01.09.2023 - * / In vigore
01.06.2022 - 31.08.2023
01.01.2018 - 31.05.2022
01.01.2013 - 31.12.2017
01.03.2012 - 31.12.2012
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01.03.2010 - 29.02.2012
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1

Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI) del 22 giugno 2001 (Stato 1° marzo 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20002, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Documenti d'identità

1

Ogni cittadino svizzero ha il diritto di ottenere un documento d'identità per ogni tipo di documento.

2

I documenti d'identità ai sensi della presente legge servono a comprovare la cittadinanza svizzera e l'identità del titolare.

3

Il Consiglio federale determina i tipi di documenti e disciplina le particolarità dei documenti d'identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634 sulle relazioni consolari.


Art. 2

Contenuto del documento d'identità 1

Ogni documento d'identità deve contenere i seguenti dati: a. cognome

ufficiale;

b. nome(i); c. sesso; d. data di

nascita;

e. luogo

d'origine;

f. cittadinanza; g. statura; h. firma; RU 2002 3061

1 RS

101

2 FF

2000 4135

3 RS

0.191.01

4 RS

0.191.02

143.1

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

143.1

i. fotografia; j. autorità di

rilascio;

k. data

del

rilascio;

l.

data di scadenza della validità; m. numero e tipo di documento.

2

I dati secondo le lettere a-d, f, k-m, figurano sul documento d'identità anche in forma elettronicamente leggibile.

2bis

Il documento d'identità può essere provvisto di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine del viso e le impronte digitali del titolare del documento.

Possono esservi registrati anche gli altri dati secondo i capoversi 1, 3, 4 e 5.5 2ter Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti d'identità sono provvisti di un microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.6 Garantisce la possibilità di richiedere una carta d'identità senza microchip.7 2quater Il documento d'identità può inoltre contenere un'identità elettronica utilizzabile a scopi d'autenticazione, di firma e di criptaggio.8 3

Il documento d'identità può contenere limitazioni della validità.

4

Su domanda del richiedente, il documento d'identità può riportare un cognome d'affinità, un nome ricevuto in seno a un ordine religioso, un nome d'arte o un cognome dell'unione domestica registrata nonché indicazioni riguardanti caratteristiche particolari quali menomazioni, protesi o impianti.9 5 Su domanda, il documento d'identità per minorenni può contenere i nomi dei rappresentanti legali.

5

Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

6

Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

7

Per. introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d'identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF 2011

2079 2093).

8

Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

9

Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

Documenti d'identità dei cittadini svizzeri. LF 3

143.1

a10 Sicurezza e lettura del microchip 1

Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i relativi requisiti tecnici.

2

Il Consiglio federale può concludere con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

3

Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto, i gestori di aeroporti e altri servizi appropriati tenuti a verificare l'identità di persone a leggere le impronte digitali registrate nel microchip.


Art. 3

Durata di validità

La validità dei documenti d'identità è limitata nel tempo. Il Consiglio federale disciplina la durata della validità.

Sezione 2: Rilascio, allestimento, ritiro e perdita del documento11

Art. 4

Autorità di rilascio

1

In Svizzera i documenti d'identità sono rilasciati dai servizi designati dai Cantoni.

Il Consiglio federale può designare anche altri servizi. Il Cantone che dispone di più autorità di rilascio designa un servizio responsabile del rilascio dei documenti d'identità.12 2 All'estero i documenti d'identità sono rilasciati dai servizi designati dal Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale disciplina le competenze territoriali e per materia.

a13 Domande di carte d'identità presso il Comune di domicilio 1

I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le domande di rilascio di carte d'identità senza microchip. In tal caso, il servizio responsabile 10 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

11 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

12 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

13 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d'identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF 2011 2079 2093).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

143.1

designato dal Cantone ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 è l'autorità di rilascio incaricata di esaminare e trattare tali domande.

2

Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a incaricare i Comuni di domicilio di ricevere anche domande di altri tipi di carta d'identità.


Art. 5


14

Domanda di rilascio

1

Chi vuole ottenere un documento d'identità deve presentarsi personalmente in Svizzera presso il servizio designato dal Cantone di domicilio o all'estero presso la rappresentanza svizzera e depositare la domanda di rilascio del documento d'identità. Per i minorenni e le persone interdette è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne: a. i dati da utilizzare per il rilascio dei documenti d'identità e le fonti di tali dati;

b.15 i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per le domande di carte d'identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio; c. l'infrastruttura

tecnica;

d.16 le modalità di ricezione, trattamento e inoltro delle domande di carte d'identità presentate ai Comuni di domicilio.

3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di presentarsi personalmente, tenendo conto delle norme internazionali e delle possibilità tecniche.


Art. 6

Decisione

1

I Comuni di domicilio esaminano le domande di carte d'identità, compresa l'identità del richiedente, e le inoltrano all'autorità cantonale di rilascio.17 1bis

L'autorità di rilascio verifica che le indicazioni che figurano nelle domande che le sono state inoltrate e nelle domande ricevute direttamente siano corrette e complete e accerta l'identità del richiedente.18 14 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

15 Nuovo testo giusta il n. I della n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d'identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF 2011 2079 2093).

16 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d'identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF 2011 2079 2093).

17 Nuovo testo giusta il n. I della n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d'identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF 2011 2079 2093).

18 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d'identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF 2011 2079 2093).

Documenti d'identità dei cittadini svizzeri. LF 5

143.1

2

L'autorità di rilascio decide in merito alla domanda. Se acconsente al rilascio del documento, essa incarica il servizio competente di allestire il documento. Trasmette a tale servizio i dati necessari.19 3 Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato se: a. sarebbe contrario a una decisione di un'autorità svizzera fondata sul diritto federale o cantonale; b. il richiedente ha depositato i suoi documenti d'identità nell'ambito di un procedimento penale o presso un'autorità di esecuzione delle pene.

4

Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato, d'intesa con l'autorità competente, se la persona è segnalata nel sistema informatizzato di ricerca di polizia RIPOL per un crimine o un delitto.20 5 Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato se il richiedente presenta la domanda all'estero, è perseguito o è stato condannato all'estero per un reato che in base al diritto svizzero costituisce un crimine o un delitto e vi sono motivi per presumere che intenda sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione della pena. Il rilascio non è rifiutato se la sanzione comminata avrebbe conseguenze incompatibili con l'ordine pubblico svizzero.21
a22 Servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità, appaltatori generali, prestatori di servizi e fornitori 1

I servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di: a. possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie; b. garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche;

c. garantire il rispetto della protezione dei dati; e d. disporre di sufficienti risorse finanziarie.

2

Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un'influenza determinante sull'impresa o sulla produ19 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto

svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

20 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

21 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

22 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

143.1

zione dei documenti d'identità devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 200123 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

3

L'Ufficio federale di polizia può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio preposto all'allestimento dei documenti d'identità fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all'intero gruppo.

4

Le disposizioni di cui ai capoversi 1-3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un'importanza determinante per la produzione dei documenti d'identità.

5

Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili ai servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

b24 Compiti dell'Ufficio federale di polizia Oltre ai compiti previsti nella presente legge e nelle disposizioni esecutive, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti: a. vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6a; b. fornisce informazioni e impartisce istruzioni sui documenti d'identità svizzeri ai servizi nazionali ed esteri, fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati;

c. fornisce ai privati informazioni sui documenti d'identità svizzeri e sul loro rilascio, fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati; d. fornisce informazioni e impartisce istruzioni ai servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità e agli appaltatori generali e vigila sul rispetto delle specifiche;

e. segue gli sviluppi internazionali nel settore dei documenti d'identità ed è responsabile dell'attuazione degli standard internazionali; f. gestisce l'infrastruttura a chiave pubblica (ICP) per i documenti d'identità svizzeri;

g. gestisce il servizio federale competente in materia di documenti d'identità e di legittimazione, fatte salve disposizioni speciali derogatorie.

23 [RU

2002 377, 2005 4571 n. II, 2006 4177 art. 13, 2008 n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 3937 all. 4 n. II 2. RU 2011 1031 art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 4 mar. 2011 (RS 120.4).

24 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

Documenti d'identità dei cittadini svizzeri. LF 7

143.1


Art. 7

Ritiro 1 Il documento d'identità è ritirato se: a. le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute; b. un'identificazione chiara non è più possibile; c. contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato.

2

Il servizio federale25 competente può, dopo aver consultato le autorità incaricate del procedimento penale o dell'esecuzione delle pene, ritirare o annullare un documento d'identità se il suo titolare si trova all'estero e: a. è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto; b. è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o misura non è né prescritta né scontata.


Art. 8

26 Perdita La perdita di un documento d'identità deve sempre essere notificata alla polizia.
Quest'ultima inserisce la notifica della perdita nel sistema informatizzato di ricerca di polizia RIPOL. RIPOL trasmette automaticamente la notifica al sistema d'informazione di cui all'articolo 11.


Art. 9

Emolumento 1 Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di pagare emolumenti, la cerchia degli assoggettati e la tariffa.

2

La tariffa stabilita dal Consiglio federale dev'essere favorevole alle famiglie con figli.27

Sezione 3: Trattamento di dati

Art. 10

Principio Il trattamento di dati nell'ambito della presente legge è retto dalla legge federale del 19 giugno 199228 sulla protezione dei dati.

25 Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

26 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

27 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

28 RS

235.1

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

143.1


Art. 11

Sistema d'informazione

1

L'Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema contiene i dati personali che figurano nel documento d'identità e quelli che vi sono registrati, nonché i dati seguenti:29

a.30 autorità di rilascio e servizio preposto all'allestimento del documento d'identità;

b. luogo di nascita; c. altri luoghi d'origine; d. nomi dei genitori; e. data del primo e del nuovo rilascio, modifiche dei dati contenuti nel documento d'identità;

f. iscrizioni inerenti al blocco, al deposito, al rifiuto, alla perdita o al ritiro del documento d'identità; g. iscrizioni inerenti alle misure di protezione di minorenni o persone interdette riferite al rilascio di documenti; h. firma o firme del rappresentante legale per documenti intestati a minorenni; i.

iscrizioni inerenti alla perdita e all'annullamento della cittadinanza; j. particolarità dei documenti d'identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 196131 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 196332 sulle relazioni consolari.

2

Il trattamento dei dati serve per rilasciare i documenti d'identità e per impedirne il rilascio non autorizzato e l'impiego abusivo.33 29 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

30 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

31 RS

0.191.01

32 RS

0.191.02

33 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

Documenti d'identità dei cittadini svizzeri. LF 9

143.1


Art. 12


34

Trattamento e comunicazione dei dati 1

Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati nel sistema d'informazione:

a. l'Ufficio federale di polizia; b. le autorità di rilascio; c. i servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità.

2

Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d'informazione:

a. l'Ufficio federale di polizia; b. le autorità di rilascio; c. il Corpo delle guardie di confine, esclusivamente per la verifica dell'identità; d. i servizi di polizia designati dalla Confederazione e dai Cantoni, esclusivamente per la verifica dell'identità;

e. i servizi di polizia incaricati dai Cantoni di registrare le comunicazioni concernenti la perdita di documenti d'identità;

f. il servizio di polizia della Confederazione designato competente per le richieste di verifica dell'identità provenienti dall'estero, esclusivamente per la verifica dell'identità.

3

I dati del sistema d'informazione possono essere trasmessi allo scopo di identificare vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti nonché persone scomparse. La trasmissione di informazioni ad altre autorità è retta dai principi dell'assistenza amministrativa.

4

Le autorità competenti di cui al capoverso 2 lettere c e d possono anche, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d'informazione basandosi sul nome e sui dati biometrici dell'interessato, sempre che questi non possa esibire un documento d'identità.


Art. 13


35

Obbligo di notifica

1

L'autorità di decisione notifica alla competente autorità di rilascio i dati seguenti: a. la decisione relativa al blocco dei documenti e la sua revoca; b. il deposito di documenti e la sua revoca; c. le misure di protezione per minorenni o persone interdette riferite al rilascio di documenti d'identità, nonché la loro revoca; 34 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

35 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

143.1

d. la perdita o la revoca della cittadinanza.

2

L'autorità di rilascio inserisce i dati nel sistema d'informazione della Confederazione.


Art. 14

Divieto di gestire banche dati parallele È vietata la gestione di banche dati parallele, tranne la conservazione limitata nel tempo da parte dell'autorità di rilascio dei moduli della domanda.


Art. 15

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive in materia di: a. responsabilità inerente il sistema d'informazione; b. autorizzazione d'accesso e di elaborazione; c. durata di conservazione dei dati; d. misure tecniche e organizzative.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16

36 Esecuzione Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della presente legge. Per quanto necessario, tiene conto delle disposizioni dell'Unione europea e delle raccomandazioni e norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) concernenti i documenti d'identità.


Art. 17

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1o ottobre 200237 36 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).

37 Cpv. 1 dell'O del 20 set. 2002 (RU 2002 3067).

Documenti d'identità dei cittadini svizzeri. LF 11

143.1

Disposizione transitoria della modifica del 13 giugno 200838 Per due anni al massimo dall'entrata in vigore della presente modifica le carte d'identità senza microchip possono ancora essere richieste in Svizzera presso il Comune di domicilio secondo la procedura previgente; i Cantoni stabiliscono la data a partire dalla quale le carte d'identità possono essere richieste soltanto presso le autorità di rilascio.

38 RU

2009 5521; FF 2007 4731

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

143.1