01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.02.2020 - 30.06.2022
01.01.2019 - 31.01.2020
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.09.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.05.2013 - 31.12.2014
01.04.2013 - 30.04.2013
01.01.2011 - 30.03.2013
01.03.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 28.02.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
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01.06.2004 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.05.2004
01.03.2004 - 31.03.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.11.2003
01.09.2000 - 31.12.2001
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1

Procedura penale militare (PPM)

del 23 marzo 1979 (Stato 29 agosto 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 20 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19773, decreta: Titolo primo: Organizzazione giudiziaria Capitolo 1: Principio

Art. 1

Indipendenza L'indipendenza della giustizia militare è garantita.

Capitolo 2: Giustizia militare

Art. 2

Incorporazione degli

ufficiali

1

Possono essere incorporati come ufficiali della giustizia militare gli ufficiali che hanno compiuto studi giuridici completi o sono titolari di una patente cantonale d'avvocato.

2

Eccezionalmente, possono essere incorporati anche altri ufficiali che dispongano di sufficienti conoscenze giuridiche ed esercitino un'attività civile corrispondente.

3

Gli ufficiali della giustizia militare devono aver servito come ufficiali nella truppa e, di regola, avere almeno il grado di primotenente.

4

Il Consiglio federale fissa il grado e la funzione degli ufficiali della giustizia militare.

5

Esso assegna alla giustizia militare il numero necessario di ufficiali.

RU 1979 1059 1

[CS

1 3]. Questa disposizione corrisponde ora all'art. 60 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. V 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° sett. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

3

FF 1977 II 1 322.1

Giustizia penale militare 2

322.1


Art. 3


4

Incorporazione di sottufficiali e soldati I sottufficiali, ...5 e i soldati possono essere assegnati alla giustizia militare in qualità di segretari dei tribunali militari purché adempiano inoltre le condizioni dell'articolo 2 capoversi 1 o 2.


Art. 4

Funzioni 1 L'incorporazione nella giustizia militare è il presupposto per svolgere le funzioni di:

a. di regola, uditore in capo; b. sostituto dell'uditore in capo; c. presidente del tribunale militare di cassazione; d. presidente di un tribunale militare d'appello o di un tribunale militare6; e. uditore; f. giudice istruttore;

g. segretario di un tribunale militare.

2

L'uditore in capo assegna ai tribunali gli uditori, i giudici istruttori e i segretari e provvede alle supplenze.

3

Un certo numero d'ufficiali della giustizia militare è a disposizione del Consiglio federale o dell'uditore in capo.

Capitolo 3: Tribunali Sezione 1: Tribunali militari

Art. 5

Competenza per materia I tribunali militari giudicano in prima istanza i reati soggetti alla giurisdizione militare.


Art. 6

Numero dei tribunali; lingue 1

Il Consiglio federale fissa il numero dei tribunali militari e delle loro sezioni.

2

Esso ne regola la competenza. È riservato l'articolo 31.

4

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957 3969; FF 2002 768).

5

Espr. abrogata dal n. III della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

6

Nuova denominazione giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Procedura penale militare 3

322.1

3

All'atto della costituzione dei tribunali, dev'essere tenuto conto delle lingue parlate dalle truppe sottoposte alla loro giurisdizione.


Art. 7

Nomina dei giudici

1

I presidenti, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

2

I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari della truppa sottoposta alla giurisdizione del tribunale militare. Essi conservano la loro posizione militare.


Art. 8

Composizione 1 I tribunali militari e le loro sezioni constano di un presidente, con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

2

Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali ... o i soldati.

3

Un uditore sostiene l'accusa.

Sezione 2: Tribunali militari d'appello

Art. 9

Competenza per materia I tribunali militari d'appello pronunciano sugli appelli contro le sentenze e le decisioni dei tribunali militari (art. 172).


Art. 10

Numero dei tribunali; lingue 1

Il Consiglio federale fissa il numero dei tribunali militari d'appello, e se del caso delle loro sezioni, tenendo conto delle lingue.

2

Esso ne regola la competenza.


Art. 11

Nomina dei giudici; requisiti 1

Il presidente, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

2

Di regola, i giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari che possiedono una formazione giuridica (art. 2). Essi devono appartenere alla truppa sottoposta alla giurisdizione del tribunale militare d'appello. Essi conservano la loro posizione militare.


Art. 12

Composizione 1 I tribunali militari d'appello e le loro sezioni constano di un presidente, con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

2

Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali ... o i soldati.

3

Un uditore del tribunale militare che ha giudicato nel merito sostiene l'accusa.

Giustizia penale militare 4

322.1

4

Per i ricorsi disciplinari ai sensi dell'articolo 209 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 19277 (CPM), il tribunale militare d'appello costituisce una sezione composta del presidente, di un ufficiale e di un sottufficiale o soldato.8 Sezione 3: Tribunale militare di cassazione

Art. 13

Competenza per materia Il tribunale militare di cassazione pronuncia sui ricorsi per cassazione secondo l'articolo 184, nonché sui ricorsi a tenore dell'articolo 195.


Art. 14

Nomina dei giudici; requisiti 1

Il presidente, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dall'Assemblea federale per un quadriennio.

2

I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari che hanno compiuto studi giuridici completi o sono titolari di una patente cantonale d'avvocato. Essi conservano la loro posizione militare. Gli ufficiali della giustizia militare possono essere parimente nominati membri del tribunale.


Art. 15

Composizione 1 Il tribunale militare di cassazione consta di un presidente, con grado di colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

2

Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali ... o i soldati.

Fanno inoltre parte del tribunale militare di cassazione quattro giudici supplenti, due scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali .... o i soldati.

3

Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente: a. sulle carcerazioni preventive e di sicurezza; b. sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni;

c. su misure tese alla protezione dei partecipanti al procedimento.9
a10 Giuramento e promessa solenne Il presidente, i giudici e i giudici supplenti prestano giuramento o promessa solenne dinanzi al Tribunale militare di cassazione.

7 RS

321.0

8

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2691 2694; FF 2003 671).

10 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla L sul Parlamento del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

Procedura penale militare 5

322.1

Capitolo 4: Uditore in capo

Art. 16

Funzione 1 L'uditore in capo amministra la giustizia militare sotto la vigilanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport11.

2

Egli vigila sull'attività degli uditori e dei giudici istruttori.


Art. 17

Nomina; grado

1

L'uditore in capo e il suo sostituto sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

2

L'uditore in capo ha il grado di brigadiere, il suo sostituto quello di colonnello o di tenente colonnello, sempreché i presupposti siano adempiuti.

Capitolo 5: Assistenza giudiziaria

Art. 18

Principi 1 I tribunali militari sono tenuti a prestarsi assistenza.

2

Un medesimo dovere di reciproca assistenza incombe ai tribunali militari e alle autorità civili giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni.

3

Gli organi della polizia militare e civile sono tenuti a prestare assistenza alla giustizia militare e ai comandanti di truppa, in quanto costoro siano legittimati ad agire giusta gli articoli 100 e seguenti. In casi urgenti, l'assistenza è prestata anche senza previa richiesta.

4

Le relazioni in materia d'assistenza hanno luogo direttamente fra autorità ed autorità.


Art. 19

Comunicazione degli

atti

Se ad un reato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, hanno partecipato anche altre persone, le autorità penali militari e ordinarie devono darsi reciprocamente comunicazione degli atti.


Art. 20

Ammissibilità dell'assistenza

L'autorità penale può ricorrere all'assistenza soltanto se non è competente per eseguire l'operazione richiesta, o quando non potrebbe compierla da sola senza andar incontro a difficoltà considerevoli.

11 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Giustizia penale militare 6

322.1


Art. 21


12

Controversie

Le controversie per denegata assistenza sono giudicate dal Tribunale penale federale.


Art. 22

Operazioni provvisionali delle autorità penali militari Le autorità penali militari non possono, se non in caso d'urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria, senza l'autorizzazione della competente autorità penale. Questa autorità dev'essere informata dell'operazione eseguita.


Art. 23

Operazioni provvisionali delle autorità penali ordinarie Le autorità penali ordinarie non possono, se non in caso d'urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione militare, senza l'autorizzazione del competente comandante di truppa. Questi dev'essere informato dell'operazione eseguita.


Art. 24

Citazione di un militare davanti a un tribunale ordinario 1

In caso di citazione di un militare davanti a un tribunale ordinario, il capo competente deve accordare il congedo necessario, salvo che vi si oppongano importanti interessi militari.

2

Se il congedo è negato, il tribunale dev'esserne immediatamente informato.

3

È riservato il processo penale ordinario contro un militare in servizio (art. 222 CPM13).


Art. 25

Gratuità L'assistenza è gratuita. È riservato il rimborso di spese speciali.

Titolo secondo: Procedura Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Foro

Art. 26

14 Incorporazione 1 I militari appartenenti o assegnati a una formazione sono sottoposti alla giurisdizione del tribunale militare competente per tale formazione.

2

Il Consiglio federale designa il tribunale militare competente.

12 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

13

RS 321.0

14 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

Procedura penale militare 7

322.1


Art. 27


15

Scuole, corsi di formazione e corsi 1

Per i militari che prestano servizio in una scuola, in un corso di formazione o in un corso fuori delle formazioni, la competenza del tribunale militare è determinata in base all'ubicazione del comando.

2

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per motivi linguistici.


Art. 28

Luogo del reato

In tutti gli altri casi il foro è quello del tribunale nel cui circondario il reato è stato commesso. Se il luogo è sconosciuto o incerto, il tribunale competente è designato dall'uditore in capo.


Art. 29

Fori sussidiari

1

Se il reato è stato commesso all'estero e la competenza di un tribunale non risulta dall'incorporazione, il tribunale competente è quello nel cui circondario l'imputato era domiciliato al momento dell'apertura del procedimento.

2

Se in quel momento l'imputato non era domiciliato in Svizzera, il tribunale competente è quello del suo ultimo domicilio svizzero e se non fu mai domiciliato in Svizzera, quello del circondario in cui è stato arrestato.

3

Se il foro non può essere determinato in base a queste disposizioni, il tribunale competente è designato dall'uditore in capo.


Art. 30

Foro in caso di più reati e di correità 1

Quando una persona è imputata di più reati per cui sarebbero competenti diversi tribunali, il foro è quello del tribunale competente per il reato più grave. Ove si tratti di più reati reputati egualmente gravi, è competente il tribunale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria.

2

In caso di correità, è competente il tribunale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria.

3

Gli istigatori e i complici sono giudicati dal tribunale competente per giudicare l'autore principale.


Art. 31

16 Foro speciale

In via eccezionale, l'uditore in capo può, per motivi linguistici o d'altra natura, affidare il giudizio di una causa penale a un tribunale militare che non sia quello competente.

15 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

16 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

Giustizia penale militare 8

322.1


Art. 32

Conflitto di giurisdizione 1

Il tribunale militare di cassazione decide definitivamente sui conflitti di giurisdizione fra tribunali militari.

2

Fino alla chiusura dell'istruzione preparatoria, la decisione spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, sempreché sia controversa la competenza del tribunale ma non la giurisdizione militare.

Sezione 2: Astensione e ricusazione

Art. 33

Astensione obbligatoria

I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari devono astenersi se: a. hanno un interesse personale nella causa; b.17 sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con lei;

bbis.18 sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte;

c. hanno già avuto parte nella causa come membri di un'autorità amministrativa o giudiziaria, come funzionari giudiziari, come consulenti, rappresentanti o avvocati di una parte, come periti o testimoni; d.19 sono il coniuge o il partner registrato dell'avvocato di una parte o convivono di fatto con lui;

dbis.20 sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado con l'avvocato di una parte.


Art. 34

Ricusazione facoltativa

I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari possono essere ricusati dalle parti o dichiarare essi stessi che si astengono se: a. sono in stretta amicizia ovvero in inimicizia personale o in particolari rapporti di obbligo o di dipendenza con una delle parti;

b. per altri motivi, possono avere una prevenzione nella causa.

17 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

18 Introdotta dal n. 23 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

19 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

20 Introdotta dal n. 23 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

Procedura penale militare 9

322.1


Art. 35

Avviso obbligatorio

Il membro di un tribunale militare che si trovi in uno dei casi previsti negli articoli 33 o 34 deve avvertirne il più presto possibile il tribunale, il più tardi però dopo l'apertura del dibattimento. Nel caso dell'articolo 34, deve inoltre dichiarare se si astiene o se lascia alle parti la cura di domandare la sua ricusazione. Alle parti è dato un breve termine per proporre la ricusazione.


Art. 36

Domanda di ricusazione 1

Le parti che intendono far uso del diritto di ricusazione (art. 33 o 34) devono presentare una domanda di ricusazione al tribunale competente appena la causa della ricusazione sia sorta o giunta a loro notizia.

2

La domanda deve rendere verosimili i fatti sui quali si fonda. La persona ricusata si spiegherà sulla causa della ricusazione. Non sono ammesse altre prove.

3

Chiunque presenta tardivamente una domanda di ricusazione può essere tenuto a pagare le spese derivate dal ritardo.


Art. 37

Decisione 1 Sui casi di ricusazione pronuncia il presidente del tribunale militare fino al dibattimento; da questo momento in poi, il tribunale competente.

2

Sulla ricusazione dell'uditore in capo e del suo sostituto pronuncia il Consiglio federale.

Sezione 3: Processi verbali

Art. 38

Contenuto e forma

1

Le deposizioni delle persone udite, nonché importanti domande del giudice istruttore, devono essere verbalizzate nel loro contenuto essenziale.

2

Terminata l'audizione, il processo verbale dev'essere dato da leggere o letto alla persona udita. In seguito, eseguite le eventuali rettifiche e aggiunte, dev'essere firmato dalla persona udita, dal giudice istruttore e dall'estensore.

3

Se una persona rifiuta di firmare o se la firma del processo verbale non può avvenire per altri motivi, ne sarà fatta menzione con indicazione dei motivi.

4

In casi eccezionali, col consenso di tutti gli interessati, le deposizioni, oltre che ad essere verbalizzate, possono essere registrate su un supporto del suono.


Art. 39

Dibattimento 1 Il processo verbale del dibattimento deve riprodurne, in sostanza, l'andamento e le risultanze e contenere le proposte e richieste presentate nel suo corso, le decisioni prese e il dispositivo della sentenza.

Giustizia penale militare 10

322.1

2

Se il tenore letterale di una deposizione ha particolare importanza, il presidente, d'ufficio o a richiesta di una parte, ne ordina la riproduzione integrale nel processo verbale.

3

Il processo verbale del dibattimento è firmato dal presidente e dal segretario. È inoltre applicabile l'articolo 38.


Art. 40

Ispezioni e perquisizioni domiciliari 1

Il processo verbale di un'ispezione o di una perquisizione domiciliare deve dare un quadro preciso delle risultanze dell'operazione, nonché indicare il luogo e il momento dell'esecuzione ed i nomi dei partecipanti. Se necessario, devono essere allegati piani, fotografie e disegni.

2

Il processo verbale è firmato da colui che ha proceduto all'operazione.


Art. 41

Sequestro e messa al sicuro 1

Degli oggetti sequestrati o messi al sicuro è allestito un inventario esatto, da allegare agli atti.

2

L'inventario è firmato da colui che ha proceduto all'operazione. Il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all'operazione in virtù dell'articolo 66 capoverso 4 deve confermare con la firma la completezza dell'inventario. Gliene sarà data copia.

Sezione 4: Decisioni e atti

Art. 42

Decisioni 1 Le decisioni scritte devono essere motivate ed indicare il rimedio giuridico, l'autorità competente e il termine per interporlo.

2

Le decisioni e la loro esecuzione sono messe agli atti.


Art. 43


21

Gestione degli atti

1

L'Ufficio dell'uditore in capo tiene un sistema d'informazione per la gestione degli atti della giustizia militare. Esso contiene dati di persone che sono coinvolte in istruzioni o procedimenti della giustizia militare, nonché indicazioni sullo stato e il disbrigo delle istruzioni e dei procedimenti. 2 Le cancellerie dei tribunali militari hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo.

21 Nuovo testo giusta il n. V 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° sett. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Procedura penale militare 11

322.1

3

Terminata la causa, di regola gli atti sono conservati per cinque anni presso l'Ufficio dell'uditore in capo. In seguito sono trasmessi all'Archivio federale. L'uditore in capo può, in caso di necessità, chiedere la restituzione degli atti archiviati.


Art. 44

Restituzione di

documenti

Di regola, i documenti messi agli atti sono restituiti all'avente diritto, contro ricevuta, soltanto dopo la liquidazione definitiva della causa.


Art. 45

Consultazione degli atti 1

Gli atti di una causa definitivamente liquidata possono, a domanda motivata, essere consultati da tribunali e autorità amministrative. I privati possono consultarli soltanto qualora rendano verosimile un interesse degno di protezione cui non contrastino interessi superiori.

2

L'uditore in capo decide se e in qual misura gli atti possano essere consultati.

Sezione 5: Termini

Art. 46

Computo, osservanza e proroga 1

Il termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto del Cantone di domicilio della parte o del suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

2

Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente ovvero essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvederà per l'inoltro.

3

Il termine è reputato osservato anche quando l'atto è stato inviato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente. L'atto dev'essere immediatamente trasmesso all'autorità competente.

4

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza.


Art. 47

Restituzione 1 La restituzione di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito.

2

La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso.

3

Sulla domanda pronuncia l'autorità competente nel merito.

Giustizia penale militare 12

322.1

4

La decisione di reiezione può essere impugnata mediante reclamo, entro dieci giorni dalla notificazione scritta: a. presso il presidente del tribunale militare, se è stata presa dal giudice istruttore;

b. presso il tribunale militare d'appello, se è stata presa dal tribunale militare o dal suo presidente;

c. presso il tribunale militare di cassazione, se è stata presa dal tribunale militare d'appello o dal suo presidente.

Sezione 6: Pubblicità e polizia delle sedute

Art. 48

Pubblicità

1

I dibattimenti dinanzi ai tribunali militari sono pubblici, non però le deliberazioni e le votazioni.

2

Il tribunale può ordinare le porte chiuse in quanto vi sia da temere un pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o la moralità, ovvero quando l'interesse di una persona in causa lo richieda.

3

La sentenza è proclamata in seduta pubblica.

4

Nella sala del tribunale sono vietate le registrazioni su supporti dell'immagine o del suono. Il tribunale può decidere eccezioni.


Art. 49

Polizia delle sedute

1

Il presidente del tribunale provvede a far mantenere la tranquillità e l'ordine durante il dibattimento. Egli può far espellere i perturbatori, far sgomberare la sala e far custodire i ricalcitranti dalla polizia fino alla chiusura della seduta.

2

Il tribunale può punire con una multa disciplinare fino a 300 franchi o con l'arresto repressivo fino a tre giorni, e farlo immediatamente eseguire, colui che si comporta indebitamente durante la seduta o disattende le ingiunzioni del giudice. Rimane impregiudicata l'azione penale.

3

Le stesse attribuzioni spettano al giudice istruttore. Egli può infliggere una multa disciplinare sino a 100 franchi o un giorno di arresto repressivo.


Art. 50

Locali per le sedute; organi d'esecuzione 1

I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dei tribunali militari, nei luoghi delle sedute, i locali necessari. Le spese particolari sono rimborsate dalla Confederazione.

2

A richiesta del presidente del tribunale, l'autorità di polizia competente nel luogo della seduta mette a disposizione gli organi necessari per l'esecuzione degli ordini dati da costui, segnatamente per la traduzione degli accusati e per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine.

Procedura penale militare 13

322.1

Sezione 7: Interrogatorio dell'imputato; salvacondotto

Art. 51

Citazione

1

Di regola, l'imputato è citato per scritto all'interrogatorio. Dev'essere avvertito delle conseguenze legali della mancata comparizione.

2

La citazione è notificata per mezzo della Posta svizzera, di un militare o, ove occorra, dell'autorità civile.22 3

Non ottemperando alla citazione, l'imputato può esservi costretto con la forza.

L'ordine di accompagnamento è di regola scritto.


Art. 52

Esecuzione

1

L'imputato dev'essere informato del fatto che gli è contestato. Dev'essere invitato a pronunciarsi sull'imputazione, nonché ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa.

Per completare, chiarire o rettificare la deposizione e per rimuovere le contraddizioni saranno poste adeguate domande.

2

Le condizioni personali dell'imputato devono essere chiarite con la massima diligenza.

3

Il giudice istruttore deve indagare con ugual diligenza su tutte le circostanze a carico e a discarico.

4

Anche in caso di confessione, devono essere chiarite le circostanze particolari e i moventi.

5

Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.

6

Se l'imputato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno oltre nell'istruzione.


Art. 53

Salvacondotto

1

Il presidente del tribunale può concedere un salvacondotto all'imputato assente dal Paese o al condannato in contumacia. Il salvacondotto può essere subordinato a determinate condizioni.

2

Il salvacondotto cessa d'essere valido allorché l'imputato o il condannato in contumacia è condannato in procedura ordinaria a una pena privativa della libertà senza condizionale o non ha adempiuto le condizioni alle quali il salvacondotto gli è stato concesso.

3

L'imputato o il condannato dev'essere avvertito di queste conseguenze giuridiche al momento della concessione del salvacondotto.

22 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

Giustizia penale militare 14

322.1

Sezione 8:

Fermo; arresto provvisorio; carcerazione preventiva e di sicurezza23

Art. 54


24

Disposizioni generali in merito al fermo 1

Chiunque è autorizzato a fermare: a. una persona sorpresa nell'atto di commettere un delitto o un crimine; b. una persona sorpresa immediatamente dopo aver commesso un delitto o un crimine;

c. una persona segnalata per l'arresto.

2

La persona fermata deve essere consegnata senza indugio alla truppa più vicina o alla polizia. Dopo l'esecuzione dei necessari accertamenti, deve essere immediatamente rilasciata, sempre che non sussistano i presupposti per l'arresto provvisorio.

a25 Fermo di polizia

1

Gli organi di polizia civili e militari possono fermare una persona sospettata di aver commesso un reato, accertarne l'identità e verificare se sia ricercata, oppure se siano ricercati veicoli o altri oggetti che detiene.

2

Gli organi di polizia civili e militari devono fermare chiunque sia sorpreso mentre commette un reato o immediatamente dopo. In caso di pericolo di fuga, essi possono inoltre fermare persone che, in base alle constatazioni degli organi stessi, in base a una ricerca segnaletica o in base a informazioni degne di fede di terzi, sono sospettate di aver commesso un reato.

3

Su richiesta, la persona fermata è tenuta a declinare le proprie generalità, a produrre i documenti d'identità, a esibire gli oggetti che detiene e ad aprire a tal fine veicoli e contenitori.

4

Gli organi di polizia civili e militari possono ordinare a militari di partecipare al fermo di una persona colta in flagrante.

23 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

24 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

25 Introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

Procedura penale militare 15

322.1


Art. 55


26

Arresto provvisorio

1

I superiori di tutti i livelli e gli organi di polizia civili e militari possono mantenere persone in stato di arresto provvisorio se dalle indagini e dall'audizione risulta che esistono i presupposti per la carcerazione preventiva ai sensi dell'articolo 56.

2

Per ogni arresto dev'essere immediatamente steso un verbale. Il verbale indica almeno le generalità della persona arrestata e di eventuali persone chiamate a dare informazioni nonché il motivo, il luogo, la data e l'ora dell'arresto.

3

La persona arrestata ha il diritto di avvisare o far avvisare prontamente i suoi congiunti e di informare un consulente legale in merito all'arresto provvisorio e ai relativi motivi.

4

L'arresto provvisorio ingiustamente subito è indennizzato per interpretazione analogica dell'articolo 117 capoverso 3.

a27 Durata dell'arresto provvisorio 1

L'arresto provvisorio non deve durare più di 24 ore a partire dal momento del fermo.

2

Se risulta che le condizioni per l'arresto provvisorio non sono più soddisfatte, la persona arrestata deve essere rilasciata. In caso contrario, essa deve essere interrogata personalmente dal giudice istruttore militare competente prima dello scadere del termine summenzionato. Il giudice istruttore militare decide se l'arresto provvisorio debba essere sospeso oppure se la persona arrestata debba essere posta in carcerazione preventiva.


Art. 56

Carcerazione preventiva e di sicurezza L'imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e contro cui è stata ordinata l'istruzione preparatoria può essere oggetto di un ordine di arresto qualora vi sia motivo di presumere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o b. faccia scomparire tracce del reato, distrugga o manometta elementi probatori o induca a fare false dichiarazioni testimoni, coimputati o persone chiamate a dare informazioni o comprometta in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruzione, o c. se lasciato in libertà, continui la sua attività delittuosa.


Art. 57

Ordine di arresto

1

L'arresto dell'imputato ha luogo su ordine scritto del giudice istruttore o, dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, del presidente del tribunale competente.

26 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

27 Introdotto dal n. III del della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

Giustizia penale militare 16

322.1

2

L'ordine d'arresto contiene: a. i dati personali dell'imputato; b. il reato

contestatogli;

c. il motivo dell'arresto; d. l'indicazione dei rimedi giuridici.

3

L'ordine di arresto dev'essere intimato in copia all'imputato al momento dell'arresto, contro ricevuta.

4

L'arrestato dev'essere tradotto senza indugio dinanzi al giudice.


Art. 58

Ricerca dell'imputato 1

Se non è possibile eseguire l'ordine di arresto, si ordinerà la ricerca dell'imputato.

L'ordine di arresto può essere pubblicato. Vi si indicherà a chi l'arrestato dovrà essere consegnato.

2

Gli organi di polizia sono tenuti a cooperare alla ricerca dell'imputato.

3

In caso di reati gravi, l'ordine di arresto può essere diffuso mediante la stampa, la radio o la televisione.


Art. 59

Primo interrogatorio; durata della carcerazione 1

L'arrestato dev'essere interrogato sull'oggetto dell'imputazione il più tardi nel primo giorno feriale successivo alla sua traduzione dinanzi al giudice ed essere avvertito che ha diritto di chiedere in ogni tempo d'essere messo in libertà.

2

La carcerazione preventiva non può durare più di quattordici giorni. Su richiesta motivata del giudice istruttore, il presidente del tribunale militare può tuttavia protrarla, di volta in volta, per al massimo un mese. Le decisioni di protrazione sono notificate in copia all'arrestato.

3

Appena siano cessati i motivi dell'arresto, l'arrestato deve essere messo in libertà.


Art. 60

Carcerazione di sicurezza dopo la condanna In caso di impugnazione della sentenza, il presidente del tribunale giudicante decide se occorra ordinare o far continuare la carcerazione ordinata per ragioni di sicurezza.

Se gli atti sono trasmessi all'autorità superiore, la decisione spetta al presidente di questa.


Art. 61

Restrizioni della libertà L'arrestato è sottoposto a quelle sole restrizioni della sua libertà che si riconoscono necessarie ad assicurare lo scopo della carcerazione e a mantenere la disciplina nelle carceri.

Procedura penale militare 17

322.1

Sezione 9: Provvedimenti istruttori

Art. 62

Ordine di procedere

I provvedimenti istruttori sono ordinati dal giudice istruttore e, dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d'appello. L'esecuzione può essere affidata alla polizia giudiziaria cantonale.


Art. 63

Sequestro

Gli oggetti e i beni che hanno importanza come mezzi di prova per l'istruzione o che saranno confiscati devono essere sequestrati e posti sotto custodia o messi in altro modo al sicuro.


Art. 64

Consegna di oggetti e beni sequestrati Chi ha in propria custodia un oggetto o un bene sequestrato è tenuto, a richiesta, a consegnarlo. In caso di rifiuto, l'oggetto o il bene gli sarà tolto con la forza.


Art. 65


28

Esame corporale, prelievo del sangue, accertamento dello stato mentale 1

Per chiarire un reato, l'imputato o l'indiziato può essere fatto esaminare e sottoposto al prelievo del sangue da parte di un medico.

2

Nei confronti di terzi, queste misure possono essere ordinate senza il loro consenso soltanto per gravi motivi.

3

L'imputato può essere inviato in un appropriato stabilimento al fine di accertarne lo stato mentale. Il soggiorno nello stabilimento è computato come carcere preventivo.


Art. 66

Perquisizione domiciliare e personale 1

Una perquisizione domiciliare può essere in ogni tempo ordinata qualora si debba presumere che in un'abitazione, in altri locali o in un fondo cintato e attiguo a una casa si trovi nascosto l'imputato o indiziato o vi si possano trovare elementi di prova o tracce del reato.

2

L'imputato o indiziato può essere sottoposto a una perquisizione personale.

3

Nottetempo, si potrà procedere ad una perquisizione soltanto in caso di pericolo imminente.

4

Il detentore dei locali o degli oggetti è invitato a assistere alla perquisizione. Se è assente, trattandosi di un militare sarà chiamato un suo camerata di servizio, trattandosi di una persona di condizione civile, un suo congiunto adulto o un abitante della casa.

28

Giusta il n. IV 2 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), gli originali art. 66-70 diventano art. 65-69.

Giustizia penale militare 18

322.1

5

Se la perquisizione ha luogo presso una persona di condizione civile, si chiamerà, se possibile, un rappresentante di un organo del Comune o del Cantone.


Art. 67

Segreto privato o professionale 1

La perquisizione di scritti o supporti dell'immagine o del suono dev'essere fatta col maggior riguardo possibile del segreto privato ed in modo da tutelare il segreto professionale giusta l'articolo 75 lettera b.

2

In particolare, scritti e supporti sono esaminati soltanto quando si debba supporre che taluni di loro siano importanti per l'istruzione.

3

Se possibile, il detentore degli scritti o dei supporti deve essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, gli scritti e i supporti devono essere suggellati e posti in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta al presidente del competente tribunale militare fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento. La decisione è definitiva.


Art. 68


29

Restituzione o realizzazione degli oggetti e dei beni sequestrati 1

Gli oggetti e i beni sequestrati che non sono confiscati devono essere restituiti all'avente diritto appena non siano più necessari per il procedimento penale.

2

Gli oggetti e i beni confiscati in virtù degli articoli 51, 51a e 52 del CPM30, se devono essere custoditi, realizzati o resi inservibili, devono essere consegnati dal giudice, dopo la liquidazione definitiva della causa, al servizio competente.

3

Il servizio competente procede alla realizzazione se entro il termine previsto dall'articolo 42 numero 1 del CPM non sono stati fatti valere diritti di terzi. Gli oggetti e i beni deteriorabili o esposti a rapido deprezzamento devono essere tempestivamente realizzati. Durante il termine suddetto, il ricavo è tenuto a disposizione dei terzi aventi diritto.

4

Se i terzi aventi diritto non sono altrimenti individuabili, il servizio competente può ordinare un'unica pubblicazione nel Foglio federale.


Art. 69

Autopsia, esumazione

Per ragioni perentorie possono essere ordinati l'autopsia, il rinvio della sepoltura, l'esumazione o l'apertura dell'urna cineraria.

29 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

30 RS

321.0

Procedura penale militare 19

322.1

Sezione 10:

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, apparecchi di sorveglianza31

Art. 70

32 Condizioni Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre 200033 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Tale legge si applica per analogia all'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg. CP34).


Art. 71

e 7235

Art. 72

a36

Art. 73


37

31

Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479 II 1545). Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

32

Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).

33 RS

780.1

34 RS

311.0

35

Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale 1980 (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Abrogati dal n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

36

Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

Abrogato dal n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

37

Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Abrogato dal n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

Giustizia penale militare 20

322.1

Sezione 1138: Testimoni , persone chiamate a dare informazioni e vittime39

Art. 74


40

Obbligo di testimoniare Ognuno è tenuto a comparire come testimone dinanzi al giudice e, riservate le disposizioni seguenti, a deporre la propria testimonianza.


Art. 75

Diritto di non deporre Possono rifiutare di testimoniare: a.41 il coniuge dell'imputato o indiziato, anche se divorziato, il suo partner registrato, anche se l'unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con lui;

abis.42 i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i fratellastri e le sorellastre dell'imputato o indiziato; b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell'esercizio della loro attività; se l'interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l'interesse al mantenimento del segreto;

c.43 le persone che, per asserzione fededegna, esporrebbero se stesse o un congiunto menzionato nelle lettere a o abis al pericolo di un procedimento penale o di un grave detrimento, in particolare per l'onore e il patrimonio; le persone alle quali è stata garantita la tutela dell'anonimato conformemente agli articoli 98b-98d non possono rifiutare di deporre adducendo il pericolo di essere identificate.


Art. 76

Avviso al testimone

1

Il testimone che ha diritto di non deporre dev'essere avvertito di questa sua facoltà.

Ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

2

Il testimone che si dichiara nondimeno disposto a deporre può revocare questa dichiarazione anche nel corso dell'interrogatorio. Le deposizioni fatte restano.

38

Giusta il n. IV 4 e 5 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), le sezioni 10-14 del cap. 1 diventano sezioni 11-15 e gli originari art. 71-218 diventano art. 74-221.

39

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

40

Giusta il n. IV 4 e 5 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), le sezioni 10-14 del cap. 1 diventano sezioni 11-15 e gli originari art. 71-218 diventano art. 74-221.

41 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

42 Introdotta dal n. 23 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

43 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

Procedura penale militare 21

322.1


Art. 77

Segreto di servizio e d'ufficio 1

Quando un testimone sia chiamato a deporre su fatti protetti dal segreto di servizio (art. 77 CPM44), il giudice deve previamente ottenerne la dispensa dal servizio competente.

2

Nessun funzionario può, senza il consenso dell'autorità da cui dipende, essere interrogato come testimone su un segreto d'ufficio (art. 320 CP45) o essere obbligato a produrre documenti ufficiali. Sono del resto applicabili le disposizioni del diritto amministrativo federale e cantonale.


Art. 78

Citazione Di regola, i testimoni sono citati per scritto. La citazione è notificata per mezzo della posta, di un militare o dell'autorità civile. I testimoni devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione.


Art. 79

Interrogatorio 1 Ciascun testimone dev'essere esaminato in assenza degli altri. Può essere messo a confronto con altri testimoni o con l'imputato o indiziato.

2

I testimoni sono esortati a dire la verità e avvertiti delle conseguenze penali della falsa testimonianza. Ne sarà fatta menzione nel processo verbale.


Art. 80

Condizioni personali

Le condizioni personali del testimone, in specie le sue relazioni con l'imputato o indiziato, o con la parte lesa, devono essere accertate in quanto possano influire sulla sua credibilità.


Art. 81

Mancata comparizione

1

Il testimone che, senza giustificazione, non ottempera alla citazione, si assenta senza permesso o si mette nell'impossibilità di deporre è punito con una multa disciplinare sino a 300 franchi. Inoltre, saranno messe a suo carico le spese causate dalla sua disobbedienza.

2

Egli può essere inoltre tradotto con la forza. L'ordine di accompagnamento è di regola scritto.

3

La sanzione e la condanna nelle spese sono revocate in caso di successiva e sufficiente giustificazione.


Art. 82

Rifiuto illecito di testimoniare 1

Il testimone che, senza motivo legale, rifiuta la deposizione o vi si sottrae può essere arrestato fino a 24 ore o punito con una multa disciplinare fino a 300 franchi.

Nel caso di rifiuto persistente, gli è comminata la pena dell'arresto o della multa 44

RS 321.0

45

RS 311.0

Giustizia penale militare 22

322.1

prevista dall'articolo 292 del Codice penale svizzero46 per disobbedienza a decisioni dell'autorità.

2

Il testimone che, nonostante questa comminatoria, persiste nel suo rifiuto è deferito all'autorità penale ordinaria.

3

Il testimone deve pagare le spese causate dal suo rifiuto.

4

Sono riservate le domande di risarcimento di terzi.


Art. 83

Indennità I testimoni hanno diritto di essere indennizzati per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale.


Art. 84

Persone chiamate a dare informazioni 1

Sono interrogate in qualità di persone chiamate a dare informazioni e non in qualità di testimoni:

a. le persone che possono entrare in linea di conto come autori o compartecipi del reato;

b. le persone incapaci di comprendere la portata di una testimonianza.

2

Le persone chiamate a dare informazioni sono tenute ad ottemperare alla citazione.

In caso di mancata comparsa senza giustificazione, possono essere tradotte con la forza. La citazione e l'ordine di accompagnamento sono retti dall'articolo 51.

3

Le persone chiamate a dare informazioni non sono tenute a deporre.

4

Le disposizioni sull'interrogatorio dell'imputato si applicano per analogia.

5

Le persone chiamate a dare informazioni possono essere indennizzate per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale.

a47 Vittima La protezione e i diritti della vittima sono disciplinati dagli articoli 5-7, 8 capoverso 2, 10 e 10a-10d della legge federale del 4 ottobre 199148 concernente l'aiuto alle vittime di reati.

46

RS 311.0

47

Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, (RS 312.5). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2691 2694; FF 2003 671).

48 RS

312.5

Procedura penale militare 23

322.1

Sezione 12: Periti

Art. 85

Periti 1 Quando per chiarire le circostanze della causa siano necessarie conoscenze speciali, il giudice istruttore o il tribunale può rivolgersi a periti. Il loro compito deve essere delimitato.

2

Ai periti dev'essere permesso di esaminare gli atti e concesso il diritto di assistere all'assunzione delle prove e, per chiarire le circostanze della causa, di porre domande ai testimoni e all'imputato.


Art. 86

Obbligo del segreto

I periti sottostanno al segreto d'ufficio giusta l'articolo 320 del Codice penale svizzero49.


Art. 87

Nomina La nomina è comunicata per scritto ai periti, con menzione dell'articolo 89. I periti devono essere avvertiti delle conseguenze penali della falsa perizia.


Art. 88

Astensione e ricusazione Ai periti si applicano per analogia le disposizioni sull'astensione e la ricusazione dei membri del tribunale.


Art. 89

Obbligo di accettare il mandato Il giudice può obbligare il perito ad accettare il mandato soltanto se speciali circostanze lo esigono. Il perito può però rifiutare il mandato per i motivi che gli consentirebbero di rifiutare la testimonianza.


Art. 90

Comportamento indebito

1

Al perito che, tenuto ad accettare il mandato, rifiuta senza grave motivo di fare la perizia o che, senza sufficiente motivazione, non consegna la perizia o non la consegna a tempo debito o, senza giustificazione, non ottempera a una citazione sono addossate le spese cagionate dal suo comportamento. Egli può inoltre essere punito con una multa disciplinare fino a 300 franchi.

2

Questi provvedimenti sono revocati in caso di successiva e sufficiente giustificazione.


Art. 91

Presentazione della perizia Il giudice decide se la perizia dev'essere presentata per scritto o verbalmente e ne fissa il termine.

49

RS 311.0

Giustizia penale militare 24

322.1


Art. 92

Nuova perizia

Se una perizia è lacunosa o se vi sono contraddizioni tra più perizie, il giudice può ordinare che la perizia sia completata o ne venga fatta una nuova dai medesimi o da altri periti.


Art. 93

Indennità I periti hanno diritto di essere indennizzati secondo le norme emanate dal Consiglio federale.

Sezione 13: Ispezione

Art. 94

1 È ordinata un'ispezione ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire le circostanze della causa.

2

All'imputato dev'essere dato modo di assistere all'ispezione. Testimoni, periti e persone chiamate a dare informazioni possono esservi convocate ed interrogate sul posto.

Sezione 14: Interpreti e traduttori

Art. 95

Incarico 1 Quando persone che non padroneggiano la lingua nella quale si svolge il dibattimento devono partecipare ad un atto di procedura si ricorre se necessario a un interprete. Se di particolare importanza, la deposizione è verbalizzata integralmente anche nella lingua straniera.

2

Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non basta.

3

Per la traduzione di scritti in lingua straniera si ricorre se necessario a un traduttore.


Art. 96

Obbligo del segreto

Gli interpreti e i traduttori sottostanno al segreto d'ufficio giusta l'articolo 320 del Codice penale svizzero50.


Art. 97

Conseguenze penali in caso di falsa traduzione Interpreti e traduttori devono essere avvertiti delle conseguenze penali della falsa traduzione.

50

RS 311.0

Procedura penale militare 25

322.1


Art. 98

Astensione e ricusazione Agli interpreti e ai traduttori si applicano per analogia le disposizioni sull'astensione e la ricusazione dei membri del tribunale.

Sezione 14a:51 Protezione dei partecipanti al procedimento
a52 Principio Se vi sono ragioni di ritenere che, partecipando al procedimento, un testimone, una persona chiamata a dare informazioni, un imputato, un perito, un interprete o un traduttore (partecipanti al procedimento) possa esporre a un pericolo se stesso oppure i suoi congiunti ai sensi dell'articolo 75 lettere a o abis, il giudice istruttore o il presidente del tribunale adotta adeguate misure di protezione.

b Garanzia della tutela dell'anonimato 1. Condizioni La tutela dell'anonimato nei confronti di persone che potrebbero arrecare loro danno può essere garantita d'ufficio o dietro richiesta ai testimoni o alle persone chiamate a dare informazioni: a. se sono oggetto del procedimento reati punibili con più di cinque anni di reclusione; e

b.53 se sembra verosimile che, mediante la deposizione, i testimoni o le persone chiamate a dare informazioni espongano se stessi oppure congiunti ai sensi dell'articolo 75 lettere a o abis a un serio pericolo di subire un grave pregiudizio nei beni giuridici penalmente protetti.

c 2.

Procedura

1

La garanzia della tutela dell'anonimato è concessa dal giudice istruttore o dal presidente del tribunale. Essa dev'essere approvata dal presidente del tribunale militare di cassazione.

2

Entro 30 giorni dalla concessione della garanzia dev'essere presentata al presidente del tribunale militare di cassazione una domanda con tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità della garanzia. Il presidente può chiedere informazioni e prove supplementari.

51 Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2691 2694; FF 2003 671).

52 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

53 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

Giustizia penale militare 26

322.1

3

Se l'approvazione non viene chiesta entro 30 giorni o viene negata, le deposizioni acquisite sotto l'egida della garanzia della tutela dell'anonimato non possono essere utilizzate nel procedimento; i pertinenti verbali sono tolti dagli atti, sono conservati separatamente sotto chiave sino a quando il procedimento è concluso e passato in giudicato, dopodiché sono distrutti. Un'audizione davanti al tribunale sotto l'egida della garanzia della tutela dell'anonimato non è ammessa prima della pertinente approvazione.

4

Se il presidente del tribunale militare di cassazione ha dato la sua approvazione, la garanzia della tutela dell'anonimato vincola in modo irrevocabile tutte le autorità che si occupano del caso. La persona protetta può tuttavia rinunciare alla tutela dell'anonimato.

d 3. Misure

1

Per adempiere la garanzia della tutela dell'anonimato, il giudice istruttore o il presidente del tribunale può: a. svolgere audizioni in assenza delle parti; b. verificare in assenza delle parti le generalità della persona da interrogare; c. svolgere l'audizione senza rivelare il nome della persona interrogata; d. modificare l'aspetto o la voce della persona da interrogare oppure celare quest'ultima alla vista; e. nel corso del dibattimento, in luogo dell'audizione dare lettura delle deposizioni rilasciate dinnanzi al giudice istruttore dalla persona da interrogare;

f.

limitare il diritto di consultare gli atti; g. nel corso del dibattimento, svolgere l'audizione per scritto anziché oralmente.

2

Il giudice istruttore o il presidente del tribunale stabilisce quali di queste misure siano appropriate e adeguate, per quali persone valgono e per quale periodo di tempo sono adottate; è consentito limitare i diritti della difesa solo nella misura in cui risulti necessario alla protezione della persona da interrogare.

3

Il giudice istruttore o il presidente del tribunale che interroga una persona alla quale è stata garantita la tutela dell'anonimato adotta previamente le misure atte a impedire scambi o sostituzioni di persona.

4

Egli può ordinare altre misure di sostegno o di protezione a favore della persona da interrogare sempre che non ne derivi alcuna limitazione dei diritti delle parti.

Sezione 15: Difensori

Art. 99

Ammissione; dovere

1

Possono fungere da difensori i cittadini svizzeri ammessi all'esercizio dell'avvocatura in un Cantone.

Procedura penale militare 27

322.1

2

Ogni militare ammesso all'esercizio dell'avvocatura in un Cantone e appartenente alla truppa sottostante alla giurisdizione del tribunale è tenuto ad assumere la difesa d'ufficio su ordine del presidente del tribunale.

3

I tribunali militari allestiscono ogni anno un elenco dei difensori d'ufficio.

4

Nei procedimenti penali in cui le circostanze della causa devono essere tenute segrete per ragioni inerenti alla difesa nazionale o alla sicurezza dello Stato, il presidente del tribunale può ricusare il difensore designato dall'imputato. L'imputato dev'essere invitato a designare un altro difensore. Il presidente del tribunale deve avvertire il difensore delle prescrizioni militari sul mantenimento del segreto.

Capitolo 2: Svolgimento della procedura Sezione 1: Misure preliminari

Art. 100

Misure della truppa

1

Quando è stato commesso un reato di competenza della giurisdizione militare, il capo che esercita il comando nel luogo del reato, o un ufficiale o sottufficiale idoneo da lui designato, prende le misure necessarie per impedire la fuga dell'indiziato, raccogliere le tracce del reato e assicurare le prove. In quanto necessario, dev'essere chiesta la collaborazione degli organi della polizia militare o civile.

2

Le misure prese, nonché le dichiarazioni essenziali dell'indiziato e delle altre persone interrogate, devono essere verbalizzate.

3

Dev'esserne fatto immediatamente rapporto al capo competente ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria.


Art. 101

Competenza ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria 1

In caso di reati commessi durante il servizio militare sono competenti ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria: a. nelle scuole, nei corsi di formazione e nei corsi: il comandante; b. nei servizi di truppa: 1. nelle formazioni aggregate a un battaglione: il comandante di battaglione;

2. nelle formazioni di piccole dimensioni in servizio autonomo: il rispettivo comandante;

3. in tutti gli altri casi: il comandante della truppa o dello stato maggiore.54 54 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

Giustizia penale militare 28

322.1

2

Dopo l'assunzione preliminare delle prove, il giudice istruttore, se ritiene che ci si trovi in presenza di un reato perseguibile in giustizia ed il comandante non ordina l'istruzione preparatoria, sottopone il caso all'uditore in capo. Questi decide definitivamente.

3

In caso di reati commessi fuori del servizio, la competenza ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o al servizio da lui designato.


Art. 102

Presupposti e scopo dell'assunzione preliminare delle prove 1

Se i presupposti per l'istruzione preparatoria non sono adempiuti, è ordinata l'assunzione preliminare delle prove. Ciò vale soprattutto se: a. si debbano acquisire o completare mezzi di prova, segnatamente qualora l'autore sia sconosciuto e le circostanze della causa siano non chiarite o intricate; b. sia incerto se il reato debba essere represso in via disciplinare o dai tribunali militari.

2

In caso di morte o di lesione grave di militari o civili, nonché in caso di gravi danni materiali, l'assunzione preliminare delle prove dev'essere ordinata anche qualora non vi sia stato reato.55

Art. 103

Presupposti e scopo dell'istruzione preparatoria 1

Se una persona è sospettata di aver commesso un reato e non entra in linea di conto una liquidazione del caso in via disciplinare, dev'essere ordinata l'istruzione preparatoria.

2

L'istruzione preparatoria ha per scopo di stabilire se un reato è stato commesso.

Devono essere chiarite tutte le circostanze che possano avere importanza per la sentenza giudiziaria o per la desistenza dal procedimento.


Art. 104

Procedura nell'assunzione preliminare delle prove 1

L'assunzione preliminare delle prove è una procedura investigatoria eseguita nelle forme e con i mezzi dell'istruzione preparatoria.

2

Il giudice istruttore redige un rapporto sui fatti accertati e sul loro apprezzamento giuridico e, secondo le risultanze, propone all'autorità competente: a. di ordinare l'istruzione preparatoria; b. di liquidare il caso in via disciplinare; c. di non dar seguito al procedimento.

55 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

Procedura penale militare 29

322.1


Art. 105

Ordine di inchiesta

1

L'ordine di procedere all'assunzione preliminare delle prove o all'istruzione preparatoria è dato per scritto. In casi urgenti, può essere dato oralmente con immediata conferma scritta. Al giudice istruttore devono essere trasmessi i processi verbali e gli elementi di prova.

2

L'ordine deve contenere una breve esposizione dei fatti e designare esattamente l'indiziato o imputato.

3

Se vi è dubbio sulla competenza, il giudice istruttore prende soltanto le misure urgenti e trasmette gli atti all'uditore in capo.


Art. 106

Competenza del giudice istruttore 1

L'istruzione è condotta da un giudice istruttore del tribunale militare competente. Il processo verbale è tenuto da un segretario; in via eccezionale, da un'altra persona.

2

Se le circostanze lo esigono, l'uditore in capo può affidare l'istruzione a un altro giudice istruttore.


Art. 107

Indipendenza del giudice istruttore Il giudice istruttore conduce l'istruzione senza intromissione dei capi militari dell'indiziato o imputato.


Art. 108

Esecuzione 1 L'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria sono eseguite senza indugio.

2

Esse non sono pubbliche.

3

L'indiziato o imputato può essere chiamato ad assistere all'audizione di testimoni e periti.


Art. 109

Patrocinio 1 L'imputato può farsi assistere da un difensore già durante l'istruzione preparatoria.

Dev'essere avvertito di questo diritto in occasione del primo interrogatorio.

2

In caso di gravi imputazioni o in casi intricati, il presidente del tribunale militare, a richiesta dell'imputato o su proposta del giudice istruttore, designa un difensore d'ufficio nell'istruzione preparatoria, salvo che l'imputato non ne abbia già scelto uno di fiducia. Se gravi motivi non vi si oppongono, è tenuto conto del desiderio dell'imputato di scegliersi un determinato difensore d'ufficio fra quelli elencati dal tribunale.


Art. 110

Diritti del difensore 1

Il difensore ha diritto di proporre atti d'inchiesta. Per quanto non ne sia pregiudicato lo scopo dell'istruzione, il difensore dev'essere autorizzato anche a prendere conoscenza degli atti e ad assistere all'audizione di testimoni e periti e a ispezioni.

Giustizia penale militare 30

322.1

2

Se lo scopo dell'istruzione lo esige, il giudice istruttore può, in via eccezionale, limitare o vietare per un tempo determinato ogni comunicazione tra il difensore e l'imputato incarcerato.

3

Chiusa l'istruzione preparatoria, il difensore può prendere conoscenza degli atti senza limitazioni. Egli può conferire liberamente con l'imputato.


Art. 111

Estensione dell'istruzione preparatoria Ove occorra, il giudice istruttore estende d'ufficio l'istruzione preparatoria a persone e reati non menzionati nell'ordine di inchiesta. La decisione dev'essere notificata agli interessati.


Art. 112


56

Chiusura dell'istruzione preparatoria Chiusa l'istruzione preparatoria, il giudice istruttore trasmette gli atti all'uditore per la messa in stato d'accusa, per la desistenza dal procedimento o per l'emissione di un decreto d'accusa. L'imputato e la parte lesa devono essere informati della chiusura dell'istruzione preparatoria.


Art. 113


57

Completamento dell'istruzione preparatoria L'uditore, l'imputato e la parte lesa possono, entro un termine conveniente determinato dal giudice istruttore, domandare un completamento dell'istruzione preparatoria.


Art. 114

Accusa; decreto d'accusa 1

Quando l'istruzione preparatoria fornisce sufficienti indizi per ammettere l'esistenza di un crimine o di un delitto, l'uditore emette senza indugio l'atto di accusa.

Egli trasmette l'inserto con l'atto di accusa al presidente del tribunale militare, con copia all'accusato e alla parte lesa.58 2 Se ne ritiene adempiuti i presupposti, l'uditore emette un decreto d'accusa secondo l'articolo 119.


Art. 115

Atto d'accusa

L'atto d'accusa contiene: a. i dati personali dell'accusato; b. la descrizione del fatto contestato all'accusato, con le sue caratteristiche legali;

56

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

57

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

58

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Procedura penale militare 31

322.1

c. le disposizioni legali che comminano una pena per il fatto contestato; d. l'indicazione dei mezzi di prova; e. le eventuali domande di astensione o ricusazione presentate dall'uditore.


Art. 116


59

Desistenza dal procedimento e pronuncia di una pena disciplinare 1

Se l'affare non dev'essere ulteriormente perseguito, l'uditore desiste dal procedimento.

2

L'uditore, qualora riconosca la poca gravità del crimine o del delitto conformemente al CPM60, o consideri il fatto una semplice mancanza di disciplina, desiste dal procedimento e infligge una pena disciplinare se l'incolpato riconosce il fatto contestatogli e si dichiara colpevole.

3

L'uditore può pronunciare tutte le pene disciplinari. Per i membri del Corpo delle guardie di confine è fatto salvo l'articolo 183 capoverso 2 del CPM; se del caso, l'affare è trasmesso all'organo competente ai fini dell'apertura di un procedimento disciplinare.

4

La decisione di desistenza, brevemente motivata, è notificata per scritto all'incolpato, alla parte lesa e all'uditore in capo.

5

Quando la decisione di desistenza passa in giudicato, l'uditore trasmette gli atti all'Ufficio dell'uditore in capo affinché li conservi. Quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'eventuale pena disciplinare pronunciata.


Art. 117

Spese e indennità

1

Se l'istruzione è abbandonata, le spese sono sopportate dalla Confederazione.

L'uditore può addossare alla persona punita disciplinarmente parte delle spese dell'istruzione.61 2 Le spese possono essere addossate totalmente o parzialmente all'imputato se questi ha provocato o intralciato l'istruzione con il proprio atteggiamento riprovevole.

3

Se ne fa domanda, all'imputato che ha beneficiato dell'abbandono dell'istruzione e non ha né provocato né intralciato gravemente il procedimento con atteggiamento riprovevole o leggerezza, l'uditore assegna: a. un'indennità a titolo di risarcimento per la carcerazione preventiva e altri pregiudizi sofferti;

b. una congrua somma a titolo di riparazione, in caso di grave pregiudizio nelle sue relazioni personali; c. una congrua indennità per le spese d'avvocato.

4

La decisione sulle spese e indennità è inserita in quella di desistenza.

59 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

60 RS

321.0

61 Per. introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

Giustizia penale militare 32

322.1


Art. 118


62

Ricorso al tribunale di divisione e ricorso disciplinare63 1

Le decisioni di desistenza e d'indennizzo possono essere impugnate dall'imputato, dalla parte lesa e dall'uditore in capo mediante ricorso al tribunale militare. Gli articoli 197 e 199 si applicano per analogia.

2

Anche la vittima di un reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 199164 concernente l'aiuto alle vittime di reati può impugnare la decisione di desistenza.

3

Le pene disciplinari inflitte dall'uditore possono essere impugnate dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente conformemente agli articoli 209-213 del CPM65.66 Sezione 2: Decreto d'accusa

Art. 119

Presupposti 1 L'uditore emana un decreto d'accusa se: a.67 ritiene appropriata una pena detentiva di non oltre 30 giorni, una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere al massimo o un cumulo di queste pene; e

b. l'accusato riconosce il fatto contestatogli e si dichiara colpevole.

2

La procedura del decreto d'accusa non ha luogo: a. in caso di reati contro l'onore; b.68 se entra in linea di conto la revoca di una pena condizionalmente sospesa o la sua sostituzione con le misure previste nell'articolo 40 capoversi 1 e 2 del CPM69 o nell'articolo 46 capoversi 1, 2 o 4 del Codice penale svizzero70.

c. se l'accusato è d'ignota dimora; d.71 se devono essere decise pretese civili contestate.

62

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

63 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

64

RS 312.5

65 RS

321.0

66 Introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

67 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

68 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

69 RS

321.0

70 RS

311.0

71

Introdotta dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Procedura penale militare 33

322.1


Art. 120

Forma e contenuto

Il decreto d'accusa dev'essere scritto e brevemente motivato. Esso contiene: a. i dati personali dell'accusato; b. la fattispecie;

c. i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi del reato; d. l'apprezzamento giuridico del fatto e. i motivi della misura della pena; f. il dispositivo;

g. la decisione sulle spese e indennità (art. 151), nonché sulle pretese di diritto civile riconosciute alla parte lesa; h. la menzione ch'esso diviene esecutivo se, entro dieci giorni, non è interposta opposizione scritta presso l'uditore; i.

la data, nonché la firma dell'uditore.


Art. 121

Notificazione Il decreto d'accusa è notificato per scritto alla persona punita, alla parte lesa e all'uditore in capo. Se non può essere notificato alla persona punita, si dà luogo alla procedura ordinaria.


Art. 122

Opposizione 1 Entro dieci giorni dalla notificazione, la persona punita e l'uditore in capo possono opporsi per scritto al decreto d'accusa presso l'uditore. La parte lesa può fare opposizione se il decreto d'accusa riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.72 2 Se l'opposizione è fatta in tempo utile, si dà luogo alla procedura ordinaria. Il decreto d'accusa sostituisce l'atto di accusa.

3

L'opposizione diretta unicamente contro la decisione sulle spese o sull'indennità deve contenere conclusioni motivate. Il tribunale pronuncia senza dibattimenti.


Art. 123

Esecutorietà; ritiro dell'opposizione 1

Se non è fatta opposizione o l'opposizione è ritirata, il decreto d'accusa acquista forza di sentenza cresciuta in giudicato.

2

Il ritiro è possibile, il più tardi, fino all'inizio del dibattimento. Tuttavia, se l'opposizione è diretta unicamente contro la decisione sulle spese o sull'indennità, il ritiro è possibile fino alla decisione del tribunale.

3

Se la persona punita ritira l'opposizione, le spese possono esserle addossate.

72

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Giustizia penale militare 34

322.1

Sezione 3: Atti preparatori per il dibattimento

Art. 124

Luogo e data del dibattimento Ricevuti l'atto d'accusa e l'inserto, il presidente del tribunale militare fissa senz'indugio il luogo e la data del dibattimento. In casi complicati può far circolare fra i giudici tutti o parte degli atti.


Art. 125

Citazione dell'accusato

1

Di regola, l'accusato dev'essere citato almeno dieci giorni prima del dibattimento; se incarcerato, almeno cinque giorni prima.

2

La citazione indica i nomi dei giudici e del segretario.


Art. 126

Giudici supplenti

Nel caso che il tribunale non potesse venir costituito coi giudici e i giudici supplenti disponibili, il presidente del tribunale militare designa giudici supplenti straordinari.


Art. 127

Difesa 1 Nel dibattimento, l'accusato dev'essere assistito da un difensore.

2

Se l'accusato non ha ancora scelto un difensore, né gliene è stato designato uno d'ufficio durante l'istruzione preparatoria, il presidente del tribunale militare gli assegna un termine per designarlo.

3

Se il termine è trascorso senza che l'accusato abbia fatto la sua scelta oppure se il difensore designato non è in grado di prestare il suo ufficio, il presidente nomina un difensore d'ufficio. Se gravi motivi non vi si oppongono, è tenuto conto del desiderio dell'accusato di scegliersi un determinato difensore d'ufficio fra quelli elencati dal tribunale.

4

Designato il difensore, il presidente assegna all'accusato un congruo termine per presentare eventuali domande di ricusazione e per indicare i suoi mezzi di prova.


Art. 128

Assunzioni di prove

1

Il presidente del tribunale militare può ordinare d'ufficio la citazione di testimoni e periti e altre assunzioni di prove.

2

Il presidente può rifiutare di citare testimoni e periti e di ordinare assunzioni di prove se non li ritiene pertinenti. In questo caso, la parte interessata ha il diritto di rinnovare la sua domanda all'inizio del dibattimento.

3

Il presidente notifica per scritto le sue decisioni alle parti.


Art. 129

Assunzione anticipata delle prove 1

Se si prevede che una prova non potrà essere assunta nel dibattimento, per esempio a cagione della malattia di un testimone o di un perito, o se è indicato di far eseguire

Procedura penale militare 35

322.1

prima del dibattimento un'ispezione da parte dell'autorità giudiziaria, il presidente del tribunale militare procede lui stesso a questa assunzione di prove o ne incarica uno o più giudici.

2

Se possibile, alle parti è data facoltà di assistere all'assunzione delle prove. Se non vi assistono, il processo verbale deve essere comunicato loro prima del dibattimento.

Sezione 4: Dibattimento e sentenza

Art. 130

Partecipazione 1 I giudici, i segretari, l'uditore, l'accusato e il difensore devono assistere all'intero dibattimento.

2

Il presidente del tribunale militare può ordinare che l'accusato si assenti dal dibattimento, in particolare se si comporta in modo sconveniente o vi sia da temere che la conoscenza di una perizia medica gli possa essere di pregiudizio.

3

A richiesta, il presidente può eccezionalmente dispensare l'accusato dall'obbligo di comparire o permettergli di assentarsi dal dibattimento.

4

La procedura ordinaria può essere continuata anche quando l'accusato si assenta dal dibattimento senza il permesso del presidente.


Art. 131

Mancata comparizione

dell'accusato

1

Se l'accusato, debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata.

2

Se l'accusato non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla comparizione forzata, si dà luogo alla procedura contumaciale.


Art. 132

Mancata comparizione di testimoni 1

Se un testimone, debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Ove questa non sia possibile, il tribunale, se ritiene necessaria la comparizione, aggiorna l'udienza a spese del testimone non comparso.

2

L'articolo 81 è applicabile.


Art. 133

Assenza del difensore o di un perito Se l'udienza dev'essere rinviata per causa dell'assenza, non giustificata, del difensore o di un perito, il tribunale può addossar loro le spese causate da questo rinvio.

Giustizia penale militare 36

322.1


Art. 134

Apertura del dibattimento 1

Il presidente del tribunale militare apre il dibattimento.

2

Egli comunica la composizione del tribunale e accerta la presenza delle parti.


Art. 135

Accertamento dell'identità;

lettura dell'atto di accusa 1

Il presidente del tribunale militare accerta l'identità dell'accusato.

2

È data lettura dell'atto di accusa sempreché le parti non vi rinuncino.


Art. 136

Liquidazione d'opposizioni; incompetenza del tribunale 1

In seguito, il tribunale pronuncia sulle opposizioni contro la sua composizione o contro la competenza per materia, sulle domande di completamento dei mezzi di prova, nonché sulle eccezioni di prescrizione e sulle questioni pregiudiziali concernenti la possibilità o l'ammissibilità del dibattimento.

2

Il tribunale pronuncia d'ufficio la sua incompetenza quando il caso non soggiace alla giurisdizione militare. Le decisioni prese dal Tribunale penale federale in virtù dell'articolo 223 del CPM73 vincolano il tribunale e le parti.74

Art. 137

Interrogatorio dell'accusato

1

Il presidente del tribunale militare interroga l'accusato sulle sue condizioni personali e militari nonché sul fatto contestatogli nell'atto di accusa. A richiesta di un giudice, dell'uditore o del difensore, pone ulteriori domande per chiarire le circostanze della causa.

2

Se l'accusato ammette il fatto e la sua confessione è fededegna, il tribunale, con il consenso delle parti, può abbreviare la procedura probatoria.


Art. 138

Produzione di elementi probatori; esame dei testimoni 1

Il presidente del tribunale militare produce al tribunale gli elementi probatori e esamina i testimoni nell'ordine da lui stabilito. Prima di esaminarli, li avverte dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali della falsa testimonianza.

2

Dopo l'esame di ciascun testimone, i giudici e le parti hanno il diritto di porre altre domande per chiarire le circostanze della causa.

3

I testimoni le cui deposizioni siano contradditorie possono essere messi a confronto.

73 RS

321.0

74 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

Procedura penale militare 37

322.1


Art. 139

Contraddizioni; lacune mnemoniche 1

Per costatare o togliere le contraddizioni fra le diverse deposizioni si possono ripetere interrogatori o dare completa o parziale lettura dei processi verbali dell'istruzione.

2

Se un testimone non ricorda più o non ricorda esattamente una circostanza a proposito della quale ha già precedentemente deposto, si può dare completa o parziale lettura dei pertinenti processi verbali.


Art. 140

Audizione di periti

Di regola, i periti sono interrogati dopo i testimoni.


Art. 141

Lettura di documenti probatori 1

È data lettura dei documenti probatori essenziali.

2

L'audizione di testimoni, periti e coaccusati può essere surrogata dalla lettura dei processi verbali delle loro precedenti deposizioni se: a. la persona che dev'essere udita è nel frattempo deceduta; b. la citazione era impossibile per ignota dimora; c. l'audizione nel corso del dibattimento non è possibile per altri motivi; d. si tratta di deposizioni che non sono di decisiva importanza per la pronuncia della sentenza.


Art. 142

Nuove proposte di prova 1

Le parti possono presentare nuove proposte di prova fino all'esaurimento della procedura probatoria.

2

Il tribunale vigila tuttavia affinché il dibattimento non sia prolungato senza necessità.


Art. 143

Interruzione o aggiornamento del dibattimento 1

Il tribunale può, d'ufficio o a domanda di una parte, interrompere o aggiornare il dibattimento per nuove assunzioni di prove, per la sostituzione o il completamento dell'atto di accusa o per altri gravi motivi, nonché per la connessa preparazione delle arringhe delle parti.

2

In caso di interruzione di una certa durata, il dibattimento dev'essere ripetuto, salvo rinuncia esplicita delle parti.


Art. 144

Arringhe 1 Terminato l'esperimento delle prove, la parola è data all'uditore e al difensore per discutere della colpa e della misura della pena. Ciascuna parte ha diritto di replicare.

2

L'accusato ha l'ultima parola.

Giustizia penale militare 38

322.1


Art. 145

Sentenza 1 La sentenza pronuncia l'assoluzione o la condanna.

2

Se, per ragioni di procedura, l'accusato non può essere giudicato, il procedimento è sospeso.


Art. 146

Pronuncia della

sentenza

1

Il tribunale valuta liberamente le prove, secondo la convinzione ch'esso si è fatta durante il dibattimento.

2

La sentenza è pronunciata a semplice maggioranza di voti. Ciò vale anche per le decisioni incidentali.

3

...75


Art. 147

Oggetto della sentenza La sentenza ha per oggetto il fatto indicato nell'atto di accusa. Nell'apprezzamento di questo fatto, il tribunale può tener conto soltanto delle risultanze del dibattimento.


Art. 148

Mutamento della qualificazione giuridica 1

Il tribunale non è tenuto, quanto alla valutazione giuridica del fatto, a conformarsi all'opinione su cui si fonda l'accusa.

2

Una condanna in virtù di disposizioni penali non citate nell'atto di accusa è unicamente possibile qualora l'accusato sia stato previamente avvertito del mutamento della qualificazione giuridica e gli sia stata data la possibilità di difendersi.

3

Si procederà nello stesso modo quando nel corso del dibattimento si alleghino circostanze tali da aumentare la pena.


Art. 149

Caso poco grave

1

Il tribunale, se riconosce la poca gravità del crimine o del delitto giusta il CPM76 o considera il fatto una semplice mancanza disciplinare, assolve l'accusato e gli infligge una pena disciplinare. Il tribunale può addossare alla persona punita disciplinarmente parte delle spese dell'istruzione e del dibattimento.77 2 Il tribunale può pronunciare tutte le pene disciplinari. Per i membri del Corpo delle guardie di confine è fatto salvo l'articolo 183 capoverso 2 del CPM; se del caso l'affare è trasmesso all'organo competente ai fini dell'apertura di un procedimento disciplinare.78 75

Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

76

RS 321.0

77 Per. introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

78 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

Procedura penale militare 39

322.1

3

Nessuna pena disciplinare può più essere inflitta per il medesimo fatto per cui il tribunale ha condannato, punito disciplinarmente o assolto l'accusato.


Art. 150

Carcerazione di sicurezza Il tribunale può far incarcerare il condannato o l'accusato assolto per irresponsabilità al fine di assicurare l'esecuzione di una pena privativa della libertà personale o di una misura.


Art. 151

Spese e indennità

1

Le spese dell'istruzione e del dibattimento sono addossate al condannato. Per motivi speciali il tribunale può condonarle in tutto od in parte.

2

Il tribunale decide se e in qual misura più condannati rispondono solidalmente.

3

Le spese possono, in tutto od in parte, essere addossate all'accusato assolto che abbia provocato o intralciato il procedimento con il proprio atteggiamento riprovevole.

4

Le indennità ai giudici, agli ufficiali della giustizia militare, ai sottufficiali e soldati, agli interpreti e ai traduttori sono a carico della Confederazione.

5

Il tribunale pronuncia sulle domande d'indennità secondo le norme dell'articolo 117 capoverso 3.


Art. 152

Notificazione verbale della sentenza 1

Il presidente del tribunale militare notifica la sentenza alle parti in seduta pubblica leggendone il dispositivo e comunicandone i considerandi essenziali.

2

Si prescinderà dal comunicare i considerandi che debbono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato.

3

Il presidente informa le parti sui rimedi giuridici.


Art. 153

Forma e contenuto della sentenza 1

La sentenza dev'essere redatta per scritto. Essa indica il luogo e la data dei dibattimenti, i nomi dei giudici, del segretario, dell'uditore, dell'accusato e del suo difensore, i reati designati nell'accusa, le conclusioni delle parti, nonché:

a. in caso di condanna: 1. la

fattispecie;

2. i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi del reato; 3. i motivi della misura della pena e delle misure; 4. le disposizioni legali; 5. il dispositivo;

b. in caso di assoluzione: 1. la

fattispecie;

Giustizia penale militare 40

322.1

2. la costatazione che il fatto contestato all'accusato non risulta provato o non è punibile;

3. i motivi di eventuali misure; 4. il dispositivo;

c. in caso di assoluzione secondo l'articolo 149: 1. la

fattispecie;

2. i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi della mancanza disciplinare; 3. i motivi della misura della pena disciplinare; 4. il dispositivo.

2

La sentenza contiene inoltre la decisione motivata sulle spese e indennità, se del caso sugli oggetti sequestrati e sulla pretesa di diritto civile della parte lesa, nonché l'indicazione dei rimedi giuridici.

3

La sentenza dev'essere firmata dal presidente del tribunale militare e dal segretario.

4

Gli errori di redazione o di calcolo e le sviste di cancelleria che non influiscono sul dispositivo o sul contenuto essenziale dei considerandi sono rettificati d'ufficio.


Art. 154

Notificazione di esemplari della sentenza 1

Esemplari della sentenza sono notificati al difensore, per lui e per il condannato o l'assolto, alla parte lesa, all'uditore, all'uditore in capo, al Cantone d'esecuzione e ai destinatari designati dal Consiglio federale.

2

Le sentenze contenenti fatti che debbono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato sono notificate soltanto al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e all'uditore in capo. A richiesta, l'uditore e il difensore possono ottenere per consultazione un esemplare della sentenza. A richiesta, il condannato e, nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime, la parte lesa saranno autorizzati a prenderne visione.79 Sezione 5: Procedura contumaciale e riapertura del procedimento

Art. 155

Prescrizioni particolari per il dibattimento e la sentenza 1

Il dibattimento si svolge in assenza dell'accusato se questi non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla sua comparizione forzata (art. 131 cpv. 2) ovvero nel caso in cui egli si metta nell'impossibilità di parteciparvi.

2

Il tribunale aggiorna il dibattimento se la comparsa personale dell'accusato è indispensabile. Esso procede nondimeno alle assunzioni di prove che non consentono dilazione.

3

La sentenza pronuncia la condanna o l'assoluzione.

79

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Procedura penale militare 41

322.1

4

La sentenza contiene un riferimento agli articoli 156 e 157.


Art. 156

Domanda di revoca della sentenza contumaciale; effetti 1

Quando il condannato in contumacia si presenta o viene arrestato, la polizia o il giudice istruttore gli consegnano la sentenza contumaciale motivata. Il condannato può, entro dieci giorni, chiedere la revoca della sentenza contumaciale. La domanda può essere presentata per scritto o con dichiarazione a verbale, senza addurne i motivi. Essa è ammissibile sempreché la pena non sia ancora prescritta. In questo caso, il presidente del tribunale militare può ordinare al giudice istruttore di completare l'istruzione preparatoria. Al termine, questi trasmette gli atti all'uditore.

2

La domanda di revoca sospende l'esecuzione della sentenza contumaciale, salvo che il presidente del tribunale militare non disponga altrimenti.

3

Se il tribunale revoca la sentenza contumaciale, si procede al nuovo giudizio in procedura ordinaria.


Art. 157

Rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale 1

Il condannato in contumacia che, avuto conoscenza della sentenza contumaciale, intende rinunciare alla revoca deve dichiararlo per scritto o oralmente a processo verbale. La rinuncia è definitiva.

2

La rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale è presunta quando il condannato in contumacia:

a. entro dieci giorni dal ricevimento della sentenza contumaciale non chiede di essere nuovamente giudicato in procedura ordinaria; b. non ottempera ingiustificatamente alla citazione del tribunale per il nuovo dibattimento.


Art. 158

Dispensa nella procedura contumaciale 1

Il cittadino svizzero residente all'estero e condannato in contumacia, se impossibilitato a venire in Svizzera per gravi motivi, segnatamente familiari, di salute, professionali o finanziari, può chiedere la revoca della sentenza contumaciale e il nuovo giudizio in procedura ordinaria, nonché la dispensa dalla partecipazione al dibattimento, fintanto che la pena non sia prescritta. Ambedue le domande devono essere motivate.

2

Sulla domanda di dispensa pronuncia definitivamente il presidente del tribunale militare.

3

Se la domanda di dispensa è respinta, non vi è né revoca della sentenza contumaciale né nuovo giudizio in procedura ordinaria.

4

Sono riservate la ripresentazione della domanda per motivi non ancora invocati e l'attuazione della procedura secondo l'articolo 156 in caso di entrata in Svizzera.

Giustizia penale militare 42

322.1

Sezione 6:

Procedura in caso di revoca della sospensione condizionale80

Art. 159

Dibattimento 1 Se il tribunale di divisione o il tribunale militare d'appello deve pronunciare sulla revoca della sospensione condizionale della pena, dev'essere svolto un dibattimento.81 2 Il condannato dev'essere sentito; l'uditore e il difensore propongono e motivano le proprie conclusioni. Il condannato ha l'ultima parola.

3

Le disposizioni sul dibattimento e sulla sentenza (art. 130 segg.) s'applicano per analogia.

Sezione 7: ...

Art. 160

a 16282 Sezione 8: Pretese di diritto civile

Art. 163


83

Principio

Contro l'accusato, la parte lesa può far valere dinanzi ai tribunali militari le pretese di diritto civile derivanti da un reato soggetto al CPM84. Entro questi limiti, essa esercita i diritti inerenti alla qualità di parte.


Art. 164

Procedura 1 La pretesa di diritto civile può essere fatta valere dall'apertura dell'istruzione preparatoria fino all'inizio del dibattimento. La parte lesa può proporre conclusioni circa l'accertamento e l'ammontare delle sue pretese. Essa può consultare gli atti nella misura necessaria per l'esercizio dei suoi diritti.85 2 La parte lesa, se ha fatto valere una pretesa di diritto civile prima del dibattimento, dev'essere convocata al medesimo. Non è tenuta però a comparire.

80 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

81 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

82 Abrogati dal n. III della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

83

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

84

RS 321.0

85

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Procedura penale militare 43

322.1

3

Durante il dibattimento, la parte lesa ottiene la parola per proporre e motivare le sue conclusioni dopo l'uditore.

4

Il tribunale militare può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.86 5

Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale militare può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la parte lesa ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.87

Art. 165

Ammissibilità del giudizio Le pretese di diritto civile possono essere giudicate soltanto se l'accusato è condannato o punito dal tribunale in via disciplinare.

Capitolo 3: Rimedi giuridici Sezione 1: Reclamo

Art. 166

Ammissibilità 1 È ammesso il reclamo contro le decisioni, le operazioni e le omissioni del giudice istruttore, come anche contro le decisioni d'incarcerazione, sequestro e perquisizione prese dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d'appello. Contro le decisioni riguardanti la condotta del processo il reclamo non è ammesso.

2

Il reclamo può essere interposto dalle persone direttamente colpite.


Art. 167

Competenza Pronunciano definitivamente: a. il presidente del competente tribunale militare sui reclami contro le decisioni d'incarcerazione del giudice istruttore; b. l'uditore in capo sui reclami contro le altre decisioni del giudice istruttore; c. il presidente del competente tribunale militare d'appello sui reclami contro le decisioni del presidente del tribunale militare; d. il presidente del tribunale militare di cassazione sui reclami contro le decisioni del presidente del tribunale militare d'appello.

86

Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

87

Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Giustizia penale militare 44

322.1


Art. 168

Presentazione; termine

1

Il reclamo dev'essere presentato all'autorità competente, con motivazione scritta, il più tardi cinque giorni dopo che la persona colpita ha avuto conoscenza della decisione o dell'operazione impugnabile. Il reclamo per denegata giustizia è ognora ammissibile.

2

L'autorità di reclamo chiede immediatamente il parere alla controparte e ordina, se necessario, altre indagini.


Art. 169

Effetto sospensivo

Il reclamo ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di reclamo lo ordini.


Art. 170

Decisione del reclamo Se il reclamo è accettato, l'autorità di reclamo prende le misure necessarie. Essa può in particolare revocare decisioni e impartire istruzioni alla controparte.


Art. 171

Spese Le spese sono a carico della Confederazione. Esse possono essere addossate al reclamante se il reclamo è stato fatto con leggerezza.

Sezione 2: Appello

Art. 172

Ammissibilità 1 L'appello è ammesso contro le sentenze dei tribunali militari, eccettuate quelle contumaciali.

2

Se è impugnata unicamente la decisione su una pretesa di diritto civile o sulle spese e indennità, è ammesso soltanto il ricorso.

3

L'appello è inoltre ammesso contro le decisioni dei tribunali militari sulle proposte di revoca della sospensione condizionale della pena.


Art. 173

Legittimazione; effetto

sospensivo

1

L'appello può essere interposto dall'accusato o dal suo difensore e dall'uditore.

L'uditore può ricorrere in appello anche a favore dell'accusato.

1bis

La parte lesa può interporre appello se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza possa influenzare il giudizio in merito alle sue pretese civili.88 2

L'appello sospende l'esecuzione della sentenza.

88

Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

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322.1


Art. 174

Presentazione; termine

1

L'appello dev'essere dichiarato per scritto o oralmente al tribunale militare, entro cinque giorni dalla notificazione verbale della sentenza. Esso può limitarsi a una parte della sentenza.

2

Il tribunale comunica alle parti la dichiarazione d'appello.89

Art. 175

Ritiro 1 L'appello può essere ritirato per scritto o mediante dichiarazione a verbale, fino alla chiusura della procedura probatoria.

2

L'accusato, o la parte lesa, che ritira l'appello sopporta di regola le spese.90 3

La decisione di stralcio dal ruolo è presa dal presidente del tribunale presso cui gli atti si trovano.


Art. 176

Trasmissione degli atti Notificata alle parti la sentenza motivata per scritto, il presidente del tribunale militare trasmette gli atti al tribunale militare d'appello.


Art. 177

Osservanza del termine; ritardo Il presidente del tribunale militare d'appello esamina se l'appello è stato interposto in tempo utile. Se lo ritiene tardivo, produce gli atti al tribunale, il quale decide in procedura scritta.


Art. 178

Preparazione del dibattimento Il presidente del tribunale militare d'appello prepara il dibattimento e assegna alle parti un congruo termine per eventuali domande di ricusazione e proposte di prove.

Scaduto il termine, fa circolare gli atti fra i giudici. Inoltre sono applicabili per analogia gli articoli 124 a 129.


Art. 179

Mancata comparizione dell'accusato o della parte lesa91 1

Se la citazione al dibattimento non può essere notificata all'accusato, o parte lesa, o se questi, senza esserne stato dispensato e sebbene debitamente citato, non si presenta, il suo appello si ha per perento un'ora dopo il termine fissato per il dibattimento.92 89

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

90

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

91

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

92

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

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2

La perenzione è revocata se il contumace rende verosimile di non aver potuto senza sua colpa ottemperare alla citazione.

3

La domanda di revoca delle conseguenze della mancata comparizione dev'essere presentata al tribunale militare d'appello entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente alla perenzione dell'appello.

4

La domanda che, per gravi motivi, non ha potuto essere presentata in tempo utile dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.


Art. 180

Traduzione dell'accusato; procedura contumaciale Se l'uditore ha interposto appello e l'accusato, debitamente citato, non compare né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Se l'accusato non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla sua traduzione, si applicano le disposizioni sulla procedura contumaciale e sulla riapertura del procedimento.


Art. 181

Dibattimento 1 Se necessario, il tribunale può, d'ufficio o a richiesta, interrompere o aggiornare il dibattimento.

2

Nelle arringhe, l'appellante ha per primo la parola. Se più parti hanno interposto appello, la parola è data dapprima all'uditore e da ultimo all'accusato. Ogni parte ha il diritto di replicare. L'accusato ha l'ultima parola.93 3 Inoltre, al dibattimento dinanzi al tribunale militare d'appello s'applicano per analogia gli articoli 130, 132 a 134, 135 capoverso 1, 136 a 142, 145 a 147, 148 capoverso 1, 149, 150 e 152 a 154.


Art. 182

Cognizione 1 Il tribunale militare d'appello giudica liberamente le circostanze di fatto e di diritto della causa. Esso non è vincolato dalle conclusioni delle parti.

2

La sentenza non può essere modificata a pregiudizio dell'accusato se l'appello è stato interposto soltanto da costui, o dall'uditore esplicitamente a suo favore.


Art. 183

Spese; indennità

1

Se l'appello dell'accusato è accettato integralmente, le spese procedurali sono a carico della Confederazione. Negli altri casi, il tribunale militare d'appello ne decide secondo libero apprezzamento.

2

Nello stesso modo il tribunale decide circa l'assegnazione di una congrua indennità per le spese d'avvocato, salvo che l'accusato sia stato assistito da un difensore d'uffi93

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

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322.1

cio. Se l'appello è stato interposto soltanto dalla parte lesa, essa può essere condannata a rimborsare le spese alla cassa del tribunale.94 2bis Se l'appello della parte lesa è accettato integralmente o parzialmente, il tribunale può assegnarle un'indennità per le spese d'avvocato nella misura in cui essa non abbia beneficiato del patrocinio gratuito. Il condannato può essere costretto a rimborsare le spese alla cassa del tribunale.95 3 Sulle altre domande d'indennità il tribunale decide secondo l'articolo 117 capoverso 3.

Sezione 3: Cassazione

Art. 184

Ammissibilità 1 Il ricorso per cassazione è ammesso contro: a. le sentenze dei tribunali militari d'appello e le decisioni con le quali essi si dichiarano incompetenti; b. le decisioni dei tribunali militari d'appello inerenti alla revoca della sospensione condizionale della pena;

c. le sentenze contumaciali dei tribunali militari.

2

Nei casi della lettera b sono applicabili per analogia gli articoli 185 a 194.


Art. 185

Motivi di

cassazione

1

La cassazione è pronunciata se: a. il tribunale non fu regolarmente costituito; b. il tribunale si è, a torto, dichiarato competente o incompetente; c. durante il dibattimento sono state violate essenziali disposizioni procedurali così che ne sia risultato un pregiudizio per il ricorrente; d. la sentenza contiene una violazione della legge penale; e. la sentenza non è sufficientemente motivata; f. essenziali accertamenti di fatto della sentenza contrastano con l'esito della procedura probatoria.

94

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

95

Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

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2

Per i motivi indicati nelle lettere a e c, la cassazione può essere chiesta soltanto se la parte ne ha formulato domanda o ha rilevato l'irregolarità durante il dibattimento.


Art. 186

Legittimazione; termini

1

La cassazione può essere chiesta dall'accusato, dal difensore e dall'uditore. Se l'uditore vi rinuncia, questo diritto spetta all'uditore in capo.

1bis

La parte lesa può chiedere la cassazione se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza possa influenzare il giudizio in merito alle sue pretese civili.96 2 Il ricorso per cassazione dev'essere annunciato per scritto al tribunale che ha giudicato, entro cinque giorni dalla notificazione verbale della sentenza.

3

Per l'uditore in capo, questo termine decorre dalla comunicazione scritta della sentenza. Durante il termine, egli può chiedere gli atti per consultarli. In questo caso, il termine per l'annuncio del ricorso ricomincia a decorrere dal ricevimento degli atti.


Art. 187

Scambio di scritti; effetto 1

Ricevuto l'annuncio del ricorso per cassazione, il presidente del tribunale, notificando la sentenza motivata, assegna al ricorrente un termine di venti giorni per la motivazione scritta.

2

Ricevuta la motivazione, il presidente del tribunale la comunica alla controparte assegnandole un termine di venti giorni per insinuare le proprie osservazioni. Infine, trasmette gli atti con le memorie ed il suo eventuale rapporto al presidente del tribunale militare di cassazione.

3

Il ricorso per cassazione sospende l'esecuzione della sentenza.

4

L'annuncio e il ritiro del ricorso per cassazione devono essere comunicati all'uditore in capo.


Art. 188

Preparazione della deliberazione Il presidente del tribunale militare di cassazione fa circolare gli atti fra i membri del tribunale e prende le necessarie disposizioni per la deliberazione.


Art. 189

Ulteriore scambio di scritti; cognizione 1

Non vi è dibattimento orale. Per contro può essere ordinato un ulteriore scambio di scritti.

2

Il tribunale militare di cassazione esamina soltanto le conclusioni proposte.

3

Se la cassazione si fonda sull'articolo 185 capoverso 1 lettere a, b o c, si tiene conto soltanto dei fatti citati nel ricorso per cassazione.

96

Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Procedura penale militare 49

322.1

4

Per i ricorsi per cassazione fondati sull'articolo 185 capoverso 1 lettere d, e o f, il tribunale militare di cassazione non è vincolato dalla motivazione del ricorso.


Art. 190

Giudizio Se ritiene fondato il ricorso per cassazione, il tribunale militare di cassazione annulla la sentenza impugnata.


Art. 191

Rinvio 1 Se annulla la sentenza, il tribunale militare di cassazione rinvia la causa per nuovo giudizio al tribunale di precedente istanza.

2

Per motivi speciali, può deferire la causa anche a un altro tribunale di medesima istanza.

3

Se annulla la sentenza in applicazione dell'articolo 185 capoverso 1 lettera b, deferisce la causa all'autorità competente.


Art. 192

Nuovo giudizio

1

Il nuovo giudizio deve fondarsi sui considerandi di diritto della sentenza del tribunale militare di cassazione.

2

Il tribunale non può decidere a pregiudizio dell'accusato se il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto da costui, o esplicitamente a suo favore dall'uditore o dall'uditore in capo.


Art. 193


97

Spese; indennità

Le spese e l'indennità sono stabilite conformemente all'articolo 183.


Art. 194

Proclamazione e notificazione della sentenza 1

La data e il luogo della proclamazione della sentenza devono essere indicati alle parti. La comparizione è facoltativa.

2

Per la notificazione della sentenza motivata s'applica l'articolo 154.

Sezione 4: Ricorso

Art. 195

Ammissibilità Le decisioni dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello, contro cui non è ammesso l'appello o il ricorso per cassazione, possono essere impugnate mediante ricorso al tribunale militare di cassazione, segnatamente nei casi seguenti: a.98 esecuzione di pene sospese, dopo l'esecuzione di misure; 97

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Giustizia penale militare 50

322.1

b. ...99 c. cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale; d. diniego della riapertura del procedimento; e. decisione sulle pretese di diritto civile; f.

decisione sulle spese e sulle domande d'indennità; g.100 confisca; h. riammissione al

servizio;

i.

carcerazione ordinata al momento della comunicazione della sentenza.


Art. 196


101

Legittimazione

Il ricorso può essere interposto dall'accusato, dal suo difensore e dall'uditore. La parte lesa può ricorrere nei casi previsti nell'articolo 195 lettere d, e, f e g.


Art. 197

Termine; procedura

1

Il ricorso dev'essere presentato per scritto, con proposta e motivazione, al tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata, entro venti giorni dalla comunicazione scritta della medesima. Il presidente assegna alla controparte un termine di venti giorni per insinuare le proprie osservazioni. Dopo di che, trasmette gli atti con le memorie e il suo eventuale rapporto al presidente del tribunale militare di cassazione.

2

L'articolo 182 è applicabile per analogia. Tuttavia, in caso di ricorso giusta l'articolo 195 lettere e e f, il tribunale militare di cassazione è vincolato dalla decisione sui punti penali.

3

Non vi è dibattimento orale. Per contro può essere ordinato un ulteriore scambio di scritti.


Art. 198

Decisione Se accetta il ricorso, il tribunale militare di cassazione può rinviare la causa per nuova decisione al tribunale di precedente istanza, o decidere lui stesso nel merito.


Art. 199


102

Spese; indennità

Le spese e l'indennità sono stabilite conformemente all'articolo 183.

98 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

99 Abrogata dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

100 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

101 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

102 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Procedura penale militare 51

322.1

Sezione 5: Revisione

Art. 200

Motivi di

revisione

1

La revisione di un decreto d'accusa o di una sentenza esecutori può essere chiesta se:

a. fatti o mezzi di prova che non erano noti al giudice nel precedente processo sono tali, di per sé od insieme con i fatti precedentemente accertati, da determinare l'assoluzione o una punizione notevolmente più mite del condannato, la condanna dell'accusato assolto o una condanna per un reato più grave; b. un reato ha influito sull'esito del precedente processo; c. dopo l'emanazione della sentenza è stata pronunciata una nuova sentenza penale inconciliabile con essa; d. dopo l'emanazione della sentenza, l'accusato assolto ha fatto una confessione fededegna;

e. sono state violate le norme in materia di astensione o ricusazione e questa violazione non ha potuto essere invocata precedentemente; f.103 La Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950104 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notificazione della decisione delle autorità europee da parte dell'Ufficio federale di giustizia.

2

Scaduto il termine di prescrizione, la revisione a pregiudizio dell'accusato assolto o del condannato è esclusa.


Art. 201

Pretese di diritto civile 1

Per quanto concerne le pretese di diritto civile, la revisione può essere chiesta: a. nei casi previsti dall'articolo 200 lettere b a e; b. nei casi in cui non sono stati prodotti al tribunale fatti o elementi di prova di carattere decisivo, tali da determinare una valutazione diversa della pretesa di diritto civile.

2

La revisione per i motivi indicati nel capoverso 1 lettera b dev'essere chiesta entro trenta giorni a contare da quello in cui sono stati scoperti. Essa non può più essere chiesta trascorsi dieci anni dall'intimazione della sentenza.

103 Introdotta dal n. 16 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1991 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. i; FF 1991 II 413).

104 RS 0.101

Giustizia penale militare 52

322.1


Art. 202

Legittimazione Possono chiedere la revisione: a. l'uditore; b.105 il condannato o, dopo la sua morte, i suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge o il partner registrato;

c. il rappresentante legale del condannato; d.106 la parte lesa, se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.


Art. 203

Domanda; effetto sospensivo 1

La domanda di revisione dev'essere presentata per scritto al tribunale militare di cassazione.

2

Essa deve indicare i motivi e le prove che la giustificano.

3

Essa sospende l'esecuzione della sentenza soltanto se il presidente lo ordini.

4

...107


Art. 204

Difesa d'ufficio

Se la domanda di revisione non sembra a priori avere esito negativo, il presidente del tribunale militare di cassazione può designare un difensore d'ufficio per il completamento della domanda e per la procedura ulteriore.


Art. 205

Altre indagini

Se lo ritiene necessario, il presidente del tribunale militare di cassazione procede ad altre indagini o ne incarica un membro del tribunale o il giudice istruttore.


Art. 206

Forza di cosa giudicata della sentenza impugnata La sentenza impugnata ha forza di cosa giudicata fino alla pronuncia sulla domanda di revisione.


Art. 207

Decisione; spese

1

Se accetta la domanda di revisione, il tribunale militare di cassazione annulla il decreto d'accusa o la sentenza e rinvia la causa per nuovo giudizio all'autorità che ha giudicato definitivamente, eccetto i casi in cui ha pronunciato lui stesso in virtù dell'articolo 198.

105 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

106 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

107 Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Procedura penale militare 53

322.1

2

Per motivi speciali, esso può deferire la causa anche a un'altra autorità di medesimo grado.

3

Se la domanda di revisione è respinta, al richiedente possono essere addossate le spese procedurali.


Art. 208

Nuovo giudizio

1

Il nuovo giudizio avviene in procedura ordinaria.

2

I mezzi di prova dichiarati influenti dal tribunale militare di cassazione devono essere assunti.


Art. 209

Reintegrazione 1 Il condannato totalmente o parzialmente assolto nella procedura di revisione è reintegrato nei suoi diritti in conformità della nuova sentenza. Le multe e le spese gli sono corrispondentemente rimborsate. L'assegnazione di un'indennità è decisa secondo i principi dell'articolo 117 capoverso 3.

2

Il tribunale può ordinare la pubblicazione della sentenza.

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 210

Forza di cosa giudicata La sentenza acquista forza di cosa giudicata quando il termine d'appello o di cassazione è decorso inutilizzato o la domanda è stata ritirata o respinta.


Art. 211

108 Confisca L'esecuzione della confisca incombe alle autorità cantonali. Fatto salvo l'articolo 53 del CPM109, il ricavo spetta al Cantone che ha effettuato la confisca.


Art. 212

Pene privative della libertà; misure di sicurezza 1

Riservata l'esecuzione in via militare della detenzione, le pene privative della libertà personale e le misure di sicurezza sono eseguite dal Cantone di domicilio del condannato.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può eccezionalmente incaricare dell'esecuzione un altro Cantone. Esso designa il Cantone d'esecuzione se il condannato non è domiciliato in Svizzera.

108 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

109 RS

321.0

Giustizia penale militare 54

322.1


Art. 213


110



Art. 214

Riscossione delle spese di giustizia Le spese addossate al condannato sono riscosse secondo le norme stabilite per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali ordinari. Esse non possono essere commutate in carcerazione.


Art. 215


111

Spese d'esecuzione; diritto di regresso 1

Le spese d'esecuzione di pene e misure sono sopportate dai Cantoni.

2

Per le spese d'esecuzione delle misure previste negli articoli 43, 44 e 100bis del Codice penale svizzero112, i Cantoni hanno diritto di regresso verso le persone che ne sono oggetto.

Capitolo 5: Procedimenti penali contro stranieri

Art. 216

Convenzioni di

Ginevra

Nel caso di procedimenti penali promossi in tempo di guerra contro stranieri, sono riservate le disposizioni delle convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra113 che derogano alla presente legge.


Art. 217

Deroga ai minimi di pena In materia di crimini e delitti commessi da stranieri non tenuti ad alcun dovere di fedeltà verso la Svizzera, il giudice non è vincolato ai minimi di pena previsti dalla legge.

Titolo terzo: Disposizioni finali

Art. 218

Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.


Art. 219

Abrogazione L'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, del 28 giugno 1889114, è abrogata.

110 Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 Il 1216, IV 173).

111 Nuovo testo giusta il n. I1 della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2392 2393; FF 1991 I 1078).

112 RS 311.0 113 RS 0.518.12, 0.518.221, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 114 [CS 3 433; RU 1951 435 n. II, 1968 228 n. III]

Procedura penale militare 55

322.1


Art. 220

Diritto transitorio

1

I procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto.

2

I ricorsi per cassazione annunciati in tempo utile sono considerati dichiarazioni d'appello e trasmessi dal presidente del tribunale militare di cassazione ai competenti tribunali militari d'appello.

3

La durata delle funzioni dei giudici e dei giudici supplenti dei tribunali militari in carica sotto l'impero del diritto previgente scade con l'entrata in vigore della presente legge.


Art. 221

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1980115 115 DCF dell'11 lug. 1979 (RU 1979 1106).

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