01.07.2022 - * / In vigore
01.05.2011 - 30.06.2022
01.07.2006 - 30.04.2011
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01.01.2004 - 31.12.2004
01.06.2003 - 31.12.2003
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15.07.2000 - 31.12.2001
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1

Ordinanza

sul servizio di volo militare (OSVM) del 19 novembre 2003 (Stato 21 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso 3, 56
capoverso 3, 57, 58 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers); visto l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 19493 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'ammissione e il servizio dei membri del servizio di volo militare.


Art. 2

Membri del servizio di volo militare 1

Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute e gli operatori di ricognitori telecomandati.

2

Sono considerati membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute: a. i

piloti

militari:

1. piloti militari di professione, 2. piloti militari di milizia; b. gli operatori di bordo: 1. operatori di bordo di professione, 2. operatori di bordo di milizia; c. gli operatori di professione di sistemi Forward-Looking Infrared (operatori FLIR di professione); d. i fotografi di bordo di professione; RU 2003 4711

1 RS

510.10

2 RS

172.220.1

3 RS

510.30

512.271

Istruzione

2

512.271

e. gli

esploratori

paracadutisti:

1. ufficiali di professione con istruzione specialistica di esploratore paracadutista (ufficiali di professione degli esploratori paracadutisti),

2. sottufficiali di professione con istruzione specialistica di esploratore paracadutista (sottufficiali di professione degli esploratori paracadutisti), 3. esploratori paracadutisti di milizia; f.4 piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (piloti da trasporto civili dello STAC).

3

Sono considerati operatori di ricognitori telecomandati: a. gli operatori di ricognitori telecomandati di professione: 1. piloti di ricognitori telecomandati, 2. operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati; b. gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, 1. piloti di ricognitori telecomandati, 2. operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati.

Sezione 2: Ammissione, ottenimento del brevetto e nomina

Art. 3

Ammissione Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l'ammissione ai corsi d'istruzione del servizio di volo militare. A tal fine, tiene segnatamente conto dell'istruzione aeronautica preparatoria e generale, dell'idoneità fisica, intellettuale e psichica nonché della buona condotta.


Art. 4

Ottenimento del brevetto e nomina Il DDPS disciplina l'ottenimento del brevetto da parte dei membri del servizio di volo militare e la nomina dei piloti militari di professione.

Sezione 3: Militari di milizia

Art. 5

Classificazione 1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute sono classificati nelle seguenti categorie:

4

Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).

Servizio di volo militare 3

512.271

a. categoria A: 1. piloti militari di milizia che pilotano velivoli da combattimento e che devono fornire un'elevata prestazione di volo,

2. piloti d'elicottero di milizia; 3.5 piloti militari di milizia che eseguono voli di trasporto; b. categoria

B: 1.6 piloti militari di milizia che eseguono voli di puntamento oppure compiti speciali, 2. operatori di bordo di milizia; c. categoria C: esploratori paracadutisti di milizia.

2

Le Forze aeree decidono in ogni singolo caso sulla classificazione.


Art. 6

Servizi d'istruzione

speciali

1

Per mantenere e promuovere la loro prontezza d'impiego, i militari di milizia del servizio di volo militare sono chiamati a corsi d'allenamento.

2

Inoltre, sono chiamati annualmente a un allenamento individuale come segue: a. i piloti militari di milizia, per 12 giorni al massimo; b. gli operatori di bordo di milizia: per 8 giorni al massimo; c. gli esploratori paracadutisti di milizia: per 12 giorni al massimo; d. gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia: per 12 giorni al massimo.

3

I piloti militari di milizia compiono annualmente 33 giorni al massimo di servizio d'istruzione nel quadro dei servizi di perfezionamento della truppa.

Sezione 4: Esame dell'idoneità

Art. 7

1 Possono essere assegnate al servizio di volo, al servizio di lancio con il paracadute o al servizio di volo con ricognitori telecomandati soltanto le persone dichiarate fisicamente, intellettualmente e psichicamente idonee dall'Istituto di medicina aeronautica (IMA).

2

L'idoneità fisica, intellettuale e psichica è accertata per la prima volta in occasione dell'ammissione. In seguito, l'idoneità fisica è verificata periodicamente; essa è attestata dall'IMA mediante un certificato medico d'idoneità.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).

Istruzione

4

512.271

Sezione 5:

Sospensione dal servizio di volo militare e riammissione; proscioglimento

Art. 8

Sospensione

1

I membri del servizio di volo militare sono sospesi temporaneamente o definitivamente dal servizio di volo militare se:

a. non sussiste più l'idoneità medica; b. non soddisfano più le esigenze tecniche o psichiche; c. la loro funzione militare non è più necessaria; d. è loro accordato un congedo per l'estero secondo l'articolo 48 dell'ordinanza del 7 dicembre 19987 sui controlli militari, o non riescono ad allenarsi convenientemente durante un soggiorno all'estero di durata inferiore a sei mesi; e. come ufficiali sono assegnati ai militari non incorporati in una formazione secondo l'articolo 60 LM, eccettuati i piloti militari di professione; f.

si trovano in congedo di maternità; oppure g. altri motivi importanti rendono inopportuno un ulteriore impiego nella loro funzione.

2

Per i piloti militari di milizia della categoria A invece della sospensione può essere ordinato il trasferimento nella categoria B.

3

Chi beneficia di un congedo per l'estero può essere, a richiesta, esentato dalla sospensione se:

a. esiste la necessità militare e b. si impegna a compiere i servizi prescritti e si assume le spese di viaggio per il tratto dei percorsi all'estero.


Art. 9

Competenza e riammissione Il DDPS disciplina la competenza per la sospensione dal servizio di volo e per la riammissione.


Art. 10

Proscioglimento dei piloti militari di professione e dei piloti da trasporto civili8 1

I piloti militari di professione e i piloti da trasporto civili rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.9 7 RS

511.22

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).

Servizio di volo militare 5

512.271

2

I piloti di velivoli da combattimento monoposto nonché i primi piloti di velivoli da combattimento biposto e velivoli scuola a reazione lasciano il servizio di volo con aviogetti a 55 anni.

3

In casi eccezionali, il DDPS può, per motivi militari, aumentare il limite d'età segnatamente quando la funzione di comando del pilota e la prontezza d'impiego delle Forze aeree lo richiedono.


Art. 11

Proscioglimento dei piloti militari di milizia 1

I piloti militari di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età. In considerazione del particolare impegno richiesto dal servizio di volo o per il riorientamento della carriera, il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni per le singole funzioni.

2

I piloti collaudatori di armasuisse rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.


Art. 12

Proscioglimento degli operatori di bordo, degli operatori FLIR di professione e dei fotografi di bordo di professione 1

Gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

2

Gli operatori di bordo di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età.


Art. 13

Proscioglimento degli esploratori paracadutisti 1

Gli ufficiali di professione degli esploratori paracadutisti e i sottufficiali di professione degli esploratori paracadutisti rimangono nel servizio di lancio con il paracadute fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

2

Gli esploratori paracadutisti di milizia sono prosciolti dal servizio di lancio con il paracadute il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 42° anno d'età.


Art. 14

Proscioglimento degli operatori di ricognitori telecomandati 1

Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

2

Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età.


Art. 15

Ulteriore impiego dopo la sospensione dal servizio di volo militare o dopo il proscioglimento 1

Dopo la loro sospensione (art. 8) o il loro proscioglimento (art. 10-14), i membri del servizio di volo militare possono essere ulteriormente impiegati in funzioni che richiedono le conoscenze e le esperienze acquisite. Gli ufficiali subalterni che dopo

Istruzione

6

512.271

il proscioglimento ordinario dal servizio di squadriglia sono impiegati negli stati maggiori, possono prestare, fino al compimento del 50° anno d'età, 200 giorni al massimo in servizi d'istruzione delle formazioni. Per i capitani e gli ufficiali superiori l'obbligo di prestare servizio militare è retto dall'ordinanza del 19 novembre 200310 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).

2

Se gli ufficiali subalterni non sono più impiegati in una delle funzioni di cui al capoverso 1, il loro obbligo di prestare servizio militare è retto dall'OOPSM.

Sezione 6:

Utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri

Art. 16

11 L'utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri in relazione con
il servizio di volo militare è disciplinata dal DDPS.

Sezione 7: Indennità

Art. 17

Diritto all'indennità 1

I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute titolari del brevetto ricevono un'indennità per le particolari esigenze poste dal servizio di volo o di lancio con il paracadute. Il diritto sussiste a partire dal mese in cui prestano servizio d'istruzione per la prima volta.

2

I piloti collaudatori di armasuisse non ricevono indennità.

3

L'indennità è stabilita nell'allegato.


Art. 18

Indennità in caso di sospensione e riduzione L'indennità in caso di sospensione dal servizio di volo militare e la riduzione dell'indennità sono disciplinate dal DDPS.

Sezione 8: Obbligo d'assicurazione

Art. 19

1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute devono assicurarsi contro gli infortuni di volo o di lancio con il paracadute per 50 000 franchi al minimo in caso di morte e per 250 000 franchi al minimo in caso d'invalidità. Se

10 RS

512.21

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).

Servizio di volo militare 7

512.271

non si assicurano presso l'assicurazione collettiva amministrata dalle Forze aeree, devono depositare la loro polizza d'assicurazione presso quest'ultime.

2

Tutte le altre persone che pilotano aeromobili militari o volano come passeggeri sono assicurati dalle Forze aeree per i medesimi importi.

3

L'assicurazione completa le prestazioni dell'assicurazione militare o le prestazioni secondo la LPers.

4

Per i militari di professione del servizio di volo o di lancio con il paracadute e per i piloti collaudatori di armasuisse, la conclusione dell'assicurazione è facoltativa.

5

Chi ha diritto a un indennità secondo l'articolo 17 o a un'indennità speciale secondo l'articolo 48 dell'ordinanza del 3 luglio 200112 sul personale federale, si assume i premi d'assicurazione. Negli altri casi i premi d'assicurazione sono assunti dalla Confederazione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 20

Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza. Esso emana le prescrizioni d'esecuzione.


Art. 21

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 9 maggio 200313 sul servizio di volo militare (OSVM) è abrogata.


Art. 22

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

12 RS

172.220.111.3 13 [RU

2003 1302]

Istruzione

8

512.271

Allegato

(art. 17)

Indennità di volo e di lancio con il paracadute L'indennità annuale per i militari di milizia del servizio di volo militare o di lancio con il paracadute (art. 5) è di: a. nella categoria A: 12 800 franchi;

b. nella categoria B: 8 500 franchi;

c. nella categoria C: 5 100 franchi.