Art. 1 Unità monetaria
L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.
941.10
del 22 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2020)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 19992,
decreta:
L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.
Sono mezzi legali di pagamento:
1 Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.
2 Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.
3 Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.
1 La Confederazione può mantenere una Zecca federale.
2 La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti.
3 Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
4 Il Consiglio federale stabilisce l'effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.
5 Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza il cambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneggiate, logore o false.3
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769, FF 2018 897).
1 La Zecca federale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in concorrenza con l'economia privata.
4 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).
1 La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete circolanti e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.
2 La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.
3 Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.
1 La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.
2 Il Dipartimento competente5 stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e d'investimento. Esso decide quali monete commemorative e d'investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
5 Attualmente il Dipartimento federale delle finanze.
1 La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità del traffico dei pagamenti. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.
2 Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.
3 La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.
4 Essa può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.
1 La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto danneggiato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.6
2 Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.
6 Nuovo testo giusta la LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 3769, FF 2018 897).
1 La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.
2 Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.
3 Senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 4, la Banca nazionale svizzera è tenuta a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. È fatto salvo l'articolo 8.7
4 Trascorsi 25 anni a contare dalla prima pubblicazione del ritiro, il controvalore dei biglietti ritirati non presentati per il cambio è attribuito come segue:
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769, FF 2018 897).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769, FF 2018 897).
1 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.10
2 Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.
10 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
1. La legge federale del 18 dicembre 197012 sulle monete è abrogata.
2. a 4. …13
13 Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 1144.