01.01.2024 - * / In vigore
01.06.2022 - 31.12.2023
01.12.2021 - 31.05.2022
01.01.2021 - 30.11.2021
01.09.2017 - 31.12.2020
01.04.2017 - 31.08.2017
01.11.2014 - 31.03.2017
01.01.2014 - 31.10.2014
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01.01.2013 - 31.12.2013
01.11.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.10.2012
01.04.2011 - 15.07.2012
01.10.2010 - 31.03.2011
01.01.2010 - 30.09.2010
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Ordinanza

sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC) del 4 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 2, 5a capoverso 1, 11 capoversi 1 e 6, 13a capoverso 3,
17 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visti gli articoli 3 capoverso 4, 4 capoverso 2, 5 capoversi 2 e 4, nonché l'articolo 7 della legge federale del 3 ottobre 20082 sul servizio informazioni civile (LSIC),3 ordina: Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina: a. i compiti e le competenze del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

b. la collaborazione del SIC con servizi svizzeri ed esteri; c. la ricerca, il trattamento e la comunicazione di informazioni sulla sicurezza interna ed esterna nonché di altre informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza; d. la protezione delle fonti e altre misure di protezione; e. il controllo del SIC e degli organi di sicurezza cantonali.

Sezione 2: Compiti e competenze del SIC

Art. 2

1 Il SIC ha i compiti e le competenze seguenti: a. raccoglie informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e le valuta all'attenzione del Consiglio federale e dei dipartimenti; RU 2009 6937

1 RS

120

2 RS

121

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3767).

121.1

Sicurezza della Confederazione 2

121.1

b. assume compiti informativi e preventivi nell'ambito della sicurezza interna secondo gli articoli 2, 5-13 e 14-17 LMSI («compiti LMSI»), segnatamente nei settori seguenti: 1. attività terroristiche,

2. spionaggio,

3. estremismo

violento,

4. commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché trasferimento illegale di tecnologia.

c. provvede a una valutazione globale della situazione di minaccia; d. gestisce in Svizzera, nel quadro dei compiti svolti in Svizzera secondo l'articolo 1 LSIC, la rete informativa integrata con le autorità partner; e. allarma il presidente della Confederazione, gli organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale o i dipartimenti in caso di eventi che possono influenzare direttamente l'attività governativa o possono rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o esterna oppure per gli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza;

f.

fornisce prestazioni operative a favore di altre autorità federali, in particolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) e della Segreteria di Stato dell'economia; g. può proporre misure per limitare i pericoli e le minacce nella sua sfera di competenza;

h. provvede a uno scambio sicuro di informazioni tra i partner della comunicazione in materia di attività informative in Svizzera e all'estero e il SIC nonché alla conservazione sicura dei dati in seno al SIC.

2

Il Consiglio federale assegna periodicamente al SIC, ma almeno ogni quattro anni, un mandato fondamentale. Tale mandato è classificato secondo l'ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni.

3

Il SIC informa annualmente il Consiglio federale sulla propria attività.

Sezione 2a:5 Controllo e revoca del divieto di svolgere un'attività
a 1 Se sulla base dell'articolo 9 capoverso 1 LMSI il Consiglio federale vieta a una persona fisica, a un'organizzazione o a un gruppo di svolgere un'attività, il dipartimento richiedente verifica ogni sei mesi se i presupposti per disporre il divieto sono ancora adempiuti.

2

Se il dipartimento richiedente constata che i presupposti non sono più adempiuti, chiede immediatamente al Consiglio federale la revoca del divieto.

4 RS

510.411

5

Introdotta dal n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3767).

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 3

121.1

Sezione 3:

Ripartizione dei compiti e collaborazione del SIC con servizi svizzeri

Art. 3

Informazione del Consiglio federale Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) informa il Consiglio federale riguardo ai suoi incarichi direttivi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettere a e c LMSI.


Art. 4

Obbligo dei servizi di informare 1

Le autorità e i servizi di cui agli articoli 3 e 4 LSIC e 13 LMSI nonché i Cantoni sono tenuti a comunicare spontaneamente al SIC informazioni e conoscenze relative ai seguenti ambiti: a. attività, mene e operazioni che minacciano la sicurezza esterna della Svizzera o gli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza all'estero;

b. attività terroristiche: mene tendenti a influire o a modificare Stato e società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati nonché propagando paura e timore; c. spionaggio ai sensi degli articoli 272-274 e 301 del Codice penale6; d. estremismo violento: mene di organizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell'uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, approvano o incoraggiano atti violenti; e. commercio illecito di materiali radioattivi e trasferimento illegale di tecnologia;

f.

altre attività nonché mene e operazioni condotte in Svizzera o all'estero, che compromettono la sicurezza interna della Svizzera.

2

Inoltre le autorità federali e cantonali sono tenute ad annunciare spontaneamente e senza indugio al SIC: a.7 i fatti menzionati nella lista confidenziale del DDPS secondo l'articolo 11 capoverso 2 LMSI;

b.8 tutte le constatazioni in merito a organizzazioni e gruppi menzionati nella lista confidenziale del DDPS di cui all'articolo 11 capoverso 3 LMSI o nell'ambito di una procedura di controllo secondo l'articolo 25 della presente ordinanza; c. le informazioni necessarie all'attuazione di operazioni e programmi di ricerche preventivi;

d. i fatti e le constatazioni di cui all'allegato 1.

6 RS

311.0

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3767).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3767).

Sicurezza della Confederazione 4

121.1

3

Le organizzazioni di diritto pubblico e privato che secondo l'articolo 13a capoverso 3 LMSI sono tenute a fornire informazioni al SIC nel quadro dell'obbligo d'informazione speciale delle autorità sono elencate nell'allegato 5.9


Art. 5

Collaborazione del SIC con altri organi e persone 1

Nel quadro della legislazione e del mandato fondamentale che gli è assegnato, il SIC può collaborare con gli organi seguenti: a. altri servizi della Confederazione; b. servizi dei

Cantoni;

c. privati, imprese e organizzazioni residenti in Svizzera.

2

Il SIC può collaborare con i servizi, le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 in particolare nelle forme seguenti:

a. offrendo

consulenza;

b. fornendo

assistenza;

c. comunicando

informazioni;

d. offrendo

formazioni.


Art. 6

Collaborazione del SIC con i Cantoni Il SIC collabora strettamente con la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.


Art. 7

Collaborazione del SIC con il Servizio informazioni dell'esercito 1

Il SIC e il Servizio informazioni dell'esercito (SIEs) collaborano strettamente in particolare negli ambiti tematici secondo l'articolo 1 LSIC e l'articolo 99 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 199510 (LM). Al riguardo, curano uno scambio regolare di informazioni.

2

Si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei rispettivi compiti. Il sostegno si concretizza segnatamente: a. mediante uno scambio regolare di informazioni negli ambiti nei quali i compiti secondo gli articoli 1 LSIC e 99 capoverso 1 LM si sovrappongono;

b. nell'ambito della ricerca di informazioni; c. nell'ambito della formazione e della consulenza; d. nell'ambito dell'impiego della tecnica operativa; e. nell'ambito dell'utilizzazione di sistemi di condotta dell'esercito in materia di attività informative.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3767).

10 RS

510.10

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 5

121.1

3

In ogni momento possono rivolgersi reciprocamente richieste di informazioni. Il servizio ricevente decide come soddisfare il bisogno di informazioni.

4

Gestiscono un centro di situazione comune per la presentazione e la valutazione della situazione rilevante in materia di sicurezza. Il SIC assume la direzione organizzativa del centro di situazione. Di principio, il SIEs e il SIC lavorano in locali separati. Per l'esecuzione di un mandato nella sfera di competenza di entrambi i servizi è possibile rinunciare a tale separazione.

5

In occasione di servizi d'appoggio dell'esercito in Svizzera che presentano una relazione con compiti LMSI, il SIC assume la responsabilità in materia di attività informative nei confronti della direzione dell'intervento. Sono applicabili le disposizioni della LMSI.


Art. 8

Collaborazione del SIC con organi della Sicurezza militare 1

Il SIC e gli organi della Sicurezza militare si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. È fatto salvo l'articolo 67 LM11. 2 In previsione di un servizio attivo dell'esercito, il DDPS può ordinare la collaborazione al fine di adempiere misure di protezione preventive. In tal caso, il SIC sostiene il Comando della Sicurezza militare in particolare nell'ambito della sicurezza preventiva dell'esercito contro attività di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti.


Art. 9

Collaborazione del SIC con fedpol 1

Il SIC e fedpol si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti legali. 2

Il SIC e fedpol si trasmettono sistematicamente le informazioni che occorrono all'altro servizio per l'adempimento dei suoi compiti legali, segnatamente negli ambiti seguenti: a. analisi e rilevamento della situazione in materia di sicurezza e della situazione di minaccia;

b. protezione di persone, autorità ed edifici della Confederazione; c. indagini di polizia giudiziaria; d. compiti preventivi;

e. misure di respingimento secondo gli articoli 67 e 68 della legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri; f. confisca di materiale propagandistico nonché cancellazioni e blocchi di siti Internet secondo l'articolo 13a LMSI.


Art. 10

Collaborazione del SIC con il DFAE Il SIC e il DFAE si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.

11 RS

510.10

12 RS

142.20

Sicurezza della Confederazione 6

121.1

Sezione 4: Collaborazione del SIC con servizi esteri

Art. 11

Principi 1 Il SIC assicura i collegamenti con servizi informazioni esteri che adempiono compiti ai sensi della LMSI e della LSIC.

2

Rappresenta la Svizzera in organismi informativi internazionali.

3

È competente per tutte le relazioni di organi amministrativi del DDPS con: a. servizi informazioni esteri, compresi i servizi informazioni militari; b. altri servizi esteri che adempiono compiti ai sensi della LMSI e della LSIC.

4

Coordina tutti i contatti. Al riguardo, definisce una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianificazione dei contatti.


Art. 12

Collaborazione 1 Per adempiere i sui compiti legali, il SIC può collaborare a livello bilaterale o multilaterale con servizi esteri. Congiuntamente con tali servizi può in particolare: a. raccogliere

informazioni;

b. realizzare

prodotti;

c. svolgere

formazioni;

d. realizzare

progetti.

2

L'avvio di contatti regolari con servizi informazioni esteri necessita del consenso del Consiglio federale.


Art. 13

Scambio internazionale d'informazioni 1

Il SIC può trasmettere informazioni a servizi esteri, sempre che sia consentito dalla legge o da un trattato internazionale oppure necessario per la sicurezza della Confederazione.

2

Può scambiare direttamente dati personali con autorità estere mediante installazioni di trasmissione comuni 3 Per quanto concerne i rapporti con le autorità di perseguimento penale, esso deve osservare i principi della legge federale del 20 marzo 198113 sull'assistenza internazionale in materia penale. 4 In occasione della comunicazione di dati personali, informa il destinatario sull'affidabilità e l'attualità degli stessi. 5 Rende attento il destinatario: a. allo scopo esclusivo per il quale può utilizzare i dati; b. sul fatto che si riserva il diritto di esigere informazioni sull'utilizzazione che ne è stata fatta.

13 RS

351.1

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 7

121.1

6

Registra la comunicazione, il suo destinatario, l'oggetto e il motivo.


Art. 14

Informazione del SIC da parte dei Cantoni I Cantoni informano il SIC in merito alla loro collaborazione con servizi esteri attuata per adempiere compiti ai sensi della LMSI e della LSIC.

Sezione 4a:14 Armamento
a Autorizzazione al porto di armi di servizio 1

Sono autorizzati a portare un'arma di servizio i collaboratori del SIC: a. che nel quadro della propria funzione di servizio si occupano della ricerca di informazioni; e

b. ai quali il direttore del SIC ha rilasciato la pertinente autorizzazione.

2

Sono considerate armi di servizio: a. sostanze

irritanti;

b. armi

da

fuoco.

3

L'autorizzazione è rilasciata dal direttore del SIC se: a. la situazione di pericolo individuale lo richiede; e b. il superiore del collaboratore interessato oppure il responsabile delle armi e del tiro non fa valere alcun motivo d'impedimento per il porto di un'arma di servizio. Sono considerati motivi d'impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre che il collaboratore possa mettere in pericolo se stesso o terzi.

4

Chi è autorizzato al porto di armi di servizio deve: a. disporre dell'attestato di agente di polizia rilasciato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia oppure di una formazione equivalente; b. assolvere l'istruzione al tiro in conformità alle direttive dell'Istituto svizzero di polizia e superare il test di tiro annuale.

b Custodia di armi di servizio; munizioni 1

Il SIC provvede alla custodia sicura delle armi di servizio.

2

Chi è autorizzato al porto di un'arma da fuoco può utilizzare le seguenti munizioni: a. proiettili

camiciati;

b. proiettili a espansione controllata; c. munizioni d'allenamento.

14 Introdotta dal n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3767).

Sicurezza della Confederazione 8

121.1

c Istruzione al tiro

L'organizzazione dell'istruzione al tiro e la relativa vigilanza spettano al responsabile delle armi e del tiro. Egli può collaborare con altri servizi per quanto riguarda l'adempimento dei propri compiti.

d Ritiro dell'arma di servizio Se riguardo a una persona il responsabile delle armi e del tiro constata motivi d'impedimento per il porto di un'arma di servizio, gliela ritira. Il direttore del SIC, dopo aver sentito tutti gli interessati ed eventualmente aver consultato altri esperti, decide se la persona interessata riottiene l'arma.

Sezione 5: Ricerca di informazioni

Art. 15

Ricerca separata

La ricerca di informazioni di cui all'articolo 1 lettere a e b LSIC avviene separatamente in organizzazioni specifiche del SIC.


Art. 16

Ricerca di informazioni rilevati sotto il profilo della politica di sicurezza 1

Il SIC può impiegare metodi, oggetti e strumenti per la ricerca mascherata di informazioni all'estero, segnatamente: a. informatori e fonti; b. osservazioni; c. mezzi tecnici;

d. registrazioni di immagini e suoni; e. documenti fittizi e identità fittizie.

2

I mezzi, i metodi e le misure di protezione particolari per i collaboratori sono disciplinati nell'allegato 2.

3

In Svizzera è applicabile l'articolo 14 LMSI. Una eventuale identità fittizia dei collaboratori del SIC rimane protetta anche in Svizzera.

4

È proibito l'impiego della violenza nei confronti di persone.


Art. 17

Ricerca attiva di informazioni nell'ambito di compiti LMSI 1

I membri delle autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni nonché del Corpo delle guardie di confine possono fermare persone al fine di accertarne l'identità se indicazioni concrete lasciano presumere che tali persone siano in rapporto con attività secondo l'articolo 4 capoverso 1.

2

Per gli stessi motivi di cui al capoverso 1 possono indagare sul soggiorno di tali persone.

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 9

121.1

3

Il SIC può incaricare gli organi di sicurezza cantonali di osservare quanto accade nei luoghi pubblici o liberamente accessibili e di effettuare registrazioni video e sonore.

4

Gli organi cantonali di sicurezza e di polizia possono consegnare al SIC altri documenti fotografici e sonori utili all'adempimento dei compiti di cui alla sezione 3 della LMSI. 5 Per l'elaborazione di documenti fotografici e sonori ripresi per conto del SIC o che gli sono stati consegnati, sono applicabili le disposizioni della sezione 6. È fatta salva la conservazione dei documenti a fini di documentazione, purché non possano essere utilizzati per identificare persone.


Art. 18

15 Esplorazione radio

1

Nell'ambito dei suoi compiti legali, il SIC può servirsi dell'esplorazione radio.

2

L'esplorazione radio avviene secondo gli articoli 4a e 4b LSIC.

Sezione 6:

Trattamento e comunicazione di informazioni e dati personali

Art. 19

Arrivo delle informazioni e loro archiviazione 1

I dati possono giungere verbalmente o per scritto al SIC per il tramite dei mezzi e delle vie seguenti:

a. mediante ricerca mascherata o non mascherata; b. mediante ricezione;

c. da fonti pubblicamente accessibili, sempre che tali fonti non siano rilevate in maniera appropriata da altri servizi della Confederazione.

2

I dati sono sottoposti a una verifica intesa a stabilire se il loro trattamento è conforme agli scopi di cui all'articolo 1 LSIC. In caso di responso negativo, il SIC, d'intesa con il mittente, distrugge le informazioni o le rinvia a quest'ultimo se provengono dalla Svizzera. Se provengono dall'estero, il SIC le archivia senza ulteriore trattamento.

3

I dati sono archiviati in due collezioni di dati logicamente separate in funzione della relazione del loro contenuto con la Svizzera.16 4 Il SIC emana un elenco dei criteri per precisare la nozione di relazione con la Svizzera secondo il capoverso 3.

15 Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 2 dell'O del 17 ott. 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5527).

16 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4359).

Sicurezza della Confederazione 10

121.1

5

Per l'immissione e il trattamento delle informazioni nell'ISAS e nell'ISIS sono applicabili le prescrizioni dell'ordinanza del 4 dicembre 200917 sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.


Art. 20

Trattamento di dati personali relativi a informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza 1

Il SIS può trattare i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, in occasione di avvenimenti all'estero rilevanti per la Svizzera dal punto di vista della politica di sicurezza. 2 Il trattamento può avvenire all'insaputa delle persone interessate finché i compiti del SIC lo esigono.


Art. 21

Trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità per compiti LMSI 1

Il SIC e gli organi di sicurezza cantonali possono trattare i dati personali concernenti procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo e penale in quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

2

Essi possono allestire e trattare profili della personalità di persone sospettate di compromettere la sicurezza del Paese con il loro comportamento.

3

Essi possono trattare altri dati personali degni di particolare protezione nei limiti dell'articolo 3 LMSI, se informazioni preesistenti inducono a presumere che tali dati siano in relazione alla preparazione o all'esecuzione di: a. attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento; b. commercio illecito di materiali radioattivi e trasferimento illegale di tecnologia; oppure

c. attività che siano da attribuire alla criminalità organizzata.


Art. 22

Comunicazione di dati personali 1

Possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici menzionati nell'allegato 3, in quanto sia necessario per gli scopi ivi elencati e alle condizioni ivi menzionate.

2

In occasione di ogni comunicazione il destinatario dev'essere informato sull'affidabilità e l'attualità dei dati.

3

La comunicazione, il destinatario, l'oggetto e il motivo devono essere registrati.

4

I membri degli organi di sicurezza dei Cantoni possono comunicare i dati personali che hanno ricevuto dalla Confederazione: a. ai loro superiori; b. se il SIC lo dispone nel singolo caso o dà il suo consenso in seguito a una richiesta motivata, nel rispetto della classificazione a: 17 RS

121.2

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 11

121.1

1. altri servizi in seno al corpo di polizia, 2. organi di sicurezza di altri Cantoni, 3. altre autorità e uffici del proprio Cantone o di un altro Cantone, 4. privati; c. ad altre autorità cantonali, uffici o privati nel rispetto della classificazione e notificando al SIC il destinatario e il motivo, se la comunicazione diretta s'impone per motivi d'urgenza ed è inoltre necessaria: 1. per la sicurezza dell'autorità o degli uffici in questione, 2. per scongiurare un grave pericolo per i privati.

5

La comunicazione di dati personali è proibita se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati.


Art. 23

Utilizzazione di informazioni sulla criminalità organizzata 1

Le informazioni sulla criminalità organizzata possono essere messe a disposizione nell'ambito di un procedimento di polizia giudiziaria solo dopo aver ottenuto l'espresso consenso del SIC.

2

Il SIC trasmette senza indugio alle competenti autorità di polizia e di perseguimento penale le informazioni sulla criminalità organizzata. La protezione delle fonti deve rimanere garantita.


Art. 24

Operazioni preventive e programmi di ricerca 1

Il SIC può condurre azioni concertate sotto forma di operazioni preventive per trattare un singolo caso concreto o una determinata serie di casi che, per importanza, portata, dispendio o segretezza, superano i limiti delle normali indagini di spionaggio.

2

Per accertare fatti di rilievo in materia di sicurezza in un determinato settore, esso può condurre operazioni di ampia portata sotto forma di programmi di ricerca preventivi. 3 Può eseguire operazioni preventive e i programmi di ricerca con l'appoggio di organi di polizia, di sicurezza e di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. 4 Nella sua decisione in merito a operazioni preventive e programmi di ricerca, esso fissa per scritto scopo, durata e mezzi da impiegare nonché periodicità e forma del rapporto. 4 Periodicamente, ma almeno una volta l'anno, il SIC valuta la conformità del proseguimento delle singole operazioni preventive e dei programmi di ricerca. La valutazione è registrata in un rapporto scritto all'attenzione del capo del DDPS e degli organi di vigilanza del SIC.

Sicurezza della Confederazione 12

121.1


Art. 25

Procedura di controllo 1

Se indizi concreti inducono a presumere che cittadini svizzeri, persone residenti in Svizzera o organizzazioni e gruppi attivi in Svizzera esplichino sistematicamente attività che rientrano negli ambiti dei compiti di cui all'articolo 4, il SIC può avviare, d'ufficio o su mandato di uno o più Cantoni, una procedura di controllo.

2

La procedura serve a raccogliere e a valutare tutte le informazioni sulle persone, le organizzazioni o i gruppi in questione, allo scopo di ottenere informazioni sicure in merito alle attività che pregiudicano la sicurezza della Svizzera.

3

Il SIC definisce la portata e l'impiego dei mezzi per procurare le informazioni nonché la durata della procedura. Informa i Cantoni in merito alla procedura di controllo per quanto la loro collaborazione sia necessaria per la ricerca delle informazioni.

4

I Cantoni e le autorità nonché i servizi menzionati nell'articolo 13 LMSI comunicano spontaneamente al SIC le loro informazioni su persone, organizzazioni e gruppi oggetto di una procedura di controllo.

5

Periodicamente, ma almeno una volta ogni sei mesi, il SIC valuta se siano ancora date le condizioni per proseguire la procedura di controllo.


Art. 26

Sospensione delle operazioni preventive, dei programmi di ricerca e della procedura di controllo 1

Il SIC sospende le operazioni preventive, i programmi di ricerca e la procedura di controllo se:

a. contro le persone, le organizzazioni o i gruppi in questione è avviata un'altra procedura, che persegue o porta avanti lo stesso obiettivo; b. gli indizi validi finora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico; c. entro due anni non sono state raccolte ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza; oppure d. una nuova valutazione della situazione indica che le attività delle persone, delle organizzazioni o dei gruppi in questione non costituiscono più un pericolo per la sicurezza interna.

2

Il SIC sospende la procedura di controllo se le organizzazioni o i gruppi in questione figurano nella lista d'osservazione secondo l'articolo 27 oppure se le persone in questione sono collegabili a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi che figurano in detta lista.


Art. 27

Lista d'osservazione

1

Il DDPS inserisce nella lista d'osservazione secondo l'articolo 11 capoverso 3 LMSI organizzazioni e gruppi in merito a cui, sulla base di indizi concreti, sussiste il sospetto che mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Sussiste sospetto in particolare:

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 13

121.1

a. nel caso di organizzazioni terroristiche e servizi informazioni attivi a livello internazionale; oppure b. qualora nel corso di una procedura di controllo secondo l'articolo 25 risulti che sono in corso attività che mettano in pericolo la sicurezza.18 2

Il SIC raccoglie e tratta tutte le informazioni su tali organizzazioni e gruppi nonché sui loro esponenti. Se opportuno, possono essere delimitati la portata del trattamento e i mezzi per procurare le informazioni.

3

Il DDPS sottopone ogni quattro anni la lista d'osservazione a una valutazione complessiva. Può in ogni momento inserire provvisoriamente nella lista organizzazioni e gruppi.

4

Il DDPS cancella la registrazione dalla lista e leva l'osservazione se: a. gli indizi validi sinora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico; b. l'attività dell'organizzazione o del gruppo in questione è cessata o non costituisce più un pericolo per la sicurezza della Svizzera;

c. la valutazione complessiva indica che negli ultimi quattro anni non sono emerse informazioni di sostanziale rilievo circa un pericolo per la sicurezza della Svizzera.

5

Sono considerate organizzazioni internazionali e comunità sovranazionali secondo l'articolo 11 capoverso 6 LMSI: a. l'Organizzazione delle Nazioni Unite; b. l'Unione europea.19


Art. 28

Archiviazione 1 Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione.

2

Non offre per l'archiviazione i dati e i documenti classificati provenienti da relazioni dirette con servizi di sicurezza esteri e quelli provenienti dalla ricerca di informazioni operativa ma, d'intesa con l'Archivio federale, li conserva internamente e li distrugge dopo 45 anni.

3

Distrugge i dati considerati senza valore archivistico dall'Archivio federale e i relativi documenti. Sono fatte salve altre disposizioni legali in materia di distruzione di dati.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3767).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3767).

Sicurezza della Confederazione 14

121.1

Sezione 6a:20 Diritto di informazione
a 1 Qualora una persona richieda se nei sistemi d'informazione del SIC siano trattati dati che la concernono, deve farlo per scritto e dimostrare la propria identità. In caso di rappresentanza deve essere allegata una relativa procura.

2

Il SIC deve informare il richiedente entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se:

a. sono trattati dati che lo concernono; oppure b. la risposta è differita.

3

I Cantoni trasmettono al SIC le richieste relative a documenti della Confederazione.

Sezione 7: Protezione delle fonti e altre misure di protezione

Art. 29

Protezione delle

fonti

1

Il SIC protegge le proprie fonti informative. Al riguardo, esso provvede nel singolo caso a una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteggere e quelli dell'organo che richiede le informazioni.

2

Sono fonti informative in particolare: a. le persone che comunicano al SIC informazioni rilevanti in materia di protezione dello Stato o informazioni sensibili di altro genere;

b. gli organi di sicurezza svizzeri ed esteri con i quali il SIC collabora; e c. l'esplorazione radio.

3

Nel provvedere alla ponderazione degli interessi nel singolo caso secondo il capoverso 1, devono essere osservati i principi seguenti:

a. l'identità delle persone la cui integrità fisica o psichica, oppure quella dei loro familiari, sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fosse comunicata, deve essere protetta integralmente, salvo che la persona interessata acconsenta a detta comunicazione; b. l'identità degli organi di sicurezza esteri è tenuta segreta, salvo che: 1. l'organo di sicurezza estero acconsenta alla comunicazione, oppure 2. la comunicazione non pregiudichi il proseguimento della collaborazione con l'organo di sicurezza estero;

c. per quanto concerne l'esplorazione radio, tutte le informazioni sull'infrastruttura, i mezzi tecnici impiegati e i metodi operativi sono tenute segrete,

20 Introdotta dal n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3767).

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 15

121.1

salvo che la loro comunicazione non pregiudichi l'adempimento del compito da parte del SIC.

4

In caso di controversie, il DDPS emana una decisione impugnabile. È fatto salvo il diritto di avocazione del Consiglio federale.

5

I diritti delle autorità di vigilanza sul SIC in materia di consultazione degli atti rimangono garantiti.


Art. 30

Altre misure di protezione 1

Il SIC può raccogliere, trattare e utilizzare informazioni su persone e sulle loro attività, nonché su oggetti: a. per proteggere i suoi collaboratori, nonché i suoi siti, le sue infrastrutture e le sue fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti; b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti;

c. per individuare e valutare i rischi in materia di sicurezza in seno al SIC.

2

Può adottare misure di protezione e di sicurezza per assicurare la protezione di persone, informazioni, fonti e oggetti nei suoi ambiti d'attività.

Sezione 8: Controllo dell'attività del SIC

Art. 31

Principi 1 Il SIC assicura esso stesso un controllo della legalità del proprio operato.

2

Controlla il disbrigo dei mandati da parte degli organi cantonali incaricati dell'esecuzione dei compiti LMSI.

3

Il controllo amministrativo secondo l'articolo 8 LSIC incombe alla Vigilanza sulle attività informative.


Art. 32

Vigilanza sulle attività informative 1

La Vigilanza sulle attività informative è un organo di controllo interno del DDPS.

2

Verifica le attività del SIC per quanto riguarda la legalità, l'opportunità e l'efficacia. In tale contesto, considera le priorità determinate dalle necessità di informazioni delle autorità politiche.


Art. 33

Diritto di informazione e diritto di consultazione degli atti della Vigilanza sulle attività informative 1

I collaboratori del SIC sono tenuti a dare informazioni complete e veritiere alla Vigilanza sulle attività informative e ad accordare la consultazione degli atti e dei sistemi d'informazione. In tale ambito sono svincolati dal segreto d'ufficio.

Sicurezza della Confederazione 16

121.1

2

Nel quadro del suo obbligo di controllo, la Vigilanza sulle attività informative può chiedere informazioni e consultare atti presso altri servizi della Confederazione, sempre che tali informazioni presentino un nesso con la collaborazione tra detti servizi e il SIC.

3

Ai collaboratori della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato alla Vigilanza sulle attività informative.


Art. 34

Piano dei controlli e rapporti 1

La Vigilanza sulle attività informative stila ogni anno un piano dei controlli. Esso necessita dell'approvazione del capo del DDPS.

2

La Vigilanza sulle attività informative armonizza il piano dei controlli con la vigilanza parlamentare.

3

Il capo del DDPS può autorizzare eccezionalmente controlli al di fuori del piano dei controlli.

4

La Vigilanza sulle attività informative presenta annualmente al capo del DDPS un rapporto sui controlli eseguiti.

5

Il capo del DDPS informa annualmente il Consiglio federale e la vigilanza parlamentare.


Art. 35


21

Controlli nei Cantoni 1

Nei Cantoni la funzione di autorità di vigilanza compete agli organi preposti al rispettivo organo esecutivo cantonale. A sostegno dell'autorità di vigilanza, questi ultimi possono ricorrere a un organo di controllo separato dall'organo esecutivo cantonale e responsabile nei confronti degli organi preposti.

2

I Cantoni designano detti organi nonché gli organi di controllo e li annunciano alla Confederazione.

3

L'autorità cantonale di vigilanza verifica: a. se lo svolgimento delle pratiche amministrative cantonali è conforme alle pertinenti prescrizioni legali; b. se l'organo esecutivo cantonale tratta i dati per la salvaguardia della sicurezza interna separatamente dalle altre informazioni di polizia;

c. sulla base di un elenco dei mandati assegnati dalla Confederazione: 1. in che modo essi sono espletati dall'organo esecutivo cantonale, 2. come e dove l'organo esecutivo cantonale raccoglie le informazioni, 3. se l'organo esecutivo cantonale osserva le esigenze in materia di legislazione sulla protezione dei dati (sicurezza dei dati, protezione della personalità).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3865).

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 17

121.1

4

Il SIC e la Vigilanza sulle attività informative del DDPS possono sostenere l'autorità cantonale di vigilanza nell'adempimento del suo compito.

5

La Vigilanza sulle attività informative del DDPS può verificare la collaborazione degli organi cantonali con il SIC in vista dell'esecuzione della LMSI.

a22 Consultazione dei dati 1

L'autorità cantonale di vigilanza può prendere visione dei dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione. Il SIC deve consentire espressamente la consultazione.

2

La consultazione è concessa su domanda motivata con riferimento a temi, eventi, organizzazioni o persone.

3

Il DDPS decide in caso di controversie.

4

Il DDPS rifiuta segnatamente la consultazione ove lo richiedano interessi essenziali in materia di sicurezza.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 36

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 4.


Art. 37

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

22 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3865).

Sicurezza della Confederazione 18

121.1

Allegato 123 (art. 4 cpv. 2 lett. d) Elenco delle constatazioni che le autorità federali e cantonali sono tenute ad annunciare spontaneamente e senza indugio al SIC Le autorità menzionate qui appresso sono tenute ad annunciare le constatazioni seguenti: 1.

Autorità amministrative civili e militari della Confederazione 1.1

tutti i rapporti, le analisi e le informazioni rilevanti concernenti in particolare la sicurezza interna o esterna della Svizzera o i suoi interessi in materia di politica di sicurezza, 1.2

tutti i rapporti su temi che gli organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale hanno designato come importanti per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o per i suoi interessi in materia di politica di sicurezza, 1.3

scritti minatori con possibili ripercussioni sulla sicurezza interna ed esterna della Svizzera nonché sui suoi interessi economici.

2.

Dipartimento federale degli affari esteri 2.1

tutte le informazioni relative a misure del Dipartimento previste o eseguite che hanno ripercussioni sulla sicurezza interna o esterna della Svizzera o sui suoi interessi in materia di politica di sicurezza, 2.2

tutte le informazioni in merito a minacce contro cittadini e impianti svizzeri all'estero nonché contro gli interessi in materia di politica di sicurezza della Svizzera all'estero, 2.3

tutte le informazioni in merito ad atti di violenza perpetrati, sempreché presentino un'attinenza con la sicurezza interna o esterna, 2.4

circostanze e date di elezioni e votazioni estere in Svizzera, 2.5

istanze di accreditamento o di rilascio di diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri delle organizzazioni internazionali, 2.6

richieste del visto che devono essere sottoposte per parere al SIC conformemente all'articolo 32 capoverso 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 200824 concernente l'entrata e il rilascio del visto.

23 Aggiornato dal n. II 1 dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3767).

24 RS

142.204

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 19

121.1

3. Dipartimento federale

dell'interno 3.1

Ufficio federale della sanità pubblica: 3.1.1 infrazioni contro la legge del 22 marzo 199125 sulla radioprotezione con un potenziale di messa in pericolo a livello nazionale, 3.1.2 informazioni e conoscenze in merito ad agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione, 3.2

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione26: annunci in merito a accordi di cooperazione della Svizzera con Stati terzi nei settori della formazione nonché della ricerca e dello sviluppo.

4.

Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1

Ufficio federale di giustizia: segnalazioni internazionali, arresti, estradizioni di presunti autori di crimini in stretto rapporto con la sicurezza, 4.2

Ufficio federale della migrazione: 4.2.1 domande di naturalizzazione per parere conformemente all'articolo 14 lettera d della legge del 29 settembre 195227 sulla cittadinanza, 4.2.2 richieste da sottoporre per parere al SIC conformemente all'articolo 32 capoverso 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 200828 concernente l'entrata e il rilascio del visto, 4.2.3 rapporti concernenti la migrazione e il fenomeno dei passatori, 4.2.4 rapporti concernenti Paesi e situazioni nonché valutazioni della situazione, 4.2.5 domande d'asilo per parere secondo gli articoli 53 e 73 della legge del 26 giugno 199829 sull'asilo, limitatamente ai Paesi d'origine indicati dal SIC; 4.3 … 4.4 fedpol: 4.4.1 informazioni (rapporti, rapporti tecnici ecc.) dell'Ufficio centrale Armi e dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica relative ad avvenimenti a sfondo estremista, politico o terroristico, 4.4.2 informazioni della Polizia giudiziaria federale (PGF) concernenti i settori del terrorismo e della protezione dello Stato, in particolare relative a nuove procedure e ad attuali gruppi operativi di maggiore importanza, 4.4.3 constatazioni di SCOCI correlate alla sicurezza interna e alle infrastrutture critiche della Svizzera, 25 RS

814.50

26 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

27 RS

141.0

28 RS

142.204

29 RS

142.31

Sicurezza della Confederazione 20

121.1

4.4.4 fatti presso SCOCI relativi a casi avviati tramite il SIC, 4.4.5 fatti presso SCOCI concernenti la sicurezza interna della Svizzera, 4.4.6 fatti presso SCOCI concernenti le infrastrutture critiche della Svizzera, 4.4.7 analisi concernenti i settori della criminalità generale e organizzata nonché della criminalità economica, 4.4.8 informazioni e analisi dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) concernenti il finanziamento del terrorismo, 4.4.9 valutazioni della situazione e delle minacce del Servizio federale di sicurezza (SFS) che possono essere rilevanti per la sicurezza interna,

4.4.10 informazioni e analisi del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) che possono essere rilevanti per la sicurezza interna, 4.4.11 rapporti e analisi di carattere generale degli addetti di polizia per il tramite della divisione principale Cooperazione internazionale di polizia di fedpol, nella misura in cui possono essere rilevanti per la sicurezza, interna o per gli interessi in materia di politica di sicurezza della Svizzera, 4.4.12 analisi strategiche provenienti da autorità di polizia estere, 4.4.13 rapporti di situazione di INTERPOL correlati ai settori del terrorismo e della protezione dello Stato, 4.4.14 informazioni e analisi relative alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e a violazioni della legge sul materiale bellico o della legge sul controllo dei beni a duplice impiego.

5.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1

Stati maggiori dell'esercito: 5.1.1 Informazioni e rapporti sulle zone d'impiego dell'esercito all'estero, 5.1.2 informazioni e rapporti sulla politica di controllo degli armamenti e di disarmo,

5.1.3 misure adottate nel settore della sicurezza NBC, 5.1.4 informazioni su pandemie nonché su agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione, 5.1.5 informazioni acquisite nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza del 20 gennaio 199930 sui controlli di sicurezza relativi alle persone e che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, 5.1.6 pregiudizi per la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione causati da influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento;

30 [RU

1999 655. RU 2002 377 art. 28]. Vedi ora l'O del 4 mar. 2011 (RS 120.4).

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 21

121.1

5.2

Segreteria generale: informazioni e analisi che possono essere rilevanti per la sicurezza interna e esterna della Svizzera o per i suoi interessi in materia di politica di sicurezza, 5.3

Ufficio federale della protezione della popolazione: 5.3.1 annunci del Laboratorio Spiez in merito ad accordi di cooperazione con istituzioni estere nei settori della formazione nonché della ricerca e dello sviluppo, 5.3.2 informazioni e rapporti sulla sicurezza NBC; 5.3.3 informazioni che riguardano l'infrastruttura critica avente una relazione con la Svizzera,

5.4

armasuisse: previo accordo, informazioni e rapporti su sistemi tecnici, armi e munizioni.

6.

Dipartimento federale delle finanze 6.1

Amministrazione federale delle finanze: 6.1.1 informazioni e rapporti su questioni finanziarie ed economiche internazionali che possono essere rilevanti per la sicurezza della Svizzera e per i suoi interessi in materia di politica di sicurezza,

6.1.2 informazioni e rapporti relativi a questioni inerenti alla lotta alla criminalità finanziaria, nella misura in cui siano inerenti ai compiti previsti dalla LMSI o dalla LSIC; 6.2

Organi delle guardie di confine e delle dogane: 6.2.1 passaggio illegale della frontiera da parte di persone o gruppi di persone indicati dal SIC provenienti da determinati Paesi d'origine, 6.2.2 entrate insolitamente numerose di persone provenienti da Paesi d'origine indicati dal SIC,

6.2.3 informazioni su persone che importano o esportano materiale di propaganda dal contenuto estremistico violento o di natura razzista, su siffatto materiale nonché sui destinatari dei relativi invii, 6.2.4 messa al sicuro di materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o beni, 6.3

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione: pregiudizi per la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione causati da influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento.

Sicurezza della Confederazione 22

121.1

7.

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca31 7.1

Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 7.1.1 autorizzazioni di principio e d'esportazione nonché certificati d'importazione, negati o revocati in applicazione della legge sul materiale bellico o della legge sul controllo dei beni a duplice impiego,

7.1.2 imprese e persone che si trovano nel nostro Paese o all'estero sospettate di violare la legge sul materiale bellico o la legge sul controllo dei beni a duplice impiego, 7.1.3 informazioni economiche e di politica economica relative a Paesi che possono essere rilevanti per la sicurezza della Svizzera o per i suoi interessi in materia di politica di sicurezza, 7.1.4 informazioni su sanzioni economiche previste o decretate nei confronti di Stati terzi,

7.1.5 aspetti rilevanti per la sicurezza nell'ambito del mercato del lavoro; 7.2 Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione32: dati personali dei titolari del permesso d'impiego di sostanze esplosive.

8.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1

Ufficio federale dell'aviazione civile: 8.1.1 informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia, 8.1.2 misure adottate nell'ambito della sicurezza aerea, 8.2 Ufficio federale dell'energia: 8.2.1 informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia, 8.2.2 violazioni della legge del 22 marzo 199133 sulla radioprotezione nell'ambito degli impianti nucleari, 8.2.3 misure adottate nell'ambito della sicurezza nucleare, 8.3 Ufficio federale dell'ambiente: incidenti secondo l'ordinanza del 27 febbraio 199134 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti con un potenziale di messa in pericolo a livello nazionale.

31 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

32 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

33 RS

814.50

34 RS

814.012

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 23

121.1

8a

Ministero pubblico della Confederazione: 8a .1 comunicazione di decisioni penali e di decreti d'abbandono concernenti cause penali il cui perseguimento e giudizio soggiacciono alla giurisdizione federale o che devono essergli comunicati in applicazione dell'ordinanza del 1° dicembre 199935 sulla comunicazione in quanto sono inerenti ai compiti previsti dalla LMSI o dalla LSIC, 8a .2 importazione ed esportazione nonché transito illegali di merci che soggiacciono alla legislazione sul materiale bellico, sull'energia nucleare e sul controllo dei beni a duplice impiego.

9.

Autorità cantonali di polizia 9.1

situazioni e avvenimenti che si delineano o si sono verificati e per i quali le singole autorità cantonali di polizia non sono più in grado di garantire la sicurezza senza l'aiuto di altri Cantoni (impieghi IKAPOL), 9.2

passaggio illegale della frontiera da parte di persone o gruppi di persone provenienti da Paesi d'origine indicati dal SIC, 9.3

compromissione della sicurezza lungo la frontiera, 9.4

informazioni su attività di persone e gruppi a sfondo razzista o di estremismo violento, 9.5

individuazione di materiale di propaganda a sfondo razzista o di estremismo violento, 9.6

messa al sicuro di materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o beni.

35 [RU

2000 2 2103 all. n. II 1, 2001 3294 n. II 2]. Vedi ora l'O del 10 nov. 2004 (RS 312.3).

Sicurezza della Confederazione 24

121.1

Allegato 236 (art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 5) Mezzi, metodi e misure di protezione per i collaboratori del SIC 36 Il presente all., e le sue mod., non sono pubblicati nella RU.

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 25

121.1

Allegato 337 (art. 22 cpv. 1)

Elenco delle autorità e degli uffici ai quali possono essere comunicati dati personali Per gli scopi e alle condizioni menzionati qui appresso, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti: 1.

Autorità di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione, Consiglio federale, capo del DDPS, Vigilanza sulle attività informative); 2.

organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale; 3.

stati maggiori di crisi e speciali della Confederazione, per gestire situazioni particolari; 4.

autorità cantonali che svolgono compiti LMSI; 5.

autorità di perseguimento penale svizzere, allo scopo di prevenire e di perseguire atti punibili; 6.

Cancelleria federale: Servizio specializzato nei controlli di sicurezza relativi alle persone: per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone; 7.

Dipartimento federale degli affari esteri: 7.1

per valutare le istanze di accreditamento o i diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali, 7.2

per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico, 7.3

nel quadro dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l'economia esterna, 7.4

in relazione a indagini di polizia giudiziaria o di procedure d'autorizzazione nonché per l'attuazione di siffatte procedure, 7.5

per l'accertamento e la valutazione di avvenimenti rilevanti per la sicurezza delle rappresentanze svizzere all'estero, 7.6

per la valutazione della situazione di minaccia e degli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza, 7.7

per l'accertamento del contesto di programmi di sviluppo e di promozione nonché di iniziative in materia di politica estera; 37 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (RU 2012 6731). Aggiornato dal n. I 2 dell'O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3041).

Sicurezza della Confederazione 26

121.1

8.

Dipartimento federale dellʼinterno 8.1

Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione allʼesecuzione della legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti; 8.2

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: in relazione allʼesecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulla conservazione delle specie; 9.

Dipartimento federale di giustizia e polizia: 9.1

Ufficio federale di giustizia: per la trattazione di domande nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; 9.2

Ufficio federale della migrazione: 9.2.1 per trattare domande di naturalizzazione, 9.2.2 per applicare provvedimenti nei confronti degli stranieri, in particolare per il loro respingimento,

9.2.3 per valutare le domande d'asilo, 9.2.4 per valutare la situazione nei luoghi di migrazione; 9.3 fedpol: 9.3.1 per preparare o attuare indagini di polizia giudiziaria, 9.3.2 per il disbrigo di compiti in conformità della legge federale del 7 ottobre 199438 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, 9.3.3 nel quadro di un affare penale internazionale (Interpol), 9.3.4 per trattare richieste di assistenza giudiziaria in materia di polizia, 9.3.5 per iscrizioni nel RIPOL, 9.3.6 per la sicurezza dei magistrati e dei rappresentanti della Confederazione la cui sicurezza potrebbe essere minacciata, 9.3.7 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico,

9.3.8 per la protezione delle rappresentanze svizzere all'estero, 9.3.9 per l'attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori in Svizzera e all'estero, 9.3.10 Ufficio centrale Armi e Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica, per adempiere i loro compiti legali,

9.3.11 per pronunciare misure di respingimento ed espulsioni, 9.3.12 per sequestrare materiale di propaganda; 9.3.13 per la sicurezza delle persone ammesse a un programma di protezione dei testimoni e delle persone ad esse vicine; 38 RS

360

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 27

121.1

10.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: 10.1

Stati maggiori dell'esercito: 10.1.1 in relazione con la valutazione della situazione di minaccia e di informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza nonché in relazione con le zone d'impiego dell'esercito all'estero, 10.1.2 in relazione con servizi d'appoggio in Svizzera e all'estero, 10.1.3 per valutare agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione, 10.1.4 per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento;

10.2 Segreteria generale: per valutare la situazione di minaccia e gli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza; 10.3

Organi della Sicurezza militare: 10.3.1 per valutare la situazione sotto il profilo della sicurezza militare, 10.3.2 per proteggere informazioni e opere militari, 10.3.3 per adempiere compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell'ambito dell'esercito,

10.3.4 quando i militari della Sicurezza militare sono chiamati in servizio attivo, inoltre per garantire la sicurezza preventiva dell'esercito da atti di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti, per ottenere informazioni nonché per garantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e di altre persone; 10.4

Ufficio federale della protezione della popolazione: 10.4.1 Centrale nazionale d'allarme: in vista di ottenere, analizzare e diffondere le informazioni secondo l'ordinanza del 17 ottobre 200739 sulla Centrale nazionale d'allarme, 10.4.2 Laboratorio di Spiez: in relazione a informazioni riguardanti la sicurezza NBC;

10.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone; 11.

Dipartimento federale delle finanze: 11.1

Amministrazione federale delle finanze: 11.1.1 nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché della criminalità finanziaria, 11.1.2 per la preparazione o l'attuazione di un'indagine di polizia giudiziaria; 39 RS

520.18

Sicurezza della Confederazione 28

121.1

11.2

Organi delle guardie di confine e delle dogane: 11.2.1 per accertare il soggiorno delle persone, 11.2.2 per operare controlli di polizia di frontiera e controlli doganali nonché eseguire procedure penali amministrative;

11.3 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione: per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento; 12.

Dipartimento federale dell'economia: 12.1

Segreteria di Stato dell'economia (SECO): 12.1.1 per l'esecuzione della legge del 13 dicembre 199640 sul materiale bellico e della legge del 13 dicembre 199641 sul controllo dei beni a duplice impiego, 12.1.2 per adottare misure nel settore del diritto riguardante l'economia esterna, 12.1.3 per preparare o attuare un'indagine di polizia giudiziaria, 12.1.4 per valutare la situazione economica e in materia di politica economica nelle aree di interesse per la Svizzera; 12.2 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: per la concessione dei permessi d'impiego di sostanze esplosive; 12.3 Ufficio

federale

dellʼagricoltura: in relazione allʼesecuzione della legislazione sullʼagricoltura;

13. Dipartimento

federale

dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

13.1

Ufficio federale dell'aviazione civile, Ufficio federale delle comunicazioni e le Ferrovie federali svizzere: per l'esecuzione delle misure di polizia di sicurezza; 13.2

Ufficio federale dell'energia: 13.2.1 per l'applicazione della legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione,

13.2.2 per l'esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l'economia esterna;

13.3 Ispettorato federale della sicurezza nucleare: per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 200742 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare; 40 RS

514.51

41 RS

946.202

42 RS

732.2

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 29

121.1

13.4 Ufficio federale dell'ambiente: in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione dell'ambiente; 13.5

Uffici interessati: per garantire la loro sicurezza.

Sicurezza della Confederazione 30

121.1

Allegato 4

(art. 36)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

Le seguenti ordinanze sono abrogate: a. ordinanza del 27 giugno 200143 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

b. ordinanza del 26 settembre 200344 sui servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …45 43 [RU

2001 1829, 2003 3971 art. 20, 2004 4813 all. n. 1, 2005 5601, 2006 919 3711, 2008 4943 n. I 1 5441 art. 56 5747 all. n. I 6305 all. n. 2, 2009 5093] 44 [RU

2003 4001, 2007 4307] 45 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6937.

Servizio delle attività informative della Confederazione. O 31

121.1

Allegato 546 (art. 4 cpv. 3)

Le seguenti organizzazioni di diritto pubblico e privato sono tenute a fornire informazioni al SIC nel quadro dell'obbligo d'informazione speciale delle autorità: 1. Commissione della concorrenza (COMCO) 2. Fondo nazionale svizzero (FNS) 3. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) 4. Ferrovie federali svizzere (FFS) 5. FFS Cargo 6. La Posta Svizzera (Posta) 7. Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi (Billag) 46 Aggiornato dal n. II 2 dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3767).

Sicurezza della Confederazione 32

121.1