01.01.2024 - * / In vigore
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1

Ordinanza

concernente la condotta della guerra elettronica (OCGE) del 15 ottobre 2003 (Stato 11 novembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 99 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM);
visto l'articolo 13 in relazione con gli articoli 14 e 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina: Sezione 1: Oggetto

Art. 1

1 La condotta della guerra elettronica comprende l'esplorazione radio permanente eseguita dai servizi competenti del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e la condotta della guerra elettronica dell'esercito.

2

La presente ordinanza disciplina: a. l'impiego e il controllo dell'esplorazione radio permanente a favore della condotta in materia di politica di sicurezza; b. l'utilizzazione di mezzi della condotta della guerra elettronica per gli impieghi dell'esercito;

c. la collaborazione tra gli organi della Confederazione e dei Cantoni in quanto mandanti e la CGE nonché l'esercito. Per «CGE» si intendono la Divisione della guerra elettronica e gli altri servizi del DDPS incaricati della condotta della guerra elettronica.

Sezione 2: Esplorazione radio permanente

Art. 2

Condizioni 1 L'esplorazione radio permanente può acquisire informazioni soltanto sulla base di mandati provenienti da mandanti autorizzati.

2

I mandati di esplorazione radio possono essere assegnati ed elaborati soltanto al fine di acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza.

RU 2003 3971 1 RS

510.10

2 RS

120

510.292

Organizzazione e amministrazione 2

510.292

3

Il capo del DDPS stabilisce i mandanti autorizzati ad assegnare mandati all'esplorazione radio permanente. Tali mandanti devono disporre di sufficienti basi legali.


Art. 3

Collaborazione 1 La collaborazione tra i mandanti e la CGE persegue l'obiettivo di un impiego dell'esplorazione radio efficiente dal punto di vista tecnico, organizzativo e dell'esercizio nonché conforme al diritto ed efficace.

2

La collaborazione tra i mandanti e la CGE è disciplinata mediante convenzioni quadro scritte.

3

Per i singoli mandati di esplorazione radio, il mandante conclude con la CGE una convenzione scritta sulle prestazioni.

4

I contatti in materia di servizi d'informazione tra la CGE e i servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del Servizio informazioni strategico.


Art. 4

Compiti L'esplorazione radio permanente: a. acquisisce informazioni mediante il rilevamento, la sintetizzazione, la selezione e il trattamento di emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione all'estero e le trasmette ai mandanti;

b. acquisisce le basi tecniche necessarie al riguardo ed effettua misurazioni e prove;

c. segue l'evoluzione delle telecomunicazioni; d. può proporre al mandante l'aggiunta di nuovi oggetti dell'esplorazione radio ai mandati di esplorazione radio esistenti; e. può eseguire studi di fattibilità per nuovi mandati di esplorazione radio.


Art. 5

Limitazioni e sottoprodotti 1

I mandati di esplorazione radio si riferiscono esclusivamente a oggetti dell'esplorazione radio all'estero e non possono comprendere utenti svizzeri.

2

Per principio, la CGE cancella tutte le informazioni rilevate involontariamente e riconosciute come concernenti utenti svizzeri. Essa può però elaborare e trasmettere al mandante interessato tali informazioni nella misura in cui sono importanti per l'esecuzione del mandato. Fondandosi sulle loro basi legali specifiche, la CGE e i mandanti disciplinano mediante convenzioni quadro l'elaborazione e la trasmissione di siffatte informazioni.

3

La CGE trasmette all'Ufficio federale di polizia i sottoprodotti conformemente all'articolo 99 capoverso 2bis LM. Essa disciplina tale trasmissione d'intesa con i destinatari autorizzati.

Condotta della guerra elettronica 3

510.292


Art. 6

Elaborazione dei dati 1

Tutti i risultati dell'esplorazione radio derivanti dall'esecuzione di un mandato sono trasmessi al mandante. I risultati dell'esplorazione radio possono rimanere memorizzati presso la CGE al massimo per la durata di validità del mandato.

2

I dati di collegamento provenienti dall'attività di esplorazione radio utili all'identificazione degli oggetti dell'esplorazione radio possono, se necessario, rimanere memorizzati presso la CGE.

3

La CGE informa, in forma generale, l'incaricato federale della protezione dei dati sulle collezioni di dati. Le basi tecniche non più utilizzate permanentemente e i dati tecnici, inclusi i dati di collegamento, sono messi a disposizione dell'Archivio federale.

4

La notifica delle collezioni di dati concernenti i risultati dell'esplorazione radio, il diritto di informazione e di accesso nonché l'archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili ai singoli mandanti.

Sezione 3: Condotta della guerra elettronica dell'esercito

Art. 7

Compiti 1 Nell'ambito della condotta della guerra elettronica dell'esercito, l'esplorazione radio acquisisce informazioni mediante il rilevamento, la sintetizzazione, la selezione e il trattamento di emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione in Svizzera e all'estero e le trasmette ai mandanti.

2

Essa acquisisce le basi tecniche necessarie ed effettua le misurazioni e le prove necessarie.

3

Il capo dell'esercito disciplina le competenze per l'istruzione in materia di condotta della guerra elettronica.


Art. 8

Esplorazione radio in occasione di impieghi per il promovimento della pace 1

Nell'ambito degli impieghi per il promovimento della pace, l'esplorazione radio sostiene, nella pertinente rete informativa, la missione delle unità svizzere sul posto nonché il mandato della missione internazionale. L'esplorazione radio è effettuata conformemente agli accordi conclusi con gli Stati partecipanti.

2

I competenti servizi specializzati della Confederazione sostengono l'impiego.


Art. 9

Esplorazione radio in occasione di impieghi per la salvaguardia delle condizioni d'esistenza 1

Nell'ambito degli impieghi per la salvaguardia delle condizioni d'esistenza, l'esplorazione radio è effettuata a favore della pertinente rete informativa oppure di altri mandanti autorizzati.

2

Essa è disciplinata nel quadro dell'autorizzazione dell'impiego.

Organizzazione e amministrazione 4

510.292


Art. 10

Disturbo elettronico

1

Il disturbo elettronico va impiegato con parsimonia, allo scopo di limitare il più possibile le conseguenze inevitabili per gli operatori delle telecomunicazioni titolari di una concessione.

2

Il Consiglio federale decide in merito all'impiego di mezzi di disturbo elettronici e alle pertinenti condizioni nell'ambito dei servizi di promovimento della pace.

3

Esso può ordinare la limitazione o l'interruzione del traffico delle telecomunicazioni mediante disturbo elettronico nell'ambito degli impieghi per la salvaguardia delle condizioni d'esistenza.

Sezione 4: Utilizzo dell'infrastruttura della CGE per scopi tecnici

Art. 11

1 Ai fini della pianificazione e nell'ambito della vigilanza sull'utilizzazione delle frequenze, l'Ufficio federale delle comunicazioni può chiedere al DDPS l'impiego di mezzi d'esplorazione radio per il controllo dello spettro delle frequenze conformemente all'articolo 26 della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni.

2

Nell'ambito delle sue possibilità tecniche e della sua disponibilità di personale, la CGE può accettare mandati per l'assistenza tecnica ad altre autorità della Confederazione e dei Cantoni. La sorveglianza delle frequenze civili è svolta d'intesa con l'Ufficio federale delle comunicazioni. Gli impieghi e l'utilizzazione dei risultati dell'esplorazione radio si fondano sulle basi legali del mandante.

Sezione 5: Sicurezza

Art. 12

Classificazione e trasmissione dei risultati dell'esplorazione radio 1

La CGE classifica i risultati dell'esplorazione radio per proteggere le procedure d'esplorazione utilizzate.

2

Il mandante decide in merito alla trasmissione ulteriore a organi autorizzati.


Art. 13

Protezione delle persone, delle informazioni e delle opere La CGE adotta misure di protezione e di sicurezza per garantire la protezione delle persone, delle informazioni e delle opere nei suoi settori d'attività.

3 RS

784.10

Condotta della guerra elettronica 5

510.292

Sezione 6: Controllo dell'esplorazione radio permanente

Art. 14

Autocontrollo 1 I mandanti garantiscono la legalità e la proporzionalità di tutti i mandati di esplorazione radio assegnati. Essi disciplinano la forma e l'assegnazione del mandato.

2

I mandanti e la CGE creano le premesse tecniche e organizzative per i controlli nei loro settori.


Art. 15

Istanza di controllo indipendente 1

L'istanza di controllo indipendente (ICI) è un'istanza di controllo interdipartimentale, interna all'amministrazione e indipendente. Essa verifica la legalità e la proporzionalità dei mandati di esplorazione radio. A tale scopo tiene conto delle priorità stabilite sulla base delle necessità di informazioni delle istanze politiche. 2

L'ICI verifica:

a. ogni

mandato;

b. l'aggiunta di nuovi oggetti dell'esplorazione radio ai mandati esistenti; c. l'acquisizione dei risultati delle esplorazioni radio nonché la loro trasmissione ed elaborazione ulteriore presso il mandante.

3

In base alla verifica, l'ICI può: a. trasmettere raccomandazioni scritte al mandante e alla CGE; b. chiedere al dipartimento del mandante la sospensione di mandati di esplorazione radio che non soddisfano o non soddisfano più i principi della legalità e della proporzionalità e presentare raccomandazioni sull'elaborazione ulteriore o sulla cancellazione dei risultati già acquisiti.

4

L'ICI sottopone annualmente al capo del DDPS un rapporto all'attenzione della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.

5

L'ICI garantisce la protezione delle informazioni ricevute conformemente alle norme in vigore per i mandanti e la CGE.


Art. 16

Obbligo di notifica e di informazione 1

I mandanti notificano all'ICI l'assegnazione e la sospensione di ogni mandato di esplorazione radio. La CGE inizia l'esecuzione dei mandati indipendentemente dall'avvio dell'esame da parte dell'ICI.

2

Previa consultazione del mandante o della CGE, l'ICI riceve sul posto tutte le informazioni dirette concernenti l'esplorazione radio permanente. Inoltre ottiene l'accesso alle installazioni e ai locali utilizzati per l'esplorazione radio permanente.

3

Le richieste e le decisioni di sospensione sono rese note al capo del DDPS.

Organizzazione e amministrazione 6

510.292


Art. 17

Collaborazione con organi di controllo interni ai dipartimenti 1

L'ICI e i competenti organi di controllo interni ai dipartimenti scambiano informazioni in merito alla pianificazione e all'esecuzione dell'attività di controllo concernente l'esplorazione radio permanente.

2

Gli organi di controllo interni ai dipartimenti mettono a disposizione dell'ICI i loro risultati concernenti l'esplorazione radio permanente.


Art. 18

Composizione e nomina dell'ICI 1

L'ICI è composta di 3 a 4 membri. Dispone delle necessarie competenze specifiche nella protezione dei diritti fondamentali, nell'esplorazione radio o nelle telecomunicazioni, nonché nella politica di sicurezza. Il DDPS non vi è rappresentato con la maggioranza dei membri e non ne assume la presidenza.

2

I membri dell'ICI eseguono il loro compito personalmente e non sono vincolati da istruzioni. Prima dell'entrata in carica, sono sottoposti a un controllo di sicurezza ampliato con audizione, conformemente all'ordinanza del 19 dicembre 20014 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

3

Previa consultazione dei dipartimenti competenti, il capo del DDPS sottopone alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza i nominativi dei dipendenti dell'amministrazione federale di cui propone la nomina nell'ICI. La Giunta nomina i membri dell'ICI per un periodo di quattro anni.

Sezione 7: Costi

Art. 19

La compensazione delle prestazioni della CGE a favore di terzi può avvenire conformemente alla legislazione sulle finanze della Confederazione.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 20

Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 27 giugno 20015 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:
a ...

4 RS

120.4

5 RS

120.2. La modificazione qui appresso é stata inserita nell'O menzionata.

Condotta della guerra elettronica 7

510.292


Art. 21

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

Organizzazione e amministrazione 8

510.292

Allegato

(art. 4 lett. d)

Oggetti e risultati dell'esplorazione radio, dati di collegamento 1.

Oggetti dell'esplorazione radio sono: a. i collegamenti radio; b. il traffico di radiocomunicazione; c. le persone fisiche e giuridiche; d. gli elementi d'indirizzo (segnatamente i numeri di chiamata).

2.

I risultati dell'esplorazione radio sono i prodotti chiesti dal mandante risultanti dall'elaborazione di un mandato di esplorazione radio.

3.

I dati di collegamento comprendono le informazioni sulle circostanze delle comunicazioni e non il contenuto delle comunicazioni.