01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2023
01.07.2020 - 31.12.2021
01.07.2019 - 30.06.2020
01.01.2017 - 30.06.2019
01.10.2016 - 31.12.2016
01.08.2016 - 30.09.2016
01.01.2012 - 31.07.2016
01.07.2008 - 31.12.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2002 - 31.12.2006
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale
sull'imposizione degli oli minerali
(LIOm)

del 21 giugno 1996 (Stato 4 settembre 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 36ter capoverso 2 e 41ter capoversi 1 e 4 lettera a
della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 19952, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Principio

La Confederazione riscuote: a.

un'imposta sugli oli minerali gravante l'olio di petrolio, gli altri oli minerali,
il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché i carburanti; b.

un supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti.


Art. 2

Definizioni

1 Sono considerati olio di petrolio, altri oli minerali, gas di petrolio e prodotti ottenuti dalla loro lavorazione ai sensi della presente legge: a.

gli oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon
fossile ottenuti ad alta temperatura; i prodotti analoghi nei quali i costituenti
aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici (voce di
tariffa 27073);

b.

gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (voce di tariffa 2709); c.4

gli oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; le preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 per
cento o più di olio di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli
costituiscono l'elemento di base; residui di oli (voce di tariffa 2710); d.

il gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce di tariffa 2711); e.

le preparazioni lubrificanti (voce di tariffa 3403).

RU 1996 3371 1

[CS 1 3; RU 1982 140, 1994 258 267] 2

FF 1995 III 137 3

RS 632.10 Allegato 4

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 2091).

641.61

Imposte

2

641.61

2 Le merci qui appresso sono considerate carburanti a tenore della presente legge,
sempre che siano utilizzate come carburanti: a.

l'olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti
dalla loro lavorazione secondo il capoverso 1; b.

gli idrocarburi aciclici e ciclici (voci di tariffa 2901 e 2902); c.

gli alcoli aciclici e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce
di tariffa 2905);

d.

gli eteri, gli eteri-alcoli, gli eteri-fenoli, gli eteri-alcoli-fenoli, i perossidi di
alcoli, i perossidi di eteri, i perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce di tariffa 2909); e.

i prodotti della voce di tariffa 3811, eccettuate le preparazioni antidetonanti
e gli additivi per oli lubrificanti; f.

i prodotti della voce di tariffa 3814; g.

gli alchilbenzeni in miscele e gli alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli
delle voci 2707 o 2902 (voce di tariffa 3817); h.

i prodotti della voce di tariffa 3824; i.

le altre merci che, miscelate o no, sono utilizzate o destinate ad essere utilizzate come carburante.

3 Nel senso della presente legge si considera: a.

«imposta», l'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali; b.

«importatore», chiunque trasporta una merce attraverso il confine, nonché la
persona per conto della quale la merce viene importata; c.

«depositario autorizzato», chiunque è in possesso di un'autorizzazione dell'autorità fiscale che lo abilita a trasformare, estrarre, fabbricare o detenere,
in un deposito autorizzato, merci non tassate.


Art. 3

Oggetto dell'imposta

1 Sono soggette all'imposta: a.

la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di merci secondo l'articolo 1 e l'articolo 2 capoversi 1 e 2; b.

l'importazione di tali merci nel territorio svizzero.

2 Per territorio svizzero s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.


Art. 4

Sorgere del credito fiscale 1 Il credito fiscale sorge con l'immissione in consumo delle merci. Per immissione in
consumo s'intende:

Imposizione degli oli minerali - LF 3

641.61

a.

per le merci importate, il momento della loro immissione in libera pratica
doganale;

b.

per le merci in depositi autorizzati (art. 27-32), il momento in cui le merci
lasciano il deposito o vi sono utilizzate; c.

per le merci svincolate da un regime di sospensione (art. 32), il momento secondo la lettera a o la lettera b; d.

per le merci fabbricate al di fuori di un deposito autorizzato, il momento
della loro fabbricazione.

2 Il credito fiscale sorge inoltre: a.

per la differenza d'imposta gravante le merci tassate che sono cedute o utilizzate a posteriori per scopi soggetti ad un'aliquota più elevata: nel momento in cui le merci sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono
cedute, prima della loro utilizzazione; b.

per le merci esenti da imposta che sono cedute o utilizzate a posteriori per
scopi soggetti all'imposta: nel momento in cui esse sono cedute in vista di
tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione.


Art. 5

Autorità fiscale

1 L'autorità fiscale è l'Amministrazione federale delle dogane. Essa esegue tutti i
provvedimenti previsti dalla presente legge e impartisce tutte le istruzioni necessarie
a tal riguardo la cui emanazione non è espressamente riservata a un'altra autorità.

2 L'autorità fiscale conteggia le spese di riscossione sulle entrate dell'imposta sui
carburanti.


Art. 6

Controlli da parte dell'autorità fiscale 1 L'autorità fiscale è abilitata a effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso, in particolare presso i contribuenti e le persone che devono tenere una contabilità merci o hanno presentato una domanda di restituzione.

2 L'autorità fiscale può esigere tutte le informazioni e i libri contabili, i documenti
commerciali e altri documenti importanti per l'esecuzione della presente legge.


Art. 7

Assistenza amministrativa 1 L'autorità fiscale può invitare a collaborare: a.

i Cantoni e i Comuni per compiti connessi alla restituzione dell'imposta
all'agricoltura;

b.

le organizzazioni incaricate dell'esecuzione di provvedimenti connessi
all'approvvigionamento economico del Paese.

2 Le polizie cantonali e comunali sono tenute a denunciare all'autorità fiscale tutte le
infrazioni al diritto fiscale in materia di oli minerali, di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio della loro attività ufficiale, e ad assecondare tale autorità nell'accertamento dei fatti nonché nel perseguimento dell'autore.

Imposte

4

641.61

3 Sono tenuti a informare l'autorità fiscale, sempre che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell'esecuzione della presente legge: a.

le autorità amministrative della Confederazione nonché gli istituti e le regìe
federali autonomi;

b.

le autorità cantonali, distrettuali, circondariali e comunali; c.

le organizzazioni che nell'ambito della loro attività si occupano di compiti di
diritto pubblico.


Art. 8

Segreto

Chiunque è tenuto a collaborare all'esecuzione della presente legge o a informare
l'autorità fiscale deve mantenere il segreto nei confronti di terzi per quanto concerne
gli accertamenti fatti nell'esercizio delle sue funzioni e rifiutare loro la consultazione
di atti ufficiali.

Sezione 2: Assoggettamento all'imposta

Art. 9

Persone soggette all'imposta Sono soggetti all'imposta: a.

gli importatori;

b.

i depositari autorizzati; c.

le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci tassate per scopi
soggetti a un'aliquota più elevata; d.

le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci non tassate.


Art. 10

Successione fiscale

1 Il successore fiscale subentra alla persona soggetta all'imposta nei suoi diritti e doveri risultanti dalla presente legge.

2 Sono reputati successori fiscali: a.

gli eredi in caso di decesso della persona soggetta all'imposta o del successore fiscale; b.

i consoci con responsabilità personale o i loro eredi all'atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica; c.

la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l'azienda da un'altra persona giuridica.

3 Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti della società sino a concorrenza della
loro quota ereditaria e i soci con responsabilità personale nei limiti della loro responsabilità.

4 Trattandosi di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge.

Imposizione degli oli minerali - LF 5

641.61


Art. 11

Responsabilità solidale Rispondono solidalmente con la persona soggetta all'imposta o con il successore fiscale: a.

in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza del prodotto della
liquidazione;

b.

in caso di scioglimento di una persona giuridica che ha trasferito la sua sede
all'estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell'importo patrimoniale netto della persona giuridica.

Sezione 3: Tariffe

Art. 12

Tariffa d'imposta

1 L'imposta sugli oli minerali è riscossa secondo la tariffa contenuta nell'Allegato 1
della presente legge.

2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a 300 franchi per 1000 litri a
15°C.


Art. 13

Tariffa determinante per il calcolo dell'imposta L'imposta è calcolata secondo la tariffa in vigore al momento in cui sorge il credito
fiscale.


Art. 14

Imposta differenziata secondo l'impiego della merce 1 Le merci per le quali la tariffa d'imposta prevede aliquote differenziate secondo
l'impiego sono assoggettate all'aliquota inferiore se la persona che le impiega ha
depositato un impegno circa l'uso prima del sorgere del credito fiscale.

2 Chiunque fornisce merci assoggettate all'aliquota inferiore deve: a.

tenere una contabilità merci e b.

notificare al destinatario che la merce è oggetto di una riserva d'uso.


Art. 15

Olio da riscaldamento extra leggero 1 Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero deve adempiere gli obblighi
di cui all'articolo 14 capoverso 2.

2 È considerato olio da riscaldamento extra leggero il gasolio destinato al riscaldamento, colorato e marcato.

3 I prodotti contenenti olio da riscaldamento extra leggero, che non sono stati colorati né marcati, sono assoggettati all'aliquota prevista per l'olio Diesel.

Imposte

6

641.61

4 Il Consiglio federale determina la procedura e fissa il tipo di colorazione e di marcatura. La decolorazione è vietata.


Art. 16

Tasse

Per le decisioni e altre prestazioni possono essere riscosse tasse. Le aliquote sono
fissate dal Consiglio federale.

Sezione 4: Agevolazioni fiscali

Art. 17

Esenzioni

1 Sono esenti dall'imposta: a.

le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; b.

le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; c.

le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito
fiscale;

d.

l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; e.

le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di
petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; f.

le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre
che non superino l'ampiezza usuale.

2 Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i
carburanti:

a.

destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; b.

destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; c.

importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; d.

ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili.

3 I carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione
sono esonerati totalmente o in parte dall'imposta.


Art. 18

Restituzione dell'imposta 1 È restituita l'imposta riscossa: a.

sugli idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburante, convogliati in
un deposito autorizzato al fine di recuperarli allo stato liquido; b.

sulle merci tassate, nuovamente immesse in un deposito autorizzato e per le
quali, entro 30 giorni dalla data d'esigibilità dell'imposta, il depositario presenta una domanda di restituzione.

Imposizione degli oli minerali - LF 7

641.61

2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura o la pesca professionale.

3 Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare la restituzione dell'imposta
se è comprovata una necessità economica e se la merce è stata utilizzata per uno
scopo d'interesse generale.

4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Gli importi di poco
conto non sono restituiti.

5 Sulle restituzioni non è pagato alcun interesse.

Sezione 5: Riscossione dell'imposta

Art. 19

Dichiarazione fiscale 1 Chiunque importa merci ai sensi della presente legge deve consegnare, contemporaneamente alla dichiarazione doganale, una dichiarazione fiscale.

2 Chiunque è autorizzato a consegnare periodicamente la dichiarazione fiscale può
dichiarare provvisoriamente le merci importate. Egli deve prestare garanzia per
l'imposta e gli altri tributi.


Art. 20

Dichiarazione fiscale periodica 1 Gli importatori autorizzati dalla Direzione generale delle dogane a dichiarare
l'imposta periodicamente e i depositari autorizzati devono consegnare periodicamente una dichiarazione fiscale definitiva.

2 Il Consiglio federale fissa i termini di presentazione della dichiarazione fiscale periodica.


Art. 21

Imposizione

1 In caso di dichiarazione fiscale periodica l'importo dell'imposta è riscosso in base
alla dichiarazione fiscale definitiva.

2 Negli altri casi l'importo dell'imposta è fissato dall'autorità fiscale.

3 La dichiarazione fiscale è vincolante per l'estensore quale base per determinare
l'importo dell'imposta. È fatto salvo l'esito di un controllo ufficiale.


Art. 22

Esigibilità dell'imposta 1 L'imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale.

2 Per le dichiarazioni fiscali periodiche il termine di pagamento decorre sino al 15°
giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità. Il Consiglio federale fissa gli altri termini di pagamento.

3 In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne fissa l'aliquota.

Imposte

8

641.61


Art. 23

Garanzia dell'imposta 1 La Direzione generale delle dogane può esigere una garanzia: a.

se la persona soggetta all'imposta è in ritardo con il pagamento o b.

se il diritto all'imposta appare compromesso per altri motivi.

2 La decisione concernente la prestazione di garanzie è immediatamente esecutoria.
Essa è parificata a un decreto di sequestro a tenore dell'articolo 274 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento5; l'opposizione al decreto di sequestro è esclusa.


Art. 24

Riscossione posticipata e restituzione dell'imposta 1 Se, per errore, nonostante la dichiarazione fiscale, un'imposta dovuta non è stata
fissata o è stato fissato un importo troppo basso oppure è stato fissato un importo
troppo alto per la restituzione, l'autorità fiscale riscuote posticipatamente l'importo
mancante entro un anno a decorrere dalla notificazione della decisione.

2 Se, entro il termine di un anno, un controllo ufficiale dell'imposizione rivela che
un'imposta è stata riscossa a torto, l'importo pagato in eccedenza viene restituito
d'ufficio.


Art. 25

Prescrizione del credito fiscale 1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni dalla scadenza dell'anno civile in cui è
sorto.

2 La prescrizione è interrotta: a.

se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all'imposta; b.

da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona
soggetta all'imposta.

3 Dopo ogni interruzione, l'intero termine di prescrizione ricomincia a decorrere.

4 Il credito fiscale si estingue in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in
cui è sorto.


Art. 26

Condono dell'imposta

1 L'imposta può essere condonata integralmente o parzialmente alla persona soggetta all'imposta: a.

se la merce è andata persa per caso o per motivi di forza maggiore; b.

se, in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla determinazione dei tributi, la riscossione costituisce un rigore particolare.

2 L'autorità fiscale decide in merito al condono dell'imposta.

5

RS 281.1

Imposizione degli oli minerali - LF 9

641.61

Sezione 6: Depositi autorizzati

Art. 27

Fabbricazione, estrazione, deposito La fabbricazione e l'estrazione di prodotti subordinati alla presente legge nonché il
deposito di merci non imponibili devono avvenire in un deposito autorizzato.


Art. 28

Autorizzazione

1 Possono essere riconosciuti come depositi autorizzati: a.

le raffinerie di olio di petrolio; b.

gli altri stabilimenti in cui sono estratti o fabbricati prodotti soggetti alla presente legge; c.

i punti franchi.

2 Non sono rilasciate autorizzazioni alle persone che depositano merci destinate unicamente all'uso proprio.

3 Il Consiglio federale fissa le condizioni per l'attrezzatura e l'esercizio dei depositi
autorizzati; l'autorità fiscale rilascia l'autorizzazione.

4 L'autorizzazione è revocata: a.

se le condizioni per il rilascio non sono più adempite o b.

se il depositario autorizzato non osserva gli impegni derivanti dalla presente
legge.

5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni speciali per le merci oggetto di
scorte obbligatorie.


Art. 29

Sorveglianza

I depositi autorizzati possono essere subordinati alla sorveglianza dell'autorità fiscale.


Art. 30

Prestazione di garanzie I depositari autorizzati prestano una garanzia adeguata per l'imposta e gli altri tributi. Per la prestazione di garanzie non sono riscosse tasse né sono pagati interessi.


Art. 31

Contabilità merci e obbligo d'annuncio 1 Per ogni genere di merce i depositari autorizzati devono registrare le scorte, le entrate e uscite, la produzione, l'uso proprio e le perdite. Essi fanno periodicamente
rapporto all'autorità fiscale.

2 Sotto loro propria responsabilità, i depositari autorizzati possono incaricare una
ditta depositaria di assumere impegni secondo il capoverso 1.

Imposte

10

641.61


Art. 32

Trasporto di merci non tassate 1 Per le merci importate, non tassate, trasportate dal confine sino a un deposito autorizzato, gli importatori assumono gli impegni risultanti dalla presente legge; essi
prestano una garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

2 Allorché agiscono in qualità di speditori, i depositari autorizzati assumono gli impegni derivanti dalla presente legge per il trasporto di merci, non tassate, tra depositi
autorizzati o, trattandosi di merci destinate all'esportazione, dal deposito autorizzato
sino al confine; essi prestano una garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

3 La validità della garanzia si estingue: a.

quando la merce è giunta al deposito autorizzato e il suo arrivo è stato regolarmente contabilizzato o b.

quando l'esportazione della merce è stata attestata dalla dogana.

4 Il depositario autorizzato deve notificare all'autorità fiscale ogni spedizione di
merci non tassate.

Sezione 7: Statistica

Art. 33

1 L'autorità fiscale allestisce una statistica sul movimento delle merci soggette alla
presente legge.

2 I dati rilevati sono utilizzati ai fini dell'esecuzione della presente legge e per la stesura di statistiche. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 8: Rimedi giuridici

Art. 34

Opposizione

1 Contro le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane può essere fatta opposizione entro 30 giorni. Ne sono escluse le decisioni concernenti la
prestazione di garanzie.

2 Le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 51 segg. della
legge sulla procedura amministrativa6) si applicano per analogia alla procedura
d'opposizione.


Art. 35

Ricorso alle direzioni di circondario e alla Direzione generale
delle dogane

1 Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate entro 30 giorni con ricorso alla direzione di circondario.

6

RS 172.021

Imposizione degli oli minerali - LF 11

641.61

2 Le decisioni e le decisioni su ricorso prese dalla direzione di circondario possono
essere impugnate entro 30 giorni con ricorso alla Direzione generale delle dogane.


Art. 36

Ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia doganale Le decisioni su opposizione e su ricorso prese dalla Direzione generale delle dogane
possono essere impugnate entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso
in materia doganale.


Art. 37

Ricorso contro le decisioni concernenti la prestazione di garanzie 1 Le decisioni concernenti la prestazione di garanzie, prese in prima istanza dalla Direzione generale delle dogane, possono essere impugnate entro 30 giorni presso la
Commissione federale di ricorso in materia doganale.

2 Il ricorso contro le decisioni concernenti la prestazione di garanzie non ha effetto
sospensivo.

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 38

Messa in pericolo o sottrazione dell'imposta 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottrae o compromette l'imposta o
procura o cerca di procurare un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito
con la multa sino al quintuplo dell'imposta sottratta o compromessa o dell'indebito
profitto. È fatta salva l'applicazione degli articoli 14 a 16 della legge federale sul diritto penale amministrativo7.

2 In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato
della metà. Può inoltre essere inflitta la detenzione. Sono reputate circostanze aggravanti: a.

il fatto di reclutare più persone per commettere un'infrazione; b.

il fatto di commettere infrazioni per mestiere o abitualmente.

3 Se non può essere accertato esattamente, l'importo dell'imposta sottratto o compromesso è stimato dall'autorità fiscale.

4 Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o sottrazione dell'imposta e un'infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l'Amministrazione federale delle dogane è tenuta a perseguire, si applica la pena corrispondente
all'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.


Art. 39

Ricettazione fiscale

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, spaccia o aiuta a spacciare merci di cui sa o deve supporre che sono state sottratte all'im7

RS 313.0

Imposte

12

641.61

posta alla quale sono assoggettate, è punito secondo la pena applicabile all'autore
dell'infrazione.


Art. 40

Violazione dell'obbligo di registrazione e di annuncio Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette le registrazioni prescritte
nell'articolo 31 o le effettua solo in modo lacunoso oppure omette totalmente o parzialmente di fare periodicamente rapporto all'autorità fiscale, è punito con la multa
sino a 10 000 franchi.


Art. 41

Inosservanza di prescrizioni d'ordine Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della presente legge, un disposto esecutivo, un'istruzione emanata in virtù di tali prescrizioni
o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 2000 franchi.


Art. 42

Relazione con la legge federale sul diritto penale amministrativo 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo8.

2 L'autorità competente per perseguire e giudicare è l'Amministrazione federale
delle dogane.


Art. 43

Impiego delle multe

Per l'impiego del prodotto delle multe, sono applicabili le relative disposizioni della
legge sulle dogane9.

Sezione 10: Disposizioni transitorie

Art. 44

Merci importate in franchigia di dazio Chiunque cede o utilizza a posteriori, a fini soggetti all'imposta, merci importate in
franchigia di dazio prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve pagare
l'imposta.


Art. 45

Merci importate a un dazio di favore Chiunque cede o utilizza a fini soggetti a un'imposta più elevata merci che, prima
dell'entrata in vigore della presente legge, sono state sdoganate a un'aliquota di favore in virtù del loro impiego, deve pagare la differenza tra l'imposta e i dazi pagati.

8

RS 313.0

9

RS 631.0

Imposizione degli oli minerali - LF 13

641.61


Art. 46

Merci all'interno e all'esterno di depositi autorizzati 1 Chiunque deposita al di fuori di depositi autorizzati merci che erano state depositate non sdoganate prima dell'entrata in vigore della presente legge deve pagare
l'imposta il giorno dell'entrata in vigore della stessa.

2 I dazi di cui è comprovato il pagamento prima dell'entrata in vigore della presente
legge per merci trovantisi in un deposito autorizzato il giorno dell'entrata in vigore
della legge stessa sono restituiti su richiesta; la richiesta va indirizzata all'autorità fiscale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 47

Olio da riscaldamento 1 Chiunque possiede merci che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state sdoganate come olio da riscaldamento da usare in quanto tale e non sono
state né colorate né marcate conformemente alle prescrizioni, deve pagare la differenza tra i dazi pagati e l'imposta gravante l'olio Diesel il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, tranne per gli oli da riscaldamento medi e pesanti.

2 I consumatori di olio da riscaldamento non soggetti alla tassa reversale in virtù del
diritto doganale sono esonerati dagli obblighi di cui al capoverso 1; per gli stessi rimangono applicabili le disposizioni del diritto doganale.

3 L'autorità fiscale può rinunciare alla riscossione posticipata dell'imposta presso i
consumatori soggetti alla tassa reversale in virtù del diritto doganale qualora essi si
impegnino a utilizzare loro stessi la merce per il riscaldamento.


Art. 48

Restituzioni

Le domande di restituzione per le merci assoggettate all'aliquota di favore e consumate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni della stessa.

Sezione 11: Referendum ed entrata in vigore

Art. 49

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199710 10

DCF del 20 nov. 1996 (RU 1996 3383).

Imposte

14

641.61

Allegato 111 (art. 12 cpv. 1)

Tariffa d'imposta sugli oli minerali Voce di tariffa

Designazione della merce Aliquota

di dazio

Fr.

per 1000 l

a 15 °C.

2707.

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici:
- benzolo:

1010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 431.20

1090

- - altri

8.80

- toluolo:

2010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 431.20

2090

- - altri

8.80

- xilolo:

3010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 431.20

3090

- - altri

8.80

- naftaleni:

4010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 431.20

4090

- - altri

8.80

- altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65 %
o più del loro volume (comprese le perdite) distilla
a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86: 5010

- - destinate a essere utilizzate come carburante 431.20

5090

- - altre

8.80

- fenoli:

6010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 431.20

6090

- - altri

8.80

- altri:
- oli di creosoto:

9110

- - destinati a essere utilizzati come carburante 431.20

9190

- - altri

8.80

- altri:

9910

- - destinati a essere utilizzati come carburante 431.20

9990

- - altri

8.80

2709.

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi: 0010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 431.20

0090

- - altri

8.80

2710.

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli
greggi; preparazioni non nominate né comprese
altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di
petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli
costituiscono l'elemento base; residui di oli: 11

Aggiornato giusta il n. 1 dell'all. all'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 2091).

Imposizione degli oli minerali - LF 15

641.61

Voce di tariffa

Designazione della merce Aliquota

di dazio

Fr.

- oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli
oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese
altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di
petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi
oli costituiscono l'elemento base, diversi dai residui
di oli:
- - oli leggeri e loro preparazioni:
- - - destinati a essere utilizzati come carburante: 1111

- - - - benzina e sue frazioni 431.20

1112

- - - - white spirit 452.10

1119

- - - - altri

458.70

- - - destinati a altri usi: 1191

- - - - benzina e sue frazioni 8.80

1192

- - - - white spirit 9.20

1199

- - - - altri

9.90

- - altri:
- - - destinati a essere utilizzati come carburante 1911

- - - - petrolio

439.50

1912

- - - - olio Diesel 458.70

1919

- - - - altri

458.70

- - - destinati ad altri usi: 1991

- - - - petrolio

9.50

1992

- - - - oli per riscaldamento:
- extra leggero

3.00

per 1000 kg

Fr.

- - - - - medio o pesante 3.60

1993

- - - - distillati di oli minerali di cui meno del 20%
in volume distilla prima di 300°C, non
miscelati

11.90

1994

- - - - distillati di oli minerali di cui meno del 20%
in volume distilla prima di 300°C, miscelati 30.20

1995

- - - - grassi minerali lubrificanti 30.20

1999

- - - - altri distillati e prodotti 11.90

- residui di oli:

9100

- - contenenti dei difenili policlorurati (PCB),
dei trifenili policlorurati (PTC) o dei difenili
policromati (PBB)

11.90

9900

- - altri

11.90

per 1000 l

a 15 °C

Fr.

2711.

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
- - liquefatti:
- - gas naturale:

1110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante 184.90

1190

- - - altro

-.90

- - propano:

1210

- - - destinato a essere utilizzato come carburante 209.10

1290

- - - altro

1.10

- - butani:

1310

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 209.10

Imposte

16

641.61

Voce di tariffa

Designazione della merce Aliquota

di dazio

Fr.

2711. 1390

- - - altri

1.10

- - - etilene, propilene, butilene e butadiene: 1410

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 209.10

1490

- - - altri

1.10

- - - altri:

1910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 209.10

1990

- - - altri

1.10

per 1000 kg

Fr.

- allo stato gassoso:
- - gas naturale:

2110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante 409.90

2190

- - - altro

2.10

- - altri:

2910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 409.90

2990

- - - altri

2.10

per 1000 l

a 15 °C

Fr.

2901.

Idrocarburi aciclici:
- saturi:
- - gassosi, anche liquefatti: 1011

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 209.10

- - diversi da quelli gassosi: 1091

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 439.80

- non saturi:
- - etilene:

2110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante 209.10

- - propene/propilene): 2210

- - - destinato a essere utilizzato come carburante 209.10

- - butene (butilene) e suoi isomeri: 2310

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 209.10

- - butadiene 1,3 e isoprene:
- - - butadiene 1,3:

2411

- - - - destinato a essere utilizzato come carburante 209.10

- - - isoprene:

2421

- - - - destinato a essere utilizzato come carburante 439.80

- - altri:
- - - gassosi, anche liquefatti: 2911

- - - - destinati a essere utilizzati come carburante 209.10

- - - diversi da quelli gassosi: 2991

- - - - destinati a essere utilizzati come carburante 439.80

2902.

Idrocarburi ciclici:
- cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:
- - cicloesano:

1110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante 439.80

- - altri:

1910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 439.80

- benzene:

2010

- - destinato a essere utilizzato come carburante 439.80

- toluene:

Imposizione degli oli minerali - LF 17

641.61

Voce di tariffa

Designazione della merce Aliquota

di dazio

Fr.

2902. 3010

- - destinato a essere utilizzato come carburante 439.80

- xileni:
- - o-xilene:

4110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante 439.80

- - m-xilene:

4210

- - - destinato a essere utilizzato come carburante 439.80

- - p-xilene:

4310

- - - destinato a essere utilizzato come carburante 439.80

- - miscele di isomeri dello xilene: 4410

- - - destinate a essere utilizzate come carburante 439.80

- etilbenzene:

6010

- - destinato a essere utilizzato come carburante 439.80

- cumene:

7010

- - destinato a essere utilizzato come carburante 439.80

- altri:

9010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 439.80

2905.

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati
o nitrosi:
- monoalcoli saturi:
- - metanolo (alcole metilico): 1110

- - - destinato a essere utilizzato come carburante 439.80

2905.

- - propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) 1210

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 439.80

- - altri butanoli: 1410

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 439.80

- - pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri: 1510

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 439.80

- - ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri: 1610

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 439.80

- - - altri:

1910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 439.80

- monoalcoli non saturi:
- - alcoli terpenici aciclici: 2210

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 439.80

- - altri:

2910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 439.80

2909.

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni
(di costituzione chimica definita o no), e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
- eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati
o nitrosi:
- - altri:

1910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

- eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e
loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 2010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

- eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati,
nitrati o nitrosi:

3010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

- eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati,
nitrati o nitrosi:

Imposte

18

641.61

Voce di tariffa

Designazione della merce Aliquota

di dazio

Fr.

- - eteri monometilici dell'etilenglicole o del
dietilenglicole:

4210

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

- - eteri monobutilici dell'etilenglicole o del
dietilenglicole:

4310

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

- - altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del
dietilenglicole:

4410

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

- - altri:

4910

- - - destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

- eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 5010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

- perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di
chetoni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o
nitrosi:

6010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

per 1000 kg

3403.

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le
preparazione per eliminare il grippaggio dei dadi, le
preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie
tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre
materie, escluse quelle contenenti come costituenti di
base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali
bituminosi:
- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: 1900

- - altre, diverse da quelle della voce 3403.1100 30.20

- altre:

9900

- - altre, diverse da quelle della voce 3403.9100 30.20

per 1000 l

a 15 °C

Fr.

3811.

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione,
additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la
viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi
preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per
altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli
minerali:
- altri (preparazioni antidetonanti e additivi per oli
lubrificanti):

9010

- - destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

3814.

Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né
compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici: 0010

- destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

3817.

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902: 0010

- destinati a essere utilizzati come carburante 420.60

Imposizione degli oli minerali - LF 19

641.61

Voce di tariffa

Designazione della merce Aliquota

di dazio

Fr.

3824.

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia;
prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche
o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da
miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi
altrove:
- altri:

9030

- - prodotti destinati a essere utilizzati come
carburante

420.60

Imposte

20

641.61

Allegato 2

Diritto vigente: modifica 1. La legge federale dell'8 ottobre 198212 sull'approvvigionamento economico del

Paese è modificata come segue: Art. 57
cpv. 3
...

3. L'allegato della legge del 9 ottobre 198614 sulla tariffa delle dogane (LTD) è modificato come segue: ...

4. Il decreto federale del 22 marzo 198515 concernente il differenziamento dei dazi
sui carburanti è modificato come segue: Titolo

...

...

12

RS 531. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

13

RS 631.0

14

RS 632.10 Allegato. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

15

[RU 1985 829, 1987 2325. RU 1999 2498 II lett. a]

Imposizione degli oli minerali - LF 21

641.61

5. La legge federale del 22 marzo 198516 concernente i dazi sui carburanti è modificata come segue: Titolo

...

Abrogati

Sostituzione di un'espressione: Titolo che precede l'art. 3; art. 3, art. 4 cpv. 1 e 5, art. 5: La designazione «dazi sui carburanti» è sostituita con «imposta sugli oli minerali»,
mediante adeguamento grammaticale dei rispettivi passaggi.
6. La legge federale del 7 ottobre 198317 sulla protezione dell'ambiente è modificata
come segue:


Art. 61
a cpv. 4
...

16

RS 725.116.2. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

17

RS 814.01. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Imposte

22

641.61