01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.03.2023
02.06.2021 - 31.12.2021
22.01.2021 - 01.06.2021
01.01.2021 - 21.01.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
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01.02.2015 - 28.02.2018
01.01.2013 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.12.2011
01.07.2008 - 31.12.2009
01.01.2007 - 30.06.2008
01.06.2005 - 31.12.2006
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01.05.2002 - 31.12.2003
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1

Ordinanza

sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003 (Stato 1° marzo 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),2 ordina: Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Principi

Art. 1

Servizio volontario nella protezione civile (art. 15 LPPC)

1

Chi desidera prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile deve inoltrare una domanda scritta all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile.

2

Le persone la cui domanda di servizio volontario è stata accolta sono di regola reclutate conformemente all'ordinanza del 10 aprile 20023 sul reclutamento. Se hanno già partecipato al reclutamento, vengono convocate a una giornata di visita e di apprezzamento medici.4 3 Il servizio volontario nella protezione civile vale solo nel Cantone che ha deciso in merito all'ammissione.

4

Il Cantone può invitare i volontari ad una giornata informativa.

5

Chi è stato dichiarato inabile al servizio di protezione civile non può prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile.5

Art. 2

Proscioglimento anticipato (art. 20 LPPC)

1

Su richiesta di un'organizzazione partner e fatto salvo il capoverso 3, possono essere prosciolti anzitempo dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile: a. i membri professionisti delle organizzazioni partner; RU 2003 5147

1 RS

520.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

3 RS

511.11

4

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

5

Introdotto dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

520.11

Protezione della popolazione e protezione civile 2

520.11

b. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d'emergenza.

2

L'organizzazione partner deve inoltrare la domanda di proscioglimento anticipato all'ente cantonale responsabile della protezione civile. Alla domanda è allegato il consenso del milite. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) stabilisce i presupposti per un proscioglimento anticipato e determina quali gruppi professionali comprendono le organizzazioni partner.6 3 Chi non serve più alle organizzazioni partner viene nuovamente incorporato nella protezione civile.


Art. 3


7

Esclusione

(art. 21 LPPC)

1

Chi è stato condannato per un crimine è escluso dall'obbligo di prestare servizio.

2

Può essere escluso dall'obbligo di prestare servizio chiunque risulti inaccettabile nella protezione civile poiché: a. è stato condannato per un delitto; b. si rifiuta di prestare servizio di protezione civile o di assumere i compiti attribuitigli ed è quindi stato condannato a pene detentive di complessivamente almeno trenta giorni, a pene pecuniarie di complessivamente almeno trenta aliquote giornaliere o a lavori di pubblica utilità di complessivamente almeno 120 ore.

3

La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa al servizio di protezione civile, al più presto quattro anni dopo l'esecuzione della pena; in caso di sospensione condizionale parziale o totale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova. L'ufficio cantonale responsabile della protezione civile può consultare i rapporti di polizia sulla condotta della persona interessata al fine di decidere in merito alla riammissione.

a8 Personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile Per personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile secondo l'articolo 1a capoverso 3 della legge del 25 settembre 19529 sulle indennità di perdita di guadagno s'intendono le seguenti persone impiegate a tempo pieno o parziale presso un organo statale: a. i comandanti della protezione civile e i loro sostituti; b. gli istruttori della protezione civile.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

9 RS

834.1

Protezione civile. O 3

520.11

Sezione 2: Soldo10 (art. 22 LPPC)

Art. 4

…11

1

Danno diritto al soldo: a.12 i servizi di protezione civile prestati in seguito a una convocazione giusta gli articoli 27 e 27a LPPC; b. i servizi di protezione civile prestati giusta gli articoli 33-37 LPPC13; c. i corsi d'istruzione giusta l'articolo 39 capoverso 2 LPPC.

2

Il soldo si basa sui gradi nella protezione civile; l'ammontare del soldo è paragonabile agli importi fissati nell'esercito. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) determina le funzioni, i gradi e il soldo.14 3

Un periodo di servizio di almeno otto ore dà diritto al soldo. I militi prosciolti anticipatamente dal servizio hanno diritto al soldo fino al giorno del proscioglimento.

4

Il soldo per i servizi di protezione civile prestati in virtù di un'unica e medesima disposizione della LPPC e che durano almeno due ore è versato alla fine dell'anno civile; ogni periodo di otto ore o una rimanenza di almeno due ore danno diritto a un soldo giornaliero completo.15 5 I militi che beneficiano del congedo secondo l'articolo 10 e quelli congedati per il fine settimana hanno diritto al soldo.

6

I militi prosciolti durante il congedo hanno diritto al soldo fino al giorno della partenza in congedo compreso.

7

Il diritto al soldo si prescrive ad un anno dalla fine della relativa prestazione di servizio.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

11 Abrogata dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

13 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione della popolazione e protezione civile 4

520.11

Capitolo 2: Chiamata e controlli16

Art. 5

Effettivi di reclutamento (art. 16 LPPC)

I Cantoni comunicano annualmente al comando del centro di reclutamento competente il numero dei militi di protezione civile necessari per ogni funzione di base, nonché la data e il luogo dell'istruzione di base.


Art. 6

Adempimento dei servizi d'istruzione Un servizio d'istruzione è considerato adempiuto quando è stato seguito per almeno il 90 % del tempo indicato nel programma d'istruzione.

a17 Differimento dei servizi d'istruzione (art. 38 cpv. 4 LPPC) 1

I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio, inoltrare all'autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento del servizio d'istruzione. La domanda deve essere motivata.

Non vi è diritto al differimento.

2

L'autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.

3

Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l'obbligo di entrare in servizio.

b18 Notifica e controllo dei lavori di ripristino (art. 27 cpv. 2bis, 28 cpv. 7 e 73 cpv. 1 LPPC) 1

Nel caso in cui non fosse possibile concludere dei lavori di ripristino entro tre mesi dal verificarsi dell'evento, il Cantone comunica all'UFPP i dati seguenti: a. l'evento che rende necessari i lavori di ripristino; b. i lavori di ripristino necessari; c. i luoghi e le date in cui si svolgeranno gli interventi.

2

I dati devono essere notificati al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'intervento. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere notificati fino a due settimane prima dell'inizio dell'intervento.

3

Se i lavori di ripristino non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, entro due settimane dall'arrivo della notifica l'UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l'intervento o di apportare le necessarie modifiche. In casi eccezionali debitamente motivati il termine può essere ridotto a una settimana.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011 (RU 2011 5903). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Protezione civile. O 5

520.11

4

Se il termine di tre anni previsto dall'articolo 27 capoverso 2bis LPPC non è rispettato, entro due settimane dall'arrivo della notifica l'UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l'intervento. In casi eccezionali debitamente motivati il termine può essere ridotto a una settimana.

c19 Proroga del termine o del limite temporale massimo per lavori di ripristino (art. 27 cpv. 2bis LPPC) L'UFPP può, su richiesta motivata, concedere una proroga del termine o del limite temporale massimo previsto dall'articolo 27 capoverso 2bis LPPC se l'evento è di vaste proporzioni.

d20 Registrazione dei giorni di servizio e controllo dei limiti temporali massimi dei servizi di protezione civile (art. 28 cpv. 7, 72 cpv. 1ter e 73 cpv. 1 LPPC) 1

I Cantoni registrano i giorni di servizio nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA). 2 I dati devono essere registrati al più tardi al momento della convocazione e costantemente aggiornati.

3

Se un limite temporale massimo statuito dagli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33-36 LPPC è superato, l'UFPP ingiunge al Cantone di non chiamare in servizio i rispettivi militi.

e21 Chiamata in servizio

(art. 27 e 27a LPPC) Possono essere chiamati a prestare un intervento unicamente i militi che hanno assolto almeno l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC o che dispongono di un'istruzione equivalente.

f22 Convocazione a servizi d'istruzione successivi all'istruzione di base (art.

33-37

LPPC)

Possono essere convocati a un servizio d'istruzione successivo all'istruzione di base unicamente i militi che hanno assolto almeno l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC o che dispongono di un'istruzione equivalente.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Vedi anche art. 42a.

21 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Protezione della popolazione e protezione civile 6

520.11


Art. 7

Obbligo di entrare in servizio23 (art. 27, 27a e 38 LPPC) In caso di convocazione, i militi della protezione civile sono tenuti ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell'autorità responsabile della convocazione.


Art. 8

Malattia o infortunio prima dell'entrata in servizio Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l'ufficio responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e un certificato medico in busta chiusa.


Art. 9


24



Art. 10

Congedo 1 I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio, inoltrare una domanda scritta di congedo all'autorità responsabile della convocazione. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al congedo.

2

L'autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.

3

Il responsabile del servizio decide in merito alle domande di congedo inoltrate per iscritto durante il servizio.


Art. 11


25

Prestazioni di servizio a favore del datore di lavoro 1

I militi della protezione civile non possono essere impiegati per fornire prestazioni di servizio a favore del loro datore di lavoro; è fatto salvo l'impiego del personale impiegato a titolo di attività professionale principale presso gli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile.

2

Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile i militi non possono in nessun caso essere impiegati a favore del loro datore di lavoro.


Art. 12

Servizio nell'amministrazione della protezione civile (art. 37 LPPC)

1

Tale servizio è da ritenersi imperativo quando l'amministrazione della protezione civile deve far fronte ad un sovraccarico straordinario di lavoro o quando le attività da svolgere richiedono conoscenze tecniche particolari.

2

La Confederazione si assume interamente i costi legati al servizio presso l'amministrazione federale della protezione civile.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

24 Abrogato dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

25 Nuovo testo giusta l'art. 15 del'O del 6 giu. 2008 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2887).

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Art. 13


26

Capitolo 2a:27 Istruzione
a28
b Soppressione di centri d'istruzione della protezione civile (art. 42 LPPC)

1

Il calcolo dell'importo da restituire dei sussidi federali concessi per la costruzione degli edifici tiene debitamente conto degli ammortamenti degli immobili.

2

I sussidi versati per l'acquisto di terreni devono essere restituiti integralmente.

Capitolo 3: Materiale

Art. 14


29

Materiale di competenza della Confederazione (art. 43 LPPC)

1

L'UFPP è responsabile per l'acquisizione, il finanziamento e la sostituzione del materiale giusta l'articolo 43 LPPC. Esso emana le istruzioni necessarie.

2 I Cantoni disciplinano la distribuzione del materiale alla protezione civile.

3

Il materiale è di proprietà del destinatario. Quest'ultimo assicura che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate.

4

L'UFPP amministra il materiale di cui al capoverso 1 messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d'istruzione.

5

Il materiale standardizzato comprende: a. il materiale di protezione NBC; b. il materiale supplementare necessario in caso di conflitto armato..

a30 Materiale di competenza dei Cantoni (art.

43a LPPC)

L'UFPP può concludere accordi con tutti o con alcuni Cantoni in merito alla fornitura di prestazioni in relazione al materiale d'intervento e all'equipaggiamento personale dei militi della protezione civile.

26 Abrogato dal n. III dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

28 Abrogato dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, con effetto dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione della popolazione e protezione civile 8

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Art. 15

e 1631 Capitolo 4: Costruzioni di protezione Sezione 1: Rifugi

Art. 17

Numero di posti protetti32 (art. 46 LPPC)

1

Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:

a.33 per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali; b. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.

2

I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo. Non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.

3

Dal numero di posti protetti da realizzare in una nuova costruzione secondo il capoverso 1 vengono dedotti i posti protetti eccedenti in rifugi che soddisfano le esigenze minime in edifici situati su un terreno appartenente allo stesso proprietario.

4

Per il calcolo del numero di posti protetti su un terreno appartenente allo stesso proprietario si accertano: a. i posti protetti esistenti conformi alle esigenze minime; b. il numero di posti protetti per i quali sono stati versati contributi sostitutivi.

5

Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio prescritto superano del 5 per cento il costo totale della costruzione, il numero dei posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di 25, il proprietario dell'immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l'articolo 46 capoverso 1 LPPC.34 6 Nei Comuni o nelle zone di valutazione con meno di mille abitanti, i Cantoni possono ordinare la realizzazione di rifugi anche se il numero dei locali è inferiore a 38.35 31 Abrogati dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione civile. O 9

520.11


Art. 18

Eccezioni

1

I Cantoni possono decidere che in casi particolari non sia costruito alcun rifugio.

Ciò vale in particolare per edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, per esempio in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d'incendio.36 2 I Cantoni possono inoltre disporre che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi. I Cantoni possono esentare i proprietari di questi edifici dall'obbligo di costruire un rifugio.


Art. 19

Rifugi in comune

1

I Cantoni possono ordinare che i rifugi prescritti dall'articolo 17 capoverso 1 lettera a per singoli edifici siano raggruppati in rifugi in comune.

2

I rifugi in comune devono essere costruiti al più tardi tre anni dopo l'inizio dei lavori di costruzione del primo edificio interessato.

3

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione si deve versare, per ogni edificio, una garanzia equivalente all'ammontare dei contributi sostitutivi.


Art. 20


37

Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione (art. 47 cpv. 1 LPPC) 1

I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle vicinanze del suo domicilio.

2

Essi determinano, secondo le disposizioni dell'UFPP, una o più zone di valutazione per la gestione della costruzione dei rifugi e l'attribuzione dei posti protetti alla popolazione con dimora fissa. 3

Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all'interno di un Comune o di una zona di valutazione sono disponibili, per tutta la popolazione con dimora fissa, posti protetti in rifugi conformi alle esigenze minime definite nell'articolo 37.

I posti protetti secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera b non vengono dedotti dal numero di posti protetti da realizzare.


Art. 21


38

Contributi sostitutivi (art. 46 LPPC)

1

I contributi sostitutivi devono essere versati entro tre mesi dall'inizio dei lavori di costruzione.39 2

Essi ammontano da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto protetto non realizzato. I Cantoni stabiliscono l'ammontare dei contributi sostitutivi 36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Protezione della popolazione e protezione civile 10

520.11

all'interno di questa fascia. I contributi sostitutivi vigenti sono pubblicati periodicamente.

3

Se un edificio abitativo, un istituto di cura o un ospedale viene alienato, l'eventuale debito da pagare sul contributo sostitutivo è trasferito all'acquirente.


Art. 22

Utilizzazione dei contributi sostitutivi (art. 47 LPPC)

1

I contributi sostitutivi sono destinati secondo il seguente ordine di priorità: a. alla realizzazione, all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici; b. al rinnovamento dei rifugi privati, solo se i proprietari hanno rispettato l'obbligo di diligenza; c. ad altre misure di protezione civile, in particolare per il controllo periodico dei rifugi o l'acquisizione di materiale di protezione civile.40 2

I Cantoni tengono un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati. Essi disciplinano l'amministrazione dei contributi sostitutivi. Su relativa richiesta autorizzano l'impiego dei mezzi disponibili.


Art. 23

Prescrizione del diritto d'imposizione di contributi sostitutivi 1

Il diritto d'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive a dieci anni dall'inizio dei lavori di costruzione.

2

La prescrizione non decorre o rimane sospesa durante una procedura d'opposizione o ricorso e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

3

La prescrizione è interrotta: a. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare o a esigere il contributo sostitutivo sia reso noto a una persona tenuta a pagarlo; b. ogni volta che una persona tenuta a pagare il contributo sostitutivo riconosca espressamente il debito.

4

Il diritto d'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso a quindici anni dall'inizio dei lavori di costruzione.


Art. 24

Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi 1

Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono a dieci anni dall'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.

2

La sospensione e l'interruzione si basano sull'articolo 23 capoversi 2 e 3.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione civile. O 11

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3

Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono in ogni caso a quindici anni dall'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.


Art. 25


41

Approvazione dei progetti di rifugi 1

I Cantoni disciplinano l'approvazione dei progetti concernenti i rifugi.

2

Essi esaminano i progetti per la realizzazione e il rimodernamento dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale e inoltrano all'UFPP la domanda d'approvazione.

3

L'UFPP approva il progetto se: a. i beni culturali da depositare nel rifugio giustificano lo spazio richiesto; b. l'ubicazione scelta è considerata sicura in base alla carta dei pericoli; e c. esiste un piano d'emergenza.

a42 Assunzione delle spese suppletive nell'ambito di progetti concernenti rifugi per beni culturali destinati alla conservazione degli archivi cantonali e delle collezioni d'importanza nazionale (art. 71 cpv. 2bis LPPC) 1

I Cantoni inoltrano una domanda di assunzione delle spese suppletive unitamente alla domanda di approvazione.

2

Per calcolare le spese suppletive riconosciute occorre detrarre dal totale dei costi del rifugio per beni culturali i costi di una normale cantina di stessa superficie e altezza.

3

L'UFPP può forfetizzare le spese suppletive.

4

Esso rifiuta di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se: a. la loro assunzione è già stata richiesta in virtù di un altro atto normativo o è già stata approvata; oppure b. le condizioni e gli oneri vincolati all'approvazione del progetto non sono rispettati.

5

Il diritto all'assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione decade se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall'approvazione della domanda.

6

L'assunzione delle spese suppletive può essere prorogata di due anni su domanda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono determinanti le disposizioni valide al momento della proroga.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Protezione della popolazione e protezione civile 12

520.11


Art. 26


43

Equipaggiamento dei rifugi (art. 46 LPPC)

1

I proprietari di abitazioni devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato. I rifugi realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime devono essere equipaggiati solo su ordine del Dipartimento.

2

I proprietari di ospedali e case per anziani e di cura devono equipaggiare i loro rifugi secondo le disposizioni dell'UFPP.

3

Il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio deve essere depositato nell'edificio o sul terreno dove si trova il rifugio.


Art. 27


44

Controllo finale di rifugi nuovi e rimodernati e di rifugi per beni culturali 1

I Cantoni disciplinano il controllo finale dei rifugi nuovi e dei rifugi rimodernati.

2

L'UFPP disciplina il controllo finale dei rifugi per beni culturali nuovi e dei rifugi per beni culturali rimodernati destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale.


Art. 28


45

Controlli periodici dei rifugi I Cantoni provvedono, secondo le disposizioni dell'UFPP, al controllo periodico della prontezza operativa e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime e dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale.


Art. 29

Soppressione

(art. 49 LPPC)

1

I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime.

2

I Cantoni possono autorizzare, tenendo conto delle disposizioni dell'UFPP, la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: a. ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esistenti;

b. sono ubicati in una zona molto minacciata; c. vi è un esubero di posti protetti; oppure 43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Protezione civile. O 13

520.11

d. il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi.46 3

Se vengono soppressi rifugi pubblici che soddisfano le esigenze minime, i sussidi federali ottenuti per la loro costruzione devono essere restituiti.

4

L'UFPP decide in merito alla soppressione dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale.47 5 Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve risistemarlo. Se il tempo messo a disposizione non viene sfruttato, il Cantone dispone la risistemazione a spese del proprietario.

Sezione 2: Impianti di protezione

Art. 30


48

Fabbisogno, tipo, dimensioni e utilizzazione degli impianti di protezione (art. 52 LPPC)

L'UFPP definisce le condizioni quadro per la pianificazione cantonale del fabbisogno ed emana le istruzioni necessarie concernenti il tipo, le dimensioni, e l'utilizzazione degli impianti di protezione.


Art. 31


49

Ospedali protetti e centri sanitari protetti (art. 53 LPPC)

1

I Cantoni prevedono posti letto nonché possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa. Se il tasso di copertura dei posti letto scende sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, questo tasso di copertura deve essere ripristinato entro un termine di dieci anni.50 2 Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione può aumentare i sussidi per ospedali protetti e centri sanitari protetti fino a coprire al massimo lo 0,8 per cento della popolazione con dimora fissa.

3

In casi debitamente motivati, segnatamente quando è necessario a causa della suddivisione amministrativa del Cantone oppure della situazione topografica o logistica dell'oggetto, la Confederazione può erogare sussidi per un tasso di copertura superiore allo 0,8 per cento della popolazione con dimora fissa.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Protezione della popolazione e protezione civile 14

520.11

4

Se nell'ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un centro sanitario protetto e il tasso di copertura dei posti letto scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, nella domanda di soppressione occorre indicare la sostituzione reale. La sostituzione reale deve avvenire nell'ambito della pianificazione del Servizio sanitario coordinato. Essa deve essere attuata entro dieci anni dalla soppressione.51

Art. 32

Impianti di protezione combinati per i governi cantonali Gli impianti di protezione combinati destinati ai governi cantonali sottostanno alle stesse disposizioni tecniche e finanziarie degli altri impianti di protezione.


Art. 33


52

Approvazione di progetti per impianti di protezione 1

I Cantoni esaminano i progetti per impianti di protezione e inoltrano all'UFPP la domanda di approvazione.

2

L'UFPP approva i progetti per nuove costruzioni, rimodernamenti, modifiche, cambiamenti di destinazione o soppressioni di impianti di protezione.

3

Esso stabilisce quali installazioni tecniche delle costruzioni di protezione devono essere obbligatoriamente smantellate in caso di soppressione dell'impianto.

a53 Assunzione delle spese suppletive nell'ambito dei progetti per impianti di protezione 1

I Cantoni inoltrano la domanda di assunzione delle spese suppletive unitamente alla domanda di approvazione.

2

L'UFPP può forfetizzare le spese suppletive.

3

Esso rifiuta di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se: a. la loro assunzione è già stata richiesta in virtù di un altro atto normativo o è già stata approvata; oppure b. le condizioni e gli oneri vincolati all'approvazione del progetto non sono rispettati.

4

Il diritto all'assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione decade se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall'approvazione della domanda.

5

L'assunzione delle spese suppletive può essere prorogata di due anni su domanda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono determinanti le disposizioni valide al momento della proroga.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

53 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Protezione civile. O 15

520.11


Art. 34

Controllo finale di impianti di protezione nuovi e rimodernati 1

L'UFPP esegue il controllo degli impianti di protezione nuovi e di quelli rimodernati.

2

Esso può delegare parzialmente o completamente questo controllo ai Cantoni.


Art. 35

Controllo periodico degli impianti di protezione 1

I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione degli impianti di protezione conformemente alle istruzioni tecniche dell'UFPP che descrivono il relativo procedimento.

2

Provvedono alla manutenzione del loro impianto di protezione combinato destinato al governo cantonale ed assicurano la sua prontezza operativa. L'UFPP esegue dei controlli periodici.


Art. 36

Sussidi forfettari

(art. 71 cpv. 3 LPPC) 1

L'UFPP fissa l'ammontare dei sussidi forfettari annui volti a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.

2

Se il controllo periodico dell'impianto rileva dei difetti, il versamento del sussidio forfettario può essere tenuto in sospeso fintanto che non sono stati eliminati.

3

L'UFPP può rifiutare di versare i sussidi forfettari se: a. il Cantone non adempie i suoi doveri secondo l'articolo 35; b. i proprietari non adempiono i loro doveri secondo l'articolo 38; c. le condizioni non vengono rispettate; l'inosservanza dev'essere constatata mediante decisione passata in giudicato.

4

e 5 …54

a55 Installazioni tecniche delle costruzioni di protezione (art. 71 cpv. 2 LPPC) 1

Le installazioni tecniche delle costruzioni di protezione comprendono: a. gli impianti elettrici; b. gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione; c. gli impianti sanitari; d. gli elementi edilizi.

2

L'UFPP determina quali componenti comprendono gli impianti e gli elementi edilizi.

54 Abrogati dal n. II 41 dell'O dell'8 nov. 2006 ( revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Protezione della popolazione e protezione civile 16

520.11

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 37

Esigenze minime per costruzioni di protezione56 (art. 56 LPPC)

1

Le nuove costruzioni di protezione devono garantire la cosiddetta protezione di base dagli effetti delle armi moderne, in particolare: a. dagli effetti delle armi nucleari a una distanza dal nucleo dell'esplosione tale che l'onda d'urto non superi la pressione di 100 chilopascal (kPa); b. dagli effetti delle armi convenzionali quando l'impatto è vicino alla costruzione;

c. contro la penetrazione di aggressivi chimici e biologici.

2

In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione esistenti, possono essere applicate norme meno severe di quelle statuite al capoverso 1 lettera a.

3

L'UFPP fissa le esigenze minime per l'equipaggiamento e le caratteristiche delle costruzioni di protezione nelle istruzioni tecniche.57

Art. 38

Manutenzione58

(art.

48a LPPC)

I proprietari provvedono alla manutenzione delle costruzioni di protezione conformemente alle disposizioni dell'UFPP.


Art. 39

Utilizzazione estranea alla protezione civile Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle operative al più tardi immediatamente dopo la decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.

a59 Soppressione di rifugi pubblici o impianti di protezione (art. 49 e 55 LPPC)

Se viene soppresso un rifugio pubblico o un impianto di protezione, il calcolo del sussidio federale da restituire tiene debitamente conto degli ammortamenti.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione civile. O 17

520.11

Capitolo 5: Responsabilità per danni

Art. 40

Ripartizione dei costi (art. 60 cpv. 2 LPPC) 1

Confederazione e Cantoni rispondono in parti uguali per danni secondo l'articolo 60 capoverso 2 LPPC.

2

I Cantoni regolano la ripartizione dei costi tra loro e i Comuni.

Capitolo 6:60 Sistemi d'informazione e protezione dei dati61 Sezione 1: …
a a 40e 62 Sezione 2: 63 Sistema di amministrazione dei corsi (art. 72 cpv. 1bis LPPC)
f Organo responsabile

L'UFPP gestisce il sistema di amministrazione dei corsi.

g Dati registrati nel sistema di amministrazione dei corsi L'allegato 2 indica i dati che sono registrati nel sistema di amministrazione dei corsi.

h Raccolta dei dati

L'UFPP raccoglie i dati per il sistema di amministrazione dei corsi presso gli uffici cantonali responsabili della protezione civile e presso i partecipanti.

i Conservazione dei dati I dati personali del sistema di amministrazione dei corsi sono conservati per dieci anni a partire dalla fine del corso.

60 Introdotto dal n. 7 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

62 Abrogati dal n. III dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione della popolazione e protezione civile 18

520.11

Sezione 3:64 Valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore per la protezione delle infrastrutture critiche
j Organo responsabile e scopo L'UFPP gestisce il sistema d'informazione «Valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche» (COBE PIC). In esso vengono registrati costruzioni e impianti che a livello di oggetto sono stati identificati come infrastrutture critiche.

k Dati registrati nel sistema COBE PIC Nel sistema COBE PIC sono registrati i dati seguenti: a. nome, indirizzo aziendale, numero telefonico aziendale, coordinate, altitudine e superficie dell'oggetto critico;

b. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del gestore dell'oggetto; c. cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale della persona incaricata della sicurezza;

d. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del proprietario dell'oggetto; e. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale dell'interlocutore del comitato d'esperti; f. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale della persona che ha fornito le informazioni dettagliate sull'oggetto.

l Acquisizione dei dati L'UFPP acquisisce i dati per il sistema COBE PIC presso i gestori di infrastrutture critiche, le associazioni e gli organi federali e cantonali competenti. I gestori e le associazioni non sono obbligati a fornire i dati.

m Comunicazione dei

dati

L'UFPP comunica i dati del sistema COBE PIC ai gestori delle infrastrutture critiche, alle associazioni e agli organi cantonali e federali responsabili delle infrastrutture critiche.

64 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2011 (RU 2011 5903). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Protezione civile. O 19

520.11

n Conservazione dei dati 1

I dati inerenti alle persone fisiche registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché la relativa persona esercita la sua funzione nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche, ma al massimo per due anni dopo l'esercizio della funzione.

2

I dati inerenti agli oggetti registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché il relativo oggetto è considerato infrastruttura critica, ma al massimo per quattro anni a partire dal momento in cui non è più considerato tale.

Sezione 4: Comunicazione delle valutazioni relative all'istruzione65
o66 Valutazione Al termine dell'istruzione, le persone che partecipano a corsi d'istruzione della Confe-derazione della durata di almeno cinque giorni, sono valutate relativamente alla loro idoneità per funzioni di quadro o di specialista.

p67 L'UFPP mette a disposizione degli organi cantonali competenti per l'istruzione le
valutazioni di cui all'articolo 40o.

Capitolo 6a:68 Disposizione penale (art. 69 LPPC)
q Le infrazioni agli articoli 7 e 8 della presente ordinanza sono punibili ai sensi
dell'articolo 69 LPPC.

Capitolo 7:69 Disposizioni finali

Art. 41

Esecuzione, emanazione di prescrizioni, controlli (art. 75 cpv. 2 LPPC) 1

L'UFPP è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, sempre che detta esecuzione non incomba ai Cantoni e ai Comuni.

65 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

66 Originario art. 40j.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

69 Originario

Cap.

6.

Protezione della popolazione e protezione civile 20

520.11

2

Nella misura in cui non è stata affidata al Dipartimento, l'emanazione delle necessarie prescrizioni di natura giuridica, tecnica e amministrativa compete all'UFPP.

3

Nell'ambito della protezione civile, all'UFPP è data facoltà di controllare l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni.


Art. 42

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 19 ottobre 199470 sulla protezione civile; b. l'ordinanza del 29 novembre 199671 concernente il personale di riserva della protezione civile;

c. l'ordinanza del 19 ottobre 199472 concernente il calcolo forfettario dei sussidi federali per la protezione civile;

d. l'ordinanza del 27 novembre 197873 sull'edilizia di protezione civile; e. l'ordinanza del 19 ottobre 199474 concernente il campo e il grado di protezione delle costruzioni di protezione civile;

f.

l'ordinanza del 19 ottobre 199475 concernente le classi di funzione e il soldo nella protezione civile; g. l'ordinanza del 19 ottobre 199476 sui controlli nella protezione civile; h. l'ordinanza del 19 ottobre 199477 concernente l'esonero dal servizio di protezione civile;

i.

l'ordinanza del 19 ottobre 199478 sull'elenco del materiale della protezione civile.

a79 Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2014 L'attuazione dell'articolo 6d avviene a tappe conformemente agli adattamenti tecnici del sistema PISA, ma al più tardi entro il 30 giugno 2017.


Art. 43

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

70 [RU 1994 2646, 1997 2779 n. II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 6] 71 [RU

1997 199, 1999 1380] 72 [RU 1994 2739, 1996 208 art. 3 lett. a, 1998 2831] 73 [RU

1978 1896, 1985 1672, 1992 1198, 1994 2671] 74 [RU 1994 2676] 75 [RU 1994 2683, 1998 2624, 1999 1235] 76 [RU 1994 2688, 1998 2678] 77 [RU 1994 2741, 1995 787, 1998 220] 78 [RU 1994 2763, 1998 2832, 2001 1899] 79 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Protezione civile. O 21

520.11

Allegato 180 80 Originario

all.

Introdotto

dal n. 7 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6667). Abrogato dal n. III dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Protezione della popolazione e protezione civile 22

520.11

Allegato 281 (art. 40g)

Dati contenuti nel sistema di amministrazione dei corsi Il sistema di amministrazione dei corsi contiene i seguenti dati: Dati personali 1. Numero d'assicurato AVS (nuovo) 2. Numero AVS (vecchio) 3. Cognome 4. Nomi 5. Data di

nascita

6. Sesso 7. Cittadinanza 8. Professione 9. Qualifiche 10. Indirizzo di residenza 11. Domicilio 12. Luogo d'origine 13. Cantone 14. Numero di fax, numero di telefono e indirizzo e-mail 15. Lingua materna Dati relativi alla protezione civile 16. Grado / Funzione 17. Ufficio cantonale responsabile 18. Corsi finora frequentati, qualifiche incluse 19. Giorni di servizio prestati 20. Materiale ricevuto Dati relativi ai corsi 21. Indirizzo di corrispondenza 22. Indirizzo di fatturazione 23. Categoria di alloggio 81 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione civile. O 23

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24. Persona(e) da contattare in caso d'emergenza 25. Mezzo di trasporto per raggiungere il luogo del corso 26. Statuto 27. Datore di lavoro 28. Attività nell'ambito della politica di sicurezza / protezione della popolazione 29. Conto postale o bancario 30. Statuto nell'ambito dello svolgimento del corso 31. Dispensa per motivi medici 32. Proscioglimento per motivi medici Valutazioni

33. Valutazione del corso 34. Soddisfazione dei clienti

Protezione della popolazione e protezione civile 24

520.11