Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi.
2 Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.
910.13
del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3-5, 70b capoverso 3,
71 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3,
77 capoverso 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),
ordina:
1 RS 910.1
1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi.
2 Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.
I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
5 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
6 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi se:
2 Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l'azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di una società in accomandita per azioni (SA in accomandita) con sede in Svizzera, se:
2bis Non ha diritto ai contributi una persona fisica o una società di persone che ha preso in affitto l'azienda da una persona giuridica, e:
3 Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell'azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.8
7 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 Il gestore deve aver seguito una delle seguenti formazioni:
2 È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un'altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr, completata da:
3 I gestori di aziende nella regione di montagna la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 199810 sulla terminologia agricola (OTerm) non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1.
4 Se, al raggiungimento del limite d'età del gestore precedente, il coniuge riprende l'azienda, esso non è tenuto ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1 se prima della ripresa ha collaborato nell'azienda per almeno dieci anni.
5 L'erede o la comunione ereditaria non sottostà all'obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi.11
6 Un membro della comunione ereditaria deve avere domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell'anno di contribuzione non deve avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria è tenuta a notificare tale persona all'autorità responsabile secondo l'articolo 98 capoverso 2.12
10 RS 910.91
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
12 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 0,20 USM.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda sono svolti con manodopera propria dell'azienda.
2 Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 201314.
14 Il preventivo di lavoro può essere scaricato dal sito Internet: www.agroscope.admin.ch /arbeitsvoranschlag.
I pagamenti diretti sono versati soltanto se l'effettivo di animali dell'azienda non supera i limiti dell'ordinanza del 23 ottobre 201315 sugli effettivi massimi.
15 RS 916.344
1 Per USM sono versati al massimo 70 000 franchi di pagamenti diretti.
2 Il contributo per l'interconnessione, il contributo per la qualità del paesaggio, i contributi per l'efficienza delle risorse e il contributo di transizione sono versati indipendentemente dalla limitazione di cui al capoverso 1.
Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti di un'azienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.
1 Persone fisiche e giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni hanno diritto ai contributi in qualità di gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari se:
2 I Cantoni non hanno diritto ai contributi.
3 Le condizioni di cui agli articoli 3-9 non sono applicabili.
I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda.
Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate.
1 I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell'apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all'allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell'allegato 1 numero 2.1.
2 La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.
3 Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l'allegato 1 numero 2.2.
1 La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera.
2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k, n, p e q e di cui all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:16
3 Per albero secondo il capoverso 2 viene computata un'ara. Per ogni particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando degli alberi. 17
4 Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando strisce fiorite annuali per impollinatori e altri organismi utili (art. 55 cpv. 1 lett. q).18
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
18 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
1 Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 196619 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), a condizione che le superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore.
2 Le superfici sono delimitate in maniera vincolante se:
19 RS 451
1 Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l'erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l'infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari.
2 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno. L'allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata. Per le colture principali va rispettata una quota massima rispetto alla superficie coltiva di cui all'allegato 1 numero 4.2.
3 Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali di cui all'allegato 1 numero 4.3 non si applica l'esigenza di cui al capoverso 2.
4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 199720 sull'agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2.
20 RS 910.18
1 La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l'erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell'allegato 1 numero 5.
2 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell'anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto.21
3 ...22
4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 199723 sull'agricoltura biologica, per la prova di un'adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
22 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
23 RS 910.18
1 Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle malerbe, la priorità va data all'applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.
2 Nell'applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di allerta.
3 Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'ordinanza del 12 maggio 201024 sui prodotti fitosanitari. Le prescrizioni concernenti l'applicazione di prodotti fitosanitari sono fissate nell'allegato 1 numeri 6.1 e 6.2.
4 I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all'allegato 1 numero 6.3 per provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l'allegato 1 numero 6.2.
5 Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all'allegato 1 numeri 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell'esperimento, al servizio cantonale specializzato nella protezione dei vegetali.
24 RS 916.161
Le esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme sono fissate nell'allegato 1 numero 7.
1 Le esigenze relative alle colture speciali sono fissate nell'allegato 1 numero 8.1.
2 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può riconoscere esigenze equivalenti per l'adempimento della PER di organizzazioni nazionali specializzate e di organizzazioni incaricate dell'esecuzione secondo l'allegato 1 numero 8.2.
Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché superfici di inventari devono essere predisposte fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9.
1 Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER.
2 Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale:
3 La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se:
Lo scambio di superfici è ammesso soltanto tra aziende che adempiono la PER.
Le colture secondarie con una superficie complessiva inferiore a 20 are per azienda non devono essere gestite secondo le norme della PER.
Le esigenze relative alle registrazioni sono fissate nell'allegato 1 numero 1.
1 Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13 e 14 nonché 16-25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.
2 Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.
25 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
Le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente.
Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.
Gli animali estivati devono essere sorvegliati. Il gestore garantisce che gli animali siano controllati almeno una volta alla settimana.
1 I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono.
2 Le superfici di cui all'allegato 2 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.
3 Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.
1 La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un'utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull'alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l'apporto di concimi non prodotti sull'alpe.
2 Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato.
3 Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull'alpe si intende anche lo spandimento di una quota di tali concimi su pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all'azienda principale.
4 Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine dei concimi.
5 Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l'allegato 2.6 numero 3.2.3 dell'ordinanza del 18 maggio 200526 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
26 RS 814.81
1 Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d'estivazione.
2 Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'apporto di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d'estivazione.
3 La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe.
4 Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine del foraggio.
1 Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino; in particolare se ne deve impedire la diffusione.
2 Possono essere impiegati erbicidi per il trattamento pianta per pianta, per quanto il loro utilizzo non sia vietato o limitato. Possono essere impiegati per il trattamento su tutta la superficie soltanto con l'autorizzazione del competente servizio cantonale specializzato e nel quadro di un piano di risanamento.
Se un eventuale piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2 contiene esigenze e indicazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli articoli 26-32, esse sono determinanti.
1 In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante.
2 Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone emana oneri per l'uso dei pascoli, la concimazione e l'apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti.
3 Se gli oneri di cui al capoverso 1 o 2 non producono l'effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2.
1 La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoverso 3 e 17 capoverso 2 OTerm27.
2 Le piccole strutture improduttive su pascoli sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. c) danno diritto ai contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie del pascolo.
2bis Lungo i corsi d'acqua danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), i terreni da strame (art. 55 cpv. 1 lett. e) e i prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie.28
3 Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su un prato sfruttato in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a) danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 10 per cento al massimo della superficie del prato.
4 Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN29 stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità (art. 55), al contributo per la qualità del paesaggio (art. 63) e al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50).
5 Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all'articolo 17 capoverso 2 OTerm danno diritto soltanto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50) e al contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (art. 53).
6 Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità.
7 Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa o serre con fondamenta fisse.
27 RS 910.91
28 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
29 RS 451
1 Per il calcolo dell'effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
2 Per il calcolo del carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:
3 L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.31
4 L'effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all'atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 Per il calcolo dell'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all'ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.32
2 Per il calcolo dell'effettivo di altri animali da reddito è determinante il numero degli animali da reddito tenuti mediamente nel periodo di calcolo.
3 Gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo trasferiti per l'estivazione in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera o in aziende d'estivazione gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all'articolo 43 della legge del 18 marzo 200533 sulle dogane, sono computati sull'effettivo dell'azienda. Sono computabili 180 giorni al massimo.
4 Se il gestore modifica in maniera sostanziale l'effettivo entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l'effettivo di cui ai capoversi 1 e 2 in modo che corrisponda all'effettivo realmente detenuto nell'anno di contribuzione. Vi è una modifica sostanziale se, all'interno di una categoria, l'effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento.
5 L'effettivo di animali per i contributi di alpeggio è calcolato in carichi normali secondo l'articolo 39 capoversi 2 e 3 per gli animali trasferiti dall'azienda in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
6 L'effettivo di animali per il carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera è calcolato in carichi normali secondo l'articolo 39 capoversi 2 e 3.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).
33 RS 631.0
1 Per superficie di pascolo netta si intende la superficie ricoperta di piante foraggere di cui all'articolo 24 OTerm34 dedotte le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo di cui all'allegato 2 numero 1.
2 Il gestore deve riportare su una carta le superfici pascolative e le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.
34 RS 910.91
1 Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un'utilizzazione sostenibile. Il carico usuale è indicato in carichi normali.
2 Un carico normale (CN) corrisponde all'estivazione di un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.
3 L'estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.
4 Il carico usuale determinato in virtù dell'ordinanza del 29 marzo 200035 sui contributi d'estivazione vale finché non è effettuato un adeguamento secondo l'articolo 41.
5 Nel caso di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari che avviano l'attività d'estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell'effettivo realmente estivato. Dopo tre anni determina definitivamente il carico usuale tenendo conto del carico medio durante i tre anni corrispondenti e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.
35 [RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 n. II 17. RU 2007 6139 art. 29]
1 Il Cantone determina il carico usuale per ogni azienda d'estivazione o con pascoli comunitari per:
2 ...36
3 Nella determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore lattifere, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all'allegato 2 numero 3.
4 Se esiste un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui al capoverso 3.
36 Abrogato dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari se:
2 Esso riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, in particolare del servizio della protezione della natura, se:
3 Esso determina il nuovo carico usuale se per oltre tre anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito. A tal fine tiene conto dell'effettivo medio degli ultimi tre anni e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.
3bis e 3ter ...37
4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l'adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro un anno.
37 Introdotti dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Abrogati dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio è graduato in funzione della zona ed è versato per ettaro.
2 Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.
3 Le superfici devono essere utilizzate in modo tale che non si verifichi un avanzamento del bosco.
1 Il contributo di declività è versato per ettaro per superfici con le seguenti caratteristiche:
2 Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.
3 Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.
4 I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati. L'UFAG appronta la raccolta di dati e la aggiorna periodicamente.
5 I Cantoni allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero di particella, nome di particella o unità di gestione, le dimensioni della superficie per la quale possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.
1 Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per ettaro per superfici che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera b o c.
2 È versato soltanto se la quota di tali superfici rispetto alla superficie agricola utile che dà diritto ai contributi dell'azienda ammonta almeno al 30 per cento.
1 Il contributo di declività per i vigneti è versato per:
2 I criteri per la delimitazione delle zone terrazzate sono fissati nell'allegato 3.
3 Se viene versato un contributo di declività per vigneti in zone terrazzate, per tale superficie non è versato alcun contributo di declività per i vigneti in zone declive.
4 I contributi sono versati soltanto se il vigneto in zone declive misura almeno 10 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.
5 I Cantoni determinano le superfici in zone terrazzate di regioni viticole per le quali sono versati contributi.
6 Essi allestiscono elenchi secondo l'articolo 43 capoverso 5.
Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
1 Il contributo d'estivazione è versato per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
2 È stabilito per le seguenti categorie:
3 Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere è versato un contributo supplementare a quello di cui al capoverso 2 lettera d.40
38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
39 Abrogata dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell'allegato 2 numero 4.
1 Il contributo d'estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 39).
2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:
3 Il contributo supplementare di cui all'articolo 47 capoverso 3 è stabilito in base al carico effettivo in CN.42
41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
42 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Il contributo di base è versato per ettaro ed è graduato in funzione della superficie.
2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g è versato un contributo di base ridotto.
3 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
4 Per le superfici permanentemente inerbite il contributo di base è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.
1 Sulle superfici permanentemente inerbite la densità minima di animali per ettaro è la seguente:
2 La densità minima di animali per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità ammonta al 30 per cento della densità minima di animali di cui al capoverso 1.
1 Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro per superfici nella regione di montagna e collinare ed è graduato in funzione delle zone.43
2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
3 Per le superfici permanentemente inerbite il contributo per le difficoltà di produzione è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni è versato per ettaro.
2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
1 Per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare per le quali sono versati pagamenti diretti dell'Unione europea (UE), i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono ridotti in maniera corrispondente.44
2 Ai fini del calcolo della deduzione sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l'anno precedente.
44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:45
1bis I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di proprietà o in affitto:49
2 Per le superfici di cui al capoverso 1 lettere a, b ed e i contributi sono graduati in funzione delle zone.
3 Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:
4 Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la qualità delle superfici per la promozione della biodiversità.
5 Non vengono versati contributi per le superfici sottoposte agli oneri di protezione della natura di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN53 e per le quali non è stata conclusa una convenzione con i gestori o i proprietari fondiari concernente l'adeguato indennizzo di tali oneri.
6 Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe.
7 Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un'ara per albero concimato. Fanno eccezione gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi di al massimo dieci anni attorno ai quali è consentito concimare con letame o compost.54
8 I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.55
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
46 Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
47 Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
48 Introdotta dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
50 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
53 RS 451
54 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
55 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k e q nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.
2 Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-f, n e o nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I.
3 I contributi del livello qualitativo I per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 e per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis sono versati per al massimo la metà delle superfici che danno diritto a contributi di cui all'articolo 35, ad eccezione delle superfici di cui all'articolo 35 capoversi 5-7. Sono escluse dalla limitazione le superfici e gli alberi per i quali sono versati i contributi del livello qualitativo II.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:
1bis Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata:
2 I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse.
3 Se le aliquote del contributo del livello qualitativo I o del livello qualitativo II vengono ridotte, il gestore può notificare che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.58
57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
58 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3291).
1 Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4.
2 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce su superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
3 Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione.
4 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:
5 La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale.60
6 Si possono predisporre mucchi di rami e di strame se indicati per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti di interconnessione.61
7 Non è consentito pacciamare e impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale nonché attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità.62
8 Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità, dopo aver sentito l'UFAM. Per prati, pascoli e terreni da strame, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici inerbite esistenti da tempo.63
9 Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN64, stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2-8 e all'allegato 4.65
10 Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data e la frequenza dello sfalcio.66
59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
64 RS 451
65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
66 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-f, n e o nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all'articolo 58 e all'allegato 4.67
1bis Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN68, si può presumere che siano presenti qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità.69
2 Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità botanica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.
3 I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità botanica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità botanica nella regione d'estivazione.
4 Per le superfici falciate più di una volta l'anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità botanica.
5 Non è ammesso l'utilizzo di falciacondizionatrici.
6 Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.70
67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
68 RS 451
69 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
71 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k, n e p nonché di alberi secondo l'articolo 55 capoverso 1bis.72
2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente relative all'interconnessione.
3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l'interconnessione.
4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 3.2.1.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 Il contributo per l'interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:
2 Le esigenze del Cantone relative all'interconnessione devono adempiere le esigenze minime di cui all'allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM.74
3 Un progetto di interconnessione dura otto anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto.
3bis Se le aliquote del contributo per l'interconnessione o del contributo del livello qualitativo I o del livello qualitativo II vengono ridotte, il gestore può notificare che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.75
4 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 3, se ciò consente un coordinamento con un altro progetto di interconnessione o con un progetto per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 63 capoverso 1.
5 Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l'interconnessione è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che, per quanto riguarda la data di sfalcio e il tipo di utilizzazione, derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie faro e bersaglio. Le prescrizioni di utilizzazione vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone o il servizio da esso designato. Il Cantone vigila sull'attuazione.
73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
75 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3291).
1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.
2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale di cui all'articolo 13 OTerm76 propria o affittata o su una superficie d'estivazione di cui all'articolo 24 OTerm propria o affittata.
3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.
4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 4.1
76 RS 910.91
1 I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:
2 Il Cantone deve presentare all'UFAG le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento unitamente a un rapporto di progetto, per la verifica delle esigenze minime. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio della durata del progetto.
3 L'UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.
4 Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano otto anni.
5 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 4 se ciò consente un coordinamento con un progetto di interconnessione di cui all'articolo 61 capoverso 1. La Confederazione tiene conto anche di misure convenute dopo l'avvio del progetto.
6 Nell'ultimo anno del periodo d'attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all'UFAG un rapporto di valutazione.
7 Il contributo della Confederazione è versato annualmente.
1 Quale contributo per forme di produzione aziendali globali viene versato il contributo per l'agricoltura biologica.
2 Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:
3 Quale contributo per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati contributi per il benessere degli animali.
Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione:
1 Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6-16h e 39-39h dell'ordinanza del 22 settembre 199777 sull'agricoltura biologica.
2 Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l'agricoltura biologica soltanto due anni dopo l'abbandono.
77 RS 910.18
78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
Il contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza è versato per ettaro. Per le fasce di colture estensive in campicoltura di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera j non è versato alcun contributo per la produzione estensiva in virtù del presente articolo.
79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 La coltivazione deve avvenire rinunciando completamente all'impiego dei seguenti prodotti:
2 Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura sull'insieme dell'azienda per:
3 Il contributo per il frumento da foraggio è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento raccomandate84 di Agroscope e swiss granum.85
4 Le colture devono essere raccolte una volta giunte a maturazione per l'estrazione di granelli.
5 Per i produttori riconosciuti secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 199886 sul materiale di moltiplicazione, i cereali per la produzione di sementi possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 1. I produttori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture interessate.87
80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
82 Abrogata dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
84 L'elenco può essere consultato sul sito Internet www.swissgranum.ch.
85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
86 RS 916.151
87 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.
1 Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo secondo l'articolo 37 capoversi 1-4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all'allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all'allegato 5 numero 1:88
2 Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione.
3 Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati artificiali, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente.
4 Le esigenze relative all'azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell'allegato 5 numeri 2-4.
88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
1 Sono versati i seguenti tipi di contributi per il benessere degli animali:
2 I contributi per il benessere degli animali sono versati per unità di bestiame grosso (UBG) e categoria di animali.
3 Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle rispettive esigenze di cui agli articoli 74 e 75, nonché all'allegato 6.
4 Se un'esigenza di cui agli articoli 74 o 75 o all'allegato 6 non può essere adempiuta a causa di una decisione di autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.
5 Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.
89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:
90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
91 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
92 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:
2 Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1-4 nonché 6-8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2-5 nonché lettere f e g.
3 Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.
93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6.
2 Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a-e nonché g e h.
2bis Per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 4-9 è versato un contributo supplementare se a tutti gli animali della categoria interessata è garantita l'uscita esclusivamente giusta l'allegato 6 lettera B numero 2.1.95
3 Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo conformemente all'allegato 6, gli animali delle categorie di cui all'articolo 73 lettere a-d e h devono coprire una quota considerevole del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.
4 Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.
94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
95 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all'allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.7 e 2.6.96
2 Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per cinque anni al massimo.
3 Esse contengono:
4 Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.
5 Esso tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.
96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 Il contributo per lo spandimento a basse emissioni di concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio è versato per ettaro e dose.
2 Per procedimenti di spandimento a basse emissioni si intendono:
3 I contributi sono versati fino al 2021.97
97 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 793).
1 Per ogni superficie danno diritto ai contributi quattro dosi di liquame al massimo all'anno. Viene considerato il periodo dal 1° settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno di contribuzione.
2 Per dosi di liquame tra il 15 novembre e il 15 febbraio non sono concessi contributi.
3 Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo sono determinanti la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz»98 dell'UFAG. Si applicano la versione in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.99
4 Il gestore s'impegna a effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie:100
5 Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni.
98 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).
99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 5449).
100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
101 Abrogata dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva è versato per ettaro.
2 Per lavorazione rispettosa del suolo si intende:
3 Non sono versati contributi per l'impianto di:
4 I contributi sono versati fino al 2022.103
102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
1 Per ridurre i rischi correlati a malattie, malerbe e parassiti devono essere prese misure precauzionali, come avvicendamenti adeguati delle colture, varietà idonee e pacciamatura dei residui del raccolto sul campo.
2 Dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi di cui all'articolo 79 non è consentito utilizzare l'aratro e l'impiego di glifosato non deve superare 1,5 kg di principio attivo per ettaro. Se è richiesto il contributo supplementare di cui all'articolo 81, per la preparazione del letto nella semina a lettiera può essere utilizzato l'aratro per la regolazione delle malerbe, a condizione che non venga superata la profondità di lavorazione del suolo di 10 cm.104
3 Il gestore s'impegna a effettuare la seguente registrazione per ogni superficie:
4 Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni.
104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
105 Abrogata dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
106 Abrogata dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
Per le superfici a favore delle quali è versato un contributo di cui agli articoli 79 e 80, è erogato un contributo supplementare per ettaro e per anno a condizione che dal raccolto della coltura precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi si rinunci all'impiego di erbicidi.
1 Per l'acquisto di nuovi apparecchi con tecnica d'applicazione precisa per lo spandimento di prodotti fitosanitari è versato un contributo unico per apparecchio utilizzato nella protezione delle piante.
2 Per tecnica d'applicazione precisa si intende:
3 Per tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia si intende un dispositivo supplementare per gli apparecchi convenzionali utilizzati nella protezione delle piante, che consente di impiegare almeno il 50 per cento degli ugelli per il trattamento delle parti inferiori delle piante e delle pagine inferiori delle foglie.
4 Per irroratrici dotate di sistemi antideriva si intendono:
5 Le irroratrici dotate di sistemi antideriva sono concepite o equipaggiate in modo tale che anche senza usare ugelli antideriva questa è ridotta di almeno il 50 per cento.
6 I contributi sono versati fino al 2022.109
107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
110 Introdotta dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 Per l'equipaggiamento di irroratrici di pieno campo e atomizzatori esistenti e nuovi con un sistema di risciacquo a ciclo dell'acqua di risciacquo separato è versato un contributo unico per irroratrice, se:
2 I contributi sono versati fino al 2022.
111 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 Il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è versato per UBG secondo il numero 7 dell'allegato dell'OTerm112.
2 I contributi sono versati fino al 2022.113
112 RS 910.91
113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
1 La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. L'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non deve superare il tenore medio di proteina grezza di 11 grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS). Nelle aziende biologiche non si può superare un tenore di proteina grezza medio di 12,8 g/MJ EDS.114
2 Il gestore s'impegna a effettuare le registrazioni conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz. Si applicano la versione della Guida «Suisse-Bilanz»115 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.116
114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
115 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).
116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
117 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari è versato per ettaro:
2 Non è concesso alcun contributo per la riduzione dell'impiego di erbicidi giusta l'allegato 6a numeri 1.1, 2.1 e 3.1 per superfici a favore delle quali è versato il contributo per l'agricoltura biologica in virtù dell'articolo 66.
3 Il contributo per la riduzione dei prodotti fitonsanitari nella viticoltura è versato per:
4 I contributi sono versati fino al 2022.119
118 RS 910.91
119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
1 Sulle superfici notificate non devono essere utilizzati erbicidi, insetticidi e acaricidi a particolare potenziale di rischio menzionati nel Piano d'azione dei prodotti fitosanitari120. Inoltre non è ammesso l'utilizzo di Cloridazon.
2 Su tutte le superfici di una coltura notificate deve essere attuato lo stesso provvedimento secondo l'allegato 6a o la stessa combinazione di provvedimenti.
3 I gestori che si annunciano per il contributo giusta l'articolo 82d per la coltivazione di barbabietole da zucchero non possono annunciarsi contemporaneamente per il contributo per la rinuncia ad erbicidi giusta l'articolo 81.
4 Il gestore deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie notificata:
5 Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni.
120 Il Piano può essere consultato su www. blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Piano d'azione dei prodotti fitosanitari.
121 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Il contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro per la rinuncia totale o parziale a erbicidi dalla semina o dall'impianto al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contributi.
2 Non è concesso alcun contributo per:
3 I contributi sono versati fino al 2022.122
122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
1 In caso di rinuncia totale a erbicidi, non si possono utilizzare erbicidi sul 100 per cento della superficie.
2 In caso di rinuncia parziale a erbicidi, tra le file non si possono utilizzare erbicidi. Il trattamento sulla fila può avvenire sul 50 per cento al massimo della superficie della particella o della coltura e deve avvenire nelle file.
3 L'impiego di Napropamide è vietato.
4 Il gestore deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie notificata:
5 Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere effettuate le registrazioni.
123 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Le aliquote per i contributi di cui all'articolo 2 lettere a-f sono fissate nell'allegato 7.
2 I gestori di aziende hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 2 lettera a numeri 1-5 e lettere b-g. Fanno eccezione i contributi per superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera o.
3 I gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettera d e ai contributi per superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera o.
Il contributo di transizione è versato ad aziende gestite ininterrottamente dal 2 maggio 2013.
Il contributo di transizione è calcolato moltiplicando il valore di base stabilito per l'azienda di cui all'articolo 86 per il coefficiente di cui all'articolo 87.
1 Il valore di base è stabilito una sola volta per ogni azienda. Corrisponde alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento, eccetto il contributo d'estivazione secondo la presente ordinanza.
2 Per il calcolo dei pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema ci si basa sugli anni 2011-2013. Si tiene conto dei pagamenti diretti generali dell'anno in cui l'azienda ha ricevuto i pagamenti diretti generali più elevati. È considerata la graduazione dei contributi in funzione della superficie e del numero di animali.
3 Per il calcolo dei contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento si tengono in considerazione le superfici che danno diritto ai contributi e gli effettivi di animali dell'azienda dell'anno determinante di cui al capoverso 2 nonché le aliquote di contribuzione vigenti nel 2014 secondo l'allegato 7.
4 I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono versati indipendentemente dal raggiungimento della densità minima di animali di cui all'articolo 51.
1 Il coefficiente si calcola sommando i valori di base di tutte le aziende e i fondi disponibili per i pagamenti diretti, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71-76, 77a e 77b LAgr nonché all'articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991125 sulla protezione delle acque.
2 L'UFAG stabilisce il coefficiente.
125 RS 814.20
Se un gestore riprende un'azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente.
1 Se il gestore di un'azienda riprende un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul più elevato dei due valori di base.
2 Se il gestore di un'azienda riprende soltanto parti di un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente della propria azienda.
Se i gestori di più aziende fondano una comunità aziendale o raggruppano le proprie aziende creandone una sola, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sui valori di base delle aziende associate, se i gestori continuano la propria attività come cogestori nella comunità aziendale o nell'azienda fusionata. I valori di base delle aziende associate vengono sommati.
1 Se un'azienda o una comunità aziendale è divisa, per ogni nuova azienda riconosciuta è versato un contributo di transizione. Il valore di base dell'azienda o della comunità aziendale è diviso in proporzione alla superficie delle nuove aziende riconosciute.
2 Se una comunità aziendale o un'azienda fusionata è divisa a meno di cinque anni dalla sua creazione, il contributo di transizione è ripartito sulla base delle aziende riunite.
Se un cogestore di una comunità aziendale o di un'azienda fusionata abbandona la gestione, il valore di base rimane invariato se egli è stato cogestore per almeno cinque anni prima dell'abbandono, altrimenti il valore di base diminuisce in modo proporzionale al numero di persone.
Se in un'azienda le USM diminuiscono del 50 per cento o più, il contributo di transizione è ridotto in ugual misura. La base è costituita dalle USM dell'anno utilizzato per il calcolo del valore di base di cui all'articolo 86 capoverso 2.
1 Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990126 sull'imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati.
2 La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l'importo di 80 000 franchi.
3 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.
4 Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all'articolo 4 capoversi 5 e 6.127
126 RS 642.11
127 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati.
2 Il contributo di transizione è ridotto a partire da una sostanza determinante di 800 000 franchi fino a una sostanza determinante di 1 milione di franchi. La riduzione ammonta al 10 per cento della differenza tra la sostanza determinante del gestore e l'importo di 800 000 franchi.
3 Se la sostanza determinante supera 1 milione di franchi, non è versato alcun contributo di transizione.
4 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.
Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva entro la fine dell'anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Non appena questa è divenuta definitiva, si verifica il contributo di transizione. Per quanto riguarda la deduzione per i gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.
1 Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all'ordinanza del 31 ottobre 2018128 sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l'anno di contribuzione all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:129
2 Con la notifica il gestore deve stabilire un organo di controllo secondo l'articolo 7 OCoC per il controllo della PER.130
3 Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013131 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).132
128 RS 910.15
129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
131 RS 919.117.71
132 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda.
2 La domanda deve essere presentata all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede:
3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
4 I gestori di aziende con superfici situate nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE versati.
5 Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.
6 Il Cantone stabilisce:
133 RS 910.91
134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).
136 Nuovo testo giusta l'all. n. II 9 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
137 RS 943.03
1 La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e i contributi di cui agli articoli 82 e 82a, va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.
2 La domanda per ottenere contributi nella regione d'estivazione va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 1° agosto e il 30 settembre.
3 Il Cantone può fissare un termine di domanda nell'ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.
4 Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui agli articoli 82 e 82a.
5 Per quanto concerne le domande di contributi di cui all'articolo 2 lettera f numeri 1, 2, 6 e 7, il Cantone può fissare in via suppletiva un termine per la notifica delle superfici interessate. Esso deve garantire l'esecuzione dei controlli.139
138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione.
2 Le variazioni successive degli effettivi di animali, delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.141
3 Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai tipi di pagamenti diretti per cui ha fatto domanda, è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi:
140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
142 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all'esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell'intera azienda.
1 Se i controlli e gli organi di controllo non sono disciplinati nella presente ordinanza si applicano le disposizioni dell'OCoC143.
2 I controlli sulla protezione degli animali nell'ambito della PER vanno svolti secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
3 e 4 ...144
143 RS 910.15
144 Abrogati dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 La persona addetta al controllo deve comunicare senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all'atto del controllo.
2 e 3 ...145
4 L'organo di controllo trasmette i risultati dei controlli secondo le disposizioni del contratto di collaborazione di cui all'articolo 104 capoverso 3.
5 L'autorità cantonale preposta all'esecuzione verifica la completezza e la qualità dei dati di controllo.
6 Provvede affinché i dati dei controlli siano registrati o trasmessi secondo le disposizioni degli articoli 6-9 OSIAgr146 al sistema centrale d'informazione di cui all'articolo 165d LAgr.147
145 Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
146 RS 919.117.71
147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Il Cantone verifica la correttezza dei dati di cui all'articolo 98 capoversi 3-5 e disciplina i dettagli in merito ai rispettivi controlli.
2 Della pianificazione, esecuzione e documentazione dei controlli da effettuare nelle aziende in virtù della presente ordinanza è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica.
3 Il Cantone può delegare i lavori necessari in relazione ai capoversi 1 e 2. Devono essere adempiute le disposizioni dell'OCoC148. Il Cantone disciplina l'indennizzo dei lavori delegati.
4 Non può delegare all'ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio.
5 Vigila sull'attività di controllo degli organi di controllo sul suo territorio eseguendo verifiche per campionatura.
6 ...149
148 RS 910.15
149 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all'allegato 8.
2 ...151
150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
151 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
1 Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
2 Sono considerate cause di forza maggiore in particolare:
3 Il gestore deve notificare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.
4 I Cantoni disciplinano la procedura.
1 Se all'atto della ripresa di superfici d'estivazione nel quadro di un raggruppamento alpestre o di terreni non sono adempiute esigenze dei tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c e d, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
2 Se determinate esigenze dei contributi per il benessere degli animali non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né negati.
1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi e determina i contributi in base ai dati rilevati.
2 Nella determinazione dei contributi il Cantone tiene conto dapprima delle deduzioni risultanti dalla limitazione dei pagamenti diretti per USM e poi delle deduzioni dovute alle riduzioni secondo l'articolo 105 e ai pagamenti diretti dell'UE secondo l'articolo 54.
3 Per le riduzioni secondo l'articolo 105 il Cantone considera i fatti riscontrati fino al 31 agosto. Per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari il Cantone può posticipare tale scadenza. Le riduzioni per fatti riscontrati dopo tale scadenza sono applicate nell'anno seguente.
4 Il Cantone registra i dati concernenti l'azienda, il gestore, le superfici e gli effettivi di animali tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Per gli effettivi di animali, oltre all'effettivo determinante va registrato quello al 1° gennaio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.
1 Il Cantone può versare un acconto ai gestori a metà anno.
2 Entro il 10 novembre dell'anno di contribuzione versa i contributi, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione.
3 Entro il 20 dicembre dell'anno di contribuzione versa i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione.
4 I contributi che non possono essere attribuiti decadono dopo 5 anni. Il Cantone deve restituirli all'UFAG.
5 I contributi d'estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione e il contributo per la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d'estivazione almeno l'80 per cento del contributo.
152 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2015 1743).
1 Per il versamento dell'acconto il Cantone può richiedere all'UFAG un anticipo dell'importo seguente:
2 Il Cantone calcola i contributi, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione, entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Ulteriori rielaborazioni sono possibili fino al 20 novembre.
3 Il Cantone calcola i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione nonché i contributi risultanti da ulteriori rielaborazioni di cui al capoverso 2 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi.
4 Fornisce all'UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti. I dati devono corrispondere agli importi di cui al capoverso 3.
5 L'UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l'importo totale.
1 I Cantoni sono tenuti a trasmettere all'UFAG le decisioni relative ai contributi soltanto su richiesta.
2 Notificano all'UFAG le decisioni su ricorso.
1 L'UFAG esegue la presente ordinanza nella misura in cui non ne siano stati incaricati i Cantoni.
2 Se necessario, coinvolge altri uffici federali interessati.
3 Vigila sull'esecuzione nei Cantoni e, per quanto necessario, coinvolge altri uffici federali e servizi.
4 Può emanare prescrizioni sulla struttura dei documenti per il controllo e delle registrazioni.
I Cantoni registrano nei sistemi cantonali d'informazione geografica le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda a partire dal momento dell'applicazione dei modelli di geodati conformemente all'ordinanza del 21 maggio 2008153 sulla geoinformazione, al più tardi tuttavia a partire dal 1° giugno 2017.
153 RS 510.620
1 L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico centrale per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda.
2 Disciplina l'impostazione tecnica e organizzativa dell'utilizzo del servizio da parte dei Cantoni.
1 Nel 2014 si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998154 sui pagamenti diretti per i termini di domanda e di notifica, nonché per i periodi per il calcolo degli effettivi di animali determinanti. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo diversi da quelli della specie bovina gli effettivi determinanti sono calcolati sulla base degli animali tenuti mediamente nell'azienda negli ultimi 12 mesi precedenti il 2 maggio.
2 Per i gestori che dal 2007 al 2013 hanno ottenuto pagamenti diretti per almeno tre anni l'esigenza relativa alla formazione agricola di cui all'articolo 4 è considerata adempiuta.
3 I gestori che hanno iniziato la formazione continua agricola di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti entro il 31 dicembre 2013 ricevono pagamenti diretti se la terminano con successo entro due anni dalla ripresa dell'azienda.
4 Per le società di persone che nel 2013 hanno ricevuto contributi in virtù dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, fino alla fine del 2015 è determinante l'età del gestore più giovane.
5 Nella zona di pianura non vengono versati contributi di declività di cui agli articoli 43 e 44 fino al 31 dicembre 2016. Le superfici con una declività superiore al 50 per cento sono classificate fino al 31 dicembre 2016 nella categoria di declività di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera b e ricevono i contributi corrispondenti.
6 Per superfici e alberi di cui all'articolo 55, notificati entro il giorno di riferimento del 2013, e per progetti d'interconnessione regionali di cui all'articolo 61, approvati dal Cantone entro la fine del 2013, si applicano, per la durata del progetto in corso, le esigenze previgenti. Per simili progetti di interconnessione il Cantone può fissare una durata del progetto più breve. Per i noci del livello qualitativo II la Confederazione versa 30 franchi fino alla scadenza del periodo obbligatorio.
7...155
8 I Cantoni adeguano le esigenze cantonali relative all'interconnessione di cui all'articolo 62 capoverso 2 alle disposizioni della presente ordinanza e le sottopongono per approvazione all'UFAG entro il 30 settembre 2014. I progetti di interconnessione approvati o prolungati dai Cantoni nel 2014 devono soddisfare le esigenze cantonali previgenti. Per la durata del progetto si applicano le disposizioni della presente ordinanza.
9 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, con inizio del periodo d'attuazione previsto nel 2014, il rapporto sul progetto e la domanda di attuazione devono essere presentati all'UFAG entro il 31 gennaio 2014.
10 ...156
11 Nel 2014 la prova dell'adempimento della PER è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, eccetto la disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 1 dell'allegato; anziché questa devono essere adempiute le disposizioni di cui all'allegato 1 numeri 2.1.1 e 2.1.3 della presente ordinanza.
12 Per l'anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per l'efficienza delle risorse (art. 77-82), ai contributi per i sistemi di produzione per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (art. 70) e ai contributi per la biodiversità per il prato rivierasco lungo i corsi d'acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) deve essere effettuata unitamente alla domanda. Per l'anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) deve avvenire entro il 31 maggio.
13 Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.
14 Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.
15 Almeno il 25 per cento delle notifiche presentate nel 2014 relative ai contributi per l'efficienza delle risorse deve essere controllato nel 2014.
16 Nel caso di colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l'allegato 1 numero 9.6 soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.
17 Finché un gestore riceve pagamenti diretti nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non vengono versati contributi per l'efficienza delle risorse di cui agli articoli 77-81.
154 [RU 1999 229, 2000 1105 art. 20 n. 2, 2001 232 1310 art. 22 n. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 all. 2 n. 3 5453 all. 2 n. 3, 2013 1729]
155 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
156 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
1 I contributi per il 2015 e il 2016 non sono ridotti per:
2 Per le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.7, nel 2015 e nel 2016 i contributi sono ridotti al massimo del 100 per cento.
157 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).
Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, versione 1.8159, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per gli anni 2015 e 2016. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.
158 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
159 I moduli complementari 6 e 7 possono essere consultati sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz, versione 1.8 (moduli complementari 6 e 7), luglio 2015.
1 Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» di cui all'allegato 1 numero 2.1.1, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017 e il 2018. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.
2 Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.
3 Fino all'anno di contribuzione 2019 compreso, i Cantoni possono registrare le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri elementi necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all'articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall'UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all'UFAG, per approvazione, il metodo che hanno scelto e la scadenza per l'applicazione dei modelli di geodati secondo l'ordinanza del 21 maggio 2008161 sulla geoinformazione.
4 La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna di cui all'allegato 1 numero 6.1.2 non è necessaria fino alla scadenza del versamento del contributo per l'efficienza delle risorse di cui all'articolo 82a.
5 Negli anni 2018 e 2019 il gestore oppure l'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari può notificare al servizio designato dal Cantone competente, per scritto o elettronicamente, entro il 1° maggio, rispettivamente entro il 15 novembre, se l'effettivo determinante di animali della specie equina realmente detenuto nell'azienda diverge dall'effettivo rilevato secondo l'articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3. Il servizio designato dal Cantone competente corregge l'effettivo conformemente alla notifica o mette a disposizione una possibilità di correzione elettronica.
160 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, il cpv. 5 entra in vigore il 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).
161 RS 510.620
1 I gestori che hanno presentato tempestivamente per il 2018 una domanda per ottenere contributi per il benessere degli animali relativi al pollame da reddito devono adempiere le prescrizioni concernenti la superficie aperta dell'area con clima esterno di cui all'allegato 6 lettera A numero 7.8 soltanto a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi all'area con clima esterno si applicano le disposizioni del diritto anteriore.
2 Per l'anno di contribuzione 2018, la notifica concernente i contributi di cui all'articolo 2 lettera e numero 2 (per lupini), i contributi di cui all'articolo 2 lettera f numeri 5 e 6 nonché i contributi per animali di cui all'articolo 73 lettera h può essere presentata entro la scadenza di cui all'articolo 99 capoverso 1.
3 Per il controllo del contributo giusta l'articolo 2 lettera e numero 3 nel 2018 si applica il diritto previgente.
4 Per il controllo del bilancio delle sostanze nutritive di cui all'allegato 1 numero 2 nel 2018 si applica il diritto anteriore.
162 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
1 Se a causa della conversione non può essere rispettata la scadenza per la chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta l'allegato 1 numero 2.1.12, per il 2019 il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento.
2 Nel 2019 i Cantoni possono incrementare del 5 per cento l'acconto di cui all'articolo 110 capoverso 1 e richiedere un maggiore anticipo corrispondente.
3 Ai fini del contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta nell'anno di contribuzione 2019 hanno diritto ai contributi solo le colture seminate o impiantate nel 2019.
4 Per l'anno di contribuzione 2019 la notifica concernente i contributi di cui all'articolo 2 lettera f numero 5 (aziende biologiche) e 7 nonché i contributi per animali di cui all'articolo 75 capoverso 2bis può essere presentata entro il termine di cui all'articolo 99 capoverso 1.
163 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali giusta l'allegato 1 numero 6.1, controllate l'ultima volta prima del 1° gennaio 2021, devono essere nuovamente controllate entro quattro anni civili.
2 Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.3 lettera c, i pagamenti diretti per il 2021 non sono ridotti se si tratta della mancata indicazione dei numeri di omologazione di prodotti fitosanitari.
164 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
Sono abrogate:
165 [RU 1999 229, 2000 1105 art. 20 n. 2, 2001 232 1310 art. 22 n. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 all. 2 n. 3 5453 all. 2 n. 3, 2013 1729]
166 [RU 2007 6139, 2009 2575 n. II 1, 2010 2321 5855 n. II 1, 2011 5297 all. 2 n. 4 5453 all. 2 n. II 4]
167 [RU 2001 1310, 2003 4871, 2007 6157, 2009 6313, 2010 5855 n. II 3]
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 9.
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2 ...168
3 L'articolo 43 capoverso 1 lettera c nonché l'allegato 7 numero 1.2.1 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2017.
168 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
169 Aggiornato dai n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dai n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149) e dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3-5,
19-21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4,
115d cpv. 4, nonché 115e cpv. 1)
1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell'azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:
1.2 L'obbligo di registrazione secondo il numero 1.1 lettere a e b decade se, ai fini del controllo, il Cantone mette elettronicamente a disposizione riproduzioni SIG e liste di dati aggiornate. I Cantoni disciplinano la procedura.
2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz»170 dell'UFAG. Si applicano la versione in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell'anno civile precedente l'anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All'atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell'anno precedente.
2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all'interno e fuori dell'agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nell'applicazione Internet HODUFLU di cui all'articolo 14 OSIAgr171. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio registrati in HODUFLU sono riconosciuti per l'adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.
2.1.4 In caso di costruzione di edifici assoggettati all'obbligo del permesso che comportano un aumento dell'effettivo di animali da reddito per ettaro di superficie fertilizzabile, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali da reddito e includendo provvedimenti tecnici e contratti di cessione di concimi aziendali, viene raggiunto un bilancio fosforico equilibrato, senza margine di errore, il quale viene mantenuto per l'adempimento della PER anche dopo la realizzazione degli edifici. I servizi cantonali specializzati tengono un elenco delle aziende interessate.
2.1.5 Su tutta l'azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo a tutta l'azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.
2.1.6 Le aziende che si trovano in un settore d'alimentazione (Zo) delimitato dal Cantone secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 28 ottobre 1998172 sulla protezione delle acque (OPAc) e che secondo «Suisse-Bilanz» presentano un grado di approvvigionamento di fosforo (quoziente di produzione di sostanze nutritive provenienti dalla cessione di concimi aziendali e fabbisogno nutritivo delle colture) superiore al 100 per cento, con riguardo alla problematica del fosforo, possono spandere l'80 per cento al massimo del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalle autorità di controllo competenti, l'azienda prova che nessuna particella gestita si trova nella classe di fertilità D o E secondo il numero 2.2, si applicano le disposizioni di cui al numero 2.1.5. In queste zone i Cantoni fissano, d'intesa con l'UFAG, le rese massime di sostanza secca per il bilancio delle sostanze nutritive.
2.1.7 Su tutta l'azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutritive non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende.
2.1.8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell'anno seguente non è, per principio, possibile. In viticoltura e in frutticoltura è permesso spandere concime fosforico sull'arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spandere fosforo apportato all'azienda sotto forma di compost e calce per 3 anni al massimo. Tutto l'azoto distribuito con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio azotato dell'anno di spandimento.
2.1.9 Dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive relativo a tutta l'azienda sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se la loro densità di animali non supera i seguenti valori per ettaro di superficie fertilizzabile:
2.1.10 In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui al numero 2.1.9.
2.1.11 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz173 sono considerate come valori massimi per il bilancio di concimazione equilibrato. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.
2.1.12 La chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta il numero 2.1 deve avvenire tra il 1° aprile e il 31 agosto dell'anno di contribuzione. Il periodo di calcolo comprende almeno i dieci mesi precedenti. La correzione lineare chiusa o il bilancio import/export chiuso è da inoltrare entro il 30 settembre dell'anno di contribuzione ai servizi cantonali preposti all'esecuzione.
2.1.13 Le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo complementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» versione 1.10, per i trasferimenti dei concimi aziendali registrati in HODUFLU, devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell'azienda.
170 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).
171 RS 919.117.71
172 RS 814.201
173 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015.
2.2.1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l'approvvigionamento in sostanze nutritive del suolo (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a oltre dieci anni. Fanno eccezione tutte le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo di cui all'articolo 55 lettera b e i pascoli perenni.
2.2.2 Dall'analisi del suolo sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se la loro densità di animali non supera i valori per ettaro di superficie fertilizzabile secondo il numero 2.1.9. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca», conformemente ai «Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera», nella versione di giugno 2017174 Modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo.
2.2.3 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli da rispettare e sulla portata delle analisi.
2.2.4 L'UFAG è competente per l'autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d'analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni.
2.2.5 I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell'UFAG, a fini statistici, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.
174 Il modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo» può essere consultato sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Basi legali.
3.1.1 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. I trattamenti pianta per pianta sono consentiti soltanto sulle fasce tampone (lungo i corsi d'acqua a partire dal quarto metro), ma non sugli oggetti stessi. La superficie delle fasce tampone è computabile e viene registrata unitamente all'oggetto come superficie per la promozione della biodiversità.
3.2.1.1 Definizione: specchi d'acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale.
3.2.1.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo o per la pesca.
3.2.1.3 La fascia tampone lungo fossati umidi, stagni o pozze deve essere larga almeno 6 m.
3.2.2.1 Definizioni:
3.2.2.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo. Devono essere curate ogni due o tre anni al di fuori del periodo di vegetazione.
3.2.2.3 La fascia tampone lungo superfici ruderali, cumuli di pietra o affioramenti rocciosi deve essere larga almeno 3 m.
3.2.3.1 Definizione: muri in pietra leggermente o non sigillati.
3.2.3.2 L'altezza deve misurare almeno 50 cm.
3.2.3.3 La fascia tampone lungo i muri a secco deve essere larga almeno 50 cm.
3.2.3.4 Viene computata una larghezza standard di 3 m. Per i muri a secco al limite della superficie aziendale e per quelli con un'unica fascia tampone viene computata una larghezza di 1,5 m.
4.1.1 Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e ogni tranche del 10 per cento risultante dalla loro somma è considerata una coltura.
4.1.2 Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture. Se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti più specie appartenenti ad almeno due famiglie sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.
4.1.3 A Sud delle Alpi devono figurare almeno tre diverse colture.
4.2.1 Per aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue:
in % |
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4.2.2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno due anni.
4.3.1 Le pause di coltivazione devono essere fissate in maniera tale che convertite all'interno dell'avvicendamento delle colture e per particella vengano rispettate le quote massime delle colture di cui al numero 4.2.
4.3.2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 a un disciplinamento con pause di coltivazione di cui al presente numero o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.
5.1.1 La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute all'erosione e alla gestione.
5.1.2 Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 2007175 «Quelle quantité de terre perdue?».
5.1.3 Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconducibile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due.
5.1.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella gestita o nel comprensorio in questione occorre:
5.1.5 Il piano delle misure o i provvedimenti sotto la propria responsabilità sono vincolati alla particella gestita e devono essere applicati anche per le superfici nello scambio annuale.
5.1.6 Se la causa di una perdita di suolo su una particella gestita secondo il numero 5.1.2 non è chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successivamente provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa a evitare l'erosione nella rispettiva regione.
5.1.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di perdita di suolo constatati.
175 Il promemoria può essere consultato sul sito Internet > Publications > Environnement, paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue?
6.1.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto.
6.1.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con un serbatoio d'acqua. La pulizia delle irroratrici avviene con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.
6.2.1 Tra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate.
6.2.2 In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura. Per proteggere gli organismi utili l'utilizzo di prodotti fitosanitari poco specifici o poco selettivi riguardo agli organismi utili è limitato.
6.2.3 L'impiego di erbicidi in pre-emergenza o su superfici inerbite e di insetticidi da irrorare è autorizzato per le colture menzionate nella tabella sottostante esclusivamente nei seguenti casi:
Coltura |
Erbicidi in pre-emergenza |
Insetticidi da irrorare |
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solo con prodotti di cui al numero 6.2.4. |
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6.2.4 Nel quadro della PER, per i nematocidi, i molluschicidi e le seguenti combinazioni di agente patogeno e coltura, in campicoltura e foraggicoltura i seguenti prodotti fitosanitari di cui alla colonna 3 possono essere impiegati liberamente, quelli di cui alla colonna 4, invece, solo con un'autorizzazione speciale conformemente al numero 6.3:
Categoria di prodotti |
Agente patogeno / coltura |
Prodotti utilizzabili liberamente nella PER |
Utilizzabili nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3 |
a. Nematocidi |
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b. Molluschicidi |
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c. Insetticidi |
Criocera dei cereali |
Prodotti fitosanitari a base di Spinosad. |
Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati |
Dorifora della patata |
Prodotti fitosanitari a base di Azadirachtin, Spinosad o a base di Bacillus thuringiensis |
Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati |
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Afidi delle patate da tavola, dei piselli proteici, delle favette, del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli |
Prodotti fitosanitari a base di Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid |
Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati |
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Piralide del mais |
Prodotti fitosanitari a base di Trichogramme spp. |
Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati |
6.3.1 Le autorizzazioni speciali per provvedimenti fitosanitari vanno rilasciate secondo le istruzioni emanate il 12 luglio 2018176 dalla Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali e approvate dall'UFAG. Le autorizzazioni speciali sono rilasciate per scritto e a tempo determinato sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, come autorizzazioni per regioni delimitate. Contengono informazioni sull'impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono essere vincolate a una consulenza del servizio competente. Il disciplinamento dei costi rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni.
6.3.2 I servizi fitosanitari cantonali tengono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l'elenco all'UFAG.
6.3.3 Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale prima del trattamento.
176 Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
7.1 Sono applicabili le seguenti disposizioni:
a. Cereali da semina |
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Sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito. |
b. Patate da semina |
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Autorizzati aficidi (soltanto per la coltivazione in tunnel) e oli a livello di prebase e base, inclusa la produzione di tuberi-seme certificati della classe A. Il trattamento con aficidi (tranne per la coltivazione in tunnel) è autorizzato soltanto con un'autorizzazione speciale di Agroscope. |
c. Mais da semina |
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Semina a lettiera, sottosemina o prati a mais: al massimo cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni. |
|
Autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie. |
d. Semi di graminacee e trifoglio |
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Per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi autorizzati. |
8.1.1 Per le colture speciali devono essere adempiute le esigenze contenute negli articoli 13-25 e, se del caso, le esigenze minime di cui al presente allegato.
8.1.2 Le seguenti organizzazioni specializzate possono elaborare norme PER specifiche:
8.1.3 L'UFAG può approvare le norme di cui al numero 8.1.2 se vengono valutate equivalenti a quelle secondo il numero 8.1.1.
8.2.1 Le seguenti organizzazioni specializzate e d'esecuzione possono elaborare direttive PER specifiche:
8.2.2 L'UFAG può approvare le norme dell'organizzazione di cui al numero 8.2.1 lettera a se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni sull'avvicendamento disciplinato delle colture e sull'adeguata protezione del suolo.
8.2.3 L'UFAG può approvare le norme delle organizzazioni di cui al numero 8.2.1 lettere b e c se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni della PER.
9.1 Definizione: fasce di superficie inerbita o da strame.
9.2 Sulle fasce tampone non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari. Fatti salvi i numeri 9.3 lettera b e 9.6, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole.
9.3 Devono essere predisposte:
9.4 Il Cantone può autorizzare che non vengano predisposte fasce di superficie inerbita lungo siepi o boschetti campestri e rivieraschi, se:
9.5 Sulle superfici per le quali il Cantone ha rilasciato un'autorizzazione di cui al numero 9.4 non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari.
9.6 Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza non arabile. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAc177 oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2016178.
9.7 Lungo paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi devono essere rispettate le prescrizioni in materia di gestione e le dimensioni delle zone tampone di cui agli articoli 18a e 18b LPN179.
180 Aggiornato dal n. II dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)
1.1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo:
1.2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.
2.1 Il piano di gestione deve indicare:
2.2 Il piano di gestione stabilisce:
2.3 Il piano di gestione deve essere stilato da esperti che siano indipendenti dal gestore.
Si applica la seguente densità massima:
Ubicazione |
Altitudine |
Sistema di pascolo |
Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli magri |
Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli grassi |
||
Ovini* |
CN |
Ovini* |
CN |
|||
Sotto il limite del bosco |
fino a 900 m |
Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione |
14 |
1,21 |
34 |
2,93 |
900-1100 m |
13 |
1,12 |
30 |
2,58 |
||
1100-1300 m |
11 |
0,95 |
25 |
2,15 |
||
1300-1500 m |
9 |
0,77 |
21 |
1,81 |
||
1500-1700 m |
7 |
0,60 |
16 |
1,38 |
||
oltre 1700 m |
6 |
0,52 |
11 |
0,95 |
||
fino a 900 m |
Altri pascoli |
4 |
0,34 |
7 |
0,60 |
|
900-1500 m |
3 |
0,26 |
5 |
0,43 |
||
oltre 1500 m |
2 |
0,17 |
3 |
0,26 |
||
Sopra il limite del bosco |
fino a 2000 m |
Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione |
5 |
0,43 |
8 |
0,69 |
Nord delle Alpi fino a |
3 |
0,34 |
5 |
0,43 |
||
Alpi centrali fino a 2400 m |
||||||
Sud delle Alpi fino a 2300 m |
||||||
Nord delle Alpi fino a |
Altri pascoli |
2 |
0,17 |
2,5 |
0,22 |
|
Alpi centrali fino a 2400 m |
||||||
Sud delle Alpi fino a 2300 m |
||||||
Superfici in altitudine |
Altipiano, Prealpi e Ticino meridionale oltre 2000 m |
Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione |
2 |
0,17 |
3 |
0,26 |
Nord delle Alpi oltre 2200 m |
||||||
Alpi centrali oltre 2400 m Sud delle Alpi oltre 2300 m |
||||||
Altri pascoli |
0,5 |
0,04 |
1,5 |
0,13 |
||
|
4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore.
4.1.2 Il pascolo è suddiviso in settori e riportato su un piano.
4.1.3 L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.
4.1.4 La permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riutilizzata per il pascolo al più presto dopo quattro settimane.
4.1.5 Il gregge è sorvegliato ininterrottamente.
4.1.6 La scelta e l'utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici.
4.1.7 Viene tenuto un registro dei pascoli.
4.1.8 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.
4.1.9 È autorizzato l'impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di permanenza consentito. Dopo ogni avvicendamento di parco, le reti in materiale sintetico vengono immediatamente rimosse. Qualora l'impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all'occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte.
4.2.1 Il pascolo avviene, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali.
4.2.2 L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.
4.2.3 La rotazione è regolare e tiene conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali.
4.2.4 Lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutilizzato a tal fine al più presto dopo quattro settimane.
4.2.5 I parchi sono riportati su un piano.
4.2.6 Viene tenuto un registro dei pascoli.
4.2.7 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.
4.2.8 Per le reti in materiale sintetico si applica il numero 4.1.9.
4.3.1 I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le esigenze relative alla sorveglianza permanente o al pascolo da rotazione sono considerati altri pascoli.
4.3.2 Se sono adempiute le altre esigenze, i Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al numero 4.2.4 per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto.
(art. 45 cpv. 2)
Le zone terrazzate vanno delimitate applicando i seguenti criteri:
181 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033) e dal n. II dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
1.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno. Il primo sfalcio è autorizzato al più presto:
1.1.2 Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo la data di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.
1.1.3 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo.
1.1.4 In caso di superfici con composizione botanica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare un'adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.
1.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.
2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. L'azoto può essere apportato soltanto sotto forma di letame o compost. Se sull'insieme dell'azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (massimo 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.
2.1.2 Per il resto sono applicabili le condizioni e gli oneri secondo il numero 1.1.
2.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.
3.1.1 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.
3.1.2 Le superfici devono essere adibite al pascolo almeno una volta all'anno. Sono ammessi sfalci di pulizia.
3.1.3 Sono escluse le composizioni botaniche povere di specie su vaste porzioni della superficie che denotano un'utilizzazione non estensiva, se è adempiuto uno dei seguenti presupposti:
3.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.
4.1.1 È possibile spandere concime aziendale, compost e concimi minerali non azotati soltanto previa autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti.
4.1.2 Soltanto la quota del pascolo è computabile e dà diritto ai contributi.
4.1.3 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al numero 3.1.
4.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.
5.1.1 I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.
5.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.
6.1.1 Su entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi deve essere predisposta una fascia di superficie inerbita o da strame di 3-6 m di larghezza. La fascia su entrambi i lati non è prescritta nel caso in cui un lato non sia sulla superficie agricola utile di proprietà o in affitto o se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggi una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua.
6.1.2 Conformemente alle date di sfalcio di cui al numero 1.1.1, le fasce estensive di superficie inerbita o da strame devono essere falciate almeno una volta ogni tre anni e possono essere adibite a pascolo in base ai termini di cui al numero 1.1.3. Se fiancheggiano un pascolo possono essere adibite a pascolo dopo i termini di cui al numero 1.1.1.
6.1.3 Le parti legnose devono essere opportunamente curate ogni otto anni. La cura deve avvenire durate il riposo vegetativo. Deve essere effettuata per settori su un terzo al massimo della superficie.
6.2.1 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco può presentare soltanto alberi e arbusti indigeni.
6.2.2 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare in media almeno cinque specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari.
6.2.3 Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti deve essere composta di arbusti spinosi, oppure la siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza deve essere di almeno 1,70 m.
6.2.4 La larghezza della siepe o del boschetto campestre o rivierasco, fascia inerbita esclusa, deve essere di almeno 2 m.
6.2.5 Le fasce di superficie inerbita o di terreni da strame possono essere utilizzate al massimo due volte l'anno. La prima utilizzazione può avvenire al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1; la seconda al più presto sei settimane dopo la prima.
7.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno.
7.1.2 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo.
7.1.3 La larghezza massima non deve essere superiore a 12 m. In caso di spazi maggiori riservati alle acque la larghezza massima può corrispondere alla distanza dal corso d'acqua fino al limite dello spazio riservato alle acque stabilito conformemente all'articolo 41a OPAc182.
182 RS 814.201
8.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni.
8.1.2 Il maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo otto anni. Dev'essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.
8.1.3 Dopo un maggese la stessa particella può essere nuovamente messa a maggese al più presto nel quarto periodo di vegetazione. In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.
8.1.4 A partire dal secondo anno la superficie messa a maggese fiorito può essere falciata soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo e soltanto per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.
8.1.5 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare un inerbimento spontaneo.
9.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive aperte o occupate da colture perenni.
9.1.2 Le superfici devono essere seminate tra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo o terzo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale o triennale).
9.1.3 Il maggese da rotazione può essere falciato soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo. Per le superfici situate nella zona d'afflusso Zo di cui all'articolo 29 OPAc183, il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio.
9.1.4 Dopo un maggese la stessa particella può essere nuovamente messa a maggese al più presto nel quarto periodo di vegetazione.
183 RS 814.201
10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:
10.1.2 Non devono essere utilizzati concimi azotati.
10.1.3 È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie.
10.1.4 In casi motivati il Cantone può autorizzare la lotta meccanica contro le malerbe sull'intera superficie. In questo caso il diritto al contributo decade per l'anno corrispondente.
10.1.5 Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.
11.1.1 Definizione: superfici:
11.1.2 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione. Un'aratura può avvenire al più presto dal 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.
11.1.3 La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all'anno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.
11.1.4 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare una trasformazione di un maggese fiorito in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.
12.1.1 Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni.
12.1.2 I contributi sono versati soltanto a partire da 20 alberi da frutto ad alto fusto nei campi che danno diritto ai contributi per azienda.
12.1.3 Possono essere versati contributi per i seguenti numeri massimi di alberi per ettaro:
12.1.4 Gli alberi devono trovarsi sulla superficie agricola utile di proprietà o affittata.
12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. Vanno rispettate le indicazioni dei mezzi didattici usuali. Le misure fitosanitarie devono essere attuate conformemente alle istruzioni dei Cantoni.
12.1.6 L'altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto.
12.1.7 Non è autorizzato l'impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccetto per alberi di meno di cinque anni.
12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi il cui tronco dista meno di 10 metri dai margini del bosco, dalle siepi, dai boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d'acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.
12.1.9 Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un'adeguata cura degli alberi. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, concimazione in funzione del fabbisogno, nonché lotta adeguata contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi conformemente alle disposizioni dei servizi fitosanitari cantonali.
12.2.1 Devono essere regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità di cui all'articolo 59.
12.2.2 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi deve essere di almeno 20 are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
12.2.3 La densità deve ammontare ad almeno 30 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro.
12.2.4. La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per ettaro:
12.2.4a La limitazione di cui al numero 12.2.4 non si applica ai popolamenti piantati prima del 1° aprile 2001. In caso di sostituzione di alberi di tali popolamenti si applica il numero 12.2.4.
12.2.5 La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al massimo.
12.2.6 Gli alberi vanno potati a regola d'arte.
12.2.7 Durante il periodo obbligatorio il numero di alberi deve rimanere almeno costante.
12.2.8 ...
12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata localmente con un'altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenuto con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerati superfici computabili:
12.2.10 La superficie computabile deve avere la seguente dimensione:
Numero di alberi |
Dimensione della superficie computabile secondo il numero 12.2.9 |
0-200 |
0,5 are per albero |
oltre 200 |
0,5 are per albero dal 1° al 200° albero e 0,25 are per albero a partire dal 201° albero |
12.2.11 I criteri del livello qualitativo II possono essere adempiuti congiuntamente da più aziende. I Cantoni disciplinano la procedura.
13.1.1 La distanza tra due alberi che danno diritto ai contributi è di almeno 10 m.
13.1.2 Ai piedi degli alberi non devono essere sparsi concimi entro un raggio di almeno 3 m.
14.1.1 La concimazione è consentita soltanto sotto i ceppi.
14.1.2 Lo sfalcio deve avvenire alternativamente ogni due corsie. L'intervallo tra due sfalci della medesima superficie deve essere di almeno sei settimane; è consentito lo sfalcio dell'intera superficie poco prima della vendemmia.
14.1.3 L'incorporazione superficiale del materiale organico è consentita ogni anno ogni seconda corsia.
14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chimico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).
14.1.5 Nel caso di zone di manovra e vie d'accesso private, scarpate e superfici ricoperte di vegetazione che confinano con i vigneti il suolo deve essere coperto di vegetazione naturale. Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche.
14.1.6 I vigneti con biodiversità naturale, zone di manovra comprese, non sono computabili, se presentano una delle seguenti caratteristiche:
14.1.7 Possono essere escluse superfici parziali.
14.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.
14.2.2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per i contributi per la biodiversità, d'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualitativo I.
15.1.1 Sono versati contributi per prati, pascoli e terreni da strame utilizzati a scopo alpestre nella regione d'estivazione. Per terreni da strame si intendono le superfici di cui all'articolo 21 OTerm184. I prati da sfalcio nella regione d'estivazione che fanno parte della superficie permanentemente inerbita non danno diritto a tali contributi.
15.1.2 Le piante indicatrici di cui all'articolo 59 che denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie devono essere regolarmente presenti.
15.1.3 Per oggetti d'importanza nazionale elencati in inventari secondo l'articolo 18a LPN185 possono essere versati contributi se sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione, se la protezione è garantita mediante convenzioni tra il Cantone e i gestori e se sono adempiute le pertinenti esigenze.
15.1.4 Durante il periodo obbligatorio la qualità biologica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti.
15.1.5 Una concimazione della superficie secondo le disposizioni dell'articolo 30 è ammessa se è mantenuta la qualità floristica.
16.1.1 Definizione: spazi vitali naturali ecologicamente pregiati che non corrispondono a nessuno degli elementi di cui ai numeri 1-15 e 17.
16.1.2 Gli oneri e l'autorizzazione devono essere fissati dal servizio cantonale per la protezione della natura, d'intesa con il servizio cantonale dell'agricoltura e con l'UFAG.
17.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive od occupate da colture perenni.
17.1.2 Se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.
17.1.3 Le superfici devono essere seminate prima del 15 maggio.
17.1.4 Le superfici con miscele per strisce fiorite annuali devono essere riseminate ogni anno.
17.1.5 Le singole superfici non possono essere maggiori di 50 are.
1.1 Deve essere definito un territorio delimitato e rappresentato su un piano. Quest'ultimo deve mostrare lo stato iniziale dei singoli spazi vitali. Nel piano devono figurare almeno gli elementi seguenti:
1.2 Lo stato iniziale deve essere descritto.
2.1 Devono essere definiti gli obiettivi in vista della promozione della diversità della flora e della fauna. Questi devono basarsi sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Devono tener conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna della regione designata.
2.2 Gli obiettivi devono adempiere le seguenti esigenze:
2.3 Le superfici devono essere predisposte in particolare:
2.4 Vanno sfruttate le sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della struttura del paesaggio e della promozione delle specie.
3.1 Lo stato auspicato della sistemazione territoriale delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere rappresentato su un piano.
4.1 In un piano di attuazione devono essere riportati:
4.2 Affinché un'azienda possa percepire contributi per l'interconnessione, deve aver luogo una consulenza tecnica specifica per l'azienda o una consulenza equivalente in piccoli gruppi. Il promotore del progetto conclude convenzioni con i gestori.
4.3 Dopo quattro anni deve essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiungimento degli obiettivi.
5.1 Prima della scadenza degli otto anni di durata del progetto occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d'attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell'80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione.
5.2 Le finalità (obiettivi d'attuazione e provvedimenti) vanno verificate e adeguate. Il rapporto relativo al progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l'interconnessione (n. 2-4).
186 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dai n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149) e dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 5449).
(art. 71 cpv. 1 e 4)
1.1 Per foraggio di base si intende:
1.1.1 foraggio grezzo e verde
1.1.2 Sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di derrate alimentari
1.2 Per foraggio ottenuto da prati e pascoli si intende il foraggio assunto dagli animali sulle superfici di pascolo, il raccolto di prati perenni e artificiali e il raccolto di colture intercalari per l'alimentazione animale.
1.3 Altri foraggi e componenti non elencati sono considerati foraggi complementari.
1.4 Se in un alimento per animali la quota di foraggio di base è superiore al 20 per cento, la quota di foraggio di base deve essere computata nel bilancio del foraggio di base.
1.5 La razione annua per animale corrisponde al consumo totale di SS sull'arco di un anno.
1.6 I prodotti di cui al numero 1.1.2 sono computabili complessivamente come foraggio di base fino a concorrenza del 5 per cento al massimo della razione totale.
2.1 Le aziende con diverse categorie di animali devono adempiere le esigenze in materia di foraggiamento per l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda.
3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI»187 dell'UFAG. Il «Bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz»188. Si applicano la versione della Guida «Suisse-Bilanz» in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio foraggero.
3.2 Il bilancio foraggero è allestito per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo di cui all'articolo 27 capoverso 2 OTerm189.
3.3 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz190 sono considerate come valori massimi per il bilancio foraggero. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.
3.4 Sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero le aziende che somministrano esclusivamente foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell'azienda secondo il numero 1.2.
187 Le versioni del Bilancio foraggero PLCSI applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.
188 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).
189 RS 910.91
190 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015.
4.1 Per i bilanci foraggeri chiusi vige l'obbligo di conservare i documenti per sei anni. I Cantoni definiscono sotto quale forma deve essere presentato il bilancio foraggero per la plausibilizzazione dei dati.
5.1 Il bilancio foraggero chiuso deve essere verificato nell'ambito del controllo di Suisse-Bilanz. Si deve verificare, in particolare, se le indicazioni contenute nel bilancio foraggero concordano con quelle di Suisse-Bilanz.
5.2 Se durante la verifica di cui al capoverso 1 si constatano differenze, devono essere condotti controlli mirati nell'azienda interessata. In particolare vanno verificate:
191 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Aggiornato dai n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149) e dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
(art. 72 cpv. 3 e 4, 75 cpv. 1, 2bis e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)
1.1 Deve essere disponibile un ricovero in cui tutti gli animali di questa categoria possano essere detenuti conformemente alle prescrizioni SSRA. Gli animali devono avere accesso giornalmente a tale ricovero.
1.2 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l'accesso di cui al numero 1.1 per animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina e caprina non è assolutamente necessario se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungere tale ricovero è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti in un ricovero non conforme alle esigenze SSRA per al massimo sette giorni.
1.3 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.
1.4 Un animale tenuto separatamente a causa di una malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non può più essere inserito in un gruppo di animali, può continuare a essere tenuto separatamente per un anno al massimo.
2.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
2.2 Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se:
2.3 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
2.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
2.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
2.6 Gli animali possono essere fissati in un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni:
192 La norma può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna od ottenuta a pagamento presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur oppure sul sito Internet www.snv.ch
193 RS 916.404.1
3.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
3.1a L'intera superficie accessibile agli animali nella stalla e nell'area della corte non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.
3.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
3.3 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili.
3.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
3.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 3.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
4.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
4.2 Le aree di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
4.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
4.4 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
5.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
5.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
6.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
6.2 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno 20 cm.
6.3 Per coniglia madre con animali giovani deve essere disponibile un nido separato ricoperto da lettiera e con una superficie di almeno 0,10 m2.
6.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani svezzati deve avere una superficie di almeno 2 m2.
6.5 Per animale devono essere disponibili le superfici seguenti:
Superfici minime per coniglia madre, al di fuori del nido |
Superfici minime per animale giovane |
||||
Con figliata |
Senza figliata e in relazione con il numero 6.7 |
Dallo svezzamento fino al 35° giorno di vita |
Dal 36° fino all'84° giorno di vita |
A partire dall'85° giorno di vita |
|
Superficie totale minima per animale (m2), di cui |
1,501 |
0,601 |
0,101 |
0,151 |
0,251 |
|
0,50 |
0,25 |
0,03 |
0,05 |
0,08 |
|
0,40 |
0,20 |
0,02 |
0,04 |
0,06 |
|
6.6 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separatamente. In tal caso per gli animali deve essere disponibile una superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 6.5
6.7 Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data probabile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.
7.1 Gli animali devono, ogni giorno:
7.2 Nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, nelle aree in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.
7.3 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i polli da ingrasso devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell'autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate.
7.4 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i tacchini devono avere a disposizione nel pollaio sufficienti possibilità di ritirarsi (p. es. ottenute utilizzando balle di paglia) nonché posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali.
7.5 L'accesso all'ACE di cui al numero 7.1 lettera b dev'essere documentato secondo le disposizioni della lettera B numero 1.6.
7.6 L'accesso all'ACE può essere limitato in caso di innevamento nelle vicinanze o di temperatura nell'ACE troppo bassa rispetto all'età degli animali. Le limitazioni vanno documentate indicandone la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell'ACE a mezzogiorno).
7.7 L'accesso all'ACE è facoltativo:
7.8 L'ACE deve essere:
Animali |
Superficie del suolo dell'ACE (intera superficie ricoperta da lettiera) |
Dimensione minima della superficie aperta dell'ACE; sono ammesse reti metalliche o in materiale sintetico |
Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull'ACE e delle aperture verso il pascolo |
Galline e galli |
|
|
|
Pollastre, pollastri e pulcini per la produzione di uova (dal 43° giorno di vita) |
|
||
Polli da ingrasso e tacchini |
|
|
|
7.9 Per i polli da ingrasso le aperture che dal pollaio danno sull'ACE devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi 20 m.
7.10 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 7.8 e 7.9, se l'osservanza delle stesse:
1.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erbacee, a disposizione degli animali.
1.2 I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati.
1.3 Per superficie di uscita si intende una superficie a disposizione degli animali per l'uscita regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente.
1.4 Il Cantone stabilisce quale area della superficie di uscita posta verticalmente sotto una tettoia è considerata non coperta; a tal fine tiene conto in particolare dell'altezza sulla quale si trova la grondaia.
1.5 Dal 1° marzo al 31 ottobre l'area non coperta di una superficie di uscita può essere ombreggiata.
1.6 L'uscita deve essere documentata al più tardi entro tre giorni per gruppo di animali cui è stata concessa l'uscita comune o per singolo animale. Se le disposizioni concernenti l'uscita sono rispettate da tutto il sistema di detenzione, l'uscita non dev'essere documentata. Per animali della specie bovina, bufali e animali della specie equina, caprina e ovina che, durante un certo periodo, possono uscire quotidianamente all'aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.
1.7 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 2.7, 2.8 e 3.3, se l'osservanza delle stesse:
1.8 Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l'uscita, se ciò è assolutamente necessario in relazione alla malattia o alla ferita.
2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:
2.2 Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le altre vacche e gli animali da ingrasso di sesso femminile di età superiore a 160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza un accesso a una superficie di uscita durante tutto l'anno.
2.3 L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle seguenti situazioni:
2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo:
2.5 Invece dell'uscita al pascolo, nelle seguenti situazioni agli animali può essere concessa l'uscita su una superficie di uscita:
2.6 se un'azienda nella regione di montagna non dispone di una superficie di uscita adeguata ai sensi del numero 2.5 lettera b, il Cantone può stabilire deroghe alle disposizioni pertinenti di cui al numero 2.1 lettera a, che tengano conto dell'infrastruttura dell'azienda, applicabili fino a quando le condizioni locali non consentono l'uscita al pascolo.
2.7 Agli animali della specie bovina e ai bufali va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:
Animali |
Superficie totale minima1 m2/animale |
Di cui superficie minima non coperta, m2/animale |
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori |
10 |
2,5 |
Animali giovani di oltre 400 kg |
6,5 |
1,8 |
Animali giovani da 300 a 400 kg |
5,5 |
1,5 |
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg |
4,5 |
1,3 |
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni |
3,5 |
1 |
|
Animali |
Superficie minima di uscita, |
|
con corna |
senza corna |
|
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori |
8,4 |
5,6 |
Animali giovani di oltre 400 kg |
6,5 |
4,9 |
Animali giovani da 300 a 400 kg |
5,5 |
4,5 |
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg |
4,5 |
4 |
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni |
3,5 |
3,5 |
|
Animali |
Superficie minima di uscita, |
|
con corna |
senza corna |
|
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori |
12 |
8 |
Animali giovani di oltre 400 kg |
10 |
7 |
Animali giovani da 300 a 400 kg |
8 |
6 |
Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 300 kg |
6 |
5 |
|
2.8 Agli animali della specie equina va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:
La superficie di uscita è per gli animali ... |
Altezza al garrese dell'animale |
|||||
< 120 |
120-134 |
134-148 |
148-162 |
162-175 |
> 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 La superficie di uscita per animali della specie caprina deve essere non coperta per almeno il 25 per cento.
2.10 La superficie di uscita per animali della specie ovina deve essere non coperta per almeno il 50 per cento.
3.1 A tutte le categorie di animali della specie suina, escluse le scrofe da allevamento in lattazione, deve essere concesso ogni giorno l'accesso a una superficie di uscita o a un pascolo per diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:
3.2 Durante il periodo di allattamento a tutte le scrofe da allevamento in lattazione deve essere concessa un'uscita giornaliera di almeno un'ora durante un periodo minimo di 20 giorni.
3.3 Superfici di uscita provviste di un rivestimento:
Animali |
Superficie minima di uscita1 m2/animale |
Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi |
4,0 |
Scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi |
1,3 |
Scrofe da allevamento in lattazione |
5,0 |
Suinetti svezzati |
0,3 |
Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg |
0,65 |
Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg |
0,45 |
|
3.4 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
4.1 Gli animali devono, ogni giorno:
4.2 In caso di limitazione autorizzata dell'accesso a un'ACE può essere limitato anche l'accesso al pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 lettera b nelle situazioni seguenti:
4.3 L'accesso all'ACE e al pascolo di cui al numero 4.1 va documentato secondo le disposizioni di cui alla lettera B numero 1.6. In caso di limitazioni dell'accesso sono devono essere indicati la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell'ACE a mezzogiorno).
4.4 Esigenze relative al pascolo:
5.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno.
5.2 Per cervi di media taglia, per i primi otto animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m2.
5.3 Per cervi di grossa taglia, per i primi sei animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 4000 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 320 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 800 m2.
6.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno.
6.2 Per i primi cinque bisonti deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m2.
194 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Aggiornato dal n. II dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
(art. 82d cpv. 2 e 3 nonché 82e cpv. 2)
195 L'elenco può essere consultato su www. blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Piano d'azione dei prodotti fitosanitari.
196 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dai n. II delle O del 20 mag. 2015 (RU 2015 1743), del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. I dell'O del 15 feb. 2017 (RU 2017 691), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033) e dal n. II dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)
1.1.1 Per ettaro e anno il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio ammonta a:
1.2.1 Per ettaro e anno il contributo di declività ammonta a:
1.3.1 Il contributo per le zone in forte pendenza aumenta linearmente in funzione della quota di zone in forte pendenza con una declività superiore al 35 per cento. Esso ammonta a 100 franchi l'ettaro per una quota del 30 per cento e sale a 1000 franchi l'ettaro per una quota del 100 per cento.
1.4.1 Per ettaro e anno il contributo di declività per i vigneti ammonta a:
|
1500 fr. |
|
3000 fr. |
|
5000 fr. |
1.5.1 Per CN estivato e anno il contributo di alpeggio ammonta a 370 franchi.
1.6.1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:
|
400 fr. per CN |
|
320 fr. per CN |
|
120 fr. per CN |
|
400 fr. per CN |
1.6.2 Il contributo supplementare è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:
per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere |
40 fr. per CN |
2.1.1 Il contributo di base ammonta a 900 franchi per ettaro e anno.
2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.
2.1.3 Graduazione:
Superficie |
Riduzione dell'aliquota del contributo |
fino a 60 ha |
0 % |
oltre 60−80 ha |
20 % |
oltre 80−100 ha |
40 % |
oltre 100−120 ha |
60 % |
oltre 120−140 ha |
80 % |
oltre 140 ha |
100 % |
2.1.4 Nel caso delle comunità aziendali, i limiti per la graduazione di cui al numero 2.1.3 sono moltiplicati per il numero di aziende associate.
2.2.1 Per ettaro e anno il contributo per le difficoltà di produzione ammonta a:
2.3.1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.
3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi |
|||
I |
II |
||
fr./ha e anno |
fr./ha e anno |
||
|
|||
|
1080 |
1920 |
|
|
860 |
1840 |
|
|
500 |
1700 |
|
|
450 |
1100 |
|
|
|||
|
1440 |
2060 |
|
|
1220 |
1980 |
|
|
860 |
1840 |
|
|
680 |
1770 |
|
|
|||
|
450 |
1200 |
|
|
450 |
1000 |
|
|
450 |
700 |
|
|
2160 |
2840 |
|
|
3800 |
||
|
3300 |
||
|
2300 |
||
|
3300 |
||
|
- |
1100 |
|
|
450 |
||
|
- |
150, |
|
|
- |
- |
|
|
2500 |
||
3.1.2 Sono stabiliti i seguenti contributi:
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi |
||
I |
II |
|
fr./ albero e anno |
fr./ albero e anno |
|
|
13.50 13.50 |
31.50 16.50 |
|
- |
- |
3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno:
|
500 fr. |
|
|
|
5 fr. |
4.1 Per progetto e anno la Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti importi:
|
360 fr. |
|
240 fr. |
4.2 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 120 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 80 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d'estivazione.
5.1.1 Per ettaro e anno il contributo per l'agricoltura biologica ammonta a:
5.2.1 Il contributo per la produzione estensiva ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.
5.3.1 Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ammonta a 200 franchi per ettaro di superficie inerbita dell'azienda e anno.
5.4.1 I contributi per categoria di animali e anno ammontano a:
Categoria di animali |
Contributo (fr. per UBG) per |
|
SSRA |
URA |
|
|
||
|
90 |
190 |
|
90 |
190 |
|
90 |
190 |
|
90 |
190 |
|
- |
370 |
|
90 |
190 |
|
90 |
190 |
|
90 |
190 |
|
- |
370 |
|
||
|
90 |
190 |
|
- |
190 |
|
- |
190 |
|
||
|
90 |
190 |
|
- |
190 |
|
||
|
- |
190 |
|
- |
190 |
|
||
|
- |
165 |
|
155 |
370 |
|
155 |
165 |
|
155 |
165 |
|
155 |
165 |
|
||
|
280 |
- |
|
280 |
- |
|
||
|
280 |
290 |
|
280 |
290 |
|
280 |
290 |
|
280 |
290 |
|
280 |
290 |
|
||
|
- |
80 |
|
- |
80 |
5.4.2 Il contributo supplementare di cui all'articolo 75 capoverso 2bis ammonta a 120 franchi per UBG e anno.
6.1.1 Il contributo ammonta a 30 franchi per ettaro e dose.
6.2.1 Per ettaro e anno i contributi ammontano a:
6.2.2 Il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi ammonta a 200 franchi per ettaro e anno.
6.3.1 I contributi per la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d'acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante.
6.3.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano:
6.4.1 Il contributo ammonta, per sistema di risciacquo, al 50 per cento del prezzo d'acquisto, al massimo tuttavia a 2000 franchi.
6.5.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e per anno.
6.6.1 I contributi per l'impiego ridotto di erbicidi ammontano a:
Provvedimento |
fr./ha e anno |
|
200 |
|
600 |
6.6.2 Il contributo per l'impiego ridotto di fungicidi ammonta a:
Provvedimento |
fr./ha e anno |
|
200 |
6.7.1 I contributi per l'impiego ridotto di erbicidi ammontano a:
Provvedimento |
fr./ha e anno |
|
200 |
|
600 |
6.7.2 I contributi per l'impiego ridotto di fungicidi ammontano a:
Provvedimento |
fr./ha e anno |
|
200 |
|
300 |
6.8.1 I contributi per l'impiego ridotto di erbicidi ammontano a:
Provvedimento |
fr./ha e anno |
|
200 |
|
400 |
|
800 |
6.8.2 Il contributo per la rinuncia a fungicidi e insetticidi ammonta a:
Provvedimento |
fr./ha e anno |
|
400 |
6.9.1 Il contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta ammonta a 250 franchi per ettaro e anno.
197 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Aggiornato dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dalla correzione del 18 ago. 2020 (RU 2020 3585) e dal n. II dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).
(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, nonché 115c cpv. 2)
1.1 Se sono constatate lacune, i contributi di un anno di contribuzione vengono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. La riduzione di un contributo può essere superiore al diritto ai contributi; in tal caso viene applicata ad altri contributi. Può tuttavia venir ridotto al massimo il totale di tutti i pagamenti diretti di un anno di contribuzione.
1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
1.2bis In caso di visibili perdite di suolo dovute alla gestione di cui all'allegato 1 numero 5.1, vi è recidiva se la lacuna è stata riscontrata già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i cinque anni di contribuzione precedenti.
1.3 Per documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi i Cantoni e gli organi di controllo possono concedere ai gestori termini per l'inoltro successivo. Sono esclusi:
1.4 Se un controllo non è possibile a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti vanno effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa dell'informazione mancante.
1.5 Il Cantone o l'organo di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all'inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri 2.1.3 e 2.1.4.
1.6 In situazioni aziendali particolari giustificate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i pagamenti diretti dell'anno interessato, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso notifica tali decisioni all'UFAG.
1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute, i Cantoni possono negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.
2.1.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, differenze di contributi, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.1.5-2.1.8, il versamento dei contributi è effettuato in base alle indicazioni corrette.
2.1.2 Notifica per programmi dei pagamenti diretti
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione o provvedimento |
|
|
Prima constatazione Prima e seconda recidiva Dalla terza recidiva |
200 fr. 400 fr. 100 % dei contributi interessati |
|
100 % dei contributi interessati |
|
|
Termine per completamento o correzione |
2.1.3 Presentazione della domanda
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione o provvedimento |
|
|
Prima constatazione Prima e seconda recidiva Dalla terza recidiva |
200 fr. 400 fr.
|
|
100 % dei contributi interessati |
|
|
Termine per completamento o correzione |
2.1.4 Controllo in azienda
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
|
Collaborazione insufficiente Altri settori |
10 % di tutti i pagamenti diretti, min. 2000 fr., max. 10 000 fr.
|
|
Diniego nel settore PER o protezione degli animali Altri settori |
100 % di tutti i pagamenti diretti
|
2.1.5 Indicazioni specifiche, colture, raccolto e valorizzazione
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
|
Dichiarazione non corretta della coltura o delle varietà |
Correzione. In più riduzione di 500 fr. |
|
Le varietà e colture presenti non corrispondono alla dichiarazione La coltura non è stata |
Correzione. In più riduzione di 500 fr.
|
2.1.6 Indicazioni sulle superfici e sugli alberi
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione o provvedimento |
|
|
Valore troppo basso Valore troppo alto |
Correzione Correzione. In più riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto) |
|
Indicazioni sull'utilizzo non corrette Superficie o superficie parziale non classificata nel livello di declività giusto |
Per tutte le lacune: correzione, nuovo calcolo del contributo per le zone in forte pendenza. In più riduzione di 1000 fr. |
|
Indicazioni sulla zona non corrette Superficie o superficie |
Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 200 fr./ha di superficie interessata |
|
Valore troppo basso |
Nessuna correzione |
|
Valore troppo alto |
Correzione. In più 50 fr. per albero interessato |
|
Valore errato |
Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato |
2.1.7 Gestione da parte dell'azienda
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione o provvedimento |
|
|
L'azienda ha messo la |
Correzione. In più riduzione di |
|
La superficie non è gestita, è infestata da malerbe o è abbandonata |
Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo su tale superficie |
|
Sfalcio insufficiente Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (<50 per cento della superficie) Rimozione insufficiente del legno morto e dei ricacci Diradamento e semina insufficienti Piani della superficie mancanti |
600 fr./ha × superficie interessata in ha 300 fr./ha × superficie interessata in ha 300 fr./ha × superficie interessata in ha 100 fr./ha × superficie interessata in ha 50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
2.1.8 Dati sugli effettivi di animali
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione o provvedimento |
|
|
Effettivo dichiarato non detenuto in azienda Effettivo dichiarato da un altro gestore, detenuto in azienda (che non ha effettuato alcuna dichiarazione) Effettivo medio non corretto, non plausibile o non rintracciabile |
Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 100 fr. per UBG interessata |
|
Effettivo di animali di una o più categorie registrato nella BDTA o corretto ai sensi dell'articolo 115c capoverso 5, non detenuto in azienda In azienda sono detenuti animali di una o più categorie non registrati nella BDTA per l'azienda o per i quali non è stata notificata alcuna correzione ai sensi dell'articolo 115c capoverso 5 |
Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare di 200 fr. per UBG interessata Nessuna correzione bensì computo nel bilancio delle sostanze nutritive e nel bilancio foraggero |
|
Notifica di accesso alla BDTA o autodichiarazione per animali trasferiti per l'estivazione, contrarie all'intenzione dell'azienda cedente |
Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti) |
|
Numero degli animali estivati e/o dei giorni non corretto, non plausibile o non rintracciabile |
Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti) |
2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di importi per unità e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:
somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell'azienda.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.
Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
2.2.2 Considerazioni generali
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
Nessun contributo per la superficie interessata, min. 200 fr. |
|
5 punti per % di superamento, min. 12 punti e max. 80 punti; in caso di recidiva non si applica un punteggio massimo; in caso di superamento di entrambi i valori N e P2O5 per la riduzione è determinante quello più alto |
2.2.3 Documenti
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente |
|
200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 110 punti. |
|
200 fr. per documento |
2.2.4 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità e inventari d'importanza nazionale
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
20 punti per % in meno, min. 10 punti |
|
5 punti per oggetto |
2.2.5 Fasce tampone
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
5 fr./m, max. 2000 fr.; riduzione da 20 m per azienda sull'intera lunghezza |
|
15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull'intera lunghezza |
|
15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr. |
2.2.6 Campicoltura e orticoltura /superficie inerbita
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
|
30 punti per coltura mancante x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti 5 punti per % di superamento x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti Se mancano colture nell'avvicendamento e parallelamente vengono superate le quote colturali, per la riduzione è determinante soltanto il punteggio più alto |
|
|
100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti |
|
|
100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti |
|
|
Meno del 10 % di inerbimento annuale 10 % - 20 % di inerbimento annuale e superficie inerbita supplementare computabile insufficiente Meno del 50 % di inerbimento invernale della superficie coltiva aperta |
10 punti per % di inerbimento annuale mancante 5 punti per % di inerbimento annuale mancante 15 punti |
|
100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU In totale per tutte le lacune di cui alla lettera d max. 30 punti |
|
|
|
|
|
Nessuna riduzione la prima volta e in caso di recidiva, se si osserva un piano di misure riconosciuto dal Cantone. In caso di recidiva, se non esiste alcun piano di misure riconosciuto dal Cantone o non si osserva un piano di misure riconosciuto: 900 fr./ha x superficie della particella gestita in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr. Nel caso di uno scambio di superfici la riduzione si effettua per il gestore tenuto ad applicare il piano di misure o le misure sotto la propria responsabilità. |
|
|
5 punti per coltura |
|
|
Ogni lacuna: 600 fr./ha × superficie interessata in ha |
2.2.7 Frutticoltura
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha |
2.2.8 Coltivazione di bacche
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha |
2.2.9 Viticoltura
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha |
2.2.10 Progetti per l'evoluzione della PER
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
Inadempimento delle esigenze della PER o delle deroghe autorizzate dall'UFAG (art. 25a). |
Riduzione analogamente ai n. 2.2.1-2.2.9 |
3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:
somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.
Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a-f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.
Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
Lacuna per punto di controllo |
Recidiva |
|
Almeno 1 punto per UBG interessata. Per categorie di animali senza coefficiente UBG il Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale. Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponderate sulla base dei cicli secondo l'OTerm. |
|
10 punti per UBG stabulata in eccesso. |
|
200 fr. per specie animale interessata. Se il registro delle uscite manca o l'uscita è riportata nel registro ma non è comprovata in maniera credibile, anziché applicare le riduzioni secondo le lettere d-f vengono decurtati 4 punti per UBG interessata. Se l'uscita non è riportata nel registro ma è comprovata in maniera credibile, non vengono applicate ulteriori riduzioni secondo le lettere d-f. |
|
1 punto per settimana iniziata e per UBG interessata |
|
|
|
1 punto per UBG interessata |
|
2 punti per UBG interessata |
|
2 punti per UBG interessata |
|
4 punti per UBG interessata |
|
|
|
1 punto per UBG interessata |
|
2 punti per UBG interessata |
|
2 punti per UBG interessata |
|
4 punti per UBG interessata |
2.4.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per la qualità del livello qualitativo I (CQ I) e del livello qualitativo II (CQ II). I CQ I e CQ II sono ridotti in base al tipo di superficie per la promozione della biodiversità (art. 55) della superficie interessata o degli alberi interessati.
2.4.2 Qualora si riscontrino contemporaneamente più lacune per un tipo di superficie per la promozione della biodiversità nello stesso livello qualitativo, le riduzioni non sono cumulabili. Si considera solo la lacuna con la maggior riduzione. Fanno eccezione i numeri 2.4.19-2.4.24.
2.4.3 Qualora non siano adempiute le esigenze del livello qualitativo I (Q I) sulle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (Q II) secondo i numeri 2.4.6-2.4.11, 2.4.17 e 2.4.20, vengono azzerati i CQ II nell'anno di contribuzione e inoltre vengono ridotti i CQ I in base alla lacuna del livello qualitativo I.
2.4.4 In caso di recidiva le superfici per la promozione della biodiversità non sono più computate sulla quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo il numero 2.2.4.
2.4.5 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.
2.4.5a Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 57 capoverso 3.
2.4.5b Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 non sono versati CQ I e CQ II.
2.4.5c In caso di un'eccessiva presenza di piante problematiche sulle superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i o k i CQ I sono ridotti soltanto se la lacuna sussiste allo scadere del termine fissato per ovviarvi.
2.4.6 Prati sfruttati in modo estensivo
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
|
200 % x CQ II |
2.4.7 Prati sfruttati in modo poco intensivo
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
|
200 % x CQ II |
2.4.8 Pascoli sfruttati in modo estensivo
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
|
200 % x CQ II |
2.4.9 Pascoli boschivi
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
|
200 % x CQ II |
2.4.10 Terreni da strame
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
|
200 % x CQ II |
2.4.11 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per le siepi che adempiono le esigenze |
|
200 % × CQ II |
2.4.12 Prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
2.4.13 Maggesi fioriti
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
300 % x CQ I |
2.4.14 Maggesi da rotazione
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
% x CQ I |
2.4.15 Fasce di colture estensive in campicoltura
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
% x CQ I |
2.4.16 Striscia su superficie coltiva
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
% x CQ I |
2.4.17 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % × CQ I |
|
300 % × CQ I |
|
Nessuna riduzione: versamento del CQ II solo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze |
|
Per albero mancante: 200 % CQ II |
2.4.18 Alberi indigeni isolati adatti al luogo
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 fr. |
|
200 fr. |
2.4.19 Vigneti con biodiversità naturale
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
Ogni lacuna: 500 fr. |
|
Ogni lacuna: 1000 fr. |
|
Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici o strutture |
2.4.20 Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
Inadempimento degli oneri in base a esigenze specifiche |
200 fr. |
2.4.21 Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % x CQ I |
|
% x CQ I |
2.4.22 Fossati umidi, stagni, pozze
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
Inadempimento di condizioni e oneri; |
Ogni lacuna: 200 fr. |
2.4.23 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
Inadempimento di condizioni e oneri; |
Ogni lacuna: 200 fr. |
2.4.24 Muri a secco
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
Inadempimento di condizioni e oneri; |
Ogni lacuna: 200 fr. |
2.4a.1 Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro dei progetti d'interconnessione regionali. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.4a.2 e 2.4a.3.
2.4a.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri del progetto d'interconnessione regionale approvato dal Cantone comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
2.4a.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
2.4a.4 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano i contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.
2.4a.5 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 62 capoverso 3bis.
2.4a.6 Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 non vengono versati contributi per l'interconnessione.
2.5.1 Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro degli accordi contrattuali inerenti al progetto. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.5.2 e 2.5.3.
2.5.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
2.5.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
2.5.4 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.
2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza sull'intera superficie della coltura interessata.
Se vengono constatate contemporaneamente più lacune per la stessa coltura, le riduzioni non sono cumulabili.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
120 % dei contributi |
2.7.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita per l'intera superficie inerbita dell'azienda o mediante un importo forfettario.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi |
|
120 % dei contributi |
2.8.1 Le riduzioni avvengono:
I punti per lacune di cui ai numeri 2.8.2-2.8.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l'agricoltura biologica.
Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.8.2-2.8.5, a quelle relative alla detenzione di animali (n. 2.8.6-2.8.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi.
Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.8.6-2.8.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti.
Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.8.2-2.8.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l'agricoltura biologica nell'anno di contribuzione.
In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l'agricoltura biologica.
Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. Sono esclusi i numeri 2.8.3 lettera g e 2.8.10.
2.8.2 Aspetti generali
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
110 punti |
|
Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti |
|
110 punti |
|
110 punti |
|
30 punti |
|
Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti |
2.8.3 Produzione vegetale
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
10 punti 30 punti |
|
20 punti per superamento di 0,1 UBGF fino a 3 UBGF 110 punti se superiore a 3 UBGF |
|
110 punti |
|
30 punti |
|
30 punti |
|
5 punti |
|
5 punti |
|
15 punti |
|
15 punti |
|
10 punti/ara, min. 60 punti |
|
5 punti 30 punti 30 punti |
|
30 punti |
|
110 punti |
|
100 fr. per documento |
2.8.4 Sementi e materiale vegetale
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
|
10 punti |
|
30 punti |
|
15 punti |
|
30 punti (15 punti per quantità piccole fino a 100 piantine/bulbi) |
|
110 punti |
2.8.5 Colture speciali, funghi, raccolta di piante selvatiche
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
15 punti |
|
5 punti/ara, max. 30 punti |
|
10 punti |
|
10 punti |
2.8.6 Detenzione di animali: aspetti generali
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
50 fr. per documento |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto/animale, min. 15 punti, max. 60 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., |
|
|
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
|
100 fr. e 10 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
|
110 punti |
|
UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
|
UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti 200 fr. e 0 punti, recidiva 10 punti |
|
UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 100 fr., min. 200 fr. e |
|
0 punti: in caso di recidiva 200 fr. e 10 punti |
|
Superamento <1 %: nessuna riduzione alla prima constatazione Fino al 5 %: UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti Superamento >5 %: UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 200 fr., max. 5000 fr. lettere m-o |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
|
UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 5 punti per UBG, min. 30 punti 30 punti: riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
2.8.7 Detenzione di animali: esigenze specifiche dei suini
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
2.8.8 Detenzione di animali: esigenze specifiche del pollame
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
2.8.9 Detenzione di animali: esigenze specifiche di altre specie animali
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto per UBG e giorno mancante, min. 10 punti, max. 30 punti |
|
100 fr. e 5 punti |
|
UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, max. 15 punti |
2.8.10 Detenzione di animali: estivazione biologica, transumanza
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti |
|
0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti |
2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l'articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA e URA applicando la formula seguente:
somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi URA o SSRA della rispettiva categoria di animali.
Se il totale dei punti è uguale o superiore a 110, per l'anno di contribuzione non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali.
2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una lacuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali.
2.9.2a Se manca la documentazione dell'uscita di cui al numero 2.9.4 lettera d o se secondo la documentazione l'uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessata sono calcolati 60 punti per la riduzione.
2.9.2b Se manca la documentazione dell'uscita di cui al numero 2.9.3 lettera r o se secondo la documentazione l'uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessati sono calcolati 60 punti per la riduzione.
2.9.2c Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.4 lettera d non risulta l'uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.4 lettera e.
2.9.2d Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.3 lettera r non risulta l'uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.3 lettera p.
2.9.3 SSRA
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
|
Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.5-2.6) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.5) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.4) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.6 e 6.7) |
Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti |
|
Tutti gli animali |
Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta: 10 punti Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta: 110 punti |
|
Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.3) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.2) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.2) |
110 punti |
|
Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.4) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1 e 3.4) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1 e 4.3) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7) |
Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti |
|
Animali della specie bovina: area di riposo con stuoie (all. 6 lett. A n. 2.2) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.8) |
Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa: 10 punti Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa: 40 punti. Lettiera conforme alle esigenze SSRA inesistente: 110 punti |
|
Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.2) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.3 e 6.5) |
Meno del 10 % del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 60 punti 10 % e oltre del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 110 punti |
|
Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.3) |
110 punti |
|
Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1) |
110 punti |
|
Conigli: distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate inferiore a 20 cm (all. 6 lett. A n. 6.2); per le coniglie madri non per tutte le figliate vi è un nido conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 6.3); box per animali giovani inferiore a 2 m2 (all. 6 lett. A n. 6.4); superficie minima non raggiunta (all. 6 lett. A n. 6.5) |
110 punti |
|
Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.3 e 7.4); |
60 punti |
|
Pollame da reddito, solo tacchini (all. 6 lett. A n. 7.4) |
10 punti |
|
Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 74 cpv. 3) |
60 punti |
|
Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) |
Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
|
Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.9) |
110 punti |
|
Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) |
60 punti |
|
Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7) |
4 punti per giorno mancante |
|
Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.6) |
60 punti |
|
Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6) |
200 fr. |
2.9.4 URA
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
|
Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.3) |
110 punti |
|
Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.4) |
10 punti |
|
Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.5) |
10 punti |
|
Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6 nonché lett. B n. 1.6 e 4.3) |
200 fr. Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali |
|
Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) |
1.5.-31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.-30.4.: 6 punti per giorno mancante |
|
Animali della specie suina (all 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3) |
4 punti per giorno mancante |
|
Animali della specie bovina e bufali, solo animali di sesso maschile e animali di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni (all. 6 lett. B n. 2.2) Cervi (all. 6 lett. B n. 5.1) Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.1) |
110 punti |
|
Tutte le categorie di animali escluso il pollame da reddito e gli animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 2.4, 5.2, 53 e 6.2) |
60 punti |
|
Animali della specie bovina (all. 6 lett. B n. 2.7) Animali della specie equina (all. 6 lett. B n. 2.8) Animali della specie caprina (all. 6 lett. B n. 2.9) Animali della specie ovina (all. 6 lett. B n. 2.10) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.3) |
Differenza inferiore al 10: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
|
Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.5) |
Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti |
|
Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 75 cpv. 4) |
60 punti |
|
Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) |
Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
|
Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) |
Presenza di lettiera scarsa: 10 punti Presenza di lettiera troppo scarsa: 40 punti Lettiera inesistente: 110 punti |
|
Pollame da reddito (all. 6 lett. 4.1B n. 4.1) |
60 punti |
2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o mediante la detrazione di una percentuale dei contributi per l'efficienza delle risorse della superficie in questione.
Laddove sulla stessa superficie vengano constatate più lacune, le riduzioni non sono cumulabili.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
2.10.2 Procedimenti di spandimento a basse emissioni
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
Correzione del bilancio di concimazione e 200 fr., in più eventuali riduzioni nell'ambito della PER (superamento del bilancio delle sostanze nutritive) |
|
Riduzione a quattro dosi; pagamento di quattro dosi |
|
200 fr. Riduzione del 120 % del totale dei contributi per i procedimenti di spandimento a basse emissioni se la lacuna permane dopo il termine suppletivo |
|
Correzione alle dosi che danno diritto ai contributi |
2.10.3 Lavorazione rispettosa del suolo
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 % dei contributi |
|
200 % dei contributi |
|
200 fr. Riduzione del 120 % del totale dei contributi per la lavorazione rispettosa del suolo se la lacuna permane dopo il termine suppletivo |
2.10.4 Impiego di una tecnica d'applicazione precisa
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr. |
|
Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr. |
2.10.5 Contributo per l'equipaggiamento di irroratrici con un sistema di lavaggio a circuito separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
Sistema di lavaggio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82a e all. 7 n. 6.4) |
Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr. |
2.10.6 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
200 fr. Riduzione del 120 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo |
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120 % dei contributi |
2.10.7 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura e nella viticoltura
2.10.7.1 Contributo per la riduzione di prodotti fitosanitari nella frutticoltura
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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200 % dei contributi |
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200 % dei contributi |
2.10.7.2 Contributo per la riduzione di prodotti fitosanitari nella viticoltura
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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200 % dei contributi |
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200 % dei contributi |
2.10.8 Contributo per la riduzione di prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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200 % dei contributi |
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200 % dei contributi |
2.10.9 Contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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200 % dei contributi |
198 Le versioni dei moduli complementari applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).
2.11.1 In caso di infrazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio, i contributi sono ridotti se l'infrazione è in relazione alla gestione dell'azienda. Le infrazioni devono essere stabilite mediante una decisione definitiva, almeno mediante una decisione dell'autorità esecutiva competente. Se si tratta di un'infrazione nell'ambito della PER e i contributi sono ridotti in base ad essa, queste riduzioni hanno la priorità. Sono escluse riduzioni doppie.
2.11.2 Le riduzioni vengono irrogate indipendentemente dalla portata della sanzione penale ai sensi della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio. Conformemente all'articolo 183 LAgr, tutte le decisioni passate in giudicato che possono determinare riduzioni vanno notificate al servizio cantonale dell'agricoltura e, su richiesta, all'UFAG e all'UFAM.
2.11.3 La riduzione ammonta a 1000 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei pagamenti diretti, tuttavia al massimo a 6000 franchi.
2.11.4 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.
3.1.1 I contributi d'estivazione sono ridotti secondo i numeri 3.2-3.6. I contributi d'estivazione per ovini, eccetto pecore lattifere, permanentemente sorvegliati o estivati su pascoli da rotazione sono ridotti secondo il numero 3.7. Tutti i contributi nella regione d'estivazione sono ridotti secondo il numero 3.10.
3.2.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali (art. 36, 37 e 98)
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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Nessuna |
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20 %, |
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50 %, |
3.2.2 Indicazioni non veritiere concernenti le superfici (art. 38 e 98)
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
Nessuna |
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20 %, |
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50 %, |
3.2.3 Indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo (art. 36, 37 e 98)
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
Nessuna |
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20 %, |
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50 %, |
3.3.1 In caso di intralcio ai controlli o minacce i contributi sono ridotti del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.
3.3.2 Il rifiuto dei controlli implica l'esclusione dai contributi.
3.4.1 Salvo in casi di forza maggiore, l'inoltro tardivo della domanda o della notifica comporta una riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.
3.4.2 Non sono versati contributi se non è più possibile effettuare un controllo accurato.
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
Registro dell'apporto di concimi mancante (art. 30), se sono stati apportati concimi Registro dell'apporto di foraggio mancante (art. 31), se è stato apportato foraggio Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione Registrazioni giusta il piano di gestione mancanti (all. 2 n. 2), se richieste Registrazioni giusta gli oneri cantonali mancanti (art. 34), se richieste Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti (art. 36) Piano delle superfici mancante (art. 38) Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante (all. 2 n. 4), se il gregge è permanentemente sorvegliato o su un pascolo da rotazione |
200 fr. per documento mancante o per registrazione mancante, max. 3000 fr. Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se i documenti o le registrazioni dell'anno in corso o dell'anno precedente non sono stati presentati successivamente |
3.6.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.
3.6.2 Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento non viene presa in considerazione.
3.6.3 La riduzione dei contributi d'estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L'importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo non si applica in caso di recidiva.
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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15 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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|
10 % |
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15 % |
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|
15 % |
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10 % |
3.7.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.
3.7.2 Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento non viene presa in considerazione.
3.7.3 La riduzione dei contributi d'estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L'importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo si applica in caso di recidiva.
3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla sorveglianza permanente degli ovini
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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15 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
3.7.5 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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15 % |
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10 % |
|
10 % |
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10 % |
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|
|
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10 % |
|
10 % |
3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di protezione delle greggi
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
|
Riduzione del contributo d'estivazione all'aliquota del pascolo da rotazione secondo l'allegato 7 numero 1.6 lettera b |
3.8.1
Lacuna per il punto di controllo |
Riduzione |
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200 % × CQ II |
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Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici |
3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 57 capoverso 3.
Le disposizioni di cui al numero 2.5 si applicano anche per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari.
3.10.1 Si applicano per analogia i numeri 2.11.1 e 2.11.2.
3.10.2 La riduzione ammonta a 200 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi nella regione d'estivazione, tuttavia al massimo a 2500 franchi.
3.10.3 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.
3.10.4 Il Cantone può rinunciare alla riduzione alla prima infrazione alle prescrizioni in materia di protezione degli animali sotto il profilo dei requisiti edili se il servizio veterinario cantonale ha fissato un termine per colmare la lacuna.
(art. 117)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...199
199 Le mod. possono essere consultate alla RU 2013 4145.