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941.10

Legge federale
sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento

(LUMP)

del 22 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 19992,

decreta:

Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento

Art. 2 Mezzi legali di pagamento

Sono mezzi legali di pagamento:

a.
le monete emesse dalla Confederazione;
b.
i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera;
c.
i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.
Art. 3 Obbligo di accettazione

1 Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.

2 Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.

3 Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.

Sezione 2: Regime monetario

Art. 4 Emissione delle monete circolanti

1 La Confederazione può mantenere una Zecca federale.

2 La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti.

3 Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

4 Il Consiglio federale stabilisce l'effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.

5 Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza il cambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneggiate, logore o false.3

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769, FF 2018 897).

Art. 4a4 Prestazioni commerciali

1 La Zecca federale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

a.
sono strettamente correlate ai compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in concorrenza con l'economia privata.

4 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).

Art. 5 Circolazione delle monete

1 La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete circolanti e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

2 La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.

3 Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.

Art. 6 Monete commemorative e d'investimento

1 La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.

2 Il Dipartimento competente5 stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e d'investimento. Esso decide quali monete commemorative e d'investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

5 Attualmente il Dipartimento federale delle finanze.

Sezione 3: Regime dei biglietti

Art. 7 Emissione dei biglietti

1 La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità del traffico dei pagamenti. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.

2 Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

3 La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.

4 Essa può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.

Art. 8 Sostituzione dei biglietti

1 La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto danneggiato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.6

2 Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.

6 Nuovo testo giusta la LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 3769, FF 2018 897).

Art. 9 Ritiro dei biglietti

1 La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.

2 Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.

3 Senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 4, la Banca nazionale svizzera è tenuta a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. È fatto salvo l'articolo 8.7

4 Trascorsi 25 anni a contare dalla prima pubblicazione del ritiro, il controvalore dei biglietti ritirati non presentati per il cambio è attribuito come segue:

a.
il 90 per cento è attribuito per un quinto al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili; un terzo dell'importo rimanente del 90 per cento del controvalore è attribuito alla Confederazione e due terzi ai Cantoni;
b.
il 10 per cento è attribuito alla Banca nazionale svizzera per l'adempimento dell'obbligo di cambio di cui al capoverso 3.8

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769, FF 2018 897).

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769, FF 2018 897).

Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera

Art. 10

La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca stessa in virtù della legge del 23 dicembre 19539 sulla Banca nazionale.

9 [RU 1954 613, 1979 983 1376, 1993 399, 1997 2252, 1998 2847 all. n. 7, 2000 1144 all. n. 4, 2004 297 n. I 6. RU 2004 1985 all. n. I 2]. Vedi ora la L del 3 ott. 2003 (RS 951.11).

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 11

1 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.10

2 Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.

10 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore

Art. 12

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 200011

11 DCF del 12 apr. 2000.

Appendice

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. La legge federale del 18 dicembre 197012 sulle monete è abrogata.

2. a 4. …13

12 [RU 1971 360, 1997 2755]

13 Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 1144.