01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.03.2023
02.06.2021 - 31.12.2021
22.01.2021 - 01.06.2021
01.01.2021 - 21.01.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
01.02.2015 - 28.02.2018
01.01.2013 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.12.2011
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.07.2008 - 31.12.2009
01.01.2007 - 30.06.2008
01.06.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.05.2005
01.05.2002 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (legge, LPPC), ordina: Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Principi

Art. 1

Servizio volontario nella protezione civile (art. 15 LPPC) 1

Chi desidera prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile deve inoltrare una domanda scritta all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile.

2

Le persone la cui domanda di servizio volontario è stata accolta sono di regola reclutate conformemente all'ordinanza del 10 aprile 20022 sul reclutamento. Chi ha già partecipato ad un reclutamento non deve ripetere la procedura.

3

Il servizio volontario nella protezione civile vale solo nel Cantone che ha deciso in merito all'ammissione.

4

Il Cantone può invitare i volontari ad una giornata informativa.


Art. 2

Proscioglimento anticipato (art. 20 LPPC) 1

Su richiesta di un'organizzazione partner e fatto salvo il capoverso 3, possono essere prosciolti anzitempo dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile: a. i membri professionisti delle organizzazioni partner; b. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d'emergenza.

RU 2003 5147 1 RS

520.1

2 RS

511.11

520.11

Protezione della popolazione e protezione civile 2

520.11

2

L'organizzazione partner deve inoltrare la domanda di proscioglimento anticipato all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile secondo le istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufficio federale) che definiscono le professioni autorizzate. La domanda deve essere corredata dal consenso del milite.

3

Chi non serve più alle organizzazioni partner viene nuovamente incorporato nella protezione civile.


Art. 3

Esclusione (art. 21 LPPC) 1

Chi si rifiuta di prestare servizio di protezione civile o di assumere i compiti attribuitigli e che è quindi stato condannato a pene detentive complessivamente superiori a trenta giorni, è escluso dall'obbligo di prestare servizio.

2

È inoltre escluso dall'obbligo di prestare servizio chiunque è stato condannato da un tribunale penale per un delitto o un crimine che rende la sua presenza inaccettabile nella protezione civile.

3

La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa al servizio di protezione civile, al più presto quattro anni dopo aver scontato la pena; in caso di sospensione condizionale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova. L'ufficio cantonale responsabile della protezione civile ha la facoltà di consultare i rapporti di polizia sulla condotta della persona interessata al fine di decidere in merito alla riammissione.

Sezione 2: Diritti e doveri

Art. 4

Soldo (art. 22 LPPC)

1

Danno diritto al soldo: a. i servizi di protezione civile prestati in seguito ad una chiamata giusta l'articolo 27 della legge; b. i servizi di protezione civile prestati giusta gli articoli 33-37 della legge; c. i corsi d'istruzione giusta l'articolo 39 capoverso 2 della legge.

2

Il soldo si basa sui gradi nella protezione civile; l'ammontare del soldo è paragonabile agli importi fissati nell'esercito. Il Dipartimento determina le funzioni, i gradi e il soldo.

3

Un periodo di servizio di almeno otto ore dà diritto al soldo. I militi prosciolti anticipatamente dal servizio hanno diritto al soldo fino al giorno del proscioglimento.

Ordinanza

3

520.11

4

Il soldo per prestazioni periodiche di servizio di almeno due ore consecutive è pagato in occasione dell'ultima prestazione durante l'anno civile. Ogni periodo di otto ore o una rimanenza di almeno due ore danno diritto a un soldo giornaliero completo.

5

I militi che beneficiano del congedo secondo l'articolo 10 e quelli congedati per il fine settimana hanno diritto al soldo.

6

I militi prosciolti durante il congedo hanno diritto al soldo fino al giorno della partenza in congedo compreso.

7

Il diritto al soldo si prescrive ad un anno dalla fine della relativa prestazione di servizio.

Capitolo 2: Convocazione e controlli

Art. 5

Effettivi di reclutamento (art. 16 LPPC) I Cantoni comunicano annualmente al comando del centro di reclutamento competente il numero dei militi di protezione civile necessari per ogni funzione di base, nonché la data e il luogo dell'istruzione di base.


Art. 6

Adempimento dei servizi d'istruzione Un servizio d'istruzione è considerato adempiuto quando è stato seguito per almeno il 90 % del tempo indicato nel programma d'istruzione.


Art. 7

Obbligo di entrare in servizio (art. 27 e 38 LPPC) In caso di convocazione, i militi della protezione civile sono tenuti ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell'autorità responsabile della convocazione.


Art. 8

Malattia o infortunio prima dell'entrata in servizio Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l'ufficio responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e un certificato medico in busta chiusa.


Art. 9

Differimento del servizio (art. 38 cpv. 4 LPPC) 1

I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio, inoltrare all'autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento della prestazione di servizio. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al differimento.

2

L'autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.

Protezione della popolazione e protezione civile 4

520.11

3

Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l'obbligo di entrare in servizio.


Art. 10

Congedo 1 I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio, inoltrare una domanda scritta di congedo all'autorità responsabile della convocazione. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al congedo.

2

L'autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.

3

Il responsabile del servizio decide in merito alle domande di congedo inoltrate per iscritto durante il servizio.


Art. 11


3

Prestazioni di servizio a favore del datore di lavoro 1

I militi della protezione civile non possono essere impiegati per fornire prestazioni di servizio a favore del loro datore di lavoro; è fatto salvo l'impiego del personale impiegato a titolo di attività professionale principale presso gli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile.

2

Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile i militi non possono in nessun caso essere impiegati a favore del loro datore di lavoro.


Art. 12

Servizio nell'amministrazione della protezione civile (art. 37 LPPC) 1

Tale servizio è da ritenersi imperativo quando l'amministrazione della protezione civile deve far fronte ad un sovraccarico straordinario di lavoro o quando le attività da svolgere richiedono conoscenze tecniche particolari.

2

La Confederazione si assume interamente i costi legati al servizio presso l'amministrazione federale della protezione civile.


Art. 13

Trattamento dei dati nel PISA Il comando di reclutamento mette a disposizione degli uffici cantonali responsabili della protezione civile i dati relativi al reclutamento tramite il sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA).

Capitolo 3: Materiale

Art. 14

Acquisizione, distribuzione e proprietà (art. 43 LPPC) 1

L'Ufficio federale è responsabile per l'acquisizione e la sostituzione del materiale giusta l'articolo 43 della legge per catastrofi particolari e situazioni d'emergenza 3

Nuovo testo giusta l'art. 15 del'O del 6 giu. 2008 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 520.14).

Ordinanza

5

520.11

nell'ambito di competenze della Confederazione, nonché in caso di conflitti armati.

Esso emana le rispettive istruzioni.

2

I Cantoni disciplinano la distribuzione ai comuni del materiale acquisito dalla Confederazione.

3

Il materiale finanziato e fornito dall'Ufficio federale è di proprietà del destinatario.

4

L'Ufficio federale può prendere accordi con tutti o alcuni Cantoni in merito all'assunzione di compiti di competenza dei Cantoni.

5

L'Ufficio federale procura e amministra, giusta l'articolo 43 della legge, il materiale messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d'istruzione.


Art. 15

Requisizione

I comandanti della protezione civile coordinano le domande di requisizione delle organizzazioni partner.


Art. 16

Manutenzione e controllo periodico 1

I Cantoni assicurano la manutenzione del materiale acquisito dalla Confederazione secondo le prescrizioni emanate dall'Ufficio federale.

2

Essi controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione del materiale acquisito dalla Confederazione secondo le prescrizioni emanate dall'Ufficio federale.

Capitolo 4: Costruzioni di protezione Sezione 1: Rifugi

Art. 17

Numero di posti protetti (art. 45 LPPC) 1

Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:

a. per appartamenti e pensionati: due posti protetti ogni tre locali; b. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.

2

I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo. Non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.

3

Dal numero di posti protetti da realizzare in una nuova costruzione secondo il capoverso 1 vengono dedotti i posti protetti eccedenti in rifugi che soddisfano le esigenze minime in edifici situati su un terreno appartenente allo stesso proprietario.

Protezione della popolazione e protezione civile 6

520.11

4

Per il calcolo del numero di posti protetti su un terreno appartenente allo stesso proprietario si accertano: a. i posti protetti esistenti conformi alle esigenze minime; b. il numero di posti protetti per i quali sono stati versati contributi sostitutivi.

5

Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio prescritto superano del cinque percento il costo totale della costruzione, il numero dei posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di cinque, il proprietario dell'immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l'articolo 47 capoverso 2 della legge.


Art. 18

Eccezioni

1

I Cantoni possono decidere che in casi particolari non sia costruito alcun rifugio.

Ciò vale in particolare per: a. edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d'incendio; b. edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a cinque; c. edifici realizzati secondo gli standard «Minergie» nel rispetto delle norme SIA.

2

I Cantoni possono inoltre disporre che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi. I Cantoni possono esentare i proprietari di questi edifici dall'obbligo di costruire un rifugio.


Art. 19

Rifugi in comune

1

I Cantoni possono ordinare che i rifugi prescritti dall'articolo 17 capoverso 1 lettera a per singoli edifici siano raggruppati in rifugi in comune.

2

I rifugi in comune devono essere costruiti al più tardi tre anni dopo l'inizio dei lavori di costruzione del primo edificio interessato.

3

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione si deve versare, per ogni edificio, una garanzia equivalente all'ammontare dei contributi sostitutivi.


Art. 20

Attribuzione della popolazione e gestione della costruzione di rifugi (art. 47 cpv. 1 LPPC) 1

I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle immediate vicinanze del suo domicilio.

2

Essi determinano, secondo le disposizioni dell'Ufficio federale, delle zone di valutazione per l'attribuzione della popolazione ai rifugi e la gestione degli stessi.

3

Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all'interno di una zona di valutazione sono disponibili, per tutta la popolazione con dimora fissa, posti protetti in rifugi conformi alle esigenze minime definite nell'articolo 37. I posti protetti disponibili secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera b non vengono dedotti dal

Ordinanza

7

520.11

numero di posti protetti da realizzare. L'Ufficio federale determina quali altri posti protetti non vengono considerati nel calcolo.


Art. 21

Contributi sostitutivi (art. 47 LPPC) 1

I contributi sostitutivi vanno versati prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

2

Essi risultano dai costi suppletivi medi dovuti alla realizzazione di un rifugio, calcolati periodicamente dalla Confederazione in base ai dati raccolti presso gli uffici cantonali responsabili della protezione civile.

3

I Cantoni pubblicano annualmente l'ammontare dei contributi sostitutivi.


Art. 22

Utilizzazione dei contributi sostitutivi (art. 47 LPPC) 1

I contributi sostitutivi sono destinati: a. alla realizzazione, all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e alla salvaguardia del valore dei rifugi pubblici; b. ad altre misure di protezione civile.

2

I Cantoni tengono un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati. Essi disciplinano l'amministrazione dei contributi sostitutivi. Su relativa richiesta autorizzano l'impiego dei mezzi disponibili.


Art. 23

Prescrizione del diritto d'imposizione di contributi sostitutivi 1

Il diritto d'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive a dieci anni dall'inizio dei lavori di costruzione.

2

La prescrizione non decorre o rimane sospesa durante una procedura d'opposizione o ricorso e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

3

La prescrizione è interrotta: a. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare o a esigere il contributo sostitutivo sia reso noto a una persona tenuta a pagarlo; b. ogni volta che una persona tenuta a pagare il contributo sostitutivo riconosca espressamente il debito.

4

Il diritto d'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso a quindici anni dall'inizio dei lavori di costruzione.


Art. 24

Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi 1

Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono a dieci anni dall'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.

2

La sospensione e l'interruzione si basano sull'articolo 23 capoversi 2 e 3.

Protezione della popolazione e protezione civile 8

520.11

3

Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono in ogni caso a quindici anni dall'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.


Art. 25

Approvazione dei progetti 1

I Cantoni regolano l'approvazione dei progetti di rifugi.

2

L'approvazione dei progetti di rifugi da realizzare in edifici appartenenti alla Confederazione e di rifugi per beni culturali incombe all'Ufficio federale.


Art. 26

Equipaggiamento dei rifugi (art. 46 cpv. 1 LPPC) 1

I proprietari devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato; è fatto salvo il capoverso 3.

2

L'equipaggiamento dei rifugi realizzati dopo il 1° gennaio 1987 deve essere disponibile in occasione del controllo finale.

3

Il Dipartimento può ordinare l'equipaggiamento dei rifugi realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime.


Art. 27

Controllo finale di rifugi nuovi e rimodernati e di rifugi per beni culturali 1

I Cantoni disciplinano il controllo dei rifugi nuovi, dei rifugi rimodernati e dei rifugi per beni culturali conformemente alle istruzioni tecniche dell'Ufficio federale, che descrivono le caratteristiche dei rifugi.

2

L'Ufficio federale controlla i rifugi nuovi, i rifugi rimodernati e i rifugi per beni culturali ubicati in edifici di proprietà della Confederazione.


Art. 28

Controllo periodico dei rifugi 1

I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime e dei rifugi per beni culturali in base alle disposizioni dell'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale controlla periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e dei rifugi per beni culturali situati in edifici appartenenti alla Confederazione.


Art. 29

Soppressione (art. 49 LPPC) 1

I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime.

2

I rifugi conformi alle esigenze minime possono essere soppressi secondo le disposizioni dell'Ufficio federale se:

Ordinanza

9

520.11

a. ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esistenti;

b. sono ubicati in una zona molto minacciata.

3

Se vengono soppressi rifugi pubblici che soddisfano le esigenze minime, i sussidi federali ottenuti per la loro costruzione devono essere restituiti.

4

L'Ufficio federale decide in merito alla soppressione di rifugi in edifici appartenenti alla Confederazione e di rifugi per beni culturali.

5

Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve risistemarlo. Se il tempo messo a disposizione non viene sfruttato, il Cantone dispone la risistemazione a spese del proprietario.

Sezione 2: Impianti di protezione

Art. 30

Tipo, dimensioni, numero e utilizzazione degli impianti di protezione (art. 50 LPPC) L'Ufficio federale emana delle istruzioni tecniche in cui definisce tipo, dimensioni, numero e utilizzazione (occupazione da parte delle organizzazioni partner) degli impianti di protezione.


Art. 31

Ospedali protetti e centri sanitari protetti (art. 53 LPPC) 1

I Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto nonché possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 % della popolazione.

2

Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione può aumentare i sussidi per ospedali protetti e centri sanitari protetti fino a coprire al massimo lo 0,8 % della popolazione.

3

In casi debitamente motivati, segnatamente quando è necessario a causa della suddivisione amministrativa del Cantone oppure della situazione topografica o logistica dell'oggetto, la Confederazione può erogare sussidi per un tasso di copertura superiore allo 0,8 % della popolazione.4

Art. 32

Impianti di protezione combinati per i governi cantonali Gli impianti di protezione combinati destinati ai governi cantonali sottostanno alle stesse disposizioni tecniche e finanziarie degli altri impianti di protezione.

4

Introdotto dall'art. 15 dell'O del 27 apr. 2005 sul servizio sanitario coordinato, in vigore dal 1° giu. 2005 (RS 501.31).

Protezione della popolazione e protezione civile 10

520.11


Art. 33

Approvazione dei progetti (art. 51 LPPC) 1

I Cantoni esaminano il progetto e inoltrano all'Ufficio federale la domanda d'approvazione unitamente alla domanda di assunzione delle spese suppletive.

2

L'Ufficio federale decide in merito ai progetti concernenti nuove costruzioni, rimodernamenti, modifiche, cambi di destinazione e soppressioni di impianti di protezione.

3

Esso può rifiutare di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se: a. la domanda per l'assunzione delle spese suppletive contiene indicazioni errate o incomplete;

b. la documentazione inoltrata non permette di prendere in esame la domanda; c. per lo stesso oggetto è già stato richiesto e approvato un indennizzo in base ad un'altra norma di legge; d. le condizioni non sono state rispettate; l'inosservanza dev'essere constatata mediante decisione passata in giudicato.

4

e 5 …5

6

Il diritto all'assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione decade se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall'accettazione della domanda.

7

L'assunzione delle spese suppletive può essere rinnovata per altri due anni su domanda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono determinanti le disposizioni valide al momento della proroga.


Art. 34

Controllo finale di impianti di protezione nuovi e rimodernati 1

L'Ufficio federale esegue il controllo degli impianti di protezione nuovi e di quelli rimodernati.

2

Esso può delegare parzialmente o completamente questo controllo ai Cantoni.


Art. 35

Controllo periodico degli impianti di protezione 1

I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione degli impianti di protezione conformemente alle istruzioni tecniche dell'Ufficio federale che descrivono il relativo procedimento.

2

Provvedono alla manutenzione del loro impianto di protezione combinato destinato al governo cantonale ed assicurano la sua prontezza operativa. L'Ufficio federale esegue dei controlli periodici.

5

Abrogati dal n. II 41 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Ordinanza

11

520.11


Art. 36

Sussidi forfettari (art. 71 cpv. 3 LPPC) 1

L'Ufficio federale fissa l'ammontare dei sussidi forfettari annui volti a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.

2

Se il controllo periodico dell'impianto rileva dei difetti, il versamento del sussidio forfettario può essere tenuto in sospeso fintanto che non sono stati eliminati.

3

L'Ufficio federale può rifiutare di versare i sussidi forfettari se: a. il Cantone non adempie i suoi doveri secondo l'articolo 35; b. i proprietari non adempiono i loro doveri secondo l'articolo 38; c. le condizioni non vengono rispettate; l'inosservanza dev'essere constatata mediante decisione passata in giudicato.

4

e 5 …6

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 37

Esigenze minime per nuove costruzioni di protezione (art. 56 LPPC) 1

Le nuove costruzioni di protezione devono garantire la cosiddetta protezione di base dagli effetti delle armi moderne, in particolare: a. dagli effetti delle armi nucleari a una distanza dal nucleo dell'esplosione tale che l'onda d'urto non superi la pressione di 100 chilopascal (kPa); b. dagli effetti delle armi convenzionali quando l'impatto è vicino alla costruzione;

c. contro la penetrazione di aggressivi chimici e biologici.

2

In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione esistenti, possono essere applicate norme meno severe di quelle statuite al capoverso 1 lettera a.

3

L'Ufficio federale fissa nelle istruzioni tecniche le esigenze minime per l'equipaggiamento delle costruzioni di protezione.


Art. 38

Manutenzione (art. 57 LPPC) I proprietari provvedono alla manutenzione delle costruzioni di protezione conformemente alle disposizioni dell'Ufficio federale.

6

Abrogati dal n. II 41 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Protezione della popolazione e protezione civile 12

520.11


Art. 39

Utilizzazione estranea alla protezione civile Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle operative al più tardi immediatamente dopo la decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.

Capitolo 5: Responsabilità per danni

Art. 40

Ripartizione dei costi (art. 60 cpv. 2 LPPC) 1

Confederazione e Cantoni rispondono in parti uguali per danni secondo l'articolo 60 capoverso 2 della legge.

2

I Cantoni regolano la ripartizione dei costi tra loro e i Comuni.

Capitolo 6:7 Protezione dei dati Sezione 1: Sistema informatico centralizzato della protezione civile
a Organo responsabile

L'Ufficio federale gestisce il Sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS).

b Dati I dati contenuti nel sistema ZEZIS sono indicati nell'allegato.

c Raccolta dei dati

L'Ufficio federale raccoglie i dati per il sistema ZEZIS presso il Comando del reclutamento e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

d Comunicazione dei

dati

L'Ufficio federale trasmette i dati del sistema ZEZIS agli organi responsabili della protezione civile in seno ai Cantoni. I dati possono essere resi accessibili anche mediante procedura di richiamo.

7

Introdotto dal n. 7 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 510.911).

Ordinanza

13

520.11

e Conservazione dei dati I dati personali del sistema ZEZIS sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Sezione 2: Corsi d'istruzione della Confederazione
f Valutazione Al termine dell'istruzione, le persone che partecipano a corsi d'istruzione della Confederazione possono essere valutate, mediante formulario, relativamente alla loro idoneità per funzioni di quadro o di specialista.

g Comunicazione dei

dati

L'Ufficio federale può mettere a disposizione degli organi cantonali competenti per l'istruzione le valutazioni di cui all'articolo 40f.

Capitolo 7:8 Disposizioni finali

Art. 41

Esecuzione, emanazione di prescrizioni, controlli (art. 75 cpv. 2 LPPC) 1

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, sempre che detta esecuzione non incomba ai Cantoni e ai Comuni.

2

Nella misura in cui non è stata affidata al Dipartimento, l'emanazione delle necessarie prescrizioni di natura giuridica, tecnica e amministrativa compete all'Ufficio federale.

3

Nell'ambito della protezione civile, all'Ufficio federale è data facoltà di controllare l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni.


Art. 42

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 19 ottobre 19949 sulla protezione civile; b. l'ordinanza del 29 novembre 199610 concernente il personale di riserva della protezione civile;

c. l'ordinanza del 19 ottobre 199411 concernente il calcolo forfettario dei sussidi federali per la protezione civile;

8 Originario

Cap.

6.

9 [RU 1994 2646, 1997 2779 n. II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 6] 10 [RU

1997 199, 1999 1380] 11 [RU 1994 2739, 1996 208 art. 3 lett. a, 1998 2831]

Protezione della popolazione e protezione civile 14

520.11

d. l'ordinanza del 27 novembre 197812 sull'edilizia di protezione civile; e. l'ordinanza del 19 ottobre 199413 concernente il campo e il grado di protezione delle costruzioni di protezione civile;

f.

l'ordinanza del 19 ottobre 199414 concernente le classi di funzione e il soldo nella protezione civile; g. l'ordinanza del 19 ottobre 199415 sui controlli nella protezione civile; h. l'ordinanza del 19 ottobre 199416 concernente l'esonero dal servizio di protezione civile;

i.

l'ordinanza del 19 ottobre 199417 sull'elenco del materiale della protezione civile.


Art. 43

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

12 [RU

1978 1896, 1985 1672, 1992 1198, 1994 2671] 13 [RU 1994 2676] 14 [RU 1994 2683, 1998 2624, 1999 1235] 15 [RU 1994 2688, 1998 2678] 16 [RU 1994 2741, 1995 787, 1998 220] 17 [RU 1994 2763, 1998 2832, 2001 1899]

Ordinanza

15

520.11

Allegato18

(art. 40b)

Il sistema ZEZIS contiene i seguenti dati Dati personali 1. Numero d'assicurato AVS 2. Numero d'assicurazione sociale 3. Data di

nascita

4. Cognome 5. Nome 6. Sesso 7. Professione 8. Indirizzo di residenza 9. Domicilio 10. Luogo d'origine 11. Cantone 12. Lingua materna 13. Mancino Dati del reclutamento 14. Data del reclutamento 15. Idoneità Incorporazione, grado, funzione, istruzione e servizi 16. Organizzazione di protezione civile / Cantone 17. Arma 18. Funzione 19. Raccomandazione per una funzione di quadro 20. Scuola 21. Corso: data d'entrata in servizio 22. Corso: data di licenziamento 23. Luogo d'entrata in servizio 18 Introdotto dal n. 7 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 510.911).

Protezione della popolazione e protezione civile 16

520.11

24. Sport: punteggio 25. Distinzione sportiva Dati medici

26. Restrizione per il sollevamento di pesi 27. Restrizione per la marcia 28. Restrizione per il trasporto di pesi 29. Portatore di occhiali 30. Portatore di lenti a contatto 31. Daltonismo 32. Cecità notturna 33. Ambliopia