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01.01.2007 - 30.06.2009
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1

Ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (Ordinanza sul condono dell'imposta)1 del 19 dicembre 1994 (Stato 1° luglio 2009) Il Dipartimento federale delle finanze, visto l'articolo 102 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19902
sull'imposta federale diretta (LIFD),3 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivo e scopo del condono 1

Il condono deve contribuire al risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente. Esso deve inoltre per definizione profittare al contribuente e non ai suoi creditori.

2

La procedura di condono non sostituisce dei rimedi giuridici né deve avere per scopo la revisione di tassazioni cresciute in giudicato.


Art. 2

Diritto al condono

1

Il contribuente ha in principio diritto al condono quando le condizioni legali sono soddisfatte. L'autorità di condono decide facendo un uso corretto dei suoi poteri di apprezzamento e tenendo conto di tutti i fatti essenziali ai sensi dell'articolo 167 LIFD.

2

È irrilevante per la decisione di condono, con riserva dell'articolo 10, il motivo per il quale il contribuente è caduto nel bisogno che fa valere.

3

Trattandosi di imposta alla fonte, può presentare una domanda di condono soltanto il soggetto fiscale della prestazione imponibile o il rappresentante contrattuale da lui designato. Al debitore della prestazione imponibile non spetta tale diritto.4 RU 1995 595

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4181).

2 RS

642.11

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2621).

4

Nuovo testo giusta l'O del DFE del 2 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2621).

642.121

Imposte

2

642.121


Art. 3

Fondamenti della decisione di condono 1

L'autorità di condono nella sua decisione prende in considerazione l'insieme della situazione economica del contribuente. Determinante a tal riguardo è in primo luogo la situazione al momento della decisione, inoltre anche l'evoluzione intervenuta dopo la tassazione, cui l'istanza si riferisce, nonché le prospettive future.

2

L'autorità di condono esamina inoltre se siano indicate e se possano o avrebbero potuto essere pretese dal contribuente restrizioni del tenore di vita. Simili restrizioni possono in principio essere pretese allorché le spese superano il costo della vita stabilito secondo le direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d'esecuzione per debiti (art. 93 LF dell'11 apr. 18895 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF).

3

Se al momento della scadenza il contribuente era in grado di pagare nel termine stabilito, la decisione di condono deve tenerne conto.


Art. 4


6

Competenza

1

La Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (CFC) decide sulle domande di condono dell'imposta federale diretta di un importo uguale o superiore a 25 000 franchi per anno fiscale.

2

L'autorità cantonale di condono decide sulle domande di condono dell'imposta federale diretta di un importo inferiore a 25 000 franchi per anno fiscale.

3

Se è presentata una domanda di condono per più anni fiscali e in uno di questi anni l'imposta è di almeno 25 000 franchi, la decisione sulla domanda spetta alla CFC.


Art. 5

Segreteria della CFC

I lavori di segreteria della CFC sono svolti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).


Art. 6

Autorità cantonale di condono I Cantoni disciplinano l'organizzazione delle loro autorità di condono nonché la procedura, in quanto non già regolate dal diritto federale. Ciò vale in particolare anche per la procedura di condono nel caso dell'imposta alla fonte.

5

RS 281.1

6

Nuovo testo giusta giusta il n. I dell'O del DFE del 2 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2621). Vedi anche l'art. 29.

Esame delle domande di condono 3

642.121

Sezione 2: Oggetto della domanda di condono

Art. 7

Oggetto della domanda di condono 1

Oggetto della domanda di condono possono essere unicamente: a. imposte, b. interessi o

c. multe comminate in seguito a una violazione di obblighi procedurali o a contravvenzione.

2

Questi importi devono essere stati fissati da una decisione cresciuta in giudicato e non devono essere stati ancora pagati.

3

Possono essere presentate anche dopo il pagamento: a. le domande di condono nel caso dell'imposta alla fonte; b. le domande per le quali il pagamento è stato effettuato con riserva.

4

Se l'importo dovuto è pagato, totalmente o parzialmente, mentre l'istanza è pendente presso l'autorità di condono, questa chiede al contribuente se persiste a volere un giudizio nel merito dell'istanza. Il pagamento effettuato nel frattempo può essere preso in considerazione nella decisione.


Art. 8

Inoltro e forma della domanda di condono 1

La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, dev'essere presentata alla competente amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta. Questa dà conferma al richiedente della ricezione della sua istanza.

2

Il richiedente deve esporre nella domanda la situazione di bisogno in cui è caduto e mostrare che il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa costituirebbe un grave rigore.

Sezione 3: Motivi di condono

Art. 9

Bisogno

1

Esiste una situazione di bisogno quando l'intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Si ha in particolare una sproporzione per le persone fisiche, quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d'esistenza, non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole.

2

Esiste in ogni caso una situazione di bisogno quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della famiglia.

Imposte

4

642.121


Art. 10

Cause di bisogno

1

Tra le cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, sono espressamente riconosciute:

a. un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell'istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento; b. un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell'istante e per le quali il contribuente non è responsabile; c. considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l'esistenza economica dell'impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese;

d. forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno.

2

Se oltre a quelli citati al capoverso 1 esistono altri motivi di un eccessivo indebitamento, quali, ad esempio, insuccessi commerciali, fideiussioni, elevati debiti ipotecari, debiti del piccolo credito come conseguenza di un tenore di vita eccessivo ecc., la Confederazione non può rinunciare alle proprie legittime pretese a vantaggio degli altri creditori. Se gli altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione.


Art. 11

Pagamento delle imposte con la sostanza 1

Se il contribuente deve intaccare la sua sostanza per far fronte agli obblighi fiscali, sarà concesso un condono qualora non sia possibile esigere un indebitamento o la realizzazione di questo patrimonio. A tal riguardo la sostanza deve essere indicata al suo valore venale. Le imposte sui benefici in capitale e sugli utili di liquidazione devono essere pagate ricorrendo, al bisogno, alla sostanza patrimoniale.

2

Trattandosi tuttavia di sostanza che è parte integrante ed indispensabile della previdenza per la vecchiaia, l'autorità di condono può condonare l'imposta totalmente o parzialmente oppure accordare una dilazione di pagamento ed esigere delle garanzie per il credito fiscale. Le aspettative e le prestazioni di uscita non liberamente disponibili ai sensi della legge sul libero passaggio del 17 dicembre 19937 non vengono considerate nel calcolo della sostanza.


Art. 12

Semplici fluttuazioni del reddito, privazione volontaria di fonti di reddito o di elementi della sostanza 1

Delle semplici fluttuazioni nel reddito del contribuente sono periodicamente prese in considerazione nella tassazione e non costituiscono un motivo di condono. Di 7

RS 831.42

Esame delle domande di condono 5

642.121

regola un condono è escluso quando è stato tenuto conto di una diminuzione del reddito tramite una tassazione intermedia oppure quando la situazione è di nuovo migliorata.

2

Quando il contribuente si è volontariamente privato delle proprie fonti di reddito o di elementi della sostanza, tale diminuzione del reddito o della sostanza non è presa in considerazione al momento in cui la domanda di condono viene giudicata.

Sezione 4:

Condono nella procedura di liquidazione e d'esecuzione forzata

Art. 13

Condono nella fase dell'esecuzione L'autorità di condono non entra nel merito di domande di condono presentate dopo la notificazione del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF8).


Art. 14

Fallimento, concordato, liquidazione 1

Se il contribuente è alla vigilia della conclusione di un concordato o è minacciata di fallimento, l'istanza di condono viene respinta. L'autorità di condono accorda al contribuente una dilazione di pagamento in modo da permetterle d'intraprendere le misure di risanamento. La dilazione sarà accordata per il tempo necessario a chiarire la situazione economica, ma al massimo per sei mesi.

2

Se il contribuente conclude un concordato giudiziale, la parte non coperta dell'ammontare d'imposta è considerata condonata. Se il contribuente fallisce, un condono è escluso.

3

Se il richiedente si trova in liquidazione, la sua istanza viene respinta.


Art. 15


9

Concordato extragiudiziale L'autorità di esazione può aderire a un concordato extragiudiziale allorché vi avrà pure aderito la maggioranza degli altri creditori di pari grado che rappresentino almeno la metà dei crediti totali della 3a classe (art. 219 LEF10). La parte non coperta dell'ammontare d'imposta è considerata come condonata.


Art. 16

Riscatto degli attestati di carenza di beni Il riscatto degli attestati di carenza di beni è di competenza dell'autorità di esazione.

I principi del condono non vengono applicati in materia.

8

RS 281.1

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4181).

10 RS

281.1

Imposte

6

642.121

Sezione 5: Decesso del richiedente

Art. 17

1 L'istanza di un contribuente decade con il suo decesso.

2

Gli eredi (art. 12 LIFD) possono, a loro volta, presentare una domanda di condono alle condizioni di cui all'articolo 167 LIFD. Un condono può essere accordato se l'eccedenza attiva della successione è necessaria per coprire i bisogni vitali degli eredi.11 Sezione 6: Procedura

Art. 18

Diritti ed obblighi procedurali del richiedente 1

Per il richiedente valgono i diritti ed obblighi procedurali previsti dalla LIFD. Esso deve informare in maniera esauriente l'autorità di condono sulle sue attuali condizioni economiche.

2

Se il richiedente, nonostante un'ingiunzione ed una diffida, non ottempera ai suoi obblighi procedurali, non si entra nel merito della domanda.


Art. 19

Mezzi d'indagine delle autorità di condono Le autorità di condono dispongono di tutti i mezzi d'indagine previsti nella LIFD.


Art. 20

Proposta del Cantone

Il Cantone presenta una proposta motivata per tutte le domande di condono di competenza della CFC. Esso trasmette la domanda, assieme alla sua proposta nonché agli altri mezzi di prova ed al più recente incarto di tassazione, alla segreteria della CFC.


Art. 21

Chiarimenti e progetto di decisione della segreteria della CFC Qualora s'imponga il completamento dello stato dei fatti, la segreteria della CFC provvede ai chiarimenti necessari. Essa elabora un progetto di decisione che trasmette, insieme alla proposta del Cantone e a quella del rappresentante dell'AFC, al presidente o al vicepresidente.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2621).

Esame delle domande di condono 7

642.121

Sezione 7: Decisione e rimedi giuridici

Art. 22

Autorità deliberante

1

La CFC delibera in composizione trimembre (presidente o vicepresidente, rappresentante dell'AFC e rappresentante del Cantone).

2

La deliberazione ha luogo alla maggioranza dei voti mediante circolazione degli atti o in occasione di una seduta.


Art. 23

Decisione

1

L'autorità di condono accoglie la domanda di condono, totalmente o parzialmente, la respinge in quanto infondata oppure non entra in merito.

2

Se, nella procedura di condono, è possibile tener conto della situazione del contribuente accordandogli, invece del condono, facilitazioni di pagamento (art. 166 LIFD), l'autorità di condono respinge, totalmente o parzialmente, la domanda e raccomanda alla competente autorità di esazione di accordare delle facilitazioni di pagamento.

3

L'interesse sull'ammontare d'imposta non condonato resta dovuto, se non viene deciso altrimenti.


Art. 24

Spese

1

La procedura di condono è gratuita.

2

In caso di domande manifestamente infondate, può essere addossata al richiedente una tassa di decisione e di cancelleria, da 50 a 1000 franchi.


Art. 25

Notifica della decisione La decisione motivata della CFC, firmata dal presidente o dal vicepresidente è trasmessa all'AFC e, in due esemplari, al Cantone interessato, che ne consegna uno al richiedente.


Art. 26


12

12 Abrogato dal n. I dell'O del DFF del 29 set. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4181).

Imposte

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642.121

Sezione 8: Riscossione dell'imposta

Art. 27

1

La presentazione di una domanda di condono non sospende la riscossione dell'imposta.

2

Se il contribuente, con il suo comportamento, ritarda o impedisce l'esame della domanda, l'importo dovuto sarà riscosso all'occorrenza per mezzo dell'esecuzione forzata.

3

Se un ammontare d'imposta è condonato totalmente o parzialmente, l'Ente pubblico rinuncia definitivamente all'importo dovuto nella misura del condono.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 28

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 15 novembre 198213 concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta; b. le direttive della CFC del 1° luglio 198314 concernenti l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta;

c. l'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 30 luglio 199315 concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta.


Art. 29


16

Disposizione transitoria della modifica del 2 giugno 2009 Alle domande presentate prima del 1° luglio 2009 si applica l'articolo 4 del diritto anteriore17.


Art. 30

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

13

[RU 1982 2245] 14

Non pubblicato nella RU.

15

[RU 1993 2576] 16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 2 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2621).

17 RU

1995 595