01.01.2016 - * / In vigore
01.06.2011 - 31.12.2015
01.03.2011 - 31.05.2011
01.07.2008 - 28.02.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
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1

Ordinanza
sulla sistemazione dei corsi d'acqua
(OSCA)

del 2 novembre 1994 (Stato 8 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla sistemazione dei
corsi d'acqua (LSCA),

ordina:

Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione Sezione 1: Indennità

Art. 1

Condizioni

1

Sono accordate indennità se: a.

le misure sono necessarie nel pubblico interesse, si basano su una pianificazione razionale e sono economiche; b.

le misure sono coordinate con pubblici interessi in altri settori; c.

sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale.

2

Per principio non sono accordate indennità per la protezione di opere e installazioni eseguite in zone di pericolo o in regioni notoriamente pericolose.


Art. 2

Priorità in caso di misure edilizie Sono prioritarie le misure intese a ridurre con rapidità ed efficacia un danno potenzialmente elevato. Deve essere considerata l'importanza dell'oggetto da proteggere.


Art. 3

Domanda in caso di misure edilizie 1

Il Cantone inoltra all'Ufficio federale dell'economia delle acque (Ufficio federale) la domanda di indennità accompagnata dai seguenti documenti: a.

una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani; b.

il preventivo e le garanzie di finanziamento; c.

un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili
danni e degli obiettivi di protezione prefissati; RU 1994 2502

1

RS 721.100

721.100.1

Lavori pubblici

2

721.100.1

d.

la decisione in merito al progetto, emanata dall'autorità competente e passata
in giudicato;

e.

i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché
alle loro ripercussioni; f.

l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente; e g.

indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d'utilizzazione.

2

Se dopo un evento dannoso sono necessari provvedimenti urgenti, realizzabili entro un anno, la domanda contiene soltanto: a.

un breve rapporto sull'evento, le sue cause, le misure prese e previste; b.

la valutazione dei costi e le garanzie di finanziamento; c.

una carta sinottica; d.

un piano di situazione con dati più dettagliati sul territorio colpito; e.

schizzi di base e istruzioni generali; e f.

i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché
alle loro ripercussioni.

3

L'Ufficio federale può richiedere altri documenti.


Art. 4

Domanda in materia di catasti e carte dei pericoli, stazioni di misurazione e sistemi d'allarme 1

Il Cantone inoltra all'Ufficio federale la domanda di indennità accompagnata da una descrizione del progetto, dal preventivo e dalle garanzie di finanziamento.

2

La domanda di indennità per l'esercizio di stazioni di misurazione deve indicare la durata d'esercizio prevista, il genere della valutazione e dell'archiviazione e contenere il bilancio relativo alle spese annue.

Sezione 2: Aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque

Art. 5

Condizioni

Possono essere accordati aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque se: a.

il Cantone partecipa in proporzione alla sua capacità finanziaria; e b.

sono soddisfatte le condizioni del diritto federale.


Art. 6

Priorità

Sono prioritarie le misure per il ripristino della dinamica naturale e delle relazioni tra
gli ambienti naturali, segnatamente il ripristino dello scorrimento a cielo aperto nonché la realizzazione in quantità sufficiente di zone cuscinetto e di spazi di transizione
tra terra e acqua.

Sistemazione dei corsi d'acqua 3

721.100.1


Art. 7

Domanda

Il Cantone inoltra all'Ufficio federale la domanda per l'aiuto finanziario accompagnata dai seguenti documenti: a.

una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani; b.

il preventivo e la ripartizione dei costi; c.

i risultati degli accertamenti relativi alle ripercussioni del progetto; e d.

l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente.

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 8

Calcolo

Per il calcolo dell'indennità e dell'aiuto finanziario è tenuto conto: a.

dell'importanza della misura per la protezione contro le piene o per la rivitalizzazione; b.

dei vantaggi procurati al Cantone da tale misura oltre alla protezione contro
le piene;

c.

della possibile partecipazione di chi ha reso necessaria tale misura e di terzi
che ne traggono un vantaggio.

a2 Limiti finanziari

Indennità e aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso: a.

fino a 3 milioni di franchi, dall'Ufficio federale; b.

oltre 3 milioni di franchi, dall'Ufficio federale d'intesa con l'Amministrazione
federale delle finanze.


Art. 9

Modifiche di progetti Se un progetto viene modificato in misura considerevole dopo la concessione del
contributo finanziario della Confederazione, la domanda di indennità o di aiuto
finanziario deve essere completata.


Art. 10

Controllo delle spese Il Cantone controlla le spese. Esso notifica all'Ufficio federale, non appena è ravvisabile, un possibile superamento del preventivo. Se vuole ottenere ulteriori contributi
finanziari della Confederazione, deve inoltrare immediatamente una domanda motivata.

2

Introdotto dal n. I 61 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze
decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

Lavori pubblici

4

721.100.1


Art. 11

Spese computabili

1

Per misure edilizie e per la rivitalizzazione delle acque sono segnatamente computabili le spese di progettazione, di acquisto del terreno, la costruzione nonché le
spese di delimitazione e di picchettazione.

2

Per il resto, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni3 (Dipartimento) determina in un'ordinanza le spese prese in
considerazione per il calcolo delle indennità e degli aiuti finanziari.


Art. 12

Conteggio

Il Cantone inoltra all'Ufficio federale i conteggi riguardanti le spese computabili. Nei
cinque anni che seguono il conteggio finale, tiene a disposizione delle autorità federali, per controllo, tutti i relativi documenti.


Art. 13

Disposizioni speciali riguardanti la concessione di indennità per
l'esercizio di stazioni di misurazione 1

L'Ufficio federale accorda, mediante decisione, l'indennità per una determinata durata d'esercizio.

2

Il pagamento avviene annualmente dopo la presentazione del conteggio relativo alle spese dimostrate.


Art. 14

Controllo

L'Ufficio federale controlla per campionatura l'esecuzione delle misure promosse
nonché l'impiego delle indennità e degli aiuti finanziari accordati.


Art. 15

Inadempimento o adempimento parziale 1

Se le misure per le quali sono accordati indennità o aiuti finanziari non sono realizzate o lo sono in modo indebito, l'Ufficio federale può impartire un termine e pretendere che il Cantone completi tali misure conformemente al progetto.

2

Se entro il termine impartito il Cantone non adempie i suoi obblighi, l'Ufficio federale non versa l'indennità o l'aiuto finanziario o ne chiede il rimborso applicando un
interesse del 5 per cento annuo a partire dalla data di versamento.

3

Se, nonostante ingiunzione, il Cantone adempie solo parzialmente i suoi obblighi, l'Ufficio federale riduce l'indennità o l'aiuto finanziario in misura adeguata o ne
chiede il rimborso parziale applicando un interesse del 5 per cento annuo a partire
dalla data di versamento.

3

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Sistemazione dei corsi d'acqua 5

721.100.1

Capitolo 2: Vigilanza della Confederazione

Art. 16

Preavviso relativo a misure di protezione contro le piene 1

I Cantoni, prima di decidere misure edilizie in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, sottopongono il progetto,
fatta eccezione per quelli di trascurabile importanza, all'Ufficio federale per preavviso.

2

Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposti per preavviso i progetti che: a.

riguardano le acque sui confini nazionali; b.

hanno ripercussioni sulla protezione contro le piene di altri Cantoni o di Stati
esteri;

c.

richiedono un esame dell'impatto sull'ambiente; oppure d.

riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali.

3

Nel caso di altre misure di protezione contro le piene, i Cantoni possono chiedere il preavviso dell'Ufficio federale.

4

Il preavviso dell'Ufficio federale può pure fornire indicazioni sul principio e l'ammontare approssimativo di un'eventuale indennità.


Art. 17

Documenti

1

Ai fini del preavviso, i Cantoni inoltrano all'Ufficio federale i seguenti documenti: a.

una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani; b.

il preventivo e la ripartizione dei costi; c.

un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili
danni e degli obiettivi di protezione prefissati; d.

i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché
alle loro ripercussioni; e.

l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente; e f.

indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d'utilizzazione.

2

L'Ufficio federale può richiedere altri documenti.


Art. 18

Preavviso in merito ad altre misure I servizi federali che prevedono misure le quali influiscono in modo considerevole
sul deflusso di acque, sul trasporto di sostanze solide o sulla dinamica dei deflussi,
segnatamente sull'altezza al colmo di piena, o che partecipano al loro finanziamento,
chiedono il preavviso dell'Ufficio federale prima di prendere una decisione.

Lavori pubblici

6

721.100.1

a4 Divieto di misure pericolose L'Ufficio federale può vietare l'adozione di misure che minacciano la protezione
contro le piene o esigere la loro revoca.

Capitolo 3: Esecuzione Sezione 1: Esecuzione da parte della Confederazione

Art. 19

Promovimento

L'Ufficio federale promuove la formazione e il perfezionamento professionale delle
persone responsabili della protezione contro le piene.


Art. 20

Direttive

L'Ufficio federale emana direttive segnatamente in materia di: a.

esigenze per la protezione contro le piene, misure per la protezione contro le
piene e per la rivitalizzazione delle acque; b.

allestimento di catasti di carte dei pericoli; e c.

allestimento del conteggio riguardante indennità e aiuti finanziari.

Sezione 2: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 21


5

Regioni pericolose e spazio riservato alle acque 1 I Cantoni designano le regioni pericolose.

2 Fissano lo spazio riservato alle acque in modo da garantire la protezione contro le
piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque.

3 Essi tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque nei
piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d'incidenza territoriale.


Art. 22

Sorveglianza

I Cantoni esaminano periodicamente la situazione di pericolo delle acque nonché
l'efficacia delle misure prese per la protezione contro le piene.

4

Introdotto dal n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).

5

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 all'O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in
vigore dal 1° gen. 1999 (RS 814.201).

Sistemazione dei corsi d'acqua 7

721.100.1


Art. 23

Manutenzione

I Cantoni provvedono alla necessaria manutenzione delle acque svolta nell'interesse
della protezione contro le piene. Ciò facendo, tengono conto delle esigenze ecologiche.


Art. 24

Sistemi d'allarme

I Cantoni provvedono alla realizzazione e all'esercizio dei sistemi d'allarme necessari
per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle
acque.


Art. 25

Disposizioni esecutive I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall'entrata in vigore
della legge.

Capitolo 4: Studi di base

Art. 26

Studi di base della Confederazione 1

L'Ufficio federale rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d'acqua.

2

L'Ufficio federale rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le necessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può
effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.6 3

L'Ufficio federale coordina gli inventari dei Cantoni riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene.

4

Tiene un inventario relativo alle misure di protezione contro le piene cui la Confederazione partecipa finanziariamente.


Art. 27

Studi di base dei Cantoni 1

I Cantoni:

a.

tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di
sicurezza contro le piene; b.

tengono catasti dei pericoli; c.

allestiscono carte dei pericoli e le tengono aggiornate; d.

rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione; e.

documentano i più importanti eventi dannosi; e 6

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

Lavori pubblici

8

721.100.1

f.

approntano e gestiscono le stazioni di misurazione necessarie nell'interesse
della protezione contro le piene.

2

Tengono conto dei lavori e delle direttive tecniche realizzati dalla Confederazione.

3

Mettono i dati a disposizione dei servizi specializzati della Confederazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28

Abrogazione del diritto vigente Il regolamento d'esecuzione dell'8 marzo 18797 per la legge federale del 22 giugno
1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è abrogato.


Art. 29

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1994.

7

[CS 4 951; RU 1985 685 n. I 17; RS 172.010.211.3 allegato n. 2]