Art. 1 Foresta
(art. 2 cpv. 4 LFo)
1 I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta:
- a.
- superficie, incluso un margine idoneo: 200-800 m2 3;
- b.
- larghezza, incluso un margine idoneo: 10-12 metri;
- c.
- età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea: 10-20 anni.
2 Il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.
