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1

Ordinanza

sull'allerta, l'allarme e la rete radio nazionale di sicurezza (Ordinanza sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza, OARS)1 del 18 agosto 2010 (Stato 1° marzo 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina: Sezione 1: Oggetto

Art. 1

3 La presente ordinanza disciplina le competenze e la procedura: a. nell'ambito dell'allerta e dell'allarme nonché dell'impartizione e della diffusione di istruzioni di comportamento alla popolazione;

b. nell'ambito dell'esercizio, della manutenzione e della salvaguardia del valore di una rete radio nazionale di sicurezza delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza ad uso della Confederazione, dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche.

Sezione 2: Disposizioni generali concernenti l'allerta e l'allarme4

Art. 2

Preallerta, allerta e revoca dell'allerta 1

In caso di pericolo sono allertati con sufficiente anticipo gli organi federali, cantonali e comunali competenti. Essi provvedono affinché sia assicurata per tempo la prontezza operativa per la successiva diffusione dell'allarme.

2

In caso di pericoli naturali, dopo le autorità viene allertata anche la popolazione, se l'organo competente secondo l'articolo 9 lo ritiene indispensabile nella situazione concreta. Nei casi di massima urgenza, la popolazione è allertata contemporaneaRU 2010 5179

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 605).

2 RS

520.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 605).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 605).

520.12

Protezione della popolazione e protezione civile 2

520.12

mente. L'allerta può essere completata con raccomandazioni di comportamento non vincolanti.

3

Se sussiste grande incertezza che un pericolo naturale si verifichi, si trasmette una preallerta alle autorità.

4

Una preallerta e un'allerta sono emesse per una durata limitata o illimitata. In caso di durata illimitata, occorre revocare la preallerta e l'allerta alla fine del pericolo.

5

Le disposizioni concernenti l'allerta in caso di pericoli naturali valgono per analogia anche per le notifiche di terremoto.


Art. 3

Prontezza d'allarme

1

In caso di pericolo imminente, i seguenti organi ordinano la realizzazione della prontezza d'allarme:

a. la Centrale nazionale d'allarme (CENAL), in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione; b. gli organi designati dai Cantoni, in caso di eventi per i quali l'intervento compete al Cantone.

2

La prontezza d'allarme è realizzata quando: a. i mezzi per dare l'allarme sono pronti all'impiego; b. sia stato accertato che i posti d'allarme possono ricevere gli ordini d'allarme trasmessi via radio;

c. il personale addetto alla diffusione dell'allarme è operativo.


Art. 4

Disposizioni relative all'allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento 1

Se dopo la realizzazione della prontezza d'allarme è necessario dare l'allarme, la popolazione è allarmata per mezzo di sirene fisse e mobili o telefonicamente negli edifici discosti. Inoltre è possibile diffondere via radio o per mezzo di altri media le istruzioni vincolanti sul comportamento che la popolazione deve adottare.

2

Non appena un pericolo raggiunge una certa intensità, i seguenti organi ordinano l'allarme e la diffusione delle istruzioni di comportamento: a. l'organo federale competente, in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione;

b. gli organi designati dal Cantone, in caso di eventi per cui l'intervento compete al Cantone.

3

Nei casi di massima urgenza, la CENAL ordina l'allarme sotto la propria responsabilità.

O sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza 3

520.12


Art. 5

Incarichi relativi all'allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento 1

In base alle disposizioni dell'organo federale competente, su ordine dell'organo cantonale competente o, in casi di massima urgenza, autonomamente, la CENAL incarica: a. gli organi designati dal Cantone di attivare l'allarme generale; b. la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche nazionali, regionali e locali di diffondere informazioni sull'allarme e istruzioni di comportamento via radio.

2

In caso di pericoli circoscritti, gli incarichi relativi all'allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento vengono assegnati come segue: a. in tempo di pace, secondo le prescrizioni del Cantone; b. in caso di conflitto armato, da parte degli organi di condotta civili competenti.

3

In caso di fuga rapida (in un lasso di tempo inferiore ad un'ora) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l'adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona 1 attorno all'impianto (incidente con decorso rapido), il gestore dell'impianto assegna gli incarichi relativi all'allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento e informa senza indugio gli organi federali e cantonali competenti.


Art. 6

Informazione in caso di allarme diffuso dalle sirene 1

Gli organi competenti segnalano senza indugio ogni allarme o falso allarme alla polizia cantonale, che informerà a sua volta la CENAL.

2

In caso di falso allarme, la polizia cantonale ordina inoltre di informare immediatamente la popolazione via radio.


Art. 7

Revoca dell'allarme e delle istruzioni di comportamento 1

Alla fine del pericolo, l'organo che ha ordinato l'allarme revoca l'allarme e le istruzioni di comportamento.

2

Esso annuncia via radio e tramite altri media la revoca dell'allarme e l'allentamento o la revoca delle istruzioni di comportamento.


Art. 8

Caratterizzazione L'allerta ufficiale e le istruzioni di comportamento ufficiali degli organi statali devono essere contraddistinte come tali.

Protezione della popolazione e protezione civile 4

520.12

Sezione 3:

Disposizioni particolari per l'allerta in caso di pericoli naturali

Art. 9

Organi specializzati della Confederazione 1

L'allerta per i pericoli naturali sotto elencati compete ai seguenti organi specializzati della Confederazione:

a. fenomeni meteorologici pericolosi: Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera);

b. piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); c. valanghe: Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP); d. terremoti: Servizio sismologico svizzero (SSS).

2

Se un evento pericoloso compete a più organi specializzati, questi designano di comune intesa l'organo responsabile ed emanano congiuntamente la preallerta, l'allerta e la revoca dell'allerta.

3

L'organo specializzato responsabile trasmette la preallerta, l'allerta e la revoca dell'allerta alla CENAL, che a sua volta le inoltra alle autorità. Se i comunicati d'allerta dei livelli 4 e 5 e le rispettive revoche sono destinate anche alla popolazione, la CENAL le trasmette alle emittenti radiotelevisive che sono obbligate a diffonderle secondo la legislazione sulla radiotelevisione.

4

Gli organi specializzati della Confederazione regolano, d'intesa con gli organi cantonali competenti: a. la

collaborazione;

b. il contenuto e la frequenza della preallerta e dell'allerta; c. l'enunciazione delle raccomandazioni di comportamento.

5

I Cantoni completano e precisano, se necessario, l'allerta emanata per il loro territorio.


Art. 10

Scala dei livelli d'allerta 1

Per i comunicati d'allerta in caso di pericoli naturali gli organi specializzati della Confederazione impiegano la seguente scala: Livello 1 pericolo nullo o debole Livello 2

pericolo moderato

Livello 3

pericolo marcato

Livello 4

pericolo forte

Livello 5

pericolo molto forte.5 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4475).

O sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza 5

520.12

2

Gli organi specializzati della Confederazione fissano, d'intesa con gli organi cantonali responsabili, i criteri per il raggiungimento di ogni livello d'allarme per i pericoli naturali che rientrano nella loro sfera di competenza. Per fissare tali criteri essi si basano fondamentalmente sull'intensità degli eventi naturali.

3

Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga, basata sull'intensità del terremoto.

Sezione 4:

Disposizioni particolari per i pericoli derivanti da impianti nucleari e di accumulazione

Art. 11

Incidenti in impianti nucleari 1

I gestori di impianti nucleari sono responsabili di riconoscere ed annunciare per tempo il raggiungimento dei criteri d'allerta e d'allarme.

2

Essi annunciano senza indugio il raggiungimento dei criteri ai seguenti organi: a. Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN); b. CENAL; c. organo competente del Cantone di ubicazione.

3

La CENAL allerta gli organi federali e cantonali competenti.


Art. 12

Pericolo di inondazione presso impianti di accumulazione 1

I gestori di impianti di accumulazione sono responsabili di dare per tempo l'allerta e l'allarme in caso di eventi straordinari che comportano un pericolo d'inondazione nella zona di deflusso dell'impianto d'accumulazione.

2

Essi trasmettono senza indugio gli avvisi concernenti la diffusione dell'allerta o dell'allarme ai seguenti organi: a. organo competente del Cantone di ubicazione; b.6 ...

c. Ufficio federale dell'energia.

3

L'organo competente del Cantone di ubicazione e l'Ufficio federale dell'energia informano tempestivamente la CENAL.7 6

Abrogata dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4475).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4475).

Protezione della popolazione e protezione civile 6

520.12

Sezione 5: Segnali d'allarme

Art. 13

Allarme generale

1

Per dare l'allarme alla popolazione viene utilizzato il segnale d'allarme generale.

Si tratta di un suono continuo e modulato tra le frequenze seguenti: 400 Hz
250 Hz

2

Le sirene fisse emettono il segnale d'allarme generale per la durata di un minuto e lo ripetono una seconda volta nei cinque minuti successivi.

3

Il segnale d'allarme generale esorta la popolazione ad ascoltare la radio e a seguire le istruzioni di comportamento diramate.


Art. 14

Allarme acqua

1

Il segnale d'allarme acqua è composto da dodici suoni della stessa frequenza, che durano 20 secondi ciascuno e si succedono ad intervalli di 10 secondi: 200 Hz

2

In caso di un pericolo imminente derivante da un impianto d'accumulazione, la popolazione residente nella zona raggiunta nel giro di due ore dal fronte dell'onda di piena (zona contigua) è avvertita con il segnale d'allarme acqua dopo il segnale d'allarme generale.

3

Nei casi di massima urgenza, la popolazione residente nella zona contigua è avvertita solo con il segnale d'allarme acqua, che viene ripetuto una seconda volta nei cinque minuti successivi.

4

Se risuona il segnale d'allarme acqua, la popolazione deve abbondare immediatamente la zona minacciata.


Art. 15

Utilizzazione dei segnali d'allarme I segnali d'allarme generale e d'allarme acqua possono essere utilizzati esclusivamente per dare l'allarme alla popolazione.

Sezione 6: Altre competenze

Art. 16

Confederazione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport emana, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, le prescrizioni sul comportamento che la popolazione deve adottare in caso d'allarme.

O sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza 7

520.12

2

Emana disposizioni sullo svolgimento di prove delle sirene e dei sistemi d'allarme.8 3

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) svolge i compiti seguenti:

a. definisce i requisiti che devono soddisfare i sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione e, ad eccezione delle sirene, li mette a disposizione; b. garantisce la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione;

c. rilascia l'omologazione per le sirene e stabilisce i mezzi per la diffusione di comunicati d'allerta e istruzioni di comportamento.9

Art. 17

Cantoni 1 I Cantoni provvedono alla pianificazione dell'allarme.

2

Essi mettono a disposizione secondo le prescrizioni federali: a. i sistemi tecnici per allertare le autorità; b. le sirene.10

2bis

Garantiscono la manutenzione e, grazie a controlli periodici, la prontezza operativa permanente dei sistemi tecnici per allertare le autorità, delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione e delle sirene.11 2ter

Mettono a disposizione i sistemi di corrente d'emergenza esterni necessari e provvedono alla loro manutenzione.12 3 Definiscono le misure da adottare per allertare le autorità e allarmare la popolazione in tempo utile.

4

Assicurano la loro disponibilità a ricevere in ogni momento messaggi o mandati e a trasmetterli agli organi competenti.

5

Garantiscono che le sirene ubicate nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere attivate, in blocco e nei singoli settori della zona 2, tramite il telecomando centralizzato.

6

Informano la popolazione che risiede nella regione a rischio d'inondazione (zona contigua e zona discosta) presso gli impianti d'accumulazione sul comportamento da adottare in caso di pericolo tramite promemoria e bollettini.13 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 605).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 605).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4475).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4475).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4475).

13 Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 2 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).

Protezione della popolazione e protezione civile 8

520.12

7

Disciplinano l'impiego di personale addetto all'allarme per assistere i gestori di impianti di accumulazione.

8

Assicurano la prontezza operativa degli organi responsabili per l'allarme.


Art. 18

Comuni 1 I Comuni garantiscono la trasmissione dell'allarme alla popolazione.

2

Essi assicurano la prontezza d'impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d'allarme.


Art. 19

Gestori di impianti nucleari 1

I gestori di impianti nucleari definiscono in un regolamento d'emergenza i seguenti punti:

a. i criteri tecnici per dare l'allerta e l'allarme; b. le competenze in seno alla propria organizzazione; c. i canali di comunicazione con l'esterno.

2

Il regolamento d'emergenza deve essere approvato dall'IFSN.


Art. 20

Gestori di impianti d'accumulazione 1

I gestori di impianti d'accumulazione definiscono in un regolamento d'emergenza in particolare i punti seguenti:14 a. i criteri tecnici per dare l'allerta e l'allarme; b. le competenze in seno alla propria organizzazione; c. i canali di comunicazione con l'esterno.

2

Il regolamento d'emergenza deve essere approvato dall'Ufficio federale dell'energia.

3

I gestori di impianti d'accumulazione garantiscono la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti decentralizzate del loro dispositivo d'allarme acqua.15 4 Mettono a disposizione i sistemi di corrente d'emergenza esterni necessari e provvedono alla loro manutenzione.16

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4475).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4475).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4475).

O sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza 9

520.12

Sezione 6a:17 Rete radio nazionale di sicurezza
a 1 La Confederazione e i Cantoni allestiscono e gestiscono una rete radio nazionale di sicurezza per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa degli organi secondo l'articolo 1 lettera b.

2

L'UFPP è responsabile, in collaborazione con le autorità e le organizzazioni federali e cantonali attive nel campo del salvataggio e della sicurezza, per le componenti nazionali della rete radio di sicurezza. I compiti comprendono:

a. l'elaborazione di direttive tecniche per l'utilizzo della rete radio nazionale di sicurezza;

b. la pianificazione della copertura radio, delle ubicazioni e della rete radio; c. il coordinamento dell'interconnessione e del collegamento delle sottoreti dei Cantoni e del Corpo delle guardie di confine (Cgcf); d. la garanzia dell'esercizio tecnico, dell'esercizio in parallelo e della salvaguardia del valore dell'intera rete a livello nazionale;

e. l'esercizio del Key Management Center; f. la gestione dei release, delle configurazioni, del ciclo di vita e delle modifiche;

g. l'approntamento di elementi di interfaccia normalizzati; h. la garanzia di ampliamenti delle capacità; i. l'approntamento di gateway per l'esercizio in parallelo delle sottoreti esistenti e di quelle nuove dei Cantoni e del Cgcf;

j.

l'acquisizione e il rilascio di licenze a livello nazionale; k. la migrazione alla nuova tecnologia IP, compreso l'esercizio in parallelo; l.

la formazione centralizzata degli utenti del sistema; m. la garanzia dell'alimentazione elettrica d'emergenza.

3

I Cantoni sono responsabili per le componenti cantonali della rete radio nazionale di sicurezza. I compiti comprendono: a. la pianificazione, l'acquisto, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle sottoreti conformemente alle condizioni e alle disposizioni relative alla rete radio nazionale di sicurezza; b. la migrazione delle sottoreti alla nuova tecnologia IP, compreso l'esercizio in parallelo;

c. la garanzia di collegamenti intercantonali ridondanti; d. la garanzia dell'esercizio, della manutenzione e della salvaguardia del valore delle centrali operative e del Management Center; 17 Introdotta dal n. I dell'O del 15 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 605).

Protezione della popolazione e protezione civile 10

520.12

e. la garanzia degli allacciamenti delle centrali operative tramite interfacce standardizzate;

f.

la formazione decentralizzata degli utenti del sistema; g. la garanzia dell'alimentazione elettrica d'emergenza.

Sezione 7: Assunzione dei costi

Art. 21


18

Assunzione dei costi dei sistemi tecnici destinati a dare l'allarme alla popolazione19 1

La Confederazione si assume i costi per: a. la progettazione, il materiale, l'installazione, il rimodernamento e lo smantellamento dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione;

b. l'esercizio e la manutenzione delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione.

2

I Cantoni e i Comuni si assumono i costi di esercizio e di manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione e delle sirene. Essi possono trasmettere parte dei costi per l'esercizio e la manutenzione delle sirene combinate e delle rispettive componenti decentralizzate ai gestori degli impianti d'accumulazione.

3

I gestori di impianti di accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi d'allarme acqua nonché per la realizzazione e il rimodernamento delle costruzioni.

4

L'UFPP compensa periodicamente i costi di esercizio e di manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione di cui al capoverso 2 e del sistema di allarme acqua di cui al capoverso 3. Esso determina gli importi e li fattura ai Cantoni. Gli importi possono essere fissati a titolo forfettario. Essi vengono adeguati regolarmente, in particolare all'indice nazionale dei prezzi al consumo o a nuove esigenze di carattere tecnico.

a20 Assunzione dei costi della rete radio nazionale di sicurezza 1

La Confederazione si assume i costi per: a. l'approntamento, l'esercizio e la salvaguardia del valore delle componenti nazionali della rete radio di sicurezza; b. l'approntamento, l'esercizio e la salvaguardia del valore di ubicazioni della rete radio nazionale di sicurezza della Confederazione e delle loro infrastrutture; 18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4475).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 15 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 605).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 15 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 605).

O sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza 11

520.12

c. l'approntamento dei terminali e l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello nazionale; d. l'approntamento dei terminali della protezione civile.

2

I Cantoni si assumono i costi per: a. l'approntamento, l'esercizio e la salvaguardia del valore delle componenti cantonali della rete radio di sicurezza e delle infrastrutture delle loro sottoreti; b. l'allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alle componenti nazionali;

c. i collegamenti ridondanti tra le sottoreti; d. l'approntamento dei terminali e l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello cantonale.

3

Il Cgcf e i Cantoni stabiliscono, d'intesa con l'UFPP, le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla coutenza degli impianti di trasmissione per i gestori di sottorete interessati.

4

I gestori di infrastrutture critiche si assumono i costi dei propri terminali.

Sezione 8:21 Restrizioni della proprietà e responsabilità

Art. 22

1 I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi le infrastrutture per l'allerta e l'allarme. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

2

Se un terzo subisce un danno causato da un dispositivo di cui al capoverso 1 ubicato su un fondo privato, la responsabilità ricade su chi è incaricato della manutenzione del dispositivo in questione. Se il danno è imputabile a premeditazione o negligenza grave del proprietario, questi risponde del danno.

3

Le restrizioni della proprietà e la responsabilità per infrastrutture della rete radio nazionale di sicurezza sono disciplinate dalla legge del 30 aprile 199722 sulle telecomunicazioni.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 605).

22 RS

784.10

Protezione della popolazione e protezione civile 12

520.12

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 23

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1

L'ordinanza del 5 dicembre 200323 sull'allarme è abrogata.

2

...24


Art. 24

Disposizioni transitorie

Finché la CENAL non può assumere i compiti previsti dall'articolo 9 capoverso 3 seconda frase se ne occupa MeteoSvizzera, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011.

a25 Disposizioni transitorie della modifica del 15 febbraio 2017 1

La Confederazione si assume i suoi costi derivanti dall'esercizio in parallelo della rete radio nazionale di sicurezza al massimo fino al 2025.

2

Può prefinanziare ai Cantoni l'ammodernamento tecnico dei loro impianti di trasmissione acquistati dopo il 2012 a condizione che in questo modo si possa abbreviare l'esercizio in parallelo e tale soluzione risulti complessivamente più economica. I Cantoni restituiscono il prefinanziamento al più tardi entro la fine del 2027.


Art. 25

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

23 [RU

2003 5165, 2008 5747 all. n. 10] 24 La mod. può essere consultata alla RU 2010 5179.

25 Introdotto dal n. I dell'O del 15 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 605).