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851.1

Legge federale
sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno

(Legge federale sull'assistenza, LAS)1

del 24 giugno 1977 (Stato 8 aprile 2017)

1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 115 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 19764,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995).

4 FF 1976 III 1197

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera.

2 Essa disciplina il rimborso delle spese assistenziali fra i Cantoni.

3 L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge del 26 settembre 20145 sugli Svizzeri all'estero; quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari6 della Confederazione.7

5 RS 195.1

6 RS 142.31, 855.1

7 Nuovo testo giusta il n. III 6 dell'all. alla L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723, 2379).

Capitolo 2: Definizioni

Art. 2 Bisogno

1 È persona nel bisogno chi non può provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al sostentamento.8

2 Il bisogno è giudicato secondo le prescrizioni e i principi vigenti nel luogo d'assistenza.

8 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 3 Prestazioni assistenziali

1 Sono prestazioni assistenziali a tenore della presente legge le prestazioni in denaro e in natura di un ente pubblico, pagate secondo il diritto cantonale alle persone nel bisogno e commisurate ai bisogni.

2 Non sono prestazioni assistenziali:

a.
le prestazioni sociali cui ha diritto l'interessato e il cui ammontare non è stabilito secondo l'apprezzamento dell'autorità bensì calcolato secondo le prescrizioni, segnatamente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, i contributi statali e comunali, disciplinati per legge o regolamento, alle spese d'alloggio, di istruzione e di assicurazione dei meno abbienti e altri contributi con carattere di sovvenzione;
b.9
i contributi minimi alle assicurazioni obbligatorie ente pubblico deve prestare in luogo degli assicurati;
c.
i contributi prelevati da speciali fondi di soccorso statali e comunali;
d.
le spese per l'esecuzione di pene privative della libertà e di misure penali;
e.
l'estinzione di debiti fiscali da parte di un ente pubblico;
f.
le spese di un ente pubblico per il patrocinio gratuito;
g.
l'assunzione delle spese di sepoltura.

9 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. della LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1328, 1367 art. 1 cpv. 1; FF 1992 I 65).

Capitolo 3: Domicilio assistenziale

Sezione 1: Costituzione in genere

Art. 4

1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.

Sezione 2:
Ricovero in case di cura o istituti; collocamento in una famiglia

Art. 510

La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non costituiscono domicilio assistenziale.

10 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Sezione 3: Membri della famiglia

Art. 712 Minorenni

1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13

2 Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14

3 Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale:

a.15
alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela;
b.
al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento;
c.
all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro;
d.
al suo luogo di dimora, negli altri casi.

12 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

13 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).

14 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).

15 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Sezione 4: Fine

Art. 9 In genere

1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17

2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3 L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18

17 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

18 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Art. 10 Divieto di sfratto

1 Le autorità non devono indurre una persona nel bisogno a lasciare il Cantone di domicilio, nemmeno mediante sussidi per le spese di trasloco o altre agevolazioni, a meno che ciò non sia nel suo proprio interesse.

2 In caso di infrazione al presente divieto, il domicilio assistenziale sussiste nel precedente luogo di domicilio per tutto il tempo in cui la persona nel bisogno non sarebbe presumibilmente partita senza l'intervento dell'autorità, ma al massimo per cinque anni.

3 Per gli stranieri, sono riservate le disposizioni su la revoca dei permessi di presenza, l'espulsione, il rinvio e il rimpatrio.

Capitolo 4: Dimora

Art. 11

1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2 Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.

Titolo secondo: Assistenza di cittadini svizzeri

Capitolo 1: Competenza

Art. 12 Principio

1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19

3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20

19 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

20 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Capitolo 2: Obbligo di rimborsare le spese23

23 Tit. delle sez. 1 a 4 abrogati, con effetto dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995).

Art. 14 Obbligo del Cantone di domicilio24

1 Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza necessaria in caso d'urgenza e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell'assistito al luogo di domicilio.

225

24 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995).

25 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995).

Titolo terzo: Assistenza di stranieri

Capitolo 1: Competenza

Art. 20 Stranieri domiciliati in Svizzera

1 Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, semprechè la legislazione di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.

2 Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia.30

30 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 21 Stranieri non domiciliati in Svizzera

1 Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.31

2 Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico.

31 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 22 Rimpatrio

È riservato il rimpatrio giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale del 26 marzo 193132 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

32 [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587 art. 3 cpv. 2; 1991 362 n. II 11, 1034 n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2; 2002 685 n. I 1, 701 n. I 1, 3988 all. n. 3; 2003 4557 all. n. II 2; 2004 1633 n. I 1, 4655 n. I 1; 2005 5685 all. n. 2; 2006 979 art. 2 n. 1, 1931 art. 18 n. 1, 2197 all. n. 3, 3459 all. n. 1, 4745 all. n. 1; 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. La LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20) non contiene più dispozioni sul rimpatrio.

Capitolo 2: Obbligo di rimborsare le spese

Art. 23

1 Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza necessaria e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell'assistito al luogo di domicilio.

2 Sono riservate le pretese di risarcimento verso lo Stato d'origine derivanti da trattati internazionali.

Titolo quarto: Disposizioni diverse

Capitolo 1:33 Rimborso da parte dello Stato d'origine

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995).

Art. 24

Per il rimborso delle spese di ospedalizzazione o di ricovero in un ospizio o di altre spese di cura da parte dello Stato d'origine di uno straniero si applicano gli eventuali trattati internazionali.

Capitolo 2:
Contributi di mantenimento e d'assistenza giusta il diritto di famiglia

Art. 25

1 Il Cantone di domicilio è competente per far valere i diritti ai contributi di mantenimento o di assistenza trasferiti all'ente pubblico in virtù del Codice civile svizzero34; per gli stranieri non domiciliati in Svizzera è competente il Cantone di dimora.35

2 e 336

34 RS 210

35 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

36 Abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995).

Capitolo 3: Restituzioni

Art. 2637

1 L'obbligo di restituzione dell'assistito e dei suoi eredi è retto dal diritto del Cantone in cui l'assistito era domiciliato al momento dell'assistenza. Le pertinenti pretese sono fatte valere e giudicate dalle autorità e dai tribunali di questo Cantone.

238

3 Se l'assistito era uno straniero non domiciliato in Svizzera, il diritto determinante e le autorità e i tribunali competenti sono quelli del Cantone che ha prestato l'assistenza.

439

37 Abrogata dal n. I della L del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

38 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995).

39 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995).

Capitolo 4: Rettificazione

Art. 28

1 Ogni Cantone interessato può esigere la rettificazione di un caso assistenziale se risulta che la soluzione adottata o la decisione presa è manifestamente errata.

2 Il Cantone di dimora può esigere dal precedente Cantone di domicilio una rettificazione nel senso dell'articolo 10 capoverso 2 se le autorità del Cantone di domicilio hanno indotto la persona nel bisogno a lasciare il Cantone.41

3 Il diritto alla rettificazione si restringe alle prestazioni assistenziali nei cinque anni precedenti l'istanza.

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995).

Titolo quinto: Competenza, procedura e contenzioso

Capitolo 1: Via di servizio e norme cantonali di competenza

Art. 29

1 I Cantoni corrispondono tra loro per il tramite delle autorità cantonali competenti.

2 Ogni Cantone designa l'ente pubblico che deve provvedere all'assistenza o al rimborso delle spese e quello a cui devono essere versate le somme rimborsate dagli altri Cantoni.

Capitolo 2: Notifica d'assistenza

Art. 3042 43

Il Cantone di dimora che assiste d'urgenza una persona nel bisogno e chiede il rimborso delle spese al Cantone di domicilio deve notificargli il caso assistenziale il più presto possibile.

42 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

43 Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall'8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899, 6995).

Capitolo 3: Regolamento dei conti

Art. 32

1 Di norma entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre civile, il Cantone creditore presenta al Cantone debitore un conto complessivo delle spese d'assistenza dovute.45

2 Per ogni caso assistenziale deve essere allegata una distinta separata delle spese e degli introiti.

3 I coniugi o i partner registrati che vivono in comunione domestica e i figli minorenni con lo stesso domicilio assistenziale devono essere trattati, dall'aspetto contabile, come un solo caso assistenziale.46

3bis Il figlio minorenne che ha un proprio domicilio assistenziale secondo l'articolo 7 capoverso 2 è considerato, sotto il profilo contabile, un caso assistenziale a sé stante.47

4 Il Cantone debitore regola il conto entro un mese, indipendentemente dal regresso verso l'ente pubblico tenuto all'assistenza secondo il diritto cantonale.48

45 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

46 Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

47 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).

48 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Capitolo 4: Contenzioso

Art. 33 Opposizione

1 Il Cantone che non riconosce la pretesa di rimborso delle spese, l'istanza di rettificazione o i conti deve, entro 30 giorni, fare opposizione motivata al Cantone richiedente.

2 Il termine d'opposizione decorre dal ricevimento della notifica d'assistenza, dei conti o dell'istanza di rettificazione.

Art. 34 Decisione e ricorso

1 Il Cantone richiedente, se non riconosce l'opposizione e questa non è ritirata, deve respingerla indicando i motivi e richiamandosi esplicitamente al presente articolo.

2 La decisione di rigetto diventa definitiva se il Cantone opponente, entro 30 giorni dal ricevimento, non interpone ricorso presso l'autorità giudiziaria cantonale competente.49

350

49 Nuovo testo giusta il n. 119 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764).

50 Abrogato dal n. 119 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764).

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 35 Esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

2 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive e adeguano le prescrizioni cantonali.

3 Se un Cantone non è in grado di adeguare tempestivamente la propria legislazione, il governo cantonale è autorizzato ad emanare un ordinamento provvisorio valido fino all'entrata in vigore delle prescrizioni cantonali modificate.

Art. 36 Abrogazioni

Sono abrogati:

1.
la legge federale del 22 giugno 187551 sulle spese di assistenza a malati e di sepoltura a decessi poveri di altri Cantoni;
2.
il concordato del 25 maggio 195952 concernente l'assistenza nel luogo di domicilio;
3.
la convenzione amministrativa del 17 maggio 196353 concernente gli assistiti cittadini di più Cantoni.
Art. 37 Disposizioni transitorie

1 I fatti rilevanti per il domicilio rimangono determinanti anche se occorsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Per i casi assistenziali pendenti come casi concordatari al momento dell'entrata in vigore della presente legge non è necessaria una nuova notifica d'assistenza.

Art. 38 Referendum e entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 197955

55 DCF del 16 gen. 1978.