01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2022
26.09.2020 - 31.12.2021
01.07.2020 - 25.09.2020
01.01.2017 - 30.06.2020
01.07.2016 - 31.12.2016
01.07.2013 - 30.06.2016
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01.01.2010 - 30.06.2013
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1

Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM) del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20072, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo di

applicazione

1

La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati: a. dalle imprese ferroviarie titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 5 o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr); b.4 dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori e dalle imprese di navigazione titolari di un'attestazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 19236 sul registro del naviglio.

2

Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione.

3

Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni degli articoli 5-8 e 12. Le altre disposizioni si applicano per quanto il contratto non preveda altrimenti.

4

La legge si applica su tutto il territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.

RU 2009 6019 1 RS

101

2 FF

2007 3997

3 RS

742.101

4

Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

5 RS

745.1

6 RS

747.11

742.41

Ferrovie

2

742.41


Art. 2

Veicoli Per veicolo ai sensi della presente legge si intendono un'unità motrice, un veicolo ferroviario o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune, utilizzati per il trasporto di merci.


Art. 3

Requisiti di qualità e cooperazione 1

Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti.

2

Il Consiglio federale può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e la comodità d'utenza.


Art. 4

Promovimento del traffico merci interno 1

L'Assemblea federale può stanziare mezzi finanziari per promuovere il trasporto di merci per ferrovia se lo richiede l'approvvigionamento su tutto il territorio o il trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi (art. 1 e 3 della L del 19 dic. 20087 sul trasferimento del traffico merci).

2

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono, in quanto committenti, concordare con le imprese prestazioni che le stesse non offrirebbero nell'ambito di una gestione improntata all'economia aziendale. A tale scopo, essi indennizzano l'impresa per i costi pianificati non coperti o concedono contributi agli investimenti necessari.

3

Per promuovere il traffico merci, la Confederazione può finanziare investimenti mediante aiuti finanziari o mutui senza interessi.

4

Le disposizioni della legge del 20 marzo 20098 sul trasporto di viaggiatori concernenti la presentazione dei conti si applicano per analogia per quanto il Consiglio federale le dichiari applicabili.9


Art. 5

Trasporto di merci pericolose 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può affidare l'autorizzazione, l'omologazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un'esecuzione conforme alle prescrizioni.

7 RS

740.1

8 RS

745.1

9

Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

Legge sul trasporto di merci 3

742.41


Art. 6

Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza 1

In situazioni particolari e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà di esercizio particolari.


Art. 7

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b-40f Lferr10.


Art. 8


11

Sezione 2: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto

Art. 9

Contratto d'utilizzazione di veicoli 1

Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo la presente legge.

2

Ai contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario - CUV) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 199912.

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.


Art. 10

Contratto di trasporto 1

Con il contratto di trasporto, l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario.

2

Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.

3

Per altro, ai contratti di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci - CIM) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 199913.

10 RS

742.101

11 Abrogato dal n. I 5 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

12 RS

0.742.403.12 13 RS

0.742.403.12

Ferrovie

4

742.41

4

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Sezione 3: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali

Art. 11

Vigilanza I trasporti di merce secondo l'articolo 1 capoverso 1 sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti. Esso è abilitato ad abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione se infrangono la presente legge, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledono importanti interessi nazionali.


Art. 12

Rimedi giuridici

1

Le controversie patrimoniali tra il cliente e l'impresa sottostanno alla giurisdizione civile.

2

Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.


Art. 13

Contravvenzioni Chi intenzionalmente contravviene a un obbligo di cui agli articoli 6 o 8 è punito con la multa.


Art. 14

Delitti Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una prescrizione esecutiva dell'articolo 5 capoverso 1 la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.


Art. 15

Perseguimento d'ufficio I reati previsti dal Codice penale14 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a. gli impiegati delle imprese ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1; b. le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.


Art. 16

Competenza

1

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione competono ai Cantoni.

14 RS

311.0

Legge sul trasporto di merci 5

742.41

2

Le sentenze e i decreti di abbandono emessi sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Consiglio federale.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 17

Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.


Art. 18

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 201015 15 DCF del 4 nov. 2009.

Ferrovie

6

742.41