01.01.2016 - * / In vigore
01.01.2015 - 31.12.2015
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1

Ordinanza

sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (OPBC) del 29 ottobre 2014 (Stato 1° gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 5, 9 capoverso 2, 15 capoverso 4 e 21 capoverso 1
della legge federale del 20 giugno 20141 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC), ordina:

Art. 1

Categorie dei beni culturali e criteri di classificazione 1

I beni culturali sono classificati secondo le categorie seguenti: a. beni culturali d'importanza nazionale (oggetti A); b. beni culturali d'importanza regionale (oggetti B); c. beni culturali d'importanza locale (oggetti C).

2

Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti: a. importanza architettonica e artistica; b. importanza scientifica e dal profilo della scienza dell'arte; c. importanza ideale e materiale; d. importanza storica;

e. importanza

tecnica;

f. per le costruzioni, in aggiunta alle lettere a-e: importanza dell'oggetto nel contesto locale o paesaggistico e qualità dell'edificio tenuto conto dell'ambiente circostante; g. per le collezioni, in aggiunta alle lettere a-e: 1. valore

contestuale,

2. importanza culturale e grado di notorietà, 3. stato degli oggetti e modalità d'immagazzinamento.

RU 2014 3555 1 RS

520.3

520.31

Protezione della popolazione e protezione civile 2

520.31


Art. 2

Inventario PBC, oggetti C e geoportale della Confederazione 1

L'Inventario della protezione dei beni culturali con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e con la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente. 2 I Cantoni disciplinano la designazione degli oggetti C.

3

L'UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A all'Ufficio federale di topografia.

Quest'ultimo rappresenta i dati nel geoportale della Confederazione.


Art. 3

Informazione L'UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le istituzioni e le organizzazioni specializzate, nonché la popolazione siano informati sullo scopo e l'utilità delle misure di protezione dei beni culturali.


Art. 4

Istruzione e personale 1

L'istruzione dei quadri della protezione civile responsabili della protezione dei beni culturali e degli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare i seguenti temi: a. l'inventariazione; b. l'allestimento di documentazioni brevi; c. la pianificazione d'evacuazione; d. la pianificazione d'intervento in collaborazione con i pompieri; e. l'intervento in caso di catastrofi.

2

L'istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare su: a. la pianificazione di misure di protezione; b. il sostegno e sulla consulenza delle organizzazioni partner della protezione della popolazione in caso di catastrofe.

3

L'UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d'istruzione necessari.


Art. 5

Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza 1

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e la custodia delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

2

L'UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

3

Esso acquista una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni e la conserva.

Protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza. O 3

520.31


Art. 6

Sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza 1

I sussidi federali per l'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza possono essere concessi a condizione che: a. si tratti di beni culturali iscritti nell'Inventario PBC; b. l'importo computabile, detratti i vantaggi finanziari di cui all'articolo 15 capoverso 2 LPBC, ammonti ad almeno 10 000 franchi, tenuto conto che una domanda di sussidio può contemplare più oggetti dello stesso tipo; c. siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1; d. nel caso di beni culturali mobili sia garantita la permanenza in Svizzera; e. non vengano versati altri sussidi federali; e f.

non sussistano altri motivi d'esclusione.

2

Il DDPS stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, l'ammontare dei sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza, disciplina i dettagli concernenti la concessione, il rifiuto e la riduzione dei sussidi e determina le modalità di versamento.

3

Le domande di sussidio e le liquidazioni finali devono essere inoltrate all'UFPP.

Quest'ultimo decide in merito alle domande e al versamento dei sussidi.


Art. 7

Contrassegno 1 Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l'apposizione dei contrassegni.

2

Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.


Art. 8

Deposito protetto

L'UFPP applica, in stretta collaborazione con gli organi federali interessati, i trattati internazionali di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPBC.


Art. 9

Abrogazione e modifica di altri atti normativi L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.


Art. 10

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Protezione della popolazione e protezione civile 4

520.31

Allegato

(art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I

L'ordinanza del 17 ottobre 19842 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …3 2 [RU

1984 1250, 1994 2678, 1995 207 art. 27, 2006 4705 n. II 42, 2011 5227 n. I 4.6] 3

Le mod. possono essere consultate alla RU 2014 3555.