01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.03.2023
02.06.2021 - 31.12.2021
22.01.2021 - 01.06.2021
01.01.2021 - 21.01.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
01.02.2015 - 28.02.2018
01.01.2013 - 31.01.2015
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01.01.2010 - 31.12.2011
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01.05.2002 - 31.12.2003
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1

Ordinanza

sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),2 ordina: Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Principi

Art. 1

Servizio volontario nella protezione civile (art. 15 LPPC) 1

Chi desidera prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile deve inoltrare una domanda scritta all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile.

2

Le persone la cui domanda di servizio volontario è stata accolta sono di regola reclutate conformemente all'ordinanza del 10 aprile 20023 sul reclutamento. Chi ha già partecipato ad un reclutamento non deve ripetere la procedura.

3

Il servizio volontario nella protezione civile vale solo nel Cantone che ha deciso in merito all'ammissione.

4

Il Cantone può invitare i volontari ad una giornata informativa.


Art. 2

Proscioglimento anticipato (art. 20 LPPC) 1

Su richiesta di un'organizzazione partner e fatto salvo il capoverso 3, possono essere prosciolti anzitempo dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile: a. i membri professionisti delle organizzazioni partner; b. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d'emergenza.

RU 2003 5147 1 RS

520.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

3 RS

511.11

520.11

Protezione della popolazione e protezione civile 2

520.11

2

L'organizzazione partner deve inoltrare la domanda di proscioglimento anticipato all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile secondo le istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufficio federale) che definiscono le professioni autorizzate. La domanda deve essere corredata dal consenso del milite.

3

Chi non serve più alle organizzazioni partner viene nuovamente incorporato nella protezione civile.


Art. 3


4

Esclusione (art. 21 LPPC) 1

Chi è stato condannato per un crimine è escluso dall'obbligo di prestare servizio.

2

Può essere escluso dall'obbligo di prestare servizio chiunque risulti inaccettabile nella protezione civile poiché: a. è stato condannato per un delitto; b. si rifiuta di prestare servizio di protezione civile o di assumere i compiti attribuitigli ed è quindi stato condannato a pene detentive di complessivamente almeno trenta giorni, a pene pecuniarie di complessivamente almeno trenta aliquote giornaliere o a lavori di pubblica utilità di complessivamente almeno 120 ore.

3

La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa al servizio di protezione civile, al più presto quattro anni dopo l'esecuzione della pena; in caso di sospensione condizionale parziale o totale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova. L'ufficio cantonale responsabile della protezione civile può consultare i rapporti di polizia sulla condotta della persona interessata al fine di decidere in merito alla riammissione.

Sezione 2: Soldo5 (art. 22 LPPC)

Art. 4

...6

1

Danno diritto al soldo: a.7 i servizi di protezione civile prestati in seguito a una convocazione giusta gli articoli 27 e 27a LPPC; 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

6

Abrogata dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Ordinanza

3

520.11

b. i servizi di protezione civile prestati giusta gli articoli 33-37 LPPC8; c. i corsi d'istruzione giusta l'articolo 39 capoverso 2 LPPC.

2

Il soldo si basa sui gradi nella protezione civile; l'ammontare del soldo è paragonabile agli importi fissati nell'esercito. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) determina le funzioni, i gradi e il soldo.9 3

Un periodo di servizio di almeno otto ore dà diritto al soldo. I militi prosciolti anticipatamente dal servizio hanno diritto al soldo fino al giorno del proscioglimento.

4

Il soldo per i servizi di protezione civile prestati in virtù di un'unica e medesima disposizione della LPPC e che durano almeno due ore è versato alla fine dell'anno civile; ogni periodo di otto ore o una rimanenza di almeno due ore danno diritto a un soldo giornaliero completo.10 5 I militi che beneficiano del congedo secondo l'articolo 10 e quelli congedati per il fine settimana hanno diritto al soldo.

6

I militi prosciolti durante il congedo hanno diritto al soldo fino al giorno della partenza in congedo compreso.

7

Il diritto al soldo si prescrive ad un anno dalla fine della relativa prestazione di servizio.

Capitolo 2: Convocazione e controlli

Art. 5

Effettivi di reclutamento (art. 16 LPPC) I Cantoni comunicano annualmente al comando del centro di reclutamento competente il numero dei militi di protezione civile necessari per ogni funzione di base, nonché la data e il luogo dell'istruzione di base.


Art. 6

Adempimento dei servizi d'istruzione Un servizio d'istruzione è considerato adempiuto quando è stato seguito per almeno il 90 % del tempo indicato nel programma d'istruzione.

8

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione della popolazione e protezione civile 4

520.11

a11 Differimento dei servizi d'istruzione (art. 38 cpv. 4 LPPC) 1

I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio, inoltrare all'autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento del servizio d'istruzione. La domanda deve essere motivata.

Non vi è diritto al differimento.

2

L'autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.

3

Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l'obbligo di entrare in servizio.

b12 Chiamata in caso d'intervento (art. 27 e 27a LPPC) Per gli interventi possono essere convocati solo i militi della protezione civile che hanno assolto almeno l'istruzione di base secondo l'articolo 33 LPPC.


Art. 7

Obbligo di entrare in servizio13 (art. 27, 27a e 38 LPPC) In caso di convocazione, i militi della protezione civile sono tenuti ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell'autorità responsabile della convocazione.


Art. 8

Malattia o infortunio prima dell'entrata in servizio Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l'ufficio responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e un certificato medico in busta chiusa.


Art. 9


14



Art. 10

Congedo 1 I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio, inoltrare una domanda scritta di congedo all'autorità responsabile della convocazione. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al congedo.

2

L'autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.

3

Il responsabile del servizio decide in merito alle domande di congedo inoltrate per iscritto durante il servizio.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

14 Abrogato dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Ordinanza

5

520.11


Art. 11


15

Prestazioni di servizio a favore del datore di lavoro 1

I militi della protezione civile non possono essere impiegati per fornire prestazioni di servizio a favore del loro datore di lavoro; è fatto salvo l'impiego del personale impiegato a titolo di attività professionale principale presso gli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile.

2

Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile i militi non possono in nessun caso essere impiegati a favore del loro datore di lavoro.


Art. 12

Servizio nell'amministrazione della protezione civile (art. 37 LPPC) 1

Tale servizio è da ritenersi imperativo quando l'amministrazione della protezione civile deve far fronte ad un sovraccarico straordinario di lavoro o quando le attività da svolgere richiedono conoscenze tecniche particolari.

2

La Confederazione si assume interamente i costi legati al servizio presso l'amministrazione federale della protezione civile.


Art. 13


16

Comunicazione dei dati L'Ufficio federale mette a disposizione degli uffici cantonali responsabili della protezione civile i dati sul reclutamento contenuti nel Sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS).

Capitolo 2a:17 Istruzione
a Istruzione di base per le persone naturalizzate (art. 33 LPPC) Le persone naturalizzate a partire dall'anno in cui compiono 26 anni assolvono l'istruzione di base al più tardi tre anni dopo il reclutamento.

b Soppressione di centri d'istruzione della protezione civile (art. 42 LPPC) 1

Il calcolo dell'importo da restituire dei sussidi federali concessi per la costruzione degli edifici tiene debitamente conto degli ammortamenti degli immobili.

2

I sussidi versati per l'acquisto di terreni devono essere restituiti integralmente.

15 Nuovo testo giusta l'art. 15 del'O del 6 giu. 2008 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2887).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione della popolazione e protezione civile 6

520.11

Capitolo 3: Materiale

Art. 14


18

Materiale di competenza della Confederazione (art. 43 LPPC) 1

L'Ufficio federale è responsabile per l'acquisizione, il finanziamento e la sostituzione del materiale giusta l'articolo 43 LPPC. Esso emana le istruzioni necessarie.

2

I Cantoni disciplinano la distribuzione del materiale alla protezione civile.

3

Il materiale è di proprietà del destinatario. Quest'ultimo assicura che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate.

4

L'Ufficio federale amministra il materiale di cui al capoverso 1 messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d'istruzione.

5

Il materiale standardizzato comprende: a. il materiale di protezione NBC; b. il materiale supplementare necessario in caso di conflitto armato..

a19 Materiale di competenza dei Cantoni (art. 43a LPPC) L'Ufficio federale può concludere accordi con tutti o con alcuni Cantoni in merito alla fornitura di prestazioni in relazione al materiale d'intervento e all'equipaggiamento personale dei militi della protezione civile.


Art. 15

e 1620 Capitolo 4: Costruzioni di protezione Sezione 1: Rifugi

Art. 17

Numero di posti protetti21 (art. 46 LPPC) 1

Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:

a.22 per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali; b. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

20 Abrogati dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Ordinanza

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520.11

2

I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo. Non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.

3

Dal numero di posti protetti da realizzare in una nuova costruzione secondo il capoverso 1 vengono dedotti i posti protetti eccedenti in rifugi che soddisfano le esigenze minime in edifici situati su un terreno appartenente allo stesso proprietario.

4

Per il calcolo del numero di posti protetti su un terreno appartenente allo stesso proprietario si accertano: a. i posti protetti esistenti conformi alle esigenze minime; b. il numero di posti protetti per i quali sono stati versati contributi sostitutivi.

5

Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio prescritto superano del 5 per cento il costo totale della costruzione, il numero dei posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di 25, il proprietario dell'immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l'articolo 46 capoverso 1 LPPC.23 6 Nei Comuni o nelle zone di valutazione con meno di mille abitanti, i Cantoni possono ordinare la realizzazione di rifugi anche se il numero dei locali è inferiore a 38.24

Art. 18

Eccezioni

1

I Cantoni possono decidere che in casi particolari non sia costruito alcun rifugio.

Ciò vale in particolare per edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, per esempio in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d'incendio.25 2 I Cantoni possono inoltre disporre che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi. I Cantoni possono esentare i proprietari di questi edifici dall'obbligo di costruire un rifugio.


Art. 19

Rifugi in comune

1

I Cantoni possono ordinare che i rifugi prescritti dall'articolo 17 capoverso 1 lettera a per singoli edifici siano raggruppati in rifugi in comune.

2

I rifugi in comune devono essere costruiti al più tardi tre anni dopo l'inizio dei lavori di costruzione del primo edificio interessato.

3

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione si deve versare, per ogni edificio, una garanzia equivalente all'ammontare dei contributi sostitutivi.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione della popolazione e protezione civile 8

520.11


Art. 20


26

Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione (art. 47 cpv. 1 LPPC) 1

I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle vicinanze del suo domicilio.

2

Essi determinano, secondo le disposizioni dell'Ufficio federale, una o più zone di valutazione per la gestione della costruzione dei rifugi e l'attribuzione dei posti protetti alla popolazione con dimora fissa. 3 Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all'interno di un Comune o di una zona di valutazione sono disponibili, per tutta la popolazione con dimora fissa, posti protetti in rifugi conformi alle esigenze minime definite nell'articolo 37.

I posti protetti secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera b non vengono dedotti dal numero di posti protetti da realizzare.


Art. 21


27

Contributi sostitutivi (art. 46 LPPC) 1 I contributi sostitutivi vanno versati prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

2

Essi ammontano da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto protetto non realizzato. I Cantoni stabiliscono l'ammontare dei contributi sostitutivi all'interno di questa fascia. I contributi sostitutivi vigenti sono pubblicati periodicamente.

3

Se un edificio abitativo, un istituto di cura o un ospedale viene alienato, l'eventuale debito da pagare sul contributo sostitutivo è trasferito all'acquirente.


Art. 22

Utilizzazione dei contributi sostitutivi (art. 47 LPPC) 1

I contributi sostitutivi sono destinati secondo il seguente ordine di priorità: a. alla realizzazione, all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici; b. al rinnovamento dei rifugi privati, solo se i proprietari hanno rispettato l'obbligo di diligenza; c. ad altre misure di protezione civile, in particolare per il controllo periodico dei rifugi o l'acquisizione di materiale di protezione civile.28 2

I Cantoni tengono un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati. Essi disciplinano l'amministrazione dei contributi sostitutivi. Su relativa richiesta autorizzano l'impiego dei mezzi disponibili.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Ordinanza

9

520.11


Art. 23

Prescrizione del diritto d'imposizione di contributi sostitutivi 1

Il diritto d'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive a dieci anni dall'inizio dei lavori di costruzione.

2

La prescrizione non decorre o rimane sospesa durante una procedura d'opposizione o ricorso e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

3

La prescrizione è interrotta: a. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare o a esigere il contributo sostitutivo sia reso noto a una persona tenuta a pagarlo; b. ogni volta che una persona tenuta a pagare il contributo sostitutivo riconosca espressamente il debito.

4

Il diritto d'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso a quindici anni dall'inizio dei lavori di costruzione.


Art. 24

Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi 1

Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono a dieci anni dall'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.

2

La sospensione e l'interruzione si basano sull'articolo 23 capoversi 2 e 3.

3

Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono in ogni caso a quindici anni dall'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.


Art. 25

Approvazione dei progetti 1

I Cantoni regolano l'approvazione dei progetti di rifugi.

2

L'approvazione dei progetti di rifugi da realizzare in edifici appartenenti alla Confederazione e di rifugi per beni culturali incombe all'Ufficio federale.


Art. 26


29

Equipaggiamento dei rifugi (art. 46 LPPC) 1

I proprietari di abitazioni devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato. I rifugi realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime devono essere equipaggiati solo su ordine del Dipartimento.

2

I proprietari di ospedali e case per anziani e di cura devono equipaggiare i loro rifugi secondo le disposizioni dell'Ufficio federale.

3

Il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio deve essere depositato nell'edificio o sul terreno dove si trova il rifugio.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione della popolazione e protezione civile 10

520.11


Art. 27

Controllo finale di rifugi nuovi e rimodernati e di rifugi per beni culturali 1

I Cantoni disciplinano il controllo dei rifugi nuovi, dei rifugi rimodernati e dei rifugi per beni culturali conformemente alle istruzioni tecniche dell'Ufficio federale, che descrivono le caratteristiche dei rifugi.

2

L'Ufficio federale controlla i rifugi nuovi, i rifugi rimodernati e i rifugi per beni culturali ubicati in edifici di proprietà della Confederazione.


Art. 28

Controllo periodico dei rifugi 1

I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime e dei rifugi per beni culturali in base alle disposizioni dell'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale controlla periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e dei rifugi per beni culturali situati in edifici appartenenti alla Confederazione.


Art. 29

Soppressione (art. 49 LPPC) 1

I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime.

2

I Cantoni possono autorizzare, tenendo conto delle disposizioni dell'Ufficio federale, la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se:

a. ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esistenti;

b. sono ubicati in una zona molto minacciata; c. vi è un esubero di posti protetti; oppure d. il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi.30 3

Se vengono soppressi rifugi pubblici che soddisfano le esigenze minime, i sussidi federali ottenuti per la loro costruzione devono essere restituiti.

4

L'Ufficio federale decide in merito alla soppressione di rifugi in edifici appartenenti alla Confederazione e di rifugi per beni culturali.

5

Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve risistemarlo. Se il tempo messo a disposizione non viene sfruttato, il Cantone dispone la risistemazione a spese del proprietario.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Ordinanza

11

520.11

Sezione 2: Impianti di protezione

Art. 30


31

Fabbisogno, tipo, dimensioni e utilizzazione degli impianti di protezione (art. 52 LPPC) L'Ufficio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione cantonale del fabbisogno ed emana le istruzioni necessarie concernenti il tipo, le dimensioni, e l'utilizzazione degli impianti di protezione.


Art. 31


32

Ospedali protetti e centri sanitari protetti (art. 53 LPPC) 1

I Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto nonché possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa. 2

Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione può aumentare i sussidi per ospedali protetti e centri sanitari protetti fino a coprire al massimo lo 0,8 per cento della popolazione con dimora fissa.

3

In casi debitamente motivati, segnatamente quando è necessario a causa della suddivisione amministrativa del Cantone oppure della situazione topografica o logistica dell'oggetto, la Confederazione può erogare sussidi per un tasso di copertura superiore allo 0,8 per cento della popolazione con dimora fissa.

4

Se nell'ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un impianto di protezione del servizio sanitario e il tasso di copertura dei posti letti scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, occorre menzionare la sostituzione reale nella domanda di soppressione. La sostituzione reale deve aver luogo nell'ambito del progetto e in relazione alla pianificazione del servizio sanitario coordinato a livello cantonale.


Art. 32

Impianti di protezione combinati per i governi cantonali Gli impianti di protezione combinati destinati ai governi cantonali sottostanno alle stesse disposizioni tecniche e finanziarie degli altri impianti di protezione.


Art. 33

Approvazione dei progetti (art. 51 LPPC) 1

I Cantoni esaminano il progetto e inoltrano all'Ufficio federale la domanda d'approvazione unitamente alla domanda di assunzione delle spese suppletive.

2

L'Ufficio federale decide in merito ai progetti concernenti nuove costruzioni, rimodernamenti, modifiche, cambi di destinazione e soppressioni di impianti di protezione.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Protezione della popolazione e protezione civile 12

520.11

3

Esso può rifiutare di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se: a. la domanda per l'assunzione delle spese suppletive contiene indicazioni errate o incomplete;

b. la documentazione inoltrata non permette di prendere in esame la domanda; c. per lo stesso oggetto è già stato richiesto e approvato un indennizzo in base ad un'altra norma di legge; d. le condizioni non sono state rispettate; l'inosservanza dev'essere constatata mediante decisione passata in giudicato.

4

e 5 …33

6

Il diritto all'assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione decade se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall'accettazione della domanda.

7

L'assunzione delle spese suppletive può essere rinnovata per altri due anni su domanda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono determinanti le disposizioni valide al momento della proroga.


Art. 34

Controllo finale di impianti di protezione nuovi e rimodernati 1

L'Ufficio federale esegue il controllo degli impianti di protezione nuovi e di quelli rimodernati.

2

Esso può delegare parzialmente o completamente questo controllo ai Cantoni.


Art. 35

Controllo periodico degli impianti di protezione 1

I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione degli impianti di protezione conformemente alle istruzioni tecniche dell'Ufficio federale che descrivono il relativo procedimento.

2

Provvedono alla manutenzione del loro impianto di protezione combinato destinato al governo cantonale ed assicurano la sua prontezza operativa. L'Ufficio federale esegue dei controlli periodici.


Art. 36

Sussidi forfettari (art. 71 cpv. 3 LPPC) 1

L'Ufficio federale fissa l'ammontare dei sussidi forfettari annui volti a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.

2

Se il controllo periodico dell'impianto rileva dei difetti, il versamento del sussidio forfettario può essere tenuto in sospeso fintanto che non sono stati eliminati.

3

L'Ufficio federale può rifiutare di versare i sussidi forfettari se: a. il Cantone non adempie i suoi doveri secondo l'articolo 35; 33 Abrogati dal n. II 41 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Ordinanza

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b. i proprietari non adempiono i loro doveri secondo l'articolo 38; c. le condizioni non vengono rispettate; l'inosservanza dev'essere constatata mediante decisione passata in giudicato.

4

e 5 …34

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 37

Esigenze minime per nuove costruzioni di protezione (art. 56 LPPC) 1

Le nuove costruzioni di protezione devono garantire la cosiddetta protezione di base dagli effetti delle armi moderne, in particolare: a. dagli effetti delle armi nucleari a una distanza dal nucleo dell'esplosione tale che l'onda d'urto non superi la pressione di 100 chilopascal (kPa); b. dagli effetti delle armi convenzionali quando l'impatto è vicino alla costruzione;

c. contro la penetrazione di aggressivi chimici e biologici.

2

In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione esistenti, possono essere applicate norme meno severe di quelle statuite al capoverso 1 lettera a.

3

L'Ufficio federale fissa nelle istruzioni tecniche le esigenze minime per l'equipaggiamento delle costruzioni di protezione.


Art. 38

Manutenzione35 (art. 48a LPPC) I proprietari provvedono alla manutenzione delle costruzioni di protezione conformemente alle disposizioni dell'Ufficio federale.


Art. 39

Utilizzazione estranea alla protezione civile Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle operative al più tardi immediatamente dopo la decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.

34 Abrogati dal n. II 41 dell'O dell'8 nov. 2006 ( revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

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a36 Soppressione di rifugi pubblici o impianti di protezione (art. 49 e 55 LPPC) Se viene soppresso un rifugio pubblico o un impianto di protezione, il calcolo del sussidio federale da restituire tiene debitamente conto degli ammortamenti.

Capitolo 5: Responsabilità per danni

Art. 40

Ripartizione dei costi (art. 60 cpv. 2 LPPC) 1

Confederazione e Cantoni rispondono in parti uguali per danni secondo l'articolo 60 capoverso 2 LPPC.

2

I Cantoni regolano la ripartizione dei costi tra loro e i Comuni.

Capitolo 6:37 Sistemi d'informazione e protezione dei dati38 Sezione 1: Sistema informatico centralizzato della protezione civile39 (art. 72 cpv. 1 LPPC)
a Organo responsabile

L'Ufficio federale gestisce il Sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS).

b40 Dati registrati nel sistema ZEZIS L'allegato 1 elenca i dati che vengono registrati nel sistema ZEZIS.

c Raccolta dei dati

L'Ufficio federale raccoglie i dati per il sistema ZEZIS presso il Comando del reclutamento e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

36 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

37 Introdotto dal n. 7 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Ordinanza

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d Comunicazione dei

dati

L'Ufficio federale trasmette i dati del sistema ZEZIS agli organi responsabili della protezione civile in seno ai Cantoni. I dati possono essere resi accessibili anche mediante procedura di richiamo.

e Conservazione dei dati I dati personali del sistema ZEZIS sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Sezione 2: 41 Sistema di amministrazione dei corsi (art. 72 cpv. 1bis LPPC)
f Organo responsabile

L'Ufficio federale gestisce il sistema di amministrazione dei corsi.

g Dati registrati nel sistema di amministrazione dei corsi L'allegato 2 indica i dati che sono registrati nel sistema di amministrazione dei corsi.

h Raccolta dei dati

L'Ufficio federale raccoglie i dati per il sistema di amministrazione dei corsi presso gli uffici cantonali responsabili della protezione civile e presso i partecipanti.

i Conservazione dei dati I dati personali del sistema di amministrazione dei corsi sono conservati per dieci anni a partire dalla fine del corso.

Sezione 3:42 Comunicazione delle valutazioni relative all'istruzione
j Valutazione Al termine dell'istruzione, le persone che partecipano a corsi d'istruzione della Confederazione della durata di almeno cinque giorni, sono valutate relativamente alla loro idoneità per funzioni di quadro o di specialista.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

42 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

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k Comunicazione dei risultati della valutazione L'Ufficio federale mette a disposizione degli organi cantonali competenti per l'istruzione le valutazioni di cui all'articolo 40j.

Capitolo 7:43 Disposizioni finali

Art. 41

Esecuzione, emanazione di prescrizioni, controlli (art. 75 cpv. 2 LPPC) 1

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, sempre che detta esecuzione non incomba ai Cantoni e ai Comuni.

2

Nella misura in cui non è stata affidata al Dipartimento, l'emanazione delle necessarie prescrizioni di natura giuridica, tecnica e amministrativa compete all'Ufficio federale.

3

Nell'ambito della protezione civile, all'Ufficio federale è data facoltà di controllare l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni.


Art. 42

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 19 ottobre 199444 sulla protezione civile; b. l'ordinanza del 29 novembre 199645 concernente il personale di riserva della protezione civile;

c. l'ordinanza del 19 ottobre 199446 concernente il calcolo forfettario dei sussidi federali per la protezione civile;

d. l'ordinanza del 27 novembre 197847 sull'edilizia di protezione civile; e. l'ordinanza del 19 ottobre 199448 concernente il campo e il grado di protezione delle costruzioni di protezione civile;

f.

l'ordinanza del 19 ottobre 199449 concernente le classi di funzione e il soldo nella protezione civile; g. l'ordinanza del 19 ottobre 199450 sui controlli nella protezione civile; h. l'ordinanza del 19 ottobre 199451 concernente l'esonero dal servizio di protezione civile;

43 Originario

Cap.

6.

44 [RU 1994 2646, 1997 2779 n. II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 6] 45 [RU

1997 199, 1999 1380] 46 [RU 1994 2739, 1996 208 art. 3 lett. a, 1998 2831] 47 [RU

1978 1896, 1985 1672, 1992 1198, 1994 2671] 48 [RU 1994 2676] 49 [RU 1994 2683, 1998 2624, 1999 1235] 50 [RU 1994 2688, 1998 2678] 51 [RU 1994 2741, 1995 787, 1998 220]

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i.

l'ordinanza del 19 ottobre 199452 sull'elenco del materiale della protezione civile.


Art. 43

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

52 [RU 1994 2763, 1998 2832, 2001 1899]

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Allegato 153 (art. 40b)

Dati contenuti nel sistema ZEZIS Il sistema ZEZIS contiene i seguenti dati: Dati personali 1. Numero d'assicurato AVS (nuovo) 2. Numero AVS (vecchio) 3. Cognome 4. Nomi 5. Data di

nascita

6. Sesso 7. Cittadinanza 8. Professione 9. Indirizzo di residenza 10. Domicilio 11. Luogo d'origine 12. Cantone 13. Lingua materna 14. Mancino Dati sul reclutamento 15. Data del reclutamento 16. Idoneità Incorporazione, grado, funzione, istruzione e servizi 17. Organizzazione di protezione civile / Cantone 18. Arma 19. Funzione 20. Raccomandazione per una funzione di quadro 21. Scuola 22. Corso: data d'entrata in servizio 23. Corso: data di licenziamento 53 Originario

all.

Introdotto

dal n. 7 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6667). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

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24. Luogo d'entrata in servizio 25. Sport: punteggio 26. Distinzione sportiva Dati medici

27. Restrizione per il sollevamento di pesi 28. Restrizione per la marcia 29. Restrizione per il trasporto di pesi 30. Portatore di occhiali 31. Portatore di lenti a contatto 32. Daltonismo 33. Cecità notturna 34. Ambliopia

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Allegato 254 (art. 40g)

Dati contenuti nel sistema di amministrazione dei corsi Il sistema di amministrazione dei corsi contiene i seguenti dati: Dati personali 1. Numero d'assicurato AVS (nuovo) 2. Numero AVS (vecchio) 3. Cognome 4. Nomi 5. Data di

nascita

6. Sesso 7. Cittadinanza 8. Professione 9. Qualifiche 10. Indirizzo di residenza 11. Domicilio 12. Luogo d'origine 13. Cantone 14. Numero di fax, numero di telefono e indirizzo e-mail 15. Lingua materna Dati relativi alla protezione civile 16. Grado / Funzione 17. Ufficio cantonale responsabile 18. Corsi finora frequentati, qualifiche incluse 19. Giorni di servizio prestati 20. Materiale ricevuto Dati relativi ai corsi 21. Indirizzo di corrispondenza 22. Indirizzo di fatturazione 23. Categoria di alloggio 54 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

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24. Persona(e) da contattare in caso d'emergenza 25. Mezzo di trasporto per raggiungere il luogo del corso 26. Statuto 27. Datore di lavoro 28. Attività nell'ambito della politica di sicurezza / protezione della popolazione 29. Conto postale o bancario 30. Statuto nell'ambito dello svolgimento del corso 31. Dispensa per motivi medici 32. Proscioglimento per motivi medici Valutazioni

33. Valutazione del corso 34. Soddisfazione dei clienti

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