23.01.2023 - * / In vigore
01.08.2022 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2013 - 31.12.2021
01.07.2011 - 31.12.2012
12.12.2008 - 30.06.2011
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.05.2007 - 11.12.2008
01.09.2004 - 30.04.2007
01.01.2002 - 31.08.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) del 29 maggio 1996 (Stato 12 dicembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 e 31 della legge del 3 ottobre 19511 sugli stupefacenti (LStup),2
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina il controllo degli stupefacenti e delle sostanze ai sensi degli articoli 1, 3, 7 e 8 LStup3.


Art. 2


4

Competenza dell'Istituto 1

La competenza del Consiglio federale secondo l'articolo 3 capoverso 2 LStup di stabilire quali siano gli stupefacenti esclusi dalle misure di controllo, in quali concentrazioni o in quali quantitativi, è delegata all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto).

2

La competenza del Consiglio federale secondo l'articolo 14a capoverso 1 LStup di autorizzare organizzazioni nazionali e internazionali, come quelle della Croce Rossa, delle Nazioni Unite o le loro organizzazioni specializzate, a procurarsi, importare o esportare, detenere, utilizzare, prescrivere e dispensare stupefacenti nell'ambito della loro attività è delegata all'Istituto.


Art. 3


5

Elenchi

L'Ufficio pubblica gli elenchi: a. di tutti gli stupefacenti (art. 1 LStup), con i numeri loro attribuiti secondo il sistema d'identificazione dei prodotti «European Article Number International-» (EAN-A); RU 1996 1679

1

RS 812.121

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

3

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

812.121.1

Sostanze terapeutiche 2

812.121.1

b. degli stupefacenti parzialmente esclusi dalle misure di controllo (art. 3 cpv. 2 LStup);

c. degli stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica ed esclusi parzialmente dalle misure di controllo (art. 3 cpv. 2 LStup); d. degli stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 1 e 3 LStup); e. delle ditte (con il nome delle persone responsabili degli stupefacenti) e delle persone autorizzate dall'Istituto a coltivare piante o funghi per estrarne stupefacenti, oppure a fabbricare, trasformare stupefacenti o farne commercio (art. 4 cpv. 1 LStup), con i numeri di identificazione secondo il sistema EAN per il riconoscimento dei partner «European Article Number InternationalLocation» (EAN-L); f. degli intermediari (mediatori, agenti di cambio, agenti e, se si tratta di ditte, con il relativo responsabile degli stupefacenti) autorizzati dall'Istituto a trattare stupefacenti (art. 13); g. delle farmacie pubbliche (con il nome delle persone responsabili degli stupefacenti), che possono procurarsi, detenere, utilizzare e dispensare stupefacenti, (art. 9 cpv. 1 e 2a LStup) con i loro numeri d'identificazione EAN-L;

h.6 dei medici, dentisti e veterinari che possono procurarsi, detenere, utilizzare e dispensare stupefacenti (art. 9 cpv. 1 e 2a LStup), oppure ai quali tale autorizzazione è stata revocata, con i loro numeri di identificazione EAN-L; i.

dei medici e veterinari che, secondo le disposizioni cantonali, sono autorizzati a dispensare direttamente stupefacenti (art. 9 cpv. 1 e 2a LStup) j. degli stabilimenti ospedalieri (con il nome delle persone responsabili degli stupefacenti) autorizzati dal Cantone a procurarsi, detenere e utilizzare stupefacenti (art. 14 cpv. 1 LStup) con i loro numeri di identificazione EAN-L; k. degli istituti scientifici autorizzati dal Cantone a coltivare piante o funghi per estrarne stupefacenti e a procurarsi, detenere e utilizzare stupefacenti nel limite del loro fabbisogno, con i loro numeri di identificazione EAN-L e il nome del responsabile degli stupefacenti (art. 14 cpv. 2 LStup); l.

delle organizzazioni nazionali o internazionali autorizzate dall'Istituto a procurarsi, importare, detenere, utilizzare, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività (art. 2 cpv. 2) con i loro numeri di identificazione EAN-L.


Art. 4


7

Eccezioni

1

Gli stupefacenti parzialmente esclusi dal controllo (art. 3 lett. b), nonché gli stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica (art. 3 lett. c) non sono soggetti alle restrizioni previste per gli altri stupefacenti dagli articoli seguenti:

6

Nuovo testo giusta il n. I1 dell'O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4037).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Stupefacenti - O

3

812.121.1

a.8 articolo 40 capoverso 1 (Importazione da parte di viaggiatori malati) abis.9 articolo 40a capoverso 1 (Esportazione da parte di viaggiatori malati) b. articolo 41 capoverso 1 (Acquisizione di stupefacenti da parte di medici, dentisti e veterinari); c. articolo 43 capoversi 2, 4, 5 e 7 (Prescrizione); d. articolo 48

(Urgenze);

e. articolo 53 capoverso 1 (Deposito); f.

articolo 55 (Designazione e etichettatura); g. articolo

57

(Notifiche);

h. articolo 58 (Bollettino di consegna); i.

articolo 61 (Obbligo documentale dei farmacisti); j.

articolo 62 (Obbligo documentale dei medici, dentisti e veterinari); k. articolo 63 (Obbligo documentale degli stabilimenti ospedalieri); l.

articolo 64 (Obbligo documentale degli istituti scientifici); m. articolo 65 (Obbligo documentale delle organizzazioni nazionali o internazionali);

n. articolo 71 (Sequestro, utilizzazione, distruzione); o. articolo 73 (Utilizzazione e distruzione di stupefacenti provenienti da infrazioni).

2

I preparati omeopatici che contengono stupefacenti e la cui diluizione è maggiore di D8/4CH sono esclusi dal controllo.

3

I preparati di stupefacenti a scopi analitici sono esclusi dai provvedimenti di controllo stabiliti nella presente ordinanza, per quanto non possano essere utilizzati in modo abusivo. In caso di dubbio decide l'Istituto.

Capitolo 2: Autorizzazioni per la fabbricazione e il commercio Sezione 1: Fabbriche e ditte commerciali

Art. 5


10

Domande

1

Le ditte e le persone che intendono coltivare piante o funghi per estrarre stupefacenti, fabbricare, trasformare stupefacenti o farne commercio devono chiedere all'Istituto l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 LStup, fornendo le indicazioni e i documenti seguenti:

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5577).

9

Introdotta dal n. I dell'O del 31 gen. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5577).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Sostanze terapeutiche 4

812.121.1

a. 1. società con o senza personalità giuridica: designazione della ditta,

nome e cognome della persona responsabile dell'esercizio tecnico e del commercio di stupefacenti, o

2. persone fisiche: nome e cognome; b. domicilio commerciale (indirizzo); c. estratto dell'iscrizione nel registro di commercio; d. attività della ditta (fabbricazione, commercio di medicamenti o di prodotti chimici);

e. natura dell'autorizzazione richiesta (coltivazione, fabbricazione, trasformazione, commercio);

f. se la domanda non riguarda tutti gli stupefacenti, designazione degli stupefacenti o dei gruppi di stupefacenti (con i nomi delle sostanze o delle marche);

g. attestato delle conoscenze professionali sugli stupefacenti; mandato scritto per la coltivazione;

h. estratto del casellario giudiziale del responsabile; i.

descrizione della superficie coltivata, dei locali e delle installazioni.

2

Gli intermediari (mediatori, agenti di cambio, agenti) che trattano stupefacenti devono richiedere un'autorizzazione all'Istituto, fornendo le indicazioni previste dal capoverso 1 lettere a-e, g e h.


Art. 6

Fabbricazione

1

L'autorizzazione a fabbricare e lavorare stupefacenti è rilasciata alle ditte e alle persone che si occupano prevalentemente di fabbricazione di medicamenti o prodotti chimici e che sono iscritte nel registro principale di commercio (libro delle ditte).

2

La persona responsabile dell'esercizio tecnico deve: a. possedere un titolo scientifico; b. essere proprietaria o comproprietaria dell'azienda ed esercitarvi la sua attività, oppure essere in rapporto contrattuale d'impiego con la ditta.

3

Sono considerati titoli scientifici secondo il presente articolo i diplomi federali di medico, di veterinario e di farmacista, nonché il diploma di chimico di una scuola universitaria svizzera. L'Istituto può riconoscere sufficienti altri diplomi del genere rilasciati da scuole universitarie svizzere o estere, se le necessarie conoscenze scientifiche sono attestate da un mezzo adeguato.11 4 L'autorizzazione di coltivare piante o funghi per estrarne stupefacenti può essere rilasciata solamente ai titolari di un'autorizzazione di fabbricare e di trasformare stupefacenti, agli istituti scientifici o alle persone da essi incaricate della coltivazione 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Stupefacenti - O

5

812.121.1

sulla base di un contratto scritto. Tale contratto deve contenere indicazioni precise circa la specie di piante o di funghi e la grandezza della superficie coltivata, nonché prevedere l'obbligo per il committente di acquistare l'intero raccolto del mandatario.

Un esemplare del contratto, firmato dalle due parti, deve essere presentato all'Istituto con la domanda di autorizzazione.12 5 L'autorizzazione a fabbricare e lavorare stupefacenti include l'autorizzazione a farne commercio, se il responsabile dell'esercizio tecnico risponde ugualmente del commercio di stupefacenti. In caso contrario, deve essere designato un responsabile in conformità con l'articolo 7 capoverso 2.


Art. 7

Commercio

1

L'autorizzazione a commerciare stupefacenti è rilasciata alle ditte e alle persone che sono iscritte nel registro principale di commercio (libro delle ditte) e che si occupano prevalentemente di commercio di medicamenti o di prodotti chimici.

2

Il responsabile del commercio di stupefacenti deve possedere uno dei titoli scientifici previsti nell'articolo 6 capoverso 3.13


Art. 8


14

Intermediazione

Le disposizioni dell'articolo 7 sono applicabili anche agli intermediari (mediatori, agenti di cambio, agenti) che trattano sostanze menzionate nell'articolo 1 capoversi 2 e 3 LStup.


Art. 9

Fornitura

1

Le ditte e le persone autorizzate a commerciare stupefacenti possono fornirli su ordinazione scritta o effettuata in un'altra forma approvata dall'Istituto15: a. alle ditte e alle persone titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13; b. ai farmacisti responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia di ospedale (art. 9 LStup); c. ai medici, dentisti e veterinari abilitati all'esercizio della loro professione, a condizione che il loro diritto di procurarsi stupefacenti non sia limitato da disposizioni cantonali; d. agli istituti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, per i bisogni della ricerca scientifica;

e. alle organizzazioni nazionali o internazionali titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 16.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

15 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Sostanze terapeutiche 6

812.121.1

2

Durante i due anni che seguono l'immissione sul mercato di un preparato contenente uno stupefacente, le ditte e le persone possono fornire, su ordinazione scritta firmata da un medico, da un dentista o da un veterinario, un campione della confezione più piccola commercializzata e approvata dall'Istituto.

3

Esse possono consegnare a stabilimenti ospedalieri e istituti scientifici, su ordinazione scritta del responsabile, i quantitativi di stupefacenti necessari all'esecuzione di uno studio clinico approvato da un comitato etico e realizzato nel rispetto delle buone pratiche cliniche. Alle stesse condizioni, gli stupefacenti menzionati nell'articolo 3 lettera c possono anche essere inviati ai medici.

4

I campioni e gli stupefacenti destinati a studi clinici sono designati come tali sui formulari di notifica (art. 57).

5

Prima di fornire stupefacenti, le ditte e le persone autorizzate devono verificare che chi li ha ordinati abbia il diritto di acquisirli.

Sezione 2: Altre istituzioni e organizzazioni

Art. 10

Stabilimenti ospedalieri

Gli stabilimenti ospedalieri che intendono procurarsi, detenere e utilizzare stupefacenti nei limiti del loro fabbisogno rivolgono la domanda d'autorizzazione, firmata dal responsabile (art. 14 cpv. 1 LStup), all'autorità cantonale competente.


Art. 11

Istituti scientifici

Gli istituti scientifici che intendono coltivare piante o funghi da alcaloidi per estrarne stupefacenti e procurarsi, detenere e utilizzare stupefacenti nei limiti del loro fabbisogno rivolgono la domanda d'autorizzazione, firmata dal responsabile (art. 14 cpv.

2 LStup), all'autorità cantonale competente.


Art. 12


16

Organizzazioni nazionali o internazionali Le organizzazioni nazionali o internazionali che intendono procurarsi, importare, detenere, utilizzare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti presentano la domanda di autorizzazione, firmata dal responsabile (art. 2 cpv. 2), all'Istituto.

Sezione 3: Tenore dell'autorizzazione

Art. 13

Ditte e persone

1

L'Istituto rilascia l'autorizzazione di coltivare piante o funghi per estrarne stupefacenti, di fabbricare, trasformare stupefacenti (art. 6), di farne il commercio (art. 7) o

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Stupefacenti - O

7

812.121.1

di praticarne l'intermediazione (art. 8), intestandola alla ditta o alla persona che ne ha fatto domanda.17 2 L'autorizzazione menziona il nome del responsabile dell'azienda agricola o dell'azienda di fabbricazione o di commercio. Qualora non valga per tutti gli stupefacenti, l'autorizzazione indica gli stupefacenti o i gruppi di stupefacenti ammessi (compresi i nomi delle sostanze o delle marche).


Art. 14

Stabilimenti ospedalieri Per gli stabilimenti ospedalieri (art. 10), l'autorità cantonale competente rilascia l'autorizzazione a procurarsi, detenere e utilizzare stupefacenti, intestandola allo stabilimento e al responsabile.


Art. 15

Istituti scientifici

1

Per gli istituti scientifici (art. 11), l'autorità cantonale competente rilascia l'autorizzazione a coltivare piante o funghi da alcaloidi per estrarne stupefacenti, a procurarsi, detenere e utilizzare stupefacenti, intestandola all'istituto e al responsabile.

2

Qualora non valga per tutti gli stupefacenti, l'autorizzazione indica gli stupefacenti o i gruppi di stupefacenti ammessi (compresi i nomi delle sostanze o delle marche).


Art. 16

Organizzazioni nazionali o internazionali 1

Per le organizzazioni nazionali o internazionali (art. 12), l'Istituto rilascia l'autorizzazione a procurarsi, importare, detenere, utilizzare o esportare stupefacenti, intestandola all'organizzazione e al responsabile.

2

Qualora non valga per tutti gli stupefacenti, l'autorizzazione indica gli stupefacenti o i gruppi di stupefacenti ammessi (compresi i nomi delle sostanze o delle marche).


Art. 17

Rilascio dei numeri d'identificazione EAN-L 1

Se le ditte, le persone, gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti scientifici che richiedono un'autorizzazione conformemente agli articoli 13 a 15 non dispongono di un numero di identificazione EAN-L, quest'ultimo è attribuito dall'Istituto.18 2

Se le organizzazioni nazionali o internazionali che richiedono un'autorizzazione conformemente all'articolo 16 non dispongono di un numero di identificazione EAN-L, quest'ultimo è attribuito dall'Istituto.

3

L'Istituto comunica il numero d'identificazione EAN-L al responsabile degli stupefacenti indicato nell'autorizzazione.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Sostanze terapeutiche 8

812.121.1


Art. 18

Durata di validità

1

La durata di validità di un'autorizzazione è di cinque anni al massimo.

2

Se le condizioni sono soddisfatte, l'autorizzazione può essere rinnovata per altri cinque anni.

3

...19

4

L'autorizzazione si estingue quando non è più soddisfatta una delle condizioni che ne avevano giustificato il rilascio.

5

L'autorizzazione per il commercio di stupefacenti vale in tutto il territorio della Confederazione.


Art. 19

Comunicazione di cambiamenti Qualsiasi modifica delle condizioni che hanno giustificato il rilascio dell'autorizzazione deve essere immediatamente comunicata dal titolare all'autorità cantonale competente o all'Istituto (art. 14a LStup).


Art. 20

Revoca

L'autorizzazione può essere revocata temporaneamente o definitivamente se il responsabile menzionato nella stessa ha commesso un'infrazione intenzionale o ripetute infrazioni colpose a disposizioni della LStup o delle sue ordinanze.


Art. 21

Procedura in caso di estinzione, annullamento o revoca 1

In caso di estinzione (art. 18), annullamento o revoca (art. 20) di un'autorizzazione, l'autorità competente sorveglia la superficie della coltura di piante o funghi destinati all'estrazione di stupefacenti, l'allestimento dell'inventario degli stupefacenti, la loro cessione a persone abilitate o la loro liquidazione. L'autorità competente può anche confiscare gli stupefacenti o ordinarne la distruzione.20 2 È fatta salva qualsiasi decisione giudiziaria concernente la confisca degli stupefacenti.


Art. 22


21

Scambio di informazioni tra l'Istituto e i Cantoni 1

Le autorità competenti collaborano nell'ambito dei loro compiti di controllo. A questo scopo si scambiano segnatamente informazioni.

2

L'Istituto fornisce all'inizio dell'anno alle autorità cantonali competenti un elenco completo di tutte le ditte e persone autorizzate alla coltivazione di piante e funghi per estrarne stupefacenti o alla fabbricazione, trasformazione, commercio o utilizzazione di stupefacenti.

19 Abrogato dal n. I dell'O del 17 ott. 2001 (RU 2001 3133).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Stupefacenti - O

9

812.121.1

3

L'Istituto notifica immediatamente alle autorità cantonali competenti ogni modifica dell'elenco di cui al capoverso 2.

4

L'autorità cantonale competente fornisce all'inizio dell'anno all'Istituto un elenco completo di tutti i farmacisti, medici, veterinari, dentisti, istituti ospedalieri e istituti scientifici autorizzati a procurarsi, detenere, prescrivere, utilizzare e dispensare stupefacenti. I medici e i veterinari autorizzati a dispensare direttamente stupefacenti sono designati in modo speciale.

5

L'autorità cantonale competente notifica immediatamente all'Istituto ogni modifica dell'elenco di cui al capoverso 4.

a22 Scambio di informazioni tra l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Istituto 1

L'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Istituto collaborano nell'ambito dei loro compiti di controllo (art. 8 cpv. 5 e 6 LStup). A questo scopo deve essere garantito un continuo scambio di informazioni.

2

L'Ufficio federale della sanità pubblica fornisce all'inizio dell'anno all'Istituto un elenco completo di tutte le ditte e persone autorizzate, secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup, alla coltivazione di piante e funghi per estrarne stupefacenti o a fabbricare, trasformare, commerciare o utilizzare stupefacenti.

3

L'Ufficio federale della sanità pubblica notifica immediatamente all'Istituto ogni modifica dell'elenco di cui al capoverso 2.

Capitolo 3: Valutazioni, nuove sostanze, divieti

Art. 23

Valutazioni, limitazioni, scorte 1

L'Istituto allestisce annualmente le valutazioni del fabbisogno di stupefacenti da fornire in virtù delle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera.

2

L'Istituto prepara le proposte intese a limitare o a vietare la coltura di piante o di funghi da alcaloidi destinati all'estrazione di stupefacenti, la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione, nonché la costituzione di scorte di singoli stupefacenti.


Art. 24

Nuove sostanze, nuove forme farmaceutiche, nuovi dosaggi o grandezze delle confezioni 1

L'autorizzazione prevista dall'articolo 7 LStup deve essere richiesta all'Istituto prima che la sostanza o il preparato siano fabbricati, importati, depositati, esportati o messi in commercio. Questa disposizione si applica anche alle nuove forme farmaceutiche, ai nuovi dosaggi o alle nuove grandezze di confezione di preparati già autorizzati.

22 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Sostanze terapeutiche 10

812.121.1

2

Un campione della sostanza o del preparato deve essere inviato all'Istituto, con l'indicazione della composizione qualitativa e della destinazione d'uso.

3

Se una nuova sostanza, forma farmaceutica, dosaggio o grandezza di confezione non dispone di un numero d'identificazione EAN-A (art. 3 lett. a), quest'ultimo è rilasciato e pubblicato dall'Istituto.


Art. 25

Divieti

L'Istituto prende i provvedimenti richiesti dall'esecuzione del divieto di cui all'articolo 8 LStup e stabilisce l'ammontare dell'indennità eventualmente versata per le scorte da consegnare.

Capitolo 4: Importazione ed esportazione, commercio internazionale Sezione 1: Autorizzazione e competenza

Art. 26

Autorizzazione

1

Possono importare e esportare stupefacenti solo le ditte e le persone che hanno il diritto di fabbricarli o di farne commercio.

2

Le ditte e le persone che fanno commercio di stupefacenti dalla Svizzera, oppure che concludono contratti di fornitura senza che la merce transiti nel territorio nazionale svizzero, devono possedere l'autorizzazione cantonale prevista dall'articolo 13.


Art. 27

Competenza

1

Per l'importazione o l'esportazione di stupefacenti è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto.

2

L'Istituto rilascia autorizzazioni per una singola importazione o esportazione.

3

Per gli stupefacenti parzialmente esclusi dal controllo (art. 3 lett. b), l'Istituto può rilasciare un'autorizzazione generale d'importazione o d'esportazione, nella misura in cui ciò sia compatibile con le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera e sia accettato dal Paese di provenienza o di destinazione. L'autorizzazione è rilasciata per una quantità di stupefacenti determinata e vale solamente per le transazioni tra un fornitore ed un destinatario determinati.

4

Su presentazione di una domanda motivata, l'Istituto può rilasciare un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione ai farmacisti, ai medici e ai veterinari (nella misura in cui il loro diritto di procurarsi stupefacenti non sia limitato da disposizioni cantonali), agli istituti scientifici (art. 15) e alle organizzazioni nazionali o internazionali (art. 16).

5

Su presentazione di una domanda motivata, l'Istituto può rilasciare un'autorizzazione d'esportazione speciale alle organizzazioni umanitarie, a condizione che siano presi i necessari provvedimenti atti ad impedire un dirottamento degli stupefacenti.

Stupefacenti - O

11

812.121.1

Sezione 2: Importazione

Art. 28


23

Durata di validità dell'autorizzazione d'importazione 1

L'autorizzazione unica è valida al massimo tre mesi e non può essere ceduta.

2

L'autorizzazione generale d'importazione è valida fino alla fine dell'anno civile in corso e non può essere ceduta. Alla fine dell'anno, il titolare dell'autorizzazione si impegna a notificare il quantitativo importato all'Istituto.


Art. 29


24

Rilascio dell'autorizzazione d'importazione L'Istituto trasmette al richiedente il numero necessario di copie dell'autorizzazione d'importazione unica o generale, in modo da permettergli di attestare, presso la dogana e le autorità del Paese d'esportazione, il diritto d'importazione. Informa l'autorità competente del Paese d'esportazione con una copia dell'autorizzazione.

Stabilisce le direttive che fissano le modalità d'importazione.


Art. 30


25

Imposizione doganale26 1

L'Ufficio doganale comunica l'importazione all'Istituto.

2

Quando l'importazione avviene sulla base di un'autorizzazione unica, l'Ufficio doganale conferma l'importazione sulla copia che accompagna la spedizione e trasmette detta copia con la spedizione al destinatario.

3

Dopo l'importazione sulla base di un'autorizzazione unica, il destinatario comunica all'Istituto per scritto, entro un termine di 30 giorni al massimo, l'arrivo della merce indicando il quantitativo ricevuto e il corrispondente numero dell'autorizzazione d'importazione dell'Istituto.


Art. 31

Prelevamento di campioni 1

In presenza di un funzionario designato dall'Istituto, il destinatario preleva due campioni tipo da ogni importazione di oppio greggio. Uno di essi serve ad un laboratorio riconosciuto dall'Istituto per determinarne il tenore in morfina; l'altro è inviato all'Istituto. Il risultato dell'analisi è comunicato all'Istituto.

2

Tale misura può essere applicata per analogia agli invii di foglie di coca, di cocaina greggia e di olio greggio di coca, nonché ad altri stupefacenti il cui tenore può essere messo in dubbio.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

26 Nuovo testo giusta il n. 38 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

Sostanze terapeutiche 12

812.121.1

Sezione 3: Esportazione

Art. 32

Condizioni e durata di validità dell'autorizzazione d'esportazione 1

L'autorizzazione d'esportazione è rilasciata soltanto su presentazione, da parte del richiedente, dell'autorizzazione d'importazione del Paese di destinazione. Se dubita dell'autenticità dell'autorizzazione d'importazione, l'Istituto procede ai necessari accertamenti.

2

Per il rilascio di un'autorizzazione speciale a scopo umanitario l'Istituto può derogare alle prescrizioni del capoverso 1.

3

L'autorizzazione d'esportazione unica è valida al massimo tre mesi e non può essere ceduta. La durata di validità dell'autorizzazione d'esportazione non può superare quella dell'autorizzazione d'importazione del Paese destinatario.27 4 L'autorizzazione generale d'esportazione è valida fino alla fine dell'anno civile in corso e non può essere ceduta. La durata di validità dell'autorizzazione di esportazione non può superare quella dell'autorizzazione d'importazione del Paese destinatario. Alla fine dell'anno, il titolare dell'autorizzazione si impegna a notificare il quantitativo esportato all'Istituto.28

Art. 33


29

Rilascio dell'autorizzazione d'esportazione L'Istituto rilascia al richiedente il numero necessario di copie dell'autorizzazione unica o generale d'esportazione, in modo da permettergli di attestare presso la dogana il diritto d'esportazione. Informa l'autorità competente del Paese d'importazione per mezzo di una copia dell'autorizzazione. Stabilisce le direttive fissando le modalità d'esportazione.


Art. 34


30

Imposizione doganale31 L'Ufficio doganale comunica l'esportazione all'Istituto.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

31 Nuovo testo giusta il n. 38 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

Stupefacenti - O

13

812.121.1

Sezione 4: Disposizioni generali

Art. 35


32

Autorizzazioni inutilizzate Le autorizzazioni d'importazione e d'esportazione inutilizzate devono essere rimandate all'Istituto nei 15 giorni che seguono la loro scadenza.


Art. 36

Importazione ed esportazione senza autorizzazione 1

Gli invii di stupefacenti non muniti di un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione devono essere trattenuti dagli uffici doganali e annunciati all'Istituto, che ne informa i trasportatori delle merci.

2

Se un invio trattenuto non può essere liberato, l'Istituto decide del suo sequestro, nonché della sua utilizzazione o della sua distruzione (art. 71) e ne informa l'autorità cantonale competente.

a33 Trasmissione elettronica di documenti D'intesa con l'organizzazione internazionale delle Nazioni Unite competente per il controllo degli stupefacenti « International Narcotics Control Board» (INCB) e con la «United Nations Drug Control Programme» (UNDCP), con le autorità competenti dei Paesi interessati, nonché con la Direzione generale delle dogane, l'Istituto può introdurre la trasmissione elettronica di documenti, per quanto la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.


Art. 37

Importazione ed esportazione tramite la posta-lettere È vietata l'importazione e l'esportazione di stupefacenti in invii della posta-lettere.


Art. 38

Transito

1

Il transito di stupefacenti è ammesso se la persona abilitata a disporne può provare che la spedizione è conforme alle prescrizioni legali del Paese di provenienza e del Paese di destinazione.34 2 La prova che la spedizione verso il nuovo Paese di destinazione è conforme alle prescrizioni legali dev'essere fornita al momento dell'entrata della merce nel territorio doganale svizzero. In casi giustificati può essere accordato un termine supplementare.

3

Se la prova non può essere fornita, la merce è trattenuta in conformità con l'articolo 36.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Sostanze terapeutiche 14

812.121.1


Art. 39


35

Punti di controllo

L'importazione, l'esportazione e il transito di stupefacenti devono essere effettuati da determinati uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane.


Art. 40


36

Importazione da parte di viaggiatori malati 1

I viaggiatori malati possono importare in Svizzera, senza autorizzazione d'importazione, al massimo gli stupefacenti necessari a un mese di cura. Se il loro soggiorno in Svizzera dura più di un mese, devono rivolgersi a un medico abilitato all'esercizio della professione in Svizzera e farsi prescrivere gli stupefacenti necessari.

2

L'importazione semplificata ai sensi del capoverso 1 non si applica agli stupefacenti di cui all'articolo 8 capoverso 1 LStup.

a37 Esportazione da parte di viaggiatori malati 1

I viaggiatori malati possono esportare, senza autorizzazione d'esportazione, al massimo gli stupefacenti necessari a un mese di cura, se il Paese di destinazione lo permette.

2

Se la destinazione del viaggio è uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione a Schengen, i viaggiatori malati hanno il diritto di ottenere dal loro medico curante un attestato speciale che contenga le informazioni necessarie per provare le cure. Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1.38 3

L'attestato deve essere autenticato dal farmacista che dispensa lo stupefacente sulla base di una ricetta medica. Il farmacista inoltra immediatamente una copia dell'attestato autenticato all'autorità competente del Cantone in cui sono state prodigate le cure mediche.

4

Se il medico curante è autorizzato alla dispensazione diretta secondo il diritto cantonale e dispensa egli stesso gli stupefacenti prescritti, egli compila esaustivamente l'attestato e ne inoltra immediatamente una copia all'autorità cantonale competente.

5

La durata dell'attestato è di al massimo 30 giorni. Per ogni stupefacente prescritto è richiesto un attestato separato. Non è necessario alcun attestato per stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica e in parte esclusi dal controllo (art. 3 lett.c).

6

L'Istituto mette a disposizione in formato elettronico il formulario ufficiale secondo il modello presentato nell'allegato.

35 Nuovo testo giusta il n. 38 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5577).

37 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001 (RU 2001 3133). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5577).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5583).

Stupefacenti - O

15

812.121.1

7

I capoversi 1-6 non si applicano agli stupefacenti di cui all'articolo 8 capoverso 1 LStup.

b39 Informazione 1 L'Istituto, in qualità di centro d'informazione internazionale, provvede a chiarire le questioni in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti nel traffico di viaggiatori. Può fornire in modo non vincolante informazioni sulle prescrizioni corrispondenti nei Paesi di destinazione.

2

Nel singolo caso, se necessario, l'Istituto può trasmettere richieste di autorità straniere in relazione agli attestati di cui all'articolo 40a capoverso 2 all'autorità cantonale competente per ulteriori accertamenti. Questa fornisce le informazioni del caso direttamente al servizio straniero richiedente.

3

All'inizio dell'anno l'autorità cantonale competente informa l'Istituto in merito al numero degli attestati emessi nel corso dell'anno precedente.

c40 Equipaggiamento d'emergenza Per i casi d'emergenza, i medici e i veterinari possono, senza autorizzazione, importare o, se le autorità competenti dei Paesi interessati lo permettono, esportare una piccola quantità di stupefacenti destinati a uso medico.

Capitolo 5:

Acquisizione e utilizzazione di stupefacenti da parte di persone che esercitano una professione sanitaria, di stabilimenti ospedalieri, di istituti scientifici e di organizzazioni nazionali o internazionali Sezione 1: Medici, dentisti e veterinari

Art. 41

Acquisizione di stupefacenti 1

I medici, i dentisti e i veterinari abilitati all'esercizio della professione (art. 9 LStup) possono procurarsi in Svizzera gli stupefacenti di cui hanno bisogno presso una farmacia pubblica, oppure presso una ditta o persona autorizzata a commerciare stupefacenti, presentando un'ordinazione scritta e firmata di proprio pugno o in un'altra forma accettata dall'Istituto, a condizione che questo diritto non sia limitato da disposizioni cantonali. La prima ordinazione presso un fornitore deve essere provvista del numero d'identificazione EAN-L e del timbro del medico, del dentista o del veterinario.

2

Durante i due anni che seguono l'immissione in commercio di un preparato contenente uno stupefacente commercializzato il cui imballaggio è stato approvato dall'Istituto, i medici, i dentisti e i veterinari possono ordinare come campione una

39 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5577).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 31 gen. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5577).

Sostanze terapeutiche 16

812.121.1

volta all'anno presso una fabbrica o una ditta commerciale un campione della confezione più piccola commercializzata.

3

Con un modulo ufficiale per le ricette (art. 43), i medici e i veterinari possono ordinare stupefacenti al fine di costituire scorte per il loro equipaggiamento d'emergenza per casi urgenti in infermerie e per servizi di salvataggio e pronto soccorso non collegati a istituti ospedalieri e per cliniche veterinarie riconosciute dall'autorità cantonale competente. La ricetta per stupefacenti deve contenere: a. il nome, l'indirizzo, la firma autografa e il timbro del medico o veterinario che ha prescritto lo stupefacente; b. il nome della persona responsabile e dell'esercente dell'infermeria, del servizio di salvataggio e pronto soccorso o della clinica veterinaria;

c. la data di compilazione della ricetta; d. il nome dello stupefacente, il dosaggio e la forma farmaceutica; e. il quantitativo.41

4

Le scorte di cui al capoverso 3 possono essere utilizzate soltanto su prescrizione scritta e firmata da un medico abilitato all'esercizio della professione.


Art. 42

Restrizioni

1

I medici e i veterinari che non esercitano la professione sotto la loro responsabilità (art. 9 cpv. 3 LStup) possono procurarsi, utilizzare e prescrivere stupefacenti solamente nei limiti della competenza inerente alle loro funzioni e sotto il controllo di un collega abilitato (art. 9 cpv. 1 e 2a LStup).

2

I dentisti che non esercitano la professione sotto la loro responsabilità (art. 9 cpv. 3 LStup) possono procurarsi e utilizzare stupefacenti solamente nei limiti della competenza inerente alle loro funzioni e sotto il controllo di un collega abilitato (art. 9 cpv. 1 e 2a LStup).


Art. 43

Prescrizione

1

I medici e i veterinari possono prescrivere stupefacenti soltanto ai pazienti o agli animali che hanno essi stesso visitato.42 2 Per i pazienti ambulatoriali gli stupefacenti possono essere prescritti solamente mediante i moduli ufficiali per ricette. La ricetta per stupefacenti indica: a. il nome, l'indirizzo, la firma autografa e il timbro del medico che ha prescritto lo stupefacente;

b. il nome, l'anno di nascita e l'indirizzo del paziente; c. la data di compilazione della ricetta; 41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Stupefacenti - O

17

812.121.1

d. il nome dello stupefacente, il dosaggio e la forma farmaceutica; e. il quantitativo;

f.

le istruzioni per l'uso.

3

La prescrizione di stupefacenti deve essere vistata di proprio pugno dal medico o veterinario e il documento corrispondente deve essere conservato nella cartella medica del paziente o dell'animale.43 4 Le ricette ufficiali per stupefacenti rilasciate dai veterinari indicano: a. il nome, l'indirizzo, la firma autografa e il timbro del veterinario che ha prescritto lo stupefacente;

b. la specie dell'effettivo di animali o dell'animale in questione e il loro peso; c. la data di compilazione della ricetta; d. il nome dello stupefacente, il dosaggio e la forma farmaceutica; e. il quantitativo;

f.

le istruzioni per l'uso; g. il nome e l'indirizzo del proprietario dell'animale o dell'effettivo di animali.

5

Il quantitativo di stupefacenti prescritto non deve eccedere quanto è necessario per un mese di cura. Eccezionalmente, se le circostanze lo giustificano e nel rispetto dell'articolo 11 LStup, questa durata può essere prolungata di due mesi. In tal caso il medico che ha prescritto lo stupefacente deve indicare sulla ricetta la durata precisa della cura.

6

Negli istituti ospedalieri, nelle infermerie o nei servizi di salvataggio e di pronto soccorso non collegati a istituti ospedalieri e nelle cliniche veterinarie, il medico o il veterinario responsabile può delegare al personale qualificato la competenza di dispensare medicamenti sotto la propria responsabilità in situazioni d'emergenza. Il personale qualificato ne informa quanto rapidamente possibile il medico o veterinario responsabile. Le modalità corrispondenti devono essere fissate per scritto dalla persona responsabile. Il personale interessato deve esserne messo al corrente in modo adeguato.44 7 L'Istituto fornisce, al prezzo ufficiale, i moduli per ricette per stupefacenti ai Cantoni, che li trasmettono ai medici e ai veterinari abilitati.45


Art. 44

Prescrizione semplificata 1

Gli stupefacenti che figurano negli elenchi di cui nell'articolo 3 lettere b e c sono prescritti mediante ricetta normale.46 43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

45 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Sostanze terapeutiche 18

812.121.1

2

Il quantitativo prescritto non deve eccedere quanto è necessario per un mese di cura. Se le circostanze lo giustificano e nel rispetto dell'articolo 11 LStup, questa durata può essere prolungata fino ad una durata massima di sei mesi. In tal caso, il medico che prescrive lo stupefacente deve indicare sulla ricetta la durata precisa della cura. Oltre questo termine è necessaria una nuova ricetta.

Sezione 2: Farmacisti

Art. 45

Acquisizione e dispensa di stupefacenti 1

I farmacisti che dirigono una farmacia pubblica o una farmacia d'ospedale devono procurarsi gli stupefacenti presso una ditta o una persona autorizzata a farne commercio, presentando un'ordinazione scritta o in un'altra forma accettata dall'Istituto.

2

I farmacisti d'officina possono dispensare stupefacenti: a. su ordinazione scritta di un medico, di un dentista o di un veterinario abilitato all'esercizio della professione (art. 41);

b. su ordinazione scritta del responsabile degli stupefacenti di uno stabilimento ospedaliero (art. 14 cpv. 1 LStup), di un istituto scientifico (art. 14 cpv. 2 LStup) o di un'organizzazione nazionale o internazionale (art. 14a LStup); c. su ricetta di un medico o di un veterinario abilitato all'esercizio della professione;

d. su ricetta di un medico o di un veterinario straniero abilitato all'esercizio della professione nella zona di confine, se la farmacia si trova in questa zona (art. 10 cpv. 2 LStup).

3

Se il medico non dispone altrimenti, è vietato ripetere la dispensa degli stupefacenti figuranti in una ricetta. Alle seguenti condizioni, è fatta eccezione per:

a. la ripetizione della dispensa di stupefacenti di cui all'articolo 3 lettera b durante un mese al massimo dalla data di compilazione della ricetta. In tal caso il paziente deve presentare la ricetta, sempre che non sia già in possesso del farmacista. Il quantitativo dispensato non deve eccedere quanto è necessario per un mese di cura. La nuova dispensa deve essere iscritta in modo indelebile sulla ricetta, con l'indicazione della data di ripetizione e del quantitativo fornito;

b. la ripetizione della dispensa di stupefacenti di cui all'articolo 3 lettera c, a condizione che il quantitativo dispensato non ecceda quanto è necessario per un mese di cura.

4

I farmacisti possono dispensare senza ricetta gli stupefacenti di cui all'articolo 3 lettera c nel quantitativo necessario per una settimana di cura. Se la forma farmaceutica rende improbabile un abuso, possono derogare alla restrizione della durata.

5

Se le circostanze relative al commercio di stupefacenti destano il sospetto di un abuso, il farmacista, eventualmente assieme al medico o al veterinario che ha prescritto gli stupefacenti o all'autorità cantonale competente, procede ai necessari

Stupefacenti - O

19

812.121.1

chiarimenti. In un caso siffatto gli stupefacenti possono essere forniti soltanto se i chiarimenti lasciano apparire infondato il sospetto.47

Art. 46

Durata di validità delle ricette mediche Una ricetta per stupefacenti è valida al massimo un mese a partire dalla data di compilazione, salvo se il medico o il veterinario ha prescritto gli stupefacenti per una durata più lunga (art. 43 cpv. 5 e art. 44 cpv. 2).


Art. 47

Ricette di medici o veterinari non abilitati ad esercitare la professione in Svizzera La ricetta di un medico o di un veterinario non abilitato ad esercitare la professione in Svizzera o nella zona di confine deve essere convalidata da un medico o da un veterinario abilitato a esercitare in Svizzera per il tramite di un modulo ufficiale per ricette (art. 43).


Art. 48

Urgenze

1

In casi urgenti e quando è impossibile ottenere una prescrizione medica, il farmacista può eccezionalmente dispensare senza ricetta la confezione più piccola di uno stupefacente. La dispensazione di stupefacenti di tipo anfetaminico che stimolano il sistema nervoso centrale non è considerata caso urgente e pertanto non è permessa.

2

Il farmacista deve allestire un verbale di dispensazione che indichi il nome e l'indirizzo del destinatario nonché il motivo per il quale lo stupefacente è stato dispensato senza ricetta. Questo verbale deve essere trasmesso all'autorità cantonale competente entro cinque giorni. Nel contempo bisogna informare il medico curante.

3

La dispensazione a tossicodipendenti è vietata.


Art. 49

Altre forniture dei farmacisti 1

Prima di fornire stupefacenti a medici, dentisti o veterinari i farmacisti devono accertarsi che essi abbiano il diritto di acquisirli.

2

I farmacisti che forniscono stupefacenti a titolo professionale ad altri farmacisti, ad istituti scientifici oppure a organizzazioni nazionali o internazionali sono parificati ai titolari di un'autorizzazione per il commercio di stupefacenti e devono attenersi a tutte le disposizioni ad essi applicabili.

Sezione 3: Altre istituzioni e organizzazioni

Art. 50

Stabilimenti ospedalieri 1

Gli stabilimenti ospedalieri autorizzati (art. 14) possono procurarsi gli stupefacenti presso una ditta di fabbricazione o di commercio, una farmacia pubblica o una far47 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Sostanze terapeutiche 20

812.121.1

macia di ospedale autorizzata, mediante un'ordinazione scritta o in un'altra forma approvata dall'Istituto.

2

Il responsabile degli stupefacenti (art. 14) provvede all'organizzazione interna dell'acquisizione, dello stoccaggio, della consegna e del controllo degli stupefacenti.


Art. 51

Istituti scientifici

Gli istituti scientifici autorizzati (art. 15) possono procurarsi gli stupefacenti presso una ditta di fabbricazione o di commercio oppure presso una farmacia, mediante un'ordinazione scritta e firmata dal responsabile degli stupefacenti o in un'altra forma approvata dall'Istituto.


Art. 52

Organizzazioni nazionali o internazionali Le organizzazioni nazionali o internazionali autorizzate (art. 16) possono procurarsi gli stupefacenti presso una ditta di fabbricazione o di commercio oppure presso una farmacia, mediante un'ordinazione scritta e firmata dal responsabile degli stupefacenti o in un'altra forma approvata dall'Istituto.

Capitolo 6: Detenzione e designazione degli stupefacenti

Art. 53

Deposito

1

Gli stupefacenti devono essere depositati separatamente da tutte le altre merci, sottochiave, in locali ammessi dall'autorità. Per il deposito di quantitativi minimi i Cantoni possono prevedere misure di sicurezza attenuate. Se i quantitativi depositati sono ingenti oppure in caso di furti ripetuti, i Cantoni possono prescrivere misure di sicurezza supplementari.

2

Gli stupefacenti che figurano negli elenchi di cui all'articolo 3 lettere b e c non sottostanno alle disposizioni del capoverso 1. Vanno depositati in modo da essere inaccessibili alle persone non autorizzate.


Art. 54

Depositi doganali e depositi franchi doganali48 1

Il deposito di stupefacenti in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale è permesso soltanto con un'autorizzazione dell'Istituto.49 2 Per esportare gli stupefacenti che vi sono depositati occorre ottenere l'autorizzazione dell'Istituto.

48 Nuovo testo giusta il n. 38 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

49 Nuovo testo giusta il n. 38 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

Stupefacenti - O

21

812.121.1


Art. 55

Designazione ed etichettatura 1

Gli stupefacenti possono essere messi in commercio in Svizzera soltanto con l'indicazione della loro DCI (denominazione comune internazionale) o del nome di marca. L'etichetta deve pure indicare il dosaggio o il tenore nonché il quantitativo di stupefacente contenuto in ogni confezione. Nel foglietto illustrativo devono essere riportate le indicazioni relative alle precauzioni da prendere e le avvertenze necessarie alla sicurezza dei pazienti.

2

Le confezioni di stupefacenti destinate ad essere immesse sul mercato svizzero devono essere provviste di un contrassegno rilasciato dall'Istituto. Con il consenso dell'Istituto, è sufficiente una riproduzione fedele del contrassegno.

3

Nel commercio internazionale gli stupefacenti devono essere designati con la loro DCI (denominazione comune internazionale) oppure, in sua mancanza, con il nome utilizzato nelle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera.


Art. 56

Pubblicità e informazione 1

È vietata ogni pubblicità di stupefacenti rivolta al pubblico (media, vetrine, punti vendita).

2

L'informazione professionale e la pubblicità rivolte al personale medico non devono contenere informazioni false o ingannevoli. Il preparato raccomandato deve essere designato in modo esplicito e ben visibile come un medicamento sottoposto al controllo previsto dalla LStup.50 Capitolo 7: Controllo Sezione 1: In generale

Art. 57

Notifiche

1

Tutte le forniture di stupefacenti effettuate in Svizzera da parte delle ditte e delle persone indicate nell'articolo 4 LStup, come pure le forniture dei farmacisti agli stabilimenti ospedalieri, ai medici, ai dentisti e ai veterinari, devono essere notificate all'Istituto mediante un formulario ufficiale di notifica. Sono pure soggetti a questa disposizione i campioni di stupefacenti, nonché i ritorni ai fornitori o all'autorità cantonale competente. Per gli invii di stupefacenti da distruggere, l'autorità cantonale competente può accettare modi di notifica diversi.

2

La notifica deve essere effettuata nei trenta giorni dalla fornitura.51 3

La notifica deve indicare: a. la ragione sociale, il numero d'identificazione EAN-L (art. 3 lett. g-l), il codice di avviamento postale e il domicilio commerciale del fornitore; 50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Sostanze terapeutiche 22

812.121.1

b. la ragione sociale, il numero d'identificazione EAN-L (art. 3 lett. g-l), il codice di avviamento postale e il domicilio commerciale del destinatario; c. la data di fornitura; d. la designazione della merce fornita, con i corrispondenti numeri d'identificazione EAN-A (art. 3 lett. a);

e. il quantitativo esatto in peso o in unità.52 4

Deve essere effettuata una notifica separata per ogni genere di stupefacente, grandezza di confezione e dosaggio.

5

L'Istituto, dopo consultazione dei Cantoni e delle cerchie interessate, può accettare, al posto del formulario ufficiale di notifica, altre forme di notifica delle forniture, a condizione che contengano le indicazioni richieste e assicurino un controllo equivalente.


Art. 58

Bollettini di consegna Il fornitore di stupefacenti spedisce la merce con un bollettino di consegna.


Art. 59

Contabilità e rendiconto53 1

Per ogni stupefacente o per ogni preparato che contiene stupefacenti sono prescritte le seguenti indicazioni secondo l'articolo 17 LStup relativo alla contabilità, prendendo in considerazione il diverso dosaggio o la diversa formula farmaceutica:54 a. coltivazione di piante o funghi da alcaloidi per estrarne stupefacenti: 1. specie delle piante o dei funghi da alcaloidi coltivati, 2. superficie dell'area coltivata, 3. tipo e quantitativo degli stupefacenti ottenuti in conformità con l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LStup;

b. fabbricazione:

1. scorte

all'inizio

dell'anno,

2. importazione, 3. acquisto in Svizzera, 4. fabbricazione, 5. esportazione, 6. vendita in

Svizzera,

7. fabbricazione

di:

sostanze soggette al controllo (designazione, indicazione della base o del sale)

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Stupefacenti - O

23

812.121.1

preparati soggetti al controllo (designazione, dosaggio in mg)

sostanze non soggette al controllo (designazione, indicazione della base o del sale)

preparati non soggetti al controllo (designazione, dosaggio in mg),

8. studi, perdite, eliminazione, 9. scorte alla fine dell'anno; c. lavorazione:

1. scorte

all'inizio

dell'anno,

2. importazione, 3. acquisto in Svizzera, 4. esportazione, 5. vendita in

Svizzera,

6. lavorazione

di:

sostanze soggette al controllo (designazione, indicazione della base o del sale)

preparati soggetti al controllo (designazione, dosaggio in mg)

sostanze non soggette al controllo (designazione, indicazione della base o del sale)

preparati non soggetti al controllo (designazione, dosaggio in mg),

7. studi, perdite, eliminazione, 8. scorte alla fine dell'anno; d. commercio (compresa l'intermediazione): 1. scorte

all'inizio

dell'anno,

2. importazione, 3. acquisto in Svizzera, 4. esportazione, 5. vendita in

Svizzera,

6. perdite,

eliminazione,

7. scorte alla fine dell'anno; e. commercio internazionale senza transito attraverso la Svizzera, per ogni transazione: 1. data, 2. nome e indirizzo del fornitore, 3. nome e indirizzo del destinatario, 4. designazione dei prodotti, 5. quantitativi, 6. copie delle autorizzazioni di importazione e di esportazione dei Paesi interessati.

2

Su richiesta devono essere fornite all'Istituto informazioni più dettagliate sui dati di cui al capoverso 1.

Sostanze terapeutiche 24

812.121.1

3

Se la data sul bollettino di consegna non corrisponde a quella di ricezione delle merci, l'iscrizione contabile riprende esclusivamente la data figurante sul bollettino di consegna.


Art. 60


55

Contabilità/Inventario 1

Le ditte e le persone autorizzate a coltivare piante e funghi per estrarne stupefacenti devono contabilizzare la coltivazione alla fine di ogni anno e comunicare il risultato all'Istituto nella forma prescritta.

2

Le ditte e le persone autorizzate a fabbricare e a trasformare stupefacenti devono contabilizzare la fabbricazione alla fine di ogni anno e comunicare il risultato all'Istituto nella forma prescritta.

3

Le ditte e le persone autorizzate a commerciare o negoziare stupefacenti devono inventariare il magazzino alla fine di ogni anno e comunicare il risultato all'Istituto nella forma prescritta.

4

Le ditte e le persone che fanno commercio internazionale di stupefacenti provenienti dalla Svizzera, senza che la merce vi transiti, nonché gli intermediari (mediatori, agenti; art. 13) devono comunicare alla fine di ogni anno all'Istituto le indicazioni di cui nell'articolo 59 capoverso 1 lettera e nella forma prescritta: 5

Le ditte e le persone che detengono campioni di riferimento di stupefacenti o di preparati che contengono stupefacenti devono tenere una contabilità separata per questi prodotti, inventariare il magazzino alla fine dell'anno e comunicare il risultato all'Istituto nella forma prescritta.

Sezione 2: Obbligo documentale

Art. 61

Farmacisti

1

I farmacisti devono essere in grado di produrre in ogni momento un documento che attesti l'acquisizione e la dispensa di stupefacenti.

2

Le acquisizioni devono essere attestate mediante i bollettini di consegna (art. 58), le dispense mediante le ricette o ordinazioni scritte dei medici, dei dentisti, dei veterinari o dei responsabili degli istituti scientifici e delle organizzazioni nazionali o internazionali; le uscite di stupefacenti preparati in farmacia o dispensati conformemente all'articolo 48 devono essere registrate mediante una corrispondente annotazione.

3

Per ogni stupefacente e per ogni preparato che contiene stupefacenti si tiene una contabilità che, tenuto conto del diverso dosaggio e della diversa forma farmaceutica, concerne: a. le scorte all'inizio dell'anno; b. le importazioni;

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Stupefacenti - O

25

812.121.1

c. gli acquisti in Svizzera; d. le esportazioni;

e. la dispensazione, la fabbricazione di preparati soggetti a controllo o la vendita;

f.

le perdite, l'eliminazione; g. le scorte alla fine dell'anno.56

Art. 62

Medici, dentisti e veterinari 1

I medici, i dentisti e i veterinari devono essere in grado di produrre in ogni momento un documento che attesti le loro acquisizioni di stupefacenti, nonché l'utilizzazione che ne hanno fatto.

2

I medici e i veterinari sono tenuti a registrare per scritto l'utilizzazione degli stupefacenti da loro ordinati come scorte per casi urgenti in infermerie e servizi di salvataggio e di pronto soccorso e in cliniche veterinarie (art. 41 cpv. 3).57 3

Per i medici e i veterinari autorizzati a dispensare direttamente stupefacenti secondo le disposizioni cantonali sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 61.58


Art. 63

Stabilimenti ospedalieri 1

Gli stabilimenti ospedalieri devono essere in grado di produrre in ogni momento un documento che attesti le loro acquisizioni di stupefacenti e l'utilizzazione che ne hanno fatto: a. nelle farmacie degli stabilimenti ospedalieri; b. per le cure ai pazienti ospedalizzati; c. nei blocchi operatori, se ve ne sono, per l'utilizzazione quotidiana.

2

Per ogni stupefacente e per ogni preparato che contiene stupefacenti, che si trova in deposito nella farmacia degli istituti ospedalieri, si tiene una contabilità che, tenuto conto del diverso dosaggio o della diversa forma farmaceutica, concerne: a. le scorte all'inizio dell'anno; b. le importazioni;

c. gli acquisti in Svizzera; d. le esportazioni;

e. la dispensazione, la fabbricazione di preparati soggetti a controllo o la vendita;

f.

le perdite, l'eliminazione; 56 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Sostanze terapeutiche 26

812.121.1

g. le scorte alla fine dell'anno.59

Art. 64

Istituti scientifici

1

I responsabili degli istituti scientifici devono essere in grado di produrre in ogni momento un documento che attesti le loro acquisizioni di stupefacenti e l'utilizzazione che ne è stata fatta.

2

Per ogni stupefacente e per ogni preparato che contiene stupefacenti si tiene una contabilità che, tenuto conto del diverso dosaggio o della diversa forma farmaceutica, concerne: a. le scorte all'inizio dell'anno; b. le importazioni;

c. gli acquisti in Svizzera; d. le esportazioni;

e. l'utilizzazione; f.

le perdite, l'eliminazione; g. le scorte alla fine dell'anno.60

Art. 65

Organizzazioni nazionali o internazionali I responsabili delle organizzazioni nazionali o internazionali devono essere in grado di produrre in ogni momento un documento che attesti le loro acquisizioni di stupefacenti e l'utilizzazione che ne è stata fatta.


Art. 66

Proprietari di coltivazioni di canapa Su richiesta dell'autorità cantonale competente, i proprietari di coltivazioni di canapa sono tenuti a fornire tutte le indicazioni necessarie sul tipo di canapa coltivata nonché sulla sua utilizzazione.

Sezione 3: Conservazione dei documenti, controllo dei Cantoni

Art. 67


61

Conservazione dei documenti e dei supporti di dati 1

I documenti e i dati concernenti la prescrizione e il commercio di stupefacenti devono essere conservati dieci anni.

2

Il capoverso 1 non si applica alla prescrizione e al commercio al dettaglio degli stupefacenti che figurano nell'elenco di cui nell'articolo 3 lettere b e c.

59 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Stupefacenti - O

27

812.121.1


Art. 68


62

Controllo da parte dell'Istituto 1

L'Istituto promuove la collaborazione tra le autorità competenti per il controllo degli stupefacenti. Provvede affinché vengano scambiate informazioni e vengano svolti i compiti da adempiere. 2 L'Istituto emana direttive per garantire una prassi unitaria d'ispezione.

3

Se le autorità cantonali competenti non sono in grado di assumere i compiti di controllo degli aventi diritto abilitati in virtù dell'articolo 3 lettere e, f e l, l'Istituto può sostituirvisi.

4

L'Istituto, in caso di sospetto di irregolarità in rapporto con gli stupefacenti, può incaricare l'autorità cantonale competente di eseguire speciali controlli.

5

L'Istituto può prelevare gratuitamente a scopi di analisi campioni di prodotti che possono contenere stupefacenti sottoposti al controllo. Rilascia una ricevuta al proprietario.

6

L'Ufficio federale della sanità pubblica può incaricare l'Istituto di controllare secondo l'articolo 8 LStup gli stupefacenti per i quali abbia rilasciato un'autorizzazione straordinaria e consultarlo nel rilascio di siffatte autorizzazioni. L'Istituto può associare le autorità cantonali competenti a detto controllo.

7

L'Istituto è autorizzato in ogni momento a controllare gli stupefacenti sottoposti a vigilanza doganale, segnatamente quelli conservati in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e a decidere provvedimenti in caso di discordanze. Ne può incaricare le autorità cantonali competenti.63
a64 Controllo da parte delle autorità cantonali 1

Le autorità cantonali competenti controllano le operazioni degli aventi diritto secondo l'articolo 3 lettere e a l.

2

Le autorità cantonali possono prelevare gratuitamente a scopi di analisi campioni di stupefacenti sottoposti al controllo. Rilasciano una ricevuta al proprietario.

3

In caso di abuso di stupefacenti secondo l'articolo 3 lettere b e c, l'autorità cantonale competente può prendere nel proprio Cantone provvedimenti più rigorosi di quelli previsti dalla presente ordinanza.

4

Il funzionario incaricato del controllo di stupefacenti dall'autorità cantonale competente non può controllare se stesso se esercita contemporaneamente un'attività come persona responsabile ai sensi dell'articolo 9 LStup.

5

Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 17 ottobre 200165 sull'autorizzazione dei medicamenti.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

63 Nuovo testo giusta il n. 38 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

65 RS

812.212.1

Sostanze terapeutiche 28

812.121.1

Capitolo 8: Emolumenti

Art. 69

66 L'Istituto stabilisce gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni secondo la presente ordinanza.

Capitolo 9: Comunicazioni, sanzioni e disposizioni finali Sezione 1: Compiti d'informazione della Confederazione

Art. 70

1 L'Istituto provvede affinché le notifiche previste dalle convenzioni internazionali giungano agli organi competenti nei termini prescritti.

2

Pubblica le notifiche e le informazioni previste dalle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera.

3

Comunica all'Ufficio federale di polizia le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti quale ufficio centrale incaricato di reprimere il traffico illecito di stupefacenti.

4

L'Ufficio federale di polizia comunica all'Istituto accertamenti e osservazioni in relazione alla LStup.

Sezione 2: Sanzioni

Art. 71

Sequestro, utilizzazione, eliminazione 1

Se non possono essere liberati, gli stupefacenti trattenuti dalla dogana (art. 36) sono sequestrati dall'Istituto. Se la loro qualità farmaceutica è garantita, gli stupefacenti sequestrati possono essere destinati dall'Istituto ad una utilizzazione conforme alla legge. In caso contrario sono eliminati a regola d'arte. Le spese sono a carico del proprietario. Un eventuale saldo risultante dalla loro vendita può essere restituito al proprietario.

1bis

L'Istituto è autorizzato a eliminare in modo adeguato stupefacenti modificati, scaduti o non più utilizzati secondo l'articolo 8 capoverso 1 LStup, impiegati in base a un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoversi 5 o 6 LStup. Ne può incaricare l'autorità cantonale competente.67 66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

67 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

Stupefacenti - O

29

812.121.1

2

L'autorità cantonale competente elimina in modo adeguato gli altri stupefacenti modificati, scaduti o non più utilizzati o sequestrati dalla polizia.68 3 L'eliminazione di stupefacenti deve avvenire sotto la sorveglianza di due persone designate dall'Istituto o dall'autorità cantonale competente. Sull'eliminazione viene tenuto un verbale.69

Art. 72

Infrazioni

1

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite in conformità con le disposizioni penali LStup.

2

Il ricavo dell'eventuale vendita di stupefacenti confiscati è versato all'autorità competente per il controllo, sempre che non spetti al precedente proprietario per decisione giudiziaria.70

Art. 73

Utilizzazione e eliminazione di stupefacenti provenienti da infrazioni 1

Gli stupefacenti confiscati nel perseguimento penale di infrazioni (art. 58 CP71) possono, in conformità con le disposizioni dell'articolo 71, essere destinati ad un'utilizzazione conforme alla legge oppure sono eliminati a regola d'arte.

2

Il ricavo dell'eventuale vendita di stupefacenti confiscati è versato all'autorità competente per il controllo, sempre che non spetti al precedente proprietario per decisione giudiziaria.72 Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 74

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 4 marzo 195273 sugli stupefacenti è abrogata.


Art. 75


74

Disposizioni transitorie 1

Le autorizzazioni rilasciate dai Cantoni prima del 1° gennaio 2002 continuano ad essere valide conformemente all'articolo 95 capoverso 5 della legge del 15 dicembre 200075 sugli agenti terapeutici.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

71

RS 311.0. Ora art. 69.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

73

[RU 1952 256, 1953 493, 1970 14, 1972 1952, 1984 159, 1992 1168, 1618 all. n. 9] 74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3133).

75 RS

812.21

Sostanze terapeutiche 30

812.121.1

2

A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'Istituto è l'autorità competente in caso di modifiche delle autorizzazioni di cui nel capoverso 1.

3

L'Istituto e le autorità cantonali disciplinano la trasmissione reciproca di documenti che risulta dai cambiamenti delle competenze il 1° gennaio 2002.


Art. 76

Entrata in vigore

1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

2

Per quanto riguarda gli stupefacenti di cui all'articolo 3 lettera b, le disposizioni del capitolo 4 entrano in vigore il 1° gennaio 1997.

Stupefacenti - O

31

812.121.1

Allegato 176 (art. 40a cpv. 2) Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l'Accordo del 26 ottobre 200477 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS); b. l'Accordo del 26 ottobre 200478 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi; c. l'Accordo del 17 dicembre 200479 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d. l'Accordo del 28 aprile 200580 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. il Protocollo del 28 febbraio 200881 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

76 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5583).

77 RS 0.360.268.1 78 RS 0.360.268.10 79 RS 0.360.598.1 80 RS 0.360.314.1 81 RS 0.360.514.1. Non ancora pubblicato.

Sostanze terapeutiche 32

812.121.1

Allegato 282 (art. 40a cpv. 6) Verso dell'attestato 82 Originario

allegato.

Introdotto dal n. II dell'O del 31 gen. 2007 (RU 2008 5577).

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5583).

Stupefacenti - O

33

812.121.1

Sostanze terapeutiche 34

812.121.1