30.05.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 29.05.2024
14.03.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 13.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
05.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 04.07.2021
18.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 17.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
14.11.2017 - 31.12.2017
26.09.2017 - 13.11.2017
07.02.2017 - 25.09.2017
17.01.2017 - 06.02.2017
01.01.2017 - 16.01.2017
01.11.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.10.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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01.01.2005 - 31.03.2006
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01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.06.2003
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza

concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 7 dicembre 1998 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi 5 e 6, 73 capoversi 4 e 5, 74 capoversi 4 e 5, 75
capoverso 2 e 177 della legge sull'agricoltura1, ordina: Titolo 1: Disposizioni generali Capitolo 1: Tipi di pagamenti diretti

Art. 1

1 I pagamenti diretti comprendono i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici.2 2 Per pagamenti diretti generali s'intendono: a. i contributi di superficie; b. i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo;

c. i contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione; d. i contributi di declività.

3

Per contributi ecologici s'intendono: a. i contributi per la compensazione ecologica; b. i contributi per la produzione estensiva di cereali e colza; c. i contributi per l'agricoltura biologica; d. ... 3 4

Per contributi etologici s'intendono: a. i contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali;

b. i contributi per l'uscita regolare all'aperto.4 RU 1999 229

1 RS

910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

3

Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

4

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

910.13

Agricoltura

2

910.13

Capitolo 2: Diritto ai contributi

Art. 2

Gestori aventi diritto ai contributi 1

Ha diritto ai pagamenti diretti il gestore che: a. gestisce

un'azienda;

b. ha il domicilio civile in Svizzera; e c. ha seguito una formazione professionale di base come agricoltore con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 della legge del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale (LFPr) oppure una formazione come contadina con un attestato ai sensi dell'articolo 42 LFPr o dispone di una formazione equivalente in una professione agricola specializzata.6 1bis

È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 ogni altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr, completata con:

a. una formazione professionale continua ai sensi dell'articolo 30 LFPr, disciplinata in un'ordinanza sulle professioni agricole e già conclusa o che lo sarà entro due anni dalla ripresa dell'azienda; o

b. un'attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come partner o impiegato in un'azienda agricola.7 1ter

I gestori di aziende nella regione di montagna che richiedono meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) non sono tenuti a soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.8 1quater L'erede o la comunione ereditaria non ha l'obbligo, per tre anni al massimo dopo la morte del precedente gestore, di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c se: a. l'erede o la comunione ereditaria gestisce l'azienda; e b. il gestore deceduto adempiva le esigenze.9 2

Non hanno diritto ai pagamenti diretti: a. le persone giuridiche; b. la Confederazione, i Cantoni e i Comuni; 5 RS

412.10

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321). La lett. c entra in vigore il 1° gen. 2007.

7

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2003 5321).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2003 5321).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2003 5321).

O sui pagamenti diretti 3

910.13

c. i gestori i cui effettivi di animali superano i limiti dell'ordinanza del 7 dicembre 199810 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova.

3

Hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l'azienda di una SA o di una S. a g. l., se: a.11 nella SA possiedono, mediante azioni nominative, almeno due terzi del capitale azionario e dei diritti di voto e, nella S. a g. l., almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;

b. gestiscono l'azienda personalmente in nome della SA o della S. a g. l., svolgono la loro funzione di gestore e lavorano regolarmente nell'azienda;

c. nel caso delle società di persone, il rischio del capitale investito dai soci nella SA o nella S. a g. l. è assunto collettivamente in parti uguali da tutti i partecipanti; e d. il valore contabile della sostanza dell'affittuario e, se la SA o la S. a g. l. è proprietaria, il valore contabile dell'azienda o delle aziende corrisponde almeno ai due terzi degli attivi della SA o della S. a g. l.12 4

Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l'azienda di una SA o di una S. a g. l., se la SA o la S. a g. l. ha preso in affitto tale azienda:

a. da una persona non avente diritto ai contributi o da una persona i cui contributi sarebbero ridotti o rifiutati in virtù degli articoli 19, 22 o 23, se tale persona o il suo rappresentante: 1. svolge una funzione dirigenziale nella SA o nella S. a g. l., oppure 2. detiene oltre il 50 per cento del capitale totale della SA o della S. a g. l.;

b. da una persona giuridica in cui la persona fisica o la società di persone: 1. svolge una funzione dirigenziale, oppure 2. partecipa per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale oppure ai diritti di voto.13

5

Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che hanno preso in affitto l'azienda da una persona giuridica e che: 1. svolgono una funzione dirigenziale per la persona giuridica, oppure 2. partecipano per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale o ai diritti di voto della persona giuridica.14 10 [RU

1999 452, 2000 403. RU 2003 4933 art. 21]. Vedi ora l'O del 26 nov. 2003 (RS 916.344). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

Agricoltura

4

910.13


Art. 3

Azienda pastorizia

Nel caso di aziende pastorizie, il pastore ha diritto ai pagamenti diretti per la superficie agricola utile necessaria ad assicurare la base foraggera al proprio bestiame detenuto durante il foraggiamento invernale.


Art. 4

Superfici che danno diritto ai pagamenti diretti 1

Dà diritto ai pagamenti diretti la superficie agricola utile, ad eccezione delle superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, piante ornamentali e serre con fondamenta fisse.

2

Le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare danno diritto unicamente a contributi di superficie, contributi per l'agricoltura biologica e contributi per la produzione estensiva di cereali e colza. Le quote dei contributi ammontano al 75 per cento delle quote nazionali.

3

Nel caso di contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione viene computata unicamente la superficie coltivata per tradizione familiare nella zona limitrofa estera.

4

Le superfici all'estero non coltivate per tradizione familiare non danno diritto a pagamenti diretti.

5

Per le superfici di cui all'articolo 45 capoverso 3bis che non vengono utilizzate ogni anno, i contributi ecologici e i due terzi dei contributi di superficie sono versati anche negli anni in cui queste superfici non sono utilizzate. Questa disposizione derogatoria non si applica alle superfici che sono escluse dalla superficie agricola utile (SAU) ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinanza del 7 dicembre 199815 sulla terminologia agricola (OTerm).16
a17 Considerazione di pagamenti diretti esteri 1

Dai pagamenti diretti vengono dedotti i pagamenti diretti UE versati in virtù del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 a favore delle superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare.

2

Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti UE versati per l'anno precedente.

15 RS

910.91

16 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

O sui pagamenti diretti 5

910.13

Capitolo 3: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate Sezione 1: Prestazioni ecologiche

Art. 5

Congrua detenzione degli animali da reddito Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali in materia di produzione agricola devono essere rispettate.


Art. 6

Bilancio di concimazione equilibrato 1

I cicli degli elementi nutritivi devono essere possibilmente chiusi e il numero degli animali da reddito va adattato alle condizioni locali.

2

Il bilancio degli elementi nutritivi deve mostrare che gli apporti di fosforo e di azoto non presentano eccedenze.

3

La quantità di fosforo e di azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.


Art. 7

Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica 1

Le superfici di compensazione ecologica devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell'azienda.

2

Sono computabili le superfici di compensazione ecologica menzionate nel numero 3.1 dell'allegato.

3

Gli alberi giusta l'articolo 54 e i numeri 3.1.2.3 e 3.1.2.4 dell'allegato sono computabili nella misura di un'ara per albero, ma al massimo 100 alberi per ettaro di superficie alberata.

4

Gli alberi presi in considerazione giusta il capoverso 3 non possono rappresentare più della metà della superficie di compensazione ecologica secondo il capoverso 1.

5

Lungo corsi d'acqua in superficie, siepi, boschetti rivieraschi e campestri e ai margini delle foreste, dev'essere creata una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza.


Art. 8

Avvicendamento disciplinato delle colture 1

Le rotazioni colturali devono essere impostate in modo da prevenire parassiti e malattie.

2

Le quote delle colture e le rotazioni colturali devono essere concepite in modo da evitare il più possibile l'erosione, la compattazione del suolo e la perdita di suolo nonché l'infiltrazione e il ruscellamento di concimi e di prodotti per il trattamento delle piante.

Agricoltura

6

910.13


Art. 9

Adeguata protezione del suolo 1

Per adeguata protezione del suolo s'intende in particolare la prevenzione dell'erosione e dell'uso eccessivo di sostanze chimiche.

2

La protezione del suolo è favorita mediante una copertura ottimale del suolo, mediante misure atte a impedire l'erosione a valle e mediante l'uso di concimi e di prodotti per il trattamento delle piante rispettosi del suolo.


Art. 10

Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti per il trattamento delle piante 1

Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle malerbe, va data la priorità all'utilizzazione di meccanismi naturali di regolazione e ai procedimenti biologici e meccanici.

2

Nel caso di provvedimenti fitosanitari diretti devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di avvertimento. Per la selezione dei prodotti per il trattamento delle piante si ricorre a criteri decisionali basati sul profilo dei rischi.

3

Determinati tipi di intervento o di prodotti per il trattamento delle piante sono prescritti o vietati conformemente all'allegato.


Art. 11

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell'agricoltura biologica La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell'agricoltura biologica è data se: a. le prescrizioni degli articoli 3, 6-16 e 38-39 dell'ordinanza del 22 settembre 199718 sull'agricoltura biologica sono rispettate; e b. le esigenze in materia di compensazione ecologica secondo l'articolo 7 e il numero 3 dell'allegato sono soddisfatte.


Art. 12

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate fornita da più aziende assieme Il Cantone può autorizzare che la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sia fornita, integralmente o in parte, da più aziende assieme, se: a. i loro centri aziendali sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e

b. la collaborazione è disciplinata contrattualmente.


Art. 13

Scambio di superfici

Lo scambio di superfici è ammesso solo tra aziende che si sono annunciate per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

18 RS

910.18

O sui pagamenti diretti 7

910.13


Art. 14

Regole tecniche

1

Le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sono descritte nell'allegato.

2

L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può riconoscere regole conformi alle prescrizioni concernenti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate o a prescrizioni almeno equivalenti.


Art. 15

Eccezioni 1 Colture secondarie su superfici il cui totale non supera le 20 are possono essere gestite diversamente rispetto a quanto previsto dalle regole relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

2

a 4 19...

Sezione 2: Prova

Art. 16

1 Il gestore che chiede i pagamenti diretti deve fornire all'autorità cantonale la prova che gestisce l'intera azienda conformemente alle prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate o alle regole riconosciute dall'Ufficio federale.

2

L'attestazione di un servizio d'ispezione accreditato dall'Ufficio federale di metrologia e accreditamento conformemente alla norma EN 45004 o ISO/IEC 17020 per il corrispondente campo d'applicazione vale come prova.20

Capitolo 4:

Valori limite relativi ai pagamenti diretti, limitazione e graduazione dei pagamenti

Art. 17


21



Art. 18

Volume di lavoro minimo necessario 1

I pagamenti diretti sono versati unicamente se l'azienda esige un onere lavorativo di almeno 0,25 USM secondo l'articolo 3 capoverso 4 OTerm22.23 19 Abrogati dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

21 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

22 RS

910.91

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

8

910.13

2

Per il calcolo delle USM ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola sono presi in considerazione: a. le superfici che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 4; b. gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui agli articoli 28 e 29, nonché il numero medio degli altri animali da reddito detenuti nell'azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento; c. le superfici e gli alberi che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi degli articoli 35, 54 e 57.24

Art. 19

Limiti d'età

1

Non sono versati pagamenti diretti ai gestori che hanno compiuto 65 anni prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione.

2

Se un'azienda è gestita da una società di persone, è determinante l'età del gestore più giovane.25 3

Il capoverso 2 si applica unicamente se i soci: a. assumono la funzione di cogestore; e b. non lavorano al di fuori dell'azienda per più del 75 per cento.26 4

Il capoverso 3 non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti loro costituzione.27


Art. 20

Graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero di animali 1

Le quote applicabili ai diversi tipi di contributo sono graduate in funzione della superficie e del numero degli animali nel modo seguente: Classe di dimensione

Superficie che dà diritto ai pagamenti diretti

Effettivo di animali che dà diritto ai pagamenti diretti

Riduzione

della quota del

contributo

1

fino a 30 ha

fino a 45 UBG

0 %

2

oltre 30 fino a 60 ha oltre 45 fino a 90 UBG 25 %

3

oltre 60 fino a 90 ha oltre 90 fino a 135 UBG 50 %

4

oltre 90 ha

oltre 135 UBG

100 %

2

Si distinguono i seguenti tipi di contributi: contributi di superficie, contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione, contributi di declività generali, contributi di declività per vigneti, contributi per la compensazione ecologica, 24 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

O sui pagamenti diretti 9

910.13

contributi per la produzione estensiva di cereali e colza, contributi per l'agricoltura biologica, contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali nonché contributi per l'uscita regolare all'aperto.


Art. 21


28

Limitazione dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera 1

L'importo massimo dei pagamenti diretti per USM è di 65 000 franchi.29 2

Le USM sono calcolate in base all'articolo 18 capoverso 2.


Art. 22


30

Limitazione dei pagamenti diretti in base al reddito determinante 1

La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile stabilito in base alla legge federale del 14 dicembre 199031 sull'imposta federale diretta, dopo deduzione di 40 000 franchi per i gestori coniugati.32 2 La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra il reddito determinante del gestore e l'importo di 80 000 franchi.

3

Se il reddito determinante del gestore supera i 120 000 franchi, la riduzione ammonta almeno alla differenza fra il reddito determinante del gestore e l'importo di 120 000 franchi.

4

Se un'azienda è gestita da una società di persone, il limite di reddito si calcola sommando il reddito determinante dei singoli gestori e dividendo l'importo così ottenuto per il loro numero.33 4bis Il capoverso 4 si applica unicamente se i soci: a. assumono la funzione di cogestore; e b. non lavorano al di fuori dell'azienda per più del 75 per cento.34 4ter

Il capoverso 4bis non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti la loro costituzione.35 5 Per reddito determinante del gestore ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 s'intendono il reddito determinante in base al capoverso 1 e l'utile netto della società di capitali in proporzione alla sua partecipazione e dopo deduzione del suo dividendo.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

31 RS

642.11

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

10

910.13


Art. 23

Limitazione dei pagamenti diretti in base alla sostanza determinante 1

La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 240 000 franchi per USM e 300 000 franchi per i gestori coniugati.36 2 La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da una sostanza determinante di 800'000 franchi fino a una sostanza determinante di un milione di franchi. La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra la sostanza determinante del gestore e l'importo di 800 000 franchi.

3

Se la sostanza determinante supera un milione di franchi, non vengono versati pagamenti diretti.

4

Se un'azienda è gestita da una società di persone, il limite della sostanza si calcola sommando la sostanza determinante dei singoli gestori e dividendo l'importo così ottenuto per il loro numero.37 4bis Il capoverso 4 si applica unicamente se i soci: a. assumono la funzione di cogestore; e b. non lavorano al di fuori dell'azienda per più del 75 per cento.38 4ter

Il capoverso 4bis non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti la loro costituzione.39 5 Per sostanza determinante del gestore ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 s'intendono la sostanza determinante in base al capoverso 1 e il capitale proprio della società di capitali calcolato in proporzione alla sua partecipazione dopo deduzione del capitale azionario o del capitale sociale.40


Art. 24

41 Tassazione Fanno stato i dati fiscali degli ultimi due anni, che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato entro la fine dell'anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l'importo del pagamento diretto. Per quanto riguarda la deduzione dei gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.


Art. 25

Valori limite, graduazioni e limitazioni dei pagamenti diretti nel caso di comunità aziendali 1

Nel caso di comunità aziendali i contributi sono calcolati in base al numero delle aziende associate. Le superfici e gli animali sono suddivisi equamente fra le aziende associate.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

39 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

O sui pagamenti diretti 11

910.13

2

Il diritto ai contributi decade per l'azienda associata il cui gestore ha raggiunto il limite d'età.

3

I contributi per un'azienda associata sono ridotti o negati se: a.42 il reddito determinante del gestore supera il limite di reddito; oppure b. la sostanza determinante del gestore supera il limite della sostanza.


Art. 26


43

Manodopera propria dell'azienda Almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda devono essere svolti da manodopera propria dell'azienda; il carico di lavoro viene calcolato in base al preventivo di lavoro, edizione 1996, della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon.

Titolo 2: Pagamenti diretti generali Capitolo 1: Contributo di superficie

Art. 27


44

Contributi di superficie 1

Il contributo di superficie ammonta a 1200 franchi all'anno per ettaro.

2

Un contributo supplementare di 400 franchi all'anno per ettaro è accordato per terreni aperti e colture perenni.

Capitolo 2:

Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Art. 28

Diritto ai contributi 1

Ha diritto ai contributi chi detiene nella sua azienda almeno un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) consistente in animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

2

I contributi sono versati per animali da reddito che consumano foraggio grezzo detenuti nell'azienda durante il periodo di foraggiamento invernale.


Art. 29


45

Diritto ai contributi e effettivo di animali determinante 1

Il detentore di animali da reddito ha diritto ai contributi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo (UBGFG) che all'atto della rilevazione dell'effet42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

12

910.13

tivo di bestiame nel giorno di riferimento erano detenuti ininterrottamente nella sua azienda almeno dal 1° gennaio dell'anno di contribuzione. La condizione relativa alla durata di detenzione non si applica per: a. i vitelli acquistati da terzi e i giovani animali nati nell'azienda; b. gli animali per i quali si può dimostrare che sono stati acquistati per sostituire quelli venduti o macellati per necessità fra il 1° gennaio e il giorno di riferimento.

2

L'effettivo determinante di UBGFG di un'azienda è stabilito come segue: a. se l'effettivo complessivo di UBGFG il 1° gennaio è superiore all'effettivo di UBGFG il giorno di riferimento senza i vitelli da allevamento fino a quattro mesi e i vitelli per l'ingrasso di bestiame grosso, per ogni categoria di animali è determinante l'effettivo di UBGFG nel giorno di riferimento; b. se l'effettivo complessivo di UBGFG il 1° gennaio è inferiore o uguale all'effettivo di UBGFG il giorno di riferimento senza i vitelli da allevamento fino a quattro mesi e i vitelli per l'ingrasso di bestiame grosso, per i vitelli di vacche madri e nutrici e per i vitelli da ingrasso è determinante l'effettivo di UBGFG nel giorno di riferimento. Per le altre categorie di animali è determinante l'effettivo di UBGFG il 1° gennaio. Per i vitelli da allevamento fino a quattro mesi e i vitelli per l'ingrasso di bestiame grosso l'effettivo di UBGFG del giorno di riferimento è sommato all'effettivo di UBGFG al 1° gennaio; c. gli animali che giungono nell'azienda il giorno di riferimento non sono considerati.

3

I vitelli da ingrasso sono considerati per il calcolo dei contributi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione soltanto se nell'azienda sono tenute vacche. Per ogni vacca munta computabile secondo il capoverso 2 si computano al massimo quattro vitelli da ingrasso.


Art. 30

Limitazione dei

contributi

1

I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di superficie inerbita:

a. nella zona campicola, nella zona intermedia ampliata e nella zona intermedia 2,0

UGBFG

b. nella zona collinare 1,6 UBGFG

c. nella zona di montagna I 1,4 UBGFG

d. nella zona di montagna II 1,1 UBGFG

e. nella zona di montagna III 0,9 UBGFG

O sui pagamenti diretti 13

910.13

f.

nella zona di montagna IV 0,8 UBGFG

g. ...46

2

Se gli animali sono estivati, l'effettivo degli animali che dà diritto ai contributi è maggiorato del supplemento d'estivazione. Il supplemento d'estivazione, espresso in percentuale degli animali estivati convertiti in UBGFG, ammonta al: a. 25 per cento

per 60 a 90 giorni d'estivazione b. 30 per cento

per 91 a 120 giorni d'estivazione c. 35 per cento

per oltre 120 giorni d'estivazione 3

Non sono considerate le comunità aziendali settoriali costituite per eludere la limitazione dei contributi.47


Art. 31

Deduzione per il latte commercializzato 1

Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli articoli 29 e 30 è ridotto di un'UBGFG per ogni 4400 kg di latte commercializzato.48 2 L'anno lattiero trascorso è determinante per le quantità di latte. Se la produzione lattiera è interrotta fra il 1° gennaio e il giorno di riferimento dell'anno di contribuzione, la quantità di latte determinante equivale a un terzo del latte commercializzato nel corso dell'anno lattiero trascorso. Non vi è deduzione per il latte commercializzato se la produzione di latte è interrotta prima del 1° gennaio dell'anno lattiero trascorso. Se la produzione lattiera è avviata o ripresa prima del giorno di riferimento, si fa capo proporzionalmente al contingente lattiero dell'anno lattiero in corso.49 3 Non sono considerate le comunità aziendali settoriali costituite per eludere questa riduzione.50


Art. 32

Contributi 1

Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue: Fr.

a. per bovini, equini, bisonti, capre lattifere e pecore lattifere 900 b. per le altre capre e pecore nonché cervi, lama e alpaca 400

2

Per il calcolo del contributo sono considerate innanzitutto le UBGFG giusta il capoverso 1 lettera a.

46 Abrogata dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 3539).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 1139).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

14

910.13

3

Le vacche in asciutta sono considerate per il calcolo dei contributi unicamente se sono tenute nell'azienda che produce latte commerciale durante il periodo dell'asciutta e della lattazione. Non sono versati contributi per le vacche in asciutta trasferite su aziende di terzi o provenienti da aziende di terzi.51 Capitolo 3:

Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione


Art. 33

Diritto ai contributi 1

Ha diritto ai contributi chi: a. gestisce almeno un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti nella regione di montagna o nella zona collinare; e

b. detiene nella sua azienda almeno un'UBGFG giusta l'articolo 28 capoverso 2.

2

Per il calcolo dei contributi è determinante l'effettivo di animali giusta l'articolo 29.

3

I contributi sono versati per un massimo di 20 UBGFG per azienda.52

Art. 34

Contributi 1 Per UBGFG sono versati i seguenti contributi annui: Fr.

a.

nella zona collinare 260

b.

nella zona di montagna I 440

c.

nella zona di montagna II 690

d.

nella zona di montagna III 930

e.

nella zona di montagna IV 1190

2

Se la superficie che dà diritto ai pagamenti diretti si estende su più zone, la quota del contributo è calcolata in rapporto alle parti di superficie per zona.

51 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 1139).

O sui pagamenti diretti 15

910.13

Capitolo 4: Contributi di declività Sezione 1: Contributi di declività generali

Art. 35

Diritto ai contributi 1

I contributi di declività generali sono versati per superfici che danno diritto ai pagamenti diretti giusta l'articolo 4 nella regione di montagna e nella zona collinare con una declività pari o superiore al 18 per cento (zone declive e zone in forte pendenza).

2

Non sono versati contributi di declività generali per: a. siepi, boschetti campestri e rivieraschi; b. pascoli; c. vigneti.

3

I contributi di declività generali sono versati unicamente se la superficie che vi dà diritto misura più di 50 are per azienda e più di 5 are per particella.


Art. 36

Importo dei contributi Il contributo di declività generale annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

a. per le zone declive, 18-35 per cento di declività 370

b. per le zone in forte pendenza, con oltre 35 per cento di declività 510 Sezione 2: Contributi di declività per vigneti

Art. 37

Diritto ai contributi 1

Contributi di declività per vigneti sono versati per zone in forte pendenza e zone terrazzate con almeno 30 per cento di declività naturale del terreno.

2

Per zone terrazzate s'intendono i vigneti che sono terrazzati con regolarità mediante muri di sostegno e adempiono le seguenti condizioni:

a. le superfici presentano un terrazzamento minimo; b. l'area della zona terrazzata ammonta ad almeno un ettaro; c. l'altezza dei muri di sostegno misura almeno un metro. Non vengono computati muri in cemento convenzionali.

3

L'Ufficio federale stabilisce i criteri per la classificazione delle zone terrazzate.

4

Se all'interno di un'area vi sono superfici non coltivate o con lieve declività, i contributi vengono versati al massimo per il 10 per cento di esse, ma al massimo per 1000 m2.

5

I contributi sono versati unicamente se il vigneto gestito per il quale possono essere richiesti contributi misura più di 10 are per azienda e più di 2 are per particella.

Agricoltura

16

910.13


Art. 38

Importo dei contributi 1

Il contributo di declività annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

a. per vigneti in zone in forte pendenza, 30-50 per cento di declività 1500 b. per vigneti in zone in forte pendenza con oltre il 50 per cento di declività

3000

c. per vigneti in zone terrazzate, 30 per cento e oltre di declività 5000

2

I contributi per zone in forte pendenza e per zone terrazzate non sono cumulabili.

Sezione 3:

Determinazione delle superfici che danno diritto ai contributi di declività


Art. 39

1 I Cantoni determinano le superfici in zone declive e le zone terrazzate di una regione viticola per le quali sono versati contributi.

2

Essi allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero o nome di particella o unità di gestione, le dimensioni delle superfici per le quali possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi.

I Cantoni li aggiornano.

Titolo 3: Contributi ecologici Capitolo 1: Compensazione ecologica Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 40

Principio 1 Sono versati contributi per la compensazione ecologica sulla superficie agricola utile per:

a. prati sfruttati in modo estensivo; b. prati sfruttati in modo poco intensivo; c. terreni da strame; d. siepi, boschetti campestri e rivieraschi; e. maggesi fioriti;

f.

maggesi da rotazione; g. fasce di colture estensive in campicoltura; h. alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

O sui pagamenti diretti 17

910.13

2

Possono essere versati contributi per analisi ed esperimenti volti a migliorare la qualità delle superfici di compensazione ecologica.

3

Chi annuncia superfici di compensazione ecologica per l'ottenimento dei contributi è responsabile della registrazione di tutte le superfici di compensazione ecologica della sua azienda su un piano corografico o su una carta. Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi non devono essere registrati.


Art. 41

Limiti dettati dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio 1

Il rapporto fra i contributi di cui nel presente capitolo e le indennità previste dagli articoli 17 e 18 dell'ordinanza del 16 gennaio 199153 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) è disciplinato dall'articolo 19 OPN.54 2 Non sono versati contributi secondo il presente capitolo per le superfici sottoposte a obblighi di protezione della natura in virtù degli articoli 18a, 18b, 23c e 23d della legge federale del 1° luglio 196655 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), se non è stato concluso un accordo con i loro gestori o proprietari in vista di un indennizzo adeguato.


Art. 42

Esclusione dai contributi Non vengono versati contributi: a. per superfici o parti di superfici con una presenza importante di piante problematiche (ad es. romici, stoppioni o «cardi dei campi», avena selvatica, agropiro o «gramigna»);

b. per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che non sono situati né sulla superficie agricola utile propria né su quella affittata; c. per superfici la cui qualità è pregiudicata da una gestione non appropriata o da una temporanea utilizzazione non agricola.


Art. 43

Altri gestori che hanno diritto ai contributi 1

I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù dell'articolo 2 capoversi 1 lettera c, 2, 4 o 5 hanno diritto ai contributi per la compensazione ecologica.56 2 I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù degli articoli 22 o 23, o i cui pagamenti diretti sono ridotti in virtù di questi stessi articoli, hanno diritto almeno ai contributi per la compensazione ecologica.

3

I contributi per la compensazione ecologica sono versati per al massimo il 50 per cento della superficie agricola utile di queste aziende.

53 RS

451.1

54 Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 1 dell'O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).

55 RS

451

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

18

910.13

Sezione 2:

Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo, terreni da strame, siepi, boschetti campestri e rivieraschi

Art. 44

Condizioni generali

1

...57

2

Le superfici devono essere gestite nel modo indicato per un periodo di almeno sei anni dopo la notifica.

3

Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, i Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per la gestione indicata se: a. la stessa superficie viene impiantata in un altro luogo come superficie di compensazione ecologica conformemente al capitolo 1; e b. il nuovo impianto favorisce la biodiversità e la protezione delle risorse naturali.

4

La vegetazione tagliata deve essere asportata. Si possono tuttavia formare mucchi di rami e di strame per motivi di protezione della natura.


Art. 45

Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo estensivo 1

Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante.

Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

2

Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno. Il primo sfalcio è autorizzato:58

a. il 15 giugno, al più presto, nella zona di pianura; b. il 1° luglio, al più presto, nelle zone di montagna I e II; c. il 15 luglio, al più presto, nelle zone di montagna III e IV.

2bis

Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo le date di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.59 3

Le superfici possono essere soltanto falciate; l'ultima crescita può tuttavia servire al pascolo al più tardi fino al 30 novembre se le condizioni del suolo sono favorevoli e salvo altre disposizioni. Il pascolo autunnale inizia al più presto il 1° settembre.60 57 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

58 Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 1 dell'O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

O sui pagamenti diretti 19

910.13

3bis

Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, o per le quali sono versati contributi per la qualità biologica secondo l'ordinanza del 4 aprile 200161 sulla qualità ecologica, il servizio cantonale per la protezione della natura può determinare prescrizioni di utilizzazione che derogano ai capoversi 2 e 3.62 4 Nel caso di superfici con una composizione botanica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

5

Per la risemina dev'essere utilizzata una miscela di graminacee e specie erbacee con aggiunta di fiori di prato raccomandata dalle stazioni federali di ricerche o un'adeguata semente con fiorume.


Art. 46

Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo poco intensivo 1

Non devono essere utilizzati prodotti per il trattamento delle piante. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

2

L'apporto di azoto è autorizzato soltanto per mezzo di letame o composto. Se sull'insieme dell'azienda sono disponibili unicamente sistemi per spandere il liquame completo, è ammesso liquame completo diluito in piccole dosi (al massimo 15 kg N per ha e per dose), tuttavia non prima del primo sfalcio.63 Per ettaro e all'anno è ammessa una concimazione con al massimo 30 kg di azoto assimilabile.

2bis

Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, o per le quali sono versati contributi per la qualità biologica secondo l'ordinanza del 4 aprile 200164 sulla qualità ecologica, il servizio cantonale per la protezione della natura può stabilire prescrizioni di utilizzazione che derogano al capoverso 2.65 3 Per il resto, sono applicabili le condizioni e gli oneri previsti nell'articolo 45 capoversi 2-5.


Art. 47

Condizioni e oneri particolari per i terreni da strame 1

Non possono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante.

2

I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.

3

Alle superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, si applicano le date di utilizzazione ivi stabilite.

61 RS

910.14

62 Introdotto dall'art. 22 n. 1 dell'O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).

63 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

64 RS

910.14

65 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

20

910.13


Art. 48

Condizioni e oneri particolari per le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi 1

Una fascia di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri deve essere mantenuta lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta se non può trovarsi sulla superficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua.

2

La fascia di superficie inerbita o da strame deve essere falciata almeno ogni tre anni conformemente alle date previste all'articolo 45 capoverso 2 e vi è ammessa la pascolazione conformemente ai periodi previsti all'articolo 45 capoverso 3. Se essa confina con i pascoli, vi è ammessa la pascolazione conformemente ai periodi previsti all'articolo 45 capoverso 2.

3

Nelle siepi, nei boschetti campestri e rivieraschi e sulle fasce di superficie inerbita o da strame non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante. Sulle fasce di superficie inerbita o da strame sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

4

Le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi devono essere curati adeguatamente. La cura deve essere effettuata durante il riposo vegetativo.


Art. 49

Contributi 1 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo, i terreni da strame, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi è fissato come segue: Fr.

a. nella zona campicola e nelle zone intermedie 1500

b. nella zona collinare 1200

c. nelle zone di montagna I e II 700

d. nelle zone di montagna III e IV 450

2

Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è fissato come segue:

Fr.

a. nella regione di pianura 650

b. nelle zone di montagna I e II 450

c. nelle zone di montagna III e IV 300.

3

...66

66 Abrogato dall'art. 20 n. 2 dell'O del 29 mar. 2000 sui contributi d'estivazione (RS 910.133).

O sui pagamenti diretti 21

910.13

Sezione 3:

Maggesi fioriti, maggesi da rotazione e fasce di colture estensive in campicoltura

Art. 50

Condizioni e oneri per i maggesi fioriti 1

Per maggesi fioriti si intendono le superfici: a. seminate con una miscela di sementi di erbe selvatiche indigene raccomandata dalle stazioni federali di ricerche;

b. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni;

c. situate nella regione di pianura; e d. larghe almeno 3 m.

2

Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante.

È ammesso il trattamento puntuale in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.67 3 Un maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo per sei anni. Dev'essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.68 3bis Sulla stessa particella può essere impiantato nuovamente un maggese fiorito al più presto dopo quattro periodi di vegetazione. In luoghi appropriati, il servizio cantonale per la protezione della natura può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.69 4 La superficie messa a maggese fiorito può essere falciata fra il 1° ottobre e il 15 marzo, a partire dal secondo anno e solo per una metà. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

5

D'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare un inerbimento spontaneo su superfici appropriate.70


Art. 51

Condizioni e oneri per i maggesi da rotazione 1

Per maggesi da rotazione si intendono le superfici: a. seminate con una miscela di sementi raccomandata per i maggesi da rotazione dalle stazioni federali di ricerche;

b. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni;

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 RU 2003 5321).

69 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

22

910.13

c. situate nella regione di pianura; e d. che misurano almeno 6 metri di larghezza e comprendono almeno 20 are.

2

Le superfici devono essere seminate fra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale). I maggesi da rotazione annuali e biennali possono essere prolungati al massimo di un periodo di vegetazione.71 3 Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare su superfici appropriate un inerbimento spontaneo o una semina con una miscela speciale.

4

Dopo un maggese da rotazione, la medesima particella può essere nuovamente messa a maggese da rotazione al più presto nel quarto ciclo vegetativo.

5

Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante.

È ammesso il trattamento puntuale in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.72 6 I maggesi da rotazione possono essere falciati fra il 1° ottobre e il 15 marzo. Il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio per le superfici situate nella zona d'afflusso Z giusta l'articolo 29 dell'ordinanza del 28 ottobre 199873 sulla protezione delle acque.


Art. 52

Condizioni e oneri per le fasce di colture estensive in campicoltura 1

Per fasce di colture estensive in campicoltura si intendono le fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo: a. ...74 b. larghe almeno 3 m e al massimo 12 m; c. che si trovano sull'intera lunghezza delle colture campicole; e d. seminate con cereali, colza, girasole o leguminose a granelli.

2

Non devono essere utilizzati insetticidi né concimi azotati.

3

È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici e sostanze chimiche ad ampio raggio. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

4

In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere una lotta meccanica contro le malerbe sull'intera superficie. In questo caso il diritto al contributo cessa per l'anno corrispondente.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

73 RS

814.201

74 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

O sui pagamenti diretti 23

910.13

5

Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.

6

Le colture impiantate sulle fasce di colture estensive in campicoltura devono essere trebbiate una volta giunte a maturazione.


Art. 53

Contributi Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

a. per i maggesi fioriti 3000

b. per i maggesi da rotazione 2500

c.75 per le fasce di colture estensive in campicoltura 1500

Sezione 4: Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Art. 54

1 Per alberi da frutto ad alto fusto nei campi s'intendono: a. alberi da frutto a nocciolo e alberi da frutto a granella, il cui numero per ettaro è inferiore al numero degli alberi di un frutteto;

b. castagni e noci in selve curate.

2

L'altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto.

3

Non è autorizzato l'impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccezion fatta per alberi di meno di cinque anni.

4

Per poter chiedere un contributo, l'azienda deve contare almeno 20 alberi che danno diritto ai contributi.

5

Il contributo annuo per albero ammonta a 15 franchi.

Capitolo 2: Produzione estensiva di cereali e colza

Art. 55

Condizioni e oneri

1

Per produzione estensiva di cereali e colza s'intende la loro coltivazione senza alcun impiego di:

a. regolatori

della

crescita;

b. fungicidi;

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Agricoltura

24

910.13

c. stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali; e d. insetticidi.76 2

Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull'insieme delle superfici dell'azienda per: a. frumento senza frumento da foraggio, segale, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi di cereali; oppure b. avena, orzo e triticale nonché miscela di questi tipi di cereali o miscela di tipi di cereali secondo le lettere a, b e c; c. frumento da foraggio; o d. colza.77 2bis

Sono considerati frumenti da foraggio le varietà di frumento menzionate come tali nell'«elenco delle varietà raccomandate» di swiss granum78 per il corrispondente raccolto.79 2ter I capiazienda che coltivano frumento e frumento da foraggio nella loro azienda e che annunciano soltanto frumento o frumento da foraggio per la produzione estensiva, devono segnalare la corrispondente particella con un cartello posto sul bordo.80 3 Il raccolto per l'estrazione di granelli dev'essere effettuato a maturazione avvenuta.

4

Le superfici delle singole culture devono comprendere almeno 20 are per particella.


Art. 56

Contributo Il contributo ammonta a 400 franchi annui per ettaro.

Capitolo 3: Agricoltura biologica

Art. 57

Principio 1 La Confederazione concede contributi ai gestori che applicano nell'azienda le disposizioni degli articoli 3, 6-16 e 38-39 dell'ordinanza del 22 settembre 199781 sull'agricoltura biologica.

2

Un gestore che rinuncia all'agricoltura biologica, non può richiedere i relativi contributi nei due anni successivi.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

78 swiss

granum,

Kapellenstrasse 5, 3011 Berna 79 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

80 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

81 RS

910.18

O sui pagamenti diretti 25

910.13


Art. 58

82 Contributi Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

a. per le colture speciali 1200

b. per la rimanente superficie coltiva aperta 800

c. per la rimanente superficie agricola utile 200

Capitolo 3a: Contributi etologici83

Art. 59

Principio 1 La Confederazione concede contributi ai gestori che tengono animali da reddito in stalle particolarmente idonee alla specie o che fanno regolarmente uscire gli animali all'aperto.

2

I contributi sono versati unicamente se le categorie di animali annunciate per il programma corrispondente comprendono almeno un'unità di bestiame grosso.

3

Se determinate categorie di animali sono annunciate per l'ottenimento dei contributi giusta gli articoli 60 o 61, tutti gli animali che appartengono a queste categorie devono essere tenuti secondo le pertinenti regole.

4

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) definisce le categorie di animali, tenendo conto della propensione degli animali a formare gruppi.


Art. 60

Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali 1

Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali s'intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple: a. nei quali gli animali sono tenuti liberi in gruppi; b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, di muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e c. che dispongono di sufficiente luce diurna naturale.

2

Il DFE stabilisce le esigenze relative ai sistemi di detenzione e alla detenzione delle singole categorie di animali.

3

Può:

a. prescrivere una durata minima d'ingrasso per il pollame da ingrasso e stabilire come deve essere documentato l'accesso del pollame all'area con clima esterno;

b. vietare interventi dolorosi sugli animali; 82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

83 Originario cap. 4 del tit. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

26

910.13

c. definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni; d. autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni, deroghe alle dimensioni minime.


Art. 61

Uscita regolare

all'aperto

1

L'uscita regolare all'aperto significa che: a. agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo è concessa l'uscita al pascolo per almeno 26 giorni al mese durante il ciclo vegetativo e l'uscita all'aperto per almeno 13 giorni al mese durante il periodo di foraggiamento invernale; b. ai suini è concessa l'uscita per tre giorni alla settimana; e c. ai conigli nonché al pollame da reddito è concessa l'uscita quotidiana.

2

Pascolo, corte, area con clima esterno e stalla rispondono ai bisogni degli animali.

3

Il DFE emana prescrizioni concernenti l'uscita per le singole categorie di animali.

4

Stabilisce le esigenze in materia di pascolo, corte, area con clima esterno e stalla nonché di detenzione delle singole categorie di animali.

5

Può:

a. prescrivere una durata minima d'ingrasso per il pollame da ingrasso; b. definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni; c. autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni, deroghe alle prescrizioni sull'uscita o alle dimensioni minime.

6

Stabilisce come deve essere documentata l'uscita.


Art. 62

Contributi 1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali è fissato come segue:

Fr.

a.84 bovini, senza vitelli; capre e conigli 90

b.85 suini

155

c.86 ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), galletti e pulcini (senza polli da ingrasso) 280

d.87 polli da ingrasso e tacchini 180

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005 (RU 2005 735).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

86 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

87 Introdotto dal n. II dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

O sui pagamenti diretti 27

910.13

2

Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per l'uscita regolare all'aperto è fissato come segue:

Fr.

a.88 bovini, equini, bisonti, ovini, caprini, daini, cervi e conigli 180

b.89 suini

155

c.90 ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamenti (razze ovaiole e da ingrasso), galletti e pulcini (senza polli da ingrasso) 280

d.91 polli da ingrasso e tacchini 280

Titolo 4: Procedura Capitolo 1: Domanda, termini, dati e controlli

Art. 63

Domanda I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda scritta. La domanda deve essere inoltrata all'autorità designata dal Cantone di domicilio.


Art. 64

Dati 1 A complemento dei dati relativi alla struttura aziendale conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 199892 sui dati agricoli, il gestore notifica all'autorità designata dal Cantone di domicilio, in particolare:

a. i tipi di pagamenti diretti giusta l'articolo 1 di cui fa richiesta; b. la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate giusta il titolo 1 capitolo 3;

c. le superfici, per le quali richiede contributi conformemente alla LPN93; d. le variazioni della superficie e gli indirizzi delle aziende interessate (vecchio e nuovo gestore);

e. la conferma dell'esattezza dei dati da parte del richiedente e del servizio di controllo;

f.94 i pagamenti diretti UE ricevuti per l'anno precedente per le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

90 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

91 Introdotto dal n. II dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

92 RS

919.117.71

93 RS

451

94 Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

Agricoltura

28

910.13

1bis

I gestori di aziende con superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE stanziati.95 2

Il Cantone allestisce liste riassuntive dei pagamenti diretti per l'insieme del territorio cantonale. L'Ufficio federale emana le direttive in merito.

3

Il Cantone invia ogni anno all'Ufficio federale le distinte di pagamento su supporti elettronici di dati. L'Ufficio federale fissa, in collaborazione con i Cantoni, le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati.

4

Il Cantone notifica ogni anno all'Ufficio federale le formazioni continue agricole che danno diritto ai pagamenti diretti giusta l'articolo 2 capoverso 1bis lettera a.

L'Ufficio federale pubblica un elenco nazionale.96

Art. 65

Termine di domanda e di notifica 1

La domanda per ottenere i pagamenti diretti va inoltrata all'autorità competente tra il 15 aprile e il 15 maggio.

2

I Cantoni possono fissare un termine per la domanda nell'ambito dei termini di cui al capoverso 1.

3

I programmi della produzione estensiva, dell'agricoltura biologica, della detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze e della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate devono essere notificati al più tardi entro il 31 agosto dell'anno precedente quello di contribuzione.


Art. 66

Controlli 1 Per l'esecuzione dell'ordinanza i Cantoni possono avvalersi di organizzazioni che garantiscano controlli obiettivi e imparziali; essi verificano, per campionatura, l'attività di controllo esercitata dalle organizzazioni associate o accreditate. A tale scopo i Cantoni sono autorizzati a emanare istruzioni per l'esecuzione dei controlli.97 2 I gestori che richiedono contributi per l'agricoltura biologica secondo il titolo 3 capitolo 3, devono essere controllati da un ente di certificazione accreditato giusta l'articolo 28 o 29 dell'ordinanza del 22 settembre 199798 sull'agricoltura biologica. I Cantoni sorvegliano i controlli. Gli enti di certificazione mettono a disposizione dei Cantoni i documenti necessari per decidere del contributo.

3

Il Cantone o l'organizzazione verifica i dati forniti dal gestore, l'osservanza delle condizioni e degli oneri nonché il diritto ai contributi.

95 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

96 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

98 RS

910.18

O sui pagamenti diretti 29

910.13

4

I Cantoni dispongono affinché: a. ognuno dei provvedimenti menzionati nella presente ordinanza nonché la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente al capitolo 3 siano controllati nel corso dell'anno di contribuzione in: 1. tutte le aziende che richiedono per la prima volta i contributi corrispondenti,

2. tutte le aziende nelle quali sono state riscontrate irregolarità nel corso dei controlli dell'anno precedente, e 3. in almeno il 30 per cento delle rimanenti aziende scelte a caso; b. i controlli, in particolare in materia di tenuta di animali, siano in parte effettuati senza preavviso.99

5

Nel caso di irregolarità o di dati inesatti riscontrati durante il controllo, il Cantone o l'organizzazione informa immediatamente il gestore. In caso di contestazione dei risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i successivi tre giorni lavorativi, che il Cantone o l'organizzazione proceda, entro 48 ore, a un ulteriore controllo dell'azienda.

6

Su indicazione dell'Ufficio federale, i Cantoni stendono ogni anno un rapporto sull'attività di controllo e sulle sanzioni irrogate.

Capitolo 2: Contributo, conteggio e versamento

Art. 67

Contributo e conteggio 1

Il Cantone determina il diritto ai contributi del richiedente e ne stabilisce l'importo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo i contributi sono fissati in base all'effettivo di animali determinante secondo l'articolo 29. Per quanto concerne gli altri animali da reddito, è determinante il numero medio di animali detenuti nell'azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento.100 2 Il giorno di riferimento è la data della rilevazione conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998101 sui dati agricoli.

3

Il contributo per tipo di contributo è calcolato in base alle classi di dimensioni di cui all'articolo 20.

4

Per calcolare l'importo totale da versare al gestore, va osservato il seguente ordine: a. limitazione in base all'USM; b. riduzione in base al reddito e alla sostanza determinanti; 99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

101 RS

919.117.71

Agricoltura

30

910.13

c. riduzioni dei contributi conformemente all'articolo 70; d.102 deduzione dei pagamenti diretti UE conformemente all'articolo 4a.103

Art. 68

Versamento dei pagamenti diretti 1

L'Ufficio federale controlla le distinte di pagamento del Cantone e versa a quest'ultimo l'importo totale approvato.

2

I contributi che non possono essere versati decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all'Ufficio federale.

3

Il Cantone paga i contributi ai richiedenti al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione. Alla fine del primo semestre può versare un acconto corrispondente, al massimo, al 50 per cento dell'intero importo o del contributo concesso l'anno precedente e richiederne il versamento anticipato all'Ufficio federale.

4

Il Cantone comunica entro il 1° dicembre dell'anno di contribuzione il conteggio principale unitamente alla lista riassuntiva ed entro il 1° marzo dell'anno seguente il conteggio finale con le distinte di pagamento relative a tutti i tipi di pagamenti diretti.

Capitolo 3:

Ritiro della domanda, sanzioni amministrative e notificazione di decisioni

Art. 69

Ritiro della domanda

Il gestore che non intende o non può più rispettare le condizioni e gli oneri deve ritirare immediatamente la sua domanda. Deve informarne per scritto l'autorità competente designata dal Cantone prima di intraprendere qualsiasi intervento ad essa relativo.


Art. 70

Riduzione e diniego dei contributi 1

I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente: a. ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere; b. ha ostacolato i controlli; c. non ha notificato per tempo i provvedimenti che intende applicare alla sua azienda;

d. non ha adempiuto le condizioni e gli oneri della presente ordinanza e altre esigenze impostegli;

102 Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

O sui pagamenti diretti 31

910.13

e. non ha osservato le prescrizioni rilevanti per l'agricoltura previste dalla legge sulla protezione delle acque, dalla legge sulla protezione dell'ambiente e dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio.

2

L'inosservanza di prescrizioni giusta il capoverso 1 lettera e va constatata con una decisione definitiva.

3

In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono negare il versamento di contributi per cinque anni al massimo.

a104 Forza maggiore

1

Se, per cause di forza maggiore, le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e ai contributi ecologici ed etologici non sono adempite, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

2

Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare: a. il decesso del gestore; b. l'espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda; c. la distruzione delle stalle dell'azienda; d. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie agricola; e. epizoozie che colpiscono l'intero effettivo di animali dell'azienda o una parte di esso;

f.

danni gravi alle colture dovuti a malattie o a organismi nocivi; g. eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato.

3

Il gestore deve comunicare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.


Art. 71

Notifica di decisioni I Cantoni notificano le loro decisioni su ricorso all'Ufficio federale; le decisioni relative ai contributi sono notificate solo su richiesta.

104 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

32

910.13

Titolo 5: Disposizioni finali

Art. 72

Esecuzione 1 L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non siano stati incaricati della sua esecuzione.

2

Se necessario, si avvale di altri uffici federali interessati.

3

Vigila sull'esecuzione nei Cantoni.

4

Può emanare prescrizioni sulla presentazione dei documenti per il controllo e delle registrazioni.105


Art. 73


106


a107 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 26 novembre 2003108 1

Per l'anno di coltivazione 2003-2004 si applicano le disposizioni del diritto anteriore contenute nell'allegato.

2

La condizione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c è adempiuta per i gestori che hanno ricevuto pagamenti diretti l'ultimo anno prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c.

3

Sino al 1° gennaio 2007 è considerata come prova ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 l'attestazione di un'organizzazione associata dal Cantone o di un organismo d'ispezione accreditato per il settore d'applicazione corrispondente dall'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento secondo la norma EN 45004 o la norma ISO/IEC 17020. 4

Per le aziende il cui onere lavorativo ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 è inferiore a 0,25 unità standard di manodopera (USM) nel 2004, il gestore riceve pagamenti diretti sino al 31 dicembre 2004 se:

a. l'azienda nel 2003 ha dimostrato di esigere un onere lavorativo di almeno 0,3 USM;

b. l'azienda nel 2004 dimostra di esigere un onere lavorativo di almeno 0,2 USM; e

c. nel 2003 ha ricevuto pagamenti diretti e per il 2004 adempie le altre condizioni richieste per il versamento di pagamenti diretti.


Art. 74

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

105 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

106 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

107 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

108 RU

2003 5321

O sui pagamenti diretti 33

910.13

Allegato109

(titolo 1, capitolo 3) Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: regole tecniche 1 Disposizioni generali

1.1 Principio Il presente allegato elenca le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Serve anche come base per riconoscere le regole di organizzazioni specializzate.

1.2 Registrazioni Il gestore tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda.

Queste ultime devono presentare in modo comprensibile i lavori principali dell'azienda. Esse comprendono soprattutto i dati seguenti: a. superficie dell'azienda, superficie agricola utile, piano delle particelle ed elenco delle particelle; b. dati concernenti le colture, la lavorazione del terreno, la concimazione, la protezione dei vegetali e per le colture campicole i dati sul raccolto e sul rendimento; c. la documentazione necessaria al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive; d. altre registrazioni, se necessarie.

2

Bilancio di concimazione equilibrato 2.1

Bilancio delle sostanze nutritive 1

La concimazione azotata e fosforica è valutata con l'ausilio di un bilancio delle sostanze nutritive. Questo bilancio deve dimostrare che l'apporto di fosforo o di azoto non è stato eccessivo. È calcolato sulla base del metodo delle centrali di consulenza di Lindau e Losanna «Suisse-Bilanz» a partire dalle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001, elaborate dalle Stazioni di ricerche agronomiche o mediante metodi di calcolo equivalenti.

2

In caso di costruzione di edifici assoggettati all'obbligo del permesso che comportano un aumento dell'effettivo di animali per ettaro di superficie fertilizzabile, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali e includendo provvedimenti tecnici e 109 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

34

910.13

contratti di ritiro di concimi aziendali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza.

3

Su tutta l'azienda il bilancio dell'apporto di fosforo non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione completo, un fabbisogno maggiore. In questo caso i prati sfruttati in modo poco intensivo non possono essere concimati.

4

Su tutta l'azienda il bilancio dell'apporto di azoto non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. L'azoto assimilabile nei concimi aziendali viene valutato come segue: deiezioni organiche degli animali, previa deduzione delle inevitabili perdite in stalla e durante lo stoccaggio, conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001. Il 60 per cento dell'azoto restante è considerato assimilabile.

5

In viticoltura e in frutticoltura è permesso spargere concime fosforico sull'arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spargere fosforo apportato all'azienda sotto forma di fanghi di depurazione essiccati, composto e calce per al massimo tre anni.

Tutto l'azoto cosparso con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio dell'apporto di azoto dell'anno di applicazione.

6

Di norma, dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive esteso all'insieme dell'azienda sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 1,7 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)/ha nella zona campicola e nelle zone intermedie; 1,4 UBGF/ha nella zona collinare; 1,2 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,0 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,8 UBGF/ha nelle zone di montagna III e IV. In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono chiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite citati.

2.2

Analisi del suolo 1

Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l'approvvigionamento in sostanze nutritive del terreno (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo almeno una volta ogni 10 anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo conformemente all'articolo 46 e i pascoli perenni.

2

Di norma, dall'analisi del suolo sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 1,7 UBGF/ha nella zona campicola e nelle zone intermedie; 1,4 UBGF/ha nella zona collinare; 1,2 UBGF/ha nella zona di

O sui pagamenti diretti 35

910.13

montagna I; 1,0 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,8 UBGF/ha nelle zone di montagna III e IV e se in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella si trova nelle classi di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca» (E), conformemente alle«Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001.

3

Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive dell'organizzazione specializzata devono contenere prescrizioni sugli intervalli delle analisi e la loro portata.

4

L'Ufficio federale è competente per l'autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni.

A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d'analisi e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni riconosciuti.

5

I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell'Ufficio federale, per uso statistico, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.

3

Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica 1

Nel caso di aziende con superfici all'estero, le superfici di compensazione ecologica in Svizzera devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali nel Paese e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell'azienda gestita nel Paese.

2

Nell'assegnazione di superfici di compensazione ecologica a diversi gestori, il servizio competente delimita i diversi elementi e specifica le superfici parziali attribuite ai singoli gestori.

3

Lungo i sentieri devono essere mantenute strisce inerbite di almeno 0,5 metri di larghezza.

4

Sono vietati la concimazione e l'uso di prodotti fitosanitari sulle fasce di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri di larghezza lungo le acque superficiali, i bordi del bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi. Salvo su una fascia di 3 metri di larghezza lungo le acque superficiali, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

5

Il Cantone può autorizzare il mancato impianto di fasce di superficie inerbita o da strame lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, se: a. condizioni tecniche particolari lo richiedono (p.es. larghezza esigua del campo tra due siepi); oppure

b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale in proprietà.

Agricoltura

36

910.13

6

Sulle superfici che sono oggetto di autorizzazione cantonale conformemente al capoverso 5 sono vietati la concimazione e l'uso di prodotti fitosanitari.

3.1

Superfici di compensazione ecologica computabili Le superfici di compensazione ecologica illustrate di seguito sono computabili sulla compensazione ecologica conformemente all'articolo 7 capoverso 1, sempreché siano rispettate le rispettive condizioni e oneri. Devono far parte della superficie aziendale, distare al massimo 15 km di strada dal centro aziendale o da un'unità di produzione ed essere di proprietà del gestore o da lui affittate. Non sono computabili le superfici escluse dalla superficie agricola utile conformemente all'articolo 16 dell'O-Term del 7 dicembre 1998110 sulla terminologia agricola oppure quelle escluse dal diritto ai contributi conformemente all'articolo 42.

3.1.1

Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai

contributi

Tutte le superfici di compensazione ecologica secondo il titolo 3 numero 1.

3.1.2

Superfici di compensazione ecologica che non danno diritto ai contributi 3.1.2.1

Pascoli sfruttati in modo estensivo Pascoli magri

Condizioni e oneri: - nessuna concimazione (ad eccezione di quella proveniente dalla pascolazione), nessun apporto di foraggio sui pascoli

dimensione minima delle singole superfici: 20 are

utilizzazione principale: pascolazione, almeno una volta all'anno (sfalcio di pulizia autorizzato)

- prodotti fitosanitari (PFS): solo trattamento pianta per pianta (è consentita una protezione fitosanitaria adeguata degli alberi) - sono escluse le superfici la cui composizione botanica indica un'utilizzazione di tipo non estensivo

vanno sottratte dalla superficie totale quelle parti che denunciano, sulla base della presenza di piante indicatrici, sintomi di sovraccarico e calpestio o che fungono da aree di attesa

- le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.

110 RS

910.91

O sui pagamenti diretti 37

910.13

3.1.2.2 Pascolo boschivo

Forma tradizionale di gestione mista bosco-pascolo (in particolare Giura e Sud delle Alpi) Condizioni e oneri: nessuna concimazione minerale azotata

- concime aziendale, composto e fertilizzanti minerali non azotati, solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti - PFS solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti (O del 30 nov. 1992111 sulle foreste) solo la quota di pascolo è computabile.

3.1.2.3

Alberi da frutto ad alto fusto nei campi (sempreché non diano diritto ai contributi giusta l'art. 54) Alberi da frutta a nocciolo o a granella e noci Condizioni e oneri: si applicano le prescrizioni secondo l'articolo 54 con le seguenti eccezioni: non è richiesto il numero minimo di 20 alberi per azienda;

gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi situati in frutteti sono computabili a titolo di compensazione ecologica conformemente all'articolo 7 capoverso 1.

3.1.2.4

Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati Querce, olmi, tigli, alberi da frutto, salici, conifere e altri alberi indigeni Condizioni e oneri: distanza tra due alberi computabili: almeno 10 m

nessuna concimazione ai piedi degli alberi entro un raggio di almeno 3 m

computo di 1 ara per albero come superficie di compensazione ecologica.

111 RS

921.01

Agricoltura

38

910.13

3.1.2.5

Siepi, boschetti campestri e rivieraschi (sempreché non diano diritto ai contributi secondo l'art.

48)

Siepi basse, siepi arbustive (arbusti o alberi indigeni e adatti al luogo), siepi arboree, siepi frangivento, boschetti, rive e scarpate boscate Condizioni e oneri: - fasce di superficie inerbita o da strame di almeno 3 m di larghezza lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Eccezione: siepi, boschetti campestri e rivieraschi al limite della SAU nonché di strade, sentieri, muri, corsi d'acqua. La fascia di superficie inerbita o da strame di 3 m di larghezza è obbligatoria su un solo lato - nessuna

concimazione

PFS: solo trattamento pianta per pianta sulle fasce di superficie inerbita o da strame

- le superfici che sono state classificate dall'autorità cantonale come bosco non sono computabili.

3.1.2.6

Fossati umidi, stagni, pozze Specchi d'acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale Condizioni e oneri: nessuna concimazione, né utilizzazione agricola

- nessun

PFS

- fasce di superficie inerbita o da strame lungo l'oggetto principale: almeno 3 m di larghezza senza concimazione né PFS.

3.1.2.7

Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi Superfici ruderali: vegetazione non legnosa su ripiene, deponie o scarpate.

Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: con o senza vegetazione
Condizioni e oneri: nessuna concimazione, né utilizzazione agricola

- nessun

PFS

fasce di superficie inerbita o da strame lungo l'oggetto principale: almeno 3 m di larghezza, senza concimazione né PFS

cura delle superfici ruderali: ogni due o tre anni in autunno.

O sui pagamenti diretti 39

910.13

3.1.2.8

Muri a secco Muri, leggermente o non sigillati (di regola in pietra naturale) Condizioni e oneri: nessuna concimazione, né utilizzazione agricola

- nessun

PFS

altezza minima: 50 cm

fasce di superficie inerbita o da strame lungo il muro a secco: almeno 50 cm di larghezza su ogni lato, nessuna concimazione né PFS.

Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m; al limite della superficie aziendale o con un'unica fascia di superficie inerbita o da strame: calcolare una larghezza di 1,5 m.

3.1.2.9

Sentieri e accessi naturali non consolidati Condizioni e oneri: ubicati permanentemente nello stesso luogo

rivestimento naturale (erba, terra, ghiaia)

parte inerbita del sentiero: almeno un terzo della superficie (senza calcolare la fascia di superficie inerbita o da strame)

nessuna concimazione né PFS sul sentiero e sulle fasce di superficie inerbita o da strame

fasce di superficie inerbita o da strame: almeno 1 m su ogni lato della superficie carrozzabile, non può trattarsi di terreni aperti.

Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m. Per i sentieri al limite della superficie aziendale: 1,5 m.

3.1.2.10

Vigneti con un'elevata biodiversità Condizioni e oneri: copertura del suolo: flora spontanea ricca di specie con un minimo di biodiversità adatta al luogo. Questa condizione dev'essere definita a livello cantonale

PTP: erbicidi fogliari solo sotto i ceppi e nel trattamento pianta per pianta in caso di erbe problematiche; soltanto metodi biologici e biotecnici contro gli insetti, gli acari e le malattie fungine oppure prodotti chimici di sintesi della classe N (preservano gli acari predatori, le api e i parassitoidi)

solo concimazione organica e concimi autorizzati nella viticoltura biologica

Agricoltura

40

910.13

cura (sfalcio, intervallo fra gli sfalci) e cura del suolo devono essere stabiliti a livello cantonale

deve essere garantita la gestione normale della vite per quanto concerne la cura dei ceppi, la cura del suolo, la protezione dei vegetali, il carico di grappoli e la vendemmia.

3.1.2.11

Altre superfici di compensazione ecologica Ambienti naturali ecologicamente pregiati non elencati sopra Condizioni e oneri:
condizioni e autorizzazioni vanno fissate dai servizi cantonali preposti alla protezione della natura.

4

Avvicendamento disciplinato delle colture 4.1

Numero di colture 1

Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno.

2

Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e venire considerate come una coltura se superano questa percentuale.

3

Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture; se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti diverse specie appartenenti ad almeno due famiglie differenti sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.

4.2

Quota massima delle colture principali 1

Per aziende con oltre 3 ha di terre aperte, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue: In %

a. cereali complessivamente (esclusi mais e avena) 66

b. frumento e spelta 50

c. mais

40

d. mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato artificiale
50

e. prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le strisce) 60

O sui pagamenti diretti 41

910.13

In %

f. avena

25

g. barbabietola

25

h. patata

25

i.

colza, girasole

25

k. soia

25

l. favetta

25

m. tabacco

25

n. pisello

proteico

15

2

Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia dev'essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno 2 anni.

4.3

Riconoscimento di regole equivalenti 1

Se l'Ufficio federale riconosce regole che disciplinano, al posto di una quota massima delle colture principali, le pause di coltivazione, occorre garantire che la quota massima di cui al punto 4.2 non sia superata.

2

Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai punti 4.1 e 4.2 al sistema di pause di coltivazione di cui al punto 4.3 o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.

4.4

Esigenze minime per l'avvicendamento delle colture in orticoltura e nella coltivazione di bacche 1

Per garantire la protezione del suolo nelle colture orticole e nelle coltivazioni di bacche, occorre osservare le direttive specifiche in materia di avvicendamento delle colture riconosciute dall'Ufficio federale ed emanate dal Gruppo di lavoro svizzero in materia di prova del rispetto delle esigenze ecologiche in orticoltura (SAGÖL) e dal Gruppo di lavoro per la produzione integrata di frutta in Svizzera (SAIO).

2

I rapporti sull'avvicendamento delle colture devono essere disponibili almeno per gli ultimi tre anni.

Agricoltura

42

910.13

5

Protezione adeguata del suolo 5.1

Copertura del suolo Nelle aziende con oltre 3 ha di terre aperte situate nella zona campicola, nelle zone intermedie, nella zona collinare e nella zona di montagna I, la copertura del suolo delle terre aperte con colture che vengono raccolte prima del 31 agosto deve essere garantita come segue: a. semina di una coltura autunnale; o b. semina di colture intercalari o sovesci invernali prima del 15 settembre o del 30 settembre dopo le colture di cereali, se occorre lottare contro erbe problematiche. Le colture intercalari e i sovesci invernali devono essere mantenuti almeno sino al 15 novembre.

5.2 Protezione contro

l'erosione

1

Le superfici sulle quali non è stato preso alcun provvedimento adeguato contro l'erosione non devono presentare segni evidenti di perdita di suolo. Per provvedimenti adeguati si intende la gestione secondo un piano pluriennale per evitare l'erosione. Il piano è elaborato da un servizio designato dal Cantone d'intesa con il gestore. Esso comprende un'analisi della situazione (individuazione dei problemi di erosione, rotazione, gestione del suolo, declività e struttura del suolo delle particelle ecc.) e un piano di attuazione.

2

Frutticoltura, coltivazione di bacche e viticoltura: devono essere osservate le direttive specifiche emanate da organizzazioni specializzate riconosciute dall'Ufficio federale per la protezione del suolo di frutteti, colture di bacche e vigneti.

6

Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari 6.1 Prescrizioni generali

1

Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio autorizzato.

2

I servizi fitosanitari cantonali e i servizi da loro incaricati possono rilasciare autorizzazioni speciali secondo il numero 6.4 per provvedimenti fitosanitari che sono esclusi dai numeri 6.2 e 6.3.

3

Sono escluse dalle limitazioni dei numeri 6.2 e 6.3 le superfici riservate a esperimenti. L'accordo scritto fra il richiedente e l'agricoltore dev'essere inviato al servizio fitosanitario cantonale, con la descrizione dell'esperimento.

O sui pagamenti diretti 43

910.13

6.2

Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura 1

Fra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate.

2

L'impiego di granulati insetticidi e nematocidi non è autorizzato.

3

Contro le lumache possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nelle istruzioni.

4

L'impiego di chlormequat (CCC) e cloruro di colina (CC) è vietato.

5

In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali dev'essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.

6

L'impiego di erbicidi in pre-emergenza o su superfici inerbite e di insetticidi da irrorare è autorizzato nei casi elencati nella tavola. Per le colture non menzionate si applicano le disposizioni delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni: Coltura

Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare 1. Cereali

1.1

Trattamento autunnale parziale o su tutta la superficie entro il 10 ottobre.

1.2

Una volta raggiunta la soglia nociva contro la criocera del frumento: soltanto con prodotti elencati nelle istruzioni.

2. Colza

2.1

Trattamento parziale o su tutta la superficie.

2.2

Una volta raggiunta la soglia nociva contro punteruolo e meligete 3. Mais

3.1

Trattamento sulla fila.

3.2

Nessuno.

4. Patata

4.1

Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su tutta la superficie.

4.2

Una volta raggiunta la soglia nociva contro la dorifora: soltanto con prodotti elencati nelle istruzioni.

5. Barbabietola 5.1 Trattamento sulla fila.

5.2

Nessuno

6. Pisello pro- teico, favette, soia, girasole, tabacco

6.1

Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su tutta la superficie.

6.2

Una volta raggiunta la soglia nociva contro gli afidi: soltanto con prodotti elencati nelle istruzioni.

7. Superficie inerbita

Autorizzato in generale il trattamento con erbicidi pianta per pianta.

Per prati artificiali: autorizzato il trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi.

Per terreni permanentemente inerbiti : trattamento su tutta la superficie con erbicidi soltanto con autorizzazione speciale. Se la superficie da trattare supera del 10 % la superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici di compensazione ecologica) è necessario anche un piano di risanamento.

Agricoltura

44

910.13

6.3

Prescrizioni per le colture speciali Oltre ai capoversi 1-3 del punto 6.1 devono essere rispettate le direttive specifiche riconosciute volte a ridurre, nelle diverse colture, le conseguenze negative degli interventi fitosanitari diretti. Queste direttive si basano sul principio della soglia economica nociva e favoriscono metodi biologici o biotecnici.

6.4 Autorizzazioni speciali

1

Le autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari possono essere rilasciate secondo le istruzioni vigenti emanate dalla Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali. Esse sono rilasciate sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, di autorizzazioni accordate a una regione delimitata. Devono essere rilasciate per scritto ed essere limitate nel tempo e contengono informazioni sull'impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono di regola essere vincolate a una consulenza del servizio fitosanitario competente.

2

I servizi fitosanitari cantonali allestiscono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni sulle aziende, sulle colture, sulle superfici e sugli organismi bersaglio coinvolti. 3 Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale prima del trattamento.

7

Deroghe per la produzione di sementi e piante Sono applicabili le seguenti regole: 1. Cereali da semina - Pausa di coltivazione

sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito.

- Protezione dei

vegetali

autorizzato il CCC per sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1 conformemente alle raccomandazioni sulle varietà.

2. Patate da semina - Protezione dei vegetali

autorizzati aficidi (solo per coltivazione in tunnel) e oli su prebase e base.

O sui pagamenti diretti 45

910.13

3. Mais da semina - Pausa di coltivazione

semina a lettiera, sottosemine o prati a mais: al massimo cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni.

- Protezione

fitosanitaria

autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie.

4. Semi di graminacee e trifoglio - Protezione dei vegetali

per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati solo gli insetticidi autorizzati.

- Compensazione

ecologica

di norma il selezionatore di sementi deve predisporre una distanza di isolamento di oltre 300 metri tra la coltura di sementi e le superfici di compensazione ecologica, come prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggesi fioriti, maggesi da rotazione o superfici di compensazione ecologica con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da evitare conflitti tra i diversi compiti di gestione della compensazione ecologica e della produzione di sementi. Se per cause di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone può, su richiesta, stabilire termini di sfalcio diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza e diminuire di conseguenza i contributi. Le superfici sono computate nella compensazione ecologica necessaria alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

Agricoltura

46

910.13