23.01.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2013 - 30.06.2016
01.04.2009 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.03.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 30.06.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
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1

Legge federale
sul servizio civile sostitutivo
(Legge sul servizio civile, LSC)
del 6 ottobre 1995 (Stato 5 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 18 capoverso 1 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 19943, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Principio

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che rendono credibile di
non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano un servizio
civile sostitutivo (servizio civile) secondo la presente legge.


Art. 2

Scopo

1 Il servizio civile sostituisce il servizio militare per le persone di cui all'articolo 1.

2 Serve a scopi civili ed è prestato al di fuori dell'esercito.

3 Chi presta servizio civile fornisce un lavoro di pubblico interesse.


Art. 3

Lavoro di pubblico interesse Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un
ente privato che svolge un'attività di utilità pubblica.


Art. 4

Ambiti d'attività

1 Il servizio civile è prestato nei seguenti ambiti d'attività: a.

sanità;

b.

servizi sociali;

RU 1996 1445 1

[CS 1 3; RU 1992 1578]. Questa disposizione corrisponde ora all'art. 59 cpv. 1 della
Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

3

FF 1994 III 1445 824.0

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 2

824.0

c.

conservazione dei beni culturali, ricerca; d.

protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio; e.

foreste;

f.

agricoltura;

g.

cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario; h.

aiuto in caso di catastrofe.

2 Sono permessi impieghi nell'agricoltura anche se i presupposti di cui all'articolo 3
non sono soddisfatti, sempre che siano assolti in aziende agricole che svolgono progetti intesi a migliorare le condizioni di produzione o le condizioni di vita e che
necessitano a tal fine di prestazioni poco costose da parte di terzi.

3 Non è autorizzato l'impiego presso un ente in cui la persona che deve prestare servizio civile lavora già a titolo oneroso a prescindere dal servizio civile.

4 Non sono autorizzati impieghi a favore esclusivo di propri congiunti.


Art. 5

Equivalenza

Per chi vi è soggetto, il servizio civile ordinario deve rappresentare un onere globalmente equivalente a quello che i servizi d'istruzione rappresentano per un soldato.


Art. 6

Incidenza sul mercato del lavoro 1 L'organo federale preposto all'esecuzione del servizio civile (organo d'esecuzione)
provvede affinché l'impiego in servizio civile: a.

non minacci posti di lavoro esistenti e b.

non pregiudichi le condizioni salariali e di lavoro nell'istituto d'impiego; c.

non distorca le condizioni della concorrenza.

2 Il riconoscimento (art. 41 a 43) non conferisce agli istituti d'impiego alcun diritto
all'assegnazione di persone che devono prestare servizio civile.

3 Il Consiglio federale può prevedere altri provvedimenti per tutelare il mercato del
lavoro.


Art. 7

Impieghi all'estero

1 Se le sue capacità professionali o la sua esperienza in materia vi si prestano, chi
deve prestare servizio civile può, se vi consente, essere eccezionalmente assegnato
ad impieghi all'estero.

2 Per impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe nelle regioni frontaliere si
può rinunciare al suo consenso.

3 Il Consiglio federale disciplina i presupposti e l'esecuzione degli impieghi
all'estero.

Servizio civile sostitutivo - LF 3

824.0


Art. 8

Durata del servizio civile ordinario 1 La durata del servizio civile di chi è stato reclutato, di chi era recluta, soldato o
appuntato corrisponde a 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono stati prestati.

2 Per gli ex sottufficiali o ufficiali la durata del servizio civile corrisponde a 1,1 volte
la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che
non sono stati prestati; la durata del servizio civile non deve tuttavia essere inferiore
a quella di cui al capoverso 1.


Art. 9

Contenuto dell'obbligo di prestare servizio civile L'obbligo di prestare servizio civile comprende: a.

l'obbligo di partecipare ad un incontro informativo e a colloqui personali
con potenziali istituti d'impiego (art. 19); b.

l'obbligo di partecipare all'istruzione introduttiva necessaria per gli impieghi
(art. 36 cpv. 1);

c.

l'obbligo di prestare servizi ordinari sino al raggiungimento della durata
totale giusta l'articolo 8; d.

l'obbligo di prestare servizi straordinari anche oltre la durata totale giusta
l'articolo 8.


Art. 10

Inizio dell'obbligo di prestare servizio civile L'obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d'ammissione al servizio civile passa in giudicato; simultaneamente si estingue l'obbligo di prestare servizio militare.


Art. 11

Termine dell'obbligo di prestare servizio civile 1 L'obbligo di prestare servizio civile termina con il licenziamento o con
l'esclusione dal servizio civile.

2 L'organo d'esecuzione pronuncia il licenziamento dal servizio civile alla fine dell'anno in cui l'interessato sarebbe stato prosciolto dall'obbligo di prestare servizio
militare per aver raggiunto il limite d'età.

3 L'organo d'esecuzione pronuncia il licenziamento anticipato dal servizio civile di
chi:

a.

è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo; b.

è stato autorizzato, su sua richiesta, a prestare servizio militare. Può presentare una domanda d'ammissione al servizio militare soltanto chi ha terminato
regolarmente il suo primo impiego di servizio civile.

4 Gli uomini il cui obbligo di prestare servizio civile è terminato, sono a disposizione della protezione civile.

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 4

824.0


Art. 12

Esclusione dal servizio civile L'organo d'esecuzione esclude dal servizio civile, temporaneamente o permanentemente, persone che sono state giudicate per un crimine o per un delitto e che risultano intollerabili nel servizio civile.


Art. 13

Esonero dal servizio per attività indispensabili 1 Per l'esonero dal servizio civile sono applicabili per analogia gli articoli 17 e 18
della legge militare4.

2 Gli esoneri dal servizio sono pronunciati dall'organo d'esecuzione.


Art. 14

Servizio civile straordinario 1 Qualora singoli Cantoni che si trovano in una situazione di emergenza non siano
più in grado di adempiere con i propri mezzi i loro compiti in ambiti vitali, l'organo
d'esecuzione può mettere a loro disposizione, su domanda, persone che devono prestare servizio civile per impieghi straordinari di servizio civile.

2 Il Consiglio federale disciplina l'impiego giusta il capoverso 1 compresa la dispensa e il congedo. Può segnatamente derogare alla legge nei seguenti ambiti: a.

preparazione degli impieghi (art. 19); b.

competenza e termini in materia di convocazioni (art. 22); c.

riconoscimento di istituti d'impiego (art. 41 a 43); d.

ripartizione dei costi degli impieghi (art. 29, 37 cpv. 2, 46 cpv. 1 e 2 e 47); e.

diritto d'impartire istruzioni (art. 49).

3 A chi presta servizio civile gli impieghi straordinari sono computati come a chi
presta servizio militare.

4 Circa la responsabilità delle persone che prestano servizio civile e della Confederazione per danni che risultano da impieghi di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può emanare un disciplinamento corrispondente alle disposizioni in materia di
responsabilità contemplate nella legge militare5.


Art. 15

Tassa d'esenzione

1 Gli uomini che non adempiono del tutto o soltanto in parte il loro obbligo di prestare servizio civile prestando personalmente servizio devono pagare una tassa
sostitutiva.

2 La tassa sostitutiva è disciplinata dalla legge federale del 12 giugno 19596 su la
tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

4

RS 510.10

5

RS 510.10

6

RS 661

Servizio civile sostitutivo - LF 5

824.0

Capitolo 2: Ammissione al servizio civile

Art. 16

Domanda

1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che intendono prestare
servizio civile possono presentare in qualsiasi momento una domanda scritta presso
l'organo d'esecuzione.

2 Nella domanda devono esplicitamente dichiarare di voler prestare servizio civile
conformemente alla presente legge. Vi espongono inoltre le riflessioni personali che
le hanno indotte alla decisione di coscienza contro il servizio militare.

3 Allegano alla domanda un curriculum vitae completo, un estratto aggiornato del
casellario giudiziale nonché il libretto di servizio.


Art. 17

Effetto della domanda d'ammissione 1 Chi presenta la domanda d'ammissione al più tardi tre mesi prima del prossimo
servizio militare non deve entrare in servizio fin tanto che sulla sua domanda sia
stata presa una decisione passata in giudicato. Le domande presentate più tardi o
durante un servizio militare non prosciolgono dall'obbligo di prestare servizio militare fino al momento dell'ammissione.

2 Il Consiglio federale disciplina in quali casi si può derogare ai principi di cui al
capoverso 1.


Art. 18

Procedura d'ammissione 1 In merito all'ammissione al servizio civile decide l'organo d'esecuzione su proposta di una commissione.

2 La commissione esamina se le condizioni d'ammissione sono soddisfatte. Sente
personalmente il richiedente7.

3 La procedura d'ammissione è gratuita. Peraltro, sono applicabili le disposizioni
della legge federale sulla procedura amministrativa8.

4 Il Consiglio federale disciplina la composizione, l'elezione dei membri, l'organizzazione e la procedura della commissione. La stessa è amministrativamente aggregata all'organo d'esecuzione.

7

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

8

RS 172.021

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 6

824.0

Capitolo 3: Prestazione del servizio civile

Art. 19

Preparazione degli impieghi L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa
questo servizio e la convoca a colloqui personali con rappresentanti degli istituti
d'impiego.


Art. 20

Frazionamento del servizio civile 1 Di regola il servizio civile è prestato in più periodi d'impiego parziali.

2 Il Consiglio federale disciplina la durata minima dei periodi d'impiego e stabilisce
in quali casi il servizio civile può essere prestato in un solo periodo d'impiego.


Art. 21

Inizio del primo impiego 1 La persona che deve prestare servizio civile inizia il primo impiego al più tardi
nell'anno che segue il momento in cui l'ammissione al servizio civile è passata in
giudicato.

2 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.


Art. 22

Convocazione

1 L'organo d'esecuzione convoca al servizio civile la persona che deve prestare servizio civile.

2 Notifica la convocazione alla persona che deve prestare servizio civile e all'istituto
d'impiego al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo di servizio o dell'istruzione introduttiva. Nel caso di un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe, il termine
per la convocazione è almeno di un mese.


Art. 23

Interruzione di un impiego 1 L'organo d'esecuzione può, per motivi gravi, interrompere un impiego.

2 Contro questa decisione la persona che presta servizio civile e l'istituto d'impiego
possono interporre ricorso.


Art. 24

Differimento del servizio; computo dei giorni di servizio Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la trattazione di domande di
differimento del servizio e il computo dei giorni di servizio sulla durata del servizio
civile.

Servizio civile sostitutivo - LF 7

824.0

Capitolo 4: Statuto della persona che deve prestare servizio civile Sezione 1: Diritti e obblighi generali

Art. 25

Diritti costituzionali e legali Chi presta servizio civile gode dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge
come nella vita civile. Sono ammissibili restrizioni soltanto se proporzionali e
necessarie all'adempimento del servizio civile.


Art. 26

Consulenza e assistenza 1 Nell'ambito del servizio civile l'interessato riceve se necessario consulenza e
sostegno medico, spirituale, psicologico e sociale.

2 La Confederazione prende i necessari provvedimenti.

3 Per la consulenza e il sostegno sociale è applicabile per analogia la legge federale
del 24 giugno 19779 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.

4 La Confederazione rimborsa al Cantone di dimora o di domicilio le spese assistenziali necessarie occasionate durante un impiego e, al massimo, durante i tre mesi
seguenti.

5 La persona assistita deve rimborsare alla Confederazione le spese assistenziali
quando non necessita più d'aiuto e dispone di un adeguato sostentamento per se
stessa e per la propria famiglia.


Art. 27

Obblighi fondamentali 1 Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi chi presta
servizio civile agisce secondo i principi della buona fede.

2 Rispetta i diritti e gli obblighi dell'istituto d'impiego e prende cura in particolare
dei beni che gli sono stati affidati.

3 Ottempera:

a.

alle istruzioni e disposizioni dell'istituto d'impiego o dei suoi delegati; b.

alle convocazioni e istruzioni dell'organo d'esecuzione o dei suoi delegati.

4 Non è vincolato da istruzioni che gli impongono un comportamento illecito.

5 Rispetta i diritti delle altre persone che prestano servizio civile e assume compiti
supplementari connessi a impieghi di gruppo.

9

RS 851.1

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 8

824.0

Sezione 2: Diritti nei riguardi dell'istituto d'impiego

Art. 28

Orario di lavoro e tempo di riposo 1 L'orario di lavoro, pause comprese, della persona che presta servizio civile corrisponde a quello dei lavoratori dell'istituto d'impiego.

2 Qualora non sia possibile applicare tale orario, fa stato l'orario di lavoro in uso
nella regione e nella professione corrispondente.

3 In materia di ore supplementari, lavori a turni, di notte e nel fine settimana, l'istituto d'impiego tratta la persona in servizio come i suoi collaboratori.

4 Sono escluse:

a.

la rimunerazione finanziaria di ore supplementari nonché di lavori a turni, di
notte e nel fine settimana; b.

la concessione di compensi in tempo di lavoro per lavori a turni, di notte e
nel fine settimana.


Art. 29

Prestazioni a favore di chi presta servizio civile 1 Per ogni giorno di servizio computabile l'istituto d'impiego fornisce alla persona
che presta servizio civile le seguenti prestazioni: a.

versa un importo per le piccole spese personali corrispondente al soldo di un
soldato;

b.

mette a disposizione gli abiti e le scarpe da lavoro speciali necessari; c.

offre il vitto;

d.

mette a disposizione un alloggio; e.

rimborsa le spese eccezionalmente necessarie del tragitto quotidiano per
recarsi al lavoro;

f.

assume i costi speciali che risultano da un impiego all'estero.

2 Qualora non sia in grado di fornire le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c o
d, l'istituto versa alla persona che presta servizio civile una congrua indennità finanziaria.

3 La Confederazione assume i costi di cui al capoverso 1 connessi a corsi d'introduzione centrali e a incontri informativi.


Art. 30

Congedo

Il congedo è concesso dall'istituto d'impiego. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la durata del congedo e stabilisce i casi in cui l'istituto d'impiego deve
consultare l'organo d'esecuzione.


Art. 31

Attestato di lavoro

Chi ha prestato servizio civile ottiene dall'istituto d'impiego un attestato di lavoro.

Servizio civile sostitutivo - LF 9

824.0

Sezione 3:
Obblighi nei riguardi delle autorità e dell'istituto d'impiego


Art. 32

Obbligo di notificazione e d'informazione 1 Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di notificazione e d'informazione delle
persone che devono prestare servizio civile.

2 In occasione della giornata informativa e durante gli impieghi ordinari di servizio
civile possono essere effettuate inchieste a scopo scientifico.


Art. 33

Visite mediche e misure mediche di prevenzione 1 Chi deve prestare servizio civile si sottopone alle visite mediche necessarie in rapporto al suo impiego per verificare la sua capacità al lavoro.

2 Per quanto le condizioni di salute dell'interessato lo giustifichino, l'organo d'esecuzione può, per determinare la capacità al lavoro, ordinare esami medici e misure
mediche di prevenzione già prima del servizio, a spese dell'assicurazione militare.


Art. 34

Obbligo di discrezione Chi presta servizio civile soggiace all'obbligo di discrezione vigente nell'istituto
d'impiego.


Art. 35

Attività lucrativa nell'istituto d'impiego Chi sta prestando servizio civile non può esercitare alcuna attività lucrativa nell'istituto d'impiego.

Sezione 4: Introduzione

Art. 36

Principio

1 L'istituto d'impiego fornisce a chi presta servizio civile la necessaria introduzione
alla sua attività.

2 L'organo d'esecuzione può organizzare corsi introduttivi centrali.

3 Per impieghi nel settore della sanità che comportano compiti di cura è obbligatorio
frequentare un corso d'introduzione.


Art. 37

Costi

1 La Confederazione assume i costi dei corsi di cui all'articolo 36 capoversi 2 e 3.

2 Può partecipare:

a.

ai costi per l'elaborazione di programmi generali; b.

ai costi per l'introduzione fornita dagli istituti d'impiego, se l'introduzione
dev'essere impartita da terzi e comporta pertanto oneri particolari.

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 10

824.0

Sezione 5: Prestazioni pecuniarie della Confederazione

Art. 38

Indennità per perdita di guadagno Chi presta servizio civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno conformemente alla legge federale del 25 settembre 195210 sulle indennità di perdita di
guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.


Art. 39

Buoni per il viaggio e il trasporto dei bagagli Chi presta servizio civile ottiene i necessari buoni per il viaggio e per il trasporto dei
bagagli all'interno delle frontiere nazionali. La Confederazione ne assume i costi.

Sezione 6: Assicurazione

Art. 40

Chi presta servizio civile è assicurato secondo la legge federale del 19 giugno
199211 sull'assicurazione militare.

Capitolo 5: Riconoscimento quale istituto d'impiego

Art. 41

Domanda

1 Gli istituti che intendono impiegare persone che devono prestare servizio civile
presentano all'organo d'esecuzione una domanda scritta di riconoscimento quale
istituto d'impiego. Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il contenuto
della domanda e i documenti da allegare.

2 L'organo d'esecuzione non necessita di alcun riconoscimento per impiegare persone che prestano servizio civile.


Art. 42

Decisione di riconoscimento 1 Sul riconoscimento di un istituto d'impiego decide l'organo d'esecuzione su proposta di una commissione.

2 Il riconoscimento può essere vincolato a condizioni ed oneri ed essere limitato nel
tempo.


Art. 43

Procedura di riconoscimento 1 La commissione esamina se l'istituto richiedente soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2 a 6.

10

RS 834.1

11

RS 833.1

Servizio civile sostitutivo - LF 11

824.0

2 Propone la reiezione della domanda qualora l'istituto richiedente o l'attività prevista non corrispondano agli scopi del servizio civile.

3 Le autorità cantonali del mercato del lavoro mettono a disposizione dell'organo
d'esecuzione le informazioni rilevanti concernenti il mercato del lavoro.

4 La procedura è gratuita. Peraltro, sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa12.

5 Il Consiglio federale disciplina la composizione, l'elezione dei membri, l'organizzazione e la procedura della commissione. La stessa è amministrativamente aggregata all'organo d'esecuzione.

Capitolo 6: Statuto dell'istituto d'impiego Sezione 1: Rapporto con le autorità

Art. 44

Istruzioni ed ispezioni L'istituto d'impiego ottempera alle istruzioni e agli ordini dell'organo d'esecuzione
e tollera ispezioni sul posto di lavoro della persona che presta servizio civile e
nell'alloggio messole a disposizione.


Art. 45

Obbligo d'informare

L'istituto d'impiego fornisce all'organo d'esecuzione le informazioni necessarie,
segnatamente:

a.

per tenere il controllo dei giorni di servizio prestati; b.

in rapporto a procedure penali e disciplinari nonché a casi di responsabilità
civile;

c.

per valutare i periodi di servizio ed a fini statistici.


Art. 46

Tributi dell'istituto d'impiego 1 Per ogni giorno computabile di servizio civile l'organo d'esecuzione riscuote dall'istituto d'impiego un tributo quale conguaglio per la prestazione lavorativa ottenuta. Il Consiglio federale stabilisce l'importo del tributo e disciplina le basi di calcolo.

2 Il Consiglio federale può sospendere l'esecuzione del capoverso 1 se la situazione
economica o se la domanda di far capo a persone che prestano servizio civile non
consentono la riscossione del tributo.

3 L'organo d'esecuzione può rinunciare a riscuotere il tributo da singoli istituti d'impiego che non sarebbero altrimenti in grado di impiegare persone che prestano ser12

RS 172.021

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 12

824.0

vizio civile, ma la cui partecipazione all'esecuzione del servizio civile riveste particolare importanza.

4 È salvo l'articolo 6.


Art. 47

Aiuto finanziario a favore dell'istituto d'impiego 1 La Confederazione può, a titolo eccezionale e entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere finanziariamente progetti che servono alla protezione dell'ambiente e della
natura o alla salvaguardia del paesaggio.

2 Il Consiglio federale disciplina gli altri presupposti per la concessione del sostegno
finanziario e definisce i costi di progetto computabili.

Sezione 2: Rapporto con le persone che prestano servizio civile

Art. 48

Obblighi dell'istituto d'impiego 1 L'istituto d'impiego provvede ad un'organizzazione sensata del servizio civile.
Non può impiegare la persona che presta servizio civile in lavori per i quali
quest'ultima non dispone delle necessarie conoscenze e capacità, o esigere dalla
stessa un comportamento illecito.

2 L'istituto d'impiego rispetta la personalità della persona che presta servizio civile.
In particolare per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, la tratta alla medesima stregua dei lavoratori che eseguono gli stessi lavori o lavori comparabili.


Art. 49

Diritto d'impartire istruzioni 1 L'istituto d'impiego ha il diritto d'impartire istruzioni a chi presta servizio civile.

2 Può delegare l'esercizio di tale diritto ai suoi collaboratori, nonché a terzi che: a.

forniscono a chi presta servizio civile una formazione introduttiva; b.

esso sostiene nell'ambito delle sue finalità e al servizio dei quali mette pertanto a disposizione persone che prestano servizio civile.


Art. 50

Cessione di diritti ed obblighi 1 L'istituto d'impiego può, col consenso dell'organo d'esecuzione, cedere i suoi
diritti ed obblighi ad altri istituti che soddisfano i presupposti di cui agli articoli 2 a
6 e che:

a.

vengono sostenuti dall'istituto d'impiego o sono ad esso subordinati,
nell'ambito delle sue finalità, oppure b.

svolgono corsi introduttivi (art. 36 cpv. 1).

2 L'istituto d'impiego può addebitare agli istituti beneficiari al massimo i costi effettivi della sua attività di mediazione. È escluso il prestito di una persona che presta
servizio civile.

Servizio civile sostitutivo - LF 13

824.0


Art. 51

Iniziazione al lavoro L'istituto d'impiego introduce al lavoro la persona che presta servizio civile, l'informa circa i suoi compiti ed obblighi e la avvia ad un adempimento efficiente delle
sue mansioni.

Capitolo 7: Responsabilità per danni

Art. 52

Danni all'istituto d'impiego La Confederazione risponde per i danni causati da chi presta servizio civile all'istituto d'impiego nello svolgimento del suo servizio, sempre che l'istituto possa far
valere il diritto al risarcimento dei danni in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e del Codice delle obbligazioni13.


Art. 53

Danni a terzi e regresso dell'istituto d'impiego 1 L'istituto d'impiego risponde dei danni causati a terzi da chi presta servizio civile
nello svolgimento del suo servizio come se si trattasse del comportamento dei suoi
lavoratori.

2 La Confederazione risponde dei danni giusta le disposizioni in materia di responsabilità applicabili ai lavoratori dell'istituto d'impiego: a.

se l'istituto d'impiego è una persona giuridica di diritto pubblico e se le sue
disposizioni in materia di responsabilità non prevedono alcuna pretesa
diretta contro essa;

b.14 ...

3 Risarcito il danno, l'istituto d'impiego può esercitare regresso contro la Confederazione, sempre che conformemente all'applicazione per analogia dell'articolo 321e
del Codice delle obbligazioni15 esso potrebbe richiedere risarcimento alla persona
che presta servizio civile.


Art. 54

Danni alla persona che presta servizio civile 1 L'istituto d'impiego risponde del danno che reca a chi presta servizio civile così
come se si trattasse di danni recati ai suoi lavoratori.

2 Se in seguito ad un sinistro la persona che presta servizio civile ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare, essa non può far valere alcuna pretesa contro l'istituto d'impiego e i suoi lavoratori.

13

RS 220

14

Abrogata dal n. 6 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

15

RS 220

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 14

824.0

3 L'assicurazione militare può esercitare regresso contro l'istituto d'impiego e i suoi
lavoratori giusta la legge federale del 19 giugno 199216 sull'assicurazione militare
soltanto se la persona interessata ha provocato il danno intenzionalmente o per
negligenza grave.


Art. 55

Responsabilità civile della persona in servizio 1 Chi presta servizio civile non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla
persona lesa per danni causati nell'adempimento del suo obbligo di servizio.

2 Risarcito il danno, la Confederazione può esercitare regresso contro la persona che
presta servizio civile qualora questa l'abbia cagionato intenzionalmente o per negligenza grave.

3 Se il danneggiato è la Confederazione, essa ha diritto d'azione contro la persona
che presta servizio civile, sempre che quest'ultima abbia causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.


Art. 56

Perdita o danneggiamento di oggetti della persona che presta
servizio civile

1 Chi presta servizio civile assume personalmente i danni risultanti dalla perdita o
dal deterioramento dei suoi oggetti privati.

2 La Confederazione gli versa un'equa indennità, tenendo conto in particolare se: a.

il danno è stato cagionato in rapporto diretto con l'adempimento
dell'obbligo di servizio; b.

alla persona che presta servizio civile è imputabile una colpa propria; c.

per adempiere il suo obbligo di servizio la persona che presta servizio civile
doveva necessariamente prendere con sé o utilizzare oggetti privati; d.

la persona che presta servizio civile sarà o è già stata indennizzata altrimenti
per il danno subìto.


Art. 57

Principi della responsabilità 1 Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a
47, 49, 50 capoverso 1, nonché 51 a 53 del Codice delle obbligazioni17.

2 In caso di responsabilità della persona che presta servizio civile, si tiene adeguatamente conto delle sue condizioni personali nonché del suo precedente comportamento durante il servizio civile e delle circostanze particolari dell'impiego.

16

RS 833.1

17

RS 220

Servizio civile sostitutivo - LF 15

824.0


Art. 58

Procedura

1 Sulle domande di risarcimento o riparazione e sul diritto di regresso risolve in prima istanza l'autorità competente mediante decisione formale.

2 La competenza di pronunciare decisioni ai sensi del capoverso 1 spetta alle direzioni generali e alle direzioni di circondario dell'Azienda delle PTT e delle Ferrovie
federali svizzere, nonché al Consiglio dei PF, sempre che siano istituti d'impiego;
negli altri casi, al Dipartimento federale delle finanze.

3 Contro questa decisione può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale.


Art. 59

Prescrizione, disposizioni generali 1 Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione nonché le
azioni di risarcimento della medesima18 si prescrivono in un anno a decorrere dal
giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile e in
ogni caso in cinque anni dal giorno dell'atto che ha cagionato il danno.

2 Qualora le pretese risultino da un comportamento punibile per il quale il diritto
penale prevede una prescrizione più lunga, questa è applicabile.


Art. 60

Prescrizione del diritto di regresso 1 Per la prescrizione del diritto di regresso dell'istituto d'impiego contro la Confederazione sono applicabili le disposizioni in materia di responsabilità civile alle quali è
soggetto l'istituto d'impiego.

2 Il diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio
civile si prescrive in un anno dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziario
della responsabilità della Confederazione.


Art. 61

Interruzione ed opponibilità della prescrizione 1 Per eccepire o interrompere la prescrizione sono applicabili per analogia gli articoli
135 a 138 e 142 del Codice delle obbligazioni19.

2 È considerata azione anche la richiesta scritta di risarcimento dei danni presentata
alle direzioni generali e alle direzioni di circondario dell'azienda delle PTT e delle
FFS nonché al Consiglio dei Politecnici, sempre che siano istituti d'impiego, e al
Dipartimento federale delle finanze.

18

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

19

RS 220

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 16

824.0

Capitolo 8: Protezione giuridica

Art. 62

Colloquio con l'istituto d'impiego; denuncia 1 Qualora reputi che l'istituto d'impiego le abbia fatto subire un torto, la persona che
presta servizio civile può richiedere all'istituto d'impiego un colloquio di servizio in
presenza di un rappresentante dell'organo d'esecuzione.

2 Qualora non si raggiunga un'intesa, la persona che presta servizio civile può sporgere denuncia presso l'organo d'esecuzione contro l'istituto d'impiego. L'organo
d'esecuzione sente gli interessati entro dieci giorni e prende le misure necessarie.


Art. 63

Autorità di ricorso

L'autorità di ricorso è la commissione di ricorso del dipartimento (Commissione di
ricorso).


Art. 64

Diritto di interporre ricorso 1 Chiunque è toccato dalla decisione ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa è legittimato a interporre ricorso.

2 Sono inoltre legittimate a ricorrere le autorità cantonali localmente competenti
responsabili del mercato del lavoro contro la decisione di riconoscimento giusta l'articolo 42 e un'eventuale sua modificazione, se fanno valere una violazione dell'articolo 6.


Art. 65

Procedura dinanzi alla Commissione di ricorso La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso è gratuita a meno che non si tratti
di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili. Peraltro, sono applicabili le
disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa20.


Art. 66

Termini di ricorso

Il termine per interporre ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso è di: a.

10 giorni per ricorsi contro misure disciplinari e contro convocazioni; b.

30 giorni per gli altri casi.

20

RS 172.021

Servizio civile sostitutivo - LF 17

824.0

Capitolo 9: Procedura disciplinare e disposizioni penali Sezione 1: Procedura disciplinare

Art. 67

Mancanze disciplinari 1 Qualora la persona che deve prestare servizio civile violi intenzionalmente o per
negligenza obblighi imposti dalla legge o dalle relative ordinanze, l'organo d'esecuzione può disporre misure disciplinari nei suoi riguardi; sono salve le disposizioni
penali di cui agli articoli 72 a 78.

2 Si può rinunciare all'inflizione delle misure se è sufficiente un avvertimento e un
ammonimento da parte dell'istituto d'impiego.


Art. 68

Misure disciplinari

L'organo d'esecuzione può disporre le seguenti misure disciplinari: a.

ammonimento scritto; b.

multa sino a 2000 franchi.


Art. 69

Commisurazione

L'organo d'esecuzione stabilisce la misura disciplinare a seconda della colpa; tiene
inoltre conto del movente, della vita anteriore, delle condizioni personali e del precedente comportamento dell'interessato nel servizio civile.


Art. 70

Prescrizione

1 Il perseguimento di una mancanza disciplinare e l'esecuzione di una misura disciplinare si prescrivono in dodici mesi.

2 L'interruzione della prescrizione è esclusa.

3 La prescrizione del perseguimento è sospesa durante una procedura giudiziaria.


Art. 71

Procedura

1 L'organo d'esecuzione apre una procedura disciplinare d'ufficio oppure quando
l'istituto d'impiego denuncia una violazione degli obblighi. Ne informa per scritto
l'interessato. Qualora gli interessi dell'istituto d'impiego o dell'inchiesta lo esigano,
può ordinare l'interruzione immediata del servizio.

2 L'organo d'esecuzione istruisce la procedura di regola entro dieci giorni e la
liquida con decisione formale.

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 18

824.0

Sezione 2: Disposizioni penali

Art. 72

Rifiuto del servizio civile 1 Chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona il suo istituto d'impiego senza permesso o non
vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con la detenzione fino a 18 mesi.

2 Chiunque rifiuta di prestare un servizio civile straordinario è punito con la reclusione o la detenzione.

3 Il giudice può escludere il colpevole dal servizio civile.

4 Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al
lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.


Art. 73

Omissione del servizio 1 Chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un
servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso il suo istituto d'impiego o
non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con la detenzione fino a sei
mesi, con l'arresto o con la multa.

2 Chiunque non si presenta ad un servizio civile straordinario è punito con la detenzione.

3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4 Se più tardi il colpevole riprende spontaneamente il lavoro, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento.

5 Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al
lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.


Art. 74

Omissione del servizio per negligenza 1 Chiunque, per negligenza, non si presenta ad un servizio al quale è stato convocato, abbandona senza permesso il suo istituto d'impiego o non vi ritorna per tempo
o del tutto dopo un'assenza giustificata, è punito con l'arresto o con la multa.

2 Se il colpevole non si presenta per negligenza ad un servizio civile straordinario, il
giudice può pronunciare la detenzione fino a tre mesi.

3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4 Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al
lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.

Servizio civile sostitutivo - LF 19

824.0


Art. 75

Inosservanza di una convocazione al servizio civile 1 Chi, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o omissione
del servizio per negligenza, non dà seguito ad una convocazione al servizio civile,
pur essendo in grado di viaggiare, è punito con l'arresto o con la multa.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 76

Grave violazione degli obblighi 1 Chi si rende ripetutamente reo di gravi mancanze disciplinari è punito con l'arresto
o con la multa.

2 Se il colpevole viola gravemente i suoi obblighi durante un servizio civile straordinario, il giudice può pronunciare la detenzione fino a tre mesi.


Art. 77

Rapporto con il Codice penale 1 Per quanto la presente legge non contempli disposizioni contrarie, è applicabile il
Codice penale21.

2 È pure punibile chi commette all'estero i reati di cui agli articoli 72 a 76.


Art. 78

Disposizioni penali completive, procedimento penale 1 Il Consiglio federale può dichiarare punibili le infrazioni contro singole disposizioni d'esecuzione della presente legge e comminare l'arresto o la multa per le contravvenzioni a queste disposizioni.

2 Il procedimento penale è aperto su denuncia dell'organo d'esecuzione e spetta ai
Cantoni.

Capitolo 10: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 79

In generale

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo
d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti.

2 L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze esecutive a terzi. Questi
ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione.

3 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione e i terzi
incaricati di cui al capoverso 2, nonché i criteri per calcolare l'indennità per la loro
collaborazione.

21

RS 311.0

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 20

824.0


Art. 80

Sistema d'informazione 1 L'organo d'esecuzione sviluppa e gestisce un sistema automatizzato d'informazione per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.

1bis Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti: a.

le motivazioni delle domande dei richiedenti, in particolare i loro motivi di
coscienza;

b.

l'idoneità al servizio militare dei richiedenti; c.

la formazione nonché le attitudini e le preferenze delle persone che devono
prestare servizio civile, in quanto queste informazioni siano determinanti per
gli impieghi del servizio civile; d.

lo stato di salute delle persone che devono prestare servizio civile; e.

i procedimenti disciplinari o penali secondo la presente legge.22 2 Possono essere collegati direttamente (on-line) al sistema d'informazione: a.

l'Ufficio federale dell'aiutantura23, per la trasmissione di dati relativi alla
trattazione delle domande e al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare; b.

l'Ufficio federale della protezione civile, per la trasmissione di dati al
momento del passaggio nella protezione civile; c.

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare, per il disbrigo di casi assicurati; d.

gli organi preposti all'indennità per perdita di guadagno, per i chiarimenti
necessari per determinare gli aventi diritto; e.

le autorità della tassa d'esenzione, per le questioni connesse alla tassa
d'esenzione;

f.

terzi ai quali sono stati delegati compiti dell'organo d'esecuzione, per
l'adempimento di questi compiti.

3 L'organo d'esecuzione e i servizi collegati giusta il capoverso 2 possono trasmettere soltanto i dati personali di cui il destinatario ha assolutamente bisogno per
adempiere compiti connessi alla presente legge.

4 Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione; b.

la responsabilità per il trattamento dei dati; 22

Introdotto dal n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

23

Secondo l'art. 1 dell'O del 17 mag. 1995(RU 1995 4362) concernente la riorganizzazione
1995 del DMF, approvata dall'Ass. fed. il 6 ott. 1995, l'Ufficio federale dell'aiutantura è
soppresso. I relativi compiti sono assunti dal Gruppo personale dell'esercito dello Stato
maggiore generale.

Servizio civile sostitutivo - LF 21

824.0

c.

le categorie dei dati da rilevare; d.

il diritto di accesso e di trattamento; e.

la collaborazione con gli organi interessati; f.

la sicurezza dei dati; g.

la durata di conservazione dei dati.24
a25 Gestione di atti

1 Per adempiere i compiti in virtù della presente legge, l'organo d'esecuzione tratta
gli atti di:

a.

persone che hanno depositato una domanda d'ammissione al servizio civile; b.

persone che sono state ammesse al servizio civile; c.

istituzioni che hanno inoltrato una domanda di riconoscimento quale istituto
d'impiego;

d.

istituti d'impiego riconosciuti; e.

persone che si candidano come membro della commissione d'ammissione; f.

persone che sono state designate in qualità di membro di detta commissione.

2 Negli atti, l'organo d'esecuzione può trattare dati personali degni di particolare
protezione secondo l'articolo 80 capoverso 1bis. Gli atti relativi alle persone di cui al
capoverso 1 lettere e ed f contengono in particolare i documenti relativi alle candidature nonché la valutazione del livello di conoscenze.

3 Gli atti della procedura d'ammissione sono conservati separatamente fino all'archiviazione degli atti relativi all'esecuzione.

4 Il Consiglio federale disciplina la comunicazione di dati personali a istituzioni e
persone che collaborano all'esecuzione della legge o che adempiono compiti collegati al servizio civile.

5 L'organo d'esecuzione trasmette all'Archivio federale gli atti della procedura
d'ammissione concernenti: a.

persone soggette al servizio civile dopo il licenziamento dal servizio civile; b.

persone la cui domanda è stata respinta, dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

24

Nuovo testo giusta il n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

25

Introdotto dal n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 22

824.0

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 81

Ammissione posteriore al servizio civile 1 Chi è stato condannato prima dell'entrata in vigore della presente legge per obiezione di coscienza ad una pena privativa della libertà ed escluso dall'esercito, può
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge presentare una domanda
d'ammissione al servizio civile, sempre che la pena non sia stata ancora del tutto o
parzialmente scontata. La presentazione della domanda comporta la sospensione
provvisoria dell'esecuzione della pena.

2 Se la domanda è accolta, la pena non viene più scontata e l'iscrizione nel casellario
giudiziale della condanna per obiezione di coscienza viene cancellata. Il Consiglio
federale disciplina il computo dei giorni d'incarcerazione sulla durata del servizio
civile.

3 Qualora nella medesima sentenza la persona ammessa sia stata giudicata colpevole
di altri reati oltre all'obiezione di coscienza, il tribunale di divisione competente stabilisce una nuova pena per questi reati. È lecita la procedura del decreto penale.


Art. 82

Permutazione di prestazioni di lavoro 1 Le prestazioni di lavoro di pubblico interesse pronunciate prima dell'entrata in
vigore della presente legge per obiezione di coscienza vengono permutate dall'organo d'esecuzione in servizio civile ed eseguite come tali. Il computo avviene
secondo le prescrizioni della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina la procedura da adottare qualora la persona astretta
al lavoro abbia già superato il limite d'età di cui all'articolo 11 capoverso 2 o non
sia stata esclusa dall'esercito.


Art. 83

Validità dei contratti quadro 1 Gli istituti che erano parte di un contratto quadro conformemente all'ordinanza del
1° luglio 199226 concernente la prestazione di lavoro degli obiettori di coscienza
possono impiegare persone che prestano servizio civile durante un periodo transitorio di due anni.

2 La presente legge prevale su disposizioni contrarie contemplate nei contratti quadro.

26

[RU 1992 1516, 1994 3094, 1996 1477]

Servizio civile sostitutivo - LF 23

824.0

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 84

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199627 Articoli 18, 42, 43, 79 e 80: 1° giugno 199628 Numero 9 dell'allegato: 1° gennaio 199729 27

DCF dell'8 mag. 1996 (RU 1996 1465).

28

DCF dell'8 mag. 1996 (RU 1996 1465).

29

DCF dell'8 mag. 1996 (RU 1996 1465).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 24

824.0

Allegato


2. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG)31 Art. 100
cpv. 1 lett. d frase introduttiva e n. 4
...


3. Codice delle obbligazioni (CO)32 Art. 336
cpv. 1 lett. e
...


Art. 336c
cpv. 1 lett. a
...

4. Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)33 Negli articoli 57 marginale e cpv. 1, art. 57a cpv. 1, art. 57b cpv. 1, art. 57c cpv. 1 e
art. 57e marginale e cpv. 1, l'espressione «servizio militare o di protezione civile» è
sostituita con ...


Art. 92
cpv. 1 n. 6
...

...

30

RS 172.221.10. La modificazione qui appresso è inserita nell'Ordinamento menzionato.

31

RS 173.110. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

32

RS 220. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

33

RS 281.1. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

34

RS 321.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

Servizio civile sostitutivo - LF 25

824.0


Art. 81a

Abrogato

...

...

...


Art. 226

...

6. Legge federale del 3 febbraio 199535 sull'esercito e sull'amministrazione

Art. 124
cpv. 4
...


Art. 133
cpv. 3
...

35

RS 510.10. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

36

RS 642.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 26

824.0

8. Legge federale del 14 dicembre 199037 sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
Art, 7 cpv. 4 lett. h ...

9. Legge federale del 12 giugno 195938 su la tassa d'esenzione dal servizio
militare (LTM)

Titolo:

...

...


Art. 4a
cpv. 1 lett. b e c e cpv. 3
...

...

37

RS 642.14. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

38

RS 661. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Servizio civile sostitutivo - LF 27

824.0

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 28

824.0

...

12. Legge federale del 25 settembre 195241 sulle indennità di perdita di
guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG)
Titolo

...

39

RS 822.21. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

40

RS 833.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

41

RS 834.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Servizio civile sostitutivo - LF 29

824.0

...

42

RS 837.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

43

RS 520.1. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 30

824.0