01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2011 - 31.12.2015
01.01.2008 - 31.12.2010
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01.01.2000 - 31.12.2006
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1

Legge federale sulle strade nazionali (LSN)1

dell'8 marzo 1960 (Stato 13 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 23, 36bis, 36ter e 37 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 19593, decreta: Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1

1 Le vie di collegamento di maggiore importanza e d'interesse generale per la Svizzera sono dichiarate strade nazionali dall'Assemblea federale.

2

Esse sono ripartite in strade nazionali di prima, di seconda e di terza classe.


Art. 2

Le strade nazionali di prima classe sono esclusivamente riservate al
traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Esse sono a sedi direzionali separate, senza intersezioni a raso.


Art. 3
Sono strade nazionali di seconda classe le altre strade nazionali, riservate esclusivamente al traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Ordinariamente esse non sono intersecate a raso.

RU 1960 555

1

Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

2

[CS 1 3; RU 1958 806, 1983 444]. Vedi ora gli art. 81-83 e 86 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

FF 1959 649

725.11

I. Nozione

e specie

1. Prima classe

2. Seconda

classe

Lavori pubblici

2

725.11


Art. 4

1 Le strade nazionali di terza classe sono aperte anche ad altri utenti.

Se le condizioni lo permettono, si dovranno evitare gli attraversamenti di abitati e le intersezioni a raso.

2

Il Consiglio federale può limitarne l'accesso a punti di collegamento determinati.


Art. 5

1 Le strade nazionali devono soddisfare alle esigenze superiori della tecnica della circolazione e, in particolare, consentire un andamento sicuro ed economico del traffico.

2

Quando a tali interessi se ne contrappongano altri degni di protezione, come quelli della difesa militare, dell'impiego economico della proprietà fondiaria, della pianificazione nazionale, o della protezione della natura e del paesaggio, i differenti bisogni saranno contemperati.


Art. 6

Fanno parte delle strade nazionali, oltre che il corpo stradale, tutti gli
impianti necessari a una adeguata sistemazione tecnica delle medesime, segnatamente i manufatti, i raccordi, le piazze di stazionamento, i segnali, le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione, le piantagioni, come anche le scarpate, quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le sfrutti.


Art. 7

4 1 Dove l'accesso laterale alle strade nazionali è vietato, possono essere stabilite nella zona stradale, secondo i bisogni del traffico, stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti che siano inoltre in grado di offrire agli utenti della strada il rifornimento, il vitto e l'alloggio.

2

Il Consiglio federale emana le norme fondamentali concernenti gli impianti accessori.

3

Con riserva della legislazione federale e dell'approvazione dei progetti da parte delle autorità federali, spetta ai Cantoni d'accordare i diritti necessari per la costruzione, l'ampliamento e l'esercizio degli impianti accessori.

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 15 nov. 1972 (RU 1972 2441 2442; FF 1971 I 843).

3. Terza classe

II. Norme

fondamentali

sulla

sistemazione

III.

Determinazione 1. In generale 2. Impianti

accessori

Strade nazionali - LF 3

725.11


Art. 8

1 Salve restando le attribuzioni della Confederazione, le strade nazionali sono poste sotto la sovranità cantonale.

2

Le condizioni della proprietà sulle strade nazionali sono disciplinate dal diritto cantonale.

Capo secondo: Costruzione A. Piano di sistemazione e progetti generali

Art. 9

Il piano di sistemazione determina le regioni da collegare mediante
strade nazionali, i tracciati generali e le specie di strada confacenti.


Art. 10

Il piano di sistemazione è elaborato dall'Ufficio competente (Ufficio)5, con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.


Art. 11

1 L'Assemblea federale decide definitivamente, a proposta del Consiglio federale, il tracciato generale e la specie delle strade nazionali da costruire.

2

Il Consiglio federale, dopo avere consultato con i Cantoni, stabilisce il programma di costruzione.


Art. 12

Le strade nazionali sono delineate in progetti generali. I piani devono
segnatamente recare i tracciati delle strade, i punti di collegamento e le opere d'intersezione.


Art. 13

I progetti generali sono elaborati dall'Ufficio, con la collaborazione
dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.

5

Nuova espressione giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

IV. Sovranità e

proprietà

I. Piano di

sistemazione 1. Oggetto 2. Competenza

3. Decisione

II. Progetti

generali 1. Oggetto 2. Competenza

Lavori pubblici

4

725.11


Art. 14

1 Per assicurare la disponibilità dell'area stradale, il Dipartimento competente (Dipartimento)6, uditi i Cantoni, può determinare delle zone riservate.

2

Resta riservato il diritto cantonale, ove dette zone possano essere assicurate mediante le disposizioni del medesimo.

3

La determinazione delle zone riservate deve essere resa di pubblica ragione nei Comuni. La decisione che la concerne può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.7 4 I piani rifiniti delle zone devono rimanere depositati presso le amministrazioni comunali, onde possano essere esaminati. La determinazione delle zone riservate diviene esecutiva a contare dalla pubblicazione.


Art. 15

1 In tali zone è vietato, salvo un permesso, di costruire o di trasformare le costruzioni esistenti accrescendone il valore. Il Consiglio federale può stabilire l'obbligo del permesso per altri atti, concernenti la proprietà fondiaria, i quali possano ostacolare o rincarare gli acquisti futuri di terreno.

2

Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.


Art. 16

1 Nelle zone riservate, possono essere permesse opere edilizie, soltanto se esse non intralcino o non rincarino l'opera stradale né pregiudichino la determinazione degli allineamenti.

6

Nuova espressione giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Nuovo testo del per. giusta il n. 68 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

3. Assicurazione

della

disponibilità

dell'area stradale a.

Determinazione

delle zone

riservate

b. Effetti

c. Condizione

della

concessione di

permessi di

costruire.

Competenza

Strade nazionali - LF 5

725.11

2

Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L'autorità cantonale sente il Dipartimento prima di rilasciare il permesso di costruire. Contro le decisioni dell'autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.8 3

...9


Art. 17

10 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico. 2 Il Dipartimento sopprime una zona riservata quando è certo che non saranno eseguite le varianti di un tracciato garantite dalla medesima.

3

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.


Art. 18

1 La restrizione del diritto di proprietà, per effetto della determinazione di zone riservate, dà luogo a un'indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d'un'espropriazione.

2

L'interessato notifica per iscritto la sua pretesa al Cantone. Ove questa sia, in tutto o in parte, contestata, si procederà secondo gli articoli 57 e seguenti della legge federale del 20 giugno 193011 sull'espropriazione (LEspr).


Art. 19

1 L'Ufficio sottopone i progetti generali ai Cantoni interessati. Questi invitano a pronunciarsi i Comuni ed eventualmente i proprietari, toccati. I Cantoni spediscono le loro osservazioni, corredate dei preavvisi comunali, all'Ufficio.

8

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

9

Abrogato dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

10 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

11

RS 711

d. Soppressione

delle zone

riservate

e. Idennità.

Procedura

4. Rifinimento e

approvazione a. Procedura di rifinimento

Lavori pubblici

6

725.11

2

L'Ufficio, fondandosi sulle osservazioni ricevute, rifinisce i progetti generali, con la cooperazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.


Art. 20

I progetti generali sono approvati dal Consiglio federale.

B. Progetti esecutivi

Art. 21

12 1 Una volta approvati i progetti generali, i Cantoni elaborano i progetti esecutivi in collaborazione con l'Ufficio e i servizi federali interessati.

I progetti esecutivi indicano la specie, l'ampiezza e la posizione dell'opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.

2

Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni concernenti l'elaborazione dei progetti esecutivi e dei piani.


Art. 22

Nei progetti esecutivi, devono essere determinati, su entrambi i lati
della strada disegnata, gli allineamenti. Questi saranno stabiliti tenendo segnatamente conto delle esigenze della sicurezza del traffico, dell'igiene delle abitazioni e di un eventuale ampliamento futuro della strada.


Art. 23

1 Nell'interno degli allineamenti, è vietato, salvo un permesso, sia di costruire sia di trasformare le costruzioni esistenti, anche se queste vi abbiano soltanto a sporgere. I lavori di manutenzione d'un immobile non sono considerati trasformazioni secondo la presente disposizione.

2

Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.

12 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

b. Approvazione

1. Allestimento

dei progetti

esecutivi

2. Assicurazione

della

disponibilità

dell'area stradale a.

Determinazione

degli

allineamenti

b. Effetti

Strade nazionali - LF 7

725.11


Art. 24

1 Nell'interno degli allineamenti, devono essere permesse, salve restando le disposizioni cantonali più restrittive, le opere edilizie che non ledono gli interessi pubblici da proteggere giusta l'articolo 22.

2

Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L'autorità cantonale sente il Dipartimento prima di rilasciare il permesso di costruire. Contro le decisioni dell'autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.13 3

...14


Art. 25

1 La restrizione della proprietà fondiaria, per effetto degli allineamenti, dà luogo a un'indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d'un'espropriazione.

2

Il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima sono determinati secondo le condizioni al momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà (art. 29).

3

L'interessato deve notificare per iscritto le sue pretese al Cantone, nel termine di cinque anni a contare dal giorno in cui ha avuto effetto la restrizione della proprietà. Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, si procederà secondo gli articoli 57 e seguenti della LEspr15.


Art. 26

16 1 L'approvazione dei piani per i progetti esecutivi è rilasciata dal Dipartimento.

2

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

3

Non è necessario alcun permesso o piano cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e la gestione delle strade nazionali.

13 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

14 Abrogato dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

15 Nuova espressione giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta 17 giu. 2005zione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

16 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

c. Condizioni

della

concessione di

permessi di

costruire.

Competenza

d. Indennità.

Procedura

3. Procedura

d'approvazione

dei piani.

a. Principio

Lavori pubblici

8

725.11

a17 La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della
presente legge e, in subordine, da quelle della LEspr18.


Art. 27

19
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, al Dipartimento. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

a20 1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata. 2

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso il Dipartimento.

b21 1 Il Dipartimento trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. 3

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr22.

17 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

18 RS

711

19 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

20 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

21 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

22 RS

711

b. Diritto

applicabile

4. Procedura

ordinaria

d'approvazione

dei piani a. Introduzione b. Picchettamento

c. Consultazione,

pubblicazione e

deposito dei

piani

Strade nazionali - LF 9

725.11

c23 Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il Cantone deve
inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr24 un avviso personale sui diritti da espropriare.

d25 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196826 sulla procedura amministrativa o della LEspr27 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.

3

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

e28 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199729 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 28

30 1 Con l'approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

23 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

24 RS

711

25 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

26 RS

172.021

27 RS

711

28 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

29 RS

172.010

30 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

d. Avviso

personale

e. Opposizione

f. Eliminazione

delle divergenze

nella

Amministrazione

federale

5. Approvazione

dei piani; durata

di validità;

ricorso

Lavori pubblici

10

725.11

2

Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.

3

L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

4

Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

5

...31

a32 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b. costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente; c. costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2

Il Dipartimento può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. Il Dipartimento sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. Il Dipartimento può chiedere un parere a Cantoni e Comuni.

Impartisce un termine adeguato a tal fine.

3

Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.


Art. 29

Gli allineamenti, approvati insieme con i progetti esecutivi, sono resi
di pubblica ragione nei Comuni e depositati per esame presso le amministrazioni comunali. Essi hanno forza esecutiva a contare dalla pubblicazione.

31 Abrogato dal n. 68 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

32 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

33 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

6. Procedura

semplificata

7. Pubblicazione

degli

allineamenti33

Strade nazionali - LF 11

725.11

C. Acquisto del terreno e provvedimenti per l'impiego dei fondi

Art. 30

1 Quando l'acquisto dei terreni necessari alla costruzione delle strade nazionali non possa aver luogo bonalmente, si procederà secondo le forme della rilottizzazione o dell'espropriazione.

2

Quest'ultima sarà usata solo quando gli sforzi fatti per i due primi modi d'acquisto non abbiano sortito effetto alcuno.


Art. 31

1 La procedura di rilottizzazione sotto forma di raggruppamento particellare di terreni agricoli, di foreste, o di aree fabbricabili, si applica quando sia nell'interesse della costruzione stradale oppure necessaria ad un uso e governo funzionale dei fondi da quella pregiudicati.

2

Nella procedura di rilottizzazione, il terreno necessario alla costruzione stradale può essere acquistato:

a. con il conferimento di fondi dell'ente pubblico all'impresa di rilottizzazione;

b. con una detrazione adeguata della proprietà fondiaria cui si estende la procedura di rilottizzazione. Il terreno, in tal modo detratto per la costruzione stradale, sarà risarcito all'impresa di rilottizzazione secondo il suo valore venale; c. con il computo del plusvalore conferito ai fondi dalle bonifiche fondiarie operate nella costruzione stradale; d. con altri mezzi giuridici della procedura cantonale.


Art. 32

1 I Cantoni provvedono all'acquisto del terreno e ne stabiliscono il modo.

2

I Cantoni determinano la procedura di rilottizzazione in conformità delle norme qui appresso. Per i raggruppamenti di fondi e di foreste rimangono riservate le disposizioni pertinenti della legislazione federale concernente il promuovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale, come anche della legislazione federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.

I. Acquisto del

terreno.

1. Modi

2.

Rilottizzazione

3. Competenza

Lavori pubblici

12

725.11


Art. 33

1 Quando sia previsto un raggruppamento di fondi o di foreste, gli avamprogetti del medesimo saranno elaborati, quando sia possibile, insieme con i progetti stradali generali. Essi devono recare segnatamente i confini presumibili del comprensorio, la rete delle vie da costruirvi e le opere idriche più importanti.

2

Gli avamprogetti sono elaborati dai Cantoni. L'Ufficio, di concerto con l'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie34 e gli altri servizi federali interessati, ne esercita l'alta vigilanza.


Art. 34

Ai proprietari di fondi può essere prefisso un termine adeguato perché
si pronuncino su un raggruppamento di fondi o di foreste secondo l'articolo 703 del Codice civile svizzero35. La risoluzione concernente le spese di raggruppamento da addebitare alla costruzione stradale dev'essere pubblicata.


Art. 35
I progetti della nuova ripartizione delle terre saranno dai Cantoni presentati per l'approvazione all'Ufficio. Questo esamina se siano tutelati gli interessi della costruzione stradale e le autorità alle quali spetta il sussidiamento invigilano sull'osservanza delle norme che lo concernono.


Art. 36

1 I Governi cantonali possono ordinare le rilottizzazioni necessarie alla costruzione stradale. 2 Il Dipartimento può impartire un congruo termine al Governo cantonale. Se entro tale termine non è decisa la ricomposizione particellare, è eseguita la procedura ordinaria con espropriazione.36


Art. 37
Le autorità cantonali competenti risolvono circa alla immissione anticipata nel possesso del terreno necessario, quando occorra iniziare la costruzione stradale innanzi che sia chiusa la procedura di rilottizzazione. Saranno prima sentiti gli interessati e presi tutti i provvedimenti necessari per la stima dei terreni.

34 Vedi ora: l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

35

RS 210

36 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

4. Disposizioni

particolari sul

raggruppamento

di fondi e di

foreste a. Elaborazione degli

avamprogetti

b.

Raggruppamenti

secondo

l'art. 703 CCS

c. Approvazione

dei progetti della

nuova

ripartizione

5.

Rilottizzazione

comandata

6. Immissione

anticipata nel

possesso

Strade nazionali - LF 13

725.11


Art. 38

1 Le maggiori spese di rilottizzazione, cagionate dalla costruzione stradale in regioni bisognevoli di raggruppamento, sono a carico dell'opera stradale. Tutte le spese sono a carico della medesima, se, a cagione della costruzione stradale, si deve procedere a nuove rilottizzazioni, in regioni dove il raggruppamento sia già stato operato, oppure in regioni di colonie.

2

Il Dipartimento, di concerto con i Dipartimenti federali interessati, risolve in ciascun caso sull'addebitamento delle spese.


Art. 39

37 1 Il diritto d'espropriazione appartiene ai Cantoni. Sono autorizzati a delegarlo ai Comuni.

2

Se l'acquisto del terreno avviene per espropriazione, dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr38. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate; è fatto salvo l'articolo 38 LEspr.

3

Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

4

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.


Art. 40

Quando il terreno necessario alla costruzione stradale venga acquistato
bonalmente o mediante espropriazione, i Cantoni provvederanno del pari a ovviare adeguatamente agli svantaggi cagionati ai fondi che fossero intersecati o separati.

37 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

38 RS

711

7.

Addebitamento

delle spese

8.

Espropriazione;

procedura di

stima;

immissione in

possesso

anticipata

II.

Provvedimenti

per l'impiego dei

fondi

Lavori pubblici

14

725.11

D. Costruzione e misure edilizie

Art. 41

1 Le strade nazionali devono essere costruite secondo i metodi tecnici più progrediti e con criteri economici.

2

I Cantoni aggiudicano e sorvegliano i lavori, in conformità delle norme stabilite dal Consiglio federale.


Art. 42

1 I Cantoni prendono le misure necessarie alla sicurezza della costruzione, delle persone, dei beni, e affinché siano evitate ai vicini quelle molestie che non possano essere tenuti a tollerare.

2

Si provvederà a conservare al loro uso, in conformità del pubblico interesse, le costruzioni pubbliche, come vie di traffico, condutture e simili impianti, le quali siano toccate dai lavori.

3

Si invigilerà affinché, durante la costruzione, sia assicurato l'impiego economico della proprietà fondiaria.


Art. 43

Le strade nazionali non saranno aperte alla circolazione, prima che lo
stato dei lavori e le misure di sicurezza prese consentano un traffico scevro di pericoli e sia assicurato l'impiego economico della proprietà fondiaria contigua.


Art. 44

1 Sono vietate, salvo un permesso, le trasformazioni edilizie attenenti alle strade nazionali, come la costruzione, la modificazione, lo spostamento di incroci con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condutture o simili impianti, e il raccordo di strade e sentieri con le strade nazionali. Dette trasformazioni non devono comunque recare pregiudizio alla strada, né comprometterne una sistemazione futura.

2

Il Consiglio federale stabilisce la procedura per il permesso e designa le istanze competenti. Ai proprietari delle istallazioni concernenti il traffico deve essere dato modo di pronunciarsi. Sono riservate le disposizioni della legge federale del 24 giugno 190239 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.

3

Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.

39

RS 734.0

I. Costruzione 1. Metodi, aggiudicazione e

vigilanza

2. Misure di

protezione

3. Apertura alla

circolazione

II.

Provvedimenti

edilizi futuri 1. Permesso

Strade nazionali - LF 15

725.11


Art. 45

1 Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova.

2

Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese.


Art. 46

1 Qualora occorra migliorare, con nuove opere, degli incroci di strade nazionali con altre strade pubbliche, ciascuno di coloro cui spetta l'onere della costruzione stradale deve contribuire alle spese di sistemazione e di mantenimento di dette opere, nella misura in cui queste siano richieste dallo sviluppo del traffico.

2

La ripartizione delle spese di trasformazione di incroci tra strade nazionali e ferrovie è fatta in conformità delle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195740 sulle ferrovie.


Art. 47

1 Gli articoli 45 capoverso 1, e 46 capoverso 1 non sono applicabili, in quanto tra gli interessati siano stati o saranno conchiusi degli accordi derogatori circa alle spese.

2

In caso di contestazione relativa alla ripartizione delle spese, decide l'Ufficio. In caso di contestazione tra Cantoni oppure tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a o b della legge federale del 16 dicembre 194341 sull'organizzazione giudiziaria.42 40

RS 742.101

41

[CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let.

a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

42

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

2. Ripartizione

delle spese di

spostamenti,

incroci e

raccordi a. Nuove opere b.

Trasformazione

di incroci

c.

Disciplinamento

straordinario

delle spese.

Decisione delle

contestazioni

Lavori pubblici

16

725.11


Art. 48

Il Consiglio federale stabilisce i principi per l'addebitamento delle
spese di lavori d'adattamento a opere militari, cagionati dalla costruzione delle strade nazionali.


Capo terzo: Manutenzione stradale; esercizio di impianti tecnici e accessori Art. 49
Le strade nazionali e i loro impianti tecnici sono mantenuti e amministrati dai Cantoni, secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traffico sicuro e spedito.


Art. 50

43 L'esercizio degli impianti accessori è subordinato, segnatamente, alle prescrizioni concernenti la polizia del commercio e dell'industria, l'igiene pubblica e la polizia degli alberghi. Se le necessità del traffico o interessi d'ordine generale lo esigono, il Dipartimento può emanare altre prescrizioni.


Art. 51

1 Nell'interno degli allineamenti, sono vietati le piantagioni, le cinte, i depositi di materiali e gli impianti che, impedendo la visuale, nuociano alla sicurezza del traffico; quelli che già vi fossero devono, a richiesta del proprietario della strada, essere tolti.

2

Il danno, che ne risulti, sarà risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa sarà determinata dal presidente della Commissione di stima, in conformità dell'articolo 60 capoverso 2 della LEspr44.


Art. 52

1 Gli impianti temporanei per la premunizione della strada contro gli effetti nocivi degli elementi, costruiti fuori dell'area stradale, devono essere tollerati dai proprietari dei fondi.

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 15 nov. 1972 (RU 1972 2441 2442; FF 1971 I 843).

44

RS 711. Alla disp. cit. corrisponde ora l'art. 60 cpv. 4, nel testo del 18 mar. 1971, secondo il quale però l'indennità è ora determinata dal presidente della Commissione di stima o dal supplente da lui designato.

3. Ripartizione

delle spese di

adattamenti alle

opere militari

I. Manutenzione

stradale,

esercizio

d'impianti

tecnici

II. Esercizio

degli impianti

accessori

III. Misure intese

a cautelare la

sicurezza del

traffico 1. Divieto di impianti che

impediscano la

visuale

2. Impianti di

premunizione

Strade nazionali - LF 17

725.11

2

Il danno che ne risulti, sarà risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa sarà determinata dal presidente della Commissione di stima, in conformità dell'articolo 60 capoverso 2 della LEspr45.


Art. 53

1 Nell'ambito delle strade nazionali, sono vietati, giusta la legge federale del 19 dicembre 195846 sulla circolazione stradale, i richiami pubblicitari e i cartelli.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive particolari per le strade nazionali.

Capo quarto: Alta vigilanza della Confederazione

Art. 54

1 Le strade nazionali sono poste sotto l'alta vigilanza del Consiglio federale; esso segnatamente dà le disposizioni necessarie affinché i progetti generali siano compilati a regola d'arte, le opere siano eseguite secondo criteri economici, venga sufficientemente vigilato sulla costruzione e provveduto a una manutenzione adeguata. Ove occorra, il Consiglio federale provvede affinché i Cantoni interessati assumano in comune la compilazione dei progetti e i lavori di ricostruzione e di manutenzione.

2

Il Consiglio federale commette l'alta vigilanza al Dipartimento.


Art. 55

1 Il Consiglio federale può surrogare, interamente o in parte, la Confederazione a un Cantone, nei compiti che gli sono imposti per la presente legge: quando il Cantone ne faccia domanda e sia realmente impossibilitato d'adempiere esso stesso quei compiti; quando ciò sia necessario ad assicurare l'esecuzione dell'opera e il Cantone rifiuti d'adempiere quei compiti, entro un termine adeguato stabilito dal Consiglio federale.

2

Anche in questi casi, le spese sono ripartite secondo le disposizioni degli articoli 56, 57 e 58.

45

RS 711. Alla disp. cit. corrisponde ora l'art. 60 cpv. 4, nel testo del 18 mar. 1971, secondo il quale però l'indennità è ora determinata dal presidente della Commissione di stima o dal supplente da lui designato.

46

RS 741.01

3. Divieto di

pubblicità

I. Alta vigilanza

II. Surrogazione

Lavori pubblici

18

725.11


Capo quinto: Finanziamento delle strade nazionali Art. 56
Le spese di costruzione delle strade nazionali sono a carico della Confederazione e dei Cantoni sul territorio dei quali si trovino. La quota dei Cantoni si determina secondo l'onere loro cagionato dalle dette strade, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria.


Art. 57

47 Le spese di esercizio e di manutenzione delle strade nazionali sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni secondo i principi stabiliti nell'articolo 56.


Art. 58

1 Le norme particolari sul finanziamento delle strade nazionali saranno stabilite con un decreto federale di carattere obbligatorio generale.

2

... 48


Art. 59


49

Capo sesto: Disposizioni esecutive, transitorie e finali

Art. 60

Il Consiglio federale dà le necessarie disposizioni d'applicazione della
presente legge e vigila sulla loro esecuzione.


Art. 61

1 I Cantoni disciplinano, nell'ambito della presente legge, le competenze concernenti l'esecuzione dei compiti a essi assegnati e la procedura applicabile.

47

Nuovo testo giusta l'art. 40 della LF del 22 mar. 1985 concernente i dazi sui carburanti, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 725.116.2).

48

Abrogato dall'art. 40 della LF del 22 mar. 1985 concernente i dazi sui carburanti (RS 725.116.2).

49

Abrogato dall'art. 40 della LF del 22 mar. 1985 concernente i dazi sui carburanti (RS 725.116.2).

I. Ripartizione

delle spese 1. Spese di costruzione

2. Spese

d'esercizio e di

manutenzione

3. Competenze

II. ...

I. Applicazione

della legge 1. Consiglio federale

2. Cantoni

Strade nazionali - LF 19

725.11

2

I Cantoni prendono le disposizioni completive necessarie all'applicazione della presente legge. ...50. Esse possono venir stabilite per via d'ordinanza.

3

Qualora un Cantone non stabilisca tempestivamente le disposizioni che si richiedono all'applicazione della presente legge, il Consiglio federale emana temporaneamente, in luogo di esso, le ordinanze necessarie e ne dà comunicazione all'Assemblea federale.


Art. 62

51 1 Le domande già depositate pubblicamente al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il diritto procedurale previgente.

2

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.


Art. 63

All'articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 195852
sulla circolazione stradale è sostituito il testo seguente: ...


Art. 64
All'articolo 30 n. II della legge federale del 26 marzo 191453 sull'organizzazione dell'Amministrazione federale, è sostituito il testo seguente: ...

50

Per. 2 abrogato dal n. II 32 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

51 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

52

RS 741.01. La 17 giu. 2005 qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

53

[CS 1 274. RS 172.010 art. 72 lett. a] II. Disposizioni

transitorie

relative alla

modifica del

18 giugno 1999

III.

Modificazioni 1. Legge federale sulla

circolazione

stradale

2. Legge federale

sulla

organizzazione

della

Amministrazione

federale

Lavori pubblici

20

725.11


Art. 65

L'articolo 22 capoverso 1 lettera c della legge federale del 16 dicembre
194354 sull'organizzazione giudiziaria non si applica all'astensione e alla ricusazione dei membri e dei supplenti della Commissione di stima.


Art. 66

Il Consiglio federale stabilisce la data nella quale la presente legge
entra in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 21 giugno 196055 54

[CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let.

a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

55

DCF del 13 giu. 1960 (RU 1960 570).

IV. Membri della

Commissione di

stima

V. Entrata in

vigore