Art. 1
1. Presso il valico di confine di Stein/Bad Säckingen sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
0.631.252.913.693.5
RU 2011 3215
Traduzione1
Concluso il 15 giugno 2010
Entrato in vigore il 30 maggio 2011
(Stato 30 maggio 2011)
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l'articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,
hanno convenuto quanto segue:
1. Presso il valico di confine di Stein/Bad Säckingen sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
La zona comprende:
1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.
2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l'Accordo del 29 agosto 19793 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione, al passaggio della frontiera di Stein/Bad Säckingen, di uffici a controlli nazionali abbinati.
3 [RU 1980 161]
1. L'Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all'articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L'Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
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Rudolf Dietrich |
Hans-Joachim Stähr |