01.01.2024 - * / In vigore
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1

Ordinanza

sugli assegni familiari (OAFami) del 31 ottobre 2007 (Stato 8 novembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4 e 27 capoverso 1 della legge
del 24 marzo 20061 sugli assegni familiari (LAFam), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam) 1

Il diritto all'assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi dell'articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

2

Il diritto all'assegno di formazione non sussiste tuttavia, se il reddito annuo del figlio in formazione supera l'importo massimo della rendita completa di vecchiaia dell'AVS.


Art. 2

Assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam) 1

Il diritto all'assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.

2

Se soltanto una persona ha diritto all'assegno di nascita, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un'altra persona.

3

L'assegno di nascita è versato se: a. sussiste un diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; e b. nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, la durata richiesta del domicilio o della dimora abituale è ridotta conformeRU 2008 145

1 RS

836.2

2 RS

831.10

3 RS

830.1

836.21

Assegni familiari

2

836.21

mente all'articolo 27 dell'ordinanza del 24 novembre 20044 sulle indennità di perdita di guadagno.

4

Qualora più persone abbiano diritto all'assegno di nascita per il medesimo figlio, l'assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in questione. Se l'assegno di nascita che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.


Art. 3

Assegno di adozione (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam) 1

Il diritto all'assegno di adozione sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di adozione.

2

Se soltanto una persona ha diritto all'assegno di adozione, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un'altra persona.

3

L'assegno di adozione è versato se: a. sussiste il diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; b. è stata rilasciata definitivamente l'autorizzazione ad accogliere l'affiliando in vista d'adozione secondo l'articolo 11a dell'ordinanza del 19 ottobre 19775 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione; e c. l'affiliando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi.

4

Qualora più persone abbiano diritto all'assegno di adozione per il medesimo affiliando, l'assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l'affiliando in questione. Se l'assegno di adozione che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.


Art. 4

Figliastri (art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam) 1

Un figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età.

2

Sono considerati figliastri anche i figli del partner ai sensi della legge del 18 giugno 20046 sull'unione domestica registrata.

4 RS

834.11

5 RS

211.222.338

6 RS

211.231

Ordinanza

3

836.21


Art. 5

Affiliati (art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam) Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione conformemente all'articolo 49 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 19477 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.


Art. 6

Fratelli, sorelle e abiatici; assunzione della parte prevalente del mantenimento (art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam) L'avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se: a. il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera l'importo massimo della rendita completa per orfani dell'AVS; o se b. versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno all'importo massimo della rendita completa per orfani dell'AVS.


Art. 7

Figli residenti all'estero; condizioni del diritto (art. 4 cpv. 3 LAFam) 1

Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente nella misura in cui lo prescrivono accordi internazionali e a condizione che: a. il diritto ad un assegno familiare non sussista anche all'estero; b. il diritto in Svizzera derivi da un'attività lucrativa; c. l'assegno familiare sia destinato ad un figlio nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile8 (art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam); e d. il figlio non abbia ancora compiuto il 16° anno d'età.

2

Per i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS9 o in virtù di un accordo internazionale, il diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero sussiste anche in assenza di obblighi internazionali, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c.


Art. 8

Figli residenti all'estero; adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto (art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 3 LAFam) 1

Per l'adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto si applicano i tassi seguenti:

7 RS

831.101

8 RS

210

9 RS

831.10

Assegni familiari

4

836.21

a. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d'acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell'importo minimo legale; b. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d'acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell'importo minimo legale; c. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al massimo ad un terzo del potere d'acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell'importo minimo legale.

2

La classificazione degli Stati di domicilio è adeguata alla stessa data in cui sono adeguati gli importi minimi degli assegni familiari.

3

La classificazione di uno Stato in una delle categorie di cui al capoverso 1 è effettuata sulla base dei dati pubblicati dalla Banca mondiale di Washington (Purchasing Power Parities). I dati determinanti sono quelli disponibili tre mesi prima dell'entrata in vigore della LAFam o dell'adeguamento degli importi minimi secondo l'articolo 5 capoverso 3 LAFam. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica nelle direttive un elenco dei Paesi e la rispettiva classificazione.

Sezione 2: Ordinamento degli assegni familiari per i salariati

Art. 9

Succursali (art. 12 cpv. 2 LAFam) Si considerano succursali gli istituti e gli stabilimenti in cui è esercitata a tempo indeterminato un'attività artigianale, industriale o commerciale.


Art. 10

Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento (art. 13 cpv. 1, 2 e 4 LAFam) 1

Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)10, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.

2

Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:

a. un congedo di maternità di al massimo 16 settimane; b. un congedo giovanile secondo l'articolo 329e capoverso 1 CO.

3

Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.

10 RS

220

Ordinanza

5

836.21


Art. 11

Cassa di compensazione per assegni familiari competente (art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam) 1

Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive per la determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente nel caso in cui l'assicurato eserciti attività saltuarie presso più datori di lavoro.


Art. 12

Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate (art. 14 LAFam) 1

Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera a LAFam.

2

Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam devono annunciarsi all'autorità competente del Cantone in cui intendono esercitare la loro attività.


Art. 13

Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari (art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LAFam) 1

Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima e pagamenti nel quadro di un'eventuale perequazione cantonale degli oneri.

2

La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari.


Art. 14

Impiego delle eccedenze di liquidazione (art. 17 cpv. 2 lett. e LAFam) Eccedenze derivanti dalla fusione o dallo scioglimento di casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettere a o c LAFam sono impiegate per gli assegni familiari.

Sezione 3:

Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione

Art. 15

1 La Cassa federale di compensazione (CFC) gestisce una cassa di compensazione per assegni familiari per l'Amministrazione federale, i tribunali della Confederazione e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte all'alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.

Assegni familiari

6

836.21

2

La cassa di compensazione per assegni familiari della CFC è un fondo speciale della Confederazione ai sensi dell'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 200511 sulle finanze della Confederazione.

3

La Confederazione mette a disposizione della cassa di compensazione per assegni familiari della CFC il personale, i locali e i mezzi d'esercizio necessari contro pagamento di indennità. L'indennizzo alla Confederazione e le altre spese amministrative sono a carico dei datori di lavoro. Questi partecipano anche alla costituzione della riserva di fluttuazione.

4

Il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale degli affari esteri, può emanare disposizioni esecutive concernenti in particolare l'organizzazione, l'affiliazione alla cassa, il controllo dei datori di lavoro, la struttura dei contributi, le spese amministrative, la costituzione della riserva di fluttuazione e la revisione della cassa.

Sezione 4:

Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa

Art. 16

Persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1 LAFam) Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:12 a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;

b. le persone non separate il cui coniuge esercita un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c. le persone i cui contributi all'AVS sono ritenuti pagati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 LAVS13; d.14 i richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d'emergenza conformemente all'articolo 82 della legge del 26 giugno 199815 sull'asilo i cui contributi secondo l'articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.

11 RS

611.0

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2009, in vigore dall'8 nov. 2009 (RU 2009 5367).

13 RS

831.10

14 Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 2009, in vigore dall'8 nov. 2009 (RU 2009 5367).

15 RS

142.31

Ordinanza

7

836.21


Art. 17

Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 2 LAFam) Per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 199016 sull'imposta federale diretta.


Art. 18

Regolamentazioni cantonali più favorevoli I Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

Sezione 5: Diritto di ricorso delle autorità

Art. 19

1 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione per assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere davanti al Tribunale federale contro le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è legittimato a ricorrere anche contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale.

2

Le sentenze vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante lettera raccomandata.

Sezione 6: Statistica

Art. 20

1 Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei salariati, delle persone prive di attività lucrativa e, se le regolamentazioni cantonali lo prevedono, dei lavoratori indipendenti. 2

I dati contenuti nella statistica concernono in particolare: a. le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro affiliati e i redditi soggetti all'obbligo di contribuzione; b. il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative; c. l'importo delle prestazioni versate; d. gli aventi diritto e i figli.

3

I Cantoni rilevano i dati presso le casse di compensazione per assegni familiari.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive concernenti la rilevazione, il trattamento e la classificazione dei dati per Cantone.

16 RS

642.11

Assegni familiari

8

836.21

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21

Esecuzione L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha il compito di eseguire la presente ordinanza, fatti salvi gli articoli 15 e 23 capoverso 2.


Art. 22

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'Allegato.


Art. 23

Disposizioni transitorie

1

La riserva di fluttuazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 va ridotta entro tre anni se, all'entrata in vigore della LAFam, supera l'importo delle uscite annue medie.

2

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la cassa di compensazione per assegni familiari della CFC rimborsa alla Confederazione le spese per la propria istituzione più un interesse conforme al mercato. La cassa addossa le spese ai datori di lavoro.


Art. 24

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Ordinanza

9

836.21

Allegato

(art. 22)

172.220.11. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

18 RS

172.220.111.3. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Assegni familiari

10

836.21

836.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.