520.31
Ordinanza
sulla protezione dei beni culturali in caso
di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza
(OPBC)
del 29 ottobre 2014 (Stato 1° gennaio 2016) (Stato 1° gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 capoverso 5, 9 capoverso 2, 15 capoverso 4 e 21 capoverso 1
della legge federale del 20 giugno 20141 sulla protezione dei beni culturali in caso
di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC),
ordina:
1 I beni culturali sono classificati secondo le categorie seguenti:
- a.
- beni culturali d'importanza nazionale (oggetti A);
- b.
- beni culturali d'importanza regionale (oggetti B);
- c.
- beni culturali d'importanza locale (oggetti C).
2 Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti:
- a.
- importanza architettonica e artistica;
- b.
- importanza scientifica e dal profilo della scienza dell'arte;
- c.
- importanza ideale e materiale;
- d.
- importanza storica;
- e.
- importanza tecnica;
- f.
- per le costruzioni, in aggiunta alle lettere a-e: importanza dell'oggetto nel contesto locale o paesaggistico e qualità dell'edificio tenuto conto dell'ambiente circostante;
- g.
- per le collezioni, in aggiunta alle lettere a-e:
- 1.
- valore contestuale,
- 2.
- importanza culturale e grado di notorietà,
- 3.
- stato degli oggetti e modalità d'immagazzinamento.
1 L'Inventario della protezione dei beni culturali con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e con la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente.
2 I Cantoni disciplinano la designazione degli oggetti C.
3 L'UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A all'Ufficio federale di topografia. Quest'ultimo rappresenta i dati nel geoportale della Confederazione.
L'UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le istituzioni e le organizzazioni specializzate, nonché la popolazione siano informati sullo scopo e l'utilità delle misure di protezione dei beni culturali.
1 L'istruzione dei quadri della protezione civile responsabili della protezione dei beni culturali e degli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare i seguenti temi:
- a.
- l'inventariazione;
- b.
- l'allestimento di documentazioni brevi;
- c.
- la pianificazione d'evacuazione;
- d.
- la pianificazione d'intervento in collaborazione con i pompieri;
- e.
- l'intervento in caso di catastrofi.
2 L'istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare su:
- a.
- la pianificazione di misure di protezione;
- b.
- il sostegno e sulla consulenza delle organizzazioni partner della protezione della popolazione in caso di catastrofe.
3 L'UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d'istruzione necessari.
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e la custodia delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.
2 L'UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.
3 Esso acquista una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni e la conserva.
1 Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l'apposizione dei contrassegni.
2 Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.
L'UFPP applica, in stretta collaborazione con gli organi federali interessati, i trattati internazionali di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPBC.
L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
(art. 9)
I
L'ordinanza del 17 ottobre 19843 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.
II
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
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