01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.03.2023
02.06.2021 - 31.12.2021
22.01.2021 - 01.06.2021
01.01.2021 - 21.01.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
01.02.2015 - 28.02.2018
01.01.2013 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.12.2011
01.07.2008 - 31.12.2009
01.01.2007 - 30.06.2008
01.06.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.05.2005
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1

Ordinanza
sulla protezione civile
(OPCi)

del 19 ottobre 1994 (Stato 7 maggio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 70 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 19941
sulla protezione civile (legge),
visti gli articoli 20 capoverso 2 e 44 capoverso 2 lettera c della legge federale
del 21 giugno 19912 sulle telecomunicazioni, ordina:

Capitolo 1: Informazione

Art. 1

Principio
(art. 3 lett. a)3

1

L'informazione ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla necessità e sull'efficacia delle misure di protezione civile, di promuovere la responsabilità del
singolo cittadino in relazione alle misure di protezione e di prepararlo a un giusto
comportamento in caso di pericolo.

2

L'Ufficio federale della protezione civile (Ufficio federale), i Cantoni e i Comuni sono incaricati d'informare la popolazione.

3

L'Ufficio federale può promuovere l'informazione per il tramite di privati.

4

Il Comune informa periodicamente gli abitanti in merito all'assegnazione dei rifugi.


Art. 2

Foglio d'informazione della protezione civile 1

L'Ufficio federale pubblica un foglio d'informazione per le comunicazioni.

2

L'Ufficio federale designa gli organi ai quali il foglio d'informazione deve essere consegnato gratuitamente.

RU 1994 2646 1

RS 520.1

2

[RU 1992 581; RS 173.51 all. n. 18. RS 784.10 art. 65]. Vedi ora: la L del 30 apr. 1997
sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

3

I rinvii tra parentesi sotto ai titoli si riferiscono agli articoli della legge sulla protezione
civile.

520.11

Protezione civile

2

520.11

Capitolo 2:
Allarme alla popolazione e diffusione di istruzioni di comportamento


Art. 3

Principio
(art. 3 lett. b)

1

In caso di pericolo imminente, la popolazione viene allarmata e riceve le necessarie istruzioni sul comportamento da adottare.

2

La cessazione del pericolo nonché l'allentamento o la soppressione delle misure vengono annunciati per radio e per mezzo di altri media.


Art. 4

Competenze

1

Il Comune assicura l'allarme alla popolazione nell'ambito delle direttive cantonali.

2

Rimangono salve in particolare le competenze previste dai seguenti atti normativi: a. 4 ordinanza del 7 dicembre 19985 sugli impianti di accumulazione; b.

ordinanza del 26 giugno 19916 concernente l'organizzazione di intervento in
caso di aumento della radioattività; c.

ordinanza del 28 novembre 19837 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari; d.

ordinanza del 3 dicembre 19908 sulla Centrale nazionale d'allarme; e.

ordinanza del 27 febbraio 19919 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti; f.

ordinanza del 22 giugno 199410 sulla radioprotezione.


Art. 5

Realizzazione della prontezza d'allarme 1

In caso di pericolo imminente la prontezza d'allarme è ordinata: a.

dalla Centrale nazionale d'allarme, in caso di eventi per i quali l'intervento
compete alla Confederazione; b.

dagli organi designati dal Cantone, in caso di eventi per i quali l'intervento
compete ai Cantoni o ai Comuni.

2

Dopo la chiamata generale della protezione civile al servizio attivo, la prontezza d'allarme compete alle singole organizzazioni di protezione civile.

3

La prontezza d'allarme comprende: 4

Nuovo testo giusta l'art. 28 cpv. 1 dell'O del 7 dic. 1998 sugli impianti di accumulazione
(RS 721.102).

5 RS

721.102

6

RS 732.32

7

RS 732.33

8

RS 732.34

9

RS 814.012

10

RS 814.501

Protezione civile - O 3

520.11

a.

la prontezza d'impiego degli impianti d'allarme; b.

la garanzia di ricezione degli ordini d'allarme via radio presso gli organi responsabili per l'allarme; c.

la prontezza d'intervento del personale necessario per la diffusione dell'allarme.


Art. 6

Ordini d'allarme e diffusione delle istruzioni di comportamento 1

La Centrale nazionale d'allarme impartisce ordini d'allarme: a.

su richiesta dell'autorità federale competente; b.

su richiesta dell'autorità cantonale competente in caso di eventi per cui l'intervento compete al Cantone; c.

di moto proprio in caso di pericolo acuto.

2

La Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche nazionali, regionali e locali, eventualmente la Divisione stampa e radio, diffondono via radio
gli ordini d'allarme e le istruzioni di comportamento.

3

In caso di pericolo locale imminente, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento avvengono:

a.

in tempo di pace, secondo le direttive del Cantone; b.

dopo la chiamata generale della protezione civile al servizio attivo, da parte
delle organizzazioni di protezione civile.


Art. 7

Comportamento della popolazione in caso d'allarme
(art. 28 cpv. 1)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento), d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni11, emana prescrizioni sul comportamento della
popolazione in caso d'allarme.


Art. 8

Segnali d'allarme valevoli per tutta la Svizzera Per l'allarme della popolazione sono utilizzati i seguenti segnali acustici: a.

Allarme generale:

Ululo modulato regolare; diffusione di istruzioni di comportamento o comunicazioni ufficiali mediante le emittenti radio.

Le sirene fisse diffondono questo segnale per la durata di un minuto, ripetendolo una seconda volta dopo un intervallo di due minuti.

11

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Protezione civile

4

520.11

b.

Allarme C:

Suono continuo e acuto; in caso di impiego di aggressivi chimici durante un
conflitto armato.

almeno 350 Hz

Le sirene fisse diffondono questo segnale per la durata di un minuto.


Art. 9

Segnali d'allarme per territori speciali Per l'allarme della popolazione vengono utilizzati i seguenti segnali acustici: a.

Allarme radioattività CN nei dintorni delle centrali nucleari (CN): Ululo modulato regolare in sequenze di dodici secondi ad intervalli di dodici
secondi; in caso di fuoriuscita radioattiva nei pressi della centrale nucleare ecc.

Le sirene fisse diffondono questo segnale per una durata di due minuti.

b.

Allarme acqua nelle zone vicine agli sbarramenti idrici: Suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi ad intervalli di dieci secondi; in caso di pericolo d'alluvione nella zona di scarico dello sbarramento.

ecc.


Art. 10

Protezione dei segnali d'allarme 1

I segnali per l'allarme generale, l'allarme radioattività CN e l'allarme acqua possono essere utilizzati soltanto per l'allarme alla popolazione giusta l'articolo 8 lettera a
e l'articolo 9.

2

In caso di conflitto armato, l'impiego del segnale allarme C giusta l'articolo 8 lettera b e di altri suoni continui e acuti è riservato alla protezione civile e all'esercito.


Art. 11

Impianti d'allarme
(art. 4 lett. a)

1

I Comuni acquistano gli impianti d'allarme e ne assicurano costantemente la prontezza d'impiego.

2

Rimangono salve in particolare le competenze previste nei seguenti altri atti normativi:

a.

ordinanza del 9 luglio 195712 sugli sbarramenti idrici; 12

[RU 1957 607, 1971 251, 1978 1860 all. n. 11, 1985 1880, 1997 2779 n. II 41;
RS 172.010.211.3 all. n. 3, 173.51 all. n. 7. RS 721.102 art. 27]. Vedi ora l'O del 7 dic.
1998 sugli impianti di accumulazione (RS 721.102).

Protezione civile - O 5

520.11

b.

ordinanza del 26 giugno 199113 concernente l'organizzazione di intervento
in caso di aumento della radioattività; c.

ordinanza del 28 novembre 198314 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari; d.

ordinanza del 3 dicembre 199015 sulla Centrale nazionale d'allarme; e.

ordinanza del 27 febbraio 199116 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti; f.

ordinanza del 22 giugno 199417 sulla radioprotezione.

3

L'Ufficio federale emana le istruzioni concernenti gli impianti d'allarme della protezione civile e l'esecuzione di allarmi di prova.

Capitolo 3: Organizzazione di protezione civile

Art. 12

Servizi, direzioni e formazioni
(art. 9)

Le organizzazioni di protezione civile comprendono i seguenti servizi: a.

servizio informazioni; b.

servizio trasmissioni; c.

servizio di protezione AC; d.

...18

e.

servizio d'assistenza; f.

servizio di protezione dei beni culturali; g.

servizio di salvataggio; h.

servizio sanitario; i.

servizio d'approvvigionamento; k.

servizio impianti, materiale e trasporti.

2

Oltre alla direzione dell'organizzazione di protezione civile vengono costituite anche direzioni di settore, di quartiere e d'isolato.

3

Di regola i servizi vengono strutturati in: a.

distaccamenti;

b.

sezioni;

c.

gruppi.

13

RS 732.32

14

RS 732.33

15

RS 732.34

16

RS 814.012

17

RS 814.501

18

Abrogata dal n. I dell'O del 21 ott. 1998 (RU 1998 2677).

Protezione civile

6

520.11


Art. 13

Strutture ed effettivi regolamentari Il Dipartimento emana direttive sulle strutture e sugli effettivi regolamentari delle
organizzazioni di protezione civile.


Art. 14

Pianificazione
(art. 10 cpv. 2 lett. a) 1

Il Comune sottopone la pianificazione delle misure organizzative ed edilizie all'approvazione dell'ufficio cantonale competente in materia di protezione civile (Ufficio
cantonale).

2

L'Ufficio cantonale notifica all'Ufficio federale, periodicamente oppure su richiesta, gli esiti della pianificazione e dell'esecuzione.

Capitolo 4: Chiamata da parte del Consiglio federale

Art. 15

Chiamata per portare aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni
d'emergenza
(art. 12 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 nonché art. 13 cpv. 1 lett. a) In caso di catastrofi o altre situazioni d'emergenza vengono chiamati in servizio i
militi necessari per far fronte all'evento.


Art. 16

Chiamata al servizio attivo
(art. 12 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 nonché art. 13 cpv. 2) 1

La chiamata dei militi della protezione civile al servizio attivo è parziale o generale.

2

Sono convocati per mezzo della chiamata parziale i militi della protezione civile necessari per eseguire le misure che sono state ordinate.

3

Sono convocati per mezzo della chiamata generale i militi della protezione civile di tutta la Svizzera oppure i militi delle organizzazioni di protezione civile di determinati Cantoni.


Art. 17

Comunicazione e diffusione della decisione di chiamata 1

L'Ufficio federale comunica ai Cantoni la decisione riguardante la chiamata da parte del Consiglio federale.

2

La Società svizzera di radiotelevisione, i rappresentanti delle emittenti radiofoniche nazionali, regionali e locali, eventualmente la Divisione stampa e radio, diffondono la decisione di chiamata.


Art. 18

Obbligo di entrare in servizio In caso di chiamata per portare aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza nonché di chiamata al servizio attivo, i militi della protezione civile sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall'autorità.

Protezione civile - O 7

520.11


Art. 19

Eccezioni

1

Chi, per motivi di salute, non è in grado di entrare in servizio invia immediatamente il libretto di servizio della protezione civile e un certificato medico in busta chiusa
all'ufficio comunale della protezione civile.

2

Il Dipartimento regola i dettagli.

Capitolo 5: Diritti e doveri Sezione 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile
a19 Durata
(art. 16 cpv. 2 lett. b) L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura fino alla fine dell'anno in
cui i militi compiono 50 anni.

b20 Annuncio delle Svizzere per il servizio di protezione civile 1 Le Svizzere che intendono assoggettarsi volontariamente all'obbligo di prestare
servizio di protezione civile presentano una domanda scritta all'ufficio competente
in materia di protezione civile del loro Cantone di domicilio.

2 L'ufficio competente in materia di protezione civile del Cantone di domicilio decide, in virtù dell'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza del 10 aprile 200221 sul reclutamento, in merito all'accoglimento della domanda.

3 Le Svizzere le cui domande sono accolte sono soggette all'obbligo di leva.

c22 Gestione della prima istruzione nella protezione civile Ogni anno, i Cantoni comunicano all'Ufficio federale della protezione civile, per
ciascuna funzione di base, il numero necessario di persone obbligate a prestare servizio di protezione civile nell'anno successivo.


Art. 20

Procedura d'incorporazione
(art. 19 cpv. 1 e 2)

1

Il Comune incorpora i militi della protezione civile d'intesa con il capo dell'organizzazione di protezione civile.

2

Il Comune comunica l'incorporazione per scritto indicando i rimedi giuridici.

3

Le persone che intendono prestare servizio volontario non hanno diritto all'incorporazione.

19

Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2677).

20

Introdotto dal n. 6 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

21

RS 511.11; RU 2002 723 22

Introdotto dal n. 6 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

Protezione civile

8

520.11


Art. 21

Criteri d'incorporazione
(art. 17)

1

L'incorporazione avviene tenendo conto, nel limite del possibile, della formazione professionale e militare nonché di altre conoscenze particolari del milite.

2

Le funzioni necessarie alla protezione delle maestranze sul posto di lavoro e di cura sono, nel limite del possibile, assunte da collaboratori dello stabilimento tenuti a
servire nella protezione civile.

3

L'incorporazione dei medici e del personale sanitario specialista nei distaccamenti dei posti sanitari di soccorso e nelle sezioni dei posti sanitari avviene d'intesa con il
Cantone.

4

Il Comune è autorizzato a richiedere al milite i dati utili ai fini dell'incorporazione.


Art. 22

Incorporazione in un'altra funzione 1

Se le circostanze lo richiedono oppure su loro richiesta, i militi possono essere incorporati in un'altra funzione all'interno della propria organizzazione di protezione
civile oppure di un'altra organizzazione.

2

Essi possono essere incorporati nella loro funzione anche se viene superato l'effettivo regolamentare.

3

Per la procedura è applicabile l'articolo 20.


Art. 23

Opposizioni
(art. 19 cpv. 3)

1

Le opposizioni contro l'incorporazione o contro l'incorporazione in un'altra funzione devono essere motivate e inviate per scritto al Comune entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'avviso d'incorporazione. Questa decisione può
essere impugnata presso l'autorità cantonale competente, che decide definiti-vamente.

2

Contro il rifiuto di una domanda di trasferimento ad un'altra funzione può essere fatta opposizione solo presentando un certificato medico.

3

L'opposizione ha effetto sospensivo.


Art. 24

Apprezzamento medico, procedura
(art. 17 cpv. 1 e art. 19 cpv. 1) Il Dipartimento regola le questioni legate all'apprezzamento medico relativo all'idoneità dei militi della protezione civile e la procedura in caso di opposizione per motivi di salute.


Art. 25

Esclusione dalla prestazione di servizio nella protezione civile
(art. 18 cpv. 2)

Devono essere escluse dalla prestazione di servizio nella protezione civile le persone
che si rifiutano di prestare servizio o di assumere i compiti loro assegnati e che, per

Protezione civile - O 9

520.11

questo motivo, sono state condannate senza condizionale a pene privative della libertà di almeno 30 giorni in totale.

Sezione 2: Esonero

Art. 26

Esonero dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile
(art. 15 cpv. 1)

Sono esonerati dal servizio di protezione civile durante l'esercizio della loro funzione o del loro impiego: a.

i Consiglieri federali, il cancelliere e i vicecancellieri della Confederazione; b.

i membri dell'Assemblea federale; c.

i membri e il segretario generale del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, nonché il personale della Banca nazionale svizzera
indispensabile nei periodi di servizio attivo; d.

i membri dell'esecutivo cantonale e il cancelliere dello Stato; e.

il presidente e i membri a tempo pieno dell'esecutivo comunale; f.

i membri degli organi civili di condotta per le situazioni straordinarie del
Consiglio federale e dei Dipartimenti federali, nonché i funzionari e gli impiegati occupati a tempo pieno del Cantone, di una regione, di un distretto o
di un Comune che fanno parte dell'organo civile di condotta per le situazioni
straordinarie;

g.

gli ecclesiastici;

h.

il personale indispensabile, in caso di servizio attivo, per la gestione degli
impianti della sanità pubblica e delle case per anziani; i.

i membri a tempo pieno dei corpi di polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; k.

il personale indispensabile, nei periodi di servizio attivo, delle carceri giudiziarie, dei penitenziari e degli altri stabilimenti per l'esecuzione di pene o
misure;

l.

i membri a tempo pieno dei corpi pompieri e dei servizi di salvataggio; m.

i membri indispensabili, nei periodi di servizio attivo, dei centri d'intervento
dei pompieri, nonché dei pompieri locali e di stabilimento, non annoverati al
punto 1;

n.

i membri del corpo delle guardie di confine; o.

i funzionari e gli impiegati dell'amministrazione federale e cantonale indispensabili nei periodi di servizio attivo; p.

il personale delle emittenti radiofoniche indispensabile nei periodi di servizio attivo;

Protezione civile

10

520.11

q.23 i funzionari e gli impiegati della Posta Svizzera, delle FFS e delle imprese di trasporto concessionarie indispensabili nei periodi di servizio attivo; r.

i quadri federali dell'approvvigionamento economico del Paese e il personale indispensabile per garantire l'approvvigionamento del Paese con merci
e servizi d'importanza vitale; s.

i funzionari del Comitato internazionale della Croce Rossa e quelli delle organizzazioni internazionali che hanno stipulato un accordo di sede con la
Svizzera;

t.

altri membri a tempo pieno di istituzioni e servizi pubblici e privati che offrono servizi indispensabili in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza nonché durante il servizio attivo.


Art. 27

Competenze e procedura in materia d'esonero
(art. 15 cpv. 3)

1

I militi della protezione civile giusta l'articolo 26 lettera a vengono esonerati d'ufficio dall'obbligo di prestare servizio, gli altri su richiesta.

2

L'esonero compete ai servizi designati dai Dipartimenti federali e dai Cantoni.

3

Il Dipartimento stabilisce le competenze in materia d'esonero, designa le singole istituzioni, persone e attività e regola la relativa procedura.


Art. 28

Assegnazione
(art. 15 cpv. 2)

1

I militi della protezione civile che possono essere esonerati dal servizio giusta l'articolo 26 non devono essere assegnati quali rinforzi degli organi civili di condotta e
dei corpi di polizia.

2

I militi assegnati hanno gli stessi diritti e doveri dei militi della protezione civile.

Per quanto riguarda i controlli sono considerati come membri di un'organizzazione
di protezione civile.

3

I Cantoni regolano i dettagli. In particolare emanano le prescrizioni relative alla registrazione, all'incorporazione e all'assegnazione delle singole funzioni in seno alla
protezione civile, nonché quelle concernenti l'istruzione e l'equipaggiamento dei
militi assegnati e la loro chiamata per portare aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza nonché il servizio attivo.


Art. 29

Congedo
(art. 15 cpv. 1)

1

Durante gli interventi in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza e durante il servizio attivo, ai militi della protezione civile può essere accordato un congedo
limitato per svolgere importanti attività di pubblico interesse.

23

Nuovo testo giusta il n. II 33 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

Protezione civile - O 11

520.11

2

Il Comune decide in modo definitivo in merito alla concessione di congedi limitati nel quadro delle prescrizioni emanate dall'ufficio cantonale.

Sezione 3: Superiori e specialisti (quadri)

Art. 30

(art. 27 cpv. 3)

1

L'attribuzione di funzioni superiori compete al Comune.

2

Possono essere attribuite funzioni superiori unicamente ai membri dell'organizzazione di protezione civile che hanno frequentato i corsi previsti per assumere tale
funzione.

3

L'Ufficio federale può concedere deroghe, segnatamente per aspiranti con una formazione professionale o militare particolare.

4

Non può essere fatta opposizione contro l'attribuzione di una funzione superiore.

Sezione 4: Diritti dei militi della protezione civile

Art. 31

Soldo
(art. 22 cpv. 1)

1

In materia di soldo è applicabile l'ordinanza del 19 ottobre 199424 concernente le classi di funzione e il soldo nella protezione civile; il soldo nella protezione civile è
fissato nel quadro delle tariffe applicate nell'esercito.

2

Il soldo è versato per il rapporto d'incorporazione e per i giorni di servizio che vanno dal giorno d'entrata in servizio fino a quello del licenziamento compreso.

3

Un periodo di servizio di almeno otto ore dà diritto al soldo per un'intera giornata di servizio. In caso di licenziamento anticipato il giorno dell'entrata in servizio o di
licenziamento per motivi di salute durante il periodo di servizio, viene versato il soldo per la giornata.

4

Il soldo per prestazioni periodiche di servizio di almeno due ore consecutive è pagato in occasione dell'ultima prestazione durante l'anno civile; ogni periodo di otto ore oppure rimanenza di almeno tre ore danno diritto a un soldo giornaliero completo.

5

In caso di congedo giusta l'articolo 29 o di congedo ordinato persiste il diritto al soldo.

6

Chi beneficia di un congedo per motivi personali ha diritto al soldo se nel giorno di congedo presta servizio per almeno quattro ore.

24

RS 521.2

Protezione civile

12

520.11

7

Il diritto al soldo si prescrive in un anno dalla fine della relativa prestazione di servizio.


Art. 32

Tassa d'esenzione dal servizio militare
(art. 24)

1

La tassa calcolata secondo le prescrizioni della legge federale del 12 giugno 195925 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare (tassa militare) è ridotta di un decimo per: a.

ogni giorno in cui l'avente diritto, nel corso dell'anno d'assoggettamento, ha
prestato servizio nella protezione civile o è stato ospedalizzato per motivi di
salute inerenti al servizio; sono determinanti il numero di giorni che danno
diritto al soldo e all'indennità per perdita di guadagno (art. 22 e 23 della
suddetta legge), come pure ogni giorno di degenza in ospedale; b.

ogni giorno di servizio con soldo durante l'anno d'assoggettamento, dal
quale l'avente diritto è stato esonerato giusta l'articolo 26 lettera m.

2

Ha diritto a una riduzione giusta il capoverso 1 lettera b chi ha prestato almeno otto ore di servizio al giorno. In caso di servizi ripetuti di almeno due ore consecutive, vi è diritto a riduzione per ogni periodo di otto ore o per una rimanenza di almeno tre ore.

3

I Dipartimenti federali e i Cantoni regolano, nel loro settore di competenza, la procedura per il versamento della tassa militare giusta il capoverso 1 lettera b.

Capitolo 6: Istruzione

Art. 33

Convocazione ai servizi d'istruzione
(art. 32, 38, 39 e 40) 1

Sono competenti per la convocazione: a.

l'Ufficio federale per i servizi d'istruzione da esso organizzati; b.

l'Ufficio cantonale per gli altri servizi d'istruzione federali e quelli da esso
organizzati;

c.

l'ufficio comunale della protezione civile per i servizi d'istruzione organizzati dal Comune.

2

La convocazione ai servizi d'istruzione dev'essere inviata al milite almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio.

3

Il Cantone e i Comuni possono stabilire che i manifesti pubblici siano considerati come convocazione.

4

La convocazione per verificare l'entrata in servizio per l'aiuto in caso di catastrofi o altre situazioni d'emergenza non dev'essere preannunciata.

25

RS 661

Protezione civile - O 13

520.11


Art. 34

Obbligo di entrare in servizio I militi della protezione civile devono dar seguito alle chiamate ai servizi d'istruzione giusta le disposizioni delle autorità.


Art. 35

Malattia o infortunio prima dell'entrata in servizio 1

Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio deve inviare immediatamente all'ufficio responsabile della chiamata il libretto di servizio e un certificato medico
in busta chiusa.

2

Il Dipartimento regola i dettagli.


Art. 36

Differimento del servizio 1

I militi della protezione civile possono, per gravi motivi, chiedere all'ufficio responsabile della chiamata, un differimento del servizio d'istruzione. Non vi è diritto
al differimento.

2

L'ufficio responsabile della chiamata decide in modo definitivo in merito alle domande di differimento del servizio, a meno che il Cantone non preveda disposizioni
diverse per i servizi d'istruzione organizzati dai Comuni.

3

Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l'obbligo di entrare in servizio.


Art. 37

Congedo

1

Per gravi motivi può essere concesso un congedo. Per principio non vi è diritto al congedo.

2

Sono competenti in materia di congedo: a.

prima dell'entrata in servizio, l'ufficio responsabile della chiamata; b.

durante il servizio, il direttore del servizio d'istruzione.


Art. 38

Assenze dal servizio

1

I servizi d'istruzione sono considerati prestati se il milite è assente per malattia, infortunio o congedo non più a lungo di:

a.

mezza giornata per servizi d'istruzione della durata da tre a sei giorni; b.

una giornata per servizi d'istruzione della durata di sette o più giorni.

2

Il milite della protezione civile assente per una durata superiore viene dimesso dal servizio d'istruzione e deve recuperare i giorni di servizio non prestati.


Art. 39

Collaborazione nel campo dell'istruzione
(art. 41 e 42)

1

L'Ufficio federale stipula accordi sulla collaborazione con organizzazioni pubbliche e private.

Protezione civile

14

520.11

2

Il Cantone può, nel suo ambito, stipulare accordi complementari a quelli dell'Ufficio federale, nei limiti degli accordi stabiliti da quest'ultimo.


Art. 40

Istruttori a tempo pieno
(art. 43, 44 cpv. 1 e art. 45 cpv. 1, 3 e 4) 1

È considerato istruttore a tempo pieno chi ha superato l'istruzione prevista nell'ambito della scuola per istruttori ed è impiegato stabilmente presso la Confederazione, un Cantone o un Comune per svolgere esclusivamente compiti legati alla
protezione civile (impiego a tempo pieno).

2

L'Ufficio federale può concedere deroghe all'impiego a tempo pieno a favore di un grado d'occupazione di almeno l'80 per cento.

Capitolo 7: Materiale

Art. 41

Elenco del materiale
(art. 48)

Il materiale che deve essere acquistato per equipaggiare le organizzazioni di protezione civile, gli impianti, i rifugi e i centri operatori protetti dotati di locali di cura è
stabilito nell'ordinanza dipartimentale del 19 ottobre 199426 sull'elenco del materiale della protezione civile.


Art. 42

Acquisto e ripartizione dei costi
(art. 54)

Il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce quale
materiale:

a.

viene consegnato dalla Confederazione gratuitamente; b.

viene consegnato a pagamento previa deduzione dei sussidi federali; c.

viene acquistato da terzi con diritto a sussidi federali.


Art. 43

Attribuzione
(art. 49)

1

L'Ufficio federale comunica ogni anno ai Cantoni, all'indirizzo dei Comuni, l'elenco del materiale disponibile.

2

L'Ufficio federale può fornire successivamente il materiale destinato a completare o sostituire quello esistente, il cui acquisto va a carico della Confederazione, senza
che vi sia stata ordinazione da parte dei Cantoni e Comuni.

3

L'Ufficio federale avvisa preventivamente i Cantoni.

26

RS 524.11

Protezione civile - O 15

520.11


Art. 44

Fornitura e fatturazione
(art. 50)

1

L'Ufficio federale fornisce direttamente ai Comuni il materiale richiesto; l'avviso di spedizione è trasmesso al Cantone e al destinatario.

2

Il materiale che deve essere depositato in modo decentralizzato è fornito, previo avviso, ai destinatari designati dal Cantone.

3

Il Comune verifica la fornitura e ne conferma entro 30 giorni il ricevimento all'Ufficio federale.

4

I reclami devono essere notificati sulla ricevuta.

5

L'Ufficio federale fattura alla fine di ogni trimestre il materiale fornito.


Art. 45

Proprietà

Il materiale che la Confederazione consegna ai Comuni gratuitamente o su fattura
con deduzione dei sussidi è considerato proprietà dei Comuni.


Art. 46

Immagazzinamento, manutenzione e amministrazione
(art. 48 cpv. 3)

1

I Cantoni e i Comuni provvedono all'immagazzinamento, alla manutenzione e all'amministrazione del materiale fornito dalla Confederazione. Essi tengono un inventario del loro materiale.

2

Essi notificano all'Ufficio federale gli spostamenti di materiale.

3

Essi designano i responsabili.


Art. 47

Controlli

1

I Cantoni controllano l'immagazzinamento, la manutenzione e l'amministrazione nei Comuni.

2

L'Ufficio federale controlla il materiale della Confederazione affidato ai Cantoni per l'immagazzinamento.


Art. 48

Uso da parte di terzi L'Ufficio federale emana prescrizioni concernenti l'uso del materiale da parte di terzi.


Art. 49

Materiale tecnico d'istruzione
(art. 54 cpv. 1)

1

L'Ufficio federale mette a disposizione il materiale tecnico d'istruzione di cui abbisognano i centri d'istruzione.

2

I beneficiari provvedono all'amministrazione e alla manutenzione del materiale ottenuto in prestito. Assumono i costi per il materiale che deve essere sostituito anzitempo.

Protezione civile

16

520.11


Art. 50

Stupefacenti

L'ordinanza del 13 settembre 193027 concernente la polizia degli stupefacenti
nell'armata è applicabile per analogia.

Capitolo 8: Centri d'istruzione e d'impianti Sezione 1: Centri d'istruzione

Art. 51

(art. 47)

D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, l'Ufficio federale emana
istruzioni sulla creazione e l'esercizio di centri d'istruzione cantonali e comunali.

Sezione 2: Impianti

Art. 52

Definizioni
(art. 52)

Sono impianti dell'organizzazione di protezione civile: a.

i posti di comando; b.

gli impianti d'apprestamento; c.

i posti sanitari di soccorso; d.

i posti sanitari.


Art. 53

Genere, numero e ubicazione
(art. 5 cpv. 2 lett. a e art. 52 cpv. 2 e 3) 1

Genere, numero e ubicazione dei posti di comando e degli impianti d'apprestamento da costruire sono determinati secondo le prescrizioni dell'Ufficio federale.

2

I posti sanitari di soccorso e i posti sanitari devono di regola permettere di accogliere lo 0,5 per cento della popolazione con dimora fissa. Il loro numero e la loro
ubicazione sono stabiliti dal Cantone secondo le prescrizioni dell'Ufficio federale.


Art. 54

Esigenze tecniche
(art. 52 cpv. 2)

1

Il campo e il grado di protezione delle costruzioni di protezione civile sono fissati nell'ordinanza del 19 ottobre 199428 concernente il campo e il grado di protezione
delle costruzioni di protezione civile.

2

L'Ufficio federale determina le esigenze tecniche per gli impianti.

27

RS 510.33

28

RS 520.23

Protezione civile - O 17

520.11


Art. 55

Approvazione dei progetti 1

Il Cantone sottopone progetti all'Ufficio federale per approvazione.

2

L'Ufficio federale può delegare, per intero o parzialmente, l'approvazione dei progetti ai Cantoni.


Art. 56

Collaudo

1

Il Cantone collauda gli impianti realizzati.

2

Notifica all'Ufficio federale gli impianti ultimati.


Art. 57

Manutenzione e amministrazione
(art. 52 cpv. 1)

1

Il Comune mantiene e amministra i propri impianti e provvede a mantenerli in stato di servizio.

2

Il Cantone controlla regolarmente che gli impianti siano mantenuti in modo adeguato e in stato di servizio.


Art. 58

Utilizzazione da parte di terzi 1

Gli impianti possono essere utilizzati da terzi unicamente nella misura in cui possano essere adibiti entro 24 ore a scopi di protezione civile.

2

L'Ufficio federale emana le relative istruzioni.

Sezione 3: Trasformazione e soppressione

Art. 59

Trasformazione

1

I progetti relativi a trasformazioni importanti di centri d'istruzione e impianti esistenti devono essere sottoposti per esame e approvazione all'Ufficio federale, per il
tramite del Cantone.

2

L'Ufficio federale può delegare ai Cantoni l'esame e l'approvazione di progetti relativi alla trasformazione di impianti.


Art. 60

Soppressione

1

Gli impianti e i centri d'istruzione possono essere soppressi unicamente previo accordo dell'Ufficio federale.

2

I sussidi ottenuti per la costruzione di centri d'istruzione e impianti che non possono più essere utilizzati ai fini della protezione civile devono essere restituiti nella
misura in cui questi possano essere utilizzati per scopi estranei alla protezione civile.

Protezione civile

18

520.11

Sezione 4: Sussidi federali

Art. 61

Calcolo
(art. 55 cpv. 3 lett. b) 1

I sussidi federali sono calcolati in base ai costi supplementari riconosciuti.

2

Non sono sussidiati i costi che sarebbero sorti anche senza la costruzione di centri d'istruzione o impianti.


Art. 62

Assegnazione
(art. 55 cpv. 1 lett. c e cpv. 4) 1

L'Ufficio federale può ridurre i sussidi o rifiutarne il versamento se: a.

la domanda di sussidio contiene indicazioni inveritiere o incomplete; b.

vengono impediti i controlli; c.

per lo stesso oggetto è richiesto un sussidio in base ad un'altra norma legale; d.

non vengono rispettate condizioni e istruzioni; l'inosservanza dev'essere
constatata mediante decisione passata in giudicato.

2

Se riduce i sussidi o ne rifiuta il versamento, l'Ufficio federale è tenuto a motivare la sua decisione. Contro la decisione di riduzione o di rifiuto può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

3

Se, in caso di opposizione, l'Ufficio federale mantiene, in parte o per intero, la decisione di riduzione o rifiuto, emana una nuova decisione motivata e indicante i rimedi giuridici.

4

Il diritto al sussidio assegnato decade se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall'assegnazione.

5

Il sussidio può essere riassegnato anzitermine, su domanda debitamente motivata.

In questo caso sono determinanti le aliquote di sussidio valide al momento della proroga.


Art. 63

Acconti

Su domanda, vengono versati acconti proporzionali ai lavori effettuati ed entro i limiti dei crediti disponibili.


Art. 64

Liquidazione

1

La liquidazione è inviata, per il tramite del Cantone, all'Ufficio federale entro dodici mesi dopo il controllo e il collaudo del centro d'istruzione o dell'impianto.

2

Se la liquidazione finale è inviata in ritardo, il versamento del sussidio può essere differito fino a un massimo di due anni; non vengono pagati interessi di mora.

3

L'Ufficio federale deve motivare le riduzioni alle quali procede in occasione della revisione della liquidazione finale. Contro le riduzioni può essere fatta opposizione
entro 30 giorni dalla notifica.

Protezione civile - O 19

520.11

4

Se, in caso di opposizione, mantiene interamente o in parte le riduzioni, emana una decisione formale motivata, indicando i rimedi giuridici.


Art. 65

Scadenza

Sempre che all'atto dell'assegnazione del sussidio non vengano stabilite disposizioni particolari, il pagamento dei sussidi federali scade sei mesi dopo il giorno in
cui gli aventi diritto hanno inoltrato all'Ufficio federale le loro domande di liquidazione finale e i documenti di verifica completi.

Capitolo 9: Reti di trasmissione Sezione 1: 29 Composizione e uso

Art. 66

Composizione

Le reti di trasmissione della protezione civile comprendono gli impianti di telecomunicazione dell'organizzazione della protezione civile nonché gli impianti di telecomunicazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dell'esercito.


Art. 67

e 68

Art. 69

Uso

1 L'Ufficio federale disciplina, d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport30, l'uso degli
impianti di telecomunicazione dell'esercito.

2 L'uso degli impianti di telecomunicazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione avviene nell'ambito dell'ordinanza del 6 ottobre 199731 sui servizi di telecomunicazione.

Sezione 2: 32

Art. 70

...

29

Nuovo testo giusta l'art. 67 dell'O del 6 ott. 1997 sui servizi di telecomunicazione, in
vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.101.1).

30

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

31

RS 784.101.1 32 Abrogato

dall'art. 67 dell'O del 6 ott. 1997 sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1).

Protezione civile

20

520.11

Sezione 3: Reti radio

Art. 71

Collegamenti

L'Ufficio federale stabilisce quali collegamenti radio devono essere assicurati.


Art. 72

Frequenze

L'Ufficio federale delle comunicazioni fissa, d'intesa con l'Ufficio federale, le frequenze o bande di frequenza da utilizzare.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 73

Esecuzione
(art. 5 e 70)

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza in quanto
essa non spetti al Consiglio federale, al Dipartimento, ai Cantoni o ai Comuni.


Art. 74


Art. 75

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 27 novembre 197834 sulla protezione civile; b.

l'ordinanza del 13 novembre 198535 concernente il personale d'istruzione
della protezione civile nei Cantoni, nei Comuni e negli stabilimenti.


Art. 76

Disposizioni transitorie 1

Fino al 31 dicembre 2000 si rinuncia alla restituzione dei sussidi federali giusta l'articolo 60 capoverso 2 per i centri d'istruzione e gli impianti che non vengono più 33

[ RU 1993 3306; RS 520.11 art. 74, 824.01 appendice 3 n. 4. RS 511.12 art. 55].

34

[RU 1978 1869, 1980 1641 art. 8 lett. c, 1985 1658, 1989 799 art. 29, 1992 1197;
RU 1988 968 art. 8] 35

[RU 1985 1816]

Protezione civile - O 21

520.11

utilizzati ai fini della protezione civile per motivi legati alla riforma 95. I sussidi federali versati per l'acquisto di terreni per i centri d'istruzione devono essere restituiti. Rimane salvo l'articolo 60 capoverso 1.

2 ...36

3

... 37

4

I Cantoni possono trasformare in posti sanitari di soccorso gli ospedali di soccorso esistenti nel limite delle esigenze imposte dal servizio sanitario e previo accordo
dell'Ufficio federale.


Art. 77

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

36

Abrogato dal n. I dell'O del 21 ott. 1998 (RU 1998 2677).

37

Abrogato dal n. II 33 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779).

Protezione civile

22

520.11