Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l'aiuto prestato dall'ente pubblico per l'esecuzione delle pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia quando l'obbligato non adempie l'obbligo di mantenimento (aiuto all'incasso).
211.214.32
del 6 dicembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 131 capoverso 2 e 290 capoverso 2 del Codice civile (CC)1,
ordina:
La presente ordinanza disciplina l'aiuto prestato dall'ente pubblico per l'esecuzione delle pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia quando l'obbligato non adempie l'obbligo di mantenimento (aiuto all'incasso).
1 L'organizzazione dell'aiuto all'incasso compete ai Cantoni.
2 Il diritto cantonale designa almeno un ufficio specializzato che, su richiesta, aiuti l'avente diritto ai contributi di mantenimento.
1 L'ufficio specializzato presta l'aiuto all'incasso per le pretese di mantenimento fondate sul diritto della filiazione, sul diritto matrimoniale e del divorzio o sulla legge del 18 giugno 20042 sull'unione domestica registrata (LUD) fissate in un titolo di mantenimento (contributi di mantenimento) ed esigibili nel mese della richiesta e in futuro.
2 Nell'ambito di una richiesta ai sensi del capoverso 1, l'ufficio specializzato presta l'aiuto all'incasso anche per gli assegni familiari disciplinati dalla legge, da un contratto o da un regolamento, purché siano inclusi nel titolo di mantenimento.
3 Nell'ambito di una richiesta ai sensi del capoverso 1, l'ufficio specializzato può prestare l'aiuto all'incasso anche per contributi di mantenimento e assegni familiari scaduti prima della presentazione della richiesta.
4 Il diritto cantonale può prevedere l'aiuto all'incasso per altre pretese del diritto di famiglia, in particolare per quelle riguardanti:
L'aiuto all'incasso viene accordato per i seguenti titoli di mantenimento:
1 È competente l'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale al domicilio dell'avente diritto.
2 Se l'avente diritto cambia domicilio durante una procedura di aiuto all'incasso, la competenza dell'ufficio specializzato del luogo precedente viene meno.
3 L'ufficio specializzato rimane competente per l'incasso dei contributi di mantenimento scaduti fino al cambiamento di domicilio. Può trasferire le procedure di aiuto all'incasso pendenti al nuovo ufficio specializzato con il consenso di quest'ultimo.
1 Gli uffici specializzati sono tenuti a informarsi reciprocamente.
2 Coordinano le loro attività per quanto possibile.
Su richiesta scritta motivata, gli uffici specializzati possono ottenere gratuitamente da altre autorità comunali, cantonali o federali le informazioni necessarie all'adempimento del loro compito.
La richiesta di aiuto all'incasso può essere presentata se il contributo di mantenimento non è pagato oppure se non lo è in modo completo, tempestivo o regolare.
1 La richiesta di aiuto all'incasso deve comprendere le indicazioni e i documenti seguenti:
2 L'ufficio specializzato competente mette a disposizione del richiedente un modulo e se necessario lo aiuta a compilarlo.
3 L'ufficio specializzato può richiedere in ogni tempo all'avente diritto le ulteriori indicazioni e i documenti necessari all'adempimento del proprio compito.
1 L'avente diritto è tenuto a informare l'ufficio specializzato in merito a tutte le circostanze rilevanti per l'esecuzione dell'aiuto all'incasso. Deve comunicargli senza indugio ogni cambiamento.
2 L'avente diritto si impegna a non intraprendere di propria iniziativa alcuna azione per incassare i contributi di mantenimento, fintanto che perdura l'aiuto all'incasso.
3 Se l'avente diritto viola il proprio obbligo di collaborazione, l'ufficio specializzato può ingiungergli, per scritto e mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, di collaborare entro un determinato termine. Con l'assegnazione del termine lo avverte che la violazione dell'obbligo di collaborazione può comportare la reiezione della richiesta di aiuto all'incasso o la cessazione dell'aiuto in corso.
1 L'ufficio specializzato decide le prestazioni di aiuto all'incasso adeguate nel caso specifico.
2 Tenta di ottenere il pagamento da parte dell'obbligato. Se alla luce delle circostanze tale tentativo appare privo di possibilità di successo, adotta le misure adeguate per l'esecuzione dell'aiuto all'incasso ed esamina l'opportunità di intraprendere azioni penali.
1 L'ufficio specializzato offre almeno le prestazioni seguenti:
2 L'ufficio specializzato può sporgere querela per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 del Codice penale6; CP) o denuncia per altri reati, in particolare per:
3 L'ufficio specializzato può offrire ulteriori prestazioni.
1 Se l'obbligato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di contributi di mantenimento, l'ufficio specializzato lo può notificare all'istituto di previdenza o di libero passaggio dell'obbligato (art. 40 della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP; art. 24fbis della legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio, LFLP).
2 Se non conosce l'istituto di previdenza o di libero passaggio presso il quale sono depositati gli averi di previdenza dell'obbligato, l'ufficio specializzato può richiedere tale informazione all'Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 86a cpv. 1 lett. abis LPP).
3 Se una procedura di aiuto all'incasso pendente è trasferita a un nuovo ufficio specializzato (art. 5 cpv. 3), il nuovo ufficio competente notifica il cambiamento all'istituto di previdenza o di libero passaggio dell'obbligato.
4 L'ufficio specializzato revoca la notifica all'istituto di previdenza o di libero passaggio se:
5 La notifica dell'obbligato, la richiesta delle informazioni necessarie a tal fine, la notifica del cambiamento di ufficio competente e la revoca della notifica devono avvenire per mezzo degli appositi moduli redatti dal Dipartimento federale dell'interno (DFI)9. Ai moduli devono essere allegate le disposizioni determinanti del diritto cantonale e comunale sulla competenza dell'ufficio specializzato.
6 Le notifiche ai sensi dei capoversi 1 e 3 e la revoca della notifica ai sensi del capoverso 4 sono comunicate mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
1 L'istituto di previdenza o di libero passaggio notifica senza indugio all'ufficio specializzato l'esigibilità delle seguenti pretese dell'obbligato che gli è stato notificato:
2 L'istituto di previdenza o di libero passaggio notifica all'ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l'articolo 30b LPP dell'avere di previdenza dell'obbligato nonché la realizzazione del pegno.
3 La notifica avviene per mezzo dell'apposito modulo redatto dal DFI13.
4 Essa è comunicata mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
5 L'istituto di previdenza o di libero passaggio può effettuare un versamento ai sensi del capoverso 1 al più presto 30 giorni dopo la notifica all'ufficio specializzato.
Se l'aiuto all'incasso viene prestato sia per il contributo di mantenimento sia per gli assegni familiari (art. 3 cpv. 2), i pagamenti parziali sono imputati dapprima al contributo di mantenimento.
1 L'ufficio specializzato cessa l'aiuto all'incasso nei casi seguenti:
2 L'ufficio specializzato può cessare l'aiuto all'incasso se:
3 In caso di cessazione, l'ufficio specializzato prosegue l'aiuto all'incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione. Se nell'ambito di un cambiamento di domicilio trasferisce le procedure di aiuto all'incasso pendenti al nuovo ufficio specializzato (art. 5 cpv. 3), cessa integralmente il proprio aiuto.
4 In caso di cessazione dell'aiuto all'incasso, l'ufficio specializzato allestisce un conteggio finale e lo consegna all'avente diritto.
1 Le prestazioni dell'ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso di contributi di mantenimento in favore dei figli sono gratuite.
2 Le prestazioni dell'ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso di contributi di mantenimento in favore di altri aventi diritto sono di regola gratuite. Se l'avente diritto dispone di risorse sufficienti, l'ufficio specializzato può esigere che partecipi ai costi.
Nel caso in cui terzi intervengono o forniscono prestazioni per l'esecuzione dei contributi di mantenimento, i costi sostenuti, e segnatamente le spese di esecuzione, processuali e di traduzione, sono anticipati dall'ente pubblico.
1 Nel caso in cui terzi intervengono o forniscono prestazioni per l'esecuzione dei contributi di mantenimento, i costi sostenuti sono a carico dell'obbligato.
2 Se i costi non possono essere riscossi dall'obbligato, l'ente pubblico può addossarli all'avente diritto solo se egli dispone di risorse sufficienti.
1 Nelle fattispecie transfrontaliere, l'aiuto all'incasso è prestato conformemente alle convenzioni sull'assistenza amministrativa e ai Memorandum of Understanding applicabili.
2 Salvo disposizione contraria delle convenzioni sull'assistenza amministrativa, dei Memorandum of Understanding o degli articoli 21 e 22, le rimanenti disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia.
1 Le prestazioni previste nelle convenzioni sull'assistenza amministrativa e nei Memorandum of Understanding sono fornite direttamente dall'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale oppure per suo tramite.
2 L'Ufficio federale di giustizia funge da organo di trasmissione e ricezione per la Svizzera.
3 Per l'aiuto all'incasso prestato nell'ambito di una richiesta proveniente dall'estero è competente l'ufficio specializzato del domicilio o, a difetto di domicilio in Svizzera, del luogo di dimora abituale dell'obbligato. Se l'obbligato non ha né domicilio né luogo di dimora abituale in Svizzera, l'aiuto è prestato dall'ufficio specializzato del luogo delle misure da adottare.
4 Per l'aiuto all'incasso prestato nell'ambito di una richiesta rivolta all'estero è competente l'ufficio specializzato del domicilio o, a difetto di domicilio in Svizzera, del luogo di dimora abituale dell'avente diritto.
1 Le prestazioni proprie dell'ufficio specializzato previste nelle convenzioni sull'assistenza amministrativa e nei Memorandum of Understanding sono gratuite.
2 In caso di richieste rivolte all'estero, gli articoli 18 e 19 si applicano anche alla costituzione o alla modifica di titoli di mantenimento.
La presente ordinanza è applicabile fin dall'entrata in vigore alle richieste e alle procedure di aiuto all'incasso pendenti al momento della sua entrata in vigore.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.