Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina il trattamento, la detenzione, l'utilizzazione e gli interventi su animali vertebrati, cefalopodi (Cephalopoda) e decapodi (Reptantia).
455.1
del 23 aprile 2008 (Stato 14 luglio 2020) (Stato 14 luglio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto la legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn); visto l'articolo 19 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20032 sull'ingegneria genetica,3
ordina:
1 RS 455
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
La presente ordinanza disciplina il trattamento, la detenzione, l'utilizzazione e gli interventi su animali vertebrati, cefalopodi (Cephalopoda) e decapodi (Reptantia).
1 A seconda dello stato di addomesticamento si distinguono le seguenti categorie animali:
2 A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali:
3 Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:
4 I termini regione d'estivazione, regione di montagna e unità standard di manodopera sono da intendersi ai sensi della legislazione sull'agricoltura.
5 Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d'uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati, ai sensi della presente ordinanza, di nuova realizzazione.
4 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
6 Abrogata dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
10 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
11 RS 814.912
12 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.15
2 I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.
3 L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.
4 Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.
2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie.
3 Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che:
1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.
2 La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.
3 Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate.
4 Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d'arte. L'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d'arte.
Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.
1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:
2 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.
3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.
1 Le poste, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.
2 Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali.
1 Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.
2 In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:
1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1-3.
2 Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all'allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.
3 L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.
1 Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali.
2 Nei locali chiusi con aerazione artificiale l'afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all'impianto.
1 Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.
2 Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.16
16 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4245).
Gli animali delle specie sociali devono avere adeguati contatti con i conspecifici.
Sono ammesse deroghe alle disposizioni sulla detenzione e sul trattamento degli animali se necessarie per motivi medici o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 L'anestesia non è richiesta per gli interventi se, secondo il giudizio del veterinario, si rivela inopportuna o impraticabile per motivi medici.
2 Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia:
3 Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.
1 È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraffaticamento inutile.
2 In particolare è vietato:
3 L'autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di concorsi e di competizioni sportive a eseguire controlli antidoping sugli animali o chiedere alla federazione sportiva nazionale l'esecuzione di tali controlli. I costi sono a carico degli organizzatori.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
19 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
25 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
26 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
27 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
28 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
29 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
30 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
Sui suini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:
Sugli ovini e sui caprini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:
Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti:
31 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3355).
Sugli equidi è inoltre vietato:
32 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
33 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
34 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Sui cani è inoltre vietato:
2 I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.39
3 I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:
4 Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 196641 sulle epizoozie (LFE).42
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
36 Introdotta dall'all. 6 n. II 1 dell'O del 28 nov. 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia, in vigore dal 29 dic. 2014 (RU 2014 4521).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
39 Nuovo testo del per. giusta giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4245).
40 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
41 RS 916.40
42 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:
2 Le deroghe ai divieti di ricorrere a pesci da esca vivi, di utilizzare lenze con ardiglione e di trasportare pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata sono disciplinate negli articoli 3 e 5b dell'ordinanza del 24 novembre 199345 concernente la legge federale sulla pesca.
43 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
44 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
45 RS 923.01
È inoltre vietato:
46 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
47 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.48
2 Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.
3 Sono vietati:
4 Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
49 La correzione del 23 set. 2014 concerne solo il testo francese (RU 2014 3039). Correzione del 9 apr. 2015 (RU 2015 1023).
1 I metodi di riproduzione non possono essere utilizzati per colmare carenze nella capacità di riproduzione naturale di una popolazione.
2 Il capoverso 1 non si applica all'allevamento di pesci da ripopolamento e di pesci commestibili.50
50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Chiunque utilizza metodi di riproduzione artificiale deve essere titolare di un diploma di veterinario o dell'attestato di capacità dell'USAV51 quale tecnico di inseminazione di cui all'articolo 51 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 27 giugno 199552 sulle epizoozie (OFE).
2 Chiunque pratica l'inseminazione esclusivamente nel proprio effettivo deve essere titolare dell'attestato di capacità di tecnico di inseminazione operante nella propria azienda secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a OFE.
3 Nell'allevamento di pesci commestibili e di pesci da ripopolamento le persone che utilizzano metodi di riproduzione artificiale devono avere conseguito una formazione di cui all'articolo 196.
51 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
52 RS 916.401
1 L'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.
2 Nell'allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all'ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali.
3 Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un'ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall'allevamento.
L'USAV può emanare disposizioni di carattere tecnico sull'allevamento di determinate specie, razze, ceppi o linee d'allevamento con caratteristiche particolari.
1 Chiunque alleva a titolo professionale animali da compagnia, cani da lavoro o animali selvatici deve tenere un registro di controllo degli effettivi.
2 Nel registro occorre indicare:
53 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraffaticamento.
2 Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:
3 Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.
4 I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:
5 Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.
6 L'elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all'autorità competente.
1 Alle manifestazioni è possibile tenere gli animali in ricoveri e in parchi che derogano lievemente alle dimensioni minime di cui agli allegati 1 e 2 per una durata massima di quattro giorni. Se giornalmente gli animali vengono tenuti in movimento o allenati in modo sufficiente è possibile tenerli in tali ricoveri e parchi per una durata massima di otto giorni.
2 I requisiti per gli impianti e l'illuminazione dei ricoveri e dei parchi devono comunque essere rispettate e il clima deve essere adeguato agli animali.
1 Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all'articolo 194.
2 La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera. Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4.
3 Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1.
4 Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all'articolo 198 per la detenzione di:54
5 Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 equidi deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
55 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.
2 I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.
1 Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio.
2 I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.
3 L'intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l'intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall'articolo 67.
4 Se l'intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l'infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale.
5 La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per l'allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata.
6 Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell'arco di 24 ore.
1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
2 I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.
1 I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati. Le deroghe sono disciplinate nei capoversi di cui sotto.
2 Per i bovini sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.
3 Per i bovini non possono essere installate nuove poste munite di gioghi elettrici.57
4 Per l'impiego di gioghi elettrici vigono le disposizioni seguenti:
5 Le aree d'uscita possono essere delimitate da recinti elettrici se sono sufficientemente grandi e concepite in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.59
56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
59 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.
2 Se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
3 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.
1 I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all'acqua.
2 Gli altri bovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.
3 I vitelli devono essere foraggiati con alimenti sufficientemente ricchi di ferro.
4 I vitelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio adeguato che garantisca l'apporto di fibre grezze. La paglia da sola non costituisce una forma di foraggio adeguato.
5 È vietato mettere la museruola ai vitelli.
1 I vitelli di età inferiore a quattro mesi non possono essere tenuti legati.
2 I vitelli possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.
3 I vitelli di età compresa fra due settimane e quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l'azienda conti più di un vitello. Sono eccettuati i vitelli tenuti da soli in capannine con accesso permanente a un parco all'aperto.
4 I vitelli tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
1 Il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi, vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak deve essere provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.
2 Per gli altri bovini occorre mettere a disposizione un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di un materiale soffice e plastico.
3 I bovini da ingrasso di età superiore a cinque mesi non possono essere tenuti esclusivamente in box ad area unica con lettiera profonda. La detenzione deve garantire l'usura degli zoccoli.60
60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro.
2 L'USAV può prevedere deroghe per l'uscita dei tori riproduttori.
3 I vitelli le cui madri o nutrici sono tenute legate possono stare nella stalla in contatto con esse solo per breve tempo durante l'abbeverata.
4 Per i bufali non possono essere installate nuove poste.
5 Gli yak non possono essere tenuti legati.
1 Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi.
2 Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato.
3 Gli animali partorienti devono essere ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato.
4 Per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum.
In caso di caldo intenso i bufali e gli yak devono avere la possibilità di rinfrescarsi.
1 Gli yak devono essere tenuti in gruppo.
2 Gli yak devono avere sempre accesso a un pascolo o a un parchetto all'aperto.
3 Per le femmine adulte e le femmine primipare in gestazione avanzata valgono le misure minime previste per le vacche con un'altezza al garrese di 125 ± 5 cm di cui all'allegato 1 tabella 1.
I suini devono avere la possibilità di soddisfare le loro esigenze comportamentali in qualsiasi momento con paglia, foraggio grezzo o altro materiale equivalente.
1 I suini devono avere sempre accesso all'acqua, eccetto se sono tenuti all'aperto e abbeverati più volte al giorno.
2 Se sono tenuti in gruppo deve esserci un abbeveratoio ogni 12 animali in caso di foraggiamento secco oppure un abbeveratoio ogni 24 animali in caso di foraggiamento liquido.
3 Le scrofe riproduttrici, i suini da rimonta e i verri alimentati in modo razionato devono ricevere, oltre agli alimenti concentrati, sufficiente foraggio con un'elevata percentuale di fibre grezze.
Nei porcili di nuova realizzazione i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo e i verri devono avere la possibilità di rinfrescarsi in caso di caldo intenso.
1 I suini tenuti in gruppo e i verri riproduttori devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi.
2 Le gabbie per scrofe possono essere provviste di pavimento perforato soltanto per metà della superficie nel centro di monta e soltanto nella misura di un terzo della superficie nei box di foraggiamento e di riposo.
1 I suini devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale.
2 I suini non possono essere tenuti legati.
3 I verri riproduttori e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in gabbie.
4 Le gabbie per scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e per un massimo di dieci giorni.
1 I suini tenuti in gruppo possono essere legati nelle poste di foraggiamento o nelle gabbie soltanto al momento del pasto.
2 In caso di alimentazione razionata e utilizzo di sistemi di distribuzione automatica degli alimenti occorre garantire che durante il foraggiamento i suini non possano essere allontanati dal trogolo.
3 Nei box di foraggiamento e di riposo le corsie devono essere abbastanza ampie affinché gli animali possano girarsi liberamente ed evitarsi.
1 I box parto devono essere concepiti in modo che la scrofa possa girarsi liberamente. In caso di aggressività verso i lattonzoli o di problemi agli arti la scrofa può essere immobilizzata durante il parto.
2 Alcuni giorni prima del parto il box deve essere provvisto a sufficienza di paglia lunga o di altro materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l'allattamento, di una lettiera sufficiente.
3 Il microclima del settore di riposo dei lattonzoli deve essere adeguato alle loro esigenze di calore.
I suinetti svezzati non possono essere tenuti in gabbie a più piani. La parte superiore delle gabbie deve essere aperta.
1 Gli ovini non possono essere tenuti legati.
2 Gli ovini possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.
3 Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.
4 Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
1 Gli ovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.
2 Gli agnelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.
1 Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all'anno.
2 Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.
1 I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita.
2 Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono utilizzate solo stagionalmente nella regione d'estivazione.
3 I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.
4 I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
5 I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l'azienda conti più di un capretto.
1 I caprini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.
2 I capretti di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.
1 I lama e gli alpaca devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale. I capi tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.61
2 I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati.
3 I lama e gli alpaca devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo.
4 I lama e gli alpaca devono avere quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all'aperto. Quest'ultimo deve essere provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi.
5 Il suolo dei parchi la cui superficie non supera le dimensioni minime di cui all'allegato 1 tabella 6 deve essere provvisto di un rivestimento solido.
6 L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.
61 La correzione del 9 apr. 2015 concerne soltanto il testo francese (RU 2015 1023).
1 I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso all'acqua.
2 I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo.
1 Gli equidi non possono essere tenuti legati. Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e gli equidi possono essere legati per breve tempo. Gli equidi appena stabulati in un'azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane.
2 I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.
3 Gli equidi devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro equide. L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di equidi vecchi.
4 Dopo lo svezzamento da parte della madre gli equidi devono essere tenuti in gruppo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.62
5 Gli equidi tenuti in gruppo devono potersi evitare o ritirare; non è necessario prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.63
62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione degli equidi sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.
2 Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che l'equide possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.
1 Agli equidi occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l'utilizzazione e l'uscita.
2 L'area d'uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell'allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere è disposizione le superfici di cui nell'allegato 1 tabella 7 cifra 4.
3 In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire gli equidi su una superficie coperta.
4 Agli equidi che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.64
5 Gli equidi utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore.
6 Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all'uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno:
7 L'uscita deve essere annotata in un apposito registro.
64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
65 Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.
2 L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione.
66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 I conigli devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo quale fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.
2 Gli animali giovani non possono essere tenuti individualmente nelle prime otto settimane di vita.
1 I parchi devono:
2 I parchi devono disporre di una zona oscurata in cui gli animali possano ritirarsi.
3 I parchi senza lettiera sono ammessi soltanto se i locali sono climatizzati.
4 I parchi per le coniglie in gestazione avanzata devono disporre di spazi per la preparazione del nido. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.
67 Correzione del 9 apr. 2015 (RU 2015 1023).
1 I volatili e i piccioni domestici devono disporre di attrezzature sufficienti per il foraggiamento e l'abbeverata.
2 A partire dalla terza settimana di vita, i volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all'interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento.
3 Occorre inoltre prevedere:
4 Le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.
68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Nei locali per volatili domestici l'intensità luminosa durante il giorno non può essere inferiore a 5 lux, eccetto nei settori di riposo e di ritiro e nei nidi per la deposizione delle uova.
2 Durante la fase di oscurità, nelle detenzioni di animali da ingrasso o di riproduttori di pollame da ingrasso può essere utilizzata un'illuminazione di orientamento con un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.
3 In presenza di cannibalismo l'intensità luminosa può essere provvisoriamente ridotta al di sotto di 5 lux e si può rinunciare alla luce naturale. La riduzione dell'intensità luminosa e la rinuncia alla luce naturale devono essere comunicate prontamente all'autorità cantonale.
69 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4871).
1 A seconda dello scopo di utilizzo si distingue tra:
2 Sono considerati cani da lavoro:
3 I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nell'esercito, nel corpo delle guardie di confine o nella polizia.
1 I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani.
2 Se sono tenuti in box o canili per oltre tre mesi, i cani devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cane che si trova in un parco limitrofo. Sono eccettuati i cani che durante il giorno hanno contatto per almeno cinque ore al di fuori del parco con persone o altri cani.70
3 Nel caso di cani da lavoro, tali contatti devono essere adeguati in funzione dello scopo di utilizzo degli animali.
4 I cuccioli possono essere separati dalla madre o dalla nutrice dall'età di 56 giorni.
5 Le madri o le nutrici devono potersi allontanare dai loro cuccioli.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio.
2 Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all'aperto. Il tempo in cui i cani restano nel canile o sono legati alla catena mobile non vale come uscita.71
3 I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un'area di almeno 20 m2 attorno alla catena mobile. L'impiego del collare a strozzo è vietato.72
71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Sono eccettuati i cani da protezione del bestiame durante la loro attività di sorveglianza.
2 I cani devono disporre di un giaciglio adeguato.
3 I cani non possono essere tenuti su pavimenti perforati.
4 In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1 tabella 10.73
4bis Nei box e nei canili ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati, in particolare se l'animale è malato o anziano, si può rinunciare a tale possibilità.74
5 I canili o i box adiacenti devono essere muniti di schermi appropriati.
73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4245).
74 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 L'allevamento, l'educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l'adattamento all'ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo.
2 I provvedimenti per correggere il comportamento dei cani devono essere adeguati alla situazione. È proibito:
3 Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazione. I cani devono essere bardati adeguatamente.
75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 L'addestramento come cani per i servizi di difesa è consentito per:
2 La persona responsabile dell'addestramento dei cani per i servizi di difesa deve poter dimostrare in qualsiasi momento che:
3 Nell'addestramento dei cani per i servizi di difesa possono essere utilizzati, in casi motivati, bastoni morbidi.
4 L'addestramento dei cani sportivi per i servizi di difesa può essere svolto soltanto da organizzazioni riconosciute dall'USAV. L'addestramento deve avvenire sotto la supervisione e in presenza di personale ausiliario istruito. Il regolamento per l'addestramento e l'esame deve essere approvato dall'USAV.
5 Il detentore del cane deve notificare l'inizio dell'addestramento dei cani per i servizi di difesa all'autorità competente secondo l'articolo 16 capoverso 1 OFE77.78
6 L'autorità competente inserisce l'inizio dell'addestramento dei cani per i servizi di difesa nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE79.80
76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
77 RS 916.401
78 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
79 RS 916.40
80 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 L'impiego di animali selvatici vivi è ammesso per l'addestramento e l'esame dei cani da caccia:
2 Il contatto diretto tra cane da caccia e animale selvatico è vietato, tranne se è indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo dell'addestramento o dell'esame. L'animale selvatico deve potersi ritirare in qualsiasi momento in un riparo.
3 Gli impianti per l'addestramento e l'esame dei cani da caccia con l'impiego di animali selvatici vivi devono essere autorizzati dall'autorità cantonale.
4 Una tana artificiale è autorizzata se:
5 Un recinto per la caccia al cinghiale è autorizzato se:
6 Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da caccia sono addestrati o esaminati con l'impiego di animali selvatici vivi deve essere notificata all'autorità cantonale. Quest'ultima provvede alla sorveglianza della manifestazione. L'autorità cantonale può limitare il numero degli impianti e delle manifestazioni.
81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all'animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura.
2 È vietato l'impiego di dispositivi a scarica elettrica e di dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche.82
3 Su richiesta, l'autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente, a scopi terapeutici, dispositivi a scarica elettrica o dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce il contenuto e la forma della formazione e dell'esame.83
4 Chiunque impiega apparecchi soggetti ad autorizzazione deve documentarlo e presentare all'autorità cantonale, al termine di ogni anno civile, un elenco di tutti gli impieghi degli apparecchi. Vanno menzionati:
5 I mezzi ausiliari che vengono collocati sui denti del cane per evitare che morda devono rispettare la conformazione anatomica e permettergli una respirazione agevole.
6 L'impiego di mezzi per impedire agli animali di emettere versi ed esprimere dolore è vietato.85
82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).
83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
85 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3709). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:
2 I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.
86 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame di cui all'articolo 10quater dell'ordinanza del 29 febbraio 198888 sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei.
87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
88 RS 922.01
1 I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane:
2 I Cantoni possono estendere l'obbligo di notifica ad altre cerchie di persone.
1 Una volta ricevuta la notifica, il servizio cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.
2 ...89
3 Se dalla verifica dei fatti emerge un disturbo comportamentale del cane, in particolare un comportamento oltremodo aggressivo, il servizio cantonale competente dispone le misure necessarie.90
4 Il servizio cantonale competente inserisce le notifiche e le misure ordinate nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 201491 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.92
89 Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
90 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 2 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).
91 RS 916.408
92 Introdotto dall'all. 3 n. II 2 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).
1 I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un contatto visivo con i conspecifici.
2 I parchi devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato 1 tabella 11.
3 I gatti possono essere tenuti in gabbie di detenzione individuale di cui all'allegato 1 tabella 11 numero 2 per al massimo tre settimane.
4 I gatti tenuti in tali gabbie devono potersi muovere al di fuori della gabbia almeno cinque giorni a settimana. Devono almeno disporre di un'unità di detenzione di cui all'allegato 1 tabella 11 numero 1.
5 I gatti maschi non possono essere tenuti in gabbie di cui al capoverso 3 nell'intervallo tra un accoppiamento e l'altro.
93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAn.
2 Soggiacciono all'obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti:
3 I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.
4 Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all'estero che soddisfano i requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali.
1 Il fabbricante, l'importatore o il venditore presenta domanda all'USAV allegando i documenti necessari per la valutazione.
2 L'eventuale verifica funzionale è eseguita dall'USAV o da un altro ufficio apposito. Il richiedente è tenuto a partecipare ai costi. L'USAV gli presenta un preventivo delle spese e può richiedere il pagamento di un acconto.
3 Il richiedente deve mettere a disposizione a titolo gratuito i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati alla verifica.
4 L'USAV rilascia l'autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri.
5 L'autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui nell'allegato 1, purché i sistemi e gli impianti di stabulazione siano conformi a una detenzione adeguata dell'animale.
6 L'autorizzazione può essere revocata se la detenzione non risulta più rispettosa degli animali in seguito all'acquisizione di nuove conoscenze oppure se nella pratica emergono gravi carenze.
1 Il Consiglio federale nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle.94
2 Il Consiglio federale ne designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L'USAV ne gestisce la segreteria.95
3 L'USAV può far capo alla Commissione per tutte le questioni relative all'autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati delle verifiche funzionali che l'USAV le sottopone.
94 Nuovo testo giusta il n. I 6.4 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
95 Nuovo testo giusta il n. I 6.4 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
1 Il fabbricante, l'importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all'autorizzazione al più tardi all'atto di accettazione dell'ordine.
2 L'USAV tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi.
3 L'USAV può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell'ambito della procedura di autorizzazione.
1 Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.
2 Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
3 Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti:
Sono equiparati agli animali selvatici:
Nelle detenzioni di animali selvatici accessibili al pubblico, ai visitatori deve essere vietato offrire cibo agli animali in modo incontrollato.
1 Le sostanze di ausilio alla cattura di animali selvatici devono essere utilizzate rispettando le istruzioni del veterinario.
2 L'impiego di sostanze narcotiche senza l'indicazione del veterinario è consentito, fatte salve le disposizioni legislative sugli agenti terapeutici, su pesci non destinati al consumo immediato per ottenere prodotti della riproduzione, per la marchiatura o altra identificazione nonché per lo stordimento e l'uccisione di pesci da acquario. I pesci devono rimanere in osservazione fino alla cessazione degli effetti di tali sostanze.
3 Per gli animali che potrebbero manifestare comportamenti di fuga quando vengono immessi in un nuovo parco, la delimitazione di quest'ultimo deve essere ben riconoscibile dall'animale. A un gruppo esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se sono stati previamente abituati al nuovo ambiente e in seguito tenuti in osservazione.
La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:
96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
99 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all'obbligo di autorizzazione.
2 Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono:
3 Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici:
100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
Nelle detenzioni professionali di animali selvatici accessibili al pubblico:
1 Per le specie animali seguenti, l'autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata degli animali:
2 Il richiedente e l'autorità cantonale competente designano di comune accordo lo specialista. Per l'autorizzazione di parchi di cui all'articolo 95 capoverso 2 non è necessaria la perizia.
102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Le detenzioni di animali selvatici, nonché le detenzioni e gli allevamenti di animali da preda devono tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali se sono soggette ad autorizzazione.104
2 Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell'effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti:
3 Il registro di controllo dell'effettivo delle aziende di acquacoltura deve essere tenuto secondo l'articolo 22 capoversi 1 e 2 OFE106.107
104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
106 RS 916.401
107 Correzione del 9 apr. 2015 (RU 2015 1023).
1 Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 2.108
2 La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.
3 Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone in cui si trovano la sede invernale o gli impianti stabili per gli animali. Se essi sono situati all'estero, l'autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l'esposizione itinerante soggiorna per la prima volta, se necessario tenendo conto del permesso d'importazione dell'USAV.
108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:
2 È possibile derogare lievemente ai requisiti minimi di cui all'allegato 2:
109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).
110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 La durata massima dell'autorizzazione è di:
2 L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
1 Chiunque esercita la pesca professionale deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 196.
2 Chiunque alleva o detiene a titolo professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
3 Chiunque cattura, marchia, detiene, alleva o uccide a titolo non professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve fornire un attestato di competenza secondo l'articolo 5a dell'ordinanza del 24 novembre 1993113 concernente la legge federale sulla pesca o secondo l'articolo 198 della presente ordinanza. È consentito catturare e uccidere pesci senza tale attestato soltanto se, per la pesca nelle acque pubbliche nel Cantone in questione, non è richiesta alcuna licenza o è richiesta soltanto una licenza di durata non superiore a un mese.
112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
113 RS 923.01
1 I parchi in cui sono tenuti o immessi temporaneamente pesci o decapodi, compresi quelli utilizzati per la pesca professionale, e i recipienti per il trasporto devono avere una qualità dell'acqua adeguata alle esigenze della specie in questione.
2 Per le specie di pesci di cui all'allegato 2 tabella 7, in caso di detenzione e allevamento professionale, la qualità dell'acqua deve soddisfare i requisiti minimi prescritti.
3 In caso di detenzione temporanea di pesci catturati occorre cambiare regolarmente l'acqua affinché la sua qualità corrisponda a quella delle acque di provenienza.
4 I pesci non possono essere esposti a scosse eccessive per un lungo periodo.
1 La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress.
2 La cernita dei pesci commestibili, dei pesci da ripopolamento e dei decapodi, nonché l'ottenimento di prodotti della riproduzione devono essere effettuati da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati.
3 Durante la cernita, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi.
1 La cattura dei pesci e dei decapodi deve essere effettuata risparmiando loro ogni sofferenza evitabile. I metodi e gli strumenti di cattura non devono causare inutili lesioni agli animali.
2 I pesci destinati al consumo devono essere uccisi immediatamente. Gli articoli 3 e 5b dell'ordinanza del 24 novembre 1993114 concernente la legge federale sulla pesca disciplinano le deroghe.
3 Chiunque gestisce impianti in cui sono immessi pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta per la pesca con la lenza deve fornire assistenza ai pescatori e informarli sulle pertinenti disposizioni in materia di protezione degli animali.
4 I pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta e sono immessi in acque ferme all'unico scopo di essere ricatturati possono essere pescati soltanto dopo un termine di attesa di almeno un giorno.
114 RS 923.01
115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque:116
116 La correzione del 9 apr. 2015 concerne soltanto il testo francese (RU 2015 1023).
117 Abrogata dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
L'autorizzazione può essere rilasciata solo se:
118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 2 e capoverso 3.119
2 La durata massima dell'autorizzazione è di dieci anni.
3 L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:
119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 L'autorizzazione per la cura a titolo professionale degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi è valida per tutta la Svizzera.
2 La domanda deve essere presentata all'autorità del Cantone di domicilio del richiedente.
121 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Nelle pensioni o nei rifugi per animali e nelle altre forme di accudimento professionale gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.122
2 Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197:
3 Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 5 posti o nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 5 animali è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per la detenzione delle specie animali di cui si occupa.
4 Chi cede animali secondo l'articolo 101 lettera c deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.125
5 Chi effettua a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera a o b.
122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
123 La correzione del 6 feb. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 547).
124 Abrogate dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
Per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve:126
126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
128 RS 412.10
129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
130 RS 916.40
131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all'autorità cantonale sul modello di formulario dell'USAV.
2 Per il commercio di bestiame, la patente di commerciante di bestiame vale come autorizzazione (art. 34 OFE133).134
3 Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall'organizzatore.
4 L'autorità cantonale decide se è necessario presentare ulteriore documentazione.
133 RS 916.401
134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:
2 Le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 103.
135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.
2 Essa è rilasciata per la durata prevista dell'attività, tuttavia al massimo per dieci anni.
3 L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:
4 L'autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne:
5 Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino l'indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L'elenco deve essere esibito, su richiesta, all'autorità.
Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.
Le aziende che commerciano animali devono tenere un registro di controllo per tutte le specie di animali selvatici di cui agli articoli 89 e 92 capoverso 1 nonché per conigli, cani e gatti domestici; a seconda delle specie deve contenere dati relativi all'aumento e alla diminuzione dell'effettivo. È necessario indicare la data, il numero, la causa dell'aumento dell'effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell'effettivo.
136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente.
137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale.
1 Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni alle persone titolari di un'autorizzazione di cui all'articolo 13 LPAn oppure all'articolo 89 o 90 della presente ordinanza.
2 Chiunque vende a titolo professionale parchi per animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti.139
138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
139 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
Le disposizioni del presente capitolo si applicano:
Per gli esperimenti sugli animali sono ammesse deroghe alle disposizioni della presente ordinanza in materia di detenzione di animali, trattamento, allevamento, requisiti di spazio, trasporto, provenienza e marchiatura qualora esse siano necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo sperimentale e siano state autorizzate. Esse devono essere motivate in ogni singolo caso e la loro durata dev'essere limitata il più possibile.
1 Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. Dev'essere garantita la sua supplenza.
2 Il direttore:
1 Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 in scienza degli animali da laboratorio. Sono eccettuati:
2 L'autorità cantonale ordina una formazione supplementare se le dimensioni del centro di detenzione, la specie animale, il modello animale o altre ragioni presuppongono conoscenze e capacità particolari.141
140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Nei centri di detenzione di animali da laboratorio la persona che accudisce gli animali deve essere un guardiano di animali.
2 Il numero dei guardiani di animali deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali geneticamente modificati secondo l'articolo 3 lettera d dell'ordinanza del 9 maggio 2012142 sull'impiego confinato, di animali con mutazioni patologiche e per i lavori di documentazione prescritti.143
142 RS 814.912
143 Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 2 dell'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).
1 I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L'intensità dell'illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d'illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali non deve essere percepibile alcun tremolio fastidioso.
2 La temperatura, l'umidità dell'aria, l'aerazione e la qualità dell'acqua devono essere adeguabili alle esigenze degli animali.
3 I locali e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 3 e devono consentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo. Per le specie animali non elencate nell'allegato 3 sono applicabili i requisiti minimi di cui agli allegati 1 e 2.144
4 I centri di detenzione di animali da laboratorio devono avere o poter utilizzare sufficienti locali e impianti affinché:
144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Gli animali destinati alla sperimentazione devono provenire da un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio o da un'analoga infrastruttura situata all'estero.
2 Gli animali domestici possono essere utilizzati nella sperimentazione anche se non provengono da centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio o da analoghe infrastrutture situate all'estero. Sono eccettuati i cani, i gatti e i conigli.
3 Gli animali selvatici possono essere catturati per essere utilizzati nella sperimentazione solo se appartengono a una specie difficile da allevare in numero sufficiente.
4 I primati possono essere utilizzati nella sperimentazione animale solo se provenienti da un allevamento.
1 Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell'inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l'uomo, in particolare alle manipolazioni necessarie nell'esperimento.
2 Gli animali da laboratorio delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con conspecifici. La detenzione individuale di animali incompatibili è consentita in casi eccezionali per una durata limitata.
3 Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non compromette il loro benessere.
4 Nell'occuparsi degli animali da laboratorio si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.
1 Per la marchiatura degli animali da laboratorio deve essere utilizzato il metodo meno traumatico per l'animale.
2 I primati, i gatti e i cani destinati alla sperimentazione devono essere marchiati in modo indelebile, generalmente prima dello svezzamento.
Nei centri di detenzione di animali da laboratorio si devono sorvegliare la salute, il benessere e lo stato igienico degli animali.
1 Chiunque detiene, alleva o commercia animali da laboratorio necessita di un'autorizzazione cantonale.
2 Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 2.145
3 I centri di detenzione di animali da laboratorio sono autorizzati se sono adempiuti i requisiti concernenti:
4 L'autorizzazione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. La sua validità è limitata a dieci anni al massimo.
5 L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:
6 Non necessitano dell'autorizzazione i centri esistenti di detenzione di animali domestici, di animali selvatici e di animali da compagnia in cui sono tenuti saltuariamente o temporaneamente animali utilizzati a fini sperimentali.
145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 I discendenti di linee o ceppi con animali geneticamente modificati sono considerati animali geneticamente modificati, salvo se è dimostrato che non presentano la modificazione genetica del genitore.
2 Gli animali il cui materiale genetico nelle cellule germinali è stato modificato con tecniche di ricombinazione degli acidi nucleici sono soggetti alle stesse disposizioni previste per gli animali geneticamente modificati, anche se non sono state inserite sequenze di acidi nucleici ottenute al di fuori della cellula.
146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Lo stato di salute degli animali geneticamente modificati e degli animali con mutazioni patologiche deve essere verificato con regolarità e con una frequenza tale da poter registrare tempestivamente eventuali aggravi secondo l'articolo 3 LPAn o disturbi del loro stato generale e valutarli in modo adeguato (rilevamento dell'aggravio). Il rilevamento dell'aggravio deve essere documentato e figurare nel registro di controllo dell'effettivo.
2 L'USAV definisce i requisiti per il rilevamento dell'aggravio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche. Il rilevamento dell'aggravio deve essere differenziato secondo la specie animale, l'età degli animali, le conoscenze relative alla linea o al ceppo e la portata dell'utilizzo previsto.
3 In caso di cessione a terzi di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche deve essere consegnato un riassunto della documentazione concernente il rilevamento dell'aggravio.
4 Qualora nell'acquisto di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche si riscontrino lacune nel rilevamento dell'aggravio, esse vanno colmate immediatamente.
1 Mediante l'adeguamento delle condizioni di detenzione, delle cure e di altre misure opportune quali la riduzione della durata di vita, la limitazione del benessere degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuta il più possibile.
2 Per quanto riguarda le linee o i ceppi con mutazioni patologiche, il numero degli animali allevati o detenuti deve essere giustificato dal numero di animali necessari per gli esperimenti autorizzati. Gli animali in sovrannumero devono essere abbattuti se il loro benessere risulta limitato.
1 Se dal rilevamento dell'aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all'autorità cantonale.
2 La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti:
1 Per valutare se l'aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile occorre ponderarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l'articolo 137. In particolare bisogna considerare se gli animali, oltre alle limitazioni del proprio benessere legate alla mutazione genetica, subiranno successivamente anche ulteriori limitazioni riconducibili all'esperimento.
2 L'autorità trasmette la notifica di linee o ceppi con mutazioni patologiche alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base a una proposta della commissione, decide se e in qual misura la linea o il ceppo possono essere mantenuti.
3 La decisione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio e può essere vincolata a condizioni e oneri.
4 Le condizioni e gli oneri disposti devono essere integrati nella documentazione relativa all'aggravio.
1 Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale devono disporre di sufficienti locali, impianti e apparecchi affinché gli esperimenti possano essere eseguiti in modo appropriato secondo le conoscenze tecniche e scientifiche più recenti. L'adeguatezza delle infrastrutture deve essere dimostrata in particolare per:
2 Se gli animali non sono tenuti nell'istituto o nel laboratorio, il centro di detenzione deve trovarsi nelle vicinanze.
1 In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezione degli animali; deve essere garantita la supplenza.
2 In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un capounità per gli esperimenti sugli animali.
3 Per ogni esperimento sugli animali deve essere designato un responsabile d'esperimento; deve essere garantita la supplenza. Se vengono designati più responsabili d'esperimento, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.
147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
L'incaricato della protezione degli animali garantisce che:
148 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 L'incaricato della protezione degli animali deve aver conseguito un titolo universitario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito una formazione concernente la direzione di esperimenti su animali di cui all'articolo 197.
2 I presupposti per essere ammessi alla formazione di cui all'articolo 197 sono il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un'esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale.
149 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
Il capounità è responsabile:
Il responsabile d'esperimento:
1 Il responsabile d'esperimento deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 129b.150
2 Per dirigere esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi sperimentali non standardizzati è necessario fornire un'attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.
150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 La persona che esegue esperimenti effettua sugli animali gli interventi e le misure ad essa demandati nell'ambito dell'esperimento.
2 Essa:
1 Le persone che eseguono esperimenti devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 nell'esecuzione di esperimenti. 151
2 Per eseguire esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi sperimentali non standardizzati è necessario fornire attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.
3 Il numero delle persone che eseguono esperimenti è dettato dal numero e dall'onere degli interventi e delle misure necessarie e deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali in esperimento e per i lavori di documentazione prescritti.
151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Prima dell'inizio dell'esperimento occorre definire gli eventi o i sintomi al verificarsi dei quali l'animale deve essere escluso dall'esperimento ed eventualmente abbattuto (criteri d'interruzione).
2 Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni sperimentali. Se un animale è intimorito dall'esperimento, occorre prendere provvedimenti adeguati per ridurre al minimo l'ansia e lo stress corrispondenti.
3 Negli esperimenti possono essere utilizzati unicamente gli animali il cui stato di salute sia stato sufficientemente esaminato in modo da escludere ulteriori limitazioni al benessere degli animali estranee all'obiettivo dell'esperimento.
4 Il benessere degli animali deve essere verificato e valutato durante l'esperimento con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni e ansietà nonché disturbi del loro stato generale. Se tali sintomi si verificano, gli animali devono essere curati e trattati conformemente allo stato più recente delle conoscenze; non appena l'obiettivo dell'esperimento lo consente o i criteri d'interruzione sono soddisfatti, gli animali devono essere esclusi dalla sperimentazione ed eventualmente abbattuti.
5 Gli interventi o altre misure che provocano all'animale dolori non lievi possono essere eseguiti, sempre che l'obiettivo dell'esperimento lo consenta, soltanto in anestesia locale o generale e con una sufficiente terapia analgesica successiva.
6 Gli interventi o le misure difficili da eseguire a livello tecnico possono essere effettuati soltanto da persone appositamente istruite.
7 Se dopo un intervento o una misura i dolori, le sofferenze, le lesioni o l'ansietà perdurano, l'animale deve essere abbattuto al più tardi quando i criteri d'interruzione sono soddisfatti.
8 Se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà di grado elevato oppure di grado medio ma per una durata media o lunga, occorre assicurare mediante misure adeguate che lo stesso animale non venga più utilizzato per tali esperimenti.
9 Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà. L'USAV può stabilire deroghe per le misure o gli interventi che non compromettono il benessere degli animali che si trovano nello stesso locale, in particolare la marchiatura, le somministrazioni e i prelievi di campioni.152
152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Sono considerati esperimenti che compromettono il benessere degli animali ai sensi del l'articolo 17 LPAn gli esperimenti nel cui ambito:
2 Per valutare l'opportunità di eseguire un esperimento, l'USAV fissa dei livelli di sofferenza differenziati a seconda della gravità.
1 Il richiedente deve dimostrare che l'obiettivo dell'esperimento:
2 Il richiedente deve inoltre dimostrare che l'obiettivo dell'esperimento non può essere conseguito attraverso metodi non implicanti la sperimentazione animale e idonei secondo le conoscenze più recenti.
3 Tenuto conto dello stato più recente delle conoscenze, il metodo deve essere idoneo per conseguire l'obiettivo dell'esperimento.
4 Un esperimento sugli animali e le sue singole parti devono essere pianificati in modo tale che:
1 Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali:
2 La produzione di animali geneticamente modificati è ammessa soltanto per gli scopi di cui all'articolo 9 della legge del 21 marzo 2003153 sull'ingegneria genetica.154
153 RS 814.91
154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 La domanda di autorizzazione deve essere presentata mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell'USAV.
1bis Per ogni esperimento sugli animali la domanda deve contenere:
2 Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito allo spostamento del luogo in cui sono custoditi gli animali durante l'esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui si svolge la parte preponderante dell'esperimento. Quest'ultima informa tutte le altre autorità cantonali coinvolte e tiene conto della loro valutazione.
3 L'autorità cantonale esamina la domanda e decide innanzitutto se si tratta di un esperimento che compromette il benessere degli animali.
4 L'autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione.
155 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2013 3709).
1 Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se:
2 Per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, le condizioni di autorizzazione sono costituite dalle lettere e-i.
1 L'autorizzazione è rilasciata nominalmente al capounità.
2 L'autorizzazione è valida per esperimenti o serie di esperimenti eseguiti allo scopo di trovare risposte a domande precise oppure con finalità ben determinate. La sua validità è limitata a tre anni al massimo.
3 Le necessarie deroghe alle seguenti disposizioni devono essere indicate nell'autorizzazione:
4 L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:
1 Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se:
2 La validità dell'autorizzazione è limitata a quella del centro di detenzione di animali da laboratorio.
3 Gli articoli 136, 137, 139 e 140 non trovano applicazione. La procedura di autorizzazione è retta dall'articolo 122.
4 L'USAV stabilisce, dopo aver consultato le cerchie interessate, quali metodi di modificazione genetica sono riconosciuti.
156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 I centri di detenzione di animali da laboratorio tengono un registro di controllo dell'effettivo degli animali che deve riportare, per ogni specie, le indicazioni seguenti:
2 Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche devono essere iscritti nel registro di controllo dell'effettivo separatamente, secondo il ceppo o la linea.
3 I verbali devono essere allestiti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni.158
158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Durante l'esecuzione di un esperimento sugli animali occorre annotare per scritto per ogni animale o gruppo di animali:
2 I verbali devono:
1 Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all'autorità cantonale mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali:
2 Per ogni esperimento il capounità deve notificare all'autorità cantonale mediante sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali:
3 In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere notifiche in forma cartacea sul modello di formulario dell'USAV.
4 I Cantoni trasmettono all'USAV, mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali:
5 Dopo aver sentito le autorità cantonali, l'USAV può stabilire quali indicazioni possono essere trasmesse in forma diversa da quella elettronica.
159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2013 3709).
160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014, il cpv. 2 lett. a e il cpv. 4 lett. a n. 3 entrano in vigore il 1° mag. 2014 (RU 2013 3709).
A conclusione di un esperimento sugli animali, l'USAV pubblica i dati di cui all'articolo 139 capoverso 1bis lettere a-c e i dati definitivi sul numero di animali impiegati per ogni specie e sul grado di aggravio.
161 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
L'USAV tiene, all'attenzione delle autorità di autorizzazione, un registro delle decisioni relative alle linee e ai ceppi con mutazioni patologiche, comprese le condizioni e gli oneri disposti.
1 L'USAV tiene la statistica di cui all'articolo 36 LPAn. Essa deve contenere le indicazioni necessarie per poter valutare l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.
2 Nel redigere e pubblicare la statistica l'USAV tiene conto di normative e raccomandazioni internazionali.
3 In collaborazione con la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, l'USAV pubblica regolarmente un rapporto che informa sugli sviluppi degli sforzi profusi per migliorare la protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.
1 La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo 9 membri. Essa si compone di almeno un rappresentante dei Cantoni e di specialisti in materia di sperimentazione animale, detenzione di animali da laboratorio e protezione degli animali.
2 Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L'USAV ne gestisce la segreteria.
3 L'USAV può ricorrere alla Commissione per tutte le questioni legate alla sperimentazione animale, anche in relazione all'esame delle decisioni cantonali secondo l'articolo 25 LPAn.
4 La Commissione collabora all'occorrenza con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano e almeno una volta all'anno scambia con essa le conoscenze acquisite sugli animali geneticamente modificati.
5 I costi dei servizi forniti dalla Commissione ai Cantoni sono fatturati secondo le tariffe della Confederazione.
1 I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali non possono essere collaboratori delle autorità cantonali di autorizzazione. Queste ultime possono gestire la segreteria della commissione.
2 Dopo la loro nomina, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali devono frequentare un corso d'introduzione di una giornata organizzato dall'USAV.
3 I membri devono dimostrare di aver seguito, sull'arco di quattro anni, quattro giorni di formazione continua su temi della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134.162
162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Nelle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte.
2 Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e alla formazione continua dei collaboratori.
163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Il detentore responsabile dell'azienda da cui l'animale è trasportato deve:
2 Il capoverso 1 si applica per analogia ai responsabili di un mercato.
1 L'autista deve:
2 L'autista è responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell'accudimento degli animali.
164 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3709). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 La durata autorizzata del trasporto, compreso il tempo di percorrenza, è di otto ore.
2 Il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto inizia da capo dopo una sosta se:
165 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3709). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4245).
1 Il destinatario, insieme con l'autista, deve scaricare senza indugio gli animali al loro arrivo e, se necessario, in considerazione dei disagi subiti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò vale anche per i soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.
2 Gli animali selvatici devono essere riambientati con riguardo.
1 Per ogni trasporto professionale deve essere designata una persona che si assuma la responsabilità del benessere degli animali durante il trasporto.
2 La persona responsabile deve poter fornire in ogni momento agli organi di esecuzione informazioni sull'organizzazione e sullo svolgimento del trasporto.
1 Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.
2 Gli animali in gestazione avanzata, gli animali che hanno figliato da poco, gli animali ancora dipendenti dai genitori e gli animali indeboliti possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali. Gli animali feriti o malati possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino e con le dovute precauzioni.
1 Gli animali devono essere adeguatamente preparati al trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.
2 Nel caso di pesci commestibili e ornamentali occorre sincerarsi prima del viaggio che il tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto.
1 Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone esperte o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.166
2 Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale esperto o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeveri e li foraggi. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.167
3 La presenza del personale non è necessaria se è garantito che, all'occorrenza, durante tutto il trasporto o durante le soste intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e alimenti e vengono curati.
4 Il bestiame lattifero in lattazione deve essere munto due volte al giorno.
166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l'età e il sesso.
2 Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.
1 I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati mediante rampe antisdrucciolevoli se la distanza tra il suolo e lo spigolo superiore del ponte di carico è uguale o superiore a 25 cm. Se la distanza è inferiore a 25 cm, non devono essere utilizzate rampe se gli animali possono entrare e uscire rivolti in avanti.168
1bis Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare fessure ampie a tal punto che gli animali potrebbero ferirsi.169
1ter Le rampe devono essere provviste di assi trasversali se l'inclinazione supera 10 gradi e di protezioni laterali adeguate alla taglia e al peso degli animali, tranne se questi ultimi vengono condotti a mano, sono abituati al trasporto e l'altezza del ponte di carico non supera i 50 cm.170
2 Al momento del carico, l'interno del mezzo di trasporto deve essere ben illuminato senza tuttavia abbagliare gli animali.
3 Il capoverso 2 non si applica al carico e allo scarico di volatili e conigli.
168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
169 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
170 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Gli equidi devono essere legati durante il trasporto; sono eccettuati gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. È vietato legarli a cavezze di corda, a cavezze annodate oppure alle briglie. 171
2 È vietato servirsi delle corna, dell'anello nasale o di corde per legare i bovini.
3 I bovini trasportati legati e il cui peso supera 500 kg non possono essere collocati di traverso se la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 metri.
4 I tori di età superiore a 18 mesi devono portare un anello nasale. Si può rinunciare all'anello nasale se, prima dello spostamento o della macellazione:
5 La selvaggina d'allevamento non può essere trasportata viva al macello172 se non è stata preventivamente abituata al trasporto.
6 I decapodi devono essere mantenuti sufficientemente umidi.
7 Le rane vive non possono essere trasportate ammassate l'una sull'altra. Se l'ammasso degli animali non può essere evitato durante il trasporto, occorre far uscire immediatamente gli animali dai contenitori usati per il trasporto una volta giunti al luogo di destinazione e trasferirli in un ambiente adatto.173
8 Per il trasporto di animali nel corso di un esperimento o di animali con mutazioni patologiche occorre prendere i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la limitazione del loro benessere. I tempi di trasporto devono essere brevi.
9 Per il trasporto di animali da laboratorio con un determinato stato igienico occorre prendere le precauzioni necessarie per impedire l'introduzione e la fuoriuscita di microrganismi.
171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
172 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 La guida deve essere rispettosa degli animali.
2 All'atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile e senza urti.
1 Il tempo massimo di percorrenza di cui all'articolo 15 capoverso 1 LPAn non si applica ai pulcini, a condizione che giungano nel luogo di destinazione entro 48 ore dalla schiusa delle uova.
2 Nei trasporti internazionali il tempo massimo di percorrenza può essere superato.
174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4245).
I piani di carico e i contenitori devono essere puliti dopo il trasporto e disinfettati su disposizione degli organi di controllo ufficiali.
Fatta eccezione per il trasporto professionale di volatili e conigli in contenitori standard, il pavimento del mezzo di trasporto e il fondo dei contenitori devono essere coperti con una lettiera o un materiale equivalente che assorba l'urina e le feci e sia appropriato per il riposo.
1 I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:
2 I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell'allegato 1, se hanno accesso all'acqua e, se necessario, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.176
3 Per l'utilizzo occasionale di mezzi di trasporto come ricovero temporaneo, l'USAV può prevedere deroghe alle dimensioni minime indicate nell'allegato 1, in particolare per impieghi di servizio, manifestazioni sportive, spettacoli ed esposizioni.177
175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4245).
177 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Le merci trasportate insieme agli animali devono essere caricate in modo tale da non arrecare lesioni, dolori o sofferenze agli animali.
2 Le merci che arrecano danno agli animali non possono essere trasportate con essi.
1 I contenitori di trasporto devono essere:
2 I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati.
3 I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure la scritta «Animali vivi». Su due fianchi opposti un segno deve indicare la parte superiore o inferiore. Sono eccettuati:
4 I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d'aerazione non vengano ostruite durante l'impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.
Nei trasporti aerei sono ammesse deroghe alle prescrizioni di trasporto qualora siano necessarie a causa di condizioni particolari e a condizione che gli animali non soffrano né subiscano lesioni.
1 Nei posti d'ispezione deve essere data priorità alle partite di animali.
2 Le partite di animali possono essere trattenute soltanto se è assolutamente necessario per ragioni di protezione degli animali o per effettuare controlli di polizia sanitaria o di conservazione delle specie.
3 I posti d'ispezione in cui si espletano le formalità di importazione e transito vanno informati quanto prima dell'arrivo degli animali.
1 Le imprese che trasportano animali da e verso l'estero a titolo professionale devono essere titolari di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone.
2 L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'impresa dimostra di soddisfare i requisiti relativi all'attrezzatura tecnica dei mezzi di trasporto e alla formazione dei collaboratori.
3 L'autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni.
4 Le imprese con sede commerciale in un Paese membro dell'Unione europea devono presentare, su richiesta, un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di detto Paese.
5 Ogni partita di animali deve essere accompagnata da una copia dell'autorizzazione.
1 Per il trasporto professionale di bovini, equidi, ovini, caprini e suini da e verso l'estero occorre redigere un piano di trasporto secondo le indicazioni dell'USAV qualora il trasporto, dal carico allo scarico, duri più di otto ore.
2 La persona responsabile del benessere degli animali annota nel libretto di bordo l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati foraggiati e abbeverati e hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato all'autorità competente che ne faccia richiesta.
I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico degli animali.
1 Le mammifere gravide non devono essere trasportate prima della data prevista del parto per un periodo corrispondente ad almeno il 10 per cento della durata della gestazione e per almeno una settimana dopo il parto.
2 I mammiferi molto giovani non possono essere trasportati prima della cicatrizzazione completa dell'ombelico.
3 Prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere esaminati da un veterinario ufficiale che ne verifichi l'idoneità al trasporto. Fanno eccezione gli equidi muniti di passaporto equide trasportati all'estero per un breve periodo.
4 Il capoverso 1 non si applica al trasporto di animali verso aziende d'estivazione situate nei Paesi esteri limitrofi.
Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.
179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1071).
Per il trasporto di animali per via aerea occorre tenere conto delle disposizioni tecniche riconosciute, in particolare di quelle contenute nella normativa IATA180.
180 Possono essere richieste informazioni al servizio veterinario di confine presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo oppure all'UFV.
1 Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.181
1bis Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.182
2 Il personale del macello deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte, ovvero:
3 Per le persone con un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr184 come macellaia/macellaio o macellaia-salumiere/macellaio-salumiere con l'indirizzo di specializzazione «Produzione» non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2.
4 Per le persone con una formazione agricola di cui all'articolo 194 non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2 lettera a.
181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
182 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
183 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
184 RS 412.10
185 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3709). Abrogato dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.
186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 L'uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:
2 L'uccisione delle rane senza stordimento è inoltre ammessa se gli animali, al momento della macellazione, sono decapitati in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente.
3 ...188
187 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
188 Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3355).
1 La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.
2 Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale.
3 Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.
189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Sono ammesse le seguenti procedure di stordimento:
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2 Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può ammettere altri metodi di stordimento.
190 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3355).
1 Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.
2 Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l'apparecchio possa essere applicato e utilizzato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.
3 Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione, eccettuato il pollame, siano storditi in piedi o in posizione eretta.193
4 Tranne in caso di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.
192 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
193 La correzione del 27 nov. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 4283).
1 Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verificarne il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all'inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l'impiego.
2 Durante l'attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimento deve essere controllato verificando l'efficacia dello stordimento in modo da individuare ed eliminare immediatamente i difetti tecnici che causano errori.
3 La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, il controllo del loro funzionamento e l'eliminazione dei difetti devono essere documentati.
194 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.
2 Fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento, gli animali soggetti all'obbligo di stordimento di cui all'articolo 21 LPAn devono trovarsi in uno stato di incoscienza e di insensibilità.
3 Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.
4 Dopo il taglio effettuato per dissanguare l'animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell'animale.
5 Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.
195 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
196 Originario prima dell'art. 180. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Il gestore del macello è responsabile del rispetto della legislazione sulla protezione degli animali. In particolare emana istruzioni di lavoro per:
2 Su richiesta, mette a disposizione degli organi esecutivi le istruzioni di lavoro.
3 Nei macelli in cui annualmente sono macellati oltre 1500 unità di macellazione di bovini, ovini, caprini, suini o equidi oppure oltre 150 000 capi di pollame o di conigli deve essere designato un incaricato della protezione degli animali.
4 L'incaricato della protezione degli animali è autorizzato a emanare istruzioni. Controlla il rispetto della legislazione sulla protezione degli animali ed è in particolare responsabile di:
197 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Se l'ispezione sanitaria ante mortem viene effettuata nel macello, il veterinario ufficiale controlla alla consegna lo stato di cura e di salute degli animali. Devono essere controllati anche la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e le loro attrezzature.
2 Nelle aziende in cui in genere il veterinario ufficiale non è presente al momento della consegna degli animali, l'ispezione e il controllo sono effettuati da una persona incaricata dal macello198.
3 Le persone incaricate dell'ispezione e del controllo notificano all'autorità cantonale le violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.
4 Se dopo il loro arrivo nel macello gli animali non possono essere scaricati immediatamente, in caso di temperature elevate o di tempo afoso i veicoli devono essere sufficientemente arieggiati.
5 Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.
198 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
1 In caso di temperature elevate o di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare gli animali nel macello.
2 Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo devono essere ricoverati su una superficie sufficientemente ampia, protetti da condizioni meteorologiche estreme e abbeverati.
3 I mezzi di trasporto possono essere utilizzati per il ricovero temporaneo degli animali secondo il capoverso 2. Il clima interno dev'essere adeguato alle esigenze degli animali.
4 Gli animali che vengono macellati soltanto diverse ore dopo il loro arrivo vanno ricoverati secondo i requisiti minimi di detenzione di cui all'allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme nonché abbeverati regolarmente ed eventualmente foraggiati.
5 Gli animali incompatibili per specie, sesso, età o provenienza devono essere tenuti separati.
6 Gli animali in lattazione devono essere macellati il giorno della consegna, altrimenti devono essere munti almeno due volte al giorno.
7 Se gli animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nel macello, il loro benessere e lo stato di salute devono essere controllati la sera e la mattina da una persona designata dal macello.
8 Gli equidi devono essere macellati subito dopo la consegna se non esistono infrastrutture adeguate per un ricovero rispettoso.
1 Gli animali vanno condotti con riguardo tenendo conto del comportamento tipico della specie. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l'animale condotto può allontanarsi per evitare l'azione dello strumento.
2 L'impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.
3 Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo.
4 Gli impianti di trasporto devono essere organizzati e gestiti in modo da evitare dolori e ferite agli animali.
199 Abrogati dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
200 Originaria Sez. 4.
201 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze dei veterinari ufficiali in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nei macelli.
2 Le ispezioni e i controlli devono essere effettuati in coordinazione con il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni secondo l'ordinanza del 23 novembre 2005202 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
3 Per la sorveglianza ufficiale dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito della macellazione non sono riscossi emolumenti.
202 [RU 2005 5493, 2006 4807 4809, 2007 561 all. 2 n. 2 2711 n. II 1, 2008 5169, 2011 2699 all. 8 n. II 2 5453 all. 2 n. II 2, 2013 3041 n. I 8, 2014 1691 all. 3 n. II 6, 2015 3629 5201 all. n. II 3. RU 2017 411 art. 62]. Vedi ora la l'O del 16 dic. 2016 (RS 817.190).
203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 La formazione e la formazione continua dispensano le conoscenze necessarie a garantire una detenzione adeguata degli animali nonché un trattamento responsabile e rispettoso degli stessi.
2 La formazione e la formazione continua sono trasmesse in modo specifico tenendo conto delle specie o categorie animali con esigenze simili a livello di detenzione o trattamento.
204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Devono seguire corsi di formazione continua per almeno quattro giorni sull'arco di quattro anni:
2 Devono seguire un corso di formazione continua per almeno un giorno sull'arco di tre anni:
3 Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione continua.
205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
206 Correzione del 20 mar. 2018 (RU 2018 1171).
1 Qualora vengano rilevate carenze a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale o le aziende che accudiscono gli animali a seguire corsi di formazione o formazione continua.208
2 L'autorità cantonale può obbligare i detentori di cani a frequentare corsi di educazione canina oppure verificare le conoscenze acquisite se ha accertato delle carenze nel modo di trattare il cane.
3 I costi relativi alla formazione o alla formazione continua supplementare sono a carico delle aziende o dei detentori di animali.209
207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute:
2 È considerata specialistica una formazione che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli.
210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Sono considerati attestati di formazione:
2 La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione specialistica non legata a una professione; quest'ultima esonera dal conseguimento dell'attestato di competenza.211
3 All'attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.
4 L'USAV può prescrivere un formulario per l'attestazione della formazione richiesta.
211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:
212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
213 RS 412.10
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per guardiani di animali le persone titolari di:
214 RS 412.10
215 [RU 1986 1511. RU 2008 4303 art. 70]. Vedi ora l'O del 5 set. 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (RS 455.109.1).
216 Art. 75 cpv. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali (RU 1981 572).
Rientrano nelle professioni legate alla pesca le formazioni seguenti:
217 Correzione del 4 set. 2018 (RU 2018 3151).
218 RS 412.10
219 Correzione del 4 set. 2018 (RU 2018 3151).
1 La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo, l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.
2 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.
3 Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione teorica e pratica.
1 La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c fornisce conoscenze di base o competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali.
2 Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.
3 Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione.
220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 L'USAV riconosce le formazioni di cui all'articolo 197 e i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2. Pubblica la lista delle formazioni riconosciute.221
2 Esso può affidare a organizzazioni esterne lo svolgimento o il controllo di qualità dei corsi di formazione e perfezionamento. Il capitolato d'oneri e i criteri di qualità devono essere riportati nel mandato di prestazioni.
3 In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.
4 L'autorità cantonale riconosce la formazione continua nell'ambito della sperimentazione animale. 222
221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all'articolo 197 o di un corso di cui all'articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all'USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.223
2 La documentazione deve contenere dati sugli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione nonché sulla formazione e l'esperienza professionale del personale docente. Per le formazioni di cui all'articolo 197 deve inoltre contenere dati sull'esame.224
3 Il riconoscimento è limitato a cinque anni.
4 Il riconoscimento può essere revocato dall'USAV se l'esecuzione non è conforme alla presente ordinanza o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.225
5 Per la domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere presentata la documentazione di cui al capoverso 2 e dimostrata la frequentazione della formazione continua di cui all'articolo 190 capoverso 1.226
6 L'USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all'articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono le formazioni di cui all'articolo 197 o i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2, se l'loro esecuzione è in contraddizione con la legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.227
223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
224 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
225 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
226 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3709). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
227 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 L'USAV decide in merito all'equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.
2 Le persone che dispongono di una qualifica professionale estera prima di esercitare un'attività per la quale la presente ordinanza prevede una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 o un diploma specifico devono far riconoscere il loro diploma:
3 Per le persone che possono far valere l'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999232 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone oppure l'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960233 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) rimangono salve le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 2012234 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
228 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
229 RS 412.10
230 RS 414.20
231 L'elenco delle autorità competenti è disponibile su: www.sbfi.admin.ch > Formazione > Riconoscimento dei diplomi esteri.
232 RS 0.142.112.681
233 RS 0.632.31
234 RS 935.01
1 Le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua per il trasporto di animali.
2 I macelli organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua sul trattamento degli animali da macello.
3 Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua sul trattamento degli animali da laboratorio e sull'esecuzione e direzione degli esperimenti.
4 Il servizio specializzato cantonale garantisce la formazione e la formazione continua degli organi di esecuzione competenti per la circolazione stradale..
235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Le formazioni di cui all'articolo 197 devono concludersi con un esame.236
2 Il DFI emana il regolamento d'esame.
236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di esperienza con la specie animale in questione. La formazione deve concludersi con un esame. Il DFI emana il regolamento d'esame.237
2 L'USAV riconosce i corsi per la formazione dei formatori qualora, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 197, forniscano anche le conoscenze seguenti:
3 La formazione deve essere conseguita presso un'organizzazione di cui all'articolo 205.
237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione secondo l'articolo 32 per eseguire interventi in anestesia deve essere titolare di un diploma in medicina veterinaria.
1 Le formazioni di cui all'articolo 203 possono essere offerte da:
2 La certificazione di cui al capoverso 1 lettera c deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione per i sistemi di gestione accreditato secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996241 sull'accreditamento e sulla designazione.
238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
239 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
240 La norma menzionata può essere consultata e ottenuta presso la segreteria eduQua, Oerlikonerstrasse 38, 8057 Zurigo.
241 RS 946.512
1 L'azienda nella quale si svolgono periodi di pratica nell'ambito di una formazione o di un perfezionamento secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo di animali che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell'azienda deve disporre della qualifica necessaria per l'accudimento di tale effettivo.242
2 Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell'accudimento degli animali.
242 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
243 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
Secondo l'articolo 28 capoverso 3 LPAn e se non è applicabile l'articolo 26 LPAn è punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
244 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
L'USAV mette a disposizione le basi scientifiche necessarie a elaborare i criteri e le raccomandazioni inerenti alla detenzione adeguata e al trattamento rispettoso degli animali. Esso può affidare tale incarico a specialisti e a istituti esterni.
1 L'USAV provvede a un'esecuzione uniforme della LPAn e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.245
2 Mediante l'informazione, l'USAV promuove il trattamento adeguato degli animali e riferisce sugli sviluppi nell'ambito della protezione animale.
245 La correzione del 14 lug. 2020 concerne soltanto il testo francese (RU 2020 2905).
1 L'USAV può emanare ordinanze di natura tecnica.
2 Esso può obbligare le autorità cantonali competenti a inserire le autorizzazioni e i risultati dei controlli ufficiali nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 2014246 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.247
3 e 4 ...248
5 ...249
246 RS 916.408
247 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 2 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).
248 Abrogati dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
249 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3709). Abrogato dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 L'USAV redige i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza.
2 Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per detenzioni di animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio, per il commercio e la pubblicità con animali nonché per la cessione di un numero di animali superiore a quello menzionato nell'articolo 101 lettera c contiene i dati seguenti:
3 Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per servizi di accudimento e di cura contiene i dati seguenti:
250 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Il veterinario cantonale dirige il servizio specializzato cantonale.
2 Il Cantone impiega persone in numero tale da assicurare un'esecuzione efficace. Le esigenze sono disciplinate dall'ordinanza del 16 novembre 2011251 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.252
251 RS 916.402
252 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 2 dell'O del 16 nov. 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).
1 I Cantoni possono subordinare le autorizzazioni per la detenzione professionale di animali selvatici e per il commercio professionale di animali al pagamento di una cauzione. L'importo è stabilito secondo la specie e il numero degli animali.
2 Con la cauzione possono essere coperte le spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l'articolo 24 LPAn.
1 Le autorizzazioni possono essere negate o revocate se il titolare ha violato ripetutamente le prescrizioni concernenti la protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia sanitaria o se ha disatteso un ordine dell'autorità.
2 L'autorità concedente revoca un'autorizzazione se i presupposti fondamentali non sono più adempiuti oppure se, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono rispettati.
3 Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 23 e 24 LPAn.
1 L'emanazione di un divieto di tenere animali secondo l'articolo 23 LPAn compete all'autorità del Cantone in cui la persona interessata ha il domicilio oppure in cui sono tenuti o allevati gli animali.
2 Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i divieti di tenere animali secondo lʼarticolo 23 LPAn vengano inseriti in ASAN.254
253 Introdotto dall'art. 26 dell'O del 29 ott. 2008 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico (RU 2008 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
254 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 2 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).
Le autorità cantonali comunicano all'USAV tutte le decisioni penali e le decisioni di abbandono del procedimento pronunciate in applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.
255 Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5001).
1 Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le detenzioni di bovini, lama, alpaca, equidi, suini, caprini, ovini, conigli e volatili domestici siano controllate.
2 I controlli si basano sull'ordinanza del 27 maggio 2020257 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso.258
3 Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell'USAV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure disposte.
4 e 5 ...259
256 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 dell'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297).
257 RS 817.032
258 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 2 dell'O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
259 Abrogati dall'all. 4 n. 2 dell'O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
1 Il servizio specializzato cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.
2 I controlli nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione che servono alla produzione di derrate alimentari sono retti dall'articolo 213.
260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 L'autorità cantonale controlla le aziende che commerciano animali almeno una volta all'anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo. Le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali nonché l'impiego di animali nella pubblicità devono essere controllati a campione.262
2 Il servizio specializzato cantonale provvede affinché tutte le detenzioni e gli allevamenti di animali da compagnia nonché le pensioni o i rifugi per animali siano controllati ogni due anni. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a cinque anni al massimo.
261 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
262 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Il servizio specializzato cantonale controlla i centri di detenzione di animali da laboratorio almeno una volta all'anno.
2 I controlli comprendono segnatamente:
3 Il servizio specializzato cantonale controlla ogni anno l'esecuzione degli esperimenti sugli animali relativamente ad almeno un quinto delle autorizzazioni in corso. La scelta si basa sul livello di sofferenza degli animali, sul numero degli animali utilizzati, sul livello di complessità tecnica degli esperimenti e sulle carenze constatate in precedenza.
4 I controlli comprendono segnatamente:
Il servizio specializzato cantonale provvede affinché i trasporti di animali siano controllati per campionatura.
Se ha delegato i controlli a privati, il servizio specializzato cantonale verifica per campionatura la loro attività di controllo.
Il servizio specializzato cantonale può riscuotere i seguenti emolumenti per i servizi elencati qui di seguito:
Fr. |
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|
da 100.- a 5000.- |
|
secondo il tempo impiegato |
|
secondo il tempo impiegato |
L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell'allegato 6.
Per le detenzioni di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001, per i parchi e i bacini esistenti - a eccezione dei parchi per ara, cacatua e iguane di grossa taglia - è previsto un periodo transitorio fino alla fine di agosto 2011 per l'adeguamento alle dimensioni minime qualora i parchi o i bacini siano inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime di cui all'allegato 2 (animali selvatici) o non soddisfino i requisiti relativi all'allestimento dei parchi.
263 RU 2001 2063
1 Le persone che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un'azienda agricola o come detentori di animali di cui all'articolo 31 capoverso 4 non devono recuperare la formazione di cui all'articolo 31 capoversi 1 e 4 per poter detenere animali.
2 Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi non devono presentare l'attestato di formazione di cui all'articolo 31 capoverso 5.264
3 I requisiti di formazione di cui all'articolo 132 per i responsabili d'esperimento e di cui all'articolo 134 per le persone che eseguono esperimenti sugli animali non devono essere soddisfatti dalle persone che esercitavano già questa funzione prima del 1° luglio 1999.
4 ...265
264 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).
265 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4871).
1 Agli esperimenti sugli animali autorizzati prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previgente.
2 Agli esperimenti sugli animali la cui domanda di autorizzazione è stata presentata prima del 1° luglio 2008 si applica il diritto previgente.
3 Agli esperimenti sugli animali che l'autorità cantonale ha dichiarato non soggetti all'obbligo di autorizzazione prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previgente fino al 1° settembre 2011.
Per la castrazione senza anestesia dei lattonzoli fino al quattordicesimo giorno di vita è previsto un termine transitorio fino al 31 dicembre 2009.
Altre disposizioni transitorie figurano nell'allegato 5.
1 Per le persone notificate secondo la versione vigente dell'articolo 101 sono necessarie autorizzazioni secondo il nuovo articolo 101 dal 1° gennaio 2017.
2 Entro il 1° gennaio 2017 devono essere soddisfatti i requisiti riguardanti la formazione:
3 Le detenzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono soddisfare i requisiti per la detenzione di struzzi africani secondo la tabella 2 dell'allegato 2 dal 1° gennaio 2024.
4 I compartimenti per il trasporto su ripiani dei veicoli per il trasporto di animali che erano in circolazione il 1° settembre 2010 devono essere conformi, dal 1° settembre 2020, ai requisiti concernenti le altezze minime di cui all'allegato 4.
266 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
1 Fino al 28 febbraio 2019 per le detenzioni di piccioni domestici già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica i requisiti di cui all'allegato 1 tabella 9-3 sono retti dal diritto anteriore.
2 Fino al 28 febbraio 2019 per le detenzioni di pesci a scopi ornamentali già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica i requisiti di cui all'allegato 2 tabella 8 sono retti dal diritto anteriore.
3 Le persone che offrono formazioni specialistiche non legate a una professione riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che per la conclusione di tali formazioni non dovevano svolgere esami, dal 1° marzo 2019 devono svolgere gli esami finali. I piani d'esame devono essere presentati all'USAV entro il 31 agosto 2018 secondo la procedura di cui all'articolo 200.
4 Le formazioni specialistiche non legate a una professione iniziate entro il 28 febbraio 2018 possono essere concluse secondo il diritto anteriore.
267 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.
2 Gli articoli 23 capoversi 1 lettere b-d e 2, 97 capoverso 2, 100 capoverso 2, 194 capoverso 1 lettera a e gli articoli 3 primo periodo, 5b e 5d dell'allegato 6 cifra II/4 entrano in vigore il 1° gennaio 2009.
268 Aggiornato dal n. II dell'O del 14 gen. 2009 (RU 2009 565), dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3709), dalla correzione del 9 apr. 2015 (RU 2015 1023) e dal n. II dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
(art. 10)
Osservazioni preliminari
Salvo diversa indicazione, le misure qui indicate delimitano spazi liberi. Esse possono essere ridotte solo per arrotondamento degli angoli o per sistemare poste di foraggiamento o abbeveraggio negli angoli.
Categoria animale |
Vitelli |
Animali giovani |
Vacche e primipare in gestazione avanzata1 con un'altezza al garrese di |
||||||||
fino a 2 settimane |
fino a 3 settimane |
da 4 settimane a 4 mesi |
fino a 200 kg |
da 200 a 300 kg |
da 300 a 400 kg |
oltre 400 kg |
125 ± 5 cm |
135 ± 5 cm |
145 ± 5 cm |
||
1 Stabulazione a posta fissa2 |
|||||||||||
|
cm |
- |
- |
- |
70 |
80 |
90 |
100 |
1003 |
1103 |
1203 |
12 Lunghezza posta |
|||||||||||
|
cm |
- |
- |
- |
120 |
130 |
145 |
155 |
1653 |
1853, 5 |
1953 |
|
cm |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1803 |
2003 |
2403 |
2 Stabulazione in box |
|||||||||||
|
cm |
85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
cm |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 Stabulazione libera in gruppo |
|||||||||||
|
m2 |
- |
1,06 |
1,2-1,57 |
1,88 |
2,08 |
2,58 |
3,08 |
4,03 |
4,53 |
5,03 |
32 Box di riposo |
|||||||||||
|
cm |
- |
- |
- |
70 |
80 |
90 |
100 |
1103 |
1203, 13 |
1253 |
|
cm |
- |
- |
- |
160 |
190 |
210 |
240 |
2303 |
2403 |
2603 |
|
cm |
- |
- |
- |
150 |
180 |
200 |
220 |
2003 |
2203 |
2353 |
|
cm |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
659 |
729 |
789 |
|
cm |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29011 |
32011 |
33011 |
|
cm |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22012 |
24012 |
26012 |
Osservazioni sulla tabella 1 - Bovini
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria animale |
Animali giovani |
||||
fino a 200 kg |
200-250 kg |
250-350 kg |
350-450 kg |
oltre 450 kg |
|
1 Stabulazione libera in gruppo |
|||||
|
1,8 |
2,0 |
2,3 |
2,5 |
3,0 |
Categoria animale |
Suinetti svezzati |
Suini1 |
Scrofe |
Verri |
|||||
Fino a 15 kg |
15-25 kg |
25-60 kg |
60-85 kg |
85-110 kg |
110-160 kg |
||||
1 Trogolo |
|||||||||
|
cm |
12 |
18 |
27 |
30 |
33 |
36 |
452, 3 |
- |
2 Superficie al suolo |
|||||||||
|
cm |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65x1904 |
- |
|
cm |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
- |
|
cm |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45x160 |
- |
3 Superficie di riposo |
|||||||||
|
m2 |
0,20 |
0,35 |
0,60 |
0,75 |
0,90 |
1,65 |
2,56 |
67 |
|
m2 |
0,15 |
0,25 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,95 |
- |
3 |
|
m2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,29 |
- |
|
m2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,19 |
- |
|
m2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,09 |
- |
|
m2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,510 |
- |
|
m2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,511 |
- |
|
m2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,511 |
- |
Osservazioni sulla tabella 3 - Suini (eccettuati i minipig)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria animale |
Agnelli |
Animali giovani |
Ovini1 |
Arieti e pecore1 senza agnelli |
Pecore1 con agnelli2 |
|||
fino a 20 kg |
20-50 kg |
50-70 kg |
70-90 kg |
oltre 90 kg |
70-90 kg |
oltre 90 kg |
||
1 Stabulazione in box singoli |
||||||||
|
m2 |
- |
- |
2,0 |
2,0 |
2,5 |
2,5 |
3,0 |
2 Stabulazione libera |
||||||||
|
cm |
20 |
30 |
35 |
40 |
50 |
60 |
70 |
|
m2 |
0,34 |
0,6 |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
1,55 |
1,85 |
Osservazioni sulla tabella 4 - Ovini
|
|
|
|
|
Categoria animale |
Capretti |
Capre1 e capre pigmee |
Capre1 e caproni |
|||
fino a 12 kg |
12-22 kg |
23-40 kg |
40-70 kg |
oltre 70 kg |
||
1 Stabulazione fissa |
||||||
|
cm |
- |
- |
40 |
50 |
60 |
|
cm |
- |
- |
75 |
95 |
95 |
2 Stabulazione in box singoli |
||||||
|
m2 |
- |
- |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
3 Stabulazione libera |
||||||
|
cm |
15 |
20 |
30 |
35 |
40 |
|
||||||
|
n |
1 |
1 |
1,1 |
1,25 |
1,25 |
|
n |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
||||||
|
m2 |
0,34 |
0,5 |
1,2 |
1,7 |
2,2 |
|
m2 |
0,2 |
0,4 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
Osservazioni sulla tabella 5 - Caprini
|
|
|
|
Categoria animale |
Animali adulti1 |
|||
1 Superficie del parco |
||||
|
m2 |
250 |
||
|
||||
|
m2 |
30 |
||
|
m2 |
10 |
||
2 Stabulazione in gruppo |
||||
|
m2 |
2 |
||
3 Stabulazione individuale |
||||
|
m2 |
4 |
Osservazioni sulla tabella 6 - Lama e alpaca
|
Categoria animale |
Equide |
||||||
Altezza al garrese |
< 120 cm |
120-134 cm |
134-148 cm |
148-162 cm |
162-175 cm |
> 175 cm |
|
1 Superficie per equide269 |
|||||||
|
m2 |
5,5 |
7 |
8 |
9 |
10,5 |
12 |
|
m2 |
- |
- |
7 |
8 |
9 |
10,5 |
|
m2 |
4 |
4,5 |
5,5 |
6 |
7,5 |
8 |
2 Altezza dei locali nel settore degli equidi |
|||||||
|
m |
1,8 |
1,9 |
2,1 |
2,3 |
2,5 |
2,5 |
|
m |
- |
- |
2,0 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
3 Area d'uscita per equin3, 7 |
|||||||
|
m2 |
12 |
14 |
16 |
20 |
24 |
24 |
|
m2 |
18 |
21 |
24 |
30 |
36 |
36 |
|
m2 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Osservazioni sulla tabella 7 - Equidi
|
|
|
|
|
|
|
|
269 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Categoria animale |
Conigli adulti1, 2 |
||||
fino a 2,3 kg |
2,3-3,5 kg |
3,5-5,5 kg |
>5,5 kg |
||
1 Dimensioni minime per parchi senza superfici sopraelevate: |
|||||
|
cm2 |
3400 |
4800 |
7200 |
9300 |
|
cm |
40 |
50 |
60 |
60 |
2 Dimensioni minime per parchi con superfici sopraelevate: |
|||||
|
cm2 |
2800 |
4000 |
6000 |
7800 |
|
cm2 |
2000 |
2800 |
4200 |
5400 |
|
cm |
40 |
50 |
60 |
60 |
3 Superficie complementare per il compartimento del nido |
cm2 |
800 |
1000 |
1000 |
1200 |
Categoria animale |
Animali giovani dallo svezzamento alla maturità sessuale |
||||
Animali giovani di adulti fino a 2,3 kg (conigli nani) |
Animali giovani di adulti di oltre 2,3 kg |
||||
4 Dimensioni minime per parchi senza superfici sopraelevate: |
|||||
|
cm2 |
3400 |
4800 |
||
|
cm |
40 |
50 |
||
5 Dimensioni minime per parchi con superfici sopraelevate: |
|||||
|
cm2 |
2800 |
4000 |
||
|
cm2 |
2000 |
2800 |
||
|
cm |
40 |
50 |
||
6 Superficie per animale giovane con un peso fino a 1,5 kg5, 6 |
|||||
|
cm2 |
1000 |
1000 |
||
|
cm2 |
800 |
800 |
||
7 Superficie per animale giovane con un peso superiore a 1,5 kg5, 6 |
|||||
|
cm2 |
- |
1500 |
||
|
cm2 |
- |
1200 |
Osservazioni sulla tabella 8 - Conigli domestici
|
|
|
|
|
|
Tab. 9-1 Pollame domestico |
Categoria animale |
Pulcini |
Animali giovani |
Galline ovaiole, animali riproduttori |
Animali da ingrasso |
Settimana di vita |
Fino al termine della 10a |
Dall'11a all'inizio della deposizione delle uova |
Dall'inizio della deposizione delle uova |
||
1 Impianti di stabulazione |
|||||
|
|||||
|
cm |
3 |
10 |
16 |
- |
|
cm |
3 |
6 |
8 |
21 |
|
cm |
2 |
3 |
3 |
1,51 |
|
cm |
1 |
2 |
2,5 |
11 |
|
cm |
1 |
1,5 |
1,5 |
11 |
|
n |
15 |
15 |
15 |
151 |
|
n |
30 |
25 |
25 |
30 |
12 Posatoi |
|||||
|
cm |
8 |
11 |
14 |
- |
|
cm |
25 |
25 |
30 |
- |
13 Luogo di deposizione delle uova |
|||||
|
Animali |
- |
- |
5 |
- |
|
Animali |
- |
- |
100 |
- |
14 Superfici calpestabili5 |
|||||
|
cm |
50 |
50 |
50 |
501 |
|
cm |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
% |
12 |
12 |
12 |
0 |
Tab. 9-1 Pollame domestico |
Categoria animale |
Pulcini |
Animali giovani |
Galline ovaiole, animali riproduttori |
Animali da ingrasso |
|
Settimana di vita |
Fino al termine della 10a |
Dall'11a all'inizio della deposizione delle uova |
Fino a 2 kg |
Oltre 2 kg |
||
2 Superficie calpestabile per animale7 in unità di detenzione con |
||||||
|
n |
14 |
9,3 |
7 |
6 |
- |
|
n |
15 |
Superficie grigliata: 16,4 Superficie con lettiera: 10,3 |
Superficie grigliata: 12,5 Superficie con lettiera: 3,5 |
- |
|
3 Superficie calpestabile per animale7 in unità di detenzione8 con |
||||||
|
kg |
- |
- |
- |
- |
15 |
|
kg |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
kg |
- |
- |
- |
- |
25 |
|
kg |
- |
- |
- |
- |
30 |
4 Superfici calpestabili per il pollame riproduttore, per animale |
cm2 |
- |
- |
1400 |
1400 |
- |
Osservazioni sulla tabella 9-1 - Pollame domestico
|
|
|
|
|
|
|
|
Tab. 9-2 Tacchini domestici |
Fino al termine della 6a settimana di vita |
Dalla 7a settimana di vita |
1 Densità di occupazione |
32 kg per m2 |
36,5 kg per m2 |
Tab. 9-3 Piccioni domestici |
Parco internoa),b) |
Parco con parte anteriore apertaa),c) |
Requisiti particolari |
||
Razze |
Superficie minima per animale (m2) |
Parco esternoa),d) |
Superficie minima per animale (m2) |
||
Piccioni durante la cova e l'allevamento senza possibilità di volare liberamente all'esterno ogni giorno |
Pie) Gre) |
0,2 0,25 |
obbligatorio obbligatorio |
0,35 0,45 |
1) 2) 3) 1) 2) 3) |
Altri piccioni e animali giovani senza possibilità di volare liberamente all'esterno ogni giorno |
Pie) Gre) |
0,15 0,2 |
obbligatorio obbligatorio |
0,25 0,3 |
1) 3) 1) 3) |
Piccioni durante la cova e l'allevamento con possibilità di volare liberamente all'esterno ogni giorno |
Pie) Gre) |
0,3 0,375 |
- - |
0,35 0,45 |
1) 2) 3) 1) 2) 3) |
Altri piccioni e animali giovani con possibilità di volare liberamente all'esterno ogni giorno |
Pie) Gre) |
0,2 0,25 |
- - |
0,25 0,3 |
1) 3) 1) 3) |
Osservazioni sulla tabella 9-3 - Piccioni domestici
|
Requisiti particolari
|
Cani adulti |
||||
Fino a 20 kg |
20-45 kg |
Oltre 45 kg |
||
1 Box |
||||
|
m |
2 |
2 |
2 |
|
m2 |
4 |
8 |
10 |
|
m2 |
2 |
4 |
5 |
2 Canile1 |
||||
|
m |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
m2 |
6 |
8 |
10 |
|
m2 |
10 |
13 |
16 |
|
m2 |
3 |
4 |
6 |
3 Se durante il giorno i cani sono tenuti all'aperto in gruppo, con possibilità di ritirarsi, e se vengono portati in box singoli soltanto per riposare e dormire, le superfici dei box devono avere almeno le dimensioni seguenti: |
||||
|
m2 |
2,2 |
4,3 |
5 |
Osservazione sulla tabella 10 - Cani domestici
|
Tabella 11
Gatti adulti |
|||
Requisiti supplementari |
|||
1 Unità di detenzione1 |
|||
|
m |
2,0 |
Superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi, di limare gli artigli, di soddisfare le loro esigenze comportamentali. Per gruppi fino a 5 animali: un contenitore per escrementi per ogni gatto. Per gruppi da 6 animali e oltre: un contenitore per escrementi ogni 2 gatti se è pulito più volte al giorno oppure se i gatti hanno la possibilità di uscire all'aperto, altrimenti un contenitore per escrementi per ogni gatto. |
|
m2 |
7,0 |
|
|
m2 |
1,7 |
|
2 Gabbie per la detenzione individuale per al massimo 3 settimane: |
|||
|
m2 |
1,0 m2 di superficie calpestabile su tre livelli al massimo, di cui almeno 0,5 m2 di superficie di base. |
|
|
m |
1 m su almeno il 35 % della superficie di base. |
Osservazioni sulla tabella 11 - Gatti domestici
|
270 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3709). Aggiornato dalla correzione del 9 apr. 2015 (RU 2015 1023) e dal n. II dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
(art. 10)
Osservazioni preliminari
A. Le superfici e i volumi indicati rappresentano sempre la dimensione minima del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tabelle. I parchi divisori che non rispondono completamente ai requisiti minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine.
B. Le tabelle indicano il numero massimo di animali adulti nel parco con le misure minime. Nello stesso parco possono essere tenuti anche gli animali giovani. Per i rettili e gli anfibi, la dimensione minima è definita in funzione dell'esemplare più grande presente nel parco. Il fabbisogno ulteriore di spazio è definito in base alla taglia degli altri animali.
C. Se in un unico parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio nello stesso modo, per calcolare le superfici e i volumi occorre tenere conto della specie con le esigenze maggiori di spazio minimo. Le superfici e i volumi per ogni altro animale della stessa specie e per gli animali delle altre specie devono essere aggiunte sulla base di quanto previsto «per ogni animale in più».
D. Se in un parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio in modo diverso, nel volume previsto dal presente allegato per la specie che necessita di maggiore spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza dover aumentare lo spazio.
E. Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l'umidità dell'aria, la temperatura, le caratteristiche del suolo o l'alimentazione, occorre tenere conto di tali esigenze anche se nella tabella non vi è alcuna indicazione in merito.
F. Nel caso di specie per le quali è prescritto un parco esterno si può rinunciare a questo requisito a condizione di tenere conto in altro modo delle esigenze della specie interessata, p. es. aprendo finestre o porte e soffitti scorrevoli così da lasciare entrare, in presenza di un'adeguata temperatura, la luce diretta del sole o illuminando il parco con una luce artificiale che presenti uno spettro luminoso simile a quello della luce naturale. In questo caso le dimensioni del parco interno devono corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono prescritti un parco esterno e uno interno, alla superficie complessiva di entrambi. Occorre tenere conto di comportamenti quali l'abitudine di scavare e il letargo in caverne.
G. Nei centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio conformemente all'articolo 122 si può rinunciare al parco esterno.
H. Nella composizione dei gruppi occorre tenere conto - indipendentemente dall'occupazione consentita in base alle tabelle - della struttura sociale della specie e della compatibilità degli individui.
I. I parchi devono essere provvisti - indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle - di settori adatti alle varie funzioni o corrispondenti alle condizioni climatiche adatte alla specie. Occorre tenere in debita considerazione l'utilizzazione ottimale dello spazio per la specie in questione.
J. I parchi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale non tremolante che presenti uno spettro luminoso adeguato alle esigenze della specie. Gli animali notturni tenuti in parchi esterni devono sempre avere la possibilità di trovare un box per dormire.
K. Per tutte le specie, anche quelle non elencate nel presente allegato, occorre che siano soddisfatti tutti i requisiti specifici relativi all'alimentazione, alla struttura sociale, al clima, compreso il microclima, alle caratteristiche del suolo, alla possibilità di nuotare e fare il bagno, di scavare e di ritirarsi e ad altre infrastrutture che offrano agli animali possibilità di isolamento o altri comfort (p. es. superfici da graffiare, fango in cui rotolarsi). I parchi per le specie non elencate devono essere sufficientemente grandi da ospitare le strutture necessarie per soddisfare le esigenze specifiche degli animali. A titolo di valori indicativi, si applicano perizie tecniche basate sulle conoscenze scientifiche.
L. Gli alimenti devono essere somministrati in modo da riprodurre il comportamento alimentare tipico della specie (presentazione del cibo in luoghi e tempi diversi, rispetto del modo in cui l'animale si procaccia gli alimenti, li prepara e li assume).
M. Nei grandi parchi concepiti in modo da essere simili all'ambiente naturale, il benessere degli animali deve essere verificato controllando con sufficiente frequenza e regolarità il funzionamento degli impianti e delle attrezzature tecniche - comprese le misure di sicurezza volte a impedire la fuga - assicurandosi che gli animali possano soddisfare le loro esigenze alimentari e godere di condizioni di vita adeguate e sorvegliando gli effettivi.
N. Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, gli animali devono essere alimentati tenendo in debita considerazione le loro esigenze particolari.
O. Nella concezione e gestione del parco occorre tenere in considerazione le possibilità di arricchire l'ambiente in cui vivono gli animali (p. es. stimoli quali odori estranei, nuovi oggetti da manipolare).
P. Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, i parchi devono essere mantenuti e gestiti tenendo in debita considerazione anche le esigenze climatiche e igieniche delle varie specie.
Parchi per mammiferi |
Per gruppi fino a n animali |
Per ogni animale in piùa) |
Requisiti particolari |
||||||
Numero |
Parco esternoa) |
Parco internoa) |
Esterno |
Interno |
|||||
Specie animali |
(n) |
Superficieb) m2 |
Volume |
Superficieb) |
Volume |
|
|
||
|
c) |
2 |
- |
- |
6 |
- |
- |
2 |
1) 6) 11) |
|
c)e) |
2 |
- |
- |
6 |
12 |
- |
2 |
2) 3) 4) |
|
c)e) |
2 |
- |
- |
0,5 |
0,35 |
- |
0,05 |
2) 3) 4) |
|
c)e) |
2 |
- |
- |
1 |
1,8 |
- |
0,5 |
2) 3) 4) |
|
c)e) |
6 |
- |
- |
6 |
12 |
- |
1 |
2) 3) 4) |
|
c)e) |
6 |
- |
- |
3 |
6 |
- |
0,5 |
2) 3) 4) |
|
c)e) |
2 |
20 |
- |
6 |
- |
- |
- |
1) 3) 4) |
8 Vombato |
c)e) |
2 |
20 |
- |
20 |
- |
- |
- |
1) 3) 4) |
9 Canguri arboricoli |
c)e) |
2 |
16 |
40 |
16 |
40 |
4 |
4 |
2) 5) |
10 Canguri di piccola taglia |
c) |
5 |
40 |
- |
10 |
- |
4 |
2 |
6) 22) |
11 Ratti canguro |
c) |
2 |
- |
- |
8 |
- |
- |
2 |
3) 6) |
12 Canguro delle rocce |
c)e) |
5 |
150 |
- |
15 |
- |
15 |
3 |
2) 7) 8) |
13 Uallabie, tilogale |
c) |
5 |
250 |
- |
15 |
- |
15 |
3 |
7) 8) |
|
c)e) |
5 |
300 |
- |
20 |
- |
30 |
4 |
7) |
15 Pteropodi di piccola taglia (p. es. pteropo del Nilo) |
c) |
20 |
- |
- |
20 |
50 |
- |
1 |
9) 10) |
16 Pteropodi di grossa taglia |
c) |
20 |
- |
- |
30 |
90 |
- |
1 |
9) 10) |
|
c) |
20 |
- |
- |
10 |
20 |
- |
0,2 |
9) 10) 50) |
|
c) |
5 |
- |
- |
3 |
6 |
- |
0,5 |
2) 3) 6) 34) 36) |
|
c)d) |
2 |
- |
- |
3 |
6 |
- |
0,5 |
2) 3) 6) 14) 34) 36) |
|
c)e) |
5 |
- |
- |
1,5 |
3 |
- |
0,3 |
2) 3) 6) 14) 36) |
|
c)e) |
5 |
- |
- |
1,5 |
3 |
- |
0,3 |
2) 3) 6) 14) |
|
c)e) c)e) |
5 |
- |
- |
3 |
6 |
- |
0,5 |
2) 3) 6)14) 34) 36) |
|
c)d)e) |
5 |
- |
3 |
6 |
- |
0,5 |
2) 3) 6) 14) 34) 36) |
|
|
c)d)e) |
5 |
- |
- |
6 |
12 |
- |
1 |
2) 3) 6) 14) 34) |
|
c)e) |
5 |
- |
- |
6 |
12 |
- |
1 |
2) 3) 6) 14) 34) |
|
c)d)e) c)e) |
5 |
6 |
15 |
6 |
15 |
1,5 |
1,5 |
2) 6) 14) |
|
c)e) |
5 |
10 |
30 |
10 |
30 |
2 |
2 |
2) 6) 14) |
|
c)d)e) |
5 |
15 |
45 |
15 |
45 |
3 |
3 |
2) 6) 11) 12) 14) Varis: 3) |
|
c)e) c)e) |
5 |
25 |
75 |
25 |
75 |
4 |
4 |
2) 6) 11) 14) |
30 Gibboni |
c)e) |
3 |
25 |
75 |
25 |
75 |
8 |
8 |
2) 6) 11) 12) 14) 34) |
31 Scimpanzé, orangotanghi |
c)e) |
3 |
35 |
140 |
35 |
140 |
8 |
8 |
2) 6) 11) 14) |
|
c)e) |
3 |
50 |
200 |
50 |
200 |
10 |
10 |
2) 6) 11) 14) |
|
c)e) |
- |
- |
- |
6 |
- |
- |
1,5 |
1) 3) 51 |
|
c)e) |
2 |
- |
- |
12 |
24 |
- |
4 |
2) 3) 4) 15) 51) |
|
c)e) |
2 |
100 |
- |
12 |
- |
10 |
6 |
11) 16) 18 ) |
|
c)e) |
2 |
- |
- |
10 |
20 |
- |
2 |
2) 36) |
|
c) |
1 |
- |
- |
2 |
- |
- |
1 |
39) 41) |
|
c) |
1 |
- |
- |
0,5 |
- |
- |
0,25 |
2) 39) 41) |
|
c) |
1 |
- |
- |
2 |
- |
- |
1,0 |
2) 39) 41) |
|
d)f)g) |
2 |
- |
- |
0,5 |
- |
- |
0,2 |
39) 41) 45) 47) 54) |
|
d) |
1 |
- |
- |
0,18 |
- |
- |
0,05 |
2) 40) 41) 42) 44) 45) 48) |
|
d) |
2 |
- |
- |
0,18 |
- |
- |
0,05 |
2) 39) 41) 42) 44) 45) 47) |
|
d) |
5 |
- |
- |
0,5 |
- |
- |
0,05 |
40) 41) 42) 44) 45) 46) 47) |
|
d) |
5 |
- |
- |
0,5 |
0,35 |
- |
0,05 |
39) 41) 42) 44) 45) 47) |
|
5 |
- |
- |
0,5 |
0,35 |
- |
0,2 |
40) 41) 44) 45) 46) 47) |
|
|
d) |
2 |
- |
- |
0,5 |
0,75 |
- |
0,2 |
39) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) |
|
1 |
- |
- |
0,5 |
0,75 |
- |
0,2 |
2) 39) 41) 42) 43) 48) 50) |
|
|
c) |
5 |
20 |
- |
- |
- |
0,6 |
- |
45) 50) strato da scavare: 80 cm |
|
c) |
2 |
8 |
20 |
8 |
20 |
2 |
2 |
2) 3) 4) 17) 19) |
|
c) |
2 |
- |
- |
16 |
40 |
- |
3 |
2) 3) 15) 17) 19) |
|
c)e) |
2 |
- |
- |
5 |
10 |
- |
2 |
2) 3) 6) 19) |
|
c) |
2 |
40 |
- |
20 |
- |
4 |
3 |
1) 3) 6) 17) 19) |
|
c) |
5 |
40 |
- |
- |
- |
4 |
- |
3) 18) 19) 34) |
|
c) |
5 |
20 |
- |
20 |
- |
2 |
2 |
1) 3) 6) 19) 36) |
|
5 |
- |
- |
20 |
- |
- |
2 |
1) 3) 6) 11) 19) |
|
|
c) |
6 |
150 |
- |
- |
- |
10 |
- |
1) 49) 50) |
|
c) |
10 |
40 |
- |
- |
- |
2 |
- |
1) 49) 50) |
|
c) |
5 |
150 |
- |
20 |
- |
10 |
2,5 |
6) 18) 19) |
|
c) |
2 |
4 |
- |
- |
- |
1 |
- |
1) 3) 18) 19) |
|
c) |
2 |
10 |
- |
- |
- |
1 |
- |
3) 18) 19) |
|
c) |
2 |
10 |
30 |
- |
- |
4 |
- |
2) 8) 19) |
|
c) |
2 |
- |
- |
5 |
10 |
- |
1,5 |
1) 2) 3) 6) 19) |
|
c) |
2 |
40 |
- |
- |
- |
4 |
- |
1) 3) 6) 19) |
|
c) |
2 |
150 |
- |
- |
- |
4 |
- |
3) 6) |
|
c) |
5 |
30 |
- |
- |
- |
3 |
- |
1) 6) 49) |
|
c) |
2 |
20 |
- |
4 |
- |
2 |
2 |
1) 3) 11) 36) |
|
c) |
2 |
40 |
- |
8 |
- |
4 |
1 |
1) 3) 6) 8) 11) |
|
c)e) |
4 |
40 |
- |
12 |
- |
4 |
1 |
1) 3) 6) 11) 18) 34) |
|
c) |
2 |
100 |
- |
- |
- |
10 |
- |
1) 3) 6) 11) |
|
c) |
4 |
150 |
- |
- |
- |
15 |
- |
3) 6) 34) 11) |
|
c)e) |
2 |
200 |
- |
2 per capo |
- |
20 |
2 |
1) 3) 6) 8) 11) 34) |
|
c) |
4 |
400 |
- |
4 per capo |
- |
20 |
- |
1) 3) 6) 8) 11) |
|
c)e) |
2 |
100 |
- |
- |
20 |
4 |
1) 2) 11) 14) 18) 21) |
|
|
c)e) |
2 |
150 |
- |
- |
- |
20 |
- |
1) 2) 11) 14) 18) 21) 22) |
|
c)e) |
1 |
120 |
- |
8 |
- |
- |
- |
2) 4) 14) 18) |
|
c)e) |
2 |
20 |
- |
8 |
16 |
4 |
2 |
2) 3) procioni: 18) |
|
c) |
2 |
- |
- |
16 |
40 |
- |
2 |
2) 3) 6) |
|
c) |
2 |
30 |
90 |
20 |
60 |
3 |
3 |
2) 3) |
|
c) |
2 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
3) 4) |
|
c) |
2 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
3) 4) |
|
c) |
2 |
15 |
- |
- |
- |
1 |
- |
3) 4) 18) |
|
c) |
2 |
- |
- |
4 |
2,4 |
- |
0,5 |
3) 14) 16) 55) |
|
c) |
2 |
16 |
40 |
0 |
0 |
- |
- |
2) 4) 17) 21) |
|
c)e) |
2 |
16 |
40 |
16 |
40 |
4 |
4 |
2) 3) 17) |
|
c)e) |
2 |
120 |
- |
- |
- |
- |
1) 2) 4) 21) |
|
|
c)e) |
2 |
12 |
- |
12 |
- |
2 |
2 |
1) 3) 6) 17) per alcune specie: 18) |
|
c) |
2 |
100 |
- |
30 |
- |
4 |
4 |
1) 3) 4) 17) |
|
c) |
2 |
20 |
- |
6 |
- |
3 |
2 |
6) 15) 18) |
|
c) |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
4) 6) 15) 18) |
|
c) |
2 |
80 |
- |
24 |
- |
10 |
4 |
6), 15) 18) |
|
c) |
2 |
10 |
- |
- |
- |
3 |
- |
6) 18) |
|
c) |
6 |
20 |
- |
10 |
- |
2 |
2 |
1) 3) 15) |
|
c) |
6 |
20 |
- |
10 |
- |
2 |
2 |
1) 3) 15) 20) |
|
c) |
2 |
20 |
- |
20 |
- |
5 |
3 |
1) 3) 15) 17) 20) icneumone da palude: 18) |
|
c) |
2 |
16 |
40 |
16 |
40 |
4 |
3 |
2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) 52), 53) |
|
c) |
2 |
40 |
120 |
20 |
50 |
5 |
4 |
2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) gatto viverrino, gatto dal muso piatto: 18) 52) 53) |
|
c) |
2 |
30 |
75 |
20 |
50 |
10 |
10 |
2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) |
|
c)e) |
2 |
50 |
150 |
25 |
75 |
15 |
12 |
2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) giaguaro: 18) |
|
c)e) |
2 |
80 |
240 |
30 |
90 |
20 |
15 |
2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) tigre: 18) |
|
c)e) |
2 |
200 |
- |
- |
- |
20 |
- |
2) 4) 6) 11) 15) 21) 52) 53) |
|
c)e) |
2 |
100 |
- |
12 per capo |
- |
10 |
6 |
1) 11) 21) |
|
c)e) |
2 |
200 |
- |
- |
20 |
- |
1) 6) 11) 21) 53) |
|
|
c)e) |
2 |
40 |
- |
- |
5 |
1) 3) |
||
|
c) |
5 |
16 |
40 |
16 |
40 |
3 |
3 |
2) 8) 36) |
|
c)e) |
3 |
500 |
- |
15 per capo |
- |
100 |
- |
24) 25) 52) |
|
c)e) |
1 |
150 |
- |
2×30 per capo |
- |
100 |
- |
24) 25) 52) alternanza di parchi |
|
c)e) |
5 |
500 |
- |
8 per capo |
- |
- |
- |
8) 25) 26) 52) |
|
c)e) |
1 |
150 |
- |
8 |
- |
- |
- |
8) 25) 26) 52) |
|
c)e) |
5 |
500 |
- |
8 per capo |
- |
80 |
- |
8) 25) 26) 27)52) |
|
c)e) |
5 |
1000 |
- |
8 per capo |
- |
100 |
- |
8) 25) 26) 27) 52) |
|
c)e) |
2 |
200 |
- |
15 per capo |
- |
50 |
- |
24) 25) 28) |
|
c)e) |
2 |
500 |
- |
25 per capo |
- |
150 |
- |
4) a eccezione del rinoceronte camuso 11) 24) 25) 29) 38) |
|
c)e) |
2 |
30 |
- |
4 |
- |
10 |
- |
25) 27) 29) |
|
c)e) |
2 |
100 |
- |
4 |
- |
20 |
- |
8) 17) 25) 27) 29) |
|
c)e) |
4 |
80 |
- |
3 |
- |
10 |
- |
25) 29) |
|
c)e) |
2 |
100 |
- |
10 per capo |
- |
- |
- |
4) 24) 29) |
|
c)e) |
2 |
250 |
- |
40 per capo |
- |
50 |
10 |
24) |
|
c) |
6 |
300 |
- |
2 per capo |
- |
50 |
- |
8) |
|
c) |
3 |
300 |
- |
8 per capo |
- |
50 |
- |
8) 27) |
|
c) |
2 |
20 |
- |
6 |
- |
- |
2 |
6) |
|
c)e) |
2 |
40 |
- |
8 |
- |
12 |
2 |
6) 18) |
|
c) |
4 |
150 |
- |
3 per capo |
- |
10 |
- |
6) 8) 30) 52) |
|
c) |
2 |
500 |
- |
- |
- |
150 |
- |
6) 8) 30) 52) |
|
c) |
8 |
500 |
- |
4 per capo |
- |
60 |
- |
8) 27) 29) a eccezione del daino 30) 31) 52) |
|
c) |
6 |
800 |
- |
6 per capo |
- |
80 |
- |
8) 18) a eccezione della renna 27) 29) a eccezione della renna 30) 31) 52) |
|
c) |
3 |
800 |
- |
- |
- |
80 |
- |
8) 18) 28) 31) 32) 52) |
|
c)e) |
2 |
300 |
- |
15 per capo |
- |
100 |
- |
4) 26) 52) |
|
c)e) |
4 |
500 |
- |
25 per capo |
- |
100 |
- |
33) 52) maschio: 26) |
|
c)e) |
2 |
50 |
- |
3 per capo |
- |
20 |
- |
4) 6) 52) |
|
c)e) |
2 |
50 |
- |
3 per capo |
- |
20 |
- |
6) 52) oreotrago: 2) |
|
c)e) |
4 |
100 |
- |
3 per capo |
- |
15 |
- |
6) 52) |
|
c)e) |
2 |
100 |
- |
4 per capo |
- |
- |
- |
4) 6) 52) |
|
c)e) |
10 |
500 |
- |
4 per capo |
- |
40 |
- |
6) 8) 27) 52) |
|
c)e) |
6 |
500 |
- |
5 per capo |
- |
50 |
- |
6) 8) 27) 52) |
|
c)e) |
5 |
500 |
- |
8 per capo |
- |
80 |
- |
8) 11) 25) 27) 31) 32) 52) |
|
c)e) |
4 |
400 |
- |
4 per capo |
- |
50 |
- |
2) 6) 8) 28) |
|
c) |
10 |
500 |
- |
2 per capo |
- |
50 |
- |
2) 8) 52) altri ovini selvatici: 27) |
|
c) |
10 |
500 |
- |
2 per capo |
- |
50 |
- |
2) 8) 27) 52) |
Osservazioni sulla tabella 1 - (Mammiferi)
|
|
|
|
|
|
|
Requisiti particolari
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parchi per uccelli |
Per gruppi fino a n animali |
Per ogni animale in piùa) |
Locale interno |
Requisiti particolari |
|||||
Numero |
Parco esterno |
Voliereb) |
Parco esterno |
Voliereb) |
Per animalec) |
||||
Specie animali |
(n) |
Superficied) m2 |
Superficied) m2 |
Volume m3 |
Superficie m2 |
Superficie m2 |
Superficie m2 |
||
|
e) |
2 |
1100 |
- |
- |
200 f, |
- |
6 |
1) 3) 24) |
|
e) |
6 |
500 |
- |
- |
50 |
- |
- |
1) 3) 24) |
|
e) |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
10 |
2) 3) 4) 24) 26) |
|
e) |
2 |
500 |
- |
- |
100 |
- |
- |
1) 3) 24) 25) 26) |
|
e)g) |
12 |
100 |
45 |
90 |
3 |
- |
3 |
6) 7) |
|
e)g) |
12 |
60 |
45 |
90 |
2 |
- |
2 |
6) 7) 17) |
|
e) |
4 |
60 |
- |
- |
10 |
- |
3 |
7) 8) 12) |
|
e)g) |
6 |
40 |
20 |
50 |
2 |
3 |
- |
7) 9) 10) |
|
e)g) |
2 |
100 |
- |
- |
50 |
- |
6 |
7) |
|
e)g) |
2 |
200 |
80 |
320 |
50 |
20 |
5 |
7) 12) |
|
e) |
2 |
100 |
100 |
500 |
10 |
10 |
1 |
7) 10) 11) |
|
e) |
6 |
100 |
100 |
500 |
5 |
3 |
1 |
7) 10) 11) |
|
e) |
6 |
- |
40 |
160 |
- |
2 |
0,5 |
7) 10) 11) |
|
e) |
6 |
- |
40 |
160 |
- |
5 |
2 |
4) 7) 8) 10) 11) |
|
e) |
12 |
- |
40 |
160 |
- |
2 |
0,5 |
7) 10) 11) |
|
e) |
2 |
- |
20 |
50 |
- |
2 |
2 |
4) 7) 8) 10) 11) |
|
e) |
2 |
- |
10 |
25 |
- |
- |
- |
4) 7) 9) 10) |
|
e) |
20 |
250 |
- |
- |
5 |
- |
1 |
7) 8) 12) |
|
e) |
2 |
300 |
- |
- |
150 |
- |
6 |
11) 12) 14) |
|
e) |
2 |
200 |
- |
- |
100 |
- |
2 |
11) 12) 14) |
|
e) |
2 |
- |
60 |
240 |
- |
15 |
4 |
10) 11) 13) 14) 15) |
|
e) |
2 |
- |
30 |
90 |
- |
10 |
2 |
10) 11) 13) 14) 15) |
|
e) |
2 |
- |
20 |
60 |
- |
4 |
2 |
4) 10) 11) 13) 14) 15) |
|
e) |
2 |
- |
15 |
40 |
- |
2 |
1 |
4) 10) 11) 13) 14) 15) |
|
e) |
2 |
- |
10 |
20 |
- |
0,5 |
- |
4) 9) 10) 13) 14) 15) |
|
e) |
2 |
- |
30 |
90 |
- |
6 |
3 |
4) 10) 11) 13) 14) 15) |
|
e) |
2 |
- |
20 |
40 |
- |
3 |
2 |
4) 10) 11) 13) 14) 15) |
|
e) |
2 |
- |
10 |
20 |
- |
1 |
1 |
4) 9) 10) 13) 14) 15) |
|
h) |
6 |
- |
0,5 |
0,25 |
- |
0,045 |
- |
19) 22) 23) 27) |
|
e)f) |
2 |
- |
10 |
30 |
- |
1 |
- |
5) 14) 16) 18) 19) 20) 22) |
|
2 |
- |
0,7 |
0,84 |
- |
0,1 |
- |
14) 18) 19) 20) 21) 22) |
|
|
6 |
- |
0,5 |
0,3 |
- |
0,05 |
- |
14) 18) 19) 20) 21) 22) |
|
|
4 |
- |
0,24 |
0,12 |
- |
0,05 |
- |
14) 19) 20) 21) 22) psittaciformi: 18) |
|
|
e) |
8 |
- |
20 |
40 |
- |
1 |
0,5 |
7) 11) |
|
e) |
6 |
30 |
60 |
240 |
2 |
2 |
- |
7) |
|
e) |
10 |
- |
60 |
240 |
- |
1 |
- |
7)a |
|
e) |
2 |
- |
20 |
40 |
- |
1 |
- |
4) 9) 10) |
|
e) |
2 |
- |
3 |
6 |
- |
1 |
- |
4) 10) 14) 16) |
|
e) |
2 |
- |
20 |
60 |
- |
4 |
- |
10) 14) |
|
e) |
2 |
- |
20 |
60 |
- |
- |
- |
10) 14) |
|
e) |
2 |
- |
20 |
60 |
- |
4 |
- |
4) 10) 14) |
Osservazioni sulla tabella 2 (Uccelli)
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisiti particolari
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bacini per mammiferi |
Per gruppi fino a n animali |
Per ogni animale in piùa) |
Requisiti particolari |
||
Specie animali |
Numero (n) |
Superficie m2 |
Profondità m |
Superficie m2 |
|
|
2 |
1 |
0,2 |
- |
|
|
2 |
2 |
0,5 |
- |
|
|
5 |
30 |
0,8 |
- |
6) |
|
5 |
6 |
0,5 |
1 |
7) |
|
2 |
10 |
0,5 |
2 |
|
|
2 |
20 |
0,8 |
- |
|
|
2 |
60 |
2 |
25 |
|
|
2 |
50 |
1 |
2 |
|
|
1 |
400 |
2 |
20 |
|
|
2 |
10 |
1 |
5 |
|
|
2 |
20 |
0,8 |
- |
|
|
2 |
30 |
1,5 |
8 |
|
|
2 |
10 |
0,8 |
- |
|
|
2 |
80 |
2 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
150 |
3 |
15 |
1) |
|
3 |
250 |
10 |
40 |
1) |
|
5 |
800 |
5 |
50 |
2) 3) 4) |
|
4 |
400 |
4 |
25 |
2) 5) |
|
4 |
400 |
4 |
30 |
2) 5) |
|
2 |
2000 |
10 |
150 |
2) 4) 5) |
Osservazioni sulla tabella 3 - (Bacini per mammiferi)
|
|
Requisiti particolari
|
|
|
|
|
|
|
Bacini per uccelli |
Per gruppi fino a n animali |
Per ogni animale in più |
Requisiti particolari |
||
Specie animali |
Numero (n) |
Superficie m2 |
Profondità m |
Superficie m2 |
|
|
12 |
15 |
2 |
1 |
1) |
|
12 |
15 |
2 |
1 |
1) |
|
12 |
15 |
1 |
0,5 |
1) |
|
4 |
50 |
0,75 |
5 |
|
|
6 |
40 |
1,25 |
1 |
|
|
20 |
100 |
- |
0,5 |
2) |
|
8 |
6 |
- |
- |
2) |
|
6 |
12 |
- |
- |
|
|
12 |
6 |
- |
- |
Osservazioni sulla tabella 4 - (Bacini per uccelli)
|
Requisiti particolari
|
|
Osservazioni preliminari
A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare detenuto. Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei sauri e dei coccodrilli, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso delle tartarughe la lunghezza del carapace (lunghezza in linea retta senza tener conto della curvatura) e nel caso dei serpenti la lunghezza complessiva. La dimensione del parco è indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). Se diversi animali di taglia differente sono tenuti in gruppo, l'unità determinante per il calcolo della dimensione del parco secondo la tabella è la lunghezza del corpo dell'animale più grande. Se dal calcolo risulta un valore superiore a 2,2 m si può limitare, per motivi pratici, l'altezza richiesta del parco a 2,2 m. In questo caso la superficie del parco deve essere ingrandita proporzionalmente in modo da rispettare il volume minimo del parco.
B. È necessario tener conto delle esigenze particolari di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura (ectotermia), l'umidità dell'aria e la luce. Informazioni dettagliate sono disponibili nella letteratura più recente in materia di terraristica e nelle informazioni tecniche dell'USAV.
C. I parchi per i rettili in grado di difendersi (come le tartarughe azzannatrici e le tartarughe alligatore), per i rettili velenosi (come gli elodermi e i serpenti velenosi), i boidi e i sauri di grossa taglia devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza. I parchi devono essere dotati di chiusure di sicurezza (lucchetti, catenacci ecc.). Le detenzioni di animali aperte al pubblico devono essere munite di vetri di sicurezza e di rifugi o strutture in cui rinchiudere gli animali.
D. Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o di un infortunio, per l'adattamento, per la riproduzione e l'allevamento, per il letargo dovuto all'inverno o al freddo nonché per l'estivazione.
E. È indicata la profondità dell'acqua nel punto più basso del bacino. Per alcune specie devono inoltre essere disponibili settori meno profondi.
Parchi per rettili |
Per gruppi fino a n animali |
Per ogni animale in più |
Requisiti particolari |
||||||
Numero |
Terreno |
Bacino |
Parco |
Terreno |
Bacino |
||||
Specie animali |
(n) |
Superficieb) LC |
Superficieb) LC |
Profondità |
Altezza |
Superficie |
Superficie LC |
||
Testudinidi (Testudinidae) |
|||||||||
|
a) |
2 |
8×4 |
- |
- |
- |
2×2 |
- |
1) 2) 3) 5) 6) 7) 12) 26) |
|
a) |
2 |
8×4 |
- |
- |
- |
2×2 |
- |
1) 3) 5) 6) 7) 9) 12) 26) |
|
2 |
8×4 |
- |
- |
- |
2×2 |
- |
5) 9) 12) determinate specie 1) 3) 7) 26) |
|
|
2 |
8×4 |
- |
- |
- |
2×2 |
- |
1) 4) 5) 7) 9) 26) |
|
Chelidridi (Chelydridae) |
|||||||||
|
a) |
2 |
- |
4×3 |
1 |
- |
- |
2×2 |
3) 5) 9) 12) 18) 21) |
|
a) |
2 |
2×2 |
4×3 |
1 |
- |
- |
2×2 |
3) 5) 9) 12) 18) determinate specie 4) |
Tartarughe dal guscio molle (Trionychidae) |
|||||||||
|
a) |
2 |
2×2 |
5×3 |
2 |
- |
- |
2×2 |
3) 5) 7) 9) 18) |
|
2 |
2×2 |
5×3 |
2 |
- |
- |
2×2 |
3) 5) 7) 9) 18) |
|
Kinosternidi (Kinosternoidea) |
|||||||||
|
2 |
2×2 |
4×3 |
1 |
- |
1×1 |
2×2 |
3) 5) 9) determinate specie 4) 26) |
|
Geoemididi (Geoemydidae) |
|||||||||
|
a) |
2 |
2×2 |
5×3 |
2 |
- |
1×1 |
3×1 |
3) 5) 18) |
Emididi (Emydidae) |
|||||||||
|
2 |
2×2 |
5×3 |
2 |
- |
1×1 |
2×2 |
3) 5) 9) 18) 26) determinate specie 4) |
|
|
2 |
8×4 |
- |
- |
- |
2×2 |
- |
1) 4) 5) 7) 9) 26) |
|
Pleurodira (Pleurodira) |
|||||||||
|
a) |
2 |
2×2 |
4×2 |
1 |
- |
1×1 |
1×1 |
3) 5) 9) 18) 26) |
|
a) |
2 |
2×2 |
5×3 |
2 |
- |
- |
2×2 |
3) 5) 9) 18) 26) |
|
a) |
2 |
2×2 |
4×2 |
1 |
- |
- |
1×1 |
3) 5) 9) 18) 26) |
|
2 |
2×2 |
4×2 |
1 |
- |
- |
1×1 |
3) 5) 9) 26) |
|
Camaleonidi (Chamaeleonidae) |
|||||||||
|
a) |
1 |
5x3 |
- |
- |
5 |
2×2 |
- |
secondo la specie 1) 3) 4) 5) 8) 9) 13) 15) 26) |
|
a) |
1 |
6×4 |
- |
- |
3 |
2×2 |
- |
1) 3) 4) 5) 9) 13) 15) 26) |
|
a) |
1 |
6×4 |
- |
- |
4 |
2×2 |
- |
3) 5) 9) 15) |
Iguanidi (Iguanidae) |
|||||||||
|
a) |
2 |
4×3 |
- |
- |
4 |
2×2 |
- |
2) 3) 5) 8) 9) 12) 26) |
|
a) |
2 |
5×4 |
- |
- |
2 |
2×2 |
- |
3) 5) 7) 8) 9) 12) 26) |
|
2 |
6×6 |
- |
- |
8 |
2×2 |
- |
3) 5) 8) 9) 26) |
|
Agamidi (Agamidae) |
|||||||||
|
a) |
2 |
5×3 |
4×2 |
1 |
5 |
2×2 |
- |
3) 5) 8) 9) 26) |
|
2 |
5×3 |
2×2 |
1 |
5 |
2×2 |
- |
3) 5) 8) 9) 26) |
|
|
2 |
5×4 |
- |
- |
4 |
2×2 |
- |
3) 5) 8) 9) 26) determinate specie 4) 13) |
|
|
2 |
5×4 |
- |
- |
5 |
2×2 |
- |
3) 5) 8) 9) 26) |
|
|
2 |
5×4 |
- |
- |
5 |
2×2 |
- |
3) 5) 8) 9) 26) |
|
|
2 |
5×4 |
- |
- |
3 |
2×2 |
- |
3) 4) 5) 7) 9) 26) |
|
|
a) |
2 |
20×8 |
- |
- |
20 |
8×4 |
3) 5) 8) 9) 25) 26) |
|
|
a) |
2 |
6×4 |
- |
- |
3 |
2×2 |
3) 5) 9) 25) 26) |
|
Lucertole (Lacertidae) |
|||||||||
|
2 |
6×4 |
- |
- |
4 |
2×2 |
- |
3) 5) 9) 26) determinate specie 4) 13) |
|
|
2 |
8×4 |
- |
- |
6 |
2×2 |
- |
5) 8) 9) 26) |
|
|
2 |
8×4 |
- |
- |
4 |
2×2 |
- |
3) 13) determinate specie 1) 4) 5) 9) 26) |
|
Teiidi (Teiidae, Tejus) |
|||||||||
|
a) |
2 |
3×3 |
2×2 |
0,5 |
3 |
1×1 |
- |
3) 5) 8) 9) 12) 18) 25) 26) |
|
a) |
2 |
5×3 |
- |
- |
3 |
2×2 |
- |
3) 5) 7) 9) 12) 26) determinate specie 4) |
Scincidi (Scincidae) |
|||||||||
|
2 |
7×4 |
- |
- |
3 |
2×2 |
- |
3) 4) 5) 9) 26) |
|
|
2 |
7×4 |
- |
- |
3 |
2×2 |
- |
3) 5) 7) 9) determinate specie 26) |
|
|
2 |
5×3 |
- |
- |
5 |
2×2 |
- |
3) 5) 8) 9) |
|
Gechi (Gekkota) |
|||||||||
|
2 |
6×2 |
- |
- |
8 |
2×2 |
- |
3) 5) 8) 9) determinate specie 4) |
|
|
2 |
6×6 |
- |
- |
2 |
2×2 |
- |
3) 5) 9) determinate specie 4) 7) |
|
|
2 |
6×6 |
- |
- |
8 |
2×2 |
- |
3) 5) 8) 9) 26) |
|
Cordilidi (Cordylidae) |
|||||||||
|
2 |
5×3 |
- |
- |
4 |
2×2 |
- |
3) 5) 9) 26) determinate specie 4) 8) 13) |
|
|
2 |
8×2 |
- |
- |
5 |
2×1 |
- |
3) 8) 9) 26) determinate specie 4) 5) 13) |
|
|
2 |
5×3 |
- |
- |
3 |
2×2 |
- |
3) 4) 5) 7) 9) 26) |
|
Elodermi (Heloderma) |
- |
- |
- |
||||||
|
a) |
2 |
4×3 |
- |
- |
3 |
2×2 |
- |
3) 4) 5) 7) 9) 12) 26) |
|
a) |
2 |
4×3 |
- |
- |
2 |
2×2 |
- |
3) 5) 7) 9) 12) 26) |
Varani (Varanidae) |
|||||||||
|
a) |
2 |
5×3 |
- |
- |
2 |
2×2 |
- |
3) 5) 9) 12) 26) determinate specie 4) 6) 7) 8) |
|
a) |
2 |
5×3 |
- |
- |
2 |
2×2 |
- |
2) 3) 5) 6) determinate specie 7) 8) 9) 12) 26) |
|
a) |
2 |
5×2 |
- |
- |
5 |
2×2 |
- |
2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26) |
|
a) |
2 |
5×3 |
2×2 |
0,5 |
2 |
2×2 |
1×1 |
2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 18) 26) |
|
a) |
2 |
2×2 |
3×2 |
0,5 |
2 |
1×1 |
1×1 |
2) 3) 5) 8) 9) 12) 18) 26) |
|
a) |
2 |
5×3 |
- |
- |
5 |
2×2 |
- |
2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 25) 26) |
Pitonidi (Pythonidae) e boidi (Boidae) |
|||||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,75 |
0,2×0,2 |
- |
2) 3) 5) 10) 12) determinate specie 4) |
|
a) |
2 |
1×0,5 |
1×0,5 |
0,2 |
0,75 |
0,2×0,2 |
0,1×0,1 |
2) 3) 5) 12) 17) 18) |
|
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,75 |
0,5×0,2 |
- |
3) 5) 9) determinate specie 2) 8) |
|
|
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,75 |
0,5×0,2 |
- |
3) 5) 8) |
|
Colubridi (Colubridae) |
|||||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
0,5×0,5 |
0,2 |
0,5 |
0,5×0,1 |
0,5×0,1 |
3) 5) 8) 11) 12) determinate specie 4) |
|
a) |
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,5 |
0,5×0,2 |
- |
3) 5) 11) 12) |
|
a) |
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,7 |
0,5×0,2 |
- |
3) 5) 9) 11) 12) determinate specie 8) 23) 26) |
Elapidi (Elapidae) |
|||||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,5 |
0,5×0,2 |
- |
3) 5) 11) 12) 23) |
|
a) |
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,7 |
0,5×0,2 |
- |
3) 5) 8) 11) 12) 14) 23) |
|
a) |
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,5 |
0,5×0,2 |
- |
3) 5) 8) 11) 12) 14) 23) |
|
a) |
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,5 |
0,5×0,2 |
- |
3) 5) 9) 11) 12) 14) 23) 25) |
|
a) |
2 |
0,5×0,3 |
1×0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5×0,1 |
0,5×0,1 |
3) 5) 9) 11) 12) 17) 23) |
|
a) |
2 |
- |
2×1,5 |
0,7 |
- |
- |
1×1 |
5) 12) 18) 20) 23) determinate specie 21) |
|
a) |
2 |
- |
2×1 |
0,5 |
- |
- |
1×1 |
5) 12) 18) 19) 20) 22) 23) |
Viperidi (Viperidae) |
|||||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,5 |
0,5×0,2 |
- |
5) 7) 9) 12) 23) |
|
a) |
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,5 |
0,5×0,2 |
- |
3) 5) 11) 12) 23) |
|
a) |
2 |
1,5×0,5 |
- |
- |
0,5 |
0,5×0,2 |
- |
3) 5) 11) 12) 23) 24) determinate specie 4) |
|
a) |
2 |
1×0,5 |
- |
- |
0,7 |
0,5×0,2 |
- |
3) 5) 8) 12) 23) determinate specie 13) |
|
a) |
2 |
0,5×0,5 |
0,5×0,5 |
0,1 |
0,5 |
0,5×0,1 |
0,5×0,1 |
3) 4) 5) 11) 12) 23) |
Coccodrilli (Crocodylia) |
|||||||||
|
a) |
1 |
4×2 |
4×2 |
0,5 |
0,5 |
2×2 |
2×2 |
2) 3) 5) 6) 12) 18) 26) tutti gli animali giovani e gli animali adulti di determinate specie 11) |
Rinocefali (Rhynchocephalia) |
|||||||||
|
a) |
2 |
4×3 |
2×1 |
0,4 |
0,5 |
4×3 |
- |
3) 5) 7) 9) 16) |
Osservazioni sulla tabella 5 - Rettili
|
|
Requisiti particolari
1) Possibilità supplementare di uscire all'aperto finché le condizioni meteorologiche lo consentono. |
2) Determinate specie devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabili di dimensioni sufficienti; ciò vale anche per i parchi utilizzati per separare gli animali. |
3) La temperatura deve essere adeguata alle esigenze degli animali. Una parte più piccola del parco deve avere all'occorrenza una temperatura più alta e, a seconda della specie, una fonte termica per ogni capo affinché gli animali possano esporsi individualmente all'irraggiamento, salvo in caso siano tenuti all'aperto. |
4) Le condizioni climatiche nel corso dell'anno devono essere regolate in modo da permettere il letargo dovuto all'inverno o al freddo oppure l'estivazione a tutte le fasce d'età. |
5) La struttura sociale deve essere rispettata. In determinate circostanze gli animali devono essere tenuti da soli. |
6) Per tutte le testuggini giganti, le testuggini dagli speroni, le tartarughe dal guscio molle, i varani e i coccodrilli: se ospita più animali, il parco deve poter essere suddiviso oppure devono esserci altri parchi idonei a separare gli animali. |
7) Il suolo deve essere provvisto di un substrato cedevole in modo che gli animali possano scavare e, a seconda della specie, nascondersi. |
8) In tutti i parchi devono esserci, a seconda della specie degli animali, possibilità per arrampicarsi in orizzontale o in verticale, p. es. alberi, rami della stessa grandezza del corpo degli animali oppure pareti di roccia. |
9) Devono esserci possibilità di nascondersi. |
10) Devono esserci superfici di riposo sopraelevate. |
11) Devono esserci possibilità di nascondersi quali cavità negli alberi, buche nel terreno, cassoni, corteccia di sughero o simili che consentano tuttavia di osservare gli animali. |
12) Costruzione solida del parco (terrario). |
13) Durante la notte deve esserci un sensibile raffreddamento. |
14) Devono esserci cassoni con apertura utilizzabili dall'esterno oppure altre modalità di separazione, anche in caso di detenzione individuale. |
15) Il parco deve essere ben aerato; minimo 2 lati devono avere una recinzione in rete. |
16) Deve esserci un impianto di climatizzazione; ciò vale anche per i bacini. |
17) Si può limitare la profondità del bacino a 0,6 m se dal calcolo risulterebbe un valore superiore. |
18) Impianti di filtraggio di dimensioni sufficienti. |
19) L'acquario deve avere gli angoli smussati. L'ideale sono i bacini circolari o con una forma ovale-cilindrica. |
20) L'acquario deve disporre di una copertura volta a impedire la fuga. |
21) A seconda della specie, detenzione in acqua dolce, salmastra o di mare, con un piccolo terreno. |
22) Detenzione in un acquario con acqua di mare, senza terreno. |
23) Se esistono sieri antiveleno per le specie detenute, occorre averne delle scorte oppure fare in modo che siano facilmente reperibili aderendo a un'apposita associazione. |
24) Per determinate specie occorre predisporre punti in cui sia disponibile sabbia sfusa, fine e depolverizzata nella quale gli animali possono nascondersi. |
25) Deve essere dimostrata la capacità di fornire una quantità sufficiente di cibo adeguato alla specie. |
26) Per determinate specie attive di giorno occorre utilizzare lampade chiare (p. es. HQL, HQI o lampade comparabili) per illuminare i luoghi di riscaldamento, tranne nel caso in cui gli animali siano tenuti all'aperto o in parchi con irraggiamento solare diretto. Non è consentito utilizzare esclusivamente il riscaldamento a terra o lampade a raggi infrarossi. |
271 Varanus albigularis, V. exanthematicus, V. giganteus, V. gouldii, V. griseus, V. nesterovi, V. panoptes, V. rosenbergi, V. spenceri, V. varius, V. yemenensis.
272 Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus, V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensis, V. juxtindicus, V. macraei, V. melinus, V. obor, V. rudicollis, V. salvadorii, V. spinulosus, V. yuwonoi.
273 Varanus bangonorum, V. cumingi, V. dalubhasa, V. marmoratus, V. niloticus, V. nuchalis, V. ornatus, V. palawanensis, V. rasmusseni, V. salvator, V. togianus.
274 Epicrates angulifer, Liasis olivaceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethistina, M. boeleni, Python molurus, P. natalensis, P. reticulatus, P. sebae.
275 Bitis peringueyi, B. schneideri, Cerastes spp., Crotalus cerastes, Eristicophis macmahoni, Pseudocerastes persicus.
276 Alligator spp., Caiman spp., Crocodylus spp., Gavialis spp., Mecistops spp., Melanosuchus spp., Osteolaemus spp., Paleosuchus spp., Tomistoma spp.
Osservazioni preliminari
A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso degli anuri, la lunghezza complessiva, nel caso degli urodeli, la lunghezza della testa e del tronco.
B. È necessario tener conto delle esigenze particolari di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura (ectotermia) e l'umidità dell'aria.
C. L'alimentazione per le larve degli anfibi deve essere costituita, a seconda della specie, da componenti vegetali o animali.
D. L'alimentazione degli anfibi dopo la metamorfosi (giovani e adulti) deve essere costituita soprattutto da animali interi. Devono essere di buona qualità ed eventualmente arricchiti di vitamine e sali minerali. Devono inoltre poter essere ingeriti per intero.
Parchi per anfibi |
Per gruppi fino a n animalia) |
Per ogni animale in più |
Requisiti particolari |
||||||
Numero |
Terreno |
Bacino |
Parco |
Terreno |
Bacino |
||||
Specie animali |
(n) |
Superficied) LC |
Superficied) LC |
Profondità LC |
Altezzab) |
Superficie LC |
Superficie |
||
Ilidi (Hylidae), iperolidi (Hyperoliidae), rane cornute (Ceratophrydae) e racoforti (Rhacophoridae) |
|||||||||
|
2 |
10×5 |
- |
- |
10 |
2×2 |
- |
1) 3) determinate specie 2) 4) 6) 7) |
|
|
2 |
10×5 |
- |
- |
10 |
2×2 |
- |
1) 2) 3) determinate specie 5) 7) 9) |
|
|
2 |
10×5 |
- |
- |
4 |
2×2 |
- |
1) 3) 8) determinate specie 7) 9) |
|
Dendrobatidi (Dendrobatidae) |
|||||||||
|
2 |
25×15 |
- |
- |
8 |
15×2 |
- |
1) 3) 7) 9) |
|
|
2 |
20×10 |
- |
- |
25 |
10×2 |
- |
1) 2) 3) 4) 9) determinate specie 5) 7) |
|
Pipidi (Pipidae) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
- |
12×6 |
8 |
- |
- |
6×3 |
1) 10) |
|
Ranidi (Ranidae) |
|||||||||
|
2 |
6×4 |
10×5 |
2 |
5 |
2×2 |
2×1 |
1) 3) determinate specie 6) |
|
Rospi (Bufonidae) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 3) 6) determinate specie 2) 7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 3) 7) determinate specie 8) |
|
2 |
6×4 |
- |
- |
8 |
2×2 |
- |
1) 2) 3) 4) 7) |
|
Salamandridi (Salamandridae) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 3) determinate specie 6) 7) 9) 11) |
|
2 |
8×4 |
10×4 |
4 |
4 |
2×2 |
3×3 |
1) 3) 11) determinate specie 7) 9) |
|
Salamandre giganti e criptobranchidi (Cryptobranchidae) |
|||||||||
|
c) |
1 |
- |
3×2 |
0,5 |
- |
- |
3×2 |
3) 10) 12) |
Ambistomatidi (Ambystomatidae) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
10×4 |
- |
- |
4 |
2×2 |
- |
1) 3) determinate specie 6) 7) 9) 11) |
|
Sirenidi (Sirenidae) |
|||||||||
|
2 |
- |
4×2 |
2 |
- |
- |
1×1 |
1) 3) 10) 12) |
Osservazioni sulla tabella 6 - Anfibi
d) I dati stabiliscono sia il contenuto della superficie sia il rapporto fra lunghezza e larghezza della superficie minima. |
Requisiti particolari
|
Tabella 7
Detenzione |
Trasporto |
|||||
Salmonidia) |
Ciprinidia) |
Salmonidia) |
Ciprinidia) |
|||
1 Effettivob) |
||||||
|
kg |
80c) |
100 |
250 |
500 |
|
3 Qualità dell'acqua |
||||||
|
||||||
|
per cento |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
per cento |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
mg/l |
5,0 |
3,5 |
5,0 |
3,5 |
|
|
mg/l |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
0,04 |
|
|
mg/l |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
|
5,5-9,0 |
5,5-9,0 |
5,5-9,0 |
5,5-9,0 |
||
|
°C |
22 |
30 |
16 |
24 |
|
|
||||||
|
°C |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
°C |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
giorno-gradi |
100 |
280 |
100 |
280 |
Osservazioni sulla tabella 7
|
Tabella 8
Osservazioni preliminari
A. Per calcolare i volumi minimi di acquari e stagni, per ogni classe di dimensione si deve moltiplicare la lunghezza attuale del corpo con il numero di litri corrispondente e con il numero di pesci. Il volume minimo in litri risulta dalla somma dei prodotti delle singole classi di dimensione. Per lunghezza del corpo (LC) si intende la distanza tra l'estremità anteriore della testa e l'attaccatura della pinna caudale.
B. L'interno di un acquario non deve essere visibile direttamente da ogni lato. L'acquario deve essere allestito in modo adeguato alle esigenze dei pesci. Per i pesci devono esserci per lo meno una protezione visiva e adeguate possibilità di ritirarsi in alcune parti.
C. Per gli acquari da interno deve essere rispettato il ritmo giorno/notte.
D. La qualità dell'acqua deve essere adeguata alle esigenze dei pesci.
E. Ai bacini per la detenzione di carpe koi nei commerci zoologici si applicano le prescrizioni per i ciprinidi della tabella 7 invece di quelle della tabella 8.
Acquari a),b) |
Stagni a),b) |
|||
Classe di dimensione |
LC (in cm) |
Numero di litri per cm di pesce |
LC (in cm) |
Numero di litri per cm di pesce |
1 |
fino a 5 |
0,5 |
fino a 10 |
2 |
2 |
fino a 10 |
0,75 |
fino a 20 |
2,5 |
3 |
fino a 15 |
1 |
fino a 30 |
5 |
4 |
fino a 20 |
1,25 |
fino a 40 |
7 |
5 |
fino a 30 |
1,75 |
fino a 50 |
9 |
6 |
fino a 40 |
2,25 |
fino a 60 |
11 |
7 |
oltre i 40 |
3 |
fino a 70 |
13 |
8 |
- |
- |
fino a 80 |
16 |
9 |
- |
- |
fino a 90 |
19 |
10 |
- |
- |
fino a 100 |
22 |
11 |
- |
- |
fino a 120 |
25 |
12 |
- |
- |
fino a 150 |
30 |
13 |
- |
- |
fino a 200 |
40 |
Osservazioni sulla tabella 8 - Acquari e stagni
|
277 Aggiornato dal n. II dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
(art. 10)
Osservazioni preliminari
I valori valgono per parchi o locali ventilati. Negli altri casi valgono i valori di cui all'allegato 2.
Specie, peso |
Superficie minima per ogni unità di detenzione |
Superficie per animale |
Altezza |
Osservazioni |
|
Topo (Mus musculus) |
|||||
<20 g |
330 |
60 |
12 |
1) 3) 5) 6) |
|
20-30 g |
330 |
80 |
12 |
1) 3) 5) 6) |
|
>30 g |
330 |
100 |
12 |
1) 3) 5) 6) |
|
Ratto (Rattus norvegicus) |
|||||
<200 g |
800 |
200 |
18 |
1) 3) 5) 6) |
|
200-300 g |
800 |
250 |
18 |
1) 3) 5) 6) |
|
300-400 g |
800 |
350 |
18 |
1) 3) 5) 6) |
|
400-600 g |
1500 |
450 |
20 |
1) 3) 5) 6) |
|
>600 g |
1500 |
600 |
20 |
1) 3) 5) 6) |
|
Criceto (Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus) |
|||||
< 60 g |
800 |
250 |
18 |
1) 3) 5) 6) |
|
> 60 g |
800 |
400 |
18 |
1) 3) 5) 6) |
|
Gerbillo della Mongolia (Meriones sp.) |
|||||
< 40 g |
1500 |
350 |
20 |
1) 3) 5) 7) |
|
> 40 g |
1500 |
450 |
20 |
1) 3) 5) 7) |
|
Porcellino d'India (Cavia porcellus) |
|||||
< 300 g |
3800 |
350 |
30 |
1) 2) 3) 4) |
|
300-700 g |
3800 |
700 |
30 |
1) 2) 3) 4) |
|
> 700 g |
3800 |
900 |
30 |
1) 2) 3) 4) |
Osservazioni sulla tabella 1 - (Piccoli roditori non utilizzati per l'allevamento)
|
|
|
|
|
|
|
I valori valgono per parchi o locali ventilati. Negli altri casi valgono i valori di cui all'allegato 2.
Specie, peso |
Superficie minima per ogni unità di detenzione |
Altezza |
Osservazioni |
|
Topo (Mus musculus) |
500 |
12 |
1) 3) 5) 6) 8) 9) |
|
Ratto (Rattus norvegicus) |
||||
300-400 g |
800 |
18 |
1) 3) 5) 6) 10) |
|
>400 g |
1500 |
20 |
1) 3) 5) 6) 10) |
|
Criceto (Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus) |
800 |
18 |
1) 3) 5) 6) 11) |
|
Gerbillo della Mongolia (Meriones sp.) |
1500 |
20 |
1) 3) 5) 7) 8) |
|
Porcellino d'India (Cavia porcellus) |
3800 |
30 |
1) 2) 3) 4) 8) 12) |
Osservazioni sulla tabella 2 - (Roditori utilizzati per l'allevamento)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specie |
Gruppi fino a n animali |
Per ogni animale in più |
Osservazioni |
|||
Numero |
Superficie |
Volume |
Superficie |
Volume |
||
Uistitì |
5 |
1,5 |
3 |
0,3 |
0,6 |
1) 2) 3) 4) 5) |
Callimiconidae, tamarindo di goeldi |
5 |
3 |
6 |
0,5 |
1 |
1) 2) 3) 4) 5) |
Scimmia notturna |
5 |
6 |
12 |
1 |
2 |
1) 2) 3) 4) 5) |
Saimiri |
5 |
6 |
15 |
1,5 |
3,75 |
1) 2) 3) 5) |
Scimmie ragno, cercopitechi, macachi |
5 |
15 |
45 |
3 |
9 |
1) 3) 5) 6) 7) 8) |
Osservazioni sulla tabella 3 - (Primati, non utilizzati per l'allevamento)
1) Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce, a seconda della specie. Lo spessore dei rami dovrebbe corrispondere agli organi prensili dell'animale. |
2) Box per dormire. Essi devono essere sistemati all'altezza del suolo oppure in un luogo rialzato, a seconda della specie. Per le specie di tanto in tanto incompatibili occorre prevedere un box per ogni animale. |
3) Schermi, possibilità di evitarsi e ritirarsi. |
4) Coppia monogama con prole accettata. |
5) Permettere agli animali di soddisfare le loro esigenze comportamentali mettendo loro a disposizione vari oggetti, p. es. funi per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sempre diversi. Gli animali devono essere indotti all'esplorazione attraverso stimoli supplementari nel loro ambiente. |
6) Possibilità di separazione e di isolamento. |
7) Nei parchi di 45 m3 possono essere tenuti 5 animali adulti o 10 animali giovani (al massimo di tre anni di età). |
8) Piccoli gruppi (max. 3 animali) o, in casi motivati, animali incompatibili possono essere tenuti per al massimo un anno in parchi più piccoli con una superficie di almeno 15 m3 purché ogni giorno, durante il periodo di attività, abbiamo accesso per almeno cinque ore a un parco di almeno 45 m3. |
La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 18 °C e 22 °C.
Lunghezza del corpo |
Superficie minima del bacino |
Superficie minima per |
Altezza |
|
Xenopus |
< 6 cm |
160 |
40 |
6 |
6- 9 cm |
300 |
75 |
8 |
|
9-12 cm |
600 |
150 |
10 |
|
> 12 cm |
920 |
230 |
12,5 |
278 Aggiornato dal n. I dell'O del 25 giu. 2008 (RU 2008 2979) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).
(art. 165 cpv. 1 lett. f)
Osservazioni preliminari
Le misure indicano lo spazio minimo medio per animale, non sono ammesse misure inferiori.
A seconda della durata del trasporto, delle condizioni degli animali e delle condizioni climatiche può essere necessario aumentare i valori minimi.
Spazio minimo per il trasporto di bovini |
Spazio minimo per il trasporto di suini |
|||||
Peso |
Superficie per animale m2 |
Altezza minima del compartimento cm |
Peso |
Superficie per animale m2 |
Altezza minima del compartimento |
|
40-80 kg |
0,30 |
Altezza al garrese + 20 cm |
Fino a 15 kg |
0,09 |
75 cm |
|
80-150 kg |
0,40 |
Altezza al garrese + 25 cm |
15-25 kg |
0,12 |
75 cm |
|
150-250 kg |
0,80 |
Altezza al garrese + 25 cm |
25-50 kg |
0,18 |
75 cm |
|
250-350 kg |
1,00 |
Altezza al garrese + 35 cm |
50-75 kg |
0,30 |
90 cm |
|
350-450 kg |
1,20 |
Altezza al garrese + 35 cm |
75-90 kg |
0,35 |
100 cm |
|
450-550 kg |
1,40 |
Altezza al garrese + 35 cm |
90-110 kg |
0,43 |
100 cm |
|
550-700 kg |
1,60 |
Altezza al garrese + 35 cm |
110-125 kg |
0,51 |
100 cm |
|
Oltre 700 kg |
1,80 |
Altezza al garrese + 35 cm |
125-150 kg |
0,56 |
110 cm |
|
150-200 kg |
0,69 |
110 cm |
||||
Oltre 200 kg |
0,82 |
110 cm |
||||
Spazio minimo per il trasporto di ovini tosati |
Spazio minimo per il trasporto di caprini |
|||||
Peso |
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
Peso |
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
|
30-45 kg |
0,25 |
Altezza al garrese + 25 cm |
Meno di 35 kg |
0,25 |
Altezza al garrese + 50 cm |
|
45-60 kg |
0,33 |
Altezza al garrese + 30 cm |
35-55 kg |
0,33 |
Altezza al garrese + 50 cm |
|
Oltre 60 kg |
0,40 |
Altezza al garrese + 30 cm |
Oltre 55 kg |
0,50 |
Altezza al garrese + 50 cm |
|
Spazio minimo per il trasporto di ovini non tosati |
Spazio minimo per il trasporto di equidi |
|||||
Peso |
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
||
Meno di 30 kg |
0,20 |
Altezza al garrese + 20 cm |
Puledri |
0,85 |
Altezza al garrese + 40 cm |
|
30-45 kg |
0,25 |
Altezza al garrese + 25 cm |
Equidi leggeri |
1,40 |
Altezza al garrese + 40 cm |
|
45-60 kg |
0,40 |
Altezza al garrese + 30 cm |
Equidi medi |
1,60 |
Altezza al garrese + 40 cm |
|
Oltre 60 kg |
0,50 |
Altezza al garrese + 30 cm |
Equidi pesanti |
1,90 |
Altezza al garrese + 40 cm |
|
Spazio minimo per il trasporto di pecore in gestazione avanzata e montoni d'allevamento |
||||||
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
|||||
Pecore |
0,50 |
Altezza al garrese + 30 cm |
||||
Montoni |
0,50 |
Altezza al garrese + 30 cm |
||||
Spazio minimo per il trasporto di polli, galline, oche, anatre e tacchini |
Spazio minimo per il trasporto di pulcini di un giorno |
|||||
Peso |
Superficie per ogni kg di peso vivo |
Altezza minima del compartimento |
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
||
fino a 3,0 kg |
160 |
24 |
Pulcini e anatre di un giorno |
21 |
10 |
|
fino a 5,0 kg |
115 |
25 |
Oche e tacchini di un giorno |
35 |
10 |
|
fino a 10,0 kg |
105 |
30 |
||||
fino a 15,0 kg |
105 |
35 |
||||
oltre 15,0 kg |
90 |
40 |
||||
279 Aggiornato dal n. I dell'O del 25 giu. 2008 (RU 2008 2979), dal n. II dell'O del 14 gen. 2009 (RU 2009 565) e dalla correzione del 9 apr. 2015 (RU 2015 1023).
(art. 225)
Osservazioni preliminari
Nella colonna C sono indicati i periodi transitori relativi agli articoli elencati qui di seguito. Tali periodi transitori valgono soltanto per il campo d'applicazione menzionato nella colonna D. Durante il periodo transitorio devono essere osservate le condizioni di cui alla colonna E.
Cifra |
A |
B |
C |
D |
E |
Articolo |
Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio |
Periodo transitorio a partire dalla data |
Campo d'applicazione della disposizione transitoria |
Condizioni durante il periodo transitorio |
|
1 |
Art. 26 cpv. 1 |
Divieto di utilizzare metodi di riproduzione per rimediare a una carenza nella naturale capacità di riproduzione |
5 anni |
||
2 |
Art. 27 |
Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale da parte di specialisti |
5 anni |
||
3 |
Art. 31 cpv. 1 |
Formazione in agricoltura per chi accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito |
5 anni |
||
4 |
Art. 31 cpv. 4 |
Attestato di competenza per chi detiene o accudisce meno di 10 unità di bestiame grosso, bovini, suini, ovini, caprini, equidi, lama, alpaca, conigli o volatili |
5 anni |
||
5 |
Art. 31 cpv. 5 |
Attestato di competenza per la detenzione professionale di oltre 11 equidi |
5 anni |
||
6 |
Art. 32 in combinato disposto con |
Castrazione di lattonzoli senza anestesia |
Fino al 31.12.2009 |
||
7 |
Art. 35 cpv. 3 |
Divieto di installare nuove poste con gioghi elettrici |
5 anni |
||
8 |
Art. 35 cpv. 4 |
Utilizzo di trasformatori autorizzati |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
9 |
Art. 37 cpv. 1 |
Accesso all'acqua per i vitelli |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
10 |
Art. 37 cpv. 4 |
Alimentazione ricca di fibre grezze per i vitelli da ingrasso |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
11 |
Art. 39 cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 1, tabella 2 |
Settore di riposo per gli altri bovini |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
La superficie al suolo deve essere di: 1,80 m2 per ogni animale fino a 200 kg; 2,0 m2 per ogni animale fino a 300 kg; 2,3 m2 per ogni animale fino a 400 kg; 2,5 m2 per ogni animale di oltre 400 kg. |
12 |
Art. 39 cpv. 3 |
Divieto di tenere i bovini da ingrasso di oltre quattro mesi in box ad area unica con lettiera profonda |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
13 |
Art. 40 cpv. 1 |
Uscita durante il periodo di foraggiamento invernale |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 che beneficiano di una deroga |
|
14 |
Art. 40 cpv. 3 |
Separazione dei vitelli in caso di stabulazione fissa delle madri o delle nutrici |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
15 |
Art. 41 cpv. 2 secondo periodo |
Bordo rialzato nei box di riposo per i bovini |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
16 |
Art. 41 cpv. 3 |
Ricovero degli animali partorienti in una zona speciale nelle stalle a stabulazione libera |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
17 |
Art. 44 |
Esigenze comportamentali dei suini |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
18 |
Art. 45 cpv. 1 |
Accesso all'acqua per i suini |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
19 |
Art. 47 cpv. 1 in combinato disposto con l'allegato 1 tabella 3 cifre 31 |
Superficie globale e superficie di riposo |
10 anni |
Detenzioni |
Per i box con i pavimenti parzialmente o completamente perforati e per i box con area di defecazione esterna, la superficie globale per ogni animale deve essere di: 0,30 m2 per i suinetti svezzati fino a 25 kg; 1,3 m2 per le scrofe. |
20 |
Art. 49 cpv. 2 |
Evitare tra i suini il reciproco allontanamento dal trogolo durante il pasto |
15 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
21 |
Art. 52 cpv. 1 |
Divieto di stabulazione fissa per gli ovini |
10 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
22 |
Art. 55 cpv. 1 |
Uscita per i caprini tenuti legati |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
23 |
Art. 55 cpv. 3 |
Settore di riposo con lettiera per i caprini |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
24 |
Art. 59 cpv. 1 |
Divieto di stabulazione fissa per gli equidi |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
25 |
Art. 59 cpv. 3 |
Contatto sociale per gli equidi |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
26 |
Art. 61 cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 1 tabella 7 |
Aree d'uscita per gli equidi |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
27 |
Art. 61 cpv. 4 |
Uscita per le giumente d'allevamento con puledri, per i cavalli giovani e altri cavalli non utilizzati |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
28 |
Art. 61 cpv. 5 |
Uscita per gli equidi utilizzati |
5 anni |
Detenzioni |
Su richiesta del detentore di animali, l'autorità cantonale può prorogare il periodo transitorio per le
|
29 |
Art. 63 |
Divieto dell'uso di filo spinato |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
30 |
Art. 66 cpv. 2 |
Lettiera sul pavimento del pollaio su almeno il 20 per cento della superficie calpestabile dai volatili domestici |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
31 |
Art. 66 cpv. 3 lett. c |
Posatoi sopraelevati per gli animali d'allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore, per le faraone e i piccioni domestici |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
32 |
Art. 66 cpv. 3 lett. d ed e |
Possibilità di nuotare per anatre e oche, possibilità di bagnarsi per i piccioni domestici |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
33 |
Art. 68 cpv. 1 |
Formazione prima dell'acquisto di un cane |
2 anni |
||
34 |
Art. 68 cpv. 2 |
Formazione dopo l'acquisto di un cane |
2 anni |
||
35 |
Art. 72 cpv. 5 |
Schermi nei box e nei canili per i cani |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
36 |
Art. 85 cpv. 2 |
Formazione specifica per una specie animale in piccole aziende detentrici |
5 anni |
||
37 |
Art. 85 cpv. 3 |
Formazione in piccole aziende private detentrici di animali selvatici |
5 anni |
||
38 |
Art. 97 |
Formazione per le persone che si occupano di pesci e decapodi |
5 anni |
||
39 |
Art. 117 |
Requisiti per i locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
40 |
Art. 119 cpv. 2 e 3 |
Detenzione di specie animali diverse nello stesso locale, detenzione in gruppo |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008, eccettuate quelle di primati, cani e gatti |
|
41 |
Art. 150 |
Formazione e aggiornamento del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame |
5 anni |
||
42 |
Art. 159 cpv. 1 |
Assi trasversali sulle rampe per il trasporto di animali |
2 anni |
||
43 |
Art. 165 cpv. 1 |
Griglia sui veicoli di trasporto e i rimorchi |
2 anni |
Veicoli e rimorchi esistenti il 1° settembre 2008 |
|
44 |
Art. 177 cpv. 2-4 |
Formazione e aggiornamento |
5 anni |
Durante il periodo transitorio nelle aziende di grandi dimensioni deve essere formato ogni anno almeno |
|
45 |
Art. 203 cpv. 1 |
Formazione dei formatori |
2 anni |
Formazione per i detentori |
|
46 |
Art. 203 cpv. 2 |
Riconoscimento dei corsi per formatori |
2 anni |
Formazione per i detentori |
|
47 |
Art. 205 lett. c |
Attestazione del controllo esterno di qualità per i centri di formazione |
2 anni |
Formazione per i detentori |
|
48 |
Allegato 1 tabella 1 cifre 1 e 32 |
Dimensioni (lunghezza e larghezza) per animali giovani in stabulazione fissa e per vacche in stabulazione fissa o in gruppo |
5 anni |
Detenzioni |
Per gli animali giovani in posta corta con un peso
|
49 |
Allegato 1 tabella 3 cifra 21 |
Dimensione delle gabbie per scrofe |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
Non oltre un terzo delle gabbie può misurare 55 cm x 170 cm. |
50 |
Allegato 1 tabella 3 cifra 31 e osservazione 7 |
Superficie per i verri e lunghezza del box |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
51 |
Allegato 1 tabella 4 cifre 21 e 22 |
Larghezza delle poste di foraggiamento e superficie del box per gli ovini |
10 anni |
Detenzioni |
|
52 |
Allegato 1 tabella 5 cifre 21, 32 e 33 |
Superficie dei box, superficie della posta |
10 anni |
Detenzioni 1° settembre 2008 |
|
53 |
Allegato 1 tabella 5 cifra 12 osservazione 2 |
Poste perforate |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
Al massimo il 25 per cento della posta può essere perforato. |
54 |
Allegato 1 |
Superficie per equidi |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori al 75 per cento delle dimensioni minime elencate nella tabella |
Possibilità di coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della specie |
55 |
Allegato 1 |
Superficie per equidi |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori alle dimensioni minime elencate nella tabella, ma corrispondono ad almeno il 75 per cento delle stesse |
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56 |
Allegato 1 |
Posatoi per pulcini e galline giovani |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
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57 |
Allegato 1 tabella 10 cifre 12 e 13, 23 e 24 |
Superfici per la detenzione in gruppo di cani domestici in box e canili |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
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58 |
Allegato 1 tabella 11 cifre 12 e 13 |
Superfici per i gatti domestici |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
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59 |
Allegato 2 |
Recinti per gli animali selvatici |
10 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 con recinti ai quali si applicano i nuovi requisiti minimi |
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60 |
Allegato 3 |
Requisiti minimi per la detenzione di roditori in centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio |
2 anni |
detenzioni di roditori da laboratorio esistenti il 1° settembre 2008 |
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61 |
Allegato 4 |
Altezza minima dei compartimenti per il trasporto di bovini, suini, ovini, caprini ed equidi |
5 anni |
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62 |
Allegato 4 |
Spazio minimo per il trasporto di volatili |
5 anni |
(art. 220)
I
L'ordinanza del 27 maggio 1981280 sulla protezione degli animali è abrogata.
II
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
…281
280 [RU 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 all. n. 1 2063, 2006 1427 5217 all. n. 2, 2007 1847 all. 3 n. 1]
281 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 2985.