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1

Ordinanza

sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) del 21 dicembre 2006 (Stato 1° ottobre 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 4, 4 capoverso 1, 8 capoverso 5, 9 capoverso 5, 11
capoverso 3, 26 e 27 della legge del 23 giugno 20061 sugli impianti a fune (LIFT); visti gli articoli 7 capoverso 2, 18 capoverso 2, 43 e 63 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio,4 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni5

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza definisce le disposizioni d'esecuzione della LIFT e della LTV per quanto riguarda gli impianti di trasporto a fune. Prevede in particolare disposizioni concernenti:6 a. la costruzione degli impianti a fune soggetti a concessione federale, segnatamente la procedura di approvazione dei piani e il rilascio della concessione;

b. l'autorizzazione d'esercizio,

l'organizzazione dello stesso, il personale e la direzione tecnica, l'esercizio, la manutenzione e lo smantellamento dell'impianto a fune; c. la

vigilanza;

d. gli organismi di valutazione della conformità, le procedure di valutazione della conformità e i requisiti dei periti.

RU 2007 39

1 RS

743.01

2 RS

745.1

3 RS

946.51

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

743.011

Funivie e funicolari 2

743.011


Art. 2

7 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica a tutti gli impianti a fune che rientrano nel campo d'applicazione della LIFT.


Art. 3

8 Definizioni 1 Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia.

2

È professionale il trasporto di viaggiatori effettuato a scopi di lucro.

3

Sono componenti rilevanti per la sicurezza tutti i componenti dell'impianto il cui guasto o mancato funzionamento minaccia la sicurezza e la salute delle persone.

4

Sono componenti di sicurezza tutti i componenti di un sottosistema dell'impianto (art. 1 cpv. 5 direttiva 2000/9/CE9 [direttiva UE sugli impianti a fune]).

5

Sono sottosistemi i sistemi di cui all'allegato I della direttiva UE sugli impianti a fune.

6

L'infrastruttura comprende il tracciato, i dati del sistema e le costruzioni delle stazioni e della linea, fondazioni incluse (art. 1 cpv. 5 direttiva UE sugli impianti a fune). 7 Sono attività rilevanti per la sicurezza: a. l'adozione delle disposizioni necessarie in caso di guasti o incidenti; b. la guida e la sorveglianza delle cabine; c. la sorveglianza dell'imbarco e sbarco di passeggeri; d. il recupero di passeggeri.

8

Sono sciovie sia gli impianti a fune alta che quelli a fune bassa.

9

L'impresa di trasporto a fune è il titolare dell'autorizzazione d'esercizio.

Sezione 2: Impianti soggetti ad autorizzazione cantonale10

Art. 4


11

Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio 1

Necessitano di un'autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio: a. le

sciovie;

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

9

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21.

10 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 3

743.011

b. i piccoli impianti a fune; c. altri impianti, sempreché non necessitino di una concessione per il trasporto di viaggiatori.

2

Per attestare la sicurezza occorre presentare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione la documentazione di cui all'articolo 12 e all'allegato 1. 3 Per valutare la sicurezza, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione effettua i controlli di cui all'allegato 2. 4 I Cantoni possono emanare disposizioni complementari e deroghe, purché la LIFT e la direttiva UE sugli impianti a fune12 lo consentano.

a13 Autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori 1

Necessitano di un'autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 LTV: a. le

sciovie;

b. i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento; c. altri impianti, alle condizioni menzionate all'articolo 7 dell'ordinanza del 4 novembre 200914 sul trasporto di viaggiatori.

2

L'autorizzazione non può essere rilasciata se: a. vi si oppongono interessi pubblici rilevanti della Confederazione, segnatamente in materia di pianificazione del territorio, di foreste, di protezione della natura e del paesaggio, di protezione del paese oppure di difesa nazionale; oppure

b. l'impianto entra in rilevante concorrenza con imprese di trasporto concessionarie.

3

Di regola l'autorizzazione viene rilasciata insieme all'autorizzazione di costruzione. Deve essere rilasciata al più tardi insieme all'autorizzazione di esercizio.

Sezione 3:

Requisiti essenziali, disposizioni complementari, deroghe alle norme tecniche15


Art. 5

Requisiti essenziali

1

Le funivie, le funicolari, le sciovie e gli impianti di trasporto a fune analoghi come pure la loro infrastruttura, i loro componenti di sicurezza e sottosistemi devono 12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

14 RS

745.11

15 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Funivie e funicolari 4

743.011

soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II della direttiva UE sugli impianti a fune16.17 2 L'autorità competente può accogliere le domande di approvazione dei piani o di autorizzazione di costruzione e di autorizzazione d'esercizio sulla base delle prescrizioni e delle norme vigenti alla data di ricevimento della domanda completa.18 3 Componenti di sicurezza e sottosistemi possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano i requisiti essenziali.


Art. 6

Disposizioni complementari del DATEC 1

Al fine di concretizzare i requisiti essenziali, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può emanare disposizioni concernenti la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune e della loro infrastruttura; fanno eccezione i componenti di sicurezza e i sottosistemi.19 2

D'intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del CITS, il DATEC emana le disposizioni che devono essere applicate dalla Confederazione e dai Cantoni. D'intesa con lo stesso servizio emana le disposizioni che devono essere applicate esclusivamente dai Cantoni.

a20 Deroga alle norme tecniche Per provare che, pur derogando a una norma tecnica, un impianto a fune soddisfa nondimeno i requisiti essenziali, occorre dimostrare, mediante un'apposita analisi dei rischi, che il rischio complessivo non aumenta.

Sezione 4: Disposizioni varie21

Art. 7

Collegamento di nuove zone 1

È possibile collegare attraverso impianti a fune nuove zone di alta montagna e ghiacciai solo se questi si trovano nel comprensorio di più grandi località turistiche e solo se sono particolarmente adatti a questo scopo.

2

È possibile collegare nuove zone attraverso impianti a fune solo se ciò comporta un'importante valorizzazione del territorio.

3

È vietato collegare attraverso impianti a fune paesaggi di particolare pregio.

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 5

743.011


Art. 8

Funi 1 D'intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS), il DATEC emana disposizioni concernenti la fabbricazione, i controlli, il montaggio e la manutenzione delle funi.

2

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) riconosce organi di controllo delle funi per eseguire controlli distruttivi e non distruttivi. L'organo è riconosciuto se è stato accreditato.22 3 D'intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del CITS, il DATEC stabilisce in quali casi occorra rivolgersi a un organo di controllo delle funi riconosciuto.


Art. 9


23



Art. 10

Statistica e pubblicazione dei dati 1

I dati destinati alla statistica dei trasporti pubblici sono raccolti conformemente all'ordinanza del 30 giugno 199324 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

2

Le prestazioni d'esercizio, le prestazioni di trasporto e l'effettivo del personale delle imprese di trasporto a fune possono essere resi pubblici.

Capitolo 2:

Costruzione e modifica di impianti a fune soggetti a concessione federale25 Sezione 1: Procedura d'approvazione dei piani26

Art. 11

Domanda 1 Assieme alla domanda di approvazione dei piani, occorre presentare all'UFT: a.27 in merito alla sicurezza, i documenti di cui all'allegato 1; b. per impianti a fune con più di 8 posti a sedere per unità di trasporto, i documenti concernenti i diritti dei disabili;

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

23 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

24 RS

431.012.1

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Funivie e funicolari 6

743.011

c.28 per impianti di nuova costruzione, impianti sostitutivi e modifiche di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 19 ottobre 198829 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, un rapporto sull'impatto ambientale secondo l'articolo 10b della legge del 7 ottobre 198330 sulla protezione dell'ambiente; d.31 un rapporto concernente il rispetto della pianificazione del territorio, attento in particolare alla conformità con i piani direttori e i piani d'utilizzazione; e. le prove che sono stati acquisiti o assicurati i diritti necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; f.

i documenti necessari per valutare il rispetto delle altre prescrizioni determinanti; e g. la domanda di concessione.

2

La documentazione acclusa alla domanda di cui al capoverso 1 consente all'UFT di valutare se le disposizioni sono rispettate e se le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono soddisfatte. Menziona eventuali deroghe alle norme tecniche.

3

L'UFT può rinunciare a determinati documenti se essi non si rivelano necessari in considerazione del genere di impianto o delle caratteristiche del singolo caso.

4

In caso di procedura semplificata l'UFT stabilisce di volta in volta l'ampiezza della documentazione da presentare.

5

Se i documenti sono incompleti o imprecisi, l'UFT accorda al richiedente la possibilità di completarli o riformularli in modo più accurato.


Art. 12

Rapporto di sicurezza 1

Il rapporto di sicurezza si fonda su un'analisi di sicurezza svolta conformemente all'articolo 4 e all'allegato III della direttiva UE sugli impianti a fune32, per individuare i possibili rischi per la costruzione e l'esercizio dell'impianto; questa analisi tiene inoltre conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell'impianto a fune e delle sue adiacenze.33 2 Il rapporto di sicurezza illustra le misure in grado di ovviare ai rischi e di garantire che l'impianto a fune previsto rispetti le disposizioni di sicurezza e ottenga il relativo attestato (art. 26).

3

Il rapporto di sicurezza elenca tutti i componenti di sicurezza e i sottosistemi dell'impianto a fune e tutti i componenti dell'infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

29 RS

814.011

30 RS

814.01

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 7

743.011


Art. 13

34 Picchettamento 1 Per il picchettamento si applicano le seguenti disposizioni: a. le aree destinate a misure compensatrici secondo l'articolo 18 della legge federale del 1° luglio 196635 sulla protezione della natura e del paesaggio sono segnalate; b. i bordi esterni dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile appartenenti all'impianto sono segnalati da profili; nel caso dei sostegni, al di fuori delle zone residenziali sono segnalate solo le ubicazioni e gli angoli delle fondazioni.

2

L'UFT può esigere che l'altezza dei sostegni sia segnalata anche al di fuori delle zone residenziali.


Art. 14

Costi di

pubblicazione

Il richiedente assume i costi relativi alla pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni.


Art. 15

Termini di disbrigo

1

Di norma, l'UFT tratta la domanda di approvazione dei piani e la domanda di concessione entro:

a. nove mesi, per la procedura ordinaria di approvazione dei piani; b. 18 mesi, se sono necessarie espropriazioni; c. tre mesi, per la procedura semplificata.

2

Il termine di disbrigo è calcolato a partire dal momento in cui l'UFT riceve la documentazione completa concernente la domanda.


Art. 16

Valutazione dei documenti da parte dell'UFT Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l'UFT valuta la documentazione presentata come segue: a. per accertare la sicurezza, esegue i controlli di cui all'allegato 2; b. esamina il rispetto delle altre disposizioni .


Art. 17

Collaudo ecologico

L'UFT può vincolare l'approvazione dei piani alla condizione di provare, al più tardi entro cinque anni dalla messa in servizio dell'impianto, che le misure richieste a tutela dell'ambiente siano state applicate correttamente e abbiano ottenuto gli effetti desiderati.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

35 RS

451

Funivie e funicolari 8

743.011


Art. 18

Inizio della costruzione 1

... 36

2

Una volta approvati i piani, l'UFT può autorizzare l'inizio immediato della costruzione dell'impianto o di parti dell'impianto, purché:37

a.38 non vi siano opposizioni inevase; b. il Cantone interessato e i servizi competenti della Confederazione non abbiano sollevato obiezioni; e c. l'inizio dei lavori non comporti alcuna modifica irreversibile.


Art. 19

Decisioni intermedie e decisioni parziali A condizione che esista un interesse legittimo, il richiedente può domandare che l'UFT decida in anticipo su singole parti della domanda di approvazione dei piani.

Sezione 2: Concessione
a39 Condizioni per il rilascio 1

La concessione può essere rilasciata solo se l'impresa adempie le condizioni per il suo rilascio. 2

Il richiedente deve provare che dispone dei diritti necessari all'utilizzazione delle vie di comunicazione. 3 Per la valutazione dei punti elencati il richiedente deve fornire le seguenti indicazioni:

a. opportunità dell'offerta: indicazioni sul tipo, l'ubicazione, la capacità di trasporto e la raggiungibilità dell'impianto;

b. economicità dell'offerta: indicazioni su: 1. la domanda prevista, 2. la domanda sufficiente a coprire i costi d'esercizio, 3. l'attrezzatura turistica esistente e quella prevista nell'ambito dell'offerta programmata,

4. il finanziamento previsto, 5. il risultato economico previsto, 6. la copertura dei costi per la manutenzione e l'ammortamento degli edifici, degli impianti e dei veicoli;

36 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

39 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 9

743.011

c. assenza di situazioni di concorrenza svantaggiose per l'economia pubblica; indicazioni su: 1. il tipo di offerta di trasporto esistente nella regione e il suo utilizzo, 2. un eventuale notevole peggioramento dell'offerta di trasporto esistente imputabile alla nuova offerta.

4

Il richiedente deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge.


Art. 20

40 Domanda 1 Assieme alla domanda di concessione il richiedente deve presentare all'UFT la domanda di approvazione dei piani. 2 Con la domanda per il primo rilascio della concessione occorre presentare: a. una valutazione della redditività corredata di un piano di investimento e un piano di finanziamento corredato delle relative prove; b. un piano economico e un bilancio di previsione per il quinquennio successivo;

c. i rapporti d'esercizio degli ultimi cinque anni; d. altri documenti necessari per valutare se le condizioni per il rilascio della concessione sono soddisfatte.

3

L'UFT stabilisce nel caso singolo i documenti da presentare secondo il capoverso 2 lettera d.

4

Determina nel caso singolo in quanti esemplari cartacei deve essere presentata la domanda e in che misura questa deve essere inoltrata in forma elettronica. 5 Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 11 capoversi 3 e 5.

a41 Consultazione

I Cantoni e le cerchie interessate vengono consultati nell'ambito della procedura di approvazione dei piani.

b42 Durata

1

La concessione è rilasciata o rinnovata per 25 anni.

2

Può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore se il richiedente lo richiede o se è prevedibile che le condizioni di rilascio saranno adempiute per un periodo inferiore a 25 anni.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

41 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Funivie e funicolari 10

743.011


Art. 21


43

Rinnovo

1

La domanda di rinnovo della concessione deve essere inoltrata all'UFT al più tardi tre mesi prima della scadenza della concessione.

2

La concessione può essere rinnovata se dalle conoscenze disponibili sulle modifiche dell'impianto o dell'ambiente circostante risulta che al rinnovo non si oppongono interessi pubblici preponderanti.

3

A tal fine l'UFT consulta il richiedente e i Cantoni interessati.

4

I Cantoni informano l'UFT su tutti gli elementi che possono essere rilevanti ai fini della valutazione degli interessi pubblici, in particolare sui cambiamenti intervenuti nella pianificazione del territorio dal rilascio della concessione.

5

L'UFT stabilisce nel caso singolo l'ampiezza della documentazione da accludere alla domanda.


Art. 22

Modifica 1 La concessione può essere modificata alle condizioni cui sottostà il suo rilascio.

2

L'UFT stabilisce caso per caso l'ampiezza della documentazione da accludere alla domanda.

3

Un aumento della capacità oraria inferiore al 30 per cento e alle 300 persone non è considerato come una modifica.

4

Non è necessaria una modifica della concessione se, per al massimo un anno, la prestazione di trasporto è fornita del tutto o in parte con un mezzo di trasporto diverso da quello previsto nella concessione. Su richiesta, l'UFT può prorogare il termine.44

Art. 23

Trasferimento Su domanda, l'UFT può trasferire la concessione a un'altra persona, previo accordo del titolare, purché questa soddisfi le condizioni previste per il rilascio.

a45 Contratto d'esercizio 1

Il titolare della concessione può trasferire a terzi singoli diritti e obblighi, in particolare quelli relativi all'esecuzione delle corse, mediante un contratto d'esercizio.

2

Il titolare continua a essere responsabile nei confronti della Confederazione dell'adempimento degli obblighi.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

44 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

45 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 11

743.011

3

Se sono trasferiti diritti e obblighi riguardanti un'offerta di trasporto cofinanziata dall'ente pubblico, le prescrizioni relative alla presentazione dei conti di cui all'articolo 35 LTV si applicano anche all'impresa incaricata.

4

Su richiesta, i contratti d'esercizio sono inviati all'UFT per informazione.


Art. 24


46

Fine della concessione 1

La concessione può essere soppressa su richiesta del suo titolare. Gli obblighi di trasporto, quelli relativi all'orario e all'esercizio valgono fino alla soppressione della concessione.

2

La concessione è ritirata se le condizioni previste per il suo rilascio non sono più soddisfatte. Può essere ritirata se l'autorizzazione d'esercizio è stata revocata.

3

L'autorizzazione si estingue: a. alla

sua

scadenza;

b. alla

sua

soppressione;

c. al suo ritiro; d. alla sua revoca; e. tre anni dopo l'estinzione dell'autorizzazione d'esercizio.


Art. 25


47

Consultazione dei Cantoni 1

Prima del rinnovo, della modifica, del trasferimento, del ritiro o della revoca di una concessione i Cantoni coinvolti devono essere consultati.

2

La consultazione dei Comuni compete ai Cantoni.

a48 Designazione ufficiale 1

L'UFT stabilisce la designazione ufficiale e le iniziali dell'impresa d'intesa con quest'ultima. 2

La designazione ufficiale e le iniziali dell'impresa sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

48 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Funivie e funicolari 12

743.011

Capitolo 3: Esercizio Sezione 1: Autorizzazione d'esercizio

Art. 26

Attestato di sicurezza 1

Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni.

2

A tal fine:

a. presenta gli attestati di conformità (art. 28) e i rapporti di periti (art. 29) necessari;

b.49 prova che l'impianto a fune è stato costruito, trasformato o modificato conformemente alle disposizioni (art. 30);

c. presenta gli ulteriori documenti di cui all'allegato 3.


Art. 27

Controlli svolti da organismi indipendenti I componenti rilevanti ai fini della sicurezza devono essere controllati da un organismo indipendente; esso verifica che tali componenti soddisfino i requisiti essenziali.

Fornisce un attestato di conformità o un rapporto di perizia50.


Art. 28

Attestati di conformità 1

Occorre un attestato di conformità per: a. ogni componente di sicurezza; b. ogni sottosistema.

2

L'attestato di conformità per un sottosistema acclude i documenti tecnici di cui all'articolo 10 capoverso 3 e all'allegato VII punto 3 della direttiva CE sugli impianti a fune51. Questi comprendono: a. dichiarazioni e attestati di conformità per i componenti di sicurezza presenti nei sottosistemi;

b. un disegno d'insieme del sottosistema, che mostri le possibili disposizioni dei componenti di sicurezza al suo interno; c. un elenco delle caratteristiche che definiscono il campo di impiego del sottosistema;

d. istruzioni di funzionamento e di manutenzione, oppure indicazioni per la loro redazione.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

50 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

51 GU L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48

O sugli impianti a fune 13

743.011


Art. 29

Rapporti di periti

1

Occorre un rapporto di perizia per verificare a. la

convenzione

d'utilizzazione52 e la base del progetto; b. i punti di contatto tra i sottosistemi e tra i sottosistemi e l'infrastruttura; c. le prove della solidità, della resistenza alla fatica e dell'idoneità dei componenti rilevanti ai fini della sicurezza.

2

Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera a devono essere considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali.53 3 Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unicamente:

a. per la parte dell'impianto trasformata o modificata; b. se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell'impianto o sull'esercizio.54


Art. 30


55

Prova della realizzazione conforme alle prescrizioni e dell'idoneità all'esercizio 1

Il richiedente è tenuto a provare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, fornendo una dichiarazione in merito, che l'impianto a fune nella sua interezza:

a. è stato realizzato conformemente alle disposizioni; e b. può essere gestito in modo sicuro.

2

La dichiarazione del richiedente può basarsi sulle dichiarazioni dei costruttori.

3

Il richiedente è tenuto a provare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, fornendo le dichiarazioni di conformità del fabbricante, che sono stati realizzati conformemente alle disposizioni:

a. i componenti di sicurezza di cui all'allegato IV della direttiva UE sugli impianti a fune56; e

b. i sottosistemi di cui all'allegato VI della direttiva UE sugli impianti a fune.

52 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

56 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

Funivie e funicolari 14

743.011


Art. 31


57



Art. 32

Modifiche di progetto prima dell'autorizzazione d'esercizio 1

Se il progetto è modificato prima dell'autorizzazione d'esercizio, i documenti interessati da tale cambiamento devono essere aggiornati e ripresentati.

2

In caso di modifica del progetto, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione decide se e in che misura debba essere aperta una nuova procedura di approvazione dei piani, oppure una nuova procedura cantonale di autorizzazione.


Art. 33

Controllo da parte dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione 1

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione controlla che siano stati presentati tutti i documenti necessari per l'attestato di sicurezza.58 2 Controlla, per campionatura e in funzione dei rischi: a. i rapporti di periti; b. che i componenti di sicurezza e i sottosistemi siano utilizzati in modo conforme;

c. che l'impianto, così come è stato costruito, soddisfi i requisiti essenziali.


Art. 34

Trasporto di persone prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio Prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio possono essere trasportate con un impianto a fune solo le persone che partecipano alla costruzione o alla prova. La premessa è che il costruttore acconsenta.


Art. 35

Annuncio della messa in esercizio 1

Prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile annunciare pubblicamente la data della messa in esercizio solo a condizione di menzionare esplicitamente che la relativa autorizzazione non è ancora stata ottenuta.

2

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione non è vincolata da tale annuncio.


Art. 36


59

Trasformazioni e modifiche dopo il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio 1

Se l'impresa di trasporto a fune prevede di trasformare o modificare l'impianto a fune o di modificare in modo sostanziale l'esercizio, è tenuta a presentare previamente una domanda all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione.

57 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

58 RU

2010 4011

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 15

743.011

2

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione comunica al richiedente la procedura da seguire e la documentazione da presentare. 3 Se trasformazioni o modifiche dell'impianto a fune o modifiche sostanziali dell'esercizio non sono contemplate dall'approvazione dei piani o dall'autorizzazione d'esercizio esistente, occorre chiedere l'adeguamento della rispettiva autorizzazione oppure il rilascio di una nuova approvazione dei piani e dell'autorizzazione d'esercizio.


Art. 37

Sostituzione di componenti dello stesso tipo 1

Se un componente rilevante ai fini della sicurezza è sostituito con un componente dello stesso tipo, il gestore è tenuto a provare che esso è stato costruito conformemente alle disposizioni.

2

A titolo di prova deve essere presentata una dichiarazione di conformità del fabbricante e, se necessario, un attestato di conformità valido oppure un rapporto di perizia valido e documenti che attestano in modo verificabile che si tratta di un componente dello stesso tipo.60


Art. 38


61

Rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio 1

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione verifica in funzione dei rischi se, sulla base della documentazione presentata conformemente all'articolo 56 o delle conoscenze acquisite conformemente all'articolo 59, sussistono indizi concreti di un'infrazione all'obbligo di diligenza di cui all'articolo 18 LIFT. 2 Alla domanda di rinnovo non occorre allegare prove sulle condizioni dell'impianto.

3

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione rinnova l'autorizzazione d'esercizio se non sussistono infrazioni all'obbligo di diligenza né motivi di revoca. 4 L'autorizzazione d'esercizio è rinnovata fino alla scadenza della concessione sempreché il titolare non avanzi altre richieste o i risultati della sorveglianza della sicurezza non impongano una durata inferiore.


Art. 39

Trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio 1

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio può trasferirla a un'altra persona, previo accordo del titolare, purché questa soddisfi le condizioni previste per il rilascio.

2

Il titolare dell'autorizzazione d'esercizio non ha il diritto di affidare la gestione a terzi.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Funivie e funicolari 16

743.011


Art. 40

Fine dell'autorizzazione62 1

Su richiesta del suo titolare, l'autorizzazione d'esercizio può essere soppressa.

2

L'autorizzazione d'esercizio può essere revocata conformemente all'articolo 60 capoverso 3.

3

L'autorizzazione si estingue: a. alla

sua

scadenza;

b. alla

sua

soppressione;

c. alla

sua

revoca;

d. tre anni dopo la sospensione dell'esercizio regolare e professionale.63 Sezione 2: Organizzazione dell'esercizio

Art. 41

64 Requisiti generali

1

L'impresa di trasporto a fune è responsabile degli aspetti dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto a fune rilevanti per la sicurezza.

2

L'organizzazione dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto a fune (organizzazione dell'esercizio) è adeguata alle dimensioni, alle particolarità tecniche dell'impianto e ai rischi legati alla sua ubicazione; garantisce inoltre uno svolgimento impeccabile dei compiti.


Art. 42

e 4365

Art. 44

Organizzazione di recupero in linea 1

L'impresa di trasporto a fune è tenuta a dimostrare che il recupero in linea è realizzabile in qualsiasi momento, in tutti i regimi d'esercizio ammissibili, rapidamente e in modo sicuro.

2

A tale scopo effettua apposite esercitazioni almeno una volta all'anno nella misura necessaria.66

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

65 Abrogati dal n. I dell'O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 17

743.011

Sezione 3: Personale e direzione tecnica

Art. 45

Personale 1 L'impresa di trasporto a fune può affidare l'esercizio e la manutenzione esclusivamente a personale formato a tal fine, la cui idoneità è stata verificata e che ha dimestichezza con l'impianto a fune e la sua manovra.

2

In caso di indizi concreti, l'impresa di trasporto a fune controlla lo stato di salute del personale cui sono affidati compiti rilevanti ai fini della sicurezza.

3

L'effettivo del personale deve essere in grado di garantire un esercizio sicuro e una manutenzione conforme alle prescrizioni.

4

... 67


Art. 46


68

Direzione tecnica

1

Il capotecnico e il suo sostituto devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie all'esercizio e alla manutenzione di costruzioni, impianti e veicoli.

2

Prima di assumere le proprie funzioni operative, devono essere riconosciuti dalle autorità di vigilanza competenti.

3

Il capotecnico assume la responsabilità operativa per gli aspetti dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto a fune rilevanti per la sicurezza nella misura in cui l'impresa di trasporto a fune gli ha attribuito le relative competenze e messo a disposizione le relative risorse. 4 In caso di guasti e incidenti, il capotecnico o il suo sostituto prendono le necessarie disposizioni. 5

Il capotecnico impiega il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione e attesta che l'istruzione del personale è adeguata. La designazione del personale e le prove in merito all'istruzione di quest'ultimo devono essere costantemente aggiornate.

6

Il capotecnico può affidare la responsabilità operativa a un sostituto solo nella misura in cui quest'ultimo è stato adeguatamente istruito per le attività corrispondenti e vanta sufficiente esperienza.

7

Non deve subire conseguenze negative dal regolare adempimento dei compiti affidatigli nel rapporto d'impiego.

8

Le funzioni di capotecnico e di capo dell'esercizio possono essere assunte dalla stessa persona.

67 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Funivie e funicolari 18

743.011

a69 Disposizioni concernenti la formazione della direzione tecnica 1

Dopo aver consultato l'UFT, il servizio tecnico di controllo del CITS e l'associazione Funivie svizzere, il DATEC emana disposizioni concernenti la formazione dei capitecnici e dei loro sostituti per gli impianti a fune sottoposti ad approvazione dei piani e autorizzazione d'esercizio federali.

2

Dopo aver consultato il servizio tecnico di controllo del CITS e l'associazione Funivie svizzere, i Cantoni emanano disposizioni concernenti la formazione dei capitecnici e dei loro sostituti per gli impianti a fune sottoposti ad autorizzazione cantonale di costruzione e d'esercizio.


Art. 47


70

Doveri delle imprese di trasporto a fune 1

L'impresa di trasporto a fune nomina un capotecnico e almeno un suo sostituto e ne comunica i nominativi all'autorità di vigilanza.

2

Assicura che il capotecnico e il suo sostituto dispongano durevolmente delle conoscenze necessarie nel loro settore di attività; in particolare assicura che siano sempre informati sulle regole riconosciute della tecnica come pure sulle prescrizioni e norme applicabili.

a71 Divieto di esercitare l'attività e revoca del riconoscimento 1

L'autorità di vigilanza vieta a una persona, a tempo indeterminato, di esercitare l'attività di capotecnico o di sostituto del capotecnico se: a. le capacità fisiche o psichiche non le consentono più di svolgere un'attività rilevante per la sicurezza; b. la persona in questione soffre di una forma di dipendenza che potrebbe compromettere l'idoneità a svolgere l'attività rilevante per la sicurezza;

c. la persona, per il suo precedente comportamento, non dà garanzie che in futuro rispetterà le prescrizioni nello svolgimento dell'attività rilevante per la sicurezza.

2

L'autorità revoca il riconoscimento se le circostanze che ne hanno causato il ritiro hanno carattere permanente.

69 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

71 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 19

743.011

Sezione 3a:72 Capacità di prestare servizio
b Autodisciplina e notifica di capacità compromesse Se una persona incaricata di svolgere attività rilevanti per la sicurezza ritiene che le proprie capacità siano compromesse in misura tale da renderla incapace di garantire la sicurezza deve: a. rinunciare immediatamente a svolgere qualsiasi attività rilevante per la sicurezza;

b. notificarlo immediatamente al proprio superiore.

c Interdizione di svolgere attività rilevanti per la sicurezza 1

L'impresa deve interdire a una persona incaricata di attività rilevanti per la sicurezza lo svolgimento di tali attività, se tale persona è incapace di prestare servizio a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche, alcolismo o altre forme di dipendenza o per altre ragioni.

2

I dipendenti di un'impresa non devono consentire che una persona incapace di prestare servizio svolga attività rilevanti per la sicurezza.

d Incapacità di prestare servizio per influsso alcolico o di altre sostanze 1

Una persona che svolge attività rilevanti per la sicurezza è considerata incapace di prestare servizio per influsso alcolico (ebrietà) se: a. presenta una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,50 per mille; oppure

b. ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,50 per mille.

2

È considerata qualificata ai sensi dell'articolo 87 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 195773 sulle ferrovie (Lferr) una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,80 per mille. 3 Una persona è considerata incapace di prestare servizio per influsso di stupefacenti se presenta valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite: a. cannabis (tetraidrocannabinolo) 1,5 µg/L

b. eroina/morfina (morfina libera) 15µg/L

c. cocaina

15µg/L

d. amfetamina

15µg/L

e. metamfetamina

15µg/L

f. MDEA

(metilendiossietilamfetamina) 15µg/L

72 Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

73 RS

742.101

Funivie e funicolari 20

743.011

g. MDMA

(metilendiossimetilamfetamina) 15µg/L

4

L'UFT emana una direttiva concernente la prova della presenza di tali sostanze.

5

La presenza attestata di una o più delle sostanze di cui al capoverso 3 non è sufficiente per stabilire l'incapacità di prestare servizio se la persona è in grado di provare che assume tali sostanze su prescrizione medica. 6

L'impresa di trasporto a fune può prevedere disposizioni di diritto del lavoro più rigide per il consumo di alcol.

e Servizio competente per il controllo 1

Per il controllo della capacità di prestare servizio sono competenti i servizi di cui all'articolo 18a LIFT in combinato disposto con l'articolo 84 Lferr74. 2 I collaboratori di questi servizi devono soddisfare i seguenti requisiti: a. devono essere stati istruiti per l'attività in questione; b. devono far parte della medesima impresa di trasporto a fune della persona da controllare;

c. almeno una di queste persone deve essere raggiungibile durante le ore di esercizio;

d. nei loro confronti non deve esistere un motivo di ricusazione previsto dall'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196875 sulla procedura amministrativa.

3

I collaboratori di questi servizi devono poter attestare con un documento le competenze loro attribuite.

f Disposizioni complementari

Oltre che dalle disposizioni di cui agli articoli 47b-47e, il controllo della capacità di prestare servizio è disciplinato per analogia dagli articoli 17-25 dell'ordinanza del 4 novembre 200976 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Sezione 4: Esercizio e manutenzione

Art. 48

Misure di sicurezza

1

L'impianto a fune può essere messo in funzione solo se: a. il capotecnico o il suo sostituto sono costantemente raggiungibili e almeno uno dei due può essere sul posto entro un'ora; b. il personale addetto alla manovra dell'impianto e dei veicoli e all'assistenza ai passeggeri è in servizio; e 74 RS

742.101

75 RS

172.021

76 RS

742.141.2

O sugli impianti a fune 21

743.011

c. le condizioni meteorologiche lo consentono.

2

Se la sicurezza non è più garantita il servizio è sospeso.

3

Le persone che a causa del loro stato o del loro comportamento possono mettere in pericolo l'esercizio dell'impianto o altre persone non sono trasportate.77

Art. 49


78

Trasporto di merci pericolose Per il trasporto di merci pericolose si applicano le disposizioni: a. dell'ordinanza del 31 ottobre 201279 sui mezzi di contenimento per merci pericolose; e

b. dell'ordinanza del 31 ottobre 201280 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.


Art. 50

Obbligo di registrare L'impresa di trasporto a fune conserva la documentazione concernente: a.81 i controlli effettuati e i relativi risultati, i lavori di manutenzione, le ispezioni, le esercitazioni e le misure adottate, compresi i lavori di riparazione e rinnovo (documentazione concernente la manutenzione);

b. difetti e guasti determinati in altro modo, avvenimenti particolari e misure adottate.


Art. 51

Principi di manutenzione 1

Un impianto a fune deve essere mantenuto in uno stato tale da garantirne la sicurezza, componenti compresi, in qualsiasi momento.82 2

L'impresa di trasporto a fune pianifica e organizza la manutenzione in modo da: a. soddisfare le prescrizioni di legge e le prescrizioni interne all'impresa; b. garantire costantemente ai responsabili una visione globale dello stato delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

78 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 3 all'O del 31 ott. 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, in vigore dal 1° gen.

2013 (RU 2012 6541).

79 RS

930.111.4

80 [RU

1996 458, 1999 1425. RU 2011 351 art. 22]. Vedi ora l'O del 18 gen. 2011 (RS 742.221).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Funivie e funicolari 22

743.011


Art. 52


83

Pianificazione della manutenzione e rinnovo 1

L'impresa di trasporto a fune pianifica gli interventi di manutenzione e di rinnovo in modo da garantire la sicurezza dell'impianto e delle sue parti per la durata d'utilizzazione prevista.

2

Le singole parti dell'impianto devono essere verificate tenendo conto del sistema nel suo complesso.

3

I risultati della pianificazione devono confluire nelle prescrizioni d'esercizio e di manutenzione.

a84 Prescrizioni d'esercizio e di manutenzione 1

L'impresa di trasporto a fune emana le prescrizioni d'esercizio e le prescrizioni di manutenzione tenendo conto del programma d'esercizio.

2

Le prescrizioni d'esercizio e le prescrizioni di manutenzione: a. descrivono in termini verificabili in che modo è garantita la sicurezza dell'impianto e delle sue parti per la durata d'utilizzazione prevista; b. stabiliscono, per i diversi componenti dell'impianto, le misure necessarie e la loro scadenza periodica; c. descrivono la funzione dell'impianto a fune e delle sue parti; d. forniscono indicazioni per la manovra e la manutenzione corrette dell'impianto a fune, complete di procedimenti e istruzioni di lavoro.


Art. 53

Controlli L'impresa di trasporto a fune fa sì che i controlli previsti nelle prescrizioni d'esercizio siano svolti puntualmente e in modo professionale.


Art. 54

Ricorso a terzi

1

Se l'impresa di trasporto a fune non dispone delle conoscenze e delle apparecchiature necessarie a eseguire determinate attività di manutenzione, delega queste ultime a terzi, la cui competenza professionale è stata comprovata.

2

Se l'impresa di trasporto a fune si rivolge a terzi, deve disporre anche delle informazioni in mano a questi ultimi.

3

Se la sorveglianza della manutenzione effettuata internamente all'impresa non è sufficiente, l'autorità di vigilanza può ordinare di ricorrere a terzi.

4

L'autorità di vigilanza può ordinare che uno degli organi di controllo da essa riconosciuti esegua un controllo non distruttivo delle funi.

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 23

743.011

Sezione 5: Smantellamento dell'impianto a fune

Art. 55

1 Il proprietario di un impianto a fune il cui esercizio sia definitivamente sospeso è tenuto a rimuoverlo.

2

Se l'impianto a fune si trova in uno stato che non ne consente più l'esercizio, il proprietario è tenuto a rimuovere senza indugio le funi e a presentare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione la domanda di smantellarlo.

3

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione decide in che misura vada ripristinato lo stato anteriore.

Capitolo 4: Vigilanza ed emolumenti Sezione 1: Vigilanza

Art. 56

Obbligo di segnalazione e di notifica 1

L'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità di vigilanza, annualmente e su domanda, i documenti di cui all'articolo 50. L'autorità di vigilanza stabilisce l'ampiezza delle registrazioni da presentare.

2

Notifica immediatamente all'autorità di vigilanza: a. i cambiamenti nell'attribuzione delle responsabilità di cui all'articolo 47 capoverso 1;

b. la fusione, la scissione o lo scioglimento; c. l'apertura di una procedura fallimentare o l'inoltro di un'istanza di sovraindebitamento;

d. l'arresto dell'impianto, non appena constata che si protrarrà per oltre un anno.85

3

L'impresa di trasporto a fune, il fabbricante e il responsabile dell'immissione in commercio segnalano entro 30 giorni all'autorità di vigilanza le nuove conoscenze che possono influire sulla sicurezza di un impianto.86 4 In caso di eventi o di nuove conoscenze che possono influire sulla sicurezza di un impianto, il fabbricante e il responsabile dell'immissione in commercio devono segnalare all'autorità di vigilanza eventuali altri impianti interessati a causa dei componenti ivi impiegati.87 85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Funivie e funicolari 24

743.011

5

In caso di eventi, gli impianti a fune che necessitano di una concessione federale sono soggetti all'ordinanza del 17 dicembre 201488 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.89

Art. 57


90

Obbligo di conservare 1

Nel corso della durata di vita dell'impianto a fune, l'impresa che lo gestisce conserva i seguenti documenti:

a. l'analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza; b. l'attestato di sicurezza; c. le prescrizioni d'esercizio; d. la documentazione concernente la manutenzione; e. i documenti di cui all'articolo 37 capoverso 2.

2

L'impresa è tenuta a conservare durante dieci anni i documenti di cui all'articolo 58.

3

Il fabbricante è tenuto a conservare durante almeno 30 anni: a. i documenti di cui agli allegati V e VII della direttiva UE sugli impianti a fune91;

b. i certificati concernenti i materiali e i protocolli dei controlli effettuati nell'ambito della produzione dei componenti rilevanti per la sicurezza.

4

Se il fabbricante non ha sede in Svizzera né in uno Stato membro dell'Unione europea, l'obbligo di cui al capoverso 3 incombe al responsabile dell'immissione in commercio.

5

Nei documenti figura inequivocabilmente a quale componente particolare ognuno di essi si riferisce.


Art. 58


92

Contabilità

1

Su richiesta, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità di vigilanza: a. il

conto

d'esercizio;

b. il

bilancio;

c. il conto investimenti e il conto ammortamenti oppure il prospetto degli attivi fissi;

d. il piano degli investimenti.

88 RS

742.161

89 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

91 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 25

743.011

2

Entro l'apertura dell'esercizio, essa presenta all'autorità di vigilanza i documenti di cui al capoverso 1 lettere b-d.

3

Le imprese di trasporto a fune che beneficiano di indennità conformemente all'articolo 49 Lferr93 o di contributi conformemente all'articolo 56 della stessa legge tengono i libri contabili: a. conformemente alle disposizioni della sezione 7 LTV; e b. conformemente alle disposizioni emanate dal DATEC in base all'articolo 35 capoversi 1 e 2 LTV.


Art. 59


94

Vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la manutenzione 1

L'autorità di vigilanza sorveglia il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente e delle altre prescrizioni per quanto concerne la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune nell'ambito dell'approvazione dei piani, della concessione, dell'autorizzazione d'esercizio, del riconoscimento della direzione tecnica e della valutazione delle notifiche. 2 Presso le imprese di trasporto a fune può svolgere controlli concernenti la costruzione, l'esercizio e la protezione dell'ambiente ed eseguire audit; può inoltre chiedere, in casi fondati, prove e perizie, e può eseguire direttamente controlli per campionatura.

3

In caso di indizi concreti, può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza per quanto concerne i componenti rilevanti ai fini della sicurezza e i sottosistemi.

4

Sorveglia il rispetto delle esigenze in materia ambientale in collaborazione con le autorità specializzate.


Art. 60

95 Misure 1 Se constata che un impianto a fune può mettere in pericolo la sicurezza di persone o di beni o che vi sono infrazioni alle prescrizioni oppure indizi concreti in merito, l'autorità di vigilanza esige di norma che l'impresa di trasporto a fune proponga misure atte a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni. Se la sicurezza lo impone, può vietare l'esercizio con effetto immediato.

2

Se le misure proposte dall'impresa di trasporto a fune non sono sufficienti a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l'autorità può esigere che l'impresa proponga misure di più ampia portata oppure può prendere direttamente i provvedimenti adeguati.

3

Se non è possibile ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l'autorità revoca l'autorizzazione d'esercizio.

93 RS

742.101

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Funivie e funicolari 26

743.011

4

Se l'autorità di vigilanza constata che un componente rilevante per la sicurezza o un sottosistema, seppur utilizzati in modo conforme, possono mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto a fune, comunica immediatamente le misure adottate alle altre autorità di vigilanza.

5

Le autorità di vigilanza possono gestire una banca dati che riporta le misure adottate e i motivi, e informare l'opinione pubblica.


Art. 61


96

Sorveglianza del mercato 1

L'autorità di vigilanza può controllare i componenti di sicurezza e i sottosistemi immessi sul mercato e, se necessario, prelevare campioni.

2

Le competenze dell'autorità di vigilanza sono disciplinate dall'articolo 10 capoversi 2-5 della legge federale del 12 giugno 200997 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).

3

Le autorità di vigilanza e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si tengono costantemente e reciprocamente informate.

4

L'obbligo di collaborazione e di informazione dei responsabili dell'immissione in commercio e di eventuali altre persone interessate è retto dall'articolo 11 LSPro.

Sezione 2: Emolumenti

Art. 62

Gli emolumenti sono disciplinati dall'ordinanza del 25 novembre 199898 sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti e dalle disposizioni cantonali in merito.

Capitolo 5:

Organismi di valutazione della conformità, procedura di valutazione della conformità e periti Sezione 1: Organismi di valutazione della conformità

Art. 63

Requisiti 1 Per i relativi settori di specializzazione gli organismi di valutazione della conformità devono:

a. essere titolari di un accreditamento ai sensi dell'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione del 17 giugno 199699 e di un'assicurazione di

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

97 RS 930.11 98 RS

742.102

99 RS

946.512

O sugli impianti a fune 27

743.011

responsabilità civile che garantisca loro una copertura in caso di sinistro di almeno 5 milioni di franchi; oppure b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale ed essere titolari di un'assicurazione di responsabilità civile valida anche in Svizzera.

2

Chi si fonda sui documenti forniti da un organismo che non figura tra quelli di cui al capoverso 1, deve dimostrare in modo credibile che le procedure applicate da questo organismo e le sue qualifiche rispettano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 della LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio).


Art. 64

Diritti e

doveri

Gli organismi di valutazione della conformità sono soggetti, per analogia, ai diritti e ai doveri stabiliti dagli allegati V e VII della direttiva CE sugli impianti a fune100.

Sezione 2: Procedura di valutazione della conformità

Art. 65

Componenti di sicurezza A scelta del fabbricante, la valutazione della conformità di componenti di sicurezza è eseguita secondo una delle procedure di cui all'allegato V della direttiva UE sugli impianti a fune101, ossia:102 a. «Esame CE del tipo» (Modulo B), in relazione a «Garanzia qualità di produzione» (Modulo D) oppure a «Verifica su prodotto» (Modulo F);

b. «Garanzia qualità totale» (Modulo H) oppure c. «Verifica dell'esemplare unico» (Modulo G).


Art. 66

Sottosistemi La valutazione della conformità di sottosistemi si svolge come stabilito dall'allegato VII della direttiva CE sugli impianti a fune103.

100 GU L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48 101 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

103 GU n. L 106 del 3/5/2000 pagg. 21-48

Funivie e funicolari 28

743.011

Sezione 3:104 Periti

Art. 67

Requisiti specialistici Nel loro settore d'esame i periti devono disporre delle conoscenze specifiche e dell'esperienza adeguate alla complessità del progetto da esaminare e alla sua rilevanza per la sicurezza, in particolare: a. devono provare di avere una formazione adeguata; e b. devono aver realizzato o effettuato perizie su oggetti paragonabili a quello in esame.


Art. 68

Indipendenza

1

I periti non possono essersi occupati in precedenza, in altra funzione, dell'oggetto dell'autorizzazione.

2

Devono essere indipendenti nelle loro decisioni; in particolare non possono sottostare a istruzioni a tal proposito e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.

a Persone giuridiche

Le persone giuridiche possono esercitare l'attività di periti se hanno alle loro dipendenze persone che soddisfano i requisiti specialistici e l'esigenza riguardante l'indipendenza.

b Reclutamento e requisiti D'intesa per quanto possibile con il servizio tecnico di controllo del CITS, l'UFT emana direttive sul reclutamento, sui requisiti e sui rapporti dei periti.

c Responsabilità e assicurazione 1

Ai periti non è consentito limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti.

2

I periti devono disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

3

Devono concordare con il committente la portata della responsabilità e dell'assicurazione di responsabilità civile necessaria.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 29

743.011

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 69

105 Conformemente all'articolo 25 capoverso 1 lettera d LIFT, è punito chi intenzionalmente o per negligenza infrange: a. l'articolo

34;

b. l'articolo 36 capoverso 1; c. l'articolo 50;

d. l'articolo 56 capoversi 1-4; e. l'articolo 57.

Capitolo 7: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto in vigore

Art. 70

Abrogazione del diritto in vigore Sono abrogate le seguenti ordinanze: a. ordinanza del 10 marzo 1986106 sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale; b. ordinanza dell'8 novembre 1978107 sul rilascio della concessione agli impianti a fune;

c. ordinanza del 22 marzo 1972108 sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie;

d. ordinanza del 24 ottobre 1961109 sulle funivie sussidiate esenti dalla concessione federale;

e. ordinanza del 15 febbraio 1957110 concernente la prevenzione degli infortuni nella costruzione e nell'esercizio di teleferiche e di funicolari che servono al trasporto di persone sui cantieri e nelle imprese commerciali e industriali.

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

106 [RU

1986 632, 1991 1476 art. 34 n. 4, 1994 1233 art. 145, 1997 1008 all. n. 6, 1999 754 all. n. 5, 2000 2103 all. II 3 2538 2777, 2005 4957] 107 [RU

1978 1806, 1987 1052 art. 52 lett. e, 1989 342, 1996 146 I 7, 1997 2779 II 50, 1999 704 II 25 754 all n. 4] 108 [RU

1972 596, 1974 1973, 1991 370 all. n. 5, 1999 704 II 27] 109 [RU

1961 958, 1972 2489] 110 [RU

1957 153, 2002 3933]

Funivie e funicolari 30

743.011


Art. 71

Modifica di altre ordinanze Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: …111 Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 72

Impianti esistenti

1

Le concessioni e autorizzazioni d'esercizio federali rilasciate conformemente al diritto anteriore e le autorizzazioni cantonali, rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2027. L'autorità di vigilanza è competente fino a quel momento.

2

Per il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio si applica l'articolo 38.


Art. 73

Controlli periodici

1

Per gli impianti esistenti rimangono applicabili le disposizioni concernenti i controlli periodici di cui ai numeri 94 e 104 e all'allegato 2 delle seguenti ordinanze:112

a. ordinanza dell'11 aprile 1986113 sulle teleferiche a movimento continuo; b. ordinanza del 12 gennaio 1987114 sulle seggiovie; c. ordinanza del 18 febbraio 1988115 sulle funivie a va e vieni; d. ordinanza del 17 giugno 1991116 sulle funivie.

2

Per gli impianti titolari di un'autorizzazione cantonale rimangono applicabili le direttive cantonali.


Art. 74


117

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 75

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

111 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 39.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

113 RS

743.121.1

114 RS

743.121.2

115 RS

743.121.3

116 RS

743.121.6

117 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

O sugli impianti a fune 31

743.011

Allegato 1118 (art. 4 cpv. 2, 11 cpv. 1 lett. a, 12) Documenti da presentare nel quadro della procedura di approvazione dei piani 1

Assieme alla domanda di approvazione dei piani, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione i seguenti documenti ai fini della valutazione della sicurezza: 1. ubicazione, concezione globale e organizzazione tecnica dell'impianto, con le seguenti indicazioni: a. piani di ubicazione con le indicazioni concernenti le costruzioni previste e le parcelle fondiarie toccate,

b. profilo longitudinale e profili trasversali determinanti, con una valutazione dei tratti paralleli e degli incroci con altri impianti di trasporto, con strade e con linee elettriche,

c. piani d'insieme delle stazioni e dei sostegni con indicazioni concernenti le dimensioni delle costruzioni e lo sfruttamento dello spazio rilevanti, la disposizione dei sottosistemi e la disposizione di scale e passerelle, d. piani d'insieme dei sostegni o della via di corsa con le parcelle fondiarie toccate e le rispettive distanze limite,

e. profili di spazio libero con gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali nelle stazioni e sulla tratta, completi delle distanze dal suolo e delle distanze di sicurezza da rispettare,

f. documenti sugli impianti di alimentazione elettrica (stazioni di trasformazione, linee di alimentazione), incluse le indicazioni concernenti le ripercussioni sull'uomo e sull'ambiente;

2. la

convenzione

d'utilizzazione;

3. programma d'esercizio e programma per il recupero dei passeggeri; 4. rapporto tecnico, completo dell'organizzazione, disposizione e funzione prevista dei principali elementi del sistema (inclusi piani d'insieme di tutti i sottosistemi);

5. piano e schema elettrico globale dei dispositivi tecnici, in particolare dei dispositivi di sicurezza elettrici; 6. elenco dei componenti dell'impianto a fune, la cui conformità non debba essere provata mediante attestati di conformità ma mediante rapporti di periti oppure omologazioni; 7. calcoli concernenti la fune con prove delle tensioni minime e massime, nonché indicazioni concernenti sistema di tensione, rispetto del coefficiente di sicurezza prescritto, coefficiente di attrito alla puleggia motrice e forze di appoggio minime sui sostegni e sui rulli;

118 Aggiornato dal n. II dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Funivie e funicolari 32

743.011

8. perizie di specialisti indipendenti sui fattori ambientali a cui è sottoposto l'impianto a fune, riguardanti in particolare le caratteristiche del suolo, le condizioni del vento e della neve, il rischio di gelo, la situazione delle valanghe, il pericolo di cadute di sassi, di scoscendimenti e di frane nonché il pericolo d'incendio; 9. organizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto e attribuzione delle responsabilità durante la loro realizzazione; in particolare, i nominativi delle persone che, nei confronti dell'impresa di trasporto a fune, sono responsabili dell'impianto in qualità di progettisti, costruttori o periti, specificando le parti di cui ognuno è responsabile; 10. documenti che comprovano le conoscenze specifiche e l'esperienza, e l'assicurazione di responsabilità civile, dei periti; 11. elenco dei documenti e delle prove presentati; 12. analisi di sicurezza; 13. rapporto di sicurezza; 14. eventuali analisi dei rischi di cui all'articolo 6a.

2

Al più tardi due mesi prima dell'approvazione dei piani, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione i documenti seguenti per la valutazione della sicurezza: 1. piani statici delle stazioni e dei sostegni; 2. la base del progetto; 3. un rapporto di perizia per il controllo del calcolo delle funi, inclusi i parametri rilevanti e i risultati.

3

Il capoverso 2 numero 3 non si applica alle sciovie a fune bassa.

O sugli impianti a fune 33

743.011

Allegato 2119 (art. 4 cpv. 3 e 16 lett. a) Controlli svolti dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione nel quadro della procedura di approvazione dei piani

Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione esegue i seguenti controlli per verificare la sicurezza: 1. Sulla base dei documenti presentati verifica, per campionatura e in funzione dei rischi, la disposizione dei seguenti elementi: a. tracciato nel terreno; b. strutture portanti delle stazioni e dei sostegni; nel caso di funicolari, strutture portanti di stazioni, via di corsa e costruzioni di genio civile; c. veicoli e componenti meccanici; d. sistemi dei dispositivi elettrici di sicurezza;, e. posti di

comando;

f. sala

macchine;

g. spazi riservati ai passeggeri; h. protezione contro le intemperie.

2. Esamina inoltre per campionatura e in funzione dei rischi: a. le distanze, in caso di tratti paralleli e incroci, da altri impianti di trasporto, da strade o da linee elettriche, le distanze dal suolo e rispetto a oggetti fissi estranei all'impianto e gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali dei veicoli lungo la tratta e nelle stazioni;

b. il rispetto del tempo massimo previsto dal programma per il recupero dei passeggeri;

c. ...

d. se le perizie sui fattori ambientali sono state prese in considerazione nella base del progetto e nella convenzione d'utilizzazione; e. se i periti dispongono delle conoscenze specifiche e dell'esperienza sufficienti;

f. le richieste cantonali per quanto concerne la loro rilevanza dal punto di vista della sicurezza; g. il rapporto di sicurezza; h. il rapporto di perizia di cui all'allegato 1.

119 Aggiornato dal n. II dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Funivie e funicolari 34

743.011

Allegato 3120 (art. 26 cpv. 2 lett. c) Documenti da presentare all'autorità competente insieme alla domanda di autorizzazione d'esercizio Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente i seguenti documenti: 1. la relativa domanda; 2. la base di progetto aggiornata e la convenzione d'utilizzazione; 3. il programma d'esercizio e il programma per il recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati, nonché il piano di recupero dei passeggeri con la prova che il tempo massimo di recupero è rispettato; 4. la documentazione relativa all'applicazione delle misure previste nel rapporto di sicurezza;

5. la documentazione relativa all'applicazione delle condizioni previste dalla decisione di approvazione dei piani o dall'autorizzazione cantonale; 6. i piani d'esecuzione e le prove della solidità e della sicurezza alla fatica nonché dell'idoneità all'impiego dei componenti dell'infrastruttura, il cui guasto possa comportare un pericolo immediato per la vita e l'incolumità fisica delle persone;

7. una valutazione della conformità con i parametri tecnici dei sottosistemi, con le condizioni e i requisiti specifici dell'impianto così come concretamente realizzato; 8. documenti che consentano di verificare i punti di contatto tra i sottosistemi e tra sottosistemi e infrastruttura; 9. il rapporto di prova; 10. istruzioni di funzionamento esaustive e concretamente applicabili, complete di direttive sui lavori di manutenzione, di controllo e di sorveglianza da eseguire periodicamente.

11. istruzioni d'esercizio esaustive e concretamente applicabili (art. 52a cpv. 2 lett. d), e un modello per la documentazione dei lavori di manutenzione, di controllo e di sorveglianza da eseguire periodicamente; 12. attestati di conformità (art. 28); 13. rapporti di periti (art. 29); 14. la prova che l'impianto a fune è stato costruito conformemente alle disposizioni (art. 30).

120 Aggiornato dal n. II dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).