01.01.2016 - * / In vigore
01.06.2011 - 31.12.2015
  DEFRITRM • (html)
  DEFRITRM • (pdf)

01.03.2011 - 31.05.2011
01.07.2008 - 28.02.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2000 - 31.12.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) del 2 novembre 1994 (Stato 1° giugno 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla sistemazione dei
corsi d'acqua (LSCA), ordina: Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione Sezione 1: Disposizione generale2

Art. 1

3 Sono accordate indennità4 se: a. il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata; b. le misure sono necessarie nel pubblico interesse, nonché coordinate con i pubblici interessi di altri settori; c. le misure si basano su una pianificazione razionale; d. le misure soddisfano le esigenze tecniche, economiche ed ecologiche; e. sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale; f.

la manutenzione successiva è garantita.

RU 1994 2502 1

RS 721.100

2

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

3

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

4

Nuova espr. giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

721.100.1

Lavori pubblici

2

721.100.1

Sezione 2:5 Misure

Art. 2


6

Indennità per opere d'ingegneria idraulica 1

Le indennità per le opere d'ingegneria idraulica e per l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:

a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all'entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.

2

Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure: a. costano più di 5 milioni di franchi; b. interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali; c. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali; d. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure e. non erano prevedibili.

3

I contributi ai costi delle misure secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi; c. all'entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.

4

Qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.

5

Non è accordata alcuna indennità per: a. misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo; b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

5

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

6

Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

Sistemazione dei corsi d'acqua 3

721.100.1


Art. 3


7

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità8

Art. 4

9 Domanda 1 Il Cantone inoltra la domanda di indennità globali all'Ufficio federale.

2

La domanda deve contenere informazioni concernenti: a. gli obiettivi programmatici da raggiungere; b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;

c. l'efficacia

delle

misure.

3

Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.


Art. 5

10 Accordo programmatico

1

L'Ufficio federale stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

2

Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare: a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente; b. la prestazione del Cantone; c. i sussidi della Confederazione; d. il controlling.

3

L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4

L'Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

7

Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, con veffetto dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

8

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

9

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

10 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Lavori pubblici

4

721.100.1


Art. 6

11 Pagamento Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.


Art. 7


12

Rendicontazione e controllo 1

Il Cantone presenta ogni anno all'Ufficio federale un rapporto sull'impiego delle indennità e degli aiuti finanziari globali.

2

L'Ufficio federale controlla a campione: a. l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;

b. l'impiego dei sussidi federali versati.


Art. 8


13

Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1

L'Ufficio federale sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone: a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 7 cpv. 1); b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

2

Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'Ufficio federale ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

3

Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

4

Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199014 sui sussidi (LSu).

a15 Importo soglia

Le indennità assegnate nel singolo caso superiori a 3 milioni di franchi sono decise dall'Ufficio federale d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

11 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

12 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

13 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

14 RS

616.1

15

Introdotto dal n. I 61 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale (RU 1996 2243). Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

Sistemazione dei corsi d'acqua 5

721.100.1

Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità16

Art. 9

17 Domanda 1 Il Cantone inoltra all'Ufficio federale la domanda di indennità nel singolo caso.

2

L'Ufficio federale emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.


Art. 10


18

Concessione e pagamento dei contributi 1

L'Ufficio federale fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula a tal fine un contratto con il Cantone.

2

L'Ufficio federale paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.


Art. 11


19

Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1

Se, nonostante un'intimazione, la misura per la quale sono stati accordati un'indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Cantone solo in modo parziale, l'indennità o l'aiuto finanziario non sono versati o sono ridotti.

2

Se sono stati pagate indennità e il Cantone, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è retta dall'articolo 28 LSu20.

3

Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

4

Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall'articolo 29 LSu.


Art. 12


21

Rendicontazione e controllo Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 7.

16 Introdotto dal n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

17 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

18 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

19 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

20 RS

616.1

21 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Lavori pubblici

6

721.100.1


Art. 13

a 1522 Capitolo 2: Vigilanza della Confederazione

Art. 16

Preavviso relativo a misure di protezione contro le piene 1

I Cantoni, prima di decidere su misure edilizie per la protezione contro le piene in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 della legge, sottopongono il progetto, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari, all'Ufficio federale per preavviso.23 2 Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposti per preavviso i progetti che: a. riguardano le acque sui confini nazionali; b. hanno ripercussioni sulla protezione contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;

c. richiedono un esame dell'impatto sull'ambiente; oppure d. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali.

3

Nel caso di altre misure di protezione contro le piene, i Cantoni possono chiedere il preavviso dell'Ufficio federale.

4

Il preavviso dell'Ufficio federale può pure fornire indicazioni sul principio e l'ammontare approssimativo di un'eventuale indennità.


Art. 17

Documenti

1

Ai fini del preavviso, i Cantoni inoltrano all'Ufficio federale i seguenti documenti: a. una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani; b. il preventivo e la ripartizione dei costi; c. un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili danni e degli obiettivi di protezione prefissati; d. i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché alle loro ripercussioni; e. l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente; e f.

indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d'utilizzazione.

2

L'Ufficio federale può richiedere altri documenti.

22 Abrogati dal n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

23 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Sistemazione dei corsi d'acqua 7

721.100.1


Art. 18

Preavviso in merito ad altre misure I servizi federali che prevedono misure le quali influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di sostanze solide o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sull'altezza al colmo di piena, o che partecipano al loro finanziamento, chiedono il preavviso dell'Ufficio federale prima di prendere una decisione.

a24 Divieto di misure pericolose L'Ufficio federale può vietare l'adozione di misure che minacciano la protezione contro le piene o esigere la loro revoca.

Capitolo 3: Esecuzione Sezione 1: Esecuzione da parte della Confederazione

Art. 19

Promovimento

L'Ufficio federale promuove la formazione e il perfezionamento professionale delle persone responsabili della protezione contro le piene.


Art. 20

Direttive

L'Ufficio federale emana direttive segnatamente in materia di: a.25 esigenze e misure per la protezione contro le piene; b. allestimento di catasti di carte dei pericoli; e c. allestimento del conteggio riguardante indennità.

a26 Geoinformazione L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200827 sulla geoinformazione.

24 Introdotto dal n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RU 2000 243).

25 Nuova testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

26 Introdotto dal n. 4 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

27 RS

510.620

Lavori pubblici

8

721.100.1

Sezione 2: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 21


28

Regioni pericolose e spazio riservato alle acque 1

I Cantoni designano le regioni pericolose.

2

...29

3

Nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d'incidenza territoriale tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 36a della legge federale del 24 gennaio 199130 sulla protezione delle acque.31

Art. 22

Sorveglianza

I Cantoni esaminano periodicamente la situazione di pericolo delle acque nonché l'efficacia delle misure prese per la protezione contro le piene.


Art. 23

Manutenzione

I Cantoni provvedono alla necessaria manutenzione delle acque svolta nell'interesse della protezione contro le piene. Ciò facendo, tengono conto delle esigenze ecologiche.


Art. 24

Sistemi d'allarme

I Cantoni provvedono alla realizzazione e all'esercizio dei sistemi d'allarme necessari per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle acque.


Art. 25

Disposizioni esecutive I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

Capitolo 4: Studi di base

Art. 26

Studi di base della Confederazione 1

L'Ufficio federale rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d'acqua.

28 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 all'O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2863).

29 Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, con effetto dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

30 RS 814.20 31 Nuova testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Sistemazione dei corsi d'acqua 9

721.100.1

2

L'Ufficio federale rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le necessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.32 3 L'Ufficio federale coordina gli inventari dei Cantoni riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene.

4

Tiene un inventario relativo alle misure di protezione contro le piene cui la Confederazione partecipa finanziariamente.


Art. 27

Studi di base dei Cantoni 1

I Cantoni:

a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene; b. tengono catasti dei pericoli; c. allestiscono carte dei pericoli e le tengono aggiornate; d. rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione; e. documentano i più importanti eventi dannosi; e f. approntano e gestiscono le stazioni di misurazione necessarie nell'interesse della protezione contro le piene.

2

Tengono conto dei lavori e delle direttive tecniche realizzati dalla Confederazione.

3

Su richiesta, mettono i dati a disposizione dell'Ufficio federale e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.33

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28

Abrogazione del diritto vigente Il regolamento d'esecuzione dell'8 marzo 187934 per la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è abrogato.


Art. 29

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1994.

32 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RU 2000 243).

33 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

34

[RU 1979 3, 1985 685 n. I 17 all. n. 2]

Lavori pubblici

10

721.100.1