01.07.2016 - * / In vigore
01.01.2013 - 30.06.2016
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1

Ordinanza

sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge
federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale; visti gli articoli 3 capoverso 3 e 52 della legge federale del 4 ottobre 19852 sul trasporto pubblico, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l'esame delle persone incaricate di minimizzare i rischi che possono risultare per le persone, le cose e l'ambiente dalle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose (addetti alla sicurezza).


Art. 2

Campo di

applicazione

1

La presente ordinanza si applica alle imprese che trasportano merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile o che, in questo contesto, effettuano operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico o scarico.3 1bis L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza gli impianti di trasporto a fune in base al loro potenziale di pericolo.4 2 Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla navigazione sul Reno.

RU 2001 1712 1 RS

741.01

2 RS

742.40

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5089).

4

Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2513).

741.622

Circolazione stradale 2

741.622


Art. 3

Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. impresa: ogni persona fisica o giuridica, ogni associazione di persone senza personalità giuridica e ogni istituzione statale con o senza personalità giuridica propria; b.5 merci pericolose: sostanze o oggetti designati come tali nell'ordinanza del 29 novembre 20026 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e nell'ordinanza del 3 dicembre 19967 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Sezione 2: Doveri dell'impresa

Art. 4

Designazione degli addetti alla sicurezza 1

Le imprese devono designare uno o più addetti alla sicurezza per ciascuna attività connessa alla manipolazione di merci pericolose.

2

Addetti alla sicurezza possono essere il personale o il titolare dell'impresa o persone esterne a quest'ultima.

3

Gli addetti alla sicurezza devono essere designati per scritto.


Art. 5

Esenzione 1 Le deroghe all'obbligo di designare addetti alla sicurezza sono disciplinate nell'allegato alla presente ordinanza. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può adeguare l'allegato all'evoluzione del diritto nazionale e internazionale.8 2 I corpi d'armata e le unità subordinate dell'esercito non devono designare, in situazioni particolari o straordinarie, alcun addetto alla sicurezza.

3

L'autorità esecutiva può autorizzare ulteriori deroghe all'obbligo di designare addetti alla sicurezza, sempreché si presenti un caso speciale e purché la sicurezza sia garantita. Nel settore delle strade, le deroghe possono essere accordate unicamente con il consenso dell'Ufficio federale delle strade.9

Art. 6

Impiego degli addetti alla sicurezza 1

Gli addetti alla sicurezza possono essere impiegati solamente nei settori per i quali sono titolari di un documento comprovante l'istruzione.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2513).

6 RS

741.621

7 RS

742.401.6

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2513).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2513).

Addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 3

741.622

2

Se l'impresa designa più addetti alla sicurezza, deve coordinarne gli ambiti di competenza e precisarne per scritto i compiti e le competenze.


Art. 7

Notificazione alle autorità Le imprese devono comunicare all'autorità esecutiva, spontaneamente ed entro 30 giorni dalla designazione, i nomi degli addetti alla sicurezza e i settori specificati nel documento comprovante l'istruzione.


Art. 8

Statuto degli addetti alla sicurezza nell'azienda 1

Le imprese devono creare le premesse affinché gli addetti alla sicurezza possano adempiere i loro compiti.

2

Devono accordare agli addetti alla sicurezza l'autonomia necessaria e assicurarsi che non derivi loro nessuno svantaggio dall'adempimento dei compiti.

3

Devono garantire agli addetti alla sicurezza il contatto diretto con il personale che si occupa delle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose e l'accesso diretto ai posti di lavoro.


Art. 9

Comunicazione interna all'azienda Le imprese devono curarsi di comunicare al personale dell'azienda i nomi degli addetti alla sicurezza, come pure i loro compiti e le loro funzioni.


Art. 10

Controlli 1 Le imprese sono tenute a fornire all'autorità esecutiva tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza e ai controlli; sono tenute a consentirle il libero accesso all'azienda per le necessarie indagini.

2

Esse devono conservare per almeno cinque anni i rapporti degli addetti alla sicurezza e presentarli all'autorità esecutiva su sua richiesta.

Sezione 3: Compiti degli addetti alla sicurezza

Art. 11

Compiti generali

1

Gli addetti alla sicurezza sono tenuti a: a. vigilare sul rispetto delle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose; b. consigliare l'impresa nelle attività connesse al trasporto di merci pericolose; c. allestire, a destinazione della direzione dell'impresa, rapporti annuali sulle attività dell'impresa inerenti al trasporto di merci pericolose.

2

Sono in particolare tenuti a verificare: a. le procedure con le quali si intende assicurare il rispetto delle prescrizioni per l'identificazione delle merci pericolose trasportate;

Circolazione stradale 4

741.622

b. la prassi con la quale l'impresa, al momento dell'acquisto dei mezzi di trasporto, tiene conto delle esigenze particolari relative alle merci pericolose trasportate;

c. le procedure con le quali si controlla il materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico e scarico; d. se i lavoratori dell'impresa interessati sono istruiti a sufficienza e se ciò è indicato nella documentazione relativa al personale; e. se sono previste misure urgenti appropriate nel caso di eventuali incidenti o eventi particolari che possono pregiudicare la sicurezza nelle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose; f.

se vengono eseguite indagini e, sempreché sia necessario, se vengono allestiti rapporti su incidenti, eventi particolari o infrazioni gravi constatati durante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose; g. se sono introdotte misure appropriate per evitare il ripetersi di incidenti, eventi particolari o infrazioni gravi; h. se vengono osservate le prescrizioni giuridiche e i requisiti particolari posti al trasporto di merci pericolose nella scelta e nell'impiego di subappaltatori o di altre terze persone; i.

se il personale incaricato delle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose dispone di direttive e istruzioni dettagliate; j.

se sono introdotte misure intese a informare sui pericoli legati alle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose; k. se sono introdotte misure intese a verificare la presenza dei documenti e dei dispositivi di sicurezza nel mezzo di trasporto nonché la loro conformità alle prescrizioni; l.

se sono introdotte procedure per verificare il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di carico e scarico; m.10 se è disponibile il piano di sicurezza secondo il numero 1.10.3.2 dell'Accordo europeo del 30 settembre 195711 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e secondo il numero 1.10.3.2 del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)12.

10 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 dic. 2006 (RU 2006 5365).

11 RS

0.741.621

12 Il RID (All. I al CIM - RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS.

Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.

Addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 5

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Art. 12

Rapporto di incidente 1

Gli addetti alla sicurezza garantiscono l'allestimento entro un termine utile di un rapporto di incidente a destinazione della direzione dell'impresa, se durante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose: a. sono liberate quantità superiori a quelle per le quali non occorre designare addetti alla sicurezza; o b. sono uccise o ferite gravemente persone; è considerato ferimento grave il caso di una persona il cui trattamento necessita di una degenza ospedaliera di oltre 24 ore.

2

Il rapporto descrive le circostanze, lo svolgimento, le conseguenze dell'incidente e le misure che sono state adottate al fine di evitare altri incidenti analoghi.

3

Le imprese devono consegnare il rapporto alle autorità esecutive.

Sezione 4: Formazione ed esame degli addetti alla sicurezza

Art. 13

Principio Gli addetti alla sicurezza devono possedere una formazione e aver superato i relativi esami.


Art. 14

Estensione della

formazione

1

La formazione deve fornire nozioni sufficienti sui pericoli legati al trasporto di merci pericolose e sulle attività connesse, sulle prescrizioni vigenti a tale proposito e sui compiti di cui agli articoli 11 e 12.

2

Essa può limitarsi a uno o due mezzi di trasporto e a uno o più dei seguenti settori composti delle classi definite nell'ADR13 e nel RID14, come segue:15 a. classe

1;

b. classe

2;

c. classe

7;

d. classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9; e.16 classe 3 numeri ONU 1202, 1203, 1223, 3475 e carburante avio classificato ai numeri ONU 1268 e 1863.

13 RS

0.741.621

14 Il RID (All. I al CIM - RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS.

Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2006 (RU 2006 5365).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5089).

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Art. 15

Svolgimento della formazione 1

La formazione deve svolgersi in Svizzera.

2

All'inizio di ogni anno, gli organizzatori della formazione comunicano le date della stessa alle autorità d'esecuzione.

3

Il numero dei partecipanti a un corso di formazione si limita a 25.


Art. 16

Durata della formazione 1

La formazione per la parte generale, nella quale sono fornite le nozioni necessarie per tutti gli addetti alla sicurezza, e per la parte speciale per un mezzo di trasporto comprende 24 unità didattiche.

2

Per ogni ulteriore mezzo di trasporto essa comprende 4 unità didattiche.

3

Un'unità didattica dura almeno 45 minuti.


Art. 17

Attestato di formazione 1

L'organizzatore della formazione rilascia un attestato di formazione se il partecipante ha seguito le unità didattiche prescritte per ottenerlo.

2

L'attestato di formazione è valido un anno a partire dalla conclusione della formazione.

3

L'attestato di formazione contiene le seguenti indicazioni: a. organizzatore della formazione; b. cognome, nome e indirizzo del partecipante; c. documento esibito (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre); d. settore di validità di cui all'articolo 14 capoverso 2; e. date della formazione; f.

cognome e firma del responsabile della formazione.


Art. 18

Presupposti per

l'esame

1

Chi dispone di un attestato di formazione valido può sostenere un esame.

2

Un permesso secondo gli articoli 51 e 52 dell'ordinanza del 27 novembre 200017 sugli esplosivi vale quale attestato di formazione per la classe 1 (art. 14 cpv. 2).

3

Un certificato della categoria professionale 11.2 della tabella 3 B di cui all'allegato 3 dell'ordinanza del 15 settembre 1998 18 concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione vale quale attestato di formazione per la classe 7 (art. 14 cpv. 2).

4

Per sostenere l'esame volto a prolungare il documento comprovante l'istruzione non è necessario un attestato di formazione.

17 RS

941.411

18 RS

814.501.261

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Art. 19

Esame 1 L'esame può riguardare soltanto i campi menzionati nella formazione.

1bis

Per il trasporto di merci pericolose della classe 7 deve essere sostenuto un esame speciale.19 2

Al momento dell'esame i candidati devono provare di possedere le conoscenze necessarie in merito alle misure generali concernenti la prevenzione dei rischi e alle misure di sicurezza, nonché alle disposizioni concernenti i mezzi di trasporto contenute in atti normativi nazionali e internazionali.

3

Le materie d'esame sono definite conformemente al numero 1.8.3.11 ADR20 e al numero 1.8.3.11 RID21.

4

All'inizio di ogni anno, gli organi preposti agli esami comunicano alle autorità d'esecuzione le date degli stessi.


Art. 20

Organi preposti agli esami 1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni riconosce gli organi autorizzati a eseguire gli esami.

2

Un organo preposto agli esami deve: a. avere la propria sede in Svizzera; b. essere indipendente dalle imprese che impiegano addetti alla sicurezza; c. garantire l'obiettività degli esami; d. garantire le conoscenze tecniche necessarie; e. provare, mediante un programma, che è in grado di eseguire gli esami conformemente al regolamento; f.

poter eseguire l'esame in italiano, francese e tedesco.

3

L'organo preposto agli esami non può essere un organizzatore di formazioni.22

Art. 21

Documento comprovante l'istruzione 1

Gli organi preposti agli esami rilasciano ai candidati che hanno superato l'esame un documento comprovante l'istruzione.

2

Il documento comprovante l'istruzione è valido cinque anni.

3

Esso è prolungato di volta in volta di cinque anni se, durante l'anno che precede la sua scadenza, il titolare supera nuovamente l'esame.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2513).

20 RS

0.741.621

21 Il RID (All. I al CIM - RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU, né nella RS.

Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch 22 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2006 5365).

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4

Contenuto e forma del documento comprovante l'istruzione devono corrispondere al modello di cui al numero 1.8.3.11 ADR23 oppure al numero 1.8.3.11 RID24; nel documento comprovante l'istruzione dev'essere inoltre indicato il settore di validità secondo l'articolo 14 capoverso 2.

5

Gli organi preposti agli esami tengono un elenco dei documenti comprovanti l'istruzione rilasciati e prolungati. Tale elenco può essere consultato da chiunque.


Art. 22

Documenti esteri comprovanti l'istruzione Sono riconosciuti come equivalenti i documenti esteri comprovanti l'istruzione rilasciati in applicazione della direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 199625, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, del numero 1.8.3 ADR26 o del numero 1.8.3 RID27.

Sezione 5: Disposizioni penali per il settore delle strade

Art. 23

Dirigenti di imprese

È punito con la multa chi, in qualità di dirigente di impresa:28 a. non designa alcun addetto alla sicurezza; b. non comunica nei termini previsti il nome degli addetti alla sicurezza designati;

c. non si adopera affinché gli addetti alla sicurezza possano adempiere i loro compiti;

d. ostacola l'autorità esecutiva nella sua attività di controllo, le nega l'accesso all'azienda o rifiuta di rilasciare le informazioni necessarie, oppure le fornisce informazioni non veritiere; e. non osserva l'obbligo di conservare i rapporti scritti; f.

induce addetti alla sicurezza a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza o non lo impedisce per quanto possibile.

23 RS

0.741.621

24 Il RID (All. I al CIM - RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU, né nella RS.

Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch 25 GU L 145 del 19 giu. 1996, p. 10.

26 RS

0.741.621

27 Il RID (All. I al CIM - RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU, né nella RS.

Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch 28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2006 (RU 2006 5365).

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Art. 24

29 È punito con la multa chi, in qualità di addetto alla sicurezza, non adempie i compiti di cui agli articoli 11 e 12.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 25

Esecuzione 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza nel settore delle strade. Adottano le misure necessarie e designano le autorità competenti.

2

L'Ufficio federale dei trasporti esegue la presente ordinanza nel settore del trasporto pubblico.

3

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport esegue la presente ordinanza nel settore dei trasporti militari.

4

Nelle aziende dove l'esecuzione spetta in parte alle autorità federali e in parte ai Cantoni, queste autorità esecutive coordinano le loro attività.

5

Le autorità esecutive effettuano i controlli nelle aziende e possono chiedere di consultare la documentazione che riguarda i compiti degli addetti alla sicurezza.

6

Esse possono controllare i programmi di formazione e gli esami in ogni momento e senza preavviso.


Art. 26

Disposizioni transitorie

1

Gli addetti alla sicurezza devono essere designati entro il 31 dicembre 2002.

2

La prova di un esame, equivalente a quello di cui all'articolo 19, superato nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente ordinanza, vale quale documento comprovante l'istruzione per cinque anni dopo il superamento dell'esame.

a30 Disposizioni transitorie della modifica del 22 ottobre 2008 Gli attestati di formazione e i documenti comprovanti l'istruzione per la classe 3 numeri ONU 1202, 1203 e 1223 rilasciati prima del 1° gennaio 2009 valgono anche per il numero ONU 3475 e il carburante avio classificato ai numeri ONU 1268 e 1863.


Art. 27

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2006 (RU 2006 5365).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5089).

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Allegato31

(art. 5 cpv. 1)

Deroghe

Sono esenti dall'obbligo di designare addetti alla sicurezza: 1. le imprese, le cui attività non superano le quantità limitate per unità di trasporto o vagone, stabilite dai valori limite di cui al numero 1.7.1.4, ai capitoli 3.3-3.5 oppure, per i trasporti in colli, al numero 1.1.3.6 ADR32/RID33.

2. le imprese, le cui attività si limitano a: a. contenitori-cisterna di cantiere secondo il numero 1.1.3.6.3.b SDR34; b. 2 unità di irradiazione n. ONU 2916 con un'attività al massimo 10 volte superiore al valore A2 (o al valore A1 in caso di particolari fonti radioattive) o 2 sonde isotopiche n. ONU 3332 per unità di trasporto.

31 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2513). Aggiornato dai n. II delle O dell'8 dic. 2006 (RU 2006 5365) e del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5089).

32 RS

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33 Il RID (All. I al CIM - RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS.

Lo stampato è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.

34 RS

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