1
Ordinanza
sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008 (Stato 1° gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20051
sulla protezione degli animali (LPAn), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto La presente ordinanza disciplina il trattamento, la detenzione, l'utilizzazione e gli interventi su animali vertebrati, cefalopodi (Cephalopoda) e decapodi (Reptantia).
Art. 2
Definizioni 1 A seconda dello stato di addomesticamento si distinguono le seguenti categorie animali:
a. animali domestici: gli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, escluse le specie esotiche; yak e bufali addomesticati; lama e alpaca; conigli domestici, cani e gatti domestici, piccioni e volatili domestici quali polli, tacchini, faraone, oche e anatre; b. animali selvatici: gli animali vertebrati, esclusi gli animali domestici, i cefalopodi e i decapodi.
2
A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali: a. animali da reddito: animali di specie che sono detenute o destinate a essere detenute per la produzione diretta o indiretta di derrate alimentari o per una prestazione di altro genere; b. animali da compagnia: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia; c. animali da laboratorio: gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati in esperimenti.
RU 2008 2985 1 RS
455
455.1
Protezione della natura e del paesaggio 2
455.1
3
Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per: a. a titolo professionale: commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l'intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro; b. cambiamento di destinazione d'uso: realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria;
c. uscita: movimento libero all'aperto durante il quale l'animale stesso può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili; d. box: recinto all'interno di un locale; e. parco: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, incluse aree d'uscita, gabbie, voliere, terrari, acquari, bacini di allevamento e stagni da pesca; f.
area d'uscita: pascolo o parco adatto all'uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica; g. ricovero: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli animali sono detenuti o in cui possono ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche;
h. canile: recinto all'aperto con un rifugio o uno spazio sempre accessibile collocato all'interno di un edificio;
i.
allevamento: l'accoppiamento mirato di animali in vista di un obiettivo d'allevamento, la riproduzione senza obiettivi d'allevamento e la produzione di animali mediante metodi di riproduzione artificiale; j.
obiettivo d'allevamento: sviluppo, mediante selezione, di determinate caratteristiche interne ed esterne di un animale; k. animali con mutazioni patologiche: animale che, in seguito a una mutazione genetica, presenta dolori, sofferenze, lesioni, ansietà o ha subito un intervento invasivo nel suo aspetto fisico o nelle sue capacità. La mutazione che compromette il benessere dell'animale può svilupparsi spontaneamente, essere indotta fisicamente o chimicamente o essere causata da mutazioni genetiche; l.
linea o ceppo con mutazioni patologiche: linee o ceppi di allevamento che comprendono animali con mutazioni patologiche o il cui allevamento comporta un'eccessiva strumentalizzazione degli animali; m. centro di detenzione di animali da laboratorio: centro che detiene, alleva o commercia animali da laboratorio;
Protezione degli animali. O 3
455.1
n. macellazione: l'uccisione di animali allo scopo di ottenere prodotti alimentari;
o. utilizzazione: 1. di un cavallo: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica,
2. di un cane: l'impiego per scopi diversi da quelli previsti per gli animali da compagnia,
3. di altri animali: l'impiego a titolo professionale di un prodotto o di una caratteristica comportamentale dell'animale; p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti; q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all'inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età; r.
bovini: gli animali addomesticati della specie bovina, inclusi yak e bufali; s. pensione o rifugio per animali: centro di detenzione che prende a pensione o accoglie e accudisce animali a cui il proprietario ha rinunciato o che sono stati abbandonati; t.
sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali2: sistema d'informazione elettronico della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dei dati relativi alla sperimentazione animale in Svizzera; u. UFV: Ufficio federale di veterinaria.
4
I termini regione d'estivazione, regione di montagna e unità standard di manodo- pera sono da intendersi ai sensi della legislazione sull'agricoltura.
5
Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d'uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati, ai sensi della presente ordinanza, di nuova realizzazione.
Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali Sezione 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali
Art. 3
Detenzione adeguata degli animali 1
Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.
2
Nuova espr. giusta il n. 1 dell'all. 2 all'O del 1° set. 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953). Di detta modifica é tenuto conto in tutto il presente testo.
Protezione della natura e del paesaggio 4
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2
I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.
3
L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.
4
Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.
Art. 4
Alimentazione 1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.
2
Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie.
3
Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che: a. non possa essere assicurata l'alimentazione con animali morti o altri alimenti;
b. sia prevista una reintroduzione nell'ambiente naturale; oppure c. l'animale selvatico e la sua preda siano tenuti in un parco comune sistemato in modo adeguato anche per la preda.
Art. 5
Cura 1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.
2
La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.
3
Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate.
4
Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d'arte. L'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d'arte.
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455.1
Art. 6
Protezione dalle condizioni meteorologiche Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.
Art. 7
Ricoveri, parchi, suolo 1
I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire.
2
I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.
3
I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.
Art. 8
Poste, box, dispositivi d'attacco 1
Le poste, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.
2
Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali.
Art. 9
Stabulazione in gruppo 1
Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.
2
In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve: a. tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo; b. se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi; e
c. per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri separati o parchi d'isolamento.
Art. 10
Requisiti minimi
1
I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1-3.
2
Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all'allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.
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3
L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.
Art. 11
Clima nei locali
1
Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali.
2
Nei locali chiusi con aerazione artificiale l'afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all'impianto.
Art. 12
Rumore Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.
Art. 13
Specie sociali
Gli animali delle specie sociali devono avere adeguati contatti con i conspecifici.
Art. 14
Deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali Le deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali sono eccezionalmente ammesse se sono necessarie per curare malattie o ferite o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.
Sezione 2: Deroghe all'obbligo di anestesia di cui all'articolo 16 LPAn
Art. 15
1 L'anestesia non è richiesta per gli interventi se, secondo il giudizio del veterinario, si rivela inopportuna o impraticabile per motivi medici.
2
Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia: a. l'accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo giorno di vita; il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva;
b. l'asportazione della falange supplementare ai cuccioli di età non superiore ai quattro giorni;
c. la spuntatura del becco ai volatili domestici; d. l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole; e. la marchiatura degli animali, tranne il tatuaggio di cani e gatti e la marchiatura dei pesci;
f.
la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli.
3
Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.
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Sezione 3: Pratiche vietate
Art. 16
Pratiche vietate su tutte le specie animali 1
È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraffaticamento inutile.
2
In particolare è vietato: a. uccidere gli animali in modo crudele; b. percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;
c. uccidere gli animali con dolo, segnatamente sparare ad animali addomesticati o tenuti in cattività;
d. organizzare lotte tra animali o con animali nel corso delle quali essi vengono torturati o uccisi;
e. utilizzare gli animali per esposizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta loro evidenti dolori, sofferenze o lesioni; f.
abbandonare un animale con l'intenzione di liberarsene; g. somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modificare l'aspetto esteriore qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell'animale;
h. partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive;
i.
effettuare od omettere l'esecuzione di pratiche in vista di esposizioni se ciò procura all'animale dolori o lesioni o compromette in altro modo il suo benessere; j.
effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali; k. spedire gli animali per pacco; l. esportare temporaneamente animali per l'attuazione di pratiche vietate e reimportarli.
3
L'autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di concorsi e di competizioni sportive a eseguire controlli antidoping sugli animali o chiedere alla federazione sportiva nazionale l'esecuzione di tali controlli. I costi sono a carico degli organizzatori.
Art. 17
Pratiche vietate sui bovini Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. accorciare la coda; b. la privazione di acqua durante la messa in asciutta; c. l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della radice delle corna;
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d. la modifica della posizione delle corna mediante pesi che esercitano una trazione sulle stesse;
e. interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l'arrotolamento della lingua; f.
legare i tori con l'anello nasale; g. interventi sul pene dei tori utilizzati per rilevare i calori; h. la decornazione di bufali e yak; i.
la marchiatura a freddo e a caldo.
Art. 18
Pratiche vietate sui suini Sui suini sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. l'accorciamento della coda; b. la resezione dei denti nei lattonzoli; c. l'applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno.
Art. 19
Pratiche vietate sugli ovini e sui caprini Sugli ovini e sui caprini sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna; b. interventi sul pene dei montoni o caproni utilizzati per rilevare i calori.
Art. 20
Pratiche vietate sui volatili domestici Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. il taglio del becco; b. il taglio delle appendici della testa e delle ali; c. l'utilizzo di occhiali e di lenti a contatto nonché l'applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco; d. la privazione dell'acqua per provocare la muta; e. l'ingozzamento; f.
la spiumatura degli animali vivi.
Art. 21
Pratiche vietate sui cavalli Sui cavalli è inoltre vietato: a. accorciare il fusto della coda; b. modificare la posizione naturale dello zoccolo, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;
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c. incitare o punire i cavalli con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, frustini o altri apparecchi elettrici di conduzione;
d. impiegarli nelle competizioni equestri se sono stati tagliati o anestetizzati i nervi delle zampe o se la pelle degli arti è stata sensibilizzata o se è stato applicato un apparecchio che provoca dolore agli arti; e. eliminare i peli tattili; f.
legare la lingua.
Art. 22
Pratiche vietate sui cani 1
Sui cani è inoltre vietato: a. recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
b. importare cani con orecchie o coda recise; c. sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire loro di emettere gridi ed esprimere dolore; d. utilizzare animali vivi per addestrare cani o esaminarne l'aggressività, ad eccezione dell'addestramento e dell'esame dei cani nelle tane artificiali secondo l'articolo 75 e dell'addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame; e. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.
2
I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. I cani importati in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.
Art. 23
Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi 1
Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato: a. pescare con la lenza con l'intenzione di rimettere i pesci in acqua; b. l'impiego di pesci da esca vivi; c. l'impiego di lenze con ardiglione; d. il trasporto di pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata; e. l'utilizzo di mezzi ausiliari che ledono le parti molli dei decapodi.
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2
Le deroghe ai divieti di ricorrere a pesci da esca vivi, di utilizzare lenze con ardiglione e di trasportare pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata sono disciplinate negli articoli 3 e 5b dell'ordinanza del 24 novembre 19933 concernente la legge federale sulla pesca.
Art. 24
Altre pratiche vietate È inoltre vietato:
a. amputare l'ultima falange delle zampe anteriori dei gatti domestici e di altri felini (Felidae); b. eseguire interventi chirurgici per facilitare la detenzione di animali da compagnia, come la resezione dei denti, il taglio delle ali, l'asportazione delle ghiandole; sono eccettuati gli interventi per prevenire la riproduzione e l'asportazione della falange supplementare dei cani;
c. tenere pappagalli sul trespolo e canarini canterini in gabbie da richiamo; d. utilizzare rivestimenti in carta vetrata nei posatoi per uccelli.
Sezione 4: Allevamento di animali
Art. 25
Principi 1 L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche che ledano la loro dignità.
2
Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.
3
Sono vietati:
a. l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni; b. l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici.
4
Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato.
3 RS
923.01
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Art. 26
Metodi di
riproduzione
1
I metodi di riproduzione non possono essere utilizzati per colmare carenze nella capacità di riproduzione naturale di una popolazione.
2
Il capoverso 1 non si applica ai pesci da ripopolamento.
Art. 27
Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale 1
Chiunque utilizza metodi di riproduzione artificiale deve essere titolare di un diploma di veterinario o dell'attestato di capacità dell'UFV quale tecnico di inseminazione di cui all'articolo 51 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie (OFE).
2
Chiunque pratica l'inseminazione esclusivamente nel proprio effettivo deve essere titolare dell'attestato di capacità di tecnico di inseminazione operante nella propria azienda secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a OFE.
3
Nell'allevamento di pesci commestibili e di pesci da ripopolamento le persone che utilizzano metodi di riproduzione artificiale devono avere conseguito una formazione di cui all'articolo 196.
Art. 28
Allevamento di cani e gatti 1
L'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.
2
Nell'allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all'ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali.
3
Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un'ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall'allevamento.
Art. 29
Disposizioni in materia di allevamento L'UFV può emanare disposizioni di carattere tecnico sull'allevamento di determinate specie, razze, ceppi o linee d'allevamento con caratteristiche particolari.
Art. 30
Controllo degli effettivi nell'allevamento professionale di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici 1
Chiunque alleva a titolo professionale animali da compagnia, cani da lavoro o animali selvatici deve tenere un registro di controllo degli effettivi.
2
Nel registro occorre indicare: a. per cani, gatti e pappagalli di grossa taglia: nome, identificazione e data di nascita di tutti gli animali da allevamento e della loro progenie; diminuzione dell'effettivo ed eventuale indicazione della causa; 4 RS
916.401
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b. per le altre specie animali: numero e provenienza degli animali da allevamento, data di nascita e, se conosciuto, numero degli animali giovani; diminuzione dell'effettivo ed eventuale indicazione della causa.
Capitolo 3: Animali domestici Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 31
Requisiti per i detentori di animali domestici 1
Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all'articolo 194.
2
La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera.
Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4. 3 Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1.
4
Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con meno di 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all'articolo 198 per la detenzione di: a. oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;
b. oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati; c. bovini, alpaca o lama; d. conigli, se si producono oltre 500 animali all'anno; e. volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all'anno.
5
Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
Art. 32
Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali 1
I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.
2
I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'UFV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la
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455.1
verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.
Art. 33
Illuminazione 1 Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio.
2
I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.
3
L'intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l'intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall'articolo 67.
4
Se l'intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l'infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale.
5
La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per l'allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata.
6
Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell'arco di 24 ore.
Art. 34
Pavimenti 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
2
I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali.
Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.
Art. 35
Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla 1
I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati. Le deroghe sono disciplinate nei capoversi di cui sotto.
2
Per i bovini sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.
3
Per i bovini non possono più essere installate nuove poste con gioghi elettrici.
4
Per l'impiego di gioghi elettrici vigono le disposizioni seguenti: a. sono consentiti soltanto i gioghi elettrici regolabili secondo l'altezza dei singoli animali;
b. possono essere impiegati soltanto per le vacche e per gli animali di età superiore a 18 mesi;
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c. possono essere utilizzati soltanto trasformatori adatti per i gioghi elettrici e autorizzati secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAn; d. le poste devono essere lunghe almeno 175 cm; e. la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non può essere inferiore a 5 cm; f.
i trasformatori possono essere accesi al massimo due giorni a settimana; g. nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il giogo elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore.
Art. 36
Detenzione permanente all'aperto 1
Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.
2
Se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
3
La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.
Sezione 2: Bovini
Art. 37
Foraggiamento 1 I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all'acqua.
2
Gli altri bovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.
3
I vitelli devono essere foraggiati con alimenti sufficientemente ricchi di ferro.
4
I vitelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio adeguato che garantisca l'apporto di fibre grezze. La paglia da sola non costituisce una forma di foraggio adeguato.
5
È vietato mettere la museruola ai vitelli.
Art. 38
Detenzione di vitelli 1
I vitelli di età inferiore a quattro mesi non possono essere tenuti legati.
2
I vitelli possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.
Protezione degli animali. O 15
455.1
3
I vitelli di età compresa fra due settimane e quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l'azienda conti più di un vitello. Sono eccettuati i vitelli tenuti da soli in capannine con accesso permanente a un parco all'aperto.
4
I vitelli tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
Art. 39
Settore di
riposo
1
Il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi, vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak deve essere provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.
2
Per gli altri bovini occorre mettere a disposizione un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di un materiale soffice e plastico.
3
I bovini da ingrasso di oltre quattro mesi non possono essere tenuti in box ad area unica con lettiera profonda.
Art. 40
Stabulazione fissa
1
I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro. 2 L'UFV può prevedere deroghe per l'uscita dei tori riproduttori.
3
I vitelli le cui madri o nutrici sono tenute legate possono stare nella stalla in contatto con esse solo per breve tempo durante l'abbeverata.
4
Per i bufali non possono essere installate nuove poste.
5
Gli yak non possono essere tenuti legati.
Art. 41
Stabulazione libera
1
Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi.
2
Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato.
3
Gli animali partorienti devono essere ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato.
4
Per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum.
Protezione della natura e del paesaggio 16
455.1
Art. 42
Possibilità di raffrescamento per bufali e yak In caso di caldo intenso i bufali e gli yak devono avere la possibilità di rinfrescarsi.
Art. 43
Detenzione di yak
1
Gli yak devono essere tenuti in gruppo.
2
Gli yak devono avere sempre accesso a un pascolo o a un parchetto all'aperto.
3
Per le femmine adulte e le femmine primipare in gestazione avanzata valgono le misure minime previste per le vacche con un'altezza al garrese di 125 ± 5 cm di cui all'allegato 1 tabella 1.
Sezione 3: Suini
Art. 44
Esigenze comportamentali
I suini devono avere la possibilità di soddisfare le loro esigenze comportamentali in qualsiasi momento con paglia, foraggio grezzo o altro materiale equivalente.
Art. 45
Foraggiamento 1 I suini devono avere sempre accesso all'acqua, eccetto se sono tenuti all'aperto e abbeverati più volte al giorno.
2
Se sono tenuti in gruppo deve esserci un abbeveratoio ogni 12 animali in caso di foraggiamento secco oppure un abbeveratoio ogni 24 animali in caso di foraggiamento liquido.
3
Le scrofe riproduttrici, i suini da rimonta e i verri alimentati in modo razionato devono ricevere, oltre agli alimenti concentrati, sufficiente foraggio con un'elevata percentuale di fibre grezze.
Art. 46
Protezione dal caldo
Nei porcili di nuova realizzazione i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo e i verri devono avere la possibilità di rinfrescarsi in caso di caldo intenso.
Art. 47
Pavimenti e superfici di riposo 1
I suini tenuti in gruppo e i verri riproduttori devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi.
2
Le gabbie per scrofe possono essere provviste di pavimento perforato soltanto per metà della superficie nel centro di monta e soltanto nella misura di un terzo della superficie nei box di foraggiamento e di riposo.
Protezione degli animali. O 17
455.1
Art. 48
Detenzione 1 I suini devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale.
2
I suini non possono essere tenuti legati.
3
I verri riproduttori e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in gabbie.
4
Le gabbie per scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e per un massimo di dieci giorni.
Art. 49
Stabulazione in gruppo 1
I suini tenuti in gruppo possono essere legati nelle poste di foraggiamento o nelle gabbie soltanto al momento del pasto.
2
In caso di alimentazione razionata e utilizzo di sistemi di distribuzione automatica degli alimenti occorre garantire che durante il foraggiamento i suini non possano essere allontanati dal trogolo.
3
Nei box di foraggiamento e di riposo le corsie devono essere abbastanza ampie affinché gli animali possano girarsi liberamente ed evitarsi.
Art. 50
Box parto
1
I box parto devono essere concepiti in modo che la scrofa possa girarsi liberamente. In caso di aggressività verso i lattonzoli o di problemi agli arti la scrofa può essere immobilizzata durante il parto.
2
Alcuni giorni prima del parto il box deve essere provvisto a sufficienza di paglia lunga o di altro materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l'allattamento, di una lettiera sufficiente.
3
Il microclima del settore di riposo dei lattonzoli deve essere adeguato alle loro esigenze di calore.
Art. 51
Gabbie per suinetti
I suinetti svezzati non possono essere tenuti in gabbie a più piani. La parte superiore delle gabbie deve essere aperta.
Sezione 4: Ovini
Art. 52
Detenzione 1 Gli ovini non possono essere tenuti legati.
2
Gli ovini possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.
3
Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.
4
Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
Protezione della natura e del paesaggio 18
455.1
Art. 53
Foraggiamento 1 Gli ovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.
2
Gli agnelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.
Art. 54
Tosatura 1 Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all'anno.
2
Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.
Sezione 5: Caprini
Art. 55
Detenzione 1 I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita.
2
Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono utilizzate solo stagionalmente nella regione d'estivazione.
3
I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.
4
I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
5
I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l'azienda conti più di un capretto.
Art. 56
Foraggiamento 1 I caprini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.
2
I capretti di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.
Protezione degli animali. O 19
455.1
Sezione 6: Lama e alpaca
Art. 57
Detenzione 1 I lama e gli alpaca devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale. I capi tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
2
I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati.
3
I lama e gli alpaca devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo.
4
I lama e gli alpaca devono avere quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all'aperto. Quest'ultimo deve essere provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi.
5
Il suolo dei parchi la cui superficie non supera le dimensioni minime di cui all'allegato 1 tabella 6 deve essere provvisto di un rivestimento solido.
6
L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.
Art. 58
Foraggiamento 1 I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso all'acqua.
2
I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo.
Sezione 7: Cavalli
Art. 59
Detenzione 1 I cavalli non possono essere tenuti legati. Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e i cavalli possono essere legati per breve tempo. I cavalli appena stabulati in un'azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane.
2
I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.
3
I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo.
L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di cavalli vecchi.
4
I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.
5
I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare.
Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.
Protezione della natura e del paesaggio 20
455.1
Art. 60
Foraggiamento e
cura
1
Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.
2
Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che il cavallo possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.
Art. 61
Movimento 1 Ai cavalli occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l'utilizzazione e l'uscita.
2
L'area d'uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell'allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere è disposizione le superfici di cui nell'allegato 1 tabella 7 cifra 4.
3
In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su una superficie coperta.
4
Alle giumente d'allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.
5
I cavalli utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore.
6
Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all'uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo i cavalli siano utilizzati ogni giorno:
a. in caso di cavalli appena stabulati in un'azienda; b. in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il 1° novembre e il 30 aprile;
c. durante l'utilizzo a scopi militari; d. durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni.
7
L'uscita deve essere annotata in un apposito registro.
Art. 62
Notifica della detenzione di cavalli Le persone che detengono più di 5 cavalli devono notificarlo al servizio cantonale competente.
Art. 63
Divieto dell'uso di filo spinato L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.
Protezione degli animali. O 21
455.1
Sezione 8: Conigli domestici
Art. 64
Esigenze comportamentali e detenzione in gruppo degli animali giovani 1
I conigli devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo quale fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.
2
Gli animali giovani non possono essere tenuti individualmente nelle prime otto settimane di vita.
Art. 65
Parchi 1 I parchi devono:
a. avere una superficie di cui nell'allegato 1 tabella 8 cifra 1 oppure, se la superficie è inferiore a tali misure, presentare una superficie sopraelevata di almeno 20 cm, sulla quale gli animali possono sdraiarsi con il corpo totalmente disteso; b. avere un settore sufficientemente alto da permettere agli animali di stare seduti in posizione eretta.
2
I parchi devono disporre di una zona oscurata in cui gli animali possano ritirarsi.
3
I parchi senza lettiera sono ammessi soltanto se i locali sono climatizzati.
4
I parchi per le coniglie in gestazione avanzata devono disporre di spazi per la preparazione del nido. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.
Sezione 9: Volatili e piccioni domestici
Art. 66
Attrezzature 1 I volatili e i piccioni domestici devono disporre di attrezzature sufficienti per il foraggiamento e l'abbeverata.
2
A partire dalla terza settimana di vita, i volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all'interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento.
3
Occorre inoltre prevedere: a. per le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici e per i piccioni domestici: nidi appropriati;
b. per il pollame domestico: nidi individuali o collettivi appropriati e protetti, provvisti di lettiera o di un rivestimento molle, come prati sintetici o tappeti di gomma; per i nidi individuali sono ammessi anche i contenitori di materiale sintetico;
Protezione della natura e del paesaggio 22
455.1
c. per gli animali d'allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore nonché per le faraone e i piccioni domestici: posatoi a diverse altezze adeguati all'età e al comportamento degli animali; d. per le anatre e le oche: un luogo in cui possano nuotare; e. per i piccioni domestici che non possono volare liberamente: la possibilità di bagnarsi con acqua fresca almeno una volta a settimana.
4
Le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.
Art. 67
Illuminazione 1 Nei locali per volatili domestici l'intensità luminosa durante il giorno non può essere inferiore a 5 lux, eccetto nei settori di riposo e di ritiro e nei nidi per la deposizione delle uova.
2
Durante la fase di oscurità, nelle detenzioni di animali da ingrasso o di riproduttori di pollame da ingrasso può essere utilizzata un'illuminazione di orientamento con un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.
3
In presenza di cannibalismo l'intensità luminosa può essere provvisoriamente ridotta al di sotto di 5 lux e si può rinunciare alla luce naturale. La riduzione dell'intensità luminosa e la rinuncia alla luce naturale devono essere comunicate prontamente all'autorità cantonale.
Sezione 10: Cani domestici
Art. 68
Requisiti per la detenzione di cani 1
Prima di acquistare un cane, i futuri detentori devono fornire un attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane.
2
La persona responsabile dell'accudimento del cane deve conseguire, nell'anno che segue il suo acquisto, un attestato di competenza relativo alla conduzione del cane nelle situazioni della vita quotidiana. Sono eccettuate le persone con un'abilitazione quale: a. formatore per detentori di cani di cui all'articolo 203; b. specialista incaricato di individuare le cause dei disturbi comportamentali nei cani.
Art. 69
Impiego dei cani
1
A seconda dello scopo di utilizzo si distingue tra: a. cani da lavoro; b. cani da
compagnia;
c. cani da laboratorio.
Protezione degli animali. O 23
455.1
2
Sono considerati cani da lavoro: a. cani di servizio; b. cani guida per non vedenti; c. cani per disabili; d. cani da
soccorso;
e. cani da protezione del bestiame; f.
cani da conduzione del bestiame; g. cani
da
caccia.
3
I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nell'esercito, nel corpo delle guardie di confine o nella polizia.
Art. 70
Contatti sociali
1
I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani.
2
Nei box e nei canili i cani devono essere tenuti a coppie o in gruppo, salvo se sono incompatibili. In mancanza di conspecifici adeguati, i cani possono essere tenuti da soli per un breve periodo.
3
Nel caso di cani da lavoro, tali contatti devono essere adeguati in funzione dello scopo di utilizzo degli animali.
4
I cuccioli possono essere separati dalla madre o dalla nutrice dall'età di 56 giorni.
5
Le madri o le nutrici devono potersi allontanare dai loro cuccioli.
Art. 71
Movimento 1 I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze.
Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio.
2
Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all'aperto. Il tempo in cui il cane resta nel canile o è legato alla catena non vale come uscita.
3
I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un'area di almeno 20 m2 attorno alla catena. L'impiego del collare a strozzo è vietato.
Art. 72
Ricovero, pavimenti
1
I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Sono eccettuati i cani da protezione del bestiame durante la loro attività di sorveglianza.
2
I cani devono disporre di un giaciglio adeguato.
3
I cani non possono essere tenuti su pavimenti perforati.
Protezione della natura e del paesaggio 24
455.1
4
In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui nell'allegato 1 tabella 10. Ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati si può rinunciare a tale possibilità.
5
I canili o i box adiacenti devono essere muniti di schermi appropriati.
Art. 73
Trattamento dei cani
1
L'allevamento, l'educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l'adattamento all'ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo.
2
È proibito punire i cani con spari, utilizzare collari con aculei interni e trattarli con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri. Le misure correttive devono essere adeguate alla situazione.
3
Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazione. I cani devono essere bardati adeguatamente.
Art. 74
Formazione per i servizi di difesa 1
L'addestramento come cani per i servizi di difesa è consentito per: a. i cani di servizio; b. i cani destinati alle competizioni sportive dei servizi di difesa.
2
L'addestramento di cani sportivi per i servizi di difesa può essere svolto soltanto da organizzazioni riconosciute dall'UFV. Le organizzazioni devono fornire la prova che sono ammessi all'addestramento soltanto i cani con una corretta formazione di base e che i conduttori cinofili godono di un'ottima reputazione. L'addestramento deve avvenire sotto la supervisione e in presenza di personale ausiliario istruito. Il regolamento di formazione e d'esame deve essere approvato dall'UFV.
3
Nell'addestramento dei cani di servizio possono essere utilizzati, in casi motivati, bastoni morbidi.
Art. 75
Addestramento dei cani da caccia 1
I cani da tana possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale approvata dall'autorità cantonale.
2
La tana artificiale è approvata se: a. i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto; b. i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appositi dispositivi; e
c. il sistema delle serrande è concepito in modo che, manovrandolo, sia escluso un contatto diretto tra cane e volpe.
Protezione degli animali. O 25
455.1
3
Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da tana sono addestrati o esaminati in una tana artificiale deve essere notificata all'autorità cantonale. Quest'ultima provvede alla sorveglianza permanente della manifestazione. L'autorità cantonale può limitare il numero delle tane artificiali e delle manifestazioni.
Art. 76
Mezzi ausiliari e apparecchi 1
Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all'animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura.
2
È vietato l'impiego di dispositivi a scarica elettrica e di dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche.5 3 Su richiesta, l'autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente tali apparecchi a scopi terapeutici. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce in un'ordinanza il contenuto e la forma dell'esame.
4
Chiunque impiega apparecchi soggetti ad autorizzazione deve documentarlo e presentare all'autorità cantonale, al termine di ogni anno civile, un elenco di tutti gli impieghi degli apparecchi. Vanno menzionati: a. la data di ogni impiego; b. il motivo dell'impiego; c. il mandante;
d. le caratteristiche fisiche e la marchiatura del cane; e. il risultato dell'impiego dell'apparecchio.
5
I mezzi ausiliari che vengono collocati sui denti del cane per evitare che morda devono rispettare la conformazione anatomica e permettergli una respirazione agevole.
Art. 77
Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali.
Art. 78
Notifica di incidenti 1
I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane: 5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).
Protezione della natura e del paesaggio 26
455.1
a. ha ferito gravemente una persona o un animale; oppure b. ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo.
2
I Cantoni possono estendere l'obbligo di notifica ad altre cerchie di persone.
Art. 79
Verifica e misure
1
Una volta ricevuta la notifica, il servizio cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.
2
L'UFV determina le modalità di verifica.
3
Se dalla verifica dei fatti emerge un disturbo comportamentale del cane, in particolare un comportamento oltremodo aggressivo, l'autorità cantonale dispone le misure necessarie.
Sezione 11: Gatti
Art. 80
1 I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un contatto visivo con i conspecifici.
2
I parchi devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato 1 tabella 11.
3
I gatti possono essere tenuti da soli in parchi solo in via temporanea.
4
I gatti tenuti in parchi devono potersi muovere al di fuori del parco possibilmente ogni giorno o almeno cinque giorni a settimana.
5
I gatti maschi non possono essere tenuti in parchi nell'intervallo tra un accoppiamento e l'altro.
Sezione 12: Autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione
Art. 81
Obbligo di autorizzazione 1
Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAn.
2
Soggiacciono all'obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti: a. le attrezzature di foraggiamento e abbeverata; b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni; c. le recinzioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali; d. i dispositivi d'attacco;
Protezione degli animali. O 27
455.1
e. i
nidi;
f.
i posatoi per i volatili domestici; g. gli altri impianti con i quali gli animali sono spesso in contatto.
3
I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.
4
Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all'estero che soddisfano i requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali.
Art. 82
Procedura di rilascio dell'autorizzazione 1
Il fabbricante, l'importatore o il venditore presenta domanda all'UFV allegando i documenti necessari per la valutazione.
2
L'eventuale verifica funzionale è eseguita dall'UFV o da un altro ufficio apposito.
Il richiedente è tenuto a partecipare ai costi. L'UFV gli presenta un preventivo delle spese e può richiedere il pagamento di un acconto.
3
Il richiedente deve mettere a disposizione a titolo gratuito i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati alla verifica.
4
L'UFV rilascia l'autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri.
5
L'autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui nell'allegato 1, purché i sistemi e gli impianti di stabulazione siano conformi a una detenzione adeguata dell'animale.
6
L'autorizzazione può essere revocata se la detenzione non risulta più rispettosa degli animali in seguito all'acquisizione di nuove conoscenze oppure se nella pratica emergono gravi carenze.
Art. 83
Commissione per gli impianti di stabulazione 1
Il DFE nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle.
2
Il DFE ne designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L'UFV ne gestisce la segreteria.
3
L'UFV può far capo alla Commissione per tutte le questioni relative all'autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati delle verifiche funzionali che l'UFV le sottopone.
Art. 84
Comunicazione e
pubblicazione
1
Il fabbricante, l'importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all'autorizzazione al più tardi all'atto di accettazione dell'ordine.
Protezione della natura e del paesaggio 28
455.1
2
L'UFV tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi.
3
L'UFV può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell'ambito della procedura di autorizzazione.
Capitolo 4: Animali selvatici Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 85
Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici 1
Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.
2
Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
3
Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti:
a. furetti, nasue, procioni, wallaby di Bennet, wallaby Parma e animali degli ordini dei chirotteri, insettivori, tenrecidi, tupaidi e roditori, qualora siano soggetti all'obbligo di autorizzazione; b. tutti gli uccelli soggetti ad autorizzazione, eccetto struzioniformi, pinguini, gruiformi, e tutti i rapaci; c. tutti i rettili soggetti ad autorizzazione, eccetto le testuggini giganti, le tartarughe marine e i coccodrilli;
d. i pesci, qualora siano soggetti ad autorizzazione.
Art. 86
Ibridi Sono equiparati agli animali selvatici: a. la progenie ottenuta dall'incrocio fra animali selvatici e animali domestici e dal loro reincrocio per ottenere la forma selvatica; b. la progenie ottenuta dall'incrocio con animali di cui alla lettera a; c. la progenie di prima generazione ottenuta dall'incrocio tra discendenti di cui alla lettera a e animali domestici.
Art. 87
Divieto di offrire cibo agli animali Nelle detenzioni di animali selvatici accessibili al pubblico, ai visitatori deve essere vietato offrire cibo agli animali in modo incontrollato.
Protezione degli animali. O 29
455.1
Art. 88
Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco 1
Le sostanze di ausilio alla cattura di animali selvatici devono essere utilizzate rispettando le istruzioni del veterinario.
2
L'impiego di sostanze narcotiche senza l'indicazione del veterinario è consentito, fatte salve le disposizioni legislative sugli agenti terapeutici, su pesci non destinati al consumo immediato per ottenere prodotti della riproduzione, per la marchiatura o altra identificazione nonché per lo stordimento e l'uccisione di pesci da acquario. I pesci devono rimanere in osservazione fino alla cessazione degli effetti di tali sostanze.
3
Per gli animali che potrebbero manifestare comportamenti di fuga quando vengono immessi in un nuovo parco, la delimitazione di quest'ultimo deve essere ben riconoscibile dall'animale. A un gruppo esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se sono stati previamente abituati al nuovo ambiente e in seguito tenuti in osservazione.
Sezione 2: Detenzione privata e professionale di animali selvatici
Art. 89
Detenzione privata di animali selvatici La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione: a. mammiferi, eccettuati gli insettivori e i piccoli roditori indigeni; b. tutti i
marsupiali;
c. ornitorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, istrici, bradipi, ateruro; d. becco a scarpa, kiwi, struzioniformi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, trampolieri, fenicotteri, gru, limicoli; pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua); tutti i rapaci, serpentario, caprimulgiformi, sterne; colibrì, trogoni, bucerotidi, nettarinie, paradiseidi; fetonti, strolaghe, podicipedidi, alcidi, sule, fregate; otarde grandi; apodidi; e. pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a 1 metro, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca; squali e razze;
f. tartarughe marine, testuggini giganti, tartarughe alligatore, tartarughe collo di serpente, tartarughe Pelomedusidae, tutti i coccodrilli (Crocodilia); iguane di grossa taglia, iguane delle Fiji, iguane terrestri delle Galapagos, tutti i camaleonti, tutti i tegu, i varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre 1 metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, tuatara, iguane marine, elodermi, serpenti velenosi, boidi che in età adulta superano i 3 metri, eccettuato il Boa constrictor; serpenti marini; g. rana golia, salamandre giganti.
Protezione della natura e del paesaggio 30
455.1
Art. 90
Detenzione professionale di animali selvatici 1
Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all'obbligo di autorizzazione.
2
Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono: a. i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d'esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero; b. le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi; c. le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca.
3
Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici i vivai utilizzati nella ristorazione e gli acquari privati.
Art. 91
Ricorso a specialisti Nelle detenzioni professionali di animali selvatici accessibili al pubblico: a. un veterinario specializzato in malattie degli animali selvatici sorveglia regolarmente gli animali e prende provvedimenti profilattici;
b. uno specialista con conoscenza della biologia dei giardini zoologici consiglia la direzione dell'azienda in merito alla detenzione degli animali, alla loro cura, alla pianificazione degli effettivi nonché alla costruzione e alla concezione dei parchi prima dell'acquisto di nuove specie animali.
Art. 92
Animali selvatici con particolari esigenze di detenzione e cura 1
Per gli animali selvatici con particolari esigenze di detenzione e di cura, l'autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata degli animali. Il richiedente e l'autorità cantonale competente designano di comune accordo lo specialista. Per l'autorizzazione di parchi di cui all'articolo 95 capoverso 2 non è necessaria la perizia.
2
Le seguenti specie animali presentano particolari esigenze di detenzione e di cura: a. tutti i cetacei, sireni, lontre, otarie, foche e trichechi; b. tutti i primati eccettuati gli uistitì; c. speoto, crisocione, licaone, protele, ienidi; tutti gli orsi eccettuati i procioni, cercoletti, bassarischi e nasue; lontra gigante, taira, ghiottone e moffetta; felini di grossa taglia quali pantera nebulosa, giaguaro, leopardo, irbis, puma, leone, tigre, ghepardo; oritteropo; tutti gli elefanti; tutti gli equidi selvatici; tapiri, tutti i rinoceronti, tutti i cinghiali tranne la specie Sus scrofa;
Protezione degli animali. O 31
455.1
ippopotamo pigmeo, ippopotamo; tragulidi; okapi, giraffe; tutti i bovidi eccettuati i camosci (Rupicapra rupicapra), lo stambecco delle Alpi (Capra ibex), il muflone, l'ammotrago, gli altri ovini e caprini selvatici; d. tutti i marsupiali, eccettuati i canguri di piccola taglia, ratti canguri, uallabie e tilogale;
e. ornitorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, bradipi, ateruri, istrici; f. becco a scarpa, kiwi, tutti i pinguini, strolaghe, podicipedidi, procellariiformi, fetonti, sule, fregate, serpentario, otarde grandi, sterne eccettuata la sterna inca, alcidi, apodidi eccettuati i nidiaci delle specie indigene;
g. tutti gli squali e le razze; h. tartarughe di mare, testuggini giganti del genere Geochelone (G. gigantea, G. nigra, G. sulcata) e Dipsochelys (Dipsochelys spp.), tutti i coccodrilli (Crocodilia), tuatara, iguane marine, camaleonti eccettuato Chamaeleo calyptratus, iguane terrestri delle Galapagos, iguane cornute, Python boeleni, serpenti marini (Hydrophiidae); i.
rana golia, salamandre giganti.
Art. 93
Registro di controllo dell'effettivo degli animali 1
Le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione devono tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali. 2 Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell'effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti: a. l'aumento dell'effettivo (data; nascita o provenienza; numero); b. la diminuzione dell'effettivo (data; acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione; numero).
3
Il registro di controllo dell'effettivo degli animali per le aziende di piscicoltura deve essere tenuto secondo l'articolo 276 capoversi 2 e 3 OFE6.
Sezione 3: Autorizzazioni
Art. 94
Procedura di autorizzazione 1
Per la domanda d'autorizzazione è necessario utilizzare il modello di formulario dell'UFV di cui all'articolo 209 capoverso 4.
2
La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.
3
Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone in cui si trovano la sede invernale o gli impianti stabili per gli animali. Se essi sono situati all'estero, l'autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l'esposizione itinerante 6 RS
916.401
Protezione della natura e del paesaggio 32
455.1
soggiorna per la prima volta, se necessario tenendo conto del permesso d'importazione dell'UFV.
Art. 95
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1
L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se: a. i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'azienda e non consentono la fuga degli animali; b.7 nelle aziende di cui all'articolo 90 capoverso 2 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all'offerta di alimenti e all'utilizzo del suolo; c. se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, da condizioni meteorologiche avverse, da disturbi dovuti ai visitatori, dal rumore eccessivo e dai gas di scarico; d. il personale addetto alla cura degli animali soddisfa i requisiti formativi di cui all'articolo 195; e. la sorveglianza veterinaria regolare può essere comprovata; sono eccettuate le esposizioni itineranti di breve durata, le piccole detenzioni private e l'allevamento di pesci da ripopolamento; f. per le esposizioni e le manifestazioni temporanee, esiste la prova che, dopo l'esposizione, gli animali possono essere collocati in un altro luogo adeguato.
2
Possono non soddisfare interamente i requisiti minimi di cui all'allegato 2: a. i parchi in cui si trovano animali che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, nel caso in cui le dimensioni limitate di alcuni luoghi non consentano di soddisfare tali requisiti;
b. i parchi in cui gli animali sono tenuti solo per un breve periodo.
Art. 96
Autorizzazione 1 La durata massima dell'autorizzazione è di: a. due anni per le detenzioni private; b. dieci anni per le detenzioni professionali.
2
L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).
Protezione degli animali. O 33
455.1
Sezione 4: Pesci e decapodi
Art. 97
Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi 1
Chiunque gestisce a titolo professionale un allevamento di pesci commestibili o da ripopolamento o esercita la pesca professionale deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 196.
2
Chiunque cattura, marchia, alleva, detiene o uccide pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve fornire un attestato di competenza secondo l'articolo 5a dell'ordinanza del 24 novembre 19938 concernente la legge federale sulla pesca o di cui all'articolo 198 della presente ordinanza. È consentito catturare e uccidere pesci senza tale attestato soltanto se per la pesca nelle acque pubbliche nel Cantone in questione non è richiesta alcuna licenza o è richiesta soltanto una licenza di durata non superiore a un mese.
Art. 98
Detenzione 1 I parchi in cui sono tenuti o immessi temporaneamente pesci o decapodi, compresi quelli utilizzati per la pesca professionale, e i recipienti per il trasporto devono avere una qualità dell'acqua adeguata alle esigenze della specie in questione.
2
Per le specie di pesci di cui all'allegato 2 tabella 7, in caso di detenzione e allevamento professionale, la qualità dell'acqua deve soddisfare i requisiti minimi prescritti.
3
In caso di detenzione temporanea di pesci catturati occorre cambiare regolarmente l'acqua affinché la sua qualità corrisponda a quella delle acque di provenienza.
4
I pesci non possono essere esposti a scosse eccessive per un lungo periodo.
Art. 99
Trattamento 1 La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress.
2
La cernita dei pesci commestibili, dei pesci da ripopolamento e dei decapodi, nonché l'ottenimento di prodotti della riproduzione devono essere effettuati da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati.
3
Durante la cernita, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi.
Art. 100
Cattura 1 La cattura dei pesci e dei decapodi deve essere effettuata risparmiando loro ogni sofferenza evitabile. I metodi e gli strumenti di cattura non devono causare inutili lesioni agli animali.
8 RS
923.01
Protezione della natura e del paesaggio 34
455.1
2
I pesci destinati al consumo devono essere uccisi immediatamente. Gli articoli 3 e 5b dell'ordinanza del 24 novembre 19939 concernente la legge federale sulla pesca disciplinano le deroghe.
3
Chiunque gestisce impianti in cui sono immessi pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta per la pesca con la lenza deve fornire assistenza ai pescatori e informarli sulle pertinenti disposizioni in materia di protezione degli animali.
4
I pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta e sono immessi in acque ferme all'unico scopo di essere ricatturati possono essere pescati soltanto dopo un termine di attesa di almeno un giorno.
Capitolo 5: Trattamento professionale degli animali Sezione 1: Pensioni o rifugi per animali, servizi di cura e aziende di allevamento
Art. 101
Obbligo di notifica
1
Devono essere notificate all'autorità cantonale le persone che: a. tengono una pensione o un rifugio per animali; b. offrono a titolo professionale servizi di accudimento degli animali; c. allevano o detengono a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro;
d. allevano a titolo professionale animali selvatici la cui detenzione non è soggetta ad autorizzazione.
2
Per la notifica è necessario utilizzare il modello di formulario dell'UFV di cui all'articolo 209 capoverso 4.
Art. 102
Requisiti per il personale che accudisce animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici 1
Nelle pensioni o rifugi per animali, negli allevamenti o detenzioni professionali di animali da compagnia, di cani da lavoro e di animali selvatici, gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.
2
Nelle pensioni o rifugi con al massimo 19 posti e negli allevamenti o detenzioni professionali di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici non soggetti ad obbligo di autorizzazione in cui esiste un solo gruppo di animali con esigenze di detenzione simili, è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
3
Chiunque accudisce gli animali a titolo professionale deve aver conseguito la formazione richiesta per poter detenere le specie animali di cui si occupa.
9 RS
923.01
Protezione degli animali. O 35
455.1
Sezione 2: Commerico e pubblicità con animali
Art. 103
Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario In caso di commercio o pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve: a. nelle aziende che esercitano il commercio di animali a titolo professionale: essere un guardiano di animali; b. nel commercio di articoli zoologici: essere un guardiano di animali o aver conseguito l'attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 della legge federale del 13 dicembre 200210 sulla formazione professionale (LFPr) in impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da un perfezionamento specialistico riconosciuto dall'UFV; c.11 nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l'articolo 20 capoverso 2 della legge del 1° luglio 196612 sulle epizoozie (LFE): essere titolare della patente di commerciante del bestiame; d. per le manifestazioni di durata limitata e per la pubblicità: essere titolare di un attestato di competenza; e. nelle aziende che commerciano pesci commestibili, pesci da esca o pesci da ripopolamento: aver conseguito una formazione di cui all'articolo 196.
Art. 104
Obbligo di autorizzazione 1
Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all'autorità cantonale sul modello di formulario dell'UFV.
2
Per il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 1 OFE13, la patente di commerciante di bestiame vale come autorizzazione. Per il commercio secondo l'articolo 34 capoverso 2 OFE, l'autorizzazione non è necessaria.
3
Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall'organizzatore.
4
L'autorità cantonale decide se è necessario presentare ulteriore documentazione.
10 RS
412.10
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).
12 RS
916.40
13 RS
916.401
Protezione della natura e del paesaggio 36
455.1
Art. 105
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1
L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se: a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo; b. sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali;
c. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;
d. nel caso della pubblicità, è garantito che essa non provoca dolori o lesioni agli animali, né ne lede la dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.
2
Le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 103.
Art. 106
Autorizzazione 1 L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.
2
Essa è rilasciata per la durata prevista dell'attività, tuttavia al massimo per dieci anni.
3
L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda: a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio; b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l'uccisione degli animali, il modo di trattarli nonché le manipolazioni su di essi; c. l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione; d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;
e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali.
4
L'autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne: a. i requisiti riguardanti la detenzione; b. i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali.
5
Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino l'indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L'elenco deve essere esibito, su richiesta, all'autorità.
Protezione degli animali. O 37
455.1
Art. 107
Notifica di mutamenti importanti Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.
Art. 108
Registro di controllo dell'effettivo degli animali I commerci zoologici devono tenere un registro di controllo per le tutte le specie di animali selvatici di cui agli articoli 89 e 92 capoverso 2 nonché per conigli, cani e gatti domestici; a seconda delle specie deve contenere dati relativi all'aumento e alla diminuzione dell'effettivo. È necessario indicare la data, il numero, la causa dell'aumento dell'effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell'effettivo.
Art. 109
Autorizzazione di detenzione per il cessionario Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste presentano un'autorizzazione valida secondo gli articoli 89 o 106.
Art. 110
Limite d'età per il cessionario Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale.
Art. 111
Obbligo d'informazione Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni agli acquirenti titolari di un'autorizzazione di cui all'articolo 104.
Capitolo 6:
Sperimentazione animale, animali geneticamente modificati e animali con mutazioni patologiche Sezione 1: Campo d'applicazione, deroghe consentite
Art. 112
Campo d'applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano: a. ai
vertebrati;
b. ai decapodi e ai cefalopodi;
Protezione della natura e del paesaggio 38
455.1
c. ai mammiferi, agli uccelli e ai rettili a partire dall'ultimo terzo dello stadio di sviluppo che precede la nascita o la schiusa delle uova; d. agli stadi larvali di pesci e anfibi che si nutrono autonomamente.
Art. 113
Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza Per gli esperimenti sugli animali sono ammesse deroghe alle disposizioni della presente ordinanza in materia di detenzione di animali, trattamento, allevamento, requisiti di spazio, trasporto, provenienza e marchiatura qualora esse siano necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo sperimentale e siano state autorizzate. Esse devono essere motivate in ogni singolo caso e la loro durata dev'essere limitata il più possibile.
Sezione 2:
Detenzione, allevamento e commercio di animali da laboratorio
Art. 114
Direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio 1
Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. Dev'essere garantita la sua supplenza.
2
Il direttore:
a. decide sull'assegnazione del personale, sull'infrastruttura e su altre risorse; b. è responsabile della protezione degli animali nella detenzione, nell'allevamento e nel commercio di animali;
c. è responsabile della distribuzione del lavoro, dell'istruzione dei guardiani di animali e del restante personale, del controllo dei lavori, dell'organizzazione della sorveglianza specializzata e dell'accudimento degli animali da laboratorio nonché dei lavori di documentazione necessari; d. è responsabile delle notifiche di cui agli articoli 126 e 145 capoverso 1; e. garantisce che le lacune riscontrate nel centro di detenzione siano segnalate immediatamente al responsabile d'esperimento.
Art. 115
Requisiti per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio 1
Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 in scienza degli animali da laboratorio. Sono eccettuati:
Protezione degli animali. O 39
455.1
a. le persone con una formazione di responsabile d'esperimento; b. nei centri di detenzione di animali da laboratorio in cui non si producono né si tengono animali geneticamente modificati secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 25 agosto 199914 sull'impiego confinato o animali con particolari esigenze di accudimento e cura: i guardiani di animali o le persone che dimostrano di possedere le conoscenze e le capacità richieste per accudire gli animali in modo adeguato.
2
L'autorità cantonale ordina un corso di perfezionamento integrativo se le dimensioni del centro di detenzione, la specie animale, il modello animale o altre ragioni presuppongono conoscenze e capacità particolari.
Art. 116
Requisiti per il personale che accudisce gli animali da laboratorio 1
Nei centri di detenzione di animali da laboratorio la persona che accudisce gli animali deve essere un guardiano di animali.
2
Il numero dei guardiani di animali deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali geneticamente modificati secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 25 agosto 199915 sull'impiego confinato, di animali con mutazioni patologiche e per i lavori di documentazione prescritti.
Art. 117
Requisiti per i locali e i parchi 1
I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente.
L'intensità dell'illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d'illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali non deve essere percepibile alcun tremolio fastidioso.
2
La temperatura, l'umidità dell'aria, l'aerazione e la qualità dell'acqua devono essere adeguabili alle esigenze degli animali.
3
I locali e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 3 e devono consentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo.
4
I centri di detenzione di animali da laboratorio devono avere o poter utilizzare sufficienti locali e impianti affinché: a. gli animali malati e gli animali con uno stato igienico incerto possano essere isolati;
b. la conservazione di foraggio e di altri materiali quali i prodotti di pulizia e disinfezione nonché la loro eliminazione possano essere separati in modo appropriato dal centro di detenzione degli animali.
14 RS
814.912
15 RS
814.912
Protezione della natura e del paesaggio 40
455.1
Art. 118
Provenienza degli animali da laboratorio 1
Gli animali destinati alla sperimentazione devono provenire da un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio o da un'analoga infrastruttura situata all'estero.
2
Gli animali domestici possono essere utilizzati nella sperimentazione anche se non provengono da centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio o da analoghe infrastrutture situate all'estero. Sono eccettuati i cani, i gatti e i conigli.
3
Gli animali selvatici possono essere catturati per essere utilizzati nella sperimentazione solo se appartengono a una specie difficile da allevare in numero sufficiente.
4
I primati possono essere utilizzati nella sperimentazione animale solo se provenienti da un allevamento.
Art. 119
Trattamento degli animali da laboratorio 1
Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell'inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l'uomo, in particolare alle manipolazioni necessarie nell'esperimento.
2
Gli animali da laboratorio delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con conspecifici. La detenzione individuale di animali incompatibili è consentita in casi eccezionali per una durata limitata.
3
Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non compromette il loro benessere.
4
Nell'occuparsi degli animali da laboratorio si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.
Art. 120
Marchiatura di animali da laboratorio 1
Per la marchiatura degli animali da laboratorio deve essere utilizzato il metodo meno traumatico per l'animale.
2
I primati, i gatti e i cani destinati alla sperimentazione devono essere marchiati in modo indelebile, generalmente prima dello svezzamento.
Art. 121
Sorveglianza della salute Nei centri di detenzione di animali da laboratorio si devono sorvegliare la salute, il benessere e lo stato igienico degli animali.
Art. 122
Autorizzazione per i centri di detenzione 1
Chiunque detiene, alleva o commercia animali da laboratorio necessita di un'autorizzazione cantonale.
2
La domanda deve essere presentata mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell'UFV.
Protezione degli animali. O 41
455.1
3
I centri di detenzione di animali da laboratorio sono autorizzati se sono adempiuti i requisiti concernenti: a. la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura;
b. la sorveglianza della salute; c. il personale;
d. la tenuta di un adeguato registro di controllo dell'effettivo degli animali; 4
L'autorizzazione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. La sua validità è limitata a dieci anni al massimo.
5
L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti: a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio; b. la detenzione, l'alimentazione, la cura e la sorveglianza degli animali; c. la provenienza degli animali e la sorveglianza del loro stato di salute; d. i requisiti e le responsabilità del personale; e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali; f.
gli animali geneticamente modificati e le linee o i ceppi con mutazioni patologiche.
6
Non necessitano dell'autorizzazione i centri esistenti di detenzione di animali domestici, di animali selvatici e di animali da compagnia in cui sono tenuti saltuariamente o temporaneamente animali utilizzati a fini sperimentali.
Sezione 3:
Detenzione, allevamento e commercio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche
Art. 123
Attestazione della modificazione genetica I discendenti di linee o ceppi con animali geneticamente modificati secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 25 agosto 199916 sull'impiego confinato sono considerati animali geneticamente modificati, salvo se è dimostrato che non presentano la modificazione genetica del genitore.
Art. 124
Rilevamento dell'aggravio
1
Lo stato di salute degli animali geneticamente modificati e degli animali con mutazioni patologiche deve essere verificato con regolarità e con una frequenza tale da poter registrare tempestivamente eventuali aggravi secondo l'articolo 3 LPAn o disturbi del loro stato generale e valutarli in modo adeguato (rilevamento dell'aggra16 RS
814.912
Protezione della natura e del paesaggio 42
455.1
vio). Il rilevamento dell'aggravio deve essere documentato e figurare nel registro di controllo dell'effettivo.
2
L'UFV definisce i requisiti per il rilevamento dell'aggravio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche. Il rilevamento dell'aggravio deve essere differenziato secondo la specie animale, l'età degli animali, le conoscenze relative alla linea o al ceppo e la portata dell'utilizzo previsto.
3
In caso di cessione a terzi di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche deve essere consegnato un riassunto della documentazione concernente il rilevamento dell'aggravio.
4
Qualora nell'acquisto di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche si riscontrino lacune nel rilevamento dell'aggravio, esse vanno colmate immediatamente.
Art. 125
Misure che riducono l'aggravio 1
Mediante l'adeguamento delle condizioni di detenzione, delle cure e di altre misure opportune quali la riduzione della durata di vita, la limitazione del benessere degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuta il più possibile.
2
Per quanto riguarda le linee o i ceppi con mutazioni patologiche, il numero degli animali allevati o detenuti deve essere giustificato dal numero di animali necessari per gli esperimenti autorizzati. Gli animali in sovrannumero devono essere abbattuti se il loro benessere risulta limitato.
Art. 126
Obbligo di notifica di linee e ceppi con mutazioni patologiche 1
Se dal rilevamento dell'aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all'autorità cantonale.
2
La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti: a. caratterizzazione della linea o del ceppo; b. documentazione di rilevamento dell'aggravio; c. possibili misure di riduzione dell'aggravio; d. utilità della linea o del ceppo per fini di ricerca, terapeutici o diagnostici sull'uomo o sull'animale.
Art. 127
Decisione sull'ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche 1
Per valutare se l'aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile occorre ponderarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l'articolo 137. In particolare bisogna considerare se gli animali, oltre alle limitazioni del proprio benessere legate alla mutazione genetica, subiranno successivamente anche ulteriori limitazioni riconducibili all'esperimento.
Protezione degli animali. O 43
455.1
2
L'autorità trasmette la notifica di linee o ceppi con mutazioni patologiche alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base a una proposta della commissione, decide se e in qual misura la linea o il ceppo possono essere mantenuti.
3
La decisione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio e può essere vincolata a condizioni e oneri.
4
Le condizioni e gli oneri disposti devono essere integrati nella documentazione relativa all'aggravio.
Sezione 4: Esecuzione di esperimenti
Art. 128
Requisiti relativi a istituti e laboratori 1
Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale devono disporre di sufficienti locali, impianti e apparecchi affinché gli esperimenti possano essere eseguiti in modo appropriato secondo le conoscenze tecniche e scientifiche più recenti.
L'adeguatezza delle infrastrutture deve essere dimostrata in particolare per: a. la detenzione degli animali; b. l'esecuzione di anestesie e di interventi chirurgici; c. il prelievo di campioni e la loro analisi; d. l'accudimento, la cura e la sorveglianza particolare degli animali dopo interventi che compromettono il loro benessere;
e. l'esecuzione contemporanea di più esperimenti.
2
Se gli animali non sono tenuti nell'istituto o nel laboratorio, il centro di detenzione deve trovarsi nelle vicinanze.
Art. 129
Designazione delle persone responsabili 1
Negli istituti e nei laboratori deve essere designato un capounità per gli esperimenti sugli animali. 2
Per ogni esperimento sugli animali è designato un responsabile d'esperimento; dev'essere garantita la sua supplenza. Se vengono designati più responsabili, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.
Art. 130
Competenze del capounità Il capounità è responsabile: a. dell'assegnazione del personale, dell'infrastruttura e delle altre risorse per i vari esperimenti sugli animali; b. del rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali e delle condizioni e degli oneri legati all'autorizzazione;
c. delle notifiche di cui all'articolo 145 capoverso 2;
Protezione della natura e del paesaggio 44
455.1
d. di promuovere la formazione e il perfezionamento del personale che si occupa di esperimenti sugli animali.
Art. 131
Competenze del responsabile d'esperimento Il responsabile d'esperimento: a. si assume la responsabilità, dal punto di vista scientifico e della protezione degli animali, per la pianificazione e una corretta esecuzione dell'esperimento; b. è responsabile dell'assegnazione del lavoro, dell'istruzione delle persone che eseguono esperimenti, del controllo dei lavori, dell'organizzazione dell'assistenza adeguata agli animali da laboratorio, della loro sorveglianza e dello svolgimento dei necessari lavori di documentazione; c. stabilisce chi si assume la responsabilità del centro di detenzione per tutta la durata dell'esperimento e ne disciplina i particolari in una convenzione stipulata con il direttore del centro di detenzione.
Art. 132
Requisiti per il responsabile d'esperimento 1
Il responsabile d'esperimento deve aver conseguito un titolo universitario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito un corso di perfezionamento concernente la sperimentazione animale. Il presupposto per essere ammessi al corso di perfezionamento è il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un'esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale.
2
Per dirigere esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi sperimentali non standardizzati è necessario fornire un'attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.
Art. 133
Competenze della persona che esegue esperimenti 1
La persona che esegue esperimenti effettua sugli animali gli interventi e le misure ad essa demandati nell'ambito dell'esperimento.
2
Essa:
a. si assume la responsabilità del benessere degli animali durante l'esecuzione di detti interventi e misure; b. conosce il contenuto dell'autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali.
Art. 134
Requisiti per le persone che eseguono esperimenti 1
Le persone che eseguono esperimenti devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
Protezione degli animali. O 45
455.1
2
Per eseguire esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi sperimentali non standardizzati è necessario fornire attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.
3
Il numero delle persone che eseguono esperimenti è dettato dal numero e dall'onere degli interventi e delle misure necessarie e deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali in esperimento e per i lavori di documentazione prescritti.
Art. 135
Esecuzione degli esperimenti 1
Prima dell'inizio dell'esperimento occorre definire gli eventi o i sintomi al verificarsi dei quali l'animale deve essere escluso dall'esperimento ed eventualmente abbattuto (criteri d'interruzione).
2
Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni sperimentali. Se un animale è intimorito dall'esperimento, occorre prendere provvedimenti adeguati per ridurre al minimo l'ansia e lo stress corrispondenti.
3
Negli esperimenti possono essere utilizzati unicamente gli animali il cui stato di salute sia stato sufficientemente esaminato in modo da escludere ulteriori limitazioni al benessere degli animali estranee all'obiettivo dell'esperimento.
4
Il benessere degli animali deve essere verificato e valutato durante l'esperimento con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni e ansietà nonché disturbi del loro stato generale. Se tali sintomi si verificano, gli animali devono essere curati e trattati conformemente allo stato più recente delle conoscenze; non appena l'obiettivo dell'esperimento lo consente o i criteri d'interruzione sono soddisfatti, gli animali devono essere esclusi dalla sperimentazione ed eventualmente abbattuti.
5
Gli interventi o altre misure che provocano all'animale dolori non lievi possono essere eseguiti, sempre che l'obiettivo dell'esperimento lo consenta, soltanto in anestesia locale o generale e con una sufficiente terapia analgesica successiva.
6
Gli interventi o le misure difficili da eseguire a livello tecnico possono essere effettuati soltanto da persone appositamente istruite.
7
Se dopo un intervento o una misura i dolori, le sofferenze, le lesioni o l'ansietà perdurano, l'animale deve essere abbattuto al più tardi quando i criteri d'interruzione sono soddisfatti.
8
Se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà di grado elevato oppure di grado medio ma per una durata media o lunga, occorre assicurare mediante misure adeguate che lo stesso animale non venga più utilizzato per tali esperimenti.
9
Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà.
Protezione della natura e del paesaggio 46
455.1
Art. 136
Esperimenti che compromettono il benessere degli animali 1
Sono considerati esperimenti che compromettono il benessere degli animali ai sensi del l'articolo 17 LPAn gli esperimenti nel cui ambito: a. è compromesso il benessere degli animali; b. sono eseguiti interventi chirurgici sugli animali; c. sono prodotti gravi effetti fisici sugli animali; d. sono somministrate o applicate all'animale sostanze o miscele di sostanze di cui non si conosce l'effetto sugli animali o per le quali non si può escludere un effetto dannoso; e. sono prodotti effetti patologici sugli animali; f.
gli animali sono immunizzati o infettati con microrganismi o parassiti oppure è loro somministrato materiale cellulare; g. gli animali sono sottoposti a un'anestesia generale; h. gli animali sono limitati nella libertà di movimento o sono tenuti in isolamento ripetutamente o per lunghi periodi;
i.
gli animali non sono tenuti conformemente alle prescrizioni di detenzione e di trattamento; j.
si lavora su animali di linee o ceppi il cui benessere è stato compromesso; k. si impiegano animali di linee o ceppi nel cui allevamento una quota superiore all'80 per cento risulta essere senza le caratteristiche desiderate oppure il cui allevamento è possibile soltanto mediante fecondazione in vitro.
2
Per valutare l'opportunità di eseguire un esperimento, l'UFV fissa dei livelli di sofferenza differenziati a seconda della gravità.
Art. 137
Criteri per la valutazione dell'indispensabilità di esperimenti che compromettono il benessere degli animali 1
Il richiedente deve dimostrare che l'obiettivo dell'esperimento: a. è connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell'uomo e dell'animale; b. promette l'ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali; oppure
c. serve a proteggere l'ambiente naturale.
2
Il richiedente deve inoltre dimostrare che l'obiettivo dell'esperimento non può essere conseguito attraverso metodi non implicanti la sperimentazione animale e idonei secondo le conoscenze più recenti.
3
Tenuto conto dello stato più recente delle conoscenze, il metodo deve essere idoneo per conseguire l'obiettivo dell'esperimento.
4
Un esperimento sugli animali e le sue singole parti devono essere pianificati in modo tale che:
Protezione degli animali. O 47
455.1
a. venga impiegato il minor numero possibile di animali e si persegua la riduzione al minimo della loro sofferenza;
b. si applichino i procedimenti più opportuni per valutare i risultati dell'esperimento e procedure statistiche corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze; e
c. le singole parti siano scaglionate in modo mirato.
Art. 138
Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali 1
Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali: a. ai fini dell'omologazione di sostanze e prodotti in un altro Stato, se i requisiti di omologazione non sono conformi alle regolamentazioni internazionali o, rispetto a quelle applicabili in Svizzera, richiedono un numero considerevolmente superiore di esperimenti o di animali per un esperimento o richiedono esperimenti che implicano un aggravio considerevolmente maggiore per gli animali;
b. ai fini del controllo di prodotti, se le conoscenze auspicate possono essere ottenute analizzando i dati sui loro elementi o il potenziale di rischio è sufficientemente noto; c. ai fini dell'insegnamento nelle scuole universitarie e della formazione di specialisti, se esiste un'altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o per fornire nozioni necessarie all'esercizio della professione o all'esecuzione di esperimenti sugli animali; d. a scopi militari.
2
La produzione di animali geneticamente modificati non è ammessa, nemmeno a scopi di ricerca, se gli animali sono destinati a essere utilizzati nei modi seguenti: a. come animali da compagnia, per il tempo libero o le competizioni sportive; b. come animali da lavoro, se l'aumento del rendimento serve unicamente a scopi economici;
c. come animali da reddito per la produzione di generi alimentari o di merci, se si tratta unicamente della produzione di beni di lusso.
Sezione 5: Autorizzazione di esperimenti sugli animali
Art. 139
Procedura di autorizzazione 1
La domanda di autorizzazione deve essere presentata mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell'UFV.
Protezione della natura e del paesaggio 48
455.1
2
Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito allo spostamento del luogo in cui sono custoditi gli animali durante l'esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui si svolge la parte preponderante dell'esperimento. Quest'ultima informa tutte le altre autorità cantonali coinvolte e tiene conto della loro valutazione.
3
L'autorità cantonale esamina la domanda e decide innanzitutto se si tratta di un esperimento che compromette il benessere degli animali.
4
L'autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione.
Art. 140
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per esperimenti sugli animali 1
Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se: a. con l'esperimento non si supera la misura indispensabile; b. dalla ponderazione degli interessi di cui all'articolo 19 capoverso 4 LPAn risulta che l'esperimento è ammissibile; c. non è perseguito un obiettivo inammissibile; d. sono fissati criteri di interruzione appropriati; e. nell'utilizzare animali con mutazioni patologiche sono rispettati i requisiti relativi all'allevamento e alla produzione; f. i requisiti riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura sono soddisfatti; g. i requisiti posti agli istituti e ai laboratori per praticare la sperimentazione sono soddisfatti;
h. i requisiti inerenti al personale sono soddisfatti; i. sono disciplinate le responsabilità per la detenzione degli animali prima, durante e dopo l'esperimento.
2
Per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, le condizioni di autorizzazione sono costituite dalle lettere e-i.
Art. 141
Contenuto dell'autorizzazione per esperimenti sugli animali 1
L'autorizzazione è rilasciata nominalmente al capounità.
2
L'autorizzazione è valida per esperimenti o serie di esperimenti eseguiti allo scopo di trovare risposte a domande precise oppure con finalità ben determinate. La sua validità è limitata a tre anni al massimo.
3
Le necessarie deroghe alle seguenti disposizioni devono essere indicate nell'autorizzazione:
Protezione degli animali. O 49
455.1
a. i requisiti riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura; b. i requisiti di istituti e laboratori per praticare la sperimentazione; c. il ricovero degli animali in un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio;
d. i requisiti riguardanti il personale.
4
L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti: a. la specie, la linea o il ceppo e il numero degli animali; b. la provenienza e lo stato di salute degli animali; c. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali;
d. la metodologia, in particolare per contenere dolori, sofferenze, lesioni o ansietà nonché altre limitazioni del benessere del singolo animale; e. l'esecuzione di un esperimento preliminare; f.
il riutilizzo degli animali dopo l'esperimento; g. i requisiti e le responsabilità del personale; h. il verbale dell'esecuzione dell'esperimento.
Art. 142
Autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti 1
Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se: a. si adottano soltanto metodi di modificazione genetica riconosciuti; b. non si perseguono obiettivi inammissibili; c. sono rispettate le disposizioni sull'esecuzione degli esperimenti; d. sono rispettati i requisiti posti agli istituti e ai laboratori di sperimentazione animale;
e. il responsabile d'esperimento e le persone che eseguono l'esperimento soddisfano i requisiti previsti; e
f.
si redige un verbale secondo l'articolo 144.
2
La validità dell'autorizzazione è limitata a quella del centro di detenzione di animali da laboratorio.
3
Gli articoli 136, 137, 139 e 140 non trovano applicazione. La procedura di autorizzazione è retta dall'articolo 122.
4
L'UFV stabilisce, dopo aver consultato le cerchie interessate, quali metodi di modificazione genetica sono riconosciuti.
Protezione della natura e del paesaggio 50
455.1
Sezione 6: Documentazione e statistica
Art. 143
Registro di controllo dell'effettivo degli animali 1
I centri di detenzione di animali da laboratorio tengono un registro di controllo dell'effettivo degli animali che deve riportare, per ogni specie, le indicazioni seguenti: a. l'aumento dell'effettivo (data; nascita o provenienza; numero degli animali); b. la diminuzione dell'effettivo (data, acquirente o decesso, causa del decesso se conosciuta, numero degli animali); c. l'eventuale
marchiatura.
2
Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche devono essere iscritti nel registro di controllo dell'effettivo separatamente, secondo il ceppo o la linea. 3 I verbali devono essere allestiti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni.
Art. 144
Verbale dell'esperimento
1
Durante l'esecuzione di un esperimento sugli animali occorre annotare per scritto per ogni animale o gruppo di animali: a. inizio dell'esperimento (data), specie, numero, sesso, provenienza e identificazione degli animali, nonché designazione del gruppo di animali sottoposti a esperimento;
b. aspetti legati all'esperimento, quali interventi e misure eseguiti sugli animali (date, specie);
c. aspetti legati alla protezione degli animali quali la frequenza di sorveglianza degli animali e la registrazione sistematica dei sintomi clinici, l'anestesia, l'analgesia e l'interruzione anticipata dell'esperimento (date, specie); d. livello di sofferenza cui l'animale è stato esposto; e. eventi indesiderati;
f.
analisi degli esperimenti e utilizzabilità dei risultati; g. conclusione dell'esperimento (data).
2
I verbali devono:
a. riportare l'iscrizione sulle gabbie o il numero di marchiatura degli animali; b. essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive in qualsiasi momento; c. essere conservati per tre anni dopo la scadenza dell'autorizzazione.
Protezione degli animali. O 51
455.1
Art. 145
Notifiche 1 Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all'autorità cantonale mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali: a. le linee o i ceppi con mutazioni patologiche secondo l'articolo 126 entro due settimane dalla constatazione dell'aggravio; b. il numero complessivo degli animali allevati o prodotti nell'anno civile, per ogni specie animale e per le linee o i ceppi geneticamente modificati o con mutazioni patologiche, entro la fine di febbraio dell'anno successivo.
2
Per ogni esperimento il capounità deve notificare all'autorità cantonale mediante sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali: a. la conclusione di un esperimento o di una serie di esperimenti entro due mesi dal termine dei lavori; b. le indicazioni sull'attività sperimentale nell'anno civile trascorso, entro la fine di febbraio per gli esperimenti pluriennali.
3
In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere notifiche in forma cartacea sul modello di formulario dell'UFV.
4
I Cantoni trasmettono all'UFV, mediante sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali: a.17 di volta in volta, le autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio di cui all'articolo 122, le decisioni di cui all'articolo 127 capoverso 3, le autorizzazioni per esperimenti su animali secondo l'articolo 141 e le autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti secondo l'articolo 142 e le domande corrispondenti; b. entro la fine di aprile di ogni anno, le notifiche di cui ai capoversi 1 e 2; c.18 di volta in volta, ulteriori decisioni relative a esperimenti sugli animali e a centri di detenzione di animali da laboratorio.
5
Dopo aver sentito le autorità cantonali, l'UFV può stabilire quali indicazioni possono essere trasmesse in forma diversa da quella elettronica.
Art. 146
Registro delle decisioni relative a linee e ceppi con mutazioni patologiche L'UFV tiene, all'attenzione delle autorità di autorizzazione, un registro delle decisioni relative alle linee e ai ceppi con mutazioni patologiche, comprese le condizioni e gli oneri disposti.
17 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 2 all'O del 1° set. 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953).
18 Introdotta dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 1° set. 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953).
Protezione della natura e del paesaggio 52
455.1
Art. 147
Statistica 1 L'UFV tiene la statistica di cui all'articolo 36 LPAn. Essa deve contenere le indicazioni necessarie per poter valutare l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.
2
Nel redigere e pubblicare la statistica l'UFV tiene conto di normative e raccomandazioni internazionali.
3
In collaborazione con la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, l'UFV pubblica regolarmente un rapporto che informa sugli sviluppi degli sforzi profusi per migliorare la protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.
Sezione 7: Commissioni per gli esperimenti sugli animali
Art. 148
Commissione federale per gli esperimenti sugli animali 1
La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo 9 membri. Essa si compone di almeno un rappresentante dei Cantoni e di specialisti in materia di sperimentazione animale, detenzione di animali da laboratorio e protezione degli animali.
2
Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa il presidente.
Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno.
L'UFV ne gestisce la segreteria.
3
L'UFV può ricorrere alla Commissione per tutte le questioni legate alla sperimentazione animale, anche in relazione all'esame delle decisioni cantonali secondo l'articolo 25 LPAn.
4
La Commissione collabora all'occorrenza con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano e almeno una volta all'anno scambia con essa le conoscenze acquisite sugli animali geneticamente modificati.
5
I costi dei servizi forniti dalla Commissione ai Cantoni sono fatturati secondo le tariffe della Confederazione.
Art. 149
Commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali 1
I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali non possono essere collaboratori delle autorità cantonali di autorizzazione. Queste ultime possono gestire la segreteria della commissione.
2
Dopo la loro nomina, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali devono frequentare un corso d'introduzione di una giornata organizzato dall'UFV.
3
I membri devono dimostrare di aver seguito, sull'arco di quattro anni, quattro giorni di perfezionamento nell'ambito della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134.
Protezione degli animali. O 53
455.1
Capitolo 7: Trasporto di animali Sezione 1: Formazione e responsabilità per il trasporto di animali
Art. 150
Formazione e aggiornamento del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame 1
Nelle imprese di trasporto e di commercio di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte.
2
Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei collaboratori.
Art. 151
Responsabilità dei detentori di animali 1
Il detentore responsabile dell'azienda da cui l'animale è trasportato deve: a. procurarsi anticipatamente i documenti necessari per il trasporto e la consegna affinché possano svolgersi rapidamente;
b. annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali.
2
Il capoverso 1 si applica per analogia ai responsabili di un mercato.
Art. 152
Responsabilità degli autisti 1
L'autista deve:
a. accertarsi che siano disponibili i documenti necessari; b. dopo aver caricato gli animali, effettuare il trasporto con riguardo e senza inutili ritardi;
c. annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto; d. comunicare immediatamente al destinatario l'arrivo degli animali.
2
L'autista è responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell'accudimento degli animali.
Art. 153
Responsabilità dei destinatari 1
Il destinatario, insieme con l'autista, deve scaricare senza indugio gli animali al loro arrivo e, se necessario, in considerazione dei disagi subiti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò vale anche per i soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.
2
Gli animali selvatici devono essere riambientati con riguardo.
Art. 154
Designazione di una persona responsabile 1
Per ogni trasporto professionale deve essere designata una persona che si assuma la responsabilità del benessere degli animali durante il trasporto.
Protezione della natura e del paesaggio 54
455.1
2
La persona responsabile deve poter fornire in ogni momento agli organi di esecuzione informazioni sull'organizzazione e sullo svolgimento del trasporto.
Sezione 2: Trattamento degli animali
Art. 155
Selezione degli animali 1
Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.
2
Gli animali in gestazione avanzata, gli animali che hanno figliato da poco, gli animali ancora dipendenti dai genitori e gli animali indeboliti possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali. Gli animali feriti o malati possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino e con le dovute precauzioni.
Art. 156
Preparazione degli animali 1
Gli animali devono essere adeguatamente preparati al trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.
2
Nel caso di pesci commestibili e ornamentali occorre sincerarsi prima del viaggio che il tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto.
Art. 157
Personale incaricato di accudire gli animali durante il trasporto 1
Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.
2
Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeveri e li foraggi. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.
3
La presenza del personale non è necessaria se è garantito che, all'occorrenza, durante tutto il trasporto o durante le soste intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e alimenti e vengono curati.
4
Il bestiame lattifero in lattazione deve essere munto due volte al giorno.
Art. 158
Separazione degli animali 1
Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l'età e il sesso.
2
Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.
Art. 159
Carico e scarico degli animali 1
I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati mediante rampe antisdrucciolevoli. Le rampe non devono essere troppo
Protezione degli animali. O 55
455.1
ripide né presentare fessure ampie a tal punto che gli animali potrebbero ferirsi.
Devono essere provviste di assi trasversali se l'inclinazione supera 10 gradi e di protezioni laterali adeguate alla taglia e al peso degli animali, tranne se questi ultimi vengono condotti a mano, sono abituati al trasporto e l'altezza del ponte di carico non supera i 50 cm.
2
Al momento del carico, l'interno del mezzo di trasporto deve essere ben illuminato senza tuttavia abbagliare gli animali.
3
Il capoverso 2 non si applica al carico e allo scarico di volatili e conigli.
Art. 160
Trattamento di determinate specie animali 1
I cavalli, eccetto quelli giovani, devono essere legati durante il trasporto. Le cavezze di corda sono vietate.
2
È vietato servirsi delle corna, dell'anello nasale o di corde per legare i bovini.
3
I bovini trasportati legati e il cui peso supera 500 kg non possono essere collocati di traverso se la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 metri.
4
I tori di età superiore a 18 mesi devono portare un anello nasale. Si può rinunciare all'anello nasale se, prima dello spostamento o della macellazione: a. i tori sono tenuti prevalentemente in una mandria all'aperto o in gruppo a stabulazione libera; e b. sono state prese le precauzioni necessarie per garantire un trasporto sicuro nonché un carico e uno scarico sicuri.
5
La selvaggina d'allevamento non può essere trasportata viva all'impianto di macellazione se non è stata preventivamente abituata al trasporto.
6
I decapodi devono essere mantenuti sufficientemente umidi.
7
Le rane vive non possono essere trasportate ammassate l'una sull'altra.
8
Per il trasporto di animali nel corso di un esperimento o di animali con mutazioni patologiche occorre prendere i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la limitazione del loro benessere. I tempi di trasporto devono essere brevi.
9
Per il trasporto di animali da laboratorio con un determinato stato igienico occorre prendere le precauzioni necessarie per impedire l'introduzione e la fuoriuscita di microrganismi.
Art. 161
Guida 1 La guida deve essere rispettosa degli animali.
2
All'atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile e senza urti.
Protezione della natura e del paesaggio 56
455.1
Art. 162
Deroghe alla durata massima del trasporto 1
La durata massima del trasporto di cui all'articolo 15 capoverso 1 LPAn non si applica ai pulcini, a condizione che giungano nel luogo di destinazione entro 48 ore dalla schiusa delle uova.
2
Nei trasporti internazionali la durata massima del trasporto può essere superata.
Sezione 3: Mezzi e contenitori di trasporto
Art. 163
Pulizia e
disinfezione
I piani di carico e i contenitori devono essere puliti dopo il trasporto e disinfettati su disposizione degli organi di controllo ufficiali.
Art. 164
Lettiera Fatta eccezione per il trasporto professionale di volatili e conigli in contenitori standard, il pavimento del mezzo di trasporto e il fondo dei contenitori devono essere coperti con una lettiera o un materiale equivalente che assorba l'urina e le feci e sia appropriato per il riposo.
Art. 165
Mezzi di trasporto
1
I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti: a. le parti con le quali gli animali entrano in contratto devono essere costruite con un materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo; b. le porte, le finestre e i finestrini devono poter essere fissati in modo sicuro durante il trasporto; c. mediante pavimenti antisdrucciolevoli, pareti divisorie, tramezzi e dispositivi di sostegno si deve evitare il rischio che gli animali scivolino o i contenitori si spostino. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 159 capoverso 1;
d. i dispositivi d'attacco devono essere abbastanza resistenti da non spezzarsi durante il trasporto in seguito a normale sollecitazione. Devono essere sufficientemente lunghi affinché gli animali possano stare in posizione eretta naturale; e. i mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione fissa o portatile di potenza sufficiente per controllare gli animali; f.
gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Per gli animali da reddito devono essere soddisfatti i requisiti di spazio minimo di cui all'allegato 4. Se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di cui all'allegato 4, è necessario inserire pareti divisorie. Occorre tenere conto delle esigenze delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura;
Protezione degli animali. O 57
455.1
g. i mezzi di trasporto devono essere provvisti di aperture adeguatamente collocate che garantiscano un sufficiente afflusso di aria fresca. I mezzi di trasporto in cui i suini sono trasportati su tre piani devono essere muniti di ventilazione. Occorre assicurare la protezione da condizioni meteorologiche avverse e dai gas di scarico del mezzo di trasporto; h. nella parte posteriore dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto di bovini, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia; i.
sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali da reddito di cui all'allegato 4, esclusi i volatili, deve essere indicata in modo chiaramente visibile dall'esterno la superficie di carico disponibile in m2, eventualmente per piano. Nel veicolo deve essere presente anche una copia dell'allegato 4; j. sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali deve essere applicata in modo ben visibile, nella parte anteriore e in quella posteriore, la scritta «Animali vivi» o un'indicazione analoga.
2
I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di detenzione indicate nell'allegato 1, se hanno accesso all'acqua o, eventualmente, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.
Art. 166
Merci trasportate insieme agli animali 1
Le merci trasportate insieme agli animali devono essere caricate in modo tale da non arrecare lesioni, dolori o sofferenze agli animali.
2
Le merci che arrecano danno agli animali non possono essere trasportate con essi.
Art. 167
Contenitori di trasporto 1
I contenitori di trasporto devono essere: a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
b. sufficientemente robusti da sopportare le normali sollecitazioni del trasporto senza gravi danni e da non poter essere distrutti dagli animali; c. costruiti in modo che gli animali non possano fuggire; d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;
e. provvisti di sufficienti aperture d'aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso di aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi deve essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico; f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi; i contenitori per trasporti di lunga durata devono essere muniti di
Protezione della natura e del paesaggio 58
455.1
attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata che possano essere utilizzate senza che gli animali riescano a fuggire.
2
I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati.
3
I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure la scritta «Animali vivi». Su due fianchi opposti un segno deve indicare la parte superiore o inferiore. Sono eccettuati: a. i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato; b. i contenitori trasportati senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.
4
I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d'aerazione non vengano ostruite durante l'impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.
Art. 168
Deroghe Nei trasporti aerei sono ammesse deroghe alle prescrizioni di trasporto qualora siano necessarie a causa di condizioni particolari e a condizione che gli animali non soffrano né subiscano lesioni.
Sezione 4: Trasporti internazionali di animali
Art. 169
Controllo delle partite di animali 1
Nei posti d'ispezione deve essere data priorità alle partite di animali.
2
Le partite di animali possono essere trattenute soltanto se è assolutamente necessario per ragioni di protezione degli animali o per effettuare controlli di polizia sanitaria o di conservazione delle specie.
3
I posti d'ispezione in cui si espletano le formalità di importazione e transito vanno informati quanto prima dell'arrivo degli animali.
Art. 170
Autorizzazione 1 Le imprese che trasportano animali da e verso l'estero a titolo professionale devono essere titolari di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone.
2
L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'impresa dimostra di soddisfare i requisiti relativi all'attrezzatura tecnica dei mezzi di trasporto e alla formazione dei collaboratori.
3
L'autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni.
4
Le imprese con sede commerciale in un Paese membro dell'Unione europea devono presentare, su richiesta, un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di detto Paese.
Protezione degli animali. O 59
455.1
5
Ogni partita di animali deve essere accompagnata da una copia dell'autorizzazione.
Art. 171
Notifica di violazioni L'UFV comunica allo Stato in cui è registrata l'impresa i dettagli sulle violazioni accertate se esso è parte contraente della Convenzione europea del 6 novembre 200319 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.
Art. 172
Piano di trasporto e libretto di bordo 1
Per il trasporto professionale di bovini, equini, ovini, caprini e suini da e verso l'estero occorre redigere un piano di trasporto secondo le indicazioni dell'UFV qualora il trasporto, dal carico allo scarico, duri più di otto ore.
2
La persona responsabile del benessere degli animali annota nel libretto di bordo l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati foraggiati e abbeverati e hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato all'autorità competente che ne faccia richiesta.
Art. 173
Attrezzature particolari
I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico degli animali.
Art. 174
Precauzioni particolari per i trasporti internazionali 1
Le mammifere gravide non devono essere trasportate prima della data prevista del parto per un periodo corrispondente ad almeno il 10 per cento della durata della gestazione e per almeno una settimana dopo il parto.
2
I mammiferi molto giovani non possono essere trasportati prima della cicatrizzazione completa dell'ombelico.
3
Prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere esaminati da un veterinario ufficiale che ne verifichi l'idoneità al trasporto. Fanno eccezione i cavalli muniti di passaporto equino trasportati all'estero per un breve periodo.
4
Il capoverso 1 non si applica al trasporto di animali verso aziende d'estivazione situate nei Paesi esteri limitrofi.
Art. 175
Transito di animali
Il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.
Art. 176
Trasporto aereo
Per il trasporto di animali per via aerea occorre tenere conto delle disposizioni tecniche riconosciute, in particolare di quelle contenute nella normativa IATA20.
19 RS
0.452
Protezione della natura e del paesaggio 60
455.1
Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 177
Requisiti per il personale addetto all'abbattimento e alla macellazione 1
Può uccidere un animale vertebrato soltanto chi dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie a tal fine.
2
Il personale del macello deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte, ovvero:
a. lo scarico, la conduzione, la stabulazione e l'accudimento degli animali negli impianti di macellazione; b. lo stordimento e il dissanguamento degli animali negli impianti di macellazione.
3
Per le persone con un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr21 come macellaia/macellaio o macellaia-salumiere/macellaio-salumiere con l'indirizzo di specializzazione «Produzione» non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2.
4
Per le persone con una formazione agricola di cui all'articolo 194 non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2 lettera a.
Art. 178
Obbligo di stordimento 1
Un animale vertebrato può essere ucciso soltanto dopo essere stato stordito. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.
2
L'uccisione di un animale vertebrato senza stordimento è ammessa: a. durante
la
caccia;
b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti.
Art. 179
Metodi di uccisione
Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'UFV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.
Sezione 2: Trattamento degli animali
Art. 180
Consegna
1
Se l'ispezione sanitaria ante mortem viene effettuata nell'impianto di macellazione, il veterinario ufficiale controlla alla consegna lo stato di cura e di salute degli
20 Possono essere richieste informazioni al servizio veterinario di confine presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo oppure all'UFV.
21 RS
412.10
Protezione degli animali. O 61
455.1
animali. Devono essere controllati anche la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e le loro attrezzature.
2
Nelle aziende in cui in genere il veterinario ufficiale non è presente al momento della consegna degli animali, l'ispezione e il controllo sono effettuati da una persona incaricata dall'azienda di macellazione.
3
Le persone incaricate dell'ispezione e del controllo notificano all'autorità cantonale le violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.
4
Se dopo il loro arrivo nell'impianto di macellazione gli animali non possono essere scaricati immediatamente, in caso di temperature elevate o di tempo afoso i veicoli devono essere sufficientemente arieggiati.
5
Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.
Art. 181
Ricovero
1
In caso di temperature elevate o di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare gli animali nell'impianto di macellazione.
2
Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo devono essere ricoverati su una superficie sufficientemente ampia, protetti da condizioni meteorologiche estreme e abbeverati.
3
I mezzi di trasporto possono essere utilizzati per il ricovero temporaneo degli animali secondo il capoverso 2. Il clima interno dev'essere adeguato alle esigenze degli animali.
4
Gli animali che vengono macellati soltanto diverse ore dopo il loro arrivo vanno ricoverati secondo i requisiti minimi di detenzione di cui all'allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme nonché abbeverati regolarmente ed eventualmente foraggiati.
5
Gli animali incompatibili per specie, sesso, età o provenienza devono essere tenuti separati.
6
Gli animali in lattazione devono essere macellati il giorno della consegna, altrimenti devono essere munti almeno due volte al giorno.
7
Se gli animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell'impianto di macellazione, il loro benessere e lo stato di salute devono essere controllati la sera e la mattina da una persona designata dall'azienda di macellazione.
8
I cavalli devono essere macellati subito dopo la consegna se non esistono infrastrutture adeguate per un ricovero rispettoso.
Art. 182
Conduzione degli animali 1
Gli animali vanno condotti con riguardo tenendo conto del comportamento tipico della specie. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l'animale condotto può allontanarsi per evitare l'azione dello strumento.
2
L'impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.
3
Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo.
Protezione della natura e del paesaggio 62
455.1
4
Gli impianti di trasporto devono essere organizzati e gestiti in modo da evitare dolori e ferite agli animali.
Art. 183
Abbattimento dei pulcini 1
I pulcini e gli embrioni negli incubatoi possono essere uccisi soltanto con metodi ad effetto rapido, quali la triturazione o l'impiego di un'adeguata miscela di gas.
2
I pulcini vivi non possono essere ammassati l'uno sull'altro.
Sezione 3: Stordimento e dissanguamento degli animali
Art. 184
Metodi di stordimento ammessi 1
Sono ammessi i seguenti metodi di stordimento: a. per
equini:
- proiettile captivo o proiettile libero nel cervello; b. per
bovini:
- proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, - pistola pneumatica per la quale è garantito che l'aria compressa non penetra nella scatola cranica, - elettronarcosi;
c. per
suini:
- proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, - elettronarcosi, - esposizione al biossido di carbonio; d. per ovini e caprini: - proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, - elettronarcosi;
e. per
conigli:
- proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, - stordimento per commozione cerebrale, - elettronarcosi; f. per
volatili:
- elettronarcosi, - forte colpo rintuzzato sulla testa, - proiettile captivo, - appropriata miscela di gas; g. per
struzioniformi: - proiettile captivo nel cervello, - elettronarcosi;
h. per
selvaggina
d'allevamento biungulata: - proiettile captivo o libero nel cervello; i. per
pesci:
- forte colpo rintuzzato sulla testa, - dislocazione del collo, - elettronarcosi, - distruzione meccanica del cervello; j. per
decapodi:
- elettronarcosi, - distruzione meccanica del cervello.
Protezione degli animali. O 63
455.1
2
Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'UFV può ammettere altri metodi di stordimento.
Art. 185
Stordimento
1
Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.
2
Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l'apparecchio possa essere applicato e utilizzato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.
3
Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione siano storditi in piedi o in posizione eretta, eccettuato il pollame.
4
Tranne in caso di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.
Art. 186
Apparecchi e impianti di stordimento 1
Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verificarne il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all'inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l'impiego.
2
Durante l'attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimento deve essere controllato verificando l'efficacia dello stordimento in modo da individuare ed eliminare immediatamente i difetti tecnici che causano errori.
3
La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, il controllo del loro funzionamento e l'eliminazione dei difetti devono essere documentati.
Art. 187
Dissanguamento
1
Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.
2
Fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento, gli animali soggetti all'obbligo di stordimento di cui all'articolo 21 LPAn devono trovarsi in uno stato di incoscienza e di insensibilità.
3
Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.
4
Dopo il taglio effettuato per dissanguare l'animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell'animale.
5
Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.
Protezione della natura e del paesaggio 64
455.1
Sezione 4:
Coordinamento dei compiti di controllo nelle aziende di macellazione
Art. 188
1 I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze dei veterinari ufficiali in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di macellazione.
2
Le ispezioni e i controlli devono essere effettuati in coordinazione con il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni secondo l'ordinanza del 23 novembre 200522 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
3
Per la sorveglianza ufficiale dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito della macellazione non sono riscossi emolumenti.
Capitolo 9:
Formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di detenzione di animali Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 189
Scopo della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento 1
La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dispensano le conoscenze necessarie a garantire una detenzione adeguata degli animali nonché un trattamento responsabile e rispettoso degli stessi.
2
La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento sono trasmessi in modo specifico tenendo conto delle specie o categorie animali con esigenze simili a livello di detenzione o trattamento.
Art. 190
Obbligo di aggiornamento, perfezionamento 1
Devono seguire i corsi di aggiornamento per almeno quattro giorni sull'arco di quattro anni:
a. i guardiani di animali; b. i responsabili d'esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti; c. le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali riconosciuti dall'UFV.
2
Devono seguire un corso di aggiornamento per almeno un giorno sull'arco di tre anni:
22 RS
817.190
Protezione degli animali. O 65
455.1
a. gli autisti delle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, ad esempio un agente di trasporto o un membro della direzione; b. il personale del macello che si occupa degli animali vivi.
3
Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto dell'aggiornamento.
4
Esso disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto del perfezionamento per i responsabili d'esperimento in materia di sperimentazione animale nonché il perfezionamento per gli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali.
Art. 191
Formazione e perfezionamento ordinati dalle autorità cantonali 1
Qualora vengano rilevate carenze a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni della legislazione sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale o le aziende che accudiscono gli animali a seguire corsi di formazione o perfezionamento.
2
L'autorità cantonale può obbligare i detentori di cani a frequentare corsi di educazione canina oppure verificare le conoscenze acquisite se ha accertato delle carenze nel modo di trattare il cane.
3
I costi relativi alla formazione o al perfezionamento sono a carico delle aziende o dei detentori di animali.
Sezione 2: Tipi di formazione e indirizzi professionali
Art. 192
Tipi di formazione
1
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute: a. una formazione specialistica professionale o universitaria oppure una formazione professionale o universitaria integrata da un perfezionamento specialistico;
b. una formazione specialistica riconosciuta dall'UFV, non legata a una professione;
c. un corso riconosciuto dall'UFV che trasmetta conoscenze o competenze specialistiche;
2
È considerata specialistica una formazione che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli.
Protezione della natura e del paesaggio 66
455.1
Art. 193
Attestato di formazione 1
Sono considerati attestati di formazione: a. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera a: diploma professionale o universitario; b. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b: conferma di conseguimento della formazione; c. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c: attestato di competenza.
2
La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione non legata a una professione; quest'ultima esonera dal conseguimento dell'attestato di competenza. 3
All'attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.
4
L'UFV può prescrivere un formulario per l'attestazione della formazione richiesta.
Art. 194
Professioni agricole
1
Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola: a. la formazione di agricoltrice o agricoltore con certificato federale di formazione pratica di cui all'articolo 37 o con attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr23;
b. la formazione di contadina o contadino con attestato professionale di cui all'articolo 42 LFPr; c. il diploma in agronomia rilasciato da una scuola universitaria professionale; d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo.
2
Alla formazione agricola di cui al capoverso 1 è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di cui all'articolo 37 o 38 LFPr integrata:
a. da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrice di animali; o b. dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.
Art. 195
Guardiani di animali
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per guardiani di animali le persone titolari di: 23 RS
412.10
Protezione degli animali. O 67
455.1
a. un attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr24; b. un certificato di capacità secondo l'ordinanza del DFE del 22 agosto 198625 concernente l'ottenimento del certificato di capacità di guardiano d'animali; c. un certificato di capacità rilasciato dall'UFV prima del 199826.
Art. 196
Professioni legate alla pesca Rientrano nelle professioni legate alla pesca le formazioni seguenti: a. la formazione di pescatrice o pescatore professionista con attestato federale di capacità di cui all'articolo 42 LFPr27; b. la formazione di guardapesca con attestato federale di capacità di cui all'articolo 42 LFPr; c. una formazione equivalente confermata dall'ufficio cantonale competente o un'esperienza pratica di almeno tre anni.
Art. 197
Formazione specialistica non legata a una professione 1
La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo, l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.
2
La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.
3
Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione teorica e pratica.
Art. 198
Formazione con attestato di competenza 1
La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c fornisce conoscenze di base o competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali.
2
Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.
3
Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione.
24 RS
412.10
25 [RU
1986 1511. RU 2008 4303 art. 70]. Vedi ora l'O del 5 set. 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (RS 455.109.1).
26 Art. 75 cpv. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali (RU 1981 572).
27 RS
412.10
Protezione della natura e del paesaggio 68
455.1
Sezione 3: Riconoscimento e organizzazione delle formazioni
Art. 199
Riconoscimento da parte dell'UFV e dell'autorità cantonale 1
L'UFV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b, la formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c e il perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all'articolo 103 lettera b e pubblica la lista delle formazioni riconosciute. Esso decide in merito all'equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198. 2 Esso può affidare a organizzazioni esterne lo svolgimento o il controllo di qualità dei corsi di formazione e perfezionamento. Il capitolato d'oneri e i criteri di qualità devono essere riportati nel mandato di prestazioni.
3
In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.
4
L'autorità cantonale riconosce la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento nell'ambito della sperimentazione animale.
Art. 200
Criteri e procedura di riconoscimento 1
La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all'articolo 197 o di un corso secondo l'articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all'UFV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.
2
La documentazione deve contenere dati sugli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto della formazione nonché sulla formazione e l'esperienza professionale del personale docente.
3
Il riconoscimento è limitato a cinque anni.
Art. 201
Organizzazione delle formazioni specialistiche 1
Le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento per il trasporto di animali in collaborazione con le associazioni di categoria.
2
Le aziende addette alla macellazione di animali organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e aggiornamento sul modo di trattare gli animali da macello.
3
Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento sul modo di trattare gli animali da laboratorio e sull'esecuzione degli esperimenti.
4
I servizi specializzati cantonali garantiscono la formazione e il perfezionamento degli organi di esecuzione competenti per la circolazione stradale.
Protezione degli animali. O 69
455.1
Art. 202
Esame 1 La formazione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale del macello deve concludersi con un esame.
2
Il DFE emana il regolamento d'esame.
Sezione 4: Requisiti per i formatori dei detentori di animali
Art. 203
Formatori dei detentori di animali 1
Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di esperienza professionale con la specie animale in questione. La formazione deve concludersi con un esame. Il DFE emana il regolamento d'esame.
2
L'UFV riconosce i corsi per la formazione dei formatori qualora, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 197, forniscano anche le conoscenze seguenti: a. conoscenze di base in didattica e diritto; b. conoscenze di base in formazione degli adulti; c. organizzazione di
corsi.
3
La formazione deve essere conseguita presso un'organizzazione di cui all'articolo 205.
Art. 204
Formatori per gli interventi in anestesia Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione secondo l'articolo 32 per eseguire interventi in anestesia deve essere titolare di un diploma in medicina veterinaria.
Art. 205
Requisiti per i centri di formazione Le formazioni di cui all'articolo 203 possono essere offerte da: a. un istituto di diritto pubblico; b. un'organizzazione incaricata dal servizio cantonale competente; c. un'altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e che un'organizzazione accreditata secondo l'ordinanza del 17 giugno 199628 sull'accreditamento e sulla designazione esegue un controllo esterno di qualità.
28 RS
946.512
Protezione della natura e del paesaggio 70
455.1
Art. 206
Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica 1
L'azienda nella quale si svolgono periodi di pratica secondo l'articolo 198 capoverso 2 deve disporre di un effettivo che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire.
2
Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell'accudimento degli animali.
Capitolo 10: Compiti amministrativi ed esecuzione Sezione 1: Compiti dell'UFV
Art. 207
Ricerca L'UFV mette a disposizione le basi scientifiche necessarie a elaborare i criteri e le raccomandazioni inerenti alla detenzione adeguata e al trattamento rispettoso degli animali. Esso può affidare tale incarico a specialisti e a istituti esterni.
Art. 208
Sorveglianza, formazione e informazione 1
L'UFV provvede a un'esecuzione uniforme della LPAn e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.
2
Mediante l'informazione, l'UFV promuove il trattamento adeguato degli animali e riferisce sugli sviluppi nell'ambito della protezione animale.
Art. 209
Ordinanze dell'Ufficio federale e sistema informatico centrale 1
L'UFV può emanare ordinanze di natura tecnica.
2
Esso può obbligare le autorità cantonali competenti a inserire le autorizzazioni e i risultati dei controlli ufficiali nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a LFE29.30
3
Esso redige i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza.
4
Il modello di formulario per le domande di autorizzazione e le notifiche contiene i dati seguenti:
a. persona responsabile e suo domicilio o sede sociale; b. indirizzo e scopo della detenzione di animali; c. le specie animali e il numero di animali; nel caso del commercio: le specie animali e il volume del commercio; d. le dimensioni, il numero e la configurazione delle unità di detenzione; e. le attrezzature e la densità di occupazione dei locali e dei parchi; 29 RS
916.40
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).
Protezione degli animali. O 71
455.1
f.
effettivo e formazione del personale che accudisce gli animali; g. per la pubblicità: circostanze precise e durata dell'impiego degli animali.
Sezione 2: Compiti dei Cantoni
Art. 210
Organi esecutivi cantonali 1
Il veterinario cantonale dirige il servizio specializzato cantonale.
2
Il Cantone impiega persone formate in numero tale da assicurare un'esecuzione efficace. La formazione si basa sull'ordinanza del 24 gennaio 200731 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.
Art. 211
Cauzione 1 I Cantoni possono subordinare le autorizzazioni per la detenzione professionale di animali selvatici e per il commercio professionale di animali al pagamento di una cauzione. L'importo è stabilito secondo la specie e il numero degli animali.
2
Con la cauzione possono essere coperte le spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l'articolo 24 LPAn.
Art. 212
Diniego e revoca di autorizzazioni 1
Le autorizzazioni possono essere negate o revocate se il titolare ha violato ripetutamente le prescrizioni concernenti la protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia sanitaria o se ha disatteso un ordine dell'autorità.
2
L'autorità concedente revoca un'autorizzazione se i presupposti fondamentali non sono più adempiuti oppure se, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono rispettati.
3
Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 23 e 24 LPAn.
a32 Inserimento nel sistema informatico dei divieti di tenere animali Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i divieti di tenere animali di cui all'articolo 23 LPAn vengano inseriti nel sistema informatico centrale secondo l'articolo 54a LFE33.
31 RS
916.402
32 Introdotto dall'art. 26 dell'O del 29 ott. 2008 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5589).
33 RS
916.40
Protezione della natura e del paesaggio 72
455.1
b34 Comunicazione di decisioni penali cantonali Le autorità cantonali comunicano all'UFV tutte le decisioni penali e le decisioni di abbandono del procedimento pronunciate in applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.
Sezione 3: Controlli
Art. 213
Aziende agricole detentrici di animali 1
Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le detenzioni di bovini, lama, alpaca, equini, suini, caprini, ovini, conigli e volatili domestici siano controllate come segue: a. almeno ogni quattro anni; b. inoltre, il 2 per cento delle aziende ogni anno, scelte in funzione dei rischi o con metodo aleatorio; e c. le detenzioni di animali in cui durante i controlli dell'anno precedente sono state riscontrate carenze.
2
Il coordinamento dei controlli è retto dall'ordinanza del 14 novembre 200735 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.
3
Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell'UFV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure disposte.
4
Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i risultati dei controlli ufficiali eseguiti negli effettivi degli animali da reddito siano inseriti nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a LFE36.
5
Un istituto privato può essere incaricato di eseguire controlli unicamente se è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero secondo la norma ISO/IEC 17020 per il campo d'applicazione corrispondente.
Art. 214
Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione Il servizio specializzato cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.
Art. 215
Commerci zoologici, detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali 1
L'autorità cantonale controlla i commerci zoologici almeno una volta all'anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i 34 Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5001).
35 RS
910.15
36 RS
916.40
Protezione degli animali. O 73
455.1
controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo. Le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali nonché l'impiego di animali nella pubblicità devono essere controllati per campionatura.
2
Il servizio specializzato cantonale provvede affinché tutte le detenzioni e gli allevamenti di animali da compagnia nonché le pensioni o i rifugi per animali siano controllati ogni due anni. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a cinque anni al massimo.
Art. 216
Centri di detenzione di animali da laboratorio ed esperimenti sugli animali 1
Il servizio specializzato cantonale controlla i centri di detenzione di animali da laboratorio almeno una volta all'anno.
2
I controlli comprendono segnatamente: a. il rispetto delle condizioni e degli oneri legati all'autorizzazione; b. lo stato degli animali e dell'infrastruttura; c. i requisiti riguardanti il personale; d. la tenuta del registro di controllo dell'effettivo degli animali e la documentazione relativa al rilevamento dell'aggravio di animali geneticamente modificati o di linee e ceppi con mutazioni patologiche.
3
Il servizio specializzato cantonale controlla ogni anno l'esecuzione degli esperimenti sugli animali relativamente ad almeno un quinto delle autorizzazioni in corso.
La scelta si basa sul livello di sofferenza degli animali, sul numero degli animali utilizzati, sul livello di complessità tecnica degli esperimenti e sulle carenze constatate in precedenza.
4
I controlli comprendono segnatamente: a. l'esecuzione corretta degli esperimenti e l'osservanza delle disposizioni di legge;
b. il rispetto delle condizioni e degli oneri; c. i verbali relativi all'esecuzione degli esperimenti; d. lo stato dell'infrastruttura in cui si sono svolti gli esperimenti; e. le condizioni inerenti al personale.
Art. 217
Trasporti di animali
Il servizio specializzato cantonale provvede affinché i trasporti di animali siano controllati per campionatura.
Art. 218
Verifica dell'attività di controllo delegata a privati Se ha delegato i controlli a privati, il servizio specializzato cantonale verifica per campionatura la loro attività di controllo.
Protezione della natura e del paesaggio 74
455.1
Sezione 4: Emolumenti cantonali
Art. 219
Il servizio specializzato cantonale può riscuotere i seguenti emolumenti per i servizi elencati qui di seguito: fr.
a. autorizzazioni e decisioni, secondo il tempo impiegato da 100.- a 5000.b. controlli che hanno dato luogo a contestazioni
secondo il tempo
impiegato
c. servizi particolari che hanno causato un dispendio che esula dall'attività consueta del servizio secondo il tempo
impiegato
Capitolo 11: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 220
L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell'allegato 6.
Sezione 2: Disposizioni transitorie e derogatorie
Art. 221
Disposizione transitoria della modifica del 27 giugno 200137 Per le detenzioni di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001, per i parchi e i bacini esistenti - a eccezione dei parchi per ara, cacatua e iguane di grossa taglia - è previsto un periodo transitorio fino alla fine di agosto 2011 per l'adeguamento alle dimensioni minime qualora i parchi o i bacini siano inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime di cui all'allegato 2 (animali selvatici) o non soddisfino i requisiti relativi all'allestimento dei parchi.
Art. 222
Disposizioni derogatorie
1
Le persone che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un'azienda agricola o come detentori di animali di cui all'articolo 31 capoverso 4 non devono recuperare la formazione di cui all'articolo 31 capoversi 1 e 4 per poter detenere animali. 2 Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un'azienda di detenzione professionale di cavalli non devono presentare l'attestato di formazione di cui all'articolo 31 capoverso 5.38 37 RU
2001 2063
38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).
Protezione degli animali. O 75
455.1
3
I requisiti di formazione di cui all'articolo 132 per i responsabili d'esperimento e di cui all'articolo 134 per le persone che eseguono esperimenti sugli animali non devono essere soddisfatti dalle persone che esercitavano già questa funzione prima del 1° luglio 1999.
4
Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 detenevano già un cane sono esonerate dall'attestato di competenza di cui all'articolo 68 capoversi 1 e 2.
Art. 223
Disposizioni transitorie per gli esperimenti sugli animali 1
Agli esperimenti sugli animali autorizzati prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previgente.
2
Agli esperimenti sugli animali la cui domanda di autorizzazione è stata presentata prima del 1° luglio 2008 si applica il diritto previgente.
3
Agli esperimenti sugli animali che l'autorità cantonale ha dichiarato non soggetti all'obbligo di autorizzazione prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previgente fino al 1° settembre 2011.
Art. 224
Disposizione transitoria per la deroga all'obbligo di anestesia per la castrazione di lattonzoli Per la castrazione senza anestesia dei lattonzoli fino al quattordicesimo giorno di vita è previsto un termine transitorio fino al 31 dicembre 2009.
Art. 225
Altre disposizioni derogatorie Altre disposizioni transitorie figurano nell'allegato 5.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 226
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.
2
Gli articoli 23 capoversi 1 lettere b-d e 2, 97 capoverso 2, 100 capoverso 2, 194 capoverso 1 lettera a e gli articoli 3 primo periodo, 5b e 5d dell'allegato 6 cifra II/4 entrano in vigore il 1° gennaio 2009.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
76
455.1
Allegato 1
39
(art. 10)
Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici Osservazioni preliminari Salvo diversa indicazione, le misure qui indicate delimitano spazi liberi. Esse possono essere ridotte solo per arrotondamento degli angoli o per
sistemare poste di foraggiamento o abbeveraggio negli angoli.
Bovini
Tabella 1
Categoria animale
Vitelli
Animali giova
ni
Vacche
e
prim
ipare
in
gestazione
avanzata
1 c
on un'altezza al garrese di fino
a
2
settimane
fino a 3 settimane
da 4 settimane a 4 mesi fino a 200 kg
da 200 a 300 kg
da 300 a 400 kg
oltre 400 kg
125 ± 5 cm
135 ± 5 cm
145 ± 5 cm
1 Stabulazi
one
a
pos
ta
fissa
2
11 Lar
ghezza
posta,
per ani
m
al
e
cm
-
70
80
90
100
100
3 110
3
120
3
12
L
un
ghezza
posta
121 in
post
a corta
4 cm
-
120
130
145
155 165
3 185
3, 5
195
3
122 in
post
a media
cm
-
-
-
180
3 200
3
240
3
2 Stabulazione in
box
21 Lar
ghezza
cm
85
-
-
-
-
22 Lun
ghezza cm
130
-
-
-
-
39
Aggiornato dal n. II dell'O del 14 gen.
2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU
2009
565)
.
Protezione degli animali. O 77
455.1
Categoria animale
Vitelli
Animali giova
ni
Vacche
e
prim
ipare
in
gestazione
avanzata
1 c
on un'altezza al garrese di fino
a
2
settimane
fino a 3 settimane
da 4 settimane a 4 mesi fino a 200 kg
da 200 a 300 kg
da 300 a 400 kg
oltre 400 kg
125 ± 5 cm
135 ± 5 cm
145 ± 5 cm
3
Stabulazi
one li
ber
a i
n
gru
pp
o
31 Superfi
ci
e
del
sett
ore di riposo con
lettiera in sistemi senza box di riposo, per ani m
al
e
m
2
- 1,0
6 1,2-1,5
7 1,8
8 2,0
8 2,5
8 3,0
8
4,0
3 4,5
3 5,0
3
32
B
ox
di
ri
poso
321 Lar
ghezza box,
per animale
cm
-
70
80
90
100
110
3 120
3
125
3
322 Lun
ghezza box contro
parete cm
-
160
190
210
240 230
3 240
3
260
3
323 Lun
ghezza box contra
pp
osti cm
-
150
180
200
220 200
3 220
3
235
3
33
Larghezza della posta di
f
oraggi
amento,
per
ani
m
ale
cm
-
-
-
65
9
72
9
78
9
34
Profondit
à dell
a po
sta di foraggiamento incl
us
a l
a corsi
a10
cm
-
-
-
- 290
11
320
11
330
11
35
Corsi
a r
etrost
ant
e una fil
a di box
10
cm
-
-
-
220
12
240
12
260
12
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
78
455.1
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 1 - B
ovini
1 Sono
considerate
in
g
estazione avanzata le vacche e le
primi
par
e nei
due mesi
prima del
parto.
2
N
elle stalle già esistenti il 1° settembre 2 008 nelle regioni d'estivazione la posta deve essere larga 99 cm e lunga 152 cm in c aso di posta corta o 185 cm in caso di
posta media. Gli animali non po
sso
no
e
sse
re
te
nu
ti in
ta
li
pos
te
per
p
iù
di otto ore al
giorno.
3
Le misure per le lattifere va lgono per gli animali con un'alt ezza al garrese di 120-150 cm . Per gli animali di taglia superior e l
e mis
ur
e vanno aumentat
e di
conseguenza; per gli animali di ta glia inferiore possono essere adeguatamente ridotte. Le misure per gli animali con un'altezza al garrese di 125 cm
± 5 cm e
145 cm ± 5 cm val
gono per
le st
alle di nuova realizzazio ne e per
le st
alle che i
n vir
tù de
ll'allegato 5 cifra 48 hanno diritto
a un termine transitorio di cinque anni
per l
'ade
guamento delle
poste fisse e dei box di ri pos
o.
4
In caso di posta corta lo spazio sopra la mangiatoia deve esse
re a disposizione degl i animali i
n qual
unque moment
o affi
nché po
ssano sdraiarsi, alzarsi, riposare e aliment
arsi. La
struttura della man giatoia deve consentire a gli animali di com
piere i movimenti ti pici della s
pecie e di accedere facilmente al fora gg
io
.
5
Vale per le stalle esis tenti il 1° settembre 2008 con un sistema di stabulazione a posta fi ssa autorizzato,
per le stalle con
un sistema di stabulazione a posta fissa di recente installazione nonché per le stalle che, in virtù de ll'allegato 5 cifra 48, hanno dir itto a un termine transitorio di cinque anni per l'
adeguamento delle
poste fisse e dei box di ri poso. Per le altre stalle la lun ghezza minima è di 165 cm.
6 La
su
perficie del box deve esse re
di almeno 2,0 m
2 .
7
Secondo l'età e la ta glia dei vitelli. La su perficie del box deve essere di almeno 2,4 -3,0 m
2 .
8
La superficie di riposo può essere ridotta del 10 per cento al massimo se gli animali possono accede re in ogni momento anche a un'altra area di pari dimensioni
o
più am
pia.
9 Val
e
per
le
post
e di for
agg
iamento di nuova realizzazione.
10
Se una st
alla esist
ent
e viene tr
asf
or
m
at
a i
n s
talla a stabul
az
ione libera le misure possono es sere ridotte di 40 cm al massimo , a condizione che
le separazioni dei
box non ra
gg
iu
ng
ano la delimitazione posteriore, che la corsia non sia se nza sbocco e che esistano altri s pazi in cui
gli animali
possono evitarsi.
11
Val
e
per
le aree di
for
agg
iamento di nuova realizzazione.
12
Val
e
per
le cor
sie di nuova reali
zzazi
one.
Protezione degli animali. O 79
455.1
Bovini su pavimenti completamente perforati Tabella 2
Categoria animale
Anim
ali
giova
ni
fino
a
200
kg
200-250
kg
25
0 -350 kg
350-450 kg
oltre 450 kg
1
Stabulazi
one li
ber
a i
n
gru
pp
o
11
Superfi
ci
e con pavimenti compl etament
e perf
orati
,
per
ani
m
ale
m
2
1,8
2,0
2,3
2,5
3,0
Suini (eccettuati i minipig) Tabella 3
Categoria animale
Suinetti svezzati
Suini
1
Scrofe
Verri
Fino a 15 kg
15-25 kg
25-60 kg
60-85
kg 85-110
kg
110-160 kg
1 Tro
golo
11
Larghezza del trogolo per capo nella stabulazione in gru
pp
o
cm
12 18 27
30
33
36
45
2, 3
2 Su
per
fici
e al s
uol
o
21
Gabbi
e, box di f
ora
gg
iamento e di ri
pos
o
cm
-
-
- 65x190
4
22
Larghezza delle corsie nei sistemi con box
di
fo
ra
gg
iament
o e di ri
poso
cm
-
-
- 180
23
Stalle di alimentazione con porta
cm
-
-
- 45x160
3 Su
per
ficie di ri
poso
31 Su
perfi
ci
e com
plessiva
per
ca
po
5 m
2 0,20
0,35
0,60
0,75
0,90 1,65
2,5
6 6
7
32 Su
perfi
ci
e di ri
poso
per
ca
po
8 m
2 0,15
0,25
0,40
0,50
0,60 0,95
- 3
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
80
455.1
Categoria animale
Suinetti svezzati
Suini
1
Scrofe
Verri
Fino a 15 kg
15-25 kg
25-60 kg
60-85
kg 85-110
kg
110-160 kg
321
fino a 6 ca
pi m
2
-
-
- 1,2
9
322 7
-20 ca
pi m
2
-
-
- 1,1
9
323 oltre
20
ca
pi m
2
-
-
- 1,0
9
4 Box
parto esistenti il 1° lu glio 1997
m
2
-
-
- 3,5
10
5 Box
pa
rto
in
sta
llati d
op
o il
1° lu
glio 1997
m
2
-
-
- 4,5
11
6 Box
parto di nuova realizzazione m
2
-
-
- 5,5
11
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 3 - Suini ( eccettuat
i i mini
pi
g)
1 Queste
misure
val
gono
per i suini tenuti in gru
pp
i com
posti esclusivamente da ca pi della stessa età.
2
Per i tro
goli esistenti il 1° settembre 2008 sono sufficienti 40 cm.
3
Se si utilizzano divisori che s por
gono nel box, nei tro goli di nuova realizzazione lo s pazio libero nel
punt
o
più
stre
tto d
eve
e
ssere
di almeno 45 cm.
4
Al ma
ssimo un
te
rz
o de
lle g
abb
ie pe
r sc
ro
fe
p
uò
e
sse
re
rid
ot
to
a 60 cm × 180 cm. Se l e gabbi
e
nei box parto non
sono regolabil
i in larghezza
e in lunghezza,
esse devono misurare 65 cm × 190 cm.
5
In caso di stabulazione con lettiera pro
fo
nda
, la
su
perficie al suolo va aumentata di conse guenza.
6
N
ei sistemi di stabulazione in gru
pp
o esistenti il 1° settembre 2008 sono sufficienti 2 m 2
per
ca
po.
7
Un lato del box deve misu
ra
re a
lmen
o 2 m.
8 All'inizio
dell'in
grasso la su
per
fici
e di ri
poso
può ess
ere ri
dott
a mediante
pareti amovibili.
9
N
ell
e s
up
erfici di ri
poso di nuova realizzazione un la to deve misurare almeno 2 m.
10
Di cui almeno 1,6 m 2 di
pavimento fisso nel settore di ri poso della scrofa e
dei lattonzoli
.
11
Di cui almeno 2,25 m 2 nel settore di riposo de lla scrofa e dei lattonzoli . Nei box parto installati dopo il 31 ottobre 2005, nello spazio calpestabile dalla scrofa deve ess
ere pr
es
ente una s
uper
fici
e
di riposo adiacente di almeno 1,2 m 2
con una larghezza minima di 65 cm e una lunghezza minima di 125 cm.
La larghezza
mini
ma dei box
parto deve essere di almeno 150 cm. I box di di
mensi
oni
inf
eri
ori a 170 cm devono ess er
e
privi di installazioni nei 150 cm post
eri
ori del
box.
Protezione degli animali. O 81
455.1
Ovini
Tabella 4
Categoria animale
Agne
lli Animali
giovani
Ovini
1
Arieti e pecore
1 senza agnelli
Pecore
1 con agnelli
2
fino a 20 kg
20-50 kg
50-70 kg
7090 kg
oltre 90 kg
70-90 kg
oltre 90 kg
1
Stabulazione in box sin goli
11 Su
perficie dei box
per ca
po m
2
-
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
2 Stabulazi
one
liber
a
21 Lar
ghezza della
posta di
f
ora
gg
ia
men
to
per ca
po
3 cm
20
30
35
40
50
60
70
22 Su
perficie del box
per ca
po m
2
0,3
4
0,6
1,0
1,2
1,5
1,5
5 1,8
5
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 4 - Ovi
ni
1 Per
le
pecore femmine è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
2
Le misure val
gono
per
le
pecor
e con a
gnelli fino a 20 k
g.
3 La
lar
ghezza delle man
giatoie circolari
può ess
ere ri
dott
a del
40
per cento.
4 La
su
perficie del box deve e sser
e di almeno 1 m
2 .
5 Vale
anche
per l
e
pecore con a
gnelli se
parate momentaneamente dal gru
pp
o.
Caprini
Tabella 5
Categoria animale
Capretti
Capre
1 e capre pigm
ee
Capre
1 e caproni
fino a 12 kg
12-22 kg
23-40 kg
40-70 kg
oltre 70 kg
1 Stabulazione fissa
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
82
455.1
Categoria animale
Capretti
Capre
1 e capre pigm
ee
Capre
1 e caproni
fino a 12 kg
12-22 kg
23-40 kg
40-70 kg
oltre 70 kg
11 Lar
ghezza
posta
per ca
po cm
-
40
50 60
12 Lun
ghezza
post
a2
cm
-
75
95 95
2
Stabulazione in box sin goli
21 Su
perfi
ci
e
dei box
m
2
-
2,0
3,0
3,5
3 Stabulazi
one
liber
a
31 Lar
ghezza della
posta di
f
ora
gg
ia
men
to
per ca
po cm
15
20
30
35
40
32
N
umer
o di
post
e di f
or
agg
iament
o
per
ca
po
321
gru
pp
i fino a 15 ca
pi
n
1
1
1,1
1,25
1,25
322
gru
pp
i di oltre 15 ca
pi;
per o
gni animal
e i
n
pi
ù
n
1 1 1
1
1
33 Su
perficie dei box
per ca
po
3
331 Gru
pp
i fino a 15 ca
pi m
2
0,3
4
0,5
1,2
1,7
2,2
332 Gru
pp
i di oltre 15 ca
pi,
p
er
o
gni
ani
m
al
e i
n
pi
ù m
2
0,2
0,4
1,0
1,5
2,0
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 5 - C
apri
ni
1
Per le ca
pre femmine è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
2 Le
poste non
poss
ono
pre
se
nt
ar
e
perforazioni nella lun ghezza minima
prescritta.
3
Almeno il 75 per cento dello sp
azi
o deve ess
ere s
uperfi
cie di
ripos
o. L
'80 per cent
o dell
e ni
cchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di ri
poso.
4 La
su
perficie del box deve e sser
e di almeno 1 m
2 .
Lama e alpaca Tabella 6
Protezione degli animali. O 83
455.1
Categoria
animale
Animali
adulti
1
1 Su
per
fic
ie
d
el
par
co
11 Gru
pp
i fino a 6 ca
pi m
2
250
12 Gru
pp
i di oltre 6 ca
pi,
p
er
o
gni animale in
pi
ù m
2
30
2 Stabulazione in
gru
pp
o
21 Su
perfi
ci
e del
ri
paro o dell
a stall
a
per ca
pom
2
2
3 Stabulazi
one
in
dividuale
31 Su
perfi
ci
e del
ri
paro o dell
a stall
a
m
2
4
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 6 - L
ama e alpaca 1 Gli
animali
gi
ovani
pos
sono ess
er
e t
enuti nell
o st
ess
o
par
co fi
no all'et
à di s
ei mesi.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
84
455.1
Cavalli
Tabella 7
Categoria animale
Cavallo
Altezza al garrese
< 120 cm
120-134 cm
134148 cm
148-162 cm
162-175 cm
> 175 cm
1 Su
per
ficie
per cavallo
11 Box
si
ng
oli
1, 2
o di
gru
pp
o1, 3, 4
m
2
5,5
7
8
9
10,5
12
12
Val
ori di toller
anza
5 m
2
-
7
8
9
10,5
13 Su
perfi
ci
e di ri
poso nella stalla con diversi s pazi
1,3,
4,6
m
2
4
4,5
5,5
6
7,5
8
2
A
ltezza dei locali nel se ttore dei cavalli 21
Altezza mini
ma
m
1,8
1,
9
2,1
2,3
2,5
2,5
22
Val
ori di toller
anza
5 m
-
2,0
2,2
2,2
2,2
3
A
rea d'uscita per
cavallo
3,
7
31
costantemente acces sibil
e dall
a st
al
la, s
up
erf
icie mi
nima
m
2
12
14
16
20
24
24
32
non adiacente all
a stall
a, s
up
er
fici
e mini
ma
m
2
18
21
24
30
36
36
4 Su
perficie raccomandata 8
per cavallo
m
2
150
150
150
150 150 150
Protezione degli animali. O 85
455.1
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 7 - C
avall
i
1 Per
le
giumente con
pul
edri di almeno due mesi, la s up
erfi
cie deve es
sere aume
ntata almeno del 30 per cento. Questo vale anche per
i box
part
o.
2 La
lar
ghezza dei box sin
goli deve essere almeno 1,5 volte l'altezza al garr
ese.
3
In caso di cin
que o
più cavalli molto com patibili fra loro, la su per
fici
e
globale
può
e
sse
re
rid
ot
ta
a
l ma
ssimo
d
el 20
p
er cento.
4 Dev
ono
e
sse
re
p
re
di
sp
ost
e strutt
ur
e che
permettano ai cavalli di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di cavalli giovani.
5
Le scuderie esistenti il 1° se ttembre 2008 che rispettano i va lori di tolleranza non devono essere adegua
te. Se una scuderia d eve essere adeguat
a per il superamento di
un val
ore di t
oller
anza,
gli altri valori di to lleranza restano validi.
6 La
su
per
fi
cie di ri
pos
o e l'
ar
ea d'
us
ci
ta devono ess
er
e s
em
pre
ra
gg
iun
gi
bi
li da un corri
doi
o l
ar
go o da due corridoi più stretti.
7 Per
i g
ru
pp
i di cavalli
giovani com
posti da 2
-5 ca
pi, la su
perficie minima dell'ar ea d'uscita corris
ponde a
quella
pre
vi
sta
p
er 5 cavalli
giovani.
8
La superficie delle aree d'uscita non ad iacenti alla scuderia allestite in modo da essere utilizzabili co n qualsiasi condizion e del t
empo non può super
ar
e gli
800 m
2 , nemmeno se sono detenuti più di 5 cavalli.
In caso di stabulazi one libera in gruppo con un'area d'uscita sempre accessibile è consigli
abile aggi
unger
e
75 m
2
per ca
po a
partire dal sesto cavallo.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
86
455.1
Conigli domestici Tabella 8
Categoria animale
Conigli adulti
1, 2
fino a 2,
3 kg
2,3-3,
5 kg
3,5-5,
5 kg
>5,5 kg
1
P
ar
chi
senz
a s
up
er
fici so
pr
ael
evat
e:
11 Su
perfi
ci
e al s
uol
o3
cm
2
3400
4800
7200 9300
12 Altezza
4
cm
40
50
60
60
2
P
archi con su per
fici so
praelevat
e:
21 Su
perfi
ci
e
globale
3
(su
perficie al suolo e su perficie so
prael
evat
a)
cm
2
2800
4000
6000 7800
22
di cui su
per
fici
e mini
ma al suolo
cm
2
2000
2800
4200 5400
23 Altezza
4
cm
40
50
60
60
3 Su
per
ficie com
plem
en
tare
p
er il com
partimento del nido cm
2
800
1000
1000
1200
Categoria animale
Anim
ali giovani dallo svezzament o alla matu
rità sessuale
come per gli animali adulti 4 Su
per
fici e altezze 41
N
umer
o mas
simo di ani
m
al
i g
iovani su
questa su
perficie n
3
3
4
5
42 Per
og
ni altro ani
m
al
e
giovane con un
peso fino a 1,5 k
g5, 6
421 in
gru
pp
i fino a 40 animali cm
2
1000
422 in
gru
pp
i di oltre 40 animali cm
2
800
43 Per
og
ni altro ani
m
al
e
giovane con un
pes
o s
up
eri
or
e a 1,5 k
g5,
6
431 in
gru
pp
i fino a 40 animali cm
2
1500
432 in
gru
pp
i di oltre 40 animali cm
2
1200
Protezione degli animali. O 87
455.1
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 8 - C
onigl
i domesti
ci
1
Coni
glie madri con fi
gliat
a fino al
35°
gi
or
no di vita, maschi, conigli e s
enza fi
gl
iata. Sul doppio della sup
erfic
ie min
ima (b
ox doppio) può es
se
re
te
nu
ta u
na
coni
glia con la fi
gliata fino al 56°
giorno di vita dei
piccoli.
2
N
on è neces
sario ade
guare le
gabbi
e cost
ruit
e
prima del 1° dicembr e 1991 se hanno
più dell'85
per
cent
o della s
up
erficie di cui alla tabella 8 cifra 11.
3 Su
questa su
per
ficie si
possono tenere uno o due animali adulti com patibili, senza fi
gliata.
4
Almeno il 35
per
cent
o della s
up
er
ficie com
plessiva deve avere quest'altezza.
5
N
ei gruppi con più di cinque an imali la zona in cui gli anima li possono ritirarsi deve essere accessibile da
più lati; nei g
ruppi con oltre dieci animali essa deve
es
se
re
sud
di
vi
sa
.
6
Per gli animali giovani tenuti con la
madr
e dal 36° o dal 57° gior no
di vita (cfr. osservazione 1) fino alla maturità sessuale valgono le superfici
mini
me i
ndi
cate
nella tabella 8 cifre 42 e 43.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
88
455.1
Volatili domestici Tabella 9
Tab. 9-1
Poll
ame d
omestico
Categoria animale
Pulcini
Anima
li giovani
Galline
ovaiole, animali
d'allevam
ento
Animali da ingrasso Settimana di vita
Fino al termine della 10a
Dall'11a alla 18a
A partire dalla 19a 1
Im
pianti di stabulazione 11
Attrezzature di fora gg
iamento e abbeve
ramento
per animale
111 Lun
ghezza dis
ponibile nel fora
gg
iament
o manual
e alla man
giatoia
cm
3
10
16
112 Lunghezza
disponibile
ne
l foraggiamento meccanico alla man
giatoia o al nast
ro
cm
3
6
8
2
1
113
Canale della man
giatoia circolare automati ca
cm
2
3
3
1,5
1
114
Canale di abbeveratoi la te
rali
cm
1
2
2,5
1
1
115
Canale di abbeveratoi cir colari
cm
1
1,5
1,5
1
1
116
Abbeveratoi a galleg giante, 1 per (n) anima li, minimo 2 per ogni unit
à di detenzi
one
n
15
15
15
15
1
117
Abbeveratoi a coppa con acqua a li
ber
a dis
posizi
one
2)
,
1
per
(
n)
ani
m
ali
n
30
25
25
30
12
P
os
atoi
121 Lun
ghezza dei
posatoi,
per animale
cm
8
11
14
122
Distanza orizzontale fra i pos
atoi
3
cm
25
25
30
13
L
uo
go di
de
posizione delle uova 131
N
idi individuali: 1 nido per
(n
) animali
Animali
-
5
132 Su
perficie nei nidi collettivi 4 : 1 m
2
per
(n
) an
im
al
i
A
nim
al
i
-
100
Protezione degli animali. O 89
455.1
Tab. 9-1
Poll
ame d
omestico
Categoria animale
Pulcini
Anima
li giovani
Galline
ovaiole, animali
d'allevam
ento
Animali da ingrasso Settimana di vita
Fino al termine della 10a
Dall'11a alla 18a
A partire dalla 19a 14 Su
per
fici cal
pestabili
5
141 Altezza
liber
a
so
pra la su
perficie
6
cm
50
50
50
50
1
142 Lar
ghezza minima
cm
30
30
30
30
143
Pendenza massima del suolo %
12
12
12
0
Tab. 9-1
Poll
ame d
omestico
Categoria animale
Pulcini Animali
giovani
Ga
lline ovaiole e animali d'allevamento Animali da ingrasso
Fino al termine della 10a settim ana di
vita
Dall'11a al termine della 18a settimana di vita Fino a 2 kg
Oltre 2 kg
2 Su
per
ficie cal
pest
abil
e
per ani
mal
e7
in
pollai con
21
Fino a 150 ani
m
ali
:
numero
(n
) ani
m
al
i/m
2
n 14
9,3
7
6
22
Oltre 150 animali:
numero (n) animali/m 2 n
15
(m
2 superficie grigliata x 16,4 ani
m
ali) + (m
2 superficie
lettiera x 10,3 animali )
(m
2 superficie grigliata x 12,5 ani
m
ali)
+ ½
x (m
2 sup
erfic
ie
lettiera x 7 animali )
3
Su
per
ficie cal
pest
abil
e
per ani
mal
e7
in
poll
ai
8 con
31
Fino a 20 animali:
peso totale/m
2 k
g
-
- 15
32 21
-40 animali:
peso totale/m
2 k
g
-
- 20
33 41
-80 animali:
peso totale/m
2 k
g
-
- 25
34 oltre
80
animali:
peso totale/m
2 k
g
-
- 30
4
Superfici calpestabili pe r il pollame riproduttore, per ani
male
cm
2
- 1400
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
90
455.1
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 9-1 - P
oll
ame domestico 1
Questi valori val
gono
per
gli animali da in
grasso con un
peso su
peri
or
e a 2 k
g. Per
gli animali
più
piccoli
po
sso
no
e
sse
re
a
de
guatamente ridotti.
2
In pr
es
enza di
abbever
atoi
a c
oppa di grandi dimensioni l'UFV può autorizzare un numero maggio re di animali nell'ambito della procedura di autorizzazione de
gli im
pianti di stabulazione s econdo l'articolo 82 ca povers
o 5.
3 Misura
dell'asse.
4
Se i nidi non sono dotati di tende, per o
gni nido collettivo vanno previst
e divers
e a
pert
ur
e.
5
Gli escrementi non d evono rimanere sulle su perfici cal
pestabili.
6
Per le voliere l'UFV può auto rizzare altezze inferiori nell'am bito della procedura di autori zzazione degli impi
anti di
stabul
azione secondo l'articolo 82 ca
pove
rso
5
.
7
L'unità di detenzione mini ma in caso di sperimentazi one animale deve soddisfare almeno i criteri seguenti: Su
perfi
ci
e di bas
e 4000 cm
2
per
al
mas
simo 2 ani
m
ali
; altezza 80
cm; s
ettore co
perto da lettiera:
⅓
dell
a s
up
er
fi
cie;
pos
atoi so
prael
evat
i.
8 Se
gli animali da in
grasso dis
pon
gono di
pos
atoi s
op
raelevati
, l'
UFV
può ade
guar
e di cons
eg
uenza la dis
po
siz
ione
re
la
tiva
a
lla densità di occu pazione.
Tab. 9-2
Tacchini
domestici
Fino al termine della 6a settiman a di
vita
Dalla 7a settimana di vita 1
D
ensità di occu pazione
32 k
g
per
m
2 36,5
kg
p
er m
2
Protezione degli animali. O 91
455.1
Tab. 9-3
Piccioni
domestici
Animali nel periodo d'alleva mento Requisiti
supplementari
Prim
a coppia
Per ogni altra coppia 1 Su
per
ficie minima 1, 2
11 Parco
in
te
rno
3, 4
m
2
0,5 0,5
5
2 nidi
(p
. es
. ci
ot
ola di terracott
a)
o un nido
grande a sufficienza 12 Parco
est
erno
6, 7
se non
possono volare liberamente m
2
75 % del
pa
rco
in
te
rno
6
1,5
Il parco esterno deve avere una lu
nghezza mi
nima di 3,0 m,
una l
ar
ghezza minima di 1 m e un' altezza minima di 1,8 m Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 9-3 - Pi
ccioni domestici 1 Le
su
perfici mi
ni
me val
gono
per l
e co
pp
ie da allevamento e per
i l
or
o
piccoli fino allo svezzamento.
2
In caso di detenzione di animali adulti al di fuori del periodo di allevamento e di animali giovani, la densità di occu pazione
può ess
er
e aumentat
a del
50 %.
3 Se
ven
gono fatti uscire dal par
co una volt
a al
g
io
rno
p
er vol
ar
e liber
amente all'
es
terno:
parco interno in m
2
+ 50 %;
parco esterno non necessario.
4 Se
poss
ono s
em
pre volare liberamente fuori dal par
co nell
e or
e diur
ne: densità di occu pazione nel
parco interno + 25 %; parco esterno non necessario.
5 0,4
m
2
per l
e r
azze
piccole.
6 Il
parco esterno è sem pr
e acces
sibil
e durante l
e ore di
ur
ne.
7 Anche
nel
parco esterno devono essere collocati a diverse altezze posatoi so
prael
evati ade
guati all'
et
à e al com
portamento de
gli animali.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
92
455.1
Cani domestici Tabella 10
Cani
adulti
Fino a 20 kg
20-45 kg
Oltre 45 kg
1
B
ox
1
11
Altezza
m
2
2
2
12 Su
perfi
ci
e di bas
e
per 2 cani
m
2
4 8
10
13 Su
perfi
ci
e di bas
e
per
o
gni cane in
pi
ù m
2
2 4
5
2 Canil
e2
21
Altezza
m
1,8
1,8
1,8
22 Su
perfi
ci
e di bas
e
per un cane
m
2
6 8
10
23 Su
perfi
ci
e di bas
e
per 2 cani
m
2 10
13
16
24 Su
perfi
ci
e di bas
e
per
o
gni cane in
pi
ù m
2
3 4
6
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 10 - C
ani
domestici
1
Per i cani che non
possono essere inte grati in
gru
pp
i o che non socializzano con alcun cons pecifico, occorre ris pe
tta
re
la
su
perficie minima del box per due cani.
2
Se una cagna deve ess er
e tenut
a nel canile
con la sua cucciolata, fino allo svezzamento deve avere a disposi
zione, olt
re alla
superficie del can
ile, anche un box
sempr
e accessi
bil
e di almeno 2 m
2 s
e il s
uo pes
o è inferior
e ai 20 kg, di 4 m
2 s
e il suo pes
o è compreso
tr
a 20 e 45 kg, di 5 m 2 se il suo peso è superiore ai 45 k
g.
Protezione degli animali. O 93
455.1
Gatti domestici Tabella 11
Gatti
adulti
Requisiti
supplementari
1
Unit
à di det
enzione
1, 2
11
Altezza
m
2,0
S
uperfici di riposo
sopraelevate, possib ilità di ritirarsi,
adeguate possibilità di arrampic arsi, di limare gli artigli, di
so
dd
isfa
re
le
loro
esigenze comportamentali, un contenitore
per esc
rementi
per o
gni
g
atto
12 Su
perfi
ci
e di bas
e3
fino a 4
gatti m
2 7,0
13
Superfi
ci
e di bas
e per
ogni gatt
o i
n più
m
2 1,7
Osservazioni sulla tabe lla 11 - Gatti domestici 1
È indicato il nume
ro massi
mo ammess
o di
gatti
per unità di su
perficie. Gli animali gi
ovani
pos
sono ess
er
e t
enuti nell
o st
ess
o s
pazio fino allo
svezzamento.
2 Detenzione
individual
e temporanea per al ma ssimo tre settimane: 1 m 2 di superficie calpestabile su tre li velli al massimo, di cui almeno 0,5 m 2 di superficie di
base. Altezza di 1
m su almeno il 35
per cento della su
perfi
cie di base.
3 Il
ra
pp
or
to
fra
lun
ghezza e lar
ghezza
può essere al mas
simo di
2:1.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
94
455.1
Allegato 2
40
(art. 10)
Requisiti minimi per la detenzione di anim ali selvatici (con o senza autorizzazione) Osservazioni preliminari A.
Le superfici e i volumi indicano sempre la dimensione minim a del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi
è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato ne lle tabelle. I parchi divisori che non rispondono completamente ai requisiti
minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine.
B.
Le tabelle indicano il numero massimo di animali adulti nel parco. Nello stesso parco possono essere tenuti anche gli anima li giovani. Per i
rettili e gli anfibi, la dimensione minima è definita in funzi one dell'esemplare più grande presente nel parco. Il fabbisogno u lteriore di spazio è definito in base alla taglia degli altri animali.
C.
Se in un unico parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio nello stesso modo, per calcolare le superfici e i volu mi occorre tenere
conto della specie con le esigenze maggiori di spazio minimo. Le superfici e i volumi per ogni altro animale della stessa speci e e per gli
animali delle altre specie devono essere aggiunte sulla base di quanto previsto «per ogni animale in più».
D.
Se in un parco sono tenute più specie che utilizzano lo sp azio in modo diverso, nel volume previsto per la specie che neces sita di maggiore
spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza dover aumentare lo spazio.
E.
Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l'umidità dell'aria, la temperatura, le caratt eristiche del suolo
o l'alimentazione, occorre tenere conto di tali esigenze an che se nella tabella non vi è alcuna indicazione in merito.
40
Aggiornato dal n. II dell'O del 14 gen.
2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU
2009
565)
.
Protezione degli animali. O 95
455.1
F.
Nel caso di specie per le quali è prescritto un parco esterno si può rinunciare a tale requisito a condizione di tenere con to in altro modo
delle esigenze della specie interessata, p.es. aprendo finestre o porte e soffitti scorrevoli così da lasciare entrare, in pres enza di un'adeguata
temperatura, la luce diretta del sole e illuminando il parco con una luce artificiale che equiva lga qualitativamente a quella s olare. In questo
caso le dimensioni del parco interno devono corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono prescritti un parco es terno e uno
interno, alla superficie complessiva di entrambi. Occorre tenere conto di comportamenti quali l'abitudine di scavare e l'iberna zione in
caverne.
G.
Nei centri autorizzati di detenzione di animali da laborat orio conformemente all'articolo 122 si può rinunciare al parco es terno.
H.
Nella composizione dei gruppi occorre tenere conto - indipe ndentemente dall'occupazione consentita in base alle tabelle - d ella struttura
sociale della specie e della compatibilità degli individui.
I.
I parchi devono essere provvisti - indipendentemente dalle istr uzioni fornite in dettaglio ne lle tabelle - di settori adatt i alle varie funzioni o corrispondenti alle condizioni climatiche adatte alla specie. O ccorre tenere in debita considerazione l'utilizzazione ottimale dello spazio
per la specie in questione.
J.
I parchi devono essere illuminati con luce naturale o arti ficiale non tremolante che presenti uno spettro luminoso adeguato alle esigenze
della specie. Gli animali notturni tenuti in parchi esterni de vono sempre avere la possibilità di trovare un box per dormire.
K.
Per tutte le specie, anche quelle non elencate nel presente allegato, occorre che siano soddisfatti tutti i requisiti speci fici relativi
all'alimentazione, alla struttura sociale, al clima, compreso il microclima, alle caratteristiche del suolo, alla possibilità d i nuotare e fare il
bagno, di scavare e di ritirarsi e ad altre infrastrutture che offrano agli animali possibilità di isolamento o altri comfort ( superfici da graffiare, fango in cui rotolarsi). I parchi per le specie non elencate devono essere sufficientemente grandi da ospitare le strutture
necessarie per
soddisfare le esigenze specifiche degli animali. Quali valori in dicativi si applicano perizie tecniche basate sulle conoscenze scientifiche.
L.
Gli alimenti devono essere somministr ati in modo da riprodurre il comportamento alimentare tipico della specie (presentazio ne del cibo in
luoghi e tempi diversi, rispetto del modo in cui l'an imale si procaccia gli alimenti, li prepara e li assume).
M.
Nei grandi parchi concepiti in modo da essere simili all'ambiente naturale, il benessere degli animali deve essere verifica to controllando
con sufficiente frequenza e regolarità il funzionamento degli imp ianti e delle attrezzature tecniche - comprese le misure di si curezza volte
a impedire la fuga - assicurandosi che gli animali possano soddisfare le loro esigenze alimentari e godere di condizioni di vit a adeguate e
sorvegliando gli effettivi.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
96
455.1
N.
Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio ne lle tabelle, gli animali devono essere alimentati tenendo in debi ta considerazione
le loro esigenze particolari.
O.
Nella concezione e gestione del parco occorre tenere in c onsiderazione le possibilità di arricchire l'ambiente in cui vivon o gli animali
(p. es. stimoli quali odori estranei, nuovi oggetti da manipolare).
P.
Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, i parchi devono essere mantenuti e gestiti tenendo i n debita considerazione anche le esigenze climatiche
e igieniche delle varie specie.
Protezione degli animali. O 97
455.1
Parchi per mammiferi Tabella 1
Parchi per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n ani m
ali
Pe
r o
gn
i a
ni
m
al
e
in
p
iù
a)
Requisiti
particolari
N
um
ero Parco
esterno
a)
Parco
interno
a)
Esterno
Interno
Specie animali
(n)
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Echidna istrice
c)
2
-
6
-
2 1
) 6
) 11
)
Falan
ger
o, o
possum, tri
cos
ur
o
c)
e)
2
-
61
2
2 2
) 3
) 4
)
Didelfidi, s
pecie
piccole c
)e
) 2
-
0,5
0,35
0,05 2
) 3
) 4
)
To
po marsu
piale dalla coda crestata c)
e)
2
-
11
,8
0,5 2
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) 4
)
Petauridi di
gr
oss
a e medi
a ta
glia c
)e
) 6
-
61
2
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) 3
) 4
)
Petauridi di
picco
la
ta
glia c
)e
) 6
-
36
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) 3
) 4
)
Diavol
o di T
asmania
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e)
22
0
6
-
- 1
) 3
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)
Vombat
o c
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0
20
-
- 1
) 3
) 4
)
Can
guri arboricoli
c)
e)
21
6
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16
40
4
4
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5
)
Can
guri di
picc
ola
ta
glia c
) 54
0
10
42
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) 22
)
Ratti can
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) 2
-
8
-
2 3
) 6
)
Can
gur
o dell
e r
occe
c)
e)
51
50
15
15
3 2
) 7
) 8
)
Uallabie, tilo
gal
e c
) 52
50
15
15
3 7
) 8
)
Can
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grossa ta
glia c
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) 53
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20
30
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)
Ptero
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glia
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. es.
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-
20
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)
Ptero
podi di
gro
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) 20
-
30
90
1 9
) 10
)
Pi
pistrelli c
) 20
-
10
20
0,2 9
) 10
) 50
)
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
98
455.1
Parchi per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n ani m
ali
Pe
r o
gn
i a
ni
m
al
e
in
p
iù
a)
Requisiti
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N
um
ero Parco
esterno
a)
Parco
interno
a)
Esterno
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Specie animali
(n)
Superficie
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m
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m
3
Superficie
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m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
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pai
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c
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-
36
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) 34
) 36
)
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) 2
-
36
0,5 2
) 3
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) 14
) 34
) 36
)
Microcebi c
)e
) 5
-
1,5
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) 3
) 6
) 14
) 36
)
Lori,
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o, machi ursi
no
c)
e)
5
-
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3
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) 3
) 6
) 14
)
G
alo
gon
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icco
la
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ia
Tarsio, a
pal
emuri
, chi
ro
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c)e)
c)
e)
5
- 3
6
0,5
2) 3) 6)
14) 34) 36)
Callimiconidae, tamarindo di Goeldi c)
d)
e)
5
36
0,5 2
) 3
) 6
) 14
) 34
) 36
)
Scimmi
a nott
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d)
e)
5
-
61
2
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) 3
) 6
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)
Gal
ag
one
gi
gante, scimmia saltat rice c
)e
) 5
-
61
2
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) 3
) 6
) 14
) 34
)
Saimiri Cerco
piteco nano
c)d)e) c)
e)
5
6
15
6
15
1,5
1,5
2) 6) 14)
Lemuri comuni, s
aki
, uakari, s
cimmie urlatri
ci,
scimmie ca
pp
uccine
c)e)
5
10
30
10
30
2
2
2) 6) 14)
Scimmie ragno, macachi Scimmie lanose, cercopitechi, entelli
di piccol
a t
agli
a,
lemuri varie
gati
c)d)e) c)
e)
5
15
45
15
45
3
3
2) 6) 11) 12) 14)
lemuri variegati: 3) Pata, cercocebi, paviani, Entelli di gro
ssa
ta
glia
(p
. es.
guereze
), sifaca
c)e)
c)
e)
5
25
75
25
75
4
4
2) 6) 11) 14)
Protezione degli animali. O 99
455.1
Parchi per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n ani m
ali
Pe
r o
gn
i a
ni
m
al
e
in
p
iù
a)
Requisiti
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N
um
ero Parco
esterno
a)
Parco
interno
a)
Esterno
Interno
Specie animali
(n)
Superficie
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m
2
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m
3
Superficie
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m
2
Vol
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m
3
m
2
m
2
Gibboni c
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) 32
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) 14
) 34
)
Scim
panzé, oran
gotan
ghi
c
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35
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8
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6
) 11
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)
Gorilla c
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50
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10
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6
) 11
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-
6
-
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) 3
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) 2
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) 3
) 4
) 15
) 51
)
Formichiere
gi
gante c
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) 21
00
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10
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) 16
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Bradi
pi c
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-
10
20
2 2
) 36
)
Ricci, tranne
Erinaceus euro paeus
c
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-
2
-
1 39
) 41
)
Tenrec, s
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picc
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-
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0,05 2
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)
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grandi
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-
2
-
0,1 2
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) 41
)
Porcellino d'India
(Cavia
por
cell
us
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)g
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-
0,5
-
0,2 39
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) 47
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)
Criceto
(M
esocricetus s p)
. d
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-
0,18
-
0,05 2
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) 48
)
To
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(M
us musculus
) d
) 2
-
0,18
-
0,05 2
) 39
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) 45
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)
Gerbillo della Mon
golia d
) 5
-
0,5
-
0,05 40
) 41
) 42
) 44
) 45
) 46
) 47
)
Ratto
(Ra
ttu
s no
rv
eg
icus
) d
) 5
-
0,5
0,35
0,05 39
) 41
) 42
) 44
) 45
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)
De
gu
5
-
0,5
0,35
0,05 40
) 41
) 45
) 46
) 47
)
Cincillà d
) 2
-
0,5
0,75
0,05 39
) 41
) 42
) 43
) 45
) 46
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)
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
100
455.1
Parchi per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n ani m
ali
Pe
r o
gn
i a
ni
m
al
e
in
p
iù
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Requisiti
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N
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Parco
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a)
Esterno
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m
2
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m
3
Superficie
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m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Tamia
1
-
0,5
0,75
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) 39
) 41
) 42
) 43
) 48
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)
Scoiattoli terrestri, xe rus, citello
c)
5
20
-
- 0,6
- 45)
50)
strato da scavare: 80 cm Scoiattoli,
Call
os
ci
ur
us
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2
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Scoiattoli
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Castoro c
) 54
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4
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A
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22
1
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) 19
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Viscacci
a, l
ep
re saltatrice
5
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20
-
2 1
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) 11
) 19
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Marmotte c
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-
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- 1
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) 18
) 19
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-
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- 1
) 3
) 18
) 19
)
N
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21
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1
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) 18
) 19
)
Coendu, ursone
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) c
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0
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4
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C
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2
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6) 19)
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) 24
0
-
4
- 1
) 3
) 6
) 19
)
Protezione degli animali. O 101
455.1
Parchi per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n ani m
ali
Pe
r o
gn
i a
ni
m
al
e
in
p
iù
a)
Requisiti
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N
um
ero Parco
esterno
a)
Parco
interno
a)
Esterno
Interno
Specie animali
(n)
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Le
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) 21
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-
4
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) 6
)
Coni
gli selvatici, le
pri fischianti
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3
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) 6
) 49
)
Fennec c
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0
4
22
1
) 3
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) 36
)
Volpi di media taglia (p.es. vo lpe di Rüppell, volpe polare, vol
pe del
le st
epp
e, vol
pe kit
), otocione, cane viverrino c)
2
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S
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) 44
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Vol
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pe
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usic
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) 21
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-
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) 3
) 6
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)
Sciacalli, co
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e, cuon al
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o c
) 41
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-
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) 6
) 34
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)
Crisocione c
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) 22
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) 3
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) 34
)
Lu
po, licaone
c)
44
00
4
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ca
po
20
- 1
) 3
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) 11
)
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21
00
-
20
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) 18
) 21
)
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i,
panda
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e c
)e
) 21
50
-
20
- 1
) 2
) 11
) 14
) 18
) 21
) 22
)
Orso
pol
are c
)e
) 11
20
8
-
- 2
) 4
) 14
) 18
)
Panda minore,
procioni c
)e
) 22
0
81
6
4
2 2
) 3
)
procioni: 18
)
Potosino, bassarisco c)
2
-
16
40
2 2
) 3
) 6
)
Coati c
) 23
0
90
20
60
3
23
2)
3
)
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
102
455.1
Parchi per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n ani m
ali
Pe
r o
gn
i a
ni
m
al
e
in
p
iù
a)
Requisiti
particolari
N
um
ero Parco
esterno
a)
Parco
interno
a)
Esterno
Interno
Specie animali
(n)
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Donnol
a c
) 28
-
-
- 3
) 4
)
Ermellino c
) 21
2
-
-
- 3
) 4
)
Puzzola, visone se
lvatico, furetto
c)
21
5
-
1
- 3
) 4
) 18
)
Furetto (come animale da compagnia con possibilità di uscire dall
a
gabbia e di muoversi nell'a pp
artament
o)
c)
2
- 4
2,4
0,5
3) 14) 16)
Martor
a arbori
cola
c)
21
6
40
0
0
- 2
) 4
) 17
) 21
)
Taira c
)e
) 21
6
40
16
40
4
4
2)
3
) 17
)
Ghiottone c
)e
) 21
20
-
- 1
) 2
) 4
) 21
)
Moffetta c)e)
2
12
- 12
2
2
1) 3) 6)
17)
per
al
cune s
pecie: 18
)
Tasso c
) 21
00
30
44
1
) 3
) 4
) 17
)
Lontra nana
c)
22
0
6
32
6
) 15
) 18
)
Lont
ra comune, aon
yx c
) 24
0
-
-
- 4
) 6
) 15
) 18
)
Lont
ra
gi
gante c
) 28
0
24
10
4 6
), 15
) 18
)
Lontra marina
c)
21
0
-
3
- 6
) 18
)
Man
gusta nana
c)
62
0
10
22
1
) 3
) 15
)
Suricato, man
gust
a striat
a, man
gust
a
gialla c
) 62
0
10
22
1
) 3
) 15
) 20
)
Altre mangust
e
c)
2
20
- 20
5
3
1) 3) 15) 17) 20)
icneumone da
palude: 18
)
Protezione degli animali. O 103
455.1
Parchi per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n ani m
ali
Pe
r o
gn
i a
ni
m
al
e
in
p
iù
a)
Requisiti
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N
um
ero Parco
esterno
a)
Parco
interno
a)
Esterno
Interno
Specie animali
(n)
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Gatt
o dai
pi
edi ner
i, gatto bengalese, gatt
o r
ugg
inos
o, manul, vi
ver
ridi arboricoli
c)
2
16
40
16
40
4
3
2) 4) 6)
11) 15) 17) 21)
23
) 52
), 53
)
Fossa, binturong, zibetto, gatto selvatico, gatt o dell
a giungla, jaguar
ondi
c)
2
40
120
20
50
5
4
2) 4) 6)
11) 15) 17)
21) 23)
gatt
o viverri
no, gatto dal
muso
piatto: 18
) 52
) 53
)
Serval, gatti di media taglia, pantera nebulosa, lince
c)
2
30
75
20
50
10
10
2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52 ) 53
)
Giaguaro, leopardo, puma, leopardo de lle nevi
c)e)
2
50
150
25
75
15
12
2) 4) 6)
11) 15) 21) 23)
52
) 53
)
gia
guaro: 18
)
Leone, ti
gre
c)e)
2
80
240
30
90
20
15
2) 4) 6)
11) 15) 21) 23)
52
) 53
) ti
gre: 18
)
Ghepardo c)e)
2
200
-
- 20
2) 4) 6)
11) 15) 21)
52
) 53
)
Protele c
)e
) 21
00
12
per ca
po
10
6 1
) 11
) 21
)
Iene c
)e
) 22
00
-
20
- 1
) 6
) 11
) 21
) 53
)
Orittero
po c
)e
) 24
0
-
5 1
) 3
)
Iracidi c
) 51
6
40
16
40
3
3
2)
8
) 36
)
Elefanti
(femmine
) c
)e
) 35
00
15
per ca
po
100
- 24
) 25
) 52
)
Elefanti (maschi)
c)e)
1
150
2 x 30 per ca
po
- 100
24) 25) 52) alternanza di
par
chi
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
104
455.1
Parchi per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n ani m
ali
Pe
r o
gn
i a
ni
m
al
e
in
p
iù
a)
Requisiti
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N
um
ero Parco
esterno
a)
Parco
interno
a)
Esterno
Interno
Specie animali
(n)
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Giument
e di zebr
a di Gr
év
y e di emioni
c)
e)
55
00
8
per
ca
po
-
- 8
) 25
) 26
) 52
)
Stalloni
di zebr
a di Grév
y e di emi
oni
c)
e)
11
50
8
-
- 8
) 25
) 26
) 52
)
Zebra della ste
pp
a, asi
no s
el
vati
co
c)
e)
55
00
8
per
ca
po
80
- 8
) 25
) 26
) 27
)52
)
Zebra di monta
gna, cavallo selvatico c)
e)
5
1000
8
per
ca
po
100
- 8
) 25
) 26
) 27
) 52
)
Ta
piri c
)e
) 22
00
15
per ca
po
50
- 24
) 25
) 28
)
Rinoceronti c)e)
2
500
- 25
per
capo
- 150
- 4
)
a
eccezione
del
rinoceronte camuso
11
)
24
)
25
) 29
) 38
)
Cin
ghiale nano
c)
e)
23
0
4
10
- 25
) 27
) 29
)
Altri cin
ghi
ali
c
)e
) 21
00
4
20
- 8
) 17
) 25
) 27
) 29
)
Pecari c
)e
) 48
0
3
10
- 25
) 29
)
Ipp
op
otamo
pi
gmeo c
)e
) 21
00
10
per ca
po
-
- 4
) 24
) 29
)
Ipp
op
otamo c
)e
) 22
50
40
per ca
po
50
10 24
)
Guanaco, vi
go
gna c
) 63
00
2
per
ca
po
50
- 8
)
Cammelli, dromedari c)
33
00
8
per
ca
po
50
- 8
) 27
)
Kanchil
c
) 22
0
6
-
2 6
)
Tra
gu
lid
i c
)e
) 24
0
8
12
2 6
) 18
)
Protezione degli animali. O 105
455.1
Parchi per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n ani m
ali
Pe
r o
gn
i a
ni
m
al
e
in
p
iù
a)
Requisiti
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N
um
ero Parco
esterno
a)
Parco
interno
a)
Esterno
Interno
Specie animali
(n)
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Cervi di piccola taglia (pudu, idropote o cervo di palude, m
unt
jak
)
c) 4
150
- 3
per
capo
- 10
6) 8) 30) 52)
Ca
priolo c
) 25
00
-
150
- 6
) 8
) 30
) 52
)
Cer
vi di media ta
glia
(p
. es. si
ka, daino
) c
) 85
00
4
per
ca
po
60
- 8
) 27
) 29
) 30
) 31
) 52
)
Cer
vi di gr
oss
a taglia
(barasinga, sambar, cer
vo del
le
pal
udi
, renna, cervo di
padr
e David
)*
c) 6
800
- 6
per
capo
- 80
8) 27) 29) 30) 31) 52) * anche
18
)
Alce c
) 38
00
-
80
- 8
) 18
) 28
) 31
) 32
) 52
)
Oka
pi c
)e
) 23
00
15
per ca
po
100
- 4
) 26
) 52
)
Giraffe c
)e
) 45
00
25
per ca
po
100
- 33
) 52
) mas
chio:
26
)
Cefalofi di
piccol
a e media ta
glia, di
kdik, ant
ilo
pi nane
c)
e)
25
0
3
per
ca
po
20
- 4
) 6
) 52
)
Rafi
cer
o cam
pestr
e, r
afi
cer
o dall
e
orecchie nere, oreotra go c
)e
) 25
0
3
per
ca
po
20
- 6
) 52
) or
eotr
ag
o:
2
)
Oribi, beira
c)
e)
41
00
3
per
ca
po
15
- 6
) 52
)
Cefalofi
gi
ganti c
)e
) 21
00
4
per
ca
po
-
- 4
) 6
) 52
)
Gazzelle incl. antilo pe saltante, antilo
pe cervi
ca
pra
, im
pal
a
c)e) 10
500
- 4
per
capo
- 40
6) 8) 27) 52)
Antilope giraffa, dibatag, antilocapra, sai ga e al
tre antil
op
i di media ta
glia
c)e) 6
500
- 5
per
capo
- 50
6) 8) 27) 52)
Antilopi di grossa ta glia, buoi muschiati, bisonte euro
peo, bisont
e ameri
cano,
altri bovini selvatici c)e) 5
500
- 8
per
capo
- 80
8) 11) 25) 26) 27) 31) 32) 52
)
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
106
455.1
Parchi per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n ani m
ali
Pe
r o
gn
i a
ni
m
al
e
in
p
iù
a)
Requisiti
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N
um
ero Parco
esterno
a)
Parco
interno
a)
Esterno
Interno
Specie animali
(n)
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Superficie
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Camos
ci
o, goral
, capri
corno di Sumatra, capr a dell
e nevi,
takin
c)e)
4 400
- 4
per
capo
- 50
2) 6) 8)
28)
Mufloni e altri ovini selvatici c)
10
500
- 2
per
capo
- 50
2) 8) 52) altri ovi
ni
selvatici: 27
)
Ca
prini selvatici, bharal, pecor
a cri
nita
c)
10
500
2
per
ca
po
50
- 2
) 8
) 27
) 52
)
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 1 - (Mammiferi) a)
Se le di
mensioni dei par
chi sono indi
cat
e i
n t
ermini
di s
uperfi
cie di bas
e e vol
um
e, l'altezza deve co rr
isponder
e ad al
meno
l'80 % dei quozienti (volume/superficie di base), sa lvo diversa indicazione. Nei requi siti per ogni animale in più, il volume deve essere aumentato pr
opor
zi
onalment
e alla superfi
cie
di bas
e.
b)
Se nella tabella 3 sono pr
evi
ste dimensioni mi
nime
per i bacini, tale su perficie deve essere resa dis poni
bile in a
gg
iunt
a alle di
mensioni i
ndicate nella tabella 1.
c)
Per la detenzione
privata è necessaria un'autori zzazione secondo l'articolo 94.
d)
Se
gli animali sono tenu ti in centri autorizzati di detenzione d
i a
nim
al
i da
la
bo
ra
to
rio,
la
de
te
nzione deve soddisfare almeno i re quisiti di cui all'alle gat
o 3.
e)
Queste di
mensi
oni
mini
me val
gono per
le
detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occ orre considerare le nuove conoscenze nella definizione delle dimensi
oni minime.
f)
Le
su
pe
rfic
i so
praelevat
e cal
pe
sta
bi
li da
gli animali concorrono nel
calcolo dell
a s
up
erfi
cie mini
ma r
ichi
est
a al ma
ssimo i
n mi
sura di un t
erzo.
g)
Per
i p
or
celli
ni d'
India ancora
piccoli
(< 700
g)
la
su
perfi
cie su
pp
le
men
ta
re
per
o
gni animale è di 0,1 m 2
a
partire dal terzo animale.
Protezione degli animali. O 107
455.1
Requisiti particolari 1)
Possibilità di scavare nel suolo.
2)
Possibilità di arram picarsi su rami o rocc e, a seconda della s
pecie. Lo s
pessore dei rami dovrebbe corris ponder
e a
gli or
gani
prensili dell'animale.
3)
Box per dormire. Essi dovrebbe ro essere sistemati all'altezza del suolo oppure in un luogo rialzato, a se
conda della specie.
Per le specie
incompatibili
a momenti alterni occorre prevedere un box
per o
gni animale.
4)
Detenzione individuale, in coppia o in gruppi, a s econda della specie, con possibilità di suddividere i parchi. Per un numer o pi
ù elevat
o di animali occorr ono
altri
par
chi.
5)
Per le s
peci
e di t
ag
lia
piuttosto
grande che vivono
preferibilmente al suolo (dendrola
gus dorianus, d. i nus
tus, d. lumholtzi ) occorre anche un
parco esterno.
6)
Schermi,
possibilità di evitarsi e ritirarsi.
7)
S
pazio interno/stalla strutturata con par
eti di
visori
e.
8)
Per le specie che
sopportano bene l'inverno è sufficiente un riparo naturale o artificiale in cui trovino
spazio tutti gli a
ni
mali
, mini
mo 1 m
2 per ogni animal
e
adulto;
per l
e s
pecie che non s
opp
ortano bene
l'inverno occo
rre
p
revedere un
par
co i
nter
no o una stal
la conf
ormemente alle indicazioni.
9)
Possibilità di a
gg
ra
pp
arsi al soffitto o
pp
ure nel terzo su
pe
rio
re
d
el
par
co;
per
gli animali cavernicoli, casse per dormire a
perte sul davanti.
10
) Diversi
posti di f
ora
gg
iamento che
gli animali
poss
ono ra
gg
iu
ng
ere anche arram
picandosi.
11
) Possibilità
di
se
par
azi
one e di is
olament
o.
12)
Per la bertuccia, il macaco orsino, il macaco dalla faccia rossa e la gel
ada non è necess
ario il par
co i
nt
erno; è s
uffi
cien
te una capanna isolata.
Lo stesso vale per
le altre s
pecie tenute all'a
perto durante l'estate.
13
) Box
per dormire suddivisibili per
gru
pp
i e
per sin
goli ani
m
ali
.
14)
Permettere agli animali di so ddisfare le loro esigenz e comportamentali mettendo loro a di sposizione vari oggetti, p. es. fu ni per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sem
pre d
iv
ersi. I
primati devono esse re indotti all'es
plorazione attraverso stimoli su pp
lementari nel loro am bie
nt
e.
15)
A s
econda dell
a s
peci
e, l
uoghi
sopr
aele
vati ove potersi sdraiare (p .es. tamandua, scoiattoli gi ganti, felini) oppure luoghi di osservazione
(lont
re, man
guste ecc.
).
16
)
Possibilità di scavare e di rovistare nel terreno.
17
)
Parchi interni o esterni. Se per
le s
pecie che non so
pp
ortano bene l'
inverno sono
previsti
parchi esterni, occorre prevedere anche un locale interno riscaldabile.
18
)
Possibilità di ba
gnarsi. Se sono necessari b acini con misure minime defi nite, si veda la tabella 3.
19
) Dis
ponibilità re
golare di
rami fr
es
chi
per la cura dei denti e per
soddisf
are l
e esi
genze com
portamentali de
gli ani
m
ali
.
20
)
Parco est
erno con radi
at
ori termi
ci.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
108
455.1
21)
Box individuale per ogni animale; supe rfi
cie al s
uol
o: piccoli pr
edat
ori 0,5-1 m
2 , ghiottone, lince, serval, fe lini di media taglia, puma , pantera nebulosa 1,5 m 2 ;
felini di
gro
ssa
ta
glia,
ghe
pardo 2,5 m
2 ; orso malese, iene, pro
te
le 4 m
2 ;
orsi
di
g
rande ta
glia,
panda
gi
gante 6 m
2 .
22
)
Se si tr
att
a di s
uol
o l
asci
at
o allo st
ato nat
ur
al
e: 50 m
2
per
i can
guri di
piccola ta
glia,
per
gli orsi almeno 1000 m
2 .
23
) Lo
ca
le
inte
rno
so
lo
p
er
le s
pecie
(e sottos
peci
e)
che non s
opp
ortano bene l'inve
rno, altrimenti box per
do
rmi
re
per
o
gni ani
m
al
e adulto s
econdo il r
eq
uisit
o 21.
24)
Possibilità di fare il bagno o la doccia tutto l'
anno per gli elefanti e i rinoceron ti asiatici. Per il
tapiro, l'ippopotam o e l'i
ppopot
amo pi
gm
eo occorrono un
baci
no interno ed uno est er
no. Per le dimensi
oni del bacino esterno si veda la tabella 3.
25
)
Possibilità di strofinarsi, come tr onchi d'albero o rocc e e borcime o fan
go
per l
a cur
a dell
a
pell
e.
26
)
Box individuali. Per le s pecie s
oci
ali deve ess
erci cont
at
to visivo tra
gli animali; se
gli animali non so
pp
ort
ano bene l'i
nver
no i bo
x devono essere riscaldati.
27
) Secondo
la
sp
ecie,
prevedere delle
possibilità di se
parare i maschi o dell e vi
e di f
ug
a
pe
r le
fe
mm
in
e e
g
li animali
gio
va
ni
.
28
) Suol
o
mor
bido
ne
gli im
pianti esterni
(p
ra
to
, p
ezzi di corteccia
).
29
) Fan
go. Per i suini:
possibilità di scavare e di rotolarsi nel fan
go.
30
)
Alberi contro cui i cervidi po
sso
no
stro
fin
are
le
c
orna
, ra
mi.
31)
Si considera la superficie solo negli impianti parzialmente fissi.
Negli impianti che dispongono so lo di suolo naturale le dimensioni devono essere triplicate e i parchi devono
pot
er ess
er
e suddi
visi
.
32
) Tronchi
d'albero
pe
r so
dd
isfa
re
le
esi
genze com
portamentali
dei buoi mus
chi
ati.
33
) Veranda
su
pp
le
mentar
e o
parco interno di 80 m 2 .
34
) Co
pp
ia mono
gama con
prole accettata.
35
) Ri
paro o stalla; in caso di detenz ione in box individuali la su perficie deve essere tri plicata.
36
)
Se è dis
poni
bile un
parco esterno occorre gar
antir
e l'
access
o
permanente al
parco interno.
37)
Vacche
in
det
enzi
one
comune; è possibile tenerle legate per breve tempo solo per questioni di sicurezza, per abituarle alla stabulazione fissa, per la cura delle zam
pe o
per trattamenti veterinari.
38
)
Struttur
a del
suol
o morb
ida ed elastica, con zona pal
udos
a che
permetta un accesso permanente all'
ac
qua.
39
) Lettiera
ade
guat
a.
40
) Lettiera
ade
gu
ata
in
c
ui sia
possibile scavare:
per criceti: 15 cm di profondità,
per
g
erbilli della Mon
goli
a: 25 cm di
pr
ofondit
à;
per
de
gu:
30 cm di
p
ro
fo
nd
ità
.
41
) Una
o
più
p
ossibilità
per tutti
gli animali di rifu giarsi
cont
em
por
aneament
e. M
agg
io
ri
possibilità di rifu gia
rsi
per i cincillà.
42
) Materi
ale
adatt
o
al
la
pre
par
azi
one del nido.
43
) Assi
per sedersi
poste a diverse altezze.
Protezione degli animali. O 109
455.1
44
) Fora
gg
io
grezzo come fieno o pa
gli
a; mi
scel
e di s
emi
p
er cri
ceti e t
op
i; alimenti conten
enti vitamina C
per
porcellini d'India.
45
) O
gg
etti da rosicchiare come le gno tenero o rami a
pp
ena ta
gliati.
46
) Ba
gni di sabbi
a.
47
)
Gli animali devono
es
se
re
te
nu
ti in
g
ru
pp
i di almeno due esem pla
ri.
48
) Un
animale
può essere tenuto da solo in un parco, ad eccezi
one di
quelli a
pp
artenenti alle s
peci
e s
oci
ali.
49
)
Parco esterno che
permette a
gli animali di scav ar
e dell
e t
ane.
50
)
Per le s
peci
e che vanno in letar go o in estivazione devono es sere adottate le dovute precauzioni
per
quanto ri
guarda il clima.
51
)
Per deli
mitar
e e suddi
videre i
parchi non è
possibile utilizzare gri
glie.
52)
Il suol
o del par
co deve pres
ent
ar
e str
utture tali da rendere possib ile, a seconda della specie, la cura delle zampe ed even tu
al
ment
e del
pel
o. Per i feli
ni,
la limatura de
gli arti
gli deve essere assicurata anche con attr
ezzature ade
guate.
53
)
Gli alimenti devono esse re offerti in modo tale che l'animale debba com pie
re
un
c
er
to
sfo
rzo
p
er ottenerli.
54
) Fora
gg
io
grezzo come fieno o pa
glia e alimenti contenenti vitamina C.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
110
455.1
Parchi per uccelli Tabella 2
Parchi per uccelli
Per gruppi fino a
n animali
Per ogni animale in più a)
Locale
interno
Requisiti particolari N
umero
P
arco esterno
V
oliere
b)
Parco
esterno
V
oliere
b)
Per
anim
ale
c)
Specie animali
(n)
Superficie
d)
m
2
Superficie
d)
m
2
Vol
ume
m
3
Superficie m
2
Superficie m
2
Superficie m
2
Struzzo comune
e)
25
00
-
100
6 1
) 2
)
N
and
ù e
) 65
00
-
50
4 1
) 2
)
Casuarii e
)
2
150 + 150
-
-
10 3
)
Em
ù e
)
2
300 + 100
-
100
- 1
) 2
) 4
)
Pin
guini di
grossa ta
glia
(a
partire dal
pi
goscelide
pa
pua
) e
)g)
12
100
45
90
2
- 7
) 8
)
Pin
guini di
picc
ola
ta
glia e
pi
gos
cel
idi di
Adelia
e)g)
12
60
45
90
3
1
- 7
) 8
) 18
)
Pellicani
e
) 46
0
-
10
3 8
) 9
) 13
)
Cormorani, anin
ghe
e
)g)
64
0
20
50
2
3
- 8
) 10
) 11
)
Becco a s
car
pa
e
)g)
21
00
-
50
6 8
)
Mitteria del Senegal, mitteria gigante,
marabù, airone
golia
e)g)
2
200
80 320
50 20 5
8)
13)
Cico
gne di media e
piccola ta
glia
e
) 2
100
100
500
10
10
1
8)
11
) 12
)
Aironi di
g
ro
ssa
ta
glia
(A. cenerino
) e
) 6
100
100
500
5
3
1
8)
11
) 12
)
Aironi di
medi
a t
ag
lia
(A.
guardabuoi
) e
) 6
40
160
20
,5
8
) 11
) 12
)
Umbrett
a
e
) 6
40
160
52
5
) 8
) 9
) 11
) 12
)
Ibis, ibis eremita, s patol
e
e
) 12
40
160
20
,5
8
) 11
) 12
)
Ta
ra
bu
so
e
) 2
20
50
22
5
) 8
) 9
) 11
) 12
)
Aironi di
p
ic
co
la ta
glia
(ta
ra
bu
sin
o)
e
) 2
10
25
-
- 5
) 8
) 10
) 11
)
Protezione degli animali. O 111
455.1
Parchi per uccelli
Per gruppi fino a
n animali
Per ogni animale in più a)
Locale
interno
Requisiti particolari N
umero
P
arco esterno
V
oliere
b)
Parco
esterno
V
oliere
b)
Per
anim
ale
c)
Specie animali
(n)
Superficie
d)
m
2
Superficie
d)
m
2
Vol
ume
m
3
Superficie m
2
Superficie m
2
Superficie m
2
Fenicotteri
e)
20
250
-
5
1 8
) 9
) 13
)
A
quile e avvoltoi di grossa ta
glia e
) 2
60
240
15 4
11
) 12
) 14
) 15
) 16
)
Aquile di
pi
ccola t
agli
a (
aquila
minore), falco pescatore, astori di gr
oss
a taglia, poi
ane, nibbi, avvoltoi di piccol
a
ta
glia, ra
paci a
pp
artenenti al
gener
e Circus
e)
2
- 30
90
10
2
11) 12)
14) 15) 16)
Falchi di
g
ro
ssa
ta
glia
(falco
pell
eg
rino,
girifalco
)
e
) 2
20
60
42
5
) 11
) 12
) 14
) 15
) 16
)
Falchi di
media ta
glia
(lodolaio
),
pic
co
li a
stori
(s
par
vi
ero
)
e
) 2
15
40
21
5
) 11
) 12
) 14
) 15
) 16
)
Falchetti e
) 2
10
20
0,5
- 5
) 10
) 11
) 14
) 15
) 16
)
Civette di
gro
ssa
ta
glia
(g
ufo reale
) e
) 2
30
90
63
5
) 11
) 12
) 14
) 15
) 16
)
Civett
e di medi
a t
ag
lia
(barba
gia
nn
i)
e
) 2
20
40
32
5
) 11
) 12
) 14
) 15
) 16
)
Civette di
piccola ta
glia
(ci
vett
a comune
)
e)
2
10
20
11
5
) 10
) 11
) 14
) 15
) 16
)
Grui
di di
g
ro
ssa
ta
glia
(g
ru cenerina
)
e)
23
00
-
150
6 12
) 13
) 15
)
Grui
di di
p
ic
co
la ta
glia
(dami
gella
) e
) 22
00
-
100
2 12
) 13
) 15
)
Pappagal
li di gr
os
sa t
agli
a (ar
a e cacatua)
e)f)
2
- 10
30
- 1
6) 15) 17) 19) 20) 21) 23
)
Uccelli fino alle
dimensioni dei p
appagalli cenerini
(p
app
ag
allini e
pa
pp
ag
alli di
grande ta
glia
)
2
- 0,7
0,84
- 0,1
15) 19) 20) 21) 22) 23
)
Uccelli fino alle
dimensioni dei p
appagalli calopsitta (p
app
ag
allini di media ta
glia
)
6
- 0,5
0,3
- 0,05
15) 19) 20) 21) 22) 23
)
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
112
455.1
Uccelli fino alle dimens ioni degli agapornidi (canarini, estrildidi, pappag allini di piccola taglia, ag
ap
or
ni
di
)
4
- 0,24
0,12
- 0,05
15) 20) 21) 22) 23) psittaciformi: 19)
Limicoli
e
) 8
20
40
10
,5
8
) 12
)
Labbi codalun
ga,
gabbiani di
grossa ta
glia
e
) 63
0
60
24
0
2
2
- 8
)
Gabbi
ani
di
picco
la
ta
glia
e
) 10
60
240
1
- 8
)
Ca
primul
giformi, succi
aca
pre
e
) 2
20
40
1
- 5
) 10
) 11
)
Colibrì, nettarinie e
) 2
36
1
- 5
) 11
) 15
) 17
)
Quetzal, tro
goni
e
) 2
20
60
4
- 11
) 15
)
Bucer
oti
di di
grossa ta
glia
e
) 2
20
60
-
- 11
) 15
)
Paradiseidi
e
) 2
20
60
4
- 5
) 11
) 15
)
Protezione degli animali. O 113
455.1
Osservazioni sulla tabella 2 (Uccelli) a)
Se nella col
onna «Per
o
gni animale in
più» non vi è alc
una indicazione, si gnifica che in linea di massima non si pos
sono tenere
più
d
i n a
nim
al
i.
b)
Se le di
mensioni dei par
chi sono indi
cat
e i
n t
ermini
di s
uperfi
cie di bas
e e di
volume, l'altezza deve corrispondere ad alme no l'80 per cent
o del quoziente
vol
ume/
superficie di base, salv o diversa indicazione. Se la tabella fissa dei requisiti per ogni anim ale in più, il volume deve essere aumentat
o pr
opor
zi
onalment
e alla
su
per
fici
e di bas
e.
c)
Tutte le unità di deten zione devono avere una su per
fici
e al s
uol
o di almeno 4 m
2 .
d)
Se nella tabella 4 sono pr
evi
ste dimensioni mi
nime
per i bacini, tale su perficie deve essere resa dis poni
bile in a
gg
iunt
a alle su
perfici i
ndi
cat
e nell
a tabell
a 2.
e)
Per la detenzione
privata è necessaria un'autori zzazione secondo l'articolo 94.
f)
Ara di gr
oss
a t
agli
a:
Anodorhynchus glaucus, Anodorhync hus hyacinthinus, Anodorhynchus le ari, Ara ambigua, Ara ararauna , Ara caninde, Ara chloroptera ,
A
ra macao, Ara militaris, Ara rubrogenys, Cyanopsitta spixii .
Cacatua di grossa taglia: Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua mo luccensis, Cacat ua opht
hal
mica, C
alyptor
hy
nchus funereus, Calypt orhynchus lathami, Cal
yp
to
rh
ynchus ma
gni
fic
us, Pr
obos
ci
ger aterrimus .
g)
Queste di
mensi
oni
mini
me val
gono per
le
detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occ orre considerar
e le nuove conoscenze nella definizione de
lle di
mensioni
mi
nime.
Requisiti particolari 1)
Ba
gni di sabbi
a.
2)
Si consi
dera la s
uperfi
cie solo negli i
m
pianti fissi. Negli impianti che dispongono di suolo naturale le dimensioni devono e ssere almeno t
riplicate e l
a quali
tà
del suolo deve essere ade guata alle esi
genze de
gli animali; i
parchi devono
pot
er ess
er
e s
uddi
visi.
3)
I
parchi devono
poter ess
er
e colle
gati fra loro.
4)
Il
par
co deve dis
porre di un ri
paro.
5)
Possibilità di nascondersi ade guate alla s
pecie
- canneto, arbusti, cavità ne gli alberi o buche nel terreno.
6)
Parco i
nt
erno; par
co est
er
no f
acolt
at
ivo. Se il par
co est
ern
o è sempre accessibile , l
e s
ue di
mensioni concorr
ono nel
calcolo
del parco intern
o al massimo in
misura di un terzo.
7)
D
ete
nz
ion
e a
ll'in
te
rno
e
a
ll'e
ste
rno
. Pe
r la de
te
nz
io
ne
estiv
a di specie antartiche e subant art
iche gli s
paz
i interni devono
e
sse
re
se
mp
re
c
lima
tiz
za
ti. In
inve
rn
o
occorre
prevedere un accesso al parco esterno o alle
passe
gg
ia
te
(«
parat
a dei
p
in
guini»
).
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
114
455.1
8)
Per i bacini si veda la tabe lla 4. Occorre un bacino ade guat
o anche
per l
e s
pecie che non fi
gurano nella tabella 4.
9)
Possibilità di fare il ba gno anche nel
pa
rco
in
te
rno
.
10
)
A seconda della s
peci
e, t
ratt
asi di
parc
hi in
te
rni o
e
ste
rni.
11
)
Possibilità di a
pp
ollaiarsi.
12
)
Per le s
peci
e che non so
pp
ortano bene l'inverno deve essere dis poni
bile un
parco interno.
13
) Il
parco interno deve essere colle gat
o al
parco esterno.
14)
I grifoni diurni e notturni possono esse re tenuti con la pastoia so ltanto nelle detenzioni ina ccessibili al pubblico. I rap aci tenuti in falconie ra devono avere con
re
golarità sufficienti possibilità di volare libe ramente.
15
)
Possibilità di ba
gnarsi.
16
)
Le voliere devono
es
se
re
co
stru
ite
in
modo tale che
gli uccelli non siano disturbati dal pubbli
co.
17
)
Se due uccelli sono tenuti insieme, il
parco deve
poter
ess
er
e s
uddi
vis
o i
n cas
o di biso
gno.
18
)
N
ell
a st
ag
ione fredda,
possibilità di tenere i pin
guini
di
piccola ta
glia in
parchi in cui non vi è pericolo di
gel
o.
19
)
Rami naturali in
abbondanza affinché gli animali
poss
ano r
osi
cchi
ar
e e arram
pic
arsi.
20
)
Gli animali devono
es
se
re
te
nu
ti in
g
ru
pp
i di almeno due esem pla
ri.
21)
I parchi devono essere dotati di diverse strutture con superfi ci morbide, di vario spessore e orientamento, su cui gli ucce lli possano appollaia rsi; un terzo del
loro volume deve essere pri
vo di
str
utture.
22
)
N
ei
parchi con una su
perficie inferiore a 2 m 2 il ra
pp
orto fra lun
ghezza e lar
ghezza del
parco non
può essere su
perior
e a 2:1.
23
)
Gli uccelli devono
poter
di
sp
orre di sabbia adatta.
Protezione degli animali. O 115
455.1
Bacini per mammiferi Tabella 3
Bacini per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n animali
Per ogni animale in più a)
Requisiti
particolari
Specie animali
N
um
ero
(n)
Superficie m
2
Prof
ondità
m
Superficie m
2
Visone selvatico,
puzzola 2
1
0,2
N
utri
a 2
2
0,5
Castoro 5
30
0,8
6)
Ca
piba
ra 5
6
0,
5
1
7)
Lontra nana
2
10
0,5
2
Aon
yx, lontra comune
2
20
0,8
Lont
ra marina
2
60
2
25
Orsi di
grande ta
gl
ia, es
clus
o l'
ors
o mal
es
eb)
25
0
1
2
Orso
pol
are
b)
14
00
2
20
Rinoceronte asiatico b)
21
0
1
5
Ipp
op
otamo
pi
gmeo
b)
22
0
0,
8
Ipp
op
otamo
b)
23
0
1,
5
8
Ta
piro
b)
21
0
0,
8
Sireni
b)
28
0
2
20
Foche 5
80
2
10
1)
Leoni marini, ot
ari
e
5
150
3
15
1)
Elefanti marini, trichechi b)
3
250
10
40
1)
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
116
455.1
Bacini per m
amm
iferi
Per gruppi fino a n animali
Per ogni animale in più a)
Requisiti
particolari
Specie animali
N
um
ero
(n)
Superficie m
2
Prof
ondità
m
Superficie m
2
Delfini, marsovini
b)
58
00
5
50
2)
3
) 4
)
Platanistidi asiatici b)
44
00
4
25
2)
5
)
Platani
stidi s
udamericani
b)
44
00
4
30
2)
5
)
Orca, delfinattero bianco, globi
cefal
ob)
2
2000
10
150
2)
4
) 5
)
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a
3 - (Bacini per mammiferi) a)
Il volume deve essere aumentato pro
por
zionalment
e alla su
perficie di
base.
b)
Queste di
mensi
oni
mini
me val
gono per
le
detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occ orre considerar
e le nuove conoscenze nella definizione de
lle di
mensioni
mi
nime.
Requisiti particolari 1) Le
dimensioni
indicat
e sono applicabili unicamente ai bacini. È inoltre ri chiesta una parte di terr eno adeguata. Dimensioni mi
nime per ani
m
al
e: foca 10 m
2 ;
leone marino, otaria, triche co, elef
ante mari
no: 15 m
2 .
2)
Rendimento dei filtri: l'im pianto deve
permettere il ricambio de ll'intero volume dell'ac qua in
quatt
ro
or
e al mas
simo.
3)
Compr
es
i un
baci
no
accessorio di 150 m 2 e di 3,5 m di profondità con la possibi lità di approvvigionamento indipendente di acqua e un bacino di
separazione
de
gli animali.
4)
Ac
qua salata.
5)
Compresi un bacino accessori o e un bacino per separare gli animali; almeno un bacino di se parazione con possibilità di appro vvigionamento indipendente di ac
qua.
6)
Il baci
no deve ess
ere dot
at
o di le
gno che i
cast
ori
posson
o ro
sicch
ia
re
. Il le
gno deve essere rinnovato peri
od
icamente.
7)
Il
par
co inter
no deve dis
porre anche di un bacino.
Protezione degli animali. O 117
455.1
Bacini per uccelli Tabella 4
Bacini per uccelli
Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari Specie
N
um
ero
(n)
Superficie m
2
Prof
ondità
m
Superficie m
2
Pin
guini di
grossa ta
glia
(a
partire dal
pi
goscelide
pa
pua
)a)
12
15
2
1
1)
Pi
gos
celi
de di
Adelia
a)
12
15
2
1
1)
Pin
guini di
picc
ola
ta
glia
a)
12
15
1
0,5
1)
Pellicani 4
50
0,75
5
Cormorani, anin
ghe 6
40
1,25
1
Feni
cott
eri 20
100
0,5
2)
Limicoli 8
6
-
2)
Gabbi
ani
di
grande ta
glia 6
12
-
Gabbi
ani
di
picco
la
ta
glia 12
6
-
Osservazioni sulla tabell a 4 - (Bacini per uccelli) a)
Queste di
mensi
oni
mini
me val
gono per
le
detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occ orre considerare le nuove conoscenze nella definizione delle dimensi
oni minime.
Requisiti particolari 1)
Bacino
con
sp
onda alta e uscita.
2)
Profondità variabile con bassofondo.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
118
455.1
Rettili
Osservazione preliminare A.
In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra an imali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve bas arsi sulla lunghezza del corpo oppure del carapace dell'esemplare detenuto. La dime
nsione del parco si ottiene sommando le superfici stabilit e per ogni
singolo animale ed è indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei sauri, la
lunghezza della testa e del tronco, nel caso delle tartarughe la lunghezza del carapace, nel caso dei serpenti la lunghezza com plessiva.
B.
È necessario tener conto delle esigenze di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura e l'umidità dell'aria ( ectotermia).
C.
I parchi per rettili velenosi, boidi con una lunghezza del co rpo superiore ai 3 metri e per varani e iguane con una lunghez za del corpo
superiore a un metro devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza. I pa rchi devono essere dotati di chiusure di sicurezza. Le detenzioni di animali
aperte al pubblico devono essere munite di vetri di sicurezza e di rifugi o strutture in cui rinchiudere gli animali.
Protezione degli animali. O 119
455.1
Rettili
Tabella 5
Parchi per rettili
Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N
um
ero
Terreno Bacino
Parco
Terreno Bacino
Specie
(n)
Superficie LC
Superficie LC
Prof
ondità
LC
Altezza LC
Superficie LC
Superficie LC
Test
uggi
ni eur
opee
Testudo
graeca, hermanni, mar gi
nat
a, hors
fieldii
2
8x4
-
- 2x2
4) 5) 7)
9) 27) 32)
Test
uggi
ni tr
opi
cali
delle foreste secche e delle zone steppiche Geochelone pardalis, radi ata, elegans, Kinixys e Chersina s
pp
.
2
8x4
-
- 2x2
1) 3) 5)
7) 9)
27)
Test
uggi
ni tr
opi
cali
de
lle
fo
reste
u
m
ide
Geochelone carbonaria, denticulata, Kinixys homeana 2
8x4
-
- 2x2
1) 3) 5)
7) 9)
27)
Geochelone s ulcat
a d
) 2
8x4
-
2x2
- 1
) 3
) 5
) 6
) 7
) 9
) 27
)
Test
uggi
ni giganti
Geochelone ni gra
, Di
psochel
ys s
pp
)
d) 2
8x4
-
- 2x2
1) 2) 3)
5) 6)
7) 9) 27)
Tartarughe alligatore Chel ydr
a ser
penti
na, M
acr
ocl
em
ys t
emmi
ncki
i
d)
2
2x2 3x3 1
-
2x2
3) 5) 9)
12) 28)
Tartaru
ghe ac
quat
iche,
P
el
omedusi
dae
2
2x2
4x2
1
-
1x1 3
) 5
) 9
) 18
) 26
)
Tartaru
ghe del f
an
go,
K
ino
sternidaae
2
2x2
4x3
1
-
2x2 3
) 5
) 9
) 28
)
Tartaru
ghe dal
guscio molle,
Trion
ychi
dae
2
2x2
5x3
2
-
2x2 3
) 5
) 7
) 9
) 28
)
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
120
455.1
Parchi per rettili
Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N
um
ero
Terreno Bacino
Parco
Terreno Bacino
Specie
(n)
Superficie LC
Superficie LC
Prof
ondità
LC
Altezza LC
Superficie LC
Superficie LC
Tartarughe pitturate e ornamentali Trachemys, Pseudemys, Graptemys, Chrysemys, D
eirochel
ys s
pp
.
2
2x2 5x3 2
-
2x2
3) 5) 9)
29)
Tartarughe collo di serpente Chelodina, Hydromed usa, Phrynops, E
m
ydura s
pp
.
d)
2
2x2 5x3 2
-
2x2
3) 5) 9)
28)
Pelomedusidae di gr oss
a taglia
P
odocnemis ex pansa
d)
2
2x1 4x2 1
-
1x1
3) 5) 9)
18) 26)
Fisignati,
Phy
sig
na
tu
s sp
p.
Id
ro
sa
ur
i,
Hy
dros
aurus
s
pp
.
2
5x3 1x1 0,5
5
2x2
3) 8) 29)
Uromastici,
Ur
omast
yx s
pp
.
2
5x4
-
32
x2
- 3
) 7
) 27
)
Anfiboluri,
P
og
ona s
pp
.
2
5x4
-
32
x2
- 3
) 8
) 28
)
Caloti, gonocefali Calotes s pp
., Gonoce
phalus s
pp
.
2
5x4
- 5 2x2
3) 29) 30)
Lucertole,
Lacerta, Poda rci
s,
G
alloti s
pp
. c
) 2
6x4
-
42
x2
- 3
) 9
) 29
)
Algir
oidi
, lucertol
a vivi
par
a
A
lgy
roides s
pp
., Lacert
a vi
vi
par
a
2
6x4
- 4 2x2
1) 3) 13) 28) 31)
Tili
qua ru
gos
a, Tili
qua ru
gos
a c
) 2
7x4
-
32
x2
- 3
) 9
) 28
) 31
)
Scinco dalla lin
gua azzurra,
Tili
qua s
pp
. c
) 2
6x4
-
32
x2
- 3
) 29
) 31
)
Scinco delle isole Salomone, C
or
uci
a z
ebrat
a
c)
2
5x3
-
52
x2
- 3
) 8
) 11
) 27
) 30
)
Protezione degli animali. O 121
455.1
Parchi per rettili
Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N
um
ero
Terreno Bacino
Parco
Terreno Bacino
Specie
(n)
Superficie LC
Superficie LC
Prof
ondità
LC
Altezza LC
Superficie LC
Superficie LC
Gechi notturni - arboricoli Tarentol a, Di
plodact
ylus, Oedura s pp
., Uro
plates
c) 2
6x6
- 8 2x2
3) 8) 9)
28)
Gechi notturni - terricoli E ubl
ep
haris, Coleonix, Ne phr
urus s
pp
.
c) 2
4x3
- 2 2x2
3) 7) 9)
28)
Gechi
di
ur
ni
P
hel
suma, L
yg
odact
ylus, Gonatodes s pp
.
c) 2
6x6
- 8 2x2
3) 8) 28)
Cordili, platisauri Cord ylu
s,
Pla
ty
sa
ur
us
sp
p.
c) 2
5x3
- 4 2x2
3) 8) 9)
28)
Cordilo
gi
gante,
Co
rd
ylu
s
gi
ganteus
c
) 2
5x3
-
32
x2
- 3
) 7
) 28
)
Elodermi,
H
eloderma s
pp
. d
) 2
4x3
-
32
x2
- 3
) 4
) 9
) 12
) 26
)
Camaleonti arboricoli B radypodion
, Chamael
eo
, Calumma
, Fu
rc
ife
r,
K
in
yon
gia
d) 1
4x4
- 4 2x2
1) 3) 4)
5) 8)
9) 13) 15) 17) 26)
Camaleonti terricoli Chamaeleo d) 1
6x4
- 3 2x2
1) 3) 4)
5) 9)
13)
15) 17) 26)
Camaleonti terricoli B
rookesia
, Rha
m
phol
eon
d) 1
6x4
- 4 2x2
5) 9) 17)
Ig
uana verde
(Ig
uana
spp
.)
d
) 2
4x3
-
42
x2
- 2
) 3
) 5
) 8
) 9
) 12
) 26
)
Iguane terrestri
di
gr
oss
a taglia
(adulti > 1 m lunghezza complessiva) Conolophus spp.,
Ctenosaura acanthura ,
C.
pectinata
, C. similis , C
yclur
a s
pp
.
d) 2
5x4
- 2 2x2
3) 5) 7)
8) 9)
12)
26)
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
122
455.1
Parchi per rettili
Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N
um
ero
Terreno Bacino
Parco
Terreno Bacino
Specie
(n)
Superficie LC
Superficie LC
Prof
ondità
LC
Altezza LC
Superficie LC
Superficie LC
D
racaena
, Crocodilurus d
) 2
3x2
2x2
0,5
3
1x1
1x1
3)
5
) 9
) 12
) 25
) 26
)
Tu
pin
amb
is
spp
. d
) 2
5x3
-
32
x2
- 3
) 5
) 4
) 7
) 9
) 12
) 13
) 26
)
Var
ani terricoli di
gr
oss
a taglia pr
oveni
enti
dall
e zone aride
41
d) 2
5x3
- 2 2x2
3) 4) 5)
6) 7)
8) 9) 12) 13)
26)
Var
ani terricoli di
gr
oss
a taglia pr
oveni
enti
da zone semiaride V. ben galensis, V. komodoen sis, V. nebulosus d) 2
5x3
- 2 2x2
2) 3) 5)
6) 7)
8) 9) 12) 26)
Var
ani ar
boricoli
provenienti da zone umide 42
d)
2
5x2
-
52
x2
- 2
) 3
) 5
) 6
) 8
) 9
) 12
) 26
)
Varani semiacquatici di grossa taglia Var anus
niloti
cus
, V. or
nat
us, V. sal
vat
or
Varani ac
quatici,
Va
ra
nu
s me
rte
nsi
d
) 2
2x2
3x2
0,5
3
1x1
1x1
3)
5
) 6
) 9
) 12
) 26
)
Var
ani er
bivori di gr
oss
a taglia
Varanus mabitang, V. olivaceus
d)
2
5x3 2x2 0,5
5
2x2
3) 5) 6)
8) 9)
12)
25) 26)
Boidi di
gro
ssa
ta
glia
43
d
) 2
1x0,5
0,75
2)
5
)10
) 12
)
Anaconde,
E
unect
es s
pp
. d
) 2
1x0,5
1x0,5
0,2
e)
0,75
0,1x0,1 5
) 12
)
41
Varanus albigularis, V. exanthematic us, V. giganteus, V. gouldii, V. griseus, V. panopte s, V. rosenbergi, V. spenceri, V. variu s,
V. yemenensis .
42
Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus, V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensis, V. juxtindicus, V. me linus, V. rudicollis, V. salvadorii, V. s
pinul
os
us, V. yuwonoi 43
Epicrates angulifer, Liasis oliva ceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethis tina, M. boeleni, Pyth on molurus, P. natal ensis, P. reticu latus, P. sebae.
Protezione degli animali. O 123
455.1
Parchi per rettili
Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N
um
ero
Terreno Bacino
Parco
Terreno Bacino
Specie
(n)
Superficie LC
Superficie LC
Prof
ondità
LC
Altezza LC
Superficie LC
Superficie LC
B
alano
phis ce
yl
onensis
2
1x0,5
-
0,5
5)
11
) 12
) 17
)
Colubridi natricini de ll'A
sia o
rie
nt
al
e,
R
habdo
phis
spp
.
d)
2
1x0,5
0,5x0,5
0,2
0,5
0,5x0,1
4) 11) 12) 17)
Co
lub
rid
i pe
rico
losi
B
oiga dendrophila, B. blandingii, D
isp
holidus t
yp
us
, Thelot
ornis s
pp
.
d)
2
1x0,5
-
0,7
5) 8) 11) 12) 17)
23)
Ela
pid
i te
rric
oli di g
ro
ssa
ta
gl
ia
E
la
pida
e
(adulti >1 m )
d)
2
1x0,5
-
0,5
4) 5) 11) 12) 13)
17) 23)
Elapidi terricoli di piccola taglia E la
pida
e
(adulti
< 1 m
)
d)
2
1x0,5
-
0,5
4) 5) 11) 12) 13)
17) 23)
Cobra reale,
O
phi
op
ha
gus hannah
d
) 1
1x0,5
-
0,5
5)
11
) 12
) 14
) 17
) 23
) 25
)
Ela
pid
i te
rric
oli
D
endroaspis spp. senza D. polylepis, P
seudoha
je
goldii
d)
2
1x0,5
-
0,7
8) 11) 12) 14) 17) 23) Elapi
di di gr
oss
a t
agli
a
D
endroas
pis
pol
yle
pis, Ox
yur
anus s
pp
.
d)
2
1x0,5
-
0,5
4) 8) 11) 12) 14)
17) 23)
Cobra d'ac
qua,
B
oul
en
ge
ri
na annul
ata
d
) 2
0,5x0,5
1x0,5
0,4
0,5
0,5x0,5
11
) 12
) 17
) 23
)
Ser
penti di mare,
Laticauda
s
pp
. d
) 2
0,5x0,5
2x1
0,5
1x1 12
) 17
) 18
) 20
) 21
) 23
)
Serpenti
di mar
e dal ventr
e giall
o,
P
elamis
pla
tur
us
d)
2
- 2x1
0,5
1x1
12) 17) 18) 19) 20) 22)
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
124
455.1
Parchi per rettili
Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N
um
ero
Terreno Bacino
Parco
Terreno Bacino
Specie
(n)
Superficie LC
Superficie LC
Prof
ondità
LC
Altezza LC
Superficie LC
Superficie LC
A
tractas
pididae
d
) 2
1x0,5
-
0,5
5)
7
) 9
) 12
) 13
) 17
) 23
)
Vipere e crotali terricoli Vi peridae, Vi
peri
nae e C
ro
tali
nae
d)
2
1x0,5
-
0,5
4) 11) 12) 13) 17) 23) Vi
peridi
e crot
ali
ni
44
d
) 2
1x0,5
-
0,5
4)
11
) 12
) 13
) 17
) 23
) 24
)
Viperidi
e crot
ali
ni ar
boricoli
Vi
peridae, Vi
peri
nae e C
rotali
nae
d)
2
1x0,5
-
1
8) 11) 12) 13) 17) 23) Mocassino ac
quati
co,
Ag
ki
strodon
pisc
ivo
ru
s d
) 2
0,5x0,5
0,5x0,2
0,1
0,5
0,5x0,1
4)
11
) 12
) 13
) 17
) 23
)
Alli
gat
or
i,
gaviali, caimani, coccodrilli 45
d
) 1
4x2
4x2
0,5
0,5
2x2
3)
5
) 6
) 12
) 17
) 18
) 26
)
Tuat
ar
a,
Sp
henodon
sp
p. d
) 1
4x3
2x1
0,4
0,5
- 9
) 11
) 16
) 17
)
44
Bitis peringueyi, B. schneideri, Cerast es spp., Crotalus cerastes, Eristico phis macmahoni, Pseu docerastes persicus. 45
Alligatori, caimani, coccodrilli, gaviali, M
ecistops, M
elanosuchus, Pal eosuchus, Osteolaemus, Tomistoma.
Protezione degli animali. O 125
455.1
Osservazioni sulla tabella 5 - (Rettili) a)
Il volume del parco per ani mali adulti e subadulti non può esse re inferiore ai 30 litri. Gli animali possono essere tenuti t emporaneamente in pa
rchi strutturati più piccoli in caso di
quar
antena,
per il trattamento di una ma lattia o di un infortunio, per
l'
adat
tament
o o
per
la r
ip
roduzione e l'allevamento.
b)
È ind
ica
ta
la
p
rofondità dell'ac
qua nel
punto
più basso del bacino; devono essere presenti anche
settori meno
profondi.
c)
L'indicazione
ri
guarda l'altezza media dei parchi; in certi
punti essi
po
sso
no
e
sse
re
p
iù alti o
più bassi.
d)
Per la detenzione
privata è necessaria un'autori zzazione secondo l'articolo 94.
e)
Profondità
massima
del
baci
no:
0,6 m.
Requisiti particolari 1)
Possibilità
su
pp
le
mentare di usci
re all'a
perto fintantoché le condizi
oni
meteor
olo
giche lo consentono, tuttavia il parco esterno deve es sere riscaldato.
2) Determinate
specie
devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabili di dime nsioni sufficienti; ciò vale anche per i parchi utilizzati per se
par
ar
e
gli animali.
3)
La temperatura deve essere adeguata alle esigenze degli animali. Un a piccola parte del parco deve avere all'occorrenza una t emperatura più alta e, a seconda dell
a s
pecie, una lam
pada t
ermi
ca
per o
gni ca
po affinché
gli animali
possano ris
cal
darsi.
4)
Le condizioni climatiche ne l corso dell'anno
devono essere re
golate in modo da
permettere l'ibernazione o l'esti vazione a tutte le fasce d'età.
5)
La str
utt
ura s
oci
ale deve esser
e ri
sp
ettata.
In determin
ate circostanze
gli animali devono es sere tenuti da soli.
6)
Per tutte le testuggini giga nti, l
e t
es
tuggini
del genere
Geochelone sulcata , le tartarughe dal guscio molle e i var
ani: s
e l
o st
ess
o par
co ospita pi
ù ani
m
ali
, ess
o
deve
pot
er ess
er
e suddi
vis
o o
pp
ure devono esserci altri parchi i
donei a s
ep
ar
ar
e
gli animali.
7)
Il suol
o deve ess
er
e
provvisto di un substrat o cedevole in modo che gli animali
possano s
cavar
e e,
a seconda della s
pecie, nascondersi.
8)
Tutti i parchi devono offrire ag li animali, a seconda della spec ie, possibilità per arrampicarsi in orizzontale o in vertica le quali
alberi, rami dell
a stess
a
grandezza del cor
po de
gli ani
m
ali
, r
ami fini o
pp
ure
pareti
di
s
ug
hero o di roccia.
9)
Possibilità di nascondersi.
10
) Su
perfici di ri
pos
o so
pr
ael
evat
e.
11)
Devono esserci possibilità di nascondersi quali cavità negli alberi, buche nel terreno, cassoni
, corteccia di
sughero o sim
ili che consentano tutt avia di osservare
gli animali.
12
)
Costr
uzi
one soli
da del
p
ar
co
(terrario
).
13
)
Du
ran
te
la
n
ot
te
de
ve
e
sse
rc
i un raffreddamento sufficiente.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
126
455.1
14
)
Cassoni con a
pert
ura, mani
polabili dall'esterno, o pp
ure devono esserci al tre modalità di se
parazione, anche in caso di detenzione individuale.
15
) Il
par
co deve ess
er
e ben aer
ato
(minimo 2 lati con recinzione in rete ).
16
)
Deve esserci un im
pi
ant
o di climatizzazione; ci
ò val
e anche
per i bacini.
17
)
È necessario un
at
testat
o di
com
petenza s
peci
fico
per il
gru
pp
o dell
e s
pecie interessate.
18
) Im
pianti di filtra
gg
io di di
mensi
oni
suf
fici
enti.
19
) L'ac
quario deve avere
gli an
goli smussati; l'ideale sono i bacini circolari o con una forma ovale-cilindirica.
20
) L'ac
quario deve dis
porre di una co
pertura volta a im
pedire la fu
ga.
21
)
A seconda della s
peci
e, detenzi
one in ac
qua dolce, salmastra o di mare.
22
)
Detenzione in un ac quari
o con ac
qua di mare, senza terreno.
23)
Se esistono sieri antiveleni per le spec ie detenute, occorre averne de
lle
sco
rte opp
ure
fa
re
in
modo che siano facilmente r eperi
bili
ader
endo ad un'
apposit
a
ass
oci
azione.
24
) Per
determinate
sp
ecie occorre
pre
dis
porre
punti i
n cui sia dis
ponibile sabbia sfusa, fine e de polveri
zzata, nel
la
quale
gli animali
poss
ono nasconder
si.
25
)
Deve ess
ere di
mostrat
a la ca
pacità di fornire una quantità sufficiente di cibo ade guato alla s
peci
e.
26)
Per determinate specie attive di giorno occorre utilizzare lampade chiare (p. es. alogene, HQL o HQI) per illuminare i luog hi di riscaldamento, tranne nel caso in cui gli animali siano tenuti all'aperto o in parchi con irra diazione solare diretta. Non è consentito utiliz
zare esclusivame
nte il riscaldamento a terra o lampade a r
agg
i infrarossi.
27
)
L'alimentazi
one deve ess
er
e costit
ui
ta
princi
palment
e da com
ponenti ve
get
ali e
può contenere solo una minima quant
ità di
p
roteine animali.
28
)
L'alimentazi
one deve ess
er
e costit
ui
ta s
op
rattutto da carne
(p
os
sibilment
e ani
m
ali
in
teri, intestini inclusi ) o da insetti.
29
)
L'alimentazione deve essere costitui ta da carne o da
insetti e da com
ponenti ve
getali.
30
)
L'umidità relativa dell' aria deve mantenersi cost ante tra il 70 e il 100 %
.
31
)
L'umidità relativa dell'aria deve situarsi tra il 70 e il 100 % e pr
esentar
e f
orti es
cur
sioni
.
32
) Detenzione
all'a
perto con un'ar
ea
protett
a e una t
em
perat
ur
a ot
timizzat
a.
Protezione degli animali. O 127
455.1
Anfibi
Osservazione preliminare A.
In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra an imali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve bas arsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare detenuto. La dimensione del parc
o si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo a nimale ed è
indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso degli anuri, la lungh ezza della testa
e del tronco, nel caso degli urodeli la lunghezza complessiva.
B.
È necessario tener conto delle esigenze di ogni specie animale per quanto riguarda la temperatura e l'umidità dell'aria (ec totermia).
C.
L'alimentazione per le larve degli anfibi deve essere costituita soprattutto da componenti vegetali.
D.
L'alimentazione degli anfibi dopo la metamorfosi (giovani e a dulti) deve essere costituita soprattutto da animali interi (i nsetti, aracnidi,
vermi, lumache, piccoli rettili e piccoli mammiferi). Essi devon o essere di buona qualità, eventualmente arricchiti di vitamine e sostanze
minerali e devono poter essere ingeriti per intero.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
128
455.1
Anfibi
Tabella 6
Parchi per anfibi
Gruppi fino a n anim ali
a)
Per ogni animale in più Requisiti particolari N
um
er
o Terreno
Bacino
Parco
Terreno
Bacino
Specie (n)
Superficie LC
Superficie LC
Prof
ondità
LC
Altezza
b)
LC
Superficie LC
Superficie LC
Anuri - Ilidi H yl
a ar
bor
ea, H. ciner ea, H. meri
di
onalis,
R
haco
phorus denn
ynsi
2 10x5
2x1
2
10
2x2
1x1
1)
2)
3) 4) 5) in parte 7) Anuri - Ilidi speci
e pr
ovenienti
da c
limi tropicali-subtropicali Ag
al
ychnis, H
yp
erolius, Po
yp
edat
es s
pp
.
2 10x5
2x1
2
10
2x2
1x1
1)
2)
3) 4) 5) in parte 7) Rane arboricole delle foreste tropicali,
D
endrobates, Ph yllobates s
pp
.
2
8x8
2x2
1
10
2x2
1x1
1) 2) 3) 4) 6) 8) 10) Pipidi delle acque tropi cali
X
eno
pus, H
ymenochirus, Pi pa s
pp
.
2
- 5x4
4
-
2x2
1) 4) 5)
11)
R
ana s
pp
. 2
10x5
5x5
2
5
2x2
2x1
1)
2
) 3
) 4
) 5
)
Rospo comune,
B
ufo buf
o,
Ro
sp
o sme
ra
ld
ino
, Bu
fo
virid
is
,
Rospo britannico,
Bu
fo ca
la
m
ita
,
Ros
po mauritanico,
Bu
fo maur
et
anicus
2
5x5
2x1
0,5
4
2x2
1x1
1) 2) 3) 4) 7) 8)
Rospo delle canne,
Bufo marinus ,
Ro
sp
o d
i Glen
ni
fe
r,
Bufo pardalis ,
Ros
po macchiato,
Bu
fo
gutt
atus
2
5x5
2x1
0,5
4
2x2
1x1
1) 2) 3) 4) 8)
Ros
po del deserto di Sonora , Bu
fo alvari
us
2
10x5
2x1
0,5
4
2x2
1x1
1)
2
) 3
) 4
) 8
) 9
)
Protezione degli animali. O 129
455.1
Parchi per anfibi
Gruppi fino a n anim ali
a)
Per ogni animale in più Requisiti particolari N
um
er
o Terreno
Bacino
Parco
Terreno
Bacino
Specie (n)
Superficie LC
Superficie LC
Prof
ondità
LC
Altezza
b)
LC
Superficie LC
Superficie LC
Tritoni
Triturus, Taricha, Pach ytrition s
pp
.
2
5x5
10x4
4
4
2x2
3x3
1) 2) 4) 12)
Salamandre giganti Cr yp
tobranchidae, Andrias s pp
.
1
- 3x2
0,5
3x2
4) 5) 6)
9)
Salamandre terrestri Sal amandr
a Amb
ystoma
s
pp
.
2 8x4
2x4
2
4
2x2
1x1
1)
2) 4)
in part
e 7)
12)
Axolotl, Siren lacertina A mb
ystoma mexicanum 1 (
-2)
- 4x2
2
-
1x1
1) 2) 4)
11)
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
130
455.1
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 6 - (Anfi
bi
)
a)
Gli animali possono essere tenuti tempor aneamente i
n par
chi strutturat
i più pi
ccoli
in cas
o di quar
ant
ena, per il tr
att
ament
o di malattia o di infortunio, per l'adatt
ament
o o
per la ri
pr
oduzi
one e l'
allevamento.
b)
L'indicazione
ri
guarda l'altezza media dei parchi; in certi
punti essi
po
sso
no
e
sse
re
p
iù alti o
più bassi.
Requisiti particolari 1)
È possibile tenere insieme du e animali; la detenzione a coppie non è tuttavia necessaria. Nel caso di specie solitarie è pos sibile tenere due an
imali compatibili in un
par
co di dimensioni
mi
nime.
2)
La temperatura nel parco deve mantenersi entro i parametri i ndicati nei «Requisiti particolar i», i
n una piccol
a part
e del pa
rc
o si
deve t
uttavi
a r
aggiungere l
a
tem
peratura
pi
ù al
ta indi
cat
a.
3)
Il
par
co deve off
rir
e a
gli animali diverse possibilità di arram
pic
arsi,
q
uali ad es
em
pio rami o
pezzi di cort
ecci
a.
4)
Il
par
co deve off
rir
e a
gli animali la
possibilità di nascondersi ad esem pio attraverso buche, fessure o fo gliame.
5)
Il
parco deve avere
pia
nt
e ve
rd
i su
lle
quali
gli ani
m
ali
p
ossono trattenersi.
6)
Il
par
co deve aver
e br
omeli
e o altr
e
piante verdi con un'analo ga struttura imbutiforme.
7)
Gli animali devono
poter trascorrere l'ibernazione in un substrato cedevole, dove sia possibile scavare.
8)
Il
suol
o
del
parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali
possano andare in ibernazione.
9)
Il
suol
o
del
parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali
possano andare in estivazione.
10
)
Elevat
a umidit
à dell'aria.
11
) Il
baci
no
per
g
li animali che vivono prevalentemente in ac qua deve avere un'infrastruttura sufficiente e offrire loro possibilità di nascondersi.
12
) Clima
so
gg
etto a forti variazioni sta gionali. Forte calo della tem per
at
ur
a durante l
a nott
e.
Protezione degli animali. O 131
455.1
Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento Tabella 7
Detenzione
Trasport
o
Salm
onidi
Ciprini
di
Salm
onidi
Ciprini
di
1
Eff
ettivo
11 Effetti
vo
mas
simo
per
metr
o cubo d'
ac
qua
1 k
g
25
-100
28
-100
250
500
2
Q
ualità dell'ac qua
21
Satur
azi
one di
os
si
geno
211
- Pesci adulti
saturazione massima per cento
120
212
saturazione
minima
per cento
60
12
213
- P
esci
giovani saturazione minima
per cento
70
22 Ossi
geno libero minimo nell'ac qua che defluisce
m
g/l
5
23 Ossi
geno libero minimo nelle ac que che os
pitano i
pes
ci
231
- a l
un
go
te
rm
ine
m
g/l
6,5
3,5
5,0
-8,0
232
- a br
eve t
ermi
ne
m
g/l
5
0,5
24
Tenor
e mas
simo di ammoniaca
241
- Pesci adulti
m
g/l
0,01
0,02
0,01
0,02
242
- P
esci
giovani m
g/l
0,006
0,006
0,006
0,02
25
Tenor
e mas
simo di nitrat
o
m
g/l
200
200
200
200
26
Tenor
e mas
simo di s
ale
m
g/l
35
35
27 Tenore
di
an
idride carbonica
m
g/l
20
20
20
20
28
pH
5,5
-8,5
6,5
-9,0
6,5
-9,0
6,5
-9,0
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
132
455.1
Detenzione
Trasport
o
Salm
onidi
Ciprini
di
Salm
onidi
Ciprini
di
29 Tem
perat
ura massi
ma
291
- P
esci adulti
°C
18
30
2
-14
2
-18
292
- P
esci
giovani
°C
14
28
293
Vari
azione massi ma di t
em
per
atur
a i
n cas
o di tr
as
fe
rimento
°C
3
5
3
5
3
P
rivazione massima di cibo giornogr
adi
100
280
100
280
1
L'effettivo deve essere determin ato in modo da
consentire in
qualsiasi momento l'osservanza di tutti i pa
rametri relativi alla qualità dell'ac
qua.
Protezione degli animali. O 133
455.1
Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali Osservazioni preliminari A.
Vale per i pesci ornamentali con una lunghezza del corpo superiore a 20 cm.
B.
In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra an imali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve bas arsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare più grosso detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando i valori individuali di tutti
i pesci ed è
indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). G li animali più grossi devono essere considerati per primi.
C.
Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei pesci, la lunghezza complessiva.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
134
455.1
Requisiti minimi per la detenzione di pesci ornamentali a)
Tabella 8
Per gruppi fino a n animali Requisiti particolari N
um
ero
(n)
Lunghezza
LC
Larghezza LC
1 Pesce
più lun
go
b)
12
1,
5
1)
2
)
11 Per
i 9
pesci
più
grandi:
per o
gni animal
e i
n
pi
ù
10
,5
0,
1
12
Per ulteriori animali: LC dell'animale più
g
rande 10
0,25
0,1
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 8 - (Detenz ione di pesci a s copo or
nament
al
e)
a)
Per la detenzione
pr
ofessional
e è neces
saria un'autori
zzazione ai sensi dell'articolo 90.
b)
In almeno due t
er
zi dell
a s
up
erfi
cie di bas
e del r
eci
nt
o la
pr
of
ondit
à dell
'ac
qua non
può essere inferiore alla LC del pesce
più
g
rande.
Requisiti particolari 1)
Si deve ris
pettare l'alternanza gio
rn
o/n
ot
te
.
2)
L'ac
quar
io non
può
e
sse
re
d
ire
tta
m
en
te v
isi
bile da tutti i suoi lati.
Protezione degli animali. O 135
455.1
Allegato 3
(art. 10)
Requisiti minimi per la detenzio ne di animali da laboratorio Osservazioni preliminari Le osservazioni preliminari di cui all'allega to 2 si applicano anche all'allegato 3.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
136
455.1
Roditori non utilizzati per l'allevamento: topi, ratti, criceti, gerbilli, porcellini d'India Tabella 1
I valori valgono per parchi o locali ventilati. N eg
li altri casi valgono i valori di cui all'allegato 2.
Specie, peso
Superficie m
inim
a per ogni
unità di detenzione cm
2
Superficie per animale cm 2
Altezza cm
Osservazioni
To
po
(M
us musculus
)
< 20
g
330
60
12
1)
3
) 5
) 6
)
20
-30
g
330
80
12
1)
3
) 5
) 6
)
> 30
g
330
100
12
1)
3
) 5
) 6
)
Ratto
(Ra
ttu
s no
rv
eg
icus
)
< 200
g
800
200
18
1)
3
) 5
) 6
)
200
-300
g
800
250
18
1)
3
) 5
) 6
)
300
-400
g
800
350
18
1)
3
) 5
) 6
)
400
-600
g 1500
450
20
1)
3
) 5
) 6
)
> 600
g 1500
600
20
1)
3
) 5
) 6
)
Criceto
(M
esocricetus s p.; Cricetul
us
griseus
)
< 60
g
800
250
18
1)
3
) 5
) 6
)
> 60
g
800
400
18
1)
3
) 5
) 6
)
Gerbillo della Mon
golia
(M
eriones s
p.
)
< 40
g 1500
350
20
1)
3
) 5
) 7
)
> 40
g 1500
450
20
1)
3
) 5
) 7
)
Porcellino d'India
(Cavia
por
cell
us
)
< 300
g 3800
350
30
1)
2
) 3
) 4
)
300
-700
g 3800
700
30
1)
2
) 3
) 4
)
> 700
g 3800
900
30
1)
2
) 3
) 4
)
Protezione degli animali. O 137
455.1
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a
1 - (Piccoli roditori non u tilizzati per l'allevamento) 1)
Fondo non
perforato con lettiera ade guata come
p. es. trucioli de
pol
veri
zzati.
2)
Fora
gg
io
grezzo come fieno o pa
glia.
3)
O
gg
etti da rosicchiare come cubetti di fora
gg
io com
pr
ess
o o
pezzi
di l
eg
no tenero.
4)
N
ascondi
glio con almeno due accessi o con una
par
ete lon
gitudinale a
perta che consenta a tutti gli animali di ritirarsi nello stesso momento.
5)
Materiale ade
guat
o
per la costruzione del nido, p. es. materiali di cellulosa.
6)
Possibilità di arram pic
arsi,
p.es. co
perchi
o con
gri
glia, su
pp
orto verticale.
7)
Lettiera adeguata per scavare una cav ità o un tunnel non trasparente di almeno 20 cm di lunghezza che termina con una cavità in cui gli animali possono dormir
e.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
138
455.1
Roditori utilizzati per l'allevamento: topi, ratti, criceti, gerbilli, porcellini d'India Tabella 2
I valori valgono per parchi o locali ventilati. N eg
li altri casi valgono i valori di cui all'allegato 2.
Specie, peso
Superficie m
inim
a per ogni
unità di detenzione cm
2
Altezza cm
Osservazioni
To
po
(M
us musculus
)
500
12
1)
3
) 5
) 6
) 8
) 9
)
Ratto
(Ra
ttu
s no
rv
eg
icus
)
300
-400
g
800
18
1)
3
) 5
) 6
) 10
)
> 400
g 1500
20
1)
3
) 5
) 6
) 10
)
Criceto
(M
esocricetus s p.;
Cricetulus
griseus
)
800
18
1)
3
) 5
) 6
) 11
)
Gerbillo della Mon
golia
(M
eriones s
p.
) 1500
20
1)
3
) 5
) 7
) 8
)
Porcellino d'India
(Cavia
por
cell
us
) 3800
30
1)
2
) 3
) 4
) 8
) 12
)
Protezione degli animali. O 139
455.1
Osservazioni sulla tabella 2 - (Rod itori utilizzati per l'allevamento) 1)
Fondo non
perforato con lettiera ade guata come
p. es. trucioli de
pol
veri
zzati.
2)
Fora
gg
io
grezzo come fieno o pa
glia.
3)
O
gg
etti da rosicchiare come cubetti di fora
gg
io com
pr
ess
o o
pezzi
di l
eg
no tenero.
4)
N
ascondi
glio con almeno due accessi o con una
par
ete lon
gitudinale a
perta che consenta a tutti gli animali di ritirarsi nello stesso momento.
5)
Materiale ade
guat
o
per la costruzione del nido, p. es. materiali di cellulosa.
6)
Possibilità di arram pic
arsi,
p.es. co
perchi
o con
gri
glia, su
pp
orto verticale.
7)
Lettiera adeguata per scavare una cav ità o un tunnel non trasparente di almeno 20 cm di lunghezza che termina con una cavità in cui gli animali possono dormir
e.
8)
Su
perfi
ci
e
per una co
pp
ia mono
gama o
per un maschio con due femmine, com pre
si i
piccoli fino allo svezzamento.
9)
Se i
piccoli sono tenuti con la madr
e oltr
e l'
et
à nor
mal
e di svezzamento, la su perficie minima è di 800 cm
2 .
10
) Su
perfi
ci
e
per
la madr
e e i
p
ic
co
li fin
o a
llo
svezzamento. Per o
gni animale adulto in più: 40
0
cm
2 .
11
) Su
perfi
ci
e
per
la madr
e o l
a co
pp
ia mono
gama, com
presi i
piccoli fino allo
svezzamento.
12)
Per ogni altro ani
m
al
e adulto di
un peso inf
erior
e a 700 g, 1000 cm
2 e per ogni ulteriore adulto di ol
tre 700 g, 1500 cm
2 . S
e s
ono det
enut
i più di
20 ani
m
ali
,
la su
pe
rficie
per o
gni
madr
e
può ess
ere ri
dott
a a 900 cm
2 .
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
140
455.1
Primati (non utilizzati per l'allevamento) Tabella 3
Specie
Gruppi fino a n animali Per
ogni anim
ale in più
Osservazioni
N
um
ero
(n)
Superficie m
2
Vol
ume
m
3
Superficie m
2
Vol
ume
m
3
Uistitì
5
1,5
3
0,3
0,6
1)
2
) 3
) 4
) 5
)
Callimiconidae, tamarindo di go
eld
i
5
3
6
0,5
1
1)
2
) 3
) 4
) 5
)
Scimmia notturna
5
6
12
1
2
1)
2
) 3
) 4
) 5
)
Saimiri 5
6
15
1,5
3,75
1)
2
) 3
) 5
)
Scimmi
e ra
gno, cerco
pitechi, macachi
5
15
45
3
9
1)
3
) 5
) 6
) 7
) 8
)
Oss
ervaz
ioni sull
a tabell
a 3 - (Prima ti, non utilizzati per l'allevamento) 1)
Possibilità di arram picarsi su rami o rocc e, a seconda della s
pecie. Lo s
pessore dei rami dovrebbe corris ponder
e a
gli or
gani
prensili dell'animale.
2)
Box per dormire. Essi devono essere sistemati all'altezza del suolo oppure in un
luogo rialzato, a secon da della specie. Per
le
speci
e di tant
o i
n t
ant
o
incom
pati
bili occorre
prevedere un box
per o
gni ani
m
al
e.
3)
Schermi,
possibilità di evitarsi e ritirarsi.
4)
Co
pp
ia mono
gama con
prole accettata.
5)
Permettere agli animali di so ddisfare le loro esigenz e comportamentali mettendo loro a disp osizione vari ogg
etti, p. es. fun
i per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sem
pre diversi. Gli animali devono essere indotti all'es plorazione attraverso stimoli su pp
lementari nel loro ambiente.
6)
Possibilità
di
se
par
azi
one e di is
olament
o.
7)
N
ei
parchi di 45 m
3
possono essere tenuti 5 an imali adulti o 10 animali giovani
(al mas
simo di t
re anni
di età
).
8)
Piccoli gruppi (max. 3 animali) o, in casi motivati, animali incompatibili possono essere tenuti per al
massimo un anno in p ar
chi più pi
ccoli con una superficie di almeno 15 m
3
purché o
gni
g
io
rn
o, durant
e il
periodo di attività , abbiamo accesso
per al
meno cin
que ore a un
parco di almeno 45 m 3 .
Protezione degli animali. O 141
455.1
Pipidi (Xenopus laevis) Tabella 4
La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 18 °C e 22 °C.
Lunghezza del corpo Supe
rficie m
inim
a del bacino
per un animale cm
2
Superficie m
inim
a per
ogni anim
ale in più
cm
2
Altezza cm
Xeno
pus
< 6 cm
160
40
6
6
- 9 cm
300
75
8
9
-12 cm
600
150
10
> 12 cm
920
230
12,5
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
142
455.1
Allegato 4
46
(art. 165 cpv. 1 lett. f) Spazio minimo per il trasport o di animali da reddito Osservazioni preliminari Le misure indicano lo spazio minimo medio per animale, non sono ammesse misure inferiori.
A seconda della durata del trasporto, delle condizioni degli an imali e delle condizioni climatiche può essere necessario aument are i valori minimi.
46
Aggiornato dal n. I dell'O del 25 gi
u.
2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU
2008
2979).
Protezione degli animali. O 143
455.1
Spazio minimo per il trasporto di bovini e suini Tabella 1
Spazio m
inim
o per il trasporto di bovini Spazio m
inim
o per il trasporto di suini Peso kg
Superficie per animale m 2
Altezza minima del compartimento cm Peso
kg
Superficie per animale m 2
Altezza minima del compartimento cm 40-80 kg
0,30
Altezza al garrese + 20 cm Fino a 15 kg
0,09
75 cm
80-150 kg
0,40
Altezza al garrese + 25 cm 15-25 kg
0,12
75 cm
150-250 kg
0,80
Altezza al garrese + 25 cm 25-50 kg
0,18
75 cm
250-350 kg
1,00
Altezza al garrese + 35 cm 50-75 kg
0,30
90 cm
350-450 kg
1,20
Altezza al garrese + 35 cm 75-90 kg
0,35
100 cm
450-550 kg
1,40
Altezza al garrese + 35 cm 90-110 kg
0,43
100 cm
550-700 kg
1,60
Altezza al garrese + 35 cm 110-125 kg
0,51
100 cm
Oltre 700 kg
1,80
Altezza al garrese + 35 cm 125-150 kg
0,56
110 cm
150-200 kg
0,69
110 cm
Oltre 200 kg
0,82
110 cm
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
144
455.1
Spazio minimo per il trasporto di ovini, caprini e cavalli Tabella 2
Spazio m
inim
o per il trasporto di ovi ni tosati
Spazio minimo per il trasporto di caprini Peso kg
Superficie per animale m 2
Altezza minima del compartimento cm Peso
kg
Superficie per animale m 2
Altezza minima del compartimento cm 30-45 kg
0,25
Altezza al garrese + 25 cm Meno di 35 kg
0,25
Altezza al garrese + 50 cm 45-60 kg
0,33
Altezza al garrese + 30 cm 35-55 kg
0,33
Altezza al garrese + 50 cm Oltre 60 kg
0,40
Altezza al garrese + 30 cm Oltre 55 kg
0,50
Altezza al garrese + 50 cm Spazio minimo per il trasporto di ovini non tosati
Spazio mini
mo per il trasporto di cavalli Peso kg
Superficie per animale m 2
Altezza minima del compartimento cm Superficie
per
animale
m
2
Altezza minima del compartimento cm Meno di 30 kg
0,20
Altezza al garrese + 20 cm Puledri
0,85
Altezza al garrese + 40 cm 30-45 kg
0,25
Altezza al garrese + 25 cm Cavalli leggeri
1,40
Altezza al garrese + 40 cm 45-60 kg
0,40
Altezza al garrese + 30 cm Cavalli medi
1,60
Altezza al garrese + 40 cm Oltre 60 kg
0,50
Altezza al garrese + 30 cm Cavalli pesanti
1,90
Altezza al garrese + 40 cm Spazio m
inim
o per il trasporto di pecore in gest azione avanzata e montoni d'allevamento Superficie
per
animale
m
2
Altezza minima del compartimento cm Pecore
0,50
Altezza al garrese + 30 cm Montoni
0,50
Altezza al garrese + 30 cm
Protezione degli animali. O 145
455.1
Spazio minimo per il trasporto di volatili Tabella 3
Spazio minimo per il trasporto di polli, galline, oche, anatre e ta cchini adulti
Spazio minimo
per il trasporto di pulcini d i un giorno
Peso kg
Superficie per kg di peso vi vo
cm
2 /kg
Altezza del compartimento cm Superficie
per
animale
cm
2
Altezza del compartimento cm Fino a 1,6 kg
180
24
Pulcini e anatre di un giorno 21
10
Fino a 3,0 kg
160
24
Oche e tacchini di un giorno 35
10
Fino a 5,0 kg
115
25
Fino a 10,0 kg
105
30
Fino a 15,0 kg
105
35
Oltre 15,0 kg
90
40
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
146
455.1
Allegato 5
47
(art. 225)
Disposizioni transitorie Osservazioni preliminari Nella colonna C sono indicati i periodi transitori relativi agli articoli elencati qui di seguito. Tali periodi transitori valg ono soltanto per il campo d'applicazione menzionato nella colonna D. Durante il periodo tr ansitorio devono essere osservate le condizioni di cui alla col onna E.
47
Aggiornato dal n. I dell'O del 25 gi
u. 2008 (R
U
2008
2979) e dal n. II dell'O del 14 gen.
2009, in vigore da
l 1° mar. 2009 (RU
2009
565).
Protezione degli animali. O 147
455.1
Disposizioni transitorie Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 1
Art. 26 cpv. 1
Divieto di
utilizzare met
odi di ripro
duzi
one
per
ri
mediar
e a una ca
re
nza nell
a natural
e
ca
pacit
à di ri
pr
oduzi
one
5 anni
2
Art. 27
Utilizzo di metodi di ripro duzi
one
artificiale da
part
e di s
pec
ia
listi
5 anni
3
Art. 31 cpv. 1
Formazione in
agri
colt
ur
a per chi
accudis
ce
oltre 10 unità di bestiame gr
oss
o da r
eddito
5 anni
4
Art. 31 cpv. 4
Attestato di
competenza per chi detiene o accudisce meno di 10 unità di bestiame grosso, bovini, suini, ov ini, caprini, cavalli, lama, al
paca, coni
gli o volatili
5 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 5
Art. 31 cpv. 5
Attestato di
competenza per
la detenzione
pr
ofessional
e di ol
tre 11 cavalli
5 anni
Detenzioni di cavalli esistenti il 1° settembre 2008 6
Art. 32 in combinato dispost o con
l'art. 224
Castrazione di lattonzoli se
nza anest
esia
F
ino al
31.12.2009
7
Art. 35 cpv. 3
Divieto di in
stallare nuove poste con gioghi el
ettric
i
5 anni
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
148
455.1
Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 8
Art. 35 cpv. 4 lett. c Utilizzo di trasformatori autorizzati 5
anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 9
Art. 37 cpv. 1
Accesso a
ll'acqua per i vitelli 5 anni
Detenz
ioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
10
Art. 37 cpv. 4
Alimentazi
one ricca di fibre grezze per i vitelli da in
gra
sso
5 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 11
Art. 39 cpv. 2 in combinat o dispost
o
con l'
all
egat
o 1,
tabella 2
Settore di riposo per gli altr
i bovi
ni
5 anni
Det
enzio
ni di animali esistenti il 1° settembre 2008
La
sup
erfic
ie
a
l suo
lo dev
e e
sse
re
d
i:
1,80 m
2
per ogni animale fino a 200 kg; 2,0 m
2 per ogni animale fino a 300 kg; 2,3 m
2 per ogni animale fino a 400 kg; 2,5 m
2
per o
gni animale di oltre 400 k g.
12
Art. 39 cpv. 3
Divieto di
tener
e i
bovi
ni da ingrass
o di
oltre quattro mesi in box ad area unica con lettiera
profonda
5 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 13
Art. 40 cpv. 1
Uscita dura
nte il periodo di foraggiamento invernale
5 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 che beneficiano di una dero ga
14
Art. 40 cpv. 3
Separazione
dei vitelli in caso di stabulazione fiss
a dell
e madri
o del
le nutri
ci
5 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
Protezione degli animali. O 149
455.1
Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 15
Art. 41 cpv. 2 secondo peri
odo
Bor
do rialzat
o nei
box di ri
po
so per i bovi
ni
5 anni
Det
enzioni di ani
m
ali esist
enti
il 1° settembre 2008 16
Art. 41 cpv. 3
Ricovero de
gli animali part
orienti in una
zona s
pecial
e nell
e st
alle a stabul
azi
one
libera
5 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 17
Art. 44
Esigenze comport
amentali dei
su
in
i
5 a
nn
i
D
ete
nz
ion
i d
i an
im
ali e
siste
nti
il 1° settembre 2008 18
Art. 45 cpv. 1
Accesso
all'acqua per i suini 5 anni
Dete
nzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
19
Art. 47 cpv. 1 in combinat o dispost
o
con l'
all
egat
o 1
tabella 3 cifre 31 e 32 Superfi
ci
e globale e supe
rficie di riposo
pe
r i su
ini
10 anni
D
et
enzioni
di ani
m
al
i
esistenti il 1° sett embre
2008
Per i box con i pavimenti parzialmente o completamente perfor
ati e per
i box
con ar
ea di def
ecazione
esterna, la superficie gl obale per ogni animale deve es
se
re
d
i:
0,30 m
2 per i suinetti svezza ti fino a 25 kg;
0,45 m
2
per i suinetti di
25-60 kg;
0,65 m
2 per i suini
di 60-110 kg;
1,3 m
2 pe
r le
sc
rofe
.
Nei box di allevamento dei suinetti solo due terzi della superficie possono ave re i pavi
menti per
for
ati
(con fen
diture o fori
).
20
Art. 49 cpv. 2
Evitare tra
i suini il reciproco allontanamento dal tro
gol
o durante il
p
asto
15 anni
D
etenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
150
455.1
Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data del- l'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 21
Art. 52 cpv. 1
Divieto di stabulazion e fissa per gli ovini 10 anni
D
etenzioni di
animali esistenti il 1° settembre 2008 1.
Gli ovini tenuti legati devono potersi muovere regol
arment
e all'apert
o, al
meno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale.
2.
Non poss
ono ess
er
e t
enu
ti legati ininterrottamente per
olt
re due setti
mane.
3.
L'uscita in inverno de ve essere concessa entro il 1° settembre 2010
22
Art. 55 cpv. 1
Uscita per
i caprini tenuti legati 2 anni
De
tenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
23
Art. 55 cpv. 3
Settore di ri
poso con lettiera per i caprini 2 an
ni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 24
Art. 59 cpv. 1
Divieto di st
abulazione fissa per i ca valli
5 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 25
Art. 59 cpv. 3
Contatto sociale per i ca val
li 5
anni
Det
enzioni
di animali esistenti il 1° settembre 2008
26
Art. 61 cpv. 2 in combinat o dispost
o
con l'
all
egat
o 1
tabella 7
Aree d'uscita per i cavalli 5 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
Protezione degli animali. O 151
455.1
Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data del- l'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 27
Art. 61 cpv. 4
Uscita per
le gi
ument
e d'
all
evament
o con
puledri, per i cavalli giovani e altri cavalli non utilizzati
5 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 28
Art. 61 cpv. 5
Uscita per i
cavalli utilizzati
5 anni
Detenzioni di ani
m
al
i
esistenti il 1° sett embre
2008
Su
rich
iesta
d
el dete
nto
re
d
i an
ima
li,
l'a
uto
rità ca
nt
onal
e può pr
orogar
e il peri
odo transitorio per le aziende professionali esiste nti il 1° l
ugli
o 2001 non
oltre il 1° settembre 2023 se: 1. l'area d'uscita
necessari
a non può essere allestita per
mancanza di s
pazi
o;
2.
di norma i cavalli veng ono utilizzati ogni giorno; 3. l'azienda
conta
pi
ù di 10 cavalli; e
4.
sono adempiuti gli a ltri requisiti previsti dalla pr
esente ordinanza.
29
Art. 63
Divieto dell'uso di filo spinat o
2 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 30
Art. 66 cpv. 2
Lettiera
sul pavimento del pollaio su almeno il 20 per ce
nto della superficie cal
pestabile dai volatili domestici 2 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 31
Art. 66 cpv. 3 lett. c Posa
toi sopraelevati
per gli animali
d'all
evamento, l
e ovai
ole e il poll
ame
domestico ri
pr
oduttore, per
le f
ar
aone e i
piccioni domestici
2 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
152
455.1
Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data del- l'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 32
Art. 66 cpv. 3 lett. d ed e Possibilità di nuotare per anatre e oche,
possibilità di bagnarsi per i piccioni domestici 2 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 33 Art.
68
cp
v. 1
Formazione
prima dell'ac
quisto di un cane
2 anni
34 Art.
68
cp
v. 2
Formazione do
po l'ac
quist
o di un cane
2 anni
35
Art. 72 cpv. 5
Sche
rmi nei box e nei canili per i cani
5 anni
Detenzioni
di animali esistenti il 1° settembre 2008
36
Art. 85 cpv. 2
Formazion
e specifica pe
r una specie
ani
m
al
e i
n piccole aziende det entrici
di ani
m
al
i sel
vati
ci
5 anni
37
Art. 85 cpv. 3
Formazion
e in piccole aziende private de
ten
tric
i d
i an
imali se
lv
at
ic
i
5 anni
38
Art. 97
Formazione per le
persone che si occupano di
pesci e deca
podi
5 anni
39
Art. 117
Requisiti per i l
ocali e i parchi in cui sono tenuti animali da
laboratorio
2 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
Protezione degli animali. O 153
455.1
Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data del- l'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 40
Art. 119 cpv. 2 e 3 Detenzione
di specie anim
ali di
vers
e nell
o
stess
o l
ocal
e, detenzi
one in gr
uppo
2 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008, eccettuate quelle di primati, cani e gat
ti
41
Art. 150
Formazione e agg
iornamento del personale impi
egat
o nel
commer
cio e nel
tras
porto di
bestiame
5 anni
42
Art. 159 cpv. 1 terzo periodo
Assi trasversali sulle rampe per il t rasporto
di ani
m
al
i
2 anni
43
Art. 165 cpv. 1 lett. h Griglia sui veicoli di trasporto e i rimo rchi
2 anni
Veicoli e ri
morchi esistenti il 1° settembre 2008
44
Art. 177 cpv. 2
-4
Formazione e agg
iornamento
del
pers
onal
e del
macell
o
5 anni
Dur
ante i
l periodo transitori o nell
e
aziende di grandi dimensioni deve essere formato ogni anno almeno il 20 per
cent
o del
p
ers
onal
e.
45
Art. 203 cpv. 1
Formazione dei form atori
2 anni
Formazione per i detentori di cani 46
Art. 203 cpv. 2
Riconoscim
ento dei corsi per formatori 2
anni
Formazione per i detentori di cani
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
154
455.1
Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data del- l'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 47
Art. 205 lett. c
Attestazione
del controllo esterno di qualità per
i cent
ri di for
m
azi
one
2 anni
Formazione per i detentori di cani 48
Allegat
o 1 t
abella 1
cifr
e 1 e 32
Dimensioni (lunghezza e larghezza) per ani m
ali
giovani in stabul
azi
one fi
ssa e per
vacche in stabulazio ne fissa o in gruppo
5 anni
Det
enzioni
di ani
m
al
i
esistenti il 1° sett embre
2008 le cui poste o i cui box di riposo non raggiungono le dimensioni seguenti
Per gli animali giovani in posta corta con un peso tra 301 e 400 kg:
larghezza di 90 cm e
lunghezza di 145 cm; per gli animali giovani in po sta corta di oltre 400 kg: larghezza di 100 cm
e lunghezza di 155 cm; per le vacche con un'alte zza al gar
rese di oltr
e
130 cm:in posta corta: larghezza di 110 cm e
lunghezza di 165 cm; in post
a media:
larghezza di 110 cm e lunghezza di 200 cm;
box di riposo contro parete: larghezza di 120 cm e
lunghezza di 240 cm; - box
contr
apposti:
lar
ghezza di 120 cm e l un
ghezza di 220 cm.
49
Allegat
o 1 t
abella 3
cifr
a 21
Dimensione delle gabbie pe
r sc
ro
fe
5 a
nn
i
De
te
nz
io
ni di animali esistenti il 1° settem
bre 2008
Non oltre un terzo delle gabbie può misurar e 55 cm x 170
cm.
50
Allegat
o 1 t
abella 3
cifr
a 31 e oss
ervazi
one 7
Superficie per i verri e lungh ezza del box
5 anni
Detenzio
ni di animali esistenti il 1° settembre 2008
Protezione degli animali. O 155
455.1
Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 51
Allegat
o 1 t
abella 4
cifre 21 e 22
Larghezza delle poste di foraggiamento e
superficie del
box per gli ovini
10 anni
D
et
enzioni
di ani
m
al
i
esistenti il 1° sett embre
2008
1.
Per i box nelle stabulaz ioni libere esistenti il 1° settembre 2008 la supe rficie calpestabile deve es
se
re
d
i:
0,5 m
2
per gli agnelli da ingrasso di 25-50 kg; 0,7 m
2
per gli ovini di un anno di 50-60 kg; 1,0 m
2
per le pecore madri di 60-70 kg senza agnelli; 1,5 m
2
per le pecore madri di 60-70 kg con agnelli; 1,5 m
2 per gli arieti di oltre 70 kg.
2.
Per i box nelle stabulaz ioni libere esistenti il 1° settembre 2008 la larghez za della posta di foraggiamento deve essere di: 20 cm per gli agnelli da
ingrasso di 25-50 kg; 30 cm per gli ovini di un anno di 50-60 kg;
40 cm per le pecore madr i di 60-70 kg senza agnelli; 60 cm
per le pecore madri di 60-70 kg con agnelli; 50 cm per gli arieti
di oltre 70 kg.
La larghezza delle
mangiatoie circ
olari può essere
ridotta del 40
per
cent
o.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
156
455.1
Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 52
Allegat
o 1 t
abella 5
cifre 21, 32 e 33
Superficie dei box, su perficie della posta
e numero di poste di foraggiamento per i caprini 10 anni
D
et
enzioni
di ani
m
al
i
esistenti il 1° sett embre
2008
1.
Per i box singoli esistenti il 1° settembre 2008 la super
fici
e di ogni box box deve ess ere di 2,5 m
2 per
le capr
e di oltre 12 mesi
e di 3,0 m
2 per i caproni.
2.
Per i box nelle stabulazio ni libere esistenti il 1° settembr
e 2008 l
a superfici
e di ogni box deve ess er
e
di 0,4 m
2 per i capretti fino a tre mesi, di 0,9 m
2 per le
capr
e fi
no a 12 mesi, di 1,0 m 2 per le capr
e di oltre
12 mesi e di 1,5 m
2 per
i capr
oni.
Almeno l'80 per cento de llo s
pazi
o deve ess
ere
costituito da su
per
ficie di
ri
poso.
3.
Per ogni ani
m
al
e deve ess
erci almeno una pos ta di
fora
gg
iam
en
to.
53
Allegat
o 1 t
abella 5
cifr
a 12 osservazi
one 2
Poste per
for
ate
2 anni
Det
enz
ioni di animali esistenti il 1° settembre 2008
Al massimo il 25 pe r cento della posta
può ess
er
e per
forato.
54
Allegat
o 1
tabella 7
Superficie per cavalli 2 anni
Detenz
ioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori al 75 per cent o del
le dimensioni
mi
nime
elencate nella tabella Possibilità di co
ricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo ti
pico della specie
Protezione degli animali. O 157
455.1
Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 55
Allegat
o 1
tabella 7
Superficie per cavalli 5 anni
Detenz
ioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori alle dimensioni mi ni
me elencat
e
nella tabella, ma corrispondono ad almeno il 75 per cento delle stesse 56
Allegat
o 1
tabella 91 cifr
e 121
e 122
Posat
oi per pul
ci
ni
e galli
ne gi
ovani
2 anni
Det
enzioni di ani
m
ali esist
enti
il 1° settembre 2008 57
Allegat
o 1 t
abella 10
cifre 12 e 13, 23 e 24 Superfici per la dete nzione in gruppo di
cani domestici in box e canili 5 anni
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 58
Allegat
o 1 t
abella 11
cifre 12 e 13
Superfici per i gatti do me
stic
i
5 a
nn
i
D
ete
nz
ion
i d
i an
im
ali e
siste
nti
il 1° settem
bre 2008
59
Allegato 2
Recinti per gli animali selva tici
10
anni
D
et
enzioni
di animali esistenti il 1° settembre 2008 con recinti ai quali si applicano i nuovi re quisiti minimi
60 Allegat
o
3
tabelle 1 e 2
Requisiti minimi per la detenzione di
roditori in centri auto rizzati di detenzione di animali da labo
ratori
o
2 anni
det
enzi
oni di r
odi
tori da
laboratorio esistenti il 1° settembre 2008
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
158
455.1
Cifra
A
B
C
D
E
Articolo
Contenuto
della
disposiz
ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam
po d'applicazione
della disposizione transitoria Condizi
oni dura
nte il
periodo transitorio 61 Allegat
o
4
Tabelle 1 e 2
Altezza minima dei compartimenti per il tras port
o di bovini
, sui
ni, ovini, capri
ni ed
eq
ui
ni
5 anni
62 Allegat
o
4
Tabella 3
Spazio minimo per il trasporto di volatili 5 anni
Protezione degli animali. O 159
455.1
Allegato 6
(art. 220)
Abrogazione e modifica del diritto vigente I
L'ordinanza del 27 maggio 198148 sulla protezione degli animali è abrogata.
II
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: ...49
48 [RU
1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 all. n. 1 2063, 2006 1427 5217 all. n. 2, 2007 1847 all. 3 n. 1] 49 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2008 2985.
Protezione della natura e del paesaggio 160
455.1