01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
28.06.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 27.06.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.03.2021
01.09.2017 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.08.2017
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.01.2015
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.04.2006 - 31.12.2007
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1

Ordinanza
sul sistema d'informazione
della Polizia giudiziaria federale
(Ordinanza JANUS)

del 30 novembre 2001 (Stato 22 gennaio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC);
visto l'articolo 340 del Codice penale2 (CP);
visto l'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure
per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione del sistema d'informazione della Polizia
giudiziaria federale (JANUS), il quale può essere utilizzato anche dai Cantoni.


Art. 2

Scopo del sistema d'informazione JANUS serve a facilitare: a.

i compiti legali d'informazione, coordinamento e analisi della Polizia giudiziaria federale; b.

l'esecuzione di indagini preliminari e inchieste di polizia giudiziaria
nell'ambito delle competenze materiali della Confederazione; c.

la collaborazione della Polizia giudiziaria federale con le autorità cantonali
preposte al perseguimento penale e con i servizi di polizia giudiziaria dei
Cantoni, nella misura in cui partecipino, nell'ambito delle loro competenze,
alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale; d.

la collaborazione della Polizia giudiziaria federale con le autorità di Stati
esteri nella lotta contro la criminalità internazionale; e.

le autorità cantonali preposte al perseguimento penale e i servizi di polizia
giudiziaria dei Cantoni nelle indagini preliminari e nelle inchieste di polizia
giudiziaria che non coprono la giurisdizione penale federale e non rientrano RU 2002 96

1 RS

360

2 RS

311.0

3 RS

120

360.2

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 2

360.2

nel campo d'applicazione della legge federale del 15 giugno 19344 sulla
procedura penale (PP), della LUC e della LMSI; f.

l'amministrazione dei documenti e fascicoli elaborati dalla Polizia giudiziaria federale.


Art. 3

Campo d'applicazione

1 In JANUS sono trattati, nell'ambito dei compiti della Polizia giudiziaria federale
secondo l'articolo 2 LUC, i dati necessari per: a.

la prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti secondo
l'articolo 29 della legge del 3 ottobre 19515 sugli stupefacenti nonché gli articoli 9 e 10 LUC; b.

l'identificazione e la lotta contro il crimine organizzato secondo gli articoli 7
e 8 LUC nonché l'articolo 340bis capoverso 1 CP; c.

la lotta contro la falsificazione delle monete secondo la Convenzione internazionale del 20 aprile 19296 per la lotta contro la falsificazione delle monete; d.

la lotta contro la tratta degli esseri umani secondo l'Accordo internazionale
del 18 maggio 19047 inteso a garantire una protezione efficace contro il
traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, secondo la
Convenzione internazionale del 4 maggio 19108 per la repressione della
tratta delle bianche, secondo la Convenzione internazionale del 30 settembre
19219 per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la Convenzione internazionale dell'11 ottobre 193310 concernente la repressione della
tratta delle donne maggiorenni; e.

la lotta contro la diffusione delle pubblicazioni oscene secondo l'Accordo
internazionale del 4 maggio 191011 per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene e secondo la Convenzione internazionale del 12 settembre
192312 per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni
oscene;

f.

la lotta alla criminalità economica secondo l'articolo 340bis capoverso 2 CP
nonché gli articoli 7 e 8 LUC; g.

la lotta al riciclaggio di denaro secondo l'articolo 340bis capoverso 1 CP
nonché gli articoli 7 e 8 LUC; h.

la lotta ai reati di corruzione secondo l'articolo 340bis capoverso 1 CP nonché gli articoli 7 e 8 LUC.

4 RS

312.0

5 RS

812.121

6 RS

0.311.51

7 RS

0.311.31

8 RS

0.311.32

9 RS

0.311.33

10 RS

0.311.34

11 RS

0.311.41

12 RS

0.311.42

Sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale 3

360.2

2 In JANUS sono altresì trattati i dati necessari all'adempimento dei compiti della
Polizia giudiziaria federale volti alla lotta contro il terrorismo, il commercio di armi
e la criminalità che minaccia la sicurezza interna nonché al perseguimento degli altri
reati di cui all'articolo 340 CP, nella misura in cui essi siano di competenza della
Confederazione. Questi dati sono trattati separatamente da quelli secondo i capoversi 1 e 3. Il loro trattamento si basa sulle prescrizioni della PP13.

3 Le autorità cantonali preposte al perseguimento penale e i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni possono trattare nel sottosistema «Giornale» di JANUS i dati volti
alla lotta contro i reati per i quali non vi è alcuna giurisdizione penale federale e che
non rientrano nel campo d'applicazione della PP, LUC e LMSI. Il trattamento di tali
dati è retto dalle prescrizioni cantonali.


Art. 4

Struttura di JANUS

JANUS è composto dei seguenti sottosistemi: a.

«Persone e precedenti» (PV), in cui sono registrati dati e informazioni sulle
persone e i precedenti che le riguardano, raccolti nell'ambito di indagini
preliminari, di indagini di polizia giudiziaria oppure di fonti accessibili al
pubblico;

b.

«Giornale» (JO), in cui sono registrate, su ogni caso, informazioni raccolte
nell'ambito di indagini preliminari, indagini di polizia giudiziaria oppure di
fonti accessibili al pubblico (in particolare sorveglianza di telecomunicazioni, osservazioni, verbali d'inchiesta); c.

«Sistema del rapporto di polizia» (PR); in cui sono iscritti e gestiti i rapporti
e le denunce necessari all'adempimento dei compiti; d.

«Controllo delle pratiche e delle scadenze» (GT), in cui sono registrate le
informazioni necessarie per il controllo delle pratiche; e.

«Informazioni generali» (ER), in cui sono registrate altre informazioni utili e
necessarie per l'adempimento dei compiti quali dati di elenchi telefonici,
estratti di giornale , descrizione delle competenze degli uffici oppure dati desunti da fonti accessibili al pubblico; f.

«Lessici tecnici, repertori e metodi operativi nel settore della criminalità»
(TL);

g.

«Rapporto di situazione» (LA), in cui sono registrati i rapporti sulla situazione nazionale e internazionale; h.

«Analisi» (AN), in cui sono registrati tutti i risultati dei mandati di analisi; i.

«Blüte» (BL), in cui sono registrati tutti i tipi di valuta falsa e i metodi operativi di falsificazione.

13 RS

312.0

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 4

360.2


Art. 5

Struttura dei sottosistemi «Persone e precedenti» e «Giornale» 1 Il sottosistema «Persone e precedenti» (PV) comprende: a.

i dati di base relativi all'identità delle persone; b.

i precedenti, vale a dire dati relativi ai fatti, classificati secondo categorie di
reati;

c.

i sottocampi che permettono tra l'altro di marcare gli elementi di confronto,
segnatamente con terzi, nel testo di un precedente e di effettuare consultazioni in base a tali elementi di confronto. L'elenco completo dei sottocampi
figura nell'allegato 114.

2 Il sottosistema «Giornale» comprende: a.

l'intestazione: i dati relativi ai giornali allestiti nell'ambito di una pratica; b.

iscrizioni: dati in merito a ogni singolo fatto.

3 I dati di base con relativi precedenti oppure l'intestazione con relative iscrizioni
costituiscono assieme un blocco di dati.

4 Nei sottosistemi «Persone e precedenti» e «Giornale», i dati raccolti nell'ambito di
un'indagine preliminare, di un'indagine di polizia giudiziaria dopo l'apertura da
parte di un'autorità istruttoria o di fonti accessibili al pubblico sono classificate in
tre categorie distinte.


Art. 6

Dati trattati

1 Per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sono trattati in JANUS soltanto
i dati concernenti persone sospettate di esercitare tale traffico, di esservi implicate,
di parteciparvi o di trarne profitto. I dati riguardanti le persone che si limitano a consumare stupefacenti non sono registrati.

2 Per la lotta contro la criminalità organizzata sono trattati i dati concernenti: a.

organizzazioni contro le quali sussistono motivi di sospetto sufficientemente
fondati che si tratti di associazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter CP; b.

persone contro le quali sussistono motivi di sospetto sufficientemente fondati che preparino, commettano o sostengano reati per i quali si presume la
partecipazione di un'organizzazione ai sensi della lettera a; c.

persone contro le quali sussistono motivi di sospetto sufficientemente fondati che appartengano o sostengano un'organizzazione ai sensi della lettera a.

3 Per la lotta contro la falsificazione delle monete sono trattati in JANUS i dati relativi a persone sospettate di commettere tali attività delittuose, di esservi implicate, di
parteciparvi o di trarne profitto.

14

Gli allegati 1 e 2 delle presente ordinanza non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale e
nella Raccolta sistematica delle leggi federali. Gli stampati separati sono ottenibili presso
l'UFCL, Logistica 3003 Berna.

Sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale 5

360.2

4 Per la lotta contro la tratta degli esseri umani sono trattati in JANUS i dati relativi
a persone sospettate di commettere tali attività delittuose, di esservi implicate, di
parteciparvi o di trarne profitto.
5 Per la lotta contro la diffusione di pubblicazioni oscene sono trattati in JANUS i
dati relativi a persone sospettate di commettere tali attività delittuose, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto.
6 Per la lotta contro il terrorismo, il commercio di armi e la criminalità che minaccia
la sicurezza interna nonché per il perseguimento degli altri reati di cui all'articolo
340 CP, nella misura in cui essi siano di competenza della Confederazione, sono
trattati in JANUS i dati relativi a persone sospettate di commettere tali attività delittuose, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto.
7 Per la lotta contro la criminalità economica secondo l'articolo 340bis capoverso 2
CP sono trattati in JANUS i dati relativi a persone sospettate di commettere tali attività delittuose, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto.
8 Per la lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l'articolo 340bis capoverso 1 CP
sono trattati in JANUS i dati relativi a persone sospettate di commettere tali attività
delittuose, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto.
9 Per la lotta contro i reati di corruzione secondo gli articoli 340 e 340bis capoverso 1
CP sono trattati in JANUS i dati relativi a persone sospettate di commettere tali attività delittuose, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto.
10 Per la lotta contro i reati di competenza delle autorità cantonali sono trattati in
JANUS i dati relativi a persone sospettate di commettere tali attività delittuose, di
esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto.

11 I dati relativi a terzi su cui non sono stati raccolti dati di base, possono essere
trattati in JANUS soltanto se necessario per il raggiungimento degli scopi citati
nell'articolo 2.

12 I dati derivanti da fonti accessibili al pubblico possono essere registrati nei sottosistemi «Persone e precedenti» e «Giornale», nella misura in cui vi sia un nesso con
dati o casi già registrati giusta i capoversi 1-10.

13 Soltanto i dati elencati nel catalogo (allegato 115) possono essere trattati in
JANUS.


Art. 7

Provenienza dei dati

I dati memorizzati in JANUS provengono da: a.

indagini di polizia della Confederazione e dei Cantoni effettuate prima
dell'apertura di un'indagine di polizia giudiziaria; b.

indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità cantonali di perseguimento penale e di polizia; 15

Gli allegati 1 e 2 delle presente ordinanza non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale e
nella Raccolta sistematica delle leggi federali. Gli stampati separati sono ottenibili presso
l'UFCL, Logistica 3003 Berna.

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 6

360.2

c.

indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità federali di perseguimento
penale e di polizia;

d.

organi di sicurezza della Confederazione secondo la LMSI; e.

notificazioni conformemente agli articoli 2 lettere b-d, 4, 8 capoverso 1 e 10
LUC;

f.

verificazioni effettuate nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria per
l'assunzione di prove; g.

fonti accessibili al pubblico.

Art. 8 Diritto d'essere informati delle persone interessate Le domande d'informazione concernenti i dati registrati in JANUS secondo la LUC
sono rette dall'articolo 14 LUC. Le domande d'informazione concernenti i dati registrati secondo l'articolo 3 capoverso 2 sono rette dall'articolo 102 bis della PP16.


Art. 9

JANUS Intranet

1 JANUS Intranet è un sistema di comunicazione a circuito chiuso e codificato. Si
compone di un Intranet e una posta elettronica ed è gestito indipendentemente da
altri sistemi.

2 L'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) mette a disposizione JANUS Intranet alle seguenti cerchie di utenti: a.

ai servizi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dei compiti di polizia
giudiziaria;

b.

agli utenti di JANUS; c.

alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale che partecipano alla
lotta alla criminalità intercantonale e internazionale nell'ambito della loro
competenza.

3 I dati di tipo amministrativo contenuti in JANUS Intranet e la posta elettronica
possono essere resi accessibili anche ad altre cerchie di persone che contribuiscono
con prestazioni logistiche o organizzative al funzionamento di JANUS nonché
all'amministrazione e alla formazione dei suoi utenti.

Sezione 2: Utenti e diritto d'accesso

Art. 10

Accesso in generale

1 Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo, nella misura in cui
sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali: a.

la Polizia giudiziaria federale; 16 RS

312.0

Sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale 7

360.2

b.

i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni che collaborano con la Polizia
giudiziaria federale e con la Sezione Analisi criminalità organizzata, criminalità economica e criminalità generale del Servizio di analisi e prevenzione,
nell'ambito delle loro competenze (art. 12 LUC); c.

la Sezione Analisi criminalità organizzata, criminalità economica e criminalità generale nonché il Servizio degli stranieri del Servizio di analisi e prevenzione; d.

il Servizio di controllo dell'Ufficio federale (Servizio di controllo); e.

il consulente per la protezione dei dati dell'Ufficio federale; f.

il responsabile del progetto e gli amministratori del sistema.

2 Ai servizi dell'Ufficio federale che non svolgono nessun compito di perseguimento
penale ma sono competenti per il vaglio e l'amministrazione degli incartamenti, può
essere concesso un accesso limitato a JANUS, a seconda delle loro necessità, per
l'adempimento dei loro compiti legali.

3 Fino all'introduzione nell'UFP dell'indice del sistema informatizzato di gestione e
indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS), i seguenti servizi hanno
un accesso al sistema JANUS limitato alla breve informazione, nella misura in cui
esso sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali: a.

il Servizio di analisi e prevenzione b.

l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro 4 Per procedimenti concreti e su richiesta, l'accesso al sottosistema «Giornale» può
essere concesso anche ad autorità cantonali di perseguimento penale. L'Ufficio federale disciplina le modalità nel regolamento per il trattamento dei dati.

5 I servizi delle guardie di confine e quelli delle dogane hanno accesso al sottosistema «Lessici tecnici, repertori e metodi operativi nel settore della criminalità»
(TL).

6 L'allegato 217 disciplina le autorizzazioni d'accesso per categorie di utenti ai diversi dati in JANUS.


Art. 11

Accesso ai sottosistemi ©Persone e precedenti» e «Giornale»

1 In casi particolari gli organi che hanno introdotto dati nel sottosistema «Persone e
precedenti» possono limitare l'accesso a questi dati, determinando le persone autorizzate a trattarli.

2 Nell'ambito di un'indagine, soltanto i servizi cantonali di polizia giudiziaria e le
autorità cantonali di perseguimento penale che conducono tale indagine hanno accesso ai dati del sottosistema «Giornale». Anche gli specialisti della Polizia giudiziaria federale, designati nel regolamento per il trattamento dei dati, possono accedere a 17

Gli allegati 1 e 2 delle presente ordinanza non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale e
nella Raccolta sistematica delle leggi federali. Gli stampati separati sono ottenibili presso
l'EDMZ, 3003 Berna.

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 8

360.2

questi dati. In casi particolari le autorità cantonali responsabili dell'indagine possono rifiutare loro l'accesso.

3 Se un altro Cantone è interessato dall'indagine, la Polizia giudiziaria federale o il
servizio cantonale competente possono estendere l'accesso ai dati all'autorità corrispondente del Cantone interessato. Devono, dapprima, prendere contatto con le autorità cantonali incaricate dell'indagine.

Sezione 3: Trattamento dei dati Art. 12 Introduzione dei dati 1 La Polizia giudiziaria federale e i servizi cantonali di polizia giudiziaria interessati
introducono essi stessi in JANUS i dati che hanno raccolto. Determinano le categorie dei precedenti e li qualificano come attendibili o poco attendibili in funzione
della loro provenienza, del modo di acquisizione, del loro contenuto e dei dati già
disponibili.

2 Ad eccezione dei dati secondo l'articolo 3 capoverso 3, i dati destinati ai sottosistemi «Persone e precedenti» e «Giornale» sono rilevati provvisoriamente sino al loro esame da parte del Servizio di controllo.

Art. 13 Controllo dei dati

1 Il Servizio di controllo provvede affinché i dati raccolti in JANUS, ad eccezione
dei dati secondo l'articolo 3 capoverso 3, siano conformi alle disposizioni della presente ordinanza e utilizzabili per l'analisi tecnica e di polizia.

2 Esso conferma la registrazione finale dei dati raccolti provvisoriamente nel sistema, dopo aver verificato la loro esattezza, la loro corretta attribuzione alle categorie di reati, la loro corretta qualificazione in merito ad attendibilità e stato
dell'indagine. In tale contesto tiene conto in particolare della provenienza e del
contenuto delle informazioni, come pure di tutti gli altri dati disponibili nel sistema.

3 Dati lacunosi sono corretti o cancellati dal Servizio di controllo. Se si tratta di correzioni notevoli o di cancellazioni, ne informa dapprima il servizio che ha registrato
i dati.

4 Il Servizio di controllo può domandare di consultare gli incartamenti cantonali,
onde verificare la loro conformità sia con le disposizioni della presente ordinanza sia
con i relativi documenti.

5 L'Ufficio federale disciplina le modalità di controllo dei dati nel regolamento per il
trattamento dei dati.

Art. 14 Valutazione generale e periodica dei dati dei sottosistemi «Persone e
precedenti» e «Giornale» 1 Il Servizio di controllo procede a una valutazione generale di ogni blocco di dati
dei sottosistemi «Persone e precedenti» e «Giornale» al più tardi ogni quattro anni
dopo la registrazione del primo dato.

Sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale 9

360.2

2 Esamina in particolare se: a.

i dati registrati di ogni singolo precedente sono conformi alle disposizioni
della presente ordinanza. Verifica conformemente all'articolo 6 se il precedente può fornire, sotto il profilo dell'ammissibilità e dell'età, ulteriori elementi di sospetto nei confronti della persona interessata. Se ciò non è il caso
i dati sono corretti o cancellati. Se si tratta di cancellazioni o correzioni che
si ripercuotono sui fatti, se ne informa dapprima il servizio che ha registrato
i dati;

b.

l'insieme delle informazioni contenute in un blocco di dati è ancora proporzionale e i dati sono tali da costituire motivo di sospetto per ulteriori accertamenti. Se non adempie dette condizioni, tutto il blocco di dati è cancellato
dopo averne dato notizia al servizio che ha registrato i dati.

3 Le informazioni su terzi registrate da più di tre anni, senza che esista un proprio
blocco di dati, sono rese anonime al momento della valutazione generale, tranne se
servono per un preciso procedimento penale.


Art. 15

Interfacce

1 Per evitare una doppia registrazione: a.

la Polizia giudiziaria federale può copiare i dati trasmessi attraverso il canale
di INTERPOL nel sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato
delle persone e dei fascicoli (IPAS). Questa funzione non è automatizzata.

b.

gli utenti dei Cantoni e della Confederazione possono copiare in JANUS i
dati contenuti nei loro sistemi.

2 L'Ufficio federale definisce le modalità nel regolamento per il trattamento dei dati.

Art. 16 Comunicazione di dati ad autorità tenute a fornire informazioni 1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita
e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità tenute a collaborare secondo l'articolo 4 LUC: a.

autorità di perseguimento penale, segnatamente ministeri pubblici, giudici
istruttori, autorità preposte all'assistenza giudiziaria e organi di polizia giudiziaria della Confederazione e dei Cantoni; b.

servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministrativa della Confederazione e dei Cantoni nonché autorità della Confederazione incaricate dell'esecuzione della LMSI; c.

organi delle guardie di confine e delle dogane; d.

autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti di polizia
degli stranieri e sono competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché di concessione dell'asilo e di ammissione provvisoria;

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 10

360.2

e.

controlli degli abitanti e autorità competenti per la tenuta dei registri di
commercio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale, dell'aviazione
civile nonché del registro fondiario; f.

autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; g.

altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.

2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare, spontaneamente o previa richiesta motivata, i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità per sostenerle nell'adempimento dei loro compiti legali: a.

autorità di cui al capoverso 1 lettera a, per i loro procedimenti penali, indagini di polizia giudiziaria e procedure d'assistenza giudiziaria; b.

autorità di cui al capoverso 1 lettere b e c, per le loro indagini di polizia giudiziaria nonché per l'adempimento dei compiti ai sensi della LMSI; c.

autorità di cui al capoverso 1 lettera d, per l'adempimento dei compiti di polizia degli stranieri nonché per impedire o perseguire abusi nell'ambito delle
disposizioni sull'entrata e sul soggiorno degli stranieri e in quello della legislazione sull'asilo.

3 Portata e premesse degli obblighi d'informazione nonché delle richieste da parte di
autorità secondo il capoverso 2 risultano per analogia dall'articolo 4 capoversi 2-4
dell'ordinanza del 30 novembre 200118 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia.

Art. 17 Comunicazione di dati ad altri destinatari 1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita
e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali registrati in JANUS ai seguenti destinatari: a.

autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di
polizia, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all'articolo
13 capoverso 2 LUC;

b.

tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di
perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL),
nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC; c.

autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria; d.

Amministrazione federale delle finanze; e.

Commissione federale delle banche; f.

Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro; g.

Commissione federale delle case da gioco; h.

Segretariato di Stato dell'economia; 18 RS

360.1

Sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale 11

360.2

i.

autorità federali incaricate dei controlli di sicurezza relativi alle persone
nonché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettere c e d della LMSI; j.

Ufficio federale dell'aviazione civile; k.

autorità competenti in materia di acquisto di fondi da parte di persone
all'estero;

l.

organizzazioni non governative, segnatamente quelle che operano in favore
della lotta contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali, nella misura in
cui si tratti di impedire e d'individuare forme particolari di criminalità; m.

autorità di sorveglianza della Confederazione e dei Cantoni.

2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare, spontaneamente o previa richiesta motivata, i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità per sostenerle nell'adempimento dei loro compiti legali: a.

autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le
loro indagini di polizia giudiziaria, nella misura in cui siano adempiute le
condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC; b.

tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di
perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL),
per il trattamento di casi concreti, nella misura in cui siano adempiute le
condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC; c.

autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria, per le loro indagini di polizia giudiziaria nell'ambito fiscale; d.

Amministrazione federale delle finanze, per i suoi procedimenti di diritto
penale amministrativo; e.

Commissione federale delle banche, a sostegno dell'attività di sorveglianza
svolta nell'ambito della legislazione su banche, borse e fondi d'investimento, nella misura in cui si tratti di informazioni attendibili, necessarie in
sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento; f.

Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro, a sostegno
dell'attività di sorveglianza nell'ambito della legge del 10 ottobre 199719 sul
riciclaggio di denaro, nella misura in cui si tratti di informazioni attendibili
necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento; g.

Commissione federale delle case da gioco, a sostegno della sua attività di
controllo nell'ambito della legislazione sui giochi d'azzardo; h.

autorità federali incaricate di controlli di sicurezza relativi alle persone nonché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4
lettere c e d della LMSI, per i loro accertamenti, nella misura in cui si tratti
di informazioni attendibili.

19 RS

955.0

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 12

360.2

3 Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di sorveglianza
della Confederazione e dei Cantoni, nonché all'Incaricato federale della protezione
dei dati per l'adempimento delle loro funzioni di controllo.

Art. 18 Altre disposizioni relative alla comunicazione di dati 1 In occasione della comunicazione dei dati del sistema JANUS occorre tener conto
dei divieti di utilizzazione. La Polizia giudiziaria federale può comunicare a Stati
esteri dati relativi a richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse
provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale competente.

2 La Polizia giudiziaria federale nega la comunicazione di dati del sistema JANUS
qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano. I dati non destinati a essere comunicati devono essere contrassegnati in quanto tali nel sistema sia
dagli utenti della Polizia giudiziaria federale sia da quelli dei Cantoni.

3 I servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni possono comunicare i dati del sistema
JANUS alle altre autorità di perseguimento penale e di polizia del loro Cantone, a
sostegno delle loro indagini di polizia giudiziaria. La Polizia giudiziaria federale deve esserne informata.

4 In occasione di ogni comunicazione, i destinatari sono informati su attendibilità e
attualità dei dati del sistema JANUS. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo
scopo per il quale sono stati loro comunicati. Sono avvertiti delle restrizioni d'uso e
del fatto che la Polizia giudiziaria federale si riserva il diritto di informarsi in merito
all'impiego di tali dati.

5 La comunicazione nonché il destinatario, l'oggetto e il motivo della domanda
d'informazione sono registrati in JANUS.

Art. 19 Trattamento di dati in sistemi di analisi esterni 1 I dati di JANUS possono essere copiati e trattati in un sistema d'analisi esterno per
eseguire un mandato d'analisi, il cui contenuto e durata sono stabiliti: a.

dalla direzione della Polizia giudiziaria federale; un simile mandato può essere svolto soltanto da specialisti autorizzati della Polizia giudiziaria federale. Per la trasmissione di dati che vanno oltre il semplice obiettivo della visualizzazione, deve essere richiesto l'accordo del consulente per la protezione dei dati dell'ufficio; b.

dalla competente autorità di polizia giudiziaria; un simile mandato può essere svolto soltanto da specialisti autorizzati della polizia giudiziaria dei
Cantoni, previa informazione dell'autorità cantonale competente in materia
di protezione dei dati.

2 Concluso l'incarico, i dati trasmessi sul sistema d'analisi esterno sono immediatamente distrutti.

3 L'Ufficio federale definisce le modalità nel regolamento per il trattamento dei dati.

Sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale 13

360.2

Art. 20 Durata di conservazione 1 La durata di conservazione di ogni blocco di dati concernente le persone contenuto
in JANUS scade otto anni dopo la registrazione del primo precedente o della prima
iscrizione appartenenti a detto blocco di dati.

2 Ogni registrazione di un nuovo precedente stabilisce un nuovo termine di quattro
anni. Se detto nuovo termine supera quello della durata di conservazione generale,
quest'ultima è prolungata di conseguenza.

3 È fatta salva la cancellazione anticipata secondo gli articoli 13 e 14.

Art. 21 Comunicazione della cancellazione dei dati Se i dati del sistema JANUS sono cancellati, il Servizio di controllo deve informarne
prima i servizi che hanno registrato i dati.

Art. 22 Obbligo di offrire i documenti all'Archivio federale 1 Al più tardi in occasione della cancellazione di un intero blocco di dati, la Polizia
giudiziaria federale offre all'Archivio federale i relativi dati e documenti.

2 Essa consegna all'Archivio federale anche i dati e i documenti che non fanno parte
di un fascicolo personale. Questa offerta è fatta al più tardi quando l'ultimo precedente o l'ultima iscrizione a cui fanno riferimento sono stati cancellati in JANUS.

Sezione 4: Misure organizzative Art. 23 Sicurezza dei dati

Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano l'ordinanza del 14 giugno
199320 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, il capitolo riguardante la
sicurezza informatica dell'ordinanza del 23 febbraio 200021 sull'informatica
nell'Amministrazione federale nonché le raccomandazioni dell'Organo strategia informatica della Confederazione.

Art. 24 Verbalizzazione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) emana istruzioni
sull'utilizzazione dei dati verbalizzati.

Art. 25 Regolamento per il trattamento dei dati L'Ufficio federale emana ulteriori disposizioni di sorveglianza nel regolamento per
il trattamento dei dati.

20 RS

235.11

21 RS

172.010.58

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 14

360.2

Art. 26 Sorveglianza e responsabilità 1 L'Ufficio federale è responsabile del sistema JANUS.

2 Il Servizio di controllo vigila che gli utenti si attengano alla presente ordinanza, ai
suoi allegati e al regolamento per il trattamento dei dati.

3 Il Centro del servizio informatico del Dipartimento è responsabile della gestione di
JANUS.

Art. 27 Finanziamento

1 La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al distributore principale
situato nei Cantoni.

2 I Cantoni si assumono: a.

le spese d'acquisto e di manutenzione dei loro apparecchi; b.

le spese d'installazione e di gestione della loro rete di distribuzione capillare.


Art. 28

Esigenze tecniche

1 I terminali utilizzati dai Cantoni devono corrispondere alle esigenze tecniche della
Confederazione.

2 L'Ufficio federale definisce i particolari nel regolamento per il trattamento dei dati.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 29 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza JANUS del 17 maggio 200022 è abrogata.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

22 [RU

2000 1369]

23 RS

955.23. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.