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520.31

Ordinanza
sulla protezione dei beni culturali in caso
di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza

(OPBC)

del 29 ottobre 2014 (Stato 1° gennaio 2016) (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 5, 9 capoverso 2, 15 capoverso 4 e 21 capoverso 1
della legge federale del 20 giugno 20141 sulla protezione dei beni culturali in caso
di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC),

ordina:

Art. 1 Categorie dei beni culturali e criteri di classificazione

1 I beni culturali sono classificati secondo le categorie seguenti:

a.
beni culturali d'importanza nazionale (oggetti A);
b.
beni culturali d'importanza regionale (oggetti B);
c.
beni culturali d'importanza locale (oggetti C).

2 Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti:

a.
importanza architettonica e artistica;
b.
importanza scientifica e dal profilo della scienza dell'arte;
c.
importanza ideale e materiale;
d.
importanza storica;
e.
importanza tecnica;
f.
per le costruzioni, in aggiunta alle lettere a-e: importanza dell'oggetto nel contesto locale o paesaggistico e qualità dell'edificio tenuto conto dell'ambiente circostante;
g.
per le collezioni, in aggiunta alle lettere a-e:
1.
valore contestuale,
2.
importanza culturale e grado di notorietà,
3.
stato degli oggetti e modalità d'immagazzinamento.
Art. 2 Inventario PBC, oggetti C e geoportale della Confederazione

1 L'Inventario della protezione dei beni culturali con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e con la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente.

2 I Cantoni disciplinano la designazione degli oggetti C.

3 L'UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A all'Ufficio federale di topografia. Quest'ultimo rappresenta i dati nel geoportale della Confederazione.

Art. 3 Informazione

L'UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le istituzioni e le organizzazioni specializzate, nonché la popolazione siano informati sullo scopo e l'utilità delle misure di protezione dei beni culturali.

Art. 4 Istruzione e personale

1 L'istruzione dei quadri della protezione civile responsabili della protezione dei beni culturali e degli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare i seguenti temi:

a.
l'inventariazione;
b.
l'allestimento di documentazioni brevi;
c.
la pianificazione d'evacuazione;
d.
la pianificazione d'intervento in collaborazione con i pompieri;
e.
l'intervento in caso di catastrofi.

2 L'istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare su:

a.
la pianificazione di misure di protezione;
b.
il sostegno e sulla consulenza delle organizzazioni partner della protezione della popolazione in caso di catastrofe.

3 L'UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d'istruzione necessari.

Art. 5 Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza

1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e la custodia delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

2 L'UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

3 Esso acquista una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni e la conserva.

Art. 62

2 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4751).

Art. 7 Contrassegno

1 Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l'apposizione dei contrassegni.

2 Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.

Art. 8 Deposito protetto

L'UFPP applica, in stretta collaborazione con gli organi federali interessati, i trattati internazionali di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPBC.

Allegato

(art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 17 ottobre 19843 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

4

3 [RU 1984 1250, 1994 2678, 1995 207 art. 27, 2006 4705 n. II 42, 2011 5227 n. I 4.6]

4 Le mod. possono essere consultate alla RU 2014 3555.