01.09.2023 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.08.2023
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01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Legge federale
sugli impianti di trasporto in condotta
di combustibili e carburanti liquidi o gassosi
(Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC
1) del 4 ottobre 1963 (Stato 3 ottobre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 23, 24quater, 26bis, 64 e 64bis della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 19624, decreta:

I. Disposizioni generali ... 5


Art. 1

1

La presente legge si applica alle condotte per il trasporto del petrolio greggio, del gas naturale, di altri combustibili e carburanti liquidi o
gassosi designati dal Consiglio federale, e agli impianti che servono al
loro esercizio come le pompe e i serbatoi (detti complessivamente qui
di seguito «impianti»).

2

Essa è interamente applicabile: a.

alle condotte aventi un diametro e una pressione d'esercizio
maggiori di quelli stabiliti dal Consiglio federale; b.

alle condotte che traversano i confini della Svizzera, in quanto
non siano considerate nella lettera a, eccettuate le condotte di
distribuzione del gas urbano nell'ambito esclusivo della zona
economica dell'impresa che lo fornisce.

RU 1964 95

1

Abbreviazione introdotta dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

2

[CS 1 3; RU 1961 498, 1976 711]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 81, 91, 122
e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 21 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

4

FF 1962 1365 5

Tit. abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

6

Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

746.1

Campo
d'applicazione 6

Impianti di trasporto in condotta 2

746.1

3

Le condotte che non adempiono le condizioni stabilite nel capoverso 2 soggiacciono all'ordinamento speciale previsto nel capo IV.

4

Il Consiglio federale può esentare dalla legge le condotte brevi, segnatamente quelle che sono parti costitutive d'impianti di deposito,
travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti.

5

Le controversie circa il campo d'applicazione della presente legge sono decise dal Consiglio federale.

...7


Art. 2


8

1 Gli impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2
possono essere costruiti o modificati unicamente con l'approvazione
dei piani da parte dell'autorità di vigilanza.

2 La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della
presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale del 20
giugno 19309 sull'espropriazione (LEspr).

3 Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni
necessarie secondo il diritto federale.

4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.
Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in
modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'esercente di un

Art. 3

1 L'approvazione dei piani va rifiutata oppure, se basta una misura
meno radicale, va concessa con condizioni restrittive o oneri: 11 a.

se la costruzione o l'esercizio dell'impianto ponesse in pericolo persone, beni o diritti importanti; in particolare, se vi
fosse pericolo d'inquinamento delle acque o risultasse notevolmente pregiudicato il paesaggio; 7

Abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

8

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

9

RS 711

10

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

11

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

1. Approvazione
dei piani

2. Condizioni
a. In generale 10

Legge federale

3

746.1

b.

se fosse perturbata un'opera pubblica esistente, ovvero impedita o notevolmente intralciata l'attuazione di un'opera progettata, quando un interesse pubblico prevalente esiga che siano
rispettate;

c.

se si opponga un interesse pubblico notevole alla creazione o
alla tutela di quartieri d'abitazione o di zone industriali, fatto
valere dal Cantone;

d.

se è necessario alla sicurezza del Paese o al mantenimento dell'indipendenza o della neutralità della Svizzera, oppure a evitare una dipendenza economica contraria all'interesse generale
del Paese;

e. 12 quando l'impresa richiedente non soddisfa le condizioni dell'articolo 4, oppure

f.

se altre cause imperative di diritto pubblico l'esigono.

2 L'approvazione dei piani non può essere né rifiutata né concessa con
condizioni restrittive o oneri per ragioni diverse da quelle di cui al capoverso 1. 13

Art. 4


14

Un'impresa estera deve avere un'amministrazione e una direzione
dell'esercizio residenti in Svizzera, nonché un'organizzazione aziendale che garantisca il rispetto del diritto svizzero.

12

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

13

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

14

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

b. Impresa
estera

Impianti di trasporto in condotta 4

746.1


Art. 5 a 915 ...16


Art. 10


17

All'impresa che domanda un'approvazione dei piani spetta il diritto di
espropriazione.


Art. 11

1 L'impresa è legittimata, mediante un'equa indennità, a incrociare le
vie di comunicazione, sempreché, durante e dopo l'esecuzione dell'incrocio, siano presi i provvedimenti di sicurezza per evitare ogni disturbo al traffico e non sia pregiudicata la pianificazione delle vie di
comunicazione. Durante la costruzione dell'incrocio, il traffico può
essere limitato solo nella misura in cui sia necessario alla realizzazione
dei lavori.19

2

Le controversie circa l'adempimento delle condizioni stabilite nel capoverso 1 e l'ammontare dell'indennità sono decise secondo la LEspr.


Art. 12


20



Art. 13

1

L'impresa22 è tenuta ad assumere mediante contratto il trasporto per terzi nei limiti delle possibilità tecniche e delle esigenze economiche
dell'esercizio e purché il terzo offra una rimunerazione adeguata.

15

Abrogati dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

16

Abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

17

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

18

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

19

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

20

Abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

21

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

22

Nuova denominazione giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

3. Diritto di
espropriazione

4. Diritto
all'incrocio delle
vie di
comunicazione18

3. ...

5. Obbligo di
trasporto21

Legge federale

5

746.1

2 In caso di divergenze, sull'obbligo di concludere un contratto e sulle
condizioni contrattuali decide l'Ufficio federale dell'energia (Ufficio
federale).23

3 Sulle pretese di diritto civile derivanti dal contratto decidono i tribunali civili.24

Art. 14

e 1525 II. Vigilanza, costruzione ed esercizio 1. Vigilanza


Art. 16

1

La costruzione, il mantenimento e l'esercizio degli impianti secondo l'articolo 1 capoverso 2 soggiacciono alla vigilanza della Confederazione.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni (Dipartimento) può estendere questa vigilanza
alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio di altri impianti di
trasporto in condotta, in quanto appartengano alla Confederazione o a
un istituto federale.26

Art. 17


27

1 L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale. Ai fini della vigilanza,
può farsi assistere dai Cantoni e da associazioni private.

2 Il Dipartimento istituisce una commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta.

23

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

24

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

25

Abrogati dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

26

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

27

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

1. Principio

2. Competenza

Impianti di trasporto in condotta 6

746.1


Art. 18


28

L'Ufficio federale ordina le misure necessarie per la protezione delle
persone, dei beni e dei diritti importanti. A questo scopo, può ordinare
che l'equipaggiamento dell'impianto sia conforme allo sviluppo tecnico.


Art. 19

1

Le persone cui è affidato il controllo della costruzione e dell'esercizio hanno il diritto d'accedere in ogni tempo a tutte le parti dell'impianto e di ricevere tutte le informazioni desiderate.

2

Le persone e il materiale necessari al controllo devono essere forniti loro gratuitamente.


Art. 20

Le imprese di trasporto in condotta devono presentare ogni anno
all'Ufficio federale29 il rapporto di gestione, con il conto annuale e il
bilancio, e fornire alla stessa le indicazioni statistiche necessarie.

2. Costruzione

Art. 21


30

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'Ufficio federale. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

a31 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa deve mettere
in evidenza sul terreno, mediante picchettamento, il tracciato degli impianti di trasporto in condotta.

28

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

29

Nuova denominazione giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

30

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

31

Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

3. Contenuto

4. Controllo

5. Rapporto di
gestione e
indicazione
statistiche

1. Procedura
ordinaria di
approvazione dei
piani
a. Introduzione

b.
Picchettamento

Legge federale

7

746.1

2 Le obiezioni contro il picchettamento devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso
l'Ufficio federale.

b32 1 L'Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale
termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni
e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione
di cui agli articoli 42-44 LEspr33.


Art. 22


34

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'impresa deve
inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr35
un avviso personale relativo ai diritti da espropriare.

a36 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa37 o della LEspr38 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. Se non fa
opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e
domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere presentate
all'Ufficio federale.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

32

Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

33

RS 711

34

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

35

RS 711

36

Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

37

RS 172.021

38

RS 711

c. Consultazione,
pubblicazione e
deposito dei
piani

d. Avviso
personale

e. Opposizione

Impianti di trasporto in condotta 8

746.1

b39 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del
21 marzo 199740 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 23


41

1 Con l'approvazione dei piani l'Ufficio federale decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

2 L'approvazione dei piani decade se entro un anno dal passaggio in
giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del
progetto di costruzione. Per gravi motivi, l'Ufficio federale può prorogare adeguatamente la durata di validità dell'approvazione.

3 L'approvazione dei piani e le altre decisioni dell'Ufficio federale
possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del
DATEC.


Art. 24


42

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati
chiaramente individuabili; b.

impianti di trasporto in condotta la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale
l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di
terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente; c.

impianti di trasporto in condotta che sono rimossi entro tre
anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato
si applica la procedura semplificata.

3 L'Ufficio federale può ordinare il picchettamento. La domanda non è
né pubblicata né depositata pubblicamente. L'Ufficio federale sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato prece39

Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

40

RS 172.010

41

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

42

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

f. Eliminazione
delle divergenze
nella Amministrazione federale 2. Approvazione
dei piani; durata
di validità,
ricorso

3. Procedura
semplificata

Legge federale

9

746.1

dentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'Ufficio federale può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.


Art. 25

La costruzione non può essere incominciata prima dell'approvazione
definitiva dei piani.


Art. 26


44

1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione
federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della
LEspr45. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2 L'Ufficio federale trasmette al presidente della Commissione di stima
i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui
si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in
possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso
anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il
rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.


Art. 27

1

L'impresa47 prende le misure necessarie alla sicurezza della costruzione, delle persone, dei beni e dei diritti importanti, e per evitare ai
vicini le molestie che non si possa ragionevolmente pretendere abbiano a sopportare.

2

Ove i lavori di costruzione tocchino opere pubbliche, come vie di comunicazione, altre condotte e simili impianti, l'impresa deve ve43

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

44

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semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

45

RS 711

46

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

47

Nuova denominazione giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

4. Inizio della
costruzione 43

5. Procedura di
stima;
immissione in
possesso anticipata 6. Misure di
protezione
durante la costruzione 46

Impianti di trasporto in condotta 10

746.1

gliare affinché siano mantenute all'uso in conformità del pubblico interesse.

3

Durante la costruzione, dev'essere assicurata l'utilizzazione economica della proprietà fondiaria.


Art. 28


48

La costruzione e la modifica di edifici e impianti di terzi può essere
autorizzata unicamente previo consenso dell'Ufficio federale, se: a.

incrocia impianti di trasporto in condotta; b.

potrebbe compromettere la sicurezza d'esercizio dell'impianto
di trasporto in condotta.


Art. 29

1

Se un nuovo impianto di trasporto in condotta pregiudica vie di comunicazione, condotte o altri impianti, o se nuove opere di questo genere pregiudicano un impianto di trasporto in condotta già esistente, le
spese dei provvedimenti necessari ad eliminare il pregiudizio sono,
salvo patto contrario, a carico della nuova opera.

2

Le contestazioni derivanti dall'applicazione di questa norma sono trattate secondo la procedura prevista negli articoli 57 e seguenti della
LEspr.

3. Esercizio

Art. 30


50

1 Per l'esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l'autorizzazione dell'Ufficio federale.

2 L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: a.

l'impianto di trasporto in condotta è conforme alla presente
legge, alle disposizioni d'esecuzione e all'approvazione dei
piani;

48

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

49

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

50

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

7. Progetti di
costruzione di
terzi

8. Spese 49

1.
Autorizzazione
d'esercizio

Legge federale

11

746.1

b.

l'impresa dispone del personale necessario per un esercizio sicuro dell'impianto e per la riparazione immediata dei danni; c.

è stata conclusa l'assicurazione di responsabilità civile prescritta.


Art. 31


51

Gli impianti di trasporto in condotta vanno mantenuti in uno stato di
efficacia operativa e di conformità alle esigenze di sicurezza.


Art. 32

1

Quando l'impianto cessi d'essere stagno, l'impresa deve prendere immediatamente tutte le misure opportune per evitare o restringere il
danno e rimuovere al più presto il danno o il pericolo di danni.

2

L'Ufficio federale e il posto d'allarme designato dal Governo cantonale ne devono essere avvisati senza indugio.

a52 1 Qualora le condizioni menzionate nell'articolo 30 capoverso 2 non
siano più soddisfatte, l'esercizio dev'essere sospeso; la sospensione va
notificata all'Ufficio federale.

2 L'Ufficio federale può ordinare la sospensione dell'esercizio, segnatamente in caso di grave o ripetuta inosservanza delle prescrizioni
della presente legge, delle disposizioni di esecuzione, dell'approvazione dei piani o delle sue stesse istruzioni.

3 Prima di prendere la sua decisione, l'Ufficio federale consulta i Cantoni interessati e l'impresa.

b53 Qualora un impianto cessi l'esercizio, l'impresa deve smantellarlo a
sue spese e ristabilire lo stato anteriore, nella misura in cui lo esiga
l'interesse pubblico.

51

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

52

Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

53

Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

2. Efficacia
operativa e
sicurezza
dell'esercizio

3. Guasti

4. Sospensione
dell'esercizio

5.
Smantellamento
dell'impianto

Impianti di trasporto in condotta 12

746.1

c54 Salvo disposizione contraria, l'impianto di trasporto in condotta è di proprietà dell'impresa cui è stata concessa l'autorizzazione d'esercizio.

III. Responsabilità civile e assicurazione

Art. 33

1

Se per l'esercizio di un impianto di trasporto in condotta, ovvero per un difetto o una manipolazione difettosa d'un simile impianto non in
esercizio, una persona rimane uccisa o lesa nella salute, oppure è recato un danno materiale, l'impresa ne è responsabile. Se l'impianto
non gli appartiene, il proprietario risponde con lui solidalmente.

2

L'impresa o il proprietario è liberato dalla responsabilità qualora provi che il danno è stato cagionato da evento naturale straordinario,
da avvenimento bellico o da colpa grave del danneggiato, sempreché
non vi sia colpa da parte sua o di persona per la quale debba rispondere.

3

La responsabilità per danni alla merce trasportata si determina secondo le norme del Codice delle obbligazioni55.


Art. 34

Il modo e la misura del risarcimento, il pagamento di una indennità a
titolo di riparazione, la responsabilità di più persone e il regresso tra
obbligati si determinano secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni56 concernenti gli atti illeciti.


Art. 35

1

L'impresa è tenuta a stipulare con un'impresa d'assicurazione, ammessa a operare in Svizzera, un'assicurazione per coprire i rischi assicurabili della sua responsabilità civile secondo gli articoli 33 e 34.

2

L'assicurazione deve coprire, per ogni sinistro, i diritti dei danneggiati fino a una somma di almeno:

a.

10 milioni di franchi, se si tratta d'impianto di trasporto in
condotta di combustibili o di carburanti liquidi; b.

5 milioni di franchi, se si tratta d'impianto di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi.

54

Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

55

RS 220

56

RS 220

6. Proprietà

1. Responsabilità
civile
a. Principio

b. Risarcimento,
riparazione, ecc.

2. Assicurazione
sulla
responsabilità
civile
a. Principio

Legge federale

13

746.1

3

Queste somme possono essere ristrette o aumentate nell'approvazione dei piani57, secondo che l'interesse pubblico lo permetta, rispettivamente lo esiga.

4

L'Ufficio federale può esentare interamente o in parte dall'obbligo di stipulare un'assicurazione, qualora sia prestata in altro modo una garanzia equivalente.

5

La Confederazione e i Cantoni non sono tenuti ad assicurarsi per gli impianti che esercitano.


Art. 36

La sospensione e la cessazione dell'assicurazione devono essere notificate dall'assicuratore all'Ufficio federale. Esse hanno effetto 30
giorni dopo che questa ne abbia avuto notizia, sempreché nel frattempo non sia stata stipulata una nuova assicurazione.


Art. 37

1

Il danneggiato ha un'azione diretta contro l'assicuratore, nei limiti della copertura assicurata.

2

Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 190858 sul contratto d'assicurazione non sono opponibili al danneggiato.

3

L'assicuratore ha il regresso contro lo stipulante, nella misura in cui avrebbe diritto di negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto
d'assicurazione o la legge federale sul contratto d'assicurazione59 .


Art. 38

1

Se le pretese dei danneggiati superano la copertura assicurata, il diritto dei singoli verso l'assicuratore è ridotto proporzionatamente al rapporto fra detta copertura e il totale delle pretese.

2

Il danneggiato che propone per primo l'azione e l'assicuratore convenuto possono chiedere al giudice adito di invitare gli altri danneggiati a promuovere presso di lui la loro azione entro un determinato
termine, indicando loro le conseguenze di un'omissione. Il giudice
decide sulla ripartizione dell'indennità d'assicurazione. Nella ripartizione, le pretese avanzate nel termine stabilito devono essere soddisfatte per prime, senza riguardo alle rimanenti.

57

Nuova denominazione giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

58

RS 221.229.1 59

RS 221.229.1 b. Sospensione e
cessazione
dell'assicurazion
e

c. Azione contro
l'assicuratore;
eccezioni;
regresso

d. Pluralità di
danneggiati

Impianti di trasporto in condotta 14

746.1

3

L'assicuratore che, ignaro delle altre pretese, ha pagato in buona fede a un danneggiato una somma superiore a quella che proporzionatamente gli spettava, è liberato dai suoi obblighi verso gli altri danneggiati fino a concorrenza della somma pagata.


Art. 39

1

L'azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive in 2 anni dal giorno in
cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, ma, in
ogni caso, nel termine di 10 anni dal giorno dell'evento dannoso. Se
l'azione deriva da un atto punibile, riguardo al quale la legislazione
penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche
all'azione civile.

2

L'interruzione della prescrizione verso la persona civilmente responsabile vale anche verso l'assicuratore, e viceversa.

3

Il regresso tra le persone civilmente responsabili d'un evento dannoso e il regresso dell'assicuratore si prescrivono in 2 anni dal giorno in
cui la prestazione fu interamente fornita e il responsabile fu noto.

4

Nel rimanente, è applicabile il Codice delle obbligazioni60.


Art. 40


61

IV. Impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni

Art. 41

Gli impianti non considerati nell'articolo 1 capoverso 2 e non esentati
dalla presente legge in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 sono sottoposti, oltre che alle disposizioni del presente capo, soltanto a quelle su la
responsabilità civile e l'assicurazione (capo III), le pene e le misure
amministrative (capo V) e alle prescrizioni di sicurezza da emanarsi
dal Consiglio federale.


Art. 42

1

La costruzione e l'esercizio di impianti secondo l'articolo 41, in quanto non soggiacciano alla vigilanza della Confederazione in virtù
dell'articolo 16 capoverso 2, sono sottoposti all'obbligo di una licenza
del Governo cantonale o d'un ufficio da esso designato.

60

RS 220

61

Abrogato dal n. 21 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

3. Disposizioni
comuni
a. Prescrizione

b. ...

1. Principio

2. Obbligo d'una
licenza

Legge federale

15

746.1

2

La licenza non può essere negata né sottoposta a condizioni o a oneri restrittivi, se non nei casi previsti nell'articolo 3 capoverso 1 lettere a a
d. Sono riservati le condizioni e gli oneri che servono all'applicazione
di altre norme legali.


Art. 43

Gli impianti con licenza cantonale secondo l'articolo 42 soggiacciono
alla vigilanza del Cantone e all'alta vigilanza della Confederazione.

V. Pene e misure amministrative

Art. 44

1

Chiunque intenzionalmente guasta un impianto di trasporto in condotta e con ciò, in particolare cagionando un inquinamento o altro
dannoso perturbamento delle acque aperte o del sottosuolo, mette
scientemente in pericolo la vita o la salute delle persone o cosa altrui
di notevole valore, è punito con la reclusione o la detenzione.

2

Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo l'esercizio di un impianto di trasporto in condotta d'interesse pubblico
è punito con la detenzione, sempreché non sia applicabile il capoverso 1.

3

La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.


Art. 45

1. Chiunque dà informazioni inesatte o incomplete per ottenere un'approvazione dei piani,
chiunque, senz'esserne autorizzato, incomincia o prosegue la costruzione d'un impianto di trasporto in condotta oppure un'opera di cui
all'articolo 28,
chiunque, senz'esserne autorizzato, imprende o prosegue l'esercizio
d'un impianto di trasporto in condotta,
chiunque non osserva le condizioni o gli oneri attenenti a un'approvazione dei piani, oppure l'obbligo di stipulare un'assicurazione o di
fornire garanzie, chiunque, cessando d'essere stagno un impianto di trasporto in condotta, non provvede immediatamente ai rimedi e agli avvisi previsti
nell'articolo 32,
è punito, ove abbia agito con intenzione, né il fatto costituisca un reato
più grave, con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi. Il tentativo e la complicità sono punibili.
Se le condizioni o gli oneri inosservati sono stati posti per tutelare la
sicurezza del Paese, l'indipendenza o la neutralità della Svizzera o per 3. Vigilanza e
alta vigilanza

1.
Danneggiamento
di impianti di
trasporti in
condotta e
perturbamento
dell'esercizio

2. Infrazioni
della legge

Impianti di trasporto in condotta 16

746.1

evitare una dipendenza economica incompatibile con l'interesse generale del Paese, può essere pronunciata la detenzione.

2. La pena è della multa fino a 10 000 franchi, se il colpevole ha agito
per negligenza.

3. Il Consiglio federale può comminare le stesse pene per le infrazioni
delle disposizioni d'applicazione.

4. ...62

a63 Le disposizioni speciali della legge federale sul diritto penale amministrativo64 (art. 14 a 18) sono applicabili.


Art. 46


65

1

Le disposizioni generali del Codice penale svizzero66 si applicano alle infrazioni di cui all'articolo 44.

2

Le disposizioni generali della legge federale sul diritto penale amministrativo67 (art. 2 a 13) si applicano alle infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a.

a68 1

Le infrazioni previste nell'articolo 44 soggiacciono alla giurisdizione penale federale.

2

Le infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale dell'economia energetica, secondo le norme procedurali della legge federale sul diritto penale amministrativo69 .


Art. 47

1

Qualora, nonostante un avvertimento, non sia osservata, nel termine stabilito, una decisione dell'Ufficio federale, questa può eseguirla o
farla eseguire a spese dell'inadempiente, senza pregiudizio dell'azione
penale.

2

...70

62

Abrogato dal n. 14 dell'all. al DPA (RS 313.0).

63

Introdotto dal n. 14 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

64

RS 313.0

65

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

66

RS 311.0

67

RS 313.0

68

Introdotto dal n. 14 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

69

RS 313.0

70

Abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

2a Altre
disposizioni
penali

3. Disposizioni
generali

3a Procedura e
competenza

4. Misure
amministrative

Legge federale

17

746.1

a71 1 Le autorità incaricate dell'esecuzione trattano i dati personali necessari all'applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai
procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 44 e seguenti.

2 Possono conservare tali dati in forma elettronica e, se necessario per
l'esecuzione unitaria della presente legge, scambiarseli.

VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 48

1

La presente legge è applicabile, a contare dall'entrata in vigore, anche agli impianti di trasporto in condotta in costruzione o in esercizio,
riservati gli articoli 49 e 50.

2

Qualora una misura presa in virtù dell'articolo 49 o 50 equivalga a un'espropriazione, è dovuta un'indennità. Circa la pretesa d'indennità
decide il Tribunale federale.


Art. 49

1

I diritti acquisiti in virtù d'una licenza o d'una concessione cantonale sono riconosciuti conformemente al capoverso 2.

2

Il titolare d'una licenza o d'una concessione cantonale è esente, durante la validità della stessa ma non oltre 50 anni dal momento
dell'entrata in vigore della presente legge, dall'obbligo di chiedere una
concessione federale. Nel termine di 2 anni da quel momento, egli deve conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 4. I diritti e gli obblighi
del titolare d'una licenza o d'una concessione di costruire e di esercitare un impianto di trasporto in condotta, conferita dal Cantone prima
dell'entrata in vigore della presente legge, non possono essere modificati a suo svantaggio in virtù della stessa, se non per cause imperative
d'interesse pubblico.

3

Nel termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni trasmettono al Dipartimento tutti i documenti circa gli impianti considerati nell'articolo 1 capoverso 2 da essi autorizzati o conceduti.

71

Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

5. Trattamento
di dati personali

1. Diritto
transitorio
a. Principio

b. Impianti con
licenza o
concessione
cantonale

Impianti di trasporto in condotta 18

746.1


Art. 50

1

L'impresa per il quale non sia stata accordata una licenza o una concessione cantonale, deve, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, presentare, all'ufficio competente per l'impianto del
quale si tratta, una domanda di licenza o di concessione, corredata di
tutte le indicazioni necessarie.

2

Fino alla decisione sulla domanda, l'impresa può proseguire la costruzione o l'esercizio, salvo disposizione contraria dell'autorità competente ad accordare la licenza o la concessione.

3

La licenza o la concessione dev'essere accordata, sempreché non ostino cause imperative d'interesse pubblico.


Art. 51


72

1 Le concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica non sono rinnovate alla loro scadenza. Gli impianti
possono essere tenuti in esercizio.

2 Le domande di concessione pendenti divengono prive d'oggetto.

3 Le domande di approvazione dei piani pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo
diritto.

4 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

5 Se, per ragioni di cui il concessionario non è tenuto a rispondere,
deve essere sospeso o limitato l'esercizio di un impianto di trasporto in
condotta per cui una concessione è stata accordata prima dell'entrata
in vigore della presente legge, la Confederazione versa al concessionario un'adeguata indennità per il danno che ne risulta.


Art. 52

1

Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Esso emana le necessarie prescrizioni d'applicazione, che indicano
segnatamente:73

1.

gli uffici federali incaricati dell'esecuzione, i loro compiti e la
loro collaborazione con gli altri uffici interessati; 72

Abrogato dall'art. 45 cpv. 2 della LF dell'8 ott. 1971 contro l'inquinamento delle acque
[RU 1972 1120]. Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal
1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

73

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

c. Impianti senza
licenza o
concessione
cantonale

2. Disposizioni
transitorie
relative alla
modifica del 18
giugno 1999

3. Esecuzione

Legge federale

19

746.1

2.

i requisiti che gli impianti devono avere a tutela delle persone,
delle cose e dei diritti importanti; 3. 74 la procedura di approvazione dei piani; 4. 75 le tasse per l'attività dell'Ufficio federale.

3

I Cantoni regolano, in quanto occorra, le competenze per i compiti loro assegnati e la procedura applicabile.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 196476.

74

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

75

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

76

DCF del 25 feb. 1964 (RU 1964 110).

Impianti di trasporto in condotta 20

746.1