01.01.2024 - * / In vigore
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1

Ordinanza

sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio (OCGE) del 17 ottobre 2012 (Stato 1° novembre 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4a capoversi 2 e 3, nonché 4b capoverso 4 della legge federale
del 3 ottobre 20081 sul servizio informazioni civile (LSIC); visto l'articolo 99 capoverso 1bis della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM); visti gli articoli 26 capoverso 2 e 48 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC), ordina: Sezione 1: Esplorazione radio

Art. 1

Servizio competente

L'esplorazione radio compete al Centro operazioni elettroniche (COE) della Base d'aiuto alla condotta dell'esercito.


Art. 2

Compiti del Centro operazioni elettroniche 1

Il COE riceve i mandati di esplorazione radio dai suoi mandanti e li elabora.

2

Rileva ed elabora le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di telecomunicazione all'estero e trasmette i risultati ai mandanti.

3

Acquista gli impianti tecnici necessari all'adempimento dei propri compiti ed effettua le misurazioni e le prove necessarie.

4

Può esaminare la fattibilità di nuovi mandati di esplorazione radio.

5

Può proporre ai mandanti di aggiungere oggetti dell'esplorazione radio supplementari ai mandati in corso.

RU 2012 5527 1 RS

121

2 RS

510.10

3 RS

784.10

510.292

Organizzazione e amministrazione 2

510.292


Art. 3

Mandati di esplorazione radio 1

I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei rispettivi compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio: a. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC); b. il Servizio informazioni dell'esercito.

2

Il SIC e il Servizio informazioni dell'esercito possono assegnare mandati di esplorazione radio esclusivamente per acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza su fatti che si verificano all'estero.

3

Le informazioni di cui al capoverso 2 servono: a. nell'ambito del terrorismo: all'individuazione di attività, collegamenti e strutture di gruppi e reti terroristici nonché all'individuazione di attività e collegamenti di singoli terroristi; b. nell'ambito della proliferazione: all'investigazione su programmi relativi ad armi di distruzione di massa e a vettori di armi di distruzione di massa nonché all'investigazione su strutture di acquisizione e tentativi di acquisizione; c. nell'ambito del controspionaggio: all'individuazione di attività e strutture di agenti statali e non statali; d. nell'ambito dei conflitti all'estero con ripercussioni sulla Svizzera: alla valutazione della situazione in materia di sicurezza, della stabilità dei regimi e di fattori strategici d'influenza;

e. nell'ambito militare e dell'armamento: all'esplorazione di conflitti militari attuali e possibili nonché di potenziali militari e di sviluppi in materia d'armamento; f. nell'ambito delle zone d'impiego dell'Esercito svizzero: all'esplorazione della situazione attuale in materia di sicurezza e alla valutazione dei possibili sviluppi; g. al mantenimento e all'ulteriore sviluppo delle attività di acquisizione di informazioni dei mandanti autorizzati.

4

I mandati di esplorazione radio sono concordati per scritto. Vi si definisce il settore d'esplorazione e la forma dei risultati.


Art. 4

Elaborazione dei dati 1

Il COE distrugge i risultati acquisiti nel quadro dell'esplorazione radio al più tardi al momento della conclusione del rispettivo mandato di esplorazione radio.

2

Distrugge le comunicazioni rilevate al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento.

3

Distrugge i dati di collegamento rilevati al più tardi 5 anni dopo il loro rilevamento.

4

Può utilizzare i dati rilevati sulla base di un mandato di esplorazione radio anche per adempiere un altro mandato di esplorazione radio dello stesso mandante.

Condotta della guerra elettronica ed esplorazione radio 3

510.292

5

La notifica delle collezioni di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l'archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante.


Art. 5

Dati su persone e fatti in Svizzera 1

I dati su persone e fatti in Svizzera riconosciuti come tali, sono distrutti immediatamente dal COE.

2

Sono fatti salvi i dati secondo l'articolo 4a capoversi 4 lettera b e 5 LSIC.


Art. 6

Contatti con servizi specializzati esteri I contatti in materia di servizi informazioni tra il COE e servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del SIC.


Art. 7

Sicurezza 1 I risultati dei mandati di esplorazione radio sono classificati secondo l'ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni della Confederazione.

2

I servizi interessati assicurano nella propria sfera di responsabilità un'adeguata protezione delle persone, delle informazioni e delle opere.

Sezione 2: Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio

Art. 8

Composizione 1 L'Autorità di controllo indipendente (ACI) secondo l'articolo 4b LSIC è composta da tre membri dell'Amministrazione federale.

2

Né il presidente né la maggioranza dei membri dell'ACI possono far parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

3

L'ACI deve disporre delle conoscenze tecniche necessarie nei settori dell'esplorazione radio o delle telecomunicazioni, nonché della politica di sicurezza e della protezione dei diritti fondamentali.

4

Il capo del DDPS propone al Consiglio federale i membri dell'ACI.

5

L'ACI è dotata di una segreteria. Il DDPS mette a disposizione le risorse necessarie.


Art. 9

Decisioni e compiti

1

Le decisioni dell'ACI necessitano dell'approvazione della maggioranza dei suoi membri.

4 RS

510.411

Organizzazione e amministrazione 4

510.292

2

L'ACI definisce la propria organizzazione. Stabilisce segnatamente il membro che assume la presidenza.

3

L'ACI presenta annualmente un rapporto al capo del DDPS. Quest'ultimo informa il Consiglio federale.

4

L'ACI assicura la protezione di tutte le informazioni ricevute secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e al COE.


Art. 10

Obbligo di notifica e di informazione dei servizi controllati 1

I mandanti notificano all'ACI ogni nuovo mandato di esplorazione radio e la sua conclusione. L'esplorazione radio inizia indipendentemente dall'avvio dell'esame da parte dell'ACI.

2

I mandanti e il COE forniscono all'ACI tutte le informazioni desiderate in relazione con l'esplorazione radio. Garantiscono all'ACI l'accesso agli impianti e ai locali utilizzati per l'esplorazione radio.


Art. 11

Collaborazione con gli organi di controllo del DDPS L'ACI e gli organi di controllo del DDPS si informano reciprocamente in merito alla rispettiva attività di controllo.

Sezione 3: Condotta della guerra elettronica dell'esercito

Art. 12

1 La condotta della guerra elettronica secondo l'articolo 99 capoversi 1bis e 1ter LM nonché il disturbo dello spettro elettromagnetico competono all'esercito.

2

Il disturbo nello spettro elettromagnetico di frequenze non militari deve essere approvato dal capo del DDPS.

3

Il capo dell'esercito emana istruzioni sull'istruzione e sull'impiego nell'ambito della condotta della guerra elettronica.

4

Il COE presta assistenza per l'istruzione e l'impiego nell'ambito della condotta della guerra elettronica.

Sezione 4: Assistenza tecnica alle autorità civili

Art. 13

1 Il COE può fornire assistenza tecnica alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nell'adempimento dei loro compiti.

2

L'assistenza è fornita secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e d'intesa con l'Ufficio federale delle comunicazioni.

Condotta della guerra elettronica ed esplorazione radio 5

510.292

3

Il COE può acquistare i mezzi tecnici necessari ed effettuare studi di fattibilità, misurazioni e prove.

4

Le prestazioni del COE sono indennizzate secondo le disposizioni dell'ordinanza dell'8 novembre 20065 sugli emolumenti del DDPS.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 15 ottobre 20036 concernente la guerra elettronica è abrogata.


Art. 15

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: ...7

Art. 16

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2012.

5 RS

172.045.103

6 [RU

2003 3971, 2006 3719, 2007 4309, 2008 3217, 2009 6937 all. 4 n. II 19] 7

Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 5527.

Organizzazione e amministrazione 6

510.292