Versione in vigore, stato 01.09.2016

01.09.2016 - * / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.1995 - 31.08.2016
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

725.14

Legge federale
concernente il transito stradale nella regione alpina

(LTS)

del 17 giugno 1994 (Stato 1° settembre 2016)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 84 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 19943,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).

3 FF 1994 II 1171

Art. 14 Oggetto

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).

Art. 2 Strade di transito nella regione alpina

Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:

a.
la strada del San Bernardino: tratta Thusis-Bellinzona-Nord;
b.
la strada del San Gottardo: tratta Amsteg-Göschenen-Airolo-Bellinzona-Nord;
c.
la strada del Sempione: tratta Briga-Gondo/Zwischbergen (confine);
d.
la strada del Gran San Bernardo: tratta Sembrancher-entrata nord della galleria.
Art. 3 Capacità

1 La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.

2 Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:

a.
la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;
b.
l'allargamento di strade mediante corsie supplementari.

3 La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all'aumento della capacità.

Art. 3a5 Galleria autostradale del San Gottardo

1 La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.

2 La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.

3 Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L'Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

5 Introdotto n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).

Art. 4 Strade di circonvallazione

1 La costruzione e l'estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.

2 Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell'ambiente.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 19956

6 DCF del 17 nov. 1994.