01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.02.2015 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
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01.07.2005 - 31.12.2005
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1

Ordinanza
sull'assicurazione militare
(OAM)

del 10 novembre 1993 (Stato 7 maggio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 108 della legge federale del 19 giugno 19921
sull'assicurazione militare (LAM);
visto l'articolo 61 capoverso 1 della legge sull'organizzazione
dell'amministrazione (LOA)2,3 ordina:

Sezione 1: Presupposti della responsabilità della Confederazione

Art. 1

Servizio militare e servizio di protezione civile 1 Compie un servizio militare obbligatorio o volontario ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a della legge federale sull'assicurazione militare (legge) chiunque
adempie gli obblighi militari conformemente alla legge militare del 3 febbraio
19954, all'ordinanza del 31 agosto 19945 sui servizi d'istruzione e all'ordinanza del
24 agosto 19946 sull'adempimento dei servizi d'istruzione.7 2

... 8

3 Compie un servizio di protezione civile obbligatorio o volontario ai sensi
dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi di
protezione civile conformemente alla legge federale del 17 giugno 19949 sulla protezione civile e all'ordinanza del 19 ottobre 199410 sulla protezione civile. 11 RU 1993 3080

1

RS 833.1

2

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 266 n. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. N. 2 510 581
all. n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1
1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la LF del 21 mar. 1997
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA (RS 172.010).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1400).

4

RS 510.10

5

[RU 1994 2907, 1996 1182, 1997 143, 1998 1587, 1999 1223. RU 1999 2903 art. 120
lett. b]. Vedi ora l'O del 20 sett. 1999 (RS 512.21).

6

[RU 1994 2951, 1995 703 5338, 1997 244 2826, 1999 941 art. 150 1295. RU 1999 2903
art. 120 lett. c]

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

8

Abrogato dal n. I dell'O del 19 nov. 1997 (RU 1997 2751).

9

RS 520.1

10

RS 520.11

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

833.11

Assicurazione militare 2

833.11

4

Non sono considerati servizio militare o servizio di protezione civile, segnatamente, l'adempimento degli obblighi fuori servizio per la manutenzione del vestiario, dell'equipaggiamento personale e dell'armamento nonché i lavori di preparazione in vista del servizio militare o di protezione civile.


Art. 2

Membri del corpo degli istruttori dell'esercito, istruttori della
protezione civile e altri membri del personale insegnante
dell'esercito12

1

Sono considerati membri del corpo degli istruttori dell'esercito ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b numero 1 della legge il personale insegnante secondo
l'articolo 47 capoverso 1 lettera a della legge militare del 3 febbraio 199513 e secondo l'ordinanza del 21 novembre 199014 concernente il Corpo degli istruttori nonché le persone in servizio militare permanente a tenore dell'ordinanza del 2 dicembre 199615 sulla posizione giuridica.16 2

Sono considerati istruttori della protezione civile ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b numero 7 della legge: a.

il capo dell'aggruppamento dell'istruzione; b.

i capi delle sezioni dell'istruzione, eccetto il capo della sezione della pianificazione, dei centri d'istruzione e dei mezzi d'insegnamento; c.

i capi istruttori;

d.

i monitori di corso; e.

gli istruttori;

f.

gli allievi istruttori; g.

i funzionari che sono contemporaneamente istruttori.

3 È altresì considerato al servizio della Confederazione secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b numero 1 della legge; chiunque partecipa come quadro a scuole e
corsi dell'esercito o svolge altre attività per l'esercito e a tale riguardo è vincolato
alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico (militare a contratto
temporaneo).17


Art. 3

Istruzione tecnica premilitare È considerato partecipante all'istruzione tecnica premilitare ai sensi dell'articolo 1
capoverso 1 lettera g numero 1 della legge, chiunque è autorizzato a partecipare ai
seguenti corsi o collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario: 12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 1999 (RU 1999 2172).

13

RS 510.10

14

[RU 1990 1943, 1992 388 art. 14 cpv. 2 lett. b, 1995 113, 1996 161, 1997 13, 1999 2903
art. 121 n. 2, 2000 2429 n. II 2, 2001 190 n. I art. 121 n. 2. RO 2001 2197 allegato n. I
29]

15

[RU 1997 171, 2000 2858. RU 2001 2197 allegato n. I 28] 16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

17

Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 1999 (RU 1999 2172).

Ordinanza

3

833.11

a.

corsi d'istruzione premilitare al tiro (corsi per giovani tiratori); b.

corsi d'identificazione di aerei; c.

corsi di tamburo;

d.

corsi di pontoniere; e.

corsi di radiotelefonista; f.

corsi di primi soccorsi della Società svizzera delle truppe sanitarie; g.

corsi di maniscalco; h.

corsi di istruzione aeronautica preparatoria e di istruzione preparatoria degli
esploratori paracadutisti.


Art. 4

Esercizi di tiro fuori servizio 1

È considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera g numero 2 della legge chiunque è autorizzato, in qualità segnatamente di persona obbligata al tiro o di persona autorizzata secondo l'ordinanza del
27 febbraio 199118 sul tiro fuori del servizio a partecipare: a.

agli esercizi federali; b.

ai corsi di tiro per ritardatari; c.

ai corsi per «rimasti».

2

È pure considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori del servizio chiunque: a.

è autorizzato a partecipare ai corsi di monitore di tiro o di capo dei corsi per
giovani tiratori;

b.

è autorizzato a partecipare ai corsi di tiro straordinari per il tiro fuori del servizio; c.

partecipa agli esercizi di tiro come perito federale degli impianti di tiro, come ufficiale federale di tiro o come membro della commissione cantonale di
tiro;

d.

partecipa allo svolgimento regolare degli esercizi di tiro o, come funzionario
o come marcatore agli esercizi e ai corsi secondo i capoversi 1 e 2 lettere a e
b.


Art. 5

Attività militare volontaria o sportiva militare fuori servizio 1

È considerato partecipante a un'attività militare volontaria o sportiva militare fuori servizio ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera g numero 3 della legge, segnatamente, chiunque è autorizzato, conformemente alle prescrizioni, a partecipare o collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario a: a.

corsi fuori servizio, gare ed esercizi della truppa; 18

RS 512.31

Assicurazione militare 4

833.11

b.

corsi, esercizi, esami e gare nazionali, regionali, cantonali e locali delle associazioni, delle società e delle organizzazioni militari; c.

gare militari internazionali o sportive militari in Svizzera o all'estero; d.

interventi di società militari nel servizio in caso di catastrofi.

2

Nelle manifestazioni militari o sportive militari internazionali, sono considerati partecipanti solo i membri della delegazione svizzera ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera g numero 3 della legge.


Art. 6

Civili al servizio dell'esercito e della protezione civile 1

È considerato civile ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera g numero 4 della legge, segnatamente, chiunque partecipa a esercizi militari e a servizi d'istruzione
della protezione civile: a.

come volontario al servizio dell'esercito o della protezione civile (cadetto,
esploratore);

b.19 come figurante negli esercizi del servizio sanitario, del servizio di protezione AC, delle truppe di salvataggio, del servizio di assistenza o della protezione
civile.

2 È pure considerato civile ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera g numero 4
della legge chiunque è designato dalle autorità cantonali e comunali per l'esecuzione
della mobilitazione e delle esercitazioni corrispondenti.20

Art. 7


21

Gioventù+Sport

Sono considerati casi assicurativi pendenti ai sensi dell'articolo 114a della legge e
anche quelli in cui l'affezione è insorta prima del 1° luglio 1994 e annunciati all'assicurazione militare solo in seguito.

a22 Servizio civile

1

Compie un servizio civile chi presta servizio civile conformemente alla legge del 6 ottobre 199523

sul servizio civile e all'ordinanza dell'11 settembre 199624 sul servizio civile.

2 L'assicurazione militare esplica i suoi effetti parimenti durante un congedo e durante l'interruzione di un periodo di impiego.25 19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1400).

22

Introdotto dal n. 8 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (RS 824.01). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

23

RS 824.0

24

RS 824.01

25

Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3092).

Ordinanza

5

833.11


Art. 8

Assicurazione facoltativa 1

È considerato pensionato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge chiunque è pensionato regolarmente o anticipatamente.

2

La domanda di adesione all'assicurazione facoltativa deve essere notificata per scritto nel corso dell'ultimo anno di servizio, ma al più tardi entro due mesi dopo il
pensionamento. L'ammissione avviene senza alcuna riserva al momento del pensionamento.

3 Il contributo annuo degli assicurati ammonta al 2 per cento dell'importo massimo
del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 15.26 4

È esclusa la copertura assicurativa per le lesioni ai denti, che non sono conseguenza di un incidente o di una malattia o che non sono state causate dal trattamento
di una malattia o dalle sue conseguenze.

5

Il recesso dall'assicurazione facoltativa è possibile in ogni momento mediante una dichiarazione scritta. Il recesso può avere effetto al più presto il mese successivo alla
dichiarazione.


Art. 9

Sospensione dell'assicurazione La sospensione dell'assicurazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge si limita agli infortuni professionali che sono assicurati obbligatoriamente secondo la
legge federale del 20 marzo 198127 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
L'assicurazione militare copre il percorso di andata e ritorno dal lavoro.

Sezione 2: Prestazioni assicurative

Art. 10

Coordinamento con le prestazioni della truppa, del Gruppo della
sanità, della protezione civile, del servizio civile e dell'ordinamento
delle indennità per perdita di guadagno 28 1

Durante il servizio militare il diritto alla cura nei confronti del servizio medico della truppa prevale sul diritto alla cura nei confronti dell'assicurazione militare.

2

L'assicurazione militare risarcisce le spese per cura medica prestata da personale medico civile e in stabilimenti a cui è ricorso il servizio medico della truppa, il medico responsabile della protezione civile o l'organo competente per il servizio civile,
oppure in quelli a cui è ricorso direttamente l'assicurato nei casi urgenti.29 3

L'assicurazione militare risarcisce le spese per visite di accertamento nonché per misure profilattiche durante il servizio o per accertamenti medici effettuati su richiesta di organi delle commissioni per la visita sanitaria.

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

27

RS 832.20

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

29

Nuovo testo giusta il n.8 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (RS 824.01).

Assicurazione militare 6

833.11

4

Finché un militare o una persona che presta servizio di protezione civile o servizio civile ha diritto al soldo, a un importo per le piccole spese personali e a indennità
secondo la legge federale del 25 settembre 195230 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il
diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione militare è sospeso.31 La perdita
d'indennità secondo la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno non è
risarcita in caso di licenziamento anticipato dal servizio.


Art. 11

Stabilimenti ospedalieri, di cura e di ricovero nonché centri
d'accertamento medico

1

Sono considerati stabilimenti ospedalieri conformemente all'articolo 22 capoverso 3 della legge gli stabilimenti svizzeri e i loro reparti destinati alla cura ospedaliera o
semiospedaliera di affezioni, se sono posti sotto una direzione medica permanente,
dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo.

2

Sono considerati stabilimenti di cura le istituzioni destinate alla terapia successiva o alla riabilitazione in ambito ospedaliero o semiospedaliero che, poste sotto direzione medica, dispongono del necessario personale specializzato e delle installazioni
adeguate allo scopo.

3

Sono considerati stabilimenti di ricovero gli istituti pubblici o riconosciuti di utilità pubblica non compresi nei capoversi 1 e 2, che offrono ricovero, cura e assistenza
agli infermi e agli anziani.

4

Sono considerati centri di accertamento medico le istituzioni come quelle dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che
effettuano l'accertamento dei provvedimenti medici e professionali necessari per il
miglioramento o il mantenimento della capacità lavorativa.


Art. 12

32 Chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica
(personale paramedico) e i laboratori autorizzati ad esercitare per conto proprio ai
sensi degli articoli 44, 45, 47 a 50, 53 e 54 dell'ordinanza del 27 giugno 199533 sull'assicurazione malattie, possono praticare anche per l'assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) può designare altre persone come
personale paramedico, che possono esercitare per l'assicurazione militare nel quadro
dell'autorizzazione cantonale.

30

RS 834.1

31

Nuovo testo giusta il n.8 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (RS 824.01).

32

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione militare, in
vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

33

RS 832.102

Ordinanza

7

833.11


Art. 13

Convenzioni

1

Le convenzioni sulla collaborazione e sulle tariffe conformemente all'articolo 26 della legge stipulate tra l'assicurazione militare e i medici, i dentisti, i chiropratici e
il personale paramedico vanno concluse a livello nazionale.

2

Le convenzioni sulla collaborazione e sulle tariffe stipulate tra l'assicurazione militare e gli stabilimenti ospedalieri, di cura e di ricovero devono inoltre regolare la
fatturazione supplementare per la cura degli assicurati che, su loro richiesta o su richiesta dei loro congiunti, non sono ricoverati nel reparto comune.

3

Il termine per la disdetta delle convenzioni sulla collaborazione o sulle tariffe è di almeno un anno.


Art. 14

Coordinamento delle tariffe 1

Le tariffe di cui all'articolo 26 della legge devono essere approntate secondo i principi applicabili anche agli altri rami delle assicurazioni sociali. Il Dipartimento può
emanare direttive.

2

L'assicurazione militare risarcisce i medicamenti, le specialità farmaceutiche e le analisi di laboratorio secondo gli elenchi redatti sulla base dell'articolo 52 capoverso
1 della legge federale del 18 marzo 199434 sull'assicurazione malattie.35 3

Il Dipartimento può fissare una tariffa per il risarcimento dei mezzi e degli apparecchi che servono alla guarigione.

4

Gli assicurati, che si recano in uno stabilimento ospedaliero senza convenzione sulle tariffe, ricevono rimborsi equivalenti a quelli che sarebbero versati per uno stabilimento equiparabile sottoposto a una convenzione sulle tariffe. Sono fatti salvi i
casi urgenti.


Art. 15

Importo massimo del guadagno annuo assicurato in caso di indennità
giornaliera e in caso di rendita di invalidità 1 L'importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l'indennità giornaliera e la rendita
d'invalidità secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 125 634 franchi.36 2

Il guadagno il cui importo supera il guadagno massimo assicurato non è preso in considerazione. È fatta salva la determinazione del grado dell'incapacità al lavoro
secondo l'articolo 28 capoverso 3 o del grado d'invalidità secondo l'articolo 40 capoverso 4 della legge.

34

RS 832.10

35

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione militare, in
vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

36

Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'O 01 dell'8 nov. 2000 sull'adeguamento delle prestazioni
dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei prezzi, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 833.2).

Assicurazione militare 8

833.11


Art. 16

Guadagno assicurato in caso d'indennità giornaliera 1

È considerato guadagno assicurato la somma delle prestazioni dovute all'assicurato come rimunerazione di un'attività lucrativa principale o accessoria. È convertito in
guadagno annuo e diviso per 365.

2

È considerato guadagno assicurato per i dipendenti il salario al lordo dei contributi del lavoratore alle assicurazioni sociali. I contributi del datore di lavoro non sono
considerati.

3

È considerato guadagno assicurato per gli indipendenti il reddito netto aziendale, che nella contabilità commerciale risulta dal bilancio di esercizio e negli altri casi
dal reddito lordo detratti i costi di produzione e, se del caso, gli ammortamenti, le
perdite e le riserve. Se il reddito netto, segnatamente nella fase di costituzione dell'impresa, è eccessivamente basso, è considerato guadagno assicurato il valore
obiettivo della prestazione di lavoro prodotta per l'impresa dall'assicurato.

4

Le indennità supplementari regolari come quelle per ore supplementari, lavoro domenicale, notturno o a turni, l'indennità supplementare di rischio, l'indennità di
residenza, gli assegni familiari e per figli sono considerati. I redditi in natura e i costi
sono valutati secondo i prontuari valevoli in materia fiscale.

5

È considerato guadagno assicurato per le persone che sono a casa, i figli che collaborano all'economia domestica o nell'impresa familiare senza un salario normale, il
salario che dovrebbe essere pagato a un lavoratore estraneo per la stessa attività in
seno alla famiglia in questione.

6

Per i contadini indipendenti, il guadagno assicurato è fissato di regola secondo valori determinati sulla base della superficie utile nonché della situazione geografica
dell'azienda (montagna o pianura) e dello stato del bestiame.


Art. 17

Guadagno annuo assicurato in caso di rendite d'invalidità Le disposizioni dell'articolo 16 sono applicabili per analogia per la determinazione
della perdita di guadagno annuo presumibile per fissare la rendita d'invalidità.


Art. 18

Diritto all'indennità giornaliera la domenica, i giorni festivi e
durante le vacanze

L'indennità giornaliera è versata per tutti i giorni dell'anno, inclusi la domenica e i
giorni festivi come pure i giorni di vacanza, finché l'incapacità al lavoro è attestata.


Art. 19

Contributi dei dipendenti alle assicurazioni sociali 1

Il datore di lavoro, se versa all'assicurato l'indennità giornaliera o la compensa nel salario, deve includerla nel conteggio per la competente Cassa di compensazione,
come se fosse un elemento del salario determinante secondo l'AVS. L'assicurazione
militare risarcisce al datore di lavoro, insieme all'indennità giornaliera, i contributi
del datore di lavoro inerenti a quest'ultima per l'AVS, l'assicurazione per
l'invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e l'assicurazione
contro la disoccupazione.

Ordinanza

9

833.11

2

L'assicurazione militare deduce dall'indennità giornaliera che in via eccezionale versa direttamente all'assicurato i contributi del lavoratore all'AVS, all'assicurazione per l'invalidità, all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e
all'assicurazione contro la disoccupazione e assume i contributi del datore di lavoro.
Versa i contributi alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con
quest'ultima.

3

Le disposizioni dell'articolo 6quater e dell'articolo 8bis dell'ordinanza del 31 ottobre 194737 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i
contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 63 rispettivamente i 65 anni e le rimunerazioni di scarsa importanza provenienti da un'attività accessoria non sono applicabili.38

Art. 20

Contributi alle assicurazioni sociali per gli indipendenti e le persone
senza attività lucrativa 1

L'assicurazione militare deduce, dall'indennità giornaliera che versa a un indipendente o a una persona che non esercita un'attività lucrativa, i contributi dovuti all'AVS, all'assicurazione per l'invalidità e all'ordinamento delle indennità di perdita
di guadagno al tasso valevole per i salariati e assume i contributi del datore di lavoro. Versa tali contributi alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest'ultima.

2

Le disposizioni dell'articolo 6quater e dell'articolo 19 OAVS39 concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 63 rispettivamente dopo i 65 anni e le rimunerazioni di scarsa importanza provenienti da un'attività accessoria non sono applicabili.40


Art. 21

Deduzioni in caso di spese di vitto e alloggio a carico
dell'assicurazione militare 1

La deduzione in caso di ricovero temporaneo in uno stabilimento ospedaliero, in un centro di accertamento medico o in centri di integrazione (esclusi il giorno d'entrata e d'uscita) ammonta, per giorno di soggiorno, al: a.

20 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità,
ma al massimo 20 franchi per persone sole senza obblighi di sostentamento
o di assistenza;

b.

10 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità,
ma al massimo 10 franchi per i coniugati e per le persone sole con obblighi
di sostentamento o di assistenza.

37

RS 831.101

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2637).

39

RS 831.101

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2637).

Assicurazione militare 10

833.11

2

La deduzione in caso di ricovero prolungato in uno stabilimento ospedaliero, in una clinica psichiatrica, in una casa per anziani e di cura o in un istituto analogo
ammonta, per giorno di soggiorno, al: a.

40 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità,
ma al massimo 40 franchi per le persone sole senza obblighi di sostentamento o di assistenza; b.

30 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità,
ma al massimo 30 franchi per i coniugati e le persone sole con obblighi di
sostentamento o di assistenza.

3

Per i coniugati o le persone sole, che devono provvedere a ragazzi minorenni o in formazione, non viene effettuata nessuna deduzione.


Art. 22


41

Consultazione delle istituzioni d'integrazione dell'assicurazione
per l'invalidità

L'assicurazione militare è autorizzata a interpellare gli uffici cantonali e comuni
dell'assicurazione per l'invalidità come pure i loro centri di accertamento medico e
professionale per accertare la capacità d'integrazione nonché per eseguire e coordinare i provvedimenti d'integrazione professionale.


Art. 23

Rendite per un tempo determinato o indeterminato 1

Le rendite d'invalidità sono assegnate per un tempo determinato qualora il grado dell'invalidità non possa essere valutato in modo attendibile e permanente a causa
dell'instabilità dell'affezione o delle condizioni di lavoro.

2

Se la rendita insorge dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età della rendita AVS, l'assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.


Art. 24

Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari 1

L'anno in cui le rendite sono state assegnate per l'ultima volta con decisione secondo l'articolo 98 della legge (anno determinante) è determinante per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell'articolo 43
della legge.

2

Le rendite sono adeguate in funzione dell'evoluzione percentuale dell'indice dei salari nominali e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per i beneficiari di una
rendita secondo l'anno determinante.

3

Le rendite assegnate per un tempo indeterminato, che sono state calcolate sulla base dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato, sono adeguate in funzione
del guadagno che sarebbe determinante se non fosse considerato il guadagno massimo.

4

Le rendite fissate per un tempo determinato non vengono adeguate.

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2637).

Ordinanza

11

833.11

5

Tutte le rendite che non sono adeguate e che finora erano calcolate sull'importo massimo del guadagno annuo assicurato sono ricalcolate sul guadagno annuo che
avrebbe dovuto servire da base per la determinazione della rendita senza considerare
il guadagno massimo assicurato.

6

Il nuovo importo massimo del guadagno annuo assicurato va tutt'al più considerato per tutte le rendite.

7

La comunicazione dell'adeguamento delle rendite avviene senza formalità secondo l'articolo 96 della legge. Su richiesta dell'assicurato, la comunicazione avviene secondo la procedura definita negli articoli 97 a 99 della legge.


Art. 25

Determinazione di rendite per menomazione dell'integrità 1

Vi è una rilevante menomazione dell'integrità fisica e psichica ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un ventesimo della
perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista.

2

L'importo minimo per una rendita per menomazione dell'integrità ammonta al 2,5 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta
l'articolo 49 capoverso 4 della legge. Le rendite per menomazione dell'integrità assegnate in caso di menomazioni di singole funzioni vitali sono fissate secondo la
gravità della menomazione dell'integrità, in graduazioni di 2,5 per cento tra il 2,5 e
il 50 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite.

3

In caso di menomazioni multiple dell'integrità, gli importi percentuali delle singole menomazioni dell'integrità sono cumulati per determinare la rendita per menomazione dell'integrità. Il valore massimo di una rendita per menomazione dell'integrità
ammonta al 100 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo.


Art. 26

Importo annuo delle rendite e valore annuo della rendita 1 L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione
dell'integrità ammonta a 31 586 franchi. 42 La rendita annua risulta dall'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della menomazione dell'integrità e dalla percentuale della responsabilità della Confederazione.

2

L'adeguamento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità secondo l'articolo 49 capoverso 4 della legge avviene ogni volta simultaneamente all'adeguamento delle rendite secondo l'articolo 43
della legge.


Art. 27

Riscatto della rendita per menomazione dell'integrità Il valore attuale della rendita viene calcolato fondandosi sull'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, applicato al momento dell'emanazione della
decisione. Se una rendita è concessa retroattivamente, le quote mensili della rendita
devono essere pagate successivamente.

42

Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'O 01 dell'8 nov. 2000 sull'adeguamento delle prestazioni
dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei prezzi, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 833.2).

Assicurazione militare 12

833.11


Art. 28

Visita medica prima del reclutamento 1

Gli organi militari competenti rendono attenti i reclutandi al momento dell'informazione preliminare o alla giornata informativa che, prima delle giornate
di reclutamento, possono sottoporsi a una visita medica a carico dell'assicurazione
militare ai sensi dell'articolo 63 della legge.43 2 Chiunque desidera sottoporsi a una tale visita deve inviare una domanda scritta al
Gruppo della sanità.44 3 Il Gruppo della sanità decide in merito alla domanda e determina tipo ed entità
della visita medica.45 Sezione 3: Rapporti con terzi

Art. 29

Spese supplementari e perdita di guadagno dei congiunti 1

La riduzione per sovraindennizzo secondo l'articolo 72 capoverso 3 della legge deve essere diminuita delle spese di trattamento o di assistenza provocate all'assicurato dall'evento assicurato e della perdita di guadagno dei suoi congiunti, nella misura in cui tali spese e perdite non siano coperte da altre prestazioni dell'assicurazione militare.

2

L'assicurazione militare tiene conto dei danni supplementari fatti valere giusta il capoverso 1 operando, secondo le circostanze, una diminuzione dell'importo della
riduzione ordinaria o accordando un risarcimento diretto dei danni supplementari fino all'importo della riduzione ordinaria annuale.


Art. 30

Adeguamento del calcolo della riduzione In caso di modificazione della composizione del concorso delle prestazioni in seguito a una revisione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità o
dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché in seguito alla concessione o
alla soppressione di rendite suppletive, oppure in caso di modificazione degli elementi materiali della decisione di sovraindennizzo, il calcolo delle riduzioni che serve da base per la concessione di indennità giornaliere o di una rendita deve essere
adeguato.


Art. 31

Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni 1

È tenuto direttamente alle prestazioni, secondo l'articolo 76 capoverso 1 della legge, l'assicuratore che deve accordare prestazioni a causa dell'effettivo aggravamento
dell'affezione.

2

Finché è tenuto a versare prestazioni per l'effettivo aggravamento dell'affezione, l'assicuratore deve pure accordare prestazioni per le conseguenze tardive e le ricadu43

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

Ordinanza

13

833.11

te di un infortunio anteriore. Le prestazioni saranno in seguito accordate dall'assicuratore tenuto alle prestazioni per l'infortunio anteriore.

3

Se il beneficiario di una rendita accordata per un infortunio precedente è vittima di un nuovo infortunio che modifica il grado d'invalidità, l'assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio deve continuare a versare la rendita assegnata fino ad
allora. Il secondo assicuratore deve accordare una rendita corrispondente alla differenza tra l'invalidità effettiva e quella esistente prima del secondo infortunio. Se
l'assicurazione militare, giusta l'articolo 4 capoverso 3 della legge, accorda la rendita intera per l'affezione al secondo organo doppio, l'assicuratore contro gli infortuni che dovrebbe pagare una rendita per questa seconda affezione le versa il valore
capitalizzato di questa rendita, senza indennità di rincaro, calcolata secondo le disposizioni legali a lui applicabili.

4

Se l'infortunio è connesso con un'affezione preesistente, l'assicuratore competente al momento del nuovo infortunio è tenuto a versare prestazioni solo per le conseguenze di questo infortunio.

5

Se il diritto alla rendita sussiste sia nei confronti dell'assicurazione contro gli infortuni sia dell'assicurazione militare, l'assicuratore contro gli infortuni comunica
all'assicurazione militare l'ammontare della propria rendita o della rendita suppletiva. Ambedue gli assicuratori determinano la loro rendita secondo le rispettive disposizioni legali in vigore.

6

L'assistenza tra le autorità giudiziarie, la restituzione di prestazioni fornite indebitamente nonché la comunicazione e l'informazione reciproche tra l'assicurazione
contro gli infortuni e l'assicurazione militare sono disciplinate dal Dipartimento.


Art. 32

Computo di prestazioni dell'AVS, dell'AI e dell'assicurazione
contro gli infortuni

1

In caso di concorso di prestazioni dell'assicurazione militare con quelle dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni, sono computate integralmente, fatti salvi i capoversi 2 e 3:

a.

le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità (incluse le rendite suppletive) e quelle dell'assicurazione contro gli infortuni che concorrono con le rendite dell'assicurazione
militare; le rendite vedovili e per orfani sono cumulate; b.

le indennità di rincaro; c.

i redditi di un'attività lucrativa che il beneficiario di una rendita dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità o dell'assicurazione
contro gli infortuni riscuote o potrebbe ancora riscuotere in virtù della sua
capacità parziale di guadagno.

2

...46

3

Gli assegni e le indennità per grandi invalidi non sono computati.

46

Abrogato dal n. I dell'O del 18 set. 2000 (RU 2000 2637).

Assicurazione militare 14

833.11

Sezione 4:
Procedura amministrativa e amministrazione della giustizia


Art. 33

Patrocinio gratuito nella procedura amministrativa 1

Il diritto al patrocinio gratuito nella procedura amministrativa sussiste a partire dalla notificazione della decisione preliminare, se sono adempiute le seguenti condizioni: a.

il richiedente deve essere nel bisogno e non cognito del diritto; b.

le richieste non devono sembrare temerarie e c.

l'evento assicurato deve avere una portata rilevante per il richiedente e concernere questioni di diritto o di fatto difficili.

2

L'assicurazione militare decide in merito alle domande di patrocinio gratuito mediante decisione incidentale.

3

Se la domanda è accolta, l'assicurato può scegliere liberamente il patrocinatore. Se non ne fa uso, l'assicurazione militare attribuisce il mandato a un avvocato di sua
scelta.

4

È esclusa una restituzione da parte dell'assicurato delle spese relative di patrocinio gratuito cui avrebbe diritto.


Art. 34


47

Opposizione

L'opposizione prevista dall'articolo 99 della legge può essere fatta per iscritto o durante un colloquio personale e deve essere motivata. L'assicurazione militare iscrive
le opposizioni presentate oralmente in un verbale che l'opponente deve firmare.

Sezione 4a:48 Comunicazione di dati
a Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati 1 Nei casi di cui all'articolo 95a capoverso 6 della legge, è riscosso un emolumento
se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche
particolari. L'importo di questo emolumento corrisponde a quelli fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 196949 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 95a capoverso 4 della legge è riscosso un
emolumento a copertura delle spese.

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato se l'assoggettato è indigente o per
altri motivi giustificati.

47

Originario art. 35

48

Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2919).

49

RS 172.041.0

Ordinanza

15

833.11

b Contestazioni

L'assicurazione militare decide mediante decisione incidentale le contestazioni relative alla comunicazione di dati.


Art. 35


50

Sezione 5:51
Compiti e organizzazione dell'Ufficio federale dell'assicurazione
militare

a Compiti

1

L'Ufficio federale dell'assicurazione militare (Ufficio) gestisce l'assicurazione militare.

2

In caso di richieste di risarcimento per affezioni di civili che, secondo la legge militare del 3 febbraio 199552, sono a carico della Confederazione, l'Ufficio chiarisce i
fatti per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport e, eventualmente, effettua una valutazione medica. Le disposizioni procedurali del diritto dell'assicurazione militare sono applicabili.53 3

L'Ufficio gestisce una clinica a Novaggio, che assicura l'esame, la cura e la riabilitazione dei pazienti a carico dell'assicurazione militare e dei pazienti civili.

4

La Clinica fornisce, inoltre, prestazioni per l'esercito nei limiti delle proprie competenze.

b Organizzazione

1

L'Ufficio è decentralizzato e gestisce unità amministrative con sede a Berna, Ginevra, San Gallo e Bellinzona, nonché la clinica federale di riabilitazione di Novaggio.54

2

Esso disciplina l'organizzazione interna delle sue unità amministrative e ne stabilisce le competenze in materia di procedura amministrativa e di procedura giudiziaria
ai sensi degli articoli 85 a 107 della legge.

50

Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2919).

51

Introdotto dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1400).

52

RS 510.10

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

Assicurazione militare 16

833.11

Sezione 6:55 Disposizioni finali

Art. 36

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 20 marzo 196456 sull'assicurazione militare e il decreto federale
dell'8 maggio 196857 che mette i civili al beneficio dell'assicurazione militare sono
abrogati.


Art. 37

Modificazione del diritto vigente 1. L'ordinanza del 28 ottobre 199258 concernente l'adeguamento delle prestazioni
dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei prezzi è modificata come
segue:

Abrogati


Art. 38


60



Art. 39

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

55

Originaria sez. 5.

56

[RU 1964 257, 1971 994, 1983 1826, 1992 2100] 57

[RU 1968 622, 1979 14] 58

[RU 1992 2101, 1994 2485 art. 6] 59

[RU 1989 350. RU 1996 1343 art. 25 lett. a] 60

Abrogato dal n. I dell'O del 19 nov. 1997 (RU 1997 2751).