detti qui di seguito «Uffici di revisione esterni»).
2
Le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoversi 2 e 3, nonché i datori di lavoro, possono essere controllati da servizi speciali delle casse di compensazione (detti qui di seguito «Uffici di revisione interni»).
375 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).
376 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1230).
377 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).
OAVS
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831.101
Art. 165
Condizioni pel riconoscimento 1
Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:
a.378 le persone che si occupano della revisione delle casse e dei controlli dei datori di lavoro devono conoscere a fondo la tecnica della revisione, la contabilità, le prescrizioni della LPGA e della LAVS e le loro disposizioni d'esecuzione nonché le istruzioni dell'Ufficio federale; b.379 le persone che devono eseguire le revisioni e i controlli devono dedicare la loro attività in modo principale a lavori di revisione e, se sono salariate, essere legate da un contratto di lavoro all'ufficio di revisione o, nei casi indicati nell'articolo 164 capoverso 2, alla cassa di compensazione.
c. le persone che hanno da dirigere le revisioni e i controlli devono, di regola, possedere il diploma federale di perito contabile.
2
Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo cantonali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti:
a.380 di regola, essi devono essere membri della Camera Fiduciaria; l'Ufficio federale può consentire eccezioni; b.381 per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell'articolo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l'anno; l'Ufficio federale può consentire un'eccezione per gli uffici di revisione già riconosciuti.
c. essi devono impegnarsi ad annunciare all'Ufficio federale le attività esercitate oltre alla revisione e ai controlli e, volta per volta, gli eventuali cambiamenti;
d. essi devono impegnarsi a mettere tutti i documenti a disposizione dell'Ufficio federale e a fornire a questo tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'adempimento delle condizioni del riconoscimento.
3
Gli uffici di revisione interni devono occuparsi in modo preponderante di revisioni e di controlli ed essere indipendenti dalla direzione della cassa riguardo all'esercizio della loro attività. Essi non possono essere organizzati nel seno delle agenzie.
4
Gli uffici di revisione esterni e interni possono, verso adeguata rimunerazione, eseguire contemporaneamente altre revisioni e controlli per conto dell'associazione o del Cantone, qualora ciò permetta una revisione più razionale e non pregiudichi l'esecuzione regolare delle revisioni delle casse e dei controlli dei datori di lavoro.
378 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
379 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).
380 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2920).
381 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 74
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Art. 166
Procedura pel riconoscimento e revoca dello stesso 1
Gli uffici di revisione esterni, che intendono farsi riconoscere, devono presentare una domanda scritta all'Ufficio federale e provare che adempiono le condizioni del riconoscimento. La domanda di riconoscimento degli uffici di revisione interni dev'essere presentata dalla cassa di compensazione.
2
L'Ufficio federale decide del riconoscimento degli uffici di revisione. La sua decisione dev'essere notificata per iscritto.
3
Il riconoscimento dev'essere revocato quando l'ufficio di revisione non adempie più le condizioni del riconoscimento, non offre più la garanzia di esecuzione regolare e oggettiva delle revisioni e dei controlli o non osserva, malgrado intimazioni, le istruzioni impartite dalle autorità.
Art. 167
Indipendenza e astensione 1
Gli uffici di revisione devono essere indipendenti dalla direzione delle associazioni fondatrici della cassa di compensazione sottoposta a revisione, nonché dai datori di lavoro da controllare.
2
Quando essi hanno ragioni di dubitare che esista questa indipendenza, gli uffici di revisione o le persone incaricate di eseguire le revisioni o i controlli devono astenersi. I motivi di astensione sono in particolare: a. una rilevante partecipazione finanziaria o di natura analoga all'associazione fondatrice, all'azienda da controllare o a un'azienda concorrente; b. un contratto di lavoro o un rapporto di mandato, che non concerna l'esecuzione di una revisione o di un controllo, con il datore di lavoro da controllare o con un'impresa concorrente.
Art. 168
Mandato di revisione
1
Gli uffici di revisione devono essere incaricati di eseguire la revisione delle casse o i controlli dei datori di lavoro entro un termine che sarà fissato dall'Ufficio federale.
Il mandato a un ufficio di revisione esterno deve sempre estendersi almeno a un anno di esercizio.
2
Le casse di compensazione devono annunciare i loro uffici di revisione all'Ufficio federale.
Art. 169
Rapporti di revisione e di controllo 1
Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto.
2
I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni
OAVS
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831.101
particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto.
3
I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo.
4
I rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie all'Ufficio federale entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri duplicati devono essere inviati direttamente alla cassa di compensazione e alle loro associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.382
Art. 170
Tariffa
1
Le indennità dovute agli uffici di revisione esterni sono fissate in una tariffa che sarà compilata dal Dipartimento, previa consultazione degli interessati.
2
Le spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro sono considerate come spese di amministrazione delle casse di compensazione.
3
Laddove, con un comportamento contrario ai suoi obblighi, il datore di lavoro complica l'esecuzione di un controllo, segnatamente allorché non iscrive i salari e altre indicazioni richieste ai sensi dell'articolo 143 capoverso 2 OAVS, o procede a dette iscrizioni soltanto in modo incompleto, o se tenta di sottrarsi al controllo, la cassa di compensazione può addossargli le spese supplementari cui essa va incontro.383 IV. Revisioni complementari e controlli384
Art. 171
1 L'Ufficio federale può, all'occorrenza, eseguire esso stesso revisioni complementari delle casse o farle eseguire dall'Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione riconosciuto.
2
L'Ufficio federale è competente a ordinare i controlli conformemente all'articolo 68 capoverso 2 in fine LAVS.
382 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
383 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
384 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
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M. ...
Art. 172-Art. 173385 N. Ufficio centrale di compensazione
Art. 174
Compiti
1
All'Ufficio centrale di compensazione incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 134bis, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:386
a. ...387 b. ...388 c.389 riunire i conti individuali di un assicurato al verificarsi dell'evento assicurato;
d.390 trarre dagli annunci fatti391 in conformità dell'articolo 140 capoverso 2 e dal registro delle prestazioni correnti le informazioni necessarie richieste dall'Ufficio federale; e.392 ricevere in consegna gli avvisi di morte inviati dagli uffici dello stato civile e inoltrarli alla cassa di compensazione, se gli avvisi riguardano i beneficiari di prestazioni che sono iscritti nel registro centrale.
f.393 gestire un registro centrale di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non riscuotono una rendita AVS o AI.
2
L'Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione dell'organo di direzione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti l'infrastruttura necessaria a un'adeguata amministrazione dei fondi collocati.394 3 L'Ufficio centrale di compensazione stende ogni anno un rapporto particolareggiato sull'adempimento dei compiti che a esso incombono in virtù del primo capoverso e lo trasmette all'Ufficio federale.
385 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
386 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
387 Abrogata dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594).
388 Abrogata dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2905).
389 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
390 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
391 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).
392 Introdotta dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
393 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
394 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
OAVS
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831.101
Art. 175
Organizzazione
1
L'Ufficio centrale di compensazione è sottoposto, con riserva del capoverso 2, al Dipartimento federale delle finanze. Questo ne disciplina l'organizzazione interna.
2
Per quanto concerne i compiti indicati nell'articolo 174 capoverso 2 l'Ufficio centrale di compensazione è sottoposto al consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
O. Vigilanza della Confederazione
Art. 176
Dipartimento e Ufficio federale 1
Il Dipartimento è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 76 LPGA e dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale.395 Esso può affidare determinati compiti all'Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente.
2
L'Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari, impartire ai servizi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione istruzioni che ne garantiscano l'uniformità.396 3 ...397
4
L'Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione e provvede all'impiego razionale delle installazioni tecniche. Le prescrizioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio centrale di compensazione sono emanate d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.398 5 ...399
Art. 177
Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità400 1
I membri della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità401 sono nominati per un periodo di 4 anni.
2
La Commissione stabilisce il suo regolamento.
3
L'Ufficio federale assume l'ufficio di segretariato della Commissione.
395 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
396 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).
397 Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 445).
398 Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964, (RU 1964 324). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).
399 Introdotto dal. n. 20 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
400 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
401 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 78
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Art. 178
402
Art. 179
404
Eliminazione dei difetti Le casse di compensazione devono eliminare i difetti rilevati entro un termine adeguato. Se una cassa di compensazione non ottempera a tale dovere, l'Ufficio federale le assegna un termine supplementare.
Art. 180
Amministrazione da parte di un commissario 1
L'amministrazione da parte di un commissario conformemente all'articolo 72 capoverso 3 LAVS dev'essere ordinata dal Dipartimento nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni legali e delle istruzioni delle autorità.
2
Il Dipartimento nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l'organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.
3
Il commissario deve amministrare la cassa di compensazione in conformità delle istruzioni dell'Ufficio federale. Le spese derivanti dall'amministrazione da parte di un commissario sono a carico della cassa di compensazione.
4
L'amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per il Dipartimento.
Capo quinto:405 Istituti di assicurazione Art. 181-199406 402 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
403 Periodo abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1971 (RU 1971 29).
404 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).
405 Abrogato(i) dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1).
406 Abrogato(i) dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1).
OAVS
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Capo sesto: Contenzioso
Art. 200
407
bis 408
Art. 201
409
L'Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dell'autorità di ricorso con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.
2
Le decisioni dell'autorità di ricorso sono notificate loro mediante invio raccomandato.
Art. 202
410
Art. 203
411
Ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni dell'Ufficio federale Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate direttamente con ricorso di diritto amministrativo, tranne nei casi di cui all'articolo 101ter capoverso 1 LAVS.
Art. 203a412
Art. 204
413
408 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
409 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
410 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
411 Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
412 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 1997. Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3710).
413 Abrogato dal n. 15 dell'all. dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 80
831.101
Capo settimo: Disposizioni diverse
Art. 205
414 Diffida 1 A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificazione previste nella LAVS e nella presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica una diffida scritta, con la quale gli addossa una tassa di diffida da 20 a 200 franchi.
2
Le tasse di diffida sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono formare l'oggetto di una compensazione.
Art. 206
415
Art. 207
416
Le infrazioni alle prescrizioni d'ordine e di controllo come pure le multe d'ordine si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettivamente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione.
Art. 208
Obbligo di denunciare gli atti punibili I gerenti delle casse di compensazione sono obbligati a denunciare all'istanza cantonale competente gli atti punibili nel senso degli articoli 87 e seguenti LAVS, di cui le casse di compensazione hanno conoscenza.
Art. 209
Obbligo di informazione 1
Le casse di compensazione e i datori di lavoro devono permettere agli uffici di revisione o di controllo di esaminare i loro registri e documenti e fornire a essi tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti di revisione e di controllo.417 2 Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni 414 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
415 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
416 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
417 Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1).
OAVS
81
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conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
3
Le casse di compensazione, i datori di lavoro, tutte le altre persone e gli uffici incaricati dell'esecuzione della LAVS e del controllo della stessa, nonché gli assicurati, sono obbligati a fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni, e a inviare allo stesso, in visione, tutti gli atti necessari per l'esercizio della vigilanza.418
bis 419 Vertenze concernenti la comunicazione di dati L'Ufficio federale statuisce in materia di vertenze concernenti la comunicazione dei dati conformemente all'articolo 50a LAVS mediante decisione.
ter 420 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati 1 Nei casi di cui all'articolo 50a capoverso 4 LAVS, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969421 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
2
Per le pubblicazioni di cui all'articolo 50a capoverso 3 LAVS è riscosso un emolumento a copertura delle spese.
3
L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.
Art. 210
422
1
L'Ufficio federale ordina l'uso di determinati moduli ufficiali e provvede alla loro edizione. Esso può prescrivere l'uso di altri moduli uniformi.
2
...423
Art. 211
424
L'affrancatura in blocco comprende le tasse ed i diritti per gli invii postali e versamenti interni delle casse di compensazione e dell'Ufficio centrale di compensazione.
Essa può essere estesa anche ad altri organi, come pure agli invii postali e versa418 Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1).
419 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2905).
420 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2905).
421 RS
172.041.0
422 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
423 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976 (RU 1976 1720).
424 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 82
831.101
menti delle casse di compensazione concernenti i compiti che sono loro conferiti secondo l'articolo 63 capoverso 4 LAVS.
2
L'ufficio federale, d'intesa con l'unità aziendale Postfinance della Posta Svizzera, prescrive i particolari d'applicazione.425 3 Gli abusi sono puniti, come l'elusione della tassa, in conformità dell'articolo 62 della legge federale del 2 ottobre 1924426 sul servizio delle poste.
bis 427 Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS per l'informazione degli assicurati 1
Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti contribuisce finanziariamente alla realizzazione di campagne informative d'importanza nazionale. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento di tali campagne. A tal fine, può farsi assistere da organizzazioni esterne.
2
L'ammontare dei contributi devoluti a favore delle campagne informative dipende dalla natura e dall'importanza del progetto in questione.
3
Il Dipartimento approva l'importo da devolvere alle campagne informative. Il Consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione è previamente consultato.
Art. 212
428
1
L'Ufficio federale esamina periodicamente le basi tecniche dell'assicurazione. Le direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all'approvazione di una sottocommissione della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.429 2 Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui dispone l'Ufficio centrale di compensazione; detti dati saranno elaborati per ordine e secondo le istruzioni dell'Ufficio federale. L'elaborazione può aver luogo secondo il metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale statistico.
bis 430 Rapporto dell'Ufficio federale L'Ufficio federale stenderà un rapporto su ogni anno di esercizio dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questo rapporto sarà pubblicato dopo esser stato approvato dal Consiglio federale.
425 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
426 [CS
7 698; RU 1949 851 art. 1, 1967 1527 n. I, II, 1969 1139 n. II, 1972 2500, 1974 1857 all. n. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 n. VI, 1986 1974 art. 54 n. 4, 1993 901 all. n. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RU 1997 2452 app. n. 1]. Vedi ora la LF del 30 apr. 1997 sulla posta (RS 783.0).
427 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
428 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 324).
429 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
430 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
OAVS
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831.101
Art. 213
Presentazione del rendiconto del Fondo di compensazione Il rendiconto da presentarsi dal consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nel senso dell'articolo 109 LAVS deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio federale, il quale provvede alla pubblicazione.
Art. 214
431
La riserva della Confederazione per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità giusta l'articolo 111 LAVS deve figurare nel bilancio dello Stato.
2
Il fondo è amministrato dal Dipartimento federale delle finanze.
Capo ottavo: Sussidi di costruzione alle case e ad altre istituzioni per le persone anziane432
Art. 215
433
1
I sussidi sono assegnati per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento delle seguenti case e centri pubblici o privati di utilità pubblica: case che servono ad accogliere, curare o assistere durevolmente, o temporaneamente, le persone anziane,
- centri diurni o per l'impiego del tempo libero, che servono a mantenere il contatto reciproco, a favorire la cultura fisica o a tenere occupate le persone anziane.434 Sono tenute presenti anche le istituzioni che assicurano prestazioni di servizio esterno per assistere le persone anziane.
2
I sussidi sono assegnati se la posizione, le suppellettili e le prestazioni di servizio soddisfano le esigenze di una assistenza adeguata delle persone anziane e se è dimostrata l'esistenza della necessità.
3
Non hanno diritto a sussidi gli istituti considerati dalla legislazione federale o cantonale istituti per la cura ospedaliera, e le abitazioni per le persone anziane definite dalla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà.435 431 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).
432 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
433 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
434 RU 1975 900 435 RS 843
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 84
831.101
Art. 216
436
1
I sussidi ammontano, al massimo, a un terzo delle spese computabili. Quando per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento di una casa o di un'altra istituzione esiste un interesse particolare, possono essere assegnati sussidi fino alla metà delle spese computabili, e anche prestiti non fruttiferi o produttivi di interessi.
2
I sussidi non possono superare la somma necessaria dopo la deduzione dei fondi destinati esclusivamente al progetto.
Art. 217
437
1
Sono ritenute computabili le spese: a.438 per l'acquisto di beni immobili, terreni esclusi; b. per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento di costruzioni, comprese le abitazioni per i lavoratori dipendenti che sono indispensabili per il funzionamento della casa: c.439 per l'acquisto di suppellettili indispensabili; le spese provocate dal rinnovo o dal completamento delle suppellettili di una istituzione esistente sono prese in considerazione solamente nella misura in cui il costo per oggetto raggiunge il limite fissato dal dipartimento nelle sue direttive.
2
Le spese che servono soltanto parzialmente agli scopi detti nell'articolo 215 capoverso 1 sono tenute presenti in proporzione.
Art. 218
440
La richiesta di sussidio deve essere presentata alla competente autorità cantonale, che l'inoltra all'Ufficio federale insieme alla sua presa di posizione.
2
L'Ufficio federale emana direttive obbligatorie sui documenti441 necessari per l'esame delle richieste.
3
L'Ufficio federale esamina la richiesta di sussidio, in particolare circa la necessità, la funzionalità e l'urgenza del progetto, considerando anche l'ammontare delle spese. L'esame dei problemi di costruzione è fatto dall'Ufficio delle costruzioni federali442. Inoltre si può chiedere una perizia da parte di specialisti.
436 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
437 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
438 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172).
439 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279).
440 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
441 RU 1975 900 442 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).
OAVS
85
831.101
Art. 219
443
Il sussidio è assegnato soltanto se il progetto soddisfa ai requisiti e le spese sono proporzionate.
2
La decisione di assegnare i sussidi è presa dall'Ufficio federale, con riserva del conto finale. In casi particolari e previo accordo delle parti in causa, l'importo dei sussidi può già essere fissato nella decisione. In tale caso, l'evoluzione dell'indice del costo di costruzione e le indispensabili modifiche del progetto nel corso dei lavori possono essere riservate.444 3 L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni e oneri.
Art. 220
445
Eseguito il progetto, deve essere presentato all'Ufficio federale un rendiconto particolareggiato, corredato di tutte le fatture e le quietanze.
2
Il sussidio è stabilito definitivamente sulla base delle spese computabili dimostrate446, ed è poi pagato.
Art. 221
447
I sussidi devono essere restituiti integralmente, quando le costruzioni per cui essi furono erogati sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi venticinque anni dal pagamento finale448.
2
La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dall'alienazione.
3
Per l'importo da restituire, a favore della Confederazione, esiste un diritto legale di pegno senza iscrizione nel registro fondiario e posto449 dopo le ipoteche legali esistenti.
443 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
444 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279).
445 Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
446 RU 1975 900 447 Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
448 RU 1975 900 449 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 86
831.101
Capo nono: Sussidi per il promovimento dell'aiuto alla vecchiaia450
Art. 222
451
Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni: a.452 attive a livello nazionale, intercantonale e cantonale che si consacrano in misura notevole all'aiuto alla vecchiaia o allo Spitex;
b. attive a livello locale che offrono alle persone anziane servizi di base dello Spitex, pasti a domicilio e istituti diurni; c. che organizzano corsi di formazione e perfezionamento per specialisti e per il personale ausiliario operante nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia e nello Spitex; d. incaricate di effettuare corsi destinati a persone anziane sensorialmente minorate, il cui scopo è di favorire l'indipendenza e sviluppare i contatti sociali.
2
Sono prese in considerazione soltanto le spese causate da una gestione giudiziosa.
3
L'assicurazione partecipa in proporzione ai sussidi versati dall'assicurazione per l'invalidità alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi secondo l'articolo 74 LAI453 che forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla loro salute dopo aver raggiunto l'età di pensionamento. Il Dipartimento fissa l'ammontare dei sussidi.454
Art. 223
Abrogato
Art. 224
455
L'Ufficio federale fissa l'ammontare del sussidio stipulando un contratto di prestazioni con le organizzazioni aventi diritto ai sussidi in base all'articolo 222 capoverso 1 lettera a. L'ammontare del sussidio viene fissato tenendo conto del volume e della portata del campo d'attività.456 2
Per le organizzazioni che adempiono i compiti ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1 lettera b l'Ufficio federale fissa l'ammontare del sussidio per i servizi di base dello Spitex in funzione dei salari e di un preventivo globale da stabilire ogni anno. Per i 450 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
451 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499).
452 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 1° lug. 1998 (RU 1998 1499), alla fine del presente testo.
453 RS
831.20
454 Introdotto dal n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 382).
455 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499).
456 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 1° lug. 1998 (RU 1998 1499), alla fine del presente testo.
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831.101
pasti e gli istituti diurni l'Ufficio federale fissa i parametri determinanti e l'ammontare del sussidio.
3
Per le organizzazioni aventi diritto ai sussidi ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1 lettera c l'Ufficio federale fissa un importo forfetario per partecipante.
4
L'ammontare massimo dei sussidi per i corsi ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1 lettera d è di quattro quinti delle spese determinanti. Non può superare l'eccedenza di queste ultime.
Art. 225
457
1
Gli istituti che intendono ottenere sussidi dovranno fornire, al momento della prima istanza, indicazioni sull'organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.
2
I corsi possono essere sussidiati se il programma e il preventivo sono stati approvati dall'Ufficio federale prima del loro inizio.
3
I sussidi sono fissati dopo la conclusione del corso o dopo il ricevimento del conto annuo chiuso e controllato e della statistica delle prestazioni. Il conto annuo dev'essere presentato entro sei mesi a contare dalla fine dell'esercizio annuale e il conteggio del corso entro tre mesi dalla chiusura del corso. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata.
L'inosservanza, senza motivo plausibile, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.458 4 L'Ufficio federale esamina i conti e fissa l'importo dei sussidi. Per permettere all'Ufficio federale di effettuare delle verifiche utili, le organizzazioni gli invieranno il nome e il numero AVS dei propri salariati nonché i nomi dei partecipanti ai corsi.
L'Ufficio federale ha la facoltà di subordinare l'assegnazione dei sussidi a condizioni e a oneri.459 5 a 8 460
Capo decimo: Disposizioni finali461
Art. 226
462
Con riserva del secondo capoverso, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1948.
457 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
458 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1373).
459 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499).
460 Abrogati dal n. I dell'O del 27 apr. 1998 (RU 1998 1499).
461 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). Capo nono originario.
462 Art. 222 originario.
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2
Gli articoli 22 a 26, 29, 67, 69, 83 a 127, 131, 133, 134, 174 a 177, 186, 187, 194 a 198, 205 a 217 e 219 capoverso 3 entrano in vigore il 1° novembre 1947.
3
Il Dipartimento è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso può emanare prescrizioni complementari o delegare tale competenza all'Ufficio federale.
Disposizione finale della modificazione del 17 giugno 1985463 1
Per gli anni 1980 a 1985, le rendite per figli e per orfani, annesse a quelle del padre e della madre, giusta l'articolo 53bis capoverso 1 in vigore dal 1° gennaio 1986, possono superare il reddito annuo medio determinante per il loro calcolo, fino agli importi annui seguenti: 1980 e 1981 1200 franchi 1982 e 1983 1240 franchi 1984 e 1985 1380 franchi 2 Le rendite per figli e per orfani, che hanno avuto origine prima del 1° gennaio 1986, saranno adattate retroattivamente solo su richiesta.
Disposizioni finali della modificazione del 13 settembre 1995464 1
Le rendite straordinarie correnti soggette ai limiti di reddito sono versate, a partire dal 1° gennaio 1996, dalla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del beneficiario.
2
L'articolo 125 è applicabile anche qualora il beneficiario di una rendita ordinaria ha diritto a una rendita straordinaria soggetta ai limiti di reddito.
Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995465 a. Qualità d'assicurato 1 Le persone assicurate finora conformemente al previgente articolo 1 capoverso 1 lettera c LAVS che sollecitano l'applicazione del nuovo diritto devono comunicarlo alla cassa di compensazione del loro datore di lavoro. Il nuovo diritto è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese che segue la comunicazione.
2
Il numero 1 lettera a capoverso 2 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS466 è applicabile soltanto alle persone che adempiono le condizioni di adesione dell'articolo 5 nel momento in cui esse hanno cominciato a lavorare all'estero. Il nuovo diritto ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la dichiarazione d'adesione.
463 RU 1985 913 464 RU 1995 4376 465 RU 1996 668 466 RU 1996 2466
OAVS
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b. Conversione delle rendite in corso 1 Se la conversione delle rendite di persone vedove in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS comporta una prestazione inferiore, il nuovo reddito annuo medio determinante è stabilito come segue: a. se il vecchio reddito annuo medio determinante si situa tra l'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 60 e l'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo reddito annuo corrisponde al vecchio reddito medio ridotto dell'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 15,6 e diviso per 1,2.
b. se il vecchio reddito annuo medio determinante ammonta almeno all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo valore corrisponde all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 48.
2
Se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.
c. Età flessibile per il godimento della rendita 1 Il nuovo disciplinamento relativo al supplemento delle rendite rinviate si applica anche a tutte le rendite rinviate che non sono ancora state revocate al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS.
2
All'atto della conversione delle rendite per coniugi beneficianti di un supplemento per il rinvio secondo il numero 1 lettera c capoverso 5 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS, il supplemento è ripartito per metà tra le due nuove rendite. Dopo il decesso di uno dei coniugi il supplemento è aumentato di un terzo.
3
Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell'importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l'articolo 56 capoverso 2 OAVS è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.
d. Versamento della rendita da parte del datore di lavoro 1 La cassa di compensazione comunica al datore di lavoro i dati necessari se quest'ultimo versa la rendita o l'assegno per grandi invalidi.
2
Il datore di lavoro deve comprovare periodicamente alla cassa di compensazione che ha versato le rendite e gli assegni per grandi invalidi.
3
Il datore di lavoro deve avvisare la cassa di compensazione appena è informato che il diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi si è estinto in seguito a decesso o per altra causa, oppure se la posta o la banca non hanno, per altre ragioni, potuto eseguire il pagamento.
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4
I datori di lavoro che versano le rendite ai loro salariati sono autorizzati a trasmettere loro, con lo stesso versamento, senza spese di porto, altre prestazioni periodiche d'assicurazione o di previdenza versate da loro stessi o da un'istituzione d'assicurazione o di previdenza indipendente in rapporto con la loro impresa.
5
I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un'autorità soltanto se la cassa di compensazione lo ha deciso.467 6 I datori di lavoro possono esigere dalla cassa di compensazione che essa metta mensilmente a loro disposizione, sotto forma di un anticipo senza interessi, i fondi necessari al versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.
Disposizioni finali della modificazione del 16 settembre 1996468 I richiedenti l'asilo la cui richiesta è pendente al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono esonerati dall'obbligo di assicurarsi per i primi sei mesi successivi a tale data. I richiedenti l'asilo riconosciuti in quanto rifugiati sono assicurati retroattivamente alla data di presentazione della richiesta.
Disposizioni finali della modificazione del 27 aprile 1998469 1
I contratti di prestazioni ai sensi dell'articolo 224 capoverso 1 devono essere stipulati al più tardi entro la fine del 1999 con organizzazioni aventi già diritto al sussidio al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.
2
Fino all'entrata in vigore dei contratti di prestazioni, al più tardi però entro la fine del 1999, le organizzazioni previste all'articolo 222 capoverso 1 lettera a ricevono sussidi secondo il diritto vigente.
Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001470 1
In deroga agli articoli 22 capoverso 1 e 29 capoverso 1, il contributo annuo per il periodo di contribuzione 2000/2001 è stabilito separatamente per ognuno degli anni di contribuzione.
2
La decisione di fissazione dei contributi per il 2001 non sarà presa prima del 1° gennaio 2001.
467 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
468 RU 1996 2758 469 RU 1998 1499 470 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3044).
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Disposizioni finale della modificazione del 1° marzo 2000471 1
La riscossione dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa e dei salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi per gli anni civili precedenti l'entrata in vigore della presente modifica, è retta dal diritto anteriore.
2
Un contributo speciale è riscosso, ai sensi degli articoli 23bis, 23bisa e 23ter del diritto anteriore, sugli utili in capitale conformemente all'articolo 17 realizzati prima dell'entrata in vigore della presente modifica, se sono sottoposti a un'imposta annuale conformemente all'articolo 47 o all'articolo 218 capoverso 2 LIFD472, oppure se, in caso di tassazione dell'imposta federale diretta secondo l'articolo 41 LIFD, non possono essere rilevati né nella procedura ordinaria né in quella straordinaria.
3
Nei Cantoni che dopo l'entrata in vigore mantengono temporaneamente la procedura ai sensi dell'articolo 40 LIFD quanto all'imposta federale diretta, un contributo speciale è riscosso sugli utili in capitale conformemente all'articolo 17 realizzati nei due anni civili precedenti l'entrata in vigore della presente modifica, se non sono sottoposti a un'imposta annuale e se non possono essere rilevati né nella procedura ordinaria né in quella straordinaria. L'articolo 23bisa capoversi 3 e 4 del diritto anteriore si applica per analogia.
4
A partire dalla loro entrata in vigore, gli articoli 41bis capoversi 1 lettere a-e e 2, 41ter e 42 si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire.
5
L'articolo 41bis capoverso 1 lettera f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore.
6
Ai contributi speciali per i periodi precedenti l'entrata in vigore delle presente modifica si applica l'articolo 41bis capoverso 2 lettera c del diritto anteriore.
7
Se l'assicurato viene escusso, la riscossione degli interessi di mora, la decorrenza degli interessi e il tasso d'interesse sono retti dal diritto anteriore se l'esecuzione è stata avviata prima dell'entrata in vigore della presente modifica.
471 RU 2000 1441 472 RS
642.11
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